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LEGGE REGIONALE LAZIO 3 novembre 2003, n. 35 ... - Prassicoop

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LR(12) <strong>35</strong>_03 Pag: 1<strong>LEGGE</strong> <strong>REGIONALE</strong> <strong>LAZIO</strong> 3<strong>novembre</strong> <strong>2003</strong>, n. <strong>35</strong>Modifiche alla legge regionale 2aprile 2001, n. 8 concernente«Nuove norme in materia di impiantidi distribuzione di carburanti».in B.U.R.L. s.o. n° 6 al n. 32 del 20-11-2.003sommarioArt. 1.Modifiche all'Art. 3 della leggeregionale 2 aprile 2001, n. 8 concernente«Nuove norme in materia di impianti didistribuzione di carburanti»............................ 1Art. 2. Inserimento dell'Art. 3-bis nella leggeregionale n. 8/2001 ......................................... 1Art. 3. Modifica all'Art. 4 della legge regionalen. 8/2001......................................................... 1Art. 4. Inserimento dell'Art. 8-bis nella leggeregionale n. 8/2001 ......................................... 1Art. 5. Modifiche all'Art. 10 della legge n.8/2001............................................................. 1Art. 6. Inserimento dell'Art. 11-bis nella leggeregionale n. 8/2001 ......................................... 2Art. 7. Sostituzione dell'Art. 12 della leggeregionale n. 8/2001 ......................................... 2Art. 8. Inserimento degli articoli 14-bis e 14-ter nella legge regionale n. 8/2001.................. 2Art. 9. Modifica all'Art. 16 della leggeregionale n. 8/2001 ......................................... 3Art. 10. Sostituzione dell'Art. 17 della leggeregionale n. 8/2001 ......................................... 3Art. 11. Modifica all'Art. 19 della leggeregionale n. 8/2001 ......................................... 3Art. 12. Abrogazione dell'Art. 20 della leggeregionale n. 8/2001 ......................................... 3Art. 13. Modifica della rubrica della sezioneIII del capo III della legge regionale n. 8/2001........................................................................ 3Art. 14. Inserimento dell'Art. 21-bis nellalegge regionale n. 8/2001 ............................... 3Art. 15. Modifica all'Art. 22 della leggeregionale n. 8/2001 ......................................... 3Art. 16.Inserimento degli articoli 23-bis e 23-ter nella legge regionale n. 8/2001.................. 3Art. 17. Modifica all'Art. 26 della leggeregionale n. 8/2001 ......................................... 4Art. 18. Modifiche all'Art. 27 della leggeregionale n. 8/2001 ......................................... 4IL CONSIGLIO <strong>REGIONALE</strong>Ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA <strong>REGIONALE</strong>Promulgala seguente legge:Art. 1.Modifiche all'Art. 3 della leggeregionale 2 aprile 2001, n. 8concernente «Nuove norme inmateria di impianti di distribuzionedi carburanti»1. Dopo la lettera l) del comma 2 dell'Art. 3 dellaleggeregionale n. 8/2001 sono aggiunte le seguenti:«l-bis) un rappresentante dell'Automobile ClubItalia (ACI);l-ter) il direttore regionale dei vigili del fuoco delLazio.».Art. 2. Inserimento dell'Art. 3-bisnella legge regionale n. 8/20011. Dopo l'Art. 3 della legge regionale 8/2001 e'inserito il seguente:«Art. 3-bis (Sportello unico). - 1. Nei comuni in cuiè istituito ed operante lo sportello unico per leattività produttive di cui all'Art. 83 della leggeregionale n. 14/1999 il procedimento relativo alrilascio dei titoli abilitativi necessari perl'installazione e l'esercizio degli impianti didistribuzione dei carburanti previsti dalla presentelegge fa capo al suddetto sportello unico.».Art. 3. Modifica all'Art. 4 della leggeregionale n. 8/20011. Dopo il comma 2 dell'Art. 4 della legge regionalen. 