13.07.2015 Views

Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione, del ... - EUR-Lex

Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione, del ... - EUR-Lex

Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione, del ... - EUR-Lex

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

23.9.<strong>2009</strong>ITGazzetta ufficiale <strong>del</strong>l’Unione europea L 250/5(8) L’articolo 30 è sostituito dal seguente:«Articolo 30Comunicazioni sul seguito dato1. Oltre alle informazioni di cui all’articolo 28, paragrafo1, gli Stati membri forniscono alla <strong>Commissione</strong>, entrodue mesi dal termine di ogni trimestre, con riferimento aogni precedente comunicazione effettuata a norma di talearticolo, informazioni dettagliate concernenti l’apertura, laconclusione o l’abbandono di procedimenti sanzionatoriamministrativi o penali in relazione alle irregolarità segnalatenonché l’esito di tali procedimenti.Riguardo alle irregolarità sanzionate, gli Stati membri indicanoanche:a) se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale;b) se le sanzioni risultano dalla violazione <strong>del</strong> diritto comunitarioo nazionale;c) le disposizioni che fissano le sanzioni;d) se è stata accertata una frode.2. Su richiesta scritta <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Commissione</strong>, lo Stato membrofornisce informazioni relative a una specifica irregolaritào a un gruppo specifico di irregolarità.»(9) L’articolo 33 è così modificato:a) il titolo è sostituito dal seguente:«Cooperazione con gli Stati membri»b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:«2. Indipendentemente dai contatti di cui al paragrafo1, la <strong>Commissione</strong>, qualora ritenga che per lanatura <strong>del</strong>l’irregolarità, pratiche identiche o analoghepossano riscontrarsi in altri Stati membri, sottopone laquestione al comitato consultivo per il coordinamento<strong><strong>del</strong>la</strong> lotta contro le frodi, istituito dalla decisione94/140/<strong>CE</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Commissione</strong> ( * ).La <strong>Commissione</strong> informa ogni anno questo comitato e icomitati di cui agli articoli 103 e 104 <strong>del</strong> regolamento(<strong>CE</strong>) n. 1083/2006 <strong>del</strong>l’entità dei fondi interessati dalleirregolarità e <strong>del</strong>le varie categorie di irregolarità, ripartiteper tipo e numero.( * ) GU L 61 <strong>del</strong> 4.3.1994, pag. 27.»(10) L’articolo 35 è soppresso.(11) L’articolo 36 è così modificato:a) al paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sonosoppressi.b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:«2. Gli Stati membri che non hanno adottato l’eurocome valuta nazionale alla data di presentazione <strong><strong>del</strong>la</strong>notifica di cui all’articolo 28, paragrafo 1, convertono ineuro gli importi in valuta nazionale utilizzando il tassodi cambio di cui all’articolo 81, paragrafo 3, <strong>del</strong> regolamento(<strong>CE</strong>) n. 1083/2006.Se gli importi corrispondono alle spese contabilizzatedall’autorità di certificazione per un periodo superiore aun mese, può essere utilizzato il tasso di cambio <strong>del</strong>mese in cui sono state contabilizzate le ultime spese. Sele spese non sono state contabilizzate dall’autorità dicertificazione, viene applicato il più recente tasso dicambio contabile pubblicato dalla <strong>Commissione</strong> in formatoelettronico.»(12) L’articolo 43 è così modificato:a) il titolo è sostituito dal seguente:«Disposizioni generali»b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:«2. Gli strumenti di ingegneria finanziaria, compresii fondi di partecipazione, sono entità giuridiche indipendentidisciplinate da accordi tra i soci cofinanziatori ogli azionisti, ovvero un capitale separato all’interno diun istituto finanziario.Qualora lo strumento di ingegneria finanziaria sia costituitonell’ambito di un istituto finanziario, viene costituitocome capitale separato, soggetto a specifichenorme applicative nell’ambito <strong>del</strong>l’istituto finanziario,che prevedono in particolare una contabilità separataatta a distinguere le nuove risorse investite nello strumentodi ingegneria finanziaria, compreso il contributo<strong>del</strong> programma operativo, da quelle di cui disponevainizialmente l’istituto finanziario.La <strong>Commissione</strong> non può diventare socio cofinanziatoreo azionista degli strumenti di ingegneria finanziaria.3. Quando le autorità di gestione o i fondi di partecipazioneselezionano strumenti di ingegneria finanziaria,questi strumenti presentano un piano di attività oun altro documento appropriato.I termini e le condizioni per i contributi dei programmioperativi agli strumenti di ingegneria finanziaria sonostabiliti in un accordo di finanziamento concluso tra ilrappresentante debitamente autorizzato <strong>del</strong>lo strumentodi ingegneria finanziaria e lo Stato membro ol’autorità di gestione o, se <strong>del</strong> caso, il fondo dipartecipazione.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!