DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004dell‟articolo 9 del Regolamento per il funzionamento del Collegio arbitrale. 2. A tale eventualità la società Acireale opponeinnanzitutto la nullità della clausola compromissoria che sta alla base del richiamato arbitrato. Nullità ricollegata allaviolazione delle norme di ordine pubblico vigenti in riferimento al rapporto di lavoro. Viene, in particolare, rilevato che lalegge n. 533 del 1973 vieta il ricorso all‟arbitrato per le controversie di lavoro, a meno che ciò non sia previsto da contratticollettivi e, comunque, non si traduca nel pregiudizio della facoltà di adire l‟autorità giudiziaria. È in ogni caso nulla laclausola che autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiari il lodo non impugnabile. Lo stesso decreto-legge19 agosto <strong>2003</strong>, n. 220, convertito in legge n. 280 del <strong>2003</strong>, all‟articolo 1, comma 2, mentre afferma l‟autonomiadell‟ordinamento sportivo, contestualmente fa salve le situazioni giuridiche soggettive connesse con l‟ordinamento sportivo,ma rilevanti altresì per l‟ordinamento giuridico generale. Anche l‟articolo 27, comma 4, dello Statuto federale fa salve ledisposizioni inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. Conclude, pertanto, la società Acireale cheessa, per impugnare il lodo, non necessitava di alcuna autorizzazione, atteso che il Regolamento del Collegio arbitrale non puòessere interpretato nel senso di contrastare con norme imperative. 3. Con riferimento alle riportate considerazioni, vainnanzitutto rilevato che l‟autonomia dell‟ordinamento sportivo configura questo come un ordinamento settoriale, dotato diproprie regole, che lo Stato riconosce in diverse occasioni come idonee a disciplinare i rapporti che si ricollegano alle attivitàsportive, senza intromissioni da parte dell‟ordinamento generale. Gli effetti dei comportamenti tenuti dai soggetti di questoordinamento e le misure adottate nei loro confronti non assumono rilevanza per il diritto positivo. Certo un limite a taleautonomia settoriale si rinviene nel caso in cui i rapporti insorti nell‟ordinamento sportivo assumano rilevanza perl‟ordinamento generale. In tal caso, qualunque siano gli effetti dell‟ordinamento autonomo, lo Stato interviene con le propriedisposizioni. E ciò costituisce un limite all‟autonomia. Questo è il senso dell‟articolo 2 del decreto-legge n. 220 del <strong>2003</strong>, comeconvertito dalla legge n. 280 del <strong>2003</strong>, laddove si esprime in termini di “riserva all‟ordinamento sportivo” della disciplina dideterminati rapporti. Ma anche quando tali rapporti assumono rilievo per l‟ordinamento generale, e questo sarebbe il casodell‟eventuale nullità della clausola compromissoria prevista dall‟ordinamento sportivo, non per questo se ne può trarre laconclusione che perdano del tutto rilievo le implicazioni dell‟ordinamento particolare sportivo. Ne deriva che, anche in ipotesidi nullità della clausola per il diritto positivo, non per questo se ne dovrebbe di per sé trarre la conseguenza della nullità dellastessa clausola per il distinto e autonomo ordinamento sportivo. In altri termini, la riconosciuta autonoma dell‟ordinamentosportivo consentirebbe di ricollegare alla stessa fattispecie effetti diversi nell‟ordinamento generale e in quello sportivo. Ma v‟èdi più. L‟ordinamento statale, proprio per la tradizionale autonomia dell‟ordinamento sportivo, con la legge 23 marzo 1981, n.91, e successive modificazioni, espressamente prevede, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato sportivo, la validitàdella clausola compromissoria con la quale le controversie derivanti dal rapporto tra società <strong>sportiva</strong> e sportivo siano deferitead un collegio arbitrale. Dunque la validità della clausola compromissoria non può essere messa in discussione. Ora, nel casodi specie la clausola