Condizioni generali d'assicurazione Assicurazione Helvetia clienti ...
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R26. Pregiudizio all’ambiente (N4., N16.) Perturbazione durevole dello stato naturale dell’aria, dei corsi d’acqua (anche delle acque<br />
sotterranee), del suolo, della flora o della fauna, cagionata da immissioni, purché da tale<br />
perturbazione possano scaturire o siano scaturite contaminazioni o altre influenze, nocive<br />
alla salute dell’uomo, ai beni o agli ecosistemi. È parimente considerato un pregiudizio<br />
all’ambiente uno stato di cose che il legislatore designa come danno all’ambiente.<br />
In conformità al capoverso precedente per evento unico repentino e improvviso<br />
s’intendono anche l’arrugginimento o la fuoriuscita di sostanze da impianti in cui sono<br />
depositate sostanze nocive per il terreno e le acque, quali combustibili e carburanti liquidi,<br />
acidi, basi, nonché altri prodotti chimici (non sono tuttavia contemplati le acque di scolo e<br />
altri rifiuti aziendali o industriali).<br />
Per impianti in conformità al capoverso precedente s’intendono serbatoi e altri contenitori<br />
simili (bacini, vasche, ecc., ma non contenitori mobili) e condutture come pure le relative<br />
installazioni.<br />
R27. Proprietà in comune (N6., N23.) Forma di proprietà nell’ambito della quale lo stabile o il terreno appartiene congiuntamente<br />
a più proprietari. I proprietari possono disporre dell’intera proprietà, chiamare in<br />
giudizio o essere chiamati in giudizio soltanto comunemente. Esempio: comunità di eredi.<br />
R28. Proprietà per piani (N6., N24.) Forma particolare di comproprietà. Ogni proprietario ha il diritto di utilizzare e gestire<br />
personalmente una determinata parte dello stabile, solitamente un appartamento di proprietà<br />
(cfr. anche comproprietà).<br />
R29. Reddito locativo (A5.) La perdita del reddito meno le spese risparmiate che lo stipulante deve sopportare in<br />
seguito all’impossibilità di usare i locali assicurati per un massimo di 24 mesi.<br />
R30. Responsabilità civile L’obbligo legale di rispondere dei danni arrecati a terzi.<br />
R31. Rincaro postsinistro (A14.) Spese supplementari edili derivanti dal rincaro delle spese edili, che si verificano tra il<br />
giorno del sinistro e la riparazione, dopo un massimo di 24 mesi.<br />
R32. Rottura di vetri di abitazioni mobili – Vetri della mobilia, ossia di vetrine, armadietti a specchio, tavoli in vetro e simili nonché<br />
Contenuto (M1., M2.) tavoli in pietra e fontane ornamentali.<br />
R33. Rottura di vetri di stabili e abitazioni Vetri saldamente collegati con lo stabile o l’abitazione mobile assicurati, nonché:<br />
mobili (E1., M1.) a) vetrate provvisorie;<br />
b) danni a pitture, scritte, rivestimenti di vernice o sotto forma di foglia, alle vetrate con<br />
disegni incisi o corrosi, a condizione che il danneggiamento comporti la rottura del<br />
vetro<br />
c) vasche da bagno, piatti doccia, lavabi, lavandini, vasi di gabinetti, sciacquoni, orinatoi<br />
(incluse le pareti divisorie), bidè in vetro, plastica, ceramica, porcellana o pietra<br />
d) piani di cottura in vetroceramica;<br />
e) piani di copertura di cucine e lavabi (piani di lavoro e rivestimenti della parete) in vetro,<br />
pietra naturale o artificiale;<br />
f) Vetrate dei collettori solari, anche se si trovano sullo stesso terreno dello stabile, sempre<br />
che questi non servano a scopi aziendali.<br />
Per vetri s’intendono anche altri materiali come vetroceramica, plexiglas o altri prodotti<br />
sintetici usati al posto del vetro.<br />
R34. Sito contaminato (N15., N16.) Accumulo, noto o meno, di sostanze nocive nel suolo o nell’acqua già presente al momento<br />
della stipulazione del contratto.<br />
R35. Sottoassicurazione Se il valore d’assicurazione è superiore della somma di assicurazione immediatamente<br />
prima del sinistro (valore di risarcimento), sussiste una sottoassicurazione. Il risarcimento<br />
verrà ridotto in questo caso in proporzione al rapporto tra la somma d’assicurazione e<br />
