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NORME<br />
Semplificazione SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE (E NON SOLO)<br />
Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 26 aprile<br />
2012, n. 44<br />
di Paolo Puri 801<br />
Diritto<br />
LA RIFORMA DEL CODICE MILITARE<br />
amministrativo Decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20<br />
di Simona Rodriquez 809<br />
Università<br />
Acque<br />
Contratti<br />
pubblici<br />
LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO<br />
Decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19<br />
di Carla Barbati 816<br />
RASSEGNA DELLA NORMATIVA STATALE<br />
acuradiUmberto G. Zingales 825<br />
RASSEGNA DELLA NORMATIVA REGIONALE<br />
acuradiCorrado Cardoni, Luca Castelli, Francesca Di Lascio, Chiara Lieto 827<br />
GIURISPRUDENZA<br />
IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E IL REGIME GIURIDICO DELLE RETI<br />
Corte costituzionale, sentenza 25 novembre 2011, n. 320<br />
Commento di Andrea Maria Altieri 835<br />
L’IMPUGNABILITÀ IMMEDIATA DELLA SELEZIONE DEL PROMOTORE<br />
NELLA FINANZA DI PROGETTO<br />
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 28 gennaio 2012, n. 1<br />
Commento di Flavio Guella 844<br />
Edilizia ed LA NUOVA DISCIPLINA DELL’ACQUISIZIONE SANANTE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO DI STATO<br />
urbanistica Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16 marzo 2012, n. 1438<br />
Commento di Gherardo Maria Marenghi 852<br />
Contratti<br />
pubblici<br />
LA RECENTE GIURISPRUDENZA SUI CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE<br />
acuradiDomenico Galli e Claudio Guccione 857<br />
Osservatori<br />
Giornale di diritto amministrativo<br />
<strong>Sommario</strong><br />
CORTE DI GIUSTIZIA E TRIBUNALE DELL’UNIONE EUROPEA<br />
acuradiEdoardo Chiti e Susanna Screpanti 881<br />
CORTE COSTITUZIONALE<br />
acuradiPina Carluccio e Renato Finocchi Ghersi 883<br />
CONSIGLIO DI STATO - DECISIONI<br />
acuradiLuigi Carbone e Renata Vicario 885<br />
TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI<br />
acuradiGiulia Ferrari 891<br />
CORTE DEI CONTI<br />
acuradiFrancesco Battini 897<br />
AUTORITÀ INDIPENDENTI<br />
acuradiElisabetta Freni e Emanuela Rotolo 901<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 799
Giornale di diritto amministrativo<br />
<strong>Sommario</strong><br />
DOCUMENTI<br />
Riforma LA DECISIONE DELLA CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI SULLA RIFORMA SANITARIA<br />
sanitaria DI OBAMA<br />
Stati Uniti National Federation of Independent Business et Al. V. Sebelius, Secretary of Health and Human Service set Al. -28<br />
giugno 2012<br />
di Edoardo Chiti 904<br />
LIBRI<br />
SEGNALAZIONI E RECENSIONI 907<br />
INDICI<br />
INDICE AUTORI, CRONOLOGICO E ANALITICO 908<br />
I contributi pubblicati in questa Rivista sono sottoposti, in forma anonima, alla valutazione di ‘‘referees’’<br />
DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE<br />
– COMMENTO AL DECRETO SULLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA<br />
Decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94<br />
– COMMENTO AL DECRETO ‘‘CRESCITA’’<br />
Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83<br />
– COMMENTO AL DECRETO ‘‘SPENDING REVIEW ‘‘<br />
Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95<br />
Hanno collaborato:<br />
A.M. Altieri Dottorando di ricerca in law and economics nella facoltà di economia dell’Università di Siena<br />
F. Battini Presidente onorario della Corte dei conti<br />
C. Barbati Professore Ordinario di diritto amministrativo presso lo IULM, Milano<br />
P. Carluccio Magistrato ordinario<br />
L. Carbone Presidente di sezione del Consiglio di Stato<br />
C. Cardoni Funzionario comunale<br />
L. Castelli Ricercatore di diritto pubblico nell’Università di Perugia<br />
E. Chiti Professore straordinario di diritto amministrativo nell’Università della Tuscia<br />
F. Di Lascio Ricercatore di diritto amministrativo nell’Università degli studi «Roma Tre»<br />
G. Ferrari Magistrato dei Tar<br />
E. Freni Funzionario dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato<br />
D. Galli Avvocato in Roma<br />
R. Finocchi Ghersi Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione<br />
C. Guccione Avvocato in Roma<br />
F. Guella Dottore di ricerca in studi giuridici comparati ed europei nell’Università degli Studi di Trento<br />
C. Lieto Dottore di ricerca in diritto amministrativo nell’Università «La Sapienza» di Roma<br />
G. M. Marenghi Ricercatore di sistemi giuridici comparati nell’Università degli Studi di Salerno<br />
P. Puri Professore associato di diritto tributario nell’’Università del Sannio<br />
S. Rodriquez Avvocato, Dottore di ricerca<br />
E. Rotolo Dottore di ricerca in diritto amministrativo nel’Università degli studi «Roma Tre»<br />
S. Screpanti Dottore di ricerca in diritto amministrativo nell’Università degli studi «Roma Tre»<br />
R. Vicario Dirigente presso il Ministero della difesa<br />
U. G. Zingales Consigliere della Corte Costituzionale<br />
800 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
D.L. n. 16/2012<br />
Semplificazioni tributarie<br />
(e non solo)<br />
DECRETO LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DAL-<br />
L’ART. 1, COMMA 1, LEGGE 26 APRILE 2012, N. 44<br />
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure<br />
di accertamento.<br />
(G.U. 2 marzo 2012, n. 52)<br />
Omissis.<br />
Il commento<br />
di Paolo Puri<br />
Il d.l. n. 16/2012 a dispetto del titolo si rivela una sorta di decreto fiscale omnibus nel quale accanto a disposizioni<br />
di semplificazione di modesto rilievo convivono norme dal contenuto più vario fra le quali spiccano<br />
quelle in tema di fiscalità locale e immobiliare e in tema di accertamento e di contrasto all’evasione.<br />
Il D.L. n. 16/2012 (1) - come indica l’invocazione<br />
contenuta nel titolo alle semplificazioni - doveva<br />
originariamente contenere una serie di disposizioni<br />
urgenti in materia di semplificazioni tributarie.<br />
L’intento iniziale è stato però stravolto nel corso<br />
dell’iter parlamentare di conversione in legge (2)<br />
che attraverso un’enorme mole di emendamenti ha<br />
trasformato il decreto in una sorta di ‘‘zibaldone’’<br />
del legislatore fiscale.<br />
Il primo (e forse il più arduo) compito del commentatore<br />
è dunque quello di trovare un criterio<br />
espositivo che - per quanto possibile - collochi la<br />
pletora di disposizioni di contenuto vario, e spesso<br />
di modesta o nessuna rilevanza sistematica, all’interno<br />
di alcuni linee fondamentali di intervento.<br />
Queste possono essere individuate nei provvedimenti<br />
di semplificazione veri e propri (nei quali è<br />
possibile collocare anche le norme in tema di comunicazione<br />
e adempimenti formali e quelli volti a<br />
facilitare il pagamento nell’ambito delle procedure<br />
esecutive tributarie), nelle misure in materia di fiscalità<br />
locale e immobiliare e nelle disposizioni relative<br />
all’accertamento e al contrasto all’evasione.<br />
Norme<br />
Semplificazioni tributarie<br />
L’ampiezza della legge e la sua eterogeneità non<br />
permettono però di considerare questa classificazione<br />
come esaustiva. Rimangono fuori da essa altre<br />
disposizioni come le modifiche alla deduzione dei<br />
canoni di leasing (3) e di deducibilità dell’Irap dal<br />
Note:<br />
(1) Pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2012 ed entrato in vigore<br />
lo stesso giorno.<br />
(2) Legge 26 aprile 2012, n. 44, pubblicata in G.U. n. 99 del 2012<br />
entrata in vigore il 29 aprile 2012. Va peraltro segnalato che con<br />
un Comunicato del 14 luglio 2012 pubblicato in G.U. della stessa<br />
data il Ministero dell’Economia ha apportato numerose correzioni<br />
al testo coordinato del provvedimento in questione.<br />
(3) L’art. 4-bis del d.l. n. 16/2012, introdotto in fase di conversione<br />
in legge, modifica il regime di deducibilità dei canoni per i<br />
contratti di locazione finanziaria (cd. leasing), eliminando il riferimento<br />
alla durata del contratto ai fini della deducibilità dei canoni<br />
e specificando il lasso temporale entro cui la deduzione deve<br />
essere effettuata. Per quel che riguarda, in particolare, i contratti<br />
di leasing immobiliare, stipulati a decorrere dalla data di entrata<br />
in vigore della legge di conversione del d.l. n. 16/2012 (ossia dal<br />
29 aprile 2012), la deducibilità per l’utilizzatore verrà ammessa,<br />
a prescindere dalla durata contrattuale, per un periodo non inferiore<br />
ai 2/3 del periodo di ammortamento del bene. Nell’ipotesi<br />
in cui tale intervallo temporale sia inferiore a 11 anni, ovvero superiore<br />
a 18 anni, viene previsto che la deduzione è ammessa<br />
(segue)<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 801
Norme<br />
Semplificazioni tributarie<br />
costo del lavoro (4) e dei costi da reato (5), quelle<br />
in tema di accise sui carburanti e quelle in materia<br />
di sanzioni amministrative (6).<br />
I provvedimenti di semplificazione<br />
L’originaria natura di provvedimento di semplificazione<br />
si rinviene in una serie di misure volte a ridurre<br />
gli adempimenti formali per le imprese ed i<br />
cittadini. Il lodevole intento, tuttavia, si traduce in<br />
alcuni limitati interventi raccolti negli artt. 2 e 3,<br />
relativi alle comunicazioni ed ad altri oneri formali.<br />
In particolare l’art. 2 ha previsto una serie di comunicazioni<br />
e adempimenti formali per l’accesso ad alcuni<br />
regimi fiscali e per fruire di particolari benefici<br />
tributari previa presentazione di un’apposita comunicazione<br />
(quale quella del 5 per mille) e altre disposizioni<br />
quali quelle sulla nuova disciplina delle<br />
comunicazioni delle operazioni con soggetti aventi<br />
sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata<br />
(c.d. black list) e delle operazioni rilevanti ai<br />
fini Iva (spesometro). L’iter di approvazione ha poi<br />
ampliato il decreto con altre disposizioni come l’esenzione<br />
Iva per i collegi universitari e di certificazione<br />
delle attività di organizzazione di escursioni,<br />
visite di città, giri turistici e simili effettuate dalle<br />
agenzie di viaggi e turismo.<br />
L’art. 3, che si compone di ben 28 commi, doveva<br />
invece raccogliere una serie di facilitazioni per contribuenti<br />
e imprese, ma in realtà si riduce a piccoli<br />
interventi di modesta importanza e privi di rilievo<br />
sistematico. Tra questi, si segnala la possibilità di<br />
effettuare vendite in contanti per importi superiori<br />
a Euro 1.000 ma non a Euro 15.000 per i soggetti<br />
non residenti e quella di segno contrario che obbliga<br />
i pensionati ed i lavoratori dipendenti a dotarsi<br />
di apposito conto corrente per gli incassi di pensioni<br />
e stipendi superiori a Euro 1.000.<br />
Più rilevanti appaiono, invece, alcuni interventi<br />
volti ad ampliare le forme di rateizzazione dei debiti<br />
fiscali (art. 1, c. 1-4 e art. 3, c. 5, lett. c-d), c. 6 e<br />
7) consentendo a cittadini e imprese una più agevole<br />
regolarizzazione dei propri debiti fiscali oggetto<br />
di riscossione coattiva.<br />
Viene, dunque, stabilito che, in caso di decadenza<br />
dalla rateazione già riconosciuta, il contribuente, all’atto<br />
della ricezione della cartella di pagamento relativa<br />
alle rate residue iscritte a ruolo, potrà richiedere<br />
all’agente della riscossione una nuova dilazione, ai<br />
sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973. Tale facoltà,<br />
finoranegata,è, ora, prevista - attraverso l’abrogazione<br />
del c. 7 dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997<br />
e con la modifica dell’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973<br />
(che regola la rateizzazione dei debiti fiscali, in ‘‘caso<br />
di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica’’<br />
del debitore) - introducendo, per i piani di<br />
rateazione a rata costante concessi dopo il 2 marzo<br />
2012, la possibilità di chiedere la rateizzazione con<br />
rate variabili d’importo crescente, e non costante.<br />
Ciò non solo in sede di eventuale proroga della dilazione<br />
ma anche nel caso di prima istanza di dilazione<br />
dei pagamenti dei debiti tributari.<br />
Inoltre, viene stabilito che la decadenza dal beneficio<br />
della rateizzazione operi solo in caso di mancato<br />
pagamento di 2 rate consecutive (e non più all’omesso<br />
versamento della prima rata o di 2 delle rate<br />
successive) (7).<br />
Note:<br />
(segue nota 3)<br />
per un periodo, rispettivamente, non inferiore a 11 anni, ovvero<br />
pari almeno a 18 anni. In questa ipotesi, pertanto, nel corso della<br />
durata contrattuale, l’ammontare dei canoni deducibili in ciascun<br />
periodo d’imposta sarà inferiore all’importo iscritto in conto<br />
economico (l’utilizzatore, nella determinazione del reddito imponibile,<br />
dovrà fare perciò una variazione in aumento, pari all’importo<br />
del canone non deducibile nel periodo d’imposta). Tale eccedenza<br />
sarà dedotta, invece, nelle annualità d’imposta successive<br />
alla scadenza del contratto e sino a conclusione del periodo<br />
‘‘minimo" di deducibilità stabilito dalla legge (nell’esempio pari a<br />
18 anni), effettuando una variazione in diminuzione del reddito<br />
relativo a ciascuno dei suddetti periodi d’imposta.<br />
(4) Integrando l’art. 2 del d.l. n. 201/2011 (cd. ‘‘Manovra Monti’,<br />
convertito nella legge n. 214/2011), che prevede la deducibilità da<br />
Ires/Irpef del 100% della quota Irap riferita al costo del personale<br />
dipendente e assimilato, viene attribuita ai contribuenti la possibilità<br />
di presentare istanza di rimborso dell’Irap relativa ai periodi<br />
d’imposta precedenti al 2012, per i quali non siano ancora scaduti<br />
i termini di cui all’art. 38 del d.P.R. 602/1973 (48 mesi dalla data<br />
del versamento), secondo modalità e termini da stabilire con apposito<br />
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.<br />
(5) Il d.l. n. 16/2012 interviene sulla deducibilità dei costi dei beni<br />
e delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento<br />
di fatti, atti o attività qualificabili come ‘‘delitto non colposo’’<br />
sostituendo integralmente il c. 4-bis dell’art.14, della legge<br />
n. 537/1993, e chiarendo che l’indeducibilità riguarda i costi<br />
direttamente connessi al compimento dei soli reati più gravi,<br />
consistenti in atti o attività qualificabili come ‘‘delitto non colposo’’.<br />
È così fatta salva la deducibilità degli oneri correlati al compimento<br />
dei ‘‘delitti colposi’’, in ragione della non intenzionalità<br />
del reato commesso. Il medesimo principio ha effetti anche ai<br />
fini Irap ed è applicabile anche in caso di reati commessi prima<br />
dell’entrata in vigore del d.l. n. 16/2012, ove più favorevole (tenuto<br />
conto delle imposte, o maggiori imposte dovute), a condizione<br />
che i provvedimenti emessi in base alla previgente disposizione<br />
non si siano resi definitivi.<br />
(6) L’art. 11 rimodula le sanzioni amministrative relative alla mancata,<br />
incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze realizzate<br />
sulle partecipazioni modificando la precedente indeducibilità e<br />
