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Vademecum della PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE (PCE)

Vademecum PCE - GME

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<strong>Vademecum</strong> <strong>della</strong><br />

<strong>PIATTAFORMA</strong> <strong>DEI</strong> <strong>CONTI</strong> <strong>ENERGIA</strong> A <strong>TERMINE</strong><br />

(<strong>PCE</strong>)<br />

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.


<strong>Vademecum</strong> <strong>della</strong> Piattaforma dei Conti Energia a Termine<br />

Indice<br />

INTRODUZIONE ............................................................................................................................................................ 3<br />

1. IL RUOLO DEL GME ................................................................................................................................................... 3<br />

2. LA REGISTRAZIONE <strong>DEI</strong> CONTRATTI BILATERALI......................................................................................................... 4<br />

3. LA <strong>PIATTAFORMA</strong> <strong>DEI</strong> <strong>CONTI</strong> <strong>ENERGIA</strong> A <strong>TERMINE</strong> (<strong>PCE</strong>) ......................................................................................... 4<br />

4. RIFERIMENTI NORMATIVI............................................................................................................................................ 6<br />

GUIDA ALLA <strong>PIATTAFORMA</strong> <strong>DEI</strong> <strong>CONTI</strong> <strong>ENERGIA</strong> A <strong>TERMINE</strong> .................................................................. 8<br />

1. MODALITA’ E REQUISITI DI AMMISSIONE .................................................................................................................... 8<br />

2. ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO .......................................................................................................................... 9<br />

3. CORRISPETTIVI ........................................................................................................................................................... 9<br />

4. <strong>CONTI</strong> <strong>ENERGIA</strong> E PUNTI DI OFFERTA......................................................................................................................... 10<br />

5. DELEGHE E ABILITAZIONI ......................................................................................................................................... 11<br />

6. MARGINI................................................................................................................................................................... 13<br />

7. FUNZIONAMENTO DELLA <strong>PIATTAFORMA</strong> <strong>DEI</strong> <strong>CONTI</strong> <strong>ENERGIA</strong> A <strong>TERMINE</strong>................................................................ 14<br />

7.1. Registrazione delle transazioni commerciali di acquisto e vendita di energia a termine ................................ 15<br />

7.2. Registrazione dei programmi: criteri generali................................................................................................. 18<br />

7.3. Lo sbilanciamento a programma: criteri generali........................................................................................... 22<br />

8. IL CORRISPETTIVO PER L’ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO DI UTILIZZO DELLA CAPACITA’ DI TRASPORTO (CCT) .......... 24<br />

9. LIQUIDAZIONE, FATTURAZIONE E REGOLAZIONE <strong>DEI</strong> PAGAMENTI............................................................................. 24<br />

10. SISTEMA DI GARANZIA DEL GME ........................................................................................................................... 25<br />

APPENDICE................................................................................................................................................................... 27<br />

A. CONVENZIONI SUI SEGNI .......................................................................................................................................... 27<br />

B. ACRONIMI E DEFINIZIONI.......................................................................................................................................... 28<br />

C. VERIFICHE DI CONGRUITÀ RISPETTO AI MARGINI DEL CONTO................................................................................... 31<br />

D. VERIFICHE DI CONGRUITÀ RISPETTO ALLE GARANZIE FINANZIARIE VERSO IL GME................................................. 32<br />

│2


Introduzione<br />

1. Il Ruolo del GME<br />

ll sistema italiano per lo scambio dell’energia elettrica<br />

Il processo di liberalizzazione del settore elettrico è stato avviato in Italia<br />

nel 1999 con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 79/99, che ha<br />

dato attuazione alla Direttiva Comunitaria “concernente norme comuni per il<br />

mercato interno dell'energia elettrica” (Direttiva 96/92/CE), successivamente<br />

abrogata dalla Direttiva 2003/54/CE.<br />

In virtù di tale Decreto (Art. 5), è stato istituito nel nostro Paese un sistema<br />

organizzato per l’acquisto e la vendita dell’energia elettrica all’ingrosso,<br />

ovvero il Mercato Elettrico, comunemente conosciuto come “borsa elettrica”,<br />

sul quale è possibile comprare e vendere partite di energia elettrica per il<br />

giorno successivo (mercato spot).<br />

Il Mercato Elettrico, attivo dal 31 marzo 2004, è gestito dal Gestore dei<br />

Mercati Energetici S.p.A. (GME), società istituita dallo stesso Decreto, che<br />

agisce in qualità di controparte centrale nelle contrattazioni registrate in<br />

borsa.<br />

La borsa elettrica, tuttavia, non è obbligatoria; l’elettricità, infatti, può<br />

essere contrattata anche bilateralmente, ovvero sulla base di liberi accordi<br />

tra gli operatori. Nell’ambito di tali contratti prezzi e quantità vengono<br />

determinati liberamente dalle parti contraenti.<br />

Anche in quest’ambito il GME svolge funzioni rilevanti. Il GME, infatti,<br />

gestisce la Piattaforma dei Conti Energia a Termine (<strong>PCE</strong>), ovvero la<br />

piattaforma attraverso la quale gli operatori, che hanno concluso contratti<br />

al di fuori del sistema delle offerte, registrano le obbligazioni commerciali<br />

e dichiarano i relativi programmi di immissione e prelievo di energia<br />

elettrica che si impegnano ad eseguire nell’ambito di detti contratti.<br />

Il GME gestisce la <strong>PCE</strong> ai sensi dell’Art. 16 dell’Allegato A <strong>della</strong> Delibera<br />

n. 111/06, che ha stabilito che Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.<br />

(Terna) 1 è responsabile <strong>della</strong> registrazione degli acquisti e delle vendite a<br />

termine e dei programmi di immissione e di prelievo di energia e svolge<br />

tale servizio anche avvalendosi dell’opera del GME.<br />

Il GME pertanto ha realizzato e gestisce la <strong>PCE</strong>, svolgendo tale ruolo in<br />

nome proprio e per conto di Terna, sulla base di quanto contenuto nel<br />

Regolamento <strong>della</strong> Piattaforma dei Conti Energia a Termine (Regolamento<br />

<strong>PCE</strong>) e delle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF), predisposti ai<br />

sensi dell’Art 17 dell’Allegato A <strong>della</strong> Delibera n. 111/06 dal GME stesso<br />

secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché concorrenza<br />

tra gli operatori.<br />

1 Società responsabile in Italia <strong>della</strong> trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete ad alta e<br />

altissima tensione su tutto il territorio nazionale.<br />

│3


<strong>Vademecum</strong> <strong>della</strong> Piattaforma dei Conti Energia a Termine<br />

2. La registrazione dei contratti bilaterali<br />

La Piattaforma dei Bilaterali (PB) e la Piattaforma dei Conti Energia a Termine<br />

(<strong>PCE</strong>)<br />

L’esecuzione fisica dei contratti bilaterali richiede la registrazione degli<br />

stessi contratti, secondo quanto previsto dalla disciplina stabilita<br />

dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), Authority nazionale<br />

istituita dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481 e preposta alla<br />

regolazione e al controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas.<br />

Ai fini <strong>della</strong> registrazione di tali contratti, nel 2004 fu introdotta la<br />

Piattaforma dei Bilaterali (PB), gestita da Terna ma il cui esercizio, in virtù<br />

di un’apposita convenzione, fu affidato al GME.<br />

La Delibera n. 111/06 dell’AEEG (come successivamente modificata ed<br />

integrata) ha modificato le modalità di registrazione dei contratti<br />

bilaterali, prevedendo un nuovo sistema di registrazione, ovvero un<br />

“sistema per conti di energia”, finalizzato a migliorare - attraverso la<br />

rimozione di alcuni vincoli e rigidità <strong>della</strong> PB - la flessibilità <strong>della</strong><br />

piattaforma di registrazione dei contratti bilaterali e, così, la possibilità<br />

degli operatori di ottimizzare la gestione del proprio portafoglio energia<br />

nel medio-lungo termine. Tale Delibera ha previsto l’introduzione di una<br />

nuova piattaforma, denominata Piattaforma Conti Energia a Termine<br />

(<strong>PCE</strong>); l’esercizio e gestione <strong>della</strong> <strong>PCE</strong>, in nome proprio e per conto di<br />

Terna, sono stati affidati al GME.<br />

La <strong>PCE</strong> ha sostituito dal 1° aprile 2007 la precedente PB.<br />

3. La Piattaforma dei Conti Energia a Termine (<strong>PCE</strong>)<br />

Le novità del nuovo sistema di registrazione dei contratti bilaterali<br />

L’avvio <strong>della</strong> <strong>PCE</strong> garantisce agli operatori una maggiore flessibilità nella<br />

gestione degli acquisti e delle vendite di energia conclusi tramite contratti<br />

bilaterali.<br />

La distinzione tra l’attività di registrazione delle transazioni<br />

commerciali e l’attività di registrazione dei conseguenti programmi<br />

fisici è uno dei principali elementi di flessibilità introdotti con la <strong>PCE</strong>.<br />

Così, sulla <strong>PCE</strong>, gli operatori possono registrare le transazioni commerciali<br />

a termine e, in una fase successiva, i relativi programmi di prelievo e di<br />

immissione che gli operatori si impegnano ad eseguire.<br />

Sulla <strong>PCE</strong> a ciascun operatore vengono attribuiti dei conti energia, in<br />

immissione e in prelievo, a seconda del tipo di unità (produzione/consumo)<br />

nella disponibilità di ognuno.<br />

Su ciascun conto possono essere registrate sia transazioni di acquisto che<br />

di vendita a termine, purché la posizione netta del conto (ottenuta come<br />

somma algebrica delle transazioni di acquisto e vendita registrate)<br />

rimanga sempre coerente con il tipo di conto, cioè sia sempre una vendita<br />

│4


netta - con riferimento ai conti energia in immissione - e un acquisto netto -<br />

con riferimento ai conti energia in prelievo.<br />

La compravendita di energia tra le parti (cioè il sorgere, in capo<br />

all’operatore “cedente”, dell’obbligazione di immettere in rete l’energia<br />

venduta ed il sorgere, in capo all’operatore “acquirente”, del diritto di<br />

prelevare dalla rete l’energia acquistata) si concretizza con la<br />

registrazione <strong>della</strong> transazione commerciale ed è del tutto svincolata<br />

dalla successiva registrazione dei programmi fisici. Le transazioni<br />

commerciali possono essere registrate su un orizzonte temporale massimo<br />

pari a due mesi.<br />

Successivamente alla fase di registrazione delle transazioni commerciali<br />

avviene la registrazione dei programmi fisici. In questa fase ciascun<br />

operatore dichiara, con riferimento alle unità di produzione/consumo<br />

nella propria disponibilità, programmi di immissione/prelievo coerenti con<br />

la posizione netta determinatasi sui propri conti energia.<br />

L'introduzione di un meccanismo di controllo dei margini consente di<br />

definire il margine a salire/scendere di ciascun conto energia in<br />

immissione/prelievo come somma dei margini a salire/scendere dei punti<br />

di offerta (unità) appartenenti al conto stesso e corrispondenti alla<br />

potenza che può essere prodotta/prelevata da ciascuna unità.<br />

Il margine a salire/scendere di un conto rappresenta la quantità massima<br />

di energia che può essere venduta/acquistata, in ciascuna ora, con<br />

riferimento al conto stesso. Tale meccanismo, quindi, garantisce che gli<br />

operatori non vendano più energia di quanta ne possano effettivamente<br />

produrre.<br />

Il sistema di gestione <strong>della</strong> <strong>PCE</strong>, infine, garantisce anche un maggiore<br />

controllo dell’esposizione finanziaria degli operatori sia nei confronti del<br />