il valore di risarcimento. La sottoassicurazione trova applicazione sia in caso di danno<br />
totale che parziale. Le cose assicurate vanno pertanto considerate in funzione del loro<br />
valore totale e non esclusivamente in base all’ammontare di un possibile danno.<br />
R36. Spese di decontaminazione (A3.) Costi che devono essere sostenuti in base alle disposizioni di diritto pubblico per una<br />
contaminazione provocata da un sinistro assicurato, per<br />
a) esaminare il terreno (inclusa flora e fauna) o le acque di spegnimento sulla propria<br />
terra o sulla terra in locazione e, se necessario, decontaminare o sostituire;<br />
b) trasportare il terreno o l’acqua di spegnimento contaminati nella discarica idonea più<br />
vicina e depositarli o distruggerli;<br />
c) ripristinare lo stato precedente l’insorgere del sinistro sulla propria terra o sulla terra in<br />
locazione.<br />
R37. Spese di prevenzione dei danni (Q3.) Spese a carico dello stipulante in seguito a un evento imprevedibile, derivanti dai provvedimenti<br />
adeguati presi per scongiurare un danno assicurato imminente.<br />
R38. Spese di ricerca e di apertura (A12.) Spese per scoprire le condutture avariate e per rimurare o ricoprire le condutture idriche<br />
e del gas riparate a condizione che servano solo allo stabile assicurato o a un impianto<br />
edile esterno allo stabile per il quale il proprietario dello stabile è tenuto alla manutenzione.<br />
Sono altresì assicurati i costi di ricerca e localizzazione correlati e la riparazione delle<br />
condutture che perdono.<br />
Vengono considerate come avariate le condutture danneggiate in modo improvviso e imprevedibile,<br />
non tuttavia in seguito a rottura da usura, cattiva manutenzione o costruzione<br />
difettosa.<br />
R39. Spese di sgombero (A3., I4., F6.) Le spese per la demolizione e lo sgombero dei resti di stabili dal luogo del sinistro, il<br />
loro trasporto e deposito al luogo più vicino e adeguato, comprese le spese derivanti dal<br />
deposito stesso e dall’eliminazione.<br />
R40. Spese supplementari di costruzione (A21.) Spese per autorizzazioni, tasse, documentazioni e simili.<br />
R41. Stabile (A1., F1.) Per la delimitazione tra stabili e beni mobili valgono le disposizioni indicate qui di seguito,<br />
mentre nei cantoni con assicurazione incendio cantonale per gli stabili si applicano le<br />
relative disposizioni cantonali.<br />
È stabile, secondo le norme della tecnica in materia di assicurazione, ogni prodotto non<br />
mobile dell’attività edile, comprese le sue parti integranti, che è coperto da un tetto, contiene<br />
dei locali utilizzabili ed è costruito quale installazione permanente. Anche la muratura<br />
greggia di un fabbricato nel senso indicato qui sopra rientra in questo concetto. Non<br />
sono considerate come stabili le costruzioni provvisorie, cioè quelle costruzioni che non<br />
sono erette a titolo d’installazione permanente come le baracche da cantiere, capannoni<br />
da fiera, per feste e simili.<br />
Il concetto di stabile comprende anche quelle installazioni edili che pur non essendo parte<br />
integrante del fabbricato, ne fanno normalmente parte, appartengono al proprietario dello<br />
stabile e che sono fissate o adattate al fabbricato in modo che non ne possono essere<br />
separate senza notevole scapito del loro valore o senza provocare danno importante<br />
all’edificio.<br />
Come per esempio installazioni per la sauna o pareti divisorie inserite posteriormente.<br />
Fanno parte dello stabile anche le installazioni usuali rientranti nell’arredamento di base<br />
che appartengono al proprietario dell’immobile, anche se potrebbero essere staccate<br />
dallo stabile senza provocare perdite importanti di valore o danni allo stabile stesso. Ad<br />
esempio la lavastoviglie e tali.<br />
Le installazioni edili fissate in permanenza allo stabile, eseguite dal locatario o<br />
dall’affittuario devono essere assicurate da quest’ultimi.<br />
Proprietà per piani: lo stabile deve essere assicurato interamente dalla comunità dei proprietari<br />
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