19.08.2015 Views

condizioni generali di acquisto - Farid Industrie SpA

condizioni generali di acquisto - Farid Industrie SpA

condizioni generali di acquisto - Farid Industrie SpA

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO FARID INDUSTRIE1 - GENERALITÀ1.1 II rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento dell'or<strong>di</strong>ne è retto dalle presenti <strong>con<strong>di</strong>zioni</strong> e daquelle specifiche espresse nell'or<strong>di</strong>ne, nonché nei capitolati speciali interessanti l'esecuzione dell'or<strong>di</strong>ne.Eventuali deroghe o <strong>con<strong>di</strong>zioni</strong> aggiuntive saranno valide solo se pattuite per iscritto.1.2 L'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong>venta irrevocabile da parte della FARID a partire dal momento in cui perviene alla medesima ilrelativo duplicato. debitamente sottoscritto dal Fornitore per accettazione. Ancorché FARID non riceva ilduplicato dell'or<strong>di</strong>ne sottoscritto dal Fornitore, l'esecuzione della fornitura da parte <strong>di</strong> quest'ultimo siintenderà, in ogni caso, come accettazione tacita delle presenti <strong>con<strong>di</strong>zioni</strong> e <strong>di</strong> quelle espresse nell'or<strong>di</strong>ne.1.3 L'or<strong>di</strong>ne e/o la sua esecuzione non sono ce<strong>di</strong>bili da parte del Fornitore, neppure parzialmente. Il Fornitorepotrà ricorrere a sub-fornitore purché preventivamente approvate da FARID rimanendo <strong>di</strong>rettamenteresponsabile verso FARID ogni eventuale inadempienza alle presenti <strong>con<strong>di</strong>zioni</strong>.1.4 Per ogni controversia è competente il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Torino; è tuttavia riservata a FARID la facoltà <strong>di</strong> convenireil Fornitore presso il giu<strong>di</strong>ce del luogo dove ha sede l'impresa del Fornitore. La legge applicabile è semprequella italiana.1.5 II Fornitore si obbliga a non pubblicizzare i suoi rapporti commerciali con FARID ed a trattare comeconfidenziali tutte le informazioni tecniche, commerciali o <strong>di</strong> altra natura <strong>di</strong> cui venga a conoscenza inconnessione con l'esecuzione dell'or<strong>di</strong>ne.1.6 Nel caso che intervengano circostanze tali da far prevedere che il Fornitore non sarà in grado <strong>di</strong>assicurare l'assolvimento corrente degli impegni assunti e tanto più in caso <strong>di</strong> fallimento, concordato oqualsiasi procedura concorsuale a carico dell'impresa del Fornitore o in caso <strong>di</strong> liquidazione o concessione<strong>di</strong> tale impresa, FARID avrà la facoltà <strong>di</strong> recedere dal rapporto contrattuale me<strong>di</strong>ante semplicecomunicazione scritta.1.7 Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, <strong>di</strong> una delle parti non corrispondente ad una o più dellepresenti <strong>con<strong>di</strong>zioni</strong> non potrà in nessun caso pregiu<strong>di</strong>care il <strong>di</strong>ritto dell'altra parte <strong>di</strong> chiedere, in qualsiasimomento, l'applicazione della stessa.2 - INFORMAZIONI TECNICHE E PROPRIETÀ INDUSTRIALE2.1 Le informazioni tecniche (dovendosi intendere con questo termine ogni tipo <strong>di</strong> informazione odocumentazione tecnica o tecnologica nonché i modelli o i campioni che la FARID comunichi o metta a<strong>di</strong>sposizione del Fornitore per la progettazione, la sperimentazione, lo sviluppo o la produzione <strong>di</strong> quantooggetto dell'or<strong>di</strong>ne) restano <strong>di</strong> proprietà esclusiva <strong>di</strong> FARID e possono essere utilizzati esclusivamente perl'esecuzione degli or<strong>di</strong>ni FARID. In relazione ad esse, il Fornitore, anche dopo la cessazione del rapporto <strong>di</strong>fornitura, è tenuto a:a)conservarle con massima cura e riservatezza e restituirle a FARID su richiesta della medesima;b)contrad<strong>di</strong>stinguerle come <strong>di</strong> proprietà della FARID nei casi in cui FARID non vi abbia provveduto; nonriprodurle o copiarle e non trasmetterle o rivelarne il contenuto a terzi; non domandarne brevetti o altrotitolo <strong>di</strong> privativa industriale, i quali ove tuttavia domandati, dovranno comunque essere gratuitamenteceduti in proprietà a FARID:


