L'impugnazione del licenziamento alla luce del Collegato ... - Exeo
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VENZO – L’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> – Cap. II – Il <strong>licenziamento</strong> individuale (cenni)<br />
<strong>licenziamento</strong>, anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni<br />
semplici (come il fatto che dopo il <strong>licenziamento</strong> e per un congruo periodo non<br />
vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica <strong>del</strong> lavoratore licenziato),<br />
l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che<br />
prima svolgeva, giustificandosi il recesso solo come extrema ratio 18 .<br />
Recentemente la Suprema Corte ha precisato che nel caso di <strong>licenziamento</strong> per<br />
ragioni inerenti l’attività produttiva e l’organizzazione <strong>del</strong> lavoro, ai sensi <strong>del</strong>l’art.<br />
3 <strong>del</strong>la legge n. 604/1966, se il giustificato motivo oggettivo consiste nella<br />
generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il datore di<br />
lavoro deve pur sempre improntare l’individuazione <strong>del</strong> soggetto (o dei soggetti)<br />
da licenziare ai principi di correttezza e buonafede, cui deve essere informato, ai<br />
sensi <strong>del</strong>l’art. 1175 c.c., ogni comportamento <strong>del</strong>le parti <strong>del</strong> rapporto obbligatorio<br />
e quindi anche il recesso di una di esse 19 .<br />
Per completare il quadro degli atti di recesso idonei a sciogliere il rapporto di<br />
lavoro, si ricorda che, nel caso in cui questo sia a tempo determinato, il datore<br />
può recedere prima <strong>del</strong>la scadenza <strong>del</strong> termine solo per giusta causa, ai sensi<br />
<strong>del</strong>l’art. 2119 c.c., o in presenza di una causa di risoluzione <strong>del</strong> contratto prevista<br />
dall’art. 1453 c.c., e non anche per giustificato motivo oggettivo 20 .<br />
2. Il regime sanzionatorio <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> invalido<br />
Il <strong>licenziamento</strong> disposto in mancanza di giusta causa o di giustificato motivo<br />
è illegittimo e ad esso sono applicabili l’art 8 <strong>del</strong>la legge n. 604/1966 o, in<br />
alternativa, l’art. 18 <strong>del</strong>la legge n. 300/1970.<br />
I due articoli indicati stabiliscono un differente regime sanzionatorio <strong>del</strong><br />
<strong>licenziamento</strong> illegittimo e, quindi, una differente tutela <strong>del</strong> lavoratore estromesso<br />
a seconda <strong>del</strong>le dimensioni occupazionali <strong>del</strong>la impresa presso la quale questo<br />
svolgeva l’attività lavorativa.<br />
Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 18 <strong>del</strong>la legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei<br />
Lavoratori), il lavoratore illegittimamente licenziato gode di una protezione<br />
molto elevata, in quanto gli viene riconosciuto il diritto <strong>alla</strong> ricostituzione <strong>del</strong><br />
18 Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza <strong>del</strong>la corte territoriale che, con riferimento<br />
ad azienda di grandi dimensioni, aveva ritenuto non assolto dal datore di lavoro l’onere probatorio, sul<br />
rilievo <strong>del</strong>le numerose assunzioni nell’anno seguente a quello <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> di personale con la<br />
medesima qualifica <strong>del</strong> lavoratore licenziato e <strong>del</strong>l’elevato livello di istruzione di questo, che ne<br />
consentiva l’utilizzazione in settori diversi da quello in cui era stato precedentemente addetto (Cass.civ.<br />
sez. lav., 26 marzo 2010, n. 7381).<br />
19 Cass.civ. sez. lav., 28 marzo 2011, n. 7046.<br />
20 Cass.civ. sez. lav. , 10 febbraio 2009, n. 3276.<br />
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