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L'impugnazione del licenziamento alla luce del Collegato ... - Exeo

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AVANGUARDIA GIURIDICA<br />

MA16<br />

EMANUELE VENZO<br />

L’IMPUGNAZIONE DEL<br />

edizioni<br />

diritto <strong>del</strong> lavoro<br />

collana a cura di MARCO ANTONIOL<br />

ALLA LUCE DEL<br />

STUDI APPLICATI<br />

pubblicazioni professionali<br />

ISBN formato pdf : 978-88-95578-98-9


EMANUELE VENZO<br />

L’IMPUGNAZIONE<br />

DEL LICENZIAMENTO<br />

edizioni<br />

AVANGUARDIA GIURIDICA<br />

diritto <strong>del</strong> lavoro<br />

collana a cura di MARCO ANTONIOL<br />

MA16<br />

ALLA LUCE DEL<br />

COLLEGATO<br />

LAVORO 2010<br />

STUDI APPLICATI<br />

pubblicazioni professionali<br />

ISBN formato pdf : 978-88-95578-98-9


fax: 049 9710328 – tel: 049 9710328 martedi e giovedi 12:30 > 14:00<br />

e–mail: amministrazione@territorio. it<br />

La materia <strong>del</strong>l'impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> è stata interessata di recente da incisive<br />

modifiche ad opera <strong>del</strong>la legge n. 183/2010 (c.d. <strong>Collegato</strong> Lavoro), concernenti principalmente<br />

l’introduzione di un nuovo regime di decadenze. La prima parte <strong>del</strong> presente lavoro, dopo un<br />

breve richiamo <strong>alla</strong> disciplina <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> individuale, propone una compiuta trattazione<br />

di dette novità normative, soffermandosi sulle questioni teoriche e pratiche di maggior rilievo<br />

ed offrendo al lettore un quadro <strong>del</strong>le più autorevoli interpretazioni dottrinali affermatesi in<br />

attesa <strong>del</strong>le prime applicazioni <strong>del</strong>la giurisprudenza. La seconda parte <strong>del</strong> contributo, invece,<br />

vuole rappresentare una indagine sullo stato <strong>del</strong>l’arte <strong>del</strong>la produzione giurisprudenziale<br />

relativamente a quegli aspetti <strong>del</strong>l’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> non toccati d<strong>alla</strong> riforma. La<br />

particolare attualità e la rilevanza pratica <strong>del</strong>le questioni affrontate, nonché l’attenzione alle<br />

più recenti pronunce <strong>del</strong>la Suprema Corte, rendono questo lavoro un utile strumento per la<br />

soluzione di tutti i dubbi e le problematiche che possono sorgere nel quotidiano svolgimento<br />

<strong>del</strong>la professione.<br />

Copyright © 2011 <strong>Exeo</strong> S.r.l.. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale e con<br />

qualsiasi mezzo senza l’autorizzazione scritta <strong>del</strong>l’editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso<br />

personale <strong>del</strong> soggetto abbonato, e comunque mai a scopo commerciale. Il pdf può essere utilizzato<br />

esclusivamente dall’acquirente, nei propri dispositivi di lettura, e dai suoi più stretti collaboratori<br />

professionali. Ogni diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque,<br />

totale o parziale di contenuti è vietata senza il consenso scritto <strong>del</strong>l’editore.<br />

edizione: ottobre 2011 - collana: AVANGUARDIA GIURIDICA, a cura di Marco Antoniol<br />

materia: diritto <strong>del</strong> lavoro - tipologia: studi applicati - formato: digitale, pdf<br />

codice prodotto: MA16 - ISBN: 978-88-95578-98-9- prezzo: € 20,00<br />

autore: Emanuele Venzo, laureato in giurisprudenza<br />

editore: <strong>Exeo</strong> srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale<br />

piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD<br />

casella postale 76/A 35028 Piove di Sacco PD info@exeoedizioni.it. Luogo di elaborazione presso la<br />

sede operativa.<br />

L’editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a direzione@exeoedizioni.it.<br />

professionisti<br />

pubblica amministrazione<br />

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VENZO – L’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> – Cap. I – Introduzione<br />

SOMMARIO<br />

CAPITOLO I - INTRODUZIONE ........................................................................6<br />

CAPITOLO II - BREVI CENNI SULLA DISCIPLINA DEL<br />

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE .....................................................................8<br />

1. La risoluzione unilaterale <strong>del</strong> rapporto di lavoro............................................................... 8<br />

2. Il regime sanzionatorio <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> invalido ......................................................... 11<br />

3. Forma e procedura di attuazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> ......................................................... 14<br />

4. L’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong>: ambito applicativo .................................................. 17<br />

CAPITOLO III - IL NUOVO REGIME DI DECADENZE PER<br />

L’IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO INTRODOTTO DALL’ART.<br />

32 DEL COLLEGATO LAVORO 2010 ................................................................ 21<br />

1. Breve premessa sulla legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. <strong>Collegato</strong> Lavoro) ........... 21<br />

2. Il nuovo regime di decadenze per l’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> ............................ 23<br />

3. Gli atti impeditivi <strong>del</strong>la decadenza diversi dall’azione giudiziale: premessa .............. 26<br />

4. (segue) La comunicazione <strong>del</strong>la richiesta di tentativo di conciliazione ......................... 27<br />

5. (segue) La comunicazione <strong>del</strong>la richiesta di arbitrato ...................................................... 28<br />

6. La natura <strong>del</strong> nuovo termine di decadenza ....................................................................... 30<br />

7. Ambito applicativo <strong>del</strong> nuovo regime di decadenze .......................................................... 31<br />

8. Regime dei licenziamenti intimati prima <strong>del</strong>l’entrata in vigore <strong>del</strong> <strong>Collegato</strong><br />

Lavoro ....................................................................................................................................... 33<br />