d) non produrre o far produrre e/o fornire a terzi a qualsiasi titolo, <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente, quanto<strong>di</strong>segnato o prodotto sfruttando le informazioni <strong>di</strong> cui sopra.e) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo con cuicooperante ed al quale egli sia stato autorizzato da FARID a trasmettere le informazioni tecniche <strong>di</strong> cuisopra nell'ambito dell'esecuzione dell'or<strong>di</strong>ne.2.2 I risultati tecnici del lavoro oggetto dell'or<strong>di</strong>ne (come modelli, prototipi, documentazione tecnica otecnologica, know-how, invenzioni, innovazioni, perfezionamenti, ecc.), devono intendersi automaticamenteacquisiti a favore <strong>di</strong> FARID, la quale ne sarà,pertanto, la proprietaria esclusiva a tutti gli effetti, con facoltà,tra l'altro, a suo insindacabile giu<strong>di</strong>zio, <strong>di</strong> utilizzarli e/o <strong>di</strong>sporne e/o chiedere in Italia o all'estero titoli <strong>di</strong>privativa industriale (brevetti, modelli <strong>di</strong> utilità, modelli o <strong>di</strong>segni ornamentali, ecc.) con obbligo da parte delFornitore <strong>di</strong> dare tutta la collaborazione necessaria a questo fine. FARID si riserva il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> decidere, asuo insindacabile giu<strong>di</strong>zio, se e in quale misura utilizzare industrialmente i risultati del lavoro del Fornitore.FARID si riserva inoltre il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> apportare, in qualunque momento, al prodotto che verrà eventualmentefabbricato sulla base della documentazione tecnica nonché dei materiali realizzati, le mo<strong>di</strong>fiche che essariterrà opportuno introdurre.3 - ATTREZZATURE SPECIFICHE E MATERIALI3.1 Le attrezzature e i materiali che FARID, <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente, mette a <strong>di</strong>sposizione del Fornitoreper l'esecuzione dell'or<strong>di</strong>ne rimangono <strong>di</strong> proprietà esclusiva <strong>di</strong> FARID. Il Fornitore è responsabile per laloro per<strong>di</strong>ta, <strong>di</strong>struzione o danneggiamento.4 MODIFICA DELLA FORNITURA4.1 II Fornitore si obbliga, ove ne sia richiesta da FARID, a mo<strong>di</strong>ficare prontamente le caratteristiche delprodotto fornito.5 - AFFIDABILITÀ, QUALITÀ E CONTROLLI5.1 Salva <strong>di</strong>versa preventiva pattuizione scritta, al momento in cui lo stu<strong>di</strong>o e/o l'adattamento e/o la fornituradel prodotto vengono proposti o accettati dal Fornitore e fatto salvo il caso in cui la fornitura vengainteramente effettuata dal Fornitore in conformità con documentazione tecnica e tecnologica messagli a<strong>di</strong>sposizione da FARID, il Fornitore si obbliga ad effettuare e/o fare effettuare tutte le prove e/o i controllinecessari a stabilire l'affidabilità e l'idoneità del prodotto anche in relazione alle prescrizioni legali italianeed estere segnalate da FARID.5.2 Qualora venissero rilevate delle forniture non conformi, FARID si attiverà per inviare il rapporto <strong>di</strong> nonconformità al fornitore. Tale rapporto conterrà almeno i seguenti dati: co<strong>di</strong>ce articolo, descrizione articolo,tipo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fetto rilevato, n° documento <strong>di</strong> consegna, quantità particolari non conformi.Il materiale ritenuto non conforme potrà essere trattato in uno dei seguenti mo<strong>di</strong>:• Accettato ugualmente in deroga• Ripristinato in garanzia da <strong>Farid</strong> con eventuale addebito al fornitore delle spese <strong>di</strong>gestione/rilavorazione sostenute• Scartato con addebito al fornitore le eventuali spese <strong>di</strong> gestione/rilavorazione successivesostenuteI componenti ritenuti <strong>di</strong>fettosi non riparabili saranno a <strong>di</strong>sposizione del Fornitore presso il ns stabilimentoper un periodo <strong>di</strong> 30 giorni a decorrere dalla data della nostra comunicazione, per consentire al fornitore<strong>di</strong> effettuare eventuali verifiche.


