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Sentenza n. 309/2008 del 28 gennaio 2008 ... - Corte dei Conti

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*A cura <strong>del</strong>l’Ufficio Stampa<br />

<strong>Sentenza</strong> n. <strong>309</strong>/<strong>2008</strong><br />

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA<br />

composta dai Magistrati:<br />

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente f.f.<br />

dott. Camillo Walter DEL ROSARIO Consigliere<br />

dott. Guido PETRIGNI Primo Referendario<br />

ha emesso la seguente :<br />

SENTENZA<br />

nel giudizio di responsabilità amministrativa,iscritto al numero 39948 <strong>del</strong> Registro di<br />

Segreteria,promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di S. R. e C.<br />

G.,rappresentato e difeso dall’avv. Lucia Di Salvo.<br />

Uditi,alla pubblica udienza <strong>del</strong> 14-12-2007, il relatore Consigliere Dr. Vincenzo Lo Presti<br />

,il Pubblico Ministero nella persona <strong>del</strong> Vice Proc. Reg. Dr.ssa Maria Rachele Aronica e<br />

l’avv. Lucia Di Salvo.<br />

Esaminati gli atti e documenti di causa.<br />

FATTO<br />

Con Decreto <strong>del</strong> 26.03.1999 n° 83 il Direttore Generale per l’Edilizia Statale e<br />

Servizi Speciali QCS Risorse Idriche <strong>del</strong> Ministero <strong>dei</strong> Lavori Pubblici ha ammesso<br />

a finanziamento il progetto <strong>dei</strong> lavori di rifacimento <strong>del</strong>la condotta tra i serbatoi di<br />

San Leo e Caposoprano ,da eseguirsi nell’ambito territoriale <strong>del</strong> Comune di<br />

Gela,per l’importo complessivo di L. 5.215.818.400 e con le raccomandazioni di<br />

cui al voto n° 6 <strong>del</strong> 1 marzo 1999 <strong>del</strong>la Commissione Tecnica.<br />

La durata <strong>del</strong> finanziamento veniva fissata al 31-12-2001 (pena la revoca <strong>del</strong>lo<br />

stesso).<br />

I rapporti tra il Ministero e tra il Comune di Gela, erano regolati da un disciplinare<br />

(approvato con <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong>la GM n. 157 <strong>del</strong> 27-08-1999) che, tra le altre<br />

disposizioni, prevedeva la designazione ministeriale <strong>del</strong>l’Ingegnere C. <strong>dei</strong> Lavori e<br />

<strong>del</strong> collaudatore tecnico-amministrativo, mentre la nomina formale <strong>del</strong>le due<br />

figure e i relativi oneri economici per i compensi, spettavano all’ente finanziato,<br />

nonché stazione appaltante, il Comune di Gela.<br />

L’art. 9 di detto disciplinare prevedeva espressamente che nelle somme per spese<br />

generali di cui agli artt. 1 e 7 <strong>del</strong> decreto di finanziamento venivano ricompresi “i<br />

costi tecnici,IVA e rimborso spese relativi a :progettazione,direzione<br />

lavori,Ingegnere C.,contabilità,collaudi,spese di gara,spese connesse alle<br />

precedenti voci”.<br />

Con la determina dirigenziale n.867 <strong>del</strong> 24.9.1999 , l’Ing. S., nominava Ingegnere<br />

C. <strong>dei</strong> lavori, l’Ing. C., C. sezione <strong>del</strong>la propria ripartizione, con competenze<br />

regolate dall'art.7 comma 5 <strong>del</strong>la L.r.21/85 (10% <strong>del</strong>l'aliquota di tab.A <strong>del</strong>la L.<br />

n.143/49 – recante “Approvazione <strong>del</strong>la tariffa professionale degli ingegneri e<br />

architetti” - n.d.r.), da compensarsi a parcella ridotta <strong>del</strong> 20% ex comma 12 bis<br />

art.4 L.155/89.<br />

Poiché la nomina <strong>del</strong>l’Ing. C. mancava <strong>del</strong>la prescritta designazione ministeriale,<br />

con la determina n.260 <strong>del</strong> 29.2.2000 (all. 2 prot 560 cit. – aff. 115/118), nella<br />

qualità di C. rip.ne LL.PP. <strong>del</strong> Comune di Gela, l’Ing. S. nominava nuovamente<br />

1


Ing. C. <strong>dei</strong> lavori il C. sezione comunale, Ing. G. C., e, al contempo nominava<br />

Collaudatore statico e tecnico-amm.vo l'Ing. D. D.( designato con DM n. <strong>28</strong>98 <strong>del</strong><br />

27-12-1999), funzionario <strong>del</strong>la Direz. Generale <strong>del</strong>l'Edilizia Statale di Roma; per<br />

entrambi, la medesima determinazione 260/00 prevedeva competenze a parcella<br />

(rispettivamente calcolata in £.13.952.000 e £.16.220.000) e assumeva il relativo<br />

impegno complessivo di spesa.<br />

I lavori, appaltati all’Impresa Omissis, venivano iniziati ed ultimati rispettivamente<br />

nelle date 24 marzo 2000 e 17 settembre 2001.<br />

Lo Stato finale <strong>dei</strong> Lavori veniva redatto dal Direttore <strong>dei</strong> Lavori il 9 ottobre 2001.<br />

La visita finale di Collaudo Tecnico Amministrativo si svolgeva il 5 ottobre 2001.<br />

I Collaudi Statico e Tecnico Amministrativo venivano completati rispettivamente<br />

nelle date 5 e 15 ottobre 2001.<br />

Quindi con nota -certificazione <strong>del</strong> 09-10-2001 – l’Ing. D. rilevava che le<br />

competenze tecniche <strong>del</strong>l’Ing. C. “così come riportate in progetto e nel quadro<br />

economico risultano regolarmente finanziate” e che le stesse “esulano dai compiti<br />

d’istituto ,ai sensi <strong>del</strong> disciplinare tra Ministero ed Ente Attuatore ,essendo la<br />

nomina <strong>del</strong>l’Ing. C. competenza esclusiva <strong>del</strong> Ministero LL.PP.” e quindi certificava<br />

l’ammissibilità a pagamento <strong>del</strong>le competenze <strong>del</strong>l’Ing. C. e la non necessità per<br />

le stesse ,sulla scorta <strong>del</strong>la circolare <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>le Infrastrutture e <strong>dei</strong><br />

Trasporti n. 1530 <strong>del</strong> 15-06-2001,<strong>del</strong> visto <strong>del</strong>l’Ordine Professionale.<br />

L’Ing. C. quindi,con nota <strong>del</strong> 25-10-2001 prot. N. 8177,rappresentando la<br />

necessità di effettuale tutte le spese e la rendicontazione entro e non oltre il 31-<br />

12-2001,pena la perdita <strong>del</strong> finanziamento,richiedeva al Segretario-Direttore<br />

Generale <strong>del</strong> Comune dr. A. apposita autorizzazione alla liquidazione <strong>del</strong>le sue<br />

competenze per l’incarico di Ingegnere C. <strong>dei</strong> lavori in questione.<br />

Alla suddetta nota il dr. A. dava riscontro con nota prot. 6736 <strong>del</strong> 26-10-2001<br />

nella quale faceva presente che l’Ing. C. ,nella qualità di responsabile unico <strong>del</strong><br />

procedimento,avrebbe potuto trasmettere direttamente gli atti di liquidazione<br />

inerenti il procedimento affidato all’Ufficio di Ragioneria.<br />

In seguito lo stesso dr. A. ,con nota prot. 7047 <strong>del</strong> 07-11-2001,con riferimento<br />

alle perplessità sollevate dall’Ing. S. con la propria nota prot. N. 2039 <strong>del</strong> 30-10-<br />

2001 (con la quale “congelava “ le spettanze <strong>del</strong>l’Ing. C. dopo aver in precedenza<br />

,con determina n. 2039 <strong>del</strong> 30-10-2001,disposto la sospensione cautelativa di<br />

dette spettanze) ,faceva presente che l’ing. C. con nota prot. n. 5343 <strong>del</strong> 04-09-<br />

2001,aveva già fatto presente di essere disposto a garantire con polizza<br />

fi<strong>dei</strong>ussoria la somma liquidata in attesa <strong>del</strong>la verifica di ammissibilità <strong>del</strong>la spesa<br />

relativa da parte <strong>del</strong> Ministero e ciò per consentire il rispetto <strong>del</strong> termine <strong>del</strong> 31-<br />

12-2001.<br />

Quindi ,con determina n. 2112 <strong>del</strong>l'8.11.01 l'Ing.C. <strong>dei</strong> lavori, Ing.G.C., nella<br />

qualità di Responsabile Unico <strong>del</strong> Procedimento, liquidava la propria parcella per<br />

complessive £.17.182.690; in esecuzione di detta determina veniva quindi<br />

emesso il mandato di pagamento n.6568 <strong>del</strong> 13.11.2001 .<br />

Inoltre,con determina n. 21<strong>28</strong> <strong>del</strong>l'8.11.01 l'Ing.R. S., n.q. di Dirigente LL.PP.<br />

comunale, liquidava all'Ing. D. un importo complessivo di £.47.593.930 per<br />

competenze di collaudatore statico e tecnico amministrativo di cui alla relativa<br />

parcella; in esecuzione <strong>del</strong>la medesima venivano emessi mandati n.6599 e 6560<br />

<strong>del</strong> 19.11.2001.(aff. 207/208).<br />

Infine ,con Decreto n. 222 <strong>del</strong> 29-10-2002,il Ministero <strong>del</strong>le Infrastrutture e <strong>dei</strong><br />

Trasporti approvava la rendicontazione di tutte le spese effettuate ,ivi comprese<br />

quelle per le spettanze <strong>del</strong>l’Ing. C. C. e <strong>del</strong> Collaudatore D..<br />

Nell’atto di citazione il PM ha preliminarmente osservato che la Regione siciliana<br />

ha competenza legislativa esclusiva ex art. 14 <strong>del</strong>lo Statuto (R.D. Lgs.a 15.5.1946<br />

n. 455, conv. con l. cost. 26.2.1948, n.2) in materia di lavori pubblici e che che<br />

solo con l’art. 1 <strong>del</strong>la L.R. 7/02, la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge<br />

quadro in materia di lavori pubblici" (alias, legge Merloni), nel testo vigente alla<br />

data di approvazione <strong>del</strong>la citata L.R. 7/02, è stata recepita, unitamente ai<br />

connessi regolamenti, e con alcune modificazioni, dalla Regione Siciliana.<br />

2


La fattispecie in esame quindi era regolata dalla legislazione regionale siciliana in<br />

materia di appalti e lavori pubblici, prima fra tutte la L.R. 21/85 (e ss. modif.)<br />

Norme per l'esecuzione <strong>dei</strong> lavori pubblici in Sicilia”, il cui art.1 recita :- “Le<br />

norme <strong>del</strong>la presente legge si applicano, nell'ambito <strong>del</strong> territorio <strong>del</strong>la Regione<br />

Siciliana, per l'esecuzione di opere di competenza: ..., degli enti locali territoriali<br />

e/o istituzionali, ..., qualunque sia l'importo <strong>del</strong>l'opera e la fonte <strong>dei</strong><br />

finanziamenti, salvo casi speciali, esplicite disposizioni legislative per opere<br />

finanziate dallo Stato o da enti statali.”<br />

Ciò premesso il PM ha ritenuto danno erariale:<br />

1. 1. la somma corrisposta all’Ing. C. a titolo di parcella per i lavori<br />

predetti quantificata “…operando un lievissimo potere riduttivo…” in €<br />

8.500,00;<br />

2. 2. la somma di € 18.693,00 corrisposta asseritamene in esubero all’Ing.<br />

D. per il collaudo statico e tecnico amministrativo <strong>del</strong>l’opera.<br />

Con riferimento al danno erariale di cui al n. 1 ,il PM ,che si è avvalso<br />

<strong>del</strong>l’opera di un funzionario istruttore (ing. Lo Iacono), ha affermato che l’opera<br />

era disciplinata da norme non derogatorie <strong>del</strong>la disciplina legislativa siciliana<br />

all’epoca vigente e che tale circostanza è stata formalmente confermata dal<br />

Ministero <strong>del</strong>le Infrastrutture (prot. 769 datato 27.4.2005 <strong>del</strong>la Direzione<br />

Generale per le reti – aff. 266/268.<br />

Conseguentemente, risulterebbe pienamente operante l’art.9, comma 5 <strong>del</strong>la L.R.<br />

21/85 ( e ss. modiff.), secondo cui:- “I componenti di uffici od organi competenti<br />

ad esprimere pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato<br />

ad pronunziarsi l'ufficio o l'organo di cui fanno parte, non possono ricevere<br />

incarichi retribuiti di progettista, direttore <strong>dei</strong> lavori, o ingegnere C. o collaudatore<br />

anche statico relativamente a tali opere.” (come reintrodotto dall'art.58 <strong>del</strong>la<br />

L.r.n.10 <strong>del</strong> 12.01.93. - N.B.: L'art.18 L.r.n.22 <strong>del</strong> 6.4.96 ha interpretato nel<br />

senso che il limite posto dal comma 5 art.9 L.r.21/85. non comprende i compensi<br />

previsti dal comma 11 art.5 L.r.21/85 s.m.i. - n.d.r.);<br />

L’Ing. C., come indicato nelle stesse determine di nomina (867/99 e 260/00),<br />

era C. sezione LL.PP. <strong>del</strong> Comune di Gela e pertanto faceva parte <strong>del</strong> settore<br />

lavori pubblici competente ad esprimersi tecnicamente su pareri e autorizzazioni<br />

relative all’opera in questione.<br />

In conseguenza ,allo stesso non poteva essere corrisposto alcun compenso quale<br />

professionista, sia perché dipendente <strong>del</strong> Comune di Gela, stazione appaltante e<br />

responsabile <strong>del</strong>l’esecuzione <strong>del</strong>l’opera (art. 8 disciplinare – aff.n.<strong>28</strong>1), per cui si<br />

sarebbe venuto ad instaurare in C. all’Ing. C. un duplice rapporto con il Comune di<br />

Gela, l’uno come dipendente, l’altro quale professionista, sia perché vigeva il<br />

divieto legale previsto dal citato comma 5 art.9 L.r.21/85.<br />

Ciò detto il PM ha osservato che l’intero compenso allo stesso attribuito ,in quanto<br />

corrisposto contra legem , costituisce danno erariale.<br />

Tale danno era stato nell’invito a dedurre imputato dal PM :<br />

• all’Ing. S. il quale, dapprima con la determina 867/99 <strong>del</strong><br />

