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AA_017056_resource1_orig.pdf - Persona e Danno

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Cass., 11.6.2009, n. 13547 - CommentoDanni civilila riduzione della capacità lavorativa specifica e ladimostrazione di un effettivo lucro cessante, che sonoda considerarsi due momenti concettualmente esistematicamente distinti, che non prestano il fiancoa critiche per il rischio di automatismo o confusione;parallelamente dicasi del rapporto danno biologico/esistenziale.2. Un’analisi del danno alla sessualità intesoanche come danno alla esistenza. Dalleconsiderazioni sopra esposte si delineano i contornidel diritto al risarcimento del danno alla lesione allasessualità.Può essere utile, a tal proposito, utilizzare ancorale conclusioni dell’OMS, che definisce la salute sessuale«uno stato di benessere fisico, emotivo, mentalee sociale legato alla sessualità; non riducibile all’assenzadi malattia, disfunzione o infermità» ed ancora «unaspetto centrale dell’essere umano» che «comprende,il sesso, l’identità di genere e di ruoli, l’orientamentosessuale, l’erotismo, il piacere, l’intimità e la riproduzione»(WHOQOL-100, 1995, infra, sez. IV).Questa concezione disvela l’anacronismo ed i limitidi una visione della sessualità che la riduca amera funzione meccanica corporeo-riproduttiva.Occorre considerare, infatti, l’innegabile impoverimentodella sfera relazionale – e quindi al valoreVita – del soggetto danneggiato, conseguente ad unalimitazione della sessualità.Tali danni si propagano ben al di là della compromissionedell’integrità dell’apparato riproduttivocoinvolgendo aspetti legati alla esistenza del soggettoleso e implicando, per l’effetto, il ricorso ad uncriterio più sofisticato e sottile di quello statisticoaritmeticoper l’accertamento e l’integrale liquidazionedella lesione subita.A conferma della tesi sostenuta in questo commento,favorevole ad una liquidazione esaustiva deldanno non patrimoniale derivante dalla lesione dellasfera sessuale – in cui venga, dunque, debitamentevalorizzata anche la componente esistenziale – giungein aiuto l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale(ex pluribus, Cass., 11.11.1986, n.6607; si veda anche la recentissima Cass., 2.9.2009,n. 19092, entrambe infra, sez. III) che riconosce etutela il diritto del soggetto al risarcimento del dannosubito, in via immediata e diretta, a causa dellalesione fisica, impeditiva dell’attività sessuale, subitadal proprio coniuge ad opera di un terzo.Il riconoscimento della tutela a questo tipo didanni, che si manifestano non già sul piano anatomo-funzionalebensì su un diverso fronte, più immaterialeforse, ma non meno rilevante in quanto fortementelesivo della qualità della vita, è il risultato dell’ampliamentodell’area della risarcibilità dei danni acui si è assistito negli ultimi due decenni.In questi casi vi è, come sottolinea una illustre autrice(Navarretta, Diritti inviolabili e risarcimentodel danno, infra, sez. IV), un doppio livello di ingiustizia– sia in relazione alla vittima primaria sia in relazionealla vittima secondaria.Sussiste, quindi, una plurioffensività dell’azionecolposa del terzo, la quale, compromettendo anatomicamentee psicologicamente la sfera sessuale dellavittima, si ripercuote, direttamente, anche sulla qualitàdell’esistenza del proprio partner.Orbene, se è stata riconosciuta meritevole di tutelala condizione del coniuge privato del benessereche una piena armonia sessuale contribuisce a mantenere,non si vede – a parere di chi scrive – comenon si possa ritenere esistente la medesima sofferenzae la medesima lesione in capo alla vittima stessa.Lesione che estende i propri effetti ben oltre glievidenti aspetti e profili biologici accertati, nel casodi specie, dai giudici di merito.3. <strong>Danno</strong> biologico e danno alla sessualità:autonomia o assorbimento? Su questo sfondo– autonomia ontologica del danno esistenziale –si innestano le condivisibili osservazioni e conclusionioperate dalla sentenza in commento pertinenti aldanno alla vita sessuale.Anzitutto, si pone in evidenza come all’internodella pronuncia si faccia riferimento all’incipit dellasentenza della Corte cost., 18.12.1987, n. 561, infra,sez. III, che colloca il diritto alla sessualità tra idiritti inviolabili della persona.Ad avviso dei giudici di legittimità il mero ristorodel danno alla salute stricto sensu (biologico) non èsufficiente a realizzare la piena tutela della lesionedella personalità umana che si verifica per effettodella condotta