9. Ulteriori ambiti applicativi <strong>del</strong>la disciplina <strong>del</strong> modificato art. 6 <strong>del</strong>la legge n.<br />

604/1966 .................................................................................................................................. 34<br />

10. (segue) Decadenze anche per i contratti a termine ............................................................. 37<br />

CAPITOLO IV - PROFILI PROBLEMATICI RELATIVI<br />

ALL’IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO NON RISOLTI DAL<br />

COLLEGATO LAVORO ....................................................................................... 40<br />

1. Premessa ..................................................................................................................................... 40<br />

2. La natura <strong>del</strong>l’atto di impugnazione e l’individuazione dei soggetti legittimati ....... 40<br />

3. Gli atti idonei <strong>alla</strong> impugnazione stragiudiziale: la spedizione <strong>del</strong>la lettera<br />

raccomandata ........................................................................................................................... 42<br />

4. (segue) Il telegramma, il fax, la posta elettronica certificata, l’avviso di<br />

convocazione <strong>del</strong>l’ufficio provinciale <strong>del</strong> lavoro per l’esperimento <strong>del</strong> tentativo<br />

di conciliazione ......................................................................................................................... 44<br />

5. L’impugnazione giudiziale <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> .................................................................... 46<br />

6. Revoca o rinuncia <strong>alla</strong> impugnazione ................................................................................ 48<br />

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VENZO – L’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> – Cap. I – Introduzione<br />

7. Irrilevanza <strong>del</strong>le cause di interruzione e di sospensione dei termini di decadenza ..... 49<br />

8. Riflessi processuali <strong>del</strong>la disciplina <strong>del</strong>la impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> .................. 50<br />

9. Conseguenze <strong>del</strong>la decadenza sulla proponibilità <strong>del</strong>l’azione risarcitoria di<br />

diritto comune .......................................................................................................................... 52<br />

ALLEGATI ............................................................................................................... 55<br />

All. 1 - L’art. 32 <strong>del</strong>la legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. <strong>Collegato</strong> Lavoro) ............. 55<br />

All. 2 - L’art. 6 <strong>del</strong>la legge 15 luglio 1966, n. 604 - testo originario e testo vigente<br />

a confronto ................................................................................................................................ 57<br />

All. 3 - Altre disposizioni rilevanti <strong>del</strong>la legge 15 luglio 1966, n. 604 ............................. 58<br />

All. 4 - Disposizioni rilevanti <strong>del</strong> codice civile ........................................................................ 60<br />

All. 5 - Disposizioni rilevanti <strong>del</strong> codice di procedura civile ................................................ 62<br />

All. 6 - Disposizioni rilevanti <strong>del</strong>la legge 20 maggio 1970, n. 300, c.d. Statuto dei<br />

Lavoratori ................................................................................................................................ 67<br />

BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 70<br />

1. Manuali .................................................................................................................................... 70<br />

2. Periodici ..................................................................................................................................... 70<br />

SITOGRAFIA .......................................................................................................... 72<br />

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VENZO – L’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> – Cap. I – Introduzione<br />

CAPITOLO I<br />

INTRODUZIONE<br />

La legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. <strong>Collegato</strong> Lavoro), approvata dalle<br />

Camere al termine di un farraginoso percorso parlamentare, nasce con l’obiettivo<br />

dichiarato di disincentivare il ricorso sistematico agli organi giurisdizionali in<br />

materia di diritto <strong>del</strong> lavoro, prevedendo, da un lato, il contenimento dei poteri<br />

<strong>del</strong> giudice, dall’altro, il potenziamento degli strumenti alternativi di risoluzione<br />

<strong>del</strong>le controversie.<br />

In tale ottica deflattiva devono essere lette le rilevanti novità <strong>del</strong> <strong>Collegato</strong><br />

Lavoro sul tema <strong>del</strong>la impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> individuale.<br />

In particolare, l’articolo 32 di tale normativa, riformando l’art. 6 <strong>del</strong>la legge n.<br />

604/1966, ha introdotto un secondo termine di decadenza di duecentosettanta<br />

giorni - che si aggiunge a quello già esistente di sessanta giorni per<br />

l’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> in via stragiudiziale - entro il quale deve essere<br />

depositato il ricorso presso la cancelleria <strong>del</strong> giudice <strong>del</strong> lavoro o, in alternativa,<br />

comunicata <strong>alla</strong> controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o di<br />

arbitrato, a pena di inefficacia <strong>del</strong>l’impugnazione stragiudiziale tempestivamente<br />

effettuata.<br />

In altre parole, il lavoratore licenziato che intende tutelare i propri diritti,<br />

dopo aver impugnato stragiudizialmente l’atto datoriale di recesso nei sessanta<br />

giorni successivi <strong>alla</strong> sua comunicazione in forma scritta, non dispone più <strong>del</strong><br />

termine quinquennale per proporre l’azione giudiziale di annullamento ed evitare<br />

la prescrizione, ma ha l’onere di attivarsi nel breve termine di duecentosettanta<br />

giorni, scegliendo una <strong>del</strong>le tre opzioni ammesse d<strong>alla</strong> legge.<br />

Peraltro, sempre secondo la nuova normativa, qualora il lavoratore abbia<br />

deciso di evitare la seconda decadenza attivando una procedura di tipo<br />

stragiudiziale e questa sia stata rifiutata d<strong>alla</strong> controparte o non sia stato<br />

raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, è sempre ammessa la<br />

tutela giudiziale purché il relativo ricorso sia depositato a pena di decadenza<br />

entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.<br />

Il presente lavoro, dopo un sintetico ma doveroso richiamo <strong>alla</strong> disciplina <strong>del</strong><br />

<strong>licenziamento</strong> individuale, contenuto nel secondo capitolo, propone una analisi<br />

