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Scarica lo Statuto - Confartigianato Imprese Cuneo

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e conseguenti alle attività sopra indicate, quali, ad esempio,acquisire o affittare immobili, richiedere prestiti a banche ead altri istituti finanziari, sottoscrivere finanziamenti,assumere partecipazioni in altre società, aderire a consorzi,costituiti al fine di coordinare e potenziare l’attività delleCooperative di garanzia collettiva dei fidi aderenti instretta connessione con gli obiettivi della Regione nel campodella promozione del settore artigiano.La Cooperativa, potrà inoltre, previa iscrizione nell’ elencospeciale di cui all’ art. 107 TULB, svolgere le altre attivitàpreviste dal comma 32 dell’ art.13 del D.L. 269/2003 conv. conmod. in L. 326/2003.-ART. 4La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potràessere prorogata con deliberazione dei soci, salvo il dirittodi recesso per i soci dissenzienti, secondo le previsioni ex.art. 2437 Codice Civile.TITOLO IIPatrimonio SocialeART. 5Il patrimonio della Cooperativa è costituito:a) dal capitale, che è variabile ed illimitato ed è formatodalle quote, stabilite dal Consiglio di Amministrazionedell’importo minimo di euro 5,00. In ogni caso la quotacomplessiva detenuta da ciascun socio non potrà esseresuperiore al limite previsto dalla legge speciale;b) dalle riserve indivisibili formate con gli utili e conil va<strong>lo</strong>re delle quote eventualmente non rimborsate ai socireceduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;c) da qualunque liberalità, donazione o lascito venganofatti a favore della società per essere impiegati al fine delraggiungimento degli scopi sociali;d) da ogni altra riserva costituita con decisione dei socie/o prevista per legge;e) da un fondo formato da eventuali contributi erogati dal<strong>lo</strong>Stato, dalla Unione Europea, da Enti Pubblici o Privati, e dauna parte degli utili;Le riserve non possono essere ripartite tra i soci, nèdurante la vita sociale, nè all’atto del<strong>lo</strong> scioglimento dellacooperativa , ai sensi degli artt. 2514 comma 1, lettera c) e2545 ter Cod. Civ.Il patrimonio sociale, come sopra costituito, dovrà essereunicamente destinato alle prestazioni di garanzia, cui èfinalizzata l’attività della cooperativa.Alle spese di gestione della cooperativa si provvederà conquanto versato per tassa di ammissione e rimborsi di cui alsuccessivo art. 12, dai redditi patrimoniali nonché dai


accertamento dei requisiti di cui all’art. 9.L’ammissione è annotata a cura dell’organo amministrativo nellibro dei soci. L’organo amministrativo deve, entro 60 giorni,motivare la deliberazione di rigetto della domanda diammissione e comunicarla agli interessati.ART. 12Fermi restando gli altri obblighi derivanti dalla legge edall’atto costitutivo, i soci sono obbligati al versamento,con le modalità e nei termini fissati dall’OrganoAmministrativo:del capitale sottoscritto nella misura di almeno una quota epossono, se l’Organo Amministrativo <strong>lo</strong> consente, sottoscriveree versare altre quote in tempi successivi;della tassa di ammissione, a tito<strong>lo</strong> di rimborso delle spese diistruttoria della domanda di ammissione;di quote aggiuntive o di un deposito cauzionale, in modo chevi sia proporzione tra l’importo versato dal socio e lagaranzia richiesta dal medesimo alla Cooperativa.In ogni caso il va<strong>lo</strong>re complessivo delle quote dipartecipazione non può comunque superare la somma previstadalla legge speciale.Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei sociè quel<strong>lo</strong> risultante dal libro soci. La variazione deldomicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezionedella relativa comunicazione da effettuarsi con letteraraccomandata alla Cooperativa.E’ onere di ogni socio comunicare alla Società ogni variazionedel proprio domicilio.ART. 13La qualità di socio si perde:per recesso, decadenza, esclusione, fallimento, cessazionedell’ azienda o per causa di morte se il socio è personafisica;per recesso, decadenza, esclusione, fallimento, scioglimento oliquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.Il recesso, non può essere parziale, ai sensi dell’art. 2532C.C. comma 1. -La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata,o con qualsiasi mezzo che garantisca l’avvenuta ricezione,all’Organo Amministrativo che deve esaminarla e deliberare inmerito entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono ipresupposti del recesso, l’Organo Amministrativo deve darneimmediata comunicazione attraverso un qualunque mezzo chegarantisca l’avvenuta ricezione al socio, il quale entro 60giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere alCollegio dei probiviri.Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto


sociale, dall’accoglimento della domanda.La decadenza è deliberata dall’Organo Amministrativo, neiconfronti dell’impresa della quale sia stata disposta lacancellazione dal Registro <strong>Imprese</strong>, entro 60 giorni da quandotale organo è venuto a conoscenza della causa di decadenza.Nei casi di decadenza continuano ad operare, fino alla <strong>lo</strong>roscadenza, le garanzie prestate.L’esclusione del socio può essere deliberata dall’OrganoAmministrativo, ai sensi degli artt. 2531 e 2533 C.C., neicasi ivi previsti e quando si sia reso insolvente per i debitigarantiti dalla Cooperativa.La decisione di esclusione, opportunamente motivata, vienecomunicata tempestivamente al socio escluso, attraverso unqualunque mezzo che garantisca l’avvenuta ricezione, ed haeffetto dopo 60 giorni dalla spedizione.L’esclusione ha effetto dall’annotazione nel libro dei soci,da farsi a cura dell’Organo Amministrativo.Il socio escluso può proporre opposizione a norma dell’art.2533 C.C. davanti al Tribunale di <strong>Cuneo</strong>, so<strong>lo</strong> dopo averprodotto ricorso per tentativo di composizione al Collegio deiProbiviri, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.Il Collegio dei Probiviri deve comunicare all’interessato lapropria decisione entro quarantacinque giorni dalla ricezionedel ricorso.Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzionedei rapporti mutualistici pendenti.ART. 14Il socio uscente ha diritto al rimborso della quotainteramente liberata, richiesta in recesso, in misura maisuperiore all’importo effettivamente versato.Nel caso di esclusione il socio ha diritto al rimborso del50% del va<strong>lo</strong>re delle quote, mentre il restante 50% vienedestinato al fondo di cui all’art. 5 lettera b).ART. 15Il pagamento della somma spettante al socio in base all’art.14, deve essere effettuato, come previsto dall’Art. 2535 – 3°comma C.C., entro 180 giorni dalla approvazione del bilanciorelativo all’esercizio in cui si scioglie il rapporto socialenei casi di recesso ed esclusione, ed entro sessanta giorni,nei casi di morte o decadenza.L’Organo Amministrativo potrà rinviare i pagamenti dellesomme dovute a seguito della cessazione del rapporto socialesenza riconoscimento di interessi, ma non oltre i termini didue anni, fatto salvo quanto disposto dall’art.2535 ul.co.C.C., ove accerti alla fine dell’esercizio che i pagamentistessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20%,rispetto all’anno precedente, della consistenza complessiva


del patrimonio sociale.ART. 16La cooperativa non è tenuta al rimborso della quota in favoredei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla datadi approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale <strong>lo</strong>scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.Il va<strong>lo</strong>re delle quote per le quali non è richiesto il rimborsonel termine suddetto, sarà destinato con deliberazionedell’Organo Amministrativo al fondo di cui all’art. 5 letterab).ART. 17Il socio che ha ottenuto garanzie dalla Cooperativa, non hadiritto alla liquidazione delle proprie quote, prima di averadempiuto a tutti gli impegni.Il socio che cessa di far parte della Cooperativa rispondeverso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,per un anno dal giorno in cui il recesso, l’esclusione o lacessione della quota, hanno avuto effetto, come previstodall'art.2536 - 1° comma C.C..ART. 18Al socio che scioglie il rapporto associativo, sonoapplicabili le previsioni di cui all’art. 2536 C.C..ART. 19Il socio può ottenere prestazioni di garanzie so<strong>lo</strong> dopo la suaiscrizione nel libro dei soci.ART. 20Le prestazioni di garanzia devono essere proporzionali allequote e/o all’ammontare dei depositi cauzionali di cuiall’art. 12, versati da ciascun socio.Nel deliberare la garanzia, l’organo amministrativo dovràtenere conto:. della situazione patrimoniale g<strong>lo</strong>bale del titolare e deisoci dell’impresa richiedente, delle prospettive reddituali,nonché delle capacità imprenditoriali del titolare;. della natura e durata dei finanziamenti richiesti e dellegaranzie che il socio offre;. dell’entità delle garanzie prestate e delle richieste incorso di istruzione.ART. 21La Cooperativa potrà stipulare convenzioni con una pluralitàdi aziende di credito e con altri enti per la concessione aipropri soci di finanziamenti, per i quali vengono rilasciate


