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Sentenza n.423/2008 del 10 giugno 2008 ... - Corte dei Conti

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SENT. 423/<strong>2008</strong>SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALEPER LA REGIONE TOSCANAcomposta dai seguenti magistrati:Prof. Giancarlo GUASPARRI PresidenteDott. Carlo GRECOConsigliereDott. Leonardo VENTURINI Consigliere relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso iscritto al n. 57398/PC <strong>del</strong> registro di Segreteria, proposto da G. R., nato ad xxxil xxx ed ivi residente in loc. xxx, elettivamente domiciliato ai fini <strong>del</strong> presente in Arezzo, BorgoS. Croce n. 42, presso lo studio <strong>del</strong> proprio difensore Avv. Cristiano Locci che lo rappresenta edifendeContro- I.N.P.D.A.P., nella persona <strong>del</strong> rappresentante legale pro-tempore <strong>del</strong>la sede di Arezzo- Omissis S.p.a. in persona <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong> Consiglio di Amministrazione e legalerappresentante V. R., corrente in xxx, via xxx, rappresentata e difesa dall'avv.to S. Pasquini e<strong>del</strong>.te dom.ta in Arezzo, presso il di lui studio, via Margaritone n. 32Perin via preliminare ed urgente, la sospensione <strong>del</strong> provvedimento di recupero <strong>del</strong>l'indebitopensionistico emanato dall'INPDAP, sede provinciale di Arezzo, in data 5.07.2007, di euro9.624,62, costituitosi sulla partita intestata al sig. G. R. nato ad xxx il xxx, iscrizione n. x etutti gli atti conseguenti ivi compreso il provvedimento che autorizza a decurtare l'importo dieuro 166,84 dalla pensione, e quindi, previo annullamento <strong>del</strong> medesimo e di tutti gli atticonseguenti ivi compreso il rifiuto alla diffida inviata in data 11.12.2007, accertare il diritto <strong>del</strong>medesimo sig. G. R. di ottenere la liquidazione degli arretrati non corrisposti pari ad euro3.229,22 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché la restituzione di tutte le sommeindebitamente trattenute dall'INPDAP sul trattamento pensionistico in ottemperanza <strong>del</strong> citatoprovvedimento annullato oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In subordine rendergiustizia <strong>del</strong>la lesione al legittimo affidamento per un pronta azione amministrativa e per lacertezza <strong>del</strong> diritto.Udito nella Camera di Consiglio <strong>del</strong> giorno 23 aprile <strong>2008</strong> il relatore consigliere dott.Leonardo Venturini, l'avv.to Locci per parte ricorrente, l'avv.to L.Chierici su <strong>del</strong>ega <strong>del</strong>l'avv.toPasquini per l’Omissis S.p.A. e il dott. Pratellesi per l' I.N.P.D.A.P.;Visti e letti gli atti e documenti tutti di causaRitenuto e valutato inFATTOIn data 13 marzo <strong>2008</strong>, l'odierno ricorrente instava innanzi a questa Sezione con la pretesadi cui sopra, inclusa l'istanza di sospensiva, con allegazione <strong>dei</strong> fatti costituenti presuppostoper una valutazione circa il “periculum in mora” ed il” fumus boni iuris”.Nel ricorso introduttivo <strong>del</strong> giudizio si affermava:- che II sig. G. R., dipendente <strong>del</strong>la Omissis s.p.a., (di seguito Omissis), con lettera <strong>del</strong>25.01.2001, rassegnava le proprie dimissioni a far data dal 31.05.2001 per collocamento ariposo a decorrere dal 1.06.2001 ed allegava mo<strong>del</strong>lo di pensione 98.2.;- che in data 1.2.2001 la Omissis S.p.a. con lettera prot. n. 438 trasmetteva all'INFDAP sededi Arezzo il mo<strong>del</strong>lo S.C. 755/R ai fini <strong>del</strong>la liquidazione <strong>del</strong> trattamento provvisorio diquiescenza relativo al predetto G., dipendente a tempo indeterminato, con riferimento alla suacollocazione a riposo a decorrere dal 1.06.2001;- che l'INPDAP con determinazione n. x in conseguenza di detto collocamento, attribuivapensione diretta di anzianità a decorrere dal 01.02.2001 per un importo annuo lordo dicomplessive euro 17.532,29 da corrispondersi in 13 rate mensili.Successivamente, però, e precisamente in data 5.07.2007 l'INPDAP notificava all'OMISSISspa e, per