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Documento - Federazione Italiana Pallavolo

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Atleta GALANTI CARLO<br />

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD <strong>Pallavolo</strong><br />

1986 Ascoli<br />

La Commissione Tesseramento composta da:<br />

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)<br />

Avv. Luciano Mennella (Componente)<br />

Avv. Francesca Pettinelli (Componente)<br />

Avv. Andrea Ordine (Componente)<br />

Avv. Sara De Angelis (Componente)<br />

Avv. Francesco Renzulli (Componente)<br />

**********<br />

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all’esito<br />

dell’istruttoria e della riunione fissata per il 30 Settembre 2009 per la<br />

discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede<br />

PREMESSO CHE<br />

- con lettera raccomandata a.r. del 7/8/2009, l’atleta Galanti Carlo<br />

richiedeva, in via amichevole, alla ASD <strong>Pallavolo</strong> 1986 Ascoli<br />

(campionato di serie D maschile), lo scioglimento del vincolo (1527691)


a seguito della situazione creatasi in seno al sodalizio in ordine alla<br />

propria posizione;<br />

- con lettera racc. AR del 17.8.09 la società ASD <strong>Pallavolo</strong> 1986 Ascoli<br />

comunicava al sig. Galanti Carlo la ripresa dell’attività agonistica per<br />

l’anno 2009-20010 invitandolo presso la struttura di allenamento ove<br />

sarebbe stato informato insieme al resto della squadra in merito ai<br />

programmi societari per la detta stagione<br />

- in data 24-25/8/2009, l’atleta presentava ricorso, rappresentando<br />

l’impossibilità della prosecuzione del rapporto con la società resistente<br />

in particolare per i seguenti motivi:<br />

a) scarsa considerazione da parte dei quadri tecnici e dirigenziali della<br />

società per le sue capacità tecniche; infatti sia l’allenatore che il<br />

Presidente del sodalizio marchigiano avrebbero espresso dinanzi a<br />

testimoni il loro convincimento circa l’inadeguatezza da parte del<br />

ricorrente a far parte della squadra in questione; a tale proposito il<br />

ricorrente esprimeva il proprio rincrescimento per essere stato<br />

poco utilizzato durante la stagione 2008-2009 e soprattutto per<br />

aver subito una disparità di trattamento rispetto agli altri<br />

componenti della squadra e ciò nonostante gli fosse stato in<br />

precedenza garantito il contrario;<br />

b) mancata ottemperanza da parte del Presidente della società sig.<br />

Feriozzi Giuseppe della promessa, manifestata dinanzi a testimoni,<br />

di concedere lo svincolo con cessione gratuita del cartellino ai


giocatori che avessero richiesto tale misura; a tale proposito il<br />

Galanti precisava che allorquando ebbe a fare esplicita richiesta al<br />

Presidente Feriozzi di ottenere la cessione del cartellino per poter<br />

giocare nelle file della Polisportiva Dartit (unica altra società in<br />

Ascoli ad esercitare attività di pallavolo maschile) il Feriozzi oppose<br />

un drastico rifiuto; tale rifiuto sarebbe stato motivato<br />

dall’inimicizia esistente tra la società resistente e la Polisportiva<br />

Dartit al punto che al Galanti sarebbe stato permesso di giocare con<br />

qualsiasi altra società senza però considerare che in tale caso il<br />

ricorrente avrebbe dovuto recarsi fuori Ascoli per continuare<br />

l’attività pallavolistica con conseguenti difficoltà logistiche dovute<br />

agli orari di lavoro effettuati dal ricorrente ed alle sue esigenze<br />

familiari;<br />

- il Galanti segnalava, infine, la sussistenza di altri episodi tali da<br />

rendere, di fatto, impossibile la prosecuzione del rapporto con la<br />

società resistente;<br />

- ritualmente costituitosi in giudizio, il sodalizio, chiedeva la reiezione<br />

del ricorso per l’insussistenza dei motivi addotti, rilevando come<br />

l’atleta fosse stato impiegato nel campionato di serie D 2008-2009 per<br />

un totale di n. 23 presenze su n. 25 gare nelle quali si era reso<br />

disponibile e come il comportamento del ricorrente non fosse sempre<br />

stato corretto e trasparente al punto da non rispettare in più<br />

occasioni le direttive dell’allenatore e rendendosi arbitrariamente


indisponibile per l’ultima partita del campionato in questione. La società<br />

resistente precisava, inoltre, che il Galanti – senza alcun permesso da<br />

parte di essa società – si era allenato durante la stagione 2008-2009<br />

con la Polisportiva Dartit e comunque ribadiva l’intenzione di non<br />

concedere gratuitamente la proprietà del cartellino al Galanti proprio<br />

per la rivalità esistente tra la ASD <strong>Pallavolo</strong> 1986 Ascoli e la<br />

