20.05.2013 Views

Comunicato Ufficiale N° 46 del 14/02/2013 - Lariosport

Comunicato Ufficiale N° 46 del 14/02/2013 - Lariosport

Comunicato Ufficiale N° 46 del 14/02/2013 - Lariosport

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MILAN - COMO 2000 A.S.D. - D<br />

GIUDICE SPORTIVO<br />

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante <strong>del</strong>l'A.I.A., Piazza Edoardo, e dai sostituti<br />

Casadei Franco, Merati Giordano, e con la collaborazione <strong>del</strong> sig. Di Martino Enzo, ha adottato le decisioni che<br />

di seguito integralmente si riportano:<br />

GARE DEL 2/ 2/<strong>2013</strong><br />

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO<br />

ANIMA E CORPO OROBICA CF - COMO 2000 A.S.D.<br />

Con <strong>del</strong>iberazione pubblicata sul C.U. n. 44 7/2/2012 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione<br />

<strong>del</strong>la gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte <strong>del</strong>la Società Anima e Corpo Orobica.<br />

Va dato atto che il reclamo è inammissibile in quanto ai sensi <strong>del</strong>l'art. 29 comma Vº e 42 comma VIº <strong>del</strong> CGS,<br />

nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve<br />

essere inviata copia <strong>del</strong> reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma<br />

<strong>del</strong>l'art. 34, comma VIIº <strong>del</strong> CGS e che l'attestazione <strong>del</strong>la ricezione deve essere allegata al reclamo: rilevato<br />

che l'inosservanza <strong>del</strong>le formalità costituisce, ai sensi <strong>del</strong>l'art. 29 comma IXº <strong>del</strong> CGS, motivo di inammissibilità<br />

<strong>del</strong> reclamo ne preclude l'esame; rilevato che non risulta che la Anima e Corpo Orobica abbia inviato copia <strong>del</strong><br />

reclamo alla società Como e che, comunque, l'attestazione <strong>del</strong>la ricezione non è allegata al reclamo stesso.<br />

P.Q.S.<br />

DELIBERA<br />

1. di dichiarare inammissibile il reclamo addebitando la tassa alla reclamante, se non versata.<br />

2. di omologare il risultato come conseguito sul campo: Anima e Corpo Orobica - Como per 0-3<br />

GARE DEL 6/ 2/<strong>2013</strong><br />

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO<br />

MILAN - COMO 2000 A.S.D.<br />

Con nota <strong>del</strong> 6/<strong>02</strong>/2012 la Società ACF MILAN, ha comunicato la decisone di ritirarsi dal campionato di<br />

Femminile Juniores.<br />

Rilevato che l'Art. 53 <strong>del</strong>le Noif "Rinuncia a gara e ritiro od esclusione <strong>del</strong>le società dal Campionato" prevede<br />

che: comma 1"Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle si iscrivono..", comma 4<br />

"Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi<br />

ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il<br />

punteggio di 0-3 Â…. in favore <strong>del</strong>l'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in<br />

calendario", comma 9 "Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la<br />

prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato oda altre manifestazioni ufficiali nel<br />

caso di cui al comma 4 <strong>del</strong> presente articolo".<br />

Dato atto che la sanzione prevista per la prima rinuncia, come pubblicato sul CU Nº 1 <strong>del</strong>la LND <strong>del</strong> 1-7-2012<br />

(pag 43) è pari ad € 150,00, occorre sanzionare la società per un importo proporzionale fino al limite <strong>del</strong><br />

decuplo.<br />

Dato atto che la società si ritira dopo aver concluso il girone di andata ed aver disputato due gare <strong>del</strong> girone di<br />

ritorno.<br />

P.Q.S.<br />

DELIBERA<br />

-di comminare alla società ACF MILAN l'ammenda di € 600,00.<br />

-di comminare alla società ACF MILAN la sanzione <strong>del</strong>la perdita di tutte le gare <strong>del</strong> girone di ritorno per 0-3.<br />

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI<br />

2351 / <strong>46</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!