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La fiscalità delle società semplici - INSIGNUM

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Società <strong>semplici</strong> immobiliari:<br />

uno strumento competitivo ?<br />

Società <strong>semplici</strong> immobiliari “senza impresa”:<br />

aspetti fiscali<br />

Dott. Alessandro Servadei<br />

Insignum - Milano 12 gennaio 2013


Sviluppo della relazione<br />

1) Società <strong>semplici</strong>: aspetti fiscali<br />

2) Società <strong>semplici</strong> immobiliari “senza impresa”: aspetti fiscali<br />

3) Società <strong>semplici</strong> immobiliari “senza impresa”: elusione e/o<br />

evasione ?<br />

4) Società <strong>semplici</strong>: alcuni vantaggi<br />

5) Società <strong>semplici</strong>: la trasformazione<br />

6) Società <strong>semplici</strong> immobiliari “senza impresa”: svantaggi<br />

7) Società <strong>semplici</strong>: sono solo un contenitore di immobili ?<br />

8) Società <strong>semplici</strong>: alcune riflessioni in materia di redditi di<br />

capitale.<br />

Insignum - Milano 12 gennaio 2013


Società <strong>semplici</strong>: aspetti fiscali<br />

<strong>La</strong> <strong>fiscalità</strong> della Società Semplici è conseguenza dell’art. 2249 del codice civile:<br />

… le <strong>società</strong> che hanno per oggetto l’esercizio di un attività diversa (da quella<br />

d’impresa n.d.r.) sono regolate dalle disposizioni sulla <strong>società</strong> semplice …<br />

REDDITI<br />

FONDIARI<br />

REDDITI<br />

LAVORO<br />

AUTONOMO<br />

NO<br />

REDDITO<br />

D’IMPRESA<br />

Insignum - Milano 12 gennaio 2013<br />

REDDITI<br />

CAPITALE<br />

POSSONO<br />

ESSERE SOCIE<br />

DI SOCIETA’ DI<br />

PERSONE<br />

REDDITI<br />

DIVERSI


Società <strong>semplici</strong>: aspetti fiscali<br />

I redditi fondiari, di lavoro autonomo, di capitale e diversi sono<br />

determinati con le stesse regole valevoli per le PERSONE FISICHE,<br />

per poi sommarli tra loro per calcolare il reddito complessivo imponibile<br />

della Società Semplice.<br />

L’imponibile viene calcolato e dichiarato utilizzando il Modello Unico<br />

Società di Persone. Ogni socio dovrà dichiarare nel proprio Modello<br />

Unico Persone Fisiche (quadro RH) la propria quota di imponibile,<br />

sommandolo ad eventuali altri redditi ed assoggettando il reddito<br />

imponibile complessivo ad IRPEF.<br />

Si applica, pertanto, il PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA, tipico per<br />

tutte le <strong>società</strong> di persone ovvero della tassazione del reddito<br />

indipendentemente dalla percezione dello stesso<br />

Insignum - Milano 12 gennaio 2013


Società <strong>semplici</strong>: aspetti fiscali<br />

PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA, art. 5 TUIR:<br />

- comma 1: i redditi <strong>delle</strong> <strong>società</strong> <strong>semplici</strong> … sono<br />

imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla<br />

percezione, proporzionalmente alla sua quota di<br />

partecipazioni agli utili.<br />

- comma 2: le quote di partecipazione si<br />

presumono proporzionate al valore dei<br />

conferimenti dei soci se non risultano<br />

determinate diversamente dall’atto pubblico o<br />

dalla scrittura privata autenticata di costituzione<br />

o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di<br />

data anteriore al periodo di imposta …<br />

Insignum - Milano 12 gennaio 2013


Società <strong>semplici</strong>: aspetti fiscali<br />

Alcuni oneri sostenuti dalle Società Semplici vengono attribuiti direttamente ai soci, i<br />

quali possono dedurli o detrarli rispettivamente dal proprio imponibile o dalla propria<br />

imposta.<br />

Gli ONERI DEDUCIBILI sono i seguenti:<br />

- contributi e donazioni ai paesi in via di sviluppo<br />

- indennità per perdita di avviamento commerciale<br />

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere a funzioni elettorali<br />

Gli ONERI DETRAIBILI sono i seguenti:<br />

- interessi passivi ed oneri accessori in dipendenza di prestiti o mutui agrari<br />

- spese sostenute da soggetti obbligati alla manutenzione di beni vincolati<br />

- le erogazioni liberali a favore di determinati organismi aventi finalità culturali<br />

