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Documento - Federazione Italiana Pallavolo

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Atleta Antonio Greco<br />

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.T.S. Lupi<br />

<strong>Pallavolo</strong> Partinico<br />

La Commissione Tesseramento composta da:<br />

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)<br />

Avv. Luciano Mennella (Componente)<br />

Avv. Andrea Ordine (Estensore)<br />

Avv. Francesco Renzulli (Assistente)<br />

**********<br />

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all’esito<br />

dell’istruttoria e della riunione fissata per il 11 Novembre 2009 per la<br />

discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede<br />

PREMESSO CHE<br />

- con lettera raccomandata a.r. del 26/9/2009, l’atleta Antonio Greco<br />

richiedeva, in via amichevole, alla A.T.S. Lupi <strong>Pallavolo</strong> Partinico lo<br />

scioglimento del vincolo, adducendo come motivazione la mancata<br />

effettuazione delle visite mediche, un’asserita incompatibilità ambientale, la<br />

mancata convocazione dell’atleta con conseguente disinteresse del sodalizio<br />

di appartenenza, il “sacrificio” dell’atleta a disputare i campionati presso<br />

altre compagini, la richiesta economica, giudicata assai onerosa, per il


ilascio del nulla osta ed, infine, il mancato adempimento agli impegni assunti<br />

da parte della società circa la concessione dello svincolo sine condictiones.<br />

- con lettera del 7/10/2009, il sodalizio dichiarava di non aderire alla<br />

richiesta ex adverso formulata non sussistendo gli estremi della giusta<br />

causa di scioglimento del vincolo;<br />

- non avendo le parti trovato un componimento bonario all’insorgenda<br />

controversia, in data 14/10/2009, l’atleta presentava ricorso per lo<br />

scioglimento coattivo del vincolo, reiterando le doglianze espresse in sede di<br />

costituzione in mora;<br />

- ritualmente costituita in giudizio, la A.T.S. Lupi <strong>Pallavolo</strong> Partinico chiedeva<br />

il rigetto del ricorso introduttivo rilevando il grande impegno (professionale<br />

e tecnico) profuso in più di otto anni di militanza dell’atleta presso la<br />

compagine societaria per favorire la crescita tecnica del Greco;<br />

evidenziando come l’onere di far effettuare le visite mediche incombeva<br />

sulla società presso la quale il Greco aveva disputato due stagioni<br />

consecutive con la formula del prestito; negando, in quanto non provata, la<br />

sussistenza di un’incompatibilità ambientale; adducendo problemi di natura<br />

logistica per giustificare l’invio tardivo della lettera di convocazione<br />

dell’atleta per la stagione sportiva 2009-2010; negando, infine, la richiesta<br />

di qualsivoglia somma di denaro per il rilascio del nulla osta;<br />

- all’udienza dell’11 Novembre 2009, per il sodalizio compariva un<br />

rappresentante regolarmente munito di delega, mentre il ricorrente, non


comparso personalmente, faceva pervenire, a mezzo del proprio<br />

procuratore, una memoria difensiva;<br />

- dopo breve relazione dell’avv. Andrea Ordine, il rappresentante della<br />

società si riportava ai propri scritti difensivi confermando espressamente<br />

che l’atleta non si era sottoposto a visita medica per le stagioni sportive<br />

2007/2008 e 2008/2009, in quanto concesso in prestito ad altro sodalizio<br />

sul quale sarebbe dovuto incombere, a detta della A.T.S. Lupi <strong>Pallavolo</strong><br />

Partinico, l’onere de quo;<br />

- la causa veniva trattenuta in decisione.<br />

MOTIVI DELLA DECISIONE<br />

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.<br />

Tuttavia, prima di esaminare il merito delle doglianze presentate dall’atleta,<br />

si deve disporre lo stralcio della memoria difensiva dell’atleta, considerata<br />

tamquam non esset, pervenuta irritualmente a codesta Commissione in<br />

violazione dei termini previsti, dell’iter procedurale dettato dalla normativa<br />

vigente e del principio del contraddittorio.<br />

Ancora in via preliminare, ai fini di evitare qualsiasi compressione al<br />

fondamentale principio di diritto ora richiamato, non appaiono fondate le<br />

eccezioni dell’atleta circa un’asserita tardività nella presentazione (id est<br />

spedizione alla controparte) degli atti difensivi a sostegno delle tesi del<br />

sodalizio resistente.<br />

Infatti, dalla documentazione versata in atti da parte della A.T.S. Lupi<br />

<strong>Pallavolo</strong> Partinico (ricevute postali di invio delle lettere raccomandate


inviate e regolarmente recapitate presso il domicilio eletto dall’atleta) si<br />

evince il pieno rispetto dei termini dettati dal Regolamento Giurisdizionale.<br />

Fatte queste doverose premesse di natura processuale, nel merito, si deve<br />

rilevare che, ai sensi dell’art. 21, comma II, R.A.T., il legale rappresentante<br />

del sodalizio è responsabile dell’ottemperanza all’obbligo del possesso del<br />

certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la<br />

sottoscrizione del modulo di primo tesseramento o di riaffili azione.<br />

Secondo l’ormai consolidato orientamento formatosi in seno a tale<br />

Commissione, ricade unicamente sul legale rappresentante di un sodalizio la<br />

responsabilità del possesso del certificato di idoneità sportiva per tutti gli<br />

atleti vincolati, anche quindi per quelli che siano stati concessi in prestito ad<br />

altro sodalizio.<br />

Tale argomentazione è rafforzata anche dalla circostanza che la relativa<br />

documentazione probante l’avvenuta visita medica deve essere depositata<br />

presso la società che detiene il vincolo e non presso la società ad quem.<br />

La circostanza che l’atleta Greco non abbia effettuato alcun controllo<br />

medico per due stagioni sportive consecutive, sull’erronea convinzione da<br />

parte del sodalizio circa lo svolgimento di tale incombente a carico della<br />

società che aveva ottenuto il prestito dell’atleta, è circostanza pacifica, in<br />

quanto oggetto di espressa confessione giudiziale, che giustifica lo<br />

scioglimento del vincolo per giusta causa.


Attesa la piena responsabilità del sodalizio nella determinazione dello<br />

scioglimento coattivo del vincolo questo viene disposto senza la<br />

corresponsione di alcun indennizzo.<br />

Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.<br />

Infine, se, da un lato, si deve muovere una nota di biasimo all’atleta che, non<br />

facendosi parte diligente, mette eventualmente a repentaglio la propria<br />

salute fisica disputando ben due stagioni sportive senza alcun accertamento<br />

medico, dall’altro si devono trasmettere gli atti alla Procura Federale per<br />

accertare l’eventuale violazione di quanto prescritto a carico del legale<br />

rappresentante del sodalizio dall’art. 21 R.A.T.<br />

L’asserita buona fede, insita in una non perfetta conoscenza o in un’erronea<br />

interpretazione delle norme regolamentari, peraltro più volte chiarite dalle<br />

pronunce di codesta Commissione, non solo non supera il brocardo ignorantia<br />

legis non excusat, ma si pone in insanabile contrasto con la tutela di un<br />

diritto costituzionalmente tutelato come quello alla salute.<br />

P.Q.M.<br />

Accoglie il ricorso con conseguente scioglimento del vincolo dalla società<br />

A.T.S. Lupi <strong>Pallavolo</strong> Partinico, dispone restituzione della tassa versata<br />

dall’atleta e l’incameramento di quella versata dalla società opponente.<br />

Affissione albo 19 novembre 2009<br />

F.to Il Presidente<br />

Avv. Patrizia Soldini


FIPAV<br />

<strong>Federazione</strong> <strong>Italiana</strong> <strong>Pallavolo</strong><br />

Costituita nel 1946<br />

Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma<br />

Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma<br />

Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29<br />

www.federvolley.it – segreteria@federvolley.it<br />

Part. IVA 01382321006

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