Sarà facoltà del Fornitore entro i 15 giorni successivi alla comunicazione <strong>di</strong> non conformità, contestare ilreclamo, fornendo a FARID per iscritto le motivazioni a supporto delle tesi sostenute, che dovrannoessere trasmesse al Sistema Qualità FARID.Nel frattempo FARID provvederà a sospendere il pagamento del materiale contestato e a comunicare alFornitore gli oneri che verranno addebitati.Nel caso che il pagamento del materiale contestato sia già stato eseguito, l’importo sarà stornato dalsuccessivo pagamento.Qualora successive verifiche dovessero stabilire che le <strong>di</strong>fettosità riscontrate sui particolari contestati nonsono imputabili a negligenze del Fornitore, questi avrà <strong>di</strong>ritto a pretendere quanto <strong>di</strong> sua spettanza.6 RISPETTO AMBIENTALEFARID si impegna ad adottare e favorire la <strong>di</strong>ffusione tra i suoi Fornitori <strong>di</strong> corretti comportamenti al fine <strong>di</strong>conseguire gli obiettivi, integrando la gestione ambientale in tutti i processi dell’ impresa, nello sviluppo <strong>di</strong> unbusiness sostenibile nel lungo termine.FARID vuole richiedere l’impegno ai suoi Fornitori <strong>di</strong> utilizzare nel modo più efficiente le risorse naturali el’energia, coinvolgendo e responsabilizzando i propri <strong>di</strong>pendenti sui risultati ambientali , instaurando un <strong>di</strong>alogoaperto e trasparente con tutte le parti interessate7-CONSEGNA7.1 La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, la spe<strong>di</strong>zione e il trasporto del prodottoor<strong>di</strong>nato devono avvenire in conformità con le istruzioni <strong>di</strong> FARID. Il Fornitore sarà tenuto al risarcimentodei danni derivanti da qualunque ritardo, per<strong>di</strong>ta o danneggiamento dovuti a carenza <strong>di</strong> marcatura,imballaggio, etichettatura, identificazione, spe<strong>di</strong>zione o al mancato rispetto delle sopra dette istruzioni.7.2 a) Salvo <strong>di</strong>verso specifico accordo, la consegna del prodotto, ai fini dell'accertamento del rispetto deitermini <strong>di</strong> consegna e del trasferimento del rischio della merce dal Fornitore a FARID, ha luogo all'attodella consegna del prodotto stesso presso i magazzini o gli stabilimenti destinatari.b) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in or<strong>di</strong>ne all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzionedei rapporti contrattuali tra le parti, sarà deferita in via esclusiva ad un collegio <strong>di</strong> tre arbitri irrituali, <strong>di</strong> cuiil primo nominato dalla parte ricorrente, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni <strong>di</strong>Presidente, dai due arbitri come sopra nominati o, in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> accordo. dal Presidente del Tribunale <strong>di</strong>Torino. La parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, con lettera raccomandata AR, ilnome del proprio arbitro. L'altra parte, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicheràa propria volta con lettera raccomandata AR il nome dell'arbitro da lei scelto. Ove una delle parti nonprovveda alla nomina dell'arbitro o i due arbitri nominati dalle parti non si accor<strong>di</strong>no per la designazionedel terzo, provvedere il Presidente del Tribunale <strong>di</strong> Torino su ricniesta della parte interessata. Il CollegioArbitrale giu<strong>di</strong>cherà secondo <strong>di</strong>ritto senza formalità <strong>di</strong> procedura ma rispettando il principio delcontrad<strong>di</strong>ttorio. Il lodo dovrà essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del collegio, salvoproroghe. Sede dell'arbitrato sarà Torino. Le parti si impegnano ad eseguire la decisione degli arbitricome se provenisse da loro stesse.


