Documento - Federazione Italiana Pallavolo
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Atleta GALANTI CARLO<br />
Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD <strong>Pallavolo</strong><br />
1986 Ascoli<br />
La Commissione Tesseramento composta da:<br />
Avv. Patrizia Soldini (Presidente)<br />
Avv. Luciano Mennella (Componente)<br />
Avv. Francesca Pettinelli (Componente)<br />
Avv. Andrea Ordine (Componente)<br />
Avv. Sara De Angelis (Componente)<br />
Avv. Francesco Renzulli (Componente)<br />
**********<br />
Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all’esito<br />
dell’istruttoria e della riunione fissata per il 30 Settembre 2009 per la<br />
discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede<br />
PREMESSO CHE<br />
- con lettera raccomandata a.r. del 7/8/2009, l’atleta Galanti Carlo<br />
richiedeva, in via amichevole, alla ASD <strong>Pallavolo</strong> 1986 Ascoli<br />
(campionato di serie D maschile), lo scioglimento del vincolo (1527691)
a seguito della situazione creatasi in seno al sodalizio in ordine alla<br />
propria posizione;<br />
- con lettera racc. AR del 17.8.09 la società ASD <strong>Pallavolo</strong> 1986 Ascoli<br />
comunicava al sig. Galanti Carlo la ripresa dell’attività agonistica per<br />
l’anno 2009-20010 invitandolo presso la struttura di allenamento ove<br />
sarebbe stato informato insieme al resto della squadra in merito ai<br />
programmi societari per la detta stagione<br />
- in data 24-25/8/2009, l’atleta presentava ricorso, rappresentando<br />
l’impossibilità della prosecuzione del rapporto con la società resistente<br />
in particolare per i seguenti motivi:<br />
a) scarsa considerazione da parte dei quadri tecnici e dirigenziali della<br />
società per le sue capacità tecniche; infatti sia l’allenatore che il<br />
Presidente del sodalizio marchigiano avrebbero espresso dinanzi a<br />
testimoni il loro convincimento circa l’inadeguatezza da parte del<br />
ricorrente a far parte della squadra in questione; a tale proposito il<br />
ricorrente esprimeva il proprio rincrescimento per essere stato<br />
poco utilizzato durante la stagione 2008-2009 e soprattutto per<br />
aver subito una disparità di trattamento rispetto agli altri<br />
componenti della squadra e ciò nonostante gli fosse stato in<br />
precedenza garantito il contrario;<br />
b) mancata ottemperanza da parte del Presidente della società sig.<br />
Feriozzi Giuseppe della promessa, manifestata dinanzi a testimoni,<br />
di concedere lo svincolo con cessione gratuita del cartellino ai
giocatori che avessero richiesto tale misura; a tale proposito il<br />
Galanti precisava che allorquando ebbe a fare esplicita richiesta al<br />
Presidente Feriozzi di ottenere la cessione del cartellino per poter<br />
giocare nelle file della Polisportiva Dartit (unica altra società in<br />
Ascoli ad esercitare attività di pallavolo maschile) il Feriozzi oppose<br />
un drastico rifiuto; tale rifiuto sarebbe stato motivato<br />
dall’inimicizia esistente tra la società resistente e la Polisportiva<br />
Dartit al punto che al Galanti sarebbe stato permesso di giocare con<br />
qualsiasi altra società senza però considerare che in tale caso il<br />
ricorrente avrebbe dovuto recarsi fuori Ascoli per continuare<br />
l’attività pallavolistica con conseguenti difficoltà logistiche dovute<br />
agli orari di lavoro effettuati dal ricorrente ed alle sue esigenze<br />
familiari;<br />
- il Galanti segnalava, infine, la sussistenza di altri episodi tali da<br />
rendere, di fatto, impossibile la prosecuzione del rapporto con la<br />
società resistente;<br />
- ritualmente costituitosi in giudizio, il sodalizio, chiedeva la reiezione<br />
del ricorso per l’insussistenza dei motivi addotti, rilevando come<br />
l’atleta fosse stato impiegato nel campionato di serie D 2008-2009 per<br />
un totale di n. 23 presenze su n. 25 gare nelle quali si era reso<br />
disponibile e come il comportamento del ricorrente non fosse sempre<br />
stato corretto e trasparente al punto da non rispettare in più<br />
occasioni le direttive dell’allenatore e rendendosi arbitrariamente
indisponibile per l’ultima partita del campionato in questione. La società<br />
resistente precisava, inoltre, che il Galanti – senza alcun permesso da<br />
parte di essa società – si era allenato durante la stagione 2008-2009<br />
con la Polisportiva Dartit e comunque ribadiva l’intenzione di non<br />
concedere gratuitamente la proprietà del cartellino al Galanti proprio<br />
per la rivalità esistente tra la ASD <strong>Pallavolo</strong> 1986 Ascoli e la<br />
Polisportiva Dartit, società – quest’ultima – che per la stagione 2009-<br />
2010 militerà nello stesso campionato di serie D della società<br />
resistente – rendendosi, invece, disponibile a favorire l’atleta nel caso<br />
si fosse trovato un accordo con altra società;<br />
- alla riunione del 30 Settembre 2009 presenziavano il ricorrente,<br />
assistito dall’avv. Elisabetta Morganti, nonché, per il sodalizio, il<br />
Presidente, sig. Feriozzi Giuseppe;<br />
- dopo breve relazione del componente della Commissione avv. Francesco<br />
Renzulli, veniva esperito il tentativo di conciliazione che dava esito<br />
negativo;<br />
- durante la discussione, parte ricorrente ribadiva i motivi posti alla<br />
base del proprio ricorso del quale chiedeva l’accoglimento mentre<br />
parte resistente ne chiedeva il rigetto confermando le contestazioni<br />
formulate nelle controdeduzioni<br />
- la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento, non apparendo<br />
sussistere gli estremi della “giusta causa” di scioglimento richiesti dal<br />
combinato disposto degli art. 34 e 35 RAT.<br />
L’atleta, infatti, a sostegno della propria richiesta ha lamentato una<br />
scarsa considerazione delle proprie attitudini tecniche da parte della<br />
società resistente e più in generale il mancato adempimento da parte del<br />
Presidente sig. Feriozzi Giuseppe della promessa di concedere lo svincolo<br />
gratuito a coloro i quali ne avessero fatta richiesta.<br />
Entrambe le doglianze sono prive di qualsivoglia pregio ai fini della<br />
concessione del provvedimento richiesto dal Galanti.<br />
È di tutta evidenza come sia prerogativa di qualsiasi allenatore il decidere<br />
le modalità ed i tempi di utilizzazione degli atleti messi a sua disposizione<br />
ed il formarsi il giudizio sull’idoneità di ognuno di loro a fornire l’apporto<br />
del quale la compagine ha di volta in volta necessità, rimanendo sottratto<br />
alla sindacabilità di Codesta Commissione la valutazione sulle questioni<br />
tecniche e sul percorso logico assunto per l’adozione delle stesse durante<br />
la stagione agonistica.<br />
Di talchè si appalesa irrilevante la circostanza che all’inizio della stagione<br />
l’allenatore formuli all’atleta promesse circa un suo maggiore impiego, non<br />
potendosi precludere al responsabile tecnico la possibilità di modificare<br />
durante la stagione le proprie convinzioni in ordine all’impiego del<br />
giocatore.
Nel caso di specie, peraltro, l’atleta ricorrente è stato utilizzato nella<br />
quasi totalità delle partite nelle quali era si era reso disponibile, come da<br />
documentazione prodotta dalla resistente, e dunque – ad avviso di<br />
Codesta Commissione – non è possibile ravvisare da parte dell’allenatore<br />
della ASD <strong>Pallavolo</strong> 1986 Ascoli alcun comportamento diretto ad una<br />
preconcetta esclusione del Galanti dalle scelte relative alla conduzione<br />
tecnica della squadra.<br />
Sotto il secondo profilo, la Commissione adita ritiene che in ragione del<br />
vincolo che lega il Galanti Carlo alla società resistente sia legittimo il<br />
comportamento della ASD <strong>Pallavolo</strong> 1986 Ascoli teso a non concedere al<br />
Galanti medesimo la cessione gratuita del cartellino per permettergli –<br />
come affermato dal ricorrente – il successivo trasferimento alla<br />
Polisportiva Dartit.<br />
Tale vincolo ai sensi dell’art. 30 del R.A.T. “consiste nell’obbligo per<br />
l’atleta di praticare lo sport della pallavolo, della pallavolo sulla spiaggia e<br />
di tutte le rispettive specialità, discipline e varianti, esclusivamente<br />
nell’interesse dell’associato con il quale è tesserato e nel divieto di<br />
praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso<br />
dell’associato vincolante”.<br />
Senza entrare nel merito delle motivazioni che sono alla base dei<br />
dissapori attualmente persistenti tra la ASD <strong>Pallavolo</strong> 1986 Ascoli e la<br />
Polisportiva Dartit, Codesta Commissione ritiene che alcuna censura possa<br />
essere mossa riguardo alla mancata cessione del c.d. cartellino al Galanti
da parte della società. Tale comportamento rientra tra i diritti e le<br />
facoltà che la normativa in materia concede alle società sportive e dei<br />
quali la resistente non ha fatto un uso illegittimo.<br />
P.Q.M.<br />
La Commissione Tesseramento Atleti respinge il ricorso proposto da<br />
Galanti Carlo e dispone la restituzione della tassa versata dalla società<br />
opponente e l’incameramento di quella versata dall’atleta.<br />
Affissione albo 8 ottobre 2009<br />
FIPAV<br />
<strong>Federazione</strong> <strong>Italiana</strong> <strong>Pallavolo</strong><br />
Costituita nel 1946<br />
Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma<br />
Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma<br />
Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29<br />
www.federvolley.it – segreteria@federvolley.it<br />
Part. IVA 01382321006<br />
F.to Il Presidente<br />
Avv. Patrizia Soldini
Atleta OLIVIERI DAVIDE<br />
Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD <strong>Pallavolo</strong><br />
1986 Ascoli<br />
La Commissione Tesseramento composta da:<br />
Avv. Patrizia Soldini (Presidente)<br />
Avv. Luciano Mennella (Componente)<br />
Avv. Francesco Renzulli (Componente)<br />
Avv. Francesca Romana Pettinelli (Componente)<br />
Avv. Andrea Ordine (Componente)<br />
Dott.ssa Sara De Angelis (Componente)<br />
**********<br />
Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all’esito<br />
dell’istruttoria e della riunione fissata per il 30 Settembre 2009 per la<br />
discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede<br />
PREMESSA<br />
Con lettera di costituzione in mora del 7/8/2009, l’atleta Olivieri Davide<br />
richiedeva, in via amichevole, lo scioglimento del vincolo alla A.S.D. <strong>Pallavolo</strong><br />
1986, suo Sodalizio di appartenenza, sostenendo: 1) di essere stato<br />
utilizzato raramente nelle gare ufficiali, nonostante l’impegno profuso negli
allenamenti e le promesse, non mantenute, degli allenatori e dei dirigenti; 2)<br />
di aver partecipato a sedute di allenamento molto gravose e causa, a dire dei<br />
medici, di significative patologie alla colonna vertebrale riscontrate<br />
dall’atleta medesimo; 3) di non aver percepito somme di denaro per l’attività<br />
sportiva svolta; 4) di avere molteplici impegni di studio, essendo iscritto<br />
all’Università; 5) di aver chiesto al Presidente ed ai dirigenti del Sodalizio di<br />
appartenenza, lo svincolo e di aver ricevuto risposta negativa nonostante le<br />
precedenti rassicurazioni.<br />
La A.S.D. <strong>Pallavolo</strong> 1986 non riscontrava tale richiesta e, quindi, l’atleta<br />
Davide Olivieri presentava ricorso a questa Commissione, al fine di ottenere<br />
lo scioglimento coattivo del vincolo.<br />
In particolare l’atleta ribadiva le motivazioni già addotte nella lettera di<br />
costituzione in mora, specificando il disinteresse, sportivo ed alla salute,<br />
manifestato dalla predetta Società che aveva contribuito a far venire meno<br />
il rapporto di fiducia tra gli stessi.<br />
Sosteneva, inoltre, di aver ricevuto inaspettatamente la lettera di<br />
convocazione per gli allenamenti, mai ricevute in precedenza, di non essere<br />
stato sottoposto alla visita di idoneità sportiva per la stagione 2007/2008 e<br />
che il diniego allo svincolo del Sodalizio sarebbe derivato dall’astio esistente<br />
tra i dirigenti di quest’ultimo e quelli della Polisportiva Dartit, unica altra<br />
squadra esistente ad Ascoli Piceno, presso la quale l’atleta avrebbe voluto<br />
trasferirsi.
Si costituiva, con controdeduzioni inoltrate in data 04.09.2009, la A.S.D.<br />
Polisportiva 1986 la quale contestava quanto ex adverso dedotto,<br />
precisando: 1) di aver convocato l’atleta Olivieri perché rientrante nei piani<br />
della Società per il Campionato di Serie D; 2) di aver utilizzato l’atleta<br />
compatibilmente con il livello delle sue prestazioni e delle sue condizioni<br />
fisiche e cioè n. 11 gare ufficiali; 3) di aver fatto sottoporre l’atleta Olivieri<br />
alla visita medica di idoneità sportiva e di averlo fatto sottoporre,<br />
successivamente alle problematiche riscontrate, ad ulteriori visite dal parte<br />
del medico della Società il quale indicava la terapia da seguire, rifiutata<br />
dall’atleta; 4) di essere a conoscenza del percorso di studio dell’atleta e,<br />
pertanto, gli offriva la partecipazione al campionato di Serie D; 5) di non<br />
avere alcuna forma di collaborazione o accordo con la Polisportiva Dartit.<br />
Alla riunione del 30 Settembre 2009 le parti si riportavano ai propri scritti.<br />
MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.<br />
In effetti, a giudizio di questa Commissione, non sussistono gli elementi<br />
necessari per l’integrazione della “giusta causa” ex artt. 34 e 35 R.A.T., ai<br />
fini dello scioglimento coattivo del vincolo.<br />
Orbene, l’Olivieri lamenta un sostanziale disinteresse, con carattere<br />
assorbente delle altre motivazioni addotte, del Sodalizio di appartenenza<br />
nei propri confronti, manifestatosi in primo luogo con la sua mancata<br />
utilizzazione nelle gare ufficiali ed, inoltre, con la mancata partecipazione<br />
del Sodalizio, anche a livello economico, alle patologie fisiche riscontrate
dallo stesso e dovute, a detta dei medici interessati, alle gravose sedute di<br />
allenamento sostenute.<br />
Tali circostante sono state puntualmente contestate dalla A.S.D. <strong>Pallavolo</strong><br />
1986, la quale ha dimostrato, al contrario, il proprio interesse nei confronti<br />
dell’atleta e sono, quindi, prive di pregio ai fini della concessione del<br />
provvedimento richiesto dall’Olivieri.<br />
In effetti il Sodalizio, a sostegno delle proprie ragioni, ha allegato i referti<br />
delle gare alle quali avrebbe partecipato l’atleta, sostenendo che tali<br />
partecipazioni dipendevano dalla valutazione delle prestazioni di quest’ultimo<br />
e delle sue condizioni di salute: circostanza, questa, non contestata<br />
dall’Olivieri in sede di riunione.<br />
È di tutta evidenza come sia prerogativa di qualsiasi allenatore il decidere le<br />
modalità ed i tempi di utilizzazione degli atleti messi a sua disposizione ed il<br />
formarsi il giudizio sull’idoneità di ognuno di loro a fornire l’apporto del quale<br />
la compagine ha di volta in volta necessità, rimanendo sottratte, alla<br />
sindacabilità di questa Commissione, le valutazioni relative alle questioni<br />
tecniche ed al percorso logico assunto per l’adozione delle stesse durante la<br />
stagione agonistica.<br />
In tal senso irrilevanti appaiono le “promesse” formulate dall’allenatore<br />
all’atleta all’inizio della stagione sportiva, non potendosi precludere al<br />
responsabile tecnico la possibilità di modificare durante la medesima<br />
stagione le proprie convinzioni in ordine all’impiego del giocatore.
Piva di pregio appare, inoltre, la doglianza dell’atleta relativa al presunto<br />
disinteresse per la salute dello stesso.<br />
In effetti, la A.S.D. <strong>Pallavolo</strong> 1986 ha allegato idonea certificazione medica<br />
alle proprie memorie ed ha, inoltre, dichiarato di aver fatto sottoporre<br />
l’Olivieri alla visita del medico della Società, Dott. Pasquale Allevi, a seguito<br />
delle patologie riscontrate da quest’ultimo.<br />
A tal proposito, l’Olivieri ha confermato in sede di riunione di aver rifiutato<br />
le terapie indicategli e, pertanto, non può ragionevolmente invocare il<br />
dedotto disinteresse a fondamento delle proprie ragioni.<br />
Per completezza, questa Commissione ritiene che in virtù del vincolo tra<br />
l’atleta Olivieri e la società resistente sia legittimo il comportamento della<br />
A.S.D. <strong>Pallavolo</strong> 1986 teso a non cedere lo stesso alla Polisportiva Dartit,<br />
unica altra squadra esistente ad Ascoli Piceno.<br />
Tale vincolo ai sensi dell’art. 30 del R.A.T. “consiste nell’obbligo per l’atleta<br />
di praticare lo sport della pallavolo, della pallavolo sulla spiaggia e di tutte le<br />
rispettive specialità, discipline e varianti, esclusivamente nell’interesse<br />
dell’associato con il quale è tesserato e nel divieto di praticare il medesimo<br />
sport con altro associato, salvo il consenso dell’associato vincolante”.<br />
Senza entrare nel merito delle motivazioni che sono alla base dei dissapori<br />
attualmente persistenti tra la A.S.D. <strong>Pallavolo</strong> 1986 e la Polisportiva Dartit,<br />
questa Commissione ritiene che alcuna censura possa essere mossa riguardo<br />
alla mancata cessione del cartellino dell’Olivieri. Tale comportamento rientra
tra i diritti e le facoltà che la normativa in materia concede alle società<br />
sportive e dei quali la resistente non ha fatto un uso illegittimo.<br />
P.Q.M.<br />
La Commissione Tesseramento Atleti respinge il ricorso proposto dall’atleta<br />
Olivieri Davide, dispone la restituzione della tassa versata dalla A.S.D.<br />
<strong>Pallavolo</strong> 1986 con contestuale incameramento di quella versata dall’atleta.<br />
Affissione albo 8 ottobre 2009<br />
FIPAV<br />
<strong>Federazione</strong> <strong>Italiana</strong> <strong>Pallavolo</strong><br />
Costituita nel 1946<br />
Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma<br />
Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma<br />
Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29<br />
www.federvolley.it – segreteria@federvolley.it<br />
Part. IVA 01382321006<br />
F.to Il Presidente<br />
Avv. Patrizia Soldini
Atleta Paternicò Nicole<br />
Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Polisportiva<br />
Armerina<br />
La Commissione Tesseramento composta da:<br />
Avv. Patrizia Soldini (Presidente)<br />
Avv. Luciano Mennella (Componente)<br />
Avv. Francesca Pettinelli (Componente)<br />
Avv. Andrea Ordine (Estensore)<br />
**********<br />
PREMESSO CHE<br />
- con lettera raccomandata del 14/7/2009, l’atleta Nicole Paternicò<br />
richiedeva alla Polisportiva Armerina lo scioglimento del vincolo lamentando<br />
di non essere stata mai convocata per la stagione sportiva 2008-2009 e di<br />
non aver partecipato ad alcuna gara ufficiale, con evidente disparità di<br />
trattamento rispetto alle altre compagne di squadra;<br />
- l’atleta, inoltre, completava l’elenco delle doglianze richiamando, per<br />
relationem, i motivi già espressi nel ricorso per lo scioglimento coattivo del<br />
vincolo presentato dinanzi la CTA, durante la stagione agonistica 2007-<br />
2008, e deciso con una pronuncia di inammissibilità;
- con lettera del 25/7/2009, il sodalizio resistente, pur non aderendo alla<br />
richiesta di svincolo avanzata dall’atleta, si dichiarava disponibile ad una<br />
soluzione bonaria dell’insorgenda controversia;<br />
- tuttavia, non avendo raggiunto alcun accordo, l’atleta presentava ricorso<br />
ribadendo il disinteresse mostrato dalla compagine societaria per la mancata<br />
convocazione dell’atleta agli allenamenti ed alle gare ufficiali;<br />
- ritualmente costituitasi in giudizio, la Polisportiva Armerina replicava<br />
puntualmente alle contestazioni mosse dalla Paternicò, evidenziandone,<br />
peraltro assunti comportamenti lesivi dell’immagine del sodalizio, e chiedeva,<br />
in via principale, il rigetto del ricorso e, in via gradata, la concessione dello<br />
svincolo a fronte del versamento di un indennizzo quantificato in € 3.000,00<br />
o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;<br />
- con messaggio fax, l’atleta ed il genitore esercente la potestà genitoriale<br />
comunicavano l’impossibilità di presenziare all’udienza di discussione per<br />
documentati problemi logistico-lavorativi, chiedendo, in ogni caso, la<br />
decisione da parte della Commissione adita;<br />
- all’udienza di discussione del 23/9/2009, dopo breve relazione dell’avv.<br />
Andrea Ordine, sentite le deduzioni del solo rappresentate della società, la<br />
causa veniva trattenuta in decisione;<br />
MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Infatti, nel caso che ci occupa, decisiva, ai fini dello scioglimento coattivo<br />
del vincolo, appare la prova della mancata convocazione dell’atleta alle<br />
sedute di allenamento ed alle gare ufficiali disputate dal sodalizio.<br />
Secondo i tradizionali canoni relativi all’onere probatorio, chi vuol fare<br />
valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il<br />
fondamento.<br />
Tuttavia, nel caso di specie, non può essere certo onerata l’atleta di<br />
dimostrare la sussistenza di una circostanza negativa.<br />
Inoltre, secondo quello che è riconosciuto come il cd. “principio della<br />
vicinanza o della liquidità della prova”, l’onere probatorio ricade sulla parte<br />
che più agevolmente può fornire la prova, e ciò con grande beneficio anche<br />
per l’economia processuale e la ricerca della verità sostanziale in conformità<br />
alle direttive della FIPAV.<br />
Sulla scorta di tali considerazioni, è evidente che incombeva sulla società<br />
Polisportiva Armerina l’onere, non assolto, di documentare l’avvenuta<br />
convocazione agli allenamento e/o alle gare ufficiali.<br />
Il richiamo alla giurisprudenza formatesi in seno a codesta Commissione,<br />
circa la non necessità della forma scritta per la convocazione di un proprio<br />
atleta, non può sussumersi al caso di specie che, proprio per le peculiarità<br />
che lo caratterizzano, richiedeva una forma scritta ad probationem.<br />
Ed, invero, appare strano che il sodalizio, in un clima di forti tensioni (come<br />
emerge dalla semplice lettura degli atti introduttivi) caratterizzato già da<br />
una precedente richiesta di svincolo per giusta causa nonché dall’evidente
disagio dell’atleta a continuare l’attività sportiva della pallavolo nei ranghi<br />
del sodalizio resistente, non si sia premurato di convocare formalmente la<br />
Paternicò.<br />
Inoltre, una società che sia davvero interessata ad utilizzare la prestazione<br />
di un atleta o a curarne la sua crescita tecnica o soltanto a mantenere il<br />
rispetto delle regole interne al sodalizio stesso, si deve rendere parte<br />
diligente e, nell’arco di un’intera annata agonistica, convocare formalmente<br />
l’atleta.<br />
P.Q.M.<br />
accoglie il ricorso proposto da Paternicò Nicole e, pertanto, dispone lo<br />
scioglimento del vincolo della medesima dalla Polisportiva Armerina. Dispone<br />
la restituzione della tassa versata dall’atleta e l’incameramento di quella<br />
versata dal sodalizio.<br />
Affissione albo 08 ottobre 2009<br />
F.to Il Presidente<br />
Avv. Patrizia Soldini
FIPAV<br />
<strong>Federazione</strong> <strong>Italiana</strong> <strong>Pallavolo</strong><br />
Costituita nel 1946<br />
Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma<br />
Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma<br />
Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29<br />
www.federvolley.it – segreteria@federvolley.it<br />
Part. IVA 01382321006