24.9.1999, e, quindi, con la determina 260/00 aveva previsto, in<br />

violazione <strong>del</strong> divieto legale esplicitato dal citato comma 5 <strong>del</strong>l’art. 9 L.R.<br />

21/85, il corrispettivo a parcella per le funzioni di Ing. C. <strong>dei</strong> lavori,<br />

nonostante il soggetto nominato, l’Ing. G. C., fosse dipendente <strong>del</strong><br />

Comune di Gela nonché appartenente alla ripartizione lavori pubblici che<br />

gestiva tecnicamente i lavori ed era competente ad esprimere pareri<br />

tecnici ed autorizzazioni;<br />

• all’Ing. G. C., il quale con la citata determina 2112/01 si era autoliquidata<br />

la propria parcella, apponendovi il visto di congruità.<br />

Tuttavia, poiché in sede di audizione e nelle deduzioni difensive scritte<br />

successivamente pervenute, l’Ing. S. ha fatto presente di aver (con determina<br />

dirigenziale n. 2039 <strong>del</strong> 30.10.2001 ) disposto la sospensione in via cautelativa<br />

<strong>del</strong>la liquidazione <strong>del</strong>le competenze per l’Ingegnere C. <strong>dei</strong> lavori in questione il PM<br />

ha imputato l’intero danno erariale all’Ing. C., il quale, nonostante non fosse più<br />

dotato <strong>del</strong> titolo legittimante la liquidazione a parcella (la determina 260/00 era<br />

3


stata sospesa, come appena visto, dalla determina 2039/01), si è ugualmente<br />

autoliquidato il compenso in spregio al divieto legale posto dal citato comma 5<br />

<strong>del</strong>l’art.9 L.R. 21/85.<br />

La colpa grave <strong>del</strong>lo stesso sarebbe, infatti, riconducibile alla diretta violazione<br />

<strong>del</strong>l’esplicito e pregnante divieto legale posto dal citato comma 5 <strong>del</strong>l’art.9 L.R.<br />

21/85, norma a garanzia <strong>del</strong>l’imparzialità di coloro che svolgono funzioni<br />

<strong>del</strong>icatissime, quale quella di ingegnere C. <strong>dei</strong> lavori e <strong>del</strong>le altre esplicitate nel<br />

citato comma 5, funzioni che non possono tollerare neanche in astratto il rischio<br />

che la imparzialità e l’efficienza <strong>del</strong> munus possa essere inficiata da un interesse<br />

personale, legato alla corresponsione <strong>del</strong>la parcella professionale; interesse più<br />

agevolmente gestibile qualora l’attributario <strong>del</strong> munus sia anche dipendente dalla<br />

struttura tecnica che a vario titolo sia attributaria di funzioni di controllo sull’opera<br />

pubblica.<br />

Inoltre ,secondo il PM l’Ing. C., con l’(auto) apposizione <strong>del</strong> visto di congruità sulla<br />

sua parcella, avrebbe violato, anche, il chiaro dispositivo regionale previsto<br />

dall’art.7, comma 9 L.R. 21/85, secondo cui:- “Le parcelle professionali, ivi<br />

compresa quella <strong>del</strong>l’Ing. C., sono soggette al visto <strong>del</strong> competente ordine<br />

professionale. Per le attività professionali, svolte da pubblici funzionari, il visto<br />

<strong>del</strong>l'ordine professionale può essere sostituito dal parere <strong>del</strong>l'Ispettorato regionale<br />

tecnico”.<br />

Ancora ,secondo il PM ,ulteriore elemento comprovante la pregnante violazione<br />

<strong>del</strong> principio costituzionale di buona e imparziale amministrazione riscontrabile<br />

nell’attribuzione di compensi professionali al dipendente <strong>del</strong>la struttura<br />

responsabile <strong>del</strong>l’opera, si rinviene proprio nella irragionevole sequenza<br />

procedimentale esaminata, ove lo stesso Ing. C., presenta la parcella per le<br />

competenze di ingegnere C. <strong>dei</strong> lavori a se stesso, in qualità di responsabile <strong>del</strong><br />

procedimento, vi appone il visto di congruità e, quindi, dispone la (auto)<br />

liquidazione <strong>del</strong>la parcella medesima con la citata determina 2112/01 .<br />

Il PM infine ha ritenuto, estraneo alla catena causale, l’Ing. D. in quanto la sua<br />

valutazione di ammissibilità al pagamento rassegnata, come attributario <strong>del</strong>la<br />

funzione di rendicontazione, sulla parcella <strong>del</strong>l’Ing. C. era un valutazione di natura<br />

contabile, limitata ad attestare la corrispondenza con le somme stanziate per il<br />

finanziamento.<br />

Con riferimento all’ipotesi di danno di cui al n. 2 il PM ha osservato che,secondo le<br />

valutazioni <strong>del</strong> funzionario istruttore , le competenze corrisposte dall’Ing. D. per il<br />

collaudo statico e tecnico amministrativo sarebbero oltremodo esuberanti.<br />

Il calcolo, sia pur tenuto conto di comprensibili margini di approssimazione, avrebbe<br />

accertato un esubero di parcella di £.36.195.088 (pari a €.18.693,20).<br />

Il PM inoltre,stante la specifica competenza <strong>del</strong> funzionario istruttore, il cui dipartimento<br />

d’appartenenza è deputato ex lege (v. comma 9 art. 7 L.R. 21/85 cit.) ad apporre i visti<br />

di congruità sulle parcelle, ha riportato testualmente ,nell’atto di citazione ed ha<br />

integralmente condiviso le motivazioni <strong>del</strong> funzionario istruttore, secondo cui “a base, per<br />

il calcolo <strong>del</strong>l'onorario di collaudo occorre prendere lo stesso importo di £.3.912.800.000<br />

,adottato dall'Ing.C. e maggiorato <strong>del</strong> 20%, mentre vanno computati – a fronte di quelli<br />

b.a. e d'esproprio - i soli lavori eseguiti;il 20% per relazione Stato-Ente che si vorrebbe<br />

motivata sulla base di dispositivi normativi per i quali invece non è dovuta; il compenso<br />

per “revisione tecnico contabile” e sulla base <strong>del</strong>la tab.E, è dovuto invece solo nel caso<br />

d'incarico di revisione “totale” e - solo in tal caso - da computare a vacazione con il<br />

limite <strong>del</strong> 50% <strong>del</strong>l'onorario; il rimborso spese a forfait anziché – ex comma 9bis art.26<br />

L.r.21/85 s.m.i - analitico; calcolo per collaudo statico in contrasto con parere<br />

C.G.A.n.1033 <strong>del</strong> 22.06.99”.<br />

Inoltre, onde agevolare il contraddittorio, ha allegato anche alla citazione per farne<br />

parte integrante, la parcella <strong>del</strong>l’Ing. D. come rettificata nonché le allegate, analitiche,<br />

motivazioni di rettifica.<br />

Il PM ha anche osservato che la valutazione di congruità di una parcella è<br />

fisiologicamente connessa a margini di opinabilità, idonei a giustificare degli<br />

scostamenti,tuttavia,nella fattispecie il carattere macroscopico degli errori evidenziati,<br />

con conseguente supervalutazione <strong>dei</strong> compensi, costituirebbero plurimi elementi idonei a<br />

4


itenere connotata da colpa grave, sia la condotta <strong>del</strong>l’Ing. C., il quale, in qualità di<br />

Ingegnere C. <strong>dei</strong> lavori e responsabile unico <strong>del</strong> procedimento ha apposto sulla parcella<br />

erroneamente compilata dall’Ing. D., il visto di congruità, sia la condotta <strong>del</strong>l’Ing. S. che,<br />

in qualità di dirigente LL.PP., con la determina 2188/01 (all.12 prot. 560 cit.-<br />

aff.168/170), ha disposto la liquidazione <strong>del</strong>la parcella.<br />

Inoltre, sia l’Ing. C. che l’Ing. S., ritenendo ammissibile il visto di congruità apposto<br />

dall’Ing. C. <strong>dei</strong> lavori, avrebbero violato l’art.7, comma 9 L.R. 21/85, secondo cui:- “Le<br />

parcelle professionali, ivi compresa quella <strong>del</strong>l’Ing. C., sono soggette al visto <strong>del</strong><br />

competente ordine professionale. Per le attività professionali, svolte da pubblici<br />

funzionari, il visto <strong>del</strong>l'ordine professionale può essere sostituito dal parere<br />

<strong>del</strong>l'Ispettorato regionale tecnico”.<br />

Costituirebbe pertanto danno erariale pertanto l’attribuzione <strong>dei</strong> compensi in esubero<br />

quantificato nella somma di £.36.195.088 (pari a €.18.693,20),così come quantificata<br />

nell’invito a dedurre, da ripartire in parti uguali tra l’Ing. C. e l’Ing. S. .<br />

Tuttavia , il PM, esaminate le deduzioni difensive <strong>dei</strong> convenuti, ha ritenuto di apportare<br />

un lieve ridimensionamento alla iniziale contestazione ed ha quantificato il danno erariale<br />

in 18.000 euro, da suddividere tra l’Ing. C. e l’Ing. S. in parti uguali.<br />

Nell’atto di citazione il PM si è soffermato sulle deduzioni difensive <strong>dei</strong> convenuti<br />

pervenute in risposta all’invito a dedurre.<br />

In particolare ,con riferimento all’ipotesi di danno erariale di cui al n. 1,il PM ha<br />

fatto presente che,essendo le specifiche contestazioni incentrate, anche, sulla violazione<br />

<strong>del</strong>la normativa regionale, l’Ing. C. ne ha dedotto la inapplicabilità, in quanto si trattava<br />

di opera finanziata dal Ministero <strong>dei</strong> LL.PP., regolata dalla legge Merloni (l. 109/94 e ss.<br />

modif.)<br />

Sul punto il PM ha osservato che nessun concreto elemento normativo ha offerto l’Ing. C.<br />

a sostegno <strong>del</strong>la sua tesi, che rimane in frontale contrasto con il chiaro dato normativo<br />

<strong>del</strong>l’art. 1 L.R. 21/85 secondo il quale “ Le norme <strong>del</strong>la presente legge si applicano,<br />

nell'ambito <strong>del</strong> territorio <strong>del</strong>la Regione Siciliana, per l'esecuzione di opere di competenza:<br />

..., degli enti locali territoriali e/o istituzionali, ..., qualunque sia l'importo <strong>del</strong>l'opera e la<br />

fonte <strong>dei</strong> finanziamenti, salvo casi speciali, esplicite disposizioni legislative per opere<br />

finanziate dallo Stato o da enti statali.”.<br />

Solo qualora una specifica norma di legge avesse previsto una disciplina speciale, in tal<br />

caso si sarebbe potuto derogare alla norma generale regionale.<br />

Di tale norma derogatoria, non solo nessun estremo è stato fornito dal deducente, ma è<br />

stato lo stesso Ministero, specificamente interpellato da questo ufficio, a richiamare la<br />

normativa regionale (prot. 769 datato 27.4.2005 <strong>del</strong>la Direzione Generale per le reti).<br />

Irrilevante appare anche il richiamo al disciplinare fatto dall’Ing. C., sia in quanto di atto<br />

di natura consensuale inidoneo a derogare alla legge, sia perché il disciplinare non fa<br />

alcun riferimento ad una normativa specifica da applicare allo specifico appalto, in deroga<br />

alla regola generale prevista dalla L.R. 21/85.<br />

Anzi, leggendo bene la “premessa” al disciplinare, si esplicita “ che ai sensi <strong>dei</strong><br />

DD.PP.RR. 8/72 e 616/77 la competenza per le opere di cui trattasi è degli Enti<br />

attuatori”, e tale elemento esplicito andava considerato unitamente al citato art.1 <strong>del</strong>la<br />

L.R. 21/85 che prevede, univocamente, l’applicazione <strong>del</strong>la legge regionale “……per<br />

l'esecuzione di opere di competenza…qualunque sia l'importo <strong>del</strong>l'opera e la fonte <strong>dei</strong><br />

finanziamenti...”.<br />

Del resto il Ministero, poiché eroga i finanziamenti, ha una funzione di vigilanza sui<br />

medesimi, ma l’opera è un’opera a tutti gli effetti realizzata dall’ente finanziato e nel<br />

territorio <strong>del</strong>l’ente finanziato, per cui non vi sarebbe neppure un appiglio logico per<br />

ritenere non applicabile all’appalto de qua, la disciplina <strong>del</strong>la L.R. 21/85 (e comunque, va<br />

rammentato, come sopra specificato, che in Sicilia la l. 109/94 è stata recepita solo con<br />

l’art. 1 <strong>del</strong>la L.R. 7/02).<br />

Il PM ha pure osservato che appare riduttiva la lettura <strong>del</strong>l’art. 9 comma 5 <strong>del</strong>la L.R.<br />

21/85, offerta dall’Ing. C., secondo il quale il divieto di incarichi non opererebbe nella<br />

fattispecie in esame.<br />

Sul punto ha ribadito che il divieto di incarichi interni, previsto dal comma 5 <strong>del</strong>l’art. 9<br />

L.R. 21/85, è una norma a garanzia <strong>del</strong>l’imparzialità di coloro che svolgono funzioni<br />

<strong>del</strong>icatissime, quale quella di ingegnere C. <strong>dei</strong> lavori e <strong>del</strong>le altre, esplicitate nel citato<br />

5


comma 5, funzioni che non possono tollerare neanche in astratto il rischio che la<br />

imparzialità e l’efficienza <strong>del</strong> munus possa essere inficiata da un interesse personale,<br />

legato alla corresponsione <strong>del</strong>la parcella professionale; interesse più agevolmente<br />

gestibile qualora l’attributario <strong>del</strong> munus sia anche dipendente dalla struttura tecnica che<br />

a vario titolo sia attributaria di funzioni di controllo sull’opera pubblica.<br />

Il pericolo di intromissione e, quindi, di lesione <strong>del</strong>l’imparzialità, può esservi nel parere di<br />

natura tecnica, come nel parere di natura amministrativa: è l’appartenenza all’ufficio che<br />

crea l’incompatibilità con l’incarico retribuito a parcella, a ritenere diversamente si<br />

approderebbe ad un’interpretazione alternativa, ma illogica <strong>del</strong> divieto legale.<br />

Infine il PM ha ritenuto inoltre di non poter attribuire alcuna rilevanza esimente alla<br />

circolare 1530 <strong>del</strong> 15.6.2001 (all. n. 11 – aff.402/405) dedotta dall’Ing. C., quale<br />

riferimento normativo <strong>del</strong>la disciplina <strong>del</strong>le parcelle.<br />