7.3 Nell'ambito <strong>di</strong> una metodologia <strong>di</strong> programmazione che verrà comunicata da FARID o in presenza <strong>di</strong>termini o programmi <strong>di</strong> consegna pattuiti, i termini ed i programmi <strong>di</strong> consegna sono vincolanti edessenziali e, rispetto ad essi, non sono ammessi né ritar<strong>di</strong> né consegne anticipate. In caso <strong>di</strong> ritar<strong>di</strong> <strong>di</strong>consegna non dovuti a circostanze <strong>di</strong> forza maggiore. FARID avrà, a sua scelta. una o più delle seguentifacoltà:a) pretendere l'esecuzione dell'or<strong>di</strong>ne, in tutto o in parte, e applicare una penalità convenzionale pari -salvo <strong>di</strong>versa misura eventualmente pattuita - al 2% dell'importo dei materiali e/o lavori non consegnatiper ogni settimana <strong>di</strong> ritardo.b) approvvigionare altrove e in qualunque momento, in tutto o in parte, il prodotto or<strong>di</strong>nato, a spese e arischio del Fornitore, con l'esclusivo onere <strong>di</strong> darne comunicazione al Fornitore.c)risolvere, con effetto imme<strong>di</strong>ato, l'or<strong>di</strong>ne, <strong>di</strong> pieno <strong>di</strong>ritto ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 C.C.,me<strong>di</strong>ante semplice comunicazione al Fornitore. È fatto salvo, in ogni caso, il <strong>di</strong>ritto al risarcimento deimaggiori danni effettivamente subiti.7.4 Nel caso in cui l'esecuzione dell'or<strong>di</strong>ne sia impe<strong>di</strong>to dal verificarsi <strong>di</strong> comprovate circostanze <strong>di</strong> forzamaggiore, i termini <strong>di</strong> consegna si intendono prorogati ed il nuovo termine verrà stabilito <strong>di</strong> comuneaccordo tra le parti in relazione all'impe<strong>di</strong>mento e ciò a con<strong>di</strong>zione che il Fornitore abbia informatoprontamente FARID, a mezzo fax o e-mail, dell'insorgere della circostanza <strong>di</strong> forza maggiore e abbia presotutti i provve<strong>di</strong>menti atti a limitare gli effetti. La circostanza <strong>di</strong> forza maggiore non potrà essere invocataqualora essa insorga dopo la scadenza del termine <strong>di</strong> consegna convenuto. É precisato inoltre che, innessun caso, saranno considerati cause <strong>di</strong> forza maggiore i ritar<strong>di</strong> dei sub-fornitori. Qualora la circostanza<strong>di</strong> forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a 20 giorni, o un ritardo anche inferiorema incompatibile con le esigenze produttive commerciali <strong>di</strong> FARID, quest'ultima avrà il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> risolverel'or<strong>di</strong>ne, in tutto o in parte, in qualunque momento,me<strong>di</strong>ante semplice avviso scritto al Fornitore.8 - ACCETTAZIONE , GARANZIA8.1 La semplice consegna o il pagamento della merce non possono in nessun caso essere considerati comeaccettazione della merce, la quale avviene a cura dei competenti uffici <strong>di</strong> FARID.8.2 II Fornitore garantisce la conformità quantitativa della merce sia a quanto pattuito sia a quanto <strong>di</strong>chiaratonel rimesso <strong>di</strong> consegna.8.3 II Fornitore garantisce la conformità esente da vizi e <strong>di</strong>fetti <strong>di</strong> progettazione, <strong>di</strong> materiale o <strong>di</strong> costruzione ada non conformità al pattuito ed alle prescrizioni legali eventualmente segnalate da FARID constatati inqualunque momento, e fino alla scadenza del periodo <strong>di</strong> garanzia. La durata della garanzia viene stabilita inventiquattro mesi dalla data <strong>di</strong> collaudo finale del mezzo a cui i materiali sono destinati. Tale durata siintenderà prorogata per un periodo pari a quello durante il quale il materiale fornito sia stato inutilizzatoper vizi, <strong>di</strong>fetti o per interventi <strong>di</strong> riparazione. Nel caso FARID abbia denunciato vizi, <strong>di</strong>fetti, o nonconformità al Fornitore, quest'ultimo è tenuto, entro il più breve tempo possibile, a riparare o sostituire ilprodotto <strong>di</strong>fettoso o a mo<strong>di</strong>ficare quello non conforme al pattuito, effettuando le suddette operazioni senzaalcun onore a carico FARID.


