L'impugnazione del licenziamento alla luce del Collegato ... - Exeo
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VENZO – L’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> – Cap. II – Il <strong>licenziamento</strong> individuale (cenni)<br />
occupano fino a sessanta dipendenti ma che in nessuna sede o filiale o ambito<br />
comunale raggiungono un organico superiore alle quindici unità.<br />
Ai sensi <strong>del</strong> richiamato articolo, detti soggetti, quando risulti accertato che<br />
non ricorrono gli estremi <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> per giusta causa o giustificato<br />
motivo, sono tenuti a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre<br />
giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità di importo<br />
compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità <strong>del</strong>l’ultima<br />
retribuzione globale di fatto 30 , avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati,<br />
alle dimensioni <strong>del</strong>l’impresa, all’anzianità di servizio <strong>del</strong> prestatore di lavoro, al<br />
comportamento e alle condizioni <strong>del</strong>le parti.<br />
In altre parole, nell’area <strong>del</strong>la tutela obbligatoria, il legislatore pone a carico<br />
<strong>del</strong> datore di lavoro una obbligazione alternativa, potendo questo liberarsi d<strong>alla</strong><br />
medesima scegliendo discrezionalmente di adempiere all’obbligo di una nuova<br />
assunzione o a quello di risarcimento.<br />
La prassi applicativa di una simile disposizione ha evidenziato come il datore<br />
di lavoro tendenzialmente preferisca risarcire il lavoratore illegittimamente<br />
licenziato piuttosto che reinserirlo nel proprio posto di lavoro.<br />
3. Forma e procedura di attuazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong><br />
Il datore di lavoro che intende estinguere unilateralmente un determinato<br />
rapporto di lavoro è tenuto ad osservare alcune regole formali e procedimentali<br />
contenute negli articoli 2 <strong>del</strong>la legge n. 604/1966 e 7 <strong>del</strong>lo Statuto dei Lavoratori.<br />
L’art. 2 <strong>del</strong>la legge 15 luglio 1966, n. 604 stabilisce che il datore di lavoro, a<br />
pena di inefficacia, deve comunicare per iscritto il <strong>licenziamento</strong> al prestatore di<br />
lavoro.<br />
L’obbligo <strong>del</strong>la forma scritta si applica a tutti i datori di lavoro, imprenditori e<br />
non imprenditori, indipendentemente d<strong>alla</strong> dimensione occupazionale<br />
<strong>del</strong>l’azienda, nonché ai casi di <strong>licenziamento</strong> dei dirigenti 31 .<br />
L’articolo in esame non impone al datore di lavoro l’adozione di formule<br />
sacramentali per rendere nota al lavoratore la volontà di recedere dal contratto,<br />
potendo questa essere manifestata, nell’atto scritto, anche in modo indiretto o<br />
30 L’art. 8 <strong>del</strong>la legge n. 604/1966 prevede, inoltre, che la misura massima <strong>del</strong>la predetta indennità può<br />
essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e<br />
fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da<br />
datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro<br />
31 Così ai sensi <strong>del</strong>l’art. 2, quarto comma, <strong>del</strong>la legge n. 604/1966. La giurisprudenza esclude<br />
l’applicabilità di tale disposizione al <strong>licenziamento</strong> dei lavoratori domestici (ai sensi <strong>del</strong>la legge n.<br />
339/1958) e di quelli ultrasessantenni, salvo che non abbiano optato per la prosecuzione <strong>del</strong> rapporto.<br />
(Cass.civ. sez. lav., 1 agosto 2007, n. 16955 ).<br />
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