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L'impugnazione del licenziamento alla luce del Collegato ... - Exeo

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VENZO – L’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> – Cap. I – Introduzione<br />

CAPITOLO I<br />

INTRODUZIONE<br />

La legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. <strong>Collegato</strong> Lavoro), approvata dalle<br />

Camere al termine di un farraginoso percorso parlamentare, nasce con l’obiettivo<br />

dichiarato di disincentivare il ricorso sistematico agli organi giurisdizionali in<br />

materia di diritto <strong>del</strong> lavoro, prevedendo, da un lato, il contenimento dei poteri<br />

<strong>del</strong> giudice, dall’altro, il potenziamento degli strumenti alternativi di risoluzione<br />

<strong>del</strong>le controversie.<br />

In tale ottica deflattiva devono essere lette le rilevanti novità <strong>del</strong> <strong>Collegato</strong><br />

Lavoro sul tema <strong>del</strong>la impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> individuale.<br />

In particolare, l’articolo 32 di tale normativa, riformando l’art. 6 <strong>del</strong>la legge n.<br />

604/1966, ha introdotto un secondo termine di decadenza di duecentosettanta<br />

giorni - che si aggiunge a quello già esistente di sessanta giorni per<br />

l’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> in via stragiudiziale - entro il quale deve essere<br />

depositato il ricorso presso la cancelleria <strong>del</strong> giudice <strong>del</strong> lavoro o, in alternativa,<br />

comunicata <strong>alla</strong> controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o di<br />

arbitrato, a pena di inefficacia <strong>del</strong>l’impugnazione stragiudiziale tempestivamente<br />

effettuata.<br />

In altre parole, il lavoratore licenziato che intende tutelare i propri diritti,<br />

dopo aver impugnato stragiudizialmente l’atto datoriale di recesso nei sessanta<br />

giorni successivi <strong>alla</strong> sua comunicazione in forma scritta, non dispone più <strong>del</strong><br />

termine quinquennale per proporre l’azione giudiziale di annullamento ed evitare<br />

la prescrizione, ma ha l’onere di attivarsi nel breve termine di duecentosettanta<br />

giorni, scegliendo una <strong>del</strong>le tre opzioni ammesse d<strong>alla</strong> legge.<br />

Peraltro, sempre secondo la nuova normativa, qualora il lavoratore abbia<br />

deciso di evitare la seconda decadenza attivando una procedura di tipo<br />

stragiudiziale e questa sia stata rifiutata d<strong>alla</strong> controparte o non sia stato<br />

raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, è sempre ammessa la<br />

tutela giudiziale purché il relativo ricorso sia depositato a pena di decadenza<br />

entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.<br />

Il presente lavoro, dopo un sintetico ma doveroso richiamo <strong>alla</strong> disciplina <strong>del</strong><br />

<strong>licenziamento</strong> individuale, contenuto nel secondo capitolo, propone una analisi<br />

<strong>del</strong>le principali modifiche apportate dal <strong>Collegato</strong> Lavoro in materia di<br />

impugnazione <strong>del</strong> recesso, privilegiando un approccio problematico al testo<br />

normativo, volto a far emergere, per ciascuna <strong>del</strong>le disposizioni esaminate, le<br />

questioni, teoriche e pratiche, maggiormente rilevanti.<br />

Attenzione viene prestata, inoltre, a quelle norme, sempre contenute nell’art.<br />

32 <strong>del</strong>la legge n. 183/2010, che estendono l’applicazione <strong>del</strong> nuovo regime di<br />

© <strong>Exeo</strong> - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica<br />

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