L'impugnazione del licenziamento alla luce del Collegato ... - Exeo
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VENZO – L’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> – Cap. I – Introduzione<br />
CAPITOLO I<br />
INTRODUZIONE<br />
La legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. <strong>Collegato</strong> Lavoro), approvata dalle<br />
Camere al termine di un farraginoso percorso parlamentare, nasce con l’obiettivo<br />
dichiarato di disincentivare il ricorso sistematico agli organi giurisdizionali in<br />
materia di diritto <strong>del</strong> lavoro, prevedendo, da un lato, il contenimento dei poteri<br />
<strong>del</strong> giudice, dall’altro, il potenziamento degli strumenti alternativi di risoluzione<br />
<strong>del</strong>le controversie.<br />
In tale ottica deflattiva devono essere lette le rilevanti novità <strong>del</strong> <strong>Collegato</strong><br />
Lavoro sul tema <strong>del</strong>la impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> individuale.<br />
In particolare, l’articolo 32 di tale normativa, riformando l’art. 6 <strong>del</strong>la legge n.<br />
604/1966, ha introdotto un secondo termine di decadenza di duecentosettanta<br />
giorni - che si aggiunge a quello già esistente di sessanta giorni per<br />
l’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> in via stragiudiziale - entro il quale deve essere<br />
depositato il ricorso presso la cancelleria <strong>del</strong> giudice <strong>del</strong> lavoro o, in alternativa,<br />
comunicata <strong>alla</strong> controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o di<br />
arbitrato, a pena di inefficacia <strong>del</strong>l’impugnazione stragiudiziale tempestivamente<br />
effettuata.<br />
In altre parole, il lavoratore licenziato che intende tutelare i propri diritti,<br />
dopo aver impugnato stragiudizialmente l’atto datoriale di recesso nei sessanta<br />
giorni successivi <strong>alla</strong> sua comunicazione in forma scritta, non dispone più <strong>del</strong><br />
termine quinquennale per proporre l’azione giudiziale di annullamento ed evitare<br />
la prescrizione, ma ha l’onere di attivarsi nel breve termine di duecentosettanta<br />
giorni, scegliendo una <strong>del</strong>le tre opzioni ammesse d<strong>alla</strong> legge.<br />
Peraltro, sempre secondo la nuova normativa, qualora il lavoratore abbia<br />
deciso di evitare la seconda decadenza attivando una procedura di tipo<br />
stragiudiziale e questa sia stata rifiutata d<strong>alla</strong> controparte o non sia stato<br />
raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, è sempre ammessa la<br />
tutela giudiziale purché il relativo ricorso sia depositato a pena di decadenza<br />
entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.<br />
Il presente lavoro, dopo un sintetico ma doveroso richiamo <strong>alla</strong> disciplina <strong>del</strong><br />
<strong>licenziamento</strong> individuale, contenuto nel secondo capitolo, propone una analisi<br />
<strong>del</strong>le principali modifiche apportate dal <strong>Collegato</strong> Lavoro in materia di<br />
impugnazione <strong>del</strong> recesso, privilegiando un approccio problematico al testo<br />
normativo, volto a far emergere, per ciascuna <strong>del</strong>le disposizioni esaminate, le<br />
questioni, teoriche e pratiche, maggiormente rilevanti.<br />
Attenzione viene prestata, inoltre, a quelle norme, sempre contenute nell’art.<br />
32 <strong>del</strong>la legge n. 183/2010, che estendono l’applicazione <strong>del</strong> nuovo regime di<br />
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