conoscenza, anche al sig. G. "comunicazione di avvio <strong>del</strong> procedimento ex artt.7 e 8<strong>del</strong>la legge n. 241/90 di recupero di indebito pensionistico di euro 9.624,62 costituitosi sullapartita intestata al sig. G. R. nato ad omissis il xxx, iscrizione n. x", motivando il predettoprovvedimento l'INPDAP con la circostanza ( portata a conoscenza anche all'OMISSIS S.p.a.)che in fase di liquidazione <strong>del</strong>la pensione definitiva nei confronti <strong>del</strong>l'odierno ricorrente sullabase <strong>del</strong>la certificazione inviata dal Comune di Arezzo e dalla medesima società nonché in base


ai dati anagrafìci posseduti dallo stesso, era stato riscontrato un errore sulla decorrenza <strong>del</strong>lapensione comunicata dall'OMISSIS, essendo stata attivata la procedura di acconto provvisoriodal 1.06.2001. L'errore risiede nella constatazione che il G. alla data di cessazione <strong>del</strong> servizioavvenuto il 31.05.2001 possedeva un servizio pari ad anni 37 mesi 3 e giorni 2 ed un'etàanagrafica di anni 53 mesi 1 e giorni 28: applicando le disposizioni dettate dalla normativaallora vigente ( in particolare ex art. 59 comma 8 legge 449 <strong>del</strong> 27.12.1997) ne derivavacogentemente che l'iscritto, avendo maturato il diritto alla pensione nel primo trimestre <strong>del</strong>2001, ma non avendo compiuto 57 anni di età avrebbe acquisito, invece, il diritto alla ricezione<strong>del</strong>la pensione solo a partire dal 01.01.2002 (secondo la dinamica <strong>del</strong>le cd. “ finestre”).Esito correlato a tale errore è stato il pagamento di somme non dovute per il periodo1.06.2001 al 31.12.2001 per complessivi euro 9.624,62: ex art. 8 comma 2 <strong>del</strong> D.P.R. 538/86se ne disponeva in primo luogo il recupero a carico <strong>del</strong>l'OMISSIS S.p.a. e contestualmente,(senza che gli fosse concesso il tempo di consultarsi con alcuno lamenta questi), al sig. G. ilquale sarebbe stato destinatario di azione di rivalsa da parte <strong>del</strong>l'OMISSIS spa, venivaformulato invito a concordare rateizzazione <strong>del</strong> credito in n. 36 rate mensili con autorizzazionenei confronti <strong>del</strong>l'INPDAP a non corrispondere gli arretrati maturati sino al 31.07.2007,accertati in euro 3.229,22, ed a trattenere mensilmente a decorrere dal mese di agosto 2007la somma di euro 177,65 sino al saldo <strong>del</strong> residuo debito pari a complessive euro 6.395,40.L'accordo nei sensi sopra detti veniva completato, ma ad esso seguiva contestazione <strong>del</strong> sig.G. in data 17.<strong>10</strong>.2007: con essa veniva contestata la legittimità <strong>del</strong> provvedimento emessostante l'assenza di alcun errore nella comunicazione <strong>dei</strong> dati, si lamentava altresì l'eccessivodecorso <strong>del</strong> tempo prima <strong>del</strong>la rilevazione di detto errore e si intimava l'INPDAP di astenersidall'effettuare la ritenuta sulla pensione: il menzionato sig. G. sottolineava come lo stessoavrebbe potuto tranquillamente a prestare servizio percependo così regolare retribuzione nelpredetto periodo oggetto di contestazione qualora fosse stato subito accertato il predettoerrore e pertanto non fosse stata accolta la domanda di pensionamento, oltre ad aver egli fattolegittimo affidamento sull'erogazione <strong>del</strong>la somma maturata e corrisposta per oltre sei annidall''INPDAP ai fini <strong>del</strong> sostentamento <strong>del</strong>la propria famiglia con la necessità di affrontareulteriori spese dovute alla nascita <strong>del</strong>la primogenita E. nel mese di gennaio 2006.Tanto rilevato in fatto il ricorrente, rappresentando di essere esposto ad un grave edirreparabile danno ove non venisse disposta la sospensione <strong>del</strong> provvedimento oggetto diimpugnazione invoca l'applicazione <strong>del</strong> principio che, a suo dire, esclude la ripetizione inpresenza di una situazione di fatto variamente articolata, ma comunque non addebitabile alpercipiente in luogo <strong>del</strong>la regola di incondizionata ripetibilità <strong>del</strong>l'indebito ex art. 2033 c.c. (nelricorso, oltre alla pronuncia <strong>del</strong>le SSRR <strong>del</strong>la <strong>Corte</strong> <strong>dei</strong> conti n. 7/2007 si menziona anche <strong>Corte</strong><strong>dei</strong> conti sez. I centrale d'appello 26.04.06 n. 99, sez. Ili giuris. centrale d'appello 29.05.06 n.236, sez. giuris. Reg. Sicilia 6.11.06 n. 172).Il recupero <strong>del</strong>l'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio avrebbe potutoessere effettuato, ai sensi <strong>del</strong>l'art. 162 DPR <strong>10</strong>92/1973 e art. 2 secondo co. Legge 241/1990,entro e non oltre il limite temporale stabilito con regolamento ministeriale, decorso il quale,stante il consolidamento <strong>del</strong>la situazione esistente, nulla avrebbe potuto più essere effettuatoper effetto <strong>del</strong>l'affidamento. Sulla scorta di argomentazioni svolte dalla già menzionatasentenza n. 7/2007/QM emessa l' 11.<strong>10</strong>.2007 dalle sezioni Unite il ricorrente ritiene riposinell'art.2 <strong>del</strong>la legge 241/1990 la disposizione integrativa precettiva di chiusura <strong>del</strong>ledisposizioni in materia: “la "liquidazione provvisoria" <strong>del</strong> trattamento di quiescenza, puressendo procedimentalmente scandita da una serie di adempimenti dettagliatamente previstinelle norme di legge il cui fine primario è quello <strong>del</strong>la rigorosa ed ampia tutela patrimoniale <strong>del</strong>soggetto che cessa dal servizio con diritto alla pensione (con le parole <strong>del</strong> ricorrente: connecessità di evitare qualsiasi soluzione di continuità nel passaggio dalla fase di erogazione <strong>dei</strong>trattamenti retributivi a quelli pensionistici cui sono ravvisabili garanzie e protezioni di rangocostituzionale) non menziona alcuna norma che indichi il termine finale entro il quale deveconcludersi, pur trasparendo dal dettato normativo la necessità di comprimere quanto piùpossibile i tempi <strong>del</strong>le procedure (art. 55 <strong>del</strong> DPR <strong>10</strong>92/1973) con previsione espressa diresponsabilità disciplinare per il ritardo (art. 162 commi 9 e <strong>10</strong> <strong>del</strong> DPR <strong>10</strong>92/1973 e art. 7commi 9 e <strong>10</strong> <strong>del</strong> DPR 538/1986)”.Ma, inoltre, nella fattispecie in questione il sig. G. R. sottolinea di aver ha fatto affidamentosulla certezza giuridica <strong>del</strong> suo collocamento a riposo e <strong>del</strong> suo diritto a ricevere il trattamentopensionistico. Con ciò, come precisato dal legale <strong>del</strong> ricorrente stesso in camera di consiglio, si


itiene che l'improvvisa quanto inattesa richiesta dì restituzione di quanto ricevuto a titolo dipensione provvisoria discendente da una liquidazione (<strong>del</strong> trattamento provvisorio) emesso inassenza di alcun errore e/o inesattezza nella domanda e seguito da un silenzio serbato peroltre sei anni sono comportamenti oggettivamente in grado di ledere l'affidamento nellasicurezza giuridica che costituisce un valore fondamentale nello Stato di dirittocostituzionalmente protetto sia dal nostro ordinamento che dai principi <strong>del</strong>l'ordinamentocomunitario (corte di Giustizia <strong>del</strong>le Comunità Europee 15 luglio 2004 C-459/02; 14 febbraio1990 causa C-350/88). La condotta <strong>del</strong> sig. G. R. si afferma essere stata <strong>del</strong> tutto esente daqualsiasi connotazione dolosa rispondendo al vero tutti i dati forniti al momento <strong>del</strong>la richiestadi collocamento a riposo ed essendo dipeso l'errore unicamente da incuria e/o inosservanzaascrivibile alla condotta <strong>del</strong>l'ufficio preposto al controllo al momento <strong>del</strong>l'accettazione <strong>del</strong>ladomanda. Niente infatti avrebbe potuto impedire al ricorrente, in caso di rigetto <strong>del</strong>ladomanda, di assumere nuovamente il servizio sino al momento <strong>del</strong>l'effettiva maturazione <strong>del</strong>diritto alla "pensione" continuando così a percepire una regolare retribuzione.Si è costituita, con memoria <strong>del</strong>l'11 aprile <strong>2008</strong>, anche l’Omissis S.p.A. Nell'atto, si ritienelegittimo