le garanzie, per un importo massimo complessivo, rapportato adun multip<strong>lo</strong> non superiore a venticinque volte il patrimoniosociale risultante dall’ultimo bilancio approvato.TITOLO VOrgani SocialiART. 22 Competenza dei sociI soci decidono sulle materie riservate alla <strong>lo</strong>ro competenzadalla legge e dal presente statuto.In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:a) l’approvazione del bilancio e la destinazione degliutili,b) la nomina dell’Organo Amministrativo,c) la nomina dei Sindaci e del Revisore, e dei Probiviri,d) le modificazioni dell’atto costitutivo,e) la decisione di accettare donazioni, lasciti, elargizionie contributi di enti pubblici e privati, associazioni oprivati, che comporti clausole che richiedano modifichedell’atto costitutivo,f) la decisione di fissare un compenso all’OrganoAmministrativo, ai Sindaci ed al Revisore,g) la decisione di aderire ad un consorzio.Le decisioni dei soci devono essere adottate mediantedeliberazione assembleare, nella forma di cui ai successiviarticoli.ART. 23 Convocazione dell’assembleaL'assemblea deve essere convocata presso la sede sociale oanche altrove, ma comunque entro il territorio della provinciadi <strong>Cuneo</strong>, in luogo di facile accesso, almeno una volta l’annoentro il termine indicato all’art. 2364 C.C., dei 120 giornio, quando <strong>lo</strong> richiedono particolari esigenze relative allastruttura od all’oggetto della società, entro il più ampiotermine di 180 giorni.L'assemblea può essere convocata dal Consigliod’Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità edeve essere convocata qua<strong>lo</strong>ra ne sia fatta richiesta scrittadal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentinoalmeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sedesociale e pubblicato sul quotidiano "La Stampa" pagine <strong>lo</strong>caliper due giorni di diverse settimane, la prima delle qualialmeno 15 giorni prima della data prevista per l’assemblea.Il Consiglio di Amministrazione, oltre alle formalità cheprecedono, potrà stabilire ulteriori forme di comunicazionedella avvenuta convocazione, quali, a tito<strong>lo</strong> esemplificativo,affissioni presso le sedi provinciali della <strong>Confartigianato</strong>,sito Internet, giornali di categoria.L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli


argomenti da trattare, del giorno, dell'ora e del luogodell'assemblea; vi può essere inoltre indicata la datadell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogonel<strong>lo</strong> stesso giorno fissato per la prima.ART. 24 Intervento e voto in assembleaPossono intervenire e votare in assemblea tutti co<strong>lo</strong>ro cherisultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni, eche non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.Ciascun socio ha un so<strong>lo</strong> voto, qualunque sia l’ammontare dellasua quota di partecipazione.I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenirepersonalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsirappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altrosocio avente diritto al voto, che non sia amministratore,dipendente o sindaco della <strong>Confartigianato</strong> Fidi <strong>Cuneo</strong> Soc.Coop., secondo le previsioni di cui all’art. 2372 C.C..La sottoscrizione del delegante dovrà essere autenticata dapersona delegata dal Consiglio di Amministrazione, secondo lemodalità previste da apposito regolamento dei lavoriassembleari.Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.La delega non può essere rilasciata con il nome delrappresentante in bianco, e può essere sempre revocabile,nonostante ogni patto contrario. L’assemblea può svolgersianche con gli intervenuti dis<strong>lo</strong>cati in più luoghi, collegativia audio-video. In tali casi è necessario che:a) il presidente dell’assemblea, anche attraverso propricollaboratori, possa accertare inequivocabilmente l’identità ela legittimazione degli intervenuti, regolare <strong>lo</strong> svolgimentodell’adunanza, constatare, e proclamare i risultati dellavotazione;b) il soggetto verbalizzante possa percepire adeguatamentegli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;c) gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alladiscussione e alla votazione simultanea sugli argomentiall’ordine del giorno.ART. 25 Assemblee separateQuando previsto come obbligatorio dalla legge, l’Assemblea, aisensi dell’art. 2540 del Codice Civile, é costituita dadelegati eletti da assemblee separate.A tal fine, si intende che la Società cooperativa eserciti lapropria attività in più province quando almeno il 10% dei socirisieda in una singola provincia diversa da quella dove sitrova la sede della Società.Le assemblee devono essere tutte convocate con <strong>lo</strong> stessoordine del giorno dell’Assemblea Generale.Le Assemblee separate devono essere convocate in tempo utile


