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Lo Statuto dei lavoratori Legge 300/1970

Lo Statuto dei lavoratori Legge 300/1970 - Agesol - Agenzia di ...

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<strong>Lo</strong> <strong>Statuto</strong> <strong>dei</strong> <strong>lavoratori</strong> <strong>Legge</strong> <strong>300</strong>/<strong>1970</strong> 1<strong>Lo</strong> <strong>Statuto</strong> <strong>dei</strong> <strong>lavoratori</strong> compie 35 anni: il 20 maggio <strong>1970</strong> la legge <strong>300</strong> ha sancito i diritti <strong>dei</strong><strong>lavoratori</strong> italiani portando la Costituzione nelle fabbriche e in tutti i luoghi di lavoro. Negli anni lo<strong>Statuto</strong> ha subito diverse modifiche, fino alla proposta sull’articolo 18 ancora in discussione.Dalla libertà d’opinione alla tutela della salute e al divieto di discriminazione nei luoghi di lavoro, iprincipi fondamentali civili e sociali sono estesi al mondo del lavoro. E, il 20 maggio <strong>1970</strong>, la libertàd’associazione e il diritto all'esercizio dell'attività sindacale ricevono per la prima volta unriconoscimento giuridico. Sono gli anni della centralità operaia e dell'unità sindacale, dellacontestazione giovanile e <strong>dei</strong> grandi conflitti industriali nelle fabbriche. Obiettivo del governodell'epoca era quello di contribuire a creare un clima di rispetto della dignità e della libertà umananei luoghi di lavoro.In 35 anni lo <strong>Statuto</strong> <strong>dei</strong> <strong>lavoratori</strong> ha subito diverse modifiche, a partire dal referendum del 1995,intervenuto sulle quote sindacali.Riscritta anche la norma sulle rappresentanze sindacali aziendali, mentre è stata superata ladisciplina sul collocamento, con le riforme che si sono succedute negli anni.Resta ancora da definire, invece, la questione dell'articolo 18, che stabilisce l'obbligo per il datoredi reintegrare il lavoratore licenziato senza giusta causa. Sulla proposta dell’attuale governo disospendere sperimentalmente la norma nelle aziende che, facendo nuove assunzioni a tempoindeterminato, supereranno la soglia <strong>dei</strong> 15 dipendenti, si è spaccato il mondo sindacale e si èsvolto, nel 2003, un referendum. Ma il disegno di legge giace ancora in commissione Lavoro delSenato.DALLA PRIMA PROPOSTA DEL 1952 ALL'APPROVAZIONE NEL <strong>1970</strong>La proposta di uno <strong>Statuto</strong> <strong>dei</strong> diritti <strong>dei</strong> <strong>lavoratori</strong> è lanciata per la prima volta da Giuseppe DiVittorio nel dicembre 1952, durante il terzo congresso della Cgil. Un'intuizione che solo 15 anni piùtardi comincia a diventare realtà.Altre due proposte, per iniziativa del Pci e del Psiup, sono depositate in Parlamento nel 1968.Mentre il disegno di legge di quello che poi diventerà lo <strong>Statuto</strong> <strong>dei</strong> <strong>lavoratori</strong>, elaborato dallaCommissione presieduta da Gino Giugni, viene presentato il 24 giugno 1969 dall'allora ministro delLavoro Giacomo Brodoloni, che però poche settimane dopo muore. La sua opera è portata avantidal successore, Carlo Donat Cattin.E nel maggio del <strong>1970</strong> il testo è definitivamente approvato, con l'astensione del Pci. Purapprezzando questo primo passo verso una legislazione che garantisse le libertà costituzionali neiluoghi di lavoro, i comunisti ne lamentavano tuttavia alcuni limiti, come l'esclusione delle tutele peri <strong>lavoratori</strong> delle imprese minori.GARANTITA LA LIBERTA' DEL LAVORATORECon la legge <strong>300</strong> del <strong>1970</strong>, contenente 'Norme sulla tutela della libertà e dignità <strong>dei</strong> <strong>lavoratori</strong>,della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento' e passata alla storia come<strong>Statuto</strong> <strong>dei</strong> <strong>lavoratori</strong>, la Costituzione entra nel mondo del lavoro. Le prime due parti della legge,'Libertà e dignità del lavoratore' e 'Liberta' sindacale', ribadiscono per i <strong>lavoratori</strong> alcuni dirittifondamentali civili e sociali già riconosciuti dalla Costituzione, mentre il titolo terzo, 