l'operato <strong>del</strong>l'INPDAP, e si afferma non essere tenuta la società a rifondere la sommaindebitamente erogata con conseguente esercizio di rivalsa, in quanto il sig.G. si è impegnato,con specifico accordo, a restituire le somme dovute estraniando, quindi, da ogni prioritarioobbligo la società medesima.Nella camera di consiglio <strong>del</strong> giorno 23 aprile <strong>2008</strong> sono intervenuti il dr. Pratellesi perl'Inpdap, l'avv.to Locci per il ricorrente e l'avv.to Chierici per l'OMISSIS. Il collegio, sulla base<strong>dei</strong> presupposti di cui in diritto, ha deciso di addivenire a decisione in forma semplificata.DIRITTOIn via preliminare la Sezione ritiene di dover valutare la posizione processuale <strong>del</strong>l'OMISSIS.Questa non ha un interesse attuale ad opporsi ad un recupero di indebito, poiché qui si verte<strong>del</strong>l'atto rivolto al sig.G., né deve far valere i propri diritti di rivalsa dopo aver rifuso, in luogo<strong>del</strong> pensionato le somme non dovute. L'interesse processuale, che sembra “ prima facie”mancare, va ravvisato nel suffragio <strong>del</strong>le ragioni <strong>del</strong>'INPDAP, dirette immediatamente verso ilricorrente. In tal senso si configura un intervento “ ad adiuvandum”, ex art.<strong>10</strong>5,comma 2°c.p.c..Ciò premesso, nel rito e nel merito si afferma quanto segue. Ascoltate le parti, anzi, dietrorichiesta <strong>del</strong> patrono <strong>del</strong> ricorrente, con l'assenso di tutti i contendenti, peraltro in un contestodi pieno contraddittorio, la Sezione decide di addivenire a decisione in forma semplificata,prevista dall'art. 9, comma 1, <strong>del</strong>la legge n. 205 <strong>del</strong> 2000 ed estesa ai giudizi innanzi alla<strong>Corte</strong> <strong>dei</strong> conti dal successivo comma 3 <strong>del</strong> medesimo articolo. L'esposta normativa ha infattidisciplinato la peculiare tipologia <strong>del</strong>le “decisioni in forma semplificata”. La norma,precisamente, ammette ciò “nel caso in cui si ravvisino la manifesta fondatezza ovvero lamanifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza <strong>del</strong> ricorso”. Il datotestuale sembra allora porsi nella prospettiva di una chiara visione, nel vaglio e nell'esito, <strong>del</strong>lacausa da parte <strong>del</strong> giudice, e ciò tanto nell'ipotesi che si tratti di questioni pregiudiziali opreliminari tali da escludere la necessità di entrare nel merito, quanto se si versi in fattispeciedi lineari questioni (di fatto e/o di diritto) concernenti il merito <strong>del</strong>la controversia. Quindi, l'art.9, l. 21 luglio 2000 n. 205 <strong>del</strong> 2000, che attribuisce al giudice amministrativo ( ivi compresa lagiurisdizione intestata alla <strong>Corte</strong> <strong>dei</strong> conti) la possibilità di decidere in determinati casi consentenza secondo le forme ed i contenuti indicati nei nuovi commi 4 e 5, rende esplicital'esigenza e l'opportunità <strong>del</strong>la sollecita definizione nel merito, rimessa dal legislatore alprudente ed insindacabile apprezzamento <strong>del</strong> giudice e non alla volontà <strong>del</strong>le parti, le qualiperaltro devono essere avvertite, al fine precipuo di non esaurire le loro difese sul piano <strong>del</strong>lamisura cautelare incidentalmente richiesta, e di sviluppare, al contrario, nel merito, le propriedifese (Consiglio Stato, sez. V, 26 aprile 2007, n. 1882; 21 novembre 2007, n.5915). Insostanza, quindi, sussistono i presupposti per l'emanazione di una sentenza in formasemplificata, ove il contraddittorio sia integro, non si ravvisino ragioni per accertamentiistruttori ed i difensori presenti siano stati interpellati in proposito e non abbiano oppostoalcuna obiezione (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 05 dicembre 2007, n. 15775)A fugare il dubbio che una siffatta previsione si ponga, in un certo senso, contro le regole <strong>del</strong>processo ed i suoi profili dispositivi, rendendo anomale le regole <strong>del</strong>la dinamica processuale,dal momento che l'applicazione <strong>del</strong>le previsioni legislative “de quibus” dà luogo allatrasformazione <strong>del</strong>la sede destinata alla discussione <strong>del</strong>l'incidente cautelare - indubbiamente