perché i delegati da esse eletti possano partecipareall’Assemblea Generale.I delegati debbono essere soci.Le assemblee separate sono convocate con le stesse modalitàdell’Assemblea Generale.Le assemblee separate sono presiedute di volta in volta dalPresidente o dal Vice Presidente o da uno dei membridell’Organo Amministrativo, fermo restando la facoltà diciascun consigliere di partecipare a tali assemblee.Il Presidente illustra all’assemblea separata le proposteall’ordine del giorno.Nelle assemblee separate i verbali, sottoscritti dalPresidente e dal Segretario, devono essere trascrittiintegralmente nel libro dei verbali dell’Assemblea Generale.Le Assemblee separate verificano la vo<strong>lo</strong>ntà dei partecipantiin ordine ai punti iscritti all’ordine del giorno.Ogni assemblea separata nomina tre delegati effettivi e duesupplenti, che sostituiranno, in ordine di età, gli effettiviin caso di assenza o impedimento, all’Assemblea Generale , iquali dovranno riferire fedelmente sul<strong>lo</strong> svolgimento deilavori dell’assemblea separata che li ha nominati, riportandoesattamente l’esito delle votazioni sui singoli argomenti edesprimendo nell’Assemblea generale i voti favorevoli econtrari nonché le astensioni manifestati dai soci inrelazione a ciascun argomento all’ordine del giorno.Non può essere nominato delegato, il socio che ricopre carichenell’ ambito della Cooperativa o che ne sia dipendente.All’ assemblea generale possono assistere anche i soci cheabbiano preso parte alle assemblee separate, senza peròdiritto di intervento e di voto.ART. 26 Quorum costitutivi e deliberativiLe decisioni assembleari in prima convocazione sono adottatecon i quorum indicati nell’art. 2368 C.C..Se l’assemblea in prima convocazione non ha raggiunto ilquorum costitutivo, delibera in seconda convocazione amaggioranza assoluta dei presenti, indipendentemente dalnumero di voti intervenuti in assemblea.Le modalità di espressione del voto, fermo restando che devein ogni caso trattarsi di una modalità che consental’individuazione di co<strong>lo</strong>ro che esprimano voti favorevoli,contrari, oppure che si astengano, sono stabilite dalregolamento dei lavori assembleari.In caso di socio in conflitto d’interessi, ed in ogni altracircostanza per la quale il diritto di voto non può essereesercitato, per il calco<strong>lo</strong> della maggioranza necessaria adadottare la decisione, si sottrae dal numero di voti di tuttii soci il voto di titolarità del socio in conflittod’interessi, o che non può esercitare il diritto di voto.


Le decisioni dell’assemblea sono tempestivamente comunicateagli amministratori e ai sindaci che erano assenti allariunione.ART. 27 Presidenza dell’AssembleaL’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organoamministrativo ed in sua assenza, dal Vice Presidente o dallapersona designata dall’Assemblea stessa, con il voto dellamaggioranza dei presenti.Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio edi tre scrutatori.La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale èredatto da un notaio.I compiti del Presidente dell’Assemblea sono quelli previstidalla legge.ART. 28 Organo AmministrativoLa Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione,eletto dall’Assemblea dei Soci, con un numero di consiglierivariabile da un minimo di 9 ad un massimo di 15, secondo lenorme attuative del regolamento elettorale predisposto dalConsiglio di Amministrazione ed approvato dall’AssembleaOrdinaria dei Soci, fatte salve le riserve previste dai commi2 e 3 del presente artico<strong>lo</strong>.Con il versamento da parte della Regione Piemonte dicontributi, entrano di diritto a far parte del Consiglio diAmministrazione due componenti nominati dalla RegionePiemonte.Può inoltre far parte del Consiglio di Amministrazione unrappresentante nominato dagli Enti, di cui all’art. 5 letterae), che partecipino alla costituzione del patrimonio socialecon contributi annuali in misura non inferiore al<strong>lo</strong> 0,5% delcapitale versato dai soci.In ogni caso la nomina della maggioranza del Consiglio diAmministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore èriservata alla decisione dei soci ai sensi dell’art. 2542C.C..Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno ilPresidente ed il Vice Presidente; in ogni caso Presidente eVice Presidente dovranno essere scelti tra gli amministratorinominati dall'Assemblea.ART. 29 Convocazione e decisioni del Consiglio diAmministrazioneIl Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidenteo dal Vice Presidente, mediante un avviso redatto su qualsiasisupporto (cartaceo o telematico), ed inviato con un qualunquemezzo che garantisca l’avvenuta ricezione almeno 5 (cinque)giorni prima del giorno fissato per la riunione. In casi di