Ciò in quanto, dall’oggetto <strong>del</strong>la circolare (“Linee Guida per la rendicontazione <strong>del</strong>le<br />

spese”) e, quindi, dalla lettura <strong>del</strong>la medesima, si evince come essa cercando di risolvere<br />

problematiche di natura formale, indica a titolo esemplificativo gli atti necessari per la<br />

rendicontazione, e tra questi, nella categoria <strong>del</strong>le “spese generali”,alle lettere e) ed f),<br />

gli atti necessari per la rendicontazione <strong>del</strong>le spese per il collaudo <strong>dei</strong> lavori (lett. e) e per<br />

l’ingegnere C. (lett. f).<br />

In sostanza, la circolare indica le “pezze d’appoggio” necessarie per poter rendicontare le<br />

spese, in una fase in cui le spese sono state effettuate dall’ente attuatore, nella<br />

fattispecie il Comune di Gela, e l’ente di vigilanza, il Ministero, deve verificare il titolo e la<br />

capienza <strong>del</strong>la spesa nello stanziamento (finanziamento) erogato all’ente attuatore.<br />

Nessuna incidenza sulla normativa regionale la circolare ha, né potrebbe mai avere, sia<br />

perché atto sprovvisto di efficacia normativa, sia perché la circolare enuncia direttive<br />

incidenti sulla prassi (indicando quali sono le pezze d’appoggio per la rendicontazione) e<br />

non investe il piano interpretativo <strong>del</strong>le norme.<br />

Quindi, la fattura quietanzata è sicuramente un documento utile per la rendicontazione,<br />

ma a monte <strong>del</strong>la rendicontazione medesima, che presuppone il pagamento, v’è la fase<br />

antecedente al pagamento ove campeggia l’obbligatorietà <strong>del</strong> chiaro dispositivo regionale<br />

previsto dall’art.7, comma 9 L.R. 21/85, secondo cui:- “Le parcelle professionali, ivi<br />

compresa quella <strong>del</strong>l’Ing. C., sono soggette al visto <strong>del</strong> competente ordine professionale.<br />

Per le attività professionali, svolte da pubblici funzionari, il visto <strong>del</strong>l'ordine professionale<br />

può essere sostituito dal parere <strong>del</strong>l'Ispettorato regionale tecnico”.<br />

Stante l’estraneità <strong>del</strong> contenuto <strong>del</strong>la circolare all’area di operatività <strong>del</strong>le specifiche<br />

disposizioni regionali trasgredite dai convenuti, nessuna valutazione adesiva possono<br />

trovare le deduzioni difensive <strong>del</strong>l’Ing. C..<br />

In particolare ,con riferimento all’ipotesi di danno erariale di cui al n. 2,il PM ha<br />

condiviso e si riportato integralmente nell’atto di citazione le articolate osservazioni <strong>del</strong><br />

funzionario istruttore Ing. Lo Iacono (il quale si è soffermato, punto per punto ad<br />

analizzare ed a controdedurre, con motivazione articolata e che appare esente da vizi<br />

logico-giuridici, alle osservazioni difensive fatte dall’Ing. C. sul calcolo <strong>del</strong>la parcella.<br />

Ciò premesso ha riportato integralmente ,nell’atto di citazione il testo <strong>del</strong>le<br />

controdeduzioni curate dall’Ing. Lo Iacono come qui di seguito rappresentate:<br />

“Collaudo tecnico amministrativo<br />

A.1 - Onorario base<br />

Non si dispone <strong>del</strong>lo Stato finale, tuttavia si constata – anche sulla base <strong>del</strong> quadro<br />

degli SS.A.LL. e Finale ora pervenuto con l'allegato n.10 – un importo netto <strong>dei</strong> lavori<br />

allo Stato finale confermato in £.3.324.339.559.<br />

Si ribadisce che trattandosi di gara ad offerta prezzi unitari (vedi schema di Bando di<br />

gara approvato con D.G. n.182 <strong>del</strong> 24/06/99 – già in allegato 4 a Relazione specifica)<br />

l’importo corretto <strong>del</strong>l’onorario di base avrebbe dovuto essere calcolato applicando i<br />

singoli prezzi unitari di progetto alle rispettive quantità contabilizzate allo Stato finale,<br />

sicché il criterio adottato dal Collaudatore in sede di parcella e dall’Ing. C. in sede di<br />

deduzioni (importo netto allo Stato finale aumentato <strong>del</strong> ribasso medio) rimane<br />

approssimato. Tuttavia nel presumere di modesto rilievo tali variazioni d’importo si<br />

ritiene che l’importo di £.3.393.818.255, ora dedotto dall’Ing. C. quale lordo lavori allo<br />

Stato finale, possa essere ammesso.<br />

Per quanto attiene invece l'importo degli espropri, che ai fini <strong>del</strong> computo<br />

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<strong>del</strong>l'onorario di base si vorrebbe aggiunto (per £.517.800.000) a quello lordo <strong>dei</strong> lavori<br />

allo stato finale, se ne conferma la non riconoscibilità, ciò in quanto sugli espropri il<br />

Collaudatore <strong>dei</strong> lavori (a differenza <strong>del</strong>l’Ing. C.) non ha nessuna competenza.<br />

Riguardo la maggiorazione <strong>del</strong> 20% sull’onorario base, contestualmente adottata dal<br />

Collaudatore senza indicazione <strong>del</strong>la sua causale e specifica <strong>del</strong>le motivazioni, essa viene<br />

ora giustificata dall’Ing. C. che deduce “che le opere di che trattasi rientrano… tra le<br />

opere di manutenzione” e che l’art.19/e <strong>del</strong>la Tariffa professionale prevede, qualora vi<br />

siano opere di manutenzione, una maggiorazione <strong>del</strong>l’onorario sul loro importo variabile<br />

discrezionalmente dallo 0 al 50%.<br />

Per gli aspetti <strong>del</strong>la causale, si osserva - pur non disponendo <strong>del</strong> progetto - che non<br />

risulta prodotto alcun atto comprovante opere di manutenzione (e relativi importi),<br />

mentre il titolo <strong>del</strong> progetto è “Rifacimento condotta …” e non richiama in alcun modo<br />

opere di manutenzione; <strong>del</strong> resto gli stessi esempi (collegamento ai serbatoi esistenti,<br />

ripristini e tagli stradali all’interno <strong>del</strong> centro abitato in uno ad attraversamento<br />

ferroviario e allacci alle condutture esistenti) ora forniti dall'Ing.C. - a più emblematico<br />

giustificativo - non appaiono appartenenti alla fattispecie.<br />

Infine (se anche qualche importo fosse comprovato ascrivibile ad opere di<br />

manutenzione) discrezionalità non è sinonimo di arbitrarietà e pertanto la scelta di<br />

quantificare la maggiorazione al 20% avrebbe dovuto comunque essere razionalmente<br />

motivata.<br />

A.2 - Aumento collaudo in corso d’opera<br />

La percentuale d’aumento per collaudo in corso d’opera (30% - art.19/d), non è stata<br />

oggetto di rilievo da parte <strong>del</strong>lo Scrivente, tuttavia essa andava applicata all’onorario<br />

base correttamente espresso (vedi punto A.1).<br />

A.3 - Relazione Stato-Ente<br />

L’art 10 Legge 57/’62 (All.1) appare non confacente alla richiesta; infatti esso riguarda<br />

Relazione riservata che il Collaudatore deve produrre quale adempimento obbligatorio<br />

nell’ambito <strong>del</strong>le ordinarie procedure <strong>del</strong> collaudo e peraltro riguarda il giudizio sulla<br />

condotta <strong>del</strong>l’impresa e non i rapporti Stato-Ente.<br />

L’art 7 <strong>del</strong> D.M. 17321/’67 (All.2) nel consentire un compenso pari al 20%<br />

<strong>del</strong>l’onorario, si riferisce tuttavia ad “Opere di edilizia popolare ed economica<br />

sovvenzionate dallo Stato”; fattispecie diversa da quella di cui si tratta.<br />

La Relazione Stato-Ente (secondo un fac-simile fornito dal Ministero) risulta essere<br />

stata posta (giusta art.7 <strong>del</strong> disciplinare Stato-Ente) fra gli obblighi <strong>del</strong> Collaudatore, ma<br />

non risulta previsto (vedi Determina Dirigenziale n.260/2000 – già all.2 di Relazione<br />

specifica ) alcun compenso. Qualora la S.V. ritenga poterne riconoscere l’ammissibilità e<br />

la relativa quantificazione, tale compenso andrebbe comunque riferito all’onorario base<br />

depurato da qualsiasi altra maggiorazione (quale, ad esempio, quella per corso d’opera).<br />

Le questioni inerenti la rendicontazione <strong>del</strong>le spese sostenute appaiono, secondo<br />

quanto in nota Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n.1530/01 agli Enti beneficiari<br />

(allegato 11 <strong>del</strong>le deduzioni <strong>del</strong>l’Ing.C.), incombenza di questi ultimi, che dovevano<br />

produrre contabilità distinta (<strong>del</strong>le singole spese sostenute per progetto) ai fini <strong>del</strong>le<br />

verifiche di loro ammissibilità di spesa (secondo i principi di Q.C.S.) da parte <strong>del</strong><br />

Ministero sulla base di una separata documentazione, pare, meramente contabile.<br />

Il Collaudatore era invece chiamato a produrre la Relazione Stato-Ente.<br />

A.4 - Revisione tecnico-contabile<br />

Si ricorda che la revisione tecnico-contabile saltuaria <strong>dei</strong> lavori è sempre dovuta dal<br />

Collaudatore (secondo l’estensione che Egli ritenga adeguata) nell’ambito degli oneri<br />

ordinari d’incarico, senza alcun compenso accessorio.<br />

Per quanto attiene invece la revisione tecnico-contabile totale <strong>dei</strong> lavori si ribadisce<br />

che non risulta alcuna specifica attribuzione di un tale incarico, né autorizzazione<br />

successiva (né, peraltro, definizione di criteri per il calcolo <strong>del</strong>la specifica eventuale<br />

spettanza), sicché nessun compenso appare dovuto al Collaudatore.<br />

L’Ing.C. pare confondere, nelle sue deduzioni, la revisione tecnico contabile <strong>dei</strong> lavori<br />

con la rendicontazione separata di spesa in C. all’Ente ed a verificarsi dal Ministero per i<br />

cui rapporti il Collaudatore doveva produrre la Relazione Stato-Ente, materia questa che<br />

appare estranea a quella di cui al presente punto A.4.<br />

Per quanto sopra, non ritenendosi riconoscibile alcun compenso, non si entra nel<br />

7


merito <strong>del</strong> suo calcolo, che comunque non si condivide (quello richiesto a percentuale dal<br />

collaudatore faceva riferimento ad una tabella <strong>del</strong> tariffario - la E - estranea perché<br />

relativa a compensi per misura e contabilità al direttore lavori; quello esposto dall’Ing.C.<br />

nelle sue deduzioni presenta un criterio di conteggio diverso da quello di parcella <strong>del</strong><br />

collaudatore, inoltre né compenso né criteri di suo conteggio risultano nella Determina<br />

d’incarico).<br />

L’Ing.C. espone nelle sue deduzioni una maggiorazione <strong>del</strong> 15%, per la urgenza degli<br />

adempimenti <strong>del</strong> Collaudatore richiesta dalla nota prot.2020/’01 <strong>del</strong> Ministero<br />

Infrastrutture e Trasporti (all.12 <strong>del</strong>le deduzioni <strong>del</strong>l’Ing.C.).<br />

Come deduce l'Ing.C., il comma 3 art. 2 <strong>del</strong>la tariffa professionale (All.3) consente al<br />

collaudatore di computare la suddetta maggiorazione, tuttavia si rileva che egli, nella<br />

parcella, non l’ha richiesta.<br />

A. 5 - Rimborso spese<br />

Lo scrivente ha mantenuto, in prima istanza, il 60% adottato in parcella dal<br />

Collaudatore segnalando tuttavia la carenza <strong>del</strong>la documentazione analitica.<br />

L’Ing.C., in sede di deduzioni, ha mantenuto il 60% forfettario senza produrre alcuna<br />

documentazione analitica di spese come prevista invece, si ribadisce, dall’art.26 <strong>del</strong> testo<br />

aggiornato e coordinato <strong>del</strong>la l.r. 21/85.<br />

Collaudo statico<br />

B.1 - Onorario<br />

Si ribadisce quanto già espresso in premessa e punto B1 <strong>del</strong>le motivazioni di “Rettifica<br />

parcella Ing. D.” gia resa (in all.13 di Relazione specifica).<br />

B.2 - Incremento in zona sismica<br />

Nel ricordare quanto già espresso al punto B2 <strong>del</strong>le motivazioni di “Rettifica parcella<br />

Ing. D.” gia resa (in allegato 13 di Relazione specifica), significa che i criteri base per la<br />

compilazione <strong>del</strong>la parcella fissati dalla Legge 143/1949 non prevedono la maggiorazione<br />

per zona sismica.<br />

B.3 - Aumento collaudo in corso d’opera<br />

La percentuale d’aumento per collaudo in corso d’opera (30% - art.19/d), non è stata<br />

oggetto di rilievo da parte <strong>del</strong>lo Scrivente, tuttavia essa andava applicata all’onorario<br />

base correttamente espresso (vedi punto B.1).<br />

B.4 - Prove di carico sui materiali<br />

L’Ing.C. deduce che dal Capitolato Speciale d’Appalto proverrebbero compiti <strong>del</strong><br />

Collaudatore assimilabili ad una verifica statica <strong>del</strong>la condotta e attribuisce un numero di<br />

vacazioni forfettario (e peraltro superiore anche a quello richiesto dallo stesso<br />

Collaudatore); non viene tuttavia prodotto, a ragione di quanto asserito, il C.S.A..<br />

Pur non disponendo <strong>del</strong> progetto si ricorda che ordinariamente i C.S.A., se ben<br />

formulati, prevedono svariate prove per la specificità <strong>dei</strong> lavori in appalto, sia in sito che<br />

in laboratorio, da eseguirsi sotto il controllo <strong>del</strong>la Direzione <strong>dei</strong> lavori.<br />

Rientra invece, tra gli obblighi istituzionali <strong>del</strong> Collaudatore l’estensione di verifiche e<br />

prove secondo quanto lo Stesso ritenga opportuno per raggiungere il convincimento che<br />

l’opera nella sua specialità sia collaudabile (art 96 e seguenti <strong>del</strong> Regolamento n.<br />

350/1895).<br />

Inoltre né compenso né criteri di suo conteggio risultano nella Determina d’incarico.<br />