contrassegnata da proprie peculiarità - in sede di trattazione <strong>del</strong> merito, sacrificando ad unacelere giustizia l'udienza pubblica, si deve rilevare l'importanza <strong>del</strong>l'audizione <strong>del</strong>le parti, sia aifini <strong>del</strong>l'accertamento <strong>del</strong>la completezza istruttoria, sia a quelli <strong>del</strong> rispetto <strong>del</strong>le reciprocheposizioni processuali. Di talchè, una sentenza semplificata contro il parere degli antagonisti vacongruamente motivata sul punto. Nel caso di specie, il menzionato passaggio è avvenuto “deplano” nella sicura convinzione di tutti i soggetti processuali, ciò che giustifica latrasformazione <strong>del</strong>la fase cautelare in trattazione <strong>del</strong> merito ed una valutazione nonmonocratica, come nell'usuale giudizio pensionistico, ma collegiale, data la “vis attractiva”<strong>del</strong>l'iniziale momento finalizzato alla tutela interinale e che si dipana, senza cesure, in unatipologia processuale “sui generis”. Alle esposte conclusioni è già giunta questa Sezione findalla decisione n. 448\2004 <strong>del</strong> 27 maggio 2004, in concordia con orientamento che oramai èdivenuto consolidato all'interno <strong>del</strong>la <strong>Corte</strong> <strong>dei</strong> conti (“Nella fase cautelare <strong>del</strong> processopensionistico sono ammissibili la trattazione congiunta <strong>del</strong> merito e la decisione <strong>del</strong> giudizio informa semplificata, giusta quanto disposto dall'art. 9 comma 1 e 2 l. 21 luglio 2000 n. 205”,così le oramai lontane e incontrastate decisioni “ ex multis” di <strong>Corte</strong> <strong>Conti</strong>, sez. I, 5 <strong>giugno</strong>2001, n. 157/A; “In caso di manifesta fondatezza <strong>del</strong>la pretesa attivata con il ricorso, èpossibile pronunciare decisione in forma semplificata, ai sensi <strong>del</strong>l'art. 9 comma 1 l. n. 205 <strong>del</strong>2000, <strong>Corte</strong> <strong>Conti</strong> reg. Veneto, sez. giurisd., 4 ottobre 2002, n. 919; <strong>Corte</strong> <strong>Conti</strong>, sez. I, 9ottobre 2001, n. 292/A). Va poi aggiunto che la sentenza, ancorché succintamente motivata, èidonea a definire un giudizio a cognizione piena, non essendovi alcuna reciprocainterdipendenza tra semplificazione <strong>del</strong>la motivazione e sommarietà <strong>del</strong>la cognizione (cfr. <strong>Corte</strong>Cost., <strong>10</strong> novembre 1999, n.427) e la semplificazione <strong>del</strong>la motivazione, nei casi specialiprevisti dalla legge, è strumentale all'esigenza di garantire una ragionevole durata <strong>del</strong> processoai sensi <strong>del</strong>l'art. 111, comma 2, Cost., essendo compatibile con il principio di effettività <strong>del</strong>latutela giurisdizionale (cfr. Cons. St., V, 26 gennaio 2001, n.268; Cons St., sez. IV, 12 luglio2002, n. 3929; per una compiuta esposizione <strong>dei</strong> canoni applicativi <strong>del</strong>la tipologia di sentenzadi cui si discute v. Consiglio Stato, sez. V, 13 novembre 2002, n. 6296).Passando al merito, il ricorso va accolto nei sensi di cui dappresso, emergendo manifesteragioni attoree non in ragione <strong>del</strong>l'irripetibilità <strong>del</strong>l'indebito, ma per l'elisione <strong>del</strong>lo stesso,secondo compensazione “ ex lege” con il “ quantum” risarcitorio al ricorrente dovuto per ildanno cd. “da ritardo”, ovvero la lesione all'affidamento ed alla certezza <strong>del</strong> diritto,risarcimento ricollegabile a petitum correlato all'istanza principale di annullamento <strong>del</strong>provvedimento di recupero in epigrafe individuato, e precisato nel dettaglio nella camera diconsiglio tenutasi per l'istanza cautelare dal patrono <strong>del</strong> ricorrente. Per chiara espressione<strong>del</strong>l'articolo 162 <strong>del</strong> d.p.r. <strong>10</strong>92 <strong>del</strong> 1973 (“Liquidazione provvisoria. - Dalla data di cessazionedal servizio e sino all'inizio <strong>del</strong> pagamento <strong>del</strong>la pensione diretta, la competente direzioneprovinciale <strong>del</strong> tesoro corrisponde al pensionato un trattamento provvisorio, determinato inrelazione ai servizi risultanti dalla documentazione prodotta ovvero in possesso<strong>del</strong>l'amministrazione, purché sussistano i presupposti per il loro riconoscimento a norma dilegge, da recuperare in sede di liquidazione <strong>del</strong>la pensione definitiva”.) l'amministrazione ètenuta a richiedere l'eventuale conguaglio che si verificasse nella differenza tra pensioneprovvisoria e pensione definitiva, non applicandosi nel caso di specie il disposto di cuiall'articolo 206 <strong>del</strong> predetto decreto Ancora, l'art. 406 <strong>del</strong> RD n. 827 <strong>del</strong> 1924 (Regolamentoper l'amministrazione <strong>del</strong> patrimonio e per la contabilità generale <strong>del</strong>lo Stato ) dispone: “ Oveuna o più rate di stipendi, pensioni od altri assegni fissi personali fossero state indebitamentepagate ai titolari, l'amministrazione, se non abbia altro mezzo immediato per conseguirne ilrimborso, può trattenere il pagamento <strong>del</strong>le rate posteriori sino alla concorrenza <strong>del</strong>le sommeindebitamente pagate, senza bisogno di atto giudiziale o di qualsiasi altra autorizzazione.”.L'art. 3 <strong>del</strong> rdl n. 295 <strong>del</strong> 1939 dispone “Ove risulti effettuato il pagamento di sommaprescritta o, in genere, risultino pagate una o più rate non dovute di stipendi ed assegniequivalenti, di pensione ed indennità che ne tengano luogo, o di una qualsiasi degli assegniindicati dal D.L.Lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, l'Amministrazione, se non abbia altro mezzoimmediato per conseguire il rimborso, può trattenere il pagamento <strong>del</strong>le rate successive, ed ingenere di qualunque altro credito che venga a maturarsi anche oltre il limite <strong>del</strong> quinto e fino almassimo di un terzo previa comunicazione scritta <strong>del</strong> relativo provvedimento amministrativo.”.L'art. 3 <strong>del</strong> dpr n. 1544 <strong>del</strong> 1955 dispone “È demandato agli Uffici provinciali <strong>del</strong> tesoro ilcompito di provvedere al recupero <strong>dei</strong> crediti erariali derivanti da indebite riscossioni effettuateda dipendenti <strong>del</strong>lo Stato in attività di servizio o da pensionati ed altri assegnatari in relazione


alle competenze oggetto <strong>dei</strong> ruoli di spesa fissa che detti Uffici amministrano. Il recuperopredetto deve essere effettuato osservando le disposizioni di cui all'art. 3 <strong>del</strong> regio decretolegge19 gennaio 1939, n. 295. Agli Uffici stessi è demandata inoltre la facoltà di concedere, arichiesta degli interessati, la ratizzazione, entro un periodo massimo di cinque anni, <strong>del</strong>rimborso <strong>dei</strong> debiti di cui al comma precedente.”.In sostanza, data la giuridica differenza fra trattamento provvisorio e trattamento definitivo,nessuna rilevanza può esser data al richiamo alla buona fede pur se collegata alla lunghezza<strong>del</strong> periodo di provvisorietà (cfr. Sezione Terza giurisdizionale Centrale di Appello n. 418 <strong>del</strong> 9ottobre 2006; Sezione Prima giurisdizionale Centrale di Appello n. 180 <strong>del</strong> 14 settembre 2006).In accordo con la giurisprudenza amministrativa (per la doverosità <strong>del</strong> recupero di sommeindebite da parte <strong>del</strong>l'amministrazione in termini generali, si veda, “ex plurimis” ConsiglioStato, sez. IV, 24 maggio 2007, n. 2651), l'Amministrazione, una volta decorso il tempoprevisto - con la via normativa <strong>del</strong> regolamento - per l'adozione <strong>del</strong> provvedimento, nondecade dal potere di adozione di questo - poiché tale esito, di carattere sanzionatorio atipologia decadenziale, non risulta previsto da nessuna disposizione generale,contrapponendosi ad esso, peraltro, i principi <strong>del</strong>la continuità e <strong>del</strong>la doverosità <strong>del</strong>l'azioneamministrativa, nonché riposando sulla medesima “ratio” il potere di autotutela, che si snodalungo un variabile ed indefinito ( il ricorso allo stesso deve essere vagliato alla luce <strong>del</strong>lecircostanze concrete) lasso di tempo. Peraltro, la disposizione di carattere regolamentare chedefinisce l'ambito temporale entro cui si esercita l'azione amministrativa e principi quali quelli<strong>del</strong>l'affidamento e <strong>del</strong>la buona fede, di rilevanza capitale nell'ordinamento, ma che, avendocaratteristiche proteiformi si atteggiano in vario modo rispetto alla singola fattispecierifuggendo però da sanzioni decadenziali (che richiedono disposizione espressa), non possonoaver primazia rispetto a previsioni esplicite quali quelle sopra elencate, alle quali si aggiunge,come disposizione cardine e generale, l'art. 2033 c.c.: nel caso <strong>del</strong> recupero di indebito siverte, si ricorda, in ambito paritetico, e non è dato ravvedere un provvedimentoamministrativo discrezionale, ma un atto vincolato. Si comprende allora recente decisione <strong>del</strong>Consiglio di Stato (4 febbraio <strong>2008</strong> n. 293) ,che ha compendiato l'orientamento dal citatoConsesso adottato in questi anni, indirizzo secondo il quale il recupero di sommeindebitamente erogate dalla P.A. ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisceesercizio, ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 2033 <strong>del</strong> codice civile, di un vero e proprio diritto soggettivo acontenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalitàdi pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate.Orientamento secondo il quale In sede di recupero di emolumenti non dovuti da parte <strong>del</strong>laP.A., la eventuale buona fede <strong>del</strong> percipiente non può rappresentare un ostacolo all'esercizio<strong>del</strong> recupero <strong>del</strong>l'indebito, neppure quando intervenga a lunga distanza di tempodall'erogazione <strong>del</strong>le somme, comportando in capo all'Amministrazione solo l'obbligo diprocedere al recupero stesso con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenzedi vita <strong>del</strong> debitore. Principio solidaristico e di rispetto <strong>del</strong>la dignità umana, da osservare anchenel settore <strong>del</strong>la pensionistica pubblica ove il già menzionato articolo 162 e le disposizionicitate ed ad esso correlabili deve però essere interpretato secondo i dettami <strong>del</strong>la Costituzionein particolare avendo riguardo agli articoli 3, 38, 36 (nei limiti in cui la pensione ècontemplabile come una retribuzione differita): alla stregua di questa operazione ermeneuticavanno sempre garantite le esigenze di vita e la libertà e dignità di questa, se <strong>del</strong> caso con lostrumento di una ponderata, e commisurata al caso concreto, rateizzazione <strong>del</strong>le somme daripetere, financo giungendo a cifre simboliche.Nell'ipotesi di specie, però, non si tratta di valutare l'entità <strong>del</strong>la pensione in rapporto allasomma da recuperare e se le modalità <strong>del</strong> recupero renderebbero precarie le condizioni di vita<strong>del</strong> ricorrente, poiché, a tutela <strong>del</strong> pensionato, qualora, come nel caso di specie, vi sia stato un“petitum” in tal senso, milita anche l'art. 2043 c.c., che, quale norma immediatamenteprecettiva ed “aperta”, di ricezione di ogni interesse giuridicamente protetto, garantisce ilrisarcimento <strong>del</strong> danno nel caso, lamentato dal ricorrente, <strong>del</strong>la lesione <strong>del</strong>la certezza <strong>del</strong>diritto e <strong>del</strong>l'affidamento (v. <strong>Corte</strong> Giustizia UE, 19 <strong>giugno</strong> 2003,C-34/2002). Vi è quindi lapossibilità di chiedere il risarcimento <strong>del</strong> danno da ritardo, tipologia di nocumento oramaiinvalsa nella giurisprudenza amministrativa. E' stato infatti correttamente affermato (ConsiglioStato, sez. IV, 7 marzo 2005, n. 875), che è prospettabile la pretesa al risarcimentoconseguente alla mera omissione (o anche ritardo) nell'adozione di un provvedimento,