compromissoria è prevista sia dal regolamento dell‟elenco speciale dei direttori sportivi (articolo 10) chedall‟accordo collettivo (articolo 9). Inoltre, il citato articolo 27, comma 2, dello Statuto federale espressamente impone aitesserati di sottostare ai provvedimenti generali e particolari emessi nell‟ambito dell‟ordinamento sportivo. E l‟articolo 11 bisdel Codice di Giustizia Sportiva conferma il carattere disciplinare della violazione al precetto. Né può dirsi che la societàAcireale avesse esaurito i rimedi previsti dall‟ordinamento sportivo. Infatti l‟articolo 27 dello Statuto federale, ai commi 3 e 4,infatti, espressamente prevede l‟obbligatorietà, in caso di esaurimento dei gradi di giustizia federale, del tentativo diconciliazione davanti alla Camera di conciliazione e arbitrato del C.O.N.I.. e, in caso di infruttuoso esperimento del tentativo diconciliazione, il rimedio definitivo dell‟arbitrato avanti alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, istituita presso ilC.O.N.I.. P. Q. M. la Corte federale, sull‟interpretazione come in epigrafe formulata, esprime l‟avviso che l‟impugnazione dellodo arbitrale dinnanzi al Giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione integri la violazione dell‟articolo 27, comma 2,dello Statuto federale.3. PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D‟UFFICIO SULL‟ART. 25, COMMI 4 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIASPORTIVA IN RELAZIONE AD ATTI DI DEFERIMENTO PREMESSOIl Presidente della Lega Nazionale Dilettanti pone alla Corte federale, su sollecitazione della società A.C.S. Leonzio, duequesiti interpretativi dell‟articolo 25, commi 4 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva. In particolare i quesiti vertono sui seguentiprofili: a) se possa essere sufficiente, ai sensi delle richiamate disposizioni, effettuare un deferimento generico, sprovvisto degliaccertamenti definitivi, o se fin dall‟origine l‟accertamento debba essere sostenuto da ogni documentato accertamento; b) se,ammesso il deferimento “generico”, debba essere disposto un deferimento normale o se sia possibile un deferimento “in viacautelare”. CONSIDERATO 1. Va innanzitutto premesso che la Corte si esprime sulla richiesta di parere formulata con letteradel 24 febbraio 2004, trasmessa dalla Federazione alla Corte in data 24 marzo 2004. Pur traendo la richiesta di parere spunto daun caso concreto, deve escludersi che essa possa valere quale riesame della decisione della Commissione d‟Appello Federaledel 24 novembre <strong>2003</strong>. La pronuncia del parere non è idonea a riformare la decisione disciplinare, ma solo a definire la portatadelle richiamate disposizioni. 2. Nel merito, i quesiti proposti debbono trovare risposta nella natura del deferimento, nellemodalità della sua descrizione normativa e nella ratio dei termini previsti per la sua presentazione. Il deferimento, comepromozione dell‟azione disciplinare, deve essere sorretto dagli accertamenti istruttori che lo giustificano (cfr. anche l‟art. 28,comma 4, lett. b/ C.G.S.). Naturalmente la valutazione del grado di completezza o meno degli elementi raccolti al fine difondare una responsabilità disciplinare non assume rilievo a questo riguardo, attenendo invece alla fondatezza del deferimento,che dovrà essere valutata dal giudice sportivo. Ciò che, invece, rileva sotto il profilo della validità dell‟atto di deferimento è lasua idoneità ad avviare l‟azione disciplinare. I termini assumono rilievo a questo proposito, atteso che essi assolvono ad unaduplice funzione: quella di mettere rapidamente in grado l‟accusato di conoscere i rilievi mossi nei suoi confronti e quello dipervenire ad una definizione sollecita dell‟addebito disciplinare, in modo che non siano pregiudicati l‟andamento del22
