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Lo statuto - Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del ...

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ALLEGATO ALLA DELIBERADEL CONSIGLIO DI AMM.NEN. 19/08 DEL 07/05/2008STATUTO(approvato cda <strong>del</strong> 07/5/2008)<strong>del</strong>l’<strong>Ente</strong> <strong>Regionale</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>allo</strong> <strong>Studio</strong> <strong>Universitario</strong> <strong>del</strong> PiemonteTITOLO INATURA E FUNZIONIART. 1 AMBITO STATUTARIOIl presente Statuto disciplina l’<strong>Ente</strong> <strong>Regionale</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>allo</strong> <strong>Studio</strong> <strong>Universitario</strong>, costituito ai sensi<strong>del</strong>la Legge <strong>Regionale</strong> 18 Marzo 1992 n. 16, i cui compiti istituzionali sono descritti nel successivo art.4.ART. 2 DENOMINAZIONE E SEDENegli atti l’<strong>Ente</strong> si identifica con <strong>il</strong> nome “<strong>Ente</strong> <strong>Regionale</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>allo</strong> <strong>Studio</strong> <strong>Universitario</strong> <strong>del</strong>Piemonte”, che può essere abbreviato in E.DI.S.U. Piemonte.Ha sede legale ed amministrativa in Torino, in Via Madama Cristina 83.Può avere succursali in città <strong>del</strong>la Regione sedi di Ateneo.ART. 3 NATURAAi sensi <strong>del</strong>l’art. 60 <strong>del</strong>lo Statuto <strong>del</strong>la Regione Piemonte, l’<strong>Ente</strong> è dotato di autonomia funzionale edorganizzativa ed ha <strong>per</strong>sonalità giuridica di diritto pubblico e può compiere tutti gli atti giuridici necessari <strong>per</strong><strong>il</strong> raggiungimento dei fini statutari.ART. 4 FINALITÀdi:1. L’<strong>Ente</strong> ha lo scopo di favorire l’attuazione <strong>del</strong> diritto <strong>allo</strong> studio universitario ed in modo particolarea) favorire l’accesso agli studi universitari da parte di tutti coloro che ne hanno diritto e sono in possesso deirequisiti richiesti dalla Legge;b) fac<strong>il</strong>itare la frequenza degli studenti ai corsi di livello universitario e post-universitario;c) consentire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi;d) porre in essere tutti gli interventi necessari o ut<strong>il</strong>i affinché gli interessati possano effettivamente esercitare<strong>il</strong> diritto <strong>allo</strong> studio universitario.


2. L’<strong>Ente</strong>, inoltre, ha lo scopo di porre in essere servizi diretti alla generalità degli studenti.3. A tali fini collabora con gli Atenei, gli Istituti Su<strong>per</strong>iori di Istruzione di grado universitario e leIstituzioni <strong>per</strong> l’Alta formazione artistica e musicale, tutti aventi sede amministrativa nella Regione Piemonte.ART.5 DESTINATARIL’<strong>Ente</strong> esercita la propria azione di intervento a favore degli:a) studenti iscritti ai corsi di studio di cui all’art.4/3° comma <strong>del</strong> presente Statuto indipendentementedall’area geografica o regione in cui si trova <strong>il</strong> Comune di residenza;b) studenti di nazionalità straniera alle condizioni previste dalla L. R. n. 16/92, art. 3/2° comma;c) studenti apolidi e rifugiati politici <strong>il</strong> cui status sia riconosciuto e la loro <strong>per</strong>manenza nel territorionazionale approvata dall’autorità competente.TITOLO IIORGANI DELL’ENTEART. 6 ORGANI DELL’ENTESono organi <strong>del</strong>l’<strong>Ente</strong>:<strong>il</strong> Consiglio di Amministrazione;<strong>il</strong> Presidente;Il Collegio dei Revisori dei Conti.CAPO IIL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEART. 7 NOMINA E COMPOSIZIONE1. Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 19 <strong>del</strong>la L.R. n. 16/92, <strong>il</strong> Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Giunta<strong>Regionale</strong> ed è composto da:a) otto rappresentanti <strong>del</strong>le Università, di cui quattro eletti dalla componente studentesca;b) otto rappresentanti <strong>del</strong>la Regione, di cui uno con funzioni di presidente, a norma <strong>del</strong>la L.R.39/1995;2. Partecipa alle riunioni, con volto consultivo obbligatorio sulla legittimità degli atti, <strong>il</strong> Direttore <strong>del</strong>l’<strong>Ente</strong> chesvolge anche funzioni di segretario <strong>del</strong> Consiglio di Amministrazione;3. I componenti <strong>del</strong> Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni, salvo la componentestudentesca che viene rinnovata ogni due anni contestualmente al rinnovo <strong>del</strong>le rappresentanzestudentesche negli organismi di governo degli Atenei: decadono in ogni caso al termine <strong>del</strong> mandato<strong>del</strong>l’organismo che li ha eletti;4. I componenti <strong>del</strong> Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati <strong>per</strong> più di un mandato,salvo la componente studentesca che può essere nominata <strong>per</strong> due mandati;2


5. Alla scadenza i membri <strong>del</strong> Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino alla nomina <strong>del</strong> nuovoConsiglio; la proroga dei poteri concerne l’ordinaria amministrazione.6. In caso di dimissioni o decadenza, <strong>per</strong> qualunque causa, i componenti <strong>del</strong> Consiglio sono sostituiti conatto <strong>del</strong>l’organismo od ente di cui erano espressione.ART. 8 FUNZIONAMENTO1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce:a) in via ordinaria, almeno ogni due mesi e ogni qualvolta <strong>il</strong> Presidente lo ritenga necessario;b) in via straordinaria, quando ne faccia richiesta <strong>per</strong> iscritto al Presidente, almeno un quarto deiConsiglieri o <strong>il</strong> Presidente <strong>del</strong> Collegio dei Revisori dei Conti.2. L’adunanza è valida con la presenza <strong>del</strong>la metà più uno dei componenti.3. Le <strong>del</strong>iberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale <strong>il</strong>voto <strong>del</strong> Presidente o di chi lo sostituisce. Sono adottate in via generale a voto palese, salvo i casiespressamente previsti da norme statutarie regolamentari o di legge che impongano lo scrutinio segreto.4. Le convocazioni <strong>del</strong> Consiglio, contenenti l’ordine <strong>del</strong> giorno, devono essere comunicate almenocinque giorni liberi prima <strong>del</strong>la riunione; in caso d’urgenza è sufficiente che la comunicazione sia fattaalmeno 24 ore prima.5. Il Direttore svolge le funzioni di Segretario <strong>del</strong> Consiglio e ne verbalizza le sedute.ART. 9 COMMISSARIAMENTO E SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIOIn caso <strong>per</strong>sista carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, diprescrizioni programmatiche o di direttive <strong>del</strong>la Regione, <strong>il</strong> Presidente <strong>del</strong>la Giunta <strong>Regionale</strong>, in conformitàa <strong>del</strong>iberazione adottata dalla stessa, sentita la competente commissione cons<strong>il</strong>iare, nomina unCommissario ad acta <strong>per</strong> la gestione provvisoria <strong>del</strong>l’<strong>Ente</strong>.Se entro tre mesi dalla nomina <strong>del</strong> Commissario ad acta, <strong>per</strong>mangono le condizioni che hannodeterminato <strong>il</strong> mancato funzionamento <strong>del</strong> Consiglio di Amministrazione, <strong>il</strong> Presidente <strong>del</strong>la Giunta <strong>Regionale</strong>emette <strong>il</strong> provvedimento di scioglimento e nomina un Commissario straordinario che provveda all’attività diordinaria amministrazione fino alla nomina <strong>del</strong> nuovo Consiglio.ART. 10 COMPETENZECompete al Consiglio di Amministrazione:a) l’elezione a scrutinio segreto <strong>del</strong> vicepresidente scelto tra i rappresentanti <strong>del</strong>l’Universitàall’interno <strong>del</strong> Consiglio;b) l’approvazione <strong>del</strong>lo Statuto <strong>del</strong>l’<strong>Ente</strong> e le sue modifiche;c) la nomina <strong>del</strong> Direttore;d) l’adozione <strong>del</strong> B<strong>il</strong>ancio di previsione e le relative variazioni e <strong>il</strong> rendiconto annuale nonché tutti gliatti economico finanziari relativi, secondo le disposizioni e le modalità previsti dalla legislazione vigente;e) i programmi ed i piani di attività annuali o pluriennali secondo gli indirizzi stab<strong>il</strong>iti dalla Regione;f) i regolamenti interni e dei servizi, la nomina <strong>del</strong>le Commissioni;g) <strong>il</strong> regolamento d’organizzazione amministrativa e la pianta organica <strong>del</strong> <strong>per</strong>sonale, da trasmetterealla Giunta <strong>Regionale</strong> affinché vengano proposti al Consiglio con proprio disegno di legge;h) le convenzioni con aziende, istituti di credito, enti, società coo<strong>per</strong>ative e privati, siano essi<strong>per</strong>sone fisiche che giuridiche;i) i bandi di concorso relativi a provvidenze e servizi agli studenti secondo i criteri indicati dall’art. 4<strong>del</strong>la legge n. 390/91;3


