Conformità ai Principi Ebic - Abi
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Roma Agli Associati<br />
28 luglio 2010<br />
Prot. SP/DN/PA/002281<br />
Loro sedi<br />
<strong>Principi</strong> EBIC per la trasferibilità dei servizi di pagamento: conformità<br />
dell’autoregolamentazione nazionale a detti <strong>Principi</strong><br />
Premessa<br />
Con lettera circolare del 2 novembre 2009 (Prot. PR/003712) la scrivente ha fornito<br />
specifica informativa in merito <strong>ai</strong> “Common Principles for bank accounts switching” 1 (di<br />
seguito “<strong>Principi</strong>”) che sono stati adottati - il 1° dicembre del 2008 – dallo European<br />
Banking Industry Committee (EBIC), su espresso invito della Commissione Europea (cfr.<br />
allegato 1).<br />
Con la presente si torna sull’argomento per portare all’attenzione di tutti gli Associati<br />
alcune ulteriori iniziative che, a seguito di recenti interlocuzioni intercorse tra la<br />
Commissione Europea e l’EBIC, si è ritenuto necessario porre in essere al fine di<br />
assicurare la piena coerenza dell’autoregolamentazione dell’industria bancaria italiana con i<br />
citati <strong>Principi</strong> EBIC; <strong>Principi</strong> che – si rammenta – sono divenuti operativi dal 1°<br />
novembre u.s.<br />
Al riguardo si evidenzia che:<br />
� il rispetto dei <strong>Principi</strong> EBIC è vincolante per tutte le comunità bancarie<br />
nazionali;<br />
� conformemente a quanto deliberato dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio<br />
dell’ABI, le Associate sono tenute ad adottare tutte le iniziative già avviate o in<br />
1 Per maggiori dettagli www.eubic.org.<br />
sede: 00I86 Roma | Piazza del Gesù, 49 | tel. +39.06.6767I | fax +39.06.6767457 | abi@abi.it<br />
uffici: 20I23 Milano | Via della Posta, 7 | tel. +39.02.72I0II | fax +39.02.72I0I239<br />
I050 Bruxelles | Rue Wiertz, 50/28 | tel. +32(0).2.401.6182 | fax +32(0)2.401.6868
corso di realizzazione in sede associativa in osservanza dei menzionati <strong>Principi</strong><br />
EBIC.<br />
A tal fine è utile precisare che larga parte degli impegni previsti d<strong>ai</strong> “Common Principles<br />
for bank account switching” sono già stati assolti sin da febbr<strong>ai</strong>o 2007 da un significativo<br />
numero di banche (segnatamente quelle aderenti all’autoregolamentazione PattiChiari). I<br />
principi europei, infatti, riproducono sostanzialmente gli adempimenti previsti dal sistema<br />
di autoregolamentazione italiano, che ha fortemente ispirato il codice di condotta<br />
europeo.<br />
Per maggiore chiarezza e completezza, si richiamano a seguire gli obiettivi e i contenuti<br />
dei <strong>Principi</strong> EBIC dando evidenza delle iniziative già realizzate sul piano nazionale e di<br />
quelle, ulteriori, recentemente approvate d<strong>ai</strong> competenti organismi interbancari.<br />
I. Obiettivo ed ambito di applicazione dei <strong>Principi</strong> EBIC<br />
L’industria bancaria europea è impegnata nella realizzazione di iniziative tese a<br />
promuovere la mobilità della clientela quale condizione fondamentale per favorire il<br />
corretto funzionamento del meccanismo concorrenziale nel settore bancario.<br />
Con questo obiettivo l’EBIC ha pubblicato i “Common Principles for bank accounts<br />
switching” e cioè un set di regole comuni a livello UE che le singole comunità<br />
bancarie devono rispettare allo scopo di favorire la mobilità della clientela sul<br />
piano nazionale.<br />
Nello specifico, i <strong>Principi</strong> EBIC:<br />
• definiscono una serie di regole aventi ad oggetto gli adempimenti di carattere<br />
informativo ed operativo (si vedano, rispettivamente, i successivi par. II e III) che le<br />
banche - nei diversi ruoli di “nuova banca” e “vecchia banca” – hanno l’obbligo di<br />
porre in essere allo scopo di:<br />
− rendere chiare e semplici le modalità attraverso le quali la clientela può trasferire da<br />
un conto corrente ad un altro i servizi bancari in uso (di seguito “switching” o,<br />
alternativamente “trasferibilità”) e, successivamente, procedere alla chiusura del<br />
conto originario;<br />
− assistere la clientela nel processo di switching e di chiusura del conto originario<br />
riducendo, per quanto possibile, gli oneri a carico della clientela medesima;<br />
• stabiliscono alcune regole tese a far sì che l’operazione di switching venga eseguita<br />
dalle banche nel rispetto di criteri di massima trasparenza delle condizioni<br />
applicate ed entro una tempistica massima predefinita (cosiddette “switching<br />
facilities”, descritte al par. IV);
• contengono indicazioni riguardanti il processo di implementazione dei <strong>Principi</strong> e<br />
l’attività di monitoraggio circa il rispetto degli stessi da parte delle singole comunità<br />
bancarie (cfr. par. V).<br />
I <strong>Principi</strong> EBIC si applicano alle operazioni di trasferimento dei servizi di addebito diretto<br />
(direct debit), di bonifico permanente in addebito (standing order for credit transfer) e di bonifico<br />
ricorrente in accredito (recurring incoming credit transfer), collegati ad un rapporto di conto<br />
corrente offerto ad un consumatore.<br />
Allo scopo di tener conto del diverso contesto normativo, infrastrutturale ed operativo in<br />
essere nei diversi Stati membri, il documento EBIC contiene dei <strong>Principi</strong> di carattere<br />
generale che possono essere adattati da ciascuna comunità bancaria, laddove necessario,<br />
per tener conto delle esigenze nazionali. Le singole banche o le comunità bancarie hanno<br />
inoltre facoltà di supportare la propria clientela offrendo dei servizi aggiuntivi rispetto a<br />
quanto previsto dalle regole comuni definite a livello europeo.<br />
II. Adempimenti di carattere informativo<br />
I <strong>Principi</strong> EBIC pongono in capo alle banche l’obbligo di fornire informazioni chiare e<br />
complete al consumatore che intende cambiare rapporto di conto corrente.<br />
Tali informazioni devono essere rese dalle banche e dalle Associazioni bancarie nazionali<br />
mediante supporti durevoli e devono indicare le responsabilità dei diversi soggetti<br />
coinvolti nel processo di switching (“banca nuova”, “banca vecchia” e cliente), la tempistica<br />
di realizzazione del processo medesimo e le commissioni eventualmente previste a carico<br />
del cliente.<br />
Al riguardo l’ABI ha predisposto, in collaborazione con Bancaria Editrice, una guida<br />
informativa da rendere disponibile alla clientela presso la propria rete di sportelli e sul<br />
proprio sito Web (www.abi.it).<br />
La Guida risponde alle indicazioni formulate dall’EBIC. Essa contiene, infatti, utili e<br />
chiare indicazioni in merito alle attività che è necessario porre in essere per: i) aprire un<br />
nuovo conto corrente, ii) trasferire sul nuovo conto i servizi di pagamento già in uso, iii)<br />
chiudere il vecchio rapporto di conto.<br />
Si informa inoltre che per le Banche aderenti al Consorzio PattiChiari è stata predisposta<br />
una guida informativa apposita, che integra i contenuti dei principi EBIC con quanto<br />
previsto dagli “Impegni per la qualità PattiChiari” in materia di trasferibilità dei servizi<br />
bancari.
Allo scopo di dare adeguata visibilità <strong>ai</strong> <strong>Principi</strong> EBIC è stata anche inserita nella home<br />
page del sito ABI una sezione nella quale, oltre ad una descrizione dei contenuti e delle<br />
finalità dei Common Principles, è consultabile e scaricabile la seguente documentazione: i)<br />
testo ufficiale, in inglese, dei <strong>Principi</strong> EBIC (e relativo preambolo) e traduzione degli<br />
stessi in lingua italiana; ii) documento descrittivo delle concrete iniziative realizzate sul<br />
piano nazionale per dare attuazione alle previsioni stabilite d<strong>ai</strong> <strong>Principi</strong> EBIC e norme<br />
interbancarie delle procedure “trasferibilità delle domiciliazioni RID” e “trasferibilità dei<br />
bonifici” (con le quali, come di seguito meglio precisato, è stata data attuazione agli<br />
adempimenti di carattere operativo previsti dall’EBIC).<br />
III. Adempimenti di carattere operativo<br />
I <strong>Principi</strong> EBIC stabiliscono l’obbligo per le banche di offrire assistenza alla clientela,<br />
declinando le attività che le banche - nei diversi ruoli di “nuova banca” e di “banca<br />
originaria” - devono necessariamente porre in essere allo scopo di assicurare che il<br />
processo di trasferibilità venga realizzato in maniera semplice e tempestiva.<br />
La comunità bancaria italiana ha realizzato due diverse iniziative con le quali si è inteso<br />
venire incontro alle esigenze della clientela in materia di trasferibilità dei servizi di<br />
pagamento che ricadono nel campo di applicazione dei <strong>Principi</strong> EBIC. Si tratta delle<br />
iniziative per la “trasferibilità delle domiciliazioni RID” e per la “trasferibilità dei<br />
bonifici”, rispettivamente operative da febbr<strong>ai</strong>o del 2007 e novembre del 2009.<br />
Le citate procedure nazionali di trasferibilità – oltre a rispondere agli stessi obiettivi e al<br />
medesimo ambito di applicazione dei <strong>Principi</strong> in argomento – vengono disciplinate da<br />
specifiche norme interbancarie che pongono in carico alle diverse banche coinvolte nel<br />
processo di switching una serie di obblighi e di responsabilità che risultano anch’essi del<br />
tutto coerenti con le previsioni europee.<br />
In particolare, per quanto riguarda la “nuova banca”, è previsto che il cliente possa<br />
rivolgersi ad essa in via esclusiva (cosiddetto Single Point of Contact) affinché la stessa si<br />
faccia carico di realizzare tutte le attività necessarie per portare a compimento il<br />
trasferimento dei servizi di pagamento sul nuovo conto e comunicare agli eventuali<br />
soggetti terzi interessati (creditori delle disposizioni d’incasso RID e/o soggetti ordinanti i<br />
bonifici) le coordinate del nuovo conto 2.<br />
2 In linea con gli adempimenti EBIC, la “nuova banca” deve, più in dettaglio: chiedere alla vecchia banca,<br />
per conto del cliente medesimo, la comunicazione di tutte le informazioni relative agli addebiti diretti RID<br />
e i bonifici ricorrenti (in addebito e/o in accredito) attivati dal cliente sul conto originario; attivare sul<br />
nuovo conto gli addebiti diretti RID e i bonifici ricorrenti (in addebito e/o in accredito) comunicati dalla<br />
“banca originaria”; dare conferma alla “banca originaria” dell’attivazione di tali servizi di pagamento sul<br />
nuovo conto e richiedere, al contempo, la revoca degli stessi sul conto originario; comunicare <strong>ai</strong> soggetti
La “banca originaria”, sempre in piena coerenza con le regole comuni definite a livello<br />
europeo, deve invece comunicare alla “nuova banca” tutte le informazioni relative agli<br />
addebiti diretti RID e <strong>ai</strong> bonifici ricorrenti (in addebito e/o in accredito) che risultano<br />
attivi sul conto originario e provvedere alla revoca di tali servizi.<br />
In aggiunta a quanto precede, la normativa interbancaria definita in ambito nazionale<br />
stabilisce l’obbligo per la “banca originaria” – non previsto dall’EBIC - di inoltrare sul<br />
nuovo conto eventuali ordini di bonifico (anche occasionali) che dovesse ricevere in<br />
favore del conto originario nei 12 mesi successivi al completamento del processo di<br />
trasferibilità (cosiddetta operazione di “routing dei bonifici”). Ciò affinché tali operazioni<br />
possano essere accreditate dalla “nuova banca” sul nuovo conto del cliente.<br />
Si informa che, allo scopo di favorire la piena coerenza dei servizi resi sul piano<br />
nazionale con le indicazioni e le aspettative formulate a livello UE in materia di<br />
“bank accounts switching”, il Comitato Esecutivo ed il Consiglio ABI hanno<br />
deliberato quanto segue3: a) obbligo per tutte le banche Associate ABI che aderiscono alle procedure<br />
“Incassi Commerciali Interbancari – RID” e “Bonifici ordinari” di adottare le<br />
corrispondenti procedure di trasferibilità non solo nella veste di banca passiva<br />
(“banca originaria”) ma anche nella veste di banca attiva (“nuova banca”);<br />
b) definizione in sede associativa di un fac-simile di lettera che le banche<br />
Associate potranno utilizzare per supportare la clientela in fase di richiesta di<br />
chiusura del conto originario e di trasferimento delle eventuali giacenze dal<br />
citato conto originario al nuovo conto. Tale fac-simile di lettera, è in corso di<br />
predisposizione sulla falsa riga del prototipo predisposto in sede EBIC (riportato in<br />
Appendice <strong>ai</strong> medesimi <strong>Principi</strong>). Si fa riserva di trasmettere quanto prima ovvero a<br />
conclusione degli approfondimenti attualmente in corso, specifica comunicazione in<br />
materia.<br />
In relazione a quanto previsto alla lettera a) è stato aggiornato il Regolamento SITRAD<br />
delle procedure di trasferibilità in argomento di cui si allega copia (cfr. allegato 2). Al<br />
riguardo si precisa che:<br />
- le norme interbancarie relative alla procedura “Trasferibilità delle domiciliazioni RID”<br />
sono state modificate - rispetto alla versione trasmessa con lettera circolare dello<br />
scorso 16 giugno 2010 (Prot. SP/001687) – per aspetti meramente formali; si ricorda,<br />
infatti, che tale versione del Regolamento, come peraltro precisato nella citata circolare<br />
terzi che inviano le richieste di incasso RID o gli ordini di pagamento a mezzo bonifico in favore del<br />
cliente che si è trasferito, per il tramite della propria banca, le coordinate del nuovo conto di<br />
addebito/accredito; dare opportuna informativa al cliente circa l’esito positivo o negativo della richiesta di<br />
trasferibilità.<br />
3 Delibere assunte <strong>ai</strong> sensi dell'art. 4, c. 1 e 3, lett. b) dello Statuto ABI dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio ABI nelle<br />
riunioni tenutesi, entrambe, il 19 maggio 2010.