L’Ing.C. deduce poi un ulteriore compenso ex art.19/f <strong>del</strong>la tariffa, per “Revisione<br />

calcoli di stabilità”. Si rileva tuttavia che non ne risulta alcuna specifica attribuzione di un<br />

tale incarico, né sua autorizzazione successiva, né relativa richiesta <strong>del</strong> collaudatore in<br />

parcella.<br />

B. 5 - Rimborso spese<br />

Lo scrivente ha mantenuto, in prima istanza, il 60% adottato in parcella dal<br />

Collaudatore segnalando tuttavia la carenza <strong>del</strong>la documentazione analitica.<br />

L’Ing.C. in sede di deduzioni mantiene il 60% forfettario senza produrre alcuna<br />

documentazione analitica di spese come prevista invece, si ribadisce, dall’art.26 <strong>del</strong> testo<br />

aggiornato e coordinato <strong>del</strong>la l.r. 21/85.”<br />

Ciò premesso,ha ribadito la valutazione di irragionevole quantificazione e liquidazione<br />

<strong>del</strong>le spettanze all’Ing. D., già contestata nell’invito a dedurre.<br />

Pertanto, riconoscendo un margine fisiologico di opinabilità, ha ritenuto, di<br />

ridimensionare il danno erariale e di quantificarlo in 18.000 euro, da suddividere tra l’Ing.<br />

8


C. e l’Ing. S..<br />

In proposito sul punto ha aggiunto che alcuna efficacia esimente può attribuirsi alla -<br />

ritenuta - funzione “notarile” <strong>del</strong>la sua firma in calce alla determina di liquidazione<br />

n.21<strong>28</strong> <strong>del</strong>l'8.11.01 (aff. 454), dedotta dall’Ing. S. in sede di audizione e nella memoria<br />

scritta pervenuta il 18/07/2005<br />

Sembra sussistere, infatti, una evidente confusione fatta dall’Ing. S. tra la figura <strong>del</strong><br />

responsabile <strong>del</strong> procedimento amministrativo e la figura <strong>del</strong> responsabile unico <strong>del</strong>la<br />

procedura di appalto.<br />

L’Ing. S. in qualità di dirigente di una unità organizzativa ( e tale era il settore lavori<br />

pubblici <strong>del</strong> Comune di Gela) poteva nominare ai sensi <strong>del</strong>l’art. 5 L.R. 10/91 (con la quale<br />

veniva applicata in Sicilia la legge 241/90 sul procedimento amministrativo) il<br />

responsabile <strong>del</strong> procedimento amministrativo.<br />

Secondo il PM all’epoca, mai l’Ing. S. avrebbe potuto nominare il responsabile unico <strong>del</strong><br />

procedimento, figura prevista dall’art.7 l. 109/94 (l. merloni) e dall’art. 7 DPR 21<br />

dicembre 1999, n.554 (regolamento <strong>del</strong>la merloni), norme, come si è detto sopra,<br />

entrambe recepite in Sicilia solo la L.R. 7/02.<br />

Ciò posto,il PM ha fatto presente che con determina n.21<strong>28</strong> <strong>del</strong>l'8.11.01 l'Ing. R. S., n.q.<br />

di Dirigente LL.PP. comunale, liquidava all'Ing. D. un importo complessivo di<br />

£.47.593.930 per competenze di collaudatore statico e tecnico amministrativo di cui alla<br />

relativa parcella.<br />

La parcella recava il visto di congruità <strong>del</strong>l’Ing. C. al quale, per le ragioni sopra illustrate,<br />

andrebbe imputata la metà <strong>del</strong> danno erariale; ma la citata determina di liquidazione n.<br />

21<strong>28</strong>, è stata sottoscritta dall’Ing. S., il quale disponendo di risorse <strong>del</strong>l’ente e adottando<br />

la determina di liquidazione n.q. di Dirigente LL.PP., ben avrebbe potuto non dare<br />

seguito alla liquidazione, come, tra l’altro, proprio l’Ing. S. ha dimostrato di aver fatto,<br />

sospendendo con la determina 2039 <strong>del</strong> 30.10.2001 la liquidazione <strong>del</strong>la parcella<br />

presentata dall’ Ing. C..<br />

Quindi, se l’Ing. S. avesse controllato adeguatamente la parcella da liquidare all’Ing. D.,<br />

ben avrebbe potuto ridimensionare il calcolo in irragionevole eccesso avallato dall’Ing. C.<br />

con il suo visto di congruità.<br />

In conclusione,il PM correggendo il calcolo <strong>del</strong>la somma <strong>del</strong>le due distinte poste di danno<br />

indicato nell’invito a dedurre, ha quantificato il danno in euro 26.500, da ripartire come<br />

segue:<br />

- euro 8.500, da imputare integralmente all’Ing. C. per il danno erariale di cui al<br />

n.1);<br />

- euro 18.000 da suddividere in parti uguali tra l’Ing. C. e l’Ing. S. per il danno<br />

erariale di cui al n. 2).<br />

Con memoria depositata il 25-11-2005 si è costituito il convenuto C.,rappresentato e<br />

difeso dall’avv. Lucia Di Salvo la quale e preliminarmente ha fatto presente che la<br />

fattispecie era regolamentata dalla normativa statale e non da quella regionale in quanto:<br />

• le opere in questione sono di competenza statale per espressa previsione<br />

<strong>del</strong>la decisione UE n. 94/629/CE <strong>del</strong> 20-07-1994 e per il rispetto <strong>del</strong>la normativa<br />

comunitaria la legislazione di riferimento non può che essere la L n. 109/94;<strong>del</strong><br />

resto lo stesso art. 1 <strong>del</strong>la L.r. n. 21/85 ,richiamato dal PM esclude<br />

dall’applicazione <strong>del</strong>la normativa regionale casi speciali ed esplicite disposizioni<br />

legislative per opere finanziate dallo Stato o da Enti statali;nell’ipotesi in questione<br />

l’Ente locale beneficiario <strong>del</strong> finanziamento sarebbe un vero e proprio organo<br />

(seppur improprio) <strong>del</strong>lo Stato <strong>del</strong>egante e compie atti solo nei limiti <strong>del</strong>la <strong>del</strong>ega<br />

conferitagli;il <strong>del</strong>egante invece ,che eroga il finanziamento,impone all’Ente locale<br />

una convenzione (definita disciplinare nel caso di specie) che regola i rapporti tra<br />

Stato ed Ente;in tale disciplinare inoltre si richiama espressamente ,pena la<br />

revoca <strong>del</strong> finanziamento l’obbligo di osservare la legge statale n. 109/94;inoltre<br />

gli art. 6,7 e 9 <strong>del</strong> disciplinare individua chiaramente le figure <strong>del</strong>l’Ingegnere C. e<br />

<strong>del</strong> Collaudatore come organi che esercitano l’alta vigilanza sulla esecuzione <strong>dei</strong><br />

lavori per conto <strong>del</strong> Ministero <strong>dei</strong> LL.PP.;<br />

• il progetto è stato redatto dall’Ufficio <strong>del</strong> genio Civile di Caltanissetta in<br />

data 24-03-1997 ed approvato in linea tecnica dallo stesso Ufficio;<br />

• il finanziamento è stato concesso da Ministero <strong>dei</strong> LL.PP. ed era<br />

9


subordinato all’approvazione di un disciplinare che regolamentava i rapporti tra lo<br />

Stato e l’Ente attuatore/beneficiario,mantenendo in ogni caso in C. al Ministero<br />

l’alta vigilanza sui lavori attraverso la figura <strong>del</strong>l’Ingegnere C. di designazione<br />

ministeriale riservando al Ministero stesso il potere di procedere ai controlli ed alle<br />

verifiche sui lavori e sull’adempimento degli obblighi previsti dal disciplinare.<br />

Inoltre in relazione alla ipotesi di danno erariale di cui al n. 1 ha affermato che la<br />

liquidazione <strong>del</strong>la parcella all’Ing. C. era legittima in quanto dovuta per attività prestata<br />

nell’interesse <strong>del</strong>lo Stato e che quindi esulava da quelli che erano gli obblighi di servizio<br />

derivanti dal suo rapporto di lavoro con l’Amministrazione comunale inoltre detta parcella<br />

non necessitava <strong>del</strong> visto di congruità <strong>del</strong> competente Ordine professionale.<br />

Ciò per altro sarebbe anche dimostrato dal fatto che con Decreto n. 222 <strong>del</strong> 29-10-<br />

2002,il Ministero <strong>del</strong>le Infrastrutture e <strong>dei</strong> Trasporti approvava la rendicontazione di tutte<br />

le spese effettuate ,ivi comprese quelle per le spettanze <strong>del</strong>l’Ing. C. C. e <strong>del</strong> Collaudatore<br />

D. senza contestare alcunché.<br />

A sostegno <strong>del</strong>le sue ragioni ha inoltre depositato un consulenza tecnica a firma <strong>del</strong>l’Ing.<br />

Marino nella quale si conferma che sia la parcella <strong>del</strong>l’Ing. C. che quella <strong>del</strong>l’Ing. D. sono<br />

state determinate in maniera conforme alle tariffe professionali.<br />

Sul punto lo stesso Ing. D. ,con nota -certificazione <strong>del</strong> 09-10-2001 –rilevava che le<br />

competenze tecniche <strong>del</strong>l’Ing. C. “così come riportate in progetto e nel quadro economico<br />

risultano regolarmente finanziate” e che le stesse “esulano dai compiti d’istituto ,ai sensi<br />

<strong>del</strong> disciplinare tra Ministero ed Ente Attuatore ,essendo la nomina <strong>del</strong>l’Ing. C.<br />

competenza esclusiva <strong>del</strong> Ministero LL.PP.” e quindi certificava l’ammissibilità a<br />

pagamento <strong>del</strong>le competenze <strong>del</strong>l’Ing. C. e la non necessità per le stesse ,sulla scorta<br />

<strong>del</strong>la circolare <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>le Infrastrutture e <strong>dei</strong> Trasporti n. 1530 <strong>del</strong> 15-06-<br />

2001,<strong>del</strong> visto <strong>del</strong>l’Ordine Professionale.<br />

In ordine alla prospettata violazione <strong>del</strong>l’art. .7, comma 9 L.R. 21/85, secondo cui:- “Le<br />

parcelle professionali, ivi compresa quella <strong>del</strong>l’Ing. C., sono soggette al visto <strong>del</strong><br />

competente ordine professionale. Per le attività professionali, svolte da pubblici<br />

funzionari, il visto <strong>del</strong>l'ordine professionale può essere sostituito dal parere<br />

<strong>del</strong>l'Ispettorato regionale tecnico” il difensore ha osservato che come ricordato dal<br />

Ministero nella nota prot. 769/2005 le modalità di calcolo e di liquidazione <strong>del</strong>la parcella<br />

<strong>del</strong>l’Ingegnere C. sono quelle disposte nelle circolari allegate e segnatamente nella<br />

circolare n. 1530 <strong>del</strong> 15-06-2001 ,punto f,ove è previsto che per le spese <strong>del</strong>l’Ingegnere<br />

C. sia presentata una parcella munita <strong>del</strong> visto di congruità <strong>del</strong>l’ordine professionale di<br />

appartenenza oppure una fattura quietanzata <strong>del</strong> professionista.<br />

In conseguenza nella fattispecie era sufficiente la fattura quietanzata <strong>del</strong> professionista.<br />

Inoltre neppure il funzionario istruttore Ing, Lo Iacono contesta la correttezza <strong>del</strong>la<br />

parcella <strong>del</strong>l’Ingegnere C. sotto il profilo <strong>del</strong> quantum,in conseguenza non sussiste alcun<br />

danno erariale.<br />

Quindi il difensore ha fatto presente che nella fattispecie manca totalmente il requisito<br />

<strong>del</strong>la colpa grave <strong>del</strong>l’Ing. C. in quanto quest’ultima non si è liquidato la propria parcella<br />

in maniera arbitraria e senza rendere conto di ciò all’Amministrazione comunale ma si è<br />

mosso con estrema cautela e certamente in assenza di colpa grave.<br />

Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che,con nota <strong>del</strong> 25-10-2001 prot. N.<br />

8177,rappresentando la necessità di effettuale tutte le spese e la rendicontazione entro e<br />

non oltre il 31-12-2001,pena la perdita <strong>del</strong> finanziamento,richiedeva al Segretario-<br />

Direttore Generale <strong>del</strong> Comune dr. A. apposita autorizzazione alla liquidazione <strong>del</strong>le sue<br />

competenze per l’incarico di Ingegnere C. <strong>dei</strong> lavori in questione.<br />

Alla suddetta nota il dr. A. dava riscontro con nota prot. 6736 <strong>del</strong> 26-10-2001 nella quale<br />

faceva presente che l’Ing. C. ,nella qualità di responsabile unico <strong>del</strong><br />

procedimento,avrebbe potuto trasmettere direttamente gli atti di liquidazione inerenti il<br />

procedimento affidato all’Ufficio di Ragioneria (senza quindi prospettare la sussistenza di<br />

alcuna illegittimità).<br />

In seguito lo stesso dr. A. ,con nota prot. 7047 <strong>del</strong> 07-11-2001,con riferimento alle<br />

perplessità sollevate dall’Ing. S. con la propria nota prot. N. 2039 <strong>del</strong> 30-10-2001 (con la<br />

quale “congelava “ le spettanze <strong>del</strong>l’Ing. C. dopo aver in precedenza ,con determina n.<br />

2039 <strong>del</strong> 30-10-2001,disposto la sospensione cautelativa di dette spettanze) ,faceva<br />

presente che l’ing. C. con nota prot. n. 5343 <strong>del</strong> 04-09-2001,aveva già fatto presente di<br />

10


essere disposto a garantire con polizza fi<strong>dei</strong>ussoria la somma liquidata in attesa <strong>del</strong>la<br />

verifica di ammissibilità <strong>del</strong>la spesa relativa da parte <strong>del</strong> Ministero e ciò per consentire il<br />

rispetto <strong>del</strong> termine <strong>del</strong> 31-12-2001(anche in tale circostanza il dr. A. non ha prospettato<br />

alcuna illegittimità dando via libera alla liquidazione <strong>del</strong>la parcella in questione).<br />

Quindi ,solo dopo aver posto in essere tali scrupolosi adempimenti ,con determina n.2112<br />

<strong>del</strong>l'8.11.01 l'Ing.C. <strong>dei</strong> lavori, Ing.G.C., nella qualità di Responsabile Unico <strong>del</strong><br />

Procedimento, liquidata la propria parcella per complessive £.17.182.690; in esecuzione<br />

di detta determina veniva quindi emesso il mandato di pagamento n.6568 <strong>del</strong><br />