Polisportiva Dartit, società – quest’ultima – che per la stagione 2009-<br />

2010 militerà nello stesso campionato di serie D della società<br />

resistente – rendendosi, invece, disponibile a favorire l’atleta nel caso<br />

si fosse trovato un accordo con altra società;<br />

- alla riunione del 30 Settembre 2009 presenziavano il ricorrente,<br />

assistito dall’avv. Elisabetta Morganti, nonché, per il sodalizio, il<br />

Presidente, sig. Feriozzi Giuseppe;<br />

- dopo breve relazione del componente della Commissione avv. Francesco<br />

Renzulli, veniva esperito il tentativo di conciliazione che dava esito<br />

negativo;<br />

- durante la discussione, parte ricorrente ribadiva i motivi posti alla<br />

base del proprio ricorso del quale chiedeva l’accoglimento mentre<br />

parte resistente ne chiedeva il rigetto confermando le contestazioni<br />

formulate nelle controdeduzioni<br />

- la causa veniva trattenuta in decisione.


MOTIVI DELLA DECISIONE<br />

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento, non apparendo<br />

sussistere gli estremi della “giusta causa” di scioglimento richiesti dal<br />

combinato disposto degli art. 34 e 35 RAT.<br />

L’atleta, infatti, a sostegno della propria richiesta ha lamentato una<br />

scarsa considerazione delle proprie attitudini tecniche da parte della<br />

società resistente e più in generale il mancato adempimento da parte del<br />

Presidente sig. Feriozzi Giuseppe della promessa di concedere lo svincolo<br />

gratuito a coloro i quali ne avessero fatta richiesta.<br />

Entrambe le doglianze sono prive di qualsivoglia pregio ai fini della<br />

concessione del provvedimento richiesto dal Galanti.<br />

È di tutta evidenza come sia prerogativa di qualsiasi allenatore il decidere<br />

le modalità ed i tempi di utilizzazione degli atleti messi a sua disposizione<br />

ed il formarsi il giudizio sull’idoneità di ognuno di loro a fornire l’apporto<br />

del quale la compagine ha di volta in volta necessità, rimanendo sottratto<br />

alla sindacabilità di Codesta Commissione la valutazione sulle questioni<br />

tecniche e sul percorso logico assunto per l’adozione delle stesse durante<br />

la stagione agonistica.<br />

Di talchè si appalesa irrilevante la circostanza che all’inizio della stagione<br />

l’allenatore formuli all’atleta promesse circa un suo maggiore impiego, non<br />

potendosi precludere al responsabile tecnico la possibilità di modificare<br />

durante la stagione le proprie convinzioni in ordine all’impiego del<br />

giocatore.


Nel caso di specie, peraltro, l’atleta ricorrente è stato utilizzato nella<br />

quasi totalità delle partite nelle quali era si era reso disponibile, come da<br />

documentazione prodotta dalla resistente, e dunque – ad avviso di<br />

Codesta Commissione – non è possibile ravvisare da parte dell’allenatore<br />

della ASD <strong>Pallavolo</strong> 1986 Ascoli alcun comportamento diretto ad una<br />

preconcetta esclusione del Galanti dalle scelte relative alla conduzione<br />

tecnica della squadra.<br />

Sotto il secondo profilo, la Commissione adita ritiene che in ragione del<br />

vincolo che lega il Galanti Carlo alla società resistente sia legittimo il<br />

comportamento della ASD <strong>Pallavolo</strong> 1986 Ascoli teso a non concedere al<br />