del 16 giugno, già conteneva al paragrafo 14.1.3 relativo a “requisiti per la<br />
partecipazione”, la seguente previsione “Sono tenuti a partecipare alla presente<br />
procedura – nelle veste di aderente domiciliatario originario e di nuovo aderente<br />
domiciliatario - tutti gli aderenti all’applicazione Incassi Commerciali<br />
Interbancari – RID”;<br />
- le norme interbancarie relative alla procedura “Trasferibilità dei bonifici” risultano<br />
aggiornate rispetto alla versione precedentemente in vigore (trasmessa con lettera<br />
circolare del 30 marzo 2010 Prot. PR/000991) per<br />
⋅ l’estensione a tutte le banche partecipanti alla procedura “BON” di aderire alla<br />
procedura di trasferibilità in argomento anche nella veste di banca attiva (si veda<br />
par. 14.2.3 - Requisiti per la partecipazione 4),<br />
⋅ la riformulazione dei titoli e dell’organizzazione dei paragrafi in coerenza con la<br />
nuova e più recente impostazione del regolamento SITRAD relativo alle procedure<br />
“Incassi” e “Trasferibilità delle domiciliazioni RID”;<br />
- all’interno del regolamento SITRAD sono stati allegati i moduli ad uso banca-cliente<br />
per la richiesta dei servizi “Trasferibilità delle domiciliazioni RID” e “Trasferibilità dei<br />
bonifici”.<br />
Si invitano tutti gli Associati che non avessero ancora provveduto, ad adeguarsi<br />
con tempestività al nuovo obbligo previsto implementando le menzionate<br />
procedure di trasferibilità anche nella veste di banca attiva.<br />
IV. Facilitazioni per il processo di switching<br />
Il documento EBIC dedica uno specifico paragrafo al tema delle “switching facilities” dove<br />
sono precisati alcuni aspetti connessi alla trasparenza delle condizioni applicate dalle<br />
banche oltre che alla tempistica di esecuzione degli adempimenti previsti a carico della<br />
“banca originaria” e della “nuova banca”.<br />
Si invitano tutti gli Associati a tener conto di quanto espressamente previsto dall’EBIC al<br />
riguardo:<br />
• la “banca originaria” non deve imporre commissioni per la chiusura del “vecchio”<br />
conto, eccetto che per conti aperti da meno di 12 mesi (<strong>ai</strong> sensi della Paymnet Services<br />
Directive - PSD).<br />
4 Versione precedentemente in vigore: “Sono ammesse a partecipare alla procedura tutte le banche utenti SITRAD<br />
aderenti alla procedura “Bonifici ordinari-BON”. Sono tenute a partecipare alla procedura tutte le banche aderenti alla<br />
procedura “Bonifici ordinari-BON” nella veste di “banca originaria” e di “banca ordinante originaria”, appositamente<br />
censite nell’ambito dell’anagrafica procedurale “Allineamento bonifici (IBAN, Clessidra)/Trasferibilità bonifici”.
In merito si richiama l’attenzione sul fatto che la normativa italiana risulta, sotto<br />
questo profilo, migliorativa rispetto alle previsioni definite a livello UE in quanto il<br />
divieto di imporre commissioni per la chiusura del conto si applica in tutti i<br />
casi e quindi anche per conti aperti da meno di 12 mesi (cfr. art. 126-septies del<br />
D.Lgs. 11/2010 attuativo della PSD);<br />
• le informazioni rese dalle banche <strong>ai</strong> sensi di quanto previsto al precedente paragrafo<br />
II, come pure quelle relative <strong>ai</strong> servizi di pagamento attivati sul conto originario (che si<br />
stanno trasferendo sul nuovo conto), devono essere offerte alla clientela<br />
gratuitamente; eventuali commissioni per la trasferibilità dei servizi di pagamento<br />
forniti dalla banca o dalle comunità bancarie devono risultare appropriate, in linea con<br />
i costi ed essere comunicate nell’informativa che il consumatore riceve relativamente al<br />
suo conto corrente.<br />
• i consumatori non devono essere soggetti ad alcuna commissione derivante da errori<br />
delle banca nel processo di trasferibilità e non devono subire alcun ritardo<br />
ingiustificato nel processo di trasferibilità a causa delle banche;<br />
• la “banca originaria” deve fornire l’elenco di informazioni necessarie ad identificare gli<br />
“ordini di bonifico permanenti” e le autorizzazioni di “addebito diretto” disposti sul<br />
“vecchio conto” entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta;<br />
la“banca nuova” attiverà gli “ordini di bonifico permanenti” e le autorizzazioni di<br />
“addebito permanente” sul “nuovo conto” e comunicherà, laddove possibile, <strong>ai</strong><br />
creditori degli addebiti diretti le nuove coordinate di addebito entro 7 giorni lavorativi<br />
dalla ricezione, da parte della “banca originaria” o del consumatore, di tutte le<br />
informazioni necessarie a far ciò.<br />
Al riguardo si ricorda che anche la normativa interbancaria delle procedure<br />
“trasferibilità delle domiciliazioni RID” e “trasferibilità dei bonifici” definisce i termini<br />
massimi entro i quali le banche – nei diversi ruoli di “banca originaria” e di “nuova<br />
banca” - devono operare. La tempistica definita sul piano nazionale è stata<br />
definita tenendo conto delle diverse fasi operative attraverso le quali si realizza<br />
il processo di trasferibilità e risulta più virtuosa rispetto a quella prevista<br />
dall’EBIC5. V. Implementazione, monitoraggio e valutazione dei <strong>Principi</strong> EBIC<br />
Il documento EBIC stabilisce che l’implementazione dei <strong>Principi</strong> all’interno delle singole<br />
comunità debba avvenire dal 1° novembre 2009 e che tale attività di implementazione<br />
debba essere coordinata dalle Associazioni bancarie nazionali.<br />
5 Per maggiori dettagli si vedano le norme contenute nel Regolamento SITRAD allegato.
I <strong>Principi</strong> EBIC attribuiscono inoltre alle Associazioni Bancarie nazionali il compito di<br />
monitorare l’implementazione ed il rispetto dei <strong>Principi</strong> e prevedono altresì che venga<br />
condotto un processo di valutazione da parte di un organismo che coinvolge le<br />
associazioni dei consumatori nazionali o da un organismo indipendente o da un’autorità,<br />
o, laddove nessuna di queste opzioni sia possibile, da un consulente indipendente o da un<br />
adviser, che sarà selezionato in accordo con le Associazioni nazionali dei consumatori.<br />
In relazione a quanto precede, nel rinnovare l’invito a tutti gli Associati a dar corso a<br />
tutte le iniziative realizzate sul piano nazionale in ottemperanza <strong>ai</strong> <strong>Principi</strong> EBIC,<br />
si informa che la scrivente avvierà a breve specifica attività di monitoraggio, come<br />
previsto dall’EBIC. Si fa riserva di tornare a breve in argomento con apposita lettera<br />
circolare sulle modalità di svolgimento del monitoraggio e sul processo di cd. “evaluation”<br />
sulla pertinenza e l’efficacia complessiva delle iniziative poste in essere.<br />
Si porta all’attenzione degli Associati che l’EBIC ha in programma di svolgere specifiche<br />
indagini presso gli Stati membri, tese ad accertare l’implementazione dei <strong>Principi</strong> e che la<br />
Commissione Europea ha in diverse occasioni ribadito che “sarà estremamente vigilante<br />
allo scopo di garantire che tali <strong>Principi</strong> siano effettivamente tradotti in pratica”. La stessa<br />
Commissione ha peraltro più volte evidenziato che laddove i principi EBIC non<br />
dovessero risultare efficaci per produrre i risultati auspicati, potrebbe valutare la necessità<br />
di ulteriori iniziative di specifica regolamentazione in materia.<br />
Da ultimo si ricorda che in relazione a quanto previsto d<strong>ai</strong> <strong>Principi</strong> EBIC i consumatori<br />
che hanno contenziosi in merito al rispetto di questi <strong>Principi</strong> da parte delle banche<br />
possono presentare un reclamo alla banca per lettera o per via telematica. La banca è<br />
tenuta a rispondere entro 30 giorni. Se il consumatore non è soddisfatto della risposta o<br />
se non l’ha ricevuta, prima di ricorrere al giudice si può rivolgere all’Arbitro Bancario e<br />
Finanziario – ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it) o utilizzare altri organismi di<br />
risoluzione della contestazione, d’intesa con la banca. Quanto precede è espressamente<br />
riportato nell’ambito della Guida informativa predisposta dall’ABI.<br />
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.<br />
Giovanni Sabatini<br />
Direttore Generale<br />
Codice Attività: SP10250, DN/ST6015, LG9000, OF1000, PA8070<br />
ALLEGATI
European Banking Federation (EBF) � European Savings Banks Group (ESBG) � European Association of Cooperative Banks<br />
(EACB) European Mortgage Federation (EMF) � European Federation of Building Societies (EFBS)<br />
European Federation of Finance House Associations (Eurofinas)/European Federation of Leasing Company Associations (Leaseurope)<br />
European Association of Public Banks (EAPB)<br />
COMMON PRINCIPLES FOR BANK ACCOUNTS SWITCHING<br />
1. Scope<br />
a. These principles apply to personal current account switching, which means a<br />
consumer switching his payments relationship from one bank (the ‘former’ bank) to<br />
another (the ‘new’ bank), in which he holds or opens a bank account, within his<br />
country;<br />
b. Payments relationship means the m<strong>ai</strong>ntenance of a current account through which a<br />
consumer may make and receive payments;<br />
c. The Principles only apply to current accounts and recurring direct debits, standing<br />
orders for credit transfers and recurring incoming credit transfers 1 , which are linked<br />
to them.<br />
2. Information on switching<br />
Banks will provide consumers who want to switch their current account with clear and<br />
complete information.<br />
a. Information provided will indicate the respective responsibilities (of ‘former’ bank,<br />
‘new’ bank and consumer) and the timescales (if applicable) during the process and if<br />
any fees are to be imposed;<br />
b. Information will be made av<strong>ai</strong>lable on durable medium and supplied by banks and<br />
national banking associations.<br />
1 See Annex 1 for more det<strong>ai</strong>ls.<br />
Secretariat: rue Marie-Therese 11 – 1000 Brussels � Tel. : +32 2 211 1111 � Fax: + 32 2 211 1199
3. How will banks support the switching?<br />
‘New’ and ‘former’ bank will offer assistance to the consumer in making the necessary<br />
arrangements in order to enable a smooth and timely switching.<br />
The exact services to be offered by the ‘former’ and the ‘new’ bank will depend on the legal<br />
environment and on the division of roles and responsibilities between banks and consumers<br />
as defined in the context of the payment schemes and infrastructures in place in the various<br />
Member States.<br />
In all cases, banking communities will organise the facilitation of bank account switching in<br />
such a way that consumers can choose to address the ‘new’ bank as the Primary Contact<br />
Point for switching their account, instead of contacting the ‘former’ bank themselves.<br />
The ‘new’ bank will:<br />
• Provide the consumer with a guide to switching 2 ;<br />
• Open a new bank account for the consumer 3 ;<br />
If the consumer chooses the ‘new’ bank as his Primary Contact Point during the<br />
switching, the ‘new’ bank will:<br />
� Contact the ‘former’ bank, if necessary, upon explicit authorisation of the<br />
consumer, and request the ‘former’ bank to provide a list with information to<br />
identify standing orders for credit transfers and av<strong>ai</strong>lable direct debit<br />
mandates on the ‘former’ account. This list shall be sent directly to the new<br />
bank, a copy will be made av<strong>ai</strong>lable to the consumer;<br />
� Request the ‘former’ bank to close standing orders for credit transfers and<br />
stop direct debits, upon explicit authorisation of the consumer;<br />
• Help the consumer to provide the new account det<strong>ai</strong>ls to relevant third parties, in<br />
particular with regard to the sources of recurrent incoming credit transfers (as for<br />
example employers or social security) and direct debits following the creditor<br />
mandate driven flow, for instance by providing draft letters 4 . As regards direct debits<br />
following the debtor mandate driven flow, the new bank will inform the creditors on<br />
the new account det<strong>ai</strong>ls. The new bank will also offer the latter service in case of a<br />
creditor mandate driven flow if the client provides it with complete mandate<br />
information of creditors to be informed;<br />
• With consent of the consumer, establish existing standing orders for credit transfers<br />
and accept direct debits on the new account upon receiving the relevant information<br />
from the ‘former’ bank or the consumer. If necessary, additional information shall be<br />
provided by the consumer.<br />
2 See Annex 3 for more det<strong>ai</strong>ls.<br />
3 Notwithstanding its obligations under any applicable rules (e.g. Anti-Money Laundering legislation) or its own<br />
policies.<br />
4 See Annex 3 for more det<strong>ai</strong>ls<br />
2
The ‘former’ bank will on the request of the consumer or on presentation of an authorised<br />
request of the consumer by the ‘new’ bank as an intermediary:<br />
• Provide a list with information to identify standing orders for credit transfers and<br />
direct debit mandates, if av<strong>ai</strong>lable, on the ‘former’ account;<br />
• Close standing orders for credit transfers and stop direct debits.<br />
If the consumer wishes to close his account at the ’former’ bank, the ‘new’ bank will assist<br />
him, for instance by providing draft letters 5 requesting account closure and the transfer of the<br />