13.11.2001 .:<br />

In relazione alla ipotesi di danno erariale di cui al n. 2 il difensore ha<br />

preliminarmente ribadito che nella fattispecie la normativa applicabile è quella statale e<br />

non quella regionale ed anche che per la liquidazione <strong>del</strong>la parcella <strong>del</strong>l’Ing. D. occorreva<br />

applicare la citata circolare n. 1530 <strong>del</strong> 15-06-2001 ,punto f,ove è previsto che per le<br />

spese <strong>del</strong>l’Ingegnere C. sia presentata una parcella munita <strong>del</strong> visto di congruità<br />

<strong>del</strong>l’ordine professionale di appartenenza oppure una fattura quietanzata <strong>del</strong><br />

professionista.<br />

Per dimostrare la congruità <strong>del</strong>le competenze liquidate in favore <strong>del</strong> collaudatore Ing.<br />

Dall' Anno,l’avv.to Lucia Di Salvo ha formulato all'ing. Marino, componente <strong>del</strong> Consiglio<br />

<strong>del</strong>l'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta i seguenti quesiti:<br />

"1. di redigere, con i criteri correntemente usati presso l'Ordine degli Ingegneri<br />

provinciale, uno schema di parcella, da liquidare ad un professionista che avesse<br />

effettuato sia il Collaudo Tecnico Amministrativo che il Collaudo Statico relativamente ai<br />

lavori di cui in oggetto;<br />

2. di redigere uno schema di parcella, per le medesime prestazioni, che tenga conto,<br />

oltre ai dettami <strong>del</strong>la TP. anche <strong>dei</strong> criteri riconosciuti validi dal Ministero LL.PP.,come da<br />

analoga parcella redatta da altro collaudatore, anch'egli funzionario <strong>del</strong> Ministero LL.PP.,<br />

relativamente ad opere <strong>del</strong>la stessa specie e categoria (medesimo programma di<br />

finanziamento), che risulta essere direttamente vistata dal Dirigente<strong>del</strong>l' Ufficio Tecnico<br />

<strong>del</strong> medesimo Ministero, che alla presente si allega(ALL. E);<br />

3. stabilire, in ragione <strong>del</strong>le risultanze degli schemi di parcella di cui ai punti precedenti,<br />

se la somma liquidata al collaudatore, di cui alla citata parcella allegata presentata dallo<br />

stesso, risulta essere maggiore o minore, nel suo complesso, a quelle ad egli spettante in<br />

base alle prestazioni rese e dichiarate. "<br />

In risposta ai predetti quesiti, il consulente di parte ha risposto come segue.<br />

"COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO<br />

a. professionista Incaricato: ingegnere dipendente <strong>del</strong> Ministero<br />

LL.PP., proveniente da Roma;<br />

b. importo lavori contabilizzati al lordo <strong>del</strong> ribasso:£. 3.393.818.225;<br />

c. i lavori, finanziati in parte con fondi <strong>del</strong>lo Stato ed in parte con fondi comunitari, si<br />

sono svolti nell 'ambito <strong>del</strong> territorio <strong>del</strong> Comune di Gela;<br />

d. collaudo effettuato in corso d'opera;<br />

e. i lavori in argomento possono considerarsi parzialmente come lavori di manutenzione;<br />

f. al collaudatore era stata richiesta la specifica relazione generale fra Stato ed Ente<br />

Concessionario (Comune di Gela);<br />

g. al collaudatore era stato richiesto di verificare e certificare con particolare cura ed<br />

attenzione la qualità <strong>dei</strong> materiali costituenti le tubazioni in PEAD, tant'è che lo stesso ha<br />

assistito direttamente a prove presso laboratori specializzati (Genova ed<br />

Ancona),soggiornando fuori sede per complessivi quindici giorni;<br />

h. il collaudatore ha svolto la revisione tecnico-contabile completa <strong>dei</strong> libri contabili;<br />

l.il collaudatore ha svolto l'incarico con particolare urgenza, resa necessaria dallo scadere<br />

<strong>dei</strong> tempi per la rendicontazione finale.<br />

2. COLLAUDO STATICO<br />

a. professionista incaricato: ingegnere dipendente <strong>del</strong> Ministero LL.PP., proveniente da<br />

Roma;<br />

b. importo lavori contabilizzati al lordo <strong>del</strong> ribasso, soggetti a collaudo statico: £.<br />

116.427.577;<br />

c. i lavori, finanziati in parte con fondi <strong>del</strong>lo Stato ed in parte con fondi comunitari, si<br />

sono svolti nell 'ambito <strong>del</strong> territorio <strong>del</strong> Comune di Gela;<br />

11


d. collaudo statico riguardante strutture in c. a. ricadenti in territorio dichiarato a rischio<br />

sismico;<br />

e. il collaudatore ha svolto la revisione <strong>dei</strong> calcoli statici <strong>del</strong>le strutture;<br />

f. il collaudatore ha svolto l'incarico con particolare urgenza, resa necessaria dallo<br />

scadere <strong>dei</strong> tempi per la rendicontazione finale.<br />

RELAZIONE<br />

In ordine alla richiesta n. 1 il sottoscritto ha redatto gli schemi di parcelle,distinti per<br />

ciascuna prestazione ed allegati alla presente, seguendo quelli che sono i dettami <strong>del</strong>la<br />

TP. (L. 143/1949) vigente all 'epoca <strong>dei</strong> lavori, per ciò che concerne le prestazioni in essa<br />

previste, ovvero i criteri ed i suggerimenti indicati dalla Consulta Regionale degli<br />

Ingegneri <strong>del</strong>la Sicilia, che di norma vengono adottati dall 'Ordine provinciale sulla scorta<br />

di quelle che sono le dichiarazioni rese dal professionista, che di seguito vengono<br />

esplicitati, con riferimento alle caratteristiche specifiche di ciascuna prestazione.<br />

1. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO (ALI. A1)<br />

a. l'onorario base viene determinato con riferimento all'importo <strong>dei</strong> lavori contabilizzati,<br />

al lordo <strong>del</strong> ribasso, risultante dallo Stato Finale <strong>dei</strong> Lavori, per come indicato dall 'ing.<br />

C., facendo riferimento alla tab. C <strong>del</strong>la T.P. (art. 19-b);<br />

b. l'onorario base viene maggiorato <strong>del</strong> 30% in quanto il collaudo è stato svolto in corso<br />

d'opera; l'art. 19-d) prevede da un min <strong>del</strong> 15% ad un max <strong>del</strong> 30%; si ritiene adottare il<br />

max in quanto il professionista proveniva da Roma;<br />

c. l'onorario base viene maggiorato <strong>del</strong> 20% in quanto, per come dichiarato dall 'ing. C., i<br />

lavori possono ritenersi parzialmente di manutenzione; l'art. 19-e) prevede<br />

discrezionalmente una maggiorazione fino al 50%;l'applicazione di questa maggiorazione<br />

trova altresì conferma nella parcella di altro collaudatore,anch'egli funzionario <strong>del</strong><br />

Ministero LL.PP.,relativamente ad opere <strong>del</strong>la stessa specie e categoria (medesimo<br />

programma di finanziamento), che risulta essere direttamente vistata dal C. Ufficio<br />

Tecnico <strong>del</strong> medesimo Ministero, che alla presente si allega;<br />

d. l'onorario base viene maggiorato <strong>del</strong> 20% per la redazione <strong>del</strong>la relazione generale fra<br />

Stato ed Ente Concessionario; le modalità di compenso di questa particolare prestazione<br />

è contemplata nell'art. <strong>del</strong> D.M 18/09/1967 n. 17321; per questa maggiorazione valgono<br />

le medesime considerazioni, in merito alla parcella similare vidimata, di cui al punto<br />

precedente;<br />

e. oltre all'onorario base, a percentuale, viene riconosciuto al collaudatore, un monte di<br />

vacazioni per aver presenziato alle prove di laboratorio pari a 75, ciò in virtù di quanto<br />

segue:<br />

come già detto in precedenza e dichiarato dall 'ing. C.,il collaudatore ha trascorso fuori<br />

sede, per effettuare le prove richieste sulle tubazioni, complessivi giorni 15;<br />

ai sensi <strong>del</strong>l 'art. 4, penultimo comma, <strong>del</strong>la T.P., è possibile riconosce un max di n. 10<br />

vacazioni per ogni 24 ore, che pertanto ammontano a 150 vacazioni, che agli effetti <strong>del</strong><br />

3°comma <strong>del</strong> medesimo articolo, vengono ridotte <strong>del</strong> 50%;<br />

f la revisione totale degli atti contabili viene calcolata assumendo un monte di vacazioni<br />

affinché il relativo importo non superi l'importo <strong>del</strong>l'onorario base;ciò in ottemperanza<br />

alla <strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong> 27/02/1998 <strong>del</strong>la Consulta Regionale degli Ingegneri;<br />

g. agli onorari così determinati viene applicata, globalmente, la maggiorazione <strong>del</strong> 15%<br />

per urgenza, così come previsto dall 'art. 2, ultimo comma, <strong>del</strong>la T.P. (L. 143 <strong>del</strong><br />

2.3.1949);<br />

h. ed infine all'importo complessivo viene applicata la percentuale <strong>del</strong> 60% per rimborso<br />

spese, così come previsto dall 'art. 13, ultimo comma, <strong>del</strong>la T.P., detto articolo prevede<br />

che la percentuale di applicazione non superi il 60%; nella fattispecie viene assunto detto<br />

tetto massimo in virtù sia <strong>del</strong>l 'art. 5 <strong>del</strong> D.M 18 settembre 1967, che regolamenta il<br />

rimborso spese per i collaudi, a seconda che sia a fine lavori (30%) ovvero in corso<br />

d'opera (60%), sia in virtù <strong>del</strong>l'art. 3 <strong>del</strong> D.A. LL.PP. <strong>del</strong>la Regione Sicilia, che<br />

regolamenta il rimborso spese a seconda <strong>del</strong>la distanza <strong>del</strong> luogo dove viene effettuato il<br />

collaudo dal luogo di residenza <strong>del</strong> collaudatore (max 60%).<br />

2. COLLAUDO STATICO (ALL. A2)<br />

a. l'onorario base viene determinato con riferimento all'importo <strong>dei</strong> lavori strutturali<br />

contabilizzati, al lordo <strong>del</strong> ribasso, per come indicato dall 'ing. C., facendo riferimento alla<br />

tabella allegata alla nota n. 27 <strong>del</strong> 8.1.1996 <strong>del</strong>la Consulta Regionale degli Ingegneri;<br />

12


. l'onorario base viene maggiorato <strong>del</strong> 1 00% in quanto il collaudo è stato svolto per<br />

strutture antisismiche, così come previsto nella nota <strong>del</strong>la Consulta di cui al punto<br />

precedente;<br />

c. l'onorario, come sopra determinato,viene ulteriormente maggiorato <strong>del</strong> 25% in quanto<br />

trattasi di collaudo in corso d'opera, così come nella citata nota <strong>del</strong>la Consulta;<br />

d la revisione <strong>dei</strong> calcoli statici viene compensata con il 30% <strong>del</strong>le competenze spettanti<br />

per la redazione <strong>del</strong> relativo progetto esecutivo (aliquota" c" <strong>del</strong>la tab. B), così come<br />

previsto nella più volte citata nota <strong>del</strong>la Consulta Regionale;<br />

e. agli onorari così determinati viene applicata, globalmente, la maggiorazione <strong>del</strong> 15%<br />

per urgenza, così come previsto dall 'art. 2, ultimo comma, <strong>del</strong>la TP. (L. 143 <strong>del</strong> 2.3.1949<br />

f. infine all 'importo complessivo viene applicata la percentuale <strong>del</strong> 30%, per rimborso<br />

spese; in questo caso valgono tutte le considerazioni già esposte in merito per il CTA, ma<br />

l'aliquota <strong>del</strong> 60% viene ridotta <strong>del</strong>la metà in virtù <strong>del</strong>la Circolare 23/10/1991<br />

<strong>del</strong>l'Assessorato LL.PP. Regione Sicilia, che dispone detta riduzione nel caso che il<br />

collaudo statico venga eseguito dallo stesso professionista incaricato <strong>del</strong> Collaudo tecnico<br />

Amministrativo.<br />

In ordine alla richiesta n. 2 il sottoscritto ha redatto altri due schemi, alternativi,di<br />

parcelle utilizzando, per quelle prestazioni non contemplate dalla tariffa, i criteri ritenuti<br />

di fatto validi dal Ministero LL.PP, attraverso la citata parcella analoga, per analoghi<br />

lavori, allegata presente. Si osserva che vengono comunque riconosciute l'onorario a<br />

vacazione per le prove sulle tubazioni, la revisione <strong>dei</strong> calcoli statici e le maggiorazioni<br />

per urgenza; di seguito vengono esplicitati i punti nei quali differiscono dagli schemi<br />

precedenti.<br />

I. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO (ALL. B1)<br />

a. la maggiorazione per collaudo di opere di manutenzione viene applicata<br />

preliminarmente sull 'onorario base, e quindi diventa oggetto anch'essa <strong>del</strong>le<br />

maggiorazioni relative al collaudo in corso d'opera ed a quella per la relazione Stato-<br />

Ente;<br />

b. la revisione totale degli atti contabili viene calcolata facendo riferimento alla tabella E<br />

<strong>del</strong>la TP., valida per la misura e contabilità, assumendo una percentuale pari al 20%; ciò<br />

ai sensi <strong>del</strong>la <strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong> Consiglio <strong>del</strong>l 'Ordine di Roma, approvata in data<br />

22.12.1997.<br />

2. COLLAUDO STATICO (ALL. B2)<br />

a. l'onorario base viene determinato con riferimento all'importo <strong>dei</strong> lavori strutturali<br />

contabilizzati, al lordo <strong>del</strong> ribasso, per come indicato dall 'ing. C., facendo riferimento alla<br />

medesima tabella allegata alla nota n. 27 <strong>del</strong> 8.1.1996 <strong>del</strong>la Consulta Regionale degli<br />

Ingegneri, già utilizzata nello schema precedente;<br />

b. le maggiorazioni per collaudo di strutture antisismiche ed in corso d'opera vengono<br />

accorpate;<br />

c. la revisione <strong>dei</strong> calcoli statici viene compensata con il 20% <strong>del</strong>le competenze spettanti<br />

per la redazione <strong>del</strong> relativo progetto esecutivo (aliquota "c" <strong>del</strong>la tah. B), così come<br />

previsto dall 'art.19-f) <strong>del</strong>la TP.;<br />

d. infine all'importo complessivo viene applicata la percentuale <strong>del</strong> 60%, per rimborso<br />

spese.<br />

In ordine alla richiesta n. 3 il sottoscritto, considerate le prestazioni rese dal collaudatore,<br />

per come dichiarate ed accertate dall 'ing. G. C., visti i riepiloghi ottenuti (vedasi allegato<br />