GME che nei confronti di Terna.<br />

La situazione finanziaria degli operatori viene costantemente monitorata<br />

al fine di evitare che gli stessi assumano posizioni debitorie non<br />

adeguatamente garantite, mettendo a rischio il buon fine dei pagamenti<br />

delle partite economiche che si determinano sulla <strong>PCE</strong>, sia nei confronti del<br />

GME che di Terna.<br />

│5


<strong>Vademecum</strong> <strong>della</strong> Piattaforma dei Conti Energia a Termine<br />

4. Riferimenti normativi<br />

• Delibera AEEG n. 111/06 (successivamente modificata e integrata 2 )<br />

“Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento<br />

dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle<br />

relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del<br />

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”.<br />

Introduce, a partire dal 1° aprile 2007 e con validità dal giorno di flusso<br />

1° maggio 2007, una piattaforma per la registrazione di acquisti e<br />

vendite a termine di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di<br />

immissione e prelievo (Piattaforma dei Conti Energia a Termine - <strong>PCE</strong>),<br />

collocando questa attività nell’ambito dell’attività di dispacciamento che<br />

rientra nelle responsabilità di Terna e che il GME svolge in nome proprio e<br />

per conto di Terna.<br />

La Delibera in oggetto è accompagnata da una Relazione AIR (Analisi di<br />

Impatto <strong>della</strong> Regolazione) prevista dall’Art. 12 <strong>della</strong> legge di<br />

semplificazione n. 229/03, che illustra l’iter seguito per l’approvazione<br />

<strong>della</strong> Delibera stessa. Tale Relazione, sottolineando le criticità cui tale<br />

Delibera ha voluto far fronte, indica, tra le motivazioni di tipo economico<br />

che hanno portato alla stesura e all’approvazione <strong>della</strong> stessa Delibera,<br />

l’esigenza di aumentare, attraverso la rimozione di alcuni vincoli e rigidità<br />

presenti nei sistemi precedentemente utilizzati, la flessibilità <strong>della</strong><br />

piattaforma di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine, anche<br />

al fine di favorire lo sviluppo di mercati per la negoziazione a termine<br />

dell’energia elettrica.<br />

• Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza <strong>della</strong><br />

rete (Codice di rete, come successivamente modificata ed integrato)<br />

Predisposto da Terna ai sensi dell’Art. 1, comma 4, del Decreto del<br />

Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 ed entrato in vigore<br />

il 1° novembre 2005, disciplina le procedure relative alle attività di<br />

connessione, gestione, pianificazione, sviluppo e manutenzione <strong>della</strong> rete di<br />

trasmissione nazionale, nonché di dispacciamento e misura dell’energia<br />

elettrica.<br />

• Testo integrato <strong>della</strong> disciplina del mercato elettrico (Testo Integrato)<br />

Approvato con D.M. del 19 dicembre 2003 e successivamente modificato e<br />

integrato. Contiene le regole di funzionamento del mercato elettrico (e dei<br />

certificati verdi) ai sensi dell’Art. 5 del D. Lgs 16 marzo 1999, n. 79.<br />

• Regolamento <strong>della</strong> Piattaforma dei Conti Energia a Termine<br />

(Regolamneto <strong>PCE</strong>)<br />

Previsto dall’Art. 17 <strong>della</strong> Delibera AEEG n. 111/06 (come<br />

successivamente modificata e integrata), positivamente verificato dal<br />

2 Modificata ed integrata dalle Delibera dell’Aeeg n. 253/06 n. 314/06, n. 73/07, n. 156/07, n. 280/07, n. 343/07,<br />

n. 349/07, n. 350/07, ARG7elt n. 43/08, ARG7elt n. 68/08, ARG/elt n. 97/08, ARG/elt n. 162/08, ARG/elt<br />

171/08, ARG/elt n. 203/08, ARG/elt n. 52/09, ARG/elt n. 74/09, ARG/elt n. 84/09, ARG/elt n. 107/09.<br />

│6


Direttore <strong>della</strong> Direzione Mercati dell’AEEG con determinazione del 7<br />

febbraio 2007, come successivamente modificato ed integrato, disciplina le<br />

procedure per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di<br />

energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e prelievo<br />

tramite la <strong>PCE</strong>.<br />

• Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF)<br />

Definiscono le norme attuative e procedimentali del Regolamento <strong>PCE</strong>.<br />

│7


<strong>Vademecum</strong> <strong>della</strong> Piattaforma dei Conti Energia a Termine<br />

Guida alla Piattaforma dei Conti Energia a Termine<br />

1. Modalita’ e requisiti di ammissione<br />

Possono essere ammessi alla <strong>PCE</strong> gli utenti del dispacciamento e i soggetti<br />

da questi delegati 3 che siano in possesso di adeguata professionalità e<br />

competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei relativi sistemi di<br />

sicurezza, ovvero che si avvalgano di dipendenti o ausiliari dotati di tale<br />

professionalità e competenza.<br />

Per essere ammessi è necessario presentare una domanda di ammissione,<br />

redatta secondo l’Allegato 1 al Regolamento <strong>PCE</strong>, e sottoscrivere un<br />

contratto di adesione, in duplice copia originale 4 , redatto secondo<br />

l’Allegato 2 al Regolamento <strong>PCE</strong>. Nel caso in cui il soggetto richiedente<br />

l’ammissione sia una persona giuridica, la domanda di ammissione,<br />

sottoscritta dal rappresentante legale ovvero da altro soggetto munito dei<br />

necessari poteri, deve essere corredata da una autocertificazione<br />

attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza. Qualora il GME sia<br />

già in possesso del documento di autocertificazione, l’operatore è<br />

esonerato dal produrlo indicando il riferimento di tale circostanza in sede<br />

di presentazione <strong>della</strong> domanda.<br />

Entro quindici giorni dalla ricezione <strong>della</strong> domanda di ammissione alla <strong>PCE</strong>,<br />

il GME, effettuate le opportune verifiche sulla documentazione e sui<br />

requisiti, comunica al soggetto richiedente l’ammissione o il rigetto <strong>della</strong><br />

domanda. Nei casi di documentazione incompleta o non corretta, il GME ne<br />

dà comunicazione al soggetto richiedente e sospende il termine di 15<br />

giorni previsto per l’ammissione. Il termine riprende a decorrere nel<br />

momento in cui il GME riceve dal soggetto richiedente la documentazione<br />

integrata o corretta.<br />

Con il provvedimento di ammissione il soggetto richiedente acquisisce la<br />

qualifica di operatore 5 . Tale qualifica è attribuita di diritto all’Acquirente<br />

Unico S.p.A. (AU), al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE) e a<br />

Terna S.p.A.<br />

Tutti i soggetti ai quali viene rilasciata la qualifica di operatore sono<br />

inseriti in un apposito Elenco degli operatori ammessi alla <strong>PCE</strong>, gestito<br />

dal GME in osservanza di quanto previsto dal Decreto Legislativo n.<br />

196/03 in materia di protezione dei dati personali. Nell’Elenco degli<br />

operatori ammessi alla <strong>PCE</strong>, per ciascun operatore, il GME riporta, insieme<br />

3 In particolare, ai sensi dell’Art. 17, comma 17.1 del Reg. <strong>PCE</strong>, possono essere ammessi i soggetti di cui all’Art. 18,<br />

comma 18.1 dell’Allegato A alla Delibera 111/06 dell’AEEG ovvero, secondo quest’ultima disposizione, ogni utente del<br />

dispacciamento e qualsiasi soggetto da quest’ultimo delegato alla registrazione di acquisti e vendite a termine e di<br />

programmi di immissione o di prelievo relativi a punti di dispacciamento nella propria responsabilità.<br />

4 Secondo quanto prescritto dall’Art. 9, comma 9.4 del contratto. La medesima clausola richiede, inoltre, l’obbligo di<br />

siglare ogni pagina del contratto in aggiunta alla duplice sottoscrizione finale.<br />

5 Per operatore, pertanto, si intende la persona fisica o giuridica che è ammessa ad operare sulla <strong>PCE</strong>.<br />

│8


ad altre informazioni:<br />

1) il codice dei conti energia dei quali l’operatore è titolare e sui quali può<br />

registrare transazioni di acquisto e vendita di energia, nonché programmi<br />

di immissione e/o prelievo;<br />

2) il codice dei conti energia di cui l’operatore non è titolare ma sui quali<br />

ha titolo a registrare transazioni di acquisto e vendita di energia in quanto<br />

delegato dal titolare degli stessi;.<br />

3) codice di identificazione dei punti di offerta dei quali l’operatore è<br />

UdD;<br />

4) il codice di identificazione dei punti di offerta sui quali l’operatore, non<br />

titolare del relativo contratto di dispacciamento, ha titolo a registrare<br />

programmi di immissione e/o prelivo in quanto delegato dal titolare degli<br />

stessi.<br />

Sul sito istituzionale del GME (www.mercatoelettrico.org) viene, inoltre,<br />

pubblicato un elenco degli operatori, che riporta per ciascun operatore,<br />

esclusivamente, nome e cognome (ovvero denominazione o ragione<br />

sociale), luogo di residenza (ovvero sede legale) e.codice identificativo<br />

dell’operatore assegnato da Terna (codice S.D.C.) 6<br />

2. Accesso al sistema informatico<br />

L’accesso al sistema informatico avviene attraverso la rete internet,<br />

collegandosi al sito https://pce.ipex.it/CEUserInterface/ e completando la<br />

procedura di autenticazione che prevede l’utilizzo di user ID e password.<br />

La user ID e la password sono comunicati dal GME, successivamente<br />

all’ammissione dell’operatore, ad ognuno degli user indicati dall’operatore<br />

stesso nella domanda di ammissione.<br />

3. Corrispettivi<br />

La struttura dei corrispettivi prevede un corrispettivo d’accesso, un<br />

corrispettivo fisso annuo ed un corrispettivo per i MWh oggetto delle<br />

transazioni commerciali registrate.<br />

La misura dei corrispettivi è approvata dall’AEEG, su proposta del GME. I<br />

corrispettivi attualmente applicati e positivamente verificati con determina<br />

Aeeg del 5 aprile 2007 sono così definiti:<br />

− corrispettivo d’accesso pari a 1.000 €;<br />

− corrispettivo fisso annuo pari a 0 €;<br />

− corrispettivo sui MWh oggetto delle transazioni registrate pari a<br />

0,02€/MWh.<br />

Gli operatori che al momento dell’ammissione risultino già ammessi al<br />

Mercato Elettrico non sono tenuti al versamento del corrispettivo di accesso.<br />

6 L’acronimo è posto per Sistema Dati Comune<br />

│9


<strong>Vademecum</strong> <strong>della</strong> Piattaforma dei Conti Energia a Termine<br />

Corrispettivo<br />

di accesso<br />

Corrispettivo<br />

fisso annuo<br />

Corrispettivo<br />

per ogni Wh<br />

<br />

<br />

<br />

È fatturato, ove applicato, entro 5 giorni all’ammissione<br />

dell’operatore alla <strong>PCE</strong> (secondo le modalità ed entro i<br />

termini definiti nelle DTF)<br />

È fatturato, ove applicato, per i primi 12 mesi in un’unica<br />

soluzione entro 5 giorni dell’ammissione dell’operatore<br />

alla <strong>PCE</strong> e, successivamente, ogni 12 mesi (secondo le<br />

modalità ed entro i termini definiti nelle DTF)<br />

È applicato separatamente ad ogni transazione<br />

registrata con riferimento ai periodi rilevanti<br />

appartenenti allo stesso periodo di fatturazione (secondo<br />

le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF)<br />

4. Conti energia e punti di offerta<br />

A ciascun operatore ammesso alla <strong>PCE</strong> vengono attribuiti dei conti energia<br />

sui quali registrare le transazioni commerciali di acquisto e vendita di<br />

energia a termine e i relativi programmi fisici di immissione e prelievo, in<br />

esecuzione di dette transazioni.<br />

I conti energia possono essere di tre tipi:<br />

• 1° tipo: CONTO <strong>ENERGIA</strong> IN IMMISSIONE (CE-IMM), cui sono sottesi i<br />

punti di offerta in immissione e misti, cioè:<br />

− punti di offerta in immissione, corrispondenti alle unità di produzione<br />

(UP);<br />

− punti di offerta in immissione appartenenti alle zone virtuali estere,<br />

corrispondenti alle unità di importazione (UPV);<br />

− punti di offerta misti, corrispondenti alle unità di pompaggio (UPMP) 7 .<br />

