20.05.2013 Views

Comunicato Ufficiale N° 46 del 14/02/2013 - Lariosport

Comunicato Ufficiale N° 46 del 14/02/2013 - Lariosport

Comunicato Ufficiale N° 46 del 14/02/2013 - Lariosport

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Il comportamento addebitato, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti dove<br />

risulta chiaramente che il deferito ha rilasciato una dichiarazione non corretta, senza però la<br />

prova <strong>del</strong> dolo, rispetto alla mera dimenticanza mnemonica.<br />

La Commissione Disciplinare, alla luce di ciò,<br />

commina<br />

a NUNES DA COSTA Marcelo mesi tre di squalifica.<br />

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di<br />

provvedere altresì alla pubblicazione <strong>del</strong>lo stesso sul <strong>Comunicato</strong> <strong>Ufficiale</strong>.<br />

Reclamo società ASD ROZZANO CALCIO Camp. 1° Categoria Gir. I<br />

Gara <strong>del</strong> 27.01.<strong>2013</strong> tra ASD Rozzano Calcio / Lomello<br />

C.U. n. 42 <strong>del</strong> CRL datato 31.01.<strong>2013</strong><br />

La società ASD ROZZANO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione <strong>del</strong> Giudice Sportivo<br />

con la quale ha comminato l'ammenda di Euro 500,00, lamentando che la decisione era ingiusta<br />

in quanto i fumogeni erano stati accessi dai propri tifosi all'esterno <strong>del</strong> terreno di gara e di aver<br />

chiamato immediatamente i carabinieri per interrompere tale comportamento.<br />

La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,<br />

sentita la società reclamante osserva : dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova<br />

emerge chiaramente che i tifosi <strong>del</strong>la società reclamante hanno acceso dei fumogeni determinando una<br />

riduzione <strong>del</strong>la visibilità per circa due minuti.<br />

La gravità <strong>del</strong> suddetto comportamento e <strong>del</strong> limitato arco temporale in cui si è tenuto (due minuti)<br />

giustifica una mitigazione <strong>del</strong>la sanzione comminata dal GS alla società reclamante.<br />

Tutto quanto premesso, in parziale accoglimento <strong>del</strong> reclamo proposto,<br />

RIDUCE<br />

l'ammenda comminata alla ASD ROZZANO CALCIO ad Euro 300,00.<br />

Dispone la restituzione <strong>del</strong>la tassa se effettivamente versata.<br />

Reclamo società SAN PAOLO SONCINO Camp. 1° Categoria Gir. H<br />

Gara <strong>del</strong> 27.01.<strong>2013</strong> tra San Paolo Soncino / Castelverde<br />

C.U. n. 42 <strong>del</strong> CRL datato 31.01.<strong>2013</strong><br />

La società SAN PAOLO SONCINO ha proposto reclamo avverso la decisione <strong>del</strong> Giudice Sportivo -<br />

con la quale ha squalificato il calciatore GOMIERO Davide per cinque giornate, i calciatori<br />

MAZZOLENI Dario e SIMONI Andrea per tre giornate - in quanto il primo a fine gara colpiva con<br />

uno sputo al volto un avversario, il secondo sempre a fine gara colpiva con una ginocchiata ed una<br />

spinta un calciatore avversario ed il terzo a fine gara colpiva con una sberla un avversario – chiedendo<br />

una riduzione <strong>del</strong>la squalifica sia per il GOMIERO – in quanto provocato – sia per il MAZZOLENI<br />

autore solo di una lieve spinta, sia per il SIMONI erroneamente indicato come autore <strong>del</strong> fatto.<br />

La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS<br />

osserva : dal rapporto arbitrale, emerge inconfutabilmente come il calciatore GOMIERO Davide, al<br />

termine <strong>del</strong>la gara, colpiva in pieno volto con uno sputo un avversario, insultandolo e continuando<br />

a minacciare di picchiarlo. Per quanto riguarda invece l’altro calciatore MAZZOLENI Dario,<br />

sempre a fine gara, colpiva volontariamente con una spinta ed una ginocchiata un giocatore<br />

avversario. Infine , per quanto attiene a SIMONI Andrea, colpiva con una sberla un avversario.<br />

Alla luce di ciò, la gravità <strong>del</strong> comportamento posto in essere dai tre calciatori, dettagliatamente<br />

descritto nel rapporto arbitrale - che si rammenta essere fonte privilegiata di prova - giustifica la<br />

squalifica comminata dal Giudice Sportivo che, dunque, merita di essere confermata.<br />

Tanto premesso e ritenuto<br />

RIGETTA<br />

2382 / <strong>46</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!