21.07.2015 Views

COMUNE DI ORTA DI ATELLA

COMUNE DI ORTA DI ATELLA

COMUNE DI ORTA DI ATELLA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>ORTA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ATELLA</strong>Prov. di CasertaTITOLO IArt. 1Istituzione del tributoPer i servizi relativi allo smaltimento dei RR.SS.UU. interni e dei rifiutiderivanti da attività commerciale, artigianali e di servizi dichiarati assimilati ai rifiutisolidi urbani, disciplinati dal regolamento comunale per il servizio, previsto dall’art.8 del D.P.R. 10/09/1982 n. 915 e adottato con atto di C.C. (n.12 del 25 /02/95) èdovuta la tassa per lo smaltimento dei RR.SS.UU. interni prevista dall’art. 58 delD.L.vo 15/11/1993 n. 507.Art. 2Contenuto del regolamentoCon il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 68 del D.L.vo15/11/1993 n.507 viene disciplinata l’applicazione della tassa per lo smaltimento deirifiuti solidi urbani interni.Art. 3Norme di rinvioPer quanto non previsto nel presente regolamento vengono richiamate le normecontenute nel D.L.vo 15/11/1993 n.507, le quali comunque prevalgono rispetto allepresenti disposizioni in caso di contratto.Art. 4Soggetti passivi della tassaLa tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, realeovvero obbligatorio, locali ovvero aree scoperte costituenti presupposto perl’applicazione della tassa secondo il successivo art. 5. In ordine al principio disolidarietà sancito nell’art. 63 del D.L.vo 15/11/1993 n.507, detto vincolo opera infase del procedimento tributario, sia esso quello dell’accertamento, che dellariscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell’adempimentodella prestazione tributaria.2


Art. 5Presupposti della tassaLa Tassa è dovuta per l’occupazione e detenzione a titolo reale od obbligatoriodi locali nonché delle aree scoperte a qualunque uso adibiti, posti nelle zone delterritorio comunale ove è istituito e attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidiurbani interni, compresi i campeggi, distributori di carburante, sale da balloall’aperto, banchi di vendita, comprese le aree che costituiscono parti comuni dicondominio, pertinenza e accessori, regolati dal codice civile, tettoie e capannoniaperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, a condizione che:• Sulle aree si svolga un’attività;• Che l’attività sia di per se idonea alla produzione di rifiuti urbani così comedefiniti dall’art.2, comma 3, punti 1 e 2 del D.P.R. 10/09/1982 n.915.Quanto alla delimitazione della zona di raccolta obbligatoria o di estensione delservizio alle zone del territorio con insediamenti sparsi, queste sono individuate dalRegolamento, di cui all’art.8 del D.P.R. 10/09/1982 N.915 (Regolamento per ilservizio di N.U.) in conformità all’art.59 del D.P.R. 1993/507.Egualmente ne suddetto regolamento sono individuate le distanze massime e i criteridi loro determinazione per la collocazione dei contenitori rispetto ai locali ele areesoggette a tassa nonché la capacità di detti contenitori in relazione alla entità etipologia dei rifiuti.Art. 6DenunceIn esecuzione dell’art 70 del D.L.vo 15/11/1993 n. 507, i soggetti tenuti alpagamento dell’imposta dovranno presentare la relativa denuncia redatta sugliappositi moduli messi a disposizione dell’Amm. Comunale : il modulo da approvarsidalla G. M., così come le sue variazioni, deve riportare le seguenti indicazioni, oltrequelle dell’art. 70:• Per i locali non adibiti a residenza: il numero degli addetti, le attività svolte, lematerie prodotte;• La indicazione del proprietario dell’immobile se è persona diversa dalcontribuente, completa di generalità e indirizzo;• La indicazione della partita IVA per coloro che sono soggetti al suddettotributo;• Gli estremi catastali dell’immobile;• La eventuale iscrizione alla CCIAA;• Gli estremi del catasto elettrico.3


