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Conformità ai Principi Ebic - Abi

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Roma Agli Associati<br />

28 luglio 2010<br />

Prot. SP/DN/PA/002281<br />

Loro sedi<br />

<strong>Principi</strong> EBIC per la trasferibilità dei servizi di pagamento: conformità<br />

dell’autoregolamentazione nazionale a detti <strong>Principi</strong><br />

Premessa<br />

Con lettera circolare del 2 novembre 2009 (Prot. PR/003712) la scrivente ha fornito<br />

specifica informativa in merito <strong>ai</strong> “Common Principles for bank accounts switching” 1 (di<br />

seguito “<strong>Principi</strong>”) che sono stati adottati - il 1° dicembre del 2008 – dallo European<br />

Banking Industry Committee (EBIC), su espresso invito della Commissione Europea (cfr.<br />

allegato 1).<br />

Con la presente si torna sull’argomento per portare all’attenzione di tutti gli Associati<br />

alcune ulteriori iniziative che, a seguito di recenti interlocuzioni intercorse tra la<br />

Commissione Europea e l’EBIC, si è ritenuto necessario porre in essere al fine di<br />

assicurare la piena coerenza dell’autoregolamentazione dell’industria bancaria italiana con i<br />

citati <strong>Principi</strong> EBIC; <strong>Principi</strong> che – si rammenta – sono divenuti operativi dal 1°<br />

novembre u.s.<br />

Al riguardo si evidenzia che:<br />

� il rispetto dei <strong>Principi</strong> EBIC è vincolante per tutte le comunità bancarie<br />

nazionali;<br />

� conformemente a quanto deliberato dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio<br />

dell’ABI, le Associate sono tenute ad adottare tutte le iniziative già avviate o in<br />

1 Per maggiori dettagli www.eubic.org.<br />

sede: 00I86 Roma | Piazza del Gesù, 49 | tel. +39.06.6767I | fax +39.06.6767457 | abi@abi.it<br />

uffici: 20I23 Milano | Via della Posta, 7 | tel. +39.02.72I0II | fax +39.02.72I0I239<br />

I050 Bruxelles | Rue Wiertz, 50/28 | tel. +32(0).2.401.6182 | fax +32(0)2.401.6868


corso di realizzazione in sede associativa in osservanza dei menzionati <strong>Principi</strong><br />

EBIC.<br />

A tal fine è utile precisare che larga parte degli impegni previsti d<strong>ai</strong> “Common Principles<br />

for bank account switching” sono già stati assolti sin da febbr<strong>ai</strong>o 2007 da un significativo<br />

numero di banche (segnatamente quelle aderenti all’autoregolamentazione PattiChiari). I<br />

principi europei, infatti, riproducono sostanzialmente gli adempimenti previsti dal sistema<br />

di autoregolamentazione italiano, che ha fortemente ispirato il codice di condotta<br />

europeo.<br />

Per maggiore chiarezza e completezza, si richiamano a seguire gli obiettivi e i contenuti<br />

dei <strong>Principi</strong> EBIC dando evidenza delle iniziative già realizzate sul piano nazionale e di<br />

quelle, ulteriori, recentemente approvate d<strong>ai</strong> competenti organismi interbancari.<br />

I. Obiettivo ed ambito di applicazione dei <strong>Principi</strong> EBIC<br />

L’industria bancaria europea è impegnata nella realizzazione di iniziative tese a<br />

promuovere la mobilità della clientela quale condizione fondamentale per favorire il<br />

corretto funzionamento del meccanismo concorrenziale nel settore bancario.<br />

Con questo obiettivo l’EBIC ha pubblicato i “Common Principles for bank accounts<br />

switching” e cioè un set di regole comuni a livello UE che le singole comunità<br />

bancarie devono rispettare allo scopo di favorire la mobilità della clientela sul<br />

piano nazionale.<br />

Nello specifico, i <strong>Principi</strong> EBIC:<br />

• definiscono una serie di regole aventi ad oggetto gli adempimenti di carattere<br />

informativo ed operativo (si vedano, rispettivamente, i successivi par. II e III) che le<br />

banche - nei diversi ruoli di “nuova banca” e “vecchia banca” – hanno l’obbligo di<br />

porre in essere allo scopo di:<br />

− rendere chiare e semplici le modalità attraverso le quali la clientela può trasferire da<br />

un conto corrente ad un altro i servizi bancari in uso (di seguito “switching” o,<br />

alternativamente “trasferibilità”) e, successivamente, procedere alla chiusura del<br />

conto originario;<br />

− assistere la clientela nel processo di switching e di chiusura del conto originario<br />

riducendo, per quanto possibile, gli oneri a carico della clientela medesima;<br />

• stabiliscono alcune regole tese a far sì che l’operazione di switching venga eseguita<br />

dalle banche nel rispetto di criteri di massima trasparenza delle condizioni<br />

applicate ed entro una tempistica massima predefinita (cosiddette “switching<br />

facilities”, descritte al par. IV);


• contengono indicazioni riguardanti il processo di implementazione dei <strong>Principi</strong> e<br />

l’attività di monitoraggio circa il rispetto degli stessi da parte delle singole comunità<br />

bancarie (cfr. par. V).<br />

I <strong>Principi</strong> EBIC si applicano alle operazioni di trasferimento dei servizi di addebito diretto<br />

(direct debit), di bonifico permanente in addebito (standing order for credit transfer) e di bonifico<br />

ricorrente in accredito (recurring incoming credit transfer), collegati ad un rapporto di conto<br />

corrente offerto ad un consumatore.<br />

Allo scopo di tener conto del diverso contesto normativo, infrastrutturale ed operativo in<br />

essere nei diversi Stati membri, il documento EBIC contiene dei <strong>Principi</strong> di carattere<br />

generale che possono essere adattati da ciascuna comunità bancaria, laddove necessario,<br />

per tener conto delle esigenze nazionali. Le singole banche o le comunità bancarie hanno<br />

inoltre facoltà di supportare la propria clientela offrendo dei servizi aggiuntivi rispetto a<br />

quanto previsto dalle regole comuni definite a livello europeo.<br />

II. Adempimenti di carattere informativo<br />

I <strong>Principi</strong> EBIC pongono in capo alle banche l’obbligo di fornire informazioni chiare e<br />

complete al consumatore che intende cambiare rapporto di conto corrente.<br />

Tali informazioni devono essere rese dalle banche e dalle Associazioni bancarie nazionali<br />

mediante supporti durevoli e devono indicare le responsabilità dei diversi soggetti<br />

coinvolti nel processo di switching (“banca nuova”, “banca vecchia” e cliente), la tempistica<br />

di realizzazione del processo medesimo e le commissioni eventualmente previste a carico<br />

del cliente.<br />

Al riguardo l’ABI ha predisposto, in collaborazione con Bancaria Editrice, una guida<br />

informativa da rendere disponibile alla clientela presso la propria rete di sportelli e sul<br />

proprio sito Web (www.abi.it).<br />

La Guida risponde alle indicazioni formulate dall’EBIC. Essa contiene, infatti, utili e<br />

chiare indicazioni in merito alle attività che è necessario porre in essere per: i) aprire un<br />

nuovo conto corrente, ii) trasferire sul nuovo conto i servizi di pagamento già in uso, iii)<br />

chiudere il vecchio rapporto di conto.<br />

Si informa inoltre che per le Banche aderenti al Consorzio PattiChiari è stata predisposta<br />

una guida informativa apposita, che integra i contenuti dei principi EBIC con quanto<br />

previsto dagli “Impegni per la qualità PattiChiari” in materia di trasferibilità dei servizi<br />

bancari.


Allo scopo di dare adeguata visibilità <strong>ai</strong> <strong>Principi</strong> EBIC è stata anche inserita nella home<br />

page del sito ABI una sezione nella quale, oltre ad una descrizione dei contenuti e delle<br />

finalità dei Common Principles, è consultabile e scaricabile la seguente documentazione: i)<br />

testo ufficiale, in inglese, dei <strong>Principi</strong> EBIC (e relativo preambolo) e traduzione degli<br />

stessi in lingua italiana; ii) documento descrittivo delle concrete iniziative realizzate sul<br />

piano nazionale per dare attuazione alle previsioni stabilite d<strong>ai</strong> <strong>Principi</strong> EBIC e norme<br />

interbancarie delle procedure “trasferibilità delle domiciliazioni RID” e “trasferibilità dei<br />

bonifici” (con le quali, come di seguito meglio precisato, è stata data attuazione agli<br />

adempimenti di carattere operativo previsti dall’EBIC).<br />

III. Adempimenti di carattere operativo<br />

I <strong>Principi</strong> EBIC stabiliscono l’obbligo per le banche di offrire assistenza alla clientela,<br />

declinando le attività che le banche - nei diversi ruoli di “nuova banca” e di “banca<br />

originaria” - devono necessariamente porre in essere allo scopo di assicurare che il<br />

processo di trasferibilità venga realizzato in maniera semplice e tempestiva.<br />

La comunità bancaria italiana ha realizzato due diverse iniziative con le quali si è inteso<br />

venire incontro alle esigenze della clientela in materia di trasferibilità dei servizi di<br />

pagamento che ricadono nel campo di applicazione dei <strong>Principi</strong> EBIC. Si tratta delle<br />

iniziative per la “trasferibilità delle domiciliazioni RID” e per la “trasferibilità dei<br />

bonifici”, rispettivamente operative da febbr<strong>ai</strong>o del 2007 e novembre del 2009.<br />

Le citate procedure nazionali di trasferibilità – oltre a rispondere agli stessi obiettivi e al<br />

medesimo ambito di applicazione dei <strong>Principi</strong> in argomento – vengono disciplinate da<br />

specifiche norme interbancarie che pongono in carico alle diverse banche coinvolte nel<br />

processo di switching una serie di obblighi e di responsabilità che risultano anch’essi del<br />

tutto coerenti con le previsioni europee.<br />

In particolare, per quanto riguarda la “nuova banca”, è previsto che il cliente possa<br />

rivolgersi ad essa in via esclusiva (cosiddetto Single Point of Contact) affinché la stessa si<br />

faccia carico di realizzare tutte le attività necessarie per portare a compimento il<br />

trasferimento dei servizi di pagamento sul nuovo conto e comunicare agli eventuali<br />

soggetti terzi interessati (creditori delle disposizioni d’incasso RID e/o soggetti ordinanti i<br />

bonifici) le coordinate del nuovo conto 2.<br />

2 In linea con gli adempimenti EBIC, la “nuova banca” deve, più in dettaglio: chiedere alla vecchia banca,<br />

per conto del cliente medesimo, la comunicazione di tutte le informazioni relative agli addebiti diretti RID<br />

e i bonifici ricorrenti (in addebito e/o in accredito) attivati dal cliente sul conto originario; attivare sul<br />

nuovo conto gli addebiti diretti RID e i bonifici ricorrenti (in addebito e/o in accredito) comunicati dalla<br />

“banca originaria”; dare conferma alla “banca originaria” dell’attivazione di tali servizi di pagamento sul<br />

nuovo conto e richiedere, al contempo, la revoca degli stessi sul conto originario; comunicare <strong>ai</strong> soggetti


La “banca originaria”, sempre in piena coerenza con le regole comuni definite a livello<br />

europeo, deve invece comunicare alla “nuova banca” tutte le informazioni relative agli<br />

addebiti diretti RID e <strong>ai</strong> bonifici ricorrenti (in addebito e/o in accredito) che risultano<br />

attivi sul conto originario e provvedere alla revoca di tali servizi.<br />

In aggiunta a quanto precede, la normativa interbancaria definita in ambito nazionale<br />

stabilisce l’obbligo per la “banca originaria” – non previsto dall’EBIC - di inoltrare sul<br />

nuovo conto eventuali ordini di bonifico (anche occasionali) che dovesse ricevere in<br />

favore del conto originario nei 12 mesi successivi al completamento del processo di<br />

trasferibilità (cosiddetta operazione di “routing dei bonifici”). Ciò affinché tali operazioni<br />

possano essere accreditate dalla “nuova banca” sul nuovo conto del cliente.<br />

Si informa che, allo scopo di favorire la piena coerenza dei servizi resi sul piano<br />

nazionale con le indicazioni e le aspettative formulate a livello UE in materia di<br />

“bank accounts switching”, il Comitato Esecutivo ed il Consiglio ABI hanno<br />

deliberato quanto segue3: a) obbligo per tutte le banche Associate ABI che aderiscono alle procedure<br />

“Incassi Commerciali Interbancari – RID” e “Bonifici ordinari” di adottare le<br />

corrispondenti procedure di trasferibilità non solo nella veste di banca passiva<br />

(“banca originaria”) ma anche nella veste di banca attiva (“nuova banca”);<br />

b) definizione in sede associativa di un fac-simile di lettera che le banche<br />

Associate potranno utilizzare per supportare la clientela in fase di richiesta di<br />

chiusura del conto originario e di trasferimento delle eventuali giacenze dal<br />

citato conto originario al nuovo conto. Tale fac-simile di lettera, è in corso di<br />

predisposizione sulla falsa riga del prototipo predisposto in sede EBIC (riportato in<br />

