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Condizioni generali d'assicurazione Assicurazione Helvetia clienti ...

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<strong>Condizioni</strong> <strong>generali</strong> d’assicurazione<br />

<strong>Assicurazione</strong> <strong>Helvetia</strong> <strong>clienti</strong> privati<br />

Stabili<br />

Edizione ottobre 2012<br />

Semplice. Chiedete a noi.<br />

T 058 280 1000 (24 h), www.helvetia.ch


Editoriale<br />

Gentile cliente,<br />

siamo lieti che l’assicurazione <strong>Helvetia</strong> per <strong>clienti</strong> privati, abbia<br />

destato il suo interesse.<br />

Per noi è di primaria importanza fare in modo lei che si informi in<br />

modo rapido ed esauriente sul suo contratto d’assicurazione. A<br />

questo proposito le <strong>Condizioni</strong> Generali d’<strong>Assicurazione</strong> (CGA)<br />

sono state elaborate come un prontuario di consultazione. Esse<br />

contengono, oltre al sommario le definizioni dettagliate di vari<br />

termini e concetti. Per permettere una più facile lettura delle<br />

condizioni contrattuali, tutte le designazioni in riferimento alle<br />

persone sono espresse in forma maschile. Beninteso queste<br />

designazioni valgono anche per persone di sesso femminile e<br />

persone giuridiche.<br />

Costituiscono parte integrante del contratto quanto Indicato<br />

nella polizza, nelle <strong>Condizioni</strong> Generali d’<strong>Assicurazione</strong> e nelle<br />

<strong>Condizioni</strong> Complementari.<br />

Si tratta sostanzialmente delle disposizioni emanate dal Codice<br />

civile (CC), dal Codice delle obbligazioni (CO), dalla Legge sul<br />

contratto di assicurazione (LCA), dalla Legge sulla sorveglianza<br />

degli assicuratori (LSA) nonché dall’Ordinanza sulla sorveglianza<br />

delle imprese di assicurazione private (OS).<br />

Voglia cortesemente osservare che tutte le comunicazioni indirizzate<br />

all’<strong>Helvetia</strong> sono da inoltrare per iscritto all’agenzia<br />

generale indicata sulla polizza oppure alla Sede principale.<br />

Ringraziamo per la fiducia accordata e facciamo a Lei i nostri<br />

migliori auguri.<br />

Vostra<br />

<strong>Helvetia</strong> Assicurazioni<br />

Sommario<br />

Stabili 4<br />

Incendio e danni della natura 4/6<br />

Furto 5/7<br />

Acqua 5/7<br />

Rottura di vetri 5/7<br />

Terremoto 8<br />

Stabile all risks 9<br />

Abitazioni mobili 10<br />

Incendio e danni della natura 10<br />

Furto 11<br />

Acqua 11<br />

Rottura di vetri 11<br />

Responsabilità civile immobili 12<br />

Lesioni corporali 12/14<br />

Danni materiali 13/15<br />

Danni patrimoniali veri e propri 13/15<br />

Definizioni 18<br />

3


Stabili<br />

Sono assicurabili le cose e le spese elencate qui di seguito e i rischi menzionati qui a<br />

lato. Per i dettagli relativi all’estensione della copertura scelta, consultare la polizza.<br />

Sottoassicurazione<br />

Incendio e danni della natura<br />

Dovuti a distruzione, danneggiamento o scomparsa in<br />

seguito a:<br />

B1. incendio, fumo (azione repentina ed effetto accidentale),<br />

fulmine, esplosione, scoppio, implosione);<br />

B2. acqua di spegnimento;<br />

B3. caduta e atterraggio di emergenza di aeromobili e<br />

veicoli spaziali o di parti di essi, meteoriti e altri corpi<br />

celesti;<br />

B4. danni della natura: piene, inondazioni, uragani (vento<br />

di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia<br />

stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine,<br />

valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi,<br />

scoscendimenti.<br />

4 5<br />

Furto<br />

Danni che possono essere provati da tracce, testimoni<br />

o in altro modo probante in seguito a:<br />

C1. furto.<br />

Acqua<br />

D1. Acqua e altri liquidi fuoriusciti da condutture<br />

d’acqua che servono soltanto allo stabile<br />

assicurato, dai dispositivi ed apparecchi<br />

che vi sono collegati come pure da fontane<br />

ornamentali, acquari, materassi ad acqua,<br />

umidificatori d’aria, impianti e serbatoi per<br />

la refrigerazione e la produzione di calore;<br />

D2. Acqua piovana e prodotta dal fondersi della<br />

neve o del ghiaccio penetrata nello stabile<br />

attraverso il tetto, dalle grondaie o dai tubi esterni<br />

di scarico nonché dalle finestre chiuse<br />

e dai lucernari;<br />

D3. Rigurgito dell’acqua di scarico della canalizzazione<br />

e acque piovane sotterranee della<br />

terra o di versante nello stabile;<br />

D4. Sono pure indennizzate le spese per la riparazione<br />

e il disgelo di installazioni idrauliche<br />

danneggiate dal gelo e degli apparecchi che<br />

vi sono collegati all’interno dello stabile, e<br />

delle condutture all’esterno, nel terreno, se<br />

le stesse servono esclusivamente allo stabile<br />

assicurato;<br />

D5. Perdite di acqua a causa di un danno<br />

d’acqua assicurato.<br />

Rottura di vetri<br />

E1. Rottura di vetri;<br />

E2. Danneggiamento e distruzione dello stabile<br />

o di parti di esso in seguito a rottura di vetri.<br />

A1. Stabili � somma d’assicurazione in base alla polizza somma d’assicurazione in base alla polizza somma d’assicurazione in base alla polizza<br />

A2. Danni da abbruciacchiature e danni causati da un fuoco utilitario o calore, insorti<br />

improvvisamente e accidentalmente<br />

CHF 5’000.–<br />

A3. Spese di sgombero, spese di decontaminazione per terreno e acque di spegnimento<br />

10% della somma di assicurazione, al massimo tuttavia CHF<br />

50’000.–. Oltre questo importo soltanto se ciò è convenuto<br />

espressamente nella polizza<br />

10% della somma di assicurazione, al massimo tuttavia<br />

CHF 50 000.–. Oltre questo importo soltanto<br />

se ciò è convenuto espressamente nella polizza<br />

A4. Costi progressivi 10% della somma di assicurazione 10% della somma di assicurazione<br />

A5. Reddito locativo somma d’assicurazione in base alla polizza somma d’assicurazione in base alla polizza<br />

A6. Fondamenta speciali � somma d’assicurazione in base alla polizza somma d’assicurazione in base alla polizza<br />

A7. Ambiente esterno dello stabile somma d’assicurazione in base alla polizza<br />

A8. Attrezzi e materiali somma d’assicurazione in base alla polizza somma d’assicurazione in base alla polizza somma d’assicurazione in base alla polizza<br />

A9. Valori artistici o storici somma d’assicurazione in base alla polizza somma d’assicurazione in base alla polizza<br />

A10. Mobilia agricola somma d’assicurazione in base alla polizza<br />

A11. Danneggiamento dello stabile, parti dello stabile somma d’assicurazione in base alla polizza<br />