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004campionato e la stabilità dei suoi esiti. 3. Questa Corte ha già in altra occasione segnalato la natura perentoria dei termini per ildeferimento, proprio al fine di assicurare le finalità sopra richiamate (Corte federale C.U. n. 13/Cf stagione 2002/<strong>2003</strong>). Ora,detta perentorietà porta con sé la necessità che il deferimento non si fondi su elementi forniti successivamente alla scadenza deltermine perentorio e che incidano sulla configurazione dell‟addebito disciplinare. Se così non fosse, la produzione successivadi elementi idonei a qualificare e specificare l‟addebito disciplinare renderebbe del tutto incerto il momento delperfezionamento di quei dati accusatori, con ciò compromettendo proprio le richiamate finalità e, in sostanza, la tempestivitàdella definitiva stabilizzazione dei risultati delle competizioni. 4. Sul primo quesito, dunque, deve ritenersi che il deferimentodeve avere alla sua base tutti gli elementi costitutivi dell‟illecito sui quali si pronuncerà il giudice sportivo e che non è dunqueammissibile né valido un accertamento generico, condizionato o con riserva, se con questo si vuole intendere un deferimentoche rinvii ad un momento successivo (che sarebbe del tutto indeterminato) la produzione dei necessari elementi di valutazione.5. Sul secondo quesito si deve, conseguentemente, osservare che un deferimento cautelare non è concepibile. Se per cautelaresi intende, infatti, una sorta di “prenotazione”, pur in mancanza degli addebiti del deferimento, è chiaro che la sua genericità sitradurrebbe in un espediente per “salvare” la scadenza del termine, ma in tal modo, in sostanza, si aggirerebbe la perentorietàdel termine che ha una finalità pubblica da salvaguardare. Resta, naturalmente, possibile, invece, ogni completamento deldeferimento entro il termine perentorio, anche una volta che il deferimento sia stato già proposto. P. Q. M. La Corte federale,sull‟interpretazione come in epigrafe formulata, esprime l‟avviso che il termine previsto dal Codice di Giustizia Sportiva èperentorio e che entro tale termine deve essere fatto un deferimento non generico, né condizionato, né con riserva.4. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA DELIBERA DI ESCLUSIONE DALLA FRUIZIONE DEICONTRIBUTI DI MUTUALITA‟, ADOTTATA DALL‟ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DELLA LEGANAZIONALE PROFESSIONISTI DEL 16.10.<strong>2003</strong> SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTOCon ricorso del 21 ottobre <strong>2003</strong>, il Calcio Catania s.p.a. chiedeva che questa Corte dichiarasse “nulla, inefficace ed invalida” ladeliberazione adottata il precedente 16 ottobre dall‟Assemblea Generale Straordinaria della Lega Nazionale Professionisti nellaparte in cui, sostanzialmente revocando la propria deliberazione del 15 settembre <strong>2003</strong>, approvava l‟indirizzo di attribuire lamutualità alla Serie B in venti quote – anziché ventuno, in esse inclusa la ricorrente, come originariamente deliberato-,demandando al Consiglio di Lega la determinazione di provvista e spettanze per le società Catania, Fiorentina, Genoa eSalernitana. Nel ricorso si poneva in rilievo che: 1) la sostanziale revoca della prima deliberazione era avvenuta in assenza dinuove circostanze; 2) la deliberazione impugnata era stata adottata in violazione dei principi di correttezza e buona fede, nonavendo, tra l‟altro, tenuto conto che, per effetto ed in esecuzione della prima deliberazione, era stato erogato alla ricorrente unanticipo netto di oltre 787 mila euro, che aveva fatto sorgere in essa il legittimo affidamento circa il successivo integraleversamento del contributo; 3) la deliberazione impugnata era stata adottata in assenza del quorum deliberativo in quanto nonaveva riportato la maggioranza dei voti delle società presenti. Nel corso del procedimento venivano disposte da questa Corteacquisizioni documentali e la ricorrente depositava ulteriori difese