emergenza la convocazione può essere effettuata tramite faxcon un giorno di preavviso, e le motivazioni di tale diversaprocedura devono essere riportate nel libro delle decisionidegli amministratori. Anche i sindaci, devono essere informaticon le stesse modalità.Tre o più consiglieri possono chiedere al Presidente delConsiglio di Amministrazione di convocare il Consiglio diAmministrazione, indicando le motivazioni di tale necessità.La richiesta deve essere altresì comunicata al Presidente delCollegio Sindacale. L’eventuale rifiuto deve essere motivato ecomunicato agli amministratori istanti ed al Presidente delCollegio Sindacale entro 5 (cinque) giorni.Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sedesociale oppure in altra sede ritenuta idonea dal Presidentepurchè nel territorio nazionale.Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito conla presenza della maggioranza degli amministratori in carica.Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamentecostituito, a prescindere dalla modalità di convocazione, sesono presenti tutti gli amministratori e tutti i sindacieffettivi e se nessuno di essi si oppone alla discussione deipunti all’Ordine del Giorno.Si considerano presenti gli amministratori che comunicano congli altri amministratori attraverso collegamenti via audiovideo.In tal caso devono esservi le condizioni indicatenell’ultimo comma dell’art. 24 del presente statuto.Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese amaggioranza assoluta dei presenti.Il voto non può essere dato per rappresentanza.Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essereriportate in un verbale, tempestivamente sottoscritto daPresidente e Segretario, e riportato nel libro delle decisionidel Consiglio di Amministrazione.Il verbale, redatto a cura del presidente del Consiglio diAmministrazione, o, se presente, dal segretario o da unnotaio, deve indicare:a) la data della riunione;b) l’identità degli amministratori presenti (anche inallegato);c) l’ordine del giorno in discussione;d) le modalità e il risultato delle votazioni, conl’indicazione degli amministratori favorevoli, degli astenutio dei dissenzienti;e) le eventuali dichiarazioni degli amministratoripertinenti all’ordine del giorno.ART. 30 Durata in carica, cessazione, revoca e integrazionedegli amministratoriIl Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e


può essere rieletto.Gli amministratori sono revocabili dai soci, anche in assenzadi giusta causa, se la decisione è adottata con la maggioranzadei due terzi dei voti spettanti a tutti i soci, in qualunquetempo.In caso di revoca, nulla è dovuto all’amministratore revocatoa tito<strong>lo</strong> di risarcimento del danno in mancanza della giustacausa di revoca, intendendosi l’assunzione dell’incarico diamministrazione nella società come accettazione dellapresente clausola, e pertanto come rinuncia al risarcimentodel danno.In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’art.2386 C.C..Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominatidall’assemblea, quelli rimasti in carica devono ricorrere alladecisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d’urgenzadal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempogli atti di ordinaria amministrazione.In caso di cessazione dalla carica di amministratore siapplicano le disposizioni previste dagli artt. 2385 e 2386C.C.ART. 31 Compensi degli AmministratoriSpetta alla decisione dell'Assemblea dei soci determinare icompensi dovuti agli Amministratori.Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere delCollegio Sindacale, determinare il compenso agliamministratori investiti di particolari funzioni attribuite inconformità al presente <strong>Statuto</strong>.ART. 32 RappresentanzaIl Presidente dell’Organo amministrativo ha la rappresentanzadella Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.Il medesimo ha anche la facoltà di nominare avvocati eprocuratori nelle liti attive e passive riguardanti laCooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria eamministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione,informandone il C.di A. della prima riunione utile.In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti ipoteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o, inalternativa, all’Amministratore con maggiore anzianità dicarica, o, a parità di anzianità di carica, a quel<strong>lo</strong> piùanziano di età.Il Presidente, previa apposita delibera dell’Organoamministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoliatti o categorie di atti, ad altri Amministratori, oppure a


