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Il Certificato di Agibilità - Notarlex.it

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pure le indagini tecniche preliminari al rilascio del certificato, non cambiano a seconda del tipo<strong>di</strong> un<strong>it</strong>à immobiliare da certificare.Priva <strong>di</strong> fondamento, inoltre, è la circostanza che i locali destinati ad uso ab<strong>it</strong>ativo godrebbero <strong>di</strong>una più intensa tutela igienico san<strong>it</strong>aria perché destinati a “prolungata <strong>di</strong>mora”. In contrariopotrebbe obiettarsi che - generalmente - è vero esattamente il contrario, essendo destinati ad unamaggiore frequentazione umana proprio gli ambienti <strong>di</strong> lavoro; sotto un <strong>di</strong>verso profilo inoltrenon sembra opportuno creare una <strong>di</strong>vers<strong>it</strong>à tra i requis<strong>it</strong>i igienico san<strong>it</strong>ari degli immobili, facendocorrispondere un’agibil<strong>it</strong>à <strong>di</strong> serie A o B a seconda del tipo <strong>di</strong> frequentazione (residenziale / nonresidenziale).Infine, anche il D.P.R. 380/2001 sembra aver recep<strong>it</strong>o tale interpretazione, laddove nellarelazione tecnico normativa allo schema del T.U. si legge che “per quanto riguarda l’agibil<strong>it</strong>àdegli e<strong>di</strong>fici, si è, preliminarmente, operato per ridurre ad un<strong>it</strong>à i termini <strong>di</strong> agibil<strong>it</strong>à-ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>àfonte <strong>di</strong> ambigu<strong>it</strong>à, in quanto promiscuamente impiegati dal legislatore nel corso degli anni (….)si è pertanto provveduto ad eliminare il duplice riferimento terminologico attualmente presentenella legislazione <strong>di</strong> settore”.Se quin<strong>di</strong> i caratteri dell’agibil<strong>it</strong>à sono uguali per tutti gli e<strong>di</strong>fici, dovrebbe essere verificatal’incidenza della frequentazione umana degli stessi. Ebbene questa non può affatto rilevare sulpiano “qual<strong>it</strong>ativo” ma - eventualmente – su quello “quant<strong>it</strong>ativo”, nel senso che solo ove vengaaccertata l’assenza <strong>di</strong> permanenza umana in determinati e<strong>di</strong>fici, per questi non sorgerà lanecess<strong>it</strong>à <strong>di</strong> verificarne l’agibil<strong>it</strong>à.AMBITOVolendo attribuire un significato al cambio <strong>di</strong> terminologia da parte del legislatore, questoprobabilmente deve essere ricercato nell'intento <strong>di</strong> eliminare le incertezze in or<strong>di</strong>ne all’amb<strong>it</strong>o <strong>di</strong>applicazione del certificato <strong>di</strong> agibil<strong>it</strong>à (contenuto nell’art. 24 co. 2 lettera a) e cioè stabilire perquali fabbricati esso deve essere richiesto.In base all’art. 24 co. 2 le ipotesi per le quali è necessario richiedere il certificato sono a) lenuove costruzioni; b) le ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) gli interventi suglie<strong>di</strong>fici esistenti che possano influire sulle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> igiene e sicurezza.Appare evidente che la scelta operata dal legislatore sia stata quella <strong>di</strong> dettare una <strong>di</strong>sciplinadell’agibil<strong>it</strong>à degli e<strong>di</strong>fici “a regime”, escludendo dalla previsione del T.U. i vecchi e<strong>di</strong>fici chealla data <strong>di</strong> entrata in vigore della riforma non avessero sub<strong>it</strong>o alcuno degli interventi e<strong>di</strong>liziin<strong>di</strong>cati; per questi, evidentemente, sarebbe stato <strong>di</strong>fficile (se non ad<strong>di</strong>r<strong>it</strong>tura impossibile) dettareuna <strong>di</strong>sciplina “<strong>di</strong> raccordo” con il nuovo certificato <strong>di</strong> agibil<strong>it</strong>à.Non sussiste pertanto per le vecchie costruzioni, l’obbligo <strong>di</strong> richiedere il nuovo certificato <strong>di</strong>agibil<strong>it</strong>à così come <strong>di</strong>sciplinato dal T.U., e ciò in quanto o perché già rilasciato in base al DPR425/1994 ovvero, se non rinvenibile perché trattasi <strong>di</strong> costruzione molto risalente, il problema sisposterà in sede <strong>di</strong> commercializzazione. In tale occasione il ven<strong>di</strong>tore potrà eventualmente<strong>di</strong>chivelihoods, Food and Nutr<strong>it</strong>ion Secur<strong>it</strong>yWorking Group have come together to offer our view of CSA and propose core elements to contextualize <strong>it</strong> w<strong>it</strong>hin the real<strong>it</strong>yof smallholder farmers.The ChallengeIn an effort to contribute to the shaping of an effective post-2015 development agenda, several organisations in our sectorhave engaged in a series of internal and external <strong>di</strong>scussions to devise ways in which to address new and emerging challengesto our programmes overseas.We recognise the urgent need to increase agricultural productiv<strong>it</strong>y, while preserving the integr<strong>it</strong>y of ecosystems and enhancingthe resilience of local food systems. There is considerable <strong>di</strong>scussion in the global arena w<strong>it</strong>h regard to the changing role ofagriculture. There has been a welcome shift in policy rhetoric, to be reflected in practice, moving away from the old schoolgreen revolution approaches towards a method that promotes sustainable agriculture 1 and agroecological approaches 2 tosmallholder family farming. These farmers live in resource-poor con<strong>di</strong>tions and operate w<strong>it</strong>h few purchased inputs and lim<strong>it</strong>edtechnology. They represent 90% of all farms worldwide, and produce 70% of the world’s food on less than a quarter of theworld’s farmland.We also recognise that the incidence of food crises, which are caused by severe adverse weather con<strong>di</strong>tions, natural hazards,environmental degradation (in response to energy and agricultural demands), economic shocks, conflicts, or a combination ofthese factors, has been increasing since the early 1980s. There have been between 50 and 65 food emergencies every yearsince 2000, up from 25 to 45 during the 1990s 3 . This high exposure of people’s livelihood assets to a range of environmentalhazards, coupled w<strong>it</strong>h the anticipated increase in the frequency and sever<strong>it</strong>y of extreme weather events due to climate change,is likely to lead to further losses of life and livelihoods in the next decades (Field, 2012). These hazards have a <strong>di</strong>rect impact on021. For the purpose of this paper, we refer to sustainable agricultue as: “the management and conservation of the natural resource base, and the orientation of technological an<strong>di</strong>nst<strong>it</strong>utional change in such a manner as to ensure the attainment and continued satisfaction of human needs for present and future generations.” (FAO 1989).2. For the purpose of this paper, we refer to agroecology as an approah aimed at: “enhancing the services provided by living organisms taking the optimal advantage of naturalresources, especially those which are abundant and free... to increase production in a sustainable and resilient way that will maintain and improve the ecosystem cap<strong>it</strong>al in the longterm”. (Ethienne Hainzelin, Enhancing the fun<strong>di</strong>ng and provisioning of ecosystem services in agriculture: agroecological principles, presented at the FAO International Symposium onAgroecology for Food Secur<strong>it</strong>y and Nutr<strong>it</strong>ion, Scientific Knowledge Session, 18 September 2014.3. FAO, The State of Food Insecur<strong>it</strong>y in the World. 2008.