A12. Spese di ricerca e di scoprimento CHF 10’000.– per ogni sistema di condutture,<br />

indipendentemente se esso si è rotto in uno o<br />

più punti. Oltre questo importo soltanto se ciò è<br />

convenuto espressamente nella polizza<br />

A13. Disordini interni � somma d’assicurazione in base alla polizza<br />

A14. Rincaro postsinistro � 10% della somma di assicurazione, al massimo tuttavia<br />

CHF 100’000.–<br />

A15. Costi per la consulenza psicologica CHF 2’000.–


Non sono assicurati<br />

A16. Cose e spese assicurati altrove o che devono essere assicurati altrove;<br />

A17. Cose mobili che non vengono considerate come stabili, ad. es. beni<br />

mobili, camper semoventi, abitazioni mobili, impianti aziendali e commerciali<br />

e parti di essi (incluse le condutture che le collegano);<br />

A18. Materiali di costruzione non ancora collegati in modo fisso con lo stabile;<br />

A19. Costruzioni mobili, cioè costruzioni che non sono state concepite per<br />

durare nel tempo;<br />

A20. Scavi, eduzione delle acque, lavori di livellamento, riempimento a<br />

ridosso ed attinenti nonché provvedimenti adottati per rafforzare il<br />

terreno da costruzione;<br />

A21. Spese supplementari di costruzione;<br />

A22. Prestazioni per preservare il valore storico o artistico di stabili, se la<br />

ristrutturazione o ricostruzione non avviene nell’arco di 5 anni, nonché<br />

la perdita di valore provocata dal danno e dalla sua riparazione;<br />

A23. Spese per le prestazioni dei pubblici pompieri, della polizia e di altre<br />

istituzioni obbligate a prestare soccorso;<br />

A24. Spese di impedimento ed eliminazione di danni ambientali non menzionati<br />

nelle spese di decontaminazione;<br />

A25. Costi per le spese di impedimento ed eliminazione di danni ambientali<br />

non menzionati nelle spese di decontaminazione;<br />

A26. Danni in casi di guerra, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni,<br />

insurrezioni, atti terroristici, disordini interni (con riserva di A13. e H2.)<br />

e le misure adottate per combatterli nonché terremoti, eruzioni vulcaniche<br />

(con riserva di G1 e G2.) o cambiamenti della struttura nucleare<br />

dell’atomo, a meno che l’avente diritto provi che non hanno relazione<br />

alcuna con questi eventi.<br />

Incendio e danni della natura<br />

B5. Danni causati da azione normale o progressiva del fumo;<br />

B6. Danni a macchine, apparecchi e condutture elettriche sotto tensione,<br />

causati dall’effetto dell’energia elettrica stessa, da sovratensioni, come<br />

pure i danni ad installazioni elettriche di protezione, ad es. a valvole<br />

fusibili, verificatisi in seguito al loro normale funzionamento;<br />

B7. Danni causati da uragani, grandine o pressione della neve alla frutta,<br />

ai prodotti del suolo e ai fiori;<br />

B8. Danni causati dalla pressione della neve e le loro conseguenze, sempre<br />

che siano dovute alla pressione della neve, che concernono soltanto<br />

tegole o altri materiali da copertura, camini, grondaie o tubi di scarico;<br />

B9. Danni causati dal cedimento del terreno, cattivo terreno da costruzione,<br />

costruzione difettosa, manutenzione insufficiente dello stabile, omissione<br />

di misure protettive;<br />

B10. Danni causati da movimenti artificiali di terreno, neve che scivola dai<br />

tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti di acque che, secondo<br />

l’esperienza, ricorrono ad intervalli più o meno lunghi;<br />

B11. Danni causati dal rigurgito di acque provenienti dalla canalizzazione;<br />

B12. Danni riconducibili all’esercizio e alla gestione con i quali si deve contare<br />

secondo l’esperienza, come i danni causati in seguito a lavori di soprae<br />

sottostruttura, a costruzioni di cunicoli, all’estrazione di pietre, ghiaia,<br />

sabbia o argilla;<br />

B13. Danni causati d’acqua di bacini e di altri impianti idrici artificiali, indipendentemente<br />

dalla causa.<br />

6 7<br />

Furto<br />

C2. Danni materiali in seguito a vandalismo,<br />

vale a dire danneggiamento esclusivamente<br />

intenzionale e doloso alle cose assicurate;<br />

C3. Danni causati da persone che vivono in comunione<br />

con lo stipulante o dai suoi dipendenti.<br />

Acqua<br />

D6. Danni derivanti dal riempimento con liquidi e<br />

in occasione dei lavori di revisione di impianti<br />

di riscaldamento, serbatoi, impianti refrigeranti<br />

e di produzione di calore;<br />

D7. Danni causati dall’acqua piovana e dal fondersi<br />

della neve e del ghiaccio alla facciata<br />

dello stabile (muri esterni, compresa l’isolazione,<br />

finestre, porte, ecc.), al tetto (alla<br />

costruzione portante, alla copertura del tetto<br />

e all’isolazione);<br />

D8. Danni causati dalla penetrazione di acqua<br />

piovana e prodotta dal fondersi della neve e<br />

del ghiaccio da finestre aperte, porte, lucernari,<br />

abbaini o aperture praticate al tetto in<br />

occasione della costruzione, di lavori di trasformazione<br />

o di altro genere;<br />

D9. Danni causati dal rigurgito per i quali è responsabile<br />

il proprietario della canalizzazione;<br />

D10. Danni causati da parassiti e da attacchi fungini<br />

di qualsiasi genere, a condizione che<br />

in caso di parassiti il danno idrico non sia<br />

stato comunicato a tempo debito a <strong>Helvetia</strong><br />

o che non sia riconducibile a un danno idrico<br />

assicurato;<br />

D11. Spese per scoprire le condutture avariate<br />

e per rimurare o ricoprire i registri, le sonde<br />

e gli accumulatori interrati e simili dopo la<br />

riparazione;<br />

D12. Riparazione delle condutture danneggiate<br />

nonché degli apparecchi, installazioni, impianti<br />

di riscaldamento, serbatoi, impianti di<br />

refrigerazione e termici che vi sono collegati;<br />

D13. Spese per il disgelo e la riparazione di grondaie<br />

e tubi esterni di scarico;<br />

D14. Danni alle installazioni frigorifere causati<br />

dal gelo prodotto artificialmente, nonché i<br />

danni alle installazioni frigorifere, ai circuiti<br />

dei permutatori termici e/o delle pompe per<br />

il calore anche in seguito alla mescolanza<br />

di acqua con altri liquidi o gas all’interno di<br />

questi sistemi;<br />

D15. Danni causati da cedimenti di terreno, cattivo<br />

terreno da costruzione, costruzione difettosa,<br />

insufficiente manutenzione dello stabile od<br />

omissione di misure protettive;<br />

D16. Danni in seguito a incendio e ai danni della<br />

natura descritti.<br />

Rottura di vetri<br />

E3. Danni insorti durante i lavori agli oggetti assicurati<br />

o l’incorniciatura nonché nel corso<br />

dell’installazione;<br />

E4. Vetri concavi, lampade di ogni tipo, lampadine;<br />

E5. Danni provocati da scalfitture, scheggiature,<br />

o scintille di saldatura della superficie, alla<br />

levigatura o alla pittura;<br />

E6. Danni in occasione dello spostamento o<br />

dell’installazione di vetrate di stabili incl. le<br />

incorniciature;<br />

E7. Danni in seguito a incendio e ai danni della<br />

natura descritti;<br />

E8. Spese conseguenti in caso di riparazione e<br />

sostituzione di vasche da bagno e piatti doccia<br />

e lavori di modifica a piastre, rubinetterie<br />

e simili.