<strong>del</strong>le principali modifiche apportate dal <strong>Collegato</strong> Lavoro in materia di<br />

impugnazione <strong>del</strong> recesso, privilegiando un approccio problematico al testo<br />

normativo, volto a far emergere, per ciascuna <strong>del</strong>le disposizioni esaminate, le<br />

questioni, teoriche e pratiche, maggiormente rilevanti.<br />

Attenzione viene prestata, inoltre, a quelle norme, sempre contenute nell’art.<br />

32 <strong>del</strong>la legge n. 183/2010, che estendono l’applicazione <strong>del</strong> nuovo regime di<br />

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VENZO – L’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> – Cap. I – Introduzione<br />

decadenze ad ulteriori controversie in materia di diritto <strong>del</strong> lavoro, quali ad<br />

esempio quelle inerenti la qualificazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro, la legittimità <strong>del</strong><br />

termine apposto al contratto ecc.<br />

L’ultima parte di questo contributo, invece, vuole rappresentare una indagine<br />

sullo stato <strong>del</strong>l’arte <strong>del</strong>la produzione giurisprudenziale in relazione alle tematiche<br />

più controverse riguardanti l’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong>.<br />

In particolare ampio risalto è dedicato alle questioni più strettamente<br />

processuali (si pensi, ad esempio, ai temi <strong>del</strong>la rilevabilità d’ufficio <strong>del</strong>la eccezione<br />

di decadenza, <strong>del</strong> riparto <strong>del</strong>l’onere <strong>del</strong>la prova oppure <strong>del</strong>la applicabilità <strong>del</strong>la<br />

sospensione feriale dei termini processuali ai nuovi termini di decadenza<br />

introdotti dal <strong>Collegato</strong> Lavoro), aspetti questi di sicuro interesse per l’operatore<br />

pratico che quindi può consultare questa opera come un vero e proprio<br />

prontuario al cui interno rinvenire le soluzioni alle problematiche che possono<br />

presentarsi tutti i giorni nello svolgimento <strong>del</strong>la attività professionale.<br />

Infine, in allegato al presente lavoro, allo scopo di agevolarne la fruizione da<br />

parte <strong>del</strong> lettore, è offerto un quadro completo dei testi normativi richiamati nel<br />

corso <strong>del</strong>la trattazione dei molteplici aspetti connessi <strong>alla</strong> impugnazione <strong>del</strong><br />

<strong>licenziamento</strong>.<br />

§§§<br />

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VENZO – L’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> – Cap. II – Il <strong>licenziamento</strong> individuale (cenni)<br />

CAPITOLO II<br />

BREVI CENNI SULLA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO<br />

INDIVIDUALE<br />

1. La risoluzione unilaterale <strong>del</strong> rapporto di lavoro<br />

Nell’ambito dei contratti a tempo indeterminato, le parti hanno la possibilità<br />

di estinguere il rapporto di lavoro consensualmente 1 oppure unilateralmente,<br />

mediante il compimento di un atto idoneo a produrre lo scioglimento <strong>del</strong><br />

vincolo giuridico.<br />

Secondo quanto previsto dall’art. 2118 c.c. ciascuna parte dispone <strong>del</strong>la facoltà<br />

di recedere dal contratto di lavoro, ponendosi come unico limite a suo carico<br />

quello <strong>del</strong>l’obbligo <strong>del</strong> preavviso «nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o<br />

secondo equità».<br />

Tuttavia, l’ambito applicativo di una simile disposizione - ispirata d<strong>alla</strong><br />

concezione liberale <strong>del</strong>la parità contrattuale <strong>del</strong>le parti propria <strong>del</strong> legislatore <strong>del</strong><br />

1942 - ha subito nel corso degli anni una notevole compressione a causa di<br />

significative pronunce <strong>del</strong>la Corte Costituzionale 2 e di numerosi interventi<br />

normativi 3 .<br />

Oggi l’operatività <strong>del</strong>l’art. 2118 c.c. è da ritenersi limitata alle sole ipotesi di<br />

<strong>licenziamento</strong> dei lavoratori domestici 4 , dei lavoratori ultrasessantacinquenni e<br />

<strong>del</strong>le lavoratrici ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici 5 , dei<br />

dirigenti 6 , dei lavoratori assunti in prova 7 , degli apprendisti al termine<br />

<strong>del</strong>l’apprendistato 8 , degli atleti professionisti 9 , oltre a tutti i casi di dimissioni <strong>del</strong><br />

lavoratore.<br />

Al di fuori <strong>del</strong>le ipotesi indicate vige il principio generale <strong>del</strong> recesso c.d.<br />

causale, sancito dall’art. 1 <strong>del</strong>la legge 15 luglio 1966, n. 604, in base al quale «nel<br />

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro<br />

privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge,<br />

1<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 1372, comma primo, c.c.<br />

2<br />

Si veda C.Cost. 9 giugno 1965, n. 45.<br />

3<br />

Legge 15 luglio 1966, n. 604; legge 20 maggio 1970, n. 300; legge 11 maggio 1990, n. 108.<br />

4<br />

Si veda l’art. 4, comma 1, <strong>del</strong>la legge n. 108/1990. Sul tema <strong>del</strong> lavoro domestico si segnala ALBANESE<br />

L., Il lavoro domestico. Gestione di colf e badanti. <strong>Exeo</strong>, Padova, 2011.<br />

5<br />

Così ai sensi <strong>del</strong>l’art. 4, comma primo, <strong>del</strong>la legge n. 108/1990, salvi i casi in cui tali soggetti abbiano<br />

scelto di proseguire il rapporto sino ai limiti di età previsti d<strong>alla</strong> legge n. 54/1982 e d<strong>alla</strong> legge n.<br />

407/1990.<br />

6<br />

A contrariis dagli artt. 10, 3 e 2, quarto comma, <strong>del</strong>la legge n. 604/1966.<br />

