21.05.2013 Views

PUC adottato - A3 - REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Sarroch

PUC adottato - A3 - REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Sarroch

PUC adottato - A3 - REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Sarroch

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Prima del rilascio della concessione dovranno essere perfezionati, ove richiesti, i versamenti degli oneri<br />

ai sensi della Legge n. 10/77.<br />

Con il rilascio della concessione verrà restituita al richiedente una copia dei <strong>di</strong>segni vistati dal Responsabile<br />

del proce<strong>di</strong>mento<br />

Anche in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego verrà restituita una copia del progetto con l’in<strong>di</strong>cazione del mancato rilascio della<br />

concessione.<br />

Il rilascio della concessione e<strong>di</strong>lizia non esonera l’interessato dall’obbligo <strong>di</strong> attenersi alle leggi e ai regolamenti,<br />

sotto la propria responsabilità e fatti salvi i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> terzi.<br />

ART 16. - OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO<br />

Per il rilascio delle concessioni relative ad opere in cemento armato il concessionario, in ottemperanza<br />

alla Legge 5.11.1971 n. 1086, dovrà dare <strong>di</strong>mostrazione, precedentemente alla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong><br />

inizio lavori, dell’avvenuto deposito dei calcoli all’Ufficio del Genio Civile.<br />

Dovrà inoltre presentare una <strong>di</strong>chiarazione, sottoscritta dal Direttore dei lavori, attestante<br />

l’abilitazione e <strong>di</strong>rigere le opere in progetto.<br />

ART 17. - IMPIANTI<br />

Si rimanda alla legge n 5 marzo 1990, n. 46 “norme per la sicurezza degli impianti” ed al relativo<br />

regolamento <strong>di</strong> attuazione, nonché alla legge 1 marzo 1968, n. 186 “<strong>di</strong>sposizioni concernenti la produzione<br />

<strong>di</strong> materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”<br />

ART 18. - NORME PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI<br />

Si rimanda al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni ed integrazioni recante<br />

attuazione della <strong>di</strong>rettiva 2002/91/CE, relativa al ren<strong>di</strong>mento energetico nell'e<strong>di</strong>lizia.<br />

In particolare, ai sensi dell’Art.3. (Ambito <strong>di</strong> intervento) Salve le esclusioni <strong>di</strong> cui al comma 3, il decreto si<br />

applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:<br />

a) alla progettazione e realizzazione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> nuova costruzione e degli impianti in essi installati, <strong>di</strong><br />

nuovi impianti installati in e<strong>di</strong>fici esistenti, delle opere <strong>di</strong> ristrutturazione degli e<strong>di</strong>fici e degli impianti esistenti<br />

con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;<br />

b) all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli e<strong>di</strong>fici, anche preesistenti,<br />

secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12;<br />

c) alla certificazione energetica degli e<strong>di</strong>fici, secondo quanto previsto all’articolo 6. del succitato decreto”;<br />

2. Nel caso <strong>di</strong> ristrutturazione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali <strong>di</strong><br />

cui all'articolo 4, e' prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo <strong>di</strong> intervento. A tale fine, sono<br />

previsti <strong>di</strong>versi gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> applicazione:<br />

a) una applicazione integrale a tutto l'e<strong>di</strong>ficio nel caso <strong>di</strong>:<br />

1) ristrutturazione integrale degli elementi e<strong>di</strong>lizi costituenti l'involucro <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti <strong>di</strong> superficie utile<br />

superiore a 1000 metri quadrati;<br />

2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straor<strong>di</strong>naria <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti <strong>di</strong> superficie utile superiore<br />

a 1000 metri quadrati;<br />

b) una applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell'e<strong>di</strong>ficio nel caso che lo stesso ampliamento<br />

risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero e<strong>di</strong>ficio esistente;<br />

c) una applicazione limitata al rispetto <strong>di</strong> specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso <strong>di</strong><br />

interventi su e<strong>di</strong>fici esistenti, quali:<br />

1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straor<strong>di</strong>naria dell’involucro e<strong>di</strong>lizio e ampliamenti volumetrici<br />

all’infuori <strong>di</strong> quanto già previsto alle lettere a) e b).”<br />

2) nuova installazione <strong>di</strong> impianti termici in e<strong>di</strong>fici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;<br />

3) sostituzione <strong>di</strong> generatori <strong>di</strong> calore.<br />

3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici e <strong>di</strong> impianti:<br />

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della <strong>di</strong>sciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere<br />

b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il co<strong>di</strong>ce dei beni culturali e del paesaggio<br />

nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere<br />

o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;<br />

b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze<br />

del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;<br />

7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!