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Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione, del ... - EUR-Lex

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L 250/2ITGazzetta ufficiale <strong>del</strong>l’Unione europea 23.9.<strong>2009</strong>(7) Alla luce <strong>del</strong>l’esperienza acquisita dalla <strong>Commissione</strong> edagli Stati membri nell’applicazione <strong>del</strong> regolamento (<strong>CE</strong>)n. 1681/94 <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Commissione</strong>, <strong>del</strong>l’11 luglio 1994, relativoalle irregolarità e al recupero <strong>del</strong>le somme indebitamentepagate nell’ambito <strong>del</strong> finanziamento <strong>del</strong>le politichestrutturali nonché all’organizzazione di un sistema d’informazionein questo settore ( 1 ), è opportuno semplificare leprocedure di notifica <strong>del</strong> controllo <strong>del</strong>le irregolarità. Inoltre,allo scopo di ridurre l’onere amministrativo per gli Statimembri, è necessario indicare con maggiore precisionequali sono le informazioni richieste dalla <strong>Commissione</strong>. Atal fine, nella dichiarazione annuale che va inviata alla<strong>Commissione</strong> a norma <strong>del</strong>l’articolo 20 <strong>del</strong> regolamento(<strong>CE</strong>) n. 1828/2006, debbono essere incluse informazionisugli importi non recuperabili e sugli importi complessivicorrispondenti alle irregolarità segnalate.(14) È opportuno chiarire le norme sull’ammissibilità dei costinon rientranti nell’ambito <strong>del</strong>l’assistenza tecnica che sianosostenuti dalle autorità pubbliche nei casi queste sono soggettibeneficiari nei programmi operativi attuati nel quadro<strong>del</strong>l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea».(15) Dato che l’articolo 7, paragrafo 4, lettera i), <strong>del</strong> regolamento(<strong>CE</strong>) n. 1080/2006 stabilisce le regole per il calcolodei costi indiretti, va evitata l’applicazione di regole parallelestabilite nell’articolo 52 <strong>del</strong> regolamento (<strong>CE</strong>)n. 1828/2006. Tuttavia, per rispondere ad aspettative legittime,occorre consentire agli Stati membri di continuare adapplicare queste regole alle operazioni dei programmi conl’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» selezionateprima <strong>del</strong>l’entrata in vigore di detto regolamento.(8) Le procedure di notifica degli importi non recuperabilidevono riflettere esattamente gli obblighi degli Stati membristabiliti dall’articolo 70 <strong>del</strong> regolamento (<strong>CE</strong>)n. 1083/2006, in particolare l’obbligo di procedere efficacementeai recuperi. Occorre inoltre semplificare i procedimenticon i quali la <strong>Commissione</strong> vigila sull’osservanzadi tali obblighi, al fine di renderli più efficaci ed economici.(9) Conformemente all’articolo 61 <strong>del</strong> regolamento (<strong>CE</strong>)n. 1083/2006, va indicato chiaramente che l’autorità dicertificazione è incaricata di tenere una contabilità completa,che comprenda in particolare gli importi segnalaticome irregolari alla <strong>Commissione</strong> a norma <strong>del</strong>l’articolo 28<strong>del</strong> regolamento (<strong>CE</strong>) n. 1828/2006.(10) Al fine di garantire una trasmissione efficace <strong>del</strong>le informazionisulle irregolarità e di evitare la ridondanza dei puntidi contatto è opportuno raggruppare in un solo articolo ledisposizioni concernenti la cooperazione con gli Statimembri.(11) È necessario facilitare l’impiego di strumenti di ingegneriafinanziaria con l’aiuto dei Fondi, semplificando e rendendopiù flessibili le relazioni tra questi strumenti e le autorità digestione. Inoltre, per ridurre le difficoltà legate alla lontananza<strong>del</strong>le regioni ultraperiferiche, è opportuno aumentareil limite per i costi di gestione degli strumenti diingegneria finanziaria operanti in queste regioni.(12) Occorre inoltre precisare che le imprese e i progetti destinatialle zone urbane finanziati con strumenti di ingegneriafinanziaria hanno la possibilità di ottenere unasovvenzione di un programma operativo.(13) Per facilitare gli interventi nel settore <strong>del</strong>l’edilizia abitativaconformemente all’articolo 7, paragrafo 2, <strong>del</strong> regolamento(<strong>CE</strong>) n. 1080/2006, occorre rendere più flessibili i criteri diselezione <strong>del</strong>le zone e l’ammissibilità di questi interventi.( 1 ) GU L 178 <strong>del</strong> 12.7.1994, pag. 43.(16) È necessario semplificare, per i controlli dei documenti e icontrolli sul posto, le informazioni figuranti nell’elenco deidati relativi alle operazioni ed allinearle alle altre disposizioni<strong>del</strong> regolamento (<strong>CE</strong>) n. 1828/2006 e all’articolo 7<strong>del</strong> regolamento (<strong>CE</strong>) n. 1080/2006.(17) È opportuno prevedere una maggiore flessibilità per il campionamentostatistico casuale nel caso di operazioni checoprono una popolazione poco numerosa.(18) A norma <strong>del</strong>l’articolo 78, paragrafo 4, <strong>del</strong> regolamento(<strong>CE</strong>) n. 1083/2006, è possibile includere le spese per igrandi progetti nella dichiarazione di spesa prima che la<strong>Commissione</strong> adotti una decisione sul progetto in questione.Occorre sopprimere il riferimento alla dichiarazionedi spesa concernente i grandi progetti nel certificatodi spesa che accompagna i pagamenti intermedi conformementeall’articolo 78 di detto regolamento.(19) Allo scopo di ridurre l’onere amministrativo per gli Statimembri, è opportuno sopprimere l’obbligo di comunicarela ripartizione annua <strong>del</strong> totale <strong><strong>del</strong>la</strong> spesa ammissibile certificata<strong><strong>del</strong>la</strong> dichiarazione di spesa per il pagamento intermedioe il pagamento <strong>del</strong> saldo, informazione che presentaun interesse limitato.(20) È necessario allineare le informazioni richieste nella dichiarazionedi spesa per la chiusura parziale a quelle richiestenella dichiarazione di spesa per il pagamento intermedio eil pagamento <strong>del</strong> saldo.(21) Per migliorare i meccanismi di notifica è necessario chiarirele disposizioni relative ai rapporti annuali e finali. Inparticolare, occorre chiarire l’utilizzo degli indicatori e ledisposizioni relative alle informazioni sull’utilizzo deiFondi e specificare le informazioni richieste per i grandiprogetti e per le azioni di informazione e di pubblicità.(22) L’esperienza dimostra altresì che è necessario chiarire ilcontenuto e ridurre la gamma di informazioni richieste perle domande concernenti grandi progetti.

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