7<br />

Art. 10 <strong>del</strong>la legge n. 604/1966.<br />

8<br />

Art. 10 <strong>del</strong>la legge n. 604/1966.<br />

9<br />

Ai sensi <strong>del</strong>la legge n. 91/1981 e D.M. 13 marzo 1985.<br />

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VENZO – L’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> – Cap. II – Il <strong>licenziamento</strong> individuale (cenni)<br />

di regolamento, e di contratto collettivo o individuale, il <strong>licenziamento</strong> <strong>del</strong><br />

prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi <strong>del</strong>l’articolo<br />

2119 c.c. o per giustificato motivo».<br />

In altre parole, nei casi in cui sia il datore a voler risolvere unilateralmente il<br />

rapporto di lavoro, è necessario che il relativo atto di recesso intimato al<br />

lavoratore sia supportato da una giustificazione causale.<br />

Ai sensi <strong>del</strong> richiamato articolo 2119 c.c., se il contratto è a tempo<br />

indeterminato, il <strong>licenziamento</strong> intimato dal datore di lavoro in presenza di una<br />

«giusta causa», ovvero di un fatto grave che «non consente la prosecuzione, anche<br />

provvisoria, <strong>del</strong> rapporto», è da ritenersi idoneo a sciogliere unilateralmente il<br />

vincolo contrattuale con il lavoratore, anche in mancanza di preavviso 10 .<br />

Secondo la giurisprudenza consolidata <strong>del</strong>la Cassazione, per «giusta causa» si<br />

intende «ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la<br />

fiducia <strong>del</strong> datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione <strong>del</strong> rapporto si<br />

risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali» 11 .<br />

Tra i comportamenti idonei ad integrare una giusta causa di recesso rientrano<br />

senza dubbio gli inadempimenti degli obblighi contrattuali, mentre, in linea di<br />

principio, risultano irrilevanti quelli attinenti <strong>alla</strong> vita privata <strong>del</strong> lavoratore 12 .<br />

Tuttavia, la giurisprudenza, in un numero sempre crescente di casi, ha derogato al<br />

principio ora menzionato, ritenendo validi presupposti per l’applicazione <strong>del</strong>l’art.<br />

2119 c.c. quei fatti o comportamenti tenuti al di fuori <strong>del</strong>la esecuzione <strong>del</strong>la<br />

prestazione e degli altri obblighi derivanti dal contratto «di natura tale da far<br />

ritenere il dipendente inidoneo <strong>alla</strong> prosecuzione <strong>del</strong> rapporto lavorativo,<br />

specialmente quando, per le caratteristiche e peculiarità di esso, la prestazione<br />

lavorativa richieda un ampio margine di fiducia» 13 .<br />

Le due ulteriori situazioni causali in presenza <strong>del</strong>le quali il <strong>licenziamento</strong><br />

intimato dal datore di lavoro è da ritenersi legittimo e idoneo a sciogliere il<br />

10<br />

La giusta causa di <strong>licenziamento</strong>, quale fatto «che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria,<br />

<strong>del</strong> rapporto», è una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento <strong>del</strong>le norme <strong>alla</strong> realtà da<br />

disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione (ascrivibile <strong>alla</strong> tipologia<br />

<strong>del</strong>le cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, <strong>del</strong>ineante un modulo generico che richiede di<br />

essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi <strong>alla</strong><br />

coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni <strong>del</strong><br />

parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di<br />

legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento <strong>del</strong>la concreta ricorrenza, nel fatto dedotto<br />

in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e <strong>del</strong>la loro<br />

concreta attitudine a costituire giusta causa di <strong>licenziamento</strong>, si pone sul diverso piano <strong>del</strong> giudizio di<br />

fatto, demandato al giudice di merito e sindacabile in cassazione a condizione che la contestazione non<br />

si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica<br />

denuncia di incoerenza rispetto agli standards, conformi ai valori <strong>del</strong>l’ordinamento, esistenti nella realtà<br />

sociale (Cassazione civile sez. lav., 2 marzo 2011, n. 5095).<br />

11<br />

Cass.civ. sez. lav., 22 giugno 2009, n. 14586; Cass.civ. sez. lav., 8 settembre 2006, n. 19270; Cass.civ.<br />

sez. lav., 15 gennaio 2003, n. 313.<br />

12<br />

Si veda TATARELLI M., Il <strong>licenziamento</strong> individuale e collettivo, Padova, 2006, pp.175 ss.<br />

13<br />

Cass.civ. sez. lav, 14 luglio 2001, n. 9590; Cass.civ. sez. lav., 9 agosto 2004, n. 15373; Cass.civ. sez. lav,<br />

25 marzo 2011, n. 7021.<br />

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VENZO – L’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> – Cap. II – Il <strong>licenziamento</strong> individuale (cenni)<br />

rapporto di lavoro sono previste dall’art. 3 <strong>del</strong>la legge n. 604/1966 e sono il<br />

giustificato motivo soggettivo e oggettivo.<br />

La prima di esse, il c.d. giustificato motivo soggettivo, consiste in una<br />

violazione degli obblighi contrattuali da parte <strong>del</strong> prestatore di lavoro ed è<br />

configurabile ogniqualvolta l’inadempimento <strong>del</strong> lavoratore è da ritenersi<br />

«notevole» sotto il profilo <strong>del</strong>la gravità oggettiva, oltre che riconducibile ad un<br />

atto o un comportamento doloso o colposo 14 .<br />

Secondo la dottrina, la differenza che si pone rispetto alle ipotesi di recesso<br />

per giusta causa per i casi di inadempimento contrattuale è di ordine<br />

esclusivamente quantitativo, ovvero basata sulla gravità e sulla intensità <strong>del</strong> fatto<br />

commesso dal lavoratore 15 .<br />

Pertanto, sul piano pratico, nei casi in cui la mancanza imputabile al<br />

lavoratore risulti di maggiore gravità, è applicabile l’art. 2119 c.c. e quindi il<br />

datore di lavoro può intimare il <strong>licenziamento</strong> “in tronco”, ovvero senza alcun<br />

preavviso, mentre, nei casi di minore gravità, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 3 <strong>del</strong>la legge n.<br />