dannosa incidente sulla sfera sessualedell’individuo.Così, muovendo dall’assunto per cui la sessualitàè non solo un modus vivendi essenziale per lo sviluppodella persona umana ma anche, si aggiunge, unrequisito essenziale per una vita serena, se ne deduceche la sua compromissione, quando antigiuridica,determini un danno all’esistenza che deve essere risarcitoin modo autonomo rispetto al danno biologico,liquidato in modo equitativo mediante una congruastima dell’equivalente economico del debito divalore.Senza dubbio la compromissione della sessualitàpuò implicare e sovente implica una lesione del dirittoalla salute che trova autonomo ed esclusivo ristoronell’ambito del danno biologico.Tuttavia, come già si è avuto occasione di argomentare,la confluenza di entrambi gli aspetti (quellobiologico puro e quello relazional-esistenziale)nell’ambito della disciplina non patrimoniale nondeve comportare una indebita limitazione della tute-NGCC 2010 - Parte prima 35


Cass., 11.6.2009, n. 13547 - CommentoDanni civilila risarcitoria. E ciò in modo particolare, in un ordinamentoquale è il nostro, improntato al principiodella integralità del ristoro conseguente alla lesionedi posizioni soggettive giuridicamente tutelate.È opinione degli scriventi che il diritto alla pienasessualità sia composto da due elementi, l’uno«meccanicamente» psico-fisico ed un altro «spiritualmente»esistenziale, e parallelamente deve dirsiper il danno derivante alla lesione della sessualità.Può sussistere cioè, cumulativamente e disgiuntamente,un danno psico-fisico, la cui fonte è nella patologiache sorge nel corpo e/o nell’animo del soggettoleso a seguito dell’intervento non riuscito.Ma – ed è questo il punto – può al tempo stessosussistere un ulteriore danno, di natura esistenziale,indipendente dal vulnus, ma sempre riconducibilealla illecita condotta medica: si pensi, ad esempio,alla perdita del desiderio alla sessualità, che è unamodificazione peggiorativa dell’esistenza del soggettonon necessariamente collegata ad una lesione allasua integrità psico-fisica.A proposito di questa dualità intrinseca del dirittoalla sessualità, soccorre una precedente statuizionedella terza sezione civile del S.C. (Cass., 2.2.2007, n.2311, infra, sez. III).La Cassazione, nell’accogliere il ricorso di un giovaneche era rimasto impotente in seguito ad un incidentestradale e a cui erano stati riconosciuti in appellopostumi dall’incidente pari al 20%, affermavache il ragionamento dei giudici di merito era «erratonei principi fondamentali, posto che i diritti umani inviolabiliné si confondono con i danni esistenziali, nérestano assorbiti nella globalità e complessità del dannobiologico, ove abbiano una lesione propria, giuridicamenteconfigurata come lesione del diritto».La Corte ai fini di quantificare il risarcimento deldanno rilevava l’essenzialità degli aspetti che ledonoil diritto di «procreazione» odi«vita sessuale familiare»,osservando che «certamente questi ulterioriaspetti sarebbero rilevanti ai fini della equilibrata valutazionedel danno anche ai fini di un congruo ristoro».Si segnala, in senso contrario, la decisione adottatadalla stessa sezione della Corte di Cassazione inuna fattispecie sostanzialmente analoga (Cass.,20.4.2007, n. 9510, infra, sez. III), nella quale si affermainvece che il danno biologico include ogni lesioneal bene salute anche differente dalla sola diminuzioneo perdita della capacità lavorativa.4. Il principio dell’integralità del ristorodel danno sofferto. Si è sostenuto che il rapportotra danno biologico e danno esistenziale, con particolareriferimento al diritto alla sessualità, viene distintoin due componenti essenziali: l’una legato aldanno alla salute del soggetto leso, l’altra afferentealla compromissione della qualità della vita conseguentealla menomazione della sfera sessuale dellavittima, essendo ricollegabile al disposto dell’art. 2Cost. («la sessualità costituisce uno degli essenzialimodi di espressione della persona umana, che va ricompresotra le posizioni soggettive direttamente tutelatedalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabilidella persona umana che l’art. 2 Cost. impone digarantire»: Cass., 10.5.2005, n. 9801, infra, sez. III).Le sez. un. di novembre definiscono a chiare lettererisarcibili tutti quei pregiudizi di tipo esistenzialeconseguenti alla lesione di un diritto inviolabiledella persona, aderendo in toto a quanto affermatodalle ben note «sentenze gemelle» del 2003 (Cass.,31.5.2003, nn. 8827 e 8828, infra, sez. III). Per questeultime, in virtù di una