• 2° tipo: CONTO <strong>ENERGIA</strong> IN PRELIEVO (CE-PRE), cui sono sottesi tutti i<br />

punti di offerta in prelievo e misti, cioè:<br />

− punti di offerta in prelievo corrispondenti alle unità di consumo<br />

appartenenti alle zone geografiche (UC);<br />

− punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone virtuali estere<br />

corrispondenti alle unità di esportazione (UCV);<br />

− punti di offerta misti corrispondenti alle unità di pompaggio (UPMP) 8 .<br />

• 3° tipo: CONTO <strong>ENERGIA</strong> IN PRELIEVO (CE-PRE), di cui all’Art. 28bis<br />

del Regolamento <strong>PCE</strong>, al quale non è sotteso alcun punto di offerta.<br />

Sui <strong>CONTI</strong> <strong>ENERGIA</strong> vengono registrati<br />

Acquisti e Vendite<br />

a Termine<br />

Programmi di<br />

Immissione e Prelievo<br />

7 Le UPMP sono considerate solamente ai fini dell’immissione.<br />

8 Le UPMP sono considerate solamente ai fini del prelievo.<br />

│10


5. Deleghe e abilitazioni<br />

Per rendere maggiormente flessibile le modalità operative <strong>della</strong> <strong>PCE</strong> è<br />

stata introdotta la possibilità di rilasciare deleghe, che possono essere di<br />

due tipi:<br />

− delega con cui un operatore iscritto alla <strong>PCE</strong> e titolare di un conto<br />

energia abilita un altro operatore iscritto alla <strong>PCE</strong> a registrare<br />

transazioni commerciali su tale conto (delega Art. 24.2 del<br />

Regolamento <strong>PCE</strong>);<br />

− delega con cui un UdD (non necessariamente iscritto alla <strong>PCE</strong>) abilita un<br />

altro operatore iscritto alla <strong>PCE</strong> a registrare programmi riferiti ai<br />

propri punti di offerta (delega Art. 24.3).<br />

La delega di cui all’Art. 24.2 non trasferisce la titolarità del conto 9 , che<br />

rimane in capo al soggetto delegante, ma si limita a conferire<br />

all’operatore delegato la possibilità di registrare transazioni di acquisto e<br />

vendita utilizzando il conto energia oggetto di delega. Le transazioni<br />

registrate in virtù di tale delega contribuiscono, dunque, a determinare la<br />

posizione netta del conto energia oggetto di delega e i conseguenti<br />

programmi di immissione e prelievo dovranno essere registrati<br />

dall’operatore titolare del conto.<br />

Affinché possa essere abilitata questa delega è necessario che venga<br />

presentata al GME, da parte dell’operatore delegato, la delega redatta<br />

secondo il modello pubblicato sul sito internet del GME e sottoscritta dal<br />

legale rappresentante dell’operatore delegante.<br />

Con la delega di cui all’Art. 24.3, un UdD abilita un operatore terzo iscritto<br />

alla <strong>PCE</strong> a registrare programmi sui propri punti di offerta. In questo caso<br />

il GME attribuisce all’operatore delegato un conto energia cui sono sottesi i<br />

punti di offerta oggetto di delega. Le transazioni commerciali di acquisto e<br />

vendita registrate dall’operatore delegato su tale conto energia saranno<br />

eseguite tramite i programmi di immissione e prelievo registrati dallo stesso<br />

operatore e riferite ai punti di offerta oggetto di delega.<br />

Affinché possa essere abilitata questa delega è necessario che venga<br />

presentata al GME, da parte dell’operatore delegato, la delega redatta<br />

secondo il modello pubblicato sul sito internet del GME e sottoscritta dal<br />

legale rappresentante dell’UdD delegante. In tale delega deve inoltre<br />

essere indicata la quota α, compresa tra 0 e 1, del punto di offerta che<br />

l’UdD cede all’operatore delegato. Un UdD può effettuare più deleghe<br />

per uno stesso punto di offerta a favore di diversi operatori, purché la<br />

somma delle quote α cedute in delega sia minore o uguale ad uno.<br />

Ciascun operatore <strong>della</strong> <strong>PCE</strong> può essere dunque titolare di:<br />

a) un CE-IMM, cui sono sottesi tutti i punti di offerta in immissione e misti dei<br />

quali l’operatore stesso è UdD;<br />

b) un CE-IMM, per ciascun UdD che gli abbia fornito la delega di cui<br />

all’Art. 24.3 del Regolamento <strong>PCE</strong>, cui sono sottesi tutti i punti di offerta in<br />

immissione e misti oggetto <strong>della</strong> delega;<br />

9 In tutti i casi di delega ai sensi dell’Art. 24.2 del Regolamento <strong>PCE</strong>, le verifiche di congruità sui margini del conto e le<br />

verifiche di congruità finanziaria rispetto alle garanzie presentate al GME sono effettuate sul delegante in quanto<br />

soggetto titolare del conto stesso, nonché controparte negoziale nei confronti del GME.<br />

│11


<strong>Vademecum</strong> <strong>della</strong> Piattaforma dei Conti Energia a Termine<br />

c) un CE-PRE, cui sono sottesi tutti i punti di offerta in prelievo e misti dei<br />

quali l’operatore stesso è UdD;<br />

d) un CE-PRE, per ciascun UdD che gli abbia fornito la delega di cui all’Art.<br />

24.3 del Regolamento <strong>PCE</strong>, cui sono sottesi tutti i punti di offerta in prelievo<br />

e misti oggetto <strong>della</strong> delega;<br />

e) il CE-PRE al quale non è sotteso alcun punto di offerta, qualora sia<br />

anche un operatore del Mercato Elettrico e abbia inoltrato una richiesta ai<br />

sensi dell’Art. 28bis del Regolamento <strong>PCE</strong>.<br />

La previsione di quest’ultimo conto è stata introdotta per garantire<br />

maggiore flessibilità agli operatori che, ad esempio, non disponendo di<br />

alcun punto di offerta in prelievo, non potrebbero disporre di un CE-PRE.<br />

Tale suddivisione dei conti fa in modo che ciascun conto energia sottenda<br />

punti di offerta riconducibili in maniera univoca alla titolarità di un singolo<br />

UdD<br />

Di seguito sono riportati due casi esemplificativi delle deleghe sopra<br />

descritte.<br />

CASO 1<br />

DELEGA AI SENSI DELL'ART. 24.2 DEL REGOLAMENTO <strong>PCE</strong><br />

L'OPERATORE A, TITOLARE DEL CONTO, DELEGA L'OPERATORE B<br />

Registrazione delle transazioni commerciali<br />

<br />

Registrazione dei programmi fisici<br />

CE-IMM OP A CE-PRE OP A CE-IMM OP A CE-PRE OP A<br />

L'Operatore A e<br />

l'Operatore B possono<br />

registrare transazioni<br />

commerciali sul conto<br />

energia dell'operatore A<br />

idem<br />

<br />

Il solo Operatore A può<br />

registrare programmi fisici<br />

riferiti alle unità sottese al<br />

conto energia<br />

dell'Operatore A<br />

idem<br />

CASO 2<br />

DELEGA AI SENSI DELL'ART. 24.3 DEL REGOLAMENTO <strong>PCE</strong><br />

L'OPERATORE A, IN QUALITA' DI UdD, DELEGA ALL'OPERATORE B UN SUO PUNTO DI OFFERTA<br />

Registrazione delle transazioni commerciali<br />

CE-IMM OP A - UdD A<br />

L'Operatore A può<br />

registrare transazioni<br />

commerciali sul proprio<br />

conto energia cui sono<br />

sottese le unità di cui egli<br />

stesso è UdD<br />

CE-IMM OP B - UdD A<br />

L'Operatore B può<br />

registrare transazioni<br />

commerciali sul proprio<br />

conto energia cui sono<br />

sottese le unità di cui<br />

l'Operatore A è UdD<br />

CE-PRE OP A -<br />

UdD A<br />

idem<br />

CE-PRE OP B UdD<br />

A<br />

idem<br />

<br />

<br />

Registrazione dei programmi fisici<br />

CE-IMM OP A - UdD A<br />

L'Operatore A può<br />

registrare programmi fisici<br />

riferiti alle unità di cui egli<br />

stesso è UdD e sottese al<br />

proprio conto energia<br />

CE-IMM OP B - UdD A<br />

L'Operatore B può<br />

registrare programmi fisici<br />

riferiti alle unità di cui<br />

l'Operatore A è UdD e<br />

sottese al proprio conto<br />

energia<br />

CE-PRE OP A - UdD A<br />

idem<br />

CE-PRE OP B UdD A<br />

idem<br />

│12


6. Margini<br />

Terna definisce, ai fini <strong>della</strong> <strong>PCE</strong>, i margini a salire e a scendere dei punti<br />

di offerta 10 , inviando al GME:<br />

− i margini a salire dei punti di offerta corrispondenti ai punti di offerta<br />

in immissione e misti (UP, UPMP e UPV);<br />

− i margini a scendere dei punti di offerta in prelievo appartenenti alle<br />

zone virtuali e misti (UCV e UPMP).<br />

I margini a scendere dei punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone<br />

geografiche (UC) sono non limitati.<br />

I margini a scendere dei punti di offerta in immissione (UP e UPV), nonché i<br />

margini a salire dei punti di offerta in prelievo (UC e UCV), sono posti pari<br />

a zero.<br />

Terna indica, inoltre, i giorni di validità dei margini.<br />

Utilizzando i margini inviati da Terna e riferiti ai punti di offerta, il GME<br />

calcola i margini a salire e a scendere di ciascun conto energia come<br />

somma dei margini dei punti di offerta sottesi a detto conto.<br />

MARGINI<br />

Ciascun conto energia è caratterizzato da un margine a<br />

salire ed uno a scendere, che ne definiscono la capienza.<br />

10 Nel Regolamento <strong>PCE</strong> i margini a scendere si considerano convenzionalmente con il segno negativo, mentre i margini a<br />

salire si considerano con segno positivo (Cfr. Appendice).<br />

│13


<strong>Vademecum</strong> <strong>della</strong> Piattaforma dei Conti Energia a Termine<br />

Ai fini <strong>della</strong> definizione del margine di un conto energia occorre<br />

distinguere tra:<br />

a) conto energia il cui titolare è UdD dei punti di offerta sottesi al conto;<br />

b) conto energia il cui titolare non è UdD dei punti di offerta sottesi al<br />

conto, bensì dispone di tali punti in virtù <strong>della</strong> delega ricevuta dall’UdD ai<br />

sensi dell’Art. 24.3 del Regolamento <strong>PCE</strong>.<br />

Nel caso a) il margine del conto è pari alla sommatoria, estesa a tutti i<br />

punti di offerta sottesi al conto stesso, del prodotto tra il margine di ciascun<br />

punto attribuito da Terna e la differenza tra uno e la somma delle quote<br />

per le quali il medesimo punto è stato eventualmente oggetto di delega a<br />

favore di altri operatori 11 ; il margine del conto è quindi pari alla<br />

sommatoria dei margini indicati da Terna ridotti delle quote cedute in<br />

delega.<br />

Nel caso b) il margine del conto è pari alla sommatoria, estesa a tutti i<br />

punti di offerta sottesi al conto stesso, del prodotto tra il margine del punto<br />

attribuito da Terna e la quota per la quale il medesimo punto è stato<br />

oggetto di delega a favore dell’operatore titolare del conto energia 12 .<br />

Il conto energia in prelievo attribuito agli operatori che siano anche<br />

operatori del Mercato Elettrico ai sensi dell’Art. 28bis del Regolamento<br />

<strong>PCE</strong>, pur non avendo alcun punto di offerta, ha un margine a salire pari a<br />

zero ed un margine a scendere non limitato.<br />

7. Funzionamento <strong>della</strong> Piattaforma dei Conti Energia a<br />

Termine<br />

Su ciascun conto energia possono essere registrate transazioni commerciali<br />

di acquisto e vendita di energia a termine. La somma algebrica delle<br />

transazioni 13 registrate determina la posizione netta del conto sulla base<br />

<strong>della</strong> quale l’operatore titolare del conto registra programmi di immissione<br />

e prelievo riferiti ai punti di offerta sottesi al conto stesso.<br />

1. Le transazioni di acquisto e vendita di energia possono essere<br />

registrate da:<br />

− l’operatore titolare del conto;<br />

− l’operatore delegato dal titolare del conto ai sensi dell’Art. 24.2.<br />

2. I programmi di immissione e/o prelievo possono essere registrati<br />

esclusivamente da:<br />

− l’operatore titolare del conto cui il punto di offerta è sotteso.<br />

11 Margine punto di offerta definito da Terna x (1 – Σ quote α di deleghe emesse a favore di altri operatori).<br />

12 Margine punto di offerta definito da Terna x quota α <strong>della</strong> delega ricevuta.<br />

13 Ai fini <strong>della</strong> <strong>PCE</strong> le transazioni di vendita sono considerate aventi segno negativo e le transazioni di acquisto aventi<br />

segno positivo.<br />

│14


7.1. Registrazione delle transazioni commerciali di acquisto e<br />

vendita di energia a termine<br />

La registrazione delle transazioni commerciali può essere effettuata<br />

durante la sessione, che ha luogo tutti i giorni (feriali e festivi) dalle ore<br />

15.00 alle ore 20.00.<br />

Ogni giorno possono essere registrate transazioni commerciali riferite al<br />

periodo compreso tra il secondo e il sessantesimo giorno di flusso successivo<br />

a quello cui si svolge la sessione stessa.<br />

Offerte: tutti i giorni dalle ore 15.00 alle ore 20.00<br />

G-60 =58<br />

G-2 G-1 G<br />

Ore 15.00 Ore 20.00<br />

Tempistica per la registrazione di transazioni per il flow date “G”<br />

L’operatore può richiedere la registrazione di transazioni di acquisto o di<br />

vendita indipendentemente dal tipo di conto cui le stesse sono riferite,<br />

purché soddisfino i controlli di congruità (cfr. infra).<br />

Affinché possa essere registrata una transazione commerciale di<br />

compravendita di energia tra due operatori, uno dei due (l’operatore<br />

proponente) sottomette alla <strong>PCE</strong> una richiesta di registrazione indicando:<br />

− la tipologia di transazione (vendita/acquisto);<br />

− i giorni di flusso e i periodi rilevanti per i quali si intende registrarla;<br />

− la quantità complessiva di energia oggetto <strong>della</strong> transazione, per<br />

ciascun periodo rilevante;<br />

− i conti energia nella propria disponibilità sui quali si vuole registrare la<br />

transazione;<br />

− le quantità allocate nei singoli conti energia nella propria disponibilità;<br />

− l’operatore controparte <strong>della</strong> transazione;<br />

− il termine entro il quale l’operatore controparte deve confermare la<br />

transazione;<br />

− il codice di abbinamento <strong>della</strong> transazione (da condividere con la<br />

controparte).<br />

La richiesta di registrazione può essere presentata utilizzando la web-form,<br />

disponibile sulla piattaforma informatica <strong>della</strong> <strong>PCE</strong>, oppure tramite<br />

l’upload di un file .xml.<br />

Tramite web-form è possibile registrare/confermare/rifiutare transazioni<br />

che siano riconducibili ad uno dei seguenti profili standard proposti dal<br />

sistema:<br />

• Base-Load (BSLD), costituito da tutti i periodi rilevanti di tutti i giorni<br />

compresi nel periodo di validità;<br />

• Peak-Load (PKLD), costituito dai periodi rilevanti dal nono al<br />

│15


<strong>Vademecum</strong> <strong>della</strong> Piattaforma dei Conti Energia a Termine<br />

ventesimo dei giorni lavorativi compresi nel periodo di validità;<br />

• Off-Peak (OFPK), costituito dai periodi rilevanti dal primo all’ottavo<br />

dei giorni lavorativi compresi nel periodo di validità e da tutti i<br />

periodi rilevanti di tutti i giorni non lavorativi compresi nel periodo<br />

di validità;<br />

• Week-end (WEND), costituito da tutti i periodi rilevanti dei sabati e<br />

domeniche compresi nel periodo di validità.<br />

Attualmente non è possibile registrare tramite web-form transazioni che<br />

abbiano un profilo non-standard.<br />

La richiesta di registrazione viene innanzitutto sottoposta al controllo di<br />

validità per verificare che la stessa sia stata redatta in modo corretto e<br />

che sia completa di tutte le informazioni necessarie.<br />

Successivamente, una volta superata positivamente questa verifica, la<br />

richiesta viene sottoposta ai controlli di congruità per verificare che:<br />

− la posizione netta determinata sui conti energia cui la richiesta stessa è<br />

riferita sia coerente con i margini dei conti (congruità rispetto al<br />

margine);<br />

− qualora si tratti di una richiesta di registrazione di una vendita riferita<br />

ad un conto energia in immissione, la stessa sia adeguatamente<br />

garantita nei confronti del GME (congruità rispetto alle garanzie verso<br />

il GME);<br />

− qualora si tratti di una richiesta di registrazione di una vendita riferita<br />

ad un conto energia in immissione, la stessa sia adeguatamente<br />

garantita nei confronti di Terna (congruità rispetto alle garanzie verso<br />

Terna).<br />

Qualora i controlli di conguità abbiano esito positivo la proposta di<br />

registrazione viene inviata all’operatore controparte che, a questo punto,<br />

può procedere alla conferma, al rifiuto o alla modifica <strong>della</strong> stessa sia<br />

compilando la web-form, sia tramite l’invio di files in formato xml.<br />

L’operatore controparte, nel confermare la richiesta di registrazione, deve<br />

indicare le medesime quantità di energia e il medesimo codice di<br />

abbinamento indicati dall’operatore proponente, nonché i conti energia<br />

nella propria disponibilità ai quali riferire la transazione.<br />

La conferma dell’operatore controparte deve essere sottomessa non oltre il<br />

termine indicato dall’operatore proponente e comunque entro il termine<br />

<strong>della</strong> sessione che si tiene il secondo giorno precedente rispetto al primo<br />

giorno di flusso indicato nella transazione.<br />

Anche sulla richiesta di conferma da parte dell’operatore controparte<br />

vengono effettuati i controlli di validità e di congruità.<br />

Qualora tali controlli abbiano esito positivo la transazione si intende<br />

registrata.<br />

La somma delle transazioni registrate su ciascun conto energia determina,<br />

per ogni periodo rilevante, la posizione netta del conto stesso.<br />

Per effetto dei controlli di congruità rispetto al margine del conto (cfr.<br />

Appendice), su un CE-IMM può determinarsi solo una posizione netta<br />

corrispondente ad una vendita netta (posizione netta minore di zero),<br />

oppure a zero. Viceversa, su un CE-PRE può determinarsi solo una<br />

posizione netta corrispondente ad un acquisto netto (posizione netta<br />

maggiore di zero), oppure a zero.<br />

│16


Registrazione delle transazioni commerciali di acquisto e vendita di energia a<br />

termine<br />

L’operatore CONTROPARTE può:<br />

<br />

MODIFICARE<br />

CONFERMARE<br />

la transazione<br />

la transazione<br />

RIFIUTARE<br />

inviando all’operatore una<br />

indicando i Conti Energia<br />

la transazione<br />

nuova proposta di<br />

su cui intende registrarla<br />

registrazione<br />

<br />

<br />

Il GME effettua gli<br />

La proposta originaria<br />

stessi controlli<br />

viene annullata e sostituita<br />

di validità e congruità<br />

dalla nuova, sulla quale il GME<br />

affettuati all’inserimento<br />

effettua i controlli di validità<br />

<strong>della</strong> proposta<br />

e congruità<br />

Se l’operatore controparte non effettua nessuna delle scelte entro il termine indicato<br />

dall’operatore proponente, la richiesta di registrazione si intende scaduta<br />

│17


<strong>Vademecum</strong> <strong>della</strong> Piattaforma dei Conti Energia a Termine<br />

Frequently Asked Questions (F.A.Q.)<br />

Un operatore può effettuare una transazione commerciale con “se<br />

stesso” sulla <strong>PCE</strong>?<br />

Si, movimentando due diversi conti nella propria disponibilità. Un<br />

operatore può, ad esempio, vendere energia da un proprio CE-IMM per<br />

acquistarla su un proprio CE-PRE.<br />

Si può vendere sia sul CE-IMM che sul CE-PRE?<br />

Si. Attraverso la <strong>PCE</strong> è possibile vendere sia sul CE-IMM che sul CE-PRE.<br />

Naturalmente su un CE-PRE è possibile vendere solo nei limiti di quanto<br />

precedentemente acquistato; parimenti su un CE-IMM è possibile<br />

acquistare solo nei limiti di quanto precedentemente venduto.<br />

Quando avvengono le verifiche di congruità delle richieste di<br />

registrazione degli acquisti e delle vendite a termine nei CET?<br />

Il Regolamento <strong>della</strong> <strong>PCE</strong> prevede che le verifiche di congruità<br />

vengano effettuate immediatamente a seguito <strong>della</strong> presentazione <strong>della</strong><br />

richiesta di registrazione, ovvero di conferma di una transazione.<br />

7.2. Registrazione dei programmi: criteri generali<br />

Alla fine di ciascuna sessione di registrazione delle transazioni commerciali,<br />

per ciascun conto energia nella disponibilità di un operatore viene definita<br />

la posizione netta per ogni periodo rilevante del secondo giorno<br />

successivo.<br />

La posizione netta di un conto energia è data dalla somma algebrica delle<br />

transazioni registrate e riferite al conto stesso.<br />

Il singolo ed univoco operatore titolare 14 del conto può “eseguire” tale<br />

posizione attraverso la registrazione di programmi fisici di<br />

immissione/prelievo riferiti ai punti di offerta sottesi al conto energia in<br />

oggetto.<br />

Nessun programma può essere registrato con riferimento al CE-PRE di cui<br />

all’Art. 28bis del Regolamento <strong>PCE</strong>, non essendo ad esso sotteso alcun<br />

punto di offerta.<br />

La richiesta di registrazione di programmi deve essere inviata alla <strong>PCE</strong><br />

entro le 8.30 del giorno precedente il giorno di flusso cui il programma si<br />

riferisce.<br />

Nella richiesta di registrazione di un programma devono essere indicate<br />

almeno le seguenti informazioni:<br />

14 I programmi fisici possono essere registrati solo dall’operatore titolare del conto, in qualità di UdD dei punti sottesi al<br />

conto oppure dal soggetto delegato ai sensi dell’Art. 24.3 del Regolamento <strong>PCE</strong>. Non possono essere registrati<br />

programmi fisici dall’operatore che sia delegato ai sensi dell’Art. 24.2 del Regolamento <strong>PCE</strong>.<br />

│18


⋅<br />

⋅<br />

⋅<br />

⋅<br />

⋅<br />

codice di identificazione del punto di offerta cui il programma stesso si<br />

riferisce;<br />

giorno di flusso;<br />

periodo rilevante;<br />

quantità di energia oggetto del programma;<br />

prezzo.<br />

Qualora l’operatore titolare del conto energia sia anche operatore del<br />

Mercato Elettrico, il prezzo può assumere un valore maggiore o uguale a<br />

zero. Qualora, invece, l’operatore non sia iscritto al Mercato Elettrico, il<br />

prezzo indicato dovrà necessariamente essere posto pari a zero 15 .<br />

Per ciascun periodo rilevante e per ciascun punto di offerta possono essere<br />

inviati fino ad un massimo di quattro programmi.<br />

Alla ricezione dei programmi vengono effettuati i controlli di validità per<br />

verificare che gli stessi siano stati inviati correttamente e che siano completi<br />

di tutte le informazioni.<br />

Qualora un operatore non iscritto al Mercato Elettrico invii un programma<br />

associando un prezzo maggiore di zero, il sistema informatico <strong>della</strong> <strong>PCE</strong><br />

rettifica il programma imponendo un prezzo pari a zero.<br />

Alla scadenza del termine per l’invio dei programmi riferiti ad un giorno di<br />

flusso, su tutti i programmi verificati validi vengono effettuati i controlli di<br />

congruità. I programmi verificati congrui vengono inviati al MGP, ai cui fini<br />

vengono considerati nel seguente modo:<br />

− i programmi di immissione vengono equiparati ad offerte di vendita<br />

aventi ad oggetto le quantità ed i prezzi specificati nel programma;<br />

− i programmi di prelievo vengono equiparati ad offerte di acquisto<br />

aventi ad oggetto le quantità ed i prezzi specificati nel programma.<br />

I programmi che sono accettati in esito ad MGP vengono “registrati” ai fini<br />

<strong>della</strong> <strong>PCE</strong> e la loro accettazione non determina in capo all’operatore<br />

alcuna partita economica per acquisto o vendita di energia, ma solo<br />

eventuali partite economiche per CCT.<br />

La somma algebrica tra la posizione netta del conto (minore di zero per la<br />

vendita netta, maggiore di zero per l’acquisto netto) e i programmi<br />

registrati sul conto stesso (maggiori di zero per i programmi in immissione,<br />

minori di zero per i programmi in prelievo) determina il saldo energia del<br />

conto.<br />

Qualora il saldo energia sia diverso da zero, esso rappresenta uno<br />

“sbilanciamento a programma”. Data la convenzione di segni adottata<br />

sulla <strong>PCE</strong> 16 (cfr. Appendice), sul CE-IMM può determinarsi un saldo energia<br />

minore di zero (sbilanciamento a programma negativo), corrispondente ad<br />

un acquisto dal MGP, oppure uguale a zero. Viceversa, sul CE-PRE può<br />

determinarsi un saldo energia maggiore di zero (sbilanciamento a<br />

programma positivo), corrispondente ad una vendita sul MGP, oppure<br />

uguale a zero.<br />

15 Per i programmi di prelievo il prezzo posto pari a zero deve considerarsi corrispondente alla non indicazione di<br />

prezzo.<br />

16 Ai fini <strong>della</strong> <strong>PCE</strong> i programmi di immissione si considerano aventi segno positivo, i programmi di prelievo aventi segno<br />

negativo.<br />

│19


<strong>Vademecum</strong> <strong>della</strong> Piattaforma dei Conti Energia a Termine<br />

Le richieste di registrazione dei programmi<br />

possono essere presentate mediante<br />

Compilazione di appositi<br />

Moduli disponibili nel<br />

sistema informatico <strong>della</strong><br />

<strong>PCE</strong> (web - form)<br />

Invio di un file in<br />

formato XML<br />

La registrazione dei programmi di immissione sul CE-IMM<br />

Gli operatori titolari di un CE-IMM possono registrare programmi di<br />

immissione riferiti esclusivamente ai punti di offerta in immissione e misti<br />

sottesi al conto stesso.<br />

Sui programmi per i quali è richiesta la registrazione che siano stati<br />

verificati validi, alla scadenza del termine per la registrazione dei<br />

programmi riferiti ad un giorno di flusso, vengono effettuati i controlli di<br />

congruità.<br />

Ai fini di tali controlli, i programmi vengono ordinati secondo un ordine di<br />

priorità che tiene conto:<br />

− <strong>della</strong> priorità di prezzo, partendo dai programmi presentati con<br />

prezzo zero e procedendo in ordine non descrescente di prezzo<br />

(maggiore priorità a programmi con prezzo più basso);<br />

− a parità di prezzo, <strong>della</strong> priorità di dispacciamento definita nell’Art.<br />

30.7 17 <strong>della</strong> Delibera AEEG n. 111/06;<br />

− a parità di priorità di dispacciamento, <strong>della</strong> priorità temporale di<br />

sottomissione <strong>della</strong> richiesta di registrazione.<br />

Con riferimento a ciascun periodo rilevante, i programmi sono considerati<br />

congrui se la loro somma è minore o uguale al valore assoluto <strong>della</strong><br />

vendita netta registrata sul CE-IMM cui appartengono i punti di offerta ai<br />

quali i medesimi programmi sono riferiti.<br />

Qualora tale verifica dia esito negativo, vengono considerati non congrui,<br />

e pertanto rifiutati, ovvero ridotti, i programmi aventi priorità minore, fino<br />

a concorrenza con la vendita netta.<br />

I programmi verificati congrui vengono inviati al MGP, ai fini del quale<br />

sono equiparati a offerte di vendita aventi ad oggetto le quantità e il<br />

prezzo indicati nel programma. I programmi si intendono registrati per le<br />

quantità che risultano accertate in esito a MGP.<br />

17 L’Articolo 30.7 <strong>della</strong> Delibera AEEG n. 111/06 stabilisce che:<br />

“In presenza di più offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorità:<br />

a) le offerte di vendita delle unità essenziali ai fini <strong>della</strong> sicurezza, nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi<br />

dell’Articolo 64;<br />

│20


La registrazione dei programmi di prelievo sul CE-PRE<br />

Gli operatori titolari di un CE-PRE possono registrare programmi di<br />

prelievo riferiti esclusivamente ai punti di offerta in prelievo e misti sottesi<br />

al conto stesso.<br />

Sui programmi per i quali è richiesta la registrazione che siano stati<br />

verificati validi, alla scadenza del termine per la registrazione dei<br />

programmi riferiti ad un giorno di flusso, vengono effettuati i controlli di<br />

congruità.<br />

Ai fini di tali controlli, i programmi vengono ordinati secondo un ordine di<br />

priorità che tiene conto:<br />

− <strong>della</strong> priorità di prezzo, partendo dai programmi presentati con<br />

prezzo zero (equivalente alla non indicazione di prezzo) e procedendo<br />

in ordine non crescente di prezzo (priorità maggiore ai programmi con<br />

prezzo più alto);<br />

− a parità di priorità di prezzo, <strong>della</strong> priorità temporale di sottomissione<br />

<strong>della</strong> richiesta di registrazione.<br />

I controlli di congruità effettuati sono di due tipi:<br />

− controlli di congruità finanziaria;<br />

− controlli di congruità rispetto all’acquisto netto.<br />

I controlli di congruità finanziaria (cfr. Appendice) vengono effettuati<br />

qualora siano stati presentati programmi di prelievo riferiti a punti di<br />

offerta misti (unità di pompaggio) o a punti di offerta in prelievo<br />

appartenenti ad una zona virtuale estera (unità di esportazione).<br />

Successivamente ai controlli di congruità finanziaria, vengono effettuati i<br />

controlli di congruità rispetto all’acquisto netto. Con riferimento a ciascun<br />

periodo rilevante, i programmi sono considerati congrui se la loro somma è,<br />

in valore assoluto, minore o uguale all’acquisto netto registrato sul CE-PRE<br />

cui appartengono i punti di offerta ai quali i medesimi programmi sono<br />

riferiti.<br />

Qualora tale verifica dia esito negativo, vengono considerati non congrui<br />

e, pertanto rifiutati, ovvero ridotti, i programmi aventi priorità minore, fino<br />

a concorrenza con l’acquisto netto.<br />

I programmi verificati congrui vengono inviati al MGP, ai fini del quale<br />

sono equiparati a offerte di acquisto aventi ad oggetto le quantità e il<br />

prezzo indicati nel programma. I programmi si intendono registrati per le<br />

quantità che risultano accertate in esito a MGP.<br />

b) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;<br />

c) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla lettera b);<br />

d) le offerte di vendita delle unità di produzione di cogenerazione;<br />

e) le offerte di vendita delle unità di produzione CIP6/92 e delle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 e delle<br />

unità di produzione 74/08;<br />

f) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile<br />

primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per<br />

generare l'energia elettrica consumata;<br />

g) le altre offerte di vendita.”.<br />

│21


<strong>Vademecum</strong> <strong>della</strong> Piattaforma dei Conti Energia a Termine<br />

7.3. Lo sbilanciamento a programma: criteri generali<br />

In ciascun periodo rilevante, la somma algebrica tra la posizione netta del<br />

conto e i programmi registrati con riferimento ai punti di offerta sottesi al<br />

conto stesso determina il saldo netto del conto.<br />

Qualora tale saldo sia pari a zero, l’operatore titolare del conto avrà<br />

“eseguito” una programmazione fisica coerente con la propria posizione<br />

commerciale e, pertanto, non risulterà “sbilanciato a programma”.<br />

Qualora invece il saldo fisico sia diverso da zero, l’operatore risulterà<br />

sbilanciato a programma, avendo immesso o prelevato in rete, a<br />

programma, una quantità di energia minore rispetto alla quantità venduta<br />

o acquistata a termine. Tale sbilanciamento a programma costituisce un<br />

acquisto o una vendita sul MGP.<br />

Si analizzano di seguito i diversi casi di sbilanciamento a programma che<br />

possono verificarsi sul CE-IMM e sul CE-PRE.<br />

Lo sbilanciamento a programma sul CE-IMM<br />

Lo sbilanciamento a programma sul CE-IMM (sbilanciamento a programma<br />

negativo) costituisce un acquisto dal MGP e si determina qualora il titolare<br />

del conto abbia registrato, con riferimento a ciascun periodo rilevante,<br />

programmi di immissione per una quantità di energia inferiore al valore<br />

assoluto <strong>della</strong> vendita netta.<br />

Tale acquisto per sbilanciamento a programma viene valorizzato al Prezzo<br />

Unico Nazionale (PUN) e viene attribuito a:<br />

− l’operatore titolare del conto, qualora lo stesso sia anche operatore del<br />

Mercato Elettrico ed abbia, su tale mercato (e non sulla <strong>PCE</strong>), adeguate<br />

garanzie finanziarie;<br />

− Terna, qualora l’operatore titolare del conto sia anche operatore del<br />

Mercato Elettrico ma non abbia, su tale mercato (e non sulla <strong>PCE</strong>),<br />

adeguate garanzie finanziarie;<br />

− Terna, qualora l’operatore titolare del conto non sia anche operatore<br />

del Mercato Elettrico.<br />

Negli ultimi due casi Terna si rivale, per l’acquisto effettuato, sull’UdD dei<br />

punti di offerta sottesi al conto sul quale si è determinato lo sbilanciamento<br />

a programma negativo. Nel caso in cui lo sbilanciamento si sia verificato su<br />

un conto il cui titolare ha ricevuto delega ai sensi dell’Art. 24.3, l’UdD su cui<br />

si rivale Terna è un soggetto diverso dall’operatore titolare del conto.<br />

Lo sbilanciamento a programma sul CE-PRE<br />

Lo sbilanciamento a programma sul CE-PRE (sbilanciamento a programma<br />

positivo) costituisce una vendita sul MGP e si determina qualora il titolare<br />

del conto abbia registrato, con riferimento a ciascun periodo rilevante,<br />

│22


programmi di prelievo per una quantità di energia inferiore, in valore<br />

assoluto, all’acquisto netto.<br />

Tale vendita per sbilanciamento a programma viene valorizzata al PUN e<br />

viene attribuita a:<br />

− l’operatore titolare del conto, qualora lo stesso sia anche operatore del<br />