av<strong>ai</strong>lable balance of the ‘former’ account to the ‘new’ account. The consumer will also return<br />
his payments cards and unused cheques to the ‘former’ bank.<br />
In this case, the ‘former’ bank will on the request of the consumer:<br />
• Transfer any av<strong>ai</strong>lable positive account balance to the ‘new’ account;<br />
• Close the ‘former’ account, unless any problems (as for example a negative account<br />
balance or unreturned payment cards) arise, in which case the consumer will be<br />
contacted directly.<br />
4. Facilitating switching<br />
a. The ‘former’ bank will not impose fees for closing the old account, except possibly<br />
for accounts open less than 12 months in accordance with the PSD 6 ;<br />
b. The consumer will have free of charge access to general information about switching<br />
(as specified in sections 2a, 2b and 3 bullet point 1), as well as to his personal<br />
information (existing standing orders and direct debits) necessary for the switching, if<br />
it is av<strong>ai</strong>lable through an automated process at his bank and does not reach back more<br />
than 13 months. All such information about the consumer’s existing standing orders<br />
and direct debits will also be provided from the ‘former’ bank to the ‘new’ bank<br />
without charge for the consumer, if the consumer chooses to use the new bank as his<br />
primary contact point;<br />
c. Fees, if any, for switching related services provided by banks and/or banking<br />
communities shall be appropriate and in line with costs. They will be communicated<br />
in the information to be provided to the consumer in relation to the account. The level<br />
of fees shall be examined specifically in the review process;<br />
d. Consumers will not be subject to any fees imposed by the banks as a result of the<br />
banks’ own errors during the switching;<br />
e. The consumer should not be subject to any unjustified delay in switching due to<br />
banks 7 ;<br />
5<br />
See Annex 3 for more det<strong>ai</strong>ls<br />
6<br />
Article 45 (2) and (4) of the PSD (see Annex 2).<br />
7<br />
Because of the diversity of banking systems across Europe, it is not possible to prescribe a standard timeframe for<br />
completing the switching process.<br />
3
f. The ‘former’ bank will provide all the av<strong>ai</strong>lable information to identify standing<br />
orders for credit transfers and to identify direct debit mandates on the old account<br />
within 7 banking working days upon receiving the request;<br />
g. The “new” bank will set up standing orders and will accept direct debits on the new<br />
bank account and notify, where applicable, creditors of direct debits about the change<br />
of bank account within 7 banking working days of receiving all the relevant<br />
information required to do so, either from the “former” bank or from the consumer.<br />
5. Implementation<br />
EBIC Members will coordinate the implementation of these Common Principles by the<br />
national banking communities.<br />
a. The implementation process will start when the Common Principles are formally<br />
approved by EBIC and acknowledged by the European Commission;<br />
b. At national level, the implementation will be coordinated by the national banking<br />
associations (or relevant bodies);<br />
c. The Common Principles will be implemented in national banking communities by 01<br />
November 2009;<br />
d. The European Commission and European consumer associations will receive and be<br />
invited to discuss a report on the status of implementation of the Common Principles<br />
at national level in July 2009;<br />
e. National banking associations will inform national consumer organizations about the<br />
implementation of the Common Principles;<br />
f. Consumers who have a compl<strong>ai</strong>nt about participating banks’ compliance with these<br />
principles should have access to their appropriate national alternative dispute<br />
resolution scheme(s).<br />
6. Monitoring<br />
EBIC is committed to ensure appropriate monitoring of these Common Principles.<br />
a. EBIC will undertake a review process 1 year after the entry into force of the Common<br />
Principles at national level;<br />
b. National banking associations (or relevant bodies) will monitor the implementation of<br />
and compliance with these Common Principles. There will also be an evaluation<br />
process. This evaluation will be conducted by a body involving national consumer<br />
associations, or by an independent body or authority, or, where neither of these<br />
solutions is possible, by an independent consultant or adviser, who will be selected in<br />
agreement with national consumer associations;<br />
c. EBIC will regularly inform the European Commission and European consumer<br />
associations on the operation of the Common Principles.<br />
4
Annex 1 – Relevant Payments Services<br />
What are consumers concerned about when they switch current accounts?<br />
• Consumers may be worried that there will be frictions regarding incoming payments like, for<br />
example, their salary, pension benefits…<br />
• Consumers may also be worried that there will be frictions regarding outgoing payments,<br />
like rent payments, insurance premia, payments for utility, credit card payments…<br />
Payments, incoming as well as outgoing, are either made on a ‘one-off’ basis or are ‘recurring’, in<br />
the sense that they are repeated transfers between the consumer and the same counterparty.<br />
When a consumer switches current account, the only payments which can be disrupted in the process<br />
are recurring payments. Hence the payment services to be covered by the Common Principles are:<br />
• Recurring incoming credit transfers<br />
• Recurring direct debits*<br />
• Standing orders for credit transfers.<br />
*The Common Principles apply to all direct debits, whether debtor mandate driven or creditor<br />
mandate driven, with the restriction that information cannot be supplied by the bank, if it is not at the<br />
disposal of the bank. This restriction is due to the modus operandi of some national banking<br />
practices and specifically applies to those countries where, when direct debits are a creditor mandate<br />
driven flow, the ‘former’ bank has no extra information that could help facilitate switching. For<br />
example, this is the case if direct debit mandates are only exchanged between the consumer and a<br />
third party without necessarily involving their banks, so that the debtor bank does not have the<br />
det<strong>ai</strong>ls on the mandate signed by the debtor since those are stored with the creditor. Consequently,<br />
the mandate data being stored with the creditor and not with the debtor bank, the consumer will have<br />
to take some responsibility in the switching process in identifying which mandates he has signed. In<br />
this case it may also be necessary that the consumer contacts counterparties directly, in which, of<br />
course, he can be supported by the ‘new’ bank.<br />
Annex 2<br />
Article 45 of the PSD: Termination<br />
2. Termination of a framework contract concluded for a fixed period exceeding 12 months or for an<br />
indefinite period shall be free of charge for the payment service user after the expiry of 12 months.<br />
In all other cases charges for the termination shall be appropriate and in line with costs.<br />
4. Charges for payment services levied on a regular basis shall be payable by the payment service<br />
user only proportionally up to the termination of the contract. If such charges are p<strong>ai</strong>d in advance,<br />
they shall be reimbursed proportionally.<br />
5
Annex 3 – Draft Guide and Draft Sample Letters for Consumers<br />
Annex 3 provides examples of a basic switching guide and draft letters. The guide and<br />
draft letters will be adapted to national circumstances and av<strong>ai</strong>lable from banks and<br />
national banking associations.<br />
************ SWITCHING YOUR CURRENT ACCOUNT ************<br />
It is important to do things in the right order. Remember that you can use your new bank as<br />
the Primary Contact Point during the switching.<br />
The correct procedure is as follows:<br />
� Step One - Opening a new account in the bank you have chosen.<br />
When you open a new account the bank will give you an account agreement stating all the<br />
terms of the account and how it functions. Read this document carefully. It is effectively the<br />
“user guide” to your account.<br />
Along with this account agreement you will be given a price list for all banking services. The<br />
prices shown must be those currently applicable.<br />
Ask for Account Identifiers, summarizing your new account number and other relevant<br />
det<strong>ai</strong>ls. Remember that you can always photocopy them. You can use the Account Identifiers<br />
to pass on your new bank det<strong>ai</strong>ls to all counterparties that make automatic payments into this<br />
account (salaries, pension, benefits etc.) or to set up new standing orders or direct debits from<br />
this account (taxes, rent, insurance, utility bills etc.).<br />
Order any cheque books or cards that you will need. Ask the bank how long it will take before<br />
cheques/cards will be ready for use.<br />
� Step Two - Transferring all automatic payments to your new account<br />
Bear in mind that it will take the bank some time to complete the transfer. Within that time,<br />
payments may continue to come out of your old account. Remember to keep enough money in<br />
the account.<br />
You can use your new bank as your Primary Contact Point and as an intermediary for<br />
your contacts with your old bank.<br />
Your old bank, on request, will provide you or your new bank with a list of direct debit<br />
mandates and standing orders as far as this information is av<strong>ai</strong>lable 8 . Also, your old bank, on<br />
request, will cancel all direct debits from your account<br />
8 The av<strong>ai</strong>lability of information on debtor mandate driven direct debits and creditor mandate driven direct debits<br />
depends on national circumstances. In particular for creditor mandate driven direct debits, the old bank may not have any<br />
information and can therefore not provide it to the new bank or the consumer.<br />
6
Your new bank will reinstall the standing order and direct debits and provide you with<br />
standard form letters (Letter 1, below) to inform other counterparties, as for example your<br />
employer, of your new bank det<strong>ai</strong>ls. Your new bank will also provide you with standard<br />
letters (Letter 2, below) to creditors to ask them to transfer the direct debits to the new<br />
account.<br />
************** CLOSING YOUR CURRENT ACCOUNT ***************<br />
Request the closure of the old account once everything has been settled. Two things must<br />
have happened before you ask your old bank to close your account.<br />
First, all outstanding bills must have been presented (or you must have arranged to make a<br />
covering payment with the bank).<br />
Second, all automatic incoming and outgoing payments (salary, pension, standing orders and<br />
direct debits) must have been transferred to the new account.<br />
For requesting the closure of your old account you can use a standard letter (Letter 3, below).<br />
7
Letter 1<br />
Draft letter for having incoming payments deposited into a new account (salary,<br />
pension, benefits, etc.)<br />
Surname - given name<br />
Address<br />
Telephone<br />
Your reference number (with the organisation)<br />
Date<br />
Registered post with recorded delivery<br />
Re: change of bank account det<strong>ai</strong>ls<br />
Dear Sir/Madam,<br />
Please note that my bank account det<strong>ai</strong>ls have changed.<br />
Name and address of the organisation you<br />
are writing to:<br />
I attach the bank identity statement (Account Identifier) showing the det<strong>ai</strong>ls of my new account.<br />
Please use this account for all future payments to me.<br />
Thanking you in advance.<br />
Yours sincerely,<br />
Signature<br />
Enclosed: my new account det<strong>ai</strong>ls<br />
8
Letter 2<br />
Draft letter: for transferring standing orders to a new account (utility bills, tax, etc.)<br />
Surname - given name<br />
Address<br />
Telephone:<br />
Your reference number (with the organisation)<br />
Date<br />
Registered post with recorded delivery<br />
Re: change of bank account det<strong>ai</strong>ls<br />
Dear Sir/Madam,<br />
Please note that my bank account det<strong>ai</strong>ls have changed.<br />
Name and address of the organisation you<br />
are writing to:<br />
I attach the bank identity statement (Account Identifier) showing the det<strong>ai</strong>ls of my new account.<br />
Please use this bank account for all standing order payments in accordance with the authorisation I<br />
have given you.<br />
Thanking you in advance.<br />
Yours sincerely,<br />
Signature<br />
Enclosed: my new bank account det<strong>ai</strong>ls<br />
9
Letter 3<br />
Draft letter asking to close a current account<br />
Surname - given name<br />
Address<br />
Telephone:<br />
Old account number:<br />
Date<br />
Registered post with recorded delivery<br />
Re: closure of current account<br />
Dear Sir/Madam,<br />
Name and address of the bank you are<br />
writing to:<br />
Please close, free of charge, my current account, number (your account number), and transfer any<br />
outstanding balance to the bank (name of your new bank and address of the branch). The necessary<br />
det<strong>ai</strong>ls are shown on the attached bank identity statement (Account Identifier).<br />