Appendice <strong>ai</strong> medesimi <strong>Principi</strong>). Si fa riserva di trasmettere quanto prima ovvero a<br />

conclusione degli approfondimenti attualmente in corso, specifica comunicazione in<br />

materia.<br />

In relazione a quanto previsto alla lettera a) è stato aggiornato il Regolamento SITRAD<br />

delle procedure di trasferibilità in argomento di cui si allega copia (cfr. allegato 2). Al<br />

riguardo si precisa che:<br />

- le norme interbancarie relative alla procedura “Trasferibilità delle domiciliazioni RID”<br />

sono state modificate - rispetto alla versione trasmessa con lettera circolare dello<br />

scorso 16 giugno 2010 (Prot. SP/001687) – per aspetti meramente formali; si ricorda,<br />

infatti, che tale versione del Regolamento, come peraltro precisato nella citata circolare<br />

terzi che inviano le richieste di incasso RID o gli ordini di pagamento a mezzo bonifico in favore del<br />

cliente che si è trasferito, per il tramite della propria banca, le coordinate del nuovo conto di<br />

addebito/accredito; dare opportuna informativa al cliente circa l’esito positivo o negativo della richiesta di<br />

trasferibilità.<br />

3 Delibere assunte <strong>ai</strong> sensi dell'art. 4, c. 1 e 3, lett. b) dello Statuto ABI dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio ABI nelle<br />

riunioni tenutesi, entrambe, il 19 maggio 2010.


del 16 giugno, già conteneva al paragrafo 14.1.3 relativo a “requisiti per la<br />

partecipazione”, la seguente previsione “Sono tenuti a partecipare alla presente<br />

procedura – nelle veste di aderente domiciliatario originario e di nuovo aderente<br />

domiciliatario - tutti gli aderenti all’applicazione Incassi Commerciali<br />

Interbancari – RID”;<br />

- le norme interbancarie relative alla procedura “Trasferibilità dei bonifici” risultano<br />

aggiornate rispetto alla versione precedentemente in vigore (trasmessa con lettera<br />

circolare del 30 marzo 2010 Prot. PR/000991) per<br />

⋅ l’estensione a tutte le banche partecipanti alla procedura “BON” di aderire alla<br />

procedura di trasferibilità in argomento anche nella veste di banca attiva (si veda<br />

par. 14.2.3 - Requisiti per la partecipazione 4),<br />

⋅ la riformulazione dei titoli e dell’organizzazione dei paragrafi in coerenza con la<br />

nuova e più recente impostazione del regolamento SITRAD relativo alle procedure<br />

“Incassi” e “Trasferibilità delle domiciliazioni RID”;<br />

- all’interno del regolamento SITRAD sono stati allegati i moduli ad uso banca-cliente<br />

per la richiesta dei servizi “Trasferibilità delle domiciliazioni RID” e “Trasferibilità dei<br />

bonifici”.<br />

Si invitano tutti gli Associati che non avessero ancora provveduto, ad adeguarsi<br />

con tempestività al nuovo obbligo previsto implementando le menzionate<br />

procedure di trasferibilità anche nella veste di banca attiva.<br />

IV. Facilitazioni per il processo di switching<br />

Il documento EBIC dedica uno specifico paragrafo al tema delle “switching facilities” dove<br />

sono precisati alcuni aspetti connessi alla trasparenza delle condizioni applicate dalle<br />

banche oltre che alla tempistica di esecuzione degli adempimenti previsti a carico della<br />

“banca originaria” e della “nuova banca”.<br />

Si invitano tutti gli Associati a tener conto di quanto espressamente previsto dall’EBIC al<br />

riguardo:<br />

• la “banca originaria” non deve imporre commissioni per la chiusura del “vecchio”<br />

conto, eccetto che per conti aperti da meno di 12 mesi (<strong>ai</strong> sensi della Paymnet Services<br />

Directive - PSD).<br />

4 Versione precedentemente in vigore: “Sono ammesse a partecipare alla procedura tutte le banche utenti SITRAD<br />

aderenti alla procedura “Bonifici ordinari-BON”. Sono tenute a partecipare alla procedura tutte le banche aderenti alla<br />

procedura “Bonifici ordinari-BON” nella veste di “banca originaria” e di “banca ordinante originaria”, appositamente<br />

censite nell’ambito dell’anagrafica procedurale “Allineamento bonifici (IBAN, Clessidra)/Trasferibilità bonifici”.


In merito si richiama l’attenzione sul fatto che la normativa italiana risulta, sotto<br />

questo profilo, migliorativa rispetto alle previsioni definite a livello UE in quanto il<br />

divieto di imporre commissioni per la chiusura del conto si applica in tutti i<br />

casi e quindi anche per conti aperti da meno di 12 mesi (cfr. art. 126-septies del<br />

D.Lgs. 11/2010 attuativo della PSD);<br />

• le informazioni rese dalle banche <strong>ai</strong> sensi di quanto previsto al precedente paragrafo<br />

II, come pure quelle relative <strong>ai</strong> servizi di pagamento attivati sul conto originario (che si<br />

stanno trasferendo sul nuovo conto), devono essere offerte alla clientela<br />

gratuitamente; eventuali commissioni per la trasferibilità dei servizi di pagamento<br />

forniti dalla banca o dalle comunità bancarie devono risultare appropriate, in linea con<br />

i costi ed essere comunicate nell’informativa che il consumatore riceve relativamente al<br />

suo conto corrente.<br />

• i consumatori non devono essere soggetti ad alcuna commissione derivante da errori<br />

delle banca nel processo di trasferibilità e non devono subire alcun ritardo<br />

ingiustificato nel processo di trasferibilità a causa delle banche;<br />

• la “banca originaria” deve fornire l’elenco di informazioni necessarie ad identificare gli<br />

“ordini di bonifico permanenti” e le autorizzazioni di “addebito diretto” disposti sul<br />

“vecchio conto” entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta;<br />

la“banca nuova” attiverà gli “ordini di bonifico permanenti” e le autorizzazioni di<br />

“addebito permanente” sul “nuovo conto” e comunicherà, laddove possibile, <strong>ai</strong><br />

creditori degli addebiti diretti le nuove coordinate di addebito entro 7 giorni lavorativi<br />

dalla ricezione, da parte della “banca originaria” o del consumatore, di tutte le<br />

informazioni necessarie a far ciò.<br />

Al riguardo si ricorda che anche la normativa interbancaria delle procedure<br />

“trasferibilità delle domiciliazioni RID” e “trasferibilità dei bonifici” definisce i termini<br />

massimi entro i quali le banche – nei diversi ruoli di “banca originaria” e di “nuova<br />

banca” - devono operare. La tempistica definita sul piano nazionale è stata<br />

definita tenendo conto delle diverse fasi operative attraverso le quali si realizza<br />

il processo di trasferibilità e risulta più virtuosa rispetto a quella prevista<br />

dall’EBIC5. V. Implementazione, monitoraggio e valutazione dei <strong>Principi</strong> EBIC<br />

Il documento EBIC stabilisce che l’implementazione dei <strong>Principi</strong> all’interno delle singole<br />

comunità debba avvenire dal 1° novembre 2009 e che tale attività di implementazione<br />

debba essere coordinata dalle Associazioni bancarie nazionali.<br />

5 Per maggiori dettagli si vedano le norme contenute nel Regolamento SITRAD allegato.


I <strong>Principi</strong> EBIC attribuiscono inoltre alle Associazioni Bancarie nazionali il compito di<br />

monitorare l’implementazione ed il rispetto dei <strong>Principi</strong> e prevedono altresì che venga<br />

condotto un processo di valutazione da parte di un organismo che coinvolge le<br />

associazioni dei consumatori nazionali o da un organismo indipendente o da un’autorità,<br />

o, laddove nessuna di queste opzioni sia possibile, da un consulente indipendente o da un<br />

adviser, che sarà selezionato in accordo con le Associazioni nazionali dei consumatori.<br />

In relazione a quanto precede, nel rinnovare l’invito a tutti gli Associati a dar corso a<br />

tutte le iniziative realizzate sul piano nazionale in ottemperanza <strong>ai</strong> <strong>Principi</strong> EBIC,<br />

si informa che la scrivente avvierà a breve specifica attività di monitoraggio, come<br />

previsto dall’EBIC. Si fa riserva di tornare a breve in argomento con apposita lettera<br />

circolare sulle modalità di svolgimento del monitoraggio e sul processo di cd. “evaluation”<br />

sulla pertinenza e l’efficacia complessiva delle iniziative poste in essere.<br />

Si porta all’attenzione degli Associati che l’EBIC ha in programma di svolgere specifiche<br />

indagini presso gli Stati membri, tese ad accertare l’implementazione dei <strong>Principi</strong> e che la<br />

Commissione Europea ha in diverse occasioni ribadito che “sarà estremamente vigilante<br />

allo scopo di garantire che tali <strong>Principi</strong> siano effettivamente tradotti in pratica”. La stessa<br />

Commissione ha peraltro più volte evidenziato che laddove i principi EBIC non<br />

dovessero risultare efficaci per produrre i risultati auspicati, potrebbe valutare la necessità<br />

di ulteriori iniziative di specifica regolamentazione in materia.<br />

Da ultimo si ricorda che in relazione a quanto previsto d<strong>ai</strong> <strong>Principi</strong> EBIC i consumatori<br />

che hanno contenziosi in merito al rispetto di questi <strong>Principi</strong> da parte delle banche<br />

possono presentare un reclamo alla banca per lettera o per via telematica. La banca è<br />

tenuta a rispondere entro 30 giorni. Se il consumatore non è soddisfatto della risposta o<br />

se non l’ha ricevuta, prima di ricorrere al giudice si può rivolgere all’Arbitro Bancario e<br />

Finanziario – ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it) o utilizzare altri organismi di<br />

risoluzione della contestazione, d’intesa con la banca. Quanto precede è espressamente<br />

riportato nell’ambito della Guida informativa predisposta dall’ABI.<br />

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.<br />

Giovanni Sabatini<br />

Direttore Generale<br />

Codice Attività: SP10250, DN/ST6015, LG9000, OF1000, PA8070<br />

ALLEGATI


European Banking Federation (EBF) � European Savings Banks Group (ESBG) � European Association of Cooperative Banks<br />

(EACB) European Mortgage Federation (EMF) � European Federation of Building Societies (EFBS)<br />

European Federation of Finance House Associations (Eurofinas)/European Federation of Leasing Company Associations (Leaseurope)<br />

European Association of Public Banks (EAPB)<br />

COMMON PRINCIPLES FOR BANK ACCOUNTS SWITCHING<br />

1. Scope<br />

a. These principles apply to personal current account switching, which means a<br />

consumer switching his payments relationship from one bank (the ‘former’ bank) to<br />

another (the ‘new’ bank), in which he holds or opens a bank account, within his<br />

country;<br />

b. Payments relationship means the m<strong>ai</strong>ntenance of a current account through which a<br />

consumer may make and receive payments;<br />

c. The Principles only apply to current accounts and recurring direct debits, standing<br />

orders for credit transfers and recurring incoming credit transfers 1 , which are linked<br />

to them.<br />

2. Information on switching<br />

Banks will provide consumers who want to switch their current account with clear and<br />

complete information.<br />

a. Information provided will indicate the respective responsibilities (of ‘former’ bank,<br />

‘new’ bank and consumer) and the timescales (if applicable) during the process and if<br />

any fees are to be imposed;<br />

b. Information will be made av<strong>ai</strong>lable on durable medium and supplied by banks and<br />

national banking associations.<br />

1 See Annex 1 for more det<strong>ai</strong>ls.<br />

Secretariat: rue Marie-Therese 11 – 1000 Brussels � Tel. : +32 2 211 1111 � Fax: + 32 2 211 1199


3. How will banks support the switching?<br />

‘New’ and ‘former’ bank will offer assistance to the consumer in making the necessary<br />

arrangements in order to enable a smooth and timely switching.<br />

The exact services to be offered by the ‘former’ and the ‘new’ bank will depend on the legal<br />

environment and on the division of roles and responsibilities between banks and consumers<br />

as defined in the context of the payment schemes and infrastructures in place in the various<br />

Member States.<br />

In all cases, banking communities will organise the facilitation of bank account switching in<br />

such a way that consumers can choose to address the ‘new’ bank as the Primary Contact<br />

Point for switching their account, instead of contacting the ‘former’ bank themselves.<br />

The ‘new’ bank will:<br />

• Provide the consumer with a guide to switching 2 ;<br />

• Open a new bank account for the consumer 3 ;<br />

If the consumer chooses the ‘new’ bank as his Primary Contact Point during the<br />

switching, the ‘new’ bank will:<br />

� Contact the ‘former’ bank, if necessary, upon explicit authorisation of the<br />

consumer, and request the ‘former’ bank to provide a list with information to<br />

identify standing orders for credit transfers and av<strong>ai</strong>lable direct debit<br />

mandates on the ‘former’ account. This list shall be sent directly to the new<br />

bank, a copy will be made av<strong>ai</strong>lable to the consumer;<br />

� Request the ‘former’ bank to close standing orders for credit transfers and<br />

stop direct debits, upon explicit authorisation of the consumer;<br />

• Help the consumer to provide the new account det<strong>ai</strong>ls to relevant third parties, in<br />

particular with regard to the sources of recurrent incoming credit transfers (as for<br />

example employers or social security) and direct debits following the creditor<br />

mandate driven flow, for instance by providing draft letters 4 . As regards direct debits<br />

following the debtor mandate driven flow, the new bank will inform the creditors on<br />

the new account det<strong>ai</strong>ls. The new bank will also offer the latter service in case of a<br />

creditor mandate driven flow if the client provides it with complete mandate<br />

information of creditors to be informed;<br />

• With consent of the consumer, establish existing standing orders for credit transfers<br />

and accept direct debits on the new account upon receiving the relevant information<br />

from the ‘former’ bank or the consumer. If necessary, additional information shall be<br />

provided by the consumer.<br />

2 See Annex 3 for more det<strong>ai</strong>ls.<br />

3 Notwithstanding its obligations under any applicable rules (e.g. Anti-Money Laundering legislation) or its own<br />

policies.<br />

4 See Annex 3 for more det<strong>ai</strong>ls<br />

2


The ‘former’ bank will on the request of the consumer or on presentation of an authorised<br />

request of the consumer by the ‘new’ bank as an intermediary:<br />

• Provide a list with information to identify standing orders for credit transfers and<br />

direct debit mandates, if av<strong>ai</strong>lable, on the ‘former’ account;<br />