Mercato Elettrico;<br />

− Terna, qualora l’operatore titolare del conto non sia anche operatore<br />

del Mercato Elettrico.<br />

Nel secondo caso Terna riconosce la vendita effettuata all’UdD dei punti di<br />

offerta sottesi al conto sul quale si è determinato lo sbilanciamento a<br />

programma positivo. Nel caso in cui lo sbilanciamento si sia verificato su un<br />

conto il cui titolare ha ricevuto delega ai sensi dell’Art. 24.3, l’UdD a cui<br />

Terna riconosce la vendita è un soggetto diverso dall’operatore titolare del<br />

conto.<br />

Sul CE-PRE, di cui all’Art. 28bis del Regolamento <strong>PCE</strong>, si determina<br />

necessariamente un saldo fisico uguale alla posizione netta del conto e,<br />

pertanto uno sbilanciamento a programma, dal momento che, non essendo<br />

associato ad esso alcun punto di offerta, su tale conto non possono essere<br />

registrati programmi.<br />

Frequently Asked Questions (F.A.Q)<br />

Quando viene confermata la registrazione del programma di<br />

immissione/prelievo?<br />

Gli operatori devono attendere gli esiti di MGP per essere sicuri che i<br />

programmi sottomessi siano stati registrati.<br />

Qual è la tempistica per la registrazione dei programmi?<br />

I programmi di immissione e prelievo riferiti ad un giorno di flusso<br />

possono essere inviati alla <strong>PCE</strong> in qualunque momento fino alle ore 8.30<br />

del giorno precedente al giorno di flusso cui i programmi stessi si<br />

riferiscono.<br />

Sulla <strong>PCE</strong> sono effettuati i controlli di congruità dei programmi<br />

rispetto al margine del punto di offerta?<br />

Sui programmi per i quali è richiesta la registrazione sulla <strong>PCE</strong> non viene<br />

effettuato nessun controllo rispetto ai margini dei punti di offerta cui i<br />

programmi stessi si riferiscono. I margini dei punti di offerta vengono,<br />

infatti, utilizzati sulla <strong>PCE</strong> al solo fine di determinare il margine del conto<br />

energia cui i punti sono sottesi.<br />

La congruità dei programmi rispetto ai margini dei punti di offerta viene<br />

verificata sul MGP.<br />

Ai fini di detti controlli sul MGP, tutte le offerte (sia quelle corrispondenti ai<br />

programmi <strong>PCE</strong> che quelle presentate direttamente sul MGP) riferite ad<br />

uno stesso punto di offerta vengono ordinate secondo priorità e sono<br />

considerate congrue fino a concorrenza con il margine del punto di offerta.<br />

│23


<strong>Vademecum</strong> <strong>della</strong> Piattaforma dei Conti Energia a Termine<br />

8. Il corrispettivo per l’assegnazione del diritto di utilizzo<br />

<strong>della</strong> capacita’ di trasporto (CCT)<br />

L’Art. 43 <strong>della</strong> Delibera AEEG n. 111/06 prevede che gli operatori che<br />

registrano sulla <strong>PCE</strong> programmi riferiti a punti di offerta in immissione<br />

(unità di produzione e di importazione), a punti di offerta misti (unità di<br />

pompaggio) e a punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone virtuali<br />

estere (unità di esportazione) paghino al GME, se negativi, ovvero<br />

ricevano dal GME, se positivi, i corrispettivi per l’assegnazione dei diritti<br />

di utilizzo <strong>della</strong> capacità di trasporto (CCT).<br />

Il CCT viene applicato all’operatore titolare del conto che registra il<br />

programma sulla <strong>PCE</strong> ed è pari al prodotto tra:<br />

− il programma di immissione o di prelievo (limitatamente alle UPMP e<br />

alle UCV);<br />

− la differenza tra il prezzo <strong>della</strong> zona cui appartiene il punto di offerta<br />

e il PUN.<br />

Il GME, dunque, riceverà dall’operatore titolare del conto energia, ovvero<br />

verserà all’operatore titolare del conto energia, il CCT dovuto.<br />

9. Liquidazione, fatturazione e regolazione dei pagamenti<br />

La liquidazione delle partite economiche avviene giornalmente e riguarda:<br />

− il CCT calcolato ai sensi dell’Art. 43 <strong>della</strong> Delibera AEEG n. 111/06;<br />

− gli acquisti e le vendite per sbilanciamento a programma;<br />

− i corrispettivi dovuti al GME per il servizio erogato.<br />

Sulla base di tali valorizzazioni il GME determina i relativi controvalori<br />

orari degli importi oggetto di liquidazione.<br />

Gli acquisti e le vendite conclusi sul MGP per sbilanciamento a programma<br />

vengono fatturati e regolati secondo le modalità e le tempistiche del<br />

Mercato Elettrico.<br />

Le partite economiche proprie <strong>della</strong> <strong>PCE</strong> sono esclusivamente quelle<br />

relative ai corrispettivi dovuti per la partecipazione alla <strong>PCE</strong> stessa e ai<br />

CCT.<br />

Per tali partite economiche il periodo di fatturazione è il mese di<br />

calendario e la stessa è effettuata con le seguenti tempistiche:<br />

− entro il 14° giorno del mese successivo a quello di riferimento, il GME<br />

invia a tutti gli operatori una o più comunicazioni con i CCT che<br />

l’operatore deve versare al GME, ovvero ricevere dal GME;<br />

− entro il 14° giorno del mese successivo a quello di riferimento, il GME<br />

invia a tutti gli operatori una o più comunicazioni con i corrispettivi che<br />

l’operatore deve versare al GME per i MWh oggetto delle transazioni<br />

registrate;<br />

− entro il 6° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di<br />

riferimento, il GME invia ad ogni operatore proprio debitore una o più<br />

fatture con i CCT che l’operatore deve versare al GME;<br />

− entro il 6° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di<br />

│24


iferimento, il GME invia ad ogni operatore proprio debitore una o più<br />

fatture con i corrispettivi che l’operatore deve versare al GME per i<br />

MWh oggetto delle transazioni registrate;<br />

− entro il 6° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di<br />

riferimento, ogni operatore creditore del GME invia al GME una o più<br />

fatture con i CCT che l’operatore deve ricevere dal GME stesso.<br />

Le fatture e le comunicazioni riportano almeno i seguenti elementi, ove<br />

applicabili:<br />

⋅ quantità (in MWh) relative alle transazioni e ai programmi registrati;<br />

⋅ prezzo a cui le quantità sono state valorizzate;<br />

⋅ corrispettivi per ogni MWh oggetto di una transazione registrata;<br />

⋅ partite fiscali applicate;<br />

⋅ importo totale;<br />

⋅ periodo rilevante cui deve essere riferita la singola transazione.<br />

Per quanto riguarda la regolazione dei pagamenti, il GME determina la<br />

posizione netta di ciascun operatore nei confronti del GME stesso,<br />

compensando gli importi, comprensivi di IVA, relativi allo stesso periodo di<br />

fatturazione e riferiti a:<br />

− il CCT che l’operatore deve versare al GME;<br />

− il CCT che il GME deve versare all’operatore.<br />

Da tale calcolo restano esclusi gli importi dei corrispettivi relativi ad ogni<br />

MWh oggetto di transazione registrata sulla <strong>PCE</strong> nonchè quelli relativi allo<br />

sbilanciamento a programma.<br />

La regolazione dei pagamenti avviene secondo le seguenti tempistiche:<br />

− entro il 10° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di<br />

riferimento, il GME invia a ciascun operatore il saldo a regolare,<br />

ottenuto compensando i CCT a credito e a debito e sulla base del<br />

quale saranno effettuati i pagamenti;<br />

− il 15° giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento, entro<br />

le ore 10.30, tutti gli operatori debitori netti, tranne l’AU, fanno<br />

pervenire il pagamento di quanto dovuto;<br />

− il 16° giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento, entro<br />

le ore 10.30, l’AU, qualora sia debitore netto, fa pervenire il<br />

pagamento di quanto dovuto;<br />

− il 16° giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento, gli<br />

operatori fanno pervenire al GME il pagamento di quanto dovuto per i<br />

corrispettivi per i MWh oggetto delle transazioni registrate;<br />

− il 16° giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento, il<br />

GME fa pervenire agli operatori creditori netti il pagamento di quanto<br />

dovuto.<br />

10. Sistema di garanzia del GME<br />

La partecipazione alla <strong>PCE</strong> richiede che gli operatori che possono<br />

assumere posizione debitorie per CCT versino al GME adeguate garanzie<br />

finanziare.<br />

E’ dunque necessario presentare garanzie per gli operatori che:<br />

│25


<strong>Vademecum</strong> <strong>della</strong> Piattaforma dei Conti Energia a Termine<br />

− essendo titolari (UdD o delegati ai sensi dell’Art. 24.3 del Regolamento<br />

<strong>PCE</strong>) di punti di offerta in immissione e/o misti (unità di produzione, di<br />

pompaggio e import), registrano transazioni di vendita riferite al<br />

relativo conto energia in immissione (tali transazioni determinano una<br />

vendita netta la quale può essere “eseguita” tramite la registrazione di<br />

programmi riferiti a punti di offerta in immissione sui quali si applicano<br />

i CCT);<br />

− essendo titolari (UdD o delegati ai sensi dell’Art. 24.3 del Regolamento<br />

<strong>PCE</strong>) di punti di offerta misti (unità di pompaggio) e/o punti di offerta<br />

in consumo appartenenti a zone virtuali estere (unità di esportazione)<br />

registrano programmi di prelievo riferiti a detti punti di offerta, ai<br />

quali si applicano i CCT.<br />

Gli operatori che non sono titolari né di punti di offerta in immissione né di<br />

punti di offerta misti e/o punti di offerta in consumo esteri, ovvero che, pur<br />

essendo titolari di detti punti, non intendono registrare transazioni di<br />

vendita riferite a conti energia in immissione, né registrare programmi di<br />

prelievo riferiti a punti di offerta misti e a punti di offerta in consumo<br />

esteri, non devono presentare alcuna garanzia finanziaria per partecipare<br />

alla <strong>PCE</strong>.<br />

Le garanzie necessarie per la partecipazione alla <strong>PCE</strong> devono essere<br />

presentate nella forma di fideiussione a prima richiesta, redatta secondo<br />

il modello allegato al Regolamento <strong>PCE</strong>, emessa da istituti bancari che<br />

abbiano un rating di lungo termine non inferiore a BBB- delle scale<br />

Standard & Poor’s e Fitch, ovvero BAA3 <strong>della</strong> scala Moody’s Investor<br />

