DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004comporre la discrasia venutasi a creare tra le decisioni prese sul medesimo caso in base di documentazione ufficialecontraddittoria proveniente dalla Federazione Reale Marocchina del Calcio e che comportava in un primo tempo ladichiarazione di non validità del tesseramento del calciatore El Maazouzi El Mouloudi, ed in seguito ad un “nuovo”documento la dichiarazione di validità del tesseramento a far data dal 10.9.2002. Il ricorso così come proposto èinammissibile per mancanza di legittimazione ex art. 29.2 C.G.S.. L‟art. 29 C.G.S. nei suoi commi 1, 2, 3 testualmente recita:1. sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società , i loro dirigenti, soci di associazione etesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso; 2. per i reclami in ordine allosvolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato; 3. nei casidi illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l‟interesse inclassifica. Pertanto non può che prendersi atto che attualmente il soggetto portatore di un interesse indiretto, e nella specie diun interesse di classifica, quale l‟A.S. Montello, non può tutelarsi con l‟istituto della opposizione di terzo, perché non previstodal Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 29 comma 2 C.G.S., permancanza di legittimazione della reclamante, l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Montello di Montebelluna (Treviso) edispone incamerarsi la tassa versata.2 - RECLAMO DELLA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE PECUNIARIADELL‟AMMENDA DI e 5.000,00 CON DIFFIDA, IN RELAZIONE ALLA GARA L‟AQUILA CALCIO/S.S.SAMBENEDETTESE DEL 15.12.2002(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 297/C dell‟11.6.<strong>2003</strong>)Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 104/C del 17 dicembre 2002 il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti SerieC, in relazione alla gara L‟Aquila Calcio/S.S. Sambenedettese disputata in data 15.12.2002, ha irrogato alla S.S.Sambenedettese Calcio la sanzione pecuniaria dell‟ammenda di e 5.000,00 con diffida, “perché propri sostenitori in campoavverso rivolgevano prima dell‟inizio della gara cori di scherno verso la tifoseria avversaria cercando altresì di venire acontatto con la stessa travolgendo la rete e le transenne divisorie, venendo peraltro respinti dalle forze dell‟ordine; per lancioprima dell‟inizio della gara di oggetti esplosivi che colpivano due agenti della polizia di stato che riportavano ustioni agli artiinferiori e lievi escoriazioni leggero stordimento, per lancio verso l‟opposta tifoseria di fumogeni e petardi; per aver scagliatotransenne divisorie; durante la prima parte della gara gli stessi sostenitori ospiti cercavano di nuovo di venire a contatto conl‟opposta tifoseria colluttando con le forze dell‟ordine; per ulteriore lancio di altri fumogeni nel campo per destinazione e sulterreno di gioco; per ingresso al termine della gara sul terreno di gioco in segno di esultanza di alcuni sostenitori”. Avverso taledecisione ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C la S.S.Sambenedettese Calcio, eccependo la totale estraneità dei propri sostenitori ai fatti violenti di maggior gravità contestati dalGiudice Sportivo nel provvedimento impugnato, ed in particolare al lancio degli oggetti esplosivi che avevano colpito gliagenti di polizia, essendo tali fatti addebitabili esclusivamente ai tifosi della squadra ospite. Ravvisando la necessità di unsupplemento istruttorio, al fine di far luce sulla responsabilità in ordine ai fatti addebitati ai sostenitori della S.S.Sambenedettese Calcio, con nota del 17.4.<strong>2003</strong> il Presidente dell‟adita Commissione Disciplinare ha richiesto informazioniall‟Ufficio Indagini. Con nota del 5.5.<strong>2003</strong>, il Capo dell‟Ufficio Indagini ha formulato alla Questura de L‟Aquila richiesta diinformazioni in ordine all‟eventuale identificazione degli autori del lancio degli oggetti esplosivi che hanno causato ilferimento degli agenti di Polizia, contestualmente trasmettendo alla Commissione Disciplinare appunto dell‟Ufficio OrdinePubblico del Ministero dell‟Interno dal quale emergeva che l‟episodio si sarebbe verificato all‟interno della curva che ospitavai tifosi della S.S. Sambenedettese Calcio. Sulla base di tale documento, con delibera pubblicata sul C.U. n. 297/C dell‟11giugno <strong>2003</strong> la Commissione Disciplinare ha respinto il reclamo proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio, poiché “il lanciodi petardi... risulta proveniente dalla curva nella quale erano ospitati i tifosi della Sambenedettese”. Con atto del 13.6.