uffici, scuole, magazzini, negozi ed altri analoghi ambienti soggetti a frequentazione, residenza ocomunque permanenza delle persone e non invece per gli e<strong>di</strong>fici destinati ad usi industriali, daassoggettare a <strong>di</strong>versa <strong>di</strong>sciplina e per i manufatti non destinati alla residenza o alla frequenzadelle persone, come per i capanni a<strong>di</strong>b<strong>it</strong>i al ricovero <strong>di</strong> attrezzi e materiale.L’elemento della frequentazione umana è stato recep<strong>it</strong>o anche dalla giurisprudenza dominanteper aderire alla c<strong>it</strong>ata interpretazione estensiva, e così r<strong>it</strong>enendosi che il certificato <strong>di</strong> ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à èobbligatorio anche per gli e<strong>di</strong>fici aventi una destinazione non domestica ma lavorativa checomportino una presenza ricorrente della persona nell’ambiente. Sarebbe illogico che – in unpubblico ufficio, dove le persone allo stesso assegnate trascorrono gran parte del giorno – nondebbano essere garant<strong>it</strong>e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> salubr<strong>it</strong>à degli ambienti.Questo orientamento sembra essere conflu<strong>it</strong>o anche nel nuovo T.U., ove manca sia ogniriferimento a caratteristiche urbane o rurali degli e<strong>di</strong>fici - rinviando l’art. 24 co. 2 a tutte le“nuove costruzioni” così come defin<strong>it</strong>e dall’art. 3 lettera e) - come pure una <strong>di</strong>stinzione tra e<strong>di</strong>ficiesposti ad una più o meno intensa frequentazione dell’uomo.Da ciò sembrerebbe potersi ricavare che il legislatore ha ampliato il novero degli immobili per iquali deve essere attestata la conform<strong>it</strong>à alle norme igienico-san<strong>it</strong>arie e <strong>di</strong> sicurezza, dalmomento che nell’elencazione <strong>di</strong> cui al numero 3 lettera e) c<strong>it</strong>., oltre agli e<strong>di</strong>fici con destinazionedomestica (le “case” urbane e rurali della precedente <strong>di</strong>sciplina) si rinvengono anche altriimmobili con <strong>di</strong>versa destinazione per i quali, secondo un orientamento minor<strong>it</strong>ario, non sarebbestato obbligatorio richiedere il certificato <strong>di</strong> ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à (ad esempio nella – lettera e.5 - figuranoanche le “strutture <strong>di</strong> qualsiasi genere…che siano utilizzate come magazzini, depos<strong>it</strong>i e simili”ovvero – lettera e.7 – i depos<strong>it</strong>i <strong>di</strong> merci o <strong>di</strong> materiali).In conclusione può affermarsi che il nuovo certificato <strong>di</strong> agibil<strong>it</strong>à ha natura più ampia rispetto alprecedente, non solo perché lo stesso è testualmente richiesto per un numero maggiore <strong>di</strong>categorie <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici rispetto al passato, ma anche perché racchiude tutte le con<strong>di</strong>zioni incidentisulla complessiva efficienza ab<strong>it</strong>ativa dell’e<strong>di</strong>ficio (art. 24 co. 1), così come emerge dalla stessaprocedura <strong>di</strong> rilascio. Infatti oltre alle verifiche e agli adempimenti <strong>di</strong> carattere san<strong>it</strong>ario,urbanistico ed e<strong>di</strong>lizio nonché statico e catastale già previsti dal DPR 425/1994, nell’art. 25 sonostati introdotti anche i collau<strong>di</strong> relativi alla sicurezza degli impianti <strong>di</strong> cui alla legge n. 46 del1990 (ora capo V parte II del T.U.) e quelli relativi al contenimento del consumo energeticoprevisti dalla legge n. 10 del 1991 (ora capo VI della parte II del T.U.).Ma a cosa si riferisce il legislatore quando tra le con<strong>di</strong>zioni attestate dal certificato si richiama lasicurezza degli e<strong>di</strong>fici?E’ da r<strong>it</strong>enere che il concetto <strong>di</strong> agibil<strong>it</strong>à sia stato aggiornato per ricomprendere tutti i controlli ele verifiche, attinenti alla sicurezza dell’immobile, introdotte negli anni dal legislatore. “Si èpertanto fatto ricorso al concetto <strong>di</strong> sicurezza in senso ampio, in quanto attinente non soloall’igiene e alla salubr<strong>it</strong>à dell’e<strong>di</strong>ficio e degli impianti in esso installati - per i quali il rispettodegli standards <strong>di</strong> sicurezza è garant<strong>it</strong>o dalle certificazioni che i professionisti abil<strong>it</strong>atire<strong>di</strong>geranno ai sensi degli artt. 107 ss. e che dovranno essere allegate all’istanza per ottenere ilcertificato <strong>di</strong> agibil<strong>it</strong>à - ma anche alle con<strong>di</strong>zioni qual<strong>it</strong>ative dell’e<strong>di</strong>ficio come pure alla staticadello stesso valutata alla luce <strong>di</strong> indagini a carattere geognostico, similmente a quanto giàprevisto nei regolamenti e<strong>di</strong>lizi delle maggiori c<strong>it</strong>tà recentemente approvati” (così relazione alT.U.).Dal complesso <strong>di</strong> documentazione tecnica richiesta per il rilascio è da r<strong>it</strong>enere che il certificato <strong>di</strong>agibil<strong>it</strong>à, per l’impostazione datane dal T.U., sia “autosufficiente” in or<strong>di</strong>ne al complesso deglistandards <strong>di</strong> sicurezza come sopra intesi, non dovendosi ricercare in altre attestazioni tecniche