trasformandola in sanzione amministrativa vera e propria. Vengono<br />
inoltre inasprite le sanzioni in materia doganale e sul mancato aggiornamento<br />
catastale degli immobili ai quali è stata attribuita la<br />
rendita presunta, mentre per il trasporto di contante al seguito vengono<br />
ridotte le sanzioni per favorire l’autodenuncia ma tale riduzione<br />
è accompagnata da un aumento del periodo (che passa da 1 a<br />
5 anni) che deve trascorrere da una precedente contestazione valutaria<br />
estinta con oblazione per potervi nuovamente beneficiare.<br />
802 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
Sono poi introdotte novità per quel che riguarda<br />
l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore da<br />
parte di Equitalia stabilendo che quest’ultima, ricevuta<br />
la richiesta di rateazione, possa procedere con<br />
l’iscrizione dell’ipoteca solo nell’ipotesi di mancato<br />
accoglimento dell’istanza o in caso di decadenza dal<br />
beneficio della dilazione (sono fatte salve, comunque,<br />
le ipoteche già iscritte alla data di concessione<br />
della rateizzazione). Più in generale, viene previsto<br />
che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del<br />
decreto legge, l’ipoteca non può essere comunque<br />
iscritta per debiti di ammontare complessivo inferiore<br />
a 20.000 euro (8). La procedura di espropriazione<br />
immobiliare è infine limitata alla sola ipotesi<br />
in cui l’importo complessivo del debito superi i<br />
20.000 euro (9).<br />
I commi 5, 6 e 7 modificano invece i limiti di pignorabilità<br />
delle somme dovute a titolo di stipendio,<br />
salario o altre indennità relative al rapporto di<br />
lavoro o impiego, inserendo il nuovo art. 72-ter nel<br />
testo del d.P.R. n. 602/1973. Questa disposizione,<br />
rubricata ‘‘limiti di pignorabilità’’, prevede che tali<br />
somme possono essere pignorate dall’agente della<br />
riscossione in misura pari ad un decimo per importi<br />
fino a euro 2.500 e in misura pari ad un settimo per<br />
importi fino a euro 5.000, restando comunque ferma<br />
la misura di cui all’art. 545, c. 4 c.p.c. (pari a<br />
un quinto) per le somme superiori.<br />
Il decreto interviene anche sul c.d. ‘‘blocco’’ dei pagamenti<br />
della pubblica amministrazione per importi<br />
superiori a 10.000 euro (art. 1, c. 4-bis-4-quater e<br />
art. 3, c. 5, lett. b), nell’ipotesi di morosità del beneficiario<br />
per il mancato pagamento di una o più<br />
cartelle esattoriali a lui notificate, di ammontare almeno<br />
pari a tale importo (art. 48-bis d.P.R. n. 602/<br />
1973). Relativamente a tale ipotesi viene precisato<br />
che l’amministrazione debba, comunque, procedere<br />
al pagamento delle somme che eccedono l’ammontare<br />
del debito per cui si è verificato l’inadempimento,<br />
sanzionando l’eventuale pagamento da parte<br />
della pubblica amministrazione. come ‘‘violazione<br />
dei doveri d’ufficio’’.<br />
Parimenti intervenendo sull’art. 38, c. 2, terzo periodo,<br />
del d.lgs. n. 163/2006 (cd. ‘‘Codice degli appalti<br />
pubblici’’), il ‘‘decreto semplificazioni fiscali’’<br />
precisa che le condizioni di esclusione dalle gare<br />
d’appalto pubbliche, in caso di violazioni di obbligo<br />
di pagamento di imposte e tasse operi solo nel caso<br />
in cui i debiti tributari, oltre ad essere definitivamente<br />
accertati e di importo superiore a 10.000 euro,<br />
siano anche ‘‘certi, scaduti ed esigibili’’. Tale<br />
precisazione ha il merito di escludere dalle ipotesi<br />
di ‘‘irregolarità fiscale’’ le imprese che abbiano otte-<br />
Norme<br />
Semplificazioni tributarie<br />
nuto la rateizzazione del proprio debito fiscale definitivamente<br />
accertato.<br />
Le disposizioni in tema di fiscalità locale e<br />
immobiliare<br />
L’intervento in tema di fiscalità locale si articola su<br />
due direttrici rielaborando la normativa in tema di<br />
imposta di scopo (Iscop) e modificando la disciplina<br />
Imu. Con riferimento alla prima l’art. 4, c.1-quater,<br />
del ‘‘decreto semplificazioni fiscali’’ interviene<br />
sulla disciplina dell’imposta di scopo (cd. Iscop), introdotta<br />
dall’art. 1, c. 145-151, della legge n. 296/<br />
2006 (Finanziaria 2007) e successivamente integrata<br />
dall’art. 6 del d.lgs. n. 23/2011 ("decreto sul federalismo<br />
municipale’’).<br />
Con le modifiche introdotte dal d.l. n. 16/2012, è<br />
ora riconosciuta ai singoli comuni la facoltà di introdurre<br />
direttamente - e dunque senza attendere<br />
uno specifico provvedimento statale - l’Iscop. Quest’ultima<br />
dovrà avere le seguenti caratteristiche:<br />
– aliquota massima dello 0,5 per mille, da applicare<br />
sulla base imponibile Imu;<br />
– estensione delle opere finanziabili, da individuare<br />
discrezionalmente da parte del comune nel regolamento<br />
istitutivo;<br />
– finanziamento sino al 100% dell’opera;<br />
– durata dell’applicazione sino ad un massimo di<br />
10 anni.<br />
Viene invece confermato il rimborso dell’imposta<br />
in caso di mancato avvio dell’opera entro due anni<br />
dalla data prevista dal progetto esecutivo.<br />
Ai venti comuni che, al 2012, avevano già intro-<br />
Note:<br />
(7) Inoltre, sempre in caso di ‘‘obiettiva difficoltà economica’’<br />
del debitore, viene estesa a tutti gli enti pubblici dello Stato la<br />
possibilità di riconoscere al debitore (sempre su richiesta di questi)<br />
la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti,<br />
o variabili. Per espressa previsione normativa (art.1, c. 4,<br />
ultimo periodo, inserito dalla legge di conversione n. 44/2012),<br />
tale disposizione non opera in caso di crediti degli enti previdenziali<br />
connessi all’ottemperanza di obbligazioni derivanti da sanzioni<br />
comunitarie.<br />
(8) Contestualmente, viene quindi abrogata la lett. gg-decies,<br />
dell’art. 7, c. 2, del d.l. n. 70/2011 (cd. ‘‘decreto sviluppo’’, convertito<br />
nella legge n. 106/2011), laddove vietava l’iscrizione di<br />
ipoteca solo nelle ipotesi in cui l’importo complessivo del debito<br />
fosse inferiore complessivamente a:<br />
– 20.000 euro, se il debitore fosse proprietario dell’unità immobiliare<br />
e la stessa fosse adibita a propria abitazione principale;<br />
– 8.000 euro, negli altri casi.<br />
(9) In sostanza, viene modificata la precedente disposizione, introdotta<br />
dall’art. art. 7, c. 2, lett .gg) - undecies, del ‘‘decreto sviluppo’’<br />
citato, che ammetteva l’espropriazione immobiliare nell’ipotesi<br />
in cui il debito fosse superiore ai medesimi importi (di<br />
20.000 euro e 8.000 euro), precedentemente stabilititi anche ai<br />
fini dell’iscrizione di ipoteca.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 803
Norme<br />
Semplificazioni tributarie<br />
dotto l’Iscop è concessa la facoltà di adottare regolamenti<br />
correttivi necessari per l’adeguamento alle<br />
nuove disposizioni.<br />
Più articolate le modifiche in materia di Imu che<br />
interessano le aliquote e più in generale l’applicazione<br />
dell’imposta. È infatti stabilito che entro il 30<br />
settembre 2012 (10), i comuni possono approvare<br />
o modificare i propri regolamenti e deliberazioni relative<br />
alle aliquote (11) e alla detrazione Imu (12),<br />
al fine di assicurare l’ammontare del gettito complessivo<br />
previsto per l’anno 2012 (13). Il conguaglio<br />
del pagamento, fino ad un massimo di 3 rate,<br />
avverrà ovviamente sulla base delle aliquote definitivamente<br />
stabilite.<br />
Viene poi ridefinita la nozione di ‘‘abitazione principale’’<br />
contenuta nell’art. 13 del d.l. n. 201/<br />
2011 (14), intendendosi per tale l’unità (iscritta o<br />
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica<br />
unità immobiliare) nella quale il possessore ed il<br />
suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono<br />
anagraficamente. Inoltre, viene specificato<br />
che, in caso di coniugi e familiari che abbiamo fissato<br />
la dimora e la residenza in abitazioni differenti,<br />
le agevolazioni Imu per l’abitazione principale (aliquota<br />
ridotta e detrazioni) potranno essere applicate<br />
solo su un’abitazione. La misura, di carattere antielusivo,<br />
è evidentemente finalizzata ad evitare i<br />
cambiamenti di residenza strumentali alla moltiplicazione<br />
dell’agevolazione sui vari componenti il nucleo<br />
familiare. Con il nuovo meccanismo, infatti, le<br />
agevolazioni operano comunque per una sola unità<br />
per nucleo familiare.<br />
Ai soli fini Imu è poi stabilito che l’assegnazione<br />
della casa coniugale al coniuge che non abbia già<br />
diritti reali sulla stessa (a seguito di separazione legale,<br />
annullamento, scioglimento o cessazione degli<br />
effetti civili del matrimonio) venga assimilata ad<br />
una forma di diritto di abitazione. Conseguentemente<br />
il coniuge assegnatario dell’immobile viene<br />
incluso tra i soggetti passivi tenuti al pagamento<br />
dell’Imu e l’imposta è dovuta dal solo coniuge assegnatario<br />
e non anche dall’altro coniuge proprietario<br />
dell’abitazione). È peraltro interessante notare che<br />
la citata disposizione non è stata coordinata con<br />
l’art. 6, c. 3-bis, del d.lgs n. 504/1992 (richiamata,<br />
ai fini Imu, nell’art. 13, c. 10, del d.l. 201/2011,<br />
convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/<br />
2011), che stabilisce l’estensione delle agevolazioni<br />
previste per l’abitazione principale anche al coniuge<br />
non assegnatario della casa coniugale, a condizione<br />
che non sia proprietario o vanti un diritto reale su<br />
un’abitazione sita nello stesso comune ove è ubicata<br />
la casa coniugale.<br />
Altre modifiche interessano le abitazioni di disabili<br />
o anziani residenti in case di cura, ovvero di italiani<br />
residenti all’estero (in entrambi i casi le abitazioni<br />
vengono considerate ‘‘abitazione principale’’ dal comune,<br />
a condizione che non siano locate) e la riduzione<br />
del 50% della base imponibile d’imposta per i<br />
fabbricati dichiarati inagibili, o inabitabili (15), in<br />
base ad apposita perizia effettuata dal comune (con<br />
spese a carico del contribuente), ovvero, in alternativa,<br />
ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio<br />
presentata dal proprietario dell’immobile (fermo<br />
restando, comunque, il potere dell’ente locale di accertare<br />
il reale stato dell’immobile).<br />
Di un certo interesse è poi la nuova disciplina dei<br />
fabbricati ‘‘storico-artistici’’ che, abrogando la previgente<br />
agevolazione prevista ai fini Ici (16) e delle<br />
imposte dirette, la sostituisce con la riduzione al<br />
Note:<br />
(10) L’art. 29, c. 16-quater, del d.l. n. 216/2011, convertito, con<br />
modificazioni, nella legge 14/2012 (cd. Decreto ‘‘Milleproroghe<br />
2012’’), ha spostato al 30 giugno il termine ultimo per l’approvazione<br />
del bilancio di previsione degli enti locali, relativo al 2012<br />
stabilendo, altresì, che nel bilancio di previsione dovrà essere inserito<br />
il gettito Imu presunto, come risultante dagli importi stimati<br />
dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia<br />
e finanze per ciascun comune (pubblicati sul sito internet<br />
www.finanze.gov.it).<br />
(11) In ogni caso, viene previsto che, su proposta del Ministro<br />
dell’economia e delle finanze, con uno o più d.P.C.M., da emanare<br />
entro il 10 dicembre 2012, potranno essere modificate le<br />
aliquote, le relative variazioni e la detrazione riferita all’abitazione<br />
principale. In particolare, queste ultime modifiche verranno effettuate<br />
sulla base del gettito della prima rata dell’Imu, in scadenza<br />
il prossimo 18 giugno 2012 (per tutti gli immobili, abitazione<br />
principale e non) nonché dei risultati dell’accatastamento dei<br />
fabbricati rurali).<br />
(12) L’aliquota ordinaria dell’Imu è stabilita in misura pari allo<br />
0,76% (con facoltà dei comuni di ridurla o aumentarla dello<br />
0,3%). Per l’abitazione principale e relative pertinenze, la stessa<br />
è pari allo 0,4% (con possibilità per i comuni di aumentarla o ridurla<br />
dello 0,2%). Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota<br />
è ridotta allo 0,2% (con possibile riduzione sino allo 0,1%<br />
- art. 13 del d.l. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011).<br />
Per l’abitazione principale è prevista una detrazione di 200, maggiorata,<br />
per gli anni 2012 e 2013, in misura pari a 50 euro per<br />
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (con dimora e residenza<br />
nell’abitazione). Tale maggiorazione non può comunque<br />
superare l’importo di 400 euro (in sostanza, la detrazione complessiva<br />
potrà arrivare sino ad un massimo di 600 euro).<br />
(13) Per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo nel 2009, distrutti<br />
o destinatari di ordinanze sindacali di sgombero (perché<br />
inagibili in tutto o in parte), viene prevista l’esenzione da Imu, Irpef<br />
ed Ires, sino alla loro ricostruzione e al ritorno dell’agibilità.<br />
(14) Nella precedente versione della disposizione, il requisito<br />
della dimora abituale e della residenza anagrafica era riferito unicamente<br />
al possessore dell’immobile, indipendentemente dal<br />
suo nucleo familiare.<br />
(15) Ai fini della riduzione alla metà della base imponibile, viene<br />
stabilito che i comuni possano disciplinare le caratteristiche di<br />
fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi<br />
di manutenzione.<br />
804 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
50% della base imponibile Imu (rendita catastale<br />
rivalutata del 5%, moltiplicata per i coefficienti stabiliti<br />
dal d.l. n. 201/201, relativi alla destinazione<br />
d’uso degli stessi - ad es. per le abitazioni, il moltiplicatore<br />
è pari a 160).<br />
Ai fini delle imposte dirette (Irpef/Ires), la disciplina<br />
agevolativa in vigore (17) viene sostituita da un<br />
nuovo regime che distingue a seconda che i fabbricati<br />
siano locati o meno.<br />
Così per le persone fisiche, non esercenti attività<br />
d’impresa, gli immobili di interesse storico/artistico<br />
concorrono a formare il reddito imponibile ai fini<br />
Irpef:<br />
– se tenuti a disposizione, in base alla rendita catastale<br />
rivalutata del 5% ed aumentata di 1/3 (in caso<br />
di unità residenziali possedute in aggiunta all’"abitazione<br />
principale’’), senza alcuna riduzione (ai sensi<br />
degli artt. 37 e 41 del d.P.R. n. 917/1986 - Tuir);<br />
– se locati, in misura pari al maggiore tra il canone<br />
ridotto forfetariamente del 35% ed il reddito medio<br />
ordinario dell’unità immobiliare.<br />
Per i soggetti esercenti attività d’impresa (sia Irpef<br />
che Ires) e per gli enti non commerciali, i cd. ‘‘immobili<br />
patrimonio’’ (ossia non strumentali all’esercizio<br />
dell’attività, nédestinati alla vendita) (18) di<br />
interesse storico/artistico concorrono a formare il<br />
reddito:<br />
– se tenuti a disposizione, in misura pari al 50%<br />
del ‘‘reddito medio ordinario’’ (rendita catastale rivalutata<br />
del 5%), senza applicazione della maggiorazione<br />
di 1/3 stabilita dall’art. 41 del Tuir - d.P.R.<br />
n. 917/1986 per gli immobili abitativi non utilizzati;<br />
– se locati, in misura pari al maggiore tra il canone<br />
ridotto forfetariamente del 35% ed il reddito medio<br />
