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I molti nodi irrisolti nel nuovo art 18 dello Statuto dei lavoratori

ti nodi irrisolti nel nuovo art. 18 dello Statuto - Adapt

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8 ORONZO MAZZOTTAche invece dovrebbe escludersi ove si ragionasse per “tipi” dilicenziamento, quali vasi non comunicanti.Anche <strong>nel</strong> <strong>nuovo</strong> sistema resta quindi intatto il potere del giudicedi derubricare, in applicazione del principio di proporzionalità, unlicenziamento per giusta causa in un licenziamento per giustificato motivosoggettivo, con le ovvie conseguenze in termini di spettanzadell’indennità di mancato preavviso.4. Recesso e risoluzione giudizialeVi è poi da prendere atto che il legislatore, armato di volenterosopragmatismo, non esita a sostituire allo strumento del recesso, che –bene o male – riconduce alla volontà della p<strong>art</strong>e recedente l’effettodell’estinzione del vincolo obbligatorio, quello della risoluzione giudizialedel rapporto in almeno tre situazioni: a) <strong>nel</strong>le «altre ipotesi in cui nonricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giustacausa», diverse da quelle di cui al 4° co. dell’<strong>art</strong>. <strong>18</strong>; b) <strong>nel</strong>le «altreipotesi in cui non ricorrono gli estremi del … giustificato motivo»oggettivo, al di fuori della verificabilità di una sua «manifestainsussistenza»; c) <strong>nel</strong> caso di vizi esclusivamente formali.Sembra transitarsi così da un potere unilaterale stragiudiziale,dotato di efficacia costitutiva 10 , controllato ex post dal giudice esottoposto ad un vaglio di legittimità/illegittimità (validità/invalidità), aduna delega a quest’ultimo del potere di risolvere il rapporto; delegalegata oltretutto all’esercizio di una discrezionalità («il giudice “può”applicare …») dai confini del tutto indeterminati.In tali situazioni l’effetto estintivo viene quindi ricondotto ad unintervento costitutivo del giudice-terzo e sottratto all’autonomia dellep<strong>art</strong>i, con una paradossale accentuazione del ruolo del giudice, che sipone in controtendenza rispetto alla conclamata volontà di restringerne ladiscrezionalità <strong>nel</strong>la materia <strong>dei</strong> licenziamenti.5. L’idoneità del licenziamento a risolvere il rapporto<strong>nel</strong> <strong>nuovo</strong> sistemaAd un ordine di valutazioni più consueto ci introduce la questionerelativa alla idoneità del licenziamento illegittimo a risolvere il rapporto dilavoro.In precedenza la discussione nasceva dalla sostanziale unificazionedegli effetti del licenziamento genericamente invalido in un unico regime10 V. sul punto: NOGLER, Licenziamenti individuali, cit., 616.WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT – 159/2012

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