Stabili<br />

Sono assicurabili le cose e le spese elencate qui di seguito e i rischi menzionati qui a<br />

lato. Per i dettagli relativi all’estensione della copertura scelta, consultare la polizza.<br />

Sottoassicurazione<br />

Terremoto<br />

Sono assicurate la distruzione, il danneggiamento o lo<br />

smarrimento in conseguenza di:<br />

G1. terremoto;<br />

G2. eruzioni vulcaniche.<br />

I danni separati quanto al tempo e al luogo, che si presentano<br />

entro 72 ore dal primo terremoto o dalla prima eruzione<br />

vulcanica che ha provocato danni, rappresentano un<br />

evento dannoso quando sono da ricondurre alla medesima<br />

causa d’ordine atmosferico o tettonico. Sono coperti tutti gli<br />

eventi dannosi il cui inizio rientri nel periodo contrattuale.<br />

Se in caso di un evento dannoso si trovano nello stesso<br />

luogo numerosi oggetti assicurati, la franchigia convenuta<br />

viene dedotta una sola volta.<br />

Stabili all risks<br />

Sono assicurati i danneggiamenti, le distruzioni e le perdite impreviste e<br />

improvvise provocate da una forza esterna, in particolare in conseguenza di:<br />

H1. danneggiamento doloso;<br />

H2. disordini interni;<br />

H3. vandalismo:<br />

H4. morsi di animali;<br />

H5. furto di veicolo;<br />

H6. crollo di stabili e parti di stabili;<br />

H7. collisioni, urti, capovolgimento o caduta, affondamenti;<br />

H8. perdite degli estintori d’acqua;<br />

H9. effetti idrici.<br />

Sono assicurati i danneggiamenti, le distruzioni e le perdite impreviste e<br />

improvvise, in particolare in conseguenza di:<br />

H10. errori di costruzione, di materiale o di fabbricazione;<br />

H11. corpi esterni;<br />

H12. corto circuito, sovracorrente o sovraccarico di tensione;<br />

H13. uso errato, imperizia, negligenza delle persone assicurate;<br />

H14. guasto agli impianti di misurazione, controllo o sicurezza;<br />

H15. effetti della temperatura;<br />

H16. effetti idrici ed effetti provocati dall’umidità.<br />

F1. Stabili compresi parti di essi � somma d’assicurazione in base alla polizza somma d’assicurazione in base alla polizza<br />

F2. Ambiente esterno dello stabile somma d’assicurazione secondo A7.<br />

F3. Impianti edili 10% della somma di assicurazione<br />

F4. Impianti tecnici dello stabile � somma d’assicurazione in base alla polizza somma d’assicurazione in base alla polizza<br />

F5. Costi e ricavi 10% della somma di assicurazione 10% della somma di assicurazione 10% della somma di assicurazione<br />

F6. Spese di sgombero 10% della somma di assicurazione 10% della somma di assicurazione 10% della somma di assicurazione<br />

A completamento delle esclusioni non sono<br />

assicurati secondo la pagina 6, da A16. a A26.:<br />

H17. Danni e relative conseguenze sugli stabili o parti integranti degli stabili che sono assicurati dal Cantone o che devono essere assicurati;<br />

H18. Danni a propellenti, carburanti e lubrificanti;<br />

H19. Danni come conseguenza diretta:<br />

a) di influssi duraturi e prevedibili di tipo meccanico, termico, chimico o elettrico come invecchiamento, deterioramento, corrosione, decadimento o<br />

degrado (in caso di celle solari, riduzione dell’effetto dovuto all’età);<br />

b) attacco eccessivo di ruggine, fango o altri detriti.<br />

Se tali danni determinano danneggiamenti o distruzioni impreviste e improvvise a oggetti assicurati, tali danni conseguenti vengono assicurati.<br />

H20. Danni per i quali il costruttore, venditore, locatore, una ditta di manutenzione o riparazione, in particolare in base a un contratto di manutenzione, è<br />

responsabile legalmente o contrattualmente;<br />

H21. Perdite dovute all’appropriazione indebita o alla semplice perdita o smarrimento;<br />

H22. Danni in caso di prove ed esperimenti durante i quali si superano i limiti di sollecitazione di un oggetto assicurato;<br />

H23. Bruciatura e carbonizzazione;<br />

H24. Incendio, fumo, fulmine, esplosione (compresi i danni derivanti da spegnimento e messa in salvo), caduta e atterraggio di emergenza di aeromobili<br />

e veicoli spaziali o di parti di essi;<br />

H25. Danni prodotti da piene, inondazioni, uragani, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, cadute di sassi e scoscendimenti;<br />

H26. Danni causati da animali domestici, uccelli, insetti o parassiti, funghi, spore e altri microrganismi di ogni genere;<br />

H27. Danni da incendio descritti da B1. a B4.;<br />

H28. Furto e avvenimenti correlati (eccezione spese per il cambiamento delle serrature);<br />

H29. Danni d’acqua descritti da D1. a D5.;<br />

H30. Danni a vetri dello stabile e a materiali come vetroceramica;<br />

H31. Danni accettati consapevolmente;<br />

H32. Danni provocati da manutenzione carente;<br />

H33. Danni provocati da acqua di bacini o di altri impianti idrici artificiali, indipendentemente dalla causa di fuoriuscita.<br />

Per gli stabili si applicano:<br />

H34. Danni causati dal cedimento del terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, carente manutenzione dello stabile, omissione di<br />

misure protettive;<br />

H35. Danni causati da movimenti artificiali di terreno, neve che scivola dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti di acque che, per esperienza,<br />

ricorrono ad intervalli più o meno lunghi;<br />

H36. Danni riconducibili all’esercizio e alla gestione, prevedibili secondo l’esperienza, come danni causati in seguito a lavori di sopra e sottostruttura, a<br />

costruzioni di cunicoli, all’estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla;<br />

H37. Danni causati dall’acqua piovana e dal fondersi della neve e del ghiaccio alla facciata dello stabile (muri esterni, compresi l’isolamento, finestre, porte<br />

ecc.) e al tetto (alla costruzione portante, alla copertura del tetto e all’isolamento);<br />

H38. Danni causati dalla penetrazione di acqua piovana e prodotti dal fondersi della neve e del ghiaccio da finestre aperte, porte, lucernari, abbaini o<br />

aperture praticate al tetto in occasione della costruzione, di lavori di trasformazione o di altro genere;<br />

H39. Spese per il disgelo e la riparazione di grondaie e tubi esterni di scarico.<br />