l) le <strong>del</strong>iberazioni relative all’iscrizione e alla cancellazione <strong>del</strong>le ipoteche da trasmettere alla Giunta<strong>Regionale</strong>;m) ogni altro provvedimento amministrativo interessante l’attività <strong>del</strong>l’<strong>Ente</strong> non riservato a norma diregolamenti interni alla competenza <strong>del</strong> Presidente o <strong>del</strong> Direttore.ART. 11 ATTI DEL CONSIGLIO E DIRITTO D’ACCESSO.1. Le <strong>del</strong>iberazioni assunte dal Consiglio sono atti pubblici.Le <strong>del</strong>iberazioni devono essere pubblicate <strong>per</strong> estratto mediante affissione all’albo Pretorio <strong>del</strong>l’<strong>Ente</strong> <strong>per</strong>quindici giorni consecutivi, salvo che sia diversamente disposto da specifiche disposizioni di legge.2. Il diritto d’accesso agli atti e provvedimenti amministrativi adottati dall’<strong>Ente</strong> è assicurato a tutticoloro che abbiano un interesse <strong>per</strong>sonale e concreto <strong>per</strong> la tutela di situazioni giuridicamente r<strong>il</strong>evanti,secondo quanto stab<strong>il</strong>ito dalla Legge n. 241/90, dal d.P.R. n. 352/92 e d<strong>allo</strong> specifico regolamento interno.ART.12 CONTROLLI E VIGILANZAL’attività e l’amministrazione <strong>del</strong>l’<strong>Ente</strong> sono controllate e vig<strong>il</strong>ate dai competenti organi regionalisecondo i criteri e le modalità stab<strong>il</strong>ite dalla normativa regionale in materia.CAPO IIIL PRESIDENTEART.13 NOMINAIl Presidente <strong>del</strong> Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Giunta <strong>Regionale</strong> tra uno dei proprirappresentanti eletti ai sensi <strong>del</strong>l’art. 7/1° comma lett. b <strong>del</strong> presente Statuto.ART. 14 COMPETENZE1. Il Presidente ha la rappresentanza legale <strong>del</strong>l’<strong>Ente</strong>, convoca e presiede <strong>il</strong> Consiglio diAmministrazione e ne attua le <strong>del</strong>iberazioni e le determinazioni.2. Il Presidente può, in caso di urgenza, assumere provvedimenti di competenza <strong>del</strong> Consigliod’Amministrazione, esclusi gli atti a contenuto generale. Detti provvedimenti devono essere sottoposti alConsiglio <strong>per</strong> la ratifica nella prima seduta ut<strong>il</strong>e, a pena di decadenza degli atti stessi.ART. 15 VICEPRESIDENTEIl Vicepresidente, scelto tra i rappresentanti <strong>del</strong>l’Università che non facciano parte <strong>del</strong>la componentestudentesca, è eletto dal Consiglio di Amministrazione con votazione a scrutinio segreto.Sostituisce <strong>il</strong> Presidente in caso di assenza o di impedimento e ne esercita le funzioni.CAPO IIIIL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTIART. 16 NOMINA E DURATA4


1. Il Consiglio <strong>Regionale</strong> elegge <strong>il</strong> Collegio dei Revisori dei Conti composto da 5 membri, di cui treeffettivi e due supplenti. I membri effettivi eleggono nel loro seno <strong>il</strong> Presidente.2. I Revisori rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta.ART. 17 REQUISITI ED INCOMPATIBILITA’1. I Revisori dei Conti devono essere iscritti all’Albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o dei<strong>per</strong>iti commerciali. E’ richiesta altresì iscrizione all’ Albo Nazionale dei Revisori Contab<strong>il</strong>i.2. Non possono essere nominati Revisori dei Conti e se eletti decadono:a) i Consiglieri di Amministrazione <strong>del</strong>l’<strong>Ente</strong>;b) i parenti fino al IV grado e gli affini fino al II grado <strong>del</strong> Presidente, dei Consiglieri diAmministrazione e <strong>del</strong> Direttore;c) coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con l’<strong>Ente</strong> o con la Regione Piemonte;d) coloro che hanno partecipazione, a qualsiasi titolo, in Società appaltatrici di lavori o servizi oforniture con l’<strong>Ente</strong>;e) coloro che hanno liti pendenti con l’<strong>Ente</strong>.ART. 18 COMPETENZEIl Collegio dei Revisori:a) procede all’esame <strong>del</strong> B<strong>il</strong>ancio preventivo e <strong>del</strong> conto consuntivo, redigendo le relazioni che liaccompagnano ;b) esercita <strong>il</strong> controllo sulla gestione amministrativa finanziaria <strong>del</strong>l’<strong>Ente</strong>;c) vig<strong>il</strong>a sulla regolarità <strong>del</strong>l’amministrazione, chiedendo all’uopo la documentazione che ritiene ut<strong>il</strong>eal Presidente o al Direttore e compiendo verifiche in ogni tempo.ART. 19 FUNZIONAMENTO1. Il Collegio è convocato <strong>per</strong>iodicamente e comunque almeno due volte all’anno dal Presidente o incaso di sua assenza o impedimento dal membro effettivo più anziano; può anche essere convocato surichiesta <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>l’<strong>Ente</strong> ovvero <strong>del</strong>la maggioranza assoluta dei componenti <strong>il</strong> Consiglio diAmministrazione.2. Le sedute <strong>del</strong> Collegio sono verbalizzate e le determinazioni adottate sono assunte amaggioranza di voti espressi in modo palese. Il Revisore eventualmente dissenziente deve far constare averbale i motivi <strong>del</strong> suo dissenso.3. Il Presidente <strong>del</strong> Collegio, o un componente all’uopo <strong>del</strong>egato dal Presidente, ha facoltà diassistere alle riunioni <strong>del</strong> Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, neanche consultivo. Delleriunioni <strong>del</strong> Consiglio deve essere fatta comunicazione ai Revisori con le stesse modalità previste <strong>per</strong> i suoicomponenti.ART. 20 DECADENZA E INDENNITÀ1. Il Revisore decade se non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificati motivi. Lasegnalazione è effettuata a cura <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong> Collegio ovvero dal Presidente <strong>del</strong>l’<strong>Ente</strong> al Consiglio<strong>Regionale</strong> affinché provveda alla sostituzione.2. Per i Revisori dei Conti è previsto un compenso <strong>il</strong> cui ammontare e modalità di erogazione sonodisciplinate dalla legislazione vigente.5


TITOLO IIIORGANIZZAZIONE E PERSONALECAPO IIL DIRETTOREART. 21 NOMINA E DURATAIl Direttore <strong>del</strong>l’<strong>Ente</strong> è nominato dal Consiglio di Amministrazione.L’incarico dura <strong>per</strong> un <strong>per</strong>iodo massimo di cinque anni ed è rinnovab<strong>il</strong>e.ART. 22 REQUISITI E RETRIBUZIONE1 Il Direttore <strong>del</strong>l’<strong>Ente</strong> è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di comprovati requisititecnico - professionali secondo le indicazioni contenute nell’art. 26 <strong>del</strong>la L.R. 18/03/1992.ART. 23 COMPETENZEIl Direttore ha le seguenti competenze:a) è responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong>la gestione <strong>del</strong>l’<strong>Ente</strong> in conformità degli indirizzi politico amministrativi fissati dalConsiglio di Amministrazione e risponde degli obbiettivi posti dall’Amministrazione;b) firma ed è responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong>la legittimità degli atti emanati dal Consiglio di Amministrazione e dalPresidente;c) gli atti che comportano gli impegni di spesa, portano la firma congiunta <strong>del</strong> Direttore e <strong>del</strong>funzionario preposto alla ragioneria che ne risponde in solido.d) predispone gli atti <strong>per</strong> la formazione <strong>del</strong> B<strong>il</strong>ancio preventivo e <strong>del</strong> conto consuntivo;e) esercita le funzioni di Segretario <strong>del</strong> Consiglio di Amministrazione ed è responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong>laverbalizzazione <strong>del</strong>le sedute <strong>del</strong> Consiglio. Durante le sedute ha diritto di esprimere voto consultivo;f) dirige <strong>il</strong> <strong>per</strong>sonale e sovraintende al corretto funzionamento degli uffici e dei servizi;g) nomina ai sensi <strong>del</strong>la Legge n. 241/90 e dei regolamenti vigenti, i responsab<strong>il</strong>i dei procedimenti;h) presiede le commissioni di gara <strong>per</strong> l’affidamento dei contratti;i) emana tutti gli atti necessari <strong>per</strong> assicurare <strong>il</strong> regolare funzionamento <strong>del</strong>la gestione <strong>del</strong>l’<strong>Ente</strong>.ART. 24 REVOCAPer gravi violazioni o inadempimenti dei compiti a lui assegnati, riconducib<strong>il</strong>i all’istituto <strong>del</strong>la giustacausa, <strong>il</strong> Direttore può essere rimosso dall’incarico con provvedimento motivato <strong>del</strong> Consiglio diAmministrazione.In tal caso la <strong>del</strong>iberazione di revoca <strong>del</strong>la nomina è adottata previa tempestiva contestazione di addebitiall’interessato che ha venti giorni di tempo <strong>per</strong> le sue controdeduzioni.6


CAPO IIPERSONALE ED ORGANIZZAZIONEART. 25 PERSONALE1. <strong>Lo</strong> stato giuridico e <strong>il</strong> trattamento economico di previdenza e quiescenza <strong>del</strong> <strong>per</strong>sonale <strong>del</strong>l’<strong>Ente</strong> èequiparato a quello <strong>del</strong> <strong>per</strong>sonale di ruolo <strong>del</strong>la Regione.2. L’apposito regolamento <strong>del</strong>iberato dal Consiglio di Amministrazione disciplina l’organizzazioneamministrativa <strong>del</strong> <strong>per</strong>sonale nonché <strong>il</strong> funzionamento dei servizi.ART. 26 CONCORSI1. I pubblici concorsi <strong>per</strong> accedere ai posti di ruolo sono indetti con <strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong> Consiglio diAmministrazione.2. Le Commissioni di concorso sono presiedute dal Direttore o da un Funzionario all’uopo nominatodal Consiglio di Amministrazione; sono composte da es<strong>per</strong>ti esterni o interni secondo le modalità stab<strong>il</strong>ite dalRegolamento di cui al secondo comma art. 25; di esse non possono far parte gli Amministratori <strong>del</strong>l’<strong>Ente</strong>.ART. 27 ORGANIZZAZIONEL’organizzazione è disciplinata dai seguenti criteri:a) distinzione fra attività di indirizzo e di controllo, spettante agli amministratori e attività di gestionespettante alla dirigenza;b) articolazione <strong>del</strong>le unità organizzative in base alla omogeneità <strong>del</strong>le funzioni svolte e <strong>del</strong>le finalitàda <strong>per</strong>seguire;c) individuazione dei responsab<strong>il</strong>i <strong>del</strong> procedimento amministrativo, la cui attività è regolata dallalegge n. 241/90 e da specifico regolamento;d) valorizzazione <strong>del</strong>le risorse umane mediante la formazione e la partecipazione a corsi diriqualificazione e aggiornamento professionale nonché l’adozione di sistemi, anche economici, incentivanti.ART. 28 ENTRATECostituiscono entrate <strong>del</strong>l’<strong>Ente</strong>:a) <strong>il</strong> contributo annuo <strong>del</strong>la Regione, <strong>il</strong> cui importo è definito annualmente in sede di approvazione<strong>del</strong> B<strong>il</strong>ancio <strong>Regionale</strong>;b) i contributi da parte di Enti e privati;c) le rendite e gli interessi dei propri beni patrimoniali, le entrate derivanti dalla tariffazione o dalpagamento dei corrispettivi dei servizi prestati;d) le donazioni, le eredità, i legati e comunque i lasciti in generale;e) le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso dicrediti;f) le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre o<strong>per</strong>azioni creditizie debitamente autorizzate.7


ART. 29 PATRIMONIO1. Costituiscono <strong>il</strong> patrimonio <strong>del</strong>l’<strong>Ente</strong> i beni di cui all’Art. 35 <strong>del</strong>la Legge <strong>Regionale</strong> n. 16/92 e tutti ibeni che ai sensi <strong>del</strong>le disposizioni vigenti sono stati ad esso trasferiti.2. L’<strong>Ente</strong> ha la responsab<strong>il</strong>ità <strong>del</strong>la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni che costituiscono<strong>il</strong> suo patrimonio o che sono stati affidati dalla Regione in comodato.ART. 30 BILANCIO1. L’esercizio finanziario <strong>del</strong>l’<strong>Ente</strong> coincide con l’anno solare.2. Ai sensi <strong>del</strong>la