604/1966, il rispetto <strong>del</strong> periodo di preavviso è obbligatorio.<br />

In entrambi i casi, tuttavia, il <strong>licenziamento</strong> ha natura ontologicamente<br />

disciplinare e soggiace alle regole procedurali previste dall’art. 7 <strong>del</strong>la legge n.<br />

300/1970 16 .<br />

L’altra ipotesi contemplata dall’art. 3 in presenza <strong>del</strong>la quale la legge ammette<br />

la possibilità per il datore di lavoro di intimare un <strong>licenziamento</strong> valido ed<br />

efficace consiste nel giustificato motivo oggettivo, ovvero nella sussistenza di<br />

ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione <strong>del</strong> lavoro e al regolare<br />

funzionamento di essa.<br />

Una così ampia previsione abbraccia tutti i fatti inerenti all’attività produttiva,<br />

che deve realizzarsi secondo criteri di ragionevolezza economica;<br />

all’organizzazione <strong>del</strong> lavoro, che deve adeguarsi all’obiettivo <strong>del</strong> proficuo<br />

impiego <strong>del</strong>le risorse umane; al funzionamento <strong>del</strong>le strutture operative, che deve<br />

attuarsi con i crismi <strong>del</strong>la regolarità 17 .<br />

Secondo la giurisprudenza, nelle ipotesi di <strong>licenziamento</strong> individuale per<br />

giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all’attività<br />

produttiva, il datore di lavoro ha l’onere di provare, con riferimento <strong>alla</strong> capacità<br />

professionale <strong>del</strong> lavoratore e all’organizzazione aziendale esistente all’epoca <strong>del</strong><br />

14 In una recente pronuncia, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il <strong>licenziamento</strong> intimato al<br />

lavoratore per scarso rendimento qualora sia risultato provato, sulla scorta <strong>del</strong>la valutazione complessiva<br />

<strong>del</strong>l’attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una<br />

evidente violazione <strong>del</strong>la diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in<br />

conseguenza <strong>del</strong>l’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il<br />

lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei<br />

risultanti dati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal<br />

conseguimento di una soglia minima di produzione (Cass.civ. sez. lav., 1 dicembre 2010, n. 24361).<br />

15 Si veda TATARELLI M., Il <strong>licenziamento</strong> individuale e collettivo, Padova, 2006<br />

16 C.Cost., 30 novembre 1982, n. 204; Cass.civ. S.U., 26 aprile 1994, n. 3965.<br />

17 Così Cass.civ. sez. lav., 11 agosto 1994, n. 7904.<br />

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VENZO – L’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> – Cap. II – Il <strong>licenziamento</strong> individuale (cenni)<br />

<strong>licenziamento</strong>, anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni<br />

semplici (come il fatto che dopo il <strong>licenziamento</strong> e per un congruo periodo non<br />

vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica <strong>del</strong> lavoratore licenziato),<br />

l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che<br />

prima svolgeva, giustificandosi il recesso solo come extrema ratio 18 .<br />

Recentemente la Suprema Corte ha precisato che nel caso di <strong>licenziamento</strong> per<br />

ragioni inerenti l’attività produttiva e l’organizzazione <strong>del</strong> lavoro, ai sensi <strong>del</strong>l’art.<br />

3 <strong>del</strong>la legge n. 604/1966, se il giustificato motivo oggettivo consiste nella<br />

generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il datore di<br />

lavoro deve pur sempre improntare l’individuazione <strong>del</strong> soggetto (o dei soggetti)<br />

da licenziare ai principi di correttezza e buonafede, cui deve essere informato, ai<br />

sensi <strong>del</strong>l’art. 1175 c.c., ogni comportamento <strong>del</strong>le parti <strong>del</strong> rapporto obbligatorio<br />

e quindi anche il recesso di una di esse 19 .<br />

Per completare il quadro degli atti di recesso idonei a sciogliere il rapporto di<br />

lavoro, si ricorda che, nel caso in cui questo sia a tempo determinato, il datore<br />

può recedere prima <strong>del</strong>la scadenza <strong>del</strong> termine solo per giusta causa, ai sensi<br />

<strong>del</strong>l’art. 2119 c.c., o in presenza di una causa di risoluzione <strong>del</strong> contratto prevista<br />

dall’art. 1453 c.c., e non anche per giustificato motivo oggettivo 20 .<br />

2. Il regime sanzionatorio <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> invalido<br />

Il <strong>licenziamento</strong> disposto in mancanza di giusta causa o di giustificato motivo<br />

è illegittimo e ad esso sono applicabili l’art 8 <strong>del</strong>la legge n. 604/1966 o, in<br />

alternativa, l’art. 18 <strong>del</strong>la legge n. 300/1970.<br />

I due articoli indicati stabiliscono un differente regime sanzionatorio <strong>del</strong><br />

<strong>licenziamento</strong> illegittimo e, quindi, una differente tutela <strong>del</strong> lavoratore estromesso<br />

a seconda <strong>del</strong>le dimensioni occupazionali <strong>del</strong>la impresa presso la quale questo<br />

svolgeva l’attività lavorativa.<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 18 <strong>del</strong>la legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei<br />

Lavoratori), il lavoratore illegittimamente licenziato gode di una protezione<br />

molto elevata, in quanto gli viene riconosciuto il diritto <strong>alla</strong> ricostituzione <strong>del</strong><br />