quei requis<strong>it</strong>i <strong>di</strong> sicurezza (si pensi ad esempio agli adempimenti e le verifiche relative allasicurezza degli impianti <strong>di</strong> cui alla legge n. 46 del 1990, ora trasfusa nel capo IV della parte IIdel T.U., nonché quelli relativi all’isolamento termico <strong>di</strong> cui al t<strong>it</strong>olo II della legge n. 10 del1991, ora trasfuso nel capo V della parte II del T.U.)Ma è senz’altro da escludere – e così sgombrandosi il campo da un equivoco sorto all’indomanidella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del T.U. - che le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza ineriscano(anche) al profilo urbanistico, cioè che il certificato <strong>di</strong> agibil<strong>it</strong>à garantisca anche la regolar<strong>it</strong>àtecnico-e<strong>di</strong>lizia dell'immobile realizzato.Non solo prima ma anche - e forse soprattutto – dopo il T.U., il certificato <strong>di</strong> agibil<strong>it</strong>à non siatteggia a momento <strong>di</strong> chiusura del controllo amministrativo sull’attiv<strong>it</strong>à e<strong>di</strong>lizia del privato epertanto non può sostenersi un ampliamento del potere <strong>di</strong> negare l’ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à anche nell’ipotesi<strong>di</strong> accertamento <strong>di</strong> abusi e<strong>di</strong>lizi. Pertanto le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza degli e<strong>di</strong>fici non si estendonoa quelle concernenti la conform<strong>it</strong>à urbanistica dell’opera.Tale riflessione sembra avallata anche dal nuovo <strong>it</strong>er <strong>di</strong> rilascio del certificato <strong>di</strong> agibil<strong>it</strong>à -caratterizzato da un’accentuata final<strong>it</strong>à <strong>di</strong> semplificazione – dal quale sembra evincersi, da unlato, l’intenzione del legislatore <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re che si arresti il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> rilascio delcertificato a causa <strong>di</strong> vizi strutturali dell’e<strong>di</strong>ficio (es. locali senza finestre, altezza dei solaiinsufficiente ecc.); dall’altro, l’inev<strong>it</strong>abile per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> significato della fase relativa alla “verifica <strong>di</strong>conform<strong>it</strong>à al progetto”.E’ particolarmente significativo infatti che tra la documentazione allegata alla domanda dapresentare allo sportello unico, non è più richiesta la <strong>di</strong>chiarazione del <strong>di</strong>rettore dei lavoricertificativa della conform<strong>it</strong>à rispetto al progetto approvato; al suo posto troviamo una“<strong>di</strong>chiarazione sottoscr<strong>it</strong>ta dallo stesso richiedente il certificato <strong>di</strong> agibil<strong>it</strong>à <strong>di</strong> conform<strong>it</strong>àdell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in or<strong>di</strong>ne all’avvenuta prosciugatura dei muri edella salubr<strong>it</strong>à degli ambienti”.Benché appaia certamente singolare che un non tecnico possa rendere quella <strong>di</strong>chiarazione, a talescelta del legislatore hanno verosimilmente contribu<strong>it</strong>o due circostanze; da un lato il tentativo <strong>di</strong>innalzare il rapporto fiduciario tra Pubblica Amministrazione e c<strong>it</strong>ta<strong>di</strong>ni, così come ricavabile da<strong>di</strong>verse <strong>di</strong>sposizioni del T.U. Dall’altro la stessa natura giuri<strong>di</strong>ca attribu<strong>it</strong>a alla certificazione del<strong>di</strong>rettore dei lavori: si è r<strong>it</strong>enuto infatti che quella <strong>di</strong>chiarazione rientri tra quelle “improprie”,contenenti l’attestazione del giu<strong>di</strong>zio conclusivo a cui è pervenuto il certificante nell’esame <strong>di</strong>una determinata s<strong>it</strong>uazione. Se quin<strong>di</strong> la certezza che copre la <strong>di</strong>chiarazione del <strong>di</strong>rettore deilavori è assist<strong>it</strong>a da una presunzione iuris tantum, non è pensabile che un maggior rigore sirichieda nei “non tecnici”, tanto più che quella <strong>di</strong>chiarazione andrà valutata dalla P.A. in sede <strong>di</strong>rilascio.Con riferimento ad altro aspetto, inoltre, si rileva che viene soppresso il doppio controlloispettivo dell’amministrazione posto in essere nei successivi 180 giorni dalla formazione delsilenzio-assenso (art. 4 DPR. 425/1994). Anche in tale ipotesi il legislatore, ab<strong>di</strong>cando al c<strong>it</strong>atocontrollo ispettivo, si preclude la possibil<strong>it</strong>à <strong>di</strong> effettuare una verifica tecnica sui requis<strong>it</strong>i perl’agibil<strong>it</strong>à considerando che l’altra ispezione, quella preventiva, continua a sussistere comemeramente eventuale. A tal fine giova osservare che da un esame complessivo del nuovoproce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> rilascio contenuto nell’art. 25, manca tra la documentazione allegatapreventivamente e quella autonomamente esaminata dalla P.A. (art. 25 co.3), quella che consenta<strong>di</strong> effettuare un riscontro sulla conform<strong>it</strong>à urbanistica ed e<strong>di</strong>lizia dell’opera (ad eccezione <strong>di</strong>quella speciale in tema <strong>di</strong> zone sismiche e barriere arch<strong>it</strong>ettoniche).La stessa giurisprudenza amministrativa infine (TAR 2002 e Cons. Stato 1999) ha <strong>di</strong> recenteposto in rilievo che le funzioni assolte dalla concessione e<strong>di</strong>lizia e dal certificato <strong>di</strong> ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à


sono <strong>di</strong>verse, essendo rappresentate la prima dalla rilevata conform<strong>it</strong>à dell’opera cui si riferiscerispetto alle previsioni urbanistiche, mentre la seconda dalla sussistenza delle necessariecon<strong>di</strong>zioni igienico-san<strong>it</strong>arie dei locali. Questo spiega dunque la ragione per la quale a segu<strong>it</strong>odel rilascio <strong>di</strong> concessione in sanatoria può non seguire il rilascio del certificato in esame,consentendo l’art. 35 comma 20 della legge n. 47/85 che lo stesso sia emesso automaticamente alrilascio <strong>di</strong> detta concessione, solo quando avvenga in deroga ai requis<strong>it</strong>i igienici fissati da normeregolamentari, ma non <strong>di</strong> rango primario come quelle contenute nel T.U. leggi san<strong>it</strong>arie.