C) nei due casi esaminati, nonché la parcella presentata dall'ing. Domenico D. (Allegato<br />

D), ritenuta congrua dall'ing. G. C. nella sua qualità di ingegnere C. <strong>dei</strong> lavori, osserva<br />

che la somma ad egli liquidata risulta inferiore a quanto determinato, con ambedue le<br />

Metodologie, nonostante il fatto che nella parcella presentata dal collaudatore l'importo<br />

lavori su cui è stato calcolato l'onorario base <strong>del</strong> CTA è maggiore di quello preso in esame<br />

negli schemi di parcella di cui sopra in quanto lo stesso aveva sommato ai lavori al lordo<br />

anche l'importo degli espropri.<br />

Il sottoscritto fa infine osservare quanto segue:<br />

il collaudatore aveva indicato la prestazione relativa alle prove sulle tubazioni fra quelle<br />

inerenti il collaudo statico mentre sono da riferirsi fra quelle inerenti il CT A;<br />

• il collaudatore nella formulazione <strong>del</strong>la sua parcella non aveva introdotto la<br />

maggiorazione per urgenza ancorché, per come dichiarato dall 'ing.C. le<br />

13


caratteristiche <strong>del</strong>l 'urgenza sono facilmente riscontrabili fra gli atti in possesso<br />

<strong>del</strong>l 'Amministrazione;<br />

• può facilmente riscontrarsi che anche trascurando la maggiorazione per<br />

urgenza l'ammontare di quanto liquidato al collaudatore risulta comunque<br />

inferiore a quanto ad egli spettante. "<br />

Sulla scorta di tali premesse il consulente è pervenuto alle seguenti:<br />

CONCLUSIONI<br />

Da quanto sopra esposto e dagli allegati riportati si può concludere quanto segue:<br />

• facendo riferimento ai criteri comunemente utilizzati nell'ambito <strong>del</strong>la<br />

Regione Sicilia le prestazioni rese dal professionista incaricato,proveniente da<br />

Roma, andrebbero compensate con la somma complessiva di £. 54.927.881, per<br />

come riportato nell'allegato C, Soluzione A;<br />

• facendo in parte riferimento ai criteri ritenuti validi dallo stesso Ministero<br />

<strong>dei</strong> LL.PP. per lavori analoghi, le medesime prestazioni andrebbero compensate<br />

con la somma complessiva di £. 58.467.163, per come riportato nell 'allegato C,<br />

Soluzione B;<br />

• pur utilizzando in parte criteri differenti l'ammontare complessivo <strong>del</strong>le due<br />

prestazioni rimane <strong>del</strong>lo stesso ordine di grandezza senza che vi siano differenze<br />

significative fra le due metodologie;<br />

• l'ammontare complessivo <strong>del</strong>la parcella, presentata dal<br />

collaudatore e ritenuta congrua dall'ingegnere C., pur se calcolata su di<br />

un importo maggiore (all'importo lavori al lordo <strong>del</strong> ribasso era stato<br />

sommato anche l'importo degli espropri), risulta inferiore a quelli<br />

determinati con i due metodi descritti;<br />

• la somma liquidata dall'ing. C. per le prestazioni rese dall'ing.D.<br />

risulta inferiore, nel suo complesso, a quella ad egli spettante in ragione<br />

<strong>del</strong>le prestazioni dallo stesse rese e dichiarate, e dall'ing.C. accertate. "<br />

Ciò premesso il difensore ha chiesto il proscioglimento <strong>del</strong> suo assistito ed in ogni caso<br />

che ritenga conto che nella fattispecie su un importo finanziato di £ 5.1<strong>28</strong>.518.516 sono<br />

state spese solo £ 1.130.121.733 con una economia effettiva di £ 1.130.121.733.<br />

Ha chiesto inoltre un ampio esercizio <strong>del</strong> potere riduttivo <strong>del</strong>l’addebito.<br />

Dopo la prima udienza di trattazione <strong>del</strong> giudizio il collegio ha richiesto una consulenza<br />

tecnica d’ufficio all’ing. Francesca Gagliano ponendole il seguente quesito:<br />

“Dica il C.T.U., previo esame allo stato degli atti, se la liquidazione <strong>del</strong>la parcella <strong>del</strong><br />

collaudatore sia stata effettuata in conformità alla legislazione all’epoca vigente e<br />

secondo criteri di congruità in relazione all’attività effettivamente svolta, provvedendo a<br />

quantificare correttamente, in caso contrario, le singole voci e l’importo complessivo in<br />

eccedenza”.<br />

In risposta al quesito il CTU ha fatto presente che ,alla data di redazione <strong>del</strong> Certificato di<br />

Collaudo vigeva il Testo unico <strong>del</strong>la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali<br />

degli ingegneri e degli architetti approvata con Legge 2 marzo 1949 n° 143 aggiornata<br />

con successivi DD.MM. ed ha precisato quanto integralmente riportato qui di seguito:<br />

“A) Esame degli atti di collaudo e <strong>del</strong>la “parcella <strong>del</strong>le competenze tecniche relative al<br />

Collaudo Statico e Amministrativo in corso d’opera relativo a: Progetto SIC/118: Lavori di<br />

“Rifacimento <strong>del</strong>la condotta di collegamento tra i serbatoi di San Leo e Caposoprano”<br />

Collaudo Tecnico Amministrativo<br />

- Importo <strong>dei</strong> lavori a base d’asta L. 3.912.800.000<br />

L’importo da considerare per il calcolo <strong>del</strong>l’onorario è l’importo consuntivo lordo <strong>del</strong>l’opera<br />

intendendo la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o<br />

forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi<br />

suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto<br />

<strong>del</strong>le eventuali detrazioni che il direttore <strong>dei</strong> lavori od il collaudatore potesse aver fatto<br />

per qualsiasi ragione, sia durante il corso <strong>dei</strong> lavori, sia in sede di conto finale o di<br />

collaudo (art. 15 T.P.).<br />

L’ultimo comma <strong>del</strong>l’art. 19-b) <strong>del</strong>la T.P. stabilisce che le percentuali stabilite per il<br />

collaudo debbono essere applicate anche sull’ importo <strong>del</strong>le riserve discusse,<br />

indipendentemente dal loro accoglimento.<br />

Per quanto sopra l’importo da porre a base <strong>del</strong> calcolo <strong>del</strong>l’onorario per il collaudo tecnico<br />

14


amministrativo trattandosi di “offerta di prezzi” ai sensi <strong>del</strong>l’art. 5 <strong>del</strong>la legge 14 <strong>del</strong> 2<br />

febbraio 1973 che prevedeva l’aggiudicazione all’impresa che proponeva la migliore<br />

offerta di prezzo complessivo eventualmente rettificato a seguito di correzione <strong>dei</strong><br />

prodotti e <strong>del</strong>la somma restando immutabili i prezzi unitari, dovrebbe calcolarsi<br />

applicando i prezzi unitari utilizzati dal progettista nel computo metrico estimativo e<br />

concordati successivamente dal direttore <strong>dei</strong> lavori alle quantità eseguite risultanti dallo<br />

stato finale.<br />

Non disponendo <strong>dei</strong> suddetti dati è uso desumere l’importo lordo <strong>dei</strong> lavori applicando il<br />

ribasso sul prezzo massimo complessivo indicato dall’Amministrazione nelle lettere di<br />

invito, all’importo risultante dallo stato finale:<br />

Importo netto Stato Finale L. 3.324.339.559<br />

Ribasso 2,047%<br />

Importo lordo L. 3.393.810.867<br />

Al fine di stabilire l’onorario, le relative maggiorazioni e le spese accessorie si riportano<br />

di seguito i relativi articoli, o parti di essi, <strong>del</strong>la T.P., e <strong>del</strong> Regolamento 25 maggio 1895<br />

n. 350 – Regolamento per la direzione contabilità e collaudazione <strong>dei</strong> lavori <strong>del</strong>lo Stato<br />

che sono nelle attribuzioni <strong>del</strong> Ministero <strong>dei</strong> Lavori Pubblici, la definizione di<br />

manutenzione, circolari e pareri:<br />

Tariffa Professionale<br />

art. 19 – a) - Il collaudo di lavori e forniture comprende l’esame, le verifiche e le prove<br />

necessarie per accertare la rispondenza tecnica <strong>del</strong>le opere e forniture eseguite alle<br />

prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazioni di prezzi,<br />

l’esame di eventuali riserve e relativo parere, e infine, il rilascio <strong>del</strong> certificato di collaudo.<br />

Art. 19 – b) - Quando il professionista sia incaricato <strong>del</strong> collaudo di opere progettate e<br />

dirette da altri, le competeze sono regolate dalla tabella C ….<br />

Art. 19 –d) – Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall’inizio<br />

<strong>del</strong>l’appalto, con l’obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento <strong>dei</strong> lavori<br />

l’onorario percentuale di cui alla tabella C sarà aumentato da un minimo <strong>del</strong> 15 per cento<br />

al un massimo <strong>del</strong> 30 per cento.<br />

Art. 19 – e) – Quando il collaudo riguarda opere di manutenzione, l’onorario percentuale<br />

dato dalla tabelle C sarà maggiorato discrezionalmente fino ad un massimo <strong>del</strong> 50 per<br />

cento.<br />

Comma 2 <strong>del</strong>l’ Art. 13 come modificato dall’ art. 5 D.M. 21 agosto 1958 (Adeguamento,<br />

con modificazione, <strong>del</strong>la tariffa professionale degli ingegneri ed architetti approvata con<br />

legge 2 marzo 1949, n. 143) – Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale ivi<br />

compresi gli incarichi di collaudo, ha facoltà di essere compensato a norma <strong>del</strong> presente<br />

articolo, ovvero, d’accordo col committente, di conglobare tutti i compensi<br />

accessori di cui agli articoli 4 e 6 <strong>del</strong>la stessa tariffa in una cifra che non potrà<br />

superare il 60% degli onorari a percentuale.<br />

L’art. 91 Oggetto <strong>del</strong>la collaudazione <strong>del</strong> Regolamento 350/1895 stabilisce che:<br />

“ La collaudazione di un’opera ha per iscopo di verificare e certificare:<br />

1° se l’opera fu eseguita in perfetta regola d’arte, e secondo le prescrizioni tecniche<br />

prestabilite;<br />

2° se fu eseguita in conformità <strong>del</strong> contratto e <strong>del</strong>le varianti debitamente approvate;<br />

3° se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro, e colle<br />

risultante di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità <strong>dei</strong><br />

materiali e <strong>del</strong>le provviste;<br />

4° se i prezzi attribuiti ed i compensi determinati nella liquidazione finale sono regolati<br />

secondo le stipulazioni di contratto;<br />

5° se nella gestione <strong>del</strong>le opere ad economia siasi avuto cura degli interessi<br />

<strong>del</strong>l’Amministrazione.”<br />

L’art. 96 Estensione <strong>del</strong>le verifiche di collaudo <strong>del</strong> Regolamento 350/1895 stabilisce che:<br />

“La verificazione <strong>del</strong> buon eseguimento di un’opera ha quell’estensione che il<br />

collaudatore giudica necessaria per formarsi la convinzione che tutte le parti <strong>del</strong>l’opera e<br />

<strong>del</strong>la contabilità siano in piena regola”<br />

Manutenzione: il termine manutenzione esprime essenzialmente il concetto di<br />

conservazione e comprende tutte le attività, preventive e riparative, mirate alla<br />

15


conservazione <strong>del</strong>le opere.<br />

Parere 268 <strong>del</strong> 1998 <strong>del</strong>l’Ufficio Legislativo e Legale <strong>del</strong>la Regione Siciliana “Parcelle di<br />

collaudo. Rimborso spese e revisione tecnico-contabile: (All.2)<br />

Quanto poi alla possibilità di considerare la revisione tecnico-contabile parziale quale<br />

compenso aggiuntivo da corrispondere al collaudatore va preliminarmente chiarito cosa<br />

debba intendersi per "doveri <strong>del</strong> collaudatore", cioè quale estensione normalmente abbia<br />

tale incarico tenuto conto che il collaudo, ai sensi <strong>del</strong>l'art.91 <strong>del</strong> Reg. 25 maggio 1895,<br />

n.350, ha fra i suoi scopi anche quello di (cfr. punto 3) verificare e certificare se i dati<br />

risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro, e con le risultanze<br />

di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità <strong>dei</strong> materiali e<br />

<strong>del</strong>le provviste ed altresì se (cfr. punto 4) i prezzi stabiliti ed i compensi determinati nella<br />

liquidazione finale sono regolati secondo la stipulazione <strong>del</strong> contratto.<br />

Il compito <strong>del</strong> collaudatore, dall'insieme <strong>del</strong>le norme concernenti la materia, non si limita<br />

cioè esclusivamente all'esame <strong>dei</strong> dati di fatto risultanti dallo stato <strong>del</strong>l'opera ma è anche<br />

un riscontro di tipo amministrativo-contabile eseguito per conto <strong>del</strong> committente.<br />

In tal senso l'art.96 <strong>del</strong> sopracitato regolamento prevede che "la verificazione <strong>del</strong> buon<br />

eseguimento di un'opera ha quella estensione che il collaudatore giudica necessaria per<br />

formarsi la convinzione che tutte le parti <strong>del</strong>l'opera e <strong>del</strong>la contabilità siano in regola"<br />

proprio perchè entrambe le verificazioni formano oggetto <strong>del</strong>l’incarico di collaudo.<br />

Coerentemente la circolare <strong>del</strong> Ministero <strong>dei</strong> lavori pubblici n.1077 <strong>del</strong> 12 marzo 1941<br />

concernente - Contabilità lavori e collaudo - chiarisce che "allo scopo di uniformare le<br />

direttive da dare ai collaudatori e renderle conformi a quanto stabilito nel citato art.96<br />

conviene che nell'affidare incarichi di collaudo, per quanto riguarda la revisione degli atti<br />

contabili, si faccia soltanto presente al collaudatore che egli dovrà esprimere il suo parere<br />

sulla regolarità <strong>del</strong>la contabilità eseguendo tutti quei riscontri che a suo giudizio riterrà<br />

necessari allo scopo”<br />

Ancora nella successiva circolare ministeriale 18 ottobre 1950, n.2764, concernente<br />

"norme da osservare nell'espletamento di collaudi" al punto 6) è detto che, nei certificati<br />

di collaudo "dovrà essere fatto esplicito cenno all'avvenuta revisione tecnico-contabile, ai<br />

sensi <strong>del</strong>la circolare n.1077 <strong>del</strong> 12 marzo 1941.”<br />