8.4 Fatta eccezione per quanto eventualmente <strong>di</strong> proprietà industriale <strong>di</strong> FARID, il Fornitore garantisce che laproduzione, l'uso e la commercializzazione <strong>di</strong> quanto da lui fornito non comporta contraffazione <strong>di</strong> titolo <strong>di</strong>privativa industriale <strong>di</strong> terzi, sia in Italia sia all'estero, assumendosi l'onere della pronta definizione delleeventuali pretese <strong>di</strong> terzi e tenendo comunque FARID indenne da tali pretese e protetta da ogni azionesuscettibile <strong>di</strong> inter<strong>di</strong>re la libera produzione, ven<strong>di</strong>ta o circolazione del prodotto FARID.8.5 Nel caso in cui FARID fosse convenuta in giu<strong>di</strong>zio per responsabilità civile (compresa la "product liability" 1 )o contrattuale o le fosse contestata la violazione <strong>di</strong> prescrizioni legali (sicurezza, inquinamento, ecc.) inconseguenza della <strong>di</strong>fettosità, non conformità o non affidabilità <strong>di</strong> quanto fornito, il Fornitore sarà obbligatoa tenere indenne FARID da ogni richiesta <strong>di</strong> danni ed a risarcirle quelli subiti <strong>di</strong>rettamente.9-PREZZI9.1 I prezzi in<strong>di</strong>cati nell'or<strong>di</strong>ne sono fissi; sono perciò escluse variazioni sulla base <strong>di</strong> successivi aumenti <strong>di</strong>costo, fatto unicamente salvo quanto <strong>di</strong>versamente e specificatamente pattuito per iscritto.9.2 Eventuali aumenti <strong>di</strong> prezzi dovuti a mo<strong>di</strong>fiche costruttive dovranno essere comunicati preventivamentedal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno vali<strong>di</strong> e vincolanti per FARID solo se preventivamente accettatiper iscritto, da quest'ultimo.10-PAGAMENTI10.1 FARID effettuerà il pagamento nel modo ed alla scadenza pattuiti, subor<strong>di</strong>natamente al ricevimento deidocumenti (fatture. rimessi <strong>di</strong> consegna, ecc.) debitamente compilati e fiscalmente regolari.10.2 Nel caso l'or<strong>di</strong>ne preveda consegne <strong>di</strong>fferenziate <strong>di</strong> serie costituite da particolari <strong>di</strong>versi, non verràaccettata la consegna totale in un'unica soluzione, né consegne <strong>di</strong> serie non complete. Pertanto ilpagamento sarà effettuato in base alle consegne previste dall'or<strong>di</strong>ne. Nel caso <strong>di</strong> ritar<strong>di</strong> <strong>di</strong> consegna e/o<strong>di</strong> consegne non conformi all'or<strong>di</strong>ne si fa riferimento al paragrafo 7.3.10.3 È fatto espresso <strong>di</strong>vieto al Fornitore <strong>di</strong> emettere tratte per il pagamento delle forniture. In ogni caso, setratte venissero emesse. esse non verranno ritirate ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile <strong>di</strong> tutti idanni derivanti dal mancato ritiro. Si conviene inoltre espressamente che il cre<strong>di</strong>to derivante dalla fornituranon potrà essere oggetto <strong>di</strong> cessione o <strong>di</strong> delegazione sotto qualsiasi forma.10.4 Nel caso in cui la fornitura risulti <strong>di</strong>fettosa o non conforme, FARID avrà la facoltà <strong>di</strong> sospendere ilpagamento fino a quando il Fornitore non abbia provveduto alle sostituzioni o alle mo<strong>di</strong>ficazioni necessarie.11-DOCUMENTAZIONE11.1 Ogni consegna effettuata dal Fornitore dovrà essere sempre accompagnata da