normativa vigente, all’<strong>Ente</strong> si applicano le norme in materia di contab<strong>il</strong>ità <strong>del</strong>laRegione Piemonte.3. Il B<strong>il</strong>ancio di previsione è adottato dal Consiglio di Amministrazione ed è trasmesso alla Regioneentro quindici giorni dalla data di adozione. Al B<strong>il</strong>ancio sono allegati i programmi di cui all’art. 10 lett. e) <strong>del</strong>presente Statuto.ART. 31 RENDICONTO1. Il rendiconto <strong>del</strong>l’<strong>Ente</strong>, predisposto secondo le modalità previste dalla normativa regionale, èapprovato dal Consiglio di Amministrazione.2. Il rendiconto è trasmesso alla Regione entro quindici giorni dalla data di adozione.ART. 32 CONTRATTI1. Apposite norme regolamentari disciplinano la conclusione dei contratti secondo i seguenti criteri:a) <strong>per</strong> i contratti che rientrino nell’ambito di applicazione <strong>del</strong>la Comunità Europea, devono essereapplicate le normative europee entrate in vigore anche se non recepite nell’ordinamento giuridico italiano;b) <strong>per</strong> i contratti che non rientrino fra quelli di cui alla lettera a) nè fra quelli di cui alla lettera c), èdemandato al Consiglio di Amministrazione, nei limiti di Legge, la scelta tra procedure ad evidenza pubblicae forme di trattativa privata, tali comunque da assicurare un’adeguata concorrenzialità fra imprese qualificateed idonee;c) <strong>per</strong> i contratti che <strong>per</strong> la loro entità o natura rientrano nelle spese economali, provvederàdirettamente la direzione, assicurando in ogni caso la trasparenza amministrativa, con obbligo di rendiconto<strong>per</strong>iodico al Consiglio di Amministrazione. Il genere di spese e l’entità <strong>del</strong>le stesse saranno disciplinate con <strong>il</strong>regolamento di contab<strong>il</strong>ità.2. Gli eventuali elenchi di fornitori dovranno essere formati in base a criteri predeterminati ed essereadeguatamente pubblicizzati nonché <strong>per</strong>iodicamente revisionati.TITOLO IVNORME DIVERSEART. 33 REGOLAMENTI1. Possono essere adottati uno o più regolamenti concernenti in particolare:a) <strong>il</strong> funzionamento dei servizi <strong>del</strong> diritto <strong>allo</strong> studio universitario;b) <strong>il</strong> funzionamento e l’organizzazione <strong>del</strong>l’<strong>Ente</strong>;c) l’attuazione <strong>del</strong>la legge n. 241/90;8


d) l’attuazione <strong>del</strong>le normative in materia di contab<strong>il</strong>ità e contratti.2. I regolamenti e le eventuali modificazioni sono adottati con <strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong> Consiglio diAmministrazione.3. Le <strong>del</strong>iberazioni inerenti i regolamenti di cui alla lettera a) <strong>del</strong> precedente comma 1 sono inviati, ai sensi<strong>del</strong>l’art. 29 comma 1 <strong>del</strong>la L.R. 16/92, alla Giunta <strong>Regionale</strong> che provvede all’approvazione entroquaranta giorni dal ricevimento. Ai sensi dei commi 2 e 3 <strong>del</strong> citato art. 29 <strong>il</strong> Consiglio diAmministrazione può, nei casi di comprovata e motivata urgenza, dichiarare dette <strong>del</strong>iberazioniimmediatamente esecutive, inviandole entro tre giorni dalla loro adozione alla Giunta <strong>Regionale</strong>, chepuò annullarle entro dieci giorni dalla data di ricevimento.ART. 34 COMPENSI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEI compensi al Presidente e agli altri componenti <strong>il</strong> Consiglio d’Amministrazione sono stab<strong>il</strong>iti con<strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong>la Giunta <strong>Regionale</strong>.ART. 35 REVISIONE DELLO STATUTO1. La revisione o l’abrogazione totale o parziale <strong>del</strong>lo Statuto sono <strong>del</strong>iberate dal Consiglio diAmministrazione a maggioranza assoluta dei componenti .2. La <strong>del</strong>iberazione di abrogazione totale <strong>del</strong>lo Statuto non ha efficacia se non è approvatocontestualmente un nuovo testo di Statuto che sostituisca <strong>il</strong> precedente.3. I provvedimenti di cui al 1° e 2° comma sono anch’essi soggetti all’approvazione <strong>del</strong>la Giunta<strong>Regionale</strong>.9

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