20.05.2013 Views

Comunicato Ufficiale N° 46 del 14/02/2013 - Lariosport

Comunicato Ufficiale N° 46 del 14/02/2013 - Lariosport

Comunicato Ufficiale N° 46 del 14/02/2013 - Lariosport

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

aggiunto l’arbitro alle spalle insultandolo. Il direttore di gara identificava il calciatore che gli<br />

scagliava contro la maglia e, successivamente, raccoglieva dei palloni e li tirava verso l’arbitro<br />

senza colpirlo. Il GS squalificava, altresì, l’allenatore BORRELLI Simone sino al 31.03.<strong>2013</strong> in<br />

quanto, al termine <strong>del</strong>la gara, nel rientrare negli spogliatoi, rivolgeva all’arbitro frasi ingiuriose.<br />

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini<br />

regolamentari, rileva: dal referto arbitrare - che si rammenta essere fonte privilegiata di prova -<br />

emerge in effetti un comportamento sicuramente da sanzionare a carico <strong>del</strong> calciatore, la cui<br />

gravità merita la sanzione <strong>del</strong>la squalifica sino al 31.03.<strong>2013</strong>.<br />

In relazione invece all’allenatore BORRELLI Simone, pur censurando il comportamento tenuto<br />

dallo stesso, la commissione ritiene, anche alla luce dei criteri generalmente adottati, che vi siano<br />

gli estremi per una riduzione <strong>del</strong>la squalifica. Tanto premesso e ritenuto, conferma la squalifica<br />

sino al 31.03.<strong>2013</strong> <strong>del</strong> calciatore COSENTINO Daniele e<br />

RIDUCE<br />

la squalifica comminata all’allenatore BORRELLI Simone sino al 15.03.<strong>2013</strong>.<br />

Si dispone l’accredito <strong>del</strong>la tassa se già versata.<br />

Reclamo società ACD FROG. MILANO Camp. Allievi Prov. Gir. H<br />

Gara <strong>del</strong> 20.01.<strong>2013</strong> tra Trial Corsico / ACD Frog Milano<br />

C.U. n. 25 <strong>del</strong>la Delegazione di Milano datato 24.01.<strong>2013</strong><br />

La società ACD FROG. MILANO ha proposto reclamo avverso la decisione <strong>del</strong> Giudice Sportivo<br />

con la quale ha comminato la sanzione <strong>del</strong>la perdita <strong>del</strong>la gara per 0-3 penalizzando la società di un<br />

punto in classifica, nonché l'ammenda di Euro 25,00 per mancata disputa <strong>del</strong>la gara, lamentando che la<br />

decisione era ingiusta.<br />

La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,<br />

sentita la società reclamante osserva : l'arbitro, sentito a chiarimenti da questa Commissione ha<br />

precisato di aver sospeso la gara per impraticabilità <strong>del</strong> terreno di giuoco a causa <strong>del</strong>la neve.<br />

Stante tale precisazione, si deve ritenere corretto far ripetere la gara, in accoglimento <strong>del</strong> reclamo<br />

proposto.<br />

Tutto quanto premesso,<br />

ACCOGLIE<br />

il reclamo proposto e dispone che la gara venga disputata a data da destinarsi, annullando le<br />

sanzioni comminate dal GS.<br />

Dispone la restituzione <strong>del</strong>la tassa se effettivamente versata.<br />

Reclamo società ATLETIC TREZZANO Camp. Allievi Prov. Fascia B Gir. H<br />

Gara <strong>del</strong> 20.01.<strong>2013</strong> tra Atletic Trezzano / Buccinasco<br />

C.U. n. 25 <strong>del</strong>la Delegazione di Milano datato 24.01.<strong>2013</strong><br />

La società ATLETIC TREZZANO ha proposto reclamo avverso la decisione <strong>del</strong> Giudice Sportivo con<br />

la quale ha comminato la sanzione <strong>del</strong>la perdita <strong>del</strong>la gara per 0-3 penalizzando la società di un<br />

punto in classifica, nonché l'ammenda di Euro 25,00 per mancata disputa <strong>del</strong>la gara, lamentando<br />

che la decisione era ingiusta.<br />

La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,<br />

sentita la società reclamante osserva : l'arbitro, sentito a chiarimenti da questa Commissione, ha<br />

precisato di aver sospeso la gara per impraticabilità <strong>del</strong> terreno di giuoco .<br />

Stante tale precisazione, si deve ritenere corretto far ripetere la gara, in accoglimento <strong>del</strong> reclamo<br />

proposto.<br />

Tutto quanto premesso,<br />

ACCOGLIE<br />

2384 / <strong>46</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!