'L'attivitàsindacale', costituisce una legislazione di sostegno nei confronti del sindacato per favorire il suoinsediamento nell'impresa.I principali diritti fondamentali sono applicati nel mondo del lavoro come diritti inviolabili dellavoratore, dalla libertà di manifestazione del pensiero alla libertà di coscienza, dal principio diuguaglianza al diritto alla riservatezza.Sono vietati tra l'altro l'uso di polizie private nei luoghi di lavoro, le perquisizioni personali, l'abusodi potere disciplinare, le indagini sulle opinioni e i controlli sulla vita privata del lavoratore, icomportamenti diretti a fini di discriminazione sindacale, politica, religiosa, di lingua o di sesso.Nella parte dedicata all'attività sindacale, lo <strong>Statuto</strong> garantisce il diritto d’associazione e d’attivitàsindacale all'interno <strong>dei</strong> luoghi di lavoro, riconosce le rappresentanze sindacali aziendali costituitenell'ambito delle confederazioni maggiormente rappresentative e una serie di prerogative come il1 Di Licia Rita Roselli, direttrice AgeSoL MilanoRoselli - Il lavoro e I contratti1


diritto di indire assemblee e referendum tra i <strong>lavoratori</strong>, il diritto a permessi per lo svolgimento diincarichi sindacali, la possibilità di disporre di un locale e di spazi per l'affissione di comunicati.Salvaguardato anche il diritto alla saluterei luoghi di lavoro, attraverso il potere attribuito ai<strong>lavoratori</strong> di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattieprofessionali.Le disposizioni sui diritti sindacali si applicano alle 'unita' produttive' che abbiano più di 15dipendenti e alle imprese agricole con più di 5.Il lavoro e i Contratti che lo regolanoE' molto importante, prima di instaurare un qualunque rapporto di lavoro,conoscere i propri diritti e doveriIl contratto di lavoro subordinato è l'accordo con il quale il lavoratore s’impegna a prestarela propria attività lavorativa all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro che,dal canto suo, s’impegna a pagare la retribuzione. Dalla conclusione del contratto derivano peri contraenti alcuni obblighi previsti espressamente dalla legge. Il contratto di lavoro puòessere stipulato sia oralmente sia in forma scritta (che è sempre comunque meglio). In alcunicasi la forma scritta è obbligatoria come nel caso del part-time, del contratto a tempodeterminato, del contratto di formazione e lavo E' molto importate che, prima di instaurareun qualunque rapporto di lavoro, conoscere i propri diritti e doveri.Si descrivono brevemente le formule contrattualiContratto a tempo indeterminatoIl contratto a tempo indeterminato non prevede la scadenza del rapporto di lavoro e puòessere sia a tempo pieno con la durata massima di 48 ore settimanali (40 ore nei settoriindustriali e 36 ore nel pubblico impiego), sia part-time. L'assunzione può prevedere unperiodo iniziale di prova, la cui durata è fissata all'interno <strong>dei</strong> CCNL (contratti collettivi nazionalidel lavoro), ed è diversa in base alla qualifica ed al livello. Durante il periodo di prova, chedeve essere previsto nel contratto, il datore di lavoro e il lavoratore possono sciogliere ilrapporto senza obbligo di preavviso. Concluso positivamente il periodo di prova l'assunzionediventa definitiva.Contratto a tempo determinatoIl contratto di lavoro a tempo determinato, già disciplinato dal 1962, è stato oggetto di unaprofonda revisione ad opera del D.Lgs. n.368/2001, che ha abrogato tutte le norme richiamatein precedenza ed ha approntato una nuova regolamentazione in linea con le indicazionicomunitarie. Di seguito la disciplina attualmente in vigore.Campo d'applicazioneRagioni che determinano il contratto a termine. Stabilisce l'art. 1, D.Lgs. n. 368/2001 chel'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato è consentita in presenza diragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.Le ragioni che hanno determinato la scelta di tale tipologia contrattuale da parte del datore dilavoro:- devono essere esplicitate, non essendo sufficiente un generico riferimento a esigenze dicarattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;- devono rispondere ai requisiti dell’oggettività