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L'impugnazione del licenziamento alla luce del Collegato ... - Exeo

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VENZO – L’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> – Cap. II – Il <strong>licenziamento</strong> individuale (cenni)<br />

di regolamento, e di contratto collettivo o individuale, il <strong>licenziamento</strong> <strong>del</strong><br />

prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi <strong>del</strong>l’articolo<br />

2119 c.c. o per giustificato motivo».<br />

In altre parole, nei casi in cui sia il datore a voler risolvere unilateralmente il<br />

rapporto di lavoro, è necessario che il relativo atto di recesso intimato al<br />

lavoratore sia supportato da una giustificazione causale.<br />

Ai sensi <strong>del</strong> richiamato articolo 2119 c.c., se il contratto è a tempo<br />

indeterminato, il <strong>licenziamento</strong> intimato dal datore di lavoro in presenza di una<br />

«giusta causa», ovvero di un fatto grave che «non consente la prosecuzione, anche<br />

provvisoria, <strong>del</strong> rapporto», è da ritenersi idoneo a sciogliere unilateralmente il<br />

vincolo contrattuale con il lavoratore, anche in mancanza di preavviso 10 .<br />

Secondo la giurisprudenza consolidata <strong>del</strong>la Cassazione, per «giusta causa» si<br />

intende «ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la<br />

fiducia <strong>del</strong> datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione <strong>del</strong> rapporto si<br />

risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali» 11 .<br />

Tra i comportamenti idonei ad integrare una giusta causa di recesso rientrano<br />

senza dubbio gli inadempimenti degli obblighi contrattuali, mentre, in linea di<br />

principio, risultano irrilevanti quelli attinenti <strong>alla</strong> vita privata <strong>del</strong> lavoratore 12 .<br />

Tuttavia, la giurisprudenza, in un numero sempre crescente di casi, ha derogato al<br />

principio ora menzionato, ritenendo validi presupposti per l’applicazione <strong>del</strong>l’art.<br />

2119 c.c. quei fatti o comportamenti tenuti al di fuori <strong>del</strong>la esecuzione <strong>del</strong>la<br />

prestazione e degli altri obblighi derivanti dal contratto «di natura tale da far<br />

ritenere il dipendente inidoneo <strong>alla</strong> prosecuzione <strong>del</strong> rapporto lavorativo,<br />

specialmente quando, per le caratteristiche e peculiarità di esso, la prestazione<br />

lavorativa richieda un ampio margine di fiducia» 13 .<br />

Le due ulteriori situazioni causali in presenza <strong>del</strong>le quali il <strong>licenziamento</strong><br />

intimato dal datore di lavoro è da ritenersi legittimo e idoneo a sciogliere il<br />

10<br />

La giusta causa di <strong>licenziamento</strong>, quale fatto «che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria,<br />

<strong>del</strong> rapporto», è una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento <strong>del</strong>le norme <strong>alla</strong> realtà da<br />

disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione (ascrivibile <strong>alla</strong> tipologia<br />

<strong>del</strong>le cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, <strong>del</strong>ineante un modulo generico che richiede di<br />

essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi <strong>alla</strong><br />

coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni <strong>del</strong><br />

parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di<br />

legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento <strong>del</strong>la concreta ricorrenza, nel fatto dedotto<br />

in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e <strong>del</strong>la loro<br />

concreta attitudine a costituire giusta causa di <strong>licenziamento</strong>, si pone sul diverso piano <strong>del</strong> giudizio di<br />

fatto, demandato al giudice di merito e sindacabile in cassazione a condizione che la contestazione non<br />

si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica<br />

denuncia di incoerenza rispetto agli standards, conformi ai valori <strong>del</strong>l’ordinamento, esistenti nella realtà<br />

sociale (Cassazione civile sez. lav., 2 marzo 2011, n. 5095).<br />

11<br />

Cass.civ. sez. lav., 22 giugno 2009, n. 14586; Cass.civ. sez. lav., 8 settembre 2006, n. 19270; Cass.civ.<br />

sez. lav., 15 gennaio 2003, n. 313.<br />

12<br />

Si veda TATARELLI M., Il <strong>licenziamento</strong> individuale e collettivo, Padova, 2006, pp.175 ss.<br />

13<br />

Cass.civ. sez. lav, 14 luglio 2001, n. 9590; Cass.civ. sez. lav., 9 agosto 2004, n. 15373; Cass.civ. sez. lav,<br />

25 marzo 2011, n. 7021.<br />

© <strong>Exeo</strong> - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica<br />

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