Note that I have returned to you all my unused cheques and my bank card.<br />
I have also made all the necessary arrangements with you to leave on your books, outside my<br />
account, adequate provision to settle the total amount of outstanding cheques and card payments.<br />
Thanking you in advance.<br />
Yours sincerely,<br />
Signature<br />
Enclosed: my new bank account det<strong>ai</strong>ls<br />
10
REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL SITRAD<br />
CAPITOLO 14 – ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI–TRASFERIBILITA’<br />
14.1 TRASFERIBILITA’ DELLE DOMICILIAZIONI RID<br />
14.2 TRASFERIBILITA’ DEI BONIFICI<br />
1
14.1 TRASFERIBILITA’ DELLE DOMICILIAZIONI RID<br />
14.1.1 Oggetto<br />
La procedura consente lo scambio di flussi elettronici tra aderenti grazie <strong>ai</strong> quali può essere<br />
gestita, a livello interbancario, una richiesta di “trasferibilità delle domiciliazioni RID”<br />
presentata da un cliente pagatore.<br />
La procedura prevede:<br />
- l'inoltro del messaggio di “richiesta di trasferimento” e del messaggio di “presa in carico<br />
delle domiciliazioni” da parte del nuovo aderente domiciliatario all’aderente domiciliatario<br />
originario;<br />
- l’inoltro del messaggio di “trasferimento delle domiciliazioni” da parte dell’aderente<br />
domiciliatario originario al nuovo aderente domiciliatario;<br />
- l’inoltro del messaggio di “variazione delle coordinate di addebito per trasferimento delle<br />
domiciliazioni” da parte del nuovo aderente domiciliatario all’aderente di<br />
allineamento/preferenziale.<br />
14.1.2 Soggetti<br />
Aderente di allineamento: l’aderente assuntore di disposizioni di incasso RID per mezzo del<br />
quale il beneficiario sceglie di gestire l’invio e la ricezione dei flussi della procedura<br />
“Allineamento Elettronico Archivi”.<br />
Aderente preferenziale: l’aderente che, in presenza di più aderenti d’allineamento, viene scelto<br />
dal beneficiario per la gestione dei messaggi di Allineamento Elettronico Archivi trasmessi dagli<br />
aderenti domiciliatari.<br />
Aderente domiciliatario originario: l’aderente presso il quale è intrattenuto il conto originario di<br />
addebito.<br />
Nuovo aderente domiciliatario: l’aderente presso il quale è intrattenuto il conto sul quale si<br />
intendono trasferire le autorizzazioni permanenti all’addebito in conto RID.<br />
14.1.3 Requisiti per la partecipazione<br />
Sono tenuti a partecipare alla presente procedura – nelle veste di aderente domiciliatario<br />
originario e di nuovo aderente domiciliatario - tutti gli aderenti all’applicazione “Incassi<br />
Commerciali Interbancari – RID”.<br />
La partecipazione alla presente procedura comporta per gli aderenti l’obbligo di avvalersi del/i<br />
medesimo/i Centro/i Applicativo/i per tutte le tipologie operative previste all’interno della<br />
procedura Allineamento Elettronico Archivi.<br />
Dal giorno di cancellazione di un aderente dalla procedura, tutti gli aderenti sono tenuti a non<br />
inviare messaggi d’iniziativa all’aderente receduto.<br />
Dall’11° giorno lavorativo successivo alla data di cancellazione, tutti gli aderenti sono tenuti a<br />
non inviare alcun tipo di messaggio all’aderente receduto.<br />
Il soggetto derivante dalla fusione o incorporazione che intervenga fra aderenti è tenuto ad<br />
assicurare il rispetto del presente Regolamento per tutte le operazioni trattate dal/dagli aderente/i<br />
receduto/i anteriormente alla data di effetto della fusione o della incorporazione.<br />
14.1.4 Partecipazione diretta e indiretta<br />
2
Ciascun aderente può svolgere in proprio tutte le attività di scambio dei messaggi previsti dalla<br />
procedura (aderente diretto) oppure può delegare tali attività (aderente indiretto), sotto la propria<br />
responsabilità, ad un altro aderente diretto (tramite operativo). La scelta del tramite operativo<br />
obbliga l’aderente all’utilizzo del tramite operativo prescelto per la partecipazione alla procedura<br />
“Incassi commerciali Interbancari”.<br />
14.1.5 Modalità operative<br />
È ammesso unicamente il trattamento delle richieste di trasferibilità delle autorizzazioni<br />
permanenti di addebito in conto RID conformi al modulo “RID – richiesta di trasferimento delle<br />
domiciliazioni” allegato al presente documento, sottoscritte e rilasciate presso il nuovo aderente<br />
domiciliatario.<br />
Il servizio di trasferibilità può essere richiesto dal pagatore con esclusivo riferimento alle<br />
autorizzazioni permanenti di addebito in conto RID in essere alla data di ricezione della<br />
“richiesta di trasferimento delle domiciliazioni” sul conto accesso presso l’aderente<br />
domiciliatario originario di cui il pagatore stesso risulti intestatario, contestatario o comunque<br />
persona delegata ad operare.<br />
Il servizio di trasferibilità è consentito per le autorizzazioni permanenti di addebito in conto RID<br />
originariamente sottoscritte e rilasciate dal pagatore e gestite tramite le procedure standardizzate<br />
“Allineamento Elettronico Archivi-RID” e “Incassi Commerciali Interbancari – RID” ad<br />
eccezione di quelle per le quali - per l’esistenza di specifici accordi di natura tecnica e/o<br />
finanziaria tra aderente domiciliatario, cliente pagatore e beneficiario dell’autorizzazione<br />
permanente di addebito in conto RID - non è possibile effettuare il trasferimento presso il nuovo<br />
aderente domiciliatario.<br />
Il servizio di trasferibilità – fatto salvo quanto previsto al paragrafo precedente - è ammesso<br />
esclusivamente per la totalità delle autorizzazioni all’addebito RID in essere sul conto corrente<br />
indicato dal pagatore. Non è inoltre ammesso il trasferimento delle autorizzazioni permanenti di<br />
addebito in conto RID su più nuovi aderenti domiciliatari.<br />
In deroga a quanto sopra previsto, il servizio di trasferibilità ha ad oggetto anche il trasferimento,<br />
ove presenti, di addebiti preautorizzati relativi a rate di mutuo e/o prestito erogati dall’aderente<br />
domiciliataria originario, incassati dall’aderente medesimo mediante procedure diverse dal RID<br />
e, quindi, in assenza di una preventiva autorizzazione permanente di addebito in conto RID<br />
rilasciata dal pagatore in conformità a quanto previsto dalla normativa interbancaria che<br />
disciplina il servizio d’incasso RID.<br />
14.1.6 Obblighi del nuovo aderente domiciliatario<br />
Il nuovo aderente domiciliatario è tenuto a:<br />
a) inviare all’aderente domiciliatario originario, entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta di<br />
trasferibilità da parte del proprio cliente pagatore, un messaggio di “richiesta di trasferimento<br />
delle domiciliazioni”;<br />
b) conservare, anche per conto dell’aderente domiciliatario originario e nel rispetto dei termini<br />
di legge, il modulo “RID – richiesta di trasferimento delle autorizzazioni permanenti di<br />
addebito in c/c” sottoscritto dal pagatore, inviandone copia, su richiesta, all’aderente<br />
domiciliatario originario;<br />
c) comunicare al proprio cliente pagatore l’eventuale mancata risposta da parte dell’aderente<br />
domiciliatario originario alla richiesta di trasferibilità ovvero l’eventuale risposta negativa<br />
ricevuta dall’aderente stesso;<br />
d) indicare nel modulo “RID – richiesta di trasferimento delle domiciliazioni”, la data di<br />
efficacia del trasferimento delle autorizzazioni permanenti di addebito in conto RID nonché<br />
3
la data, concordata con il cliente pagatore, fino alla quale il pagatore medesimo si impegna a<br />
detenere fondi sul conto corrente intrattenuto con l’aderente domiciliatario originario;<br />
e) verificare che le autorizzazioni permanenti di addebito in conto RID comunicate<br />
dall’aderente domiciliatario originario presentino dei termini di revoca dell’ordine e di<br />
rimborso per operazioni autorizzate coerenti con la categoria di appartenenza del proprio<br />
cliente pagatore (“consumatore”, “non consumatore”, “microimpresa”) pena il rifiuto della<br />
presa in carico delle domiciliazioni;<br />
f) inviare all’aderente domiciliatario originario, entro 2 giorni lavorativi successivi alla<br />
ricezione del messaggio di “trasferimento delle domiciliazioni”, un messaggio di “presa in<br />
carico delle domiciliazioni” o, entro il medesimo termine, un eventuale messaggio di<br />
“diniego della presa in carico delle domiciliazioni” laddove rilevi eventuali incoerenze nella<br />
risposta inviata dall’aderente domiciliatario originario;<br />
g) inviare all’aderente di allineamento preferenziale dell’azienda creditrice, entro il giorno<br />
lavorativo successivo all’invio del messaggio di “presa in carico delle domiciliazioni” un<br />
messaggio di “variazione delle coordinate bancarie per trasferimento delle domiciliazioni”;<br />
h) considerare attive le autorizzazioni all’addebito in conto trasferite – così come comunicate<br />
dall’aderente di addebito originario con messaggio di “trasferimento delle domiciliazioni” - a<br />
decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di invio del messaggio di “presa in carico<br />
delle domiciliazioni”;<br />
i) comunicare al proprio cliente pagatore l’elenco delle autorizzazioni all’addebito RID oggetto<br />
della trasferibilità con evidenza di quelle per le quali non è stato possibile effettuare la<br />
trasferibilità e con indicazione, per quelle trasferite, dei riferimenti dell’operazione, dei<br />
termini di opposizione all’addebito e delle eventuali clausole limitative;<br />
j) comunicare al proprio cliente pagatore, laddove ne avesse avuto conoscenza dall’aderente<br />
domiciliatario originario, eventuali inadempienze dell’azienda beneficiaria in relazione alle<br />
quali le disposizioni RID continuassero ad essere indirizzate alla aderente domiciliatario<br />
originario decorso il termine di revoca delle domiciliazioni presso l’aderente domiciliatario<br />
originario di cui alla precedente lettera d).<br />
14.1.7 Obblighi dell’aderente domiciliatario originario<br />
L’aderente domiciliatario originario è tenuto a:<br />
a) inviare un messaggio di “trasferimento delle domiciliazioni” entro 4 giorni lavorativi<br />
successivi alla data di ricezione del messaggio di “richiesta di trasferimento delle<br />
domiciliazioni”, ovvero a rifiutare il messaggio stesso entro il medesimo termine. Con il<br />
messaggio di “trasferimento delle domiciliazioni” devono essere trasferire tutte le<br />
autorizzazioni all’addebito RID attive sul conto corrente intrattenuto dal beneficiario presso<br />
l’aderente domiciliatario originario alla data di ricezione messaggio di richiesta di<br />
trasferimento nonché le eventuali posizioni non RID relative ad addebiti preautorizzati di rate<br />
di mutuo e/o prestito erogati dall’aderente originario 1 , previa trasformazione delle medesime<br />
in RID;<br />
b) comunicare nell’ambito del messaggio di “trasferimento delle domiciliazioni” anche gli<br />
addebiti preautorizzati che risultino attivi sul conto corrente indicato dal beneficiario ma che<br />
non risultano gestiti tramite la procedura interbancaria RID. Tali posizioni – per le quali non<br />
verrà eseguita la trasferibilità sul nuovo conto corrente – devono essere opportunamente<br />
1 L’aderente domiciliatario originario è tenuto a trasferire le posizioni relative a rate di mutuo e/o prestito anche in<br />
presenza di eventuali clausole precedentemente approvate dal creditore che vincolino quest’ultimo ad eseguire il<br />
pagamento delle rate tramite addebito diretto sul conto che il creditore intrattiene presso il medesimo aderente<br />
originario.<br />
4
contraddistinte dalla aderente domiciliatario originario <strong>ai</strong> fini di una completa e corretta<br />
informativa da parte del nuovo aderente domiciliatario al proprio beneficiario;<br />
c) comunicare, nell’ambito del messaggio di “trasferimento delle domiciliazioni”, anche le<br />
autorizzazioni all’addebito RID che, in relazione a specifici accordi di natura tecnica e/o<br />
finanziaria con il proprio cliente pagatore e/o con l’azienda creditrice, non potranno essere<br />
trasferite sul conto intrattenuto dal cliente medesimo presso il nuovo aderente domiciliatario.<br />
Tali autorizzazioni devono opportunamente essere contraddistinte dall’aderente<br />
domiciliatario originario nell’ambito del messaggio di “trasferimento delle domiciliazioni”;<br />
d) addebitare, in presenza di fondi, le disposizioni RID che gli pervengano dall’azienda<br />
beneficiaria fino alla data indicata dal nuovo aderente domiciliatario nel messaggio di “presa<br />
in carico delle domiciliazioni”;<br />
e) mantenere in memoria nei propri archivi le autorizzazioni all’addebito RID oggetto del<br />
trasferimento nei 12 mesi successivi alla revoca allo scopo di poter inviare, a fronte di<br />
eventuali disposizioni RID ricevute in questo arco temporale, un messaggio di storno<br />
motivato da specifica causale (“domiciliazione RID trasferita”).<br />
14.1.8 Obblighi dei Centri Applicativi<br />
Ciascun Centro Applicativo è tenuto a:<br />
a) garantire agli aderenti la trasmissione dei flussi elettronici nel rispetto dei tempi previsti dal<br />
documento tecnico;<br />
b) effettuare i controlli previsti sul flusso elettronico dei dati ricevuto dalla aderente mittente;<br />
c) calcolare e predisporre il regolamento delle commissioni e degli eventuali altri oneri fra<br />
aderenti, nell’ambito della procedura “Rilevazione Oneri Interbancari (ROI)”, dandone<br />
comunicazione agli aderenti<br />
d) rifiutare i messaggi di “richiesta di trasferimento delle domiciliazioni” provenienti dal nuovo<br />
