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I molti nodi irrisolti nel nuovo art 18 dello Statuto dei lavoratori

ti nodi irrisolti nel nuovo art. 18 dello Statuto - Adapt

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2 ORONZO MAZZOTTA1. PremessaLa riforma di cui alla legge n. 92 del 2012 è stata realizzata, comeè noto, <strong>nel</strong>l’ambito delle misure messe in campo dal governo italiano perfronteggiare la gravissima crisi finanziaria esplosa <strong>nel</strong>l’estate del 2011.Essa intende perseguire fondamentalmente la finalità di rendere piùflessibile il mercato del lavoro, alleggerendo i costi del licenziamento perle imprese, introducendo maggiore rapidità e certezza giuridica <strong>nel</strong>lecontroversie relative, <strong>nel</strong> contempo salvaguardando i valori fondamentalidel rapporto di lavoro.A riguardare la riforma con uno sguardo disincantato non tutti gliobiettivi conclamati sembrano essere stati perseguiti con i mezzi idoneiallo scopo.Cominciamo dall’obiettivo della accelerazione <strong>dei</strong> tempi didefinizione delle liti relative al licenziamento. Fuor di dubbio opportunisono l’imposizione della immediata comunicazione <strong>dei</strong> motivi el’abbreviazione <strong>dei</strong> tempi di impugnazione del licenziamento. Altrettantoutile è l’introduzione di una speciale procedura conciliativa obbligatoriapreventiva per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, checonsente una sorta di camera di decantazione prima che si proceda allicenziamento, per l’illustrazione e la discussione, davanti ad un organoimparziale, delle ragioni effettive del recesso (ovviamente a condizioneche l’organo pubblico intenda esercitare correttamente il proprio ruolo,senza trasformarlo in un passaggio obbligato privo di contenuti).Più discutibile è che al medesimo scopo cospiri l’introduzione diuna nuova procedura giurisdizionale ad hoc per l’impugnazione dellicenziamento, potendo il medesimo obiettivo essere perseguitoattraverso qualche minimo ritocco al processo cautelare delineato dall’<strong>art</strong>.700 cod. proc. civ. La documentazione allegata in Appendice costituisce lamigliore dimostrazione delle oggettive difficoltà <strong>nel</strong> rendere compatibile lanuova procedura con il restante contenzioso (anche in materia dilicenziamenti), con effetti paradossali di allungamento <strong>dei</strong> tempi didefinizione delle altre controversie (e forse anche di quelle in materia dilicenziamento).Un discorso analogo può farsi avendo riguardo alla finalità diaumentare la certezza del diritto. Certamente positiva è larazionalizzazione delle acquisizioni giurisprudenziali su taluni punti caldi,che erano oggetto di ampie discussioni. Ciò vale per: a) la tendenzialeeliminazione delle aporie che ancora circolavano sotterraneamente <strong>nel</strong>lagiurisprudenza fra nullità di diritto comune e nullità di diritto speciale, conl’unificazione delle conseguenze sanzionatorie e la definitiva affermazionedella vis attractiva della reintegrazione <strong>nel</strong> posto di lavoro come reazioneWP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT – 159/2012

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