approfondimenti - INSIGNUM
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Associazione<br />
di cultura giuridica<br />
Flash informativi<br />
Notiziario n. 33, 21 settembre 2012<br />
NOTE SULLE MODIFICHE AI PROCEDIMENTI DI FUSIONE E SCISSIONE<br />
INTRODOTTE DAL D.LGS. 123/2012<br />
di Marco Maltoni<br />
1.L’istanza di semplificazione come ragione storica.<br />
2012<br />
In attuazione della Direttiva 2009/109/CEE, il D.Lgs. 22 giugno 2012 n.123 (in<br />
vigore dal 18 agosto 2012) introduce una serie di semplificazioni ai<br />
procedimenti di fusione e di scissione delle società.<br />
Sotto tale profilo il legislatore comunitario si è reso interprete di un’avvertita<br />
esigenza della prassi, poiché l’esperienza ha insegnato che sovente il<br />
corredo documentale richiesto per l’attuazione del procedimento risultava<br />
pletorico e di fatto inutile, poiché funzionale alla trasmissione di informazioni<br />
di cui i destinatari erano già in possesso.<br />
Parte terza<br />
APPROFONDIMENTI<br />
Ci si riferisce soprattutto alle società a compagine sociale ristretta,<br />
composte normalmente da soci partecipi della vita sociale, e quindi<br />
chiaramente informati di tutti i dati necessari per valutare i risultati,<br />
soprattutto patrimoniali, delle operazioni di fusione o di scissione: si pensi alle<br />
società a responsabilità limitata o alle s.p.a. che attuano il modello della<br />
“close corporation”, spesso perché di matrice familiare; ma soprattutto si<br />
pensi alle società di persone, alle quali i procedimenti di fusione e scissione si<br />
applicano senza sconti, malgrado i soci siano naturalmente (ed anche<br />
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normalmente per scelta convenzionale) amministratori e legali<br />
rappresentanti.<br />
Che l’esigenza di semplificazione vivesse fortemente nella prassi è<br />
testimoniato dalle Massime diffuse dai Consigli Notarili, a cominciare dalla<br />
pionieristica Massima n. III del 6 febbraio 2001 del Consiglio Notarile di<br />
Milano, che autorizzava la rinuncia alla relazione sul rapporto di cambio con<br />
il consenso unanime dei soci, soluzione accolta già dal legislatore nazionale<br />
con il D.lgs. 39/2010, per passare alle Massime n.22 e n.23 del 18 marzo 2004,<br />
miranti ad estendere sulla base di presupposti sostanziali la disciplina della<br />
fusione e della scissione semplificate, alla Massima n.25 del 22 marzo 2004,<br />
funzionale all’esonero dalla relazione degli esperti nella scissione in caso di<br />
consenso unanime dei soci; senza trascurare, nello stesso senso, gli<br />
Orientamenti del Comitato del Triveneto L.A.5, L.A.6.,L.A.8., e soprattutto<br />
L.D.4, in virtù del quale con il consenso unanime dei soci di società non<br />
azionarie è possibile dispensare gli amministratori, fra l’altro, dalla redazione<br />
della situazione patrimoniale ex art.2501 quater c.c. e dalla predisposizione<br />
della relazione illustrativa ex art.2501 quinquies. Tutte scelte interprative che<br />
hanno trovato poi conferma nelle scelte del legislatore comunitario prima e<br />
nazionale poi, ad onore degli interpreti che le avevano formulate.<br />
La Direttiva 2009/109/CE coglie l’esigenza di semplificazione in funzione<br />
soprattutto della riduzione dei costi societari, come chiarito nei cd.<br />
“considerando”, là dove si evidenzia la “necessità di ridurre del 25% gli oneri<br />
amministrativi delle società entro il 2012, al fine di accrescere la<br />
competitività delle imprese comunitarie” (considerando (1)), ed a tal fine,<br />
dopo aver rilevato che il diritto societario risulta “fonte di numerosi obblighi<br />
di informazione a carico delle società, alcuni dei quali sembrano superati o<br />
eccessivi”, si afferma la necessità di ridurre detti obblighi “al minimo<br />
necessario per proteggere gli interessi delle altre parti in causa”<br />
(considerando (2)).<br />
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Le ambite semplificazioni trovano oggi il conforto del dettato normativo per<br />
