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Guida impianti biogas - Consorzio Monviso Agroenergia

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<strong>Guida</strong> tecnico normativa sul <strong>biogas</strong> – Q. 1/2011Rev. 1.07 – Agosto 2011REQUISITO È originato in un processonon destinato alla suaproduzione Ha una certezza direimpiego Non necessita ditrattamenti per essereutilizzato se non quelli dellanormale pratica industriale Non porta ad impatticomplessivi negativisull’ambiente e la saluteDOCUMENTIOccorre acquisire informazioni di base dal produttore relative al processo diproduzione. In generale se il processo è concepito per produrre un materialeesso è un prodotto altrimenti è un sottoprodotto.1. Conservare schede tecniche del materiale1. Stipulare con il fornitore un contratto di acquisto 2 che specifichi ilrispetto dei requisiti, la natura del materiale e la certezza del suo utilizzo.Dare evidenza che il materiale non ha subito trattamenti particolari (fuoridalla normale pratica industriale) prima di essere impiegato.Tale requisito deve essere GARANTITO dal fornitore nel contratto diacquisto.1. Conservare le schede tecniche del materiale2. Eseguire analisi periodiche3. Verificare l’eventuale inserimento del materiale in pubblici registri dimateriali impiegabili per qualche uso legale (es. registro mangimi)Il requisito relativo al valore commerciale del materiale è stato abrogato dal D.Lgs. 205/2010. In ognicaso il valore rappresenta pur sempre un indizio su una possibile natura di rifiuto del materiale. Unsottoprodotto, per sua natura, ha sempre un valore commerciale seppur basso in quanto la certezza delsuo reimpiego deriva dalla richiesta del mercato che, quindi, deve essere disposto a pagare un prezzoseppur modico per la sua acquisizione. Un prezzo negativo (il fornitore paga per consegnare il materiale) èchiaro sintomo dell’intenzione di disfarsi del materiale stesso.2.3.3.1 SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (SOA)I sottoprodotti di origine animale sono, secondo la normativa, “corpi interi o parti di animali, prodotti diorigine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti,gli embrioni e lo sperma”.La complessa materia dei SOA è normata dal Reg. 1069/2009/CE e dal regolamento applicativo142/2011/CE. Sono state recentemente pubblicate le linee guida della Conferenza Stato Regioni cheforniscono alcuni elementi pratici e di chiarimento per l’applicazione della normativa in Italia.L’utilizzo di sottoprodotti di origine animale negli <strong>impianti</strong> <strong>biogas</strong> è, in linea teorica, possibile. Esso richiede,tuttavia, l’adozione di accorgimenti tecnici sugli <strong>impianti</strong> piuttosto importanti ed il rispetto rigoroso delleprescrizioni imposte dai Regolamenti. L’impianto, inoltre, deve essere riconosciuto dall’Autoritàcompetente. (Procedura di riconoscimento di cui all’art. 44 del Reg. 1069/2009/CE).In pratica l’utilizzo saltuario o limitato di SOA negli <strong>impianti</strong> a <strong>biogas</strong> è SCONSIGLIATO.Qualora vi sia disponibilità continuativa di tali materiali, tale da renderne interessante l’utilizzo, occorreràvalutare gli adeguamenti tecnici necessari ed acquisire le necessarie autorizzazioni.2 Il <strong>Consorzio</strong> <strong>Monviso</strong> <strong>Agroenergia</strong> mette a disposizione dei modelli di contratto da sottoscrivere con il fornitore10

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