scritte. Prima dell‟udienza di discussione – cui partecipava ildifensore della ricorrente- la Salernitana Sport S.p.a. produceva copia di atti inviati ai Presidenti del C.O.N.I., della F.I.G.C. edella Lega Nazionale Professionisti relativi ai criteri di ripartizione della cosiddetta mutualità tra le società di Serie B. MOTIVIDELLA DECISIONE La Corte osserva che il ricorso è fondato nel merito (ciò che assorbe gli altri motivi) e pertanto vaaccolto, con annullamento “in parte qua” della deliberazione impugnata e reviviscenza di quella del 15 settembre <strong>2003</strong>; vaaltresì disposta la restituzione della tassa versata. A questa conclusione la Corte perviene esaminando le fasi, tra lorocontraddittorie, che hanno gradualmente portato al sostanziale ribaltamento degli effetti dell‟originaria deliberazionedell‟Assemblea Straordinaria della L.N.P. in orine alla ripartizione della mutualità tra le squadre di Serie B. Al riguardo ènecessario premettere che la struttura quantitativa della c.d. mutualità – quale si ricava dai noti accordi del 1999 – si formaattraverso un complesso meccanismo di individuazione delle singole componenti e che, in relazione a talune di esse, - come giàchiarito da questa Corte con il proprio parere del 22 dicembre <strong>2003</strong> – si configurano a favore delle società destinatarie veri epropri diritti individuali, come tali oggetto di tutela in caso di loro mancato conseguimento. Ciò premesso, è da rilevare chel‟Assemblea Generale del 15 settembre <strong>2003</strong> deliberò, senza alcuna opposizione nel merito (solo il rappresentante del Cagliarichiese che il problema della mutualità venisse discusso e deliberato in sede di Consiglio di Lega: non risulta, tuttavia, il suovoto contrario sulla deliberazione di merito), di approvare “l‟indirizzo di massima di considerare la mutualità della Serie B perventuno quote, equiparando il Catania alle altre venti società”. E‟ da rilevare, altresì, che dal verbale dell‟Assemblea si desumeche, nell‟esprimere la proposta, che sarebbe stata poi accolta, di “allargare la mutualità a ventuno squadre”, il Presidente dellaLega riferì della specifica posizione del Catania (riammessa in Serie B, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, “opeiudicis” e non “ope legis”) rispetto a quella delle altre tre squadre riammesse nell‟agosto precedente e sottolineò laimprocrastinabilità della deliberazione di massima, suscettibile peraltro della necessaria integrazione da parte del Consiglio diLega circa i criteri da adottare. Questa duplice dichiarazione, da cui trasse origine il voto unanime dell‟Assemblea, costituisceil fondamento su cui poggiava la deliberazione originaria. E‟ il caso di aggiungere che è provato dalla relativa fattura chel‟indomani della Assemblea del 15 settembre <strong>2003</strong> fu dalla Lega Nazionale Professionisti corrisposto il “primo accontoproventi Lega stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2003</strong>/2004” per un totale di 944.857,14 euro ( di cui 157.476,19 euro per IVA) alla ricorrente,in manifesta esecuzione della deliberazione appena illustrata. Il successivo 25 settembre, nel corso dell‟AssembleaStraordinaria di Categoria della Serie B,ed effettivamente al di fuori dei punti fissati dall‟ordine del giorno, a seguito di distintirichieste rispettivamente formulate da diciannove società di quel campionato e dalla Fiorentina, fu deliberato all‟unanimità di:“a) riportare all‟Assemblea generale straordinaria prossima la revoca della decisione assunta in merito alla mutualità dellaSerie B in Assemblea generale straordinaria del 15.9.<strong>2003</strong>; b) dare mandato ai propri consiglieri di portare in sede di Consigliodi Lega, ai sensi dell‟art. 46 del Regolamento di Lega, le proposte di ripartizione secondo le linee di indirizzo di competenza23
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