ordinario dell’unità immobiliare.<br />
Infine, modificando ed integrando l’art. 19 del d.l.<br />
n. 201/2011 (convertito nella legge 214/2011),<br />
vengono introdotte alcune novità sulla nuova imposta<br />
patrimoniale applicabile, dal 2011, sugli immobili<br />
detenuti all’estero da persone fisiche ("Ivie’’)<br />
(di cui ai c. 13-17 e 23, del citato art. 19, del d.l.<br />
n. 201/2011). Tale imposta dovrà essere applicata<br />
su di una base imponibile che per gli immobili situati<br />
in Paesi Ue o dello Spazio Economico Europeo<br />
(19), per i quali l’imposta si applica sul valore<br />
catastale (20), sarà pari a tale valore come determinato<br />
e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato<br />
ai fini del pagamento delle imposte sul patrimonio<br />
e sul reddito. In mancanza di questo, si assume<br />
il costo d’acquisto risultante in atto (o da eventuali<br />
altri contratti), o, in assenza di quest’ultimo, il<br />
valore di mercato (21). Dall’imposta il contribuen-<br />
te può però detrarre l’eventuale imposta patrimoniale<br />
(22) pagata nell’anno di riferimento nello stato<br />
estero e per gli immobili nella Ue le eventuali<br />
imposte sul reddito limitatamente all’importo per il<br />
quale non si è potuto fruire del credito d’imposta ex<br />
art. 165 Tuir.<br />
Note:<br />
Norme<br />
Semplificazioni tributarie<br />
(16) Secondo tale agevolazione la base imponibile Ici era fissata<br />
sulla base della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni<br />
della zona censuaria d’ubicazione del fabbricato.<br />
(17) La precedente disposizione agevolativa che consentiva, per<br />
gli immobili d’interesse storico-artistico, la determinazione del<br />
reddito in base alla minore tra le tariffe d’estimo previste per le<br />
abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato<br />
(art. 11, c. 2, della legge n. 413/1991).<br />
(18) In particolare, per ‘‘immobili patrimonio’’, di cui all’art. 90, c.<br />
1, del d.P.R. n. 917/1986 - Tuir, si intendono, con una nozione a<br />
carattere residuale, quelli non costituenti immobili strumentali<br />
(per destinazione o per natura), né quelli alla cui produzione o<br />
scambio è diretta l’attività (cd. ‘‘ immobili merce’’).<br />
Le disposizioni in materia di determinazione del reddito degli<br />
‘‘immobili patrimonio’’ sottoposti a vincolo culturale, espressamente<br />
stabilite dal dl di conversione del d.l. n. 16/2012 per i<br />
soggetti Ires, si applicano anche ai medesimi immobili posseduti<br />
da soggetti Irpef, in virtù del rimando normativo contenuto, ai<br />
fini della disciplina generale del reddito d’impresa, nell’art. 56<br />
del medesimo d.P.R. n. 917/1986.<br />
Per gli enti non commerciali, cfr. anche gli artt. 143, c. 1, e 144<br />
c. 1, d.P.R. n. 917/1986 - Tuir (quest’ultimo viene modificato dal<br />
DdL di conversione del d.l. n. 16/2012).<br />
(19) I Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo sono: Austria,<br />
Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia,<br />
Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia,<br />
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi<br />
Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania,<br />
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.<br />
(20) Tale disposizione, nella formulazione originariamente contenuta<br />
nel d.l. n. 16/2012, stabiliva che la base imponibile dell’imposta<br />
fosse costituita dal valore dell’immobile, determinato in<br />
base a quello utilizzato nel Paese estero ai fini delle imposte sul<br />
patrimonio o sui trasferimenti. In fase di conversione in legge<br />
del ‘‘decreto semplificazioni fiscali’’ è stato, invece, previsto<br />
che la base imponibile dell’Ivie è il valore catastale rivalutato,<br />
determinato nel Paese in cui l’immobile è situato (coincidente,<br />
in Spagna, con l’impuesto sobre bienes immuebles o con la<br />
Council Tax del Regno Unito).<br />
(21) Tale disposizione è foriera di problemi interpretativi per<br />
esempio per gli immobili situati in Francia per i quali esiste la taxe<br />
foncière su base catastale il cui valore è però privo di meccanismi<br />
di rivalutazione. La successiva Circ. AdE n. 28 del 2/7/<br />
2012 ha però chiarito che il criterio utilizzato per l’assolvimento<br />
di quest’ultima imposta non può essere applicato. È pertanto lasciata<br />
al contribuente la scelta fra il costo di acquisto dell’immobile<br />
o al reddito medio ordinario moltiplicato per i coefficienti<br />
Imu (in sostanza moltiplicando per 160 il valore locativo catastale<br />
abbattuto del 50% ai fini dell’applicazione della taxe foncière).<br />
(22) La circolare citata richiama a titolo di esempio la real property<br />
tax U.S.A., la impuesto immobiliario argentina, l’imposta<br />
immobiliare svizzera e la tassa sulle proprietà delle persone fisiche<br />
russa. Non sono invece scomputabili le imposte legate all’utilizzo<br />
del bene quale abitazione - come la Council Tax - perché<br />
prive di natura patrimoniale ed avente piuttosto natura di contributo<br />
per l’utilizzo dei servizi pubblici.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 805
Norme<br />
Semplificazioni tributarie<br />
Le disposizioni in tema di accertamento e<br />
contrasto all’evasione<br />
Interessanti appaiono, infine, anche alcune disposizioni<br />
in tema di accertamento e contrasto all’evasione.<br />
In primo luogo, vanno segnalate le disposizioni<br />
(art. 9, c. 1) che ampliano la gamma di strumenti<br />
di indagine a disposizione dell’Agenzia delle Dogane<br />
(23), e, soprattutto, quelle che riscrivendo l’art.<br />
35, c. 28, del d.l. n. 223/2006 (conv. con modificazioni,<br />
nella legge 248/2006) introducono la responsabilità<br />
solidale del committente, imprenditore (24)<br />
o datore di lavoro, con l’appaltatore ed eventuali<br />
subappaltatori, in relazione al versamento all’Erario<br />
delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva<br />
relativa alle fatture dei lavori effettuati.<br />
La responsabilità, della durata di due anni dalla cessazione<br />
dell’appalto, non si applica qualora si dimostri<br />
di aver messo in atto tutte le cautele possibili<br />
per evitare l’inadempimento.<br />
Viene così superata la precedente formulazione della<br />
disposizione (in vigore fino al 28 aprile 2012), in<br />
base alla quale la responsabilità solidale operava solo<br />
tra l’appaltatore ed il subappaltatore e comunque<br />
non riguardava l’Iva, valendo per le ritenute fiscali<br />
ed i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti<br />
da quest’ultimo per i propri lavoratori dipendenti.<br />
In altre parole, la novità, introdotta in fase di conversione<br />
in legge del ‘‘decreto semplificazioni fiscali’’<br />
(25), riguarda l’estensione della responsabilità<br />
anche ai rapporti tra committente ed appaltatore<br />
ed ai versamenti dell’Iva riguardanti l’appalto.<br />
Si tratta di una disposizione che evidentemente, a<br />
dispetto dell’intento di semplificazione, introduce<br />
ulteriori obblighi in capo all’impresa, obblighi peraltro<br />
di difficile applicazione, tenuto conto che<br />
non vengono individuati gli strumenti mediante i<br />
quali possa esercitarsi il controllo nei confronti dell’appaltatore<br />
e dei subappaltatori.<br />
Infatti, da un lato, non esistendo una certificazione<br />
delle ritenute effettuate e dell’Iva incassata relativamente<br />
a ciascun appalto o subappalto, l’esimente finirà<br />
per non operare mai (26), e dall’altro, sarebbe<br />
impossibile da verificare poiché in alcuni settori,<br />
come quello delle costruzioni, i lavoratori vengono<br />
spesso utilizzati contemporaneamente in più cantieri,<br />
mentre i versamenti delle ritenute sono, come<br />
noto, mensili e riferiti a tutti i dipendenti in forza<br />
presso l’impresa.<br />
Sotto il profilo dell’Iva, si evidenzia, inoltre, che,<br />
per le prestazioni di servizi eseguite dai subappaltatori,<br />
opera già il meccanismo dell’inversione conta-<br />
bile (cd. "reverse charge’’), che consente un efficace<br />
controllo sul versamento dell’Iva. Infatti grazie a tale<br />
meccanismo il subappaltatore emette fattura all’appaltatore<br />
senza applicazione dell’Iva, lasciando<br />
all’appaltatore - che non ha particolari interessi ad<br />
evadere un’imposta che può detrarsi - l’obbligo di<br />
integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota<br />
Iva e della relativa imposta dovuta, con i<br />
connessi obblighi formali di registrazione della stessa,<br />
da effettuare sia nel registro delle fatture emesse<br />
o in quello dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento<br />
della fattura o, comunque, entro 15 giorni<br />
dal ricevimento con riferimento al relativo mese<br />
(di cui all’art. 23 o 24 del d.P.R. n. 633/1972), sia<br />
in quello degli acquisti (di cui all’art. 25 del citato<br />
d.P.R n. 633/1972).<br />
La disposizione in questione appare dunque una duplicazione<br />
delle ‘‘garanzie’’ erariali non strettamente<br />
necessaria ed, anzi, difficilmente giustificabile (27).<br />
Il ‘‘Decreto semplificazioni fiscali’’ interviene inoltre<br />
sull’ambito applicativo dell’accertamento induttivo<br />
(basato su ‘‘presunzioni semplici") (28) in caso<br />
di omessa o infedele compilazione dei modelli per<br />
la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione<br />
degli studi di settore (viene riscritta la lett.<br />
d-ter, del c. 4 dell’art. 39 del d.P.R. 600/1973). Vie-<br />
Note:<br />
(23) Cfr. circ. 4 aprile 2012, n. 6/D ed il commento di Biancaniello<br />
(Dogane: estesi gli strumenti delle indagini finanziarie ai controlli<br />
a posteriori) inIva, 2012, 6, 47 ss..<br />
(24) Il riferimento normativo all’imprenditore potrebbe far supporre<br />
che ai fini Iva questa forma di responsabilità non valga per<br />
i soggetti che svolgono la propria attività in forma di impresa come<br />
accade per gli enti pubblici che appaltano un’opera. Conclusione,<br />
che, peraltro, sarebbe difficilmente giustificabile escludendo<br />
dalla disposizione una gran parte delle operazioni interessate.<br />
(25) La citata modifica opera, pertanto, dal 29 aprile 2012, data<br />
di entrata in vigore della legge n. 44/2012.<br />
(26) A meno di non ipotizzare una dichiarazione attestante il versamento<br />
dell’Iva sulle fatture relative alle opere oggetto dell’appalto.<br />
Tuttavia una soluzione siffatta non è comunque avallata<br />
dalla norma nè dalla prassi amministrativa e potrebbe essere facilmente<br />
strumentalizzata con la complicità del contribuente infedele.<br />
(27) Allo stesso tempo, non è nemmeno ipotizzabile l’istituzione,<br />
per il futuro, di modelli di versamento delle ritenute e dell’Iva<br />
separati per ciascun cantiere (F24 specifico per ogni cantiere),<br />
che complicherebbe in maniera inverosimile gli adempimenti<br />
delle imprese, in controtendenza alle esigenze di semplificazione,<br />
obiettivo ultimo dello stesso d.l. n. 16/2012.<br />
(28) In altri termini, l’Agenzia delle Entrate può determinare il<br />
reddito d’impresa e di lavoro autonomo sulla base dei dati e delle<br />
notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, potendo<br />
prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e<br />
dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni prive<br />
dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.<br />
806 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
ne in altre parole ampliata la possibilità di utilizzare<br />
presunzioni semplici in sede di accertamento del<br />
maggior reddito. Come noto, infatti, grazie all’accertamento<br />
induttivo l’Agenzia delle Entrate può<br />
determinare il reddito d’impresa e di lavoro autonomo<br />
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti<br />
o venuti a sua conoscenza, potendo prescindere<br />
in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e<br />
dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni<br />
prive dei requisiti di gravità, precisione e<br />
concordanza. Possibilità ora concessa anche nei casi<br />
di omessa presentazione dei modelli, indicazione di<br />
cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi<br />
di settore non sussistenti e infedele compilazione<br />
dei modelli, solo qualora sia accertata una differenza<br />
superiore al 15%, o comunque a 50.000 euro, tra<br />
i ricavi stimati applicando gli studi di settore sulla<br />
base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei<br />
dati indicati in dichiarazione (29).<br />
L’azione di inasprimento degli strumenti ‘‘persuasivi’’<br />
a disposizione dell’Erario è poi completata con<br />
l’ampliamento delle ipotesi di esecutività degli avvisi<br />
di accertamento doganali (art. 9) (30).<br />
Per quanto riguarda invece l’esecutività degli atti di<br />
accertamento (ai fini delle imposte sui redditi, Irap<br />
ed Iva), si interviene sulla disposizione che stabilisce<br />
che l’intimazione ad adempiere deve essere contenuta<br />
anche nei successivi atti, notificati al contribuente<br />
dopo l’avviso di accertamento (art. 29, c. 1,<br />
lett. a), d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni,<br />
nella legge n. 122/2010).<br />
In particolare, viene, ora, espressamente stabilito<br />
che tale formula deve essere inserita anche nei<br />
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni a seguito<br />
di conciliazione giudiziale (in caso di mancato<br />
pagamento delle rate successive alla prima entro il<br />
relativo termine di pagamento), nonché in caso di<br />
definitività dell’atto di accertamento impugnato<br />
(31).<br />
Altro effetto di quella sorta di eterogenesi dei fini<br />
che caratterizza l’intera disposizione è la reintroduzione<br />
dal 18 gennaio 2012 del cd. ‘‘elenco clientifornitori’’<br />
(ovverosia l’obbligo di comunicazione di<br />
tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini<br />
Iva effettuate per ciascun cliente e fornitore), in<br />
luogo della comunicazione telematica all’Agenzia<br />
delle Entrate delle sole operazioni di importo superiore<br />
a 3.000 euro.<br />
Infine il d.l. ‘‘Semplificazioni fiscali’’ (art. 8, c. 18-<br />
20) abbassa da 10.000 a 5.000 euro la soglia dei<br />
crediti Iva liberamente compensabili.<br />
La nuova disposizione interviene sull’art. 17 del<br />
d.lgs. n. 241/1997, modificato dal d.l. n. 78/2009,<br />
che prevedeva che la compensazione c.d. orizzontale,<br />
ai fini Iva, del credito annuale o relativo a periodi<br />
inferiori all’anno, per importi superiori a 10.000<br />
euro annui, potesse essere effettuata a partire dal<br />
giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione<br />
della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito<br />
emerge. Un’ulteriore rigidità, peraltro di dubbia<br />
legittimità rispetto alla disciplina comunitaria<br />
in tema di Iva ove si ricordi che già la Corte di<br />
Giustizia (32) ha avuto modo di precisare che il peso<br />
dell’eccedenza Iva non deve mettere a rischio<br />
l’equilibrio finanziario del soggetto passivo del tributo.<br />
Infatti «se gli Stati membri dispongono di<br />
una libertà di manovra certa nello stabilire le modalità<br />
di rimborso dell’eccedenza Iva, dette modalità<br />
non devono ledere il principio della neutralità<br />