lettura costituzionalmenteorientata dell’art. 2059 cod. civ., la tutela risarcitoriadel danno non patrimoniale, «è data, oltre che nei casideterminati dalla legge, solo nel caso di lesione dispecifici diritti inviolabili della persona, e cioè in presenzadi una ingiustizia costituzionalmente qualificata».La sentenza n. 26972/2008 (infra, sez. III) che –apparentemente – ha sferzato un colpo di scure allacategoria del danno esistenziale, insiste in più passaggisulla validità del principio del risarcimento integraledel danno in favore del soggetto danneggiato,affermando che «è compito del giudice accertarel’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescinderedal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioninegative sul valore uomo si siano verificatee provvedendo alla loro integrale riparazione».In essa viene evidenziato, inoltre, come ad essereprotetti non siano soltanto «i diritti inviolabili dellapersona espressamente riconosciuti dalla Costituzione»ma anche «in virtù dell’apertura dell’art. 2 Cost.ad un processo evolutivo deve ritenersi consentito all’interpreterinvenire nel complessivo sistema costituzionaleindici che siano idonei a valutare se nuovi interessiemersi nella realtà sociale siano, non genericamenterilevanti per l’ordinamento, ma di rango costituzionale,attenendo a posizioni inviolabili della personaumana».Dunque, mettendo da parte le idiosincrasie classificatoriee nomenclaturali di cui paiono essere affettele sez. un., dal testo della pronuncia (nonché dallesuccessive e recentissime pronunce: cfr. Cendon,La giurisprudenza «esistenzialista» post 26972/08,infra, sez. IV) si delinea un quadro che ben si puòconsiderare favorevole al riconoscimento della tutelaapprestata dalla categoria del danno esistenzialealla sfera relazionale dell’individuo, purché –questoè il discrimen – siano in gioco diritti costituzionalmentegarantiti.5. Presupposti di risarcibilità della com-36 NGCC 2010 - Parte prima


Cass., 11.6.2009, n. 13547 - CommentoDanni civilipromissione della sfera sessuale: an respondeatur.Alla luce di quanto sino ad ora osservato, siritiene che la lesione alla sessualità debba essere inclusa,anche, in una categoria di danno autonoma edifferente – senza rischio di incorrere in illegittimeduplicazioni della posta risarcitoria – dal danno biologico,ovvero quella del danno esistenziale.Proseguendo nel raffronto tra danno biologico edil diverso pregiudizio ad interessi costituzionalmenteprotetti o esistenziale anche sotto il profilo dell’ane, successivamente, del quantum debeatur è opportunochiarire, quando, in concreto, sussisteranno ipresupposti per ottenerne il ristoro.Il giudice concederà il risarcimento di ulteriorivoci di danno non patrimoniale diverse da quellabiologica ogni qualvolta individui un interesse violato,a condizione che detto interesse leso sia presidiatoa livello costituzionale e che il danneggiato assolvaall’onere della prova documentando quale sia statoil quadro ripercussionale determinato dall’illecito.Come ormai assodato, infatti, tali componenti deldanno non patrimoniale non sono inquadrabili qualidanni in re ipsa, essendo, al contrario, indispensabilefornire adeguata prova del pregiudizio prodottosi(si ricorda, a questo proposito, il definitivo abbandonodella teoria che postulava l’esistenza di dannieventocontrapposti a danni-conseguenza, sancitodalla Cassazione, la quale ha precisato che nellastruttura della responsabilità aquiliana il danno, siaesso patrimoniale che non patrimoniale, non si identificacon l’evento illecito ma è una conseguenza dellostesso, cioè un pregiudizio subito dal danneggiato:Cass., 1 o .12.2004, n. 22586; Cass., 31.5.2005, n.11609, entrambe infra, sez. III).Va detto, però, che nella maggior parte dei casi dilesione alla sfera sessuale della vittima il giudice potràritenersi autorizzato a fondare il proprio convincimentosul sistema delle presunzioni.Come è possibile dubitare, infatti, anche ragionandometagiuridicamente, che una così grave menomazionesessuale, come quella in esame, non si riflettaanche sull’ambito relazional-esistenziale?Piuttosto, il ricorso alle presunzioni potrà non esseresufficiente, allorché la vittima presenti particolaripeculiarità soggettive – legate all’età o alla professioneo al ruolo sociale ricoperto – le quali portinoad escludere, in partenza, la possibilità di un normalesvolgimento della propria vita sessuale.In altri termini, la compromissione della sessualità–ilnon poter più godere delle gioie del sesso – rileveràai fini risarcitori se e solo se il