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I NOSTRI DIRITTI genn. 2003

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Aprile 2006 i nostri diritti 3<br />

DISABILE DISABILI UN APPROFONDIMENTO DELLA LEGGE PER GLI ASPETTI DI NOTEVOLE INNOVAZIONE<br />

Tutela giudiziaria - Importante novità legislativa<br />

AVV. FERNANDO PEPE<br />

Con la legge n. 67 del 1°<br />

Marzo 2006 lo Stato Italiano<br />

ha dato finalmente<br />

attuazione, a distanza di<br />

oltre 6 anni, alla Direttiva Comunitaria<br />

2000/78/CE contro le discriminazioni<br />

nei confronti delle persone con<br />

disabilità.<br />

La detta Direttiva Comunitaria traeva<br />

ispirazione dall’art. 13 del Trattato di<br />

Amsterdam che così recita: “fatte<br />

salve le altre disposizioni del presente<br />

Trattato e nell’ambito delle competenze<br />

da esso conferite alla Comunità,<br />

il consiglio deliberando all’unanimità,<br />

su proposta della Commissione<br />

e previa consultazione del Parlamento<br />

europeo, può prndere i provvedimenti<br />

opportuni per combattere le<br />

discriminazioni fondate sul sesso, la<br />

razza o l’origine etnica, la religione o<br />

le convinzioni personali, gli handicap,<br />

l’età o le tendenze sessuali”.<br />

L’estensione del principio di non<br />

discriminazione nei confronti delle<br />

persone con disabilità da un lato<br />

attua uno dei principi e degli obiettivi<br />

più salienti dell’Unione Europea,<br />

ossia il principio di libertà, democrazia,<br />

rispetto dei diritti dell’uomo e<br />

delle libertà fondamentali e, dall’altro,<br />

– in coerenza con le norme di<br />

rango costituzionale – fornisce strumenti<br />

di tutela concreta per l’attuazione<br />

dell’art. 3 della Costituzione<br />

che attiene al principio di eguaglianza<br />

di tutti i cittadini anche in relazione<br />

alle condizioni personali e sociali.<br />

L’ambito della tutela della Legge<br />

67/2006 è ampio, stante la nozione di<br />

discriminazione contenuta nell’articolo<br />

2 della Legge, tanto in relazione<br />

alla discriminazione diretta che alla<br />

discriminazione indiretta nonché alle<br />

molestie poste in essere per qualsivoglia<br />

motivo connesso, dipendente,<br />

originato o solo occasionato dalla<br />

disabilità.<br />

Lo Stato Italiano aveva, in precedenza<br />

attuato – recependo le Direttive<br />

Europee dettate in tema di lotta alle<br />

discriminazioni – altro intervento<br />

legislativo con il Decreto Legislativo<br />

25 luglio 1998 in tema di lotta alla<br />

discriminazione razziale.<br />

La tutela giurisdizionale, già dettata<br />

per la disciplina dell’immigrazione e<br />

delle norme sulla condizione dello<br />

straniero (Decreto Legislativo 25<br />

Luglio 1998, n. 286), viene espressamente<br />

richiamata ed estesa anche<br />

nella tutela giudiziaria delle persone<br />

con disabilità vittime di discrimina-<br />

zione per l’esplicito richiamo contenuto<br />

nell’articolo 3 della Legge<br />

1/03/06 n. 67.<br />

Ai fini della tutela giurisdizionale particolare<br />

importanza assume la norma<br />

(art. 3 2° comma della Legge) secondo<br />

cui il soggetto disabile “al fine di<br />

dimostrare la sussistenza di un comportamento<br />

discriminatorio a proprio<br />

danno” può dedurre in giudizio elementi<br />

di fatto in termini gravi, precisi<br />

e concordanti che il Giudice valuta<br />

nei limiti di cui all’art. 2729 1°<br />

comma del codice civile.<br />