<strong>Il</strong> proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> rilascio nella nuova e vecchia <strong>di</strong>sciplina<strong>Il</strong> proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> rilascio cambia.La <strong>di</strong>sciplina del rilascio del certificato <strong>di</strong> ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à, originariamente, era contenuta negli articoli220 e seguenti del T.U. <strong>di</strong> San<strong>it</strong>à (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265). L’art. 221, così <strong>di</strong>sponeva: “glie<strong>di</strong>fici o parte <strong>di</strong> essi in<strong>di</strong>cati nell’articolo precedente non possono essere ab<strong>it</strong>ati senzaautorizzazione del sindaco, il quale la concede quando, previa ispezione dell’ufficiale san<strong>it</strong>ario o<strong>di</strong> un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata esegu<strong>it</strong>a in conform<strong>it</strong>à delprogetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altrecause <strong>di</strong> insalubr<strong>it</strong>à”. <strong>Il</strong> proprietario che contravveniva a queste <strong>di</strong>sposizioni era pun<strong>it</strong>o con unaammenda.In segu<strong>it</strong>o, al termine <strong>di</strong> una complessa vicenda normativa si è pervenuti al D.P.R. 22 aprile 1994n. 425, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 537 del 1993 (art. 2, 7°comma), norma attualmente in vigore. L’art 4 <strong>di</strong>spone che per ottenere il certificato <strong>di</strong> ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>àil proprietario deve farne richiesta al sindaco, allegando, oltre al certificato <strong>di</strong> collaudo ed alla<strong>di</strong>chiarazione presentata per l’iscrizione dell’immobile al catasto, una <strong>di</strong>chiarazione del <strong>di</strong>rettoredei lavori il quale certifichi, sotto la propria responsabil<strong>it</strong>à, la conform<strong>it</strong>à rispetto al progettoapprovato, oltre all’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubr<strong>it</strong>à degli ambienti. Entro 30 giorniil sindaco rilascia il certificato <strong>di</strong> ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à; trascorsi 45 giorni dalla domanda, l’ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à siintende attestata. E fermo in ogni caso il potere degli uffici comunali <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre un’ispezione neisuccessivi 180 giorni per l’accertamento dell’esistenza delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>chiarate nelladomanda.Da ultimo è intervenuto il D.Lgs. n. 507 del 1999 che operando sul secondo comma dell’art. 221del T.U. delle leggi san<strong>it</strong>arie, ha depenalizzato il reato ivi previsto (che si realizzava per ilsemplice fatto <strong>di</strong> ab<strong>it</strong>are nell’immobile non agibile), stabilendo una sanzione amministrativa.Tale mutamento <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo si r<strong>it</strong>rova – molto più marcatamente - nello stesso T.U. in cui non èpiù prevista alcuna sanzione legata alla mera utilizzazione dell’e<strong>di</strong>ficio non agibile, prevedendosiuna sanzione amministrativa solo per la mancata presentazione dell’istanza. Le conseguenze <strong>di</strong>tale <strong>di</strong>verso regime sanzionatorio verranno valutate più avanti in relazione alla patologia delcontratto.Anche nel nuovo T.U. il rilascio del certificato <strong>di</strong> agibil<strong>it</strong>à presuppone la presentazione <strong>di</strong>un’istanza all’autor<strong>it</strong>à comunale (tram<strong>it</strong>e lo sportello unico). Tuttavia, mentre nella precedente<strong>di</strong>sciplina non era posto alcun termine alla presentazione della domanda, per cui in qualunquemomento essa poteva essere presentata, l’art. 25 co. 1 stabilisce che l’istanza deve esserepresentata entro 15 giorni “dall’ultimazione dei lavori <strong>di</strong> fin<strong>it</strong>ura dell’intervento”. <strong>Il</strong> mancatorispetto del termine anzidetto non è sanzionato, mentre lo è invece la mancata presentazionedell’istanza (art. 24 co. 3); non sembra dubbio tuttavia che il r<strong>it</strong>ardo nella presentazione debbaessere equiparata alla mancata presentazione, dal momento che se si dovesse r<strong>it</strong>enere che laprima fattispecie non sia presi<strong>di</strong>ata da alcuna sanzione, non si verificherebbe mai l’ipotesi della


mancata presentazione potendosi sempre sostenere il r<strong>it</strong>ardo della stessa. E’ da r<strong>it</strong>enere pertantoche la sanzione per la mancata presentazione si applichi anche all’ipotesi del r<strong>it</strong>ardo nellapresentazione.<strong>Il</strong> T.U. inoltre amplia la categoria dei soggetti che possono richiedere il certificato <strong>di</strong> agibil<strong>it</strong>à.Mentre secondo il DPR 425 del 1994 poteva essere richiesto solo dal proprietario, oggi i soggettileg<strong>it</strong>timati in<strong>di</strong>cati nell’art. 24 co. 3 sono il t<strong>it</strong>olare del permesso <strong>di</strong> costruire o il soggetto che hapresentato la d.i.a., nonché i loro successori o aventi causa.Altro aspetto sul quale il T.U. ha innovato è rappresentato dalla semplificazione delproce<strong>di</strong>mento per la formazione del silenzio assenso, pur restando invariati i termini per ottenereil rilascio del certificato vero e proprio che il <strong>di</strong>rigente o il responsabile dell’ufficio comunaledeve emettere entro trenta giorni dalla domanda: l’art. 25 co. 4 stabilisce che trascorso il suddettotermine l’agibil<strong>it</strong>à si intende attestata. Le <strong>di</strong>fferenze rispetto alla vecchia <strong>di</strong>sciplina sonorappresentate dal fatto che l’inerzia della P.A. sulla domanda è espressamente qualificata comesilenzio assenso; inoltre se l’autor<strong>it</strong>à amministrativa può avvalersi del parere dell’ASL, ilsilenzio assenso si forma in 30 giorni, mentre se al posto <strong>di</strong> tale parere il richiedente ha potutorilasciare un’autocertificazione circa la conform<strong>it</strong>à