soggetto chel’ha subita era, concretamente o almeno potenzialmente,sessualmente attivo precedentemente all’attoillecito subito; si pensi, per esempio, al ministro diculto, il quale resti vittima di un intervento chirurgicoerroneo: ebbene, egli non potrebbe lamentare laforzata modifica della sua «agenda quotidiana» allapagina delle esperienze amorose e sessuali, avendoegli imboccato consapevolmente la via della castità avita. Il che non esclude, beninteso, che il religiosopossa (in ipotesi) allegare e dimostrare un effettivopregiudizio di natura esistenziale, derivante, peresempio, dall’insorgere di incontenibili stimoli allavita sessuale. E si pensi, altresì, all’anziano dellaquarta età, magari prossimo ai novant’anni, il qualeverosimilmente avrà abbandonato tale dimensionedell’esistenza.Dunque, nel determinare l’effettivo pregiudizioalla sfera della sessualità, il giudice – dovendosi addentrarein un terreno caratterizzato da profondedifferenze soggettive – dovrà valutare mediante ilprincipio della personalizzazione del danno oltre alleeffettive modalità di svolgimento della vita sessualeanche le particolari connotazioni sociali, culturali,economiche ed anagrafiche del soggetto leso.E da ultimo, ma non per ultimo, il sesso del danneggiato,se è vero, come dice Tiresia a Zeus ed Era,che la donna prova un piacere, durante l’attività sessuale,nove volte superiore rispetto a quello dell’uomo.6. Determinazione del quantum: la personalizzazionedel risarcimento. Si è argomentata,fino a questo punto, la tesi secondo la quale ilpregiudizio di natura esistenziale susseguente allacompromissione della sfera sessuale della vittima, seopportunamente allegato e provato dal plaintiff, deveessere adeguatamente considerato e valorizzatonella fase liquidativa.La quantificazione di questo tipo di danno potràessere determinata anche mediante l’ausilio diesperti (perito, medico legale, psicologo) che dovrannoaccertare non solo l’eventuale perdita anatomicao funzionale che la malattia ha prodotto, maanche le ripercussioni che la patologia ha avuto, haed avrà sulla sfera delle relazioni e degli affetti, sulladimensione sociale dell’esistenza del soggetto leso.Il quantum da risarcire potrà essere determinatoanche mediante il ricorso alle tabelle medico legali, acui però dovrà essere data adeguata personalizzazionedel danno.Tale necessità (diritto al pieno risarcimento e nonad un indennizzo) ha condotto al superamento deilimiti delle costrizioni tabellari precedentemente invigore.Se i barèmes medico-legali in uso fino al 25 giugno2009 non prevedevano in sé le indicazioni valutativedegli aspetti soggettivi del danno alla persona,limitandosi ad indicare riferimenti percentualisticirelativi alla descrizione della sola menomazione anatomo-funzionale,attualmente la prospettiva è muta-NGCC 2010 - Parte prima 37


Cass., 11.6.2009, n. 13547 - CommentoDanni civilita, anche a seguito del nuovo indirizzo giurisprudenzialedi cui alle sentenze delle sez. un.dell’11.11.2009, a cui nelle intenzioni le nuove tabelledichiarano di voler dare seguito.L’Osservatorio per la giustizia civile di Milano hainfatti «rilevato l’esigenza di una liquidazione unitariadel danno non patrimoniale biologico e di ogni altrodanno non patrimoniale connesso alla lesione dellasalute e ha constatato l’inadeguatezza dei valorimonetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d.danno biologico a risarcire gli altri profili di dannonon patrimoniale», redigendo così le nuove tabelleper la liquidazione del danno non patrimoniale derivanteda lesione all’integrità psico-fisica e dalla perditadel rapporto parentale.Secondo quanto prevedono le nuove tabelle si devepartire dai valori monetari medi, a cui va sommatauna percentuale di aumento laddove il caso concretopresenti peculiarità che vengano allegate eprovate (anche in via presuntiva) dal danneggiato,ferma restando la possibilità di liquidare una sommaoltre i valori massimi in relazione a fattispecie deltutto eccezionali rispetto alla casistica comune degliilleciti.Dunque, nel propugnare l’unitarietà del dannonon patrimoniale in accordo con il dettato costituzionale,le nuove tabelle si muovono in due direzioni:da un lato perseguono l’obiettivo dell’integraleristoro del danno patito, dall’altro quello di evitareduplicazioni della posta risarcitoria, manifestando lanecessità dell’accertamento delle effettive ripercussionisulla persona allegate in giudizio.Dimostra di seguire questa linea di impostazionela pronuncia de qua, ove si afferma l’esigenza di tenerein adeguata considerazione