- le erogazioni in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni,<br />

associazioni legalmente riconosciute<br />

- le erogazioni di denaro a favore di ONLUS<br />

Insignum - Milano 12 gennaio 2013


Società <strong>semplici</strong> immobiliari “senza<br />

impresa”: aspetti fiscali<br />

Nel caso di Società Semplice avente ad oggetto il<br />

godimento di beni immobili, si avranno componenti<br />

reddituali di derivazione immobiliare che<br />

concorreranno alla formazione del reddito secondo i<br />

criteri propri dei REDDITI FONDIARI o dei REDDITI<br />

DIVERSI.<br />

Troveranno quindi applicazione le seguenti norme del<br />

TUIR – D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917:<br />

- art. 5 redditi prodotti in forma associata<br />

- capo II – artt. 25 – 43 redditi fondiari<br />

- capo VII – artt. 67 – 71 redditi diversi<br />

Insignum - Milano 12 gennaio 2013


Società <strong>semplici</strong> immobiliari “senza<br />

impresa”: aspetti fiscali<br />

Nell’ambito dell’attività di gestione, si assume che la Società<br />

Semplice immobiliare ponga in essere tutti gli atti necessari<br />

alla conservazione ed all’accrescimento del patrimonio,<br />

quali ad esempio:<br />

• l’acquisto di immobili;<br />

• l’acquisto, la costituzione od il trasferimento di diritti reali<br />

immobiliari;<br />

• la concessione in locazione o affitto dei beni immobili;<br />

• la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione<br />

dei beni immobili;<br />

• la cessione di immobili.<br />

Il riflesso fiscale <strong>delle</strong> suddette tipologie di operazioni è il<br />

conseguimento di redditi riconducibili alle categorie dei redditi<br />

fondiari e dei redditi diversi.<br />

Insignum - Milano 12 gennaio 2013


Società <strong>semplici</strong> immobiliari “senza<br />

Fattispecie reddituali legate alla gestione immobiliare.<br />

impresa”: aspetti fiscali<br />

Nella sua componente di derivazione immobiliare, il reddito <strong>delle</strong> <strong>società</strong> <strong>semplici</strong> è determinato in base alle norme previste per i redditi<br />

fondiari dal Capo II del TUIR (artt. 25 - 43) e per i redditi diversi dal Capo VII (artt. 67 - 71).<br />

Pertanto, con riferimento alle <strong>società</strong> <strong>semplici</strong> di natura immobiliare, assumono rilievo i criteri di determinazione dei redditi fondiari,<br />

ovvero:<br />

n il canone di locazione ridotto forfetariamente per i fabbricati locati (<strong>La</strong> Legge n. 92/2012 ha abbattuto dal 15% al 5% la<br />

deduzione forfetaria, decorrenza dal 2013). In base al Provvedimento 2011/55394 del Direttore dell’Agenzia <strong>delle</strong><br />

Entrate le SS non possono optare per la cosiddetta “cedolare secca”;<br />

n la rendita catastale, per i fabbricati non locati;<br />

n tassazione agevolata per i fabbricati abitativi di interesse storico - artistico, vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 490/99;<br />

n il reddito dominicale per i terreni non dati in affitto o dati in affitto per usi agricoli a soggetti che esercitino attività agricola;<br />

n i criteri di determinazione dei redditi diversi, con particolare riferimento a quelli di natura immobiliare, ovverosia:<br />

n plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili e successiva<br />

vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici;<br />

n plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni;<br />

n plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo<br />

gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;<br />

n plusvalenze conseguite a seguito di espropriazione di terreni;<br />

n i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;<br />

n i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto di beni immobili;<br />

n i redditi derivanti dalla sublocazione di beni immobili;<br />

n i redditi dei beni immobili situati all’estero (IVIE);<br />

n i redditi derivanti dall’affitto di terreni per usi non agricoli.<br />

Insignum - Milano 12 gennaio 2013


Società <strong>semplici</strong> immobiliari “senza<br />

impresa”: elusione e/o evasione ?<br />

Le Società Semplici immobiliari sono “conosciute” e “FAVORITE” dal Legislatore<br />

Fiscale, in quanto volte ad eliminare schermi societari e quindi deduzioni di costi<br />

o detrazioni di IVA ritenute illegittime dall’Amministrazione Finanziaria.<br />

Norme specifiche volte ad agevolare lo scioglimento o la trasformazione da<br />

<strong>società</strong> commerciale a Società Semplice sono conosciute da tempo:<br />

- Legge n. 724/1994 (scioglimento agevolato)<br />

- Legge n. 85/1995 (scioglimento agevolato – minimum tax)<br />

- Legge n. 662/1996 (scioglimento agevolato)<br />

- Legge n. 449/1997 (scioglimento o trasformazione in <strong>società</strong> semplice)<br />