del sistema tributario Iva gravando il soggetto passivo,<br />
in tutto o in parte, del peso di tale imposta....in<br />
ogni caso il sistema di rimborso non deve far correre<br />
alcun rischio finanziario al soggetto passivo».<br />
Note:<br />
Norme<br />
Semplificazioni tributarie<br />
(29) Le novità si applicano agli accertamenti notificati a partire<br />
dal 2 marzo 2012, data di entrata in vigore del d.l. n. 16/2012,<br />
mentre la previgente formulazione della lett. d-ter) resta applicabile<br />
agli accertamenti notificati in precedenza. In tale ambito,<br />
per il solo periodo d’imposta 2011, viene, altresì, spostato al 30<br />
aprile 2012 il termine per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale<br />
delle integrazioni agli Studi di Settore (relative sia agli Indici di<br />
Normalità Economica - I.N.E., sia ai cd. ‘‘correttivi congiunturali’’,<br />
elaborati per tener conto della crisi economica).<br />
In merito, si ricorda che il termine stabilito legislativamente per<br />
la pubblicazione in G.U. delle citate integrazioni agli Studi di Settore<br />
è il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello della<br />
loro entrata in vigore (cfr. art.1, comma 1-bis, del d.P.R. n.<br />
195/1999). Resta ferma, invece la scadenza per la pubblicazione<br />
in G.U. degli Studi di Settore, fissata, a decorrere dall’anno<br />
2012, al 31 dicembre di ciascun periodo d’imposta d’applicazione<br />
degli stessi.<br />
(30) Che divengono esecutivi trascorsi 10 giorni dalla notifica /<br />
vedi Massari, La nuova disciplina di esecutività degli accertamenti<br />
doganali, Iva 2012, 6, 41 ss.).<br />
(31) In tal ambito, si ricorda che il citato art. 29, c. 1, lett. b), del<br />
d.l. n. 78/2010, prevede che l’atto di accertamento assuma natura<br />
di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla data della notifica.<br />
Inoltre, l’atto deve contenere l’espresso avvertimento che, decorsi<br />
30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione<br />
delle somme richieste viene affidata in carico agli agenti della<br />
riscossione, che, a loro volta, procedono all’esecuzione forzata<br />
decorsi 180 giorni dall’affidamento.<br />
(32) Corte Ue, 10 luglio 2008, causa C/25-07.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 807
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Diritto militare<br />
La riforma<br />
del codice militare<br />
DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 2012, N. 20<br />
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell’ordinamento militare, a<br />
norma dell’art. 14, c. 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246<br />
(G.U. 12 marzo 2012, n. 60)<br />
Omissis.<br />
Il commento<br />
di Simona Rodriquez<br />
Il 27 marzo 2012 è entrato in vigore il decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, il primo intervento correttivo<br />
del codice dell’ordinamento militare, approvato con il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il decreto<br />
- che contiene interventi di aggiornamento a norme sopravvenute dopo il 15 marzo 2010 e di correzione del<br />
riassetto di previgenti disposizioni di legge - rappresenta l’ultimo passo di un continuo processo di riforma<br />
iniziato in tempi lontani e oggi tutt’altro che concluso.<br />
Il lungo processo di riforma<br />
dell’organizzazione della difesa<br />
Il decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, rappresenta<br />
il primo intervento correttivo del codice<br />
dell’ordinamento militare. Esso consta di undici articoli,<br />
dei quali i primi nove novellano corrispondentemente<br />
ciascuno dei nove libri del codice. Oltre<br />
ad eliminare errori materiali di scrittura, imperfezioni<br />
lessicali e difetti di coordinamento formale e<br />
sostanziale (1), il decreto di riforma opera un riassetto<br />
di alcune norme già vigenti (in materia, ad<br />
esempio, di bonifiche da ordigni esplosivi, di polizze<br />
assicurative, di disciplina di stato e trattamento<br />
economico o previdenziale del personale) e reintroduce<br />
alcune disposizioni estranee all’ordinamento<br />
militare erroneamente abrogate (2).<br />
Nelle pagine che seguono, si tratteranno degli<br />
aspetti principali della riforma, al fine di inquadrare<br />
l’intervento correttivo nel più generale e complessivo<br />
processo di riorganizzazione dell’amministrazione<br />
centrale della difesa.<br />
Norme<br />
Diritto amministrativo<br />
Si tratta di un processo di riorganizzazione iniziato<br />
in tempi lontani. È già nell’immediato dopoguerra<br />
che l’impellente esigenza di razionalizzare e snellire<br />
l’apparato militare portò all’unificazione, con il decreto<br />
legislativo 2 febbraio 1947, n. 17, dei Ministeri<br />
della guerra, della marina e dell’aeronautica in<br />
un unico dicastero che assunse la denominazione di<br />
Ministero della difesa (3). Il settore tecnico-opera-<br />
Note:<br />
(1) Tra di essi, si vedano l’art. 1472 in materia di libertà di manifestazione<br />
del pensiero; l’art. 1483 in materia di esercizio delle<br />
libertà in ambito politico; l’art. 208 riguardante le categorie di<br />
personale medico; l’art. 210 relativo all’attività libero-professionale<br />
del personale medico.<br />
(2) Tra esse, la legge n. 78/2001 sulla tutela del patrimonio storico<br />
della prima guerra mondiale e il d.lgs. n. 43/1948, concernente<br />
il divieto delle associazioni di carattere militare.<br />
(3) Cfr. Jean, L’ordinamento della difesa in Italia. Vertice politico<br />
e vertice tecnico militare, Padova, 1989, 61 ss. Per la bibliografia<br />
sul Ministero della difesa, con particolare riferimento all’evoluzione<br />
storica, cfr. De Vergottini, Indirizzo politico della difesa e<br />
sistema costituzionale, Milano, 1971; id., Le modificazioni delle<br />
(segue)<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 809
Norme<br />
Diritto amministrativo<br />
tivo venne invece disciplinato l’anno successivo,<br />
con la previsione della figura di Capo di stato maggiore<br />
della difesa quale massima autorità militare,<br />
posta alle dipendenze del ministro e dal quale, a<br />
sua volta, dipendevano i capi di stato maggiore delle<br />
tre orze armate (4).<br />
Il legislatore tornò poi ad occuparsi nuovamente<br />
dell’amministrazione della difesa solo nel 1962, anno<br />
in cui viene conferita al governo la delega per la<br />
riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del<br />
ministero della difesa e per il riordinamento degli<br />
stati maggiori in tempo di pace, nonché per la regolamentazione<br />
di altri comparti del settore, quali la<br />
giustizia militare, il reclutamento, gli stabilimenti e<br />
gli arsenali militari.<br />
Con la legge 9 ottobre 1964, n. 1058, tale delega<br />
venne rinnovata ed in tale occasione la potestà del<br />
governo fu estesa al riordinamento delle carriere e<br />
delle categorie ed alla revisione degli organici del<br />
personale civile.<br />
La totale ristrutturazione dell’apparato ministeriale<br />
fu così compiuta con i d.P.R. 18 novembre 1965,<br />
n. 1477 e n. 1478 (5).<br />
Tale assetto organizzativo, tuttavia, non poteva<br />
mantenersi inalterato in presenza di un cambiamento<br />
del quadro internazionale e di un continuo<br />
ridimensionamento delle risorse statali. Il disegno<br />
organizzativo fondato sui decreti delegati del 1965<br />
si mostrò poi particolarmente farraginoso: il vertice<br />
politico-militare appariva privo della possibilità di<br />
intervenire con immediatezza dato che «fra sottosegretari,<br />
Segretario generale, uffici centrali, direzioni<br />
generali, Capo di stato maggiore della difesa, Capi<br />
di Stato maggiore di singola forza armata, Consiglio<br />
superiore delle Forze armate, comitato dei Capi di<br />
stato maggiore, si potevano enumerare trentaquattro<br />
leve di comando, da dover coordinare ed amministrare»<br />
(6).<br />
L’esigenza di procedere ad un’effettiva unitarietà<br />
del comando e di riformare, di conseguenza, le<br />
strutture tecnico-amministrative e tecnico-operative,<br />
divenne dunque imprescindibile.<br />
La riforma dell’amministrazione militare, però, venne<br />
articolata in due differenti fasi. Con la prima, si<br />
provvide a razionalizzare le strutture esistenti: la riforma<br />
dei vertici militari intervenne con la legge<br />
18 febbraio 1997, n. 25, mentre la riorganizzazione<br />
del Ministero e delle Forze armate si fondò sulla<br />
legge delega 28 dicembre 1995, n. 549.<br />
Nella seconda fase di riforma, si è provveduto ad<br />
innovare l’intero apparato militare, ampliando le<br />
Forze armate alla componente femminile (7), elevando<br />
il ruolo dell’Arma dei carabinieri (attribuen-<br />
dole il ‘‘rango di Forza armata’’) (8) ed introducendo<br />
uno strumento militare professionale, fondato su<br />
volontari (9).<br />
Si è dunque dato il via ad una nuova stagione di riforme,<br />
volta ad una ristrutturazione complessiva<br />
dell’apparato, sempre meno adatto ai mutati caratteri<br />
della sicurezza e difesa nazionali: un continuo<br />
sovrapporsi di norme - in parte volte a stabilizzare<br />
alcuni aspetti dell’organizzazione della difesa, in<br />
parte volte ad introdurre novità di rilievo - che ha<br />
reso improcrastinabile un intervento di codificazione<br />
diretto al riordino della normativa.<br />
Note:<br />
(segue nota 3)<br />
competenze costituzionali in tema di difesa, inRiv. Trim. dir.<br />
pubbl., 1974, 409 ss.; Sciarretta, Il Ministero della difesa, Roma,<br />
1967. Per un’analisi delle Forze armate sotto il triplice profilo<br />
della struttura, dei rapporti con la società civile e dell’impiego<br />
bellico, cfr. Ceva, Le forze armate, Torino, 1981.<br />
(4) Cfr. sul punto Bertoni e altri, Costituzione e struttura del governo.<br />
La riforma dei Ministeri (parte prima), Padova, 1984, 441<br />
ss.<br />
(5) In dottrina, sul Ministero della difesa quale riformato dai<br />
d.P.R. del 1965, v. Della Cananea, L’organizzazione amministrativa<br />
del ministero della difesa, in Cassese - D’orta (a cura di),<br />
Rapporto di ricerca su ‘‘la dirigenza militare’’, Roma, 1992, 47<br />
ss.<br />
(6) Baldanza, La difesa, in Cassese (a cura di), Trattato di diritto<br />
amministrativo. Diritto amministrativo speciale, Tomo I, 318.<br />
(7) Con la legge 20 ottobre 1999, n. 380, si è prevista la delega<br />
al governo per l’istituzione del servizio militare femminile, cui ha<br />
fatto seguito il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante<br />
«Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria,<br />
stato giuridico ed avanzamento del personale militare femminile,<br />
delle forze armate e nel Corpo della guardia di finanza». La<br />
rapidità dell’amministrazione militare ad introdurre la componente<br />
femminile è stata tale che il primo bando di concorso, relativo<br />
al reclutamento per le Accademie militari per Esercito, Marina<br />
ed Aeronautica è avvenuto con decreto pubblicato sulla Gazzetta<br />
Ufficiale del 4 gennaio 2000, anteriore addirittura all’emanazione<br />
della legge delegata da parte dell’esercito.<br />
(8) Con l’art. 1, c. 2, legge 31 marzo 2000, n. 78, è stato infatti<br />
attribuito ‘‘rango di Forza armata’’ all’Arma dei carabinieri, adottando<br />
una dizione poi ripetuta nell’art. 2, decreto legislativo 5 ottobre<br />
2000, n. 297.<br />
(9) L’art. 12 della legge 17 agosto 2005, n. 168 (di conversione<br />
in legge del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115) ha consentito<br />
a tutti i militari di leva di poter «cessare anticipatamente dal<br />
servizio a decorrere dal 1 luglio 2005». Si è giunti così a completamento<br />
(invero in anticipo rispetto ai tempi prefissati) di un percorso,<br />
intrapreso già con l’art. 3 della l. 14 novembre 2000, n.<br />
331, recante norme per l’istituzione del servizio militare professionale.<br />
Per il dibattito, cfr. ad esempio Pizzolato, Servizio militare<br />
professionale e Costituzione, inQuaderni cost., 2002, 771<br />
ss.; Dal Canto, La difesa della patria e l’«abolizione» del servizio<br />
obbligatorio di leva, in Panizza - Romboli, L’attuazione della Costituzione,<br />
Pisa, 2003, 135 ss.<br />
810 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
L’adozione del codice dell’ordinamento<br />
militare<br />
Il Codice dell’ordinamento militare - approvato<br />
con il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.<br />
66 (10), insieme al testo unico delle disposizioni regolamentari<br />
(d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (11)) - è<br />
entrato in vigore il 9 ottobre 2010, dopo un periodo<br />
di cinque mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta<br />
Ufficiale: una lunga vacatio legis giustificata dalla<br />
profonda innovazione apportata al sistema delle<br />
fonti in materia di ordinamento militare.<br />
Per la prima volta l’Italia ha un codice e un testo<br />
unico nei quali sono raccolte, pressoché integralmente,<br />
le disposizioni in materia di difesa e organizzazione<br />
militare (12).<br />
A ciò si è giunti a seguito di una non facile ricognizione<br />
delle fonti primarie e secondarie vigenti. Le<br />
difficoltà di codificare l’intera materia si evincono<br />
dalla stessa articolazione formale e strutturale del<br />
codice: nove libri per ben 2.272 articoli (13).<br />
Come è stato posto in evidenza, l’uso del termine<br />
‘‘ordinamento’’, nel titolo del codice, non può certo<br />
essere inteso nel senso che quello militare costituisce<br />
un ordinamento giuridico, autonomo rispetto a<br />
quello statale: «se così fosse, si farebbe un passo indietro<br />
di parecchi decenni e si tornerebbe a una situazione<br />
di parziale sottrazione delle forze armate al<br />
diritto della Repubblica, di loro impermeabilità agli<br />
stessi principi costituzionali» (14). Il termine ‘‘ordinamento’’,<br />
invece, è da intendersi nel senso di organizzazione,<br />
di sistema ordinato.<br />
Trovano così una compiuta sistemazione l’«Organizzazione<br />
e funzioni» (Libro I), i «Beni» (Libro<br />
II); l’«Amministrazione e contabilità» (Libro III); il<br />
«Personale militare» (Libro IV); il «Personale civile<br />
e personale ausiliario delle Forze Armate» (Libro<br />
V), il «Trattamento economico, assistenza e benessere<br />
del personale» (Libro VI); il «Trattamento<br />
previdenziale e per le invalidità di servizio» (Libro<br />
VII); il «Servizio militare e servizio degli obiettori<br />
di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale»<br />
(Libro VIII) e, infine, al Libro IX, si<br />
ritrovano «Disposizioni di coordinamento, transitorie<br />
e finali».<br />
Il Libro primo, intitolato ‘‘Organizzazione e funzioni’’,<br />
si apre con la specificazione dell’oggetto e dell’ambito<br />
di applicazione del codice, individuati nell’organizzazione,<br />
nelle funzioni e nell’attività della<br />
difesa e sicurezza militare e delle Forze armate.<br />
«Nulla è innovato dal presente codice» - specifica<br />
il secondo comma dell’art. 1 - «per quanto concerne<br />
le disposizioni vigenti proprie del Corpo della<br />
Norme<br />
Diritto amministrativo<br />
guardia di finanza, del Sistema di informazione per<br />
la sicurezza della Repubblica, dell’Amministrazione<br />
della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento<br />
civile e del Corpo nazionale dei vigili<br />