Chi occupa più locali siti in diversi fabbricati è tenuto a prestare un’unica denunciaindipendentemente dal numero dei locali che ha in uso. La denuncia presentata dasocietà, istituti o altre persone giuridiche, deve contenere anche il nominativo dellapersona fisica a cui è riconosciuta la rappresentanza legale.Art. 7Accertamento d’ufficioE’ in facoltà del sindaco da invitare i contribuenti ed i proprietari degli stabiliubicati nelle zone soggette alla disciplina del servizio a recarsi presso l’ufficioComunale di imposte e tasse per fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai finidella tassa. Le notizie e i chiarimenti di che trattasi possono essere richiesti anche periscritto.E’ in facoltà dell’Amm.ne Com.le di disporre sopralluoghi per l’accertamento dieventuali evasioni e della esatta superficie dei locali tassabili.Art. 8Convenzione per la individuazionedelle superficie soggette a imposizioniIn applicazione dell’art.71 del D.L.vo 15/11/1993 n.507, l’Amm.ne Com.leredige annualmente un programma di accertamento della tassa RR.SS.UU. daeffettuarsi mediante raffronto con l’anagrafe della popolazione con i ruoli degli altritributi comunali e con altri dati disponibili in suo possesso.La verifica mediante dovrà interessare un numero di soggetti non inferiore al 5% deicontribuenti iscritti a ruolo.Gli accertamenti dovranno verificare:a) la corrispondenza delle superficie utilizzate dichiarate;b) le attività effettivamente svolte nei locali o nelle aree. In conformità alComma 4 dell’art.71 del D.L.vo, tale attività di accertamento, ove non possaessere effettuata con personale dipendente del Comune, sarà effettuata suproposta del responsabile della tassa, o mediante organizzazione di progettiobiettivi, diretti a soggetti non occupati, utilizzando lavoratori per progettisocialmente utili, ovvero mediante convenzione con società o singolisoggetti da prescegliersi rispettivamente mediante gara ovvero fra gli iscrittiagli albi dei geometri, periti, ingegneri ed architetti. In ogni caso valgono lenorme dell’art.71 comma 4 per quanto attiene al disciplinare di incarico.Art. 9Collegamenti ufficio tributi e uffici comunaliGli uffici comunali dovranno comunicare mensilmente all’ufficio tributi le seguentinotizie:4


• UFFICIO ANAGRAFE: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazionedi nuovi nuclei familiari;• UFFICIO E<strong>DI</strong>LIZIA PUBBLICA: elenco dei certificati di abitabilità oagibilità rilasciati;• UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE: gli estremi delle autorizzazionirilasciate;• UFFICIO COMMERCIO: gli estremi delle concessioni rilasciate.Art. 10Formazione dei ruoliI fini della formazione dei ruoli, l’ufficio comunale compilerà un elenco ditutte le vie e piazze pubbliche nelle quali verrà svolto il servizio di raccolta etrasporto dei RR.SS.UU.. Per ogni località verranno indicati gli stabili, le aree servitee le rispettive superficie tassabili.L’ufficio comunale, inoltre, annoterà, a fianco di ciascuna unità tassabile, ilnome e cognome dell’utente variandolo ogni volta che verrà denunciata o accertatauna nuova utenza.Art. 10bisRiscossione1. La riscossione volontaria della “Tassa”, nonché della maggiorazione ex Eca, edel Tributo Provinciale relativo alle funzioni di tutela, protezione ed igienedell’ambiente, di seguito Tefa, avviene sulla base di ruoli o liste di emissioneda formare, ed eventualmente consegnare alla società preposta alla riscossione,se ed in quanto soggetto giuridico diverso dal soggetto gestore della “Tassa”che ne predispone il contenuto, secondo le procedure previste e disciplinate dalRegolamento Generale delle Entrate Comunali, o, in assenza di previsionispecifiche in esso contenute, nel rispetto delle modalità consentite dallalegislazione di settore.2. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestraliconsecutive, con scadenze variabili di anno in anno in funzione di esigenzegestionali e/o finanziarie, riducibili fino ad una massimo di due rate bimestraliprevia adozione di apposita deliberazione di Giunta Comunale, emanata suproposta del Dirigente del settore comunale competente, da approvarecontestualmente alla deliberazione con cui viene fissata per l’anno diriferimento la corrispondente tariffa, come prevista dal successivo art. 23.3. La riscossione coattiva della “Tassa”, nonché della maggiorazione ex Eca eTefa, della “Tassa” o maggiore “Tassa” dovuta accertata, con relativi interessie relative sanzioni, viene effettuata secondo le modalità previste e disciplinatedal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.4. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo, sia che consistanella ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto Legge del 14 aprile 1910 n.5