8/2001 è inserito il seguente:«2-bis. Tra più domande concorrenti, dichiarateammissibili, per la realizzazione di nuovi impianti,fatta eccezione per il grande raccordo anulare diRoma, costituisce criterio di priorità la previsione diautonome attività integrative commerciali, diristoro, turistiche e/o ricettive.».Art. 4. Inserimento dell'Art. 8-bisnella legge regionale n. 8/20011. Dopo l'Art. 8 della legge regionale n. 8/2001 èinserito il seguente:«Art. 8-bis (Apertura e orario di servizio degliimpianti di carburanti lungo le autostrade ed iraccordi autostradali). - 1. Gli impianti di carburantilungo le autostrade ed i raccordi autostradalidevono restare aperti per l'espletamento del serviziodi vendita durante tutti i giorni dell'anno e senzainterruzione di orario nel corso delle ventiquattroore giornaliere.».Art. 5. Modifiche all'Art. 10 dellalegge n. 8/20011. Al comma 1 dell'Art. 10 della legge regionale n.8/2001 sono apportate le seguenti modifiche:a) all'alinea le parole: «gli strumenti dipianificazione comunale» sono sostituite dalleseguenti: «i piani comunali di ristrutturazione dellarete distributiva di carburanti»;


Pag: 2 LR(12) <strong>35</strong>_03b) alla lettera b) sono aggiunte infine le seguentiparole:«nonché per la eventuale realizzazione di adeguatiservizi all'autoveicolo e all'automobilista, di attivitàcommerciali e/o di ristoro»;c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:«c) delle incompatibilità di cui all'Art. 12;».2. Dopo il comma 1 dell'Art. 10 della leggeregionale n. 8/2001 sono aggiunti i seguenti:«1-bis. La localizzazione degli impianti costituisceun mero adeguamento degli strumenti urbanistici equalora insista su zone e sottozone del pianoregolatore generale sottoposte a vincolipaesaggistici, ambientali o monumentali ovverocomprese nelle zone territoriali omogenee A, lavariante allo strumento urbanistico eventualmentenecessaria segue la procedura prevista dall'Art. 4,comma 1 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36,anche in deroga alle previsioni di cui all'Art. 27-bisdella legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 esuccessive modifiche.1-ter. Resta ferma la possibilità di deroga allenorme di tutela ed alle prescrizioni generali oparticolari contenute neisingoli PTP o nel PTPR prevista dall'Art. 27-terdella legge regionale n. 24/1998 e successivemodifiche, con la relativainterpretazione autentica di cui all'Art. 13 dellalegge regionale 18 settembre 2002, n. 32.1-quater. Nelle zone e sottozone di cui al comma 1-bis la localizzazione degli impianti è limitata ai soliimpianti di distribuzione di carburanti, conesclusione di eventuali attività commerciali e diristoro.».Art. 6. Inserimento dell'Art. 11-bisnella legge regionale n. 8/20011. Dopo l'Art. 11 della legge regionale n. 8/2001 èinserito il seguente:«Art. 11-bis (Indici di edificabilita). - 1. Fatte salvele previsioni di cui all'Art. 10, comma 1-quater,nonché quelle riguardanti le zone di cui all'Art. 10,comma 1, lettera a), i comuni individuano, nei pianicomunali di ristrutturazione della rete distributivadei carburanti di cui all'Art. 26, la cubatura utilenecessaria per la realizzazione di adeguati serviziall'autoveicolo e all'automobilista, comprendenteanche eventuali attività commerciali e di ristoro,nell'ambito dei seguenti indici di edificabilità:a) per le strade comunali e per quelle comunquericadenti nei centri abitati, su superfici utilidisponibili fino a 3.000 metri quadrati, da unminimo di metri cubi 0,10/1 metro quadrato ad unmassimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato;b) per le strade comunali e per quelle comunquericadenti nei centri abitati, su superfici utilidisponibili comprese tra 3.001 e 10.000 metriquadrati, da un minimo di metri cubi 0,05/1 metroquadrato ad un massimo di metri cubi 0,10/1 metroquadrato;c) per le strade regionali o provinciali, su superficiutili disponibili fino a 15.000 metri quadrati, da unminimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato ad unmassimo di metri cubi 0,30/1 