- Legge n. 448/2001 (scioglimento o trasformazione in <strong>società</strong> semplice)<br />

- Legge n. 296/2006 (scioglimento o trasformazione in <strong>società</strong> semplice)<br />

- Legge n. 244/2007 (scioglimento o trasformazione in <strong>società</strong> semplice)<br />

Insignum - Milano 12 gennaio 2013


Società <strong>semplici</strong> immobiliari “senza<br />

impresa”: elusione e/o evasione ?<br />

Perché il Legislatore Fiscale ha da tempo incentivato, mediante sgravi fiscali, la<br />

trasformazione da <strong>società</strong> con attività d’impresa (di capitali o di persona che<br />

fossero) in Società Semplice ? In particolare di <strong>società</strong> immobiliari ?<br />

Perché la Società Semplice e una Persona Fisica sono la stessa cosa da<br />

un punto di vista fiscale: stessa tassazione, assenza di schermi e<br />

trasparenza.<br />

A titolo di esempio, e non a caso, anche l’ultima Legge di Stabilità (Legge 24<br />

dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 473) ha equiparato persone fisiche e<br />

Società Semplici, riaprendo i termini per la rivalutazione di terreni agricoli, di<br />

terreni edificabili e di partecipazioni a Persone Fisiche (che non agiscono nella<br />

sfera dell’impresa), Enti non Commerciali e Società Semplici.<br />

Per l’Amministrazione Finanziaria una Società Semplice deve essere iscritta al<br />

Registro <strong>delle</strong> Imprese ? NO, anzi proprio le più recenti norme riguardanti le<br />

agevolazioni fiscali in caso di trasformazione in Società Semplice prevedevano<br />

la cancellazione dal Registro <strong>delle</strong> Imprese entro un anno dall’adozione della<br />

delibera di trasformazione (Legge n. 296/2006, C.M. 4 maggio 2007, n. 25/E).<br />

Insignum - Milano 12 gennaio 2013


Società <strong>semplici</strong>: alcuni vantaggi<br />

Le Società Semplici NON hanno i seguenti obblighi:<br />

- non sono tenute alla tenuta della contabilità<br />

- non hanno obblighi IVA (non hanno Partita IVA)<br />

- non devono redigere il bilancio<br />

- non sono soggette agli Studi di Settore, in quanto non producono reddito d’impresa o professionale (art.<br />

10 Legge n. 146/98)<br />

- non sono soggette alla disciplina <strong>delle</strong> Società di Comodo, in quanto non sono ricomprese nell’elenco<br />

tassativo di cui all’art. 30, comma 1, Legge n. 724/94<br />

- sono escluse dalla disciplina introdotta dal D.L. n. 138/2011 (beni in godimento ai soci), in quanto è<br />

necessario che il soggetto dante i beni produca reddito d’impresa (C.M. n. 36/E del 24/09/2012<br />

- non sono soggette all’IRAP, in quanto manca il presupposto definito dall’art. 2 del D.Lgs. n. 446/97 ovvero<br />

l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni<br />

ovvero alla produzione di servizi (si veda anche l’art. 6 del medesimo Decreto Legislativo e la C.M. n. 141/E<br />

del 04/06/1998 (con esclusione dei redditi professionali ed agricoli invece assoggettati ad IRAP).<br />

Inoltre gli utili prodotti dalla Società Semplice possono essere prelevati dai soci secondo le regole statutarie<br />

senza alcun ulteriore vincolo o adempimento formale se non l’effettiva produzione dell’utile medesimo, il<br />

tutto favorendo la possibilità di canalizzare flussi di denaro (e quindi di reddito) da utilizzare quale prova di<br />

capacità reddituale di fronte a strumenti presuntivi di accertamento quali ad esempio il Redditometro.<br />

Insignum - Milano 12 gennaio 2013


Società <strong>semplici</strong>: la trasformazione<br />

TRASFORMAZIONE REGRESSIVA<br />

DA SOCIETA’ COMMERCIALE IN SOCIETA’ SEMPLICE:<br />

CONSEGUENZE FISCALI<br />

Esistono norme specifiche regolanti la trasformazione da <strong>società</strong> di<br />

capitali / di persone in Società Semplice ?<br />

Norme specifiche non esistono, ma ancorché la lettera della norma<br />

non lo preveda, si ritiene che possa trovare applicazione l’art. 171<br />

TUIR – Trasformazione eterogenea -, il quale prevede quale<br />

momento impositivo il passaggio da un regime di impresa ad un<br />

regime non di impresa e viceversa.<br />

Con la trasformazione in Società Semplice si ESCE dal reddito di<br />

impresa.<br />

Insignum - Milano 12 gennaio 2013


Società <strong>semplici</strong>: la trasformazione<br />

TRASFORMAZIONE REGRESSIVA DA SOCIETA’ COMMERCIALE IN SOCIETA’ SEMPLICE:<br />

CONSEGUENZE FISCALI<br />

Imposte dirette<br />

Emersione di plusvalenze tassate ai sensi dell’art. 86 TUIR, in quanto gli immobili si considerano destinati a finalità estranee<br />