639, sia che consista nella cartella esattoriale di cui all’ articolo 26 del Decretodel Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602, deve esserenotificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo aquello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.5. Il pagamento di quanto dovuto dal contribuente a titolo di “Tassa” nonché atitolo di maggiorazione ex Eca dovrà essere richiesto con arrotondamentoall’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi,ovvero per eccessose la frazione è superiore a detto importo. Sull’importo arrotondato, per difetto,o per eccesso, sarà quantificato l’eventuale ulteriore importo dovuto a titolo diTefa, da arrotondare ulteriormente, secondo le sopra esposte modalità.Art.11Iscrizione in bilancioLa tassa, verrà iscritta nel bilancio di previsione sotto il titolo “capo” all’art.“Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi interni”.Art. 12Cessazione d’utenzaColoro che cessano di occupare o di condurre locali o aree soggetti al tributo, devonofarne denuncia ad ufficio Comunale, ai fini della cancellazione del ruolo.La cessazione in corso dell’anno, debitamente accertata, dà diritto all’abbuono deltributo a decorrere del primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui èstata presentata la cessazione. Sono cancellati di ufficio coloro che occupino oconducono locali e aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia di utenza, o nesia accertata d’ufficio la cessazione.Art. 13RimborsiQualora risultino versate somme non dovute i contribuenti possono richiedereal Comune, con istanza motivata, la restituzione dell’indebito entro il termine di annidue dalla data di pagamento oppure da quello in cui è stato effettivamente accertato ildiritto a rimborso, allegando alla richiesta l’originale o la fotocopia autenticata dellaricevuta di versamento.Il responsabile della tassa, dopo averne accertato il diritto ne dispone il rimborsoentro 90 gg. dalla richiesta stessa, ovvero adotta il provvedimento di rigetto.In caso di rimborso il pagamento avviene mediante emissione di ordinativo di sgravioda consegnare alla Ragioneria Comunale per l’emissione del mandato di pagamento ela relativa imputazione. Sulle somme saranno corrisposti gli interessi di mora del 5%per ogni semestre compiuto dalla data dell’eseguito pagamento.Art. 146


Funzionario responsabileAi sensi dell’art. 74 del D.L.vo 15/11/1993 n.507 la G.M. designa ilfunzionario responsabile della tassa per lo smaltimento RR.SS.UU., al qualecompetono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonchéquelle previste dal presente regolamento ove non attribuite espressamente ad altroorgano comunale. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per lafiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del responsabile entro 60 gg.dalla nomina professionale.TITOLO 2°Art. 15Definizione di locali ed aree tassabiliSi considerano locali tassabili, agli effetti dell’applicazione della presentetassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzionestabilmente infissa nel ruolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno,qualunque ne sia la destinazione o l’uso sono considerati locali tassabili, in viaesemplificativa i seguenti vani:• Tutti i vani in genere interni all’ingresso delle abitazioni, tanto se principali(camere, sale, cucine ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni,gabinetti, ecc.) così pure le dipendenze anche se separate dal corpo principaledell’edificio (rimesse, autorimesse, serre ornamentali, escluse quelle a terra);• Tutti i vani principali, secondari ed accessori a studi professionali, legali,tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o botteghe e laboratori di artigiani;• Tutti i vani principali od accessori adibiti all’esercizio di alberghi (compresi glialberghi diurni e notturni ed i bagni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni consolo vitto, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunquea disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli oposteggi al mercato coperto;• Tutti i vani principali od accessori di uffici commerciali, industriali, di società,di assicurazioni o simili di banche, teatri, cinematografi, di case di cura privateo simili, nonché tutti i vani di stabilimenti opifici industriali o autorimessepubbliche;• Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli ricreativi da ballo edivertimento, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici sottoposti avigilanza di pubblica sicurezza;• Tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere sale d’aspetto, altri,parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc) deicollegi, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;7