metro quadrato;d) per le strade statali, su superfici utili disponibilifino a 20.000 metri quadrati, da un minimo di metricubi 0,15/1 metro quadrato ad un massimo di metricubi 0,40/1 metro quadrato.2. La eventuale maggiore superficie disponibile nonassume rilievo al fine della determinazione dellacubatura utile totale, che rimane comunque definitanell'ambito degli indici di cui al comma 1.3. Negli impianti aventi superficie inferiore o pari a10.000 metri quadrati, la superficie di venditadestinata ad attività commerciali e quella destinataad attività di somministrazione di alimenti ebevande non può essere superiore,complessivamente, a 250 metri quadrati.».Art. 7. Sostituzione dell'Art. 12 dellalegge regionale n. 8/20011. L'Art. 12 della legge regionale 8/2001 è sostituitodal seguente:«Art. 12 (Incompatibilità). - 1. Nei centri abitatinon possono essere realizzati impianti didistribuzione di carburanti:a) in zone pedonali e/o a traffico limitato in modopermanente;b) privi di sede propria, per i quali il rifornimentoavviene sulla sede stradale, qualora il comuneaccerti che arrechino intralcio al traffico.2. Fuori dai centri abitati non possono essererealizzati impianti di distribuzione di carburanti:a) ricadenti in corrispondenza di biforcazioni distrade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sullacuspide degli stessi con accessi su più stradepubbliche;b) ricadenti all'interno di curve con raggio minore ouguale a metri 100, salvo che si tratti di impiantounico in comuni montani;c) privi di sede propria, per i quali il rifornimentoavviene sulla sede stradale;d) ricadenti a distanza non regolamentare da incrociod accessi di rilevante importanza, per i quali nonsia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa dicostruzioni esistenti o impedimenti naturali.3. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 siapplicano anche agli impianti già esistenti, salvoquanto previsto all'Art. 27, comma 2-quater.».Art. 8. Inserimento degli articoli 14-bis e 14-ter nella legge regionale n.8/20011. Dopo l'Art. 14 della legge regionale 8/2001 sonoinseriti i seguenti:«Art. 14-bis (Requisiti minimi e criteri di prioritàper i nuovi impianti). - 1. I nuovi impianti devonoerogare almeno due dei seguenti prodotti: benzina,gasolio, metano, GPL e, limitatamenteSinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by <strong>Prassicoop</strong>-


LR(12) <strong>35</strong>_03 Pag: 3all'erogazione di benzina o gasolio, devono esseredotati di apparecchiature self-service prepagamento.2. Per la distribuzione dei soli prodotti ecologiciGPL o metano per autotrazione possono essereautorizzati nuovi impianti monoprodotto, non dotatidel servizio self-service prepagamento o postpagamento.3. I nuovi impianti possono essere dotati, oltre chedi autonomi servizi all'automobile edall'automobilista, anche di autonome attivitàcommerciali integrative.4. Possono essere insediati anche impianti di soloautolavaggio automatico o semiautomatico omanuale o self-service, ai quali non si applicano gliindici previsti all'Art. 11-bis.5. Tra più domande concorrenti, dichiarateammissibili, per la realizzazione di nuovi impianticostituiscono criteri di priorità nell'ordine:a) la data di presentazione della domanda completadella documentazione tecnico-progettuale prevista;b) l'erogazione di ulteriori carburanti oltre lebenzine e il gasolio;c) la previsione di servizi integrativi all'autoveicoloe all'automobilista.Art. 14-ter (Modifiche degli impianti). - 1. Per lemodifiche degli impianti di distribuzione dicarburanti elencate all'Art. 6, comma 1 è sufficientela preventiva comunicazione al comune competenteper territorio.2. La corretta esecuzione delle modifiche di cui alcomma 1 è asseverata da una perizia giuratarilasciata da un tecnico abilitato, che è trasmessa alcomune, ai vigili del fuoco ed all'UTF competentiper territorio, nonché all'ente