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StatutoAssociazioneGaffurio

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a) quote associative di cui al precedente art. 9;<br />

b) contributi di privati;<br />

c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche territoriali e non, finalizzati<br />

esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;<br />

d) contributi di organismi internazionali;<br />

e) donazioni e lasciti testamentari;<br />

f) rimborsi derivanti da convenzioni;<br />

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.<br />

E’ espressamente vietata la distribuzione a soci, amministratori e a qualunque altro<br />

soggetto, di eventuali profitti derivanti dalle attività dell’Associazione.<br />

Sono organi dell’Associazione:<br />

a) l’Assemblea dei Soci;<br />

b) il Consiglio Direttivo;<br />

c) il Presidente;<br />

d) il Consiglio di Presidenza;<br />

e) il Collegio dei Revisori dei Conti.<br />

Art. 12<br />

Art. 13<br />

L’Assemblea è composta dai soci ordinari, onorari e sostenitori. Le sue deliberazioni prese<br />

in conformità alla legge ed al presente Statuto impegnano tutti i soci. Hanno diritto<br />

d’intervenire all’Assemblea i soci appartenenti alle suddette categorie la cui iscrizione<br />

decorra da almeno tre mesi. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio<br />

mediante delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.<br />

Art. 14<br />

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria ogni anno per<br />

l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio sociale precedente e del bilancio<br />

preventivo dell’esercizio sociale seguente.<br />

L’Assemblea è convocata in via straordinaria quando se ne ravvisa la necessità o quando ne<br />

è fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.<br />

La convocazione viene fatta in entrambi i casi mediante avviso contenente l’ordine del<br />

giorno, spedito almeno sette giorni prima dell’adunanza ed affisso all’albo<br />

dell’Associazione.<br />

Art. 15<br />

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice<br />

Presidente. In caso di assenza di entrambi l’Assemblea elegge il proprio Presidente. Il<br />

Presidente nomina un Segretario e se necessario due scrutatori.<br />

Art. 16<br />

L’Assemblea in prima convocazione è valida quando sia presente o rappresentata almeno la<br />

metà dei soci aventi diritto d’intervenire. In seconda convocazione, che può essere fissata<br />

anche per lo stesso giorno, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.<br />

L’Assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.<br />

Per modificare lo statuto occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno due terzi<br />

dei soci aventi diritto di intervenire ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti o<br />

rappresentati.<br />

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il<br />

voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di intervenire.<br />

Le nomine alle cariche sociali, quando non avvengono per acclamazione, si fanno a scheda<br />

segreta.<br />

Su ogni scheda si possono indicare nominativi in numero non superiore a quello delle<br />

persone da eleggersi dall’Assemblea.<br />

Sono eletti i soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti.<br />

In caso di parità è eletto il socio con maggiore anzianità d’iscrizione.<br />

Art. 17<br />

Spetta all’Assemblea di:<br />

a) eleggere fra i soci i componenti del Consiglio Direttivo;<br />

b) eleggere fra i soci il Collegio dei Revisori dei Conti;<br />

c) approvare il bilancio consuntivo d’esercizio dell’Associazione corredato dalla relazione<br />

del Collegio dei Revisori dei Conti nonché il bilancio preventivo relativo all’esercizio<br />

seguente;<br />

d) deliberare sulle modifiche allo Statuto;<br />

e) deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;<br />

f) deliberare in ordine allo scioglimento dell’Associazione, alle modalità della liquidazione,<br />

alla nomina del liquidatore e alla destinazione del patrimonio residuo.<br />

Art. 18<br />

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da sei a nove.<br />

L’Assemblea che elegge il Consiglio ne determina il numero di componenti.<br />

Art. 19<br />

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge fra i<br />

propri membri un Presidente, un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di<br />

impedimento, un Segretario ed un Tesoriere.<br />

Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere e Segretario costituiscono il Consiglio di Presidenza,<br />

competente a deliberare con i poteri del Consiglio Direttivo nei casi di particolare necessità<br />

ed urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

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