18 Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza <strong>del</strong>la corte territoriale che, con riferimento<br />

ad azienda di grandi dimensioni, aveva ritenuto non assolto dal datore di lavoro l’onere probatorio, sul<br />

rilievo <strong>del</strong>le numerose assunzioni nell’anno seguente a quello <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> di personale con la<br />

medesima qualifica <strong>del</strong> lavoratore licenziato e <strong>del</strong>l’elevato livello di istruzione di questo, che ne<br />

consentiva l’utilizzazione in settori diversi da quello in cui era stato precedentemente addetto (Cass.civ.<br />

sez. lav., 26 marzo 2010, n. 7381).<br />

19 Cass.civ. sez. lav., 28 marzo 2011, n. 7046.<br />

20 Cass.civ. sez. lav. , 10 febbraio 2009, n. 3276.<br />

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VENZO – L’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> – Cap. II – Il <strong>licenziamento</strong> individuale (cenni)<br />

rapporto di lavoro con efficacia ex tunc 21 e <strong>alla</strong> reintegrazione materiale <strong>del</strong> posto<br />

di lavoro, oltre al risarcimento <strong>del</strong> danno subito, da commisurare <strong>alla</strong><br />

retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore e comprendente il periodo<br />

intercorrente dal giorno <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> sino a quello <strong>del</strong>la effettiva<br />

reintegrazione.<br />

I presupposti per l’applicazione di tale regime di tutela c.d. reale hanno<br />

carattere oggettivo e soggettivo e concernono, da un lato, la dimensione<br />

occupazionale <strong>del</strong>la impresa, dall’altro, la natura <strong>del</strong>la attività svolta dal datore di<br />

lavoro.<br />

Sotto il primo profilo, il regime sanzionatorio di cui all’art. 18 <strong>del</strong>lo Statuto<br />

dei Lavoratori si applica al «datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore,<br />

che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale<br />

ha avuto luogo il <strong>licenziamento</strong> occupa alle sue dipendenze più di quindici<br />

prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo», nonché<br />

«ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito <strong>del</strong>lo stesso<br />

comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel<br />

medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se<br />

ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e<br />

in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa<br />

alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro».<br />

In proposito, la giurisprudenza ha chiarito che l’accertamento <strong>del</strong> numero dei<br />

dipendenti occupati in un’impresa, ai fini <strong>del</strong>l’operatività <strong>del</strong> regime di stabilità<br />

reale disciplinato dall’art. 18 St. Lav., va condotto considerando i lavoratori in<br />

servizio <strong>alla</strong> stregua <strong>del</strong>le medie e normali esigenze produttive <strong>del</strong>l’azienda, in<br />

riferimento anche ad un periodo antecedente <strong>alla</strong> data <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong>,<br />

dovendosi tenere conto non tanto <strong>del</strong>la consistenza occupazionale a tale data, ma<br />

piuttosto di una consistenza normale, correlata non ad un momento transeunte,<br />

ma ad un periodo di tempo congruo e significativo 22 .<br />

Per quanto concerne la sussistenza <strong>del</strong> presupposto soggettivo è necessario, ai<br />

sensi <strong>del</strong>l’art. 4 <strong>del</strong>la legge 11 maggio 1990, n. 108 , che i datori di lavoro, qualora<br />

non imprenditori, non svolgano attività di natura politica, sindacale, culturale, di<br />

istruzione o di religione o di culto, senza fini di lucro.<br />

Il giudice, con sentenza pronunciata ai sensi <strong>del</strong>l’art. 18 <strong>del</strong>lo Statuto dei<br />

Lavoratori, annulla il <strong>licenziamento</strong> comminato in assenza di giusta causa o<br />

giustificato motivo, dichiarando giudizialmente ripristinato il rapporto di lavoro<br />

21 Secondo una parte <strong>del</strong>la dottrina, il potere sostanziale <strong>del</strong> datore di risolvere unilateralmente il<br />

rapporto se esercitato in difetto dei presupposti (ad esempio, di giusta causa o di giustificato motivo) è<br />

inidoneo a produrre effetti nella sfera giuridica <strong>del</strong> lavoratore. Pertanto il rapporto di lavoro non si è<br />

mai sciolto e la sentenza ai sensi <strong>del</strong>l’art. 18 St. Lav. non produce effetti costitutivi. In questo senso si<br />

veda PAGNI I., Diritti <strong>del</strong> lavoro e tecniche di tutela: problemi e prospettive, in Rivista italiana di diritto <strong>del</strong><br />

lavoro, Milano, 2005, p. 504; TATARELLI M., Il <strong>licenziamento</strong> individuale e collettivo, Padova, 2006, pp. 32<br />

ss.<br />

22 Cass.civ. sez. lav., 20 gennaio 2000, n. 609.<br />

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VENZO – L’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> – Cap. II – Il <strong>licenziamento</strong> individuale (cenni)<br />

già estinto dall’illegittimo <strong>licenziamento</strong> 23 ; condanna il datore di lavoro a<br />

reintegrare materialmente il lavoratore nel posto di lavoro precedentemente<br />

occupato, reinserendolo effettivamente all’interno <strong>del</strong>la azienda e<br />

<strong>del</strong>l’organizzazione di lavoro 24 , nonché al risarcimento <strong>del</strong> danno, stabilendo<br />

un’indennità commisurata <strong>alla</strong> retribuzione globale di fatto dal giorno <strong>del</strong><br />

<strong>licenziamento</strong> sino a quello <strong>del</strong>l’effettiva reintegrazione e al versamento dei<br />

contributi assistenziali e previdenziali dal momento <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> al<br />

momento <strong>del</strong>l’effettiva reintegrazione, senza che questa, in ogni caso, possa essere<br />

inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto 25 .<br />

Peraltro, la disciplina appena evocata si applica anche ai licenziamenti<br />

inefficaci intimati in violazione dei requisiti di forma previsti dall’art. 2 <strong>del</strong>la<br />

legge n. 604/1966 26 , a quelli nulli in quanto discriminatori 27 , indipendentemente<br />

dalle dimensioni occupazionali <strong>del</strong> datore di lavoro ed anche nelle ipotesi<br />

residuali di applicazione <strong>del</strong> recesso ad nutum 28 , nonché ai licenziamenti<br />

disciplinari adottati in violazione <strong>del</strong>la procedura di cui all’art. 7 <strong>del</strong>la legge n.<br />