proprietario dellastrada ai fini dell'aggiornamento degli atti di propriacompetenza.3. La comunicazione di cui al comma 1 nonsostituisce eventuali ulteriori adempimenti previstidalla normativa vigente.».Art. 9. Modifica all'Art. 16 della leggeregionale n. 8/20011. Al comma 2 dell'Art. 16 della legge regionale n.8/2001 la parola: «sospendono» è sostituita dalleseguenti: «possono sospendere».Art. 10. Sostituzione dell'Art. 17della legge regionale n. 8/20011. L'Art. 17 della legge regionale n. 8/2001 èsostituito dal seguente:«Art. 17 (Servizio notturno). - 1. Il servizionotturno per gli impianti di distribuzione dicarburanti assistiti da personale inizia alle oreventidue nel periodo invernale ed alle ore ventiduee trenta nel periodo estivo e termina inconcomitanza con l'apertura antimeridiana.2. Gli impianti di distribuzione dotati di servizi perl'assistenza all'automobile e all'automobilista,nonché di adeguati parcheggi possono svolgereservizio notturno, previa comunicazione al comuneterritorialmente competente.».Art. 11. Modifica all'Art. 19 dellalegge regionale n. 8/20011. Al comma 2 dell'Art. 19 della legge regionale n.8/2001 dopo la parola: «orari è inserita la seguente:«minimi».Art. 12. Abrogazione dell'Art. 20della legge regionale n. 8/20011. L'Art. 20 della legge regionale n. 8/2001 èabrogato.Art. 13. Modifica della rubrica dellasezione III del capo III della leggeregionale n. 8/20011. Nella rubrica della sezione III del capo III dellalegge regionale n. 8/2001 dopo le parole: «ad usoprivato» sono aggiunte, infine, le seguenti: «lacualie marini.».Art. 14. Inserimento dell'Art. 21-bisnella legge regionale n. 8/20011. Dopo l'Art. 21 della legge regionale n. 8/2001 e'inserito il seguente:«Art. 21-bis (Disciplina degli impianti lacuali emarini di distribuzione di carburanti). - 1.L'autorizzazione per l'installazione e per l'eserciziodegli impianti lacuali e marini di distribuzione dicarburanti è rilasciata dal comune competente perterritorio alle medesime condizioni e nel rispettodella medesima disciplina applicabili per gli altriimpianti, ad eccezione di quelle di cui agli articoli11, 12 e 13, nonché di quelle di cui alla sezione IIdel presente capo.».Art. 15. Modifica all'Art. 22 dellalegge regionale n. 8/20011. Dopo il comma 6 dell'Art. 22 della leggeregionale n. 8/2001 è aggiunto il seguente:«6-bis. Ferma restando la verifica effettuata almomento del collaudo ai sensi del comma 3, gliimpianti sono sottoposti a verifiche periodichesull'idoneità' tecnica ai fini della sicurezza sanitariaed ambientale, almeno ogni dieci anni, da partedell'ente competente, rispettivamente, al rilasciodella concessione o dell'autorizzazione, senza onerifinanziari a carico del titolare dell'impianto.».Art. 16.Inserimento degli articoli 23-bis e 23-ter nella legge regionale n.8/20011. Dopo l'Art. 23 della legge regionale n. 8/2001sono inseriti i seguenti:«Art. 23-bis (Decadenza della concessione odell'autorizzazione).1. Costituiscono cause di decadenza dellaconcessione o dell'autorizzazione relative agliimpianti di distribuzione di carburanti:


Pag: 4 LR(12) <strong>35</strong>_03a) l'incompatibilità, ai sensi dell'Art. 12,dell'impianto installato lungo la viabilità ordinaria;b) la mancata attivazione dell'impianto entro iltermine previsto dal provvedimento di concessioneedilizia, e comunque entro ventiquattro mesi dalrilascio del provvedimento stesso, salvo prorogaconcessa su richiesta dell'interessato, per giustificatimotivi o causa di forza maggiore;c) la sospensione non autorizzata dell'eserciziodell'attività dell'impianto;d) la distribuzione di carburanti a terzi a titolooneroso o gratuito negli impianti di cui all'Art. 21;e) l'esercizio dell'impianto in assenza del preventivocollaudo di cui all'Art. 22, comma 1;f) l'esercizio dell'impianto in violazione delleprescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, ditutela