Art. 108, comma 2-bis, lettera b) del TUIR - Cesvov
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2comportamento fiscale finora tenuto, e consistente nel qualificare l’attivitàesercitata come "attività commerciale svolta da ente non commerciale".Di conseguenza l’associazione intenderebbe instaurare una contabilitàseparata ai fini <strong>del</strong>l’eventuale registrazione <strong>del</strong>le operazioni svolte a favore disoggetti non convenzionati che considererà interamente rientranti nell’ambito<strong>del</strong>l’attività commerciale.L’IRAP, infine, sarà determinata e versata secondo quanto previstodall’art.10 <strong>del</strong> decreto legislativo n.446 <strong>del</strong> 1997, commi 1 e 2.Tenuto conto anche <strong>del</strong>la ulteriore documentazione prodotta in data08/11/2001 si esprime il seguentePARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATEAi fini di una risposta al quesito sopra riportato, circa l’assoggettabilità adimposta dei contributi erogati dalle ASL e dai Comuni alla AssociazioneAssistenziale Y X, è necessario preliminarmente accertare la qualificazionetributaria <strong>del</strong>l’associazione medesima, quale ente commerciale o noncommerciale, e la natura <strong>del</strong>l’attività svolta dalla stessa in quanto l’art. <strong>108</strong>,<strong>comma</strong> 2-<strong>bis</strong>, <strong>lettera</strong> b) <strong>del</strong> <strong>TUIR</strong> prevede che non concorrono in ogni caso allaformazione <strong>del</strong> reddito degli enti non commerciali di cui alla <strong>lettera</strong> c) <strong>del</strong><strong>comma</strong> 1 <strong>del</strong>l’art. 87 “i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche aipredetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento dicui all’art. 8, <strong>comma</strong> 7, <strong>del</strong> D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 502, come sostituitodall’art. 9, <strong>comma</strong> 1, <strong>lettera</strong> g), <strong>del</strong> D. Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, di attivitàaventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli entistessi”.Riguardo alla qualificazione tributaria <strong>del</strong>l’ente in argomento si ricorda,come precisato nella circolare n. 124/E <strong>del</strong> 12 maggio 1998, che l’elementodistintivo degli enti non commerciali è costituito dal fatto di non avere tali enti