e, pertanto, essere verificabili al fine di non darluogo a comportamenti fraudolenti o abusivi;- devono sussistere al momento della stipulazione del contratto (la sopravvenuta stabilità dellaesigenza non può incidere sulla legittimità del contratto di lavoro e del suo termine).L'apposizione di un termine al contratto di lavoro per ragioni sostitutive è legittimaindipendentemente dal fatto che il personale da sostituire si sia assentato per ragioniimprevedibili e non programmabili e che il lavoratore sostituito abbia diritto alla conservazionedel posto di lavoro.Non sono richieste specifiche motivazioni per assumere a termine:- nel trasporto aereo e nei servizi aeroportuali (art. 2, D.Lgs. n. 368/2001);- nel settore del turismo e <strong>dei</strong> pubblici esercizi, per l'esecuzione di speciali servizi non superioria tre giorni (art. 10, c. 3, D.Lgs. n. 368/2001);Roselli - Il lavoro e I contratti2


- dirigenti (art. 10, c. 4, D.Lgs. n. 368/2001);- <strong>lavoratori</strong> in mobilità;- <strong>lavoratori</strong> disabili ex art. 11, L. n. 68/1999.Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 368/2001 i contratti di apprendistato, diformazione e lavoro e di lavoro temporaneo in quanto disciplinati da normative specifiche (art.10, D.Lgs. n. 368/2001).Contratto di lavoro part timeE considerato part-time quel particolare contratto di lavoro con un orario ridotto rispetto aquello normale (giornaliero o settimanale) di quaranta ore stabilito dalla legge vigente - oanche meno secondo quanto prevedono alcuni contratti collettivi. Nel 2000, con il decretolegislativo 61/00, è stata tradotta nella normativa italiana la direttiva europea sul part-timeche essenzialmente mirava: ad incentivarne l'uso e ad assicurare l'applicazione ai <strong>lavoratori</strong> atempo parziale del principio di non discriminazione rispetto ai <strong>lavoratori</strong> con normale orariocontrattuale.Successivamente, nel 2003, la disciplina del contratto part-time per il settore privato, è statanotevolmente peggiorata dall'articolo 46 del decreto legislativo 276/03, soprattutto in relazioneal ruolo di garanzia e tutela del contratto nazionale di categoria.Il rapporto di lavoro part-time può essere:orizzontale quando la riduzione di orario è riferita all'orario normale giornaliero (adesempio: 5 ore invece di 7 ore e trenta minuti);verticale quando l'attività lavorativa si svolge a tempo pieno ma solo in alcuni periodi nelcorso della settimana, del mese, dell'anno (ad esempio: alcuni mesi all'anno o tre giornialla settimana);misto quando si combinano il part-time orizzontale e quello verticale (ad esempio: alcunegiornate lavorative a orario ridotto e alcuni periodi a orario normale)Quando si può applicare il part-time. È possibile per legge utilizzare il contratto a tempoparziale in tutti i settori e con tutte le professionalità (qualche esclusione è prevista in alcunicontratti di categoria).Recentemente con la vigente normativa si è estesa la possibilità di ricorrere al part-time nelsettore agricolo, nei rapporti di lavoro a tempo determinato, nei contratti a contenutoformativo, quali l'apprendistato e l'inserimento - purché l'articolazione dell'orario non sia diostacolo alle finalità formative medesime. La nuova normativa del lavoro a tempo parziale nonsi applica al personale delle Pubblica Amministrazione.Dal part-time al tempo pienoPer trasformare il rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno non sono necessarieparticolari procedure, se non la comunicazione entro cinque giorni al competente centro perl'Impiego. Il rifiuto del lavoratore di trasformare l'originario contratto non costituisce ungiustificato motivo di licenziamento. In caso di nuove assunzioni a tempo pieno, il lavoratorepart-time che abbia previsto nel proprio contratto il diritto di precedenza, può richiedere latrasformazione del suo rapporto di lavoro in tempo pieno. Se il datore di lavoro non tiene contodella richiesta, è possibile procedere a un risarcimento <strong>dei</strong> danni per la violazione di tale diritto.Dal tempo pieno al part-timeLa trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno al part-time deve risultare da un attoscritto convalidato