StatutoAssociazioneGaffurio
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Art. 20<br />
I membri del Consiglio Direttivo che per dimissioni o altre cause venissero a mancare<br />
verranno sostituiti mediante elezione nella prima Assemblea successiva.<br />
I nuovi eletti resteranno in carica per il tempo per il quale sarebbero dovuti restare in<br />
carica i Consiglieri sostituiti.<br />
Art. 21<br />
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo convochi o almeno tre dei<br />
Consiglieri ne richiedano la convocazione.<br />
Esso viene convocato dal Presidente mediante avviso da recapitarsi almeno cinque giorni<br />
prima della data fissata per la riunione.<br />
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri in<br />
carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di<br />
voti prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto<br />
verbale che sarà firmato da chi ha presieduto la seduta e dal verbalizzante.<br />
Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitate dal Presidente, anche in via<br />
permanente, persone estranee al Consiglio stesso, che partecipano senza diritto di voto.<br />
Art. 22<br />
Nei Comuni diversi da quello ove ha sede l’Associazione, nei quali esistono scuole o sezioni<br />
promosse dall’Associazione stessa, la gestione potrà essere esercitata in collaborazione<br />
con un delegato locale o un comitato locale nominati dal Consiglio Direttivo. I delegati<br />
locali e i membri dei comitati locali potranno partecipare alle riunioni del Consiglio<br />
Direttivo senza diritto di voto.<br />
Art. 23<br />
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l’amministrazione<br />
ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza alcuna eccezione ed ha facoltà di<br />
compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi statutari,<br />
esclusi quelli che la legge ed il presente Statuto riservano in modo tassativo all’Assemblea.<br />
Il Consiglio Direttivo ha pure facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed<br />
amministrative in ogni grado di giudizio e di nominare procuratori anche non soci per<br />
determinati atti o categorie di atti.<br />
Art. 24<br />
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.<br />
Art. 25<br />
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti e resta<br />
in carica per lo stesso periodo fissato per il Consiglio Direttivo.<br />
Art. 6<br />
Sono soci sostenitori le persone fisiche e gli enti che intendono sostenere finanziariamente<br />
l’Associazione con speciali contributi in denaro, servizi o strutture.<br />
L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.<br />
Art. 7<br />
Sono soci onorari coloro che, in riconoscimento di particolari benemerenze, sono nominati<br />
a vita dall’Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, su proposta del Consiglio<br />
Direttivo. Sono dispensati dal pagamento delle quote associative.<br />
Art. 8<br />
La domanda di ammissione impegna il socio a tutti gli effetti statutari.<br />
L’iscrizione vale per tutta la durata dell’esercizio sociale, dal 1° settembre di ogni anno al<br />
successivo 31 agosto. Per i soci ordinari e sostenitori s’intende rinnovata, per uguale<br />
periodo di tempo, se non sia stata presentata formale lettera di dimissioni, che deve<br />
pervenire al Consiglio Direttivo entro il 31 luglio di ogni anno.<br />
Art. 9<br />
I soci ordinari ed aggregati sono tenuti al versamento delle quote associative per ogni<br />
esercizio sociale, nella misura e con le modalità stabilite annualmente dal Consiglio<br />
Direttivo.<br />
Il Consiglio Direttivo delibera la forma, l’entità e le modalità di versamento della quota<br />
associativa, e può dispensare dal pagamento della stessa i soci che prestano attività<br />
d’insegnamento nell’ambito delle iniziative promosse dall’Associazione.<br />
Art. 10<br />
La qualifica di socio si perde:<br />
a) per dimissioni;<br />
b) per ritardo protratto oltre quattro mesi nel pagamento della quota associativa;<br />
c) per esclusione, per gravi motivi, deliberata con provvedimento motivato dall’Assemblea.<br />
Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso all’Autorità Giudiziaria.<br />
Art. 11<br />
Il fondo comune dell’Associazione è costituito:<br />
a) dai beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;<br />
dalle quote associative di cui al precedente art. 9;<br />
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;<br />
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.<br />
L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo<br />
svolgimento della propria attività da: