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Aprile 2006 i nostri diritti 3<br />
DISABILE DISABILI UN APPROFONDIMENTO DELLA LEGGE PER GLI ASPETTI DI NOTEVOLE INNOVAZIONE<br />
Tutela giudiziaria - Importante novità legislativa<br />
AVV. FERNANDO PEPE<br />
Con la legge n. 67 del 1°<br />
Marzo 2006 lo Stato Italiano<br />
ha dato finalmente<br />
attuazione, a distanza di<br />
oltre 6 anni, alla Direttiva Comunitaria<br />
2000/78/CE contro le discriminazioni<br />
nei confronti delle persone con<br />
disabilità.<br />
La detta Direttiva Comunitaria traeva<br />
ispirazione dall’art. 13 del Trattato di<br />
Amsterdam che così recita: “fatte<br />
salve le altre disposizioni del presente<br />
Trattato e nell’ambito delle competenze<br />
da esso conferite alla Comunità,<br />
il consiglio deliberando all’unanimità,<br />
su proposta della Commissione<br />
e previa consultazione del Parlamento<br />
europeo, può prndere i provvedimenti<br />
opportuni per combattere le<br />
discriminazioni fondate sul sesso, la<br />
razza o l’origine etnica, la religione o<br />
le convinzioni personali, gli handicap,<br />
l’età o le tendenze sessuali”.<br />
L’estensione del principio di non<br />
discriminazione nei confronti delle<br />
persone con disabilità da un lato<br />
attua uno dei principi e degli obiettivi<br />
più salienti dell’Unione Europea,<br />
ossia il principio di libertà, democrazia,<br />
rispetto dei diritti dell’uomo e<br />
delle libertà fondamentali e, dall’altro,<br />
– in coerenza con le norme di<br />
rango costituzionale – fornisce strumenti<br />
di tutela concreta per l’attuazione<br />
dell’art. 3 della Costituzione<br />
che attiene al principio di eguaglianza<br />
di tutti i cittadini anche in relazione<br />
alle condizioni personali e sociali.<br />
L’ambito della tutela della Legge<br />
67/2006 è ampio, stante la nozione di<br />
discriminazione contenuta nell’articolo<br />
2 della Legge, tanto in relazione<br />
alla discriminazione diretta che alla<br />
discriminazione indiretta nonché alle<br />
molestie poste in essere per qualsivoglia<br />
motivo connesso, dipendente,<br />
originato o solo occasionato dalla<br />
disabilità.<br />
Lo Stato Italiano aveva, in precedenza<br />
attuato – recependo le Direttive<br />
Europee dettate in tema di lotta alle<br />
discriminazioni – altro intervento<br />
legislativo con il Decreto Legislativo<br />
25 luglio 1998 in tema di lotta alla<br />
discriminazione razziale.<br />
La tutela giurisdizionale, già dettata<br />
per la disciplina dell’immigrazione e<br />
delle norme sulla condizione dello<br />
straniero (Decreto Legislativo 25<br />
Luglio 1998, n. 286), viene espressamente<br />
richiamata ed estesa anche<br />
nella tutela giudiziaria delle persone<br />
con disabilità vittime di discrimina-<br />
zione per l’esplicito richiamo contenuto<br />
nell’articolo 3 della Legge<br />
1/03/06 n. 67.<br />
Ai fini della tutela giurisdizionale particolare<br />
importanza assume la norma<br />
(art. 3 2° comma della Legge) secondo<br />
cui il soggetto disabile “al fine di<br />
dimostrare la sussistenza di un comportamento<br />
discriminatorio a proprio<br />
danno” può dedurre in giudizio elementi<br />
di fatto in termini gravi, precisi<br />
e concordanti che il Giudice valuta<br />
nei limiti di cui all’art. 2729 1°<br />
comma del codice civile.<br />
L’ORDINAMENTO ITA-<br />
LIANO FINALMENTE<br />
ATTUA – RECEPENDO-<br />
LA CON RITARDO – LA<br />
DIRETTIVA COMUNITA-<br />
RIA CONTRO LE DISCRI-<br />
MINAZIONI NEI CON-<br />
Tale norma (art. 2729 c.c.) riguarda le<br />
cosiddette presunzioni semplici: tra il<br />
fatto noto e quello ignoto non deve<br />
sussistere un legame di assoluta ed<br />
esclusiva necessità causale ma è sufficiente<br />
che il fatto ignoto derivi da<br />
quello noto come conseguenza ragionevolmente<br />
possibile e verosimile<br />
secondo criteri di normalità.<br />
Una importante novità della Legge<br />
1°/03/06 n. 67 attiene, inoltre, alla<br />
legittimazione ad agire con la tutela<br />
giurisdizionale tanto da parte del<br />
soggetto disabile – che lamenta una<br />
discriminazione – che da parte delle<br />
associazioni e degli enti individuati<br />
con Decreto del Ministero delle Pari<br />
Opportunità di concerto con il ministro<br />
del Lavoro e delle Politiche<br />
Sociali sulla base della finalità statuaria<br />
e della stabilità dell’organizzazione.<br />
La legittimazione ad agire delle associazioni<br />
è ampia ed attiene anche alla<br />
legittimazione propria ad intervenire<br />
nei giudizi civili per danno subìto da<br />
persone con disabilità e di poter<br />
direttamente ricorrere in sede di giudizio<br />
amministrativo per l’annullamento<br />
di atti lesivi di interessi delle<br />
persone disabili.<br />
Da ultimo in tema di legittimazione<br />
ad agire acquisisce rilevante profilo<br />
la legittimazione, riconosciuta alle<br />
associazioni, di ricorrere direttamente<br />
alla tutela giurisdizionale in relazione<br />
a comportamenti discriminatori<br />
quando i comportamenti assumono<br />
FRONTI DEI DISABILI carattere collettivo.<br />
Avv. Fernando Pepe<br />
Tale norma (art. 4, 3° comma della<br />
Legge 67/06) consentirà alle Associazioni<br />
e agli Enti – come l’ANMIC<br />
– di poter concretamente svolgere<br />
quelle finalità di tutela direttamente,<br />
e anche in sede giurisdizionale, sicché<br />
comportamenti discriminatori di<br />
carattere collettivo potranno essere<br />
perseguiti con azione giudiziaria<br />
direttamente proposta da Enti e Associazioni<br />
individuati secondo criteri<br />
(art. 4, 1° comma Legge 67/06) i cui<br />
effetti andranno ad interessare le per-<br />
sone con disabilità che – pur non<br />
avendo promosso direttamente l’azione<br />
giudiziale – possono beneficiare<br />
dei provvedimenti giudiziali nel<br />
caso di rimozione degli effetti della<br />
discriminazione.<br />
Da approfondire, in relazione alla<br />
legittimazione riconosciuta dall’art.<br />
4, 3° comma alle Associazioni e agli<br />
Enti, è il profilo del risarcimento del<br />
danno, anche non patrimoniale,<br />
eventualmente richiesto dall’Associazione<br />
o dall’Ente e riconosciuto<br />
dal magistrato anche quale conse-<br />
guenza del comportamento discriminatorio<br />
lamentato.<br />
Un approfondimento della Legge per<br />
gli aspetti di profonda innovazione<br />
racchiusi negli articoli 3 e 4 si impone<br />
e questo primo approccio ed esame si<br />
pone solo lo scopo di evidenziare una<br />
importante novità legislativa in tema<br />
di tutela giudiziaria dei soggetti disabili,<br />
vittime di discriminazioni, portata<br />
dalla Legge 67/06 in attuazione dei<br />
principi e delle direttive comunitarie.