• Close standing orders for credit transfers and stop direct debits.<br />

If the consumer wishes to close his account at the ’former’ bank, the ‘new’ bank will assist<br />

him, for instance by providing draft letters 5 requesting account closure and the transfer of the<br />

av<strong>ai</strong>lable balance of the ‘former’ account to the ‘new’ account. The consumer will also return<br />

his payments cards and unused cheques to the ‘former’ bank.<br />

In this case, the ‘former’ bank will on the request of the consumer:<br />

• Transfer any av<strong>ai</strong>lable positive account balance to the ‘new’ account;<br />

• Close the ‘former’ account, unless any problems (as for example a negative account<br />

balance or unreturned payment cards) arise, in which case the consumer will be<br />

contacted directly.<br />

4. Facilitating switching<br />

a. The ‘former’ bank will not impose fees for closing the old account, except possibly<br />

for accounts open less than 12 months in accordance with the PSD 6 ;<br />

b. The consumer will have free of charge access to general information about switching<br />

(as specified in sections 2a, 2b and 3 bullet point 1), as well as to his personal<br />

information (existing standing orders and direct debits) necessary for the switching, if<br />

it is av<strong>ai</strong>lable through an automated process at his bank and does not reach back more<br />

than 13 months. All such information about the consumer’s existing standing orders<br />

and direct debits will also be provided from the ‘former’ bank to the ‘new’ bank<br />

without charge for the consumer, if the consumer chooses to use the new bank as his<br />

primary contact point;<br />

c. Fees, if any, for switching related services provided by banks and/or banking<br />

communities shall be appropriate and in line with costs. They will be communicated<br />

in the information to be provided to the consumer in relation to the account. The level<br />

of fees shall be examined specifically in the review process;<br />

d. Consumers will not be subject to any fees imposed by the banks as a result of the<br />

banks’ own errors during the switching;<br />

e. The consumer should not be subject to any unjustified delay in switching due to<br />

banks 7 ;<br />

5<br />

See Annex 3 for more det<strong>ai</strong>ls<br />

6<br />

Article 45 (2) and (4) of the PSD (see Annex 2).<br />

7<br />

Because of the diversity of banking systems across Europe, it is not possible to prescribe a standard timeframe for<br />

completing the switching process.<br />

3


f. The ‘former’ bank will provide all the av<strong>ai</strong>lable information to identify standing<br />

orders for credit transfers and to identify direct debit mandates on the old account<br />

within 7 banking working days upon receiving the request;<br />

g. The “new” bank will set up standing orders and will accept direct debits on the new<br />

bank account and notify, where applicable, creditors of direct debits about the change<br />

of bank account within 7 banking working days of receiving all the relevant<br />

information required to do so, either from the “former” bank or from the consumer.<br />

5. Implementation<br />

EBIC Members will coordinate the implementation of these Common Principles by the<br />

national banking communities.<br />

a. The implementation process will start when the Common Principles are formally<br />

approved by EBIC and acknowledged by the European Commission;<br />

b. At national level, the implementation will be coordinated by the national banking<br />

associations (or relevant bodies);<br />

c. The Common Principles will be implemented in national banking communities by 01<br />

November 2009;<br />

d. The European Commission and European consumer associations will receive and be<br />

invited to discuss a report on the status of implementation of the Common Principles<br />

at national level in July 2009;<br />

e. National banking associations will inform national consumer organizations about the<br />

implementation of the Common Principles;<br />

f. Consumers who have a compl<strong>ai</strong>nt about participating banks’ compliance with these<br />

principles should have access to their appropriate national alternative dispute<br />

resolution scheme(s).<br />

6. Monitoring<br />

EBIC is committed to ensure appropriate monitoring of these Common Principles.<br />

a. EBIC will undertake a review process 1 year after the entry into force of the Common<br />

Principles at national level;<br />

b. National banking associations (or relevant bodies) will monitor the implementation of<br />

and compliance with these Common Principles. There will also be an evaluation<br />

process. This evaluation will be conducted by a body involving national consumer<br />

associations, or by an independent body or authority, or, where neither of these<br />

solutions is possible, by an independent consultant or adviser, who will be selected in<br />

agreement with national consumer associations;<br />

c. EBIC will regularly inform the European Commission and European consumer<br />

associations on the operation of the Common Principles.<br />

4


Annex 1 – Relevant Payments Services<br />

What are consumers concerned about when they switch current accounts?<br />

• Consumers may be worried that there will be frictions regarding incoming payments like, for<br />

example, their salary, pension benefits…<br />

• Consumers may also be worried that there will be frictions regarding outgoing payments,<br />

like rent payments, insurance premia, payments for utility, credit card payments…<br />

Payments, incoming as well as outgoing, are either made on a ‘one-off’ basis or are ‘recurring’, in<br />

the sense that they are repeated transfers between the consumer and the same counterparty.<br />

When a consumer switches current account, the only payments which can be disrupted in the process<br />

are recurring payments. Hence the payment services to be covered by the Common Principles are:<br />

• Recurring incoming credit transfers<br />

• Recurring direct debits*<br />

• Standing orders for credit transfers.<br />

*The Common Principles apply to all direct debits, whether debtor mandate driven or creditor<br />

mandate driven, with the restriction that information cannot be supplied by the bank, if it is not at the<br />

disposal of the bank. This restriction is due to the modus operandi of some national banking<br />

practices and specifically applies to those countries where, when direct debits are a creditor mandate<br />

driven flow, the ‘former’ bank has no extra information that could help facilitate switching. For<br />

example, this is the case if direct debit mandates are only exchanged between the consumer and a<br />

third party without necessarily involving their banks, so that the debtor bank does not have the<br />

det<strong>ai</strong>ls on the mandate signed by the debtor since those are stored with the creditor. Consequently,<br />

the mandate data being stored with the creditor and not with the debtor bank, the consumer will have<br />

to take some responsibility in the switching process in identifying which mandates he has signed. In<br />

this case it may also be necessary that the consumer contacts counterparties directly, in which, of<br />

course, he can be supported by the ‘new’ bank.<br />

Annex 2<br />

Article 45 of the PSD: Termination<br />

2. Termination of a framework contract concluded for a fixed period exceeding 12 months or for an<br />

indefinite period shall be free of charge for the payment service user after the expiry of 12 months.<br />

In all other cases charges for the termination shall be appropriate and in line with costs.<br />

4. Charges for payment services levied on a regular basis shall be payable by the payment service<br />

user only proportionally up to the termination of the contract. If such charges are p<strong>ai</strong>d in advance,<br />

they shall be reimbursed proportionally.<br />

5


Annex 3 – Draft Guide and Draft Sample Letters for Consumers<br />

Annex 3 provides examples of a basic switching guide and draft letters. The guide and<br />

draft letters will be adapted to national circumstances and av<strong>ai</strong>lable from banks and<br />

national banking associations.<br />

************ SWITCHING YOUR CURRENT ACCOUNT ************<br />

It is important to do things in the right order. Remember that you can use your new bank as<br />

the Primary Contact Point during the switching.<br />

The correct procedure is as follows:<br />

� Step One - Opening a new account in the bank you have chosen.<br />

When you open a new account the bank will give you an account agreement stating all the<br />

terms of the account and how it functions. Read this document carefully. It is effectively the<br />

“user guide” to your account.<br />

Along with this account agreement you will be given a price list for all banking services. The<br />

prices shown must be those currently applicable.<br />

Ask for Account Identifiers, summarizing your new account number and other relevant<br />

det<strong>ai</strong>ls. Remember that you can always photocopy them. You can use the Account Identifiers<br />

to pass on your new bank det<strong>ai</strong>ls to all counterparties that make automatic payments into this<br />

account (salaries, pension, benefits etc.) or to set up new standing orders or direct debits from<br />

this account (taxes, rent, insurance, utility bills etc.).<br />

Order any cheque books or cards that you will need. Ask the bank how long it will take before<br />

cheques/cards will be ready for use.<br />

� Step Two - Transferring all automatic payments to your new account<br />

Bear in mind that it will take the bank some time to complete the transfer. Within that time,<br />

payments may continue to come out of your old account. Remember to keep enough money in<br />

the account.<br />

You can use your new bank as your Primary Contact Point and as an intermediary for<br />

your contacts with your old bank.<br />

Your old bank, on request, will provide you or your new bank with a list of direct debit<br />

mandates and standing orders as far as this information is av<strong>ai</strong>lable 8 . Also, your old bank, on<br />

request, will cancel all direct debits from your account<br />

8 The av<strong>ai</strong>lability of information on debtor mandate driven direct debits and creditor mandate driven direct debits<br />

depends on national circumstances. In particular for creditor mandate driven direct debits, the old bank may not have any<br />

information and can therefore not provide it to the new bank or the consumer.<br />

6


Your new bank will reinstall the standing order and direct debits and provide you with<br />

standard form letters (Letter 1, below) to inform other counterparties, as for example your<br />

employer, of your new bank det<strong>ai</strong>ls. Your new bank will also provide you with standard<br />

letters (Letter 2, below) to creditors to ask them to transfer the direct debits to the new<br />

account.<br />

************** CLOSING YOUR CURRENT ACCOUNT ***************<br />

Request the closure of the old account once everything has been settled. Two things must<br />

have happened before you ask your old bank to close your account.<br />

First, all outstanding bills must have been presented (or you must have arranged to make a<br />

covering payment with the bank).<br />

Second, all automatic incoming and outgoing payments (salary, pension, standing orders and<br />

direct debits) must have been transferred to the new account.<br />

For requesting the closure of your old account you can use a standard letter (Letter 3, below).<br />

7


Letter 1<br />

Draft letter for having incoming payments deposited into a new account (salary,<br />

pension, benefits, etc.)<br />

Surname - given name<br />

Address<br />

Telephone<br />

Your reference number (with the organisation)<br />

Date<br />

Registered post with recorded delivery<br />

Re: change of bank account det<strong>ai</strong>ls<br />

Dear Sir/Madam,<br />

Please note that my bank account det<strong>ai</strong>ls have changed.<br />

Name and address of the organisation you<br />

are writing to:<br />

I attach the bank identity statement (Account Identifier) showing the det<strong>ai</strong>ls of my new account.<br />

Please use this account for all future payments to me.<br />

Thanking you in advance.<br />

Yours sincerely,<br />

Signature<br />

Enclosed: my new account det<strong>ai</strong>ls<br />

8


Letter 2<br />

Draft letter: for transferring standing orders to a new account (utility bills, tax, etc.)<br />

Surname - given name<br />

Address<br />

Telephone:<br />

Your reference number (with the organisation)<br />

Date<br />

Registered post with recorded delivery<br />

Re: change of bank account det<strong>ai</strong>ls<br />

Dear Sir/Madam,<br />

Please note that my bank account det<strong>ai</strong>ls have changed.<br />

Name and address of the organisation you<br />

are writing to:<br />

I attach the bank identity statement (Account Identifier) showing the det<strong>ai</strong>ls of my new account.<br />

Please use this bank account for all standing order payments in accordance with the authorisation I<br />

have given you.<br />

Thanking you in advance.<br />

Yours sincerely,<br />

Signature<br />

Enclosed: my new bank account det<strong>ai</strong>ls<br />

9


Letter 3<br />

Draft letter asking to close a current account<br />

Surname - given name<br />

Address<br />

Telephone:<br />

Old account number:<br />

Date<br />

Registered post with recorded delivery<br />

Re: closure of current account<br />

Dear Sir/Madam,<br />

Name and address of the bank you are<br />

writing to:<br />

Please close, free of charge, my current account, number (your account number), and transfer any<br />

outstanding balance to the bank (name of your new bank and address of the branch). The necessary<br />

det<strong>ai</strong>ls are shown on the attached bank identity statement (Account Identifier).<br />

Note that I have returned to you all my unused cheques and my bank card.<br />

I have also made all the necessary arrangements with you to leave on your books, outside my<br />

account, adequate provision to settle the total amount of outstanding cheques and card payments.<br />

Thanking you in advance.<br />

Yours sincerely,<br />

Signature<br />

Enclosed: my new bank account det<strong>ai</strong>ls<br />

10


REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL SITRAD<br />

CAPITOLO 14 – ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI–TRASFERIBILITA’<br />

14.1 TRASFERIBILITA’ DELLE DOMICILIAZIONI RID<br />

14.2 TRASFERIBILITA’ DEI BONIFICI<br />

1


14.1 TRASFERIBILITA’ DELLE DOMICILIAZIONI RID<br />

14.1.1 Oggetto<br />

La procedura consente lo scambio di flussi elettronici tra aderenti grazie <strong>ai</strong> quali può essere<br />

gestita, a livello interbancario, una richiesta di “trasferibilità delle domiciliazioni RID”<br />

presentata da un cliente pagatore.<br />

La procedura prevede:<br />

- l'inoltro del messaggio di “richiesta di trasferimento” e del messaggio di “presa in carico<br />

delle domiciliazioni” da parte del nuovo aderente domiciliatario all’aderente domiciliatario<br />

originario;<br />

- l’inoltro del messaggio di “trasferimento delle domiciliazioni” da parte dell’aderente<br />

domiciliatario originario al nuovo aderente domiciliatario;<br />

- l’inoltro del messaggio di “variazione delle coordinate di addebito per trasferimento delle<br />

domiciliazioni” da parte del nuovo aderente domiciliatario all’aderente di<br />

allineamento/preferenziale.<br />

14.1.2 Soggetti<br />

Aderente di allineamento: l’aderente assuntore di disposizioni di incasso RID per mezzo del<br />

quale il beneficiario sceglie di gestire l’invio e la ricezione dei flussi della procedura<br />

