Cassazione
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convenuta prevedono che "L'iscrizione e la permanenza di imprese in posizione<br />
di iscritto nell'elenco fornitori .... deve essere espressamente autorizzata dal<br />
Direttore Generale della RAI, previa approvazione del Consiglio di<br />
Amministrazione...".<br />
2. Con il secondo motivo, formulato in relazione all'art. 360, primo comma, n.<br />
3, c.p.c., il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2104,<br />
2105 e 2119 c.c., per avere la Corte di merito erroneamente accertato la giusta<br />
causa dl licenziamento, mentre nel caso di specie i fatti accertati dalla sentenza<br />
non costituivano giusta causa e quindi doveva essere pagata l'indennità sostitutiva<br />
del preavviso, lamentando, altresì, che altri dipendenti che versavano nella stessa<br />
situazione del ricorrente avevano ricevuto solo una sanzione conservativa.<br />
3. Con il terzo mezzo di impugnazione si lamenta la violazione e falsa<br />
applicazione dell'art. 2119 c.c. e degli artt. 19 e 22 del contratto collettivo<br />
nazionale dei dirigenti industriali del 24 novembre 2004, in relazione all'art. 360,<br />
primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la corte di Appello erroneamente accertato la<br />
giustificazione del licenziamento, mentre nel caso di specie i fatti accertati dalla<br />
sentenza non costituivano né giusta causa, né giustificato motivo negoziale di<br />
licenziamento.<br />
I motivi non sono meritevoli di accoglimento.<br />
1.1 Quanto al primo motivo, se ne rileva l'inammissibilità.<br />
Invero, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n.<br />
Corte di <strong>Cassazione</strong> - copia non ufficiale<br />
8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in<br />
<strong>Cassazione</strong> solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge<br />
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione<br />
in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal<br />
confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella<br />
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