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StatutoAssociazioneGaffurio

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Art. 20<br />

I membri del Consiglio Direttivo che per dimissioni o altre cause venissero a mancare<br />

verranno sostituiti mediante elezione nella prima Assemblea successiva.<br />

I nuovi eletti resteranno in carica per il tempo per il quale sarebbero dovuti restare in<br />

carica i Consiglieri sostituiti.<br />

Art. 21<br />

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo convochi o almeno tre dei<br />

Consiglieri ne richiedano la convocazione.<br />

Esso viene convocato dal Presidente mediante avviso da recapitarsi almeno cinque giorni<br />

prima della data fissata per la riunione.<br />

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri in<br />

carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di<br />

voti prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto<br />

verbale che sarà firmato da chi ha presieduto la seduta e dal verbalizzante.<br />

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitate dal Presidente, anche in via<br />

permanente, persone estranee al Consiglio stesso, che partecipano senza diritto di voto.<br />

Art. 22<br />

Nei Comuni diversi da quello ove ha sede l’Associazione, nei quali esistono scuole o sezioni<br />

promosse dall’Associazione stessa, la gestione potrà essere esercitata in collaborazione<br />

con un delegato locale o un comitato locale nominati dal Consiglio Direttivo. I delegati<br />

locali e i membri dei comitati locali potranno partecipare alle riunioni del Consiglio<br />

Direttivo senza diritto di voto.<br />

Art. 23<br />

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l’amministrazione<br />

ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza alcuna eccezione ed ha facoltà di<br />

compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi statutari,<br />

esclusi quelli che la legge ed il presente Statuto riservano in modo tassativo all’Assemblea.<br />

Il Consiglio Direttivo ha pure facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed<br />

amministrative in ogni grado di giudizio e di nominare procuratori anche non soci per<br />

determinati atti o categorie di atti.<br />

Art. 24<br />

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.<br />

Art. 25<br />

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti e resta<br />

in carica per lo stesso periodo fissato per il Consiglio Direttivo.<br />

Art. 6<br />

Sono soci sostenitori le persone fisiche e gli enti che intendono sostenere finanziariamente<br />

l’Associazione con speciali contributi in denaro, servizi o strutture.<br />

L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.<br />

Art. 7<br />

Sono soci onorari coloro che, in riconoscimento di particolari benemerenze, sono nominati<br />

a vita dall’Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, su proposta del Consiglio<br />

Direttivo. Sono dispensati dal pagamento delle quote associative.<br />

Art. 8<br />

La domanda di ammissione impegna il socio a tutti gli effetti statutari.<br />

L’iscrizione vale per tutta la durata dell’esercizio sociale, dal 1° settembre di ogni anno al<br />

successivo 31 agosto. Per i soci ordinari e sostenitori s’intende rinnovata, per uguale<br />

periodo di tempo, se non sia stata presentata formale lettera di dimissioni, che deve<br />

pervenire al Consiglio Direttivo entro il 31 luglio di ogni anno.<br />

Art. 9<br />

I soci ordinari ed aggregati sono tenuti al versamento delle quote associative per ogni<br />

esercizio sociale, nella misura e con le modalità stabilite annualmente dal Consiglio<br />

Direttivo.<br />

Il Consiglio Direttivo delibera la forma, l’entità e le modalità di versamento della quota<br />

associativa, e può dispensare dal pagamento della stessa i soci che prestano attività<br />

d’insegnamento nell’ambito delle iniziative promosse dall’Associazione.<br />

Art. 10<br />

La qualifica di socio si perde:<br />

a) per dimissioni;<br />

b) per ritardo protratto oltre quattro mesi nel pagamento della quota associativa;<br />

c) per esclusione, per gravi motivi, deliberata con provvedimento motivato dall’Assemblea.<br />

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso all’Autorità Giudiziaria.<br />

Art. 11<br />

Il fondo comune dell’Associazione è costituito:<br />

a) dai beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;<br />

dalle quote associative di cui al precedente art. 9;<br />

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;<br />

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.<br />

L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo<br />

svolgimento della propria attività da:

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