il pregiudizio cheuna donna subisce nella menomazione della sua sessualità,che si ripercuote nella sua dimensione relazionale,nella sua sfera psichica ed in quella prettamenteestetica. A questo proposito la Corte, nell’accogliereil primo motivo di ricorso, dimostra di volerfugare il rischio che le tabelle si traducano in steriliautomatismi, i cui parametri numerici possono ricomprendereunicamente i comuni aspetti dinamico-relazionalidella tipologia di illecito di volta involta in questione, ma che non possono di certo coprire,per l’intrinseca varietà delle cose umane, tuttala gamma di possibili ripercussioni sul soggetto leso,a riprova ciò dell’assoluta individualità del concettodi risarcimento.7. Conclusioni. «Nel vero amore è l’anima cheabbraccia il corpo», tempo addietro qualcuno affermava.Crediamo che questo sia stato lo spunto da cui èpartita la Supr. Corte per statuire che oltre alle tabelle,alla quantificazione aritmetica della lesione subita,ad una sorta di operazione di restauro ospedalierodell’organo sessuale menomato, sussista qualcosain più che deve essere risarcito.Un soffio vitale che consente alle persone di trovareappagamento, realizzazione e felicità in un’attività(quella sessuale) che risulterebbe essere, senzaquesto pneuma, solamente meccanica e pertantomeritevole di essere risarcita con il solo biologico.Nell’esercizio della propria professione la prostitutanon è certamente appagata nello stesso modo equantità di quando si accoppia con il proprio amato,pur essendo l’attività uguale.La privazione di questa gioia e delle conseguentiripercussioni ha rappresentato l’oggetto del risarcimentoaccordato dalla Supr. Corte alla sfortunataprotagonista dell’amara vicenda esaminata.Diversamente, il risarcimento privo del detto riconoscimentosarebbe risultato monco, non integralee quindi contro i principi del nostro ordinamentoe della recente giurisprudenza anche di merito.Poiché la lesione di tale diritto è ontologicamentedifferente dalla categoria del danno biologico, inquanto può sussistere anche in assenza di una specificapatologia alla psiche o al corpo, gode di una vitapropria ed autonoma rispetto a quella del dannobiologico.Talvolta, come nel caso di specie, possono coesisterei due istituti ma è una possibilità e non una regola.Ciò affermato, siccome la lesione alla sessualitàrappresenta un danno, in senso lato, ad una significativae rilevante parte della Vita di un soggetto, parecalzante l’inclusione della stessa all’interno diquel particolare tipo di danno che dottrina e giurisprudenzahanno definito e continuano a definireesistenziale.III. I precedentiSull’evoluzione del danno non patrimoniale, exmultis, cfr. Corte cost., 14.7.1986, n. 184, in Foroit., 1986, I, 2053, con nota di Ponzanelli; Cortecost., 27.10.1994, n. 372, ivi, 1994, I, 3297; Cass.,31.5.2003, nn. 8828 e 8827, in <strong>Danno</strong> e resp., 2003,816, con nota di Busnelli; la prima sentenza è stataannotata anche da Cendon in Resp. civ. e prev.,2003, 675 ss.; Cass., 12.5.2003, nn. 7281 e 7283, inForo it., 2003, I, 2272 ss., con nota di Navarretta.Ed ancora, Corte cost., 11.7.2003, n. 233, in Giur.cost., 2003, 1981 ss., con nota di Ferri; in<strong>Danno</strong> eresp., 2003, 939 ss., con note di Bona e ProcidaMirabelli Di Lauro.Le prime sentenze di merito riconoscenti il dannoesistenziale, seppur con differenti denominazioni,risalgono alla metà degli anni novanta. Si ricordanoTrib. Torino, 8.8.1995, in Resp. civ. e prev., 1996,38 NGCC 2010 - Parte prima


Cass., 11.6.2009, n. 13547 - CommentoDanni civili282; Trib. Verona, 26.2.1996, in Dir. inf., 1996,576; Trib. Monza, 15.3.1997, in Fam. e dir., 1997,462; Trib. Milano, 31.5.1999, in <strong>Danno</strong> e resp.,2000, 67.Grandissima importanza ha, nello sviluppo deldanno esistenziale, il riconoscimento della sua risarcibilitàda parte della Cassazione: Cass., 7.6.2000, n.7713, in Foro it., 2000, I, 187.Tra i provvedimenti più recenti, si segnalanoTrib. Torino, 4.6.2009, in www.dejure.giuffre.it,secondo cui l’unica ipotesi di danno non patrimonialesuscettibile di risarcimento separato è il danno esistenzialeconseguente alla lesione di un diritto inviolabiledella persona diverso dall’integrità psicofisica;Cass., 31.3.2009, n. 7875, in www.personaedanno.it,e Cass., 19.12.2008, n. 29832, in Riv. it. med. leg.,2009, 1120 entrambe favorevoli al riconoscimentodel danno esistenziale, come anche Cass., 31.1.2008,n. 2379, in www.altalex.com. Per una rassegna costantementeaggiornata delle pronunce «esistenzialiste»dopo le sez. un. del