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Guida impianti biogas - Consorzio Monviso Agroenergia

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<strong>Guida</strong> tecnico normativa sul <strong>biogas</strong> – Q. 1/2011Rev. 1.07 – Agosto 2011non avviene in base alle caratteristiche del materiale stesso, ma in base alla intenzione di disfarsi dellostesso. La Direttiva Rifiuti 2008/98/CE contiene un dettagliato elenco di codici rifiuto CER che classificanola gran parte delle tipologie di rifiuto, identificandole in modo chiaro.Anche un materiale nobilissimo, quindi, qualora il detentore se ne voglia disfare, può diventare un rifiuto.Al contrario un materiale apparentemente di scarto, qualora destinato ad un utilizzo certo, virtuoso evantaggioso, non viene classificato come rifiuto.Secondo le sentenze della Corte di Giustizia Europea il semplice inserimento di un materiale fra quellidotati di codice CER non implica automaticamente la sua classificazione a rifiuto, ma esso lo diventa solo aseguito dell’intenzione del detentore di disfarsene.2.2.2 RIFIUTI CHE SI SOTTRAGGONO ALLA DISCIPLINA SUI RIFIUTIIl Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006) identifica una serie di materiali e di contesti che possono far sìche un materiale classificato rifiuto, pur non perdendo questa natura, possa sottrarsi alla disciplina sui rifiutie seguire procedure specifiche di smaltimento o riutilizzo anche laddove il materiale non possa esserericondotto a sottoprodotto.Questi materiali sono specificati all’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 205/2010.Articolo 185Esclusioni dall'ambito di applicazione1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;(….)f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonchéaltro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicolturao per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggianol'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati daaltre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:a) le acque di scarico;b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in unimpianto di produzione di <strong>biogas</strong> o di compostaggio;c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti pereradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;(…)Fra i materiali sottratti alla disciplina sui rifiuti sono da tempo inseriti i reflui zootecnici, in quanto normati daregole di settore (DM 7 Aprile 2006 e Reg. 10R/2008 del Piemonte). Tale esclusione si applica in modo4

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