2408, 2409-ter C.C..ART. 35 Collegio dei ProbiviriIl Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi edue supplenti eletti dall’Assemblea che ne designa ilPresidente.I Probiviri durano in carica quattro esercizi.Le prestazioni dei Probiviri non danno diritto aremunerazione.ART. 36 Proposta di composizioneLa Società ed i soci debbono rimettere al Collegio deiProbiviri il tentativo di amichevole composizione di tutte lecontroversie ed in particolare di quelle relative allaammissione, al recesso, alla decadenza ed alla esclusione deisoci.Al Collegio dei Probiviri possono ricorrere anche co<strong>lo</strong>ro che,avendo presentato domanda di ammissione a socio, non sianostati ammessi dal Consiglio di Amministrazione.Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, a pena didecadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione odalla conoscenza dell’ atto che determina la controversia.I Probiviri propongono la composizione della controversia,senza funzioni arbitrali.La <strong>lo</strong>ro proposta deve essere emessa per iscritto nel terminedi un mese dal giorno in cui la vertenza è stata portata aconoscenza del Presidente del Collegio dei Probiviri, ecomunicata dal Presidente stesso alla Cooperativa ed alsocio, non oltre 15 giorni dalla data in cui è stata adottata.TITOLO VIBILANCIOART. 37Il bilancio comprendente l’esercizio finanziario che va dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere comunicatodagli Amministratori al Collegio Sindacale, con la relazioneed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima diquel<strong>lo</strong> fissato per l’assemblea che deve discuter<strong>lo</strong>.E' facoltà del Collegio Sindacale accettare deroghe a dettotermine.Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con lerelazioni degli Amministratori e dei Sindaci, nella sede dellaSocietà durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea efinchè sia approvato, perché i soci possano prenderne visione.ART. 38Gli utili netti di esercizio sono attribuiti in conformitàalla Legge, è comunque vietata la distribuzione delle riserve


ai soci.Le perdite di esercizio invece vanno imputate al fondo diriserva di cui alla lettera b) del precedente artico<strong>lo</strong> 5,fondo che deve, ogni volta che si renda necessario, esserereintegrato con somme prelevate dal fondo di cui alla letterac) del<strong>lo</strong> stesso artico<strong>lo</strong>.In caso di esaurimento delle riserve e di impossibilità direintegrarle, secondo le modalità previste nel commaprecedente, le perdite dovranno essere simultaneamenteimputate alle residue somme del fondo di cui alla lettera d)dell’ art. 5 ed infine al capitale sociale.Si applicano gli articoli 2545 e 2545 sexies C.C., fermorestando che i benefici mutualistici possono derivare ai socidalla natura e dalle condizioni dei servizi specificamenteresi ai soci medesimi dalla Cooperativa.ART. 39In caso di scioglimento della Società, il patrimonio residuoalla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte lepassività, dovrà essere devoluto, dedotte le quote sociali aisensi di legge, con le modalità di cui all’art. 2514 co.1lett.d) C.C., come integrato dall’art. 13 co.19 e salval’applicazione della normativa speciale di cui al co.19dell’art. 13 D.L. numero 269/2003 conv. con mod. in L.326/2003.TITOLO VIICONTROVERSIEART. 40 Clausola arbitraleQualunque controversia sorga fra i soci o fra i soci e lasocietà, l’Organo amministrativo, l’eventuale organo dicontrol<strong>lo</strong>, e l’organo di liquidazione, o i membri di taliorgani, ancorché so<strong>lo</strong> fra alcuni di tali soggetti od organi,in dipendenza di affari sociali e dell’interpretazione oesecuzione del presente statuto, e che possa formare oggettodi compromesso, è deferita al giudizio della Camera Arbitraledel Piemonte.Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affarisociali e della interpretazione o esecuzione del presentestatuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competenteil foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.DISPOSIZIONI GENERALIART. 41Per quanto non contemplato nel presente <strong>Statuto</strong>, valgono levigenti disposizioni di Legge.I requisiti mutualistici di cui all'art.2514 C.C. sonoinderogabili, prevalgono nei confronti di qualsiasi diversa


disposizione statutaria e devono essere di fatto osservati.Detti requisiti mutualistici vengono riassunti come segue:a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore aquella di cui all’art. 2514 co.1 lett.a) C.C.;b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offertiin sottoscrizione ai soci cooperatori in misurasuperiore a due punti rispetto al limite massimoprevisto per i dividendi;c) divieto di distribuire riserve fra i soci cooperatori ecomunque avanzi di gestione di ogni genere e sottoqualsiasi forma;d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento dellasocietà, dell’intero patrimonio sociale, dedottosoltanto il capitale sociale, ai fondi mutualistici perla promozione e <strong>lo</strong> sviluppo della cooperazione, salval’applicazione della normativa speciale di cui al co.19dell’art. 13 D.L. numero 269/2003 conv. con mod. il L.326/2003.Per il regolare funzionamento della Cooperativa gli organidella stessa potranno predisporre specifici regolamenti.

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