un'apposita bolla orimesso (nel numero <strong>di</strong> copie prescritto da FARID), in<strong>di</strong>cante: il nome del Fornitore corredato dallein<strong>di</strong>cazioni obbligatorie <strong>di</strong> leggi o fiscali; il numero <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ce attribuito al Fornitore da FARID; la data e ilmezzo <strong>di</strong> spe<strong>di</strong>zione; gli estremi dell'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> FARID (n. data ed eventuali altri riferimenti); la <strong>di</strong>stinta deicolli e delle quantità contenute in ognuno, l'in<strong>di</strong>cazione se trattasi <strong>di</strong> consegna unica o parziale o finale afronte dell'or<strong>di</strong>ne; il co<strong>di</strong>ce del materiale e la precisa descrizione dello stesso in aderenza a quantoin<strong>di</strong>cato nell'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> FARID.


11.2 Le fatture del Fornitore (nel n. <strong>di</strong> copie prescritto da FARID), dovranno sempre in<strong>di</strong>care specificamente,per ogni voce e/o consegna, gli estremi dell'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> FARID e quelli del proprio rimesso o bolla <strong>di</strong>consegna. In caso <strong>di</strong> mancata od inesatta adempienza del Fornitore alle suddette prescrizioni, fermarestando ogni responsabilità del Fornitore stesso in caso <strong>di</strong> inosservanza delle <strong>di</strong>sposizioni fiscali, FARID siriserva <strong>di</strong> non accettare le consegne sino a regolarizzazione della documentazione, oppure <strong>di</strong> accettarlefacendo però decorrere i termini <strong>di</strong> pagamento convenuti dal momento in cui il Fornitore avràdefinitivamente provveduto a tale regolarizzazione conformemente alle prescrizioni <strong>di</strong> FARID.11.3 Ogni consegna effettuata dal Fornitore relativa a componenti prodotti a <strong>di</strong>segno FARID, dovrà esseresempre accompagnata, ove richiesti,11.4 dai relativi documenti del Sistema Qualità quali cicli <strong>di</strong> controllo forniture esterne ( CFE ), moduliidentificativi dei serial number componenti, certificati <strong>di</strong> colata degli acciai, schede sicurezza, ecc.Si <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> aver preso nota dell'or<strong>di</strong>ne in oggetto e <strong>di</strong> essere d'accordo sia sulle relative clausole che sulle<strong>con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>generali</strong> (sopra riportate), <strong>di</strong> cui abbiamo preso conoscenza.(Firma del Fornitore_____________________________________________ )In particolare approviamo specificamente le seguenti clausole delle Vs. <strong>con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>generali</strong>: 1.3 (Non ce<strong>di</strong>bilitàdell'or<strong>di</strong>ne) 1.4 (Foro competente) 1.6 (Recesso) 4.1 (Mo<strong>di</strong>fica della fornitura), 5.2 ( Affidabilità, Qualità, Controlli ),6 Rispetto ambientale, 7.4 (Limitazioni in caso <strong>di</strong> forza maggiore) 8.3 - 8.4 - 8.5 (Garanzia) 10.3 (Divieto emissionetratte e ince<strong>di</strong>bilità cre<strong>di</strong>ti) 10.4 (Sospensione pagamenti per <strong>di</strong>fettosità fornitura).(Firma del Fornitore_____________________________________________ )Nulla ricevendo entro 10 gg dall’invio del presente documento, si ritiene da voi accettato lo stesso.Pagina 6 <strong>di</strong> 6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!