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" Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della ... - Avis Ragusa

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1. Il Ministero <strong>della</strong> salute svolge funzioni di indirizzo e programmazione del settoretrasfusionale. Per le funzioni di coordinamento e controllo esso si avvale del Centro nazionalesangue di cui all’articolo 12.2. Il Ministero <strong>della</strong> salute svolge le seguenti funzioni:a) programmazione <strong>delle</strong> attività <strong>trasfusionali</strong> a livello nazionale;b) attività normativa, anche in adeguamento agli indirizzi ed alle direttive comunitarie;c) controllo <strong>della</strong> produzione nazionale di emoderivati, avvalendosi anche del Centronazionale sangue;d) controllo sul commercio e sull’informazione riguardanti gli emoderivati;e) autorizzazione all’import-export del sangue e dei suoi prodotti;f) registrazione di farmaci emoderivati e prodotti diagnostici;g) promozione <strong>della</strong> ricerca e sperimentazione in campo trasfusionale, con riferimento inparticolare alla riduzione del volume ematico da trasfondere, anche avvalendosi del Centronazionale sangue;h) definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria uniformi e dei relativi criteri difinanziamento per le attività del servizio trasfusionale nazionale;i) individuazione, in accordo con le associazioni di volontariato del sangue, di un programmanazionale di iniziative per la razionalizzazione ed il rafforzamento <strong>delle</strong> attività <strong>trasfusionali</strong>.3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge, il Ministro <strong>della</strong> salute,con proprio decreto, predispone un progetto per l’istituzione di una rete nazionale di banche per laconservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto, nonché programmi annuali di sviluppo<strong>delle</strong> relative attività, individuando le strutture <strong>trasfusionali</strong> pubbliche e private idonee sulla basedi specifici accreditamenti.4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge e successivamente ogni treanni, il Ministro <strong>della</strong> salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Consulta, emana, nell’ambitodel Piano sanitario nazionale, un atto di programmazione specifico per il settore trasfusionaledenominato «Piano sangue e plasma nazionale».Art. 11.(Princìpi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività <strong>trasfusionali</strong>)1. In considerazione del fatto che l’autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interessenazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto ilconcorso <strong>delle</strong> regioni e <strong>delle</strong> aziende sanitarie, la presente legge definisce alcuni princìpi generalidi programmazione sanitaria atti a favorire l’armonizzazione <strong>della</strong> legislazione in materia diattività <strong>trasfusionali</strong>.

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