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Assicurazione IEED Helvetia (compact) Edizione gennaio 2007 ...

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6<br />

7<br />

– comandi elettronici che fanno parte integrante<br />

di una macchina,come comandi CN/CNC/<br />

DNC, SPS,comandi con microprocessori, calcolatori<br />

di processo industriali;<br />

– robot industriali e manipolatori industriali;<br />

– apparecchi della tecnica della medicina;<br />

– apparecchi di teleazionamento e ­registrazione<br />

in impianti ad alta e media tensione;<br />

– apparecchi di misurazione e controllo elettronici;<br />

– videobeamer;<br />

– apparecchi dell’elettronica di consumo quali<br />

televisori, videoregistratori, impianti HIFI,<br />

ecc..<br />

4 Somme di assicurazione<br />

4.1<br />

Le somme di assicurazione stabilite nella polizza per i<br />

singoli oggetti e le singole spese servono da base per il<br />

calcolo del premio. Esse costituiscono il limite del risarcimento<br />

per ogni sinistro (alle somme per gli oggetti va<br />

addizionata la somma per la copertura precauzionale,<br />

per le spese di sgombero e di smaltimento secondo l’art.<br />

1.1, delle CGA).<br />

Le somme di assicurazione non si riducono per il fatto che<br />

vengano effettuati dei risarcimenti; tuttavia, la Compagnia<br />

ha diritto a un premio supplementare in proporzione.<br />

4.2<br />

La somma di assicurazione per il singolo oggetto deve<br />

corrispondere al valore di un medesimo oggetto nuovo<br />

(valore a nuovo), comprese le spese di dogana, trasporto,<br />

montaggio e tutte le altre spese supplementari (assicurazione<br />

al valore totale).<br />

E’ considerato valore a nuovo il prezzo di listino valido;<br />

se l’oggetto assicurato non figura più nel listino prezzi, è<br />

determinante l’ultimo prezzo di listino.<br />

Per la determinazione della somma di assicurazione non<br />

vanno detratti né i ribassi né le altre riduzioni sul prezzo.<br />

4.3<br />

Le somme di assicurazione per le assicurazioni complementari<br />

ai sensi dell’art. 1.2, delle CGA sono stabilite a<br />

primo rischio.<br />

4.4<br />

Se la polizza non si basa su di una distinta dettagliata<br />

dell’impianto, è valevole allora l’assicurazione globale al<br />

valore totale. In tal caso sono assicurati tutti gli impianti<br />

EED (ai sensi dell’art. 3, cifra 7),l’infrastruttura ed il<br />

cablaggio utilizzati per l’elaborazione dei dati ai luoghi<br />

d’esercizio (assicurazione al luogo di rischio).<br />

Prestazioni<br />

5 Prestazioni dell’<strong>Helvetia</strong><br />

5.1<br />

La Compagnia risarcisce:<br />

a) le spese per la ricostituzione dell’oggetto danneggiato<br />

allo stato immediatamente prima del sinistro, incluse le<br />

spese di dogana, trasporto, smontaggio e rimontaggio<br />

come pure tutte le altre spese supplementari comprese<br />

nella somma di assicurazione (danno parziale),<br />

sulla base delle fatture giustificative, oppure<br />

b) il valore attuale dell’oggetto assicurato immediatamente<br />

prima del sinistro, se l’importo per la ricostituzione<br />

è superiore al valore attuale, o se l’oggetto<br />

assicurato non può più essere riparato (danno totale);<br />

è considerato valore attuale il valore a nuovo ai sensi<br />

dell’art. 4.2, delle CGA, deduzion fatta di un certo<br />

importo per il deprezzamento (ammortamento); l’ammortamento<br />

ammonta all’1 % per ogni mese (frazioni<br />

di mesi contano come mesi interi) a partire dalla prima<br />

messa in funzione, ma al massimo al 70 %.<br />

5.2<br />

La Compagnia risarcisce inoltre:<br />

a) in caso di danni in seguito a incendio, forze della<br />

natura, furto e alle acque nonché per gli oggetti per<br />

cui sussiste un contratto di manutenzione, anche le<br />

spese che eccedono i costi per la riparazione o per<br />

l’acquisto di oggetti nuovi (valore a nuovo).<br />

Il contratto di manutenzione dovrà prevedere almeno<br />

il servizio di manutenzione dell’oggetto, come pure<br />

l’eliminazione di guasti e difetti sopraggiunti durante il<br />

normale funzionamento dell’oggetto e senza l’influsso<br />

di una forza esterna, come pure le spese inerenti per il<br />

materiale e il personale;<br />

b) le spese di sgombero e di smaltimento sostenute in<br />

seguito ad un sinistro assicurato fino a concorrenza<br />

del 5 % della somma di assicurazione per l’oggetto<br />

assicurato. Sono ritenute spese di sgombero e di<br />

smaltimento gli sborsi per lo sgombero dei resti degli<br />

oggetti assicurati dal luogo del sinistro, il loro trasporto<br />

fino al più vicino luogo di deposito, nonchè le spese<br />

per il deposito e la distruzione di essi;<br />

c) le spese supplementari per lavoro straordinario in<br />

rapporto alla riparazione dell’oggetto e le sovrattasse<br />

per spedizioni a grande velocità;<br />

d) le spese nell’ambito delle assicurazioni complementari<br />

convenute;<br />

e) le spese per riparazioni provvisorie, se eseguite con il<br />

consenso della Compagnia.

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