dalla Direzione Provinciale del lavoro. Il rifiuto del lavoratore a trasformarel'originario contratto non costituisce un giustificato motivo di licenziamento.In caso di nuove assunzioni a tempo parziale il datore di lavoro deve:informare tempestivamente il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno occupatonello stesso comune;considerare le domande di trasformazione a tempo parziale <strong>dei</strong> dipendenti.Lavoro a domicilioE' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilioo in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famigliaconviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavororetribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie eattrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi(L.877/73 art. 1, L.858/80, art. 2).La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'articolo2094 del codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttivedell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro daRoselli - Il lavoro e I contratti3


svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodottioggetto dell'attività dell'imprenditore committente.Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto dilavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti,lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e <strong>dei</strong>mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasinatura (L. 877/73 art. 1).LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO del 2003I NUOVI TIPI DI CONTRATTI DI LAVOROIl 24 ottobre 2003 è entrato in vigore il D.Lgs.276/03 attuativo della <strong>Legge</strong> 14 febbraio 2003n. 30 nota come "<strong>Legge</strong> Biagi". Riportiamo qui di seguito uno schema esemplificativo delleprincipali figure contrattuali introdotte e modificate rispetto alla disciplina previgente. Lariforma non si applica alla Pubblica Amministrazione.STAFF LEASING o SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (artt.20 - 28)Con il contratto di somministrazione sarà possibile "affittare" <strong>lavoratori</strong> da un'agenzia o da unintermediario anche a tempo indeterminato, per soddisfare ragioni aziendali di caratteretecnico, produttivo o organizzativo. Queste fondamentali ragioni dovranno esserespecificamente individuate dal legislatore nonché dalla contrattazione collettiva. Questo nuovostrumento amplierà le opportunità di quanti cercano un impiego: potranno, infatti, essereassunti a tempo indeterminato dalle società che affittano la manodopera ad aziende terze. I<strong>lavoratori</strong> assunti con questa tipologia di contratto avranno uguali diritti e retribuzione rispettoai dipendenti delle aziende che li impiegano in affitto. Il contratto determina l’indennità mensiledi disponibilità, divisibile in quote orarie, da corrispondere nei periodi di non assegnazione (noninferiore a 350 euro – D.M. 10.03.04). Le nuove norme in materia di somministrazione entranoin vigore il 24 ottobre 2003 ma non sono immediatamente applicabili in quanto subordinateall'istituzione dell'apposito Albo delle Agenzia di somministrazioneJOB ON CALL o LAVORO INTERMITTENTE (artt. 33 - 40)Con il contratto di lavoro intermittente, il lavoratore si pone a disposizione di un datore dilavoro, il quale è legittimato ad utilizzarne l'attività per lo svolgimento di prestazioni dicarattere discontinuo o intermittente, obbligandosi a rimanere a disposizione del medesimodatore anche successivamente alla prestazione lavorativa e fino alla chiamata successiva. Aqueste obbligazioni del lavoratore corrisponde l'obbligo del datore di lavoro di erogare, da unlato, una retribuzione a titolo di corrispettivo del lavoro effettivamente prestato e, dall'altrolato, l'indennità volta a compensare la disponibilità del lavoratore per il periodo di non lavoro.L'indennità, divisibile in quote orarie (divisore orario è rappresentato dal CCNL applicato) è parial 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato (D.M. 10.3.04). Con un nota del 12 luglio2004 il Ministero del Welfare ha precisato che il contratto di lavoro intermittente può essereapplicato nei pubblici esercizi durante i weekend, ferie estive, vacanze natalizie e pasqualianche senza il rinvio alla