aderente domiciliatario riferiti ad un conto corrente intrattenuto dal pagatore presso<br />
l’aderente originario di addebito ricevuti oltre il termine previsto e quelli per i quali sia già<br />
stata ricevuta analoga richiesta di trasferimento;<br />
e) rifiutare i messaggi di “trasferimento delle domiciliazioni” ricevuti oltre il termine previsto e<br />
quelli che, riferiti alla medesima richiesta di trasferimento, vengano inviati successivamente<br />
al primo messaggio;<br />
f) rifiutare i messaggi di “presa in carico delle domiciliazioni” provenienti dal nuovo aderente<br />
domiciliatario se ricevuti oltre il termine previsto e quelli che, riferiti alla medesima richiesta<br />
di trasferimento, vengano inviati successivamente al primo messaggio;<br />
g) calcolare e predisporre il regolamento di eventuali oneri a livello interbancario e darne<br />
comunicazione alle proprie banche aderenti.<br />
14.1.9 Perfezionamento della trasferibilità dell’autorizzazione all’addebito in conto<br />
Il perfezionamento dell’autorizzazione presso il nuovo aderente domiciliatario decorre dal giorno<br />
lavorativo successivo alla data di invio del messaggio di “presa in carico delle domiciliazioni” da<br />
parte del nuovo aderente domiciliatario che coincide con la data indicata nel modulo “RID –<br />
richiesta trasferibilità” sottoscritto dal pagatore.<br />
L’invio del messaggio di “presa in carico delle domiciliazioni” da parte del nuovo aderente<br />
domiciliatario determina la revoca delle domiciliazioni oggetto del trasferimento da parte<br />
dell‘aderente di addebito originario nel giorno successivo a quello fino al quale l’aderente<br />
domiciliatario originario è autorizzato dal beneficiario a gestire le disposizioni RID ricevute<br />
5
dalle aziende creditrici ed espressamente indicato nell’ambito del modulo “RID – richiesta di<br />
trasferibilità” sottoscritto dal beneficiario stesso.<br />
L’aderente domiciliatario originario è responsabile delle informazioni comunicate al nuovo<br />
aderente domiciliatario nel messaggio di “trasferimento delle domiciliazioni” nell’ipotesi in cui<br />
dette informazioni non risultino conformi:<br />
- a quelle riportate nel modulo di autorizzazione all’addebito originariamente sottoscritto dal<br />
pagatore (o comunque a quelle in essere nel proprio archivio in relazione ad eventuali<br />
variazioni nel frattempo intervenute), qualora detto modulo sia detenuto dall’aderente stesso;<br />
- a quelle comunicate dal creditore mediante l’apposita messaggistica interbancaria, qualora il<br />
modulo di autorizzazione all’addebito sia detenuto dal beneficiario medesimo.<br />
L’elenco delle autorizzazioni all’addeibto RID trasferite sul nuovo conto, fornito dal nuovo<br />
aderente domiciliatario a cliente pagatore, deve essere da quest’ultimo sottoscritto e restituito al<br />
medesimo aderente. Esso produce gli stessi effetti di un modulo di autorizzazione all’addebito<br />
RID, sostituisce i moduli di autorizzazione all’addebito in conto originariamente sottoscritti e<br />
detenuti dall’aderente domiciliatario originario o dal beneficiario.<br />
Fino al momento in cui il nuovo aderente domiciliatario non riceva la comunicazione di<br />
conferma da parte del proprio cliente, tale aderente è autorizzato ad eseguire gli addebiti RID<br />
sulla base delle indicazioni ricevute dall’aderente originario.<br />
Il mancato invio, da parte dell’aderente domiciliatario originario, della risposta al messaggio di<br />
“trasferimento delle domiciliazioni” entro i termini previsti, obbliga l’aderente domiciliatario<br />
originario al pagamento di una penale a favore del nuovo aderente domiciliatario.<br />
Il mancato invio, da parte dell’nuovo aderente domiciliatario, della risposta al messaggio di<br />
“trasferimento delle domiciliazioni” entro i termini previsti, obbliga il nuovo aderente<br />
domiciliatario al pagamento di una penale a favore dell’aderente domiciliatario originario.<br />
14.1.10 Impedimenti dovuti a cause di forza maggiore<br />
Per causa di forza maggiore si intende ogni evento di carattere eccezionale, non imputabile al<br />
soggetto presso il quale tale evento si verifica, che impedisce il regolare svolgimento delle<br />
attività specifiche previste alla procedura.<br />
Non costituiscono causa di forza maggiore i guasti ed il malfunzionamento delle apparecchiature<br />
e dei programmi utilizzati per la creazione, gestione e ricezione del flusso elettronico.<br />
Possono dichiarare lo stato di causa di forza maggiore e, quindi, avvalersi della presente<br />
regolamentazione, gli aderenti e i centri applicativi.<br />
Gli aderenti possono dichiarare lo stato di causa di forza maggiore anche quando tali eventi si<br />
verificano presso i loro tramiti operativi o comunque presso soggetti che gestiscono, per loro<br />
conto, la connessione al SITRAD.<br />
Le cause di forza maggiore verificatesi presso uno o più centri applicativi costituiscono causa di<br />
forza maggiore per gli aderenti che si avvalgono del centro applicativo in questione.<br />
Gli aderenti ed i centri applicativi, al verificarsi dell'impedimento, sono tenuti a darne immediata<br />
comunicazione a tutti gli altri soggetti SITRAD che partecipano alla procedura con messaggio<br />
libero SITRAD o comunque con il mezzo più rapido consentito dalle circostanze.<br />
Al venir meno dell'impedimento, il medesimo soggetto che ne ha dato comunicazione è tenuto a<br />
comunicarne la cessazione e ad indicare la data a far tempo dalla quale riprenderà ad operare nel<br />
rispetto dei termini previsti dalla procedura.<br />
6
Gli aderenti non sono tenuti ad effettuare la comunicazione per le cause di forza maggiore<br />
dichiarate dal centro applicativo.<br />
Il soggetto presso il quale si è verificato l'impedimento è tenuto a fornirne, su richiesta delle<br />
controparti interessate, idonea documentazione. Nell'ipotesi in cui la documentazione consista<br />
nel decreto di proroga dei termini convenzionali, rilasciato <strong>ai</strong> sensi del d. lgs. 15 genn<strong>ai</strong>o 1948<br />
n.1, il decreto medesimo ha validità esclusivamente a fini probatori.<br />
L'impedimento attribuisce al soggetto dichiarante la facoltà di prorogare i termini, scadenti nel<br />
periodo intercorrente tra la data dell'evento e quella dalla quale viene dichiarata la ripresa<br />
dell'attività, di tanti giorni quanto è durato l'impedimento.<br />
La proroga dei termini attribuisce il diritto all’aderente a pretendere, fuori procedura, la<br />
restituzione della penale per il mancato invio dei messaggi entro i termini previsti.<br />
7
14.1.11 Impossibilità di elaborazione da parte del centro applicativo<br />
In caso di errori di tipo applicativo che non consentono l’elaborazione del messaggio da parte del<br />
secondo Centro Applicativo, questo deve svolgere i seguenti adempimenti:<br />
a) segnalare tempestivamente via telefono al primo Centro Applicativo l’inconveniente<br />
verificatosi;<br />
b) successivamente, nel più breve tempo possibile, confermare allo stesso centro applicativo<br />
mediante apposito messaggio SITRAD quanto già segnalato telefonicamente, evidenziando il<br />
messaggio errato al quale si riferisce detta segnalazione ed indicando l’ora di effettuazione<br />
della stessa e la persona che l’ha ricevuta.<br />
Il primo Centro Applicativo, ricevute la segnalazione e la conferma previste è tenuto, se<br />
necessario, ad inviare nuovamente il messaggio in forma corretta al secondo Centro Applicativo<br />
coinvolgendo, ove necessario, l’aderente mittente.<br />
Il secondo Centro Applicativo è tenuto a far pervenire all’aderente destinatario il messaggio in<br />
forma corretta immediatamente e comunque entro la giornata applicativa successiva alla<br />
ricezione della segnalazione.<br />
14.1.12 Indisponibilità del SITRAD<br />
Nel caso di indisponibilità del SITRAD, non dovuta a causa di forza maggiore, le richieste e le<br />
comunicazioni previste dalle procedure devono essere trasmesse mediante supporti magnetici o<br />
altre modalità tecniche trasmissive di back-up che garantiscano lo stesso livello di servizio.<br />
Il centro applicativo dell’aderente mittente contrassegna opportunamente le comunicazioni.<br />
14.1.13 Giorni festivi e semifestivi bancari<br />
Le scadenze e gli altri termini che cadono in giornate festive si intendono prorogati al 1° giorno<br />
lavorativo successivo.<br />
Le scadenze e gli altri termini che cadono in giornate semifestive non subiscono proroghe.<br />
14.1.14 Documentazione tecnica delle procedure<br />
Per le specifiche tecniche, per gli orari delle giornate applicative previsti per le varie incombenze<br />
e per ogni ulteriore regola tecnica non precisati nel presente Regolamento, valgono le indicazioni<br />
contenute nella documentazione tecnica della procedura, che forma parte integrante del presente<br />
Regolamento.<br />
8
Nome e cognome<br />
Indirizzo Anagrafica<br />
Localita'<br />
Allegato par. 14.1 – Trasferibilità delle domiciliazioni RID<br />
Fronte del modulo “R.I.D. – Richiesta trasferibilità della domiciliazione”<br />
Cod. Fiscale Cod. Fiscale/Partita IVA (Facoltativo)<br />
Il sottoscrittore del modulo, intestatario/cointestatario<br />
�<br />
(3)<br />
del conto corrente indicato nella Sezione I , sulquale è stato in precedenza autorizzato l'addebito degliordini<br />
di incasso RID,<br />
A) CHIEDE alla Nuova banca di attivare il servizio di trasferibilità e, a tal fine<br />
autorizza la stessa a richiedere alla banca Originaria il trasferimento delle domiciliazioni RID in essere presso quest'ultima alla data in cui la medesima banca<br />
Originaria riceve la richiesta di trasferimento;<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
� (5)<br />
l'autorizzazione all'addebito delle disposizioni RID sopra indicate ha effetto a decorrere dal ……………………………………………………..<br />
e il sottoscrittore SI IMPEGNA a mantenere disponibili fondi sufficienti sul conto corrente della banca Originaria fino alla data del ..................................<br />
� non sono imputabili alla Nuova banca responsabilità derivanti dalla errata compilazionedelpresente modulo nonché da circostanze attinenti alla banca Originaria<br />
o dell'azienda creditrice - delle quali la Nuova banca si impegna, laddove a conoscenza, a dare pronta comunicazione al cliente - che non consentano di<br />
perfezionare la richiesta di trasferibilità;<br />
�<br />
�<br />
� il debitore hafacoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, mediante revoca dell'autorizzazioni all'addebito in conto; la Nuova Banca ha<br />
facoltà di recedere con un preavviso non inferiore a due mesi, da darsi mediante comunicazione scritta, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni previste nel<br />
contratto di conto corrente;<br />
(6)<br />
non può essere richiesta la trasferibilità parziale<br />
per<br />
consentire alla stessa banca di provvedere all'addebito in conto di eventuali richieste di pagamento che ancora le dovessero pervenire dall'azienda creditrice.<br />
la Nuova banca si impegna a recapitare al cliente una comunicazione scritta contenente indicazione delle domiciliazioni RID per le quali si è perfezionato il<br />
trasferimento (specificando, per ciascunadi esse, i terminidi opposizione all'addebito e le eventuali clausole limitative) e quelle per le quali nonè stato possibile<br />
effettuare iltrasferimento, specificandone le ragioni.Tale comunicazione deve essere restituita alla Nuova banca, debitamente sottoscritta, per approvazione delle<br />
domiciliazioni trasferite e delle relative modalità di addebito sul conto corrente. Fino al momento in cui non riceva la comunicazione di conferma da parte del<br />
proprio cliente, la Nuova banca è autorizzata ad eseguire gli addebiti RID sulla base delle indicazioni ricevute dalla banca Originaria.<br />
in relazione alle disposizioni di addebito RID trasferite<br />
(4)<br />
B) PRENDE ATTO che<br />
rientra nell'ambito di applicazionedel presente servizio il trasferimento dieventuali addebitidomiciliati relativia rate di mutuo e/oprestito erogatidalla banca di<br />
addebito Originaria, siano essi incassati mediante la procedura RID o mediante proceduraanaloga. Il presente servizio troverà applicazione per queste forme di<br />
addebito anche li oveil sottoscrittore si sia in precedenza impegnato neiconfronti della banca Originaria ad eseguire il pagamento delle rate dimutuo e/o prestito<br />
direttamente su un conto corrente intrattenuto dallo stesso presso la medesima banca di addebito Originaria;<br />
e non possono essere trasferite le domiciliazioni RID per le quali esistano particolari accordi di natura tecnica<br />
e/o finanziaria tra la banca Originaria, il medesimo cliente e/o l'azienda creditrice;<br />
� le condizioni economiche applicate sono quelle relative alservizio di domiciliazionebancaria RID indicate nelcontratto delconto corrente di cui alla sezione II<br />
del presente modulo o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Nuova banca e tempo per tempo vigenti; tale regola trova applicazione anche con<br />
riferimento ad eventuali addebitidomiciliati relativi a rate di mutuo e/o prestito trasferiti sulnuovo conto, ancorché in precedenza incassatidalla banca Originaria<br />
mediante procedure diverse dal RID;<br />
� per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi<br />
connessi" già sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto.<br />
C) AUTORIZZA<br />
� la banca Originaria a comunicare alla Nuova banca ogni dato riguardante le domiciliazioni RID in precedenza ad essa conferite;<br />