8 9


Abitazioni mobili<br />

Sono assicurabili le cose e le spese elencate qui di seguito e i rischi menzionati qui a<br />

lato. Per i dettagli relativi all’estensione della copertura scelta, consultare la polizza.<br />

Sottoassicurazione<br />

Incendio e danni della natura<br />

Dovuti a distruzione, danneggiamento o scomparsa in<br />

seguito a:<br />

J1. incendio, fumo (azione repentina ed effetto accidentale),<br />

fulmine, esplosione, scoppio, implosione;<br />

J2. acqua di spegnimento;<br />

J3. caduta e atterraggio di emergenza di aeromobili e<br />

veicoli spaziali o di parti di essi, meteoriti e altri corpi<br />

celesti;<br />

J4. Danni della natura: piene, inondazioni, uragani (vento<br />

di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia<br />

stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine,<br />

valanghe, pressione della neve, frane, caduta<br />

di sassi, scoscendimenti.<br />

10 11<br />

Furto<br />

Danni che possono essere provati da tracce, testimoni<br />

o in altro modo probante in seguito a:<br />

K1. furto nel luogo di rischio;<br />

K2. accessori compreso il loro contenuto, tuttavia<br />

soltanto nel caso in cui vengono sottratti<br />

insieme all’abitazione mobile o al rimorchio<br />

abitabile oppure mediante il loro scasso;<br />

K3. vandalismo, ossia danni all’interno causati da<br />

danneggiamenti dolosi, anche senza furto,<br />

se la persona è penetrata illecitamente,<br />

mediante scasso, nell’abitazione mobile<br />

assicurata.<br />

Acqua<br />

L1. Acqua e altri liquidi fuoriusciti da condutture<br />

d’acqua che servono soltanto all’abitazione<br />

mobile assicurata, dai dispositivi ed apparecchi<br />

che vi sono collegati come pure da<br />

fontane ornamentali, acquari, materassi ad<br />

acqua;<br />

L2. Penetrazione di acqua piovana e di acqua<br />

prodotta dal fondersi della neve e del ghiaccio<br />

nell’abitazione mobile attraverso il tetto;<br />

L3. Rigurgito dell’acqua di scarico della canalizzazione<br />

all’interno dell’abitazione mobile.<br />

Rottura di vetri<br />

M1. Rottura di vetri;<br />

M2. Rottura di vetri della mobilia.<br />

I1. Abitazioni mobili � somma d’assicurazione in base alla polizza somma d’assicurazione in base alla polizza somma d’assicurazione in base alla polizza somma d’assicurazione in base alla polizza<br />

I2. Abitazioni mobili – Contenuto � somma d’assicurazione in base alla polizza somma d’assicurazione in base alla polizza somma d’assicurazione in base alla polizza somma d’assicurazione in base alla polizza<br />

I3. Danni da abbruciacchiature e danni causati da un fuoco utilitario o calore, insorti<br />

improvvisamente e accidentalmente<br />

CHF 5’000.–<br />

I4. Spese di sgombero 10% della somma di assicurazione. Oltre questo importo<br />

soltanto se ciò è convenuto espressamente nella polizza<br />

A complemento delle esclusioni per stabili non<br />

sono assicurati:<br />

I5. gioielli, pellicce e valori pecuniari;<br />

I6. veicoli a motore, motocicli, rimorchi, sempre compresi gli accessori.<br />

10% della somma di assicurazione. Oltre questo<br />

importo soltanto se ciò è convenuto espressamente<br />

nella polizza<br />

K4. Danni risultanti da perdita o smarrimento. L4. Spese per la riparazione e il disgelo di installazioni<br />

idrauliche danneggiate dal gelo e<br />

degli apparecchi che vi sono collegati.<br />

M3. Danni a specchi portatili, vetri ottici, stoviglie,<br />

vetri di occhiali e orologi, di schermi e lampade<br />

di ogni genere;<br />

M4. Spese conseguenti in caso di riparazione<br />

e sostituzione di vasche da bagno e piatti<br />

doccia e lavori di modifica a rubinetterie e<br />

simili.


Responsabilità civile immobili<br />

Che cosa comprende la sua assicurazione? Consulti la polizza per i dettagli<br />

relativi all’estensione della copertura assicurativa e della somma d’assicurazione<br />

da lei scelte.<br />

È assicurata la responsabilità civile<br />

<strong>Assicurazione</strong> di base<br />

N1. derivante dallo stato o dalla manutenzione degli oggetti assicurati<br />

Lesioni corporali<br />

O1. Pretese di risarcimento di terzi, avanzate ai sensi delle disposizioni<br />

legali sulla responsabilità civile contro persone assicurate, in seguito<br />

a morte, ferimento o altri danni alla salute di persone;<br />

O2. Spese per la difesa da pretese ingiustificate;<br />

O3. Sono inclusi nella copertura i danni patrimoniali, se riconducibili a una<br />

lesione corporale assicurata.<br />

Danni materiali<br />

P1. Pretese di risarcimento di terzi, avanzate ai sensi delle disposizioni<br />

legali sulla responsabilità civile contro persone assicurate, in seguito<br />

a distruzione, danneggiamento o perdita di cose;<br />

P2. Spese per la difesa da pretese ingiustificate;<br />

P3. Sono inclusi nella copertura i danni patrimoniali, se riconducibili a un<br />

danno materiale assicurato arrecato al danneggiato;<br />

P4. Sono considerati danni materiali anche la morte, il ferimento o altri<br />

danni alla salute nonché la perdita di animali.<br />

somma d’assicurazione in base alla polizza somma d’assicurazione in base alla polizza<br />

N2. derivante dall’esercizio dei diritti di proprietà relativi agli oggetti assicurati somma d’assicurazione in base alla polizza somma d’assicurazione in base alla polizza<br />

N3. derivanti dalla proprietà degli impianti e delle installazioni collegati agli<br />

oggetti assicurati<br />

somma d’assicurazione in base alla polizza somma d’assicurazione in base alla polizza<br />

N4. derivante da un pregiudizio all’ambiente in rapporto agli oggetti assicurati,<br />

se esso è la conseguenza di un singolo evento improvviso e<br />

imprevedibile, che richiede inoltre misure immediate<br />

N5. in qualità di committente per lavori di demolizione, di sistemazione<br />

del terreno e di costruzione effettuati agli oggetti assicurati fino a una<br />

somma di costruzione di CHF 100 000.– secondo il codice dei costi di<br />

costruzione (CCC 2)<br />

Disposizioni particolari per comproprietà, proprietari per piani e proprietà<br />

in comune<br />

N6. di tutti i proprietari di oggetti assicurati nell’ambito della proprietà in<br />

comune o comproprietà<br />

N7. dei singoli proprietari per piani verso la comunità dei proprietari per<br />

danni a parti dello stabile e terreni usati in comune<br />

N8. della comunità di proprietari nei confronti di un singolo proprietario per<br />

piani in caso di danni la cui causa risiede in parti dello stabile o terreni<br />

usati in comune<br />

N9. di un singolo proprietario per piani nei confronti di un altro proprietario<br />

per piani in caso di danni, la cui causa risiede nelle parti dello stabile<br />

che sono oggetto del diritto esclusivo<br />

Danni patrimoniali veri e propri<br />

Q1. Pretese di risarcimento di terzi, avanzate ai sensi delle disposizioni legali<br />