<strong>2003</strong> laS.S. Sambenedettese Calcio ha appellato tale decisione, producendo la sopravvenuta nota 11.6.<strong>2003</strong> della Questura deL‟Aquila, dalla quale risulta che “il petardo scoppiato prima dell‟incontro... che ha causato il ferimento di due agenti inservizio all‟interno del settore riservato ai tifosi della Sambenedettese Calcio è stato lanciato dalla tifoseria aquilana”, echiedendo pertanto l‟annullamento, ed in via subordinata la riduzione, delle sanzioni inflitte. Reputa questa Commissione cheil proposto appello meriti parziale accoglimento. Il definitivo accertamento della mancanza di responsabilità in capo aisostenitori della società appellante per il più rilevante dei fatti loro addebitati dal Giudice Sportivo, operato dalla Questura deL‟Aquila e risultante dalla dichiarazione prodotta in atti, infatti, riduce sensibilmente la gravità degli accadimenti, purdovendosi rilevare che per gli altri fatti di violenza contestati alla tifoseria della S.S. Sambenedettese Calcio nessuna ulterioreprova liberatoria è stata fornita, restando quindi la responsabilità in ordine ad essi addossata alla medesima tifoseria. Una taleconsistente diminuzione della gravità dei fatti contestati, pertanto, induce questa Commissione a rideterminare, in parzialeaccoglimento del proposto gravame, l‟entità delle sanzioni inflitte all‟appellante dal Giudice Sportivo, apparendo equa larevoca della diffida e la riduzione della sanzione pecuniaria dell‟ammenda ad e 3.000,00. Per questi motivi la C.A.F., inparziale accoglimento dell‟appello come sopra proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio di San Benedetto del Tronto (AscoliPiceno), revoca la diffida e riduce a e 3.000,00 la sanzione dell‟ammenda inflitta alla reclamante. Ordina restituirsi la tassaversata.3 - RECLAMO DELL‟A.S. CALCIO SAN STINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2004INFLITTA AL SIG. PADOVESE ROSSANO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 54 del 4.6.<strong>2003</strong>)32
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto, esaminato il referto arbitrale relativo alla gara di 2ª CategoriaEraclea/Calcio San Stino dell‟11.5.<strong>2003</strong>, sanzionava il Signor Padovese Rossano, allenatore dell‟attuale reclamante, con lasqualifica fino al 14.5.2005, Com. Uff. n. 50 del 14 maggio <strong>2003</strong>, perché durante la gara entrava nel terreno di gioco, siavvicinava all‟arbitro profferendo insulti e minacce e, nonostante dirigenti e calciatori della sua squadra tentassero diallontanarlo, riusciva a colpire il direttore di gara con un pugno sulla spalla senza provocargli dolore; veniva poi allontanato aforza dai dirigenti e dai calciatori. La competente Commissione Disciplinare, adita dalla società Calcio San Stino, con ladecisione pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 4 giugno <strong>2003</strong>, disponendo l‟audizione dell‟arbitro e ascoltati i dirigentiinteressati, ha ridotto la sanzione all‟allenatore Padovese sino al 30.9.2004 sottolineando “il carattere sostanzialmente nonviolento e lesivo del colpo inferto alla spalla dell‟arbitro”. Avverso quest‟ultima decisione adiva ritualmente la C.A.F. lasocietà Calcio San Stino, che pur ritenendosi parzialmente soddisfatta per la riduzione operata dall‟organo di secondo,proseguiva nell‟appello, esponendo però ancora motivi di fatto relativi al comportamento del direttore di gara e chiedendo“una valutazione del direttore di gara”. Il reclamo è inammissibile. Trattasi infatti di un terzo grado di giudizio per questioni dimerito, in contrasto con quanto disposto dall‟art. 33 n. 1 C.G.S. che prevede la competenza della Commissione d‟AppelloFederale per questioni attinenti il merito della controversia esclusivamente come giudice di secondo grado. Per questi motivi laC.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S., l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Calcio San Stino di SanStino di Livenza (Venezia) e dispone incamerarsi la tassa versata.4 - RECLAMO DELLA S.C. SAMBIASE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL31.12.<strong>2003</strong> AI CALCIATORI COLOSIMO FRANCESCO, GUIDO PASQUALE, TUOTO CLAUDIO E VITALEPIERPAOLO(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 101 del 18.6.<strong>2003</strong>)Con atto del 12.6.<strong>2003</strong> la S.C. Sambiase ha reclamato avanti alla Commissione Disciplinare presso la Lega NazionaleDilettanti la deliberazione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 91 del 10 giugno <strong>2003</strong>, con la quale è stata inflitta aicalciatori Tuoto Claudio, Vitale Pierpaolo, Colosimo Francesco e Guido Pasqualino la sanzione della squalifica sino a tutto il31.12.