� la Nuova banca ad informare le aziendecreditrici (alle quali sono specificamente riferite le domiciliazioni) del trasferimento delle domiciliazioni RID effettuato in<br />
esecuzione del presente atto.<br />
Il sottoscrittore del presente modulo, in relazione ad eventualiaddebitidomiciliati relativi a rate di mutuo e/o prestito trasferiti presso la Nuovabanca a seguito della presente<br />
richiesta ditrasferibilità, AUTORIZZA inoltre la banca di addebito Originaria a procedere all'incasso delle rate di mutuo e/o prestito di cui risulti creditrice nei confronti del<br />
sottoscrittore, mediante invio di richieste d'incasso RID alla Nuova Banca ed autorizza la Nuova Banca ad addebitare sul nuovo conto di cui alla Sezione II, nella data di<br />
scadenza dell'obbligazione indicata dall'Azienda creditrice, tutti gli addebiti diretti RID riferiti alle posizioni in oggetto a condizione che vi siano sul c/c da addebitare<br />
disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'operazione di addebito.<br />
Luogo e data<br />
R.I.D. - RICHIESTA TRASFERIBILITA' DELLA DOMICILIAZIONE (1)<br />
Sezione I<br />
Sezione II<br />
Banca di addebito Originaria<br />
Nuova banca di addebito<br />
(Banca presso la quale il cliente intende trasferire le domiciliazioni RID)<br />
(Banca presso la quale sono attualmente addebitate le domiciliazioni RID)<br />
Banca Banca<br />
Agenzia Agenzia<br />
Coordinate bancarie del conto corrente<br />
IBAN IBAN<br />
(2)<br />
:<br />
Coordinate bancarie del conto corrente (2)<br />
:<br />
Sottoscrittore del modulo<br />
(3)<br />
Sezione III<br />
Dati relativi al debitore<br />
Intestatario del nuovo conto di addebito<br />
(da compilare solo se diverso dal sottoscrittore)<br />
autorizza la stessa ad addebitare sul conto corrente indicato nella Sezione II, nella data di scadenza indicata dall'Azienda creditrice e nel rispetto delle<br />
informazioni comunicate dalla banca originaria, tutti gli addebiti diretti RID relativi alle domiciliazioni RID di cui sopra, a condizione che vi siano sul conto<br />
corrente da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'operazione di addebito;<br />
revoca le domiciliazioni RID in precedenza rilasciate alla banca Originaria e trasferite sul conto corrente di cui alla Sezione II e allo scopo dà mandato alla<br />
Nuova banca di far pervenire alla banca Originaria la richiesta di revoca e di informare dell'avvenuto trasferimento le aziende creditrici interessate.<br />
Firma del sottoscrittore<br />
(Visto con data della Nuova Banca per convalida dei dati e per ccettazione del servizio)<br />
9
Allegato par. 14.1 – Trasferibilità delle domiciliazioni RID<br />
Retro del modulo “R.I.D. – Richiesta trasferibilità della domiciliazione”<br />
AVVERTENZE<br />
I documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, etc.) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici (nonché le eventuali proroghe di scadenza) verranno inviati<br />
direttamente dall’Azienda al debitore e risulteranno contrassegnati dalla seguente dicitura a sovrastampa: “Regolamento s.b.f. con addebito in c/c presso la Banca<br />
………..”<br />
Note per la compilazione:<br />
(1) Il servizio di trasferibilità delle domiciliazioni RID consente il trasferimento automatico delle posizioni RID domiciliate sul conto corrente acceso presso una<br />
banca (banca di addebito Originaria) ad un conto corrente intrattenuto dal cliente presso altra banca (Nuova banca di addebito). Rientra altresì nell'ambito di<br />
applicazione del presente servizio il trasferimento di eventuali addebiti domiciliati relativi a rate di mutuo e/o prestito erogati dalla stessa banca di addebito<br />
Originaria, siano essi incassati mediante la procedura RID o mediante procedura analoga (persemplicità, nel presente modulo, si fa tuttavia esclusivo riferimento agli<br />
"addebiti RID").<br />
Resta ferma la possibilità per il cliente che non voglia avvalersi di tale servizio di poter revocare le domiciliazioni RID presso la banca di addebito Originaria e di<br />
attivare le nuove domiciliazioni sul conto intrattenuto presso la Nuova banca di addebito.<br />
(2) Indicare le coordinate bancarie secondo lo standard IBAN. Sono riportate abitualmente nell’estratto conto periodico inviato dallabanca. Lo standard IBAN non<br />
utilizza caratteri diversi da quelli alfanumerici ed è strutturato come segue<br />
I T 6 0 X 0 5 4 2 8 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6<br />
Codice<br />
Paese<br />
CIN<br />
IBAN<br />
CIN Codice ABI CAB<br />
Numero conto corrente<br />
(3) Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica coincide con il soggetto delegato adoperare sul conto.<br />
Nel caso di c/c intestato a persona fisica coincide con il titolaremedesimo ovverocon il soggetto delegato adoperaresullo stesso. La trasferibilità può essere richiesta<br />
dal sottoscrittore del presente modulo esclusivamente per le autorizzazioni all'addebito in conto RID in essere sul conto corrente intrattenuto presso la Banca<br />
domiciliataria originaria del quale il sottoscrittore medesimo risulti intestatario, cointestatario o comunque persona delegata ad operare.<br />
(4) Il servizio di trasferibilità è esclusivamente ammesso per la totalità delle domiciliazioni RID in essere presso la banca Originaria. Il servizio di trasferibilità è<br />
esclusivamente ammesso per il trasferimento delle domiciliazioni RID presso un unico nuovo conto corrente di addebito.<br />
(5) Data a partire dalla quale le operazioni RID ricevute dalla Nuova banca potranno essere addebitate, in presenza di fondi, sul conto corrente in essere presso la<br />
banca medesima e indicato nella Sezione II del presente modulo.<br />
(6) Data fino alla quale la banca Originaria, in presenza di fondi, è autorizzata ad addebitare eventuali operazioni RID che le pervengano dalle aziende creditrici.<br />
Laddove il cliente non indichi alcuna data, è da intendersi che le posizioni RID verranno gestitedallabancaOriginariafino alla data- di cui alla precedente nota 5 - in<br />
cui l'autorizzazione all'addebito RID ha effetto presso la Nuova Banca.<br />
10
14.2 TRASFERIBILITA’ DEI BONIFICI<br />
14.2.1 Oggetto<br />
La procedura consente lo scambio di flussi elettronici tra aderenti grazie <strong>ai</strong> quali può essere<br />
gestita, a livello interbancario, la richiesta di “trasferibilità dei bonifici” presentata da un cliente.<br />
Rientrano nell’ambito di applicazione della “trasferibilità dei bonifici” le seguenti tipologie di<br />
bonifico eseguite sul piano nazionale (ovvero su conti intestati a clienti residenti, accesi presso<br />
banche operative in Italia) mediante la procedura del SITRAD “bonifici ordinari-BON”:<br />
1. “bonifici permanenti” - si tratta di operazioni di addebito eseguite dall’aderente originario a<br />
scadenze predeterminate e nel rispetto di specifiche caratteristiche ed istruzioni<br />
precedentemente fornite dal correntista, che vengono memorizzate negli archivi<br />
dell’aderente medesimo;<br />
2. “bonifici ricorrenti domiciliati” – si tratta di operazioni di accredito eseguite in modo<br />
ricorrente da parte dell’aderente del beneficiario, in presenza di un’esplicita domiciliazione<br />
del pagamento da parte del beneficiario medesimo presso il proprio aderente; rientrano in<br />
questa tipologia di pagamenti solo gli ordini di bonifico impartiti da enti della Pubblica<br />
Amministrazione per i quali risulti operativa la procedura interbancaria “Allineamento<br />
bonifici (Clessidra)”;<br />
3. “bonifici ricorrenti non domiciliati” e “bonifici non ricorrenti” - si tratta di operazioni di<br />
accredito eseguite da parte dell’aderente del beneficiario in maniera ricorrente o non<br />
ricorrente, in assenza di specifica domiciliazione del pagamento da parte del beneficiario<br />
presso l’aderente medesimo.<br />
Ai fini del perfezionamento della trasferibilità dei bonifici, la presente procedura prevede lo<br />
scambio dei seguenti flussi interbancari:<br />
- comunicazione di “richiesta di trasferimento dei bonifici” e di “chiusura con esito positivo<br />
(o negativo) della richiesta di trasferibilità” da parte del nuovo aderente all’aderente<br />
originario;<br />
- comunicazione di “esito positivo (o negativo) alla richiesta di trasferimento e delle<br />
eventuali posizioni relative a bonifici permanenti e bonifici ricorrenti domiciliati” ed invio<br />
del messaggio contabile di “bonifico da routing” per ogni bonifico in accredito ricevuto sul<br />
“IBAN-conto originario” nei 12 mesi successivi alla data di efficacia della trasferibilità, da<br />
parte dell’aderente originario al nuovo aderente;<br />
- “Variazione delle coordinate di accredito per trasferimento” da parte del nuovo aderente<br />
all’aderente ordinante originario.<br />
14.2.2 Soggetti<br />
Aderente originario: l’aderente presso il quale il correntista intrattiene il rapporto di conto<br />
corrente a valere del quale vengono eseguiti gli ordini di pagamento che intende trasferire su un<br />
“IBAN-nuovo conto”.<br />
Nuovo aderente: l’aderente presso il quale il correntista intrattiene il rapporto di conto corrente<br />
sul quale intende trasferire gli ordini di pagamento e al quale richiede il servizio “trasferibilità<br />
dei bonifici”.<br />
Aderente ordinante originario: l’aderente che dispone, per conto del proprio cliente, un ordine di<br />
accredito in favore del correntista che ha richiesto il servizio di trasferibilità e che riceve dal<br />
11
nuovo aderente la comunicazione di variazione delle coordinate di accredito del correntista<br />
trasferito.<br />
14.2.3 Requisiti per la partecipazione<br />
Sono tenuti a partecipare alla presente procedura – nelle veste di aderente originario, aderente<br />
ordinante originario e di nuovo aderente - tutti gli aderenti all’applicazione “Bonifici ordinari-<br />
BON”.<br />
La partecipazione alla presente procedura comporta per gli aderenti l’obbligo di avvalersi del/i<br />
medesimo/i Centro/i Applicativo/i per tutte le tipologie operative previste all’interno della<br />
procedura Allineamento Elettronico Archivi.<br />
Dal giorno di cancellazione di un aderente dalla procedura, tutti gli aderenti sono tenuti a non<br />
inviare messaggi d’iniziativa all’aderente receduto.<br />
Dall’11° giorno lavorativo successivo alla data di cancellazione, tutti gli aderenti sono tenuti a<br />
non inviare alcun tipo di messaggio all’aderente receduto.<br />
Il soggetto derivante dalla fusione o incorporazione che intervenga fra aderenti è tenuto ad<br />
assicurare il rispetto del presente Regolamento per tutte le operazioni trattate dal/dagli aderente/i<br />
receduto/i anteriormente alla data di effetto della fusione o della incorporazione.<br />
14.2.4 Partecipazione diretta e indiretta<br />
Ciascun aderente può svolgere in proprio tutte le attività di scambio dei messaggi previsti dalla<br />
procedura (aderente diretto) oppure può delegare tali attività (aderente indiretto), sotto la propria<br />
responsabilità, ad un altro aderente diretto (tramite operativo). La scelta del tramite operativo<br />
obbliga l’aderente all’utilizzo del tramite operativo prescelto per la partecipazione alla procedura<br />
“Bonifici ordinari-BON”.<br />
14.2.5 Modalità operative<br />
E’ ammesso unicamente il trattamento delle richieste di trasferibilità dei bonifici conformi al facsimile<br />
ad uso aderente-cliente allegato al presente documento, sottoscritte dal/d<strong>ai</strong> titolare/i del<br />
“IBAN-conto originario” presso il nuovo aderente.<br />
Il presente servizio di trasferibilità ha ad oggetto la totalità dei bonifici di cui il correntista risulti<br />
ordinante o beneficiario sul “IBAN-conto originario”.<br />
14.2.6 Obblighi del nuovo aderente<br />
Il nuovo aderente è tenuto a:<br />
a) far compilare e conservare, anche per conto dell’aderente originario e nel rispetto dei termini<br />
di legge, il modulo di “richiesta servizio trasferibilità dei bonifici” sottoscritto da tutti gli<br />
intestatari del “IBAN-nuovo conto” ovvero, in caso di conto intestato a persona giuridica, da<br />
tutti i soggetti muniti del potere di operare su tale conto;<br />
b) consegnare senza indugio all’aderente originario e all’aderente ordinante originario copia del<br />
modulo di cui alla precedente lett. a) allorché le stesse ne facciano richiesta;<br />
c) concordare con il cliente e riportare nel modulo di richiesta del servizio, sottoscritto dal<br />
cliente stesso, la data in cui si perfezionerà il trasferimento (cosiddetta data efficacia della<br />
trasferibilità) ovvero la data a partire dalla quale l’aderente sarà in grado di eseguire i<br />
bonifici (in addebito e in accredito da routing) a valere sul “IBAN-nuovo conto” nonché la<br />
data a partire dalla quale invierà all’occorrenza <strong>ai</strong> soggetti terzi ordinanti bonifici – per il<br />
tramite del loro aderente - l’indicazione delle coordinate bancarie del “IBAN-nuovo conto”;<br />
12
d) inviare all’aderente originario, entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta di trasferibilità del<br />
proprio cliente, un messaggio di “Richiesta di trasferimento dei bonifici”;<br />
e) comunicare al proprio cliente l’eventuale mancata risposta da parte dell’aderente originario<br />
alla richiesta di trasferibilità o l’eventuale rifiuto ricevuto dall’aderente stesso per ragioni di<br />
carattere tecnico o errori nella richiesta ovvero dovute ad irregolarità di qualsiasi genere;<br />
f) comunicare al proprio cliente la presenza di impedimenti di carattere legale - anche<br />
dipendenti da procedure giudiziali che coinvolgono il sottoscrittore – che non consentono il<br />
perfezionamento del servizio di trasferibilità o tali da comprometterne in parte gli esiti<br />