effetto delle modifiche introdotte appunto dal D.lgs. 22 giugno 2012 n.123.<br />
Queste ultime, per semplicità e coerenza di trattazione, si prestano essere<br />
raggruppate in due insiemi: l’uno afferente alle semplificazioni documentali,<br />
l’altro relativo alle semplificazioni pubblicitarie del procedimento.<br />
2. Le semplificazioni documentali.<br />
Al primo insieme di semplificazioni possono essere ascritte le modifiche<br />
apportate agli artt.2501 quater, 2501 quinquies, (e 2501 sexies, ma solo<br />
come puntualizzazione di una regola già espressa), 2505 bis, 2506 ter c.c..<br />
Per effetto delle integrazioni ai primi tre articoli richiamati viene estesa al<br />
procedimento di fusione la facoltà dei soci (e dei possessori di strumenti<br />
finanziari che attribuiscono diritto di voto) di rinunciare all’unanimità alla<br />
situazione patrimoniale e alla relazione degli amministratori, oltre che (per<br />
effetto di modifica già da tempo apportata, come sopra ricordato) alla<br />
relazione degli esperti, prerogative già loro riconosciute in caso di scissione<br />
nel quarto comma dell’art.2506 ter.<br />
Sia detto per inciso, l’allineamento del procedimento di fusione a quello di<br />
scissione da un lato conferma che nella logica comunitaria anche la<br />
situazione patrimoniale (e non solo la relazione degli amministratori) è<br />
funzionale all’informazione dei soli soci; dall’altro solleva alcuni dubbi sulla<br />
praticabilità dell’opposizione ex art.2503 c.c., e quindi in ordine all’effettività<br />
della tutela del ceto creditorio. 1<br />
1 Secondo Magliulo, La fusione delle società, II Edizione, Milano, 2009, p.233, la limitazione previgente alla<br />
scissione della possibilità di rinunciare alla situazione patrimoniale poteva trovare valida giustificazione nelle<br />
regole peculiari di tutela del ceto creditorio dettate per tale procedimento, e segnatamente nella responsabilità<br />
solidale delle società scissa e beneficiaria sancita nell’art.2506 quater. Seguendo tale ragionamento, già<br />
largamente innovativo rispetto alla critiche mosse dalla dottrina (Scognamiglio, La scissione, Trattato<br />
Colombo Portale, Vol.7**, Torino, 2004, p.450; L.G. Picone, commento sub. art.2506 ter, in Commentario alla<br />
riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, artt.2498-2506 quater, Milano, 2006,<br />
p.1151), la nuova scelta normativa risulterebbe fortemente decettiva sul piano della tutela del ceto creditori.<br />
Sempre che si ritenga di ascrivere un ugual carica pregiudizievole alla fusione e alla scissione, e non si ritenga,<br />
piuttosto, che le regole in materia di responsabilità solidale sono determinate dal fatto per cui la scissione di<br />
presta a selezionare il ceto creditori, a creare categorie di creditori rispetto agli assets che valgono come<br />
garanzia immediata dei loro interessi, effetto che, evidentemente, non si determina con la fusione.<br />
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Secondo un’interpretazione ormai consolidata 2 la richiesta unanimità non<br />
interferisce sul quoziente richiesto per l’approvazione del progetto di fusione<br />
(o di scissione): la dichiarazione non afferisce alla delibera, ma alla<br />
predisposizione del corredo documentale, e quindi attiene alla conformità<br />
del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt.2377, secondo comma,<br />
e 2479 ter.<br />
L’unanimità è rappresentata solo dalla sommatoria delle dichiarazioni dei<br />
singoli soci, il cui consenso alla rinuncia voluta può essere legittimamente<br />
raccolto anche prima e quindi al di fuori dell’adunanza, senza requisiti di<br />
forma, e la cui mancanza non incide sull’efficacia della decisione, ma sulla<br />
sua validità, in quanto la delibera risulterà annullabile. Va da sé che la stessa<br />
rinuncia non potrà essere raccolta dopo l’assunzione della delibera di<br />
approvazione del progetto, agli effetti delle norme in commento, valendo<br />