I lavori oggetto di collaudo riguardano il rifacimento <strong>del</strong>la condotta di collegamento tra i<br />

serbatoi si San Leo e Caposoprano, come peraltro si evince dagli atti contabili allegati al<br />

certificato di collaudo, pertanto la maggiorazione stabilita dall’art. 19-e, anche se nella<br />

misura <strong>del</strong> 20% non può essere applicata non trattandosi di interventi di manutenzione.<br />

La maggiorazione <strong>del</strong> 30% per il corso d’opera è congrua essendo stato nominato il<br />

Collaudatore prima <strong>del</strong>l’inizio <strong>dei</strong> lavori ed avendo svolto lo stesso visite nel corso di<br />

esecuzione <strong>dei</strong> lavori.<br />

La Relazione Stato – Ente è stata redatta dal responsabile <strong>del</strong> procedimento dott. ing. G.<br />

C., pertanto non si può riconoscere nessun compenso al Collaudatore.<br />

In merito alla revisione tecnico contabile si riporta il punto 3.B <strong>del</strong>la relazione di collaudo<br />

“ il sottoscritto Collaudatore ha accertato nel corso <strong>del</strong>le visite in corso d’opera ed in<br />

quella finale la regolarità degli atti contabili mediante la revisione <strong>del</strong>la contabilità a<br />

norma <strong>del</strong>le circolari n. 3797/1967 e n. 6120/1969 <strong>del</strong> Ministero <strong>dei</strong> lavori pubblici –<br />

Servizio Tecnico Centrale.<br />

Da detta revisione non sono emersi errori o discordanze di rilievo e pertanto si sono<br />

confermati i dati e gli importi registrati nello stato finale …”<br />

Le circolari citate dal Collaudatore<br />

6 novembre 1967, n. 3797 – Presidenza <strong>del</strong> Consiglio Superiore – Servizio Tecnico<br />

Centrale – Istruzioni per il progetto, esecuzione e collaudo <strong>del</strong>le opere di fondazione;<br />

(All.3)<br />

3 luglio 1969 n. 6120 - Presidenza <strong>del</strong> Consiglio Superiore – Servizio Tecnico Centrale –<br />

Disposizioni per la direzione <strong>dei</strong> lavori e il collaudo; (All.4)<br />

non riguardano la revisione tecnico contabile totale e pertanto nessun compenso<br />

aggiuntivo può corrispondersi al Collaudatore.<br />

Per quanto attiene le spese forfetarie nella misura <strong>del</strong> 60% sono comprensive<br />

anche <strong>del</strong> tempo impiegato dal Collaudatore per i viaggi anche nel caso di<br />

visite a laboratori o fabbriche dove si svolgono le prove sui materiali.<br />

Collaudo statico<br />

16


- Importo <strong>del</strong>le strutture collaudate<br />

Le strutture in cemento armato e prefabbricate collaudate sono:<br />

- Piastra di fondazione, pareti e soletta di copertura <strong>del</strong>la vasca misuratore di portata;<br />

- Pozzetti di ispezione;<br />

le categorie e gli importi, desunti dallo Stato Finale, sono di seguito riportate<br />

Numero Articolo elenco Designazione <strong>dei</strong> lavori e <strong>del</strong>le Importo in<br />

S.F. prezzi<br />

somministrazioni<br />

Lire<br />

18 3.1.2.1 Conglomerato cementizio per strutture<br />

non armate o debolmente armate 11.490.891<br />

19 3.1.5.1 Conglomerato cementizio per strutture<br />

in c.a. 250 Kg/cmq 4.579.821<br />

20 3.2.4 Casseformi 3.296.504<br />

21 3.2.1.2 Acciaio in barre 2.846.361<br />

42 NP.06 Fornitura, trasporto e posa in opera<br />

pozzetto prefabbricato 89.316.000<br />

43 N.P.08 Fornitura, trasporto e posa in opera<br />

elemento di collegamento per<br />

pozzetto prefabbricato H=100 3.264.000<br />

44 NP.07 Fornitura, trasporto e posa in opera<br />

elemento di collegamento per<br />

pozzetto prefabbricato H=50 1.634.000<br />

Totale 116.427.577<br />

Importo netto strutture L. 116.427.577<br />

Ribasso 2,047%<br />

Importo lordo strutture L. 118.860.654<br />

Al fine di stabilire l’onorario, le relative maggiorazioni e le spese accessorie si riportano di<br />

seguito i relativi articoli, o parti di essi, <strong>del</strong>la T.P. :<br />

Art. 2 – comma 1 - Gli onorari a seconda <strong>del</strong>le modalità inerenti alla loro determinazione,<br />

vengono distinti nei seguenti quattro tipi: a) onorari a percentuale, ossia in ragione<br />

<strong>del</strong>l’importo <strong>del</strong>l’opera; b) onorari a quantità, ossia in ragione <strong>del</strong>l’unità di misura; c)<br />

onorari a vacazione, ossia in ragione <strong>del</strong> tempo impiegato; d) onorari a discrezione, ossia<br />

a criterio <strong>del</strong> professionista.<br />

Art. 5 – Gli onorari sono stabiliti a discrezione oltre che per le consulenze anche per le<br />

prestazioni seguenti e simili e …….: h) collaudi di strutture complesse in cemento armato;<br />

Gli Ordini degli Ingegneri <strong>del</strong>le Province <strong>del</strong>la Sicilia, (All.5) ritenendo essenziale garantire<br />

uniformità tariffaria e in virtù <strong>del</strong> potere tariffario che, in assenza di una precisa tariffa, è<br />

conferito agli Ordini dall’art. 37 R.D. n. 2537/1925 hanno stabilito <strong>del</strong>le percentuali per il<br />

calcolo <strong>del</strong>l’onorario, determinato le maggiorazioni e il rimborso spese.<br />

In particolare per il rimborso spese forfetario, le percentuali non possono superare quelle<br />

stabilite dall’art. 8 <strong>del</strong> DM 15 dicembre 1955 n. 22608 ovvero il “30% per l’edilizia o per<br />

qualsiasi altro lavoro da svolgersi nel Comune in cui il professionista ha la residenza<br />

anagrafica, al 45% per l’edilizia da svolgersi fuori dal Comune in cui il professionista ha la<br />

residenza angrafica e al 60% per tutti gli altri casi” e per il corso d’opera è stabilita una<br />

maggiorazione <strong>del</strong> 25%.<br />

Per gli articoli <strong>del</strong>la T.P. è nella discrezionalità <strong>del</strong> Professionista scegliere il criterio<br />

pertanto possono applicarsi le percentuali stabiliti dagli Ordini degli Ingegneri <strong>del</strong>le<br />

Province <strong>del</strong>la Sicilia applicando di conseguenza la percentuale <strong>del</strong> 25% e non <strong>del</strong> 30%<br />

per la maggiorazione per collaudo in corso d’opera.<br />

Per quanto riguarda le vacazioni relative alle “prove di carico sui materiali” trattandosi di<br />

prove su materiali non oggetto di collaudo statico ed avendo scelto il rimborso spese<br />

forfetario nessun compenso è dovuto.<br />

B) Quantificazione parcella<br />

Collaudo tecnico amministratico<br />

Onorario<br />

L. 3.393.810.867 x 0,15023 % = L. 5.098.522<br />

17


Maggiorazione corso d’opera<br />

L. 5.098.522 x 30% = “ 1.529.556<br />

L. 6.6<strong>28</strong>.078 L.<br />

6.6<strong>28</strong>.078<br />

Spese e compensi accessori<br />

L. 6.6<strong>28</strong>.078 x 60% = “<br />

3.976.846<br />

L.<br />

10.604.924<br />

Collaudo statico<br />

Per L. 100.000.000 => 0,8219<br />

Per L. 150.000.000 => 0,7072<br />

Per L. 118.860.654<br />

0.8219- [(0,8219-0,7072)/ 50.000.000] x (118.860.654-100.000.000) = 0,7786<br />

Onorario<br />

L. 118.860.654 x 0,7786% = L 925.449<br />

Maggiorazione strutture antisismiche L 925.449<br />

L. 1.850.898 L.<br />

1.850.898<br />

Maggiorazione corso d’opera<br />

L. 1.850.898 x 25% = L. 462.724 L. 462.724<br />

Spese e compensi accessori<br />

(L. 1.850.898 + L. 462.724) x 60% = L. 1.338.173<br />

L.<br />

3.701.795<br />

Importo totale competenze<br />

- Collaudo tecnico – amministrativo L. 10.604.924<br />

- Collaudo statico L. 3.701.795<br />

L 14.306.719<br />

C) Importo complessivo in eccedenza<br />

- Importo parcella congruita dal R.P. L. 47.593.950<br />

- Importo quantificato L 14.306.719<br />

L. 33.<strong>28</strong>7.231<br />

Dall’esame degli atti e dall’applicazione <strong>del</strong>la Tariffa Professionale, con quanto sopra<br />

esposto, ritengo di avere compiutamente risposto al quesito posto dall’Ill.mo Sig. Giudice<br />

Istruttore Delegato e rimango comunque a disposizione per eventuali chiarimenti o<br />

integrazioni”.<br />

In seguito ,in data 10-05-2006,il difensore <strong>del</strong> convenuto C. ha depositato<br />

controdeduzioni alla perizia <strong>del</strong> CTU redatte sempre dall’Ing. Marino nelle quali<br />

quest’ultimo ha ribadito che,nella fattispecie all’Ing. D. sarebbe spettata una parcella di £<br />

54.077.107.<br />

Quindi ,dopo l’udienza <strong>del</strong> 22-02-2007 è stato disposto un ulteriore supplemento<br />

istruttorio al fine di acquisire da parte da parte <strong>del</strong> consulente d’ufficio Ing. Francesca<br />

Gagliano analitiche e dettagliate osservazioni in ordine ad ogni singolo punto evidenziato<br />

nelle citate controdeduzioni alla perizia di quest’ultima formulate sempre dall’Ing. Marino<br />

.<br />

In esecuzione di tale ultimo supplemento istruttorio il consulente d’ufficio ha depositato<br />

una relazione ove si afferma che:<br />

“…..Osservazioni<br />

1. Collaudo tecnico amministrativo<br />

a Nulla da osservare<br />

b Si riporta la definizione di Manutenzione: il termine manutenzione esprime<br />

essenzialmente il concetto di conservazione e comprende tutte le attività, preventive e<br />

riparative, mirate alla conservazione <strong>del</strong>le opere. Il Certificato al punto 1.B)<br />

Descrizione <strong>dei</strong> lavori riporta" l'intervento previsto nel progetto originario prevedeva la<br />

realizzazione di n. 1 condotta " e non descrive nessun intervento riconducibile alla<br />

manutenzione di un manufatto esistente pertanto nella fattispecie il termine rifacimento<br />

18


individua il sinonimo "fare di nuovo".' "Il ripristino <strong>del</strong>le parti di asfalto stradale, lo<br />

svellimento ed il rifacimento di zone di marciapiedi e gli interventi all'interno di due<br />

serbatoi" possono considerarsi lavorazioni accessorie tanto che il Collaudatore non fa<br />

alcun riferimento ad essi ne al punto l.B) Descrizione <strong>dei</strong> lavori, ne al punto<br />

31.A)Visite di sopralluoguo in corso d'opera ne tento meno nei verbali di visita di<br />

collaudo in corso d'opera (all.l)Per le suddette motivazioni la maggiorazione stabilita<br />

dall' art. 19-e, anche se nella misura <strong>del</strong> 20% non può essere applicata non trattandosi di<br />

interventi di manutenzione.<br />

c. Il Decreto Ministeriale 18 settembre 1967 Liquidazione degli onorari spettanti agli<br />

ingegneri ed architetti per le prestazioni professionali relative alla costruzione di operedi<br />

edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato (G.u. 27 <strong>gennaio</strong> 1968,n.23)all’art.<br />

7 stabilisce" che"Per la redazione <strong>del</strong>la relazione generale sui rapporti fra Stato ed<br />

ente e <strong>del</strong> giudizio riservato sulla condotta <strong>dei</strong> lavori da parte <strong>del</strong>l' appaltatore (art. lO<br />

<strong>del</strong>la legge lO febbraio 1962, n.57) potrà essere concesso al collaudatore singolo od alla<br />

commissione di collaudo cumulativamente, un compenso pari al 20% <strong>del</strong>l'onorario<br />

spettante al netto <strong>del</strong>le relative detrazioni". La relazione generale sui rapporti fra Stato<br />

ed ente non risulta tra gli allegati al Certificato di Collaudo né è stata allegata alla<br />

ricevuta <strong>del</strong> 16 ottobre 2001 o alla parcella. Per quanto sopra non poteva riconoscersi<br />

nessun compenso al Collaudatore per la redazione <strong>del</strong>la relazione acclarante.<br />

d. Si conferma quanto riportato nella relazione istruttoria e precisamente "In merito alla<br />

revisione tecnico contabile si riporta il punto 3.B) <strong>del</strong>la relazione di collaudo" il<br />

sottoscritto Collaudatore ha accertato nel corso <strong>del</strong>le visite in corso d'opera ed in quella<br />

finale la regolarità degli atti contabili mediante la revisione <strong>del</strong>la contabilità a norma <strong>del</strong>le<br />

circolari n. 3797/1967 e n. 6120/1969 <strong>del</strong> Ministero <strong>dei</strong> lavori pubblici – Servizio Tecnico<br />

Centrale. Da detta revisione non sono emersi errori o discordanze di rilievo e pertanto si<br />

sono confermati i dati e gli importi registrati nello stato finale...".<br />

Le circolari citate dal Collaudatore:<br />

- 6 novembre 1967, n. 3797 - Presidenza <strong>del</strong> Consiglio Superiore -- Servizio Tecnico<br />

Centrale - Istruzioni per il progetto, esecuzione e collaudo <strong>del</strong>le opere di fondazione; - 3<br />

luglio 1969 n. 6120 - Presidenza <strong>del</strong> Consiglio Superiore - Servizio Tecnico Centrale<br />

Disposizioni per la direzione <strong>dei</strong> lavori e il collaudo;non riguardano la revisione tecnico<br />

contabile totale.<br />

Nessun esplicito cenno <strong>del</strong>l'avvenuta revisione tecnico-contabile, ai sensi <strong>del</strong>la circolare n<br />

1077 <strong>del</strong> 12 marzo 1941 è stato riscontrato nel certificato di collaudo tecnico<br />

amministrativo, pertanto nessun compenso aggiuntivo può corrispondersi al<br />

Collaudatore.<br />

e. Il Collaudatore ha richiesto n. 72 vacazioni per "prove di carico sui materiali"<br />

riferendosi al collaudo statico <strong>del</strong>le strutture in cemento armato. Nulla riporta su prove di<br />

carico sui materiali nel certificato di collaudo statico. Unico riferimento sui controlli e non<br />