novembre 2008 si veda Cendon,La giurisprudenza esistenzialista post26972/08,inwww.personaedanno.it.Per ciò che concerne i profili probatori relativi alpregiudizio di tipo esistenziale si rimanda a Cass.,19.8.2003, n. 12124, in Foro it., 2004, I, 434; Cass.,sez. un., 24.3.2006, n. 6572, in Resp. civ. e prev.,2006, 1051, le quali sottolineano il ruolo fondamentalegiocato dalla prova presuntiva in materia didanno esistenziale; Cons. Stato, 25.8.2009, n.4268, in Red. amm. CDS, 2009, 7, che afferma che ildanno non patrimoniale deve essere concretamenteallegato e provato; Cass., sez. lav., 30.9.2009, n.20980, ined., secondo cui il danno esistenziale va dimostratoin giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento,assumendo precipuo rilievo la provaper presunzioni.Sulla determinazione del quantum si ricordano leseguenti pronunce: in particolare, in tema di dannobiologico e tabelle ministeriali, Cass., 13.6.2009, n.11048, in www.altalex.com; in tema di quantificazionedel danno alla persona e tabelle milanesi, Trib.Milano, 6.5.2009, n. 6076, ibidem.Sulla necessità dell’integrale risarcimento del dannoalla persona, si è espressa Cass., 13.1.2009, n. 469,in Mass. Giust. civ., 2009. Interessanti, rispetto allapronuncia in commento, sono anche Cass., 8.6.2007,n. 13391, in Mass. Giust. civ., 2007; Cass., 9.11.2006,n. 23918, ivi, 2006.Nel senso della onnicomprensività del danno biologicosono Cass., 20.4.2007, n. 9510, in questa Rivista,2007, I, 1350; Cass., 25.3.2009, n. 16914,www.dejure.giuffre.it.Invece, contro l’unitarietà ontologica del dannonon patrimoniale sono Trib. Catanzaro, 15.3.2009;Trib. Milano, 19.2.2009, entrambe in www.altalex.com;Trib. Bologna, 29.1.2009, in www.personaedanno.it.Nel senso della risarcibilità del danno alla vita sessuale,si veda anzitutto Corte cost., 18.12.1987, n.561, in www.giurcost.org, con cui è stata dichiaratal’incostituzionalità di alcune norme sulle pensioni diguerra, nella parte in cui non prevedono un trattamentoche indennizzi danni anche non patrimonialipatiti dalle vittime di violenze carnali consumate inoccasione di fatti bellici; Corte conti, 3.7.2008, n.325, in www.cortedeiconti.it. Ed ancora, Cass.,2.2.2007, n. 2311, in Foro it., 2007, I, 3, che affermache la perdita della capacità sessuale rientra, inquanto lesione psico-fisica medicalmente accertabile,nel danno biologico, ma può costituire anchedanno esistenziale, la cui rilevanza va autonomamenteapprezzata e valutata equitativamente nell’ambitodell’integrale risarcimento del danno nonpatrimoniale subito; nel medesimo senso si esprimonoanche Cass., 10.5.2005, n. 9801, in Corr. giur.,2005, 921; in Fam. e dir., 2005, 372; in Dir. e giust.,2004, n. 22, 14; Trib. Sala Consilina, 3.6.2008, inArch. giur. circ., 2008, 957; Trib. Catania,2.7.2008, in Resp. civ. e prev., 2008, 2532; in sensodifforme Trib. Pordenone, 18.3.2009, in www.altalex.com,che propende per una valutazione onnicomprensivadel danno nel complesso maturato, accogliendoun’accezione unitaria del danno non patrimoniale,inteso come danno alla salute in sensoampio.In tema di lesione alla sfera sessuale del coniuge,si veda la risalente Cass., 11.11.1986, n. 6607, cit.; lesuccessive Trib. Milano, 18.2.1988, in Resp. civ. eprev., 1988, 454; Trib. Genova, 5.7.1993, in questaRivista, 1995, I, 364; Cass., 17.9.1996, n. 8305, inRiv. circ. e trasp., 1996, 927; Cass., 29.4.2005, n.8976, in www.personaedanno.it e, da ultimo, la recentissimaCass., 2.9.2009, n. 19092, ibidem.IV. La dottrinaIn argomento cfr. Bona-Monateri-Oliva, Ilnuovo danno alla persona, Giuffrè, 1999; Busnelli,Il danno alla persona al giro di boa, in<strong>Danno</strong> e resp.,2003, 237; Id., Chiaroscuri d’estate: la Corte di Cassazionee il danno alla persona, ibidem, 830; Franzoni,Il danno esistenziale come sottospecie del dannoalla persona, inResp. civ. e prev., 2001, 777; Navarretta,Corte Costituzionale e danno alla personain fieri, in Foro it., 2003, I, 2272; Norelli-Focardi,La medicina legale e la valutazione «olistica» deldanno alla persona,inRiv. it. med. leg., 2007, 379 ss.Per una rassegna sulla lesione del diritto alla salute,l’unico che la Costituzione espressamente qualificacome «fondamentale» come affermato da Bartole-Bin,Commentario breve alla Costituzione, Ce-NGCC 2010 - Parte prima 39