eventualmente come rinuncia all’impugnazione della delibera già viziata.<br />
E’ evidente che la semplificazione è diretta ad agevolare le piccole società,<br />
poiché solo una ristretta base sociale consente l’applicazione della<br />
disposizione.<br />
Peraltro il legislatore (comunitario e nazionale) non ha trascurato le società<br />
quotate nei mercati regolamentati, consentendo loro di avvalersi della<br />
relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali in sostituzione<br />
della situazione patrimoniale di cui al primo comma dell’art.2501 quater,<br />
purchè non riferita ad una data anteriore di sei mesi dal giorno del deposito<br />
presso la sede sociale o della pubblicazione nel sito internet della società<br />
del progetto di fusione (o di scissione per effetto del rinvio operato nel primo<br />
comma dell’art.2506 ter).<br />
In proposito val la pena di sottolineare fin da subito, salvo ritornare sul dato<br />
nel prosieguo, che il termine di riferimento per valutare l’aggiornamento<br />
formale della situazione patrimoniale è rappresentato non più solo dalla<br />
data di deposito del progetto presso la sede sociale, ma anche in<br />
2 Per tutti Magliulo, cit., pp.217 e ss., ove altri riferimenti dottrinali.<br />
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alternativa, da quella della “comparsa” del medesimo progetto sul sito<br />
internet della società.<br />
3. L’obbligo di informazione di cui al nuovo terzo comma dell’art.2501<br />
quinquies.<br />
Giova soffermarsi a parte sul nuovo terzo comma dell’art.2501 quinquies,<br />
articolo che sebbene rubricato “relazione dell’organo amministrativo”, è<br />
oggi dedicato più latamente agli obblighi informativi dell’organo<br />
amministrativo. Infatti, si prevede altresì che “l’organo amministrativo<br />
segnala ai soci in assemblea e all’organo amministrativo delle altre società<br />
partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell’attivo e del<br />
passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è<br />
depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito internet di<br />
questa e la data della decisione sulla fusione”.<br />
Il paragrafo 2 dell’art.9 della Direttiva 78/855/CEE, come sostituito con la<br />
Direttiva 2009/109/CE, riferisce l’obbligo di informazione “a ogni modifica<br />
importante del patrimonio attivo e passivo intervenuta tra la data di<br />
elaborazione del progetto di fusione e la data delle assemblee generali che<br />
devono deliberare sul progetto di fusione”.<br />
Il legislatore domestico pone come termine di riferimento la data di deposito<br />
presso la sede sociale, o di pubblicazione sul sito internet del progetto di<br />
fusione, per offrire maggior certezza cronologica, sulla base della<br />
constatazione pragmatica per cui il tempo in cui l’elaborazione del<br />
progetto si può dir conclusa è quello in cui si compie il passo pubblicitario<br />
rimesso esclusivamente all’azione dell’organo amministrativo (deposito<br />
presso la sede sociale o pubblicazione sul sito internet, che non dipendono<br />
dall’azione altrui, come la pubblicità presso il registro delle imprese). La<br />
razionalità della scelta può essere apprezzata anche muovendo dalla<br />
constatazione che la regola si affianca a quella che impone l’obbligo (la<br />
cui esenzione dipende dalla volontà altrui) di predisporre la relazione che<br />
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illustri e giustifichi anche sotto il profilo economico l’operazione e il rapporto<br />
di cambio: valutazioni che implicano, a loro volta, un obbligo di costante<br />
aggiornamento in capo agli amministratori circa la permanenza sostanziale<br />
dei dati patrimoniali sulla base dei quali la fusione (o la scissione,<br />
specialmente a favore di beneficiaria preesistente) è stata contratta, fino al<br />
momento il cui il progetto è stato formalmente “varato”.<br />
L’obbligo di comunicazione di cui al nuovo terzo comma dell’art.2501<br />
quinquies è ulteriore e giuridicamente autonomo rispetto a quello di<br />
predisporre la relazione indicata nel primo comma.<br />
Ne deriva che la rinuncia unanime dei soci vale solo ad esonerare gli<br />
amministratori dall’obbligo di predisporre la relazione di cui al primo comma,<br />
ma non dall’obbligo di informare l’assemblea circa la sopravvenienza di<br />
modifiche rilevanti del patrimonio sia della propria sia delle altre società<br />
partecipanti all’operazione.<br />
Infatti, per quanto il legislatore comunitario avesse lasciato liberi i legislatori<br />
nazionali di derogare anche all’obbligo di informativa (par.3 dell’art.9<br />
novellato della Direttiva 78/855/CEE), il dato letterale è esplicito nel senso di<br />
riferire la rinuncia espressamente, e quindi esclusivamente, alla “relazione di<br />
cui al primo comma”.<br />
Val la pena di segnalare altresì che:<br />
- il riferimento generico a modifiche rilevanti degli elementi dell’attivo e<br />
del passivo comporta l’obbligo di segnalare non solo vicende<br />
negative, ma anche sopravvenienze attive, tali da poter condurre i<br />
soci della società che ne beneficia a rivalutare la congruità del<br />
rapporto di cambio predefinito nel progetto o la stessa opportunità<br />
dell’operazione;<br />
- gli amministratori non sono tenuti a dichiarare che “non si sono<br />
verificate modifiche rilevanti”, per cui non risulta incompleto il verbale<br />
nel quale non emerga tale indicazione, salva l’opportunità di<br />
suggerire preventivamente all’organo amministrativo una<br />
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dichiarazione di tal natura come memorandum circa la ricorrenza di<br />
un obbligo che, se violato nella ricorrenza dei presupposti, potrebbe<br />
esporre i suoi componenti e l’organo di controllo ad una pesante<br />
responsabilità patrimoniale.<br />
Sia detto per inciso: la norma finisce per confermare, indirettamente, che il<br />
sopravvenire di modifiche sostanziali degli elementi patrimoniali dopo la<br />
delibera di approvazione del progetto impone agli amministratori di<br />
astenersi dalla stipulazione dell’atto di fusione, come sostenuto da tempo<br />
dalla dottrina dominante 3 , e di “ritornare” in assemblea. Allo stesso modo, mi<br />
pare, potrebbero attutire le conseguenze per loro pregiudizievoli della<br />
mancata rilevazione e/o della mancata comunicazione delle stesse<br />
modifiche in ottemperanza a quanto disposto nel terzo comma dell’art.2501<br />
quinquies.<br />
4. La pubblicazione del progetto di fusione (o di scissione) sul sito internet<br />
della società.<br />
Non vi è dubbio che la novità più significativa sul piano operativo sia<br />
rappresentata dalla facoltà di utilizzare il sito internet della società per offrire<br />
pubblicità al progetto di fusione, in alternativa al registro delle imprese, ai<br />
sensi del novellato terzo comma dell’art.2501 ter c.c.<br />
Il ricorso al sito internet per pubblicizzare documenti sociali non rappresenta<br />
una novità assoluta per il nostro ordinamento, in quanto già concesso alle<br />
società quotate con il D.lgs. 27/2010 (artt.125 bis; 125 ter; 125 quater<br />
T.U.58/1998), ma con la determinante differenza che secondo il T.U.F. tale<br />
modalità pubblicitaria si affianca ad altre previste dalla Consob con<br />
regolamento, e quindi opera nell’ambito di un regime di “libertà vigilata”<br />
nell’interesse della certezza degli adempimenti.<br />
3 Santagata, Le fusioni, in Trattato Colombo Portale, Vol. 7**, 1, Torino, 2004, p.537; Magliulo, cit., p.448,<br />
ove altri riferimento dottrinali.<br />
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Nel procedimento di fusione e di scissione, invece, la pubblicità iniziale del<br />
progetto può essere attuata in via esclusiva tramite il sito internet della<br />
società.<br />
Il punto potenzialmente più debole della soluzione tecnica adottata è<br />
rappresentato dall’incerta idoneità del sito della società 4 ad offrire quelle<br />
stesse garanzie di autenticità dei documenti o di certezza della data che<br />
sono proprie del registro delle imprese.<br />
E’ evidente infatti che da un lato la funzione informativa è corretta se il<br />
progetto non può essere alterato o modificato, sia “manu propria” da<br />
amministratori indecisi sia da terzi; dall’altro la certezza della data di<br />
pubblicazione riverbera più volte sulla piano della tutela dei soci (artt.2501<br />
ter ultimo comma; 2501 quater primo e secondo comma; art.2501 quinquies<br />
terzo comma; 2501 septies, primo comma) e dei creditori.<br />
Con riferimento a questi ultimi, in particolare, è sufficiente rammentare che il<br />
novellato art.2503 discrimina coerentemente la legittimazione<br />
all’opposizione con riferimento all’anteriorità o meno delle ragioni di credito<br />
alla pubblicazione del progetto sul sito internet.<br />
A tutela di tali ragioni la legge si limita a stabilire che la pubblicazione sul sito<br />
internet deve avvenire “con modalità atte a garantire la sicurezza del sito<br />
medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della loro<br />
pubblicazione”.<br />
Preso atto che non si condiziona l’impiego della tecnica pubblicitaria<br />
all’emanazione di alcun regolamento attuativo che fissi imperativamente le<br />
modalità tecniche minime richieste per ottenere il risultato divisato, non<br />
sembra che in sede di controllo di legittimità preventivo sia possibile<br />
chiedere al notaio di divenire un provetto informatico o di avvalersi di una<br />
perizia a conforto.<br />
4 La società può anche disporre di limitati mezzi patrimoniali, poiché alla modalità possono accedere<br />
indiscriminatamente anche società di persone o società a responsabilità limitata semplificate o a capitale<br />
ridotto.<br />
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Quindi, sarà sufficiente che un amministratore o il presidente dell’assemblea<br />
della società che ha operato la pubblicità del progetto mediante il suo sito<br />
internet attesti, con dichiarazione verbalizzata, la ricorrenza di quelle<br />
condizioni di legittimità tecnica indicate nell’art.2501 ter c.c..<br />
Qualora poi alla prova dei fatti si dimostri, ex post, che la dichiarazione è<br />
mendace, e che si sono determinate contraffazioni, i soci lesi potranno<br />
impugnare la delibera in quanto annullabile per mancata conformità alla<br />
legge del procedimento o, se l’atto di fusione è già stato iscritto, agire per<br />
danni nei confronti dell’organo amministrativo.<br />
Si ipotizzi, ulteriormente, che un creditore proponga opposizione e, pur<br />
essendo il credito di data successiva alla pubblicazione del progetto nel sito<br />
internet, riesca a comprovare che tale sito non è realizzato con modalità<br />
atte a garantire la certezza cronologica della pubblicazione.<br />
Quale tutela ai terzi creditori?<br />
Muoverei dalla constatazione che rispetto ai creditori, come già segnalato,<br />
il deficit di certezza sotto il profilo cronologico rileva sul piano della<br />
legittimazione all’opposizione.<br />
Al contempo, il livello assoluto di certezza circa una data di pubblicazione<br />
del progetto è recuperato per effetto della prescrizione dell’art.2502 bis, che<br />
impone di depositare presso il registro delle imprese, unitamente alla<br />
delibera di approvazione, anche i documenti elencati nell’art.2501 septies,<br />
fra i quali è compreso il progetto di fusione (o di scissione), certamente<br />
irrinunciabile da parte dei soci.<br />
Il ragionamento potrebbe quindi essere così articolato:<br />
- l’inidoneità delle modalità operative del sito internet della società a<br />
garantire la certezza della pubblicazione del progetto anche sotto il<br />
profilo cronologico rende incerta la legittimazione dei creditori sociali<br />
a proporre opposizione;<br />
- un diaframma cronologico certo è assicurato dalla pubblicità prevista<br />
nell’art.2502 bis;<br />
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- in caso di comprovata inidoneità delle modalità operative del sito<br />
internet della società a garantire la certezza della pubblicazione del<br />
progetto anche sotto il profilo cronologico la legittimazione<br />
all’opposizione si estende a tutti i creditori anteriori all’iscrizione della<br />
decisione di approvazione della fusione (o della scissione) ex art.2502<br />
bis.<br />
Proseguendo nell’analisi della disposizione, è da escludere la necessità che<br />
lo statuto o i patti sociali diano conto della possibilità di avvalersi del sito<br />
internet per pubblicizzare il progetto di fusione o di scissione, poiché ogni<br />
pretesa in tal senso da un lato sarebbe contraria alla logica della novella<br />
comunitaria, volta a consentire una riduzione dei costi organizzativi delle<br />
società mediante l’eliminazione di una serie di oneri formali; dall’altro<br />
sarebbe incomprensibile sistematicamente, stante l’assenza di obblighi di<br />
adeguamento statutario imposti in tal senso alle società quotate dal<br />
D.lgs.27/2010.<br />
Non sembra nemmeno che l’avviso di convocazione dell’assemblea debba<br />
menzionare le modalità di pubblicazione del progetto, se tramite il sito<br />
internet sociale o tramite il registro delle imprese, poiché tale indicazione<br />
non è prescritta dalla legge e pertanto la sua carenza non può<br />
rappresentare una violazione di regole del procedimento assembleare.<br />
La questione dell’informativa ai soci, se si ritiene esistente, deve quindi essere<br />
risolta a livello statutario, imponendo agli amministratori l’indicazione<br />
ricordata, con l’effetto, in caso di violazione, di rendere la delibera “non<br />
presa in conformità dell’atto costitutivo”, a mente degli artt.2377 e 2479 ter.<br />
Diversamente, sarà il socio che potrà provocare una risposta in tal senso,<br />
semplicemente chiedendo, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.2501 septies,<br />
la trasmissione telematica delle copie dei documenti indicati nella<br />
medesima disposizione. In tal caso, la società o li invia, o comunica che<br />
degli stessi documenti è possibile effettuarne liberamente copia dal sito<br />
internet dove sono pubblicati.<br />
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Più probabilmente sarà la società a comunicare preventivamente tale<br />
ultima opportunità nell’avviso di convocazione, onde evitare di ricevere<br />
richieste inutili.<br />
In definitiva, rispetto ai soci non si può dire che sussista un effettivo problema<br />
di informativa, una volta che è loro pervenuto l’avviso di convocazione, a<br />
seguito del quale saranno in grado di verificare la correttezza del<br />
procedimento applicato dagli amministratori.<br />
In termini generali occorre non dimenticare che dal punto di vista pratico la<br />
possibilità di avvalersi del sito internet sociale semplifica grandemente<br />
rispetto al registro delle imprese l’accesso all’informazione sociale per i soci<br />
e per i terzi, come confermato dalle scelte a suo tempo fatte sia per le<br />
società quotate, sia dal legislatore comunitario per la fusione e la scissione<br />
sia dalla nostra P.A. per pubblicare gli atti amministrativi, poichè al sito è<br />
possibile accedere sempre con qualsiasi mezzo (computer, telefono, tablet)<br />
in grado di connettersi ad internet, senza costi per colui che mette a<br />
disposizione la documentazione.<br />
Atteso ciò, cogliendo lo stimolo offerto dalla disciplina in esame, viene da<br />
chiedersi se non sia opportuno introdurre tramite una regola statutaria la<br />
possibilità per gli amministratori di avvalersi del sito internet per rendere<br />
disponibili ai soci, tramite una password, tutti i documenti che per legge<br />
dovrebbero essere depositati presso la sede sociale in vista di prossime<br />
assemblee, dal bilancio di esercizio fino alla situazione patrimoniale richiesta<br />
negli artt.2446 e 2482 bis.<br />
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