“Allineamento Elettronico Archivi”.<br />

Aderente preferenziale: l’aderente che, in presenza di più aderenti d’allineamento, viene scelto<br />

dal beneficiario per la gestione dei messaggi di Allineamento Elettronico Archivi trasmessi dagli<br />

aderenti domiciliatari.<br />

Aderente domiciliatario originario: l’aderente presso il quale è intrattenuto il conto originario di<br />

addebito.<br />

Nuovo aderente domiciliatario: l’aderente presso il quale è intrattenuto il conto sul quale si<br />

intendono trasferire le autorizzazioni permanenti all’addebito in conto RID.<br />

14.1.3 Requisiti per la partecipazione<br />

Sono tenuti a partecipare alla presente procedura – nelle veste di aderente domiciliatario<br />

originario e di nuovo aderente domiciliatario - tutti gli aderenti all’applicazione “Incassi<br />

Commerciali Interbancari – RID”.<br />

La partecipazione alla presente procedura comporta per gli aderenti l’obbligo di avvalersi del/i<br />

medesimo/i Centro/i Applicativo/i per tutte le tipologie operative previste all’interno della<br />

procedura Allineamento Elettronico Archivi.<br />

Dal giorno di cancellazione di un aderente dalla procedura, tutti gli aderenti sono tenuti a non<br />

inviare messaggi d’iniziativa all’aderente receduto.<br />

Dall’11° giorno lavorativo successivo alla data di cancellazione, tutti gli aderenti sono tenuti a<br />

non inviare alcun tipo di messaggio all’aderente receduto.<br />

Il soggetto derivante dalla fusione o incorporazione che intervenga fra aderenti è tenuto ad<br />

assicurare il rispetto del presente Regolamento per tutte le operazioni trattate dal/dagli aderente/i<br />

receduto/i anteriormente alla data di effetto della fusione o della incorporazione.<br />

14.1.4 Partecipazione diretta e indiretta<br />

2


Ciascun aderente può svolgere in proprio tutte le attività di scambio dei messaggi previsti dalla<br />

procedura (aderente diretto) oppure può delegare tali attività (aderente indiretto), sotto la propria<br />

responsabilità, ad un altro aderente diretto (tramite operativo). La scelta del tramite operativo<br />

obbliga l’aderente all’utilizzo del tramite operativo prescelto per la partecipazione alla procedura<br />

“Incassi commerciali Interbancari”.<br />

14.1.5 Modalità operative<br />

È ammesso unicamente il trattamento delle richieste di trasferibilità delle autorizzazioni<br />

permanenti di addebito in conto RID conformi al modulo “RID – richiesta di trasferimento delle<br />

domiciliazioni” allegato al presente documento, sottoscritte e rilasciate presso il nuovo aderente<br />

domiciliatario.<br />

Il servizio di trasferibilità può essere richiesto dal pagatore con esclusivo riferimento alle<br />

autorizzazioni permanenti di addebito in conto RID in essere alla data di ricezione della<br />

“richiesta di trasferimento delle domiciliazioni” sul conto accesso presso l’aderente<br />

domiciliatario originario di cui il pagatore stesso risulti intestatario, contestatario o comunque<br />

persona delegata ad operare.<br />

Il servizio di trasferibilità è consentito per le autorizzazioni permanenti di addebito in conto RID<br />

originariamente sottoscritte e rilasciate dal pagatore e gestite tramite le procedure standardizzate<br />

“Allineamento Elettronico Archivi-RID” e “Incassi Commerciali Interbancari – RID” ad<br />

eccezione di quelle per le quali - per l’esistenza di specifici accordi di natura tecnica e/o<br />

finanziaria tra aderente domiciliatario, cliente pagatore e beneficiario dell’autorizzazione<br />

permanente di addebito in conto RID - non è possibile effettuare il trasferimento presso il nuovo<br />

aderente domiciliatario.<br />

Il servizio di trasferibilità – fatto salvo quanto previsto al paragrafo precedente - è ammesso<br />

esclusivamente per la totalità delle autorizzazioni all’addebito RID in essere sul conto corrente<br />

indicato dal pagatore. Non è inoltre ammesso il trasferimento delle autorizzazioni permanenti di<br />

addebito in conto RID su più nuovi aderenti domiciliatari.<br />

In deroga a quanto sopra previsto, il servizio di trasferibilità ha ad oggetto anche il trasferimento,<br />

ove presenti, di addebiti preautorizzati relativi a rate di mutuo e/o prestito erogati dall’aderente<br />

domiciliataria originario, incassati dall’aderente medesimo mediante procedure diverse dal RID<br />

e, quindi, in assenza di una preventiva autorizzazione permanente di addebito in conto RID<br />

rilasciata dal pagatore in conformità a quanto previsto dalla normativa interbancaria che<br />

disciplina il servizio d’incasso RID.<br />

14.1.6 Obblighi del nuovo aderente domiciliatario<br />

Il nuovo aderente domiciliatario è tenuto a:<br />

a) inviare all’aderente domiciliatario originario, entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta di<br />

trasferibilità da parte del proprio cliente pagatore, un messaggio di “richiesta di trasferimento<br />

delle domiciliazioni”;<br />

b) conservare, anche per conto dell’aderente domiciliatario originario e nel rispetto dei termini<br />

di legge, il modulo “RID – richiesta di trasferimento delle autorizzazioni permanenti di<br />

addebito in c/c” sottoscritto dal pagatore, inviandone copia, su richiesta, all’aderente<br />

domiciliatario originario;<br />

c) comunicare al proprio cliente pagatore l’eventuale mancata risposta da parte dell’aderente<br />

domiciliatario originario alla richiesta di trasferibilità ovvero l’eventuale risposta negativa<br />

ricevuta dall’aderente stesso;<br />

d) indicare nel modulo “RID – richiesta di trasferimento delle domiciliazioni”, la data di<br />

efficacia del trasferimento delle autorizzazioni permanenti di addebito in conto RID nonché<br />

3


la data, concordata con il cliente pagatore, fino alla quale il pagatore medesimo si impegna a<br />

detenere fondi sul conto corrente intrattenuto con l’aderente domiciliatario originario;<br />

e) verificare che le autorizzazioni permanenti di addebito in conto RID comunicate<br />

dall’aderente domiciliatario originario presentino dei termini di revoca dell’ordine e di<br />

rimborso per operazioni autorizzate coerenti con la categoria di appartenenza del proprio<br />

cliente pagatore (“consumatore”, “non consumatore”, “microimpresa”) pena il rifiuto della<br />

presa in carico delle domiciliazioni;<br />

f) inviare all’aderente domiciliatario originario, entro 2 giorni lavorativi successivi alla<br />

ricezione del messaggio di “trasferimento delle domiciliazioni”, un messaggio di “presa in<br />

carico delle domiciliazioni” o, entro il medesimo termine, un eventuale messaggio di<br />

“diniego della presa in carico delle domiciliazioni” laddove rilevi eventuali incoerenze nella<br />

risposta inviata dall’aderente domiciliatario originario;<br />

g) inviare all’aderente di allineamento preferenziale dell’azienda creditrice, entro il giorno<br />

lavorativo successivo all’invio del messaggio di “presa in carico delle domiciliazioni” un<br />

messaggio di “variazione delle coordinate bancarie per trasferimento delle domiciliazioni”;<br />

h) considerare attive le autorizzazioni all’addebito in conto trasferite – così come comunicate<br />

dall’aderente di addebito originario con messaggio di “trasferimento delle domiciliazioni” - a<br />

decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di invio del messaggio di “presa in carico<br />

delle domiciliazioni”;<br />

i) comunicare al proprio cliente pagatore l’elenco delle autorizzazioni all’addebito RID oggetto<br />

della trasferibilità con evidenza di quelle per le quali non è stato possibile effettuare la<br />

trasferibilità e con indicazione, per quelle trasferite, dei riferimenti dell’operazione, dei<br />

termini di opposizione all’addebito e delle eventuali clausole limitative;<br />

j) comunicare al proprio cliente pagatore, laddove ne avesse avuto conoscenza dall’aderente<br />

domiciliatario originario, eventuali inadempienze dell’azienda beneficiaria in relazione alle<br />

quali le disposizioni RID continuassero ad essere indirizzate alla aderente domiciliatario<br />

originario decorso il termine di revoca delle domiciliazioni presso l’aderente domiciliatario<br />

originario di cui alla precedente lettera d).<br />

14.1.7 Obblighi dell’aderente domiciliatario originario<br />

L’aderente domiciliatario originario è tenuto a:<br />

a) inviare un messaggio di “trasferimento delle domiciliazioni” entro 4 giorni lavorativi<br />

successivi alla data di ricezione del messaggio di “richiesta di trasferimento delle<br />

domiciliazioni”, ovvero a rifiutare il messaggio stesso entro il medesimo termine. Con il<br />

messaggio di “trasferimento delle domiciliazioni” devono essere trasferire tutte le<br />

autorizzazioni all’addebito RID attive sul conto corrente intrattenuto dal beneficiario presso<br />

l’aderente domiciliatario originario alla data di ricezione messaggio di richiesta di<br />

trasferimento nonché le eventuali posizioni non RID relative ad addebiti preautorizzati di rate<br />

di mutuo e/o prestito erogati dall’aderente originario 1 , previa trasformazione delle medesime<br />

in RID;<br />

b) comunicare nell’ambito del messaggio di “trasferimento delle domiciliazioni” anche gli<br />

addebiti preautorizzati che risultino attivi sul conto corrente indicato dal beneficiario ma che<br />

non risultano gestiti tramite la procedura interbancaria RID. Tali posizioni – per le quali non<br />

verrà eseguita la trasferibilità sul nuovo conto corrente – devono essere opportunamente<br />

1 L’aderente domiciliatario originario è tenuto a trasferire le posizioni relative a rate di mutuo e/o prestito anche in<br />

presenza di eventuali clausole precedentemente approvate dal creditore che vincolino quest’ultimo ad eseguire il<br />

pagamento delle rate tramite addebito diretto sul conto che il creditore intrattiene presso il medesimo aderente<br />

originario.<br />

4


contraddistinte dalla aderente domiciliatario originario <strong>ai</strong> fini di una completa e corretta<br />

informativa da parte del nuovo aderente domiciliatario al proprio beneficiario;<br />

c) comunicare, nell’ambito del messaggio di “trasferimento delle domiciliazioni”, anche le<br />

autorizzazioni all’addebito RID che, in relazione a specifici accordi di natura tecnica e/o<br />

finanziaria con il proprio cliente pagatore e/o con l’azienda creditrice, non potranno essere<br />

trasferite sul conto intrattenuto dal cliente medesimo presso il nuovo aderente domiciliatario.<br />

Tali autorizzazioni devono opportunamente essere contraddistinte dall’aderente<br />

domiciliatario originario nell’ambito del messaggio di “trasferimento delle domiciliazioni”;<br />

d) addebitare, in presenza di fondi, le disposizioni RID che gli pervengano dall’azienda<br />

beneficiaria fino alla data indicata dal nuovo aderente domiciliatario nel messaggio di “presa<br />

in carico delle domiciliazioni”;<br />

e) mantenere in memoria nei propri archivi le autorizzazioni all’addebito RID oggetto del<br />

trasferimento nei 12 mesi successivi alla revoca allo scopo di poter inviare, a fronte di<br />

eventuali disposizioni RID ricevute in questo arco temporale, un messaggio di storno<br />

motivato da specifica causale (“domiciliazione RID trasferita”).<br />

14.1.8 Obblighi dei Centri Applicativi<br />

Ciascun Centro Applicativo è tenuto a:<br />

a) garantire agli aderenti la trasmissione dei flussi elettronici nel rispetto dei tempi previsti dal<br />

documento tecnico;<br />

b) effettuare i controlli previsti sul flusso elettronico dei dati ricevuto dalla aderente mittente;<br />

c) calcolare e predisporre il regolamento delle commissioni e degli eventuali altri oneri fra<br />

aderenti, nell’ambito della procedura “Rilevazione Oneri Interbancari (ROI)”, dandone<br />

comunicazione agli aderenti<br />

d) rifiutare i messaggi di “richiesta di trasferimento delle domiciliazioni” provenienti dal nuovo<br />

aderente domiciliatario riferiti ad un conto corrente intrattenuto dal pagatore presso<br />

l’aderente originario di addebito ricevuti oltre il termine previsto e quelli per i quali sia già<br />

stata ricevuta analoga richiesta di trasferimento;<br />

e) rifiutare i messaggi di “trasferimento delle domiciliazioni” ricevuti oltre il termine previsto e<br />

quelli che, riferiti alla medesima richiesta di trasferimento, vengano inviati successivamente<br />

al primo messaggio;<br />

f) rifiutare i messaggi di “presa in carico delle domiciliazioni” provenienti dal nuovo aderente<br />

domiciliatario se ricevuti oltre il termine previsto e quelli che, riferiti alla medesima richiesta<br />

di trasferimento, vengano inviati successivamente al primo messaggio;<br />

g) calcolare e predisporre il regolamento di eventuali oneri a livello interbancario e darne<br />

comunicazione alle proprie banche aderenti.<br />

14.1.9 Perfezionamento della trasferibilità dell’autorizzazione all’addebito in conto<br />

Il perfezionamento dell’autorizzazione presso il nuovo aderente domiciliatario decorre dal giorno<br />

lavorativo successivo alla data di invio del messaggio di “presa in carico delle domiciliazioni” da<br />

parte del nuovo aderente domiciliatario che coincide con la data indicata nel modulo “RID –<br />

richiesta trasferibilità” sottoscritto dal pagatore.<br />

L’invio del messaggio di “presa in carico delle domiciliazioni” da parte del nuovo aderente<br />

domiciliatario determina la revoca delle domiciliazioni oggetto del trasferimento da parte<br />

dell‘aderente di addebito originario nel giorno successivo a quello fino al quale l’aderente<br />

domiciliatario originario è autorizzato dal beneficiario a gestire le disposizioni RID ricevute<br />