Cass., 11.6.2009, n. 13547 - CommentoDanni civilidam, 2008, 14, si veda, ex multis, Cendon, Non disola salute vive l’uomo, inRiv. crit. dir. priv., 1998,567; Rossetti, Il danno da lesione della salute biologico-patrimoniale-morale,Cedam, 2001.Vasta dottrina ha documentato il progressivo ampliamentodella categoria del danno non patrimoniale:si segnala, ex multis, Barcellona, Il dannonon patrimoniale, Giuffrè, 2008, 30; Bona-Monateri,Il nuovo danno non patrimoniale, Ipsoa, 2004;Conte, Il difficile equilibrio tra l’essere e l’avere: alcuneconsiderazioni critiche sulla nuova configurazionedel danno non patrimoniale, inwww.consiglionazionaleforense.it;Cricenti, Il danno non patrimoniale,Cedam, 1999; Fasano, Il danno non patrimoniale,Giappichelli, 2004; Franzoni, Il danno nonpatrimoniale, il danno morale: una svolta nel dannoalla persona, inCorr. giur., 2003, 1040; Guerinoni,Il nuovo danno non patrimoniale, Giappichelli,2009; Jannarelli, Il danno non patrimoniale: le fortunedella «doppiezza», inIl danno esistenziale. Unanuova categoria della responsabilità civile, a cura diCendon e Ziviz, Giuffrè, 2000, 740.Per una visione d’insieme del cammino svoltodall’istituto del danno biologico, si veda Alpa, Ildanno biologico, percorso di un’idea, Cedam, 2003;Cassano, La responsabilità civile con due (belle?)gambe, e non più zoppa, inGiur. it., 2004, 723; DiMajo, L’avventura del danno biologico: considerazioniin punta di penna,inRiv. crit. dir. priv., 1996, 299;Lo Giudice, Il nuovo danno biologico pluridimensionale,inwww.altalex.com; Negro, Quantum debeatur:la liquidazione del danno biologico, Giuffrè,2003. E, da ultimo, si segnala Buffone, Possibilicensure di costituzionalità sul danno biologico omnicomprensivo,inwww.altalex.com, a sostegno dellatesi propugnata nel presente commento relativa allainsufficienza della categoria del danno biologico pergarantire l’esaustività del risarcimento per il dannopatito.Per ciò che concerne il danno esistenziale, si segnalano,ex multis, Bona, Il danno esistenziale bussaalla porta e la Corte Costituzionale apre, in<strong>Danno</strong> eresp., 2003, 939; Bordon, L’imprimatur delle SezioneUnite al danno esistenziale, inGiur. it., 2006,1364; Carbone, Ulteriori riflessioni sul danno esistenziale,in<strong>Danno</strong> e resp., Ipsoa, 2008, 2; Cassano,La giurisprudenza del danno esistenziale, Cedam,2007; Cendon, Esistere o non esistere,inResp. civ. eprev., 2000, 1251; Cendon-Ziviz, Il danno esistenziale,Giuffrè, 2000; Cendon, Il risarcimento deldanno esistenziale: aspetti civili, penali, medico-legali,processuali, Cedam, 2001; Cendon-Ziviz, Il risarcimentodel danno esistenziale, Giuffrè, 2003;Cendon-Ziviz, Vincitori e vinti (... dopo la sentenzan. 233/2003 della Corte Costituzionale), inGiur. it.,2003, 1777; Id., <strong>Danno</strong> esistenziale, segreti e bugie,in Resp. civ. e prev., 2006, 92; Id., Anche se gli amantisi perdono l’amore non si perderà. Impressioni dilettura su Cass., n. 8828 del 2003, ivi, 2003, 685; Comandè,Il danno esistenziale e il «diritto pigro», inCritica del danno esistenziale, a cura di Ponzanelli,Cedam, 2003, 72; Di Marzio, La fulminea ed arditissimaavanzata, inwww.personaedanno.it. Da ultimo,si vedano i commenti «a caldo» alle sez. un. dinovembre di Cendon, Non con l’accetta per favore,in www.personaedanno.it, eHa da passà a nuttata,ibidem.La categoria in questione, fin dalla sua nascita, hasuscitato aspre critiche: Castronovo, Il danno esistenziale:il «lungo addio», in<strong>Danno</strong> e resp., 2009, 5;Gazzoni, Il danno esistenziale, cacciato, come meritava,dalla porta, rientrerà dalla finestra, inwww.iudicium.it;Ponzanelli, Prova del danno non patrimonialeed irrilevanza del danno esistenziale,in<strong>Danno</strong>e resp., 2003, 266; Id., Critica del danno esistenziale,Cedam, 2003; Id., Il «nuovo» danno non patrimoniale,Cedam, 2004; Id., Il risarcimento integralesenza il danno esistenziale, Cedam, 2007; Rossetti,<strong>Danno</strong> esistenziale: fine di un incubo. Quella gramignainfestava i tribunali. Addio ad una categoria privadi autonomia giuridico-sistematica, inDir. e giust.,2005, n. 40, 48. Infine, si veda il recente contributodi Ponzanelli, Sez. un.: il «nuovo statuto» del dannonon patrimoniale, inForo it., 2009, I, 134 ss.Relativamente all’an ed al quantum risarcibile, intema di danno non patrimoniale, si rimanda ai contributidi Barni, Il medico legale e la dimensione biologicadell’esistenza, inResp. civ. e prev., 2002, 581;Berti-Peccenini-Rossetti, I nuovi danni non patrimoniali.Il risarcimento dei pregiudizi non pecuniaridopo Cassazione 8827/2003, Giuffrè, 2004; Cassano,Provare, risarcire, liquidare il danno esistenziale,Giuffrè, 2005; Cendon, La prova e il quantum nelrisarcimento del danno non patrimoniale, Utet, 2008;Ferolla, Il danno