Cassazione
snciv@sL0@a2016@n04921@tS.clean
snciv@sL0@a2016@n04921@tS.clean
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4<br />
R. G. n. 20805/14<br />
Ud. 15.12.15<br />
Tisseyre c. Università degli Studi di Palermo<br />
Estensore: dott. Antonio Manna<br />
comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere,<br />
come giusta causa di recesso (per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti<br />
collettivi nazionali di lavoro) e causa di decadenza dall'impiego (per il restante<br />
personale), non fa altro che derogare, con precetto speciale (in quanto tale<br />
prevalente), quello generale dell'art. 2106 c.c., che prevede che ogni addebito di<br />
valenza disciplinare (e tali sono le condotte sopra richiamate) debba essere<br />
sanzionato in modo proporzionato alla gravità dell'infrazione.<br />
In altri termini, è lo stesso legislatore ad effettuare a tale riguardo una preventiva<br />
valutazione di gravità, vincolante per l'interprete: invero, quando è la legge stessa<br />
ad operare una valutazione di gravità dell'infrazione disciplinare e di congruità<br />
della relativa sanzione espulsiva, resta interdetto ogni ulteriore margine di<br />
valutazione ad opera del giudice (cfr. Cass. n. 15098/11).<br />
Ciò detto, l'errore in cui è incorsa l'impugnata sentenza risiede nell'aver ritenuto<br />
che l'applicazione del citato comma 61 dell'art. 1 legge n. 662/96, nel caso in<br />
oggetto veicolata dall'art. 8 del CCI cit., implichi di per sé la legittimità del<br />
licenziamento di cui si controverte, senza che sia necessario verificare nel caso<br />
concreto la gravità - da un punto di vista oggettivo e soggettivo - dell'infrazione<br />
contestata al ricorrente.<br />
Infatti, premessa la natura privatistica del rapporto di lavoro dei lettori di lingua<br />
straniera, ora esperti linguistici, con le Università, rapporto non equiparabile ad uno<br />
di pubblico impiego nemmeno dopo la relativa contrattualizzazione avviata a partire<br />
dal d.lgs. n. 29/93 (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 8985/10), l'estensione in tutto o in<br />
parte della disciplina del secondo anche al primo operata in virtù di mera clausola<br />
contrattuale (come avvenuto nel caso di specie) ne muta, in tale ambito, l'efficacia,<br />
nel senso che quella disciplina che nel pubblico impiego contrattualizzato è un<br />
insieme di norme (per lo più) imperative diviene, ove applicata a rapporti di lavoro<br />
privatistici soltanto in virtù di apposita estensione in via di contratto collettivo,<br />
munita di efficacia pari a quest'ultimo nei rapporti con fonti (propriamente dette,<br />
ossia con norme giuridiche) di difforme contenuto.<br />
Corte di <strong>Cassazione</strong> - copia non ufficiale<br />
4