5


dalle aziende creditrici ed espressamente indicato nell’ambito del modulo “RID – richiesta di<br />

trasferibilità” sottoscritto dal beneficiario stesso.<br />

L’aderente domiciliatario originario è responsabile delle informazioni comunicate al nuovo<br />

aderente domiciliatario nel messaggio di “trasferimento delle domiciliazioni” nell’ipotesi in cui<br />

dette informazioni non risultino conformi:<br />

- a quelle riportate nel modulo di autorizzazione all’addebito originariamente sottoscritto dal<br />

pagatore (o comunque a quelle in essere nel proprio archivio in relazione ad eventuali<br />

variazioni nel frattempo intervenute), qualora detto modulo sia detenuto dall’aderente stesso;<br />

- a quelle comunicate dal creditore mediante l’apposita messaggistica interbancaria, qualora il<br />

modulo di autorizzazione all’addebito sia detenuto dal beneficiario medesimo.<br />

L’elenco delle autorizzazioni all’addeibto RID trasferite sul nuovo conto, fornito dal nuovo<br />

aderente domiciliatario a cliente pagatore, deve essere da quest’ultimo sottoscritto e restituito al<br />

medesimo aderente. Esso produce gli stessi effetti di un modulo di autorizzazione all’addebito<br />

RID, sostituisce i moduli di autorizzazione all’addebito in conto originariamente sottoscritti e<br />

detenuti dall’aderente domiciliatario originario o dal beneficiario.<br />

Fino al momento in cui il nuovo aderente domiciliatario non riceva la comunicazione di<br />

conferma da parte del proprio cliente, tale aderente è autorizzato ad eseguire gli addebiti RID<br />

sulla base delle indicazioni ricevute dall’aderente originario.<br />

Il mancato invio, da parte dell’aderente domiciliatario originario, della risposta al messaggio di<br />

“trasferimento delle domiciliazioni” entro i termini previsti, obbliga l’aderente domiciliatario<br />

originario al pagamento di una penale a favore del nuovo aderente domiciliatario.<br />

Il mancato invio, da parte dell’nuovo aderente domiciliatario, della risposta al messaggio di<br />

“trasferimento delle domiciliazioni” entro i termini previsti, obbliga il nuovo aderente<br />

domiciliatario al pagamento di una penale a favore dell’aderente domiciliatario originario.<br />

14.1.10 Impedimenti dovuti a cause di forza maggiore<br />

Per causa di forza maggiore si intende ogni evento di carattere eccezionale, non imputabile al<br />

soggetto presso il quale tale evento si verifica, che impedisce il regolare svolgimento delle<br />

attività specifiche previste alla procedura.<br />

Non costituiscono causa di forza maggiore i guasti ed il malfunzionamento delle apparecchiature<br />

e dei programmi utilizzati per la creazione, gestione e ricezione del flusso elettronico.<br />

Possono dichiarare lo stato di causa di forza maggiore e, quindi, avvalersi della presente<br />

regolamentazione, gli aderenti e i centri applicativi.<br />

Gli aderenti possono dichiarare lo stato di causa di forza maggiore anche quando tali eventi si<br />

verificano presso i loro tramiti operativi o comunque presso soggetti che gestiscono, per loro<br />

conto, la connessione al SITRAD.<br />

Le cause di forza maggiore verificatesi presso uno o più centri applicativi costituiscono causa di<br />

forza maggiore per gli aderenti che si avvalgono del centro applicativo in questione.<br />

Gli aderenti ed i centri applicativi, al verificarsi dell'impedimento, sono tenuti a darne immediata<br />

comunicazione a tutti gli altri soggetti SITRAD che partecipano alla procedura con messaggio<br />

libero SITRAD o comunque con il mezzo più rapido consentito dalle circostanze.<br />

Al venir meno dell'impedimento, il medesimo soggetto che ne ha dato comunicazione è tenuto a<br />

comunicarne la cessazione e ad indicare la data a far tempo dalla quale riprenderà ad operare nel<br />

rispetto dei termini previsti dalla procedura.<br />

6


Gli aderenti non sono tenuti ad effettuare la comunicazione per le cause di forza maggiore<br />

dichiarate dal centro applicativo.<br />

Il soggetto presso il quale si è verificato l'impedimento è tenuto a fornirne, su richiesta delle<br />

controparti interessate, idonea documentazione. Nell'ipotesi in cui la documentazione consista<br />

nel decreto di proroga dei termini convenzionali, rilasciato <strong>ai</strong> sensi del d. lgs. 15 genn<strong>ai</strong>o 1948<br />

n.1, il decreto medesimo ha validità esclusivamente a fini probatori.<br />

L'impedimento attribuisce al soggetto dichiarante la facoltà di prorogare i termini, scadenti nel<br />

periodo intercorrente tra la data dell'evento e quella dalla quale viene dichiarata la ripresa<br />

dell'attività, di tanti giorni quanto è durato l'impedimento.<br />

La proroga dei termini attribuisce il diritto all’aderente a pretendere, fuori procedura, la<br />

restituzione della penale per il mancato invio dei messaggi entro i termini previsti.<br />

7


14.1.11 Impossibilità di elaborazione da parte del centro applicativo<br />

In caso di errori di tipo applicativo che non consentono l’elaborazione del messaggio da parte del<br />

secondo Centro Applicativo, questo deve svolgere i seguenti adempimenti:<br />

a) segnalare tempestivamente via telefono al primo Centro Applicativo l’inconveniente<br />

verificatosi;<br />

b) successivamente, nel più breve tempo possibile, confermare allo stesso centro applicativo<br />

mediante apposito messaggio SITRAD quanto già segnalato telefonicamente, evidenziando il<br />

messaggio errato al quale si riferisce detta segnalazione ed indicando l’ora di effettuazione<br />

della stessa e la persona che l’ha ricevuta.<br />

Il primo Centro Applicativo, ricevute la segnalazione e la conferma previste è tenuto, se<br />

necessario, ad inviare nuovamente il messaggio in forma corretta al secondo Centro Applicativo<br />

coinvolgendo, ove necessario, l’aderente mittente.<br />

Il secondo Centro Applicativo è tenuto a far pervenire all’aderente destinatario il messaggio in<br />

forma corretta immediatamente e comunque entro la giornata applicativa successiva alla<br />

ricezione della segnalazione.<br />

14.1.12 Indisponibilità del SITRAD<br />

Nel caso di indisponibilità del SITRAD, non dovuta a causa di forza maggiore, le richieste e le<br />

comunicazioni previste dalle procedure devono essere trasmesse mediante supporti magnetici o<br />

altre modalità tecniche trasmissive di back-up che garantiscano lo stesso livello di servizio.<br />

Il centro applicativo dell’aderente mittente contrassegna opportunamente le comunicazioni.<br />

14.1.13 Giorni festivi e semifestivi bancari<br />

Le scadenze e gli altri termini che cadono in giornate festive si intendono prorogati al 1° giorno<br />

lavorativo successivo.<br />

Le scadenze e gli altri termini che cadono in giornate semifestive non subiscono proroghe.<br />

14.1.14 Documentazione tecnica delle procedure<br />

Per le specifiche tecniche, per gli orari delle giornate applicative previsti per le varie incombenze<br />

e per ogni ulteriore regola tecnica non precisati nel presente Regolamento, valgono le indicazioni<br />

contenute nella documentazione tecnica della procedura, che forma parte integrante del presente<br />

Regolamento.<br />

8


Nome e cognome<br />

Indirizzo Anagrafica<br />

Localita'<br />

Allegato par. 14.1 – Trasferibilità delle domiciliazioni RID<br />

Fronte del modulo “R.I.D. – Richiesta trasferibilità della domiciliazione”<br />

Cod. Fiscale Cod. Fiscale/Partita IVA (Facoltativo)<br />

Il sottoscrittore del modulo, intestatario/cointestatario<br />

�<br />

(3)<br />

del conto corrente indicato nella Sezione I , sulquale è stato in precedenza autorizzato l'addebito degliordini<br />

di incasso RID,<br />

A) CHIEDE alla Nuova banca di attivare il servizio di trasferibilità e, a tal fine<br />

autorizza la stessa a richiedere alla banca Originaria il trasferimento delle domiciliazioni RID in essere presso quest'ultima alla data in cui la medesima banca<br />

Originaria riceve la richiesta di trasferimento;<br />

�<br />

�<br />

�<br />

�<br />

� (5)<br />

l'autorizzazione all'addebito delle disposizioni RID sopra indicate ha effetto a decorrere dal ……………………………………………………..<br />

e il sottoscrittore SI IMPEGNA a mantenere disponibili fondi sufficienti sul conto corrente della banca Originaria fino alla data del ..................................<br />

� non sono imputabili alla Nuova banca responsabilità derivanti dalla errata compilazionedelpresente modulo nonché da circostanze attinenti alla banca Originaria<br />

o dell'azienda creditrice - delle quali la Nuova banca si impegna, laddove a conoscenza, a dare pronta comunicazione al cliente - che non consentano di<br />

perfezionare la richiesta di trasferibilità;<br />

�<br />

�<br />

� il debitore hafacoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, mediante revoca dell'autorizzazioni all'addebito in conto; la Nuova Banca ha<br />

facoltà di recedere con un preavviso non inferiore a due mesi, da darsi mediante comunicazione scritta, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni previste nel<br />

contratto di conto corrente;<br />

(6)<br />

non può essere richiesta la trasferibilità parziale<br />

per<br />

consentire alla stessa banca di provvedere all'addebito in conto di eventuali richieste di pagamento che ancora le dovessero pervenire dall'azienda creditrice.<br />

la Nuova banca si impegna a recapitare al cliente una comunicazione scritta contenente indicazione delle domiciliazioni RID per le quali si è perfezionato il<br />

trasferimento (specificando, per ciascunadi esse, i terminidi opposizione all'addebito e le eventuali clausole limitative) e quelle per le quali nonè stato possibile<br />

effettuare iltrasferimento, specificandone le ragioni.Tale comunicazione deve essere restituita alla Nuova banca, debitamente sottoscritta, per approvazione delle<br />

domiciliazioni trasferite e delle relative modalità di addebito sul conto corrente. Fino al momento in cui non riceva la comunicazione di conferma da parte del<br />

proprio cliente, la Nuova banca è autorizzata ad eseguire gli addebiti RID sulla base delle indicazioni ricevute dalla banca Originaria.<br />

in relazione alle disposizioni di addebito RID trasferite<br />

(4)<br />

B) PRENDE ATTO che<br />

rientra nell'ambito di applicazionedel presente servizio il trasferimento dieventuali addebitidomiciliati relativia rate di mutuo e/oprestito erogatidalla banca di<br />

addebito Originaria, siano essi incassati mediante la procedura RID o mediante proceduraanaloga. Il presente servizio troverà applicazione per queste forme di<br />

addebito anche li oveil sottoscrittore si sia in precedenza impegnato neiconfronti della banca Originaria ad eseguire il pagamento delle rate dimutuo e/o prestito<br />

direttamente su un conto corrente intrattenuto dallo stesso presso la medesima banca di addebito Originaria;<br />

e non possono essere trasferite le domiciliazioni RID per le quali esistano particolari accordi di natura tecnica<br />

e/o finanziaria tra la banca Originaria, il medesimo cliente e/o l'azienda creditrice;<br />

� le condizioni economiche applicate sono quelle relative alservizio di domiciliazionebancaria RID indicate nelcontratto delconto corrente di cui alla sezione II<br />

del presente modulo o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Nuova banca e tempo per tempo vigenti; tale regola trova applicazione anche con<br />

riferimento ad eventuali addebitidomiciliati relativi a rate di mutuo e/o prestito trasferiti sulnuovo conto, ancorché in precedenza incassatidalla banca Originaria<br />

mediante procedure diverse dal RID;<br />

� per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi<br />

connessi" già sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto.<br />

C) AUTORIZZA<br />

� la banca Originaria a comunicare alla Nuova banca ogni dato riguardante le domiciliazioni RID in precedenza ad essa conferite;<br />

� la Nuova banca ad informare le aziendecreditrici (alle quali sono specificamente riferite le domiciliazioni) del trasferimento delle domiciliazioni RID effettuato in<br />

esecuzione del presente atto.<br />

Il sottoscrittore del presente modulo, in relazione ad eventualiaddebitidomiciliati relativi a rate di mutuo e/o prestito trasferiti presso la Nuovabanca a seguito della presente<br />

richiesta ditrasferibilità, AUTORIZZA inoltre la banca di addebito Originaria a procedere all'incasso delle rate di mutuo e/o prestito di cui risulti creditrice nei confronti del<br />

sottoscrittore, mediante invio di richieste d'incasso RID alla Nuova Banca ed autorizza la Nuova Banca ad addebitare sul nuovo conto di cui alla Sezione II, nella data di<br />

scadenza dell'obbligazione indicata dall'Azienda creditrice, tutti gli addebiti diretti RID riferiti alle posizioni in oggetto a condizione che vi siano sul c/c da addebitare<br />

disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'operazione di addebito.<br />

Luogo e data<br />

R.I.D. - RICHIESTA TRASFERIBILITA' DELLA DOMICILIAZIONE (1)<br />

Sezione I<br />

Sezione II<br />

Banca di addebito Originaria<br />

Nuova banca di addebito<br />

(Banca presso la quale il cliente intende trasferire le domiciliazioni RID)<br />

