Documento - Federazione Italiana Pallavolo
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Atleta Antonio Greco<br />
Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.T.S. Lupi<br />
<strong>Pallavolo</strong> Partinico<br />
La Commissione Tesseramento composta da:<br />
Avv. Patrizia Soldini (Presidente)<br />
Avv. Luciano Mennella (Componente)<br />
Avv. Andrea Ordine (Estensore)<br />
Avv. Francesco Renzulli (Assistente)<br />
**********<br />
Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all’esito<br />
dell’istruttoria e della riunione fissata per il 11 Novembre 2009 per la<br />
discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede<br />
PREMESSO CHE<br />
- con lettera raccomandata a.r. del 26/9/2009, l’atleta Antonio Greco<br />
richiedeva, in via amichevole, alla A.T.S. Lupi <strong>Pallavolo</strong> Partinico lo<br />
scioglimento del vincolo, adducendo come motivazione la mancata<br />
effettuazione delle visite mediche, un’asserita incompatibilità ambientale, la<br />
mancata convocazione dell’atleta con conseguente disinteresse del sodalizio<br />
di appartenenza, il “sacrificio” dell’atleta a disputare i campionati presso<br />
altre compagini, la richiesta economica, giudicata assai onerosa, per il
ilascio del nulla osta ed, infine, il mancato adempimento agli impegni assunti<br />
da parte della società circa la concessione dello svincolo sine condictiones.<br />
- con lettera del 7/10/2009, il sodalizio dichiarava di non aderire alla<br />
richiesta ex adverso formulata non sussistendo gli estremi della giusta<br />
causa di scioglimento del vincolo;<br />
- non avendo le parti trovato un componimento bonario all’insorgenda<br />
controversia, in data 14/10/2009, l’atleta presentava ricorso per lo<br />
scioglimento coattivo del vincolo, reiterando le doglianze espresse in sede di<br />
costituzione in mora;<br />
- ritualmente costituita in giudizio, la A.T.S. Lupi <strong>Pallavolo</strong> Partinico chiedeva<br />
il rigetto del ricorso introduttivo rilevando il grande impegno (professionale<br />
e tecnico) profuso in più di otto anni di militanza dell’atleta presso la<br />
compagine societaria per favorire la crescita tecnica del Greco;<br />
evidenziando come l’onere di far effettuare le visite mediche incombeva<br />
sulla società presso la quale il Greco aveva disputato due stagioni<br />
consecutive con la formula del prestito; negando, in quanto non provata, la<br />
sussistenza di un’incompatibilità ambientale; adducendo problemi di natura<br />
logistica per giustificare l’invio tardivo della lettera di convocazione<br />
dell’atleta per la stagione sportiva 2009-2010; negando, infine, la richiesta<br />
di qualsivoglia somma di denaro per il rilascio del nulla osta;<br />
- all’udienza dell’11 Novembre 2009, per il sodalizio compariva un<br />
rappresentante regolarmente munito di delega, mentre il ricorrente, non
comparso personalmente, faceva pervenire, a mezzo del proprio<br />
procuratore, una memoria difensiva;<br />
- dopo breve relazione dell’avv. Andrea Ordine, il rappresentante della<br />
società si riportava ai propri scritti difensivi confermando espressamente<br />
che l’atleta non si era sottoposto a visita medica per le stagioni sportive<br />
2007/2008 e 2008/2009, in quanto concesso in prestito ad altro sodalizio<br />
sul quale sarebbe dovuto incombere, a detta della A.T.S. Lupi <strong>Pallavolo</strong><br />
Partinico, l’onere de quo;<br />
- la causa veniva trattenuta in decisione.<br />
MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.<br />
Tuttavia, prima di esaminare il merito delle doglianze presentate dall’atleta,<br />
si deve disporre lo stralcio della memoria difensiva dell’atleta, considerata<br />
tamquam non esset, pervenuta irritualmente a codesta Commissione in<br />