• Tutti i vani nessuno escluso degli uffici delle amministrazioni statali degli Entipubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica esportiva a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti diassistenza, caserme, stazioni, ecc..Si considerano aree tassabili quelle adibite a campeggi, sale da ballo all’apertoe banchi di vendita all’aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato,ove possono prodursi rifiuti.Sono inoltre tassabili :a) le aree che non costituiscono pertinenza o accessorio,secondo i criteri dettatidalla disciplina civilistica in materia, di locali assoggettati alla tassa;b) le aree su cui si svolga un’attività privata, idonea alla produzione di rifiutiurbani, intesi nell’eccezione indicata dall’art. 2 - 3° comma - punti 1) e 2) delD.P.R. 915/1982 ( cioè rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o daaltri insediamenti civili in genere e di rifiuti ingombranti, quali beni diconsumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune).Sono tassabili pure tutti quei manufatti “ aperti “ come tettoie aperte, capannoniaperti ed altri manufatti di facile rimozioni alle condizioni di cui all’art. 5.Art. 16Classificazione dei locali ed areeAi sensi e per gli effetti dell’art. 68 del D.L.vo n. 507 del 15.11.1993 e successivemodificazioni ed integrazioni, i locali e le aree soggette ad imposizioni sisuddividono nelle seguenti categorie e sottocategorie:o Cat. 1 – Locali per attività collettive:Cat. 1.1. Istituti di istruzione pubblica e privata, asili nido e scuole materne,locali di associazioni culturali, politiche, sindacali e religiose,biblioteche, musei, archivi, emerotecheCat. 1.2 Sale cinematografiche, teatrali, palestre, bowling, impianti sportivi,depositi, autorimesse, distributori di carburante, parcheggi a pagamentoCat. 1.3 Parcheggi gratuiti aree esterne annesse attività produttiveo Cat. 2 Locali per attività commercio ed aree ricreativo/turistico:Cat. 2.1 Fiere esposizioni, mostre, parchi, impianti di tiro a volo, campiaddestramento animaliCat. 2.2. Locali per attività commercio all’ingrossoo Cat. 3 Locali destinati ad uso di abitazioni:3.1 – Abitazioni, ospedali, case di curo e riposo, conventi, convitti e collegi3.2. - Caserme, alberghi e presidio Cat. 4 Locali destinati ad attività terziarie e direzionali:8


o Cat. 4.1 Banche , poste, ed uffici pubblicio Cat. 4.2 Studi professionali, parrucchieri, estetisti, studi artistici, studifotografici, studi medici, assicurazionio Cat. 5 Locali per attività di produzione artigianale, industriale e di commercioal dettaglio, di beni non deperibili, botteghe, falegnami, meccanici edelettrautoo Cat. 6 Pubblici esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari deperibili:o Cat. 6.1. Bar, pasticcerie, ristoranti,o Cat. 6.2 Banchi di vendita al mercato, negozi di ortofrutta , fiori e pescherieAi fini dell’applicazione della tassa e della individuazione delle categorie esottocategorie si fa riferimento all’attività principale svolta , non già alle ripartizioniinterne del singolo complesso, fatta eccezione per quanto indicato all’art. 22relativamente a complessi industriali.Art. 17Concetto di conduzione di locali e di areeSono considerati in conduzione tutti i locali aperti al pubblico ed adibitiall’esercizio di una attività economica.In tali casi, la tassa è dovuta unicamente dai titolari dei relativi esercizi.Art. 18Occupazione temporanea dei localiColoro che usufruiscono, a qualsiasi titolo, di camere mobiliate o meno,comprese in abitazioni da altri occupati, non sono assoggettabili al pagamentodel tributo.Lo stesso trattamento viene riservato per coloro che occupano interiappartamenti per un periodo stagionale. Nei casi in cui la tassa è sempre dovutadai soggetti indicati nell’art, 4.Sono da considerare irrilevanti gli eventuali patti fra le parti interessate ai finidell’eventuale traslazione del tributo, nei confronti dell’Amm.ne Com.le.Art. 19Tariffe e gettito della tassa1- La tassa è applicata secondo le tariffe annuali deliberate dalla GiuntaMunicipale ai sensi dell’art. 69 del D.L.vo n.507/1993 e commisuratealle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile9