indipendentemente dalla spettanza <strong>del</strong> bene <strong>del</strong>la vita al quale è preordinato l'interesselegittimo di tipo pretensivo. Tale pretesa è da ricollegare all'interesse procedimentale aventead oggetto il rispetto <strong>dei</strong> tempi certi <strong>del</strong>l'azione amministrativa concernente l'esplicazione <strong>del</strong>lacompetenza amministrativa secondo criteri di correttezza e buona fede. L'inottemperanza daparte <strong>del</strong>l'Amministrazione <strong>del</strong> dovere di correttezza, con particolare riferimento ai tempi <strong>del</strong>procedimento amministrativo, indica una responsabilità accostabile a quella aquiliana. Il dannorisarcibile è quello derivante (interesse negativo) dalla situazione di incertezza protratta oltre iltermine entro il quale l'azione amministrativa doveva essere conclusa. Il danno da ritardonell'adozione di un provvedimento amministrativo può essere risarcito solo in rapporto allaconseguibilità <strong>del</strong> bene <strong>del</strong>la vita cui si aveva titolo; pertanto il risarcimento può essere pretesodopo il riconoscimento definitivo <strong>del</strong>la spettanza <strong>del</strong> bene. Nella presente fattispecie, il dirittoa pensione nei termini <strong>del</strong> decreto pensionistico è fuori dubbio. Essendo l'Amministrazioneincorsa in un errore non addebitabile al percipiente le somme, collocato a riposo anzitemponell'incolpevole affidamento di averne diritto, il danno va valutato in via equitativa, e si ritieneessere giusto esercizio di tale potere equitativo individuare detto nocumento nelprovvedimento di recupero e nella portata lesiva di questo secondo il suo contenuto: cioè, lesomme che vengono richieste.Come si è già detto, nel caso di specie vi è stato petitum in tal senso, correlandolo nella suaentità nella direzione <strong>del</strong>la richiesta satisfattiva all'opposizione a ripetizione di indebito, seppurcon la legittimazione derivante dal danno da ritardo procedimentale: quest' ultimo è quindi ildecisivo profilo che suffraga l'accoglimento <strong>del</strong> ricorso, giungendosi all'elisione <strong>del</strong> credito<strong>del</strong>l'Amministrazione per compensazione. Si rammenta che le tesi ora esposte non sono nuovenella giurisprudenza di questa Sezione, in quanto già enunciate nelle decisioni n. <strong>10</strong>7 e <strong>10</strong>8 <strong>del</strong><strong>2008</strong>. Va soggiunto che la giurisdizione sul danno da ritardo nella fattispecie pensionistica è poida riferire alla <strong>Corte</strong> <strong>dei</strong> conti in relazione alla “vis attractiva” di cui la <strong>Corte</strong> fruisce in relazioneal complesso <strong>del</strong>le sue attribuzioni giurisdizionali in materia di pensioni pubbliche e all'eserciziogiurisdizionale sulle stesse con riferimento all'intero rapporto previdenziale. In tal senso si èpronunciata la <strong>Corte</strong> di Cassazione (Cassazione civile , sez. un., 28 ottobre 1998, n. <strong>10</strong>732: sufattispecie di ritardo nell'erogazione pensionistica, fattispecie cui, secondo questo giudice, vaassimilata l'ipotesi di ritardo nel consolidamento con decreto definitivo di detta erogazione concaratteri di certezza e stabilità )Il ricorso va quindi accolto, e le somme già trattenute restituite, dopo aver rivalutato lestesse. Vanno poi compensate le spese di giudizio per ragioni di equità e per la complessità<strong>del</strong>la situazione giuridica affrontata stante il permanente dibattito sulla questione <strong>del</strong>laripetibilità o meno <strong>del</strong>le somme dovute a conguaglio tra pensione definitiva e pensione.P.Q.M.La <strong>Corte</strong> <strong>dei</strong> conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamentedecidendo,Visti gli artt. 26 R.D. <strong>10</strong>38/1933, 700 c.p.c., 6 l. 161/1953 l'art. 5 e l'art.9 <strong>del</strong>la l. 205/2000con decisione nelle forme e rito di cui sopra,AccoglieIl ricorso di G. R. nei sensi di cui in parte motiva.Compensa le spese.Così disposto in Firenze, nella Camera di Consiglio <strong>del</strong> 23 aprile <strong>2008</strong>.Depositata in Segreteria il <strong>10</strong> <strong>giugno</strong> <strong>2008</strong>

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