15.11.2016 Views

Cassazione

snciv@sL0@a2016@n21978@tS.clean

snciv@sL0@a2016@n21978@tS.clean

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

convenuta prevedono che "L'iscrizione e la permanenza di imprese in posizione<br />

di iscritto nell'elenco fornitori .... deve essere espressamente autorizzata dal<br />

Direttore Generale della RAI, previa approvazione del Consiglio di<br />

Amministrazione...".<br />

2. Con il secondo motivo, formulato in relazione all'art. 360, primo comma, n.<br />

3, c.p.c., il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2104,<br />

2105 e 2119 c.c., per avere la Corte di merito erroneamente accertato la giusta<br />

causa dl licenziamento, mentre nel caso di specie i fatti accertati dalla sentenza<br />

non costituivano giusta causa e quindi doveva essere pagata l'indennità sostitutiva<br />

del preavviso, lamentando, altresì, che altri dipendenti che versavano nella stessa<br />

situazione del ricorrente avevano ricevuto solo una sanzione conservativa.<br />

3. Con il terzo mezzo di impugnazione si lamenta la violazione e falsa<br />

applicazione dell'art. 2119 c.c. e degli artt. 19 e 22 del contratto collettivo<br />

nazionale dei dirigenti industriali del 24 novembre 2004, in relazione all'art. 360,<br />

primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la corte di Appello erroneamente accertato la<br />

giustificazione del licenziamento, mentre nel caso di specie i fatti accertati dalla<br />

sentenza non costituivano né giusta causa, né giustificato motivo negoziale di<br />

licenziamento.<br />

I motivi non sono meritevoli di accoglimento.<br />

1.1 Quanto al primo motivo, se ne rileva l'inammissibilità.<br />

Invero, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n.<br />

Corte di <strong>Cassazione</strong> - copia non ufficiale<br />

8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in<br />

<strong>Cassazione</strong> solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge<br />

costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione<br />

in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal<br />

confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella<br />

2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!