300/1970 29 .<br />

Il regime sanzionatorio (c.d. tutela obbligatoria) alternativo a quello appena<br />

esaminato, è disciplinato all’art. 8 <strong>del</strong>la legge n. 604/1966 ed è applicabile in tutti<br />

i casi in cui non ricorrano i presupposti per la tutela reale e, quindi, ai datori di<br />

lavoro privati, agli imprenditori non agricoli e non imprenditori, ed enti pubblici<br />

che occupano fino a quindici lavoratori, nonché ai datori di lavoro imprenditori<br />

agricoli che occupano fino a cinque lavoratori e, infine, ai datori di lavoro che<br />

23 Si segnala un orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nei rapporti soggetti <strong>alla</strong> tutela reale, il<br />

<strong>licenziamento</strong> illegittimo non determina l’estinzione <strong>del</strong> rapporto, rimasto pregiudicato nella sua<br />

funzionalità, ma non nella sua continuità giuridica (Cass.civ. Sez.Un., 18 maggio 1994, n. 4844; Cass.civ.<br />

Sez.Un., 27 luglio 1999, n. 508). Più recentemente la giurisprudenza ha ribadito che il <strong>licenziamento</strong><br />

illegittimo intimato a lavoratori ai quali sia applicabile la cosiddetta tutela reale determina solo una<br />

interruzione di fatto <strong>del</strong> rapporto ma non incide sulla sua continuità, per come altresì confermato dal<br />

fatto che il recesso illegittimo non determina la cessazione <strong>del</strong>la copertura retributiva e previdenziale nei<br />

confronti <strong>del</strong> lavoratore reintegrato. Ne deriva che la continuità e la permanenza <strong>del</strong> rapporto giustifica<br />

l’irrogazione di un secondo <strong>licenziamento</strong> per giusta causa e giustificato motivo, fondato su fatti diversi<br />

da quelli posti a base <strong>del</strong> precedente provvedimento di recesso, che produrrà i suoi effetti solo qualora il<br />

precedente recesso venga dichiarato illegittimo (Cass.civ. sez. lav., 14 settembre 2009, n. 19770).<br />

24 Si vedano Cass.civ. sez. lav., 18 settembre 2008, n. 23856 ;Cass.civ. sez. lav., 14 ottobre 2000, n. 13727.<br />

25 Si è osservato che, in realtà, una simile previsione «non fa altro che ribadire la priorità<br />

<strong>del</strong>l’adempimento in natura, che costituisce la regola generale in presenza di un rapporto contrattuale<br />

inattuato (con in più la possibilità, introdotta nel quinto comma <strong>del</strong>l’art. 18 d<strong>alla</strong> legge 11 maggio 1990,<br />

n. 108 in deroga ai principi generali, che il lavoratore rinunci <strong>alla</strong> tutela specifica in cambio di una per<br />

equivalente, consistente in un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto, senza<br />

necessità di dimostrare il venire meno <strong>del</strong>la possibilità di tutela reale». Così PAGNI I., Diritti <strong>del</strong> lavoro e<br />

tecniche di tutela: problemi e prospettive, in Rivista italiana di diritto <strong>del</strong> lavoro, Milano, 2005, p. 503.<br />

26 Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 18, comma primo, <strong>del</strong>lo Statuto dei Lavoratori è prevista in tal caso la pronuncia di<br />

una sentenza dichiarativa <strong>del</strong>la inefficacia <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong>.<br />

27 Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 18, comma primo, <strong>del</strong>lo Statuto dei Lavoratori è prevista in tal caso la pronuncia di<br />

una sentenza dichiarativa <strong>del</strong>la nullità <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong>.<br />

28 Cass.civ. sez. lav., 1 dicembre 2010, n. 24347.<br />

29 Cass.civ. sez. lav., 5 ottobre 2006, n. 21412.<br />

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VENZO – L’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> – Cap. II – Il <strong>licenziamento</strong> individuale (cenni)<br />

occupano fino a sessanta dipendenti ma che in nessuna sede o filiale o ambito<br />

comunale raggiungono un organico superiore alle quindici unità.<br />

Ai sensi <strong>del</strong> richiamato articolo, detti soggetti, quando risulti accertato che<br />

non ricorrono gli estremi <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> per giusta causa o giustificato<br />

motivo, sono tenuti a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre<br />

giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità di importo<br />

compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità <strong>del</strong>l’ultima<br />

retribuzione globale di fatto 30 , avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati,<br />

alle dimensioni <strong>del</strong>l’impresa, all’anzianità di servizio <strong>del</strong> prestatore di lavoro, al<br />

comportamento e alle condizioni <strong>del</strong>le parti.<br />

In altre parole, nell’area <strong>del</strong>la tutela obbligatoria, il legislatore pone a carico<br />

<strong>del</strong> datore di lavoro una obbligazione alternativa, potendo questo liberarsi d<strong>alla</strong><br />

medesima scegliendo discrezionalmente di adempiere all’obbligo di una nuova<br />

assunzione o a quello di risarcimento.<br />

La prassi applicativa di una simile disposizione ha evidenziato come il datore<br />

di lavoro tendenzialmente preferisca risarcire il lavoratore illegittimamente<br />

licenziato piuttosto che reinserirlo nel proprio posto di lavoro.<br />

3. Forma e procedura di attuazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong><br />

Il datore di lavoro che intende estinguere unilateralmente un determinato<br />

rapporto di lavoro è tenuto ad osservare alcune regole formali e procedimentali<br />

contenute negli articoli 2 <strong>del</strong>la legge n. 604/1966 e 7 <strong>del</strong>lo Statuto dei Lavoratori.<br />

L’art. 2 <strong>del</strong>la legge 15 luglio 1966, n. 604 stabilisce che il datore di lavoro, a<br />

pena di inefficacia, deve comunicare per iscritto il <strong>licenziamento</strong> al prestatore di<br />

lavoro.<br />

L’obbligo <strong>del</strong>la forma scritta si applica a tutti i datori di lavoro, imprenditori e<br />

non imprenditori, indipendentemente d<strong>alla</strong> dimensione occupazionale<br />