all’esercizio dell’impresa. Possibile compensazione con perdite pregresse.<br />

IVA ed imposte indirette<br />

L’atto di trasformazione in <strong>società</strong> semplice, configurandosi quale operazione di autoconsumo di beni d’impresa, comporta<br />

l’assoggettamento ad IVA dell’operazione ai sensi dell’art. 2, comma 5, DPR 633/72 sempre che all’atto dell’acquisto sia stata<br />

operata la detrazione del tributo ai sensi dell’art. 19 del medesimo DPR. Anche rettifica 19 bis 2 nel medesimo caso (CM n.<br />

11 16/02/2007). A ciò si aggiungano le imposte di registro, ipotecarie e catastali, che dovrebbero essere in misura fissa.<br />

Altre imposte<br />

Tassazione secondo le norme di riferimento di riserve e fondi in sospensione d’imposta.<br />

PER QUANTO CONCERNE LE IMPOSTE DIRETTE E L’IVA<br />

LO SCIOGLIMENTO E LA TRASFORMAZIONE SONO EQUIPARABILI:<br />

PERCHE<br />

DOVREBBE ESSERE POSSIBILE (E NON ELUSIVA)<br />

LA PRIMA E NON LA SECONDA ?<br />

Insignum - Milano 12 gennaio 2013


Società <strong>semplici</strong>: la trasformazione<br />

L’Amministrazione Finanziaria ha permesso la trasformazione in Società Semplice solo a<br />

<strong>società</strong> cosiddette di “comodo” ? No, come nel caso della Legge n. 449/1997, art. 29, poi<br />

riproposta con la Legge n. 448/2001.<br />

- Legge n. 724/1994 (scioglimento agevolato)<br />

- Legge n. 85/1995 (scioglimento agevolato – minimum tax)<br />

- Legge n. 662/1996 (scioglimento agevolato)<br />

- Legge n. 449/1997 (scioglimento o trasformazione in <strong>società</strong> semplice)<br />

- Legge n. 448/2001 (scioglimento o trasformazione in <strong>società</strong> semplice)<br />

- Legge n. 296/2006 (scioglimento o trasformazione in <strong>società</strong> semplice)<br />

- Legge n. 244/2007 (scioglimento o trasformazione in <strong>società</strong> semplice)<br />

Norme riguardanti le <strong>società</strong> cosiddette di “comodo”:<br />

- Legge n. 724/1994<br />

- Legge n. 662/1996<br />

- Legge n. 296/2006<br />

- ecc.<br />

Insignum - Milano 12 gennaio 2013


Società <strong>semplici</strong> immobiliari “senza<br />

impresa”: svantaggi<br />

SVANTAGGI DELLA SOCIETA’ SEMPLICE<br />

Nel caso in cui gli immobili fossero commerciali<br />

e/o industriali, verrebbe meno la possibilità di:<br />

- dedursi le quote di ammortamento<br />

- dedursi tutti i costi di gestione<br />

- detrarsi l’IVA sugli acquisti<br />

Insignum - Milano 12 gennaio 2013


Società <strong>semplici</strong>: sono solo un<br />

contenitore di immobili ?<br />

Società<br />

Semplice<br />

Accumulo De - accumulo<br />

Produzione di reddito<br />

Aumento del patrimonio<br />

STRUMENTI ED<br />

INVESTIMENTI<br />

FINANZIARI<br />

Insignum - Milano 12 gennaio 2013<br />

Ripartizione del reddito<br />

Ripartizione del patrimonio<br />

Protezione del patrimonio


Società <strong>semplici</strong>: alcune riflessioni in<br />

materia di redditi di capitale<br />

<strong>La</strong> Società Semplice può fare qualsiasi<br />

investimento in strumenti finanziari: infatti<br />

può essere titolare di redditi di capitale<br />

In strumenti assicurativi ? Altri strumenti ?<br />

Forse si, con tutti i relativi vantaggi che ne<br />

conseguono, anche per quanto attiene al de<br />

– accumulo.<br />

Insignum - Milano 12 gennaio 2013


Società <strong>semplici</strong> immobiliari: uno<br />

strumento competitivo ?<br />

Grazie per l’attenzione.<br />

Insignum - Milano 12 gennaio 2013

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