Service.<br />

In caso di necessità l’operatore può versare al GME, a titolo di graranzia,<br />

un deposito infruttifero in contanti.<br />

Per gli operatori che siano anche operatori iscritti al mercato elettrico è<br />

inoltre prevista la possibilità di utilizzare, come garanzia a copertura delle<br />

partite economiche proprie <strong>della</strong> <strong>PCE</strong>, sia la fideiussione a prima richiesta<br />

presentata sul mercato elettrico e redatta secondo i modelli allegati al<br />

Testo Integrato (Allegato 3 e Allegato 7) sia l’ammontare del deposito<br />

infruttifero in contanti eventualmente versato sul c/c bancario tenuto dal<br />

GME presso l’istituto affidatario del servizio di tesoreria.<br />

In tal caso, per l’operatore che decida di utilizzare gli strumenti di<br />

garanzia presentati sul mercato elettrico tanto nella forma <strong>della</strong><br />

fideiussione a prima richiesta, quanto nella forma del deposito infruttifero<br />

in contanti, le modalità per ripartire in maniera autonoma l’importo da<br />

destinare a copertura delle partite econmica derivanti da operazione<br />

effettuate sulla <strong>PCE</strong>, sono definite all’interno delle DTF.<br />

L’ammontare delle garanzie deve, in ogni caso, essere tale da coprire il<br />

pagamento degli importi dovuti e non ancora regolati, nonché le potenziali<br />

partite economiche debitorie future. Per le modalità di determinazione<br />

dell’ammontare garantito si rinvia all’appendice.<br />

│26


Appendice<br />

A. Convenzioni sui segni<br />

Ai fini delle operazioni effettuate sulla <strong>PCE</strong> si assume che:<br />

• Margini a salire > 0<br />

• Margini a scendere < 0<br />

• Transazione di Vendita < 0<br />

• Transazione di Acquisto > 0<br />

• Programma di immissione > 0<br />

• Programma di prelievo < 0<br />

• (Vendite + Acquisti) = Posizione Netta del conto<br />

• Per CE-IMM: Vendite + Acquisti = Posizione Netta ≤ 0 → Vendita<br />

netta<br />

• Per CE-PRE: Vendite + Acquisti = Posizione Netta ≥ 0 → Acquisto netto<br />

• Posizione Netta + Programmi registrati sul conto = saldo fisico del<br />

conto (sbilanciamento a programma)<br />

• Per CE-IMM: Vendita Netta + Programmi immissione = Saldo fisico ≤ 0<br />

→ Acquisto da MGP<br />

• Per CE-PRE: Acquisto Netto + Programmi prelievo = Saldo fisico ≥ 0<br />

→ Vendita a MGP<br />

│27


<strong>Vademecum</strong> <strong>della</strong> Piattaforma dei Conti Energia a Termine<br />

B. Acronimi e definizioni<br />

AEEG: Autorità per l’energia elettrica e il gas, istituita ai sensi <strong>della</strong> legge 14 novembre<br />

1995, n. 481.<br />

AU: Acquirente Unico S.p.A.. Società di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n.<br />

79/99.<br />

C.E.T.: Conto Energia a Termine (vedi CE).<br />

CCT: Corrispettivo per l’assegnazione dei diritti di utilizzo <strong>della</strong> capacità di trasporto di<br />

cui all’articolo 43 <strong>della</strong> delibera AEEG 111/06 dell’AEEG.<br />

CE: Conto Energia intestato a ciascun UdD o soggetto da questi delegato sulla <strong>PCE</strong>.<br />

CE-IMM: Conto Energia in Immissione al quale sono sottesi tutti i punti di offerta in<br />

immissione e misti corrispondenti alle unità di produzione, di importazione e alle unità di<br />

pompaggio di cui l’operatore titolare del conto energia è UdD, ovvero per le quali il<br />

titolare del conto energia ha ricevuto delega ad operare dal relativo UdD, ai sensi<br />

dell’Articolo 24, comma 24.3, del Regolamento <strong>PCE</strong>.<br />

CE-PRE: Conto Energia in Prelievo al quale sono sottesi tutti i punti di offerta in prelievo<br />

e misti corrispondenti alle unità di consumo, di esportazione e alle unità di pompaggio<br />

di cui l’operatore titolare del conto energia è UdD, ovvero per le quali il titolare del<br />

conto energia ha ricevuto delega ad operare dal relativo UdD, ai sensi dell’Articolo 24,<br />

comma 24.3, del Regolamento <strong>PCE</strong>.<br />

Codice di Rete: Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza <strong>della</strong> rete<br />

predisposto da Terna ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente del<br />

Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 ed entrato in vigore il 1° novembre 2005, come<br />

successivamente modificato ed integrato.<br />

Del. AEEG 111/06: Delibera AEEG n. 111/06 del 13 giugno 2006, come<br />

successivamente modificata e integrata.<br />

Disciplina: Testo integrato <strong>della</strong> Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto<br />

del Ministero delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, pubblicato sul supplemento<br />

ordinario <strong>della</strong> Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie Generale, e<br />

successive modifiche e integrazioni.<br />

Flow-date: Giorno di flusso. Giorno nel quale avviene il consumo/l’immissione<br />

dell’energia oggetto delle offerte di acquisto/vendita presentate su IPEX e dei<br />

programmi di prelievo/immissione registrati sulla <strong>PCE</strong>.<br />

GME: Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.. Società di cui all’Articolo 5 del Decreto<br />

legislativo n. 79/99.<br />

IPEX: Italian Power Exchange. E’ la piattaforma informatica attraverso la quale si<br />

svolgono le operazioni di acquisto e vendita di energia nel mercato elettrico italiano.<br />

MI: Mercato Infragiornaliero. Sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita<br />

di energia elettrica per l’aggiustamento dei programmi di immissione e prelievo definiti<br />

sul MGP.<br />

│28


Mercato Elettrico: si intende l’insieme del MGP, del MI e del MSD.<br />

MGP: Mercato del Giorno Prima. Sede di negoziazione delle offerte di acquisto e<br />

vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo.<br />

MSD: Mercato del Servizio di Dispacciamento. Sede di approvvigionamento da parte di<br />

Terna delle risorse per il servizio di dispacciamento.<br />

Operatore: si intende la persona fisica o giuridica ammessa ad operare sulla <strong>PCE</strong>.<br />

Operatore controparte: si intende l’operatore che è indicato come controparte nella<br />

richiesta di registrazione di una transazione presentata da un operatore proponente.<br />

Operatore del Mercato Elettrico: si intende la persona fisica o giuridica ammessa ad<br />

operare sul mercato elettrico.<br />

Operatore proponente: si intende l’operatore che presenta una richiesta di<br />

registrazione di una transazione.<br />

PB: Piattaforma dei Bilaterali, introdotta a partire dal 31 marzo 2004, contestualmente<br />

all’avvio del mercato elettrico, per la registrazione dei contratti conclusi al di fuori del<br />

sistema delle offerte (contratti bilaterali). La PB è stata sostituita dalla <strong>PCE</strong> a partire<br />

dal 1 maggio 2007.<br />

<strong>PCE</strong>: Piattaforma dei Conti Energia a Termine di cui alla Delibera AEEG 111/06,<br />

attraverso la quale gli operatori registrano le transazioni commerciali di acquisto e<br />

vendita di energia corrispondenti ai contratti conclusi al di fuori del sistema delle offerte<br />

(contratti bilaterali), nonché registrano i programmi di immissione e prelievo in<br />

esecuzione <strong>della</strong> posizione commerciale determinata dalla registrazione di dette<br />

transazioni.<br />

PUN: Prezzo Unico Nazionale di cui all’Articolo 41, comma 41.2, lettera c) <strong>della</strong><br />

Disciplina.<br />

Punto di offerta: si intende il punto di dispacciamento come definito dalla disciplina del<br />

dispacciamento, relativamente al quale sono comunicati dall’UdD i margini a salire e a<br />

scendere, relativamente al quale sono riferite le quantità oggetto delle offerte di<br />

acquisto e di vendita ai fini del mercato e le quantità oggetto dei programmi di<br />

immissione e prelievo in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del<br />

sistema delle offerte, e relativamente al quale sono definiti i programmi cumulati di<br />

immissione e prelievo.<br />

Regolamento <strong>PCE</strong>: Regolamento <strong>della</strong> Piattaforma dei Conti Energia a Termine.<br />

Regolamento di cui all’Articolo 17 <strong>della</strong> Delibera AEEG 111/06 e successive modifiche<br />

e integrazioni, positivamente verificato dal Direttore <strong>della</strong> Direzione Mercati dell’AEEG<br />

con determinazione del 7 febbraio 2007 e succesime modifiche ed integrazioni. Tale<br />

Regolamento disciplina le procedure per la registrazione degli acquisti e delle vendite<br />

a termine di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e prelievo<br />

tramite la <strong>PCE</strong>.<br />

Terna: Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Società responsabile in Italia <strong>della</strong><br />

trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete ad alta e altissima<br />

tensione su tutto il territorio nazionale.<br />

│29


<strong>Vademecum</strong> <strong>della</strong> Piattaforma dei Conti Energia a Termine<br />

Titolare: operatore titolare di uno o più conti energia.<br />

Transazione: compravendita di energia a termine registrata sulla <strong>PCE</strong>.<br />

Transazione in acquisto: acquisto di energia a termine registrato sulla <strong>PCE</strong>.<br />

Transazione in vendita: vendita di energia a termine registrata sulla <strong>PCE</strong>.<br />

UC: Unità di Consumo: Un insieme di impianti elettrici per il consumo di energia elettrica<br />

connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi anche per il tramite di linee dirette<br />

o di reti interne d’utenza, tali che i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme<br />

siano misurabili autonomamente.<br />

UCV: Unità di Consumo Virtuali. Punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone<br />

virtuali estere corrispondenti alle unità di esportazione.<br />

UdD: Utenti del Dispacciamento. Soggetti che hanno stipulato con Terna un contratto per<br />

il servizio di dispacciamento.<br />

UP: Unità di Produzione. L’insieme di uno o più gruppi di generazione nella disponibilità<br />

di un UdD, raggruppati secondo modalità definite nel Codice di rete, tali che le<br />

immissioni o i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili<br />

autonomamente.<br />

UPMP: Unità di Produzione Misti Pompaggi. Punti di offerta misti, corrispondenti alle<br />

unità idroelettriche di produzione e pompaggio.<br />

UPV: Unità di Produzione Virtuali. Punti di offerta in immissione appartenenti alle zone<br />

virtuali estere corrispondenti alle unità di importazione.<br />

│30


C. Verifiche di congruità rispetto ai margini del conto<br />

Le richieste di registrazione e di conferma delle transazioni commerciali sono<br />

sottoposte ad una verifica di congruità affinché la posizione netta del conto<br />

che si determina per effetto <strong>della</strong> registrazione sia coerente con i margini del<br />

conto. A tal fine, per ciascuna richiesta di registrazione e di conferma di una<br />

transazione di acquisto si verifica che, in ciascun periodo rilevante:<br />

− qualora la transazione sia riferita a un conto energia in prelievo, la<br />

somma algebrica tra la posizione netta del conto, le transazioni di<br />

acquisto già verificate congrue ma non ancora confermate e la<br />

transazione di acquisto di cui si richiede la registrazione sia minore o<br />

uguale al valore assoluto del margine a scendere del conto 18 ;<br />

− qualora la transazione sia riferita a un conto energia in immissione, la<br />

somma algebrica tra la posizione netta del conto, le transazioni di<br />

acquisto già verificate congrue ma non ancora confermate e la<br />

transazione di acquisto di cui si richiede la registrazione sia minore o<br />

uguale a zero.<br />

Per ciascuna richiesta di registrazione e di conferma di una transazione di<br />

vendita si verifica che, in ciascun periodo rilevante:<br />

− qualora la transazione sia riferita a un conto energia in immissione, la<br />

somma algebrica tra la posizione netta del conto, le transazioni di vendita<br />

già verificate congrue ma non ancora confermate e la transazione di<br />

vendita di cui si richiede la registrazione sia, in valore assoluto, minore o<br />

uguale al margine a salire del conto;<br />

− qualora la transazione sia riferita a un conto energia in prelievo, la<br />

somma algebrica tra la posizione netta del conto, le transazioni di vendita<br />

già verificate congrue ma non ancora confermate e la transazione di<br />

vendita di cui si richiede la registrazione sia maggiore o uguale a zero.<br />

18 Per i conti energia in prelievo a cui sono sottesi almeno un punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona<br />

geografica (avente margine a scendere non limitato) e per i conti in prelievo di cui all’Art. 28bis del Regolamento <strong>PCE</strong>,<br />

tale verifica è sempre positivamente soddisfatta.<br />

│31


<strong>Vademecum</strong> <strong>della</strong> Piattaforma dei Conti Energia a Termine<br />