dei rifiuti solidi urbani producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cuii medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.2- Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato, inconformità all’art. 61 del D.L.vo 507/1993, all’atto della deliberazionedi approvazione delle tariffe, nella quale deliberazione deve essereindicato anche il grado di copertura del costo del servizio dismaltimento. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogeneasono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costoprescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimentoper unità di superficie imponibile accertate, previsto per l’annosuccessivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa equalitativa di rifiuti.Art. 20Norme per la trascrizione dei locali ed aree dipendentiLa superficie dei locali ed aree dipendenti è assoggettata alle stesse aliquote deilocali ed aree principali.Si intendono per locali dipendenti i retrobottega, i magazzini ed altri servizi annessi anegozi, uffici, bar, ristoranti, pasticcerie e simili sempre che la loro superficie vengadeterminata a norma dell’art. 15 ai fini dell’applicazione del tributo.La dipendenza è data dalla natura complementare della destinazione dei locali,rispetto all’uso di quelli principali.Art. 21Adibiti ad usi diversiOve risultino locali ed aree adibiti ad usi diversi, verrà applicata la tassacorrispondente all’uso per il quale è stata stabilita la maggiore aliquota.Gli studi professionali, i laboratori artigiani od altre attività economiche localizzateanche parzialmente in case di abitazione, scontano la tassa in base alle tariffe previsteper le specifiche attività ed alle superficie da queste utilizzate.Art. 22Locali dei complessi industrialiI locali dove si producono rifiuti provenienti da attività industriali non sonosoggetti all’applicazione della tassa RR.SS.UU. in conformità all’art. 22 del D.P.R.10/09/82 n.915. Per i locali ove vengono svolte attività industriali si intendono queilocali ovvero superfici scoperti, sale di lavorazione per specifiche caratteristichestrutturali e per presenza di macchinari ancorché non infissi al suolo, vengono svolteattività dalle quali derivi la produzione di rifiuti direttamente ascrivibili a talelavorazione. I locali o aree sia pure ricompresi nei complessi industriali (esclusi ilocali accessori e le pertinenze che non sono soggette a imposizioni) e ove si10


producono altri rifiuti legati alla presenza umana e anche per quantità e qualità nonsiano equiparabili a rifiuti speciali, soggiacciono al pagamento della tassa.Art. 23Determinazione della tariffa e suo aggiornamento annualeAnnualmente in concomitanza con la preparazione del bilancio di previsionedell’esercizio successivo la G.M. determina l’ammontare della tariffa per la tassa perlo smaltimento dei RR.SS.UU. interni avuto riguardo agli elementi di valutazione edei costi di esercizio individuati all’art. 61 del D.L.vo 507/93.A tale proposito la G.M. si avvarrà dei dati scaturenti dal conto consuntivodell’esercizio precedente approvati al 30/6 e delle previsioni di aumento scaturentidallo schema di bilancio di previsione in corso di esercizio. I costi predetti sono quelliindicati all’art. 61 del D.L.vo 15/11/1993 n. 507 in caso di mancata delib. nel terminesuddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l’anno in corso.Art. 24Norme per la determinazione della superficieLa superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sulperimetro interno delle aree coperte.Ai fini della misurazione della superficie sono da includere la superficie deisolai, sottotetti e locali seminterrati sempreché adibiti ad uso soggiorno aventi altezzadi almeno mt 2.00 al centro e non costituenti superficie utile ai sensi della normativaurbanistica.Per le aree scoperte la superficie, viene computata misurandola dal perimetroesterno, comprese siepi, recinzioni e con la esclusione dei manufatti oggetto diautonoma imposizione.Art. 25Esenzioni oggettive1. Non sono soggetti alla “Tassa” i locali e le aree che non possono produrrerifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati,o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. A titoloesemplificativo sono esclusi i locali, ove non vi sia presenza umana, di seguitoelencati:a. i locali adibiti ad impianti tecnologici ( termoelettrici, elettrici, idraulici, ecc…)di servizio a fabbricati ed aree, nonché utilizzati esclusivamente per deposito dilegna, carbone e simili;11