del progetto alle norme igienico san<strong>it</strong>arie (art.20 co.1), lo stesso si forma in 60 giorni; è stata inoltre eliminata la seconda ispezione, quella chepoteva essere <strong>di</strong>sposta dall’amministrazione comunale fino a 180 giorni dalla formazione delsilenzio assenso per verificare la effettiva sussistenza dei requis<strong>it</strong>i <strong>di</strong> ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à, e da cui potevaderivare la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> non ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à. Peraltro l’attestazione dell’agibil<strong>it</strong>à non impe<strong>di</strong>sce alsindaco <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarare l’inagibil<strong>it</strong>à dell’e<strong>di</strong>ficio o parte <strong>di</strong> esso per ragioni igieniche, ai sensidell’art. 222 del T.U. <strong>di</strong> San<strong>it</strong>à espressamente richiamato dall’art. 26 del testo unico in esame.Pertanto con il T.U. l’agibil<strong>it</strong>à degli e<strong>di</strong>fici si intende attestata, per effetto del silenzio assenso, daun minimo <strong>di</strong> trenta ad un massimo <strong>di</strong> sessanta giorni, a seconda <strong>di</strong> quanto sopra ricordato, salvele eventuali ipotesi <strong>di</strong> interruzione dei c<strong>it</strong>ati termini, in base all’art. 25 co. 5.L’agibil<strong>it</strong>à e la contrattazione – Ruolo del notaioA) Trasferimento <strong>di</strong> immobile agibilePassando ad esaminare l’incidenza dell’agibil<strong>it</strong>à sulla contrattazione <strong>di</strong> immobili che necess<strong>it</strong>anodell’agibil<strong>it</strong>à, nessun problema pone il caso in cui l’immobile da alienare è dotato del requis<strong>it</strong>o inesame, potendo allegarsi il certificato stesso o menzionare in atto gli estremi dell’intervenutosilenzio assenso.B) Trasferimento <strong>di</strong> immobile <strong>di</strong>chiaratamente “non agibile”Dubbi interpretativi pongono invece le ipotesi in cui il bene è <strong>di</strong>chiaratamente “non agibile”ovvero in cui il compratore ignori lo stato <strong>di</strong> agibil<strong>it</strong>à ed il contratto taccia sul punto. Permane intali ipotesi l’incertezza a cui può dar luogo il comportamento delle parti in sede <strong>di</strong> stipulazione,soprattutto dopo l’entrata in vigore del T.U. sull’e<strong>di</strong>lizia che ha eliminato ogni sanzione perl’ipotesi in cui si occupi un immobile inagibile. Le parti potrebbero pertanto leg<strong>it</strong>timamenteconvenire <strong>di</strong> negoziare il bene senza allegazione del certificato <strong>di</strong> ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à, perché la consegna<strong>di</strong> un appartamento in assenza del predetto certificato può sod<strong>di</strong>sfare notevoli interessidell’acquirente, non ultimo quello relativo ad impellenti e non <strong>di</strong>fferibili esigenze ab<strong>it</strong>ative.La prima ipotesi potrà verificarsi con riferimento ad immobile non ancora ultimato; ovvero conriferimento a costruzione ultimata ma per la quale non sia stato ancora avviato o concluso l’<strong>it</strong>er


per il rilascio del certificato; od infine rispetto ad immobile originariamente agibile ma rispetto alquale la P.A. ha emesso un provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> inagibil<strong>it</strong>à ex art. 26 T.U.Ad eccezione del caso della sopravvenuta inagibil<strong>it</strong>à, per il quale è da r<strong>it</strong>enere che intenzionedell’acquirente sia quella <strong>di</strong> acquistare un immobile non agibile, negli altri due casi è da chiarire,in assenza <strong>di</strong> specifiche pattuizione sul punto, se la consapevolezza del compratore sull’assenzadel certificato in esame, debba interpretarsi quale acquiescenza ad uno stato <strong>di</strong> fatto che vieneimplic<strong>it</strong>amente accettato, ovvero se quella conoscenza non escluda comunque l'obbligo delven<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> dotare il bene della licenza <strong>di</strong> ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à, senza la quale esso non acquisterebbe lanormale att<strong>it</strong>u<strong>di</strong>ne a realizzare la sua funzione economico – sociale.Parte della giurisprudenza ha fatto <strong>di</strong>scendere dalla conoscenza da parte dell’acquirente dellostato <strong>di</strong> inagibil<strong>it</strong>à dell’immobile, la comune volontà <strong>di</strong> entrambe le parti <strong>di</strong> trasferire l’immobileprivo <strong>di</strong> tale documentazione, e <strong>di</strong> conseguenza l’esecuzione del contratto nei termini voluti daentrambi i contraenti, porta ad escludere l’applicabil<strong>it</strong>à della <strong>di</strong>sciplina sull’eccezione <strong>di</strong>inadempimento che, ex art. 1460 cod. civ., l’acquirente potrebbe eccepire al ven<strong>di</strong>tore.In senso contrario, altra giurisprudenza, ha r<strong>it</strong>enuto che la sola conoscenza e consapevolezza daparte del compratore, del mancato rilascio della licenza <strong>di</strong> ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à al momento dellastipulazione del contratto <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta immobiliare (non accompagnata dalla rinuncia, daparte dello stesso al requis<strong>it</strong>o dell’ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à), non vale ad escludere l’inadempimento delven<strong>di</strong>tore. Questo perché nella ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> immobili destinati ad ab<strong>it</strong>azione, l’ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à è unelemento che caratterizza l’immobile in relazione alla sua capac<strong>it</strong>à <strong>di</strong> assolvere una determinatafunzione economico-sociale e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare i concreti bisogni che hanno indottol’acquirente ad effettuare l’acquisto.In presenza <strong>di</strong> tali dubbi interpretativi il notaio – specialmente quando oggetto del negozio sianoimmobili <strong>di</strong> nuova costruzione - dovrà porre in essere una completa ed attenta attiv<strong>it</strong>àprofessionale, volta ad ev<strong>it</strong>are che l’inerzia del ven<strong>di</strong>tore possa determinare conseguenzesanzionatorie per il compratore, richiamando l’attenzione delle parti sull’inesistenza dell’agibil<strong>it</strong>àe dandone risalto in sede <strong>di</strong> formulazione delle relative clausole.Pertanto se sia stato avviato il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> rilascio nei termini e questo non si sia comunqueconcluso, sarà sufficiente menzionare in atto gli estremi del proce<strong>di</strong>mento in corso.Se invece al momento del rog<strong>it</strong>o non sia stato avviato alcun proce<strong>di</strong>mento per il rilasciodell’agibil<strong>it</strong>à, il comportamento professionale del notaio dovrebbe tendere principalmente atutelare l’acquirente, dal momento che potendosi in sede <strong>di</strong> rog<strong>it</strong>o in<strong>di</strong>viduare in quest’ultimo ilsoggetto tenuto a procurare l’agibil<strong>it</strong>à, è bene avvertirlo della sanzione amministrativa pecuniaria<strong>di</strong> cui all’art. 24 co. 3 che sembra presi<strong>di</strong>are – come detto - non solo l’ipotesi <strong>di</strong> mancatapresentazione dell’istanza, ma anche il r<strong>it</strong>ardo nella sua presentazione e cioè 15 giornidall’ultimazione dei lavori <strong>di</strong> fin<strong>it</strong>ura dell’intervento, mentre nella precedente <strong>di</strong>sciplina larichiesta del certificato <strong>di</strong> ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à poteva avvenire in qualunque tempo.Se ad esempio le parti convengano <strong>di</strong> spostare in capo all’acquirente l’obbligo <strong>di</strong> presentarel’istanza per il rilascio del certificato <strong>di</strong> agibil<strong>it</strong>à, il notaio, prima <strong>di</strong> inserire la relativa clausoladovrebbe verificare che alla data dell’atto non siano decorsi i quin<strong>di</strong>ci giorni, facendo <strong>di</strong>chiarareal costruttore-alienante la data “<strong>di</strong> ultimazione <strong>di</strong> fin<strong>it</strong>ura dell’intervento”.Se il termine è decorso il notaio informerà le parti sul problema del certificato mancante, sullascadenza del termine per la presentazione dell’istanza, sull’eventuale re<strong>di</strong>stribuzione dell’obbligo<strong>di</strong> presentazione.A segu<strong>it</strong>o <strong>di</strong> ciò potrebbero verificarsi le seguenti ipotesi:


- L’alienante si obbliga (come per legge) a richiedere il certificato <strong>di</strong> agibil<strong>it</strong>à: il notaio faràmenzione <strong>di</strong> ciò in atto e informerà l’alienante delle eventuali conseguenze sanzionatorie. Lagiurisprudenza ha rinvenuto nell’obbligo a carico del ven<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> procurare al compratore ilcertificato <strong>di</strong> agibil<strong>it</strong>à, una promessa del fatto del terzo (art. 1381 cod. civ.), che in quantoobbligo incoercibile, in caso <strong>di</strong> inadempimento, vedrà il ven<strong>di</strong>tore tenuto ad indennizzare ilcompratore, ma non invece la condanna dell’alienante all’adempimento dell’impegno assunto.- Le parti si accordano per spostare in capo all’acquirente l’obbligo <strong>di</strong> attivarsi presso lecompetenti autor<strong>it</strong>à per conseguire il certificato in esame. Ciò non è precluso dal nuovo T.U.sull’e<strong>di</strong>lizia il quale all’art. 24 co. 3 consente al t<strong>it</strong>olare del permesso <strong>di</strong> costruire (o al t<strong>it</strong>olaredella d.i.a.), nonché ai loro “successori o aventi causa”, <strong>di</strong> richiederne il rilascio. In tal caso ilnotaio informerà la parte acquirente sull’eventual<strong>it</strong>à <strong>di</strong> incorrere nella sanzione amministrativaper la presentazione tar<strong>di</strong>va dell’istanza.C) Trasferimento <strong>di</strong> un immobile per il quale il compratore ignora essere stato o menorilasciato il certificato <strong>di</strong> agibil<strong>it</strong>à, ed il contratto tace sui requis<strong>it</strong>i igienico san<strong>it</strong>ari del benealienatoTale fattispecie è quella che nell’ottica della patologia del contratto, ha susc<strong>it</strong>ato le più <strong>di</strong>sparateipotesi ricostruttive, tutte comunque accomunate dalla final<strong>it</strong>à <strong>di</strong> fornire un’adeguata tuteladell’acquirente.E’ attualmente prevalente la tesi che riconduce il suddetto inadempimento del ven<strong>di</strong>tore adun’ipotesi <strong>di</strong> aliud pro alio, per cui non fornendo il certificato <strong>di</strong> ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à l’alienantetrasferirebbe un bene <strong>di</strong>verso da quello negoziato.A tale ricostruzione è stato obiettato che per aversi aliud pro alio deve ricorrere l’assoluta<strong>di</strong>vers<strong>it</strong>à tra cosa negoziata e cosa effettivamente consegnata, mentre nel nostro caso la cosanegoziata (l’appartamento) corrisponde alla cosa consegnata, ma con la carenza <strong>di</strong> un elemento.In senso contrario si è però obiettato che occorre tener conto non della comparazione fisica delbene negoziato, bensì della funzione economica cui la cosa è destinata nel programma negozialedell’acquirente.Tale inquadramento normativo rende utilizzabile il generale rime<strong>di</strong>o previsto dall’art. 1453 cod.civ. e sottrae la tutela dell’acquirente dai brevi termini <strong>di</strong> prescrizione e decadenza previsti dalla<strong>di</strong>sciplina dei vizi e della mancanza della qual<strong>it</strong>à della cosa. Pertanto l’azione del compratoreresta esperibile entro il termine <strong>di</strong> prescrizione or<strong>di</strong>naria e non è soggetta all’onere delladenuncia.Altra tesi è quella che r<strong>it</strong>iene <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare nell'ipotesi <strong>di</strong> consegna del bene privo <strong>di</strong> certificato<strong>di</strong> agibil<strong>it</strong>à, la fattispecie regolata dall'articolo 1489, e cioè acquisto <strong>di</strong> cosa gravata da oneri, o da<strong>di</strong>r<strong>it</strong>ti reali o personali non apparenti che ne <strong>di</strong>minuiscono il go<strong>di</strong>mento.A sostegno <strong>di</strong> tale ricostruzione si è sottolineato che data la sua ampiezza, l’art. 1489 consente <strong>di</strong>ricomprendere nel proprio amb<strong>it</strong>o <strong>di</strong> operativ<strong>it</strong>à, sia le lim<strong>it</strong>azioni derivanti da provve<strong>di</strong>mentiamministrativi, aventi carattere particolare e dei quali il compratore non sia stato a conoscenza,sia quelle derivanti da norme generali e regolamentari che potevano essere rimosse me<strong>di</strong>antederoghe e autorizzazioni – quale appunto il certificato <strong>di</strong> ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à – che l’acquirente non sapevanon essere state concesse: pertanto, in considerazione del fatto che il pieno e libero go<strong>di</strong>mentodei beni è spesso lim<strong>it</strong>ato da vincoli sia privatistici che pubblicistici, l’art. 1489 ben siadatterebbe all’ipotesi in esame.


Con riferimento ai presupposti applicativi dell’art. 1489, ed in particolare sul concetto <strong>di</strong>“apparenza e conoscibil<strong>it</strong>à degli oneri da parte del compratore si è tuttavia fatto osservare che lalim<strong>it</strong>azione al go<strong>di</strong>mento del compratore (<strong>di</strong> cui all’art. 1489) non deriva normalmente dallamancata conoscenza delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge sul certificato <strong>di</strong> agibil<strong>it</strong>à, quanto dall’ignoranzadel dato concreto, cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall’inesistenza del provve<strong>di</strong>mento amministrativo che il ven<strong>di</strong>toreavrebbe dovuto procurarsi; è <strong>di</strong> tutta evidenza come in riferimento a quest’ultimo aspetto nonpuò darsi alcuna presunzione <strong>di</strong> conoscenza da parte del compratore. Si è quin<strong>di</strong> affermato che lalim<strong>it</strong>azione può considerarsi apparente quando la sua esistenza si desuma da opere visibili epermanenti riferentesi all’esercizio <strong>di</strong> una serv<strong>it</strong>ù, dai dati documentali esib<strong>it</strong>i al compratore ospecificamente richiamati dal ven<strong>di</strong>tore, da una <strong>di</strong>chiarazione del ven<strong>di</strong>tore che abbiapacificamente ammesso l’esistenza della lim<strong>it</strong>azione, escludendosi però che sia sufficiente la<strong>di</strong>chiarazione del ven<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> alienare la cosa “nello stato <strong>di</strong> fatto e <strong>di</strong> <strong>di</strong>r<strong>it</strong>to” in cui si trova checost<strong>it</strong>uisce solo una mera clausola <strong>di</strong> stile.Una <strong>di</strong>versa ricostruzione ha ricondotto l’inadempimento del ven<strong>di</strong>tore alla violazionedell’obbligo <strong>di</strong> consegnare i documenti relativi alla cosa venduta <strong>di</strong> cui all’art. 1477 cod. civ.Sotto questo profilo si è <strong>di</strong>stinto tra ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à dell’un<strong>it</strong>à immobiliare in senso sostanziale,attinente alle reali con<strong>di</strong>zioni del bene (e quin<strong>di</strong> effettiva sussistenza delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui agliartt. 24 e ss. del T.U. alle quali segue il rilascio del certificato) e ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à legale, attestata dalmateriale rilascio del certificato da parte della P.A.La prima attiene all’effettiva sussistenza delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à, oggi previste dall’art. 24e ss. del T.U. e alle quali segue il rilascio del certificato. Per i fautori <strong>di</strong> tale impostazione èsufficiente che i suddetti requis<strong>it</strong>i sussistano effettivamente nella realtà, potendo i documenticartacei essere sempre formati successivamente ed in via sost<strong>it</strong>utiva: tale tesi esclude pertantoche sorga in capo al ven<strong>di</strong>tore l’obbligazione autonoma <strong>di</strong> consegnare i documentiL’ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à legale invece, molto più rigorosa, r<strong>it</strong>iene assolto l’obbligo del ven<strong>di</strong>tore in or<strong>di</strong>neall’agibil<strong>it</strong>à dell’e<strong>di</strong>ficio trasfer<strong>it</strong>o, soltanto quando il relativo certificato incorporato neldocumento cartaceo venga consegnato, r<strong>it</strong>enendo pertanto che sorga in capo al ven<strong>di</strong>toreun'autonoma obbligazione <strong>di</strong> consegnare il t<strong>it</strong>olo abil<strong>it</strong>ativo. E’ stato inoltre recentementeriba<strong>di</strong>to – sul contenuto dell’obbligo del ven<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> consegnare il certificato <strong>di</strong> agibil<strong>it</strong>à - che lostesso non può essere sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o perché non equivale alla sua consegna, dalla definizione dellapratica <strong>di</strong> condono (eventualmente attestata in atto). Tale aspetto trova conferma in quanto soprasostenuto circa la separazione dell’aspetto igienico-san<strong>it</strong>ario da quello urbanistico-e<strong>di</strong>lizio,ricollegabili a due <strong>di</strong>versi provve<strong>di</strong>menti, rispettivamente al certificato <strong>di</strong> agibil<strong>it</strong>à e allaconcessione e<strong>di</strong>lizia.Per alcuni infine la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> immobile ab<strong>it</strong>abile privo del relativo certificato integrerebbeun’ipotesi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> immobile viziato o mancante <strong>di</strong> una qual<strong>it</strong>à essenziale