L'impugnazione del licenziamento alla luce del Collegato ... - Exeo
L'impugnazione del licenziamento alla luce del Collegato ... - Exeo
L'impugnazione del licenziamento alla luce del Collegato ... - Exeo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
VENZO – L’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> – Cap. II – Il <strong>licenziamento</strong> individuale (cenni)<br />
di regolamento, e di contratto collettivo o individuale, il <strong>licenziamento</strong> <strong>del</strong><br />
prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi <strong>del</strong>l’articolo<br />
2119 c.c. o per giustificato motivo».<br />
In altre parole, nei casi in cui sia il datore a voler risolvere unilateralmente il<br />
rapporto di lavoro, è necessario che il relativo atto di recesso intimato al<br />
lavoratore sia supportato da una giustificazione causale.<br />
Ai sensi <strong>del</strong> richiamato articolo 2119 c.c., se il contratto è a tempo<br />
indeterminato, il <strong>licenziamento</strong> intimato dal datore di lavoro in presenza di una<br />
«giusta causa», ovvero di un fatto grave che «non consente la prosecuzione, anche<br />
provvisoria, <strong>del</strong> rapporto», è da ritenersi idoneo a sciogliere unilateralmente il<br />
vincolo contrattuale con il lavoratore, anche in mancanza di preavviso 10 .<br />
Secondo la giurisprudenza consolidata <strong>del</strong>la Cassazione, per «giusta causa» si<br />
intende «ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la<br />
fiducia <strong>del</strong> datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione <strong>del</strong> rapporto si<br />
risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali» 11 .<br />
Tra i comportamenti idonei ad integrare una giusta causa di recesso rientrano<br />
senza dubbio gli inadempimenti degli obblighi contrattuali, mentre, in linea di<br />
principio, risultano irrilevanti quelli attinenti <strong>alla</strong> vita privata <strong>del</strong> lavoratore 12 .<br />
Tuttavia, la giurisprudenza, in un numero sempre crescente di casi, ha derogato al<br />
principio ora menzionato, ritenendo validi presupposti per l’applicazione <strong>del</strong>l’art.<br />
2119 c.c. quei fatti o comportamenti tenuti al di fuori <strong>del</strong>la esecuzione <strong>del</strong>la<br />
prestazione e degli altri obblighi derivanti dal contratto «di natura tale da far<br />
ritenere il dipendente inidoneo <strong>alla</strong> prosecuzione <strong>del</strong> rapporto lavorativo,<br />
specialmente quando, per le caratteristiche e peculiarità di esso, la prestazione<br />
lavorativa richieda un ampio margine di fiducia» 13 .<br />
Le due ulteriori situazioni causali in presenza <strong>del</strong>le quali il <strong>licenziamento</strong><br />
intimato dal datore di lavoro è da ritenersi legittimo e idoneo a sciogliere il<br />
10<br />
La giusta causa di <strong>licenziamento</strong>, quale fatto «che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria,<br />
<strong>del</strong> rapporto», è una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento <strong>del</strong>le norme <strong>alla</strong> realtà da<br />
disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione (ascrivibile <strong>alla</strong> tipologia<br />
<strong>del</strong>le cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, <strong>del</strong>ineante un modulo generico che richiede di<br />
essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi <strong>alla</strong><br />
coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni <strong>del</strong><br />
parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di<br />
legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento <strong>del</strong>la concreta ricorrenza, nel fatto dedotto<br />
in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e <strong>del</strong>la loro<br />
concreta attitudine a costituire giusta causa di <strong>licenziamento</strong>, si pone sul diverso piano <strong>del</strong> giudizio di<br />
fatto, demandato al giudice di merito e sindacabile in cassazione a condizione che la contestazione non<br />
si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica<br />
denuncia di incoerenza rispetto agli standards, conformi ai valori <strong>del</strong>l’ordinamento, esistenti nella realtà<br />
sociale (Cassazione civile sez. lav., 2 marzo 2011, n. 5095).<br />
11<br />
Cass.civ. sez. lav., 22 giugno 2009, n. 14586; Cass.civ. sez. lav., 8 settembre 2006, n. 19270; Cass.civ.<br />
sez. lav., 15 gennaio 2003, n. 313.<br />
12<br />
Si veda TATARELLI M., Il <strong>licenziamento</strong> individuale e collettivo, Padova, 2006, pp.175 ss.<br />
13<br />
Cass.civ. sez. lav, 14 luglio 2001, n. 9590; Cass.civ. sez. lav., 9 agosto 2004, n. 15373; Cass.civ. sez. lav,<br />
25 marzo 2011, n. 7021.<br />
© <strong>Exeo</strong> - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica<br />
9