(Banca presso la quale sono attualmente addebitate le domiciliazioni RID)<br />

Banca Banca<br />

Agenzia Agenzia<br />

Coordinate bancarie del conto corrente<br />

IBAN IBAN<br />

(2)<br />

:<br />

Coordinate bancarie del conto corrente (2)<br />

:<br />

Sottoscrittore del modulo<br />

(3)<br />

Sezione III<br />

Dati relativi al debitore<br />

Intestatario del nuovo conto di addebito<br />

(da compilare solo se diverso dal sottoscrittore)<br />

autorizza la stessa ad addebitare sul conto corrente indicato nella Sezione II, nella data di scadenza indicata dall'Azienda creditrice e nel rispetto delle<br />

informazioni comunicate dalla banca originaria, tutti gli addebiti diretti RID relativi alle domiciliazioni RID di cui sopra, a condizione che vi siano sul conto<br />

corrente da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'operazione di addebito;<br />

revoca le domiciliazioni RID in precedenza rilasciate alla banca Originaria e trasferite sul conto corrente di cui alla Sezione II e allo scopo dà mandato alla<br />

Nuova banca di far pervenire alla banca Originaria la richiesta di revoca e di informare dell'avvenuto trasferimento le aziende creditrici interessate.<br />

Firma del sottoscrittore<br />

(Visto con data della Nuova Banca per convalida dei dati e per ccettazione del servizio)<br />

9


Allegato par. 14.1 – Trasferibilità delle domiciliazioni RID<br />

Retro del modulo “R.I.D. – Richiesta trasferibilità della domiciliazione”<br />

AVVERTENZE<br />

I documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, etc.) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici (nonché le eventuali proroghe di scadenza) verranno inviati<br />

direttamente dall’Azienda al debitore e risulteranno contrassegnati dalla seguente dicitura a sovrastampa: “Regolamento s.b.f. con addebito in c/c presso la Banca<br />

………..”<br />

Note per la compilazione:<br />

(1) Il servizio di trasferibilità delle domiciliazioni RID consente il trasferimento automatico delle posizioni RID domiciliate sul conto corrente acceso presso una<br />

banca (banca di addebito Originaria) ad un conto corrente intrattenuto dal cliente presso altra banca (Nuova banca di addebito). Rientra altresì nell'ambito di<br />

applicazione del presente servizio il trasferimento di eventuali addebiti domiciliati relativi a rate di mutuo e/o prestito erogati dalla stessa banca di addebito<br />

Originaria, siano essi incassati mediante la procedura RID o mediante procedura analoga (persemplicità, nel presente modulo, si fa tuttavia esclusivo riferimento agli<br />

"addebiti RID").<br />

Resta ferma la possibilità per il cliente che non voglia avvalersi di tale servizio di poter revocare le domiciliazioni RID presso la banca di addebito Originaria e di<br />

attivare le nuove domiciliazioni sul conto intrattenuto presso la Nuova banca di addebito.<br />

(2) Indicare le coordinate bancarie secondo lo standard IBAN. Sono riportate abitualmente nell’estratto conto periodico inviato dallabanca. Lo standard IBAN non<br />

utilizza caratteri diversi da quelli alfanumerici ed è strutturato come segue<br />

I T 6 0 X 0 5 4 2 8 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6<br />

Codice<br />

Paese<br />

CIN<br />

IBAN<br />

CIN Codice ABI CAB<br />

Numero conto corrente<br />

(3) Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica coincide con il soggetto delegato adoperare sul conto.<br />

Nel caso di c/c intestato a persona fisica coincide con il titolaremedesimo ovverocon il soggetto delegato adoperaresullo stesso. La trasferibilità può essere richiesta<br />

dal sottoscrittore del presente modulo esclusivamente per le autorizzazioni all'addebito in conto RID in essere sul conto corrente intrattenuto presso la Banca<br />

domiciliataria originaria del quale il sottoscrittore medesimo risulti intestatario, cointestatario o comunque persona delegata ad operare.<br />

(4) Il servizio di trasferibilità è esclusivamente ammesso per la totalità delle domiciliazioni RID in essere presso la banca Originaria. Il servizio di trasferibilità è<br />

esclusivamente ammesso per il trasferimento delle domiciliazioni RID presso un unico nuovo conto corrente di addebito.<br />

(5) Data a partire dalla quale le operazioni RID ricevute dalla Nuova banca potranno essere addebitate, in presenza di fondi, sul conto corrente in essere presso la<br />

banca medesima e indicato nella Sezione II del presente modulo.<br />

(6) Data fino alla quale la banca Originaria, in presenza di fondi, è autorizzata ad addebitare eventuali operazioni RID che le pervengano dalle aziende creditrici.<br />

Laddove il cliente non indichi alcuna data, è da intendersi che le posizioni RID verranno gestitedallabancaOriginariafino alla data- di cui alla precedente nota 5 - in<br />

cui l'autorizzazione all'addebito RID ha effetto presso la Nuova Banca.<br />

10


14.2 TRASFERIBILITA’ DEI BONIFICI<br />

14.2.1 Oggetto<br />

La procedura consente lo scambio di flussi elettronici tra aderenti grazie <strong>ai</strong> quali può essere<br />

gestita, a livello interbancario, la richiesta di “trasferibilità dei bonifici” presentata da un cliente.<br />

Rientrano nell’ambito di applicazione della “trasferibilità dei bonifici” le seguenti tipologie di<br />

bonifico eseguite sul piano nazionale (ovvero su conti intestati a clienti residenti, accesi presso<br />

banche operative in Italia) mediante la procedura del SITRAD “bonifici ordinari-BON”:<br />

1. “bonifici permanenti” - si tratta di operazioni di addebito eseguite dall’aderente originario a<br />

scadenze predeterminate e nel rispetto di specifiche caratteristiche ed istruzioni<br />

precedentemente fornite dal correntista, che vengono memorizzate negli archivi<br />

dell’aderente medesimo;<br />

2. “bonifici ricorrenti domiciliati” – si tratta di operazioni di accredito eseguite in modo<br />

ricorrente da parte dell’aderente del beneficiario, in presenza di un’esplicita domiciliazione<br />

del pagamento da parte del beneficiario medesimo presso il proprio aderente; rientrano in<br />

questa tipologia di pagamenti solo gli ordini di bonifico impartiti da enti della Pubblica<br />

Amministrazione per i quali risulti operativa la procedura interbancaria “Allineamento<br />

bonifici (Clessidra)”;<br />

3. “bonifici ricorrenti non domiciliati” e “bonifici non ricorrenti” - si tratta di operazioni di<br />

accredito eseguite da parte dell’aderente del beneficiario in maniera ricorrente o non<br />

ricorrente, in assenza di specifica domiciliazione del pagamento da parte del beneficiario<br />

presso l’aderente medesimo.<br />

Ai fini del perfezionamento della trasferibilità dei bonifici, la presente procedura prevede lo<br />

scambio dei seguenti flussi interbancari:<br />

- comunicazione di “richiesta di trasferimento dei bonifici” e di “chiusura con esito positivo<br />

(o negativo) della richiesta di trasferibilità” da parte del nuovo aderente all’aderente<br />

originario;<br />

- comunicazione di “esito positivo (o negativo) alla richiesta di trasferimento e delle<br />

eventuali posizioni relative a bonifici permanenti e bonifici ricorrenti domiciliati” ed invio<br />

del messaggio contabile di “bonifico da routing” per ogni bonifico in accredito ricevuto sul<br />

“IBAN-conto originario” nei 12 mesi successivi alla data di efficacia della trasferibilità, da<br />

parte dell’aderente originario al nuovo aderente;<br />

- “Variazione delle coordinate di accredito per trasferimento” da parte del nuovo aderente<br />

all’aderente ordinante originario.<br />

14.2.2 Soggetti<br />

Aderente originario: l’aderente presso il quale il correntista intrattiene il rapporto di conto<br />

corrente a valere del quale vengono eseguiti gli ordini di pagamento che intende trasferire su un<br />

“IBAN-nuovo conto”.<br />

Nuovo aderente: l’aderente presso il quale il correntista intrattiene il rapporto di conto corrente<br />

sul quale intende trasferire gli ordini di pagamento e al quale richiede il servizio “trasferibilità<br />

dei bonifici”.<br />

Aderente ordinante originario: l’aderente che dispone, per conto del proprio cliente, un ordine di<br />

accredito in favore del correntista che ha richiesto il servizio di trasferibilità e che riceve dal<br />

11


nuovo aderente la comunicazione di variazione delle coordinate di accredito del correntista<br />

trasferito.<br />

14.2.3 Requisiti per la partecipazione<br />

Sono tenuti a partecipare alla presente procedura – nelle veste di aderente originario, aderente<br />

ordinante originario e di nuovo aderente - tutti gli aderenti all’applicazione “Bonifici ordinari-<br />

BON”.<br />

La partecipazione alla presente procedura comporta per gli aderenti l’obbligo di avvalersi del/i<br />

medesimo/i Centro/i Applicativo/i per tutte le tipologie operative previste all’interno della<br />

procedura Allineamento Elettronico Archivi.<br />

Dal giorno di cancellazione di un aderente dalla procedura, tutti gli aderenti sono tenuti a non<br />

inviare messaggi d’iniziativa all’aderente receduto.<br />

Dall’11° giorno lavorativo successivo alla data di cancellazione, tutti gli aderenti sono tenuti a<br />

non inviare alcun tipo di messaggio all’aderente receduto.<br />

Il soggetto derivante dalla fusione o incorporazione che intervenga fra aderenti è tenuto ad<br />

assicurare il rispetto del presente Regolamento per tutte le operazioni trattate dal/dagli aderente/i<br />

receduto/i anteriormente alla data di effetto della fusione o della incorporazione.<br />

14.2.4 Partecipazione diretta e indiretta<br />

Ciascun aderente può svolgere in proprio tutte le attività di scambio dei messaggi previsti dalla<br />

procedura (aderente diretto) oppure può delegare tali attività (aderente indiretto), sotto la propria<br />

responsabilità, ad un altro aderente diretto (tramite operativo). La scelta del tramite operativo<br />

obbliga l’aderente all’utilizzo del tramite operativo prescelto per la partecipazione alla procedura<br />

“Bonifici ordinari-BON”.<br />

14.2.5 Modalità operative<br />

E’ ammesso unicamente il trattamento delle richieste di trasferibilità dei bonifici conformi al facsimile<br />

ad uso aderente-cliente allegato al presente documento, sottoscritte dal/d<strong>ai</strong> titolare/i del<br />

“IBAN-conto originario” presso il nuovo aderente.<br />

Il presente servizio di trasferibilità ha ad oggetto la totalità dei bonifici di cui il correntista risulti<br />

ordinante o beneficiario sul “IBAN-conto originario”.<br />

14.2.6 Obblighi del nuovo aderente<br />

Il nuovo aderente è tenuto a:<br />

a) far compilare e conservare, anche per conto dell’aderente originario e nel rispetto dei termini<br />

di legge, il modulo di “richiesta servizio trasferibilità dei bonifici” sottoscritto da tutti gli<br />

intestatari del “IBAN-nuovo conto” ovvero, in caso di conto intestato a persona giuridica, da<br />

tutti i soggetti muniti del potere di operare su tale conto;<br />

b) consegnare senza indugio all’aderente originario e all’aderente ordinante originario copia del<br />

modulo di cui alla precedente lett. a) allorché le stesse ne facciano richiesta;<br />

c) concordare con il cliente e riportare nel modulo di richiesta del servizio, sottoscritto dal<br />

cliente stesso, la data in cui si perfezionerà il trasferimento (cosiddetta data efficacia della<br />

trasferibilità) ovvero la data a partire dalla quale l’aderente sarà in grado di eseguire i<br />

bonifici (in addebito e in accredito da routing) a valere sul “IBAN-nuovo conto” nonché la<br />

data a partire dalla quale invierà all’occorrenza <strong>ai</strong> soggetti terzi ordinanti bonifici – per il<br />

tramite del loro aderente - l’indicazione delle coordinate bancarie del “IBAN-nuovo conto”;<br />

12


d) inviare all’aderente originario, entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta di trasferibilità del<br />

proprio cliente, un messaggio di “Richiesta di trasferimento dei bonifici”;<br />

e) comunicare al proprio cliente l’eventuale mancata risposta da parte dell’aderente originario<br />

alla richiesta di trasferibilità o l’eventuale rifiuto ricevuto dall’aderente stesso per ragioni di<br />

carattere tecnico o errori nella richiesta ovvero dovute ad irregolarità di qualsiasi genere;<br />

f) comunicare al proprio cliente la presenza di impedimenti di carattere legale - anche<br />

dipendenti da procedure giudiziali che coinvolgono il sottoscrittore – che non consentono il<br />

perfezionamento del servizio di trasferibilità o tali da comprometterne in parte gli esiti<br />

positivi;<br />

g) inviare, entro il termine massimo interbancario di 2 giorni lavorativi successivi alla data<br />

applicativa della comunicazione di esito positivo alla richiesta di trasferimento e di<br />

segnalazione delle eventuali posizioni relative a bonifici in addebito o in accredito<br />

domiciliati da parte dell’aderente originario, un messaggio di “Chiusura con esito positivo (o<br />

negativo) della richiesta di trasferibilità”;<br />

h) comunicare al proprio cliente l’elenco dei “bonifici permanenti” e dei “bonifici ricorrenti<br />

domiciliati” comunicati dall’aderente originario con evidenza della data a partire dalla quale<br />

detti pagamenti potranno essere gestiti dal nuovo aderente (data di efficacia);<br />

i) eseguire i “bonifici permanenti” in addebito oggetto del trasferimento a partire dalla data di<br />

efficacia concordata con il correntista nel rispetto delle indicazioni fornite dall’aderente<br />

originario;<br />

j) inviare all’aderente ordinante originario dei “bonifici ricorrenti domiciliati” una<br />

comunicazione di “Variazione delle coordinate bancarie di accredito” entro il termine<br />

massimo interbancario di 2 giorni lavorativi successivi all’invio del messaggio di “Chiusura<br />

con esito positivo della richiesta di trasferibilità”;<br />

k) eseguire i bonifici ricevuti dall’aderente originario e contraddistinti come “bonifici da<br />

routing” accreditando – nel rispetto della normativa interbancaria vigente - il conto<br />

