Comunicato Ufficiale N° 46 del 14/02/2013 - Lariosport
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Il comportamento addebitato, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti dove<br />
risulta chiaramente che il deferito ha rilasciato una dichiarazione non corretta, senza però la<br />
prova <strong>del</strong> dolo, rispetto alla mera dimenticanza mnemonica.<br />
La Commissione Disciplinare, alla luce di ciò,<br />
commina<br />
a NUNES DA COSTA Marcelo mesi tre di squalifica.<br />
Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di<br />
provvedere altresì alla pubblicazione <strong>del</strong>lo stesso sul <strong>Comunicato</strong> <strong>Ufficiale</strong>.<br />
Reclamo società ASD ROZZANO CALCIO Camp. 1° Categoria Gir. I<br />
Gara <strong>del</strong> 27.01.<strong>2013</strong> tra ASD Rozzano Calcio / Lomello<br />
C.U. n. 42 <strong>del</strong> CRL datato 31.01.<strong>2013</strong><br />
La società ASD ROZZANO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione <strong>del</strong> Giudice Sportivo<br />
con la quale ha comminato l'ammenda di Euro 500,00, lamentando che la decisione era ingiusta<br />
in quanto i fumogeni erano stati accessi dai propri tifosi all'esterno <strong>del</strong> terreno di gara e di aver<br />
chiamato immediatamente i carabinieri per interrompere tale comportamento.<br />
La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,<br />
sentita la società reclamante osserva : dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova<br />
emerge chiaramente che i tifosi <strong>del</strong>la società reclamante hanno acceso dei fumogeni determinando una<br />
riduzione <strong>del</strong>la visibilità per circa due minuti.<br />
La gravità <strong>del</strong> suddetto comportamento e <strong>del</strong> limitato arco temporale in cui si è tenuto (due minuti)<br />
giustifica una mitigazione <strong>del</strong>la sanzione comminata dal GS alla società reclamante.<br />
Tutto quanto premesso, in parziale accoglimento <strong>del</strong> reclamo proposto,<br />
RIDUCE<br />
l'ammenda comminata alla ASD ROZZANO CALCIO ad Euro 300,00.<br />
Dispone la restituzione <strong>del</strong>la tassa se effettivamente versata.<br />
Reclamo società SAN PAOLO SONCINO Camp. 1° Categoria Gir. H<br />
Gara <strong>del</strong> 27.01.<strong>2013</strong> tra San Paolo Soncino / Castelverde<br />
C.U. n. 42 <strong>del</strong> CRL datato 31.01.<strong>2013</strong><br />
La società SAN PAOLO SONCINO ha proposto reclamo avverso la decisione <strong>del</strong> Giudice Sportivo -<br />
con la quale ha squalificato il calciatore GOMIERO Davide per cinque giornate, i calciatori<br />
MAZZOLENI Dario e SIMONI Andrea per tre giornate - in quanto il primo a fine gara colpiva con<br />
uno sputo al volto un avversario, il secondo sempre a fine gara colpiva con una ginocchiata ed una<br />
spinta un calciatore avversario ed il terzo a fine gara colpiva con una sberla un avversario – chiedendo<br />
una riduzione <strong>del</strong>la squalifica sia per il GOMIERO – in quanto provocato – sia per il MAZZOLENI<br />
autore solo di una lieve spinta, sia per il SIMONI erroneamente indicato come autore <strong>del</strong> fatto.<br />
La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS<br />
osserva : dal rapporto arbitrale, emerge inconfutabilmente come il calciatore GOMIERO Davide, al<br />
termine <strong>del</strong>la gara, colpiva in pieno volto con uno sputo un avversario, insultandolo e continuando<br />
a minacciare di picchiarlo. Per quanto riguarda invece l’altro calciatore MAZZOLENI Dario,<br />
sempre a fine gara, colpiva volontariamente con una spinta ed una ginocchiata un giocatore<br />
avversario. Infine , per quanto attiene a SIMONI Andrea, colpiva con una sberla un avversario.<br />
Alla luce di ciò, la gravità <strong>del</strong> comportamento posto in essere dai tre calciatori, dettagliatamente<br />
descritto nel rapporto arbitrale - che si rammenta essere fonte privilegiata di prova - giustifica la<br />
squalifica comminata dal Giudice Sportivo che, dunque, merita di essere confermata.<br />
Tanto premesso e ritenuto<br />
RIGETTA<br />
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