e quin<strong>di</strong> soggettaalla <strong>di</strong>sciplina degli articoli 1495 e 1497. Secondo il prevalente orientamento dottrinale, peraltro,nonostante il tenore letterale dell’art. 1497, non vi sarebbero <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina nel caso <strong>di</strong>presenza dei vizi ed in quello <strong>di</strong> mancanza <strong>di</strong> qual<strong>it</strong>à, imponendosi pertanto l’estensione dellenorme degli articoli 1490-1495 cod. civ. dettate per i vizi, al fenomeno previsto nell’art. 1497cod. civ. (mancanza <strong>di</strong> qual<strong>it</strong>à).Una ricostruzione minor<strong>it</strong>aria infine, traendo spunto da una pronuncia del giu<strong>di</strong>ce penale sufattispecie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> immobile abusivo, ha r<strong>it</strong>enuto che il contratto con il quale si trasferisceun immobile privo del certificato <strong>di</strong> agibil<strong>it</strong>à, sarebbe nullo per illec<strong>it</strong>à dell'oggetto, o perinesistenza del bene casa.Secondo quella pronuncia il contratto sarebbe nullo perché il bene consegu<strong>it</strong>o perderebbe il suocarattere <strong>di</strong> neutral<strong>it</strong>à, venendo ad assumere il connotato che gli deriva dalla lice<strong>it</strong>à o meno della


condotta umana che lo ha posto come oggetto del suo operare e, in un certo senso, accomunandoil ragionamento prospettato per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> immobili abusivi.Contro tale impostazione si è obiettato che l’illice<strong>it</strong>à degli atti <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta, traslativi del<strong>di</strong>r<strong>it</strong>to <strong>di</strong> proprietà o <strong>di</strong> altro <strong>di</strong>r<strong>it</strong>to sul bene, non è determinato dall’oggetto, posto chel’immobile <strong>di</strong> per sé non può essere considerato illec<strong>it</strong>o, ma al massimo rappresenta il corpo delreato. Si è ripetutamente chiar<strong>it</strong>o infatti che l’impostazione del problema del rapporto tra laconformazione urbanistica del bene e la sua commerciabil<strong>it</strong>à ubbi<strong>di</strong>sce a due tipologie <strong>di</strong> modellinormativi.Pertanto la mancanza del certificato <strong>di</strong> ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à non incide mai sulla commerciabil<strong>it</strong>à del bene,precisandosi che detta mancanza non rappresenta un vizio tale da pregiu<strong>di</strong>care la vali<strong>di</strong>tà delnegozio <strong>di</strong> trasferimento posto in essere.Dal complesso delle opinioni sopra riportate si ricava che in assenza <strong>di</strong> una specifica pattuizionesul punto, gravi sul ven<strong>di</strong>tore l'obbligo <strong>di</strong> trasferire l'e<strong>di</strong>ficio mun<strong>it</strong>o del requis<strong>it</strong>o dell'agibil<strong>it</strong>à. Inparticolare nella compraven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> immobili destinati ad ab<strong>it</strong>azione viene considerato implic<strong>it</strong>o ilrequis<strong>it</strong>o della idone<strong>it</strong>à del bene venduto ad essere ab<strong>it</strong>ato e deve pertanto presumersi l’obbligodel ven<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> consegnare al compratore il certificato <strong>di</strong> agibil<strong>it</strong>à (da qui pertanto l’obbligo delven<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> attivarsi presso le competenti autor<strong>it</strong>à al fine <strong>di</strong> ottenere il rilascio). Del resto che il<strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> agibil<strong>it</strong>à, se rilevato, renda operante la responsabil<strong>it</strong>à del ven<strong>di</strong>tore, sembra ricavabileanche dal carattere della notevole grav<strong>it</strong>à che sembra in esso rinvenibile, dal momento che quelvizio è senz’altro in grado <strong>di</strong> incidere tanto sulla funzione che sul valore della cosa (art. 1490cod. civ.).Pertanto anche nell’ultima fattispecie in<strong>di</strong>viduata non può escludersi che l’alienante el’acquirente – avverti dal notaio secondo quanto prima detto - si accor<strong>di</strong>no per ripartire tra essil’obbligo <strong>di</strong> procurare l’ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à all’e<strong>di</strong>ficio.CONCLUSIONIAnche dopo il T.U. sull’e<strong>di</strong>lizia deve essere riba<strong>di</strong>to che la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> un immobile privo delcertificato <strong>di</strong> agibil<strong>it</strong>à, ancorché risolubile secondo le ricostruzioni sopra illustrate, è pienamentevalida ed efficace e non viola l’art. 28 della legge notarile. Tale conclusione del resto poteva giàargomentarsi dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 507 del 1999 che aveva depenalizzato il reato<strong>di</strong> occupazione <strong>di</strong> immobile non agibile.<strong>Il</strong> comp<strong>it</strong>o del notaio - specialmente quando oggetto del negozio siano immobili <strong>di</strong> nuovacostruzione - dovrà in<strong>di</strong>rizzarsi a porre in essere quegli ulteriori accorgimenti volti a garantireuna piena ed equilibrata attuazione dell’intento delle parti, attuando quin<strong>di</strong> il c.d. adeguamentofacoltativo.Cercherà <strong>di</strong> porre in essere una completa ed attenta attiv<strong>it</strong>à professionale in or<strong>di</strong>ne all’obbligo <strong>di</strong>procurare il certificato <strong>di</strong> ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à, ev<strong>it</strong>ando che l’inerzia del ven<strong>di</strong>tore possa determinareconseguenze sanzionatorie per il compratore, e che gli effetti del contratto siano vanificati acausa dell’azione <strong>di</strong> risoluzione per inadempimento del compratore.(*) Relazione tenuta in occasione <strong>di</strong> convegni <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o (2003).

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