Galanti medesimo la cessione gratuita del cartellino per permettergli –<br />

come affermato dal ricorrente – il successivo trasferimento alla<br />

Polisportiva Dartit.<br />

Tale vincolo ai sensi dell’art. 30 del R.A.T. “consiste nell’obbligo per<br />

l’atleta di praticare lo sport della pallavolo, della pallavolo sulla spiaggia e<br />

di tutte le rispettive specialità, discipline e varianti, esclusivamente<br />

nell’interesse dell’associato con il quale è tesserato e nel divieto di<br />

praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso<br />

dell’associato vincolante”.<br />

Senza entrare nel merito delle motivazioni che sono alla base dei<br />

dissapori attualmente persistenti tra la ASD <strong>Pallavolo</strong> 1986 Ascoli e la<br />

Polisportiva Dartit, Codesta Commissione ritiene che alcuna censura possa<br />

essere mossa riguardo alla mancata cessione del c.d. cartellino al Galanti


da parte della società. Tale comportamento rientra tra i diritti e le<br />

facoltà che la normativa in materia concede alle società sportive e dei<br />

quali la resistente non ha fatto un uso illegittimo.<br />

P.Q.M.<br />

La Commissione Tesseramento Atleti respinge il ricorso proposto da<br />

Galanti Carlo e dispone la restituzione della tassa versata dalla società<br />

opponente e l’incameramento di quella versata dall’atleta.<br />

Affissione albo 8 ottobre 2009<br />

FIPAV<br />

<strong>Federazione</strong> <strong>Italiana</strong> <strong>Pallavolo</strong><br />

Costituita nel 1946<br />

Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma<br />

Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma<br />

Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29<br />

www.federvolley.it – segreteria@federvolley.it<br />

Part. IVA 01382321006<br />

F.to Il Presidente<br />

Avv. Patrizia Soldini


Atleta OLIVIERI DAVIDE<br />

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD <strong>Pallavolo</strong><br />

1986 Ascoli<br />

La Commissione Tesseramento composta da:<br />

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)<br />

Avv. Luciano Mennella (Componente)<br />

Avv. Francesco Renzulli (Componente)<br />

Avv. Francesca Romana Pettinelli (Componente)<br />

Avv. Andrea Ordine (Componente)<br />

Dott.ssa Sara De Angelis (Componente)<br />

**********<br />

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all’esito<br />

dell’istruttoria e della riunione fissata per il 30 Settembre 2009 per la<br />

discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede<br />

PREMESSA<br />

Con lettera di costituzione in mora del 7/8/2009, l’atleta Olivieri Davide<br />

richiedeva, in via amichevole, lo scioglimento del vincolo alla A.S.D. <strong>Pallavolo</strong><br />

1986, suo Sodalizio di appartenenza, sostenendo: 1) di essere stato<br />

utilizzato raramente nelle gare ufficiali, nonostante l’impegno profuso negli


allenamenti e le promesse, non mantenute, degli allenatori e dei dirigenti; 2)<br />

di aver partecipato a sedute di allenamento molto gravose e causa, a dire dei<br />

medici, di significative patologie alla colonna vertebrale riscontrate<br />

dall’atleta medesimo; 3) di non aver percepito somme di denaro per l’attività<br />

sportiva svolta; 4) di avere molteplici impegni di studio, essendo iscritto<br />

all’Università; 5) di aver chiesto al Presidente ed ai dirigenti del Sodalizio di<br />

appartenenza, lo svincolo e di aver ricevuto risposta negativa nonostante le<br />

precedenti rassicurazioni.<br />

La A.S.D. <strong>Pallavolo</strong> 1986 non riscontrava tale richiesta e, quindi, l’atleta<br />

Davide Olivieri presentava ricorso a questa Commissione, al fine di ottenere<br />

lo scioglimento coattivo del vincolo.<br />

In particolare l’atleta ribadiva le motivazioni già addotte nella lettera di<br />

costituzione in mora, specificando il disinteresse, sportivo ed alla salute,<br />

manifestato dalla predetta Società che aveva contribuito a far venire meno<br />

il rapporto di fiducia tra gli stessi.<br />

Sosteneva, inoltre, di aver ricevuto inaspettatamente la lettera di<br />

convocazione per gli allenamenti, mai ricevute in precedenza, di non essere<br />

stato sottoposto alla visita di idoneità sportiva per la stagione 2007/2008 e<br />

che il diniego allo svincolo del Sodalizio sarebbe derivato dall’astio esistente<br />

tra i dirigenti di quest’ultimo e quelli della Polisportiva Dartit, unica altra<br />

squadra esistente ad Ascoli Piceno, presso la quale l’atleta avrebbe voluto<br />

trasferirsi.