di responsabilità civile contro persone assicurate, in seguito a danni<br />

patrimoniali (misurabili in termini di denaro) che non derivano né da<br />

una lesione corporale assicurata né da un danno materiale assicurato<br />

arrecato al danneggiato;<br />

Q2. Spese per la difesa da pretese ingiustificate.<br />

somma d’assicurazione in base alla polizza somma d’assicurazione in base alla polizza Sono incluse nell’assicurazione le spese per la prevenzione dei danni a carico<br />

dello stipulante (nell’ambito delle somme d’assicurazione concordate per le<br />

lesioni corporali e i danni materiali)<br />

somma d’assicurazione in base alla polizza somma d’assicurazione in base alla polizza<br />

somma d’assicurazione in base alla polizza somma d’assicurazione in base alla polizza<br />

somma d’assicurazione in base alla polizza<br />

somma d’assicurazione in base alla polizza somma d’assicurazione in base alla polizza<br />

somma d’assicurazione in base alla polizza somma d’assicurazione in base alla polizza<br />

12 13


Non è assicurata la responsabilità civile<br />

N10. per pretese derivanti da danni<br />

� dello stipulante;<br />

� che interessano lo stipulante stesso (ad es. danni al sostentatore);<br />

� di persone che vivono nella stessa economia domestica dell’assicuratoresponsabile;<br />

N11. derivante da pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi<br />

nei confronti di dipendenti e personale ausiliare;<br />

N12. di imprenditori e professionisti indipendenti ai quali ricorre lo stipulante;<br />

N13. fondata su una responsabilità assunta per contratto che eccede le<br />

prescrizioni legali, come pure causata dall’inadempimento di un obbligo<br />

assicurativo legale o contrattuale;<br />

N14. per danni il cui verificarsi era da attendersi con grande probabilità;<br />

lo stesso vale per danni implicitamente accettati con la scelta di un<br />

determinato sistema di lavoro per ridurre le spese o accelerare i lavori;<br />

N15. come committente<br />

� per lavori di demolizione, di sistemazione del terreno e di costruzione<br />

effettuati agli oggetti assicurati viene a cadere del tutto se la somma<br />

di costruzione supera CHF 100 000.– (secondo CCC 2);<br />

� per pretese di regresso e di compensazione di terzi relative a prestazioni<br />

accordate ai danneggiati;<br />

� per le pretese in rapporto a siti contaminati già esistenti (per es.<br />

scavo insudiciato);<br />

N16. derivante da pregiudizi all’ambiente<br />

� se più eventi simili quanto ai loro effetti (p. es. penetrazione occasionale<br />

e graduale di sostanze dannose nel suolo, traboccamento ripetuto<br />

di liquidi da recipienti mobili, ecc.) richiedono, congiuntamente,<br />

misure per prevenire, ridurre o eliminare il danno, che per eventi<br />

dello stesso genere, presi isolatamente, non sarebbero necessari;<br />

� per il pregiudizio all’ambiente propriamente detto, ad esempio per i<br />

danni a cose che non sottostanno alla tutela degli interessi patrimoniali<br />

individuali;<br />

� in relazione a siti contaminati;<br />

� da impianti di trattamento dei rifiuti di proprietà del contraente dell’assicurazione<br />

o che vengono gestiti da lui o per suo conto. Questa<br />

esclusione non si applica agli impianti di compostaggio oppure al<br />

deposito intermedio di residui o altri prodotti di rifiuto e alla depurazione<br />

o al trattamento preliminare delle acque di scolo;<br />

� riconducibili alla violazione colposa di prescrizioni legali o delle<br />

autorità;<br />

N17. per danni cagionati da materiali apportati a impianti di trattamento dei<br />

rifiuti; tale esclusione non si applica ai danni agli impianti di depurazione<br />

e di trattamento preliminare delle acque;<br />

N18. per danni cagionati da radiazioni ionizzanti e da raggi laser;<br />

N19. dell’autore per i danni causati in occasione di un crimine, di un delitto<br />

o di un’infrazione intenzionale;<br />

N20. quale detentore in seguito all’uso di veicoli a motore immatricolati o<br />

utilizzati in modo non conforme alla legge oppure per corse non autorizzate<br />

con veicoli terrestri, natanti, aeromobili e biciclette;<br />

Lesioni corporali<br />

O1. per pretese di regresso e compensazione avanzate da terzi derivanti<br />

da lesioni corporali subite da una persona occupata dallo stipulante in<br />

virtù di un contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di<br />

servizio) nell’esercizio delle sue incombenze contrattuali nell’ambito<br />

degli oggetti assicurati.<br />

Danni materiali<br />

P5. per danni arrecati allo stabile o al terreno assicurato stesso;<br />

P6. per danni alle cose che l’assicurato ha preso in consegna, in locazione,<br />

leasing o affitto;<br />

P7. per danni a cose o parti di esse, alle o con le quali l’assicurato ha<br />

esercitato un’attività o dovrebbe averla esercitata;<br />

P8. per danni in seguito all’azione prolungata (ad es. di intemperie, temperatura,<br />

fumo, polvere, fuliggine, gas, vapori, vibrazioni, ecc.);<br />

P9. le pretese per i danni dovuti alla diminuzione della produttività o al<br />

prosciugamento di sorgenti;<br />

P10. le pretese per i danni dovuti alla diminuzione della produttività o al<br />

prosciugamento di sorgenti;<br />

Danni patrimoniali veri e propri<br />

Q3. per le spese di prevenzione dei danni che non risultano da un pregiudizio<br />

all’ambiente;<br />

Q4. le spese per la ricerca di falle, di difetti di funzionamento e di cause di<br />

danni per svuotare e riempire gli impianti, i recipienti e le condutture<br />

come pure le spese di riparazione e modifica (p. es. spese di risana-<br />

mento).<br />

14 15


N21. per danni nucleari ai sensi della legislazione svizzera in materia nucleare<br />

nonché per le relative spese;<br />

N22. per danni riconducibili direttamente o indirettamente all’amianto o a<br />

materiali contenenti amianto, idrocarburi clorurati, clorofluorocarburi<br />

(CFC) o urea formaldeide o in relazione con tale materiale.<br />

Inoltre, per la comproprietà, proprietari per piani e proprietà in comune<br />

N23. derivante da danni dei proprietari in comune. Sono a loro equiparate<br />

le persone che vivono nella stessa comunione domestica;<br />

N24. derivante da pretese della comunità dei comproprietari o proprietari<br />

per piani nei confronti di singoli comproprietari o proprietari per piani o<br />

viceversa, per la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà<br />

del comproprietario o proprietario per piani interessato. Lo stesso vale<br />

per le persone che vivono nella stessa comunione domestica.<br />

Validità temporale<br />

L’assicurazione si estende ai danni causati nel corso della durata contrattuale,<br />

comunicati ad <strong>Helvetia</strong> entro 60 mesi dopo la fine del contratto. Il momento<br />

dell’insorgere del danno corrisponde al momento in cui il danno viene constatato<br />