contrattazione collettiva o a un decreto ministeriale. La norma è giàapplicabile, anche se in via sperimentale, solo ai giovani fino a 25 anni e ai <strong>lavoratori</strong> con piu'di 45 anni.JOB SHARING o LAVORO RIPARTITO (artt. 41 - 45)Con il "lavoro ripartito" le aziende possono "dividere" un'unica prestazione tra due dipendenti. Idue <strong>lavoratori</strong>, in questo modo, si assumono in solido l'obbligazione di eseguire un'unicaprestazione lavorativa restando liberi di dividersi l'orario di lavoro e di conseguenza laretribuzione, purchè con l'obbligo di sostituirsi vicendevolmente in caso d’impedimento. È unmodello contrattuale che si addice in particolare alle attività di segreteria o a mansioni di tipoamministrativo. Il lavoro ripartito è assimilabile al part-time con la differenza che nel suoschema negoziale esiste un unico contratto di lavoro subordinato e non due distinti contratti dilavoro part-time. Questa tipologia contrattuale è già in vigore e quindi applicabile.CONTRATTO DI APPRENDISTATO (artt. 47 - 53)Si avranno 3 tipologie di apprendistato:Roselli - Il lavoro e I contratti4


a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione:per i giovani dai 15 ai 18 anni. Il contratto scritto deve contenere anche un piano formativoindividuale, con previsione di un monte ore di formazione interna od esterna all'azienda, edessere finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.b) contratto di apprendistato professionalizzante: per i giovani dai 18 ai 29 anni. Il contrattoscritto deve contenere anche un piano formativo individuale, con previsione di un monte ore diformazione interna od esterna all'azienda ed essere finalizzato al conseguimento di unaqualifica professionale.c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione:per i giovani dai 18 ai 29 anni per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario,titoli di studio universitari e d'alta formazione nonché per la specializzazione tecnica superiore.Per gli apprendisti assunti sono confermati gli incentivi in vigore. Le nuove norme necessitanodi attuazione pratica sia da parte delle Regioni che dai contratti collettivi.CONTRATTO D'INSERIMENTO (artt. 54 - 59)Il "contratto d'inserimento" è la nuova tipologia contrattuale che prende il posto del contrattodi formazione e lavoro la cui disciplina è contestualmente abrogata. Il contratto d'inserimentoha lo scopo di favorire l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, mediantel'applicazione di un progetto individuale, <strong>dei</strong> seguenti soggetti:- giovani tra i 18 e i 29 anni- disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni- <strong>lavoratori</strong> con piu' di 50 anni che siano privi di un posto di lavoro- <strong>lavoratori</strong> che non abbiano lavorato per almeno 2 anni- donne residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiorealmeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10%quello maschile.- persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichicoIl contratto deve avere forma scritta con indicazione specifica del progetto individuale, inassenza di tale indicazione il contratto è nullo e il lavoratore ha diritto all'instaurazione di unrapporto a tempo indeterminato. La durata del contratto non può essere inferiore a 9 mesi esuperiore a 18 mesi, estensibile fino a 36 mesi in caso di assunzione di lavoratore affetto dagrave handicap. La disciplina applicabile è quella del contratto a termine (Dlgs. n. 368/2001)salvo diversa previsione contrattuale.I contratti d’inserimento sono operativi a decorrere dal 11/02/04 in seguito all'Accordointerconfederale che ha efficacia transitoria e sussidiaria della contrattazione collettiva.TIROCINI ESTIVI D’ORIENTAMENTO (Art. 60)Sono tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane,regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso l'Università o scuole superiori. La durata nonpuò essere superiore ai 3 mesi e devono svolgersi nel periodo compreso tra la fine dell'annoaccademico e scolastico e l'inizio del successivo. La borsa di studio, eventualmente erogata altirocinante non può comunque superare l'importo mensile di 600 Euro. La normativa è giàapplicabile.LAVORATORI