13.07.2015 Views

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO ... - Reach

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO ... - Reach

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO ... - Reach

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

L 136/40ITGazzetta ufficiale dell'Unione europea29.5.20075. Per garantire che i fascicoli di registrazione siano conformial presente regolamento, l'Agenzia seleziona una percentuale difascicoli non inferiore al 5 % del totale ricevuto dall'Agenzia perciascuna fascia di tonnellaggio per effettuare un controllo diconformità. L'Agenzia considera prioritari, quantunque nonesclusivamente, i fascicoli che soddisfano almeno uno deiseguenti criteri:a) il fascicolo contiene le informazioni di cui all'articolo 10,lettera a), punti iv), vi) e/o vii), trasmesse separatamente anorma dell'articolo 11, paragrafo 3; ob) il fascicolo si riferisce a una sostanza fabbricata o importatain quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno e nonsoddisfa i requisiti di cui all'allegato VII applicabili, a secondadei casi, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) olettera b); oc) il fascicolo si riferisce a una sostanza elencata nel pianod'azione a rotazione a livello comunitario di cui all'articolo44, paragrafo 2.6. I terzi possono trasmettere elettronicamente all'Agenziainformazioni relative a sostanze che figurano nell'elenco di cuiall'articolo 28, paragrafo 4. L'Agenzia vaglia tali informazioni,unitamente a quelle trasmesse a norma dell'articolo 124, all'attodel controllo e della selezione dei fascicoli.7. La Commissione, consultata l'Agenzia, può decidere divariare la percentuale dei fascicoli da selezionare e modificare icriteri di cui al paragrafo 5 o inserirvi criteri aggiuntivi secondola procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 4.Articolo 43Procedura e termini per l'esame delle proposte di sperimentazione1. Nel caso delle sostanze non soggette a un regime transitorio,l'Agenzia elabora un progetto di decisione a norma dell'articolo40, paragrafo 3, entro centottanta giorni dal momento incui riceve una registrazione o una relazione di un utilizzatore avalle contenente una proposta di sperimentazione.2. Nel caso delle sostanze soggette a un regime transitorio,l'Agenzia elabora i progetti di decisione a norma dell'articolo 40,paragrafo 3:a) entro il 1 o dicembre 2012 per tutte le registrazioni ricevuteentro il 1 o dicembre 2010, contenenti proposte di sperimentazionida effettuare per assolvere le prescrizioni in materiadi informazioni di cui agli allegati IX e X;b) entro il 1 o giugno 2016 per tutte le registrazioni ricevuteentro il 1 o giugno 2013, contenenti proposte di sperimentazionida effettuare per assolvere le prescrizioni in materia diinformazioni di cui al solo allegato IX;c) entro il 1 o giugno 2022 per le registrazioni contenentiproposte di sperimentazioni ricevute entro il 1 o giugno2018.3. L'elenco dei fascicoli di registrazione valutati a normadell'articolo 40 è messo a disposizione degli Stati membri.CAPO 2Valutazione delle sostanzeArticolo 42Articolo 44Criteri di valutazione delle sostanzeControllo delle informazioni comunicate e seguito dellavalutazione dei fascicoli1. L'Agenzia esamina ogni informazione comunicata aseguito di una decisione adottata a norma degli articoli 40 o 41ed elabora, se necessario, un appropriato progetto di decisione anorma di detti articoli.2. Ultimata la valutazione del fascicolo, l'Agenzia notifica allaCommissione e alle autorità competenti degli Stati membri leinformazioni ottenute e le conclusioni tratte. Le autorità competentiutilizzano le informazioni desunte da tale valutazione aifini di cui all'articolo 45, paragrafo 5, all'articolo 59, paragrafo 3,e all'articolo 69, paragrafo 4. L'Agenzia utilizza le informazionidesunte da tale valutazione ai fini di cui all'articolo 44.1. Al fine di garantire un approccio armonizzato, l'Agenziadefinisce, in cooperazione con gli Stati membri, criteri per ladeterminazione dell'ordine di priorità delle sostanze da sottoporread una valutazione più approfondita. L'ordine di priorità èstabilito in funzione dei rischi che le sostanze presentano. Icriteri tengono conto dei seguenti aspetti:a) informazioni relative ai pericoli, ad esempio l'affinità strutturaletra la sostanza in questione e sostanze notoriamenteproblematiche o sostanze persistenti e bioaccumulabili, chelasciano supporre che la sostanza o uno o più dei suoiprodotti di trasformazione presentino proprietà problematicheo siano persistenti o bioaccumulabili;b) informazioni sull'esposizione;c) il tonnellaggio, incluso il tonnellaggio complessivo risultantedalle registrazioni presentate da più dichiaranti.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!