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DOMANDA PER APERTURA DI MEDIA STRUTTURA DI VENDITA ...

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DA COMPILARE QUALSIASI SIA LA SEZIONE SOTTOSCRITTA<br />

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi<br />

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000<br />

<strong>DI</strong>CHIARA<br />

|__| di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 59 del 26.03.2010 (1);<br />

|__| che nei confronti dello scrivente non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate<br />

dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia) (2)<br />

|__| di possedere titolo di priorità in quanto (art, 10, comma 2, D. Lgs. 114/’98):<br />

|__| ha accorpato preesistenti medie e grandi strutture di vendita<br />

|__| si impegna a reimpiegare il personale dipendente<br />

|__| di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti posti in vendita nell’esercizio vanno<br />

rispettate le relative norme speciali (art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 114/’98)<br />

Acquapendente, lì _______________ Firma _________________________________<br />

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO <strong>DI</strong> IDENTITÀ IN CORSO <strong>DI</strong> VALI<strong>DI</strong>TÀ<br />

2<br />

(1)<br />

1. Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e somministrazione di alimenti e bevande:<br />

a. Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;<br />

b. Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una<br />

pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo<br />

edittale;<br />

c. Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro<br />

II, titolo VIII capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta,<br />

usura, rapina; delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;<br />

d. Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica,<br />

compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;<br />

e. Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio<br />

dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;<br />

f. Coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423 del 27.12.1956, o nei cui confronti sia<br />

stata applicata una delle misure previste dalla legge n. 575 del 31.05.1965, ovvero a misure di sicurezza non detentive;<br />

2. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, od<br />

hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti<br />

commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le<br />

sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazione alle norme sui giochi.<br />

3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lett. B), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno<br />

in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in<br />

giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.<br />

4. Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale<br />

della pena sempre che non intervengano circostanze idonee ad incidere sulla revoca della sospensione.<br />

5. In caso di società, associazioni, od organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da<br />

altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.<br />

(2)<br />

In caso di Società, tutte le persone di cui al D.P.R. n. 252/’98, art. 2, compilato l’allegato A.

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