. i locali, a servizio di abitazioni, nei quali si effettua esclusivamente lostoccaggio materiali ai fini di conservazione o deposito senza alcun interventodi lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti;c. le aree destinate ad attività sportive o ginniche, limitatamente alle solesuperfici adibite a tale uso;2. Non è soggetta alla “Tassa” la parte di superficie dei locali e delle aree,limitatamente alla quale, per specifiche caratteristiche di struttura e perdestinazione d’uso si producono, di regola, i rifiuti pericolosi che figuranonell’elenco di cui all’allegato D alla parte quarta del decreto legislativo n.152/2006 contrassegnati da apposito asterisco, nonché quelli “non pericolosi”non assimilati agli urbani.;3. Sono, inoltre, esclusi dalla applicazione della “Tassa”:a. le aree comuni del condominio di cui all’articolo 1117 del codice civile, fermarestando la obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni invia esclusiva.b. Gli edifici destinati od aperti al culto, con esclusione di eventuali locali annessiad uso abitazionec. Gli alloggi, non abitati , privi di allacciamenti elettrici o idricid. Gli stabili ed uffici comunalie. I locali destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione deiprodotti, per il ricovero del bestiame e per la custodia di attrezzi.f. I locali e le aree che non possono produrre rifiuti sia per la loro natura, sia peril particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettivecondizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno. Tale circostanza deveformare oggetto di apposita denunzia originaria o di variazione e saràdebitamente riscontrata dal Comune.Art. 26Obbligatorietà del tributoLa corresponsione del tributo ha carattere generalizzato e obbligatorio conesclusione dei soggetti previsti dal D.L.vo 15.11.1993 n. 507Art. 27TariffaLa tassa è dovuta nella misura prevista approvata dal C.C. in via generale esuccessivamente aggiornata dalla G.C.Art. 28Disciplina tassa giornaliera dei rifiuti12


In attuazione dell’art. 77 comma 1 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507, è istituita latassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti.Sono soggetti a pagamento della tassa predetta :a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all’art.1 comma 2 lett. c) della legge 28.3.1991 n. 112 esercenti nel territoriocomunale; ….. e quando alla individuazione della superficie si fariferimento alla superficie di ingombro dell’autoveicolo utilizzato;b) tutti i soggetti che effettuano occupazioni temporanee di cui all’art. 45del D.L.vo 15.12.1993 n. 507, purchè l’occupazione venga utilizzata perun periodo inferiore a 6 mesi annui e in maniera non ricorrente.Nella ipotesi di occupazioni ricorrenti si rientra nella fattispecie dell’art. 66comma III lett. c) – D.l.vo 15.11.1993 n. 507.Per le occupazioni regolate dal presente articolo ai sensi e per gli effetti delcomma II dell’art. 77 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507 e fermi restando i criteri iviprevisti per la individuazione della categoria di appartenenza, la tariffa è maggioratadel 30%.Alla tariffa determinata come sopra (tariffa base + maggiorazione) si applicanole esenzioni e le riduzioni previste dagli articoli 36 lett. a),b),c).TITOLO IIIArt. 29Disciplina delle agevolazioni e delle condizioni e modalità di applicazioneLe maggiorazioni previste dal D.L.vo 15.11.1993 n. 507 sulla tariffabase sono cumulabili fra loro.Art. 30Disciplina della tassa per le parti comuni del condominioIn attuazione dell’ art. 63 comma II del D.L.vo 15.11.1993 n. 507 ove leparti comuni dei condomini non abbiano formato oggetto di autonomadenuncia, la superficie degli alloggi facenti parte del condominio stessoviene aumentata delle seguenti percentuali:10% per i condomini formati da n. 2 alloggi8% per i condomini formati da n. 4 alloggi6% per i condomini formati da n. 6 alloggi4% per i condomini formati da n. 8 alloggi2% per i condomini formati da n. 10 alloggi.Art. 31Riduzione tariffaria per interruzione del servizio di raccolta per effetto diagitazioni sindacali13