L’ORDINAMENTO ITA-<br />

LIANO FINALMENTE<br />

ATTUA – RECEPENDO-<br />

LA CON RITARDO – LA<br />

DIRETTIVA COMUNITA-<br />

RIA CONTRO LE DISCRI-<br />

MINAZIONI NEI CON-<br />

Tale norma (art. 2729 c.c.) riguarda le<br />

cosiddette presunzioni semplici: tra il<br />

fatto noto e quello ignoto non deve<br />

sussistere un legame di assoluta ed<br />

esclusiva necessità causale ma è sufficiente<br />

che il fatto ignoto derivi da<br />

quello noto come conseguenza ragionevolmente<br />

possibile e verosimile<br />

secondo criteri di normalità.<br />

Una importante novità della Legge<br />

1°/03/06 n. 67 attiene, inoltre, alla<br />

legittimazione ad agire con la tutela<br />

giurisdizionale tanto da parte del<br />

soggetto disabile – che lamenta una<br />

discriminazione – che da parte delle<br />

associazioni e degli enti individuati<br />

con Decreto del Ministero delle Pari<br />

Opportunità di concerto con il ministro<br />

del Lavoro e delle Politiche<br />

Sociali sulla base della finalità statuaria<br />

e della stabilità dell’organizzazione.<br />

La legittimazione ad agire delle associazioni<br />

è ampia ed attiene anche alla<br />

legittimazione propria ad intervenire<br />

nei giudizi civili per danno subìto da<br />

persone con disabilità e di poter<br />

direttamente ricorrere in sede di giudizio<br />

amministrativo per l’annullamento<br />

di atti lesivi di interessi delle<br />

persone disabili.<br />

Da ultimo in tema di legittimazione<br />

ad agire acquisisce rilevante profilo<br />

la legittimazione, riconosciuta alle<br />

associazioni, di ricorrere direttamente<br />

alla tutela giurisdizionale in relazione<br />

a comportamenti discriminatori<br />

quando i comportamenti assumono<br />

FRONTI DEI DISABILI carattere collettivo.<br />

Avv. Fernando Pepe<br />

Tale norma (art. 4, 3° comma della<br />

Legge 67/06) consentirà alle Associazioni<br />

e agli Enti – come l’ANMIC<br />

– di poter concretamente svolgere<br />

quelle finalità di tutela direttamente,<br />

e anche in sede giurisdizionale, sicché<br />

comportamenti discriminatori di<br />

carattere collettivo potranno essere<br />

perseguiti con azione giudiziaria<br />

direttamente proposta da Enti e Associazioni<br />

individuati secondo criteri<br />

(art. 4, 1° comma Legge 67/06) i cui<br />

effetti andranno ad interessare le per-<br />

sone con disabilità che – pur non<br />

avendo promosso direttamente l’azione<br />

giudiziale – possono beneficiare<br />

dei provvedimenti giudiziali nel<br />

caso di rimozione degli effetti della<br />

discriminazione.<br />

Da approfondire, in relazione alla<br />

legittimazione riconosciuta dall’art.<br />

4, 3° comma alle Associazioni e agli<br />

Enti, è il profilo del risarcimento del<br />

danno, anche non patrimoniale,<br />

eventualmente richiesto dall’Associazione<br />

o dall’Ente e riconosciuto<br />

dal magistrato anche quale conse-<br />

guenza del comportamento discriminatorio<br />

lamentato.<br />

Un approfondimento della Legge per<br />

gli aspetti di profonda innovazione<br />

racchiusi negli articoli 3 e 4 si impone<br />

e questo primo approccio ed esame si<br />

pone solo lo scopo di evidenziare una<br />

importante novità legislativa in tema<br />

di tutela giudiziaria dei soggetti disabili,<br />

vittime di discriminazioni, portata<br />

dalla Legge 67/06 in attuazione dei<br />

principi e delle direttive comunitarie.

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