biologico differenziale alla lucedel d. legis. n. 38/2000, inwww.infoius.it; Franzoni,Riflessioni sui barèmes medico-legali di riferimentoper la valutazione del danno alla persona, inResp. civ. e prev., 2003, 1260; Liberati, La liquidazionedel danno esistenziale, Cedam, 2004; Rossetti,Manuale pratico della liquidazione di danni e interessi,Cedam, 2005.Sul concetto di salute sessuale si rimanda alle considerazionisvolte sul tema dall’OMS, WHOQOL-100, 1995, Divisione della Salute mentale della OMS,Ginevra; sulla lesione alla sfera sessuale della personasi veda Alpa, Lesione del jus in corpus e dannobiologico del creditore, inGiust. civ., 1987, I, 573;Botto, Ius in corpus tra i coniugi e risarcibilità peratto lesivo del terzo, ibidem, 575; Busnelli, Interessidella persona e risarcimento del danno, inRiv. trim.dir. e proc. civ., 1996, 3 ss.; Finocchi, Lesioni alla40 NGCC 2010 - Parte prima


Cass., 3.6.2009, n. 12831Donazionesfera sessuale: danno biologico o danno esistenziale,in www.personaedanno.it; Infantino, Le lesioni allacapacità sessuale/procreativa,inLa prova e il quantumnel risarcimento del danno non patrimoniale, acura di Cendon, Utet, 2008, 849; Patti, Lesioni deldiritto all’attività sessuale e risarcimento del danno (aproposito di Cass., 21 maggio 1996), in Giur. it.,1997, I, 1, 2044; Pellecchia, La lesione della sferasessuale del coniuge, inIl danno esistenziale, a curadi Cendon e Ziviz, Giuffrè, 61; Zauli, L’impotenzaè danno esistenziale: va risarcito chi, a causa di unincidente, ha perduto il suo vigore sessuale, inResp.civ. e prev., 2008, n. 1; Ziviz, Verso un altro paradigmarisarcitorio, inIl danno esistenziale, a cura diCendon e Ziviz, 25.Lisa Lorenzetti - Marco VoranocCASS. CIV., II sez., 3.6.2009, n. 12831Conferma App. Messina, 23.1.2003Donazione - Incapacità di intendereo di volere del donante - Annullabilità- Condizioni - Stato di incapacitànaturale del donante - Dimostrazione(cod. civ., artt. 774, 775, 428, 1425, 2697)L’erede del donante può agire per chiederel’annullamento della donazione compiutadal de cuius, provando con ognimezzo lo stato di incapacità di intendere edi volere in cui questo versava al momentodel compimento dell’atto.dal testo:Il fatto. Con citazione dell’ottobre 1990,D.S. G. conveniva in giudizio G.A., G.G. eG.M. esponendo di essere erede legittima,unitamente a costoro, della defunta zia P.C.;che non era stato raggiunto un accordo con iconvenuti in ordine alla divisione dei beni ereditari,che M.G. era beneficiaria di un atto didonazione, posto in essere dalla de cuius, viziatoper incapacità naturale del donante.Chiedeva pertanto che, dichiarata l’invaliditàdell’atto suddetto e l’apertura della successionedella P., fosse disposta la divisione dei beniereditari, mediante l’attribuzione in suo favoredi una quota corrispondente alla metà del valoredella massa. Instauratosi il contraddittorio,i convenuti si dichiaravano disponibili alladivisione, ma contestavano la domanda di annullamento.Nel corso del giudizio le parti raggiungevanouna transazione sulla divisione dei beni ereditari;con sentenza in data 17 gennaio 2001, ilTribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettavala domanda di annullamento della donazione.Proponeva appello la D.S.; si costituiva nelgiudizio di gravame G.M. e la Corte d’Appellodi Messina, con sentenza depositata il 23 gennaio2003, rigettava l’appello.Premesso il fatto che, con atto per notaio G.del 9 febbraio 1990, P.C. donò alla nipoteM.G. alcuni terreni, che la donante decedettetre mesi dopo e che il giudice di primo gradoaveva rigettato la domanda di annullamentoper carenza di prova della dedotta incapacitànaturale della donante, la Corte escludeva cheil Tribunale avesse errato nella individuazionedei principi in materia di incapacità naturale,avendo il primo giudice affermato che l’incapacitànaturale di cui all’art. 775 cod. civ. consistenon in una semplice anomalia o alterazionedelle facoltà psichiche o intellettive, ma nell’assenzadi coscienza o incapacità di determinarsi,e che la prova di tale situazione, riferita temporalmenteal momento della stipulazione dell’atto,compete a chi la alleghi.La Corte riteneva che non potesse essere accoltoil motivo di gravame con il quale l’appellantesosteneva che era sufficiente un perturbamentopsichico tale da menomare, sia pureparzialmente, le capacità intellettive e volitive,e che ove fosse fornita la prova di una tale situazionee del suo carattere di permanenza, in-NGCC 2010 - Parte prima 41

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