13.07.2015 Views

C.T.P. Brescia, sez. VII - Ratio

C.T.P. Brescia, sez. VII - Ratio

C.T.P. Brescia, sez. VII - Ratio

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

definitività dell'atto, al riparo dal contenzioso mantenendo in essere unatassazione illegittima per uno dei motivi di cui al sopra vitato art. 2.In altri termini la discrezionalità non può essere gravatola, approfittandodella posizione di vantaggio acquisita con la mancata impugnazione, essendocomunque ingiusto sottoporre il contribuente ad una tassazione contra legem enon dovuta nei termini pretesi, allorché sia fondata su presupposti di fattopalesemente erronei.Ed in vero il cittadino/contribuente ha un interesse qualificato (e non solo,essendosi qui ad un crocevia tra diritto soggettivo/interesse legittimo) adessere sottoposto ad una imposizione equa. La discrezionalità va intesa non comemero e generico ripristino della legalità, ma superando il dogma dellaindisponibilità della obbligatone finanziaria, come dovere di interveniretempestivamente, una volta acclaratane l'esistenza per eliminare laillegittimità/errore del proprio atto.Ed infatti, ancorché scaduti i termini per impugnare sussiste sempre unavalutazione di opportunità e di politica amministrativa lato sensu all'eserciziodei poteri di autotutela, quando come nella specie l'atto impositivo si appalesaillegittimo perché fondato su errore del presupposto dell'imposta ,con evidenteerrore logico o di calcolo.Vi ostano non solo due principi-guida della carta costituzionale, quelli di cuiagli artt. 54 e 97, in particolare i criteri della capacità contributiva nellatassazione e della imparzialità e correttezza dell'amministrazione ma anche perespresso dettato normativo ordinario l'art. 2 c. 1° secondo periodo del D.M.37/97 (...in caso di non impugnabilità...).Nel caso che ci occupa nessuna motivazione è stata data, se non tralaticia einoltre contra legem, poiché violatrice del dettato nominativo, D.M. 37/97 art.2 cit. per come già detto, vizio ulteriore dell'atto di diniego.Ed infatti nel caso di errore sul presupposto dell'imposta e di evidente errorelogico e di calcolo, come nella specie, l'ufficio era tenuto ad annullare ilproprio atto, il che non è sfato, ovvero comunque a dare contezza contrasparente motivazione del mancato accoglimento, una volta valutata ladocumentazione di parte e la non. ostatività al riesame della definitività (art.2 D.M. 37, anche in caso di non impugnabilità).Per espressa volontà di legge, unico limite al potere di annullamento inautotutela è quello indicato dal comma 2 del cit. art. 2 D.M. 37, allorché cioè

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!