positivi;<br />
g) inviare, entro il termine massimo interbancario di 2 giorni lavorativi successivi alla data<br />
applicativa della comunicazione di esito positivo alla richiesta di trasferimento e di<br />
segnalazione delle eventuali posizioni relative a bonifici in addebito o in accredito<br />
domiciliati da parte dell’aderente originario, un messaggio di “Chiusura con esito positivo (o<br />
negativo) della richiesta di trasferibilità”;<br />
h) comunicare al proprio cliente l’elenco dei “bonifici permanenti” e dei “bonifici ricorrenti<br />
domiciliati” comunicati dall’aderente originario con evidenza della data a partire dalla quale<br />
detti pagamenti potranno essere gestiti dal nuovo aderente (data di efficacia);<br />
i) eseguire i “bonifici permanenti” in addebito oggetto del trasferimento a partire dalla data di<br />
efficacia concordata con il correntista nel rispetto delle indicazioni fornite dall’aderente<br />
originario;<br />
j) inviare all’aderente ordinante originario dei “bonifici ricorrenti domiciliati” una<br />
comunicazione di “Variazione delle coordinate bancarie di accredito” entro il termine<br />
massimo interbancario di 2 giorni lavorativi successivi all’invio del messaggio di “Chiusura<br />
con esito positivo della richiesta di trasferibilità”;<br />
k) eseguire i bonifici ricevuti dall’aderente originario e contraddistinti come “bonifici da<br />
routing” accreditando – nel rispetto della normativa interbancaria vigente - il conto<br />
(“IBAN-nuovo conto”) del cliente e segnalando, all’interno dell’estratto conto inviato al<br />
correntista medesimo, che trattasi di un accredito eseguito a fronte di un bonifico ricevuto<br />
dall’aderente originario e da quest’ultima trasmesso al nuovo aderente;<br />
l) inviare all’aderente ordinante originario, per ciascun “bonifico da routing” ricevuto<br />
dall’aderente originario, un messaggio di “Variazione delle coordinate bancarie di accredito”,<br />
entro il termine massimo interbancario di 2 giorni lavorativi successivi alla data di<br />
regolamento interbancario del bonifico da routing.<br />
14.2.7 Obblighi dell’aderente originario<br />
L’aderente originario è tenuto a:<br />
a) verificare la correttezza dal punto di vista formale, della “Richiesta di trasferibilità” ricevuta<br />
dal nuovo aderente;<br />
b) inviare – entro il termine massimo interbancario di 4 giorni lavorativi successivi alla data<br />
applicativa del messaggio di “Richiesta di trasferibilità” - un messaggio di esito positivo alla<br />
richiesta di trasferimento e comunicazione di eventuali “bonifici permanenti” e “bonifici<br />
ricorrenti domiciliati” ovvero, entro il medesimo termine, un messaggio di esito negativo alla<br />
richiesta di trasferimento laddove siano stati rilevati degli errori nel citato messaggio di<br />
richiesta nonché ove siano riscontrate irregolarità di qualsiasi genere. L’aderente originario è<br />
tenuto a comunicare al nuovo aderente, con tali messaggi, tutte le posizioni relative <strong>ai</strong><br />
13
“bonifici permanenti” e/o “bonifici ricorrenti domiciliati” che risultano attive nei propri<br />
archivi alla data di ricezione della “Richiesta di trasferibilità”;<br />
c) memorizzare, per un periodo di 12 mesi dalla data di efficacia della trasferibilità,<br />
l’informazione relativa <strong>ai</strong> conti correnti per i quali è stato richiesto il servizio di trasferibilità;<br />
d) inviare al nuovo aderente - sempre che non sussistano vincoli di natura legale o<br />
convenzionale, a partire dalla data di efficacia della trasferibilità e per i 12 mesi successivi a<br />
tale data – un bonifico contraddistinto come “bonifico da routing” per ogni eventuale<br />
bonifico in accredito ricevuto in favore del “IBAN-conto originario”;<br />
e) inviare il “bonifico da routing” utilizzando la medesima tipologia applicativa del bonifico<br />
originario (procedura “bonifici ordinari-BON”);<br />
f) stornare nei confronti dell’aderente ordinante originario, gli eventuali bonifici per i quali a<br />
fronte del routing abbia ricevuto un messaggio di storno dal nuovo aderente;<br />
g) registrare tutti i “bonifici da routing” eseguiti allo scopo di consentire la tracciabilità di dette<br />
operazioni;<br />
h) eseguire i bonifici (in addebito o in accredito) sul “IBAN-conto originario” fino alla data di<br />
efficacia della trasferibilità indicata dal nuovo aderente nel messaggio di “Chiusura con esito<br />
positivo della richiesta di trasferibilità”.<br />
14.2.8 Obblighi dell’aderente ordinario originario<br />
L’aderente ordinario originario è tenuto a comunicare <strong>ai</strong> propri correntisti - nel più breve tempo<br />
possibile – le coordinate del nuovo conto corrente (“IBAN-nuovo conto”) del cliente sul<br />
quale quest’ultimo chiede di accreditare i futuri bonifici; la comunicazione in discorso<br />
dovrà rendersi utilizzando le modalità di colloquio più evolute e comunque nel rispetto<br />
degli accordi in essere con il cliente stesso, evidenziando che la richiesta proviene dal<br />
nuovo aderente il quale agisce in nome e per conto del correntista trasferito in virtù di<br />
apposito mandato con rappresentanza. In assenza di specifici accordi, l’aderente ordinante<br />
originario deve comunicare la variazione delle coordinate di accredito utilizzando le<br />
modalità più opportune.<br />
14.2.9 Obblighi dei Centri Applicativi<br />
Ciascun Centro Applicativo è tenuto a:<br />
a) garantire alle banche la trasmissione dei flussi elettronici nel rispetto dei tempi previsti dal<br />
documento tecnico;<br />
b) effettuare i controlli previsti dal documento tecnico sul flusso elettronico dei dati ricevuti<br />
dall’aderente mittente;<br />
c) calcolare e predisporre il regolamento di eventuali oneri a livello interbancario e darne<br />
comunicazione alle proprie banche aderenti;<br />
d) rifiutare i messaggi di “Richiesta di trasferimento dei bonifici” provenienti dal nuovo<br />
aderente ricevuti oltre il termine previsto e quelli per il quale sia già stata ricevuta analoga<br />
richiesta di trasferimento;<br />
e) rifiutare i messaggi di comunicazione di esito positivo (o negativo) alla richiesta di<br />
trasferimento e comunicazione di eventuali “bonifici permanenti” e “bonifici ricorrenti<br />
domiciliati” ricevuti oltre il termine previsto e quelli che, riferiti alla medesima “Richiesta di<br />
trasferimento”, vengano inviati successivamente al primo messaggio;<br />
14
f) rifiutare i messaggi di “Chiusura con esito positivo (o negativo) della richiesta di<br />
trasferibilità” ricevuti oltre il termine previsto.<br />
14.2.10 Perfezionamento della trasferibilità dell’autorizzazione all’addebito in conto<br />
Il perfezionamento del servizio di trasferibilità dei bonifici decorre dal giorno lavorativo<br />
concordato con il cliente e riportato nel modulo di richiesta del servizio di trasferibilità dei<br />
bonifici, che è comunicato dal nuovo aderente all’aderente originario all’interno del messaggio<br />
di “Chiusura con esito positivo della richiesta di trasferibilità” (cosiddetta data di efficacia della<br />
trasferibilità).<br />
A decorrere dalla data di efficacia della trasferibilità il nuovo aderente è tenuto ad eseguire i<br />
“bonifici permanenti” in addebito trasferiti dall’aderente originario e i “bonifici da routing”<br />
ricevuti dall’aderente originario.<br />
A decorrere dalla data di efficacia della trasferibilità l’aderente originario è tenuto a revocare e<br />
quindi a non eseguire i “bonifici permanenti” in addebito.<br />
A decorrere dalla data di efficacia della trasferibilità e per 12 mesi successivi a tale data,<br />
l’aderente originario è tenuto ad inviare al nuovo aderente un “bonifico da routing” per ciascun<br />
bonifico in accredito eventualmente ricevuto in favore del “IBAN-conto originario”. Con<br />
specifico riferimento alle responsabilità che gravano sull’aderente originario in termini di<br />
esecuzione dell’accredito in favore del Cliente sul “IBAN-conto originario”, si chiarisce che tale<br />
mandato si ritiene adempiuto a fronte dell’accredito degli importi dovuti su un “conto<br />
transitorio” interno all’aderente e alla conseguente esecuzione del bonifico da routing, nel<br />
rispetto delle regole interbancarie previste.<br />
L’aderente originario è responsabile delle informazioni comunicate alla nuova banca nell’ipotesi<br />
in cui dette informazioni non risultino conformi a quelle precedentemente impartite dal cliente.<br />
L’elenco fornito dalla nuova banca al proprio correntista <strong>ai</strong> sensi dell’art. 6.1. deve essere<br />
sottoscritto e restituito alla medesima banca da parte del correntista. Fino al momento in cui la<br />
nuova banca non riceva la comunicazione di conferma da parte del cliente, tale banca è<br />
autorizzata ad eseguire i “bonifici permanenti” a valere sul “IBAN-nuovo conto” sulla base delle<br />
indicazioni ricevute dall’aderente originario.<br />
Il mancato invio da parte dell’aderente originario di una risposta alla “Richiesta di trasferimento<br />
dei bonifici” – entro il termine massimo interbancario di 4 gg. lav. dalla ricezione del medesimo<br />
messaggio di richiesta - obbliga l’aderente originario al pagamento di una penale in favore del<br />
nuovo aderente.<br />
Il mancato invio da parte del nuovo aderente del messaggio di “Chiusura con esito positivo (o<br />
negativo) della richiesta di trasferibilità” entro il termine massimo interbancario di 2 gg. lav.<br />
successiva alla ricezione della risposta da parte dell’aderente originario, obbliga il nuovo<br />
aderente al pagamento di una penale in favore dell’aderente origin<strong>ai</strong>o. a banca originaria.<br />
14.2.11 Impedimenti dovuti a cause di forza maggiore<br />
Per causa di forza maggiore si intende ogni evento di carattere eccezionale, non imputabile al<br />
soggetto presso il quale tale evento si verifica, che impedisce il regolare svolgimento delle<br />
attività specifiche previste alla procedura.<br />
Non costituiscono causa di forza maggiore i guasti ed il malfunzionamento delle apparecchiature<br />
e dei programmi utilizzati per la creazione, gestione e ricezione del flusso elettronico.<br />
15
Possono dichiarare lo stato di causa di forza maggiore e, quindi, avvalersi della presente<br />
regolamentazione, gli aderenti e i centri applicativi.<br />
Gli aderenti possono dichiarare lo stato di causa di forza maggiore anche quando tali eventi si<br />
verificano presso i loro tramiti operativi o comunque presso soggetti che gestiscono, per loro<br />
conto, la connessione al SITRAD.<br />
Le cause di forza maggiore verificatesi presso uno o più centri applicativi costituiscono causa di<br />
forza maggiore per gli aderenti che si avvalgono del centro applicativo in questione.<br />
Gli aderenti ed i centri applicativi, al verificarsi dell'impedimento, sono tenuti a darne immediata<br />
comunicazione a tutti gli altri soggetti SITRAD che partecipano alla procedura con messaggio<br />
libero SITRAD o comunque con il mezzo più rapido consentito dalle circostanze.<br />
Al venir meno dell'impedimento, il medesimo soggetto che ne ha dato comunicazione è tenuto a<br />
comunicarne la cessazione e ad indicare la data a far tempo dalla quale riprenderà ad operare nel<br />
rispetto dei termini previsti dalla procedura.<br />
Gli aderenti non sono tenuti ad effettuare la comunicazione per le cause di forza maggiore<br />
dichiarate dal centro applicativo.<br />
Il soggetto presso il quale si è verificato l'impedimento è tenuto a fornirne, su richiesta delle<br />
controparti interessate, idonea documentazione. Nell'ipotesi in cui la documentazione consista<br />
nel decreto di proroga dei termini convenzionali, rilasciato <strong>ai</strong> sensi del d. lgs. 15 genn<strong>ai</strong>o 1948<br />
n.1, il decreto medesimo ha validità esclusivamente a fini probatori.<br />
L'impedimento attribuisce al soggetto dichiarante la facoltà di prorogare i termini, scadenti nel<br />
periodo intercorrente tra la data dell'evento e quella dalla quale viene dichiarata la ripresa<br />
dell'attività, di tanti giorni quanto è durato l'impedimento.<br />
La proroga dei termini attribuisce il diritto all’aderente a pretendere, fuori procedura, la<br />
restituzione della penale per il mancato invio dei messaggi entro i termini previsti.<br />
14.2.12 Impossibilità di elaborazione da parte del centro applicativo<br />
In caso di errori di tipo applicativo che non consentono l’elaborazione del messaggio da parte del<br />
secondo Centro Applicativo, questo deve svolgere i seguenti adempimenti:<br />
a) segnalare tempestivamente via telefono al primo Centro Applicativo l’inconveniente<br />
verificatosi;<br />
b) successivamente, nel più breve tempo possibile, confermare allo stesso centro applicativo<br />
mediante apposito messaggio SITRAD quanto già segnalato telefonicamente, evidenziando il<br />
messaggio errato al quale si riferisce detta segnalazione ed indicando l’ora di effettuazione<br />
della stessa e la persona che l’ha ricevuta.<br />
Il primo Centro Applicativo, ricevute la segnalazione e la conferma previste è tenuto, se<br />
necessario, ad inviare nuovamente il messaggio in forma corretta al secondo Centro Applicativo<br />
coinvolgendo, ove necessario, l’aderente mittente.<br />
Il secondo Centro Applicativo è tenuto a far pervenire all’aderente destinatario il messaggio in<br />
forma corretta immediatamente e comunque entro la giornata applicativa successiva alla<br />
ricezione della segnalazione.<br />
14.2.13 Indisponibilità del SITRAD<br />
Nel caso di indisponibilità del SITRAD, non dovuta a causa di forza maggiore, le richieste e le<br />