Sussiste l’ipotesi di cui al comma 6 dell’art. 59 del D.L.vo 15.11.93n. 507 allorchè il Sindaco ovvero il presidente della G.R. secondo larispettiva competenza adottino provvedimenti con tingibili e urgenti di cuiall’art. 12 D.P.R. 10.9.82 n. 915.Per ottenere il provvedimento di rimborso di cui alla norma suddettail contribuente dovrà allegare alla relativa istanza attestazione ovverodocumenti corrispondenti dell’impresa o azienda incaricata dellosmaltimento dei rifiuti e che abbia i requisiti previsti da leggi in materia dismaltimento.Il rimborso non potrà comunque eccedere le misure del 50% dellatariffa rapportata al periodo d’interruzione.Art. 32Riduzione della tariffa. Violazione grave delle modalità di raccoltaCostituiscono ipotesi di grave violazione di cui all’art. 59 comma 4°del D.L.vo 15.11.93 n. 507 tali da chiedere l’applicazione della tariffa in misura nonsuperiore al 40% le fattispecie sotto riportate tali da obbligare l’utente alconferimento in punti di raccolta distanti oltre metri 1.000.- Riduzione della periodicità della raccolta rispetto ai prelievi previstiLa riduzione della tariffa agli utenti compresi nella zona di disservizio avverràsulla tariffa applicata in misura percentuale alla somma delle percentuali di riduzionedella capacità e di periodicità della raccolta ove raggiunga almeno il 60%. Perpercentuali superiori si applica una percentuale di riduzione di pari importo. Dettapercentuale di riduzione sarà applicata alla tariffa alla tariffa annua o stagionaleproporzionalmente alla durata del disservizio e a favore di tutti gli utenti della zonaservita.Il relativo conguaglio viene effettuato mediante emissione dei ruoli dirimborso.Art. 33Riduzione per interruzione o cessazione del servizioIn applicazione dell’art. 59 comma 4° del D.L.vo 15.11.93 n. 507 ove ilservizio di raccolta dei rifiuti non abbia a svolgersi di fatto in una determinata zonain guisa che il conferimento abbia ad essere fatto in contenitori diversamente ubicatisi applicheranno le riduzioni tariffarie di cui all’art. 33 secondo le distanze ivepreviste.La riduzione sarà applicata proporzionalmente alla durata della interruzione odel mancato servizio rapportati alla tariffa annua o stagionale per le zone ove ilservizio viene effettuato stagionalmente e a favore di tutti i contribuenti della zonaservita.14


Il relativo conguaglio viene effettuato mediante emissionerimborso.dei ruoli diArt. 34Riduzione della tariffa per le zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti in regimedi privativaIn attuazione del principio contenuto nell’art. 59 comma 2° ultimo periodo delD.L.vo istitutivo della tassa, nelle zone in cui la raccolta dei rifiuti urbani interni nonè svolta in regime di privativa, la riduzione della tariffa gravante sui locali secondole categorie e sottocategorie di cui all’art. 31 del presente regolamento, avviene con iseguenti scaglioni di riduzione percentuale :- riduzione del 90% per gli immobili distanti dal più vicino punto diraccolta oltre m. 1.900;- riduzione dell’ 80% per gli immobili distanti dal più vicino punto diraccolta oltre m. 1.700;- riduzione del 70% per gli immobili distanti dal più vicino punto diraccolta oltre m. 1.500;- riduzione del 60% per gli immobili distanti dal più vicino punto diraccolta oltre m. 1.300;Art. 35Riduzione per particolari condizioni d’usoIn applicazione dell’art. 66 commi 3° e 4° la riduzione della tariffa unitaria perle ipotesi ivi previste viene applicata nelle seguenti misure:- 30% per abitazioni con unico occupante;- 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale odiscontinuo o limitato ai sensi dell’art. 66 comma 3° lett. b D.L. 507.- 30% locali e aree scoperte utilizzati stagionalmente come chalet,chioschi, aree all’aperto, parchi, ecc.- 30% per locali o superfici utilizzate dai soggetti titolaridell’autorizzazione alla vendita su aree pubbliche o gravate da usopubblico di cui all’art. 3 comma 4° della legge 28.3.91 n. 112;- 33% per abitazioni poste nel territorio comunale tenute a disposizione daparte dei soggetti residenti all’estero per oltre 6 mesi all’anno;- 30% per la parte abitativa di costruzioni rurali, site in aperta campagnadistanti dalla zona abitata con diritto di privativa di almento 300 mtoccupate da agricoltori. Per agricoltori si intendono gli imprenditoriagricoli definiti tali dal Codice Civile e che traggono dalla conduzione15