per la prima volta. Il momento in cui insorgono le spese di prevenzione<br />

dei danni corrisponde al momento in cui si constata per la prima volta che<br />

il danno è imminente.<br />

In caso di dubbio, la lesione corporale si verifica nel momento in cui la persona lesa, non appena si manifestano i primi sintomi, consulta per la prima volta<br />

il medico, anche se il nesso causale si constata solo dopo. Per i danni causati prima dell’inizio del contratto sussiste una copertura assicurativa soltanto<br />

se l’assicurato prova che non era a conoscenza o avrebbe potuto essere a conoscenza di un atto o un’omissione che potrebbe compromettere la sua<br />

responsabilità. Se durante il contratto l’estensione della copertura viene modificata (inclusa la modifica della somma d’assicurazione e/o della franchigia),<br />

tale disposizione vale per analogia.<br />

16 17


Definizioni<br />

Spesso le controversie contrattuali nascono quando entrambe le parti contraenti utilizzano lo stesso termine, attribuendogli tuttavia un significato<br />

diverso. Qui di seguito proponiamo un elenco dei principali termini in ordine alfabetico.<br />

R1. Abitazioni mobili (I1.) L’abitazione mobile o il rimorchio abitabile non immatricolato con luogo di stazionamento<br />

fisso, inclusi gli accessori quali installazioni interne, tende e verande per roulotte, se sono<br />

fissate saldamente al rimorchio abitabile.<br />

R2. Abitazioni mobili – Contenuto (I2.) La mobilia domestica comprende tutte le cose mobili d’uso privato di proprietà delle persone<br />

assicurate, non riguardanti tuttavia le fonti principali di guadagno, che servono in<br />

modo particolare per abitare, per gli svaghi, per il consumo privato e per le attività sportive,<br />

manuali e intellettuali.<br />

R3. Ambiente esterno dello stabile (A7., F2.) a) Installazioni edili all’esterno dello stabile assicurato che tuttavia si trovano sul terreno<br />

appartenente allo stabile stesso, come ad esempio casupole da giardino, garage, passi<br />

carrai, pergole, caminetti, piscine incl. la copertura, fontane, mura portanti e simili;<br />

b) Giardino privato dello stabile assicurato come prato, cespugli, fiori, alberi, scale e simili.<br />

R4. Attrezzi e materiali (A8.) Tosaerba, articoli per la cura del giardino e attrezzi simili che servono alla manutenzione<br />

dello stabile assicurato e del rispettivo terreno nonché olio combustibile.<br />

R5. Codice dei costi di costruzione CCC 2 (N5.) CCC è l’abbreviazione di codice dei costi di costruzione. Il codice dei costi di costruzione<br />

contiene tutte le prestazioni necessarie durante la fase di costruzione. Ogni singola<br />

prestazione viene attribuita a un determinato numero in base agli standard internazionali.<br />

CCC 2 riunisce le spese per lo stabile quali scavo, muratura greggia, lavori interni, impianti<br />

elettrici, di riscaldamento, aerazione e climatizzazione nonché gli onorari. Non sono<br />

pertanto intesi i lavori di preparazione, installazioni aziendali, ambiente esterno dello stabile,<br />

spese supplementari di costruzione e arredamento (mobilia).<br />

R6. Comproprietà Forma di proprietà nell’ambito della quale lo stabile o il terreno appartiene a più proprietari.<br />

L’intera proprietà è suddivisa in parti (quote). Ogni comproprietario possiede una quota<br />

della quale può disporre in qualità di proprietario. Egli può venderla o costituirla in pegno.<br />

R7. Costi e ricavi (F5.) a) Sgombero e smaltimento<br />

Costi per lo sgombero dei resti delle cose assicurate, il loro trasferimento fino al luogo<br />

idoneo più vicino nonché per il loro deposito, sgombero ed eliminazione.<br />

b) Demolizione dei resti dello stabile<br />

Costi per la demolizione dei resti dello stabile che i periti definiscono privi di valore.<br />

c) Reddito locativo e costi progressivi<br />

In caso di stabili o parti di stabili forniti in locazione, la perdita del reddito locativo (incl.<br />

affitto), per un massimo di 24 mesi, derivante dalla inagibilità dei locali danneggiati.<br />

Nel caso degli stabili abitati dal proprietario o di proprietà per piani, i costi progressivi<br />

futuri (p.es. interesse ipotecario, spese di riscaldamento e spese accessorie, premi<br />

assicurativi), durante un massimo di 24 mesi, dalla inagibilità dei locali danneggiati.<br />

d) Perdita di reddito degli impianti di produzione di energia, Impianti fotovoltaici<br />

La perdita di reddito derivante dalla gestione degli impianti di generazione di energia<br />

alternativa, a causa di un danno materiale assicurato. La durata della responsabilità<br />

ammonta al massimo a 180 giorni.<br />

e) Spese di cambiamento delle serrature<br />

Spese per il cambiamento o la sostituzione delle serrature dello stabile assicurato<br />

nonché delle relative chiavi.<br />

R8. Costi per la consulenza psicologica (A15.) Costi per il sostegno psicologico da parte di un medico o di uno psicologo qualificato dopo<br />

il verificarsi di un evento assicurato.<br />

R9. Costi progressivi (A4.) Nel caso degli stabili abitati dal proprietario o di proprietà per piani, i costi progressivi<br />

futuri (p.es. interesse ipotecario, spese di riscaldamento e spese accessorie, premi assicurativi),<br />

durante un massimo di 24 mesi, dalla inagibilità dei locali danneggiati.<br />

R10. Costruzione difettosa (B9., D15., H34.) Errori di concezione (errori di pianificazione e calcolo) o nell’esecuzione dell’opera<br />

(costruzione). Ciò vale anche per i difetti di cui risponde lo stipulante stesso.<br />

R11. Danneggiamento dello stabile (A11.) Danni allo stabile in seguito a penetrazione forzata in un edificio, in un locale dell’edificio<br />

o a un tentativo per il quale è possibile fornire delle prove. In caso di scasso di automatici<br />

a moneta all’interno dello stabile, il denaro è limitato a CHF 500.– per automatico.<br />

R12. Diritto esclusivo (N9.) Diritto del proprietario per piani di utilizzare in modo esclusivo una determinata parte dello<br />

stabile o del terreno.<br />

R13. Disordini interni (A13., A26., H2.) Violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti.<br />