Si costituiva, con controdeduzioni inoltrate in data 04.09.2009, la A.S.D.<br />

Polisportiva 1986 la quale contestava quanto ex adverso dedotto,<br />

precisando: 1) di aver convocato l’atleta Olivieri perché rientrante nei piani<br />

della Società per il Campionato di Serie D; 2) di aver utilizzato l’atleta<br />

compatibilmente con il livello delle sue prestazioni e delle sue condizioni<br />

fisiche e cioè n. 11 gare ufficiali; 3) di aver fatto sottoporre l’atleta Olivieri<br />

alla visita medica di idoneità sportiva e di averlo fatto sottoporre,<br />

successivamente alle problematiche riscontrate, ad ulteriori visite dal parte<br />

del medico della Società il quale indicava la terapia da seguire, rifiutata<br />

dall’atleta; 4) di essere a conoscenza del percorso di studio dell’atleta e,<br />

pertanto, gli offriva la partecipazione al campionato di Serie D; 5) di non<br />

avere alcuna forma di collaborazione o accordo con la Polisportiva Dartit.<br />

Alla riunione del 30 Settembre 2009 le parti si riportavano ai propri scritti.<br />

MOTIVI DELLA DECISIONE<br />

Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.<br />

In effetti, a giudizio di questa Commissione, non sussistono gli elementi<br />

necessari per l’integrazione della “giusta causa” ex artt. 34 e 35 R.A.T., ai<br />

fini dello scioglimento coattivo del vincolo.<br />

Orbene, l’Olivieri lamenta un sostanziale disinteresse, con carattere<br />

assorbente delle altre motivazioni addotte, del Sodalizio di appartenenza<br />

nei propri confronti, manifestatosi in primo luogo con la sua mancata<br />

utilizzazione nelle gare ufficiali ed, inoltre, con la mancata partecipazione<br />

del Sodalizio, anche a livello economico, alle patologie fisiche riscontrate


dallo stesso e dovute, a detta dei medici interessati, alle gravose sedute di<br />

allenamento sostenute.<br />

Tali circostante sono state puntualmente contestate dalla A.S.D. <strong>Pallavolo</strong><br />

1986, la quale ha dimostrato, al contrario, il proprio interesse nei confronti<br />

dell’atleta e sono, quindi, prive di pregio ai fini della concessione del<br />

provvedimento richiesto dall’Olivieri.<br />

In effetti il Sodalizio, a sostegno delle proprie ragioni, ha allegato i referti<br />

delle gare alle quali avrebbe partecipato l’atleta, sostenendo che tali<br />

partecipazioni dipendevano dalla valutazione delle prestazioni di quest’ultimo<br />

e delle sue condizioni di salute: circostanza, questa, non contestata<br />

dall’Olivieri in sede di riunione.<br />

È di tutta evidenza come sia prerogativa di qualsiasi allenatore il decidere le<br />

modalità ed i tempi di utilizzazione degli atleti messi a sua disposizione ed il<br />

formarsi il giudizio sull’idoneità di ognuno di loro a fornire l’apporto del quale<br />

la compagine ha di volta in volta necessità, rimanendo sottratte, alla<br />

sindacabilità di questa Commissione, le valutazioni relative alle questioni<br />

tecniche ed al percorso logico assunto per l’adozione delle stesse durante la<br />

stagione agonistica.<br />

In tal senso irrilevanti appaiono le “promesse” formulate dall’allenatore<br />

all’atleta all’inizio della stagione sportiva, non potendosi precludere al<br />

responsabile tecnico la possibilità di modificare durante la medesima<br />

stagione le proprie convinzioni in ordine all’impiego del giocatore.