del fuoco» (15).<br />
Note:<br />
(10) G.U. serie generale 8 maggio 2010, n.106, suppl. ord. n.<br />
84.<br />
(11) G.U. serie generale 18 giugno 2010, n.140, suppl. ord. n.<br />
131.<br />
(12) Per un commento al Codice, si richiama Mattarella, Il codice<br />
dell’ordinamento militare, inquesta Rivista, 2011, 257 ss.<br />
(13) Il Testo Unico regolamentare (d.P.R. n. 90 del 2010) segue<br />
l’impostazione e la ripartizione del Codice cui accede: nove libri<br />
per 1.126 articoli.<br />
(14) Cfr. ancora Mattarella, Il codice dell’ordinamento militare,<br />
cit., 257 ss. Nell’attuale sistema giuridico italiano (e, soprattutto,<br />
a seguito dell’entrata in vigore della Carta costituzionale), è pressoché<br />
assodato che l’evoluzione dell’ordinamento militare verso<br />
una totale apertura all’ordinamento statale si sia completamente<br />
realizzata: cfr. Malinconico, voce Disciplina militare, inDig. disc.<br />
pubbl., V, 1990, 280 ss. Per le interessanti osservazioni ivi contenute,<br />
e per l’evoluzione dell’ordinamento militare a seguito<br />
dell’entrata in vigore della Carta costituzionale, si richiama Corte<br />
Cost., 23 luglio 1987, n. 278, in Cons. Stato, 1987, II, 1153. Vittorio<br />
Bachelet, riprendendo le celebri tesi di Santi Romano sugli<br />
ordinamenti interni nell’ambito della dottrina degli ordinamenti<br />
giuridici, ha approfondito le caratteristiche distintive delle istituzioni<br />
militari rispetto alle altre branche dell’amministrazione statale:<br />
Bachelet, Disciplina militare e ordinamento giuridico statale,<br />
Milano, 1962, 68. Sul punto cfr. anche Pinto, Forze armate e<br />
Costituzione, Venezia, 1979, 48.<br />
(15) Per quel concerne il Corpo della Guardia di finanza, deve<br />
precisarsi che, come emerge dall’art. 1, c. 1, decreto legislativo<br />
19 marzo 2001, n. 68 (‘‘Adeguamento dei compiti del Corpo della<br />
Guardia di finanza, a norma dell’art. 4 della legge 31 marzo<br />
2000, n. 68’’), trattasi di uno speciale Corpo di Polizia ad ordinamento<br />
militare; dipende direttamente dal Ministro dell’Economia<br />
e delle Finanze; è organizzato secondo un assetto militare e<br />
fa parte integrante delle Forze Armate dello Stato oltre che della<br />
Forza Pubblica. Data la sua doppia identità quale Forza di Polizia<br />
e Corpo militare dello Stato, la Guardia di finanza ha la peculiarità<br />
di far parte integrante delle Forze armate, pur non essendo inquadrata<br />
nel dicastero della difesa. La circostanza, inoltre, che<br />
tale Corpo si trovi, da un lato, a costituire un’articolazione del<br />
Ministero dell’economia e delle finanze e, dall’altro, ad espletare<br />
funzioni militari, comporta una naturale attrazione verso la disciplina<br />
militare, anche fuori dall’orbita del solo diritto penale militare.<br />
Sulla Guardia di finanza, si richiama, in generale, Lomartire -<br />
Sarno, Fiamme gialle: la prima inchiesta sulla guardia di finanza,<br />
Milano, Il sole-24 ore, 1998. Diverso è il caso della Polizia di Stato,<br />
definibile, invece, corpo civile militarmente organizzato; direttamente<br />
dipendente dal Ministero dell’Interno; con funzioni di<br />
ordine pubblico e di pubblica sicurezza; non rientrante nelle Forze<br />
armate, bensì nelle Forze di polizia. Forza di polizia a ordinamento<br />
civile è altresì la Polizia penitenziaria, istituita dalla legge<br />
15 dicembre 1990, n. 395 (‘‘Ordinamento del Corpo di Polizia<br />
penitenziaria’’) e posta alle dipendenze del Ministero della giustizia<br />
(Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria). Il Corpo<br />
forestale dello Stato è, infine, un’altra Forza di polizia a ordinamento<br />
civile, alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche<br />
agricole, alimentari e forestali, specializzata nella tutela del patrimonio<br />
naturale e paesaggistico e nella prevenzione e repressione<br />
dei reati in materia ambientale e agroalimentare. Tra i molteplici<br />
compiti affidati al Corpo forestale dello Stato, sanciti dalla<br />
(segue)<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 811
Norme<br />
Diritto amministrativo<br />
Specifiche disposizioni (artt. 2 e segg.) si rinvengono<br />
in materia di attribuzioni del Consiglio Supremo<br />
di difesa (16) e, a partire dagli artt. 10 e seguenti,<br />
in materia di amministrazione della difesa e Ministero<br />
della difesa. Gli artt. 100 e seguenti, invece,<br />
disciplinano l’organizzazione operativa, territoriale,<br />
formativa, addestrativa e logistica dell’esercito italiano.<br />
A differenza del code de la défense in vigore in Francia<br />
dal 2004 (17), di cui due parti su cinque sono<br />
dedicate ai principi generali e ai ‘‘regimi giuridici<br />
della difesa’’, cioè a gruppi di funzioni, quello dell’ordinamento<br />
militare italiano è in primis un testo<br />
sulla struttura. È un codice che parla molto di organizzazione<br />
e ben poco di funzioni, con ciò differenziandosi<br />
anche rispetto ad altri due codici presenti<br />
nel nostro ordinamento: quello dei beni culturali e<br />
del paesaggio e quello dell’ambiente (18).<br />
Ciò può senz’altro dipendere dalla peculiarità delle<br />
forze armate (19). In ogni caso, vi è tutta una parte<br />
della disciplina inerente alla difesa che rimane al di<br />
fuori del codice, come dimostrato dal recepimento<br />
della ‘‘direttiva armi’’ (20), che interviene su testi<br />
normativi diversi dal codice, lasciati dallo stesso in<br />
vigore. La codificazione del diritto militare può dirsi,<br />
dunque, solo parziale.<br />
Le modifiche all’organizzazione<br />
Il d.lgs. n. 20/2012 interviene in primis sull’organizzazione<br />
del Ministero della difesa, ridisegnando l’area<br />
tecnico-amministrativa (art. 16/2). La disposizione<br />
originaria prevedeva che l’area tecnico-amministrativa<br />
fosse articolata «in non più di undici direzioni<br />
generali, ovvero nel minor numero risultante<br />
dall’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1,<br />
c. 404, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n.<br />
296, e all’art. 74, c. 1, lett. a), del decreto legge 25<br />
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,<br />
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». Ora la norma<br />
prevede sic et simpliciter che l’area tecnico-amministrativa<br />
sia articolata «in direzioni generali secondo<br />
quanto previsto dal regolamento». Il richiamo è al<br />
d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni<br />
regolamentari in materia di ordinamento<br />
militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre<br />
2005, n. 246, come recentemente modificato<br />
dal d.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40), il cui art. 113<br />
precisa che «le Direzioni generali del Ministero della<br />
difesa, in numero di nove, sono organizzate secondo<br />
criteri di omogeneità funzionale».<br />
Si conferma, dunque, il tradizionale modello del<br />
Ministero articolato in direzioni generali, le quali<br />
agiscono in settori specifici sotto la responsabilità<br />
del proprio direttore generale. Deve dirsi della tendenza<br />
verso una progressiva riduzione delle direzioni<br />
generali, in linea con l’esigenza di razionalizzazione<br />
degli apparati e di contenimento della spesa<br />
pubblica. Se nel 1965 il Ministero si articolava in<br />
diciannove direzioni generali, a partire dal d.lgs. n.<br />
264/1997 inizia il processo di riduzione sino al recente<br />
d.P.R. 3 agosto 2009, n. 143, il quale fissa il<br />
numero a nove, numero poi confermato dal Regolamento<br />
del 2010 sopra citato (21).<br />
Note:<br />
(segue nota 15)<br />
legge di riordino 6 febbraio 2004, n. 36 (‘‘Nuovo ordinamento<br />
del Corpo forestale dello Stato), vi sono anche funzioni di polizia<br />
giudiziaria e di garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica,<br />
con particolare riferimento alle aree rurali e montane. Sulle Forze<br />
di polizia, si richiama, in generale, Terranova, Il rapporto di<br />
pubblico impiego: magistrati, avvocati e procuratori dello Stato,<br />
personale militare e delle forze di polizia di Stato, personale della<br />
carriera diplomatica e della carriera prefettizia, Milano, 1995.<br />
Piuttosto risalente è Luzzi, La polizia di Stato: il nuovo ordinamento<br />
dell’amministrazione della pubblica sicurezza, Firenze,<br />
1981. Più di recente, cfr. Silvestro e altri, Prefetti, diplomatici, vigili<br />
del fuoco, polizia penitenziaria, Milano, 2007. In materia, v.<br />
anche Mazza-Montanara, La polizia penitenziaria, Torino, 1992.<br />
(16) Per la bibliografia in materia, cfr., tra gli altri, Labriola, voce<br />
Consiglio Supremo di Difesa, inEnc. Giur., VII, Roma, 1988; id.,<br />
Il Consiglio supremo di difesa nell’ordinamento costituzionale<br />
italiano, Milano, 1973; Landi, Posizione ed attribuzioni del Consiglio<br />
supremo di difesa in tempo di guerra e in tempo di pace, in<br />
Quaderni del CASM 1973-74, Roma, 13 marzo 1974. Meno recentemente<br />
Motzo, voce Consiglio Supremo di Difesa, inEnc.<br />
Dir., IX, Milano, 1961, 346. Sulle trasformazioni delle attribuzioni<br />
e della natura del Consiglio supremo di difesa e sul rafforzamento<br />
del ruolo del Capo dello Stato a seguito della l. n. 25/1997, v.<br />
Bonetti, Ordinamento della difesa nazionale e Costituzione italiana,<br />
Milano, 2000, 207 ss.; Guiglia, Il comando delle Forze armate<br />
e il ruolo del Consiglio supremo di difesa alla luce della nuova<br />
legge sui vertici militari, inRass. Parlam., 1997, 883 ss.<br />
(17) Emanato con ordinanza n. 2004-1374 del 20 dicembre<br />
2004.<br />
(18) Cfr. Mattarella, Il codice dell’ordinamento militare, cit., 257 ss.<br />
(19) Si consenta il richiamo a Rodriquez, Corte dei conti e responsabilità<br />
del militare. Un giudizio amministrativo-contabile ‘‘sui generis’’?,<br />
Napoli, 2009, in part. 27 ss., in cui si evidenziano le peculiarità<br />
organizzative e funzionali delle forze armate e, quale conseguenza,<br />
le peculiarità del diritto amministrativo militare, spesso derogatorio<br />
nei confronti del diritto amministrativo generale. Ad esempio,<br />
sulla particolare (e discutibile) disciplina del trasferimento d’autorità<br />
del militare, sottratto, per giurisprudenza costante del Consiglio di<br />
Stato, alle garanzie partecipative della legge 7 agosto 1990, n.<br />
241, si veda ancora Rodriquez, Corte dei conti e responsabilità del<br />
militare. Un giudizio amministrativo-contabile ‘‘sui generis’’?, cit.,<br />
61 ss. e, meno recente, Rodriquez, Brevi riflessioni sul trasferimento<br />
d’autorità del militare, notaaCons.Stato,Sez.IV,8aprile<br />
2004, n. 1990, in Giur. It., 2004, 1956.<br />
(20) Si tratta del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.<br />
(21) Per un commento al d.P.R. 3 agosto 2009, n. 145 e, più in<br />
generale, al complessivo processo di riforma dell’organizzazione<br />
della difesa, si veda Chiti, La riorganizzazione dell’amministrazione<br />
centrale, inquesta Rivista, 2010, 5, 473.<br />
812 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 20/2012 coinvolgono<br />
altresì l’esercito italiano, «componente<br />
operativa terrestre della difesa militare dello Stato»<br />
(art. 100 del codice). Viene, in particolare, riscritto<br />
l’art. 101, relativo ai comandi di vertice e alle strutture<br />
dipendenti dallo Stato maggiore dell’Esercito<br />
italiano.<br />
L’area tecnico-operativa dell’amministrazione della<br />
difesa («organizzazione di uomini e di mezzi destinata,<br />
in via primaria, ad assicurare con le armi la<br />
difesa esterna dello Stato e, in via subordinata, a<br />
tutelare l’ordine pubblico interno» (22)) è deputata,<br />
tra l’altro, a garantire la difesa e sicurezza dello<br />
Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione<br />
marittime ed aree; la pianificazione generale<br />
operativa delle Forze armate e Interforze con i<br />
conseguenti programmi tecnico - finanziari; la partecipazione<br />
a missioni anche multinazionali per interventi<br />
a supporto della pace; i rapporti con le<br />
autorità militari degli altri Stati.<br />
Al suo vertice viene a collocarsi il Capo di Stato<br />
maggiore della difesa, posto alle dirette dipendenze<br />
del Ministro della difesa e, in definitiva, «l’effettivo<br />
comandante operativo delle Forze armate» (23).<br />
In posizione subordinata rispetto al Capo di Stato<br />
maggiore della difesa sono i Capi di Stato maggiore<br />
dell’Esercito, Marina ed Aeronautica, oltre al Comandante<br />
generale dei Carabinieri (24).<br />
Il nuovo art. 101 prevede un incremento del numero<br />
dei comandi ed ispettorati posti alle dirette dipendenze<br />
del Capo di Stato maggiore dell’esercito<br />
italiano: non solo il Comando delle forze operative<br />
terrestri; il Comando logistico dell’esercito e l’Ispettorato<br />
delle infrastrutture, ma altresì il Comando<br />
per la formazione e scuola di applicazione; il Comando<br />
militare della capitale e il Centro di simulazione<br />
e validazione.<br />
Il nuovo art. 108, inoltre, specifica che «l’esercito<br />
italiano si compone di strutture organizzative a vari<br />
livelli ordinativi, cui sono conferite una o più funzioni<br />
operative, formative, addestrative, di sostegno<br />
logistico e di gestione amministrativa dello strumento<br />
militare terrestre» (25).<br />
Il divieto di stipula di polizze assicurative<br />
Il d.lgs. n. 20/2012 interviene anche sul libro III<br />
del codice e, in particolare, in materia di polizze assicurative.<br />
L’art. 533 del codice dell’ordinamento militare prevedeva,<br />
nella sua versione originaria, il divieto per<br />
il Ministero della difesa «di stipulare polizze assicurative<br />
finalizzate a tenere indenni i propri dipen-<br />
Norme<br />
Diritto amministrativo<br />
denti dalla responsabilità amministrativo-contabile<br />
derivante dallo svolgimento dei compiti istituzionali;<br />
in caso di violazione del divieto si applica l’art.<br />
3, c. 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». La<br />
norma dispone ora, senza sostanziali novità, che<br />
«in materia di polizze assicurative, al Ministero della<br />
difesa si applicano le disposizioni vigenti per le<br />
pubbliche amministrazioni statali sul divieto di stipula<br />
di assicurazioni per i dipendenti pubblici».<br />
Il divieto previsto dalla norma rappresenta la reazione<br />
al proliferare - nel passato - di meccanismi<br />
volti a tutelare amministratori e dipendenti pubblici<br />
dalle condanne della magistratura contabile attraverso<br />
lo strumento delle polizze assicurative, i cui<br />
costi sono stati spesso posti a carico della stessa amministrazione<br />
(26).<br />
Note:<br />
(22) Così Landi, Forze armate, inEnc. Dir., XVIII, Milano, 1969,<br />
21 ss.<br />
(23) Così Bonetti, Ordinamento della difesa nazionale e Costituzione<br />
italiana, cit., 90. Auspicava tale soluzione, già prima della l.<br />
n. 25/1997, Jean, L’ordinamento della difesa in Italia, cit., 105,<br />
affermando che «l’attribuzione di una responsabilità al Capo di<br />
Stato maggiore della difesa, comporta necessariamente che egli<br />
abbia il comando delle forze armate, che sia collegato con gli alti<br />
comandi operativi, che possa avvalersi di una sala operativa unica<br />
della difesa e che disponga di tutte le leve di autorità in campo<br />
operativo, informativo, logistico».<br />
(24) Ciò significa che «qualunque rapporto tra i capi di stato<br />
maggiore di forza armata ed il ministro della difesa [deve] passare<br />
per il filtro del capo di stato maggiore della difesa, che diventa,<br />
così, l’unico referente del ministro per la pianificazione e l’impiego<br />
delle forze armate nel loro complesso, nonché per la pianificazione<br />
finanziaria generale e per quella operativa interforze»:<br />
cfr. D’Auria, Il Ministero della Difesa (articoli 20-22), in Pajno<br />
- Torchia, La riforma del Governo. Commento ai decreti legislativi<br />
n. 300 e n. 303 del 1999 sulla riorganizzazione della presidenza<br />
del consiglio e dei ministeri, Bologna, 2000, in part. 252.<br />
In argomento, v. anche Baldanza, Diritto militare e principi costituzionali,<br />
in Poli - Tenore (a cura di), L’ordinamento militare, Vol.<br />
I, Milano, 2006, 1, in part. 167 ss.<br />
(25) I Corpi a cui sono attribuite le funzioni cui fa riferimento il c.<br />
1 dell’art. 108 sono l’Arma di fanteria; l’Arma di cavalleria; l’Arma<br />
di artiglieria; l’Arma del genio; l’Arma delle trasmissioni; l’Arma<br />
dei trasporti e materiali; il Corpo degli ingegneri; il Corpo sanitario<br />
e il Corpo di commissariato. Nella versione precedente<br />
dell’art. 108 gli ultimi quattro corpi richiamati erano considerati<br />
‘‘strutture di supporto’’ operanti secondo ‘‘il principio della specializzazione<br />
degli interventi’’. L’attuale versione della norma<br />
sembra, invece, equiparare tutti i Corpi dell’Esercito, assegnando<br />
indistintamente ai medesimi funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche.<br />
(26) Sul punto si sono registrati diversi interventi dottrinali. Cfr.,<br />
tra gli altri, Ferlini, Responsabilità amministrativa e copertura assicurativa:<br />
illiceità del contratto o legittimità delle polizze?, inDir.<br />
econ. assicur., 2001, 195-6, 391; Minerva, Non assicurabilità a<br />
carico dell’erario pubblico del rischio costituito dalla eventuale<br />
condanna di amministratori o dipendenti da parte della Corte dei<br />
conti per i danni che abbiano causato all’ente di appartenenza (o<br />
ad altro ente) con il proprio comportamento gravemente colposo,<br />
inwww.amcorteconti.it; Rebecchi, Osservazioni in tema di<br />
(segue)<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 813
Norme<br />
Diritto amministrativo<br />
Il punto nodale è costituito dal rischio della c.d. deresponsabilizzazione<br />
della classe dirigente e politica<br />
dell’ente, tutelata nelle proprie illegittime o irragionevoli<br />
scelte decisionali (ad esclusione, ex art. 1900<br />
c.c., di quelle dolose) dall’«ombrello» delle polizze<br />
assicurative.<br />
Qualsivoglia tentativo di estendere la copertura assicurativa<br />
di amministratori e dipendenti pubblici<br />
con riferimento anche alla responsabilità amministrativa<br />
si pone, inoltre, in palese contrasto con<br />
l’art. 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20, il quale, nello<br />
statuire che il dipendente risponde innanzi al giudice<br />
contabile delle sole condotte connotate da ‘‘dolo<br />
o colpa grave’’, ha indirettamente posto a carico<br />
della pubblica amministrazione il rischio dei soli<br />
danni da condotte frutto di ‘‘culpa levis’’. Un prodotto<br />
assicurativo a tutela della responsabilità amministrativo-contabile<br />
condurrebbe, in palese contrasto<br />
con una norma imperativa quale la l. n. 20/<br />
1994, ad un ulteriore incremento della quota di rischio<br />
sottratta al lavoratore (e accollata all’amministrazione),<br />
responsabile così per le sole condotte dolose<br />
(come noto non assicurabili).<br />
È in questo contesto che è intervenutol’art.3,c.59,<br />
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria<br />
2008), il quale stabilisce che «è nullo il contratto<br />
di assicurazione con il quale un ente pubblico<br />
assicuri propri amministratori per i rischi derivanti<br />
dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi<br />
con la carica e riguardanti la responsabilità per danni<br />
cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità<br />
contabile [...]. In caso di violazione della presente<br />
disposizione, l’amministratore che pone in essere<br />
o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario<br />
della copertura assicurativa sono tenuti al<br />
rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma<br />
pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente<br />
stabiliti nel contratto medesimo».<br />
La norma appare chiara nel vietare la stipula - con<br />
oneri a carico dell’ente - di polizze assicurative a tutela<br />
dei propri amministratori e dipendenti per la<br />
copertura dei rischi correlati alla responsabilità amministrativo-contabile<br />
connessa all’attività dagli<br />
stessi svolta e, dunque, i danni alle pubbliche finanze<br />
derivanti da comportamenti connotati da dolo<br />
o colpa grave.<br />
La disposizione in oggetto ha tradotto in legge, corredando<br />
di sanzione la sua eventuale violazione, un<br />
principio più volte espresso nelle pronunce delle sezioni<br />
giurisdizionali della Corte dei conti circa l’illegittimità<br />
della stipulazione di polizze assicurative<br />
volte alla copertura dei danni erariali che amministratori<br />
o dipendenti dell’ente locale potrebbero es-<br />
sere chiamati a risarcire, in conseguenza di loro responsabilità<br />
amministrativa o contabile, nei confronti<br />
dell’ente stesso o di altri enti pubblici (27).<br />
Tanto premesso, una clausola contrattuale che ponga<br />
a totale carico degli amministratori e dipendenti pubblici<br />
(‘‘civili’’ o militari che siano) il premio per l’eventuale<br />
copertura assicurativa ai fatti commessi con<br />
colpa grave, pagando personalmente e direttamente<br />
alla compagnia assicurativa un autonomo premio,<br />
non contrasta sostanzialmente con il divieto più volte<br />
ribadito dalla giurisprudenza della Corte dei conti,<br />
confermato nella l. n. 244/2007 e, per quanto riguarda<br />
il personale militare, nell’art. 533 del codice. In<br />
tale ipotesi, infatti, l’assicurato è l’amministratore o il<br />
dipendente, per un rischio proprio, e a suo esclusivo<br />
carico restano gli oneri contrattuali, senza alcuna indebita<br />
incidenza diretta sull’erario.<br />
Il nuovo art. 533 del codice, dunque, non introduce<br />
nell’ordinamento un divieto prima inesistente,<br />
Note:<br />
(segue nota 26)<br />
rapporti contrattuali di ‘‘brokeraggio’’ con le p.a. e responsabilità<br />
amministrativa, inRagiusan, 2000, f. 195-6, 107; Cacciavillani,<br />
Note minime sulla liceità della polizza assicurativa dei funzionari<br />
per il danno erariale, inForo amm., 1998, 2615; Trucchia, La copertura<br />
assicurativa della responsabilità a carattere professionale<br />
dei dirigenti pubblici, inRiv. trim. dir. pubbl., 1998, 371. Più di<br />
recente, v. anche Tenore, La responsabilità amministrativo-contabile<br />
del personale militare, in Poli - Tenore (a cura di), L’ordinamento<br />
militare, cit., 785, in part. 914.<br />
(27) Ancora prima dell’intervento della l. n. 244/2007, infatti, la<br />
giurisprudenza contabile aveva adottato posizioni nettamente<br />
contrarie alla stipula di polizze di siffatta specie. La sezione giurisdizionale<br />
per il Friuli Venezia-Giulia, ad esempio, aveva ribadito<br />
che del tutto illecita deve considerarsi la spesa relativa all’assunzione,<br />
da parte dell’ente pubblico, dell’onere per la tutela assicurativa<br />
dei propri amministratori o dipendenti con riferimento alla<br />
responsabilità amministrativa per danno erariale (Corte conti,<br />
Sez. Friuli Venezia-Giulia, 19 ottobre 2000, n. 489, in Riv. Corte<br />
Conti, 2000, f. 6, 123. Nello stesso senso, cfr. Corte conti, sez.<br />
Lombardia, 10 maggio 2002, n. 942, in Finanza Loc., 2002,<br />
1046). Del medesimo avviso è stata una sentenza della sez. Sicilia,<br />
con cui si è ribadita l’illegittimità della stipula, da parte di<br />
un ente locale, di polizze assicurative destinate alla copertura<br />
(anche) dei danni erariali che amministratori o dipendenti dello<br />
stesso ente locale potrebbero essere chiamati a risarcire, in<br />
conseguenza di loro responsabilità amministrativa o contabile<br />
(Corte conti, sez. Sicilia, 25 ottobre 2006, n. 3054, in www.corteconti.it).<br />
Del tutto fuori sistema appare, infatti, «l’assunzione,<br />
da parte di un ente pubblico, dell’onere della tutela assicurativa<br />
dei propri amministratori o dipendenti con riferimento alla responsabilità<br />
amministrativa per danno erariale, per contrarietà di<br />
tale assunzione di spesa al principio di responsabilità personale<br />
cui all’art. 28 della Costituzione, tenendo anche conto della peculiare<br />
natura di tale forma di responsabilità in relazione alla sua<br />
funzione di deterrenza verso dipendenti ed amministratori, che<br />
ne costituisce contenuto essenziale accanto a quello risarcitorio.<br />
Tale funzione di deterrenza non può in particolare essere annullata<br />
o ridotta destinando risorse pubbliche alla realizzazione di<br />
una sostanziale impunibilità risarcitoria di dipendenti o amministratori<br />
pubblici, e questo in relazione a loro comportamenti gravemente<br />
colposi, accertati come causativi di danno all’ente».<br />
814 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
ma riconosce un divieto già insito nel sistema e<br />
consacrato dalla costante ed uniforme giurisprudenza,<br />
sviluppandone la componente sanzionatoria in<br />
modo da colpire sia gli autori dell’illecito che i beneficiari<br />
(28).<br />
Una riforma incompiuta<br />
Altre modifiche introdotte dal d.lgs. n. 20/2012 riguardano,<br />
ad esempio, la sanità pubblica veterinaria,<br />
in posizione ora rafforzata all’interno dell’organizzazione<br />
logistica militare, facente capo al Comando<br />
logistico dell’esercito italiano. Il nuovo art.<br />
195 prevede, tra le strutture sanitarie interforze deputate<br />
alla diagnosi, cura e alle attività di medicina<br />
legale, non solo il policlinico militare, i centri ospedalieri<br />
militari e i dipartimenti militari di medicina<br />
legale, ma anche il «Centro studi e ricerche della<br />
sanità veterinaria dell’Esercito italiano».<br />
Ulteriori novità sono state inserite in materia disciplinare.<br />
Se, ad esempio, nella versione originaria<br />
della riforma, il rimprovero - dichiarazione di biasimo<br />
con cui sono punite le lievi trasgressioni alle<br />
norme della disciplina e del servizio - veniva comunicato<br />
per iscritto all’interessato e trascritto nella<br />
documentazione personale, il nuovo c. 3 dell’art.<br />
1359 prevede ora che «il richiamo non dà luogo a<br />
trascrizione nella documentazione personale dell’interessato<br />
né a particolari forme di comunicazione<br />
scritta o pubblicazione» (29).<br />
Nel complesso, le modifiche apportate dal d.lgs. n.<br />
20/2012 mostrano come il processo di riforma dell’amministrazione<br />
militare sia tutt’altro che concluso.<br />
Il codice dell’ordinamento militare è stato emanato<br />
nel tentativo di sistematizzare il processo di radicale<br />
cambiamento al quale è stata sottoposta l’amministrazione<br />
della difesa, dal punto di vista sia organizzativo<br />
che funzionale. Se il tentativo non può essere<br />
considerato fallimentare, esso non può neppure<br />
dirsi pienamente riuscito. Dalla lettura del codice e<br />
del suo primo intervento correttivo emergono, in<br />
particolare, due questioni di fondo: da un lato, le<br />
evidenti lacune che caratterizzano il codice, anche<br />
a seguito della riforma operata con d.lgs. n. 20/<br />
2012; dall’altro lato, il rischio di sovrapposizioni e<br />
stratificazioni di norme e di un quadro di regole variegato<br />
e disomogeneo in evidente contrasto con le<br />
esigenze di uniformità e sistematicità sottese ad una<br />
qualsivoglia codificazione.<br />
Quanto al primo aspetto, manca, ad esempio, ogni<br />
riferimento, nel codice, alle ipotesi ed alle modalità<br />
di utilizzo delle Forze armate all’esterno ed in operazioni<br />
di pace. Ormai da tempo, l’amministrazione<br />
militare si è vista attribuire, oltre alla tradizionale<br />
funzione di difesa militare dello Stato, compiti via<br />
Norme<br />
Diritto amministrativo<br />
via più complessi, a fronte di sempre più complicate<br />
relazioni internazionali (30). Lo svolgimento di<br />
missioni cd. ‘‘fuori area’’ sotto l’egida della Nato,<br />
dell’Unione europea e delle Nazioni Unite, ha così<br />
determinato il progressivo inserimento di tale amministrazione<br />
‘‘in catene ultrastatali di comando e<br />
di controllo’’ (31) e l’emergere di una funzione propria<br />
dell’ordine giuridico globale, volta a tutelare la<br />
sicurezza della comunità mondiale. La continua e<br />
confusa stratificazione di regole data da leggi o decreti-legge<br />
aventi valenza provvisoria (per lo più semestrale)<br />
ha reso sempre più evidente la necessità<br />
di un regime generale che inquadri e disciplini la<br />
materia (32). L’occasione, al fine di soddisfare le<br />
esigenze di uniformità quanto meno all’interno del<br />
livello statale, poteva essere, ad esempio, quella del<br />
codice dell’ordinamento militare ma tale ipotesi<br />
non è stata presa in considerazione né dal legislatore<br />
del 2010 né tantomeno dalla riforma del 2012.<br />
Quanto alla seconda questione di fondo, il riordino<br />
operato con il d.lgs. n. 20/2012 rappresenta uno dei<br />
tanti tasselli del lungo e articolato processo di riforma<br />
che ha interessato, dal 1965 ad oggi, l’amministrazione<br />
della difesa. È auspicabile, tuttavia, che<br />
esso non rappresenti il primo di una lunga serie di<br />
interventi correttivi che non solo possono portare a<br />
difetti di coordinamento formale e sostanziale, ma<br />
che rischiano anche di contrastare con la ratio di<br />
uniformità e stabilità sottesa al codice.<br />
Note:<br />
(28) Di recente, in materia, si richiama Corte conti, sez. Emilia-<br />
Romagna, 7 luglio 2011, n. 319, in www.corteconti.it.<br />
(29) Altre modifiche riguardano il procedimento disciplinare con<br />
la riscrittura dell’art. 1398 del Codice. In generale, sul diritto disciplinare<br />
militare, si richiamano, a mero titolo esemplificativo,<br />
Simoncelli, Disciplina, in Poli - Tenore (a cura di), L’ordinamento<br />
militare, Milano, II, 2006, 621 ss.; Buratti-Pellegrini, Il procedimento<br />
disciplinare di stato per il personale militare, inRiv. Guardia<br />
Finanza, 2002, 2491 ss.; Romeo - Bordignon, Le sanzioni disciplinari<br />
nei riguardi del personale militare ed il relativo procedimento<br />
amministrativo di accertamento, Padova, 1999; Boursier<br />
Niutta, Brevi riflessioni su aspetti procedurali della disciplina militare<br />
di Stato, inRiv. Polizia, 1997, 449 ss. Meno recentemente,<br />
Nuvolone, Valori costituzionali della disciplina militare e sua tutela<br />
nel codice penale militare di pace e nelle nuove norme di principio,<br />
inRass. Giust. Mil., 1979, 21.<br />
(30) La bibliografia in materia è a dir poco sterminata. Si può far<br />
riferimento, tra i tanti, a Baldassarre, Globalizzazione contro democrazia,<br />
Roma-Bari, 2002; Bonanate, Democrazia tra le nazioni,<br />
Milano, 2001. Sull’intervento armato a fini di umanità, v. Lattanzi,<br />
Assistenza umanitaria e interventi di umanità, Torino,<br />
1997; Zolo, I signori della pace. Una critica al globalismo giuridico,<br />
Roma, 1998; id., Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine<br />
globale, Torino, 2000.<br />
(31) Per l’espressione, cfr. l’ampio studio di Chiti, L’amministrazione<br />
militare, Milano, 2007, IX.<br />
(32) Si consenta di richiamare, anche per i riferimenti bibliografici<br />
ivi contenuti, Rodriquez, La partecipazione italiana alle operazioni<br />
internazionali di pace, in questa Rivista, 2010, 6, 561.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 815
Norme<br />
Università<br />
Il sistema della valutazione<br />
La valutazione del sistema<br />
universitario<br />
DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2012, N. 19<br />
Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione<br />
di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento<br />
periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato<br />
non confermati al primo anno di attività, a norma dell’art. 5, c. 1, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.<br />
(G.U. 8 marzo 2012, n. 57)<br />
Omissis.<br />
Il commento<br />
di Carla Barbati<br />
Con la legge 30 dicembre 2010, n. 240 la valutazione diventa parte integrante delle politiche pubbliche in<br />
materia di università e ricerca. Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 29 è, fra i provvedimenti attuativi<br />
della l. n. 240/2010, quello che più innova e accresce la capacità della valutazione, soprattutto di quella<br />
esterna assegnata a un apparato apposito, qual è l’Anvur, di incidere sull’organizzazione e sul funzionamento<br />
degli Atenei. La valorizzazione della qualità e dell’efficienza del sistema universitario è affidata a una pluralità<br />
di interventi e di momenti valutativi funzionali ai tre diversi sistemi dell’accreditamento iniziale e periodico,<br />
dell’assicurazione della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia nonché dell’autovalutazione. Molte sono<br />
le indeterminatezze che accompagnano la definizione legislativa dei criteri e degli indicatori per la valutazione,<br />
attività di per sé priva di una tipizzazione e la cui stessa identificazione funzionale è perciò rimessa all’Anvur.<br />
Se questo non è ancora il tempo per ‘‘valutare i sistemi di valutazione’’, delineati dal d.lgs. n. 29/<br />
2012, ciò che sin da ora si definisce, con sufficiente chiarezza, è il peso degli adempimenti connessi e che<br />
si aggiungono ai tanti previsti dalle altre valutazioni cui è sottoposto il sistema universitario, in tutte le sue<br />
componenti. Anche con questi suoi impatti si confronta un’attività-funzione che le esperienze di altri ordinamenti<br />
consigliano di non elevare a risposta di governo e per il governo del sistema universitario.<br />
Un modello tra poche conferme e molte<br />
innovazioni<br />
Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, nei<br />
suoi primi quindici articoli, attua la delega conferita<br />
dall’art. 5, c. 1, della legge 30 dicembre 2010, n.<br />
240 perché il governo adotti i provvedimenti necessari<br />
a perseguire la valorizzazione della qualità ed<br />
efficienza del sistema universitario con l’introduzione<br />
di «meccanismi premiali nella distribuzione delle<br />
risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex<br />
ante, anche mediante la previsione di un sistema di<br />
accreditamento periodico delle Università».<br />
Il decreto dedica altresì una disposizione, contenuta<br />
nell’art. 16, alla valorizzazione dei ricercatori a tempo<br />
indeterminato non confermati, per la quale sempre<br />
l’art. 5, c. 1 della l. n. 240/2010 attribuisce una<br />
delega, eterogenea al contesto, volta a rivederne il<br />
trattamento economico nel primo anno di attività<br />
(art. 5, c. 3, lett. g)). (1)<br />
Nota:<br />
(1) In proposito, ci si limita a ricordare che l’art. 16 prevede il riconoscimento<br />
a queste figure, che si trovino nel primo anno di<br />
attività alla data di entrata in vigore della l. n. 240/2010, del trat-<br />
(segue)<br />
816 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
Per la finalità e per i contenuti, il d.lgs. n. 19/2012<br />
può ben considerarsi fra i provvedimenti di attuazione<br />
della l. n. 240/2010 provvisti del maggiore rilievo<br />
e della maggiore capacità di incidere sull’organizzazione<br />
e sul funzionamento degli Atenei, perciò<br />
stesso indicatore dei nuovi confini entro i quali è<br />
chiamata a esplicarsi l’autonomia universitaria,<br />
messa ‘‘alla prova’’ dell’incentivazione della propria<br />
qualità ed efficienza.<br />
Per raggiungere questo che è uno dei principali<br />
obiettivi della riforma, al quale la stessa legge del<br />
2010 è intitolata (2), il decreto prevede l’introduzione<br />
per tutte le Università, statali e non statali,<br />
comprese quelle telematiche e gli Istituti universitari<br />
a ordinamento speciale (3), di un ‘‘sistema nazionale<br />
di valutazione, assicurazione della qualità e accreditamento’’,<br />
articolato in un sistema di valutazione<br />
interna attivato in ciascuna Università, inun<br />
sistema di valutazione esterna e in un sistema di accreditamento<br />
delle sedi e dei corsi di studio (art. 4,<br />
c.1, d.lgs. n. 19/2012).<br />
Il disegno riflette le proposte elaborate, in ambito<br />
europeo, per la definizione di criteri e linee guida<br />
comuni capaci di assicurare la qualità dell’Istruzione<br />
Superiore e favorire lo sviluppo di un’economia<br />
knowledge-based, dall’European Network for Quality<br />
Assurance in Higher Education (Enqa), confluite nel<br />
documento del maggio 2005 ‘‘Standards and Guidelines<br />
for Quality Assurance in the European Higher<br />
Education Area’’ (da ora Esg) (4) poi accolto nella<br />
raccomandazione 15 febbraio 2006 del Parlamento<br />
europeo e del Consiglio (5).<br />
Il d.lgs. n. 19/2012 e, ancor prima, la l. n. 240/2010<br />
ne accolgono la raccomandazione principale, ossia<br />
quella di sottoporre le Istituzioni universitarie a una<br />
duplice valutazione interna agli atenei ed esterna,<br />
affidata a un apposito organismo che le linee guida<br />
europee vogliono indipendente sia dalle università<br />
sia dalle autorità di governo. Due sistemi di valutazione,<br />
dunque, da immaginare in raccordo e in confronto<br />
reciproco. (6)<br />
Il modello conferma uno schema, nei suoi tratti generali,<br />
già presente nel nostro ordinamento. Una<br />
valutazione interna, presso gli atenei, è da tempo<br />
contemplata. Oggetto di prime sperimentazioni, all’inizio<br />
degli anni novanta, come attività immaginata<br />
e in vario modo disciplinata dalle stesse università,<br />
che si allineavano all’introduzione di sistemi<br />
di controllo interno presso le pubbliche amministrazioni<br />
(7), ha ricevuto esplicito riconoscimento<br />
legislativo con la legge 24 dicembre 1993, n. 537,<br />
il cui art. 5, c. 22 istituì i nuclei di valutazione interna<br />
(8), ridefiniti nella loro denominazione e<br />
Note:<br />
(segue nota 1)<br />
Norme<br />
Università<br />
tamento economico previsto dall’art. 1, c. 2, del decreto legge<br />
31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge<br />
31 marzo 2005, n. 43, fin dal primo anno di effettivo servizio e<br />
per la parte del primo anno di servizio successiva all’entrata in<br />
vigore della legge.<br />
(2) Cfr. anche l’art. 1, c. 4, della l. n. 240/2010 ove si stabilisce<br />
che: «Il Ministero, nel rispetto della libertà d’insegnamento e<br />
dell’autonomia delle Università, indica obiettivi e indirizzi strategici<br />
per il sistema e le sue componenti e, tramite l’Agenzia nazionale<br />
di valutazione dell’Università e della ricerca (Anvur) per<br />
quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo<br />
criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche<br />
sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale,<br />
garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente<br />
con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo,<br />
nel rispetto del principio della coesione nazionale nonché<br />
con la valutazione dei risultati conseguiti».<br />
(3) In questo senso cfr. art. 3, d.lgs. n.19/2012, nel cui c. 1 si<br />
precisa che, comunque, è solo alle Università statali che si applicano<br />
le previsioni dell’art. 15 relative all’attribuzione, nell’ambito<br />
del Fondo di finanziamento ordinario (Ffo), degli incentivi per i risultati<br />
conseguiti. Sempre l’art. 3, c. 2, stabilisce che il sistema<br />
di accreditamento, disciplinato nel Capo II del decreto, non si<br />
applica ai corsi di dottorato di ricerca. Quanto ai corsi di studio,<br />
le disposizioni del d.lgs. n. 19/2012 si applicano ai corsi di laurea,<br />
di laurea magistrale, di specializzazione e ai master universitari<br />
di I e di II livello secondo l’identificazione che ne offre l’art.<br />
1, c.1, lett. c) del d.lgs. n. 19, laddove rinvia alla identificazione<br />
che ne effettua l’art. 3 del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270.<br />
(4) Documento che s’inserisce quasi a costituirne uno degli esiti,<br />
nel percorso avviato, con la Dichiarazione di Bologna del<br />
1999, per la costruzione dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore,<br />
riconosciuta, in occasione del meeting di Praga del 19<br />
maggio 2001, ‘‘public good’’ e ‘‘public responsibility’’. Per la rappresentazione<br />
e per la documentazione delle iniziative assunte<br />
ai fini del Bologna Process, cfr. il sito ufficiale dell’European Higher<br />
Education Area, www.ehea.info e inoltre C. Finocchietti,<br />
D. Giacobazzi, P.G. Palla (a cura di), Lo Spazio Europeo dell’Istruzione<br />
Superiore. Dieci anni dal Processo di Bologna, Universitas<br />
Quaderni, 2010.<br />
(5) È questa la Raccomandazione sul «proseguimento della cooperazione<br />
europea in materia di certificazione della qualità nell’Istruzione<br />
superiore» (2006/143/CE).<br />
(6) In questo senso, cfr. art. 2, c. 1, lett. r), l. n. 240/2010 e art<br />
12 e 4, c. 2, d.lgs. n.19/2012.<br />
(7) Il riferimento è alla previsione che ne fece dapprima la legge<br />
23 ottobre 1992, n. 421, il cui art. 2 delegava il governo a prevedere,<br />
nel settore del pubblico impiego, sistemi per «la verifica<br />
dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione», sulla cui base<br />
sarebbe stato poi adottato il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.<br />
Successivamente, si deve alla delega conferita dall’art. 11, c. 1,<br />
lett. c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, l’adozione del d.lgs. 30<br />
luglio 1999, n. 286, per il «Riordino e potenziamento dei meccanismi<br />
e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei<br />
rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni<br />
pubbliche, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59».<br />
Sul punto, cfr. B. Dente, L’evoluzione dei controlli interni negli<br />
Anni 90, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 1999,<br />
1197-1224 e inoltre gli studi pubblicati in M. Cammelli (a cura<br />
di), Il sistema dei controlli dopo il d.lgs. 286/1999, Quaderni della<br />
Spisa, Scuola di Specializzazione in studi sull’amministrazione<br />
pubblica, 2001.<br />
(8) I compiti dei Nuclei di Valutazione interna erano tuttavia individuati<br />
in modo ancora generico e, comunque, con riferimento<br />
preliminare alle necessità della gestione economica delle Università.<br />
In particolare l’art. 5, c. 22, della l. n. 537/1993 assegna-<br />
(segue)<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 817
Norme<br />
Università<br />
composizione dall’art.1 della l. 19 ottobre 1999, n.<br />
370 che ancora ne detta parte della disciplina (9).<br />
Se della valutazione interna o autovalutazione la l.<br />
n. 240/2010 e il d.lgs. n. 19/2012 prevedono un potenziamento<br />
affidato alla modifica di profili essenzialmente<br />
procedurali, è la valutazione esterna a conoscere<br />
il cambiamento più rilevante della propria<br />
configurazione organizzativa e funzionale.<br />
Menzionata dalla stessa l. n. 537/1993 come attività<br />
spettante a un apposito osservatorio permanente da<br />
costituire con decreto ministeriale (10), riceve una<br />
migliore e più compiuta identificazione con la l. n.<br />
370/1999, al cui art. 2 si deve l’istituzione del Comitato<br />
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario<br />
(Cnvsu), quale organismo in posizione di<br />
terzietà rispetto agli Atenei, ma di nomina ministeriale<br />
(11).<br />
Benché le due valutazioni, interna ed esterna, avessero<br />
ottenuto con questo intervento legislativo il riconoscimento<br />
della loro idoneità a procurare i parametri<br />
per il riparto dei fondi relativi alla programmazione<br />
universitaria e per l’attribuzione degli incentivi<br />
previsti dal fondo di finanziamento ordinario,<br />
è la legge 24 novembre 2006, n. 286 (legge finanziaria<br />
per il 2007) ad avviare il processo che<br />
condurrà ad assegnare alla valutazione esterna delle<br />
università nuove valenze e potenzialità.<br />
Nell’intento di «razionalizzare il sistema di valutazione<br />
della qualità delle attività delle università e<br />
degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di<br />
finanziamenti pubblici, nonché dell’efficienza ed efficacia<br />
dei programmi statali di finanziamento e di<br />
incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione»,<br />
la l. n. 286/2006 introduce un organismo<br />
apposito, l’Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università<br />
e della Ricerca (da ora, Anvur), con<br />
personalità giuridica di diritto pubblico, organizzata<br />
secondo «principi di imparzialità, professionalità,<br />
trasparenza e pubblicità degli atti e di autonomia<br />
organizzativa, amministrativa e contabile, anche in<br />
deroga alle disposizioni sulla contabilità generale<br />
dello Stato». (12)<br />
All’Anvur è assegnata la valutazione esterna della<br />
qualità delle università e degli enti di ricerca destinatari<br />
di finanziamenti pubblici; l’indirizzo, il coordinamento<br />
e la vigilanza delle attività di valutazione<br />
demandate ai nuclei di valutazione di ateneo oltre<br />
alla valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei<br />
programmi statali di finanziamento e incentivazione<br />
delle attività di ricerca e innovazione.<br />
L’istituzione dell’Anvur si può perciò dire offra la<br />
condizione organizzativa che, secondo le raccomandazioni<br />
Enqa, consente di rafforzare il ruolo della<br />
valutazione esterna. Questa, da attività accessoria,<br />
quasi di supporto, a quella svolta internamente<br />
presso gli Atenei, acquista un’identità funzionale<br />
propria che la colloca in posizione sovra ordinata<br />
alla valutazione interna e le assegna la capacità di<br />
produrre, anche e solo indirettamente, effetti nei<br />
confronti delle Istituzioni universitarie e degli altri<br />
enti di ricerca. (13)<br />
Il regolamento del 2010 (14), che disciplina la<br />
struttura interna e il funzionamento dell’Anvur, di-<br />
Note:<br />
(segue nota 8)<br />