del fondo un reddito superiore ai 2/3 di quello complessivo, ai sensidell’art. 12 L. 1975 n. 153. Tale riduzione compete solo alle occupazioniesercitate da persone fisiche, con esclusione degli immobili condotte dapersone giuridiche.Tali riduzioni operano solo nel caso in cui le superfici dell’immobile oggetto diriduzione sono pari o superiori a mq 50 (cinquanta)Art. 36AgevolazioniIn attuazione dell’art. 67 del D.L.vo 15.11.93 n. 507 sono consentite le seguentiagevolazioni nei confronti dei sottoelencati contribuenti :A) Riduzioni- 30% per i locali condotti da soggetti della cui famiglia fanno partesoggetti handicappati o invalidi in misura superiore al 75% nonricoverati in istituti.B) Esenzioni- locali di residenza condotti da soggetti ultrasessantacinquenni aventi unreddito procapite non superiore al reddito derivante dalla pensionesociale,- convitti o comunità adibiti a centri di accoglienza, recupero terapeuticodi tossicodipendenti, handicappati.C) Riduzioni per interventi tecnici comportanti una minore produzione di rifiuti.Per le attività produttive, commerciali e di servizi di cui al comma 2 dell’art.67 del D.L.vo 15.11.93 n. 507 sono previste le seguenti percentuali diriduzione della tariffa di applicazione :1) riduzione 30% sulla tariffa base per i soggetti che attuino forme alternative oaggiuntive di preselezione di rifiuti rispetto a quelle poste in essere dall’ A.C.Per fruire di detta riduzione per il titolo di che trattasi, il contribuente dovràdimostrare che il materiale viene riutilizzato.2) Riduzione 30% sulla tariffa base per i soggetti che utilizzano materieprime/seconde ricompresse fra quelle individuate con atti normativi statali oregionali .Onde ottenere la riduzione di che trattasi i contribuenti devono presentare : 1)domanda diretta all’A.C. accompagnata da 2) relazione descrittiva delleapparecchiature o dei processi tecnici perseguiti per addivenire alla minoreproduzione dei rifiuti o di pretrattamento volumetrico ovvero 3) da dichiarazionedell’azienda alla quale sono conferiti i predetti rifiuti con l’indicazione dellemodalità di smaltimento, ovvero 4) da copia delle fatture emesse dagli acquirentidei suddetti prodotti , relazione descrittiva della composizione dei rifiuti .Comunque, le agevolazioni di cui alla lett. C potranno essere effettuate solodopo il riordino delle finanze comunali, alla scadenza del termine, così comeprevisto dall’art. 25 della legge n. 144/89, mentre le agevolazioni di cui alle lettere16


A e B devono essere contenute nei limiti degli stanziamenti di bilancio perl’assistenza ai bisognosi ed anziani.Art. 37Iscrizione in bilancio delle agevolazioniPer quanto riguarda le riduzioni ed esenzioni di cui alle lett. A e B dell’artr.36 a cura del Responsabile di imposta dovrà essere rimesso all’ufficio diRagioneria, rispettivamente entro il mese di settembre per l’anno successivo edentro il mese di febbraio per l’anno precedente, il prospetto, revisionale econsuntivo, delle minori entrate da registrare durante l’esercizio finanziario diriferimento o nel bilancio consuntivo, l’importo da ascrivere al carico dell’A.C. inconformità all’art. 67/3 del D.L.vo 507 e art. 23 L. 8.6.9° n. 142. La spesasuddetta graverà sul Capitolo di Bilancio appositamente individuato.Art. 38Disposizioni finali e transitorieIl presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentariprecedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gliatti e gli adempimenti connessi con l’applicazione della tassa, della sua entrata invigore. E’ fatta salva l’applicazione in via transitoria delle previdenti norme,come previsto dagli artt. 79 e 80 del D.L.vo 507/93 e le diverse decorrenzestabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuovadisciplina .17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!