D. Verifiche di congruità rispetto alle garanzie finanziarie verso il<br />

GME<br />

Qualora un operatore intenda richiedere o confermare una transazione di vendita<br />

riferita ad un conto energia in immissione, il GME effettua dei controlli di congruità<br />

per verificare che l’operatore abbia le sufficienti garanzie finanziarie per far fronte<br />

alla potenziale esposizione debitoria nei confronti del GME derivante da tale<br />

operazione.<br />

La registrazione di transazioni di vendita sui conti energia in immissione contribuisce<br />

a determinare su detti conti una posizione netta di vendita, la quale può essere<br />

eseguita dall’operatore titolare del conto tramite la registrazione di programmi di<br />

immissione riferiti ai punti di offerta in immissione sottesi allo stesso conto.<br />

Poiché sui programmi di immissione registrati si applica il CCT, il GME verifica già<br />

nel momento <strong>della</strong> registrazione delle transazioni di vendita se l’operatore titolare<br />

del conto ha le garanzie finanziarie sufficienti a coprire il CCT che può determinarsi<br />

per la successiva registrazione di programmi di immissione.<br />

Al fine di valutare l’esposizione per CCT che può determinarsi in seguito alla<br />

registrazione di transazioni di vendita sui conti energia in immissione (e dei successivi<br />

programmi), il GME calcola un CCT stimato al quale valorizzare tali transazioni.<br />

Il CCT stimato è pari al maggior valore tra:<br />

− 1 €/MWh;<br />

− la media ponderata dei CCT registratisi dal tredicesimo al secondo mese<br />

precedente rispetto a quello in cui si sta effettuando la registrazione <strong>della</strong><br />

transazione.<br />

Al fine di procedere a tale verifica, per ciascun operatore viene definita, per ciascun<br />

giorno oggetto <strong>della</strong> transazione, la capienza <strong>della</strong> garanzia finanziaria ottenuta<br />

come somma algebrica tra:<br />

− la somma delle garanzie (fideiussioni e/o depositi) versate dall’operatore 19<br />

valide per quel giorno;<br />

− il debito netto 20 per CCT dei mesi precedenti non ancora regolato e coperto con<br />

le garanzie valide per quel giorno;<br />

− per tutti i giorni del mese corrente per i quali si è già svolto il MGP, il debito<br />

netto, ovvero il credito netto 21 per CCT, ottenuto come somma di tutte le partite<br />

economiche per CCT;<br />

− per tutti i giorni per i quali non si è ancora svolto il MGP, il debito netto, ottenuto<br />

come prodotto tra la posizione netta dei conti energia in immissione di cui<br />

l’operatore è titolare e il CCT stimato e coperto con le garanzie valide per quel<br />

giorno;<br />

− per tutti i giorni per i quali non si è ancora svolto il MGP, il debito netto ottenuto<br />

come prodotto tra le transazioni di vendita riferite ai conti energia in immissione<br />

di cui l’operatore è titolare, già verificate congrue e non ancora confermate, e il<br />

19 L’ammontare delle garanzie viene considerato avente segno positivo.<br />

20 Il debito netto viene considerato avente segno negativo.<br />

21 Il credito netto viene considerato avente segno positivo.<br />

│32


CCT stimato e coperto con le garanzie valide per quel giorno;<br />

− il debito netto ottenuto come prodotto tra le transazioni di vendita di cui si<br />

richiede la registrazione e il CCT stimato.<br />

Gli importi elencati sono maggiorati <strong>della</strong> relativa aliquota IVA, ove applicabile, e<br />

<strong>della</strong> penale per ritardato pagamento (l’uno percento).<br />

Qualora la capienza <strong>della</strong> garanzia finanziaria rimanga maggiore di zero, la<br />

richiesta di registrazione viene verificata congrua, altrimenti viene rifiutata.<br />

Nessuna verifica di congruità finanziaria viene effettuata alla richiesta di<br />

registrazione di transazioni riferite ai conti energia in prelievo, poiché si suppone che<br />

le posizioni nette di acquisto, che le stesse determinano, possano essere eseguite<br />

mediante la registrazione di programmi di prelievo riferiti a punti di offerta in<br />

prelievo appartenenti alle zone geografiche sui quali non si applica alcun CCT.<br />

Tuttavia, qualora un operatore richieda di registrare un programma di prelievo<br />

riferito a un punto di offerta misto (unità di pompaggio) e/o a un punto di offerta in<br />

consumo appartenente ad una zona virtuale estera (unità di esportazione) viene<br />

effettuato un controllo di congruità analogo a quello effettuato per le transazioni di<br />

vendita riferite ai conti energia in immissione.<br />

Anche in questo caso viene definita per il giorno oggetto del programma, la<br />

capienza <strong>della</strong> garanzia finanziaria ottenuta come somma algebrica tra:<br />

− la somma delle garanzie (fideiussioni e/o depositi) versate dall’operatore valide<br />

per quel giorno;<br />

− il debito netto per CCT dei mesi precedenti non ancora regolato e coperto con le<br />

garanzie valide per quel giorno;<br />

− per tutti i giorni del mese corrente per i quali si è già svolto il MGP, il debito<br />

netto, ovvero il credito netto per CCT, ottenuto come somma di tutte le partite<br />

economiche per CCT;<br />

− per tutti i giorni per i quali non si è ancora svolto il MGP, il debito netto ottenuto<br />

come prodotto tra la posizione netta dei conti energia in immissione di cui<br />

l’operatore è titolare e il CCT stimato e coperto con le garanzie valide per quel<br />

giorno;<br />

− per tutti i giorni per i quali non si è ancora svolto il MGP, il debito netto ottenuto<br />

come prodotto tra le transazioni di vendita riferite ai conti energia in immissione<br />

di cui l’operatore è titolare, già verificate congrue e non ancora confermate, e il<br />

CCT stimato e coperto con le garanzie valide per quel giorno;<br />

− per il giorno per il quale si richiede la registrazione del progamma, il prodotto<br />

tra il programma di prelievo e il CCT stimato.<br />

Qualora la capienza <strong>della</strong> garanzia finanziaria rimanga maggiore di zero, la<br />

richiesta di registrazione viene verificata congrua e il programma viene inviato al<br />

MGP, altrimenti viene rifiutato.<br />

Per la verifica di congruità dei programmi di prelievo riferiti ai punti di offerta in<br />

prelievo appartenenti alle zone virtuali estere può essere definito un CCT stimato<br />

diverso da quello applicato per la registrazione delle transazioni.<br />

│33


<strong>Vademecum</strong> <strong>della</strong> Piattaforma dei Conti Energia a Termine<br />

Verifiche di congruità tecnica/finanziaria<br />

Registrazione<br />

Vendita<br />

CE-IMM<br />

1) │Vendita Netta già registrata + Vendite Congrue non<br />

confermate + Vendita di cui si richiede registrazione│≤<br />

Margine a salire Conto<br />

2) [│Vendita Netta già registrata│+│Vendite Congrue non<br />

confermate│+│Vendita di cui si richiede la registrazione│]<br />

* CCTSt ≤ Garanzia Residua GME<br />

3) [│Vendita Netta già registrata│+│Vendite Congrue non<br />

confermate│+ │Vendita di cui si richiede la<br />

registrazione│] * PSbilSt ≤ Garanzia Residua Terna<br />

CE-PRE<br />

[Acquisto Netto già<br />

registrato + Vendite<br />

Congrue non<br />

confermate +<br />

Vendita di cui si<br />

richiede<br />

registrazione] ≥ 0<br />

Registrazione<br />

Acquisto<br />

Vendita Netta già registrata + Acquisti Congrui non<br />

confermati + Acquisto di cui si richiede registrazione ≤ 0<br />

Acquisto Netto già<br />

registrato + Acquisti<br />

Congrui non<br />

confermati +<br />

Acquisto di cui si<br />

richiede registrazione<br />

≤ │Margine a<br />

scendere Conto│<br />

Termine per<br />

la<br />

dichiarazione<br />

Programmi<br />

immissione<br />

Termine per<br />

la<br />

dichiarazione<br />

Programmi<br />

prelievo<br />

∑ Programmi Immissione ≤│Vendita Netta│<br />

Non può essere presentato<br />

Non può essere<br />

presentato<br />

1)│∑ Programmi<br />

Prelievo│ ≤ Acquisto<br />

Netto<br />

2) Per UPMP e<br />

UCV:│Programma<br />

dichiarato│* CCTSt<br />

≤ Garanzia residua<br />

GME<br />

Dove:<br />

- PSbilSt = prezzo di sbilanciamento stimato, utilizzato ai fini delle verifiche di<br />

congruità nei confronti di Terna.<br />

- CCTSt = corrispettivo per l’assegnazione <strong>della</strong> Capacità di Trasporto<br />

stimato, utilizzato ai fini delle verifiche di congruità finanziaria nei confronti<br />

di Terna.<br />

│34


Il presente documento è stato redatto allo scopo di fornire a tutti i soggetti interessati informazioni generali<br />

sul funzionamento <strong>della</strong> <strong>PCE</strong>, anche traendo spunto dai quesiti che pervengono giornalmente nei nostri uffici.<br />

Per ulteriori approfondimenti potete scrivere a info@mercatoelettrico.org o contattarci al numero<br />

06.8012.1<br />

Per chi fosse particolarmente interessato all’iter che ha portato alla definizione delle Regole <strong>della</strong> <strong>PCE</strong>, si<br />

segnalano le seguenti presentazioni, scaricabili dal sito istituzionale del GME www.mercatoelettrico.org:<br />

“La piattaforma dei conti energia a termine: modalità di funzionamento”<br />

Presentazione del 26 luglio 2006, a cura <strong>della</strong> Direzione Mercati del GME<br />

http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/Documenti/20060731PresentazioneGME1.pdf<br />

“La piattaforma dei conti energia a termine: sistema di garanzia e regolazione dei pagamenti”<br />

Presentazione del 26 luglio 2006, a cura <strong>della</strong> Direzione Mercati del GME<br />

http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/Documenti/20060731PresentazioneGME2.pdf<br />

“Il Regolamento <strong>della</strong> Piattaforma dei Conti Energia a Termine definito a seguito <strong>della</strong> consultazione<br />

con gli operatori e delle delibere AEEG n. 111/06 e n. 253/06”<br />

Presentazione del 10 e 11 gennaio 2007, a cura <strong>della</strong> Direzione Mercati del GME.<br />

http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/Documenti/20070112Ripetta_10012007_rev.pdf<br />

“Dalla Piattaforma dei Bilaterali alla Piattaforma dei Conti Energia: cosa cambia per gli operatori”<br />

Presentazione del 20 e 22 marzo 2007, a cura <strong>della</strong> Direzione Mercati del GME.<br />

http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/Documenti/20070321PBvs<strong>PCE</strong>.pdf<br />

<strong>Vademecum</strong> <strong>della</strong> Piattaforma dei Conti Energia a Termine (<strong>PCE</strong>)<br />

Novembre 2009<br />

│35

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