"su prove di carico" si trova al punto <strong>del</strong> certificato di collaudo tecnico amministrativo<br />

31.A) Visite di sopralluoguo in corso d'opera "Altra visita di collaudo in corso d'opera è<br />

stata effettuata, nel mese di ottobre 2000, presso lo stabilimento Centraltubi s.f.1. di<br />

Lunano (PS) quale produttore <strong>dei</strong> tubi". Per quanto sopra pur condividendo quanto<br />

sostenuto nelle contro deduzioni <strong>del</strong> Dott. ing. Marino<br />

relativamente all’estensione <strong>del</strong>le verifiche di collaudo e all'autonomia <strong>del</strong> Collaudatore<br />

sulla conduzione <strong>del</strong>le stesse nessun compenso integrativo può essere corrisposto.<br />

2. Collaudo Statico Nulla da osservare.<br />

L'ultimo comma <strong>del</strong>l' art. 2 <strong>del</strong>la Tariffa Professionale stabilisce che "quando una<br />

prestazione è<br />

richiesta con speciale urgenza, gli onorari indicati nella presente tariffa sono aumentati<br />

<strong>del</strong> 15<br />

per cento, salvo diversa pattuizione fra le parti".<br />

Il Collaudatore non ha ravvisato "la speciale urgenza" tanto che nessuna maggiorazione<br />

ha<br />

applicato all'onorario richiesto.<br />

Nessuna valutazione viene espressa sull' Allegato" schema di parcella per collaudo<br />

tecnico<br />

amministrativo completo di revisione tecnico contabile e collaudo statico" .<br />

19


Dall' esame <strong>dei</strong> punti <strong>del</strong>le conto deduzioni ritengo di dover richiamare e confermare<br />

integralmente il contenuto <strong>del</strong>1a Consulenza Tecnica D'Ufficio…”<br />

DIRITTO<br />

In relazione alla ipotesi di danno erariale di cui al n. 1 il PM ha osservato che la<br />

parcella all’Ing. C. non era dovuta in quanto:<br />

• corrisposta in violazione <strong>del</strong>l’art.9, comma 5 <strong>del</strong>la L.R. 21/85 ( e ss.<br />

modiff.), secondo cui:- “I componenti di uffici od organi competenti ad esprimere<br />

pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato ad<br />

pronunziarsi l'ufficio o l'organo di cui fanno parte, non possono ricevere incarichi<br />

retribuiti di progettista, direttore <strong>dei</strong> lavori, o ingegnere C. o collaudatore anche<br />

statico relativamente a tali opere.” (come reintrodotto dall'art.58 <strong>del</strong>la L.r.n.10 <strong>del</strong><br />

12.01.93. - N.B.: L'art.18 L.r.n.22 <strong>del</strong> 6.4.96 ha interpretato nel senso che il<br />

limite posto dal comma 5 art.9 L.r.21/85. non comprende i compensi previsti dal<br />

comma 11 art.5 L.r.21/85 s.m.i. - n.d.r.);<br />

• corrisposta in violazione <strong>del</strong>l’art. .7, comma 9 L.R. 21/85, secondo cui:-<br />

“Le parcelle professionali, ivi compresa quella <strong>del</strong>l’Ing. C., sono soggette al visto<br />

<strong>del</strong> competente ordine professionale. Per le attività professionali, svolte da<br />

pubblici funzionari, il visto <strong>del</strong>l'ordine professionale può essere sostituito dal<br />

parere <strong>del</strong>l'Ispettorato regionale tecnico”;<br />

• poiché l’ing. C. si è auto-liquidata la parcella.<br />

Il Collegio al riguardo ritiene che ,nel caso di specie ,il divieto di cui all’art. 9, comma 5<br />

<strong>del</strong>la L.R. 21/85 ( e ss. modiff.),non era applicabile in quanto :<br />

• le opere in questione erano di competenza statale per espressa previsione<br />

<strong>del</strong>la decisione UE n. 94/629/CE <strong>del</strong> 20-07-1994 e per il rispetto <strong>del</strong>la normativa<br />

comunitaria la legislazione di riferimento non poteva che essere la L n. 109/94;<strong>del</strong><br />

resto lo stesso art. 1 <strong>del</strong>la L.r. n. 21/85 , esclude dall’applicazione <strong>del</strong>la normativa<br />

regionale casi speciali ed esplicite disposizioni legislative per opere finanziate dallo<br />

Stato o da Enti statali;nell’ipotesi in questione l’Ente locale beneficiario <strong>del</strong><br />

finanziamento era un vero e proprio organo <strong>del</strong>lo Stato <strong>del</strong>egante ed agiva solo<br />

nei limiti <strong>del</strong>la <strong>del</strong>ega conferitagli;il <strong>del</strong>egante invece ,che erogava il<br />

finanziamento,imponeva all’Ente locale una convenzione (definita disciplinare nel<br />

caso di specie) che regolava i rapporti tra Stato ed Ente;in tale disciplinare inoltre<br />

si richiamava espressamente ,pena la revoca <strong>del</strong> finanziamento l’obbligo di<br />

osservare la legge statale n. 109/94;inoltre gli art. 6,7 e 9 <strong>del</strong> disciplinare<br />

individuavano chiaramente le figure <strong>del</strong>l’Ingegnere C. e <strong>del</strong> Collaudatore come<br />

organi che dovevano esercitare l’alta vigilanza sulla esecuzione <strong>dei</strong> lavori per<br />

conto <strong>del</strong> Ministero <strong>dei</strong> LL.PP.;<br />

• il progetto era stato redatto dall’Ufficio <strong>del</strong> genio Civile di Caltanissetta in<br />

data 24-03-1997 ed approvato in linea tecnica dallo stesso Ufficio.<br />

Sotto altro profilo si osserva inoltre che tale parcella era dovuta in quanto relativa ad<br />

attività che esulava da quelli che erano gli obblighi di servizio derivanti dal rapporto di<br />

lavoro con l’Amministrazione .<br />

Sul punto lo stesso Ing. D. ,con nota -certificazione <strong>del</strong> 09-10-2001 –rilevava che le<br />

competenze tecniche <strong>del</strong>l’Ing. C. “così come riportate in progetto e nel quadro economico<br />

risultano regolarmente finanziate” e che le stesse “esulano dai compiti d’istituto ,ai sensi<br />

<strong>del</strong> disciplinare tra Ministero ed Ente Attuatore ,essendo la nomina <strong>del</strong>l’Ing. C.<br />

competenza esclusiva <strong>del</strong> Ministero LL.PP.” .<br />

Ciò per altro è anche dimostrato dal fatto che con Decreto n. 222 <strong>del</strong> 29-10-2002,il<br />

Ministero <strong>del</strong>le Infrastrutture e <strong>dei</strong> Trasporti approvava la rendicontazione di tutte le<br />

spese effettuate ,ivi comprese quelle per le spettanze <strong>del</strong>l’Ing. C. C. e <strong>del</strong> Collaudatore D.<br />

senza contestare alcunché.<br />

In ordine poi alla prospettata violazione <strong>del</strong>l’art. .7, comma 9 L.R. 21/85, secondo cui:-<br />

“Le parcelle professionali, ivi compresa quella <strong>del</strong>l’Ing. C., sono soggette al visto <strong>del</strong><br />

competente ordine professionale. Per le attività professionali, svolte da pubblici<br />

funzionari, il visto <strong>del</strong>l'ordine professionale può essere sostituito dal parere<br />

20


<strong>del</strong>l'Ispettorato regionale tecnico” si osserva che come ,ricordato dal Ministero nella nota<br />

prot. 769/2005, le modalità di calcolo e di liquidazione <strong>del</strong>la parcella <strong>del</strong>l’Ingegnere C.<br />

erano quelle disposte nelle circolari allegate e segnatamente nella circolare n. 1530 <strong>del</strong><br />

15-06-2001 ,punto f,ove è previsto che per le spese <strong>del</strong>l’Ingegnere C. venga presentata<br />

una parcella munita <strong>del</strong> visto di congruità <strong>del</strong>l’ordine professionale di appartenenza<br />

oppure una fattura quietanzata <strong>del</strong> professionista.<br />

In conseguenza nella fattispecie era sufficiente la fattura quietanzata <strong>del</strong> professionista.<br />

Inoltre ,poiché ,per le considerazioni anzidette ,la parcella era dovuta,in ogni caso,la<br />

mancata apposizione <strong>del</strong> visto di congruità da parte <strong>del</strong> competente ordine professionale<br />

non ha determinato alcun danno il quanto il compenso è stato liquidato correttamente.<br />

Ciò è confermato dal fatto che nessuna contestazione sulla correttezza <strong>del</strong>la liquidazione<br />

di tale parcella (per il quantum) è stata prospettata dal PM e neppure il funzionario<br />

istruttore <strong>del</strong> PM (Ing, Lo Iacono) contesta la correttezza <strong>del</strong>la parcella in questione.<br />

Per la stessa ragione nessun rilievo può avere ai fini <strong>del</strong>la sussistenza <strong>del</strong> danno erariale<br />

il fatto che l’Ing. C.,sia pure in violazione <strong>del</strong> dovere di astensione, si sia auto-liquidato la<br />

parcella in quanto ciò avrebbe potuto avere rilievo,ai fini <strong>del</strong>la sussistenza <strong>del</strong>la<br />

responsabilità amministrativa ,solo nell’ipotesi in cui la parcella fosse stata di importo<br />

superiore al dovuto il che,come già detto,non è.<br />

Per queste ragioni il convenuto C. ,in relazione alla voce di danno di cui al n. 1 ,deve<br />

essere dichiarato esente da responsabilità amministrativa.<br />

In relazione alla ipotesi di danno erariale di cui al n. 2 ,nella fattispecie il Collegio<br />

ritiene sufficientemente provata la sussistenza di un danno erariale di £ 33.<strong>28</strong>7.231 (pari<br />

ad € 8.595.710,00) corrispondente alla somma liquidata in esubero all’Ing. D. quale<br />

risulta dalla relazione <strong>del</strong> consulente tecnico d’Ufficio le cui argomentazioni sono<br />

integralmente condivise da questo Giudice.<br />

Tale danno va imputato sotto il profilo causale ,nella misura <strong>del</strong> 50% ciascuno, ai<br />

convenuti nell’odierno giudizio in quanto l’Ing. C., nella qualità di Ingegnere C. <strong>dei</strong> lavori<br />

e responsabile unico <strong>del</strong> procedimento ha apposto sulla parcella erroneamente compilata<br />

dall’Ing. D., il visto di congruità; inoltre l’Ing. S. , in qualità di dirigente LL.PP., con la<br />

determina 2188/01 , ha disposto la liquidazione <strong>del</strong>la parcella in questione.<br />

Il comportamento di entrambi inoltre appare improntato a colpa grave.<br />

Infatti Infatti,secondo costante giurisprudenza di questa <strong>Corte</strong>,la sussistenza <strong>del</strong>la colpa<br />

grave non può essere affermata in astratto ma deve essere valutata caso per caso.<br />

Questo perchè,non ogni condotta diversa da quella doverosa implica colpa grave ma solo<br />

quella che sia caratterizzata da particolare negligenza,imprudenza od imperizia e che sia<br />

posta in essere senza l’osservanza,nel caso concreto,di un livello minimo di<br />

diligenza,prudenza o perizia;occorre precisare,inoltre,che tale livello minimo dipende dal<br />

tipo di attività concretamente richiesto all’agente e dalla sua particolare preparazione<br />

professionale,in quel settore <strong>del</strong>la P.A. al quale è preposto.<br />

Applicando tali principi di carattere generale alla fattispecie si osserva che,pur<br />

ammettendo che la valutazione di congruità di una parcella è fisiologicamente connessa a<br />

margini di opinabilità, idonei a giustificare degli scostamenti,tuttavia,nel caso in esame il<br />

carattere macroscopico degli errori evidenziati dal consulente d’Ufficio (con conseguente<br />

supervalutazione <strong>del</strong> compenso liquidato all’Ing. D.) e la elevata professionalità <strong>dei</strong><br />

convenuti ,connessa e conseguente alla qualifica dagli stessi rivestita, costituiscono<br />

plurimi elementi idonei a ritenere connotata da colpa grave la condotta di questi ultimi<br />

che invece di contestare i macroscopici errori commessi nella liquidazione <strong>del</strong>la parcella<br />

in questione ne hanno avallato la liquidazione senza muovere rilievi di alcun genere.<br />

In conseguenza,in parziale accoglimento <strong>del</strong>la domanda <strong>del</strong> PM, deve essere affermata la<br />

responsabilità <strong>dei</strong> convenuti e questi ultimi vanno condannati al pagamento <strong>del</strong>la somma<br />

di € 8.595,710 ciascuno in favore <strong>del</strong> Comune di Gela oltre:<br />

1)alla rivalutazione monetaria su tale somma,da determinarsi secondo gli indici<br />

I.S.T.A.T.,a decorrere dal 19-11-2001 (data in cui si è definitivamente concretizzato il<br />

danno con l’emissione <strong>dei</strong> mandati n. 6599 e 6560 di pari data);<br />

2)agli interessi legali su detta somma,rivalutata come sopra,a decorrere dalla data di<br />

pubblicazione <strong>del</strong>la presente sentenza e fino al soddisfo.<br />

3)alle spese di giudizio,in favore <strong>del</strong>lo Stato.<br />

Resta assorbita ogni altra questione.<br />

21


P.Q.M.<br />

La <strong>Corte</strong> <strong>dei</strong> <strong>Conti</strong>,Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana,condanna i sig.ri C. G.<br />

e S. R. al pagamento, al pagamento <strong>del</strong>la somma di € 8.595,710 ciascuno ,in favore <strong>del</strong><br />

Comune di Gela,oltre alla rivalutazione monetaria su tale somma,da determinarsi<br />

secondo gli indici I.S.T.A.T.,a decorrere dal 19-11-2001 e fino alla data di pubblicazione<br />

<strong>del</strong>la presente sentenza ed agli interessi legali su detta somma,rivalutata come sopra,a<br />

decorrere dalla data di pubblicazione <strong>del</strong>la presente sentenza ora detta e fino al soddisfo.<br />

Condanna inoltre detti convenuti alle spese di giudizio che si liquidano in EURO<br />

1.842,54<br />

ciascuno.<br />

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio <strong>del</strong> 14-12-2007.<br />

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.<br />

Palermo, <strong>28</strong> <strong>gennaio</strong> <strong>2008</strong><br />

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