(“IBAN-nuovo conto”) del cliente e segnalando, all’interno dell’estratto conto inviato al<br />

correntista medesimo, che trattasi di un accredito eseguito a fronte di un bonifico ricevuto<br />

dall’aderente originario e da quest’ultima trasmesso al nuovo aderente;<br />

l) inviare all’aderente ordinante originario, per ciascun “bonifico da routing” ricevuto<br />

dall’aderente originario, un messaggio di “Variazione delle coordinate bancarie di accredito”,<br />

entro il termine massimo interbancario di 2 giorni lavorativi successivi alla data di<br />

regolamento interbancario del bonifico da routing.<br />

14.2.7 Obblighi dell’aderente originario<br />

L’aderente originario è tenuto a:<br />

a) verificare la correttezza dal punto di vista formale, della “Richiesta di trasferibilità” ricevuta<br />

dal nuovo aderente;<br />

b) inviare – entro il termine massimo interbancario di 4 giorni lavorativi successivi alla data<br />

applicativa del messaggio di “Richiesta di trasferibilità” - un messaggio di esito positivo alla<br />

richiesta di trasferimento e comunicazione di eventuali “bonifici permanenti” e “bonifici<br />

ricorrenti domiciliati” ovvero, entro il medesimo termine, un messaggio di esito negativo alla<br />

richiesta di trasferimento laddove siano stati rilevati degli errori nel citato messaggio di<br />

richiesta nonché ove siano riscontrate irregolarità di qualsiasi genere. L’aderente originario è<br />

tenuto a comunicare al nuovo aderente, con tali messaggi, tutte le posizioni relative <strong>ai</strong><br />

13


“bonifici permanenti” e/o “bonifici ricorrenti domiciliati” che risultano attive nei propri<br />

archivi alla data di ricezione della “Richiesta di trasferibilità”;<br />

c) memorizzare, per un periodo di 12 mesi dalla data di efficacia della trasferibilità,<br />

l’informazione relativa <strong>ai</strong> conti correnti per i quali è stato richiesto il servizio di trasferibilità;<br />

d) inviare al nuovo aderente - sempre che non sussistano vincoli di natura legale o<br />

convenzionale, a partire dalla data di efficacia della trasferibilità e per i 12 mesi successivi a<br />

tale data – un bonifico contraddistinto come “bonifico da routing” per ogni eventuale<br />

bonifico in accredito ricevuto in favore del “IBAN-conto originario”;<br />

e) inviare il “bonifico da routing” utilizzando la medesima tipologia applicativa del bonifico<br />

originario (procedura “bonifici ordinari-BON”);<br />

f) stornare nei confronti dell’aderente ordinante originario, gli eventuali bonifici per i quali a<br />

fronte del routing abbia ricevuto un messaggio di storno dal nuovo aderente;<br />

g) registrare tutti i “bonifici da routing” eseguiti allo scopo di consentire la tracciabilità di dette<br />

operazioni;<br />

h) eseguire i bonifici (in addebito o in accredito) sul “IBAN-conto originario” fino alla data di<br />

efficacia della trasferibilità indicata dal nuovo aderente nel messaggio di “Chiusura con esito<br />

positivo della richiesta di trasferibilità”.<br />

14.2.8 Obblighi dell’aderente ordinario originario<br />

L’aderente ordinario originario è tenuto a comunicare <strong>ai</strong> propri correntisti - nel più breve tempo<br />

possibile – le coordinate del nuovo conto corrente (“IBAN-nuovo conto”) del cliente sul<br />

quale quest’ultimo chiede di accreditare i futuri bonifici; la comunicazione in discorso<br />

dovrà rendersi utilizzando le modalità di colloquio più evolute e comunque nel rispetto<br />

degli accordi in essere con il cliente stesso, evidenziando che la richiesta proviene dal<br />

nuovo aderente il quale agisce in nome e per conto del correntista trasferito in virtù di<br />

apposito mandato con rappresentanza. In assenza di specifici accordi, l’aderente ordinante<br />

originario deve comunicare la variazione delle coordinate di accredito utilizzando le<br />

modalità più opportune.<br />

14.2.9 Obblighi dei Centri Applicativi<br />

Ciascun Centro Applicativo è tenuto a:<br />

a) garantire alle banche la trasmissione dei flussi elettronici nel rispetto dei tempi previsti dal<br />

documento tecnico;<br />

b) effettuare i controlli previsti dal documento tecnico sul flusso elettronico dei dati ricevuti<br />

dall’aderente mittente;<br />

c) calcolare e predisporre il regolamento di eventuali oneri a livello interbancario e darne<br />

comunicazione alle proprie banche aderenti;<br />

d) rifiutare i messaggi di “Richiesta di trasferimento dei bonifici” provenienti dal nuovo<br />

aderente ricevuti oltre il termine previsto e quelli per il quale sia già stata ricevuta analoga<br />

richiesta di trasferimento;<br />

e) rifiutare i messaggi di comunicazione di esito positivo (o negativo) alla richiesta di<br />

trasferimento e comunicazione di eventuali “bonifici permanenti” e “bonifici ricorrenti<br />

domiciliati” ricevuti oltre il termine previsto e quelli che, riferiti alla medesima “Richiesta di<br />

trasferimento”, vengano inviati successivamente al primo messaggio;<br />

14


f) rifiutare i messaggi di “Chiusura con esito positivo (o negativo) della richiesta di<br />

trasferibilità” ricevuti oltre il termine previsto.<br />

14.2.10 Perfezionamento della trasferibilità dell’autorizzazione all’addebito in conto<br />

Il perfezionamento del servizio di trasferibilità dei bonifici decorre dal giorno lavorativo<br />

concordato con il cliente e riportato nel modulo di richiesta del servizio di trasferibilità dei<br />

bonifici, che è comunicato dal nuovo aderente all’aderente originario all’interno del messaggio<br />

di “Chiusura con esito positivo della richiesta di trasferibilità” (cosiddetta data di efficacia della<br />

trasferibilità).<br />

A decorrere dalla data di efficacia della trasferibilità il nuovo aderente è tenuto ad eseguire i<br />

“bonifici permanenti” in addebito trasferiti dall’aderente originario e i “bonifici da routing”<br />

ricevuti dall’aderente originario.<br />

A decorrere dalla data di efficacia della trasferibilità l’aderente originario è tenuto a revocare e<br />

quindi a non eseguire i “bonifici permanenti” in addebito.<br />

A decorrere dalla data di efficacia della trasferibilità e per 12 mesi successivi a tale data,<br />

l’aderente originario è tenuto ad inviare al nuovo aderente un “bonifico da routing” per ciascun<br />

bonifico in accredito eventualmente ricevuto in favore del “IBAN-conto originario”. Con<br />

specifico riferimento alle responsabilità che gravano sull’aderente originario in termini di<br />

esecuzione dell’accredito in favore del Cliente sul “IBAN-conto originario”, si chiarisce che tale<br />

mandato si ritiene adempiuto a fronte dell’accredito degli importi dovuti su un “conto<br />

transitorio” interno all’aderente e alla conseguente esecuzione del bonifico da routing, nel<br />

rispetto delle regole interbancarie previste.<br />

L’aderente originario è responsabile delle informazioni comunicate alla nuova banca nell’ipotesi<br />

in cui dette informazioni non risultino conformi a quelle precedentemente impartite dal cliente.<br />

L’elenco fornito dalla nuova banca al proprio correntista <strong>ai</strong> sensi dell’art. 6.1. deve essere<br />

sottoscritto e restituito alla medesima banca da parte del correntista. Fino al momento in cui la<br />

nuova banca non riceva la comunicazione di conferma da parte del cliente, tale banca è<br />

autorizzata ad eseguire i “bonifici permanenti” a valere sul “IBAN-nuovo conto” sulla base delle<br />

indicazioni ricevute dall’aderente originario.<br />

Il mancato invio da parte dell’aderente originario di una risposta alla “Richiesta di trasferimento<br />

dei bonifici” – entro il termine massimo interbancario di 4 gg. lav. dalla ricezione del medesimo<br />

messaggio di richiesta - obbliga l’aderente originario al pagamento di una penale in favore del<br />

nuovo aderente.<br />

Il mancato invio da parte del nuovo aderente del messaggio di “Chiusura con esito positivo (o<br />

negativo) della richiesta di trasferibilità” entro il termine massimo interbancario di 2 gg. lav.<br />

successiva alla ricezione della risposta da parte dell’aderente originario, obbliga il nuovo<br />

aderente al pagamento di una penale in favore dell’aderente origin<strong>ai</strong>o. a banca originaria.<br />

14.2.11 Impedimenti dovuti a cause di forza maggiore<br />

Per causa di forza maggiore si intende ogni evento di carattere eccezionale, non imputabile al<br />

soggetto presso il quale tale evento si verifica, che impedisce il regolare svolgimento delle<br />

attività specifiche previste alla procedura.<br />

Non costituiscono causa di forza maggiore i guasti ed il malfunzionamento delle apparecchiature<br />

e dei programmi utilizzati per la creazione, gestione e ricezione del flusso elettronico.<br />

15


Possono dichiarare lo stato di causa di forza maggiore e, quindi, avvalersi della presente<br />

regolamentazione, gli aderenti e i centri applicativi.<br />

Gli aderenti possono dichiarare lo stato di causa di forza maggiore anche quando tali eventi si<br />

verificano presso i loro tramiti operativi o comunque presso soggetti che gestiscono, per loro<br />

conto, la connessione al SITRAD.<br />

Le cause di forza maggiore verificatesi presso uno o più centri applicativi costituiscono causa di<br />

forza maggiore per gli aderenti che si avvalgono del centro applicativo in questione.<br />

Gli aderenti ed i centri applicativi, al verificarsi dell'impedimento, sono tenuti a darne immediata<br />

comunicazione a tutti gli altri soggetti SITRAD che partecipano alla procedura con messaggio<br />

libero SITRAD o comunque con il mezzo più rapido consentito dalle circostanze.<br />

Al venir meno dell'impedimento, il medesimo soggetto che ne ha dato comunicazione è tenuto a<br />

comunicarne la cessazione e ad indicare la data a far tempo dalla quale riprenderà ad operare nel<br />

rispetto dei termini previsti dalla procedura.<br />

Gli aderenti non sono tenuti ad effettuare la comunicazione per le cause di forza maggiore<br />

dichiarate dal centro applicativo.<br />

Il soggetto presso il quale si è verificato l'impedimento è tenuto a fornirne, su richiesta delle<br />

controparti interessate, idonea documentazione. Nell'ipotesi in cui la documentazione consista<br />

nel decreto di proroga dei termini convenzionali, rilasciato <strong>ai</strong> sensi del d. lgs. 15 genn<strong>ai</strong>o 1948<br />

n.1, il decreto medesimo ha validità esclusivamente a fini probatori.<br />

L'impedimento attribuisce al soggetto dichiarante la facoltà di prorogare i termini, scadenti nel<br />

periodo intercorrente tra la data dell'evento e quella dalla quale viene dichiarata la ripresa<br />

dell'attività, di tanti giorni quanto è durato l'impedimento.<br />

La proroga dei termini attribuisce il diritto all’aderente a pretendere, fuori procedura, la<br />

restituzione della penale per il mancato invio dei messaggi entro i termini previsti.<br />

14.2.12 Impossibilità di elaborazione da parte del centro applicativo<br />

In caso di errori di tipo applicativo che non consentono l’elaborazione del messaggio da parte del<br />

secondo Centro Applicativo, questo deve svolgere i seguenti adempimenti:<br />

a) segnalare tempestivamente via telefono al primo Centro Applicativo l’inconveniente<br />

verificatosi;<br />

b) successivamente, nel più breve tempo possibile, confermare allo stesso centro applicativo<br />

mediante apposito messaggio SITRAD quanto già segnalato telefonicamente, evidenziando il<br />

messaggio errato al quale si riferisce detta segnalazione ed indicando l’ora di effettuazione<br />

della stessa e la persona che l’ha ricevuta.<br />

Il primo Centro Applicativo, ricevute la segnalazione e la conferma previste è tenuto, se<br />

necessario, ad inviare nuovamente il messaggio in forma corretta al secondo Centro Applicativo<br />

coinvolgendo, ove necessario, l’aderente mittente.<br />

Il secondo Centro Applicativo è tenuto a far pervenire all’aderente destinatario il messaggio in<br />

forma corretta immediatamente e comunque entro la giornata applicativa successiva alla<br />

ricezione della segnalazione.<br />

14.2.13 Indisponibilità del SITRAD<br />

Nel caso di indisponibilità del SITRAD, non dovuta a causa di forza maggiore, le richieste e le<br />

comunicazioni previste dalle procedure devono essere trasmesse mediante supporti magnetici o<br />

altre modalità tecniche trasmissive di back-up che garantiscano lo stesso livello di servizio.<br />

16


Il centro applicativo dell’aderente mittente contrassegna opportunamente le comunicazioni.<br />