ambientale e di prevenzione incendi;g) l'esercizio dell'impianto in difformità da quantostabilito nel provvedimento di concessione o diautorizzazione.2. La decadenza ai sensi del comma 1 è dichiaratadall'ente competente, rispettivamente, al rilasciodella concessione o dell'autorizzazione.Art. 23-ter (Sanzioni). - 1. L'installazione ol'esercizio di un impianto di distribuzione dicarburanti in assenza della concessione odell'autorizzazione comportano la chiusuradell'impianto e la cessazione dell'esercizio, nonchél'irrogazione di una sanzione amministrativa per unimporto compreso tra un minimo di euro 800,00 edun massimo di euro 8.000,00.2. La violazione delle disposizioni di cui allapresente legge relative agli orari minimi di aperturadegli impianti di distribuzione di carburanticomporta l'irrogazione di una sanzioneamministrativa per un importo compreso tra unminimo di euro 500,00 ed un massimo di euro3.000,00, nocche, in caso di recidiva, oltre allasanzione anche la chiusura temporaneadell'impianto e la sospensione dell'esercizio per unperiodo massimo di quindici giorni.3. L'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 1e 2 è disposta dal comune competente perterritorio.».Art. 17. Modifica all'Art. 26 dellalegge regionale n. 8/20011. Dopo il comma 4 dell'Art. 26 della leggeregionale n. 8/2001 è' aggiunto il seguente:«4-bis. Gli impianti di cui agli articoli 21 e 21-bisnon sono soggetti ai piani previsti dal presentearticolo.».Art. 18. Modifiche all'Art. 27 dellalegge regionale n. 8/20011. Dopo il comma 2 dell'Art. 27 della leggeregionale n. 8/2001 sono aggiunti i seguenti:«2-bis. Il criterio di priorità di cui all'Art. 4, comma2-bis non si applica alle domande presentate primadel 30 settembre <strong>2003</strong>.2-ter. I titolari degli impianti esistenti di cui agliarticoli 21 e 21-bis sprovvisti dell'autorizzazionecomunale devono richiederla entro il 30 settembre2004. Decorso inutilmente tale termine, il comunecompetente per territorio dispone la chiusuradell'impianto e la cessazione dell'esercizio.2-quater. Entro il 30 settembre 2004 i comunieffettuano, in contraddittorio con i titolari delleautorizzazioni d'esercizio interessati, le verifichedegli impianti di distribuzione di carburantiesistenti, comunicando al titolaredell'autorizzazione l'esito della verifica edinvitandolo, in caso di incompatibilità ai sensidell'Art. 12, a presentare idoneo progetto diadeguamento entro novanta giorni. Nel caso in cuiil progetto non venga presentato o non vengarealizzato entro dodici mesi dalla suaautorizzazione da parte del comune, il comunestesso notifica all'interessato la decadenzadell'autorizzazione, salvo che, limitatamente agliimpianti funzionanti alla data del 17 luglio <strong>2003</strong>, inconsiderazione della peculiare realtà territoriale edelle caratteristiche del singolo impianto, neconsenta la prosecuzione dell'attività'. Per gliimpianti non insistenti su strade di competenzacomunale le verifiche sono effettuate di concertocon l'ente proprietario della strada.2-quinquies. Sono fatte salve le verifiche effettuateai sensi dell'Art. 1, comma 5 del decreto legislativon. 32/1998 e dell'Art. 3, comma 1 del decretolegislativo 8 settembre 1999, n. 346.2-sexies. Alle domande di nuovi impianti presentateentro il 31 dicembre <strong>2003</strong>, la cui istruttoria non e'ancora conclusa, si applicano, ove più favorevoliper il richiedente, gli indici di edificabilitàcommerciale già previsti ed adottati dai comuni.».La presente legge regionale sarà pubblicata nelBollettino ufficiale della Regione.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e difarla osservare come legge della Regione Lazio.Roma, 3 <strong>novembre</strong> <strong>2003</strong>STORACEnoteId. 845Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by <strong>Prassicoop</strong>-

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