Piva di pregio appare, inoltre, la doglianza dell’atleta relativa al presunto<br />

disinteresse per la salute dello stesso.<br />

In effetti, la A.S.D. <strong>Pallavolo</strong> 1986 ha allegato idonea certificazione medica<br />

alle proprie memorie ed ha, inoltre, dichiarato di aver fatto sottoporre<br />

l’Olivieri alla visita del medico della Società, Dott. Pasquale Allevi, a seguito<br />

delle patologie riscontrate da quest’ultimo.<br />

A tal proposito, l’Olivieri ha confermato in sede di riunione di aver rifiutato<br />

le terapie indicategli e, pertanto, non può ragionevolmente invocare il<br />

dedotto disinteresse a fondamento delle proprie ragioni.<br />

Per completezza, questa Commissione ritiene che in virtù del vincolo tra<br />

l’atleta Olivieri e la società resistente sia legittimo il comportamento della<br />

A.S.D. <strong>Pallavolo</strong> 1986 teso a non cedere lo stesso alla Polisportiva Dartit,<br />

unica altra squadra esistente ad Ascoli Piceno.<br />

Tale vincolo ai sensi dell’art. 30 del R.A.T. “consiste nell’obbligo per l’atleta<br />

di praticare lo sport della pallavolo, della pallavolo sulla spiaggia e di tutte le<br />

rispettive specialità, discipline e varianti, esclusivamente nell’interesse<br />

dell’associato con il quale è tesserato e nel divieto di praticare il medesimo<br />

sport con altro associato, salvo il consenso dell’associato vincolante”.<br />

Senza entrare nel merito delle motivazioni che sono alla base dei dissapori<br />

attualmente persistenti tra la A.S.D. <strong>Pallavolo</strong> 1986 e la Polisportiva Dartit,<br />

questa Commissione ritiene che alcuna censura possa essere mossa riguardo<br />

alla mancata cessione del cartellino dell’Olivieri. Tale comportamento rientra


tra i diritti e le facoltà che la normativa in materia concede alle società<br />

sportive e dei quali la resistente non ha fatto un uso illegittimo.<br />

P.Q.M.<br />

La Commissione Tesseramento Atleti respinge il ricorso proposto dall’atleta<br />

Olivieri Davide, dispone la restituzione della tassa versata dalla A.S.D.<br />

<strong>Pallavolo</strong> 1986 con contestuale incameramento di quella versata dall’atleta.<br />

Affissione albo 8 ottobre 2009<br />

FIPAV<br />

<strong>Federazione</strong> <strong>Italiana</strong> <strong>Pallavolo</strong><br />

Costituita nel 1946<br />

Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma<br />

Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma<br />

Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29<br />

www.federvolley.it – segreteria@federvolley.it<br />

Part. IVA 01382321006<br />

F.to Il Presidente<br />

Avv. Patrizia Soldini


Atleta Paternicò Nicole<br />

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Polisportiva<br />

Armerina<br />

La Commissione Tesseramento composta da:<br />

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)<br />

Avv. Luciano Mennella (Componente)<br />

Avv. Francesca Pettinelli (Componente)<br />

Avv. Andrea Ordine (Estensore)<br />

**********<br />

PREMESSO CHE<br />

- con lettera raccomandata del 14/7/2009, l’atleta Nicole Paternicò<br />

richiedeva alla Polisportiva Armerina lo scioglimento del vincolo lamentando<br />

di non essere stata mai convocata per la stagione sportiva 2008-2009 e di<br />

non aver partecipato ad alcuna gara ufficiale, con evidente disparità di<br />

trattamento rispetto alle altre compagne di squadra;<br />

- l’atleta, inoltre, completava l’elenco delle doglianze richiamando, per<br />

relationem, i motivi già espressi nel ricorso per lo scioglimento coattivo del<br />

vincolo presentato dinanzi la CTA, durante la stagione agonistica 2007-<br />

2008, e deciso con una pronuncia di inammissibilità;