14.2.14 Giorni festivi e semifestivi bancari<br />

Le scadenze e gli altri termini che cadono in giornate festive si intendono prorogati al 1° giorno<br />

lavorativo successivo.<br />

Le scadenze e gli altri termini che cadono in giornate semifestive non subiscono proroghe.<br />

14.2.15 Documentazione tecnica delle procedure<br />

Per le specifiche tecniche, per gli orari delle giornate applicative previsti per le varie incombenze<br />

e per ogni ulteriore regola tecnica non precisati nel presente Regolamento, valgono le indicazioni<br />

contenute nella documentazione tecnica della procedura, che forma parte integrante del presente<br />

Regolamento.<br />

17


18<br />

Allegato par. 14.2 – Trasferibilità dei bonifici<br />

a) Fronte del modulo Richiesta servizio “trasferibilità dei bonifici”<br />

MODULO RICHIESTA SERVIZIO "TRASFERIBILITA' DEI BONIFICI"<br />

(la sottoscrizione del presente modulo presuppone la presa visione delle“Avvertenze” riportate in allegato)<br />

Sezione I<br />

Banca originaria<br />

Banca ___________________________________________________________________________<br />

Agenzia ___________________________________________________________________________<br />

Coordinate bancarie del conto corrente (IBAN)<br />

Cod.<br />

Paese<br />

CIN<br />

IBAN CIN Codice ABI CAB Numero di conto corrente<br />

Sezione II<br />

Nuova banca<br />

Banca ___________________________________________________________________________<br />

Agenzia ___________________________________________________________________________<br />

Coordinate bancarie del conto corrente (IBAN)<br />

Cod.<br />

Paese<br />

CIN<br />

IBAN CIN Codice ABI CAB Numero di conto corrente<br />

Sezione III<br />

Dati relativi al titolare del conto corrente originario e del nuovo conto corrente<br />

Intestatario del conto (persona fisica / persona giuridica)<br />

Nome e cognome Cod. Fiscale / Partita IVA<br />

________________________________<br />

Altro/i intestatario/i (di c/c per persona fisica) / Soggetto/i delegato/i ad operare (su c/c per persona giuridica)<br />

Nome e cognome Cod. Fiscale<br />

_________________________________<br />

Nome e cognome Cod. Fiscale<br />

________________________________<br />

Nome e cognome Cod. Fiscale<br />

_________________________________


Allegato 2<br />

Allegato par. 14.2 – Trasferibilità dei bonifici<br />

b) Retro del modulo Richiesta servizio “trasferibilità dei bonifici”<br />

Il sottoscrittore del presente modulo, intestatario dei conti correnti indicati nella Sezione I (“conto originario”) e nella Sezione II (“nuovo conto”):<br />

CHIEDE<br />

alla “Nuova Banca” di attivare il servizio di "trasferibilità dei bonifici" e, a tal fine,<br />

1 - con riferimento <strong>ai</strong> “bonifici permanenti in addebito” impartiti in qualità di ordinante presso la “Banca Originaria” a valere del “conto originario”<br />

a) autorizza la “Nuova Banca” a richiedere alla “Banca Originaria” la comunicazione di tutte le informazioni necessarie all'esecuzione di tali<br />

bonifici nonché a comunicare alla Banca Originaria le coordinate bancarie del nuovo conto corrente indicato nella Sezione II;<br />

b) autorizza la Banca Originaria a comunicare alla Nuova Banca ogni informazione in suo possesso utile alla realizzazio ne del predetto<br />

servizio;<br />

c) revoca alla “Banca Originaria” il mandato di eseguire tali bonifici a decorrere dalla data di efficacia della trasferibilità di seguito indicata;<br />

d) autorizza la “Nuova Banca” ad eseguire tali bonifici a valere sul “nuovo conto” a partire dalla data di efficacia della trasferibilità di seguito<br />

indicata;<br />

2 - con riferimento <strong>ai</strong> bonifici ricevuti in qualità di beneficiario in favore del “conto originario”<br />

a) autorizza la “Nuova Banca” a richiedere alla “Banca Originaria” la comunicazione delle informazioni disponibili nei propri archivi relative<br />

ad eventuali “bonifici ricorrenti domiciliati” ordinati da soggetti della Pubblica Amministrazione che risultino domiciliati presso la “Banca<br />

Originaria” <strong>ai</strong> fini della loro domiciliazione sul “nuovo conto” e a revocare tali posizioni presso il “conto originario”;<br />

b) autorizza la “Banca Originaria” ad inoltrare alla “Nuova Banca”, adottando le modalità di seguito indicate (v. punto 4 della sezione<br />

“PRENDE ATTO CHE”), i bonifici che la stessa dovesse ricevere in favore del “conto originario” (IBAN indicato nella Sezione I) nei 12<br />

mesi successivi alla data di efficacia del presente servizio di trasferibilità al fine di consentirne l'accredito sul “nuovo conto”;<br />

c) autorizza la Nuova Banca a comunicare, in nome e per conto di lui sottoscrittore, <strong>ai</strong> soggetti ordinanti i bonifici - per il tramite della loro<br />

banca - la variazione delle coordinate di accredito al fine di memorizzare le nuove coordinate e di utilizzarle per i successivi eventuali<br />

bonifici;<br />

PRENDE ATTO CHE<br />

1. la “Nuova Banca” sarà in grado di eseguire i bonifici di cui sopra a decorre dal _ _ / _ _ / _ _ _ _ (data di efficacia della trasferibilità);<br />

2. non sono imputabili alla “Nuova Banca” responsabilità derivanti dall'errata compilazione del presente modulo da parte del sottoscrittore o da<br />

errate informazioni comunicate dalla “Banca Originaria” che non consentano di perfezionare la richiesta di trasferibilità in parola (la “Nuova<br />

Banca” si impegna tuttavia a dare pronta comunicazione al sottoscrittore stesso di eventuali errori dei quali venisse a conoscenza);<br />

3. non è imputabile alla “Nuova Banca” - la quale abbia inviato la richiesta di variazione delle coordinate bancarie <strong>ai</strong> soggetti ordinanti i bonifici (<strong>ai</strong><br />

sensi dell’autorizzazione conferita al punto 2c della sezione “CHIEDE” del presente modulo) - il mancato aggiornamento delle coordinate<br />

bancarie da parte di detti soggetti;<br />

4. i bonifici inoltrati dalla “Banca Originaria” alla “Nuova Banca” (<strong>ai</strong> sensi dell’autorizzazione conferita al punto 2b della sezione “ CHIEDE” del<br />

presente modulo) saranno accreditati da quest'ultima sul “nuovo conto” di norma entro 1 giorno lavorativo e comunque al massimo entro 3 giorni<br />

lavorativi rispetto alla data in cui sarebbero stati accreditati sul “conto originario”); a tal fine le somme non transiteranno sul “conto originario” (lì<br />

ove questo risultasse ancora aperto) bensì su un apposito "conto corrente d'appoggio" interno alla banca;<br />

5. con riferimento a bonifici non ricorrenti ordinati dalla Pubblica Amministrazione di cui il sottoscrittore risulti beneficiario sul “conto originario”,<br />

la “Nuova Banca” si impegna ad eseguire l'accredito a valere sul “nuovo conto” ma - in deroga a quanto previsto al punto 2c della sezione<br />

“CHIEDE” - non provvede a comunicare la variazione delle coordinate di accredito al soggetto ordinante il bonifico. Tale comunicazione dovrà<br />

essere eseguita dal sottoscrittore medesimo mediante le modalità preventivamente concordate con il soggetto ordinante il bonifico (Pubblica<br />

Amministrazione);<br />

6. la Nuova Banca si impegna a:<br />

- inviare al sottoscrittore una comunicazione scritta contenente indicazione dei bonifici comunicati dalla “Banca Originaria” e trasferiti sul<br />

“nuovo conto”. Tale comunicazione deve essere restituita alla Nuova Banca, debitamente sottoscritta dal cliente, per approvazione dei dati<br />

ricevuti dalla Banca Originaria. Fino al momento in cui non riceve la comunicazione di conferma da parte del proprio cliente, la “Nuova<br />

Banca” è autorizzata ad eseguire gli ordini di pagamento (di addebito e di accredito) sulla base delle indicazioni ricevute dalla Banca<br />

Originaria;<br />

- contraddistinguere, all'interno dell'estratto conto (del “nuovo conto”), le operazioni di accredito eseguite a fronte di bonifici inoltrati dalla<br />

“Banca Originaria” nei 12 mesi successivi alla data di efficacia della trasferibilità. Tale segnalazione - laddove ripetuta più volte con<br />

riferimento al medesimo bonifico - potrebbe significare che il soggetto ordinante non ha ancora provveduto a recepire la variazione delle<br />

coordinate bancarie. In tal caso si invita il correntista a segnalare direttamente a tale soggetto le nuove coordinate di conto corrente;<br />

7. la Nuova Banca e la Banca Originaria si impegnano ad eseguire il presente servizio di trasferibilità nei modi indicati sempre che non sussistano o<br />

sopraggiungano irregolarità di qualsiasi genere nonché impedimenti di carattere tecnico e legale - anche dipendenti da procedure giudiziali che<br />

coinvolgono il sottoscrittore - tali da non consentire il perfezionamento del servizio di trasferibilità o da comprometterne in parte gli esiti positivi.<br />

La Nuova Banca s’impegna ove possibile ad inviare pronta comunicazione al sottoscrittore;<br />

8. in relazione <strong>ai</strong> bonifici trasferiti ed accreditati sul “nuovo conto”, le condizioni economiche applicate dalla “Nuova Banca” sono quelle indicate<br />

nel contratto di conto corrente stipulato con la banca medesima o comunque da questa rese pubbliche presso i propri sportelli e tempo per tempo<br />

vigenti;<br />

9. per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e<br />

servizi connessi" già sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto.<br />

(Luogo, Data) (Firma/e)<br />

________________________________ ________________________________<br />

19


Allegato 2<br />

Contenuti del servizio<br />

Il servizio di “trasferibilità dei bonifici” consente ad un cliente di:<br />

Allegato par. 14.2 – Trasferibilità dei bonifici<br />

c) Modulo Richiesta servizio “trasferibilità dei bonifici” - Avvertenze<br />

“AVVERTENZE”<br />

a) revocare dal “conto originario” e “attivare sul “nuovo conto” le posizioni relative ad eventuali bonifici in addebito o in accredito<br />

domiciliati sul “ conto originario”;<br />

b) ricevere sul “nuovo conto” eventuali bonifici ricevuti sul “conto originario” nei 12 mesi successivi al perfezionamento della<br />

richiesta di trasferibilità. L’accredito di tali bonifici verrà eseguito sul “nuovo conto” di norma entro 1 giorno lavorativo e<br />

comunque al massimo entro 3 giorni lavorativi rispetto alla data in cui sarebbero stati accreditati sul “conto originario”, ciò in<br />

relazione <strong>ai</strong> tempi di esecuzione dei bonifici concordati tra cliente e “banca originaria” nel contratto di conto corrente originario;<br />

c) conferire alla “Nuova Banca” apposito mandato con rappresentanza affinché quest'ultima provveda a comunicare, in nome e per<br />

conto del correntista, <strong>ai</strong> soggetti ordinanti bonifici di cui il correntista stesso sia beneficiario - per il tramite della loro Banca - le<br />

coordinate del “nuovo conto”, chiedendo agli stessi di eseguire i futuri accrediti su tale “nuovo conto”.<br />

Resta ferma la possibilità per il correntista che intenda trasferire i bonifici presso una Nuova Banca, di avvalersi di modalità<br />

operative alternative al presente servizio di trasferibilità.<br />

Ambito di applicazione<br />

Il servizio di “trasferibilità dei bonifici” può trovare applicazione per sole operazioni di pagamento nazionali, gestite mediante la<br />

procedura interbancaria “Bonifici Ordinari”. Il servizio riguarderà anche i bonifici eseguiti a valere dello schema SEPA Credit<br />

Transfer, quando sarà attivata anche tale specifica operatività.<br />

Il servizio di “trasferibilità dei bonifici” può trovare applicazione solo con riferimento alla totalità dei bonifici di cui il cliente risulti<br />

ordinante o beneficiario presso la “Banca Originaria” (non è ammessa, quindi, una richiesta di trasferibilità parziale dei bonifici).<br />

Soggetti abilitati a richiedere il servizio<br />

Possono avvalersi del servizio di “trasferibilità dei bonifici” tutti i correntisti bancari, persone fisiche o persone giuridiche, a<br />

condizione che il conto corrente (IBAN) cui si riferisce la richiesta di trasferimento abbia la medesima intestazione del “nuovo<br />

conto” sul quale s’intende spostare l’addebito o l’accredito dei bonifici.<br />

• nel caso di conto corrente intestato a persona fisica, il modulo deve essere sottoscritto da tutti gli intestatari del “nuovo conto”<br />

che devono coincidere con gli intestatari del “conto originario”. Nella Sezione III del modulo devono essere riportati i dati<br />

anagrafici ed il codice fiscale di tutti gli intestati del “nuovo conto” / “conto originario”;<br />

• nel caso di conto corrente intestato a persona giuridica, il modulo deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che hanno il potere<br />

di operare sul nuovo conto corrente, i quali devono necessariamente coincidere con tutti i soggetti che possono operare sul conto<br />

corrente originario. L'intestatario del nuovo conto corrente deve coincidere con l'intestatario del conto corrente originario. Nella<br />

Sezione III del modulo deve essere indicata la denominazione sociale dell'intestatario del nuovo conto/conto originario nonché i<br />

dati anagrafici ed il codice fiscale di ciascun soggetto con potere di operare sul nuovo conto corrente.<br />

(Luogo, Data) (Firma/e)<br />

________________________________ ________________________________<br />

________________________________<br />

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