R14. Eruzioni vulcaniche (G2.) Per eruzioni vulcaniche si intendono le colate e/o le fuoriuscite di fenomeni correlati al<br />

magma (roccia fusa) come lava, pioggia di ceneri o nuvole di gas.<br />

R15. Esecuzione di un’attività (P7.) Per attività s’intendono anche l’elaborazione e la direzione di progetti, l’impartizione di<br />

direttive e ordini, sorveglianza e controllo nonché mansioni simili, inoltre le prove di funzionamento<br />

indipendentemente dalla persona che le esegue.<br />

R16. Fondamenta speciali (A6.) Pali trivellati, battipali, pali in calcestruzzo, legno e pali speciali, palandole, pareti di pali,<br />

paratie, palificate, sbadacchiature, ancoraggi e simili per il consolidamento delle fosse di<br />

costruzione e l’impermeabilizzazione.<br />

R17. Impianti e installazioni collegati Impianti e installazioni collegati agli oggetti assicurati sono serbatoi e contenitori simili,<br />

agli oggetti assicurati (N3.) ascensori per persone e merci, posteggi e rimesse per veicoli a motore, parco giochi per<br />

bambini con attrezzi, piscine private coperte e scoperte non accessibili al pubblico, locali<br />

per lavori ricreativi e tempo libero, stabili annessi (ripostigli per attrezzi, box garage, serre<br />

ecc.), biotopi e stagni.<br />

R18. Impianti edili (F3.) Sono da intendersi impianti edili appartenenti agli oggetti assicurati sul terreno assicurato<br />

quali tettoie per auto, serre, casette da giardino e casette, capannoni, parco giochi per<br />

bambini con attrezzi, muri sul terreno, illuminazioni dei sentieri e dei giardini, antenne e<br />

specchio parabolico, pergolati, tende da sole isolate, biotopi, stagni, piscine ad uso privato<br />

incluse le coperture, ad eccezione di impianti gonfiabili o scomponibili.<br />

R19. Impianti tecnici dello stabile (F4.) Gli impianti tecnici dello stabile sono impianti fissi collegati allo stabile o sul relativo terreno<br />

per la produzione di calore, refrigerazione, elettricità e la preparazione dell’acqua<br />

calda, sonde geotermiche fino a una profondità di perforazione di 250 m (geotermia prossima<br />

alla superficie), impianti fotovoltaici, di aerazione, di alimentazione e di smaltimento,<br />

tapparelle, cancelli automatici, impianti elettrici, del gas e idrici, nonché i relativi apparecchi<br />

di misurazione e regolazione, tubature, pompe, filtri e accessori, senza i relativi<br />

apparecchi o macchine di lavaggio.<br />

R20. Misure immediate in caso di Notifica all’autorità competente, allarme alla popolazione, adozione di misure di<br />

pregiudizio all’ambiente (N4.) prevenzione o di riduzione del danno.<br />

R21. Mobilia agricola (A10.) La mobilia agricola comprende macchine, incluse le macchine da lavoro semoventi, rimorchi,<br />

attrezzi, raccolti (ossia prodotti agricoli raccolti) e il bestiame.<br />

L’inventario agricolo è assicurato ovunque in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e<br />

nelle enclave di Büsingen e di Campione, nonché nel territorio limitrofo degli stati confinanti.<br />

R22. Oggetti assicurati Stabili, terreni o impianti definiti nella polizza.<br />

R23. Parti dello stabile (A11., F1.) Bucalettere, automatici a moneta, specchio parabolico, decorazioni dello stabile e simili<br />

saldamente fissati allo stabile o all’area che vi appartiene.<br />

R24. Perdite negli impianti di spegnimento (H8.) Fuoriuscita illegale di acque o di liquidi a base di acqua da un impianto di spegnimento<br />

installato in modo stazionario nel luogo assicurato.<br />

R25. Persone assicurate (O1., P1., Q1.) a) Lo stipulante in veste di proprietario degli stabili, terreni o impianti;<br />

b) I dipendenti e il personale ausiliare dello stipulante nell’esercizio delle loro incombenze<br />

in rapporto con gli stabili, i terreni, gli impianti e le installazioni assicurati;<br />

c) Il proprietario del terreno, se lo stipulante è soltanto proprietario dello stabile ma non<br />

del terreno (diritto di superficie).<br />

Se nella polizza, nelle condizioni <strong>generali</strong> o complementari si parla di assicurati, s’intendono<br />

sempre le persone menzionate alle cifre a) – c).<br />

Se lo stipulante è una società di persone (società semplice, in nome collettivo, in accomandita)<br />

o una comunità di proprietari in comune (ad es. comunità di eredi) o se<br />

l’assicurazione è stata stipulata per conto di terzi, i soci, i membri della comunità di proprietari<br />

in comune o le altre persone per le quali è stata contratta l’assicurazione, hanno<br />

gli stessi diritti e obblighi del contraente.<br />

18 19


R26. Pregiudizio all’ambiente (N4., N16.) Perturbazione durevole dello stato naturale dell’aria, dei corsi d’acqua (anche delle acque<br />

sotterranee), del suolo, della flora o della fauna, cagionata da immissioni, purché da tale<br />

perturbazione possano scaturire o siano scaturite contaminazioni o altre influenze, nocive<br />

alla salute dell’uomo, ai beni o agli ecosistemi. È parimente considerato un pregiudizio<br />

all’ambiente uno stato di cose che il legislatore designa come danno all’ambiente.<br />

In conformità al capoverso precedente per evento unico repentino e improvviso<br />

s’intendono anche l’arrugginimento o la fuoriuscita di sostanze da impianti in cui sono<br />

depositate sostanze nocive per il terreno e le acque, quali combustibili e carburanti liquidi,<br />

acidi, basi, nonché altri prodotti chimici (non sono tuttavia contemplati le acque di scolo e<br />

altri rifiuti aziendali o industriali).<br />

Per impianti in conformità al capoverso precedente s’intendono serbatoi e altri contenitori<br />

simili (bacini, vasche, ecc., ma non contenitori mobili) e condutture come pure le relative<br />

installazioni.<br />

R27. Proprietà in comune (N6., N23.) Forma di proprietà nell’ambito della quale lo stabile o il terreno appartiene congiuntamente<br />

a più proprietari. I proprietari possono disporre dell’intera proprietà, chiamare in<br />

giudizio o essere chiamati in giudizio soltanto comunemente. Esempio: comunità di eredi.<br />

R28. Proprietà per piani (N6., N24.) Forma particolare di comproprietà. Ogni proprietario ha il diritto di utilizzare e gestire<br />

personalmente una determinata parte dello stabile, solitamente un appartamento di proprietà<br />

(cfr. anche comproprietà).<br />

R29. Reddito locativo (A5.) La perdita del reddito meno le spese risparmiate che lo stipulante deve sopportare in<br />

seguito all’impossibilità di usare i locali assicurati per un massimo di 24 mesi.<br />

R30. Responsabilità civile L’obbligo legale di rispondere dei danni arrecati a terzi.<br />

R31. Rincaro postsinistro (A14.) Spese supplementari edili derivanti dal rincaro delle spese edili, che si verificano tra il<br />

giorno del sinistro e la riparazione, dopo un massimo di 24 mesi.<br />

R32. Rottura di vetri di abitazioni mobili – Vetri della mobilia, ossia di vetrine, armadietti a specchio, tavoli in vetro e simili nonché<br />

Contenuto (M1., M2.) tavoli in pietra e fontane ornamentali.<br />

R33. Rottura di vetri di stabili e abitazioni Vetri saldamente collegati con lo stabile o l’abitazione mobile assicurati, nonché:<br />

mobili (E1., M1.) a) vetrate provvisorie;<br />

b) danni a pitture, scritte, rivestimenti di vernice o sotto forma di foglia, alle vetrate con<br />

disegni incisi o corrosi, a condizione che il danneggiamento comporti la rottura del<br />

vetro<br />

c) vasche da bagno, piatti doccia, lavabi, lavandini, vasi di gabinetti, sciacquoni, orinatoi<br />