comunicazioni previste dalle procedure devono essere trasmesse mediante supporti magnetici o<br />
altre modalità tecniche trasmissive di back-up che garantiscano lo stesso livello di servizio.<br />
16
Il centro applicativo dell’aderente mittente contrassegna opportunamente le comunicazioni.<br />
14.2.14 Giorni festivi e semifestivi bancari<br />
Le scadenze e gli altri termini che cadono in giornate festive si intendono prorogati al 1° giorno<br />
lavorativo successivo.<br />
Le scadenze e gli altri termini che cadono in giornate semifestive non subiscono proroghe.<br />
14.2.15 Documentazione tecnica delle procedure<br />
Per le specifiche tecniche, per gli orari delle giornate applicative previsti per le varie incombenze<br />
e per ogni ulteriore regola tecnica non precisati nel presente Regolamento, valgono le indicazioni<br />
contenute nella documentazione tecnica della procedura, che forma parte integrante del presente<br />
Regolamento.<br />
17
18<br />
Allegato par. 14.2 – Trasferibilità dei bonifici<br />
a) Fronte del modulo Richiesta servizio “trasferibilità dei bonifici”<br />
MODULO RICHIESTA SERVIZIO "TRASFERIBILITA' DEI BONIFICI"<br />
(la sottoscrizione del presente modulo presuppone la presa visione delle“Avvertenze” riportate in allegato)<br />
Sezione I<br />
Banca originaria<br />
Banca ___________________________________________________________________________<br />
Agenzia ___________________________________________________________________________<br />
Coordinate bancarie del conto corrente (IBAN)<br />
Cod.<br />
Paese<br />
CIN<br />
IBAN CIN Codice ABI CAB Numero di conto corrente<br />
Sezione II<br />
Nuova banca<br />
Banca ___________________________________________________________________________<br />
Agenzia ___________________________________________________________________________<br />
Coordinate bancarie del conto corrente (IBAN)<br />
Cod.<br />
Paese<br />
CIN<br />
IBAN CIN Codice ABI CAB Numero di conto corrente<br />
Sezione III<br />
Dati relativi al titolare del conto corrente originario e del nuovo conto corrente<br />
Intestatario del conto (persona fisica / persona giuridica)<br />
Nome e cognome Cod. Fiscale / Partita IVA<br />
________________________________<br />
Altro/i intestatario/i (di c/c per persona fisica) / Soggetto/i delegato/i ad operare (su c/c per persona giuridica)<br />
Nome e cognome Cod. Fiscale<br />
_________________________________<br />
Nome e cognome Cod. Fiscale<br />
________________________________<br />
Nome e cognome Cod. Fiscale<br />
_________________________________
Allegato 2<br />
Allegato par. 14.2 – Trasferibilità dei bonifici<br />
b) Retro del modulo Richiesta servizio “trasferibilità dei bonifici”<br />
Il sottoscrittore del presente modulo, intestatario dei conti correnti indicati nella Sezione I (“conto originario”) e nella Sezione II (“nuovo conto”):<br />
CHIEDE<br />
alla “Nuova Banca” di attivare il servizio di "trasferibilità dei bonifici" e, a tal fine,<br />
1 - con riferimento <strong>ai</strong> “bonifici permanenti in addebito” impartiti in qualità di ordinante presso la “Banca Originaria” a valere del “conto originario”<br />
a) autorizza la “Nuova Banca” a richiedere alla “Banca Originaria” la comunicazione di tutte le informazioni necessarie all'esecuzione di tali<br />
bonifici nonché a comunicare alla Banca Originaria le coordinate bancarie del nuovo conto corrente indicato nella Sezione II;<br />
b) autorizza la Banca Originaria a comunicare alla Nuova Banca ogni informazione in suo possesso utile alla realizzazio ne del predetto<br />
servizio;<br />
c) revoca alla “Banca Originaria” il mandato di eseguire tali bonifici a decorrere dalla data di efficacia della trasferibilità di seguito indicata;<br />
d) autorizza la “Nuova Banca” ad eseguire tali bonifici a valere sul “nuovo conto” a partire dalla data di efficacia della trasferibilità di seguito<br />
indicata;<br />
2 - con riferimento <strong>ai</strong> bonifici ricevuti in qualità di beneficiario in favore del “conto originario”<br />
a) autorizza la “Nuova Banca” a richiedere alla “Banca Originaria” la comunicazione delle informazioni disponibili nei propri archivi relative<br />
ad eventuali “bonifici ricorrenti domiciliati” ordinati da soggetti della Pubblica Amministrazione che risultino domiciliati presso la “Banca<br />
Originaria” <strong>ai</strong> fini della loro domiciliazione sul “nuovo conto” e a revocare tali posizioni presso il “conto originario”;<br />
b) autorizza la “Banca Originaria” ad inoltrare alla “Nuova Banca”, adottando le modalità di seguito indicate (v. punto 4 della sezione<br />
“PRENDE ATTO CHE”), i bonifici che la stessa dovesse ricevere in favore del “conto originario” (IBAN indicato nella Sezione I) nei 12<br />
mesi successivi alla data di efficacia del presente servizio di trasferibilità al fine di consentirne l'accredito sul “nuovo conto”;<br />
c) autorizza la Nuova Banca a comunicare, in nome e per conto di lui sottoscrittore, <strong>ai</strong> soggetti ordinanti i bonifici - per il tramite della loro<br />
banca - la variazione delle coordinate di accredito al fine di memorizzare le nuove coordinate e di utilizzarle per i successivi eventuali<br />
bonifici;<br />
PRENDE ATTO CHE<br />
1. la “Nuova Banca” sarà in grado di eseguire i bonifici di cui sopra a decorre dal _ _ / _ _ / _ _ _ _ (data di efficacia della trasferibilità);<br />
2. non sono imputabili alla “Nuova Banca” responsabilità derivanti dall'errata compilazione del presente modulo da parte del sottoscrittore o da<br />
errate informazioni comunicate dalla “Banca Originaria” che non consentano di perfezionare la richiesta di trasferibilità in parola (la “Nuova<br />
Banca” si impegna tuttavia a dare pronta comunicazione al sottoscrittore stesso di eventuali errori dei quali venisse a conoscenza);<br />
3. non è imputabile alla “Nuova Banca” - la quale abbia inviato la richiesta di variazione delle coordinate bancarie <strong>ai</strong> soggetti ordinanti i bonifici (<strong>ai</strong><br />
sensi dell’autorizzazione conferita al punto 2c della sezione “CHIEDE” del presente modulo) - il mancato aggiornamento delle coordinate<br />
bancarie da parte di detti soggetti;<br />
4. i bonifici inoltrati dalla “Banca Originaria” alla “Nuova Banca” (<strong>ai</strong> sensi dell’autorizzazione conferita al punto 2b della sezione “ CHIEDE” del<br />
presente modulo) saranno accreditati da quest'ultima sul “nuovo conto” di norma entro 1 giorno lavorativo e comunque al massimo entro 3 giorni<br />
lavorativi rispetto alla data in cui sarebbero stati accreditati sul “conto originario”); a tal fine le somme non transiteranno sul “conto originario” (lì<br />
ove questo risultasse ancora aperto) bensì su un apposito "conto corrente d'appoggio" interno alla banca;<br />
5. con riferimento a bonifici non ricorrenti ordinati dalla Pubblica Amministrazione di cui il sottoscrittore risulti beneficiario sul “conto originario”,<br />
la “Nuova Banca” si impegna ad eseguire l'accredito a valere sul “nuovo conto” ma - in deroga a quanto previsto al punto 2c della sezione<br />
“CHIEDE” - non provvede a comunicare la variazione delle coordinate di accredito al soggetto ordinante il bonifico. Tale comunicazione dovrà<br />
essere eseguita dal sottoscrittore medesimo mediante le modalità preventivamente concordate con il soggetto ordinante il bonifico (Pubblica<br />
Amministrazione);<br />
6. la Nuova Banca si impegna a:<br />
- inviare al sottoscrittore una comunicazione scritta contenente indicazione dei bonifici comunicati dalla “Banca Originaria” e trasferiti sul<br />
“nuovo conto”. Tale comunicazione deve essere restituita alla Nuova Banca, debitamente sottoscritta dal cliente, per approvazione dei dati<br />
ricevuti dalla Banca Originaria. Fino al momento in cui non riceve la comunicazione di conferma da parte del proprio cliente, la “Nuova<br />
Banca” è autorizzata ad eseguire gli ordini di pagamento (di addebito e di accredito) sulla base delle indicazioni ricevute dalla Banca<br />
Originaria;<br />
- contraddistinguere, all'interno dell'estratto conto (del “nuovo conto”), le operazioni di accredito eseguite a fronte di bonifici inoltrati dalla<br />
“Banca Originaria” nei 12 mesi successivi alla data di efficacia della trasferibilità. Tale segnalazione - laddove ripetuta più volte con<br />
riferimento al medesimo bonifico - potrebbe significare che il soggetto ordinante non ha ancora provveduto a recepire la variazione delle<br />
coordinate bancarie. In tal caso si invita il correntista a segnalare direttamente a tale soggetto le nuove coordinate di conto corrente;<br />
7. la Nuova Banca e la Banca Originaria si impegnano ad eseguire il presente servizio di trasferibilità nei modi indicati sempre che non sussistano o<br />
sopraggiungano irregolarità di qualsiasi genere nonché impedimenti di carattere tecnico e legale - anche dipendenti da procedure giudiziali che<br />
coinvolgono il sottoscrittore - tali da non consentire il perfezionamento del servizio di trasferibilità o da comprometterne in parte gli esiti positivi.<br />
La Nuova Banca s’impegna ove possibile ad inviare pronta comunicazione al sottoscrittore;<br />
8. in relazione <strong>ai</strong> bonifici trasferiti ed accreditati sul “nuovo conto”, le condizioni economiche applicate dalla “Nuova Banca” sono quelle indicate<br />
nel contratto di conto corrente stipulato con la banca medesima o comunque da questa rese pubbliche presso i propri sportelli e tempo per tempo<br />
vigenti;<br />
9. per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e<br />
servizi connessi" già sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto.<br />
(Luogo, Data) (Firma/e)<br />
________________________________ ________________________________<br />
19
Allegato 2<br />
Contenuti del servizio<br />
Il servizio di “trasferibilità dei bonifici” consente ad un cliente di:<br />
Allegato par. 14.2 – Trasferibilità dei bonifici<br />
c) Modulo Richiesta servizio “trasferibilità dei bonifici” - Avvertenze<br />
“AVVERTENZE”<br />
a) revocare dal “conto originario” e “attivare sul “nuovo conto” le posizioni relative ad eventuali bonifici in addebito o in accredito<br />
domiciliati sul “ conto originario”;<br />
b) ricevere sul “nuovo conto” eventuali bonifici ricevuti sul “conto originario” nei 12 mesi successivi al perfezionamento della<br />
richiesta di trasferibilità. L’accredito di tali bonifici verrà eseguito sul “nuovo conto” di norma entro 1 giorno lavorativo e<br />
comunque al massimo entro 3 giorni lavorativi rispetto alla data in cui sarebbero stati accreditati sul “conto originario”, ciò in<br />
relazione <strong>ai</strong> tempi di esecuzione dei bonifici concordati tra cliente e “banca originaria” nel contratto di conto corrente originario;<br />
c) conferire alla “Nuova Banca” apposito mandato con rappresentanza affinché quest'ultima provveda a comunicare, in nome e per<br />
conto del correntista, <strong>ai</strong> soggetti ordinanti bonifici di cui il correntista stesso sia beneficiario - per il tramite della loro Banca - le<br />
coordinate del “nuovo conto”, chiedendo agli stessi di eseguire i futuri accrediti su tale “nuovo conto”.<br />
Resta ferma la possibilità per il correntista che intenda trasferire i bonifici presso una Nuova Banca, di avvalersi di modalità<br />
operative alternative al presente servizio di trasferibilità.<br />
Ambito di applicazione<br />
Il servizio di “trasferibilità dei bonifici” può trovare applicazione per sole operazioni di pagamento nazionali, gestite mediante la<br />
procedura interbancaria “Bonifici Ordinari”. Il servizio riguarderà anche i bonifici eseguiti a valere dello schema SEPA Credit<br />
Transfer, quando sarà attivata anche tale specifica operatività.<br />
Il servizio di “trasferibilità dei bonifici” può trovare applicazione solo con riferimento alla totalità dei bonifici di cui il cliente risulti<br />
ordinante o beneficiario presso la “Banca Originaria” (non è ammessa, quindi, una richiesta di trasferibilità parziale dei bonifici).<br />
Soggetti abilitati a richiedere il servizio<br />
Possono avvalersi del servizio di “trasferibilità dei bonifici” tutti i correntisti bancari, persone fisiche o persone giuridiche, a<br />
condizione che il conto corrente (IBAN) cui si riferisce la richiesta di trasferimento abbia la medesima intestazione del “nuovo<br />
conto” sul quale s’intende spostare l’addebito o l’accredito dei bonifici.<br />
• nel caso di conto corrente intestato a persona fisica, il modulo deve essere sottoscritto da tutti gli intestatari del “nuovo conto”<br />
che devono coincidere con gli intestatari del “conto originario”. Nella Sezione III del modulo devono essere riportati i dati<br />
anagrafici ed il codice fiscale di tutti gli intestati del “nuovo conto” / “conto originario”;<br />
• nel caso di conto corrente intestato a persona giuridica, il modulo deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che hanno il potere<br />
di operare sul nuovo conto corrente, i quali devono necessariamente coincidere con tutti i soggetti che possono operare sul conto<br />
corrente originario. L'intestatario del nuovo conto corrente deve coincidere con l'intestatario del conto corrente originario. Nella<br />
Sezione III del modulo deve essere indicata la denominazione sociale dell'intestatario del nuovo conto/conto originario nonché i<br />
dati anagrafici ed il codice fiscale di ciascun soggetto con potere di operare sul nuovo conto corrente.<br />
(Luogo, Data) (Firma/e)<br />
________________________________ ________________________________<br />
________________________________<br />
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