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L'impugnazione del licenziamento alla luce del Collegato ... - Exeo

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VENZO – L’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> – Cap. II – Il <strong>licenziamento</strong> individuale (cenni)<br />

implicito, purché risulti chiara e univoca l’intenzione <strong>del</strong> dichiarante di<br />

estinguere il rapporto 32 .<br />

Infatti, il legislatore, prescrivendo la necessaria forma scritta <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong>,<br />

in una prospettiva di salvaguardia <strong>del</strong>la certezza dei rapporti giuridici, si pone<br />

l’obiettivo di tutelare l’essenziale interesse <strong>del</strong> lavoratore ad impugnare l’atto nel<br />

termine decadenziale decorrente d<strong>alla</strong> comunicazione 33 .<br />

Secondo una pacifica giurisprudenza il requisito <strong>del</strong>la forma scritta <strong>del</strong><br />

<strong>licenziamento</strong> è richiesto ad substantiam, con la conseguenza che la sua mancanza<br />

comporta la nullità <strong>del</strong>l’atto datoriale per difetto di forma 34 .<br />

Inoltre, si ritiene che il <strong>licenziamento</strong> abbia natura di negozio unilaterale<br />

recettizio con la conseguenza che, ai sensi degli articoli 1334 e 1335 c.c.,<br />

acquisisce l’idoneità necessaria <strong>alla</strong> produzione <strong>del</strong>l’effetto voluto nel momento in<br />

cui la dichiarazione di volontà <strong>del</strong> recedente perviene a conoscenza <strong>del</strong><br />

destinatario, conoscenza che si presume avvenuta nel momento in cui l’atto<br />

giunge all’indirizzo <strong>del</strong> destinatario, a meno che questo non provi di essere stato,<br />

senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia 35 .<br />

Il secondo comma <strong>del</strong>l’art. 2 <strong>del</strong>la legge n. 604/1966 fissa un’ulteriore garanzia<br />

per il lavoratore licenziato, valida per tutti i casi di recesso, prevedendo che<br />

questo «può chiedere, entro quindici giorni d<strong>alla</strong> comunicazione, i motivi che<br />

hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni<br />

d<strong>alla</strong> richiesta, comunicarli per iscritto».<br />

Anche in questa ipotesi, ai sensi <strong>del</strong> terzo comma <strong>del</strong> medesimo articolo, la<br />

mancata osservanza <strong>del</strong>l’obbligo di motivazione determina l’inefficacia <strong>del</strong><br />

<strong>licenziamento</strong>.<br />

A tal riguardo, la giurisprudenza ha specificato come la motivazione debba<br />

essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire al lavoratore<br />

di individuare con chiarezza e precisione la causa <strong>del</strong> suo <strong>licenziamento</strong> sì da<br />

poter esercitare un’adeguata difesa svolgendo ed offrendo idonee osservazioni o<br />

giustificazioni, dovendosi ritenere equivalente <strong>alla</strong> materiale omissione <strong>del</strong>la<br />

comunicazione dei motivi la comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia<br />

totalmente inidonea ad assolvere il fine cui la norma tende 36 .<br />

Come già anticipato, l’altro gruppo di norme disciplinante la procedura di<br />

attuazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> è contenuto nell’art. 7 <strong>del</strong>lo Statuto dei Lavoratori.<br />

32 Cass.civ. sez. lav. , 17 marzo 2001, n. 3869; Cass.civ. sez. lav. , 11 settembre 2003, n. 13375.<br />

33 Per una dettagliata disamina <strong>del</strong>la disciplina <strong>del</strong>l’impugnazione <strong>del</strong> <strong>licenziamento</strong> si rinvia ai capitoli<br />

III e IV <strong>del</strong> presente lavoro.<br />

34 Cass.civ. S.U., 18 ottobre 1982, n. 5394; Cass.civ. sez. lav. 28 novembre 2001, n. 15065; Cass.civ. sez.<br />

lav., 18 maggio 2006, n. 11670.<br />

35 Cass.civ. sez. lav., 22 marzo 2007, n. 7049; Cass.civ. sez. lav., 23 dicembre 2002, n. 18272; Cass.civ. sez.<br />

lav., 05 maggio 1999, n. 4525; Cass.civ. sez. lav., 17 aprile 1985, n. 2558.<br />

36 La giurisprudenza ha equiparato il <strong>licenziamento</strong> comminato in mancanza di motivazione quello in<br />

cui i motivi forniti dal datore di lavoro risultano assolutamente generici e incompleti. In questo senso si<br />

veda Cass.civ. sez. lav., 20 maggio 2002, n. 7316; Cass.civ. sez. lav., 23 dicembre 1996, n. 11497.<br />

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