20.05.2013 Views

Comunicato Ufficiale N° 46 del 14/02/2013 - Lariosport

Comunicato Ufficiale N° 46 del 14/02/2013 - Lariosport

Comunicato Ufficiale N° 46 del 14/02/2013 - Lariosport

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

il reclamo proposto e conferma le sanzioni comminate dal GS a GOMIERO Davide, MAZZOLENI<br />

Dario e SIMONI Andrea.<br />

Dispone l’addebito <strong>del</strong>la relativa tassa<br />

Reclamo società BELLAGINA Camp. 2° Categoria Gir. X<br />

Gara <strong>del</strong> 27.01.<strong>2013</strong> tra U.S. Bellagina / Pol. Valmalenco<br />

C.U. n. 27 <strong>del</strong>la Delegazione di Sondrio datato 31.01.<strong>2013</strong><br />

La società U.S. BELLAGINA ha proposto reclamo avverso la decisione <strong>del</strong> Giudice Sportivo che ha<br />

squalificato il calciatore FRAQUELLI Davide per anni 3 e mesi 6, vale a dire fino al 01.08.2016,<br />

affermando che il comportamento tenuto dal giocatore era si da condannare ma non in modo così<br />

grave come statuito dalla sentenza <strong>del</strong> giudice sportivo, in quanto il motivo <strong>del</strong>la protesta era<br />

reale (fallo non visto dall’arbitro) e non futile come risultava dal verdetto <strong>del</strong> Giudice Sportivo.<br />

Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini osserva : la sanzione<br />

comminata al calciatore dal GS deve ritenersi congrua in quanto, la gravità <strong>del</strong> comportamento e<br />

<strong>del</strong>le lesioni procurate all’arbitro giustificano la squalifica comminata dal Giudice Sportivo al<br />

calciatore in applicazione degli abituali criteri di giudizio adottati da questa Commissione. Pertanto<br />

il provvedimento <strong>del</strong> GS, peraltro ben motivato, merita di essere confermato.<br />

Tanto premesso e ritenuto<br />

RESPINGE<br />

il reclamo presentato e conferma la sanzione <strong>del</strong>la squalifica di anni tre e mesi sei, cioè fino al<br />

01.08.2016, a carico <strong>del</strong> giocatore FRAQUELLI Davide.<br />

Dispone l’addebito <strong>del</strong>la tassa se non ancora versata.<br />

Reclamo società S.S FRECCIA AZZURRA 1945 Camp. Juniores Prov. Gir. E<br />

Gara <strong>del</strong> 27.01.<strong>2013</strong> tra Freccia Azzurra / Cesano Boscone<br />

C.U. n. 26 <strong>del</strong>la Delegazione di Milano datato 31.01.<strong>2013</strong><br />

La società S.S FRECCIA AZZURRA 1945 ha proposto reclamo avverso la decisione <strong>del</strong> Giudice<br />

Sportivo - con la quale ha squalificato il calciatore BONGIOVANNI Massimiliano per cinque giornate<br />

– in quanto a fine gara partecipava attivamente ad un violento tafferuglio colpendo con pugni e calci<br />

calciatori avversari - chiedendo una riduzione <strong>del</strong>la squalifica poiché il calciatore avrebbe reagito ad<br />

un’aggressione di due calciatori avversari.<br />

La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS<br />

osserva : l’arbitro, nel proprio rapporto, descrive in modo chiaro e preciso come il calciatore<br />

BONGIOVANNI Massimiliano iniziava un furibondo litigio scagliando calci e pugni verso giocatori<br />

avversari, colpendoli.<br />

E’ evidente la gravità e la violenza <strong>del</strong> comportamento posto in essere dal BONGIOVANNI,<br />

giustamente sanzionato con la squalifica di cinque giornate da parte <strong>del</strong> Giudice Sportivo che,<br />

dunque, merita di essere confermata.<br />

Tanto premesso e ritenuto<br />

RIGETTA<br />

il reclamo proposto e dispone l’addebito <strong>del</strong>la relativa tassa<br />

Reclamo POLISPORTIVA SAN LUIGI Camp. Juniores Prov. Gir. B<br />

gara <strong>del</strong> 26-01-<strong>2013</strong> tra San Luigi / Jeraghese<br />

C.U. n. 23 <strong>del</strong>la Delegazione di Sondrio datato 31-01-<strong>2013</strong>.<br />

La società POLISPORTIVA SAN LUIGI ha proposto reclamo avverso la decisione <strong>del</strong> G.S. che ha<br />

squalificato il calciatore COSENTINO Daniele sino al 31.03.<strong>2013</strong> per aver, al termine <strong>del</strong>la gara,<br />

2383 / <strong>46</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!