(incluse le pareti divisorie), bidè in vetro, plastica, ceramica, porcellana o pietra<br />

d) piani di cottura in vetroceramica;<br />

e) piani di copertura di cucine e lavabi (piani di lavoro e rivestimenti della parete) in vetro,<br />

pietra naturale o artificiale;<br />

f) Vetrate dei collettori solari, anche se si trovano sullo stesso terreno dello stabile, sempre<br />

che questi non servano a scopi aziendali.<br />

Per vetri s’intendono anche altri materiali come vetroceramica, plexiglas o altri prodotti<br />

sintetici usati al posto del vetro.<br />

R34. Sito contaminato (N15., N16.) Accumulo, noto o meno, di sostanze nocive nel suolo o nell’acqua già presente al momento<br />

della stipulazione del contratto.<br />

R35. Sottoassicurazione Se il valore d’assicurazione è superiore della somma di assicurazione immediatamente<br />

prima del sinistro (valore di risarcimento), sussiste una sottoassicurazione. Il risarcimento<br />

verrà ridotto in questo caso in proporzione al rapporto tra la somma d’assicurazione e<br />

il valore di risarcimento. La sottoassicurazione trova applicazione sia in caso di danno<br />

totale che parziale. Le cose assicurate vanno pertanto considerate in funzione del loro<br />

valore totale e non esclusivamente in base all’ammontare di un possibile danno.<br />

R36. Spese di decontaminazione (A3.) Costi che devono essere sostenuti in base alle disposizioni di diritto pubblico per una<br />

contaminazione provocata da un sinistro assicurato, per<br />

a) esaminare il terreno (inclusa flora e fauna) o le acque di spegnimento sulla propria<br />

terra o sulla terra in locazione e, se necessario, decontaminare o sostituire;<br />

b) trasportare il terreno o l’acqua di spegnimento contaminati nella discarica idonea più<br />

vicina e depositarli o distruggerli;<br />

c) ripristinare lo stato precedente l’insorgere del sinistro sulla propria terra o sulla terra in<br />

locazione.<br />

R37. Spese di prevenzione dei danni (Q3.) Spese a carico dello stipulante in seguito a un evento imprevedibile, derivanti dai provvedimenti<br />

adeguati presi per scongiurare un danno assicurato imminente.<br />

R38. Spese di ricerca e di apertura (A12.) Spese per scoprire le condutture avariate e per rimurare o ricoprire le condutture idriche<br />

e del gas riparate a condizione che servano solo allo stabile assicurato o a un impianto<br />

edile esterno allo stabile per il quale il proprietario dello stabile è tenuto alla manutenzione.<br />

Sono altresì assicurati i costi di ricerca e localizzazione correlati e la riparazione delle<br />

condutture che perdono.<br />

Vengono considerate come avariate le condutture danneggiate in modo improvviso e imprevedibile,<br />

non tuttavia in seguito a rottura da usura, cattiva manutenzione o costruzione<br />

difettosa.<br />

R39. Spese di sgombero (A3., I4., F6.) Le spese per la demolizione e lo sgombero dei resti di stabili dal luogo del sinistro, il<br />

loro trasporto e deposito al luogo più vicino e adeguato, comprese le spese derivanti dal<br />

deposito stesso e dall’eliminazione.<br />

R40. Spese supplementari di costruzione (A21.) Spese per autorizzazioni, tasse, documentazioni e simili.<br />

R41. Stabile (A1., F1.) Per la delimitazione tra stabili e beni mobili valgono le disposizioni indicate qui di seguito,<br />

mentre nei cantoni con assicurazione incendio cantonale per gli stabili si applicano le<br />

relative disposizioni cantonali.<br />

È stabile, secondo le norme della tecnica in materia di assicurazione, ogni prodotto non<br />

mobile dell’attività edile, comprese le sue parti integranti, che è coperto da un tetto, contiene<br />

dei locali utilizzabili ed è costruito quale installazione permanente. Anche la muratura<br />

greggia di un fabbricato nel senso indicato qui sopra rientra in questo concetto. Non<br />

sono considerate come stabili le costruzioni provvisorie, cioè quelle costruzioni che non<br />

sono erette a titolo d’installazione permanente come le baracche da cantiere, capannoni<br />

da fiera, per feste e simili.<br />

Il concetto di stabile comprende anche quelle installazioni edili che pur non essendo parte<br />

integrante del fabbricato, ne fanno normalmente parte, appartengono al proprietario dello<br />

stabile e che sono fissate o adattate al fabbricato in modo che non ne possono essere<br />

separate senza notevole scapito del loro valore o senza provocare danno importante<br />

all’edificio.<br />

Come per esempio installazioni per la sauna o pareti divisorie inserite posteriormente.<br />

Fanno parte dello stabile anche le installazioni usuali rientranti nell’arredamento di base<br />

che appartengono al proprietario dell’immobile, anche se potrebbero essere staccate<br />

dallo stabile senza provocare perdite importanti di valore o danni allo stabile stesso. Ad<br />

esempio la lavastoviglie e tali.<br />

Le installazioni edili fissate in permanenza allo stabile, eseguite dal locatario o<br />

dall’affittuario devono essere assicurate da quest’ultimi.<br />

Proprietà per piani: lo stabile deve essere assicurato interamente dalla comunità dei proprietari<br />

20 21


R42. Terremoto (G1.) Per terremoti si intendono scosse prodotte da movimenti tettonici nella crosta terrestre.<br />

Le scosse che hanno come causa il crollo delle cavità create artificialmente, non sono<br />

considerate terremoti. In caso di dubbio, sarà il Servizio sismico svizzero a decidere se si<br />

tratta di un terremoto.<br />

R43. Tutela degli interessi patrimoniali La tutela degli interessi patrimoniali individuali comprende la protezione dei beni<br />

individuali (N16.) individuali negoziabili mediante i quali è possibile acquistare proprietà o possesso.<br />

R44. Valori artistici o storici (A9., A22.) Questi valori non sono di tipo materiale, bensì consistono nella stima soggettiva di singole<br />

persone o gruppi di persone nei confronti dell’oggetto. In caso di sinistro si rende<br />

necessario il restauro dell’oggetto originale, al fine di preservarne il valore emozionale e<br />

storico e la sua sostanza.<br />

La copertura comprende le spese sopportate entro 5 anni dall’insorgere di un danno<br />

assicurato dovuto a incendio o dalle acque, per riparare o per ricostruire fedelmente lo<br />

stabile designato nella polizza, sempre che dette spese superino il danno assicurabile<br />

con l’assicurazione dello stabile oppure presso l’assicurazione cantonale degli stabili.<br />

R45. Valori pecuniari (I5.) Contanti e valori pecuniari simili quali carte di credito e di cliente, assegni, quietanze di<br />

carte di credito, vignette autostradali, biglietti al portatore, abbonamenti e buoni, cartevalori,<br />

libretti di risparmio, metalli preziosi, oro, argento e platino (quali scorte, lingotti o<br />

merci commerciali), monete e medaglie, pietre preziose e perle sciolte dello stipulante.<br />

22 23


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