violazione dei termini previsti, dell’iter procedurale dettato dalla normativa<br />
vigente e del principio del contraddittorio.<br />
Ancora in via preliminare, ai fini di evitare qualsiasi compressione al<br />
fondamentale principio di diritto ora richiamato, non appaiono fondate le<br />
eccezioni dell’atleta circa un’asserita tardività nella presentazione (id est<br />
spedizione alla controparte) degli atti difensivi a sostegno delle tesi del<br />
sodalizio resistente.<br />
Infatti, dalla documentazione versata in atti da parte della A.T.S. Lupi<br />
<strong>Pallavolo</strong> Partinico (ricevute postali di invio delle lettere raccomandate
inviate e regolarmente recapitate presso il domicilio eletto dall’atleta) si<br />
evince il pieno rispetto dei termini dettati dal Regolamento Giurisdizionale.<br />
Fatte queste doverose premesse di natura processuale, nel merito, si deve<br />
rilevare che, ai sensi dell’art. 21, comma II, R.A.T., il legale rappresentante<br />
del sodalizio è responsabile dell’ottemperanza all’obbligo del possesso del<br />
certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la<br />
sottoscrizione del modulo di primo tesseramento o di riaffili azione.<br />
Secondo l’ormai consolidato orientamento formatosi in seno a tale<br />
Commissione, ricade unicamente sul legale rappresentante di un sodalizio la<br />
responsabilità del possesso del certificato di idoneità sportiva per tutti gli<br />
atleti vincolati, anche quindi per quelli che siano stati concessi in prestito ad<br />
altro sodalizio.<br />
Tale argomentazione è rafforzata anche dalla circostanza che la relativa<br />
documentazione probante l’avvenuta visita medica deve essere depositata<br />
presso la società che detiene il vincolo e non presso la società ad quem.<br />
La circostanza che l’atleta Greco non abbia effettuato alcun controllo<br />
medico per due stagioni sportive consecutive, sull’erronea convinzione da<br />
parte del sodalizio circa lo svolgimento di tale incombente a carico della<br />
società che aveva ottenuto il prestito dell’atleta, è circostanza pacifica, in<br />
quanto oggetto di espressa confessione giudiziale, che giustifica lo<br />
scioglimento del vincolo per giusta causa.
Attesa la piena responsabilità del sodalizio nella determinazione dello<br />
scioglimento coattivo del vincolo questo viene disposto senza la<br />
corresponsione di alcun indennizzo.<br />
Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.<br />
Infine, se, da un lato, si deve muovere una nota di biasimo all’atleta che, non<br />
facendosi parte diligente, mette eventualmente a repentaglio la propria<br />
salute fisica disputando ben due stagioni sportive senza alcun accertamento<br />
medico, dall’altro si devono trasmettere gli atti alla Procura Federale per<br />
accertare l’eventuale violazione di quanto prescritto a carico del legale<br />
rappresentante del sodalizio dall’art. 21 R.A.T.<br />
L’asserita buona fede, insita in una non perfetta conoscenza o in un’erronea<br />
interpretazione delle norme regolamentari, peraltro più volte chiarite dalle<br />
pronunce di codesta Commissione, non solo non supera il brocardo ignorantia<br />
legis non excusat, ma si pone in insanabile contrasto con la tutela di un<br />
diritto costituzionalmente tutelato come quello alla salute.<br />
P.Q.M.<br />
Accoglie il ricorso con conseguente scioglimento del vincolo dalla società<br />
A.T.S. Lupi <strong>Pallavolo</strong> Partinico, dispone restituzione della tassa versata<br />
dall’atleta e l’incameramento di quella versata dalla società opponente.<br />
Affissione albo 19 novembre 2009<br />
F.to Il Presidente<br />
Avv. Patrizia Soldini
FIPAV<br />
<strong>Federazione</strong> <strong>Italiana</strong> <strong>Pallavolo</strong><br />
Costituita nel 1946<br />
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