<strong>2003</strong>, per avere gli stessi, al termine della gara Nuova Avezzano/Sambiase dell‟8.6.<strong>2003</strong>, tentato di aggredire l‟Arbitroed un Assistente Arbitrale, senza riuscirvi per il pronto intervento delle Forze dell‟Ordine.Secondo la prospettazione dei fattisvolta dalla reclamante, diametralmente opposta a quella che si ricava dal rapporto del d.d.g., da quello del suo assistente e daquello del Commissario di campo, al momento del rientro delle squadre negli spogliatoi, dopo la conclusione della gara, non sisarebbe verificato alcun tentativo di aggressione alla terna arbitrale da parte dei calciatori colpiti dalla suddetta sanzione; inogni caso, non sarebbe stato possibile identificare con certezza gli stessi in quanto, nel concitato parapiglia dovuto ad unapacifica invasione di campo dei tifosi a caccia delle divise dei calciatori, questi ultimi avrebbero dimesso la propria casaccarimanendo a dorso nudo, privi di numero. Per questi motivi la reclamante ha richiesto l‟annullamento dell‟impugnata decisioneovvero, in subordine, una congrua riduzione della sanzione inflitta ai propri calciatori. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 101del 18 giugno <strong>2003</strong> la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti ha respinto il suddetto reclamo,reputandolo infondato sulla scorta delle concordi indicazioni desumibili dai citati rapporti, ai quali va attribuita fede probatoriaprivilegiata, nonché considerando che neppure la subordinata richiesta di riduzione della sanzione potesse trovareaccoglimento, valutata l‟oggettiva gravità dei fatti accertati. Avverso tale deliberazione ha proposto appello avanti a questaCommissione la S.C. Sambiase, con atto del 21.6.<strong>2003</strong> formalmente e sostanzialmente riproduttivo, in ogni sua parte, delreclamo presentato avanti alla Commissione Disciplinare. Osserva preliminarmente la C.A.F. come il proposto appello siainammissibile. L‟appellante, infatti, richiede a questa Commissione una nuova valutazione di merito dei medesimi fatti chehanno già formato oggetto delle deliberazioni degli organi disciplinari, valutazione che le è preclusa dall‟art. 33, comma 1,C.G.S., quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensidell‟art. 33 n. 1 C.G.S., l‟appello come sopra proposto dalla S.C. Sambiase di Lamezia Terme (Catanzaro) e disponeincamerarsi la tassa versata.5 - RECLAMO DELL‟U.S. CENTROITALIA PARMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANISSIMICENTROITALIA PARMA/SANFATUCCHIO DEL 2.3.<strong>2003</strong>(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Umbria del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 43 del 5.6.<strong>2003</strong>)Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Umbro del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica (C.U. n.43 del 4 giugno <strong>2003</strong>), sul ricorso presentato dalla S.P. Sanfatucchio avverso la posizione irregolare di tesseramento delcalciatore Sofrà Thomas della U.S. Centroitalia Parma in merito alla gara Centroitalia Parma/Sanfatucchio del 2.3.<strong>2003</strong>, presoatto che vi era disparità sulla composizione della famiglia del medesimo Sofrà Thomas fra la tessera federale ed il suo stato difamiglia, non omologava il risultato della gara terminata 2-1 in favore del Centroitalia Parma, inviando gli atti all‟UfficioIndagini per accertare quale fosse la posizione anagrafica e familiare del calciatore Sofrà Thomas. Il collaboratore dell‟UfficioIndagini concludeva definendo formalmente corretto il tesseramento del calciatore Sofrà Thomas pur definendo un“escamotage” l‟inserimento del giovane nello stato di famiglia e residenza del Sig. Meacci. Il Giudice Sportivo di 2° GradoC.U. n. 43 del 4 giugno <strong>2003</strong> disattendeva le conclusioni del Collaboratore dell‟Ufficio Indagini definendole contraddittorie esottolineando fra l‟altro, la mancanza di documentazione relativa alla richiesta deroga della Presidenza Federale di quantoprevisto dall‟art. 40.3 N.O.I.F. Deliberava quindi: - di accogliere il ricorso della S.P. Sanfatucchio del 15 marzo <strong>2003</strong>; - diassegnare la vittoria per 2-0 a favore della S.P. Sanfatucchio per la gara Centroitalia Parma/Sanfatucchio - CampionatoRegionale Giovanissimi - Girone A - disputata a Ponticelli di Città della Pieve (PG) il 2 marzo <strong>2003</strong>; - di disporre l‟invio della33
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