A PROGETTO o EX CO.CO.CO. (artt. 61 - 69)Scompaiono dal settore privato gli attuali co.co.co. per essere sostituiti dai <strong>lavoratori</strong> aprogetto ai quali sono assicurate nuove garanzie. Per evitare gli abusi nell'utilizzo dellecollaborazioni, infatti, sono stati disposti la stesura in forma scritta del progetto e la definizionedella durata e del corrispettivo. Per assicurarsi la consulenza, quindi, le imprese d'ora innanzidovranno elaborare un "progetto" nel quale sono chiariti i contenuti della collaborazione, ladurata, la retribuzione e le modalità del pagamento. In caso di violazione o inottemperanza diqueste condizioni, i rapporti di "collaborazione" saranno considerati rapporti subordinati. Lanormativa sul lavoro a progetto è già applicabile. I contratti di co.co.co della vecchia disciplinaattualmente in essere manterranno efficacia fino alla scadenza e non il 24 ottobre 2005 tramiteaccordi sindacali di transizione come stabilito dal decreto correttivo del D.Lgs.276/03.LAVORO OCCASIONALE di tipo ACCESSORIO: (artt. 70 -74)Alcune categorie di <strong>lavoratori</strong>, tra cui casalinghe, disoccupati da almeno un anno, studenti,pensionati ed extracomunitari potranno svolgere piccoli lavori occasionali, dall'assistenza aibambini a lavori di giardinaggio o lezioni private, per una durata complessiva non superiore a30 giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non diano luogo a compensi superiori a5 mila euro anche da parte di più datori di lavoro. Queste prestazioni potranno essere pagateRoselli - Il lavoro e I contratti5


con un buono che comprende la retribuzione e i contributi sia per fini previdenziali all'INPS(13%) sia per fini assicurativi all'INAIL (7%). Il compenso è esente dall'imposizione fiscale enon incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro. Il valore nominaledel buono sarà fissato dal Ministero e periodicamente aggiornato.RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL SOCIO LAVORATORE: (art.9 legge 30/03)E' stata emanata la circolare n.10 del 18/3/04 del Ministero del Lavoro, per cui sono stateapportate delle modifiche alla disciplina del lavoro cooperativo - <strong>Legge</strong> 142/01 - con particolareriferimento alla posizione del socio lavoratore. Le modifiche sono operative e, pertanto, lecooperative devono adottare un regolamento entro il 31/12/2004.Il posto di lavoro. Alcune regole per affrontarlo meglio.Spesso sul posto di lavoro, anche senza volerlo, si può incorrere in situazioni pocopiacevoli, ma seguendo semplici ed utili accorgimenti si possono evitare e creare unclima lavorativo più armonico e meno faticoso per tutti.Di seguito si elencano regole procedurali che riguardano, oltre che i <strong>lavoratori</strong> a tempoindeterminato, anche i collaboratori e tutti gli altri <strong>lavoratori</strong> vincolati a rapporti contrattualidiversi dal contratto a tempo indeterminato.• Innanzitutto, prima di firmare il contratto di lavoro, bisogna documentarsi sul tipo dicontratto, leggere attentamente tutte le clausole che lo compongono, quindi non soloquelle riguardanti l’aspetto retributivo, ed è utile informarsi sullo svolgimento dell’attivitàlavorativa, sull’orario di lavoro e su quali saranno le competenze specifiche.• Una volta che è cominciata l’attività lavorativa, bisogna naturalmente, rispettare gliaccordi presi. Innanzitutto è necessario rispettare l’orario di lavoro per il buonandamento dell’attività lavorativa stessa, in particolar modo se si svolge attività in ungruppo in quanto si rischierebbe di rallentare il lavoro di tutti.• In caso d’astensione dal lavoro per qualsiasi motivo, bisogna comunicarepreventivamente o contestualmente l’assenza, anche attraverso mezzo telefonico, alproprio superiore e all’ufficio del personale affinché quest’ultimo possa adempiere alleincombenze necessarie.• In caso di matrimonio bisogna comunicare l’intenzione di usufruire del congedomatrimoniale entro sei giorni dalla data d’inizio del congedo stesso. Ma buona educazionee senso del dovere richiedono che la comunicazione al diretto responsabile avvenga conun buon anticipo.