<strong>del</strong>l’azienda, nonché ai casi di <strong>licenziamento</strong> dei dirigenti 31 .<br />

L’articolo in esame non impone al datore di lavoro l’adozione di formule<br />

sacramentali per rendere nota al lavoratore la volontà di recedere dal contratto,<br />

potendo questa essere manifestata, nell’atto scritto, anche in modo indiretto o<br />

30 L’art. 8 <strong>del</strong>la legge n. 604/1966 prevede, inoltre, che la misura massima <strong>del</strong>la predetta indennità può<br />

essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e<br />

fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da<br />

datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro<br />

31 Così ai sensi <strong>del</strong>l’art. 2, quarto comma, <strong>del</strong>la legge n. 604/1966. La giurisprudenza esclude<br />

l’applicabilità di tale disposizione al <strong>licenziamento</strong> dei lavoratori domestici (ai sensi <strong>del</strong>la legge n.<br />

339/1958) e di quelli ultrasessantenni, salvo che non abbiano optato per la prosecuzione <strong>del</strong> rapporto.<br />

(Cass.civ. sez. lav., 1 agosto 2007, n. 16955 ).<br />

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VENZO – L’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> – Cap. II – Il <strong>licenziamento</strong> individuale (cenni)<br />

implicito, purché risulti chiara e univoca l’intenzione <strong>del</strong> dichiarante di<br />

estinguere il rapporto 32 .<br />

Infatti, il legislatore, prescrivendo la necessaria forma scritta <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong>,<br />

in una prospettiva di salvaguardia <strong>del</strong>la certezza dei rapporti giuridici, si pone<br />

l’obiettivo di tutelare l’essenziale interesse <strong>del</strong> lavoratore ad impugnare l’atto nel<br />

termine decadenziale decorrente d<strong>alla</strong> comunicazione 33 .<br />

Secondo una pacifica giurisprudenza il requisito <strong>del</strong>la forma scritta <strong>del</strong><br />

<strong>licenziamento</strong> è richiesto ad substantiam, con la conseguenza che la sua mancanza<br />

comporta la nullità <strong>del</strong>l’atto datoriale per difetto di forma 34 .<br />

Inoltre, si ritiene che il <strong>licenziamento</strong> abbia natura di negozio unilaterale<br />

recettizio con la conseguenza che, ai sensi degli articoli 1334 e 1335 c.c.,<br />

acquisisce l’idoneità necessaria <strong>alla</strong> produzione <strong>del</strong>l’effetto voluto nel momento in<br />

cui la dichiarazione di volontà <strong>del</strong> recedente perviene a conoscenza <strong>del</strong><br />

destinatario, conoscenza che si presume avvenuta nel momento in cui l’atto<br />

giunge all’indirizzo <strong>del</strong> destinatario, a meno che questo non provi di essere stato,<br />

senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia 35 .<br />

Il secondo comma <strong>del</strong>l’art. 2 <strong>del</strong>la legge n. 604/1966 fissa un’ulteriore garanzia<br />

per il lavoratore licenziato, valida per tutti i casi di recesso, prevedendo che<br />

questo «può chiedere, entro quindici giorni d<strong>alla</strong> comunicazione, i motivi che<br />

hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni<br />

d<strong>alla</strong> richiesta, comunicarli per iscritto».<br />

Anche in questa ipotesi, ai sensi <strong>del</strong> terzo comma <strong>del</strong> medesimo articolo, la<br />

mancata osservanza <strong>del</strong>l’obbligo di motivazione determina l’inefficacia <strong>del</strong><br />

<strong>licenziamento</strong>.<br />

A tal riguardo, la giurisprudenza ha specificato come la motivazione debba<br />

essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire al lavoratore<br />

di individuare con chiarezza e precisione la causa <strong>del</strong> suo <strong>licenziamento</strong> sì da<br />

poter esercitare un’adeguata difesa svolgendo ed offrendo idonee osservazioni o<br />

giustificazioni, dovendosi ritenere equivalente <strong>alla</strong> materiale omissione <strong>del</strong>la<br />

comunicazione dei motivi la comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia<br />

totalmente inidonea ad assolvere il fine cui la norma tende 36 .<br />

Come già anticipato, l’altro gruppo di norme disciplinante la procedura di<br />

attuazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> è contenuto nell’art. 7 <strong>del</strong>lo Statuto dei Lavoratori.<br />

32 Cass.civ. sez. lav. , 17 marzo 2001, n. 3869; Cass.civ. sez. lav. , 11 settembre 2003, n. 13375.<br />

33 Per una dettagliata disamina <strong>del</strong>la disciplina <strong>del</strong>l’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> si rinvia ai capitoli<br />

III e IV <strong>del</strong> presente lavoro.<br />

34 Cass.civ. S.U., 18 ottobre 1982, n. 5394; Cass.civ. sez. lav. 28 novembre 2001, n. 15065; Cass.civ. sez.<br />

lav., 18 maggio 2006, n. 11670.<br />

35 Cass.civ. sez. lav., 22 marzo 2007, n. 7049; Cass.civ. sez. lav., 23 dicembre 2002, n. 18272; Cass.civ. sez.<br />

lav., 05 maggio 1999, n. 4525; Cass.civ. sez. lav., 17 aprile 1985, n. 2558.<br />

36 La giurisprudenza ha equiparato il <strong>licenziamento</strong> comminato in mancanza di motivazione quello in<br />

cui i motivi forniti dal datore di lavoro risultano assolutamente generici e incompleti. In questo senso si<br />

veda Cass.civ. sez. lav., 20 maggio 2002, n. 7316; Cass.civ. sez. lav., 23 dicembre 1996, n. 11497.<br />

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