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REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO ... - Reach

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L 136/4ITGazzetta ufficiale dell'Unione europea29.5.2007(8) Si dovrebbe tenere in particolare considerazione l'impattopotenziale del presente regolamento sulle piccole e medieimprese (PMI) e la necessità di evitare discriminazioni neiloro confronti.(9) La valutazione del funzionamento dei quattro principalistrumenti giuridici che disciplinano le sostanze chimichenella Comunità, vale a dire la direttiva 67/548/<strong>CE</strong>E delConsiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamentodelle disposizioni legislative, regolamentari eamministrative relative alla classificazione, all'imballaggioe all'etichettatura delle sostanze pericolose ( 1 ), la direttiva76/769/<strong>CE</strong>E del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernenteil ravvicinamento delle disposizioni legislative,regolamentari ed amministrative degli Stati membri relativealle restrizioni in materia di immissione sul mercatoe di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ( 2 ), ladirettiva 1999/45/<strong>CE</strong> del Parlamento europeo e delConsiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamentodelle disposizioni legislative, regolamentari edamministrative degli Stati membri relative alla classificazione,all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi( 3 ), ed il regolamento (<strong>CE</strong>E) n. 793/93 del Consiglio,del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e alcontrollo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ( 4 ),ha messo in luce l'esistenza di alcuni problemi nel funzionamentodella normativa comunitaria relativa allesostanze chimiche, che si traducono in divergenze tra ledisposizioni legislative, regolamentari e amministrativedegli Stati membri che incidono direttamente sul funzionamentodel mercato interno in questo settore, e lanecessità di fare di più per proteggere la salute pubblica el'ambiente conformemente al principio di precauzione.(10) Le sostanze assoggettate a controllo doganale che sono indeposito temporaneo, in zone franche o in depositifranchi in vista di una riesportazione oppure in transitonon sono utilizzate a norma del presente regolamento edovrebbero quindi essere escluse dal suo ambito d'applicazione.Anche il trasporto di sostanze pericolose e dipreparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via navigabileinterna, marittimo o aereo dovrebbe essere esclusodal suo ambito di applicazione, poiché a tale trasportogià si applica una legislazione specifica.(11) Per garantire la praticabilità e preservare gli incentivi alriciclaggio e al recupero dei rifiuti, i rifiuti non dovrebberoessere considerati sostanze, preparati o articoli anorma del presente regolamento.( 1 ) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalladirettiva 2004/73/<strong>CE</strong> della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004,pag. 1; rettifica nella GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).( 2 ) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalladirettiva <strong>2006</strong>/139/<strong>CE</strong> della Commissione (GU L 384 del 29.12.<strong>2006</strong>,pag. 94).( 3 ) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalladirettiva <strong>2006</strong>/8/<strong>CE</strong> della Commissione (GU L 19 del 24.1.<strong>2006</strong>,pag. 12).( 4 ) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento(<strong>CE</strong>) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 284 del 31.10.2003, pag. 1).(12) Uno dei principali obiettivi del nuovo sistema che saràistituito dal presente regolamento è quello di incoraggiaree, in taluni casi, di garantire la sostituzione delle sostanzeche destano maggiori preoccupazioni con sostanze otecnologie meno pericolose, quando esistono alternativeeconomicamente e tecnicamente idonee. Il presente regolamentonon pregiudica l'applicazione delle direttive relativealla protezione dei lavoratori e dell'ambiente, in particolarela direttiva 2004/37/<strong>CE</strong> del Parlamento europeo edel Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione deilavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione adagenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sestadirettiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1,della direttiva 89/391/<strong>CE</strong>E del Consiglio) ( 5 ) e la direttiva98/24/<strong>CE</strong> del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezionedella salute e della sicurezza dei lavoratori contro irischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesimadirettiva particolare ai sensi dell'articolo 16,paragrafo 1, della direttiva 89/391/<strong>CE</strong>E) ( 6 ), che imponeai datori di lavoro di eliminare, ove ciò sia tecnicamentepossibile, le sostanze pericolose o di sostituirle consostanze meno pericolose.(13) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatti salvi idivieti e le restrizioni stabiliti dalla direttiva 76/768/<strong>CE</strong>Edel Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamentodelle legislazioni degli Stati membri relative aiprodotti cosmetici ( 7 ), sempreché le sostanze siano utilizzatee immesse sul mercato come ingredienti cosmetici erientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento.Una graduale soppressione della sperimentazionesugli animali vertebrati ai fini della protezione della saluteumana, secondo quanto specificato nella direttiva76/768/<strong>CE</strong>E, dovrebbe aver luogo per quanto riguarda gliusi di tali sostanze nei cosmetici.(14) Il presente regolamento genererà informazioni sullesostanze e sui loro usi. Le informazioni disponibili,comprese quelle generate dal presente regolamento,dovrebbero essere utilizzate dagli attori interessati nell'applicazionee nell'attuazione della pertinente legislazionecomunitaria, ad esempio quella relativa ai prodotti, edegli strumenti comunitari volontari come il sistema dietichettatura ecologica. La Commissione dovrebbe valutare,nella revisione e nello sviluppo della legislazione edegli strumenti volontari pertinenti della Comunità, comele informazioni generate dal presente regolamentodovrebbero essere utilizzate e dovrebbe esaminare lepossibilità di istituire un marchio europeo di qualità.(15) È necessario assicurare una gestione efficace degli aspettitecnici, scientifici e amministrativi del presente regolamentoa livello comunitario. Occorrerebbe perciò creareun'entità centrale che eserciti tale funzione. Uno studio difattibilità sul fabbisogno di risorse di un'entità centrale ègiunto alla conclusione che un'entità centrale indipendentepresenterebbe numerosi vantaggi a lungo terminerispetto ad altre opzioni. È quindi opportuno istituireun'agenzia europea per le sostanze chimiche (in seguitodenominata «l'Agenzia»).( 5 ) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50; rettifica nella GU L 229 del29.6.2004, pag. 23.( 6 ) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.( 7 ) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalladirettiva 2007/1/<strong>CE</strong> della Commissione (GU L 25 dell'1.2.2007,pag. 9).

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