- con lettera del 25/7/2009, il sodalizio resistente, pur non aderendo alla<br />

richiesta di svincolo avanzata dall’atleta, si dichiarava disponibile ad una<br />

soluzione bonaria dell’insorgenda controversia;<br />

- tuttavia, non avendo raggiunto alcun accordo, l’atleta presentava ricorso<br />

ribadendo il disinteresse mostrato dalla compagine societaria per la mancata<br />

convocazione dell’atleta agli allenamenti ed alle gare ufficiali;<br />

- ritualmente costituitasi in giudizio, la Polisportiva Armerina replicava<br />

puntualmente alle contestazioni mosse dalla Paternicò, evidenziandone,<br />

peraltro assunti comportamenti lesivi dell’immagine del sodalizio, e chiedeva,<br />

in via principale, il rigetto del ricorso e, in via gradata, la concessione dello<br />

svincolo a fronte del versamento di un indennizzo quantificato in € 3.000,00<br />

o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;<br />

- con messaggio fax, l’atleta ed il genitore esercente la potestà genitoriale<br />

comunicavano l’impossibilità di presenziare all’udienza di discussione per<br />

documentati problemi logistico-lavorativi, chiedendo, in ogni caso, la<br />

decisione da parte della Commissione adita;<br />

- all’udienza di discussione del 23/9/2009, dopo breve relazione dell’avv.<br />

Andrea Ordine, sentite le deduzioni del solo rappresentate della società, la<br />

causa veniva trattenuta in decisione;<br />

MOTIVI DELLA DECISIONE<br />

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.


Infatti, nel caso che ci occupa, decisiva, ai fini dello scioglimento coattivo<br />

del vincolo, appare la prova della mancata convocazione dell’atleta alle<br />

sedute di allenamento ed alle gare ufficiali disputate dal sodalizio.<br />

Secondo i tradizionali canoni relativi all’onere probatorio, chi vuol fare<br />

valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il<br />

fondamento.<br />

Tuttavia, nel caso di specie, non può essere certo onerata l’atleta di<br />

dimostrare la sussistenza di una circostanza negativa.<br />

Inoltre, secondo quello che è riconosciuto come il cd. “principio della<br />

vicinanza o della liquidità della prova”, l’onere probatorio ricade sulla parte<br />

che più agevolmente può fornire la prova, e ciò con grande beneficio anche<br />

per l’economia processuale e la ricerca della verità sostanziale in conformità<br />

alle direttive della FIPAV.<br />

Sulla scorta di tali considerazioni, è evidente che incombeva sulla società<br />

Polisportiva Armerina l’onere, non assolto, di documentare l’avvenuta<br />

convocazione agli allenamento e/o alle gare ufficiali.<br />

Il richiamo alla giurisprudenza formatesi in seno a codesta Commissione,<br />

circa la non necessità della forma scritta per la convocazione di un proprio<br />

atleta, non può sussumersi al caso di specie che, proprio per le peculiarità<br />

che lo caratterizzano, richiedeva una forma scritta ad probationem.<br />

Ed, invero, appare strano che il sodalizio, in un clima di forti tensioni (come<br />

emerge dalla semplice lettura degli atti introduttivi) caratterizzato già da<br />

una precedente richiesta di svincolo per giusta causa nonché dall’evidente


disagio dell’atleta a continuare l’attività sportiva della pallavolo nei ranghi<br />

del sodalizio resistente, non si sia premurato di convocare formalmente la<br />

Paternicò.<br />

Inoltre, una società che sia davvero interessata ad utilizzare la prestazione<br />

di un atleta o a curarne la sua crescita tecnica o soltanto a mantenere il<br />

rispetto delle regole interne al sodalizio stesso, si deve rendere parte<br />

diligente e, nell’arco di un’intera annata agonistica, convocare formalmente<br />

l’atleta.<br />

P.Q.M.<br />

accoglie il ricorso proposto da Paternicò Nicole e, pertanto, dispone lo<br />

scioglimento del vincolo della medesima dalla Polisportiva Armerina. Dispone<br />

la restituzione della tassa versata dall’atleta e l’incameramento di quella<br />

versata dal sodalizio.<br />

Affissione albo 08 ottobre 2009<br />

F.to Il Presidente<br />

Avv. Patrizia Soldini


FIPAV<br />

<strong>Federazione</strong> <strong>Italiana</strong> <strong>Pallavolo</strong><br />

Costituita nel 1946<br />

Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma<br />

Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma<br />

Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29<br />

www.federvolley.it – segreteria@federvolley.it<br />

Part. IVA 01382321006

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