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Cassazione

snciv@sL0@a2016@n04921@tS.clean

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R. G. n. 20805/14<br />

Ud. 15.12.15<br />

Tisseyre c. Università degli Studi di Palermo<br />

Estensore: dott. Antonio Manna<br />

comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere,<br />

come giusta causa di recesso (per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti<br />

collettivi nazionali di lavoro) e causa di decadenza dall'impiego (per il restante<br />

personale), non fa altro che derogare, con precetto speciale (in quanto tale<br />

prevalente), quello generale dell'art. 2106 c.c., che prevede che ogni addebito di<br />

valenza disciplinare (e tali sono le condotte sopra richiamate) debba essere<br />

sanzionato in modo proporzionato alla gravità dell'infrazione.<br />

In altri termini, è lo stesso legislatore ad effettuare a tale riguardo una preventiva<br />

valutazione di gravità, vincolante per l'interprete: invero, quando è la legge stessa<br />

ad operare una valutazione di gravità dell'infrazione disciplinare e di congruità<br />

della relativa sanzione espulsiva, resta interdetto ogni ulteriore margine di<br />

valutazione ad opera del giudice (cfr. Cass. n. 15098/11).<br />

Ciò detto, l'errore in cui è incorsa l'impugnata sentenza risiede nell'aver ritenuto<br />

che l'applicazione del citato comma 61 dell'art. 1 legge n. 662/96, nel caso in<br />

oggetto veicolata dall'art. 8 del CCI cit., implichi di per sé la legittimità del<br />

licenziamento di cui si controverte, senza che sia necessario verificare nel caso<br />

concreto la gravità - da un punto di vista oggettivo e soggettivo - dell'infrazione<br />

contestata al ricorrente.<br />

Infatti, premessa la natura privatistica del rapporto di lavoro dei lettori di lingua<br />

straniera, ora esperti linguistici, con le Università, rapporto non equiparabile ad uno<br />

di pubblico impiego nemmeno dopo la relativa contrattualizzazione avviata a partire<br />

dal d.lgs. n. 29/93 (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 8985/10), l'estensione in tutto o in<br />

parte della disciplina del secondo anche al primo operata in virtù di mera clausola<br />

contrattuale (come avvenuto nel caso di specie) ne muta, in tale ambito, l'efficacia,<br />

nel senso che quella disciplina che nel pubblico impiego contrattualizzato è un<br />

insieme di norme (per lo più) imperative diviene, ove applicata a rapporti di lavoro<br />

privatistici soltanto in virtù di apposita estensione in via di contratto collettivo,<br />

munita di efficacia pari a quest'ultimo nei rapporti con fonti (propriamente dette,<br />

ossia con norme giuridiche) di difforme contenuto.<br />

Corte di <strong>Cassazione</strong> - copia non ufficiale<br />

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