• Non bisogna tralasciare di comunicare le variazioni anagrafiche (cambio di residenza,domicilio fiscale ecc.) all’ufficio del personale poiché potrebbero sorgere <strong>dei</strong> disguidiessendo quest’ultimo in possesso di informazioni inesatte.• Sul posto di lavoro, quando si è in un ambiente misto (colleghi donne e uomini) tenere uncomportamento che tenga conto della differenza di genere. Infatti uomini e donnehanno sensibilità diverse per quanto riguarda gli atteggiamenti e i rapporti tra colleghi,perciò ricordarsi di essere sempre corretti e rispettosi dell’altro/altra, per non incorrere insituazioni incresciose, ed anche in eventuali denunce per molestie sessuali (sia tra pari siatra persone di diversa posizione gerarchica)• Sul posto di lavoro non bisogna dimenticare di prestare attenzione anche a comportamentiextralavorativi che sono comunque importanti. Appena assunti è necessario capire ilcodice comportamentale " non scritto" che vige nel posto di lavoro e seguirlo primapossibile.Queste elencate di seguito, invece sono alcune regole comportamentali, di buon senso e dieducazione che è opportuno ricordare sempre:• Innanzi tutto recarsi al lavoro in ordine nella persona e nell’abbigliamento, ciò èindice di buona educazione oltre che di rispetto di sé stessi, <strong>dei</strong> colleghi e dell’ambiente dilavoro• Tenere sempre la propria postazione di lavoro ben sistemata, fare attenzione a nondanneggiare locali, attrezzi/macchinari, rispettare l’ambiente di lavoro proprio e diuso collettivo.• dare la mano a qualsiasi persona s’incontra per la prima voltaRoselli - Il lavoro e I contratti6


• salutare qualsiasi persona che entra nel proprio ufficio o luogo di lavoro, tranne i colleghicon i quali si lavora solitamente, ed invitarla ad accomodarsi• se si ascolta musica nel proprio ufficio, scegliere musica soft e mantenerla a volumebasso• anche se fumare è vietato, nei casi in cui è prevista una sala fumo non bisogna maidimenticare il rispetto per la cosa comune. E’ opportuno non approfittare della possibilitàche ci è concessa allontanandoci di frequente dal posto di lavoro per fumare• al di là della divisione <strong>dei</strong> ruoli, bisogna tener presente che una serie di piccole attivitàcompetono a tutti, prescindendo dai livelli e dalla gerarchia, perchè sono legate allacondivisione dello stesso ambiente ed alla cura di esso. Coinvolgono la sfera dellaresponsabilità e della maturità di una persona che si sente parte integrante dell'aziendaquando contribuisce al miglioramento anche attraverso la quotidianità lavorativa. Così seci si accorge che qualcosa non funziona è buona norma informare chi ne ha laresponsabilità. Il giorno che quella stessa cosa servirà a noi la troveremo funzionante. Unesempio classico è costituito dalla macchina fotocopiatrice: a chi di noi non è mai capitatodi trovarla sprovvista di carta o inceppata e rivolgere il pensiero ad un collega o unacollega che si era visto aggirare da quelle parti.• bussare sempre prima di entrare in un ufficio se la porta è chiusa, ed aspettare di essereinvitati ad entrare prima di aprirla. Prima di cominciare a parlare chiedere se si disturba osi sta interrompendo un discorso importante• lamentele e critiche dovrebbero essere fatte in privato direttamente al responsabile• cercare di tenere buoni rapporti con tutti ed accogliere con gentilezza e considerazione inuovi colleghi• se non si sopporta qualche collega, cercare di mantenere comunque rapporti cortesi.Non accusare apertamente o adottare atteggiamenti dispregiativi• offrire spontaneamente il proprio aiuto ai colleghi che ne hanno bisogno e ringraziareper l’aiuto ricevuto• evitare di usare e espressioni crude volgari• accettare le critiche, cercando di valutare l’aspetto positivo e di eventualemiglioramento• se si deve parlare con un superiore di un problema sorto in ufficio, presentarlo come unproblema professionale e non personale. Parlare del problema con calma e diplomazia,senza colpevolizzare nessuno.Adottando questi accorgimenti sicuramente l’atmosfera lavorativa sarà più serena e diconseguenza l'attività lavorativa più piacevole e proficua per tutti.Licia R. RoselliMilano, 14 luglio 2005Roselli - Il lavoro e I contratti7

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