va loro «il compito di verificare, mediante analisi comparative<br />
dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche,<br />
la produttività della ricerca e della didattica, nonché l’imparzialità<br />
ed il buon andamento dell’azione amministrativa».<br />
(9) Cfr. art. 2, c. 1, lett. q), della l. n. 240 laddove richiama la l. n.<br />
370/1999, «Disposizioni in materia di Università e di ricerca<br />
scientifica e tecnologica», al cui art. 1, c. 2, si deve anche la loro<br />
denominazione come Nuclei di Valutazione di Ateneo.<br />
(10) Così, art. 22, c. 23, della l. n. 537/1993, il quale trovò attuazione,<br />
in questa sua parte, con d.m. 5 maggio 1999, n. 229, istitutivo<br />
dell’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.<br />
(11) In particolare, l’art. 2, c. 1, l. n. 370/1999 stabiliva che il Comitato<br />
fosse composto da «nove membri, anche stranieri, di<br />
comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione»<br />
nominati con decreto dell’(allora) Ministro dell’Università<br />
e della Ricerca, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.<br />
Quanto ai compiti assegnati al Cnsvu, la cui istituzione<br />
comportò la soppressione dell’Osservatorio per la valutazione<br />
del sistema universitario, ad esso spettava oltre che esercitare<br />
i compiti propri di questo, fissare i criteri generali per la valutazione<br />
delle attività delle Università, previa consultazione della<br />
Crui, del Cun e del Cnsu; promuovere la sperimentazione, l’applicazione<br />
e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;<br />
predisporre e attuare, sulla base delle relazioni dei Nuclei di<br />
Valutazione degli Atenei e delle altre informazioni acquisite, un<br />
programma annuale di valutazioni esterne delle Università odi<br />
singole strutture didattiche, approvato dal Miur, sulla base di<br />
standard riconosciuti a livello internazionale (cfr. sempre art. 2,<br />
c. 1, l. n. 370/1999). Su questa e sulle precedenti esperienze<br />
per la valutazione del sistema universitario italiano, cfr. L. Fiorentino,<br />
Valutazione e controllo nel sistema universitario italiano,<br />
in G. della Cananea e C. Franchini, Concorrenza e merito nelle<br />
Università. Problemi, prospettive e proposte, Torino, 2009, 131-<br />
139.<br />
(12) In questo senso, cfr. art. 2, c. 138 e 139 legge 24 novembre<br />
2006, n. 286, «Conversione in legge, con modificazioni, del<br />
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti<br />
in materia tributaria e finanziaria.»<br />
(13) In questo senso, cfr. art. 2, c. 139, l. n. 286/2006, ove si<br />
stabilisce che «i risultati delle attività di valutazione dell’Anvur<br />
costituiscono criterio di riferimento per l’allocazione dei finanziamenti<br />
statali alle Università e agli enti di ricerca». Per un’analisi<br />
della prima identificazione legislativa di Anvur e delle sue attribuzioni,<br />
cfr. A. Mari, L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema<br />
dell’Università e della Ricerca, in questa Rivista, 2008, 4,<br />
384-389.<br />
(14) È questo il d.P.R 1 febbraio 2010, n. 76, «Regolamento<br />
concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia nazionale<br />
di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur),<br />
adottato ai sensi dell’art. 2, c. 140, del d.l. 3 ottobre 2006,<br />
(segue)<br />
818 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
venta occasione per una più puntuale definizione<br />
dei contenuti e dei fini delle attività alle quali è<br />
chiamata, come apparato la cui natura di agenzia<br />
amministrativa, sottoposta alla vigilanza del ministero,<br />
attenua quei caratteri di terzietà e indipendenza,<br />
sia dalle università sia dagli apparati governativi,<br />
che le linee guida europee vorrebbero propri<br />
di questi organismi.<br />
Il ruolo e l’incidenza della valutazione esterna seguono<br />
così il dato organizzativo, dando inizio a un<br />
percorso che conoscerà ulteriori sviluppi nella legge<br />
di riforma del sistema universitario.<br />
Con la l. n. 240/2010 la valutazione esterna diventa<br />
infatti qualche cosa di più, ossia parte integrante<br />
delle politiche pubbliche in materia di università e<br />
ricerca, capace di investire tutte le espressioni dell’autonomia<br />
universitaria e, con i provvedimenti attuativi,<br />
anche di produrre direttamente effetti a carico<br />
di tutte le componenti del sistema. (15)<br />
La nuova configurazione e le nuove<br />
possibilità della valutazione esterna<br />
Il d.lgs. n. 19/2012 è, fra i provvedimenti di attuazione<br />
della l. n. 240/2010, quello che più accresce e<br />
innova le potenzialità della valutazione, soprattutto,<br />
esterna (16).<br />
Con esso, la valutazione è oggetto di una procedimentalizzazione<br />
che ne amplia i titoli di esercizio,<br />
gli ambiti, i soggetti coinvolti, le finalità e ne potenzia<br />
gli effetti, accrescendone la rilevanza e l’incidenza.<br />
La valorizzazione della qualità e dell’efficienza del<br />
sistema universitario è affidata a una pluralità di interventi<br />
e di momenti valutativi, interni ed esterni,<br />
funzionali ai tre diversi sistemi dell’accreditamento<br />
iniziale e periodico, dell’assicurazione della qualità,<br />
dell’efficienza e dell’efficacia nonché dell’autovalutazione,<br />
tramite i quali il legislatore delegato si propone<br />
di perseguire gli obiettivi enunciati nell’art. 5,<br />
c. 3, lett. a), b), c), d), e) della l. n. 240/2010.<br />
Sono soprattutto i procedimenti per l’accreditamento<br />
sia iniziale sia periodico delle sedi e dei corsi<br />
di studio ad assegnare nuove declinazioni e nuove<br />
potenzialità alla valutazione esterna, facendone<br />
un’attività volta a promuovere e insieme assicurare,<br />
garantendone i possibili utenti, la qualità e l’efficienza<br />
del sistema universitario. In queste applicazioni<br />
e per queste finalità, gli esiti delle valutazioni<br />
conducono a misure di natura non solo premiale,<br />
ma sono capaci di produrre effetti diretti costitutivi,<br />
modificativi o estintivi della possibilità stessa degli<br />
atenei di operare, o continuare a operare, come sedi<br />
universitarie o a erogare corsi di studio.<br />
L’accreditamento iniziale consistente, come precisa<br />
l’art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 19/2012, nell’«autorizzazione<br />
all’Università da parte del ministero ad attivare<br />
sedi e corsi di studio», riproduttivo di una misura<br />
già prevista (17), è oggetto di una procedura,<br />
diretta ad accertare la rispondenza agli indicatori ex<br />
ante stabiliti dall’Anvur, diversa a seconda riguardi<br />
sedi e corsi di studio esistenti o di nuova attivazione<br />
(18).<br />
Quando riguardi sedi esistenti e corsi di studio già<br />
attivati, si svolge secondo un programma stabilito<br />
dall’Anvur e con una validità massima di cinque<br />
anni (artt. 7, c. 2 e 8, c. 2).<br />
Note:<br />
(segue nota 14)<br />
Norme<br />
Università<br />
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre<br />
2006, n. 286», la cui entrata in vigore, contestualmente alla operatività<br />
di Anvur, determina, ai sensi dell’art. 2, c. 141, della l. n.<br />
286/2006, la soppressione del Comitato di indirizzo per la valutazione<br />
della ricerca (Civr) e del Cnvsu.<br />
(15) Per un’analisi delle complessità e difficoltà insiste nei processi<br />
di valutazione, come immaginati dalla l. n. 240/2010, cfr.<br />
A. Natalini, La valutazione, in questa Rivista, 2011, 4, 376-381.<br />
(16) A questi effetti, si può dire che il decreto in esame sviluppi<br />
e completi il percorso per il rafforzamento della valutazione<br />
esterna, affidata all’Anvur, avviato dalla legge istitutiva dell’Agenzia<br />
e proseguito dal regolamento del febbraio 2010, il quale<br />
già comprendeva fra le attribuzioni dell’Anvur, la definizione dei<br />
criteri e delle metodologie per la valutazione, «in base a parametri<br />
oggettivi e certificabili», delle strutture delle Università e dei<br />
corsi di studio universitari ai fini dell’accreditamento periodico<br />
nonché l’elaborazione dei requisiti quantitativi e qualitativi da<br />
proporre al Ministero per l’istituzione, la fusione, federazione o<br />
soppressione di Università e per l’attivazione, la chiusura o l’accorpamento<br />
di corsi di studio (cfr. art. 3, c. 1, lett. a) ed e),<br />
d.P.R. n. 76/2010).<br />
(17) Cfr. art. 2, c. 5, d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e art. 9 del<br />
d.m. 22 ottobre 2004, n. 270. A questo proposito, meritano di<br />
essere ricordati anche i progetti Campus e la sua evoluzione<br />
CampusOne, voluti e gestiti da Crui, con esercizi riferiti, il primo<br />
al periodo 1994-1999, il secondo al periodo 2001-2004, nell’ambito<br />
dei quali si intesero introdurre sistemi per la valutazione della<br />
qualità della didattica, attraverso procedure di autovalutazione,<br />
da parte delle singole strutture didattiche, e di etero valutazione,<br />
con visite in loco di esperti. Progetti sviluppati, il primo, nel quadro<br />
dei finanziamenti per il Fondo Sociale Europeo, il secondo<br />
avvalendosi degli appositi fondi Umts, previsti dalla legge 31 dicembre<br />
2000, n. 388. Su queste esperienze e, in particolare, su<br />
quella di Campus, riferita ai soli Diplomi Universitari del settore<br />
ingegneristico, delle scienze tecnologiche e del terziario avanzato,<br />
erogati da 24 Atenei dei Centro Nord, cfr. C.R. Alfonsi e N.<br />
Paganelli (a cura di), Strumenti per un’autonomia di qualità, Crui,<br />
2001, in http://www.crui.it<br />
(18) A questo proposito, l’art. 5, c. 2 del d.lgs. n. 19/2012 aggiunge<br />
che essa è diretta ad accertare la «rispondenza delle sedi<br />
e dei corsi di studio agli indicatori ex ante definiti dall’Anvur<br />
[...] volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi,<br />
di qualificazione dei docenti e di qualificazione della<br />
ricerca idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia nonché<br />
a verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle attività».<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 819
Norme<br />
Università<br />
Per le sedi di nuova istituzione, la procedura ha inizio<br />
con la presentazione al ministero della richiesta<br />
poi trasmessa all’Anvur. Questa è tenuta a esprimersi<br />
con motivato parere entro 120 giorni dal ricevimento<br />
della documentazione, potendo avvalersi<br />
dell’attività di esperti della valutazione e programmare<br />
accertamenti, mediante visite in loco.<br />
Per i nuovi corsi di studio, da istituire presso sedi<br />
esistenti, si prevede e si conferma il ruolo dei nuclei<br />
di valutazione interna, chiamati a verificare se il<br />
corso sia in linea con gli indicatori per l’accreditamento<br />
iniziale definiti dall’Anvur e, solo in caso di<br />
esito positivo, a redigere una relazione tecnico-illustrativa<br />
che l’università è tenuta a inserire nel sistema<br />
informativo e statistico del ministero. Documentazione<br />
sulla cui base Anvur si esprime con<br />
motivato parere entro 120 giorni potendo avvalersi,<br />
anche in questo caso, dell’attività di esperti della<br />
valutazione e programmare accertamenti, mediante<br />
visite in loco.<br />
In entrambi i casi, il ministero, qualora ravvisi elementi<br />
per una valutazione diversa, può chiedere<br />
con istanza motivata il riesame della stessa. Tuttavia,<br />
spetta all’Anvur formulare, entro trenta giorni,<br />
un parere definitivo in conformità al quale il ministro,<br />
con proprio decreto, è tenuto a concedere o a<br />
negare l’accreditamento.<br />
Quanto agli effetti di queste valutazioni, il mancato<br />
accreditamento iniziale per le nuove sedi impedisce<br />
ogni ulteriore passaggio e, nel caso l’esito negativo<br />
riguardi solo uno o più corsi di studio, è impedita<br />
ogni ulteriore fase relativa alla loro istituzione, ma<br />
non è precluso l’accreditamento della sede. (19)<br />
Per le sedi esistenti, il mancato accreditamento iniziale<br />
comporta la loro soppressione, con possibilità<br />
da parte dell’Anvur di proporre la federazione o fusione<br />
delle stesse, secondo quanto stabilisce l’art. 3<br />
della l. n. 240/2010. (20) Analogamente soppressi<br />
sono i corsi già attivati che non ottengano l’accreditamento<br />
iniziale. (21)<br />
Non meno incidente nei suoi effetti è l’accreditamento<br />
periodico la cui previsione rappresenta una<br />
delle innovazioni più significative del sistema di valutazione,<br />
annunciata dal regolamento di disciplina<br />
di Anvur, confermata dalla l. n. 240/2010 e definita,<br />
nei suoi profili procedurali e organizzativi, dal<br />
d.lgs. n. 19/2012.<br />
Configurato come accertamento dei «requisiti di<br />
qualità, di efficienza e di efficacia delle attività<br />
svolte», si effettua ogni cinque anni per le sedi e<br />
ogni tre per i corsi di studio e si basa sulla verifica<br />
della persistenza dei requisiti richiesti per l’accreditamento<br />
iniziale, su ulteriori indicatori definiti ex<br />
ante dall’Anvur e sugli esiti della valutazione periodica<br />
della qualità, dell’efficienza e dei risultati conseguiti<br />
dagli atenei. (22)<br />
Anch’esso è svolto secondo criteri e metodologie<br />
stabilite dall’agenzia, avvalendosi dei nuclei di valutazione<br />
interna ai quali spetta redigere, attenendosi<br />
alle indicazioni dell’Anvur, apposite relazioni ogni<br />
cinque anni per le sedi e ogni tre per i corsi di studio.<br />
Sulla base di queste relazioni nonché delle proprie<br />
verifiche, l’Anvur formula un parere che può<br />
essere oggetto di una richiesta di riesame da parte<br />
del ministero.<br />
Anche in questo caso, spetta all’agenzia formulare<br />
il parere definitivo in conformità al quale il ministro<br />
conferma l’accreditamento o ne dispone la revoca<br />
con conseguente soppressione delle sedi o dei<br />
corsi di studio. (23)<br />
Il rafforzamento della valutazione interna<br />
Quanto alla valutazione periodica della qualità, dell’efficienza<br />
e dei risultati conseguiti dagli atenei è<br />
soprattutto in relazione ad essa che il d.lgs. n. 19/<br />
2012 opera, come richiede l’art. 5, c. 3, lett. c), della<br />
l. n. 240/2010, il rafforzamento dell’‘‘altra’’ valutazione,<br />
quella interna.<br />
Benché anche la valutazione periodica sia effettuata,<br />
in conformità a quanto prevede l’art. 5, c. 3,<br />
lett. b) della l. n. 240, sulla base di criteri e indicatori<br />
stabiliti ex ante e verificati ogni tre anni dall’Anvur<br />
(24), molta parte di questa attività si fonda<br />
sul contributo dei nuclei di valutazione di ateneo.<br />
Ad essi compete controllare annualmente l’applicazione<br />
di questi criteri e indicatori, anche in supporto<br />
al monitoraggio che ne fa l’Agenzia, e verificare<br />
l’adeguatezza del processo di autovalutazione.<br />
È a tali fini che l’art. 12, c. 3, del d.lgs. n. 19/2012<br />
prevede quel potenziamento delle valutazioni inter-<br />
Note:<br />
(19) Le stesse conseguenze si producono in caso di mancato<br />
accreditamento iniziale dei nuovi corsi di studio presso sedi esistenti.<br />
(20) Cfr. art. 7, c. 8, d.lgs. n. 19/2012.<br />
(21) Cfr. art. 8, c. 11, d.lgs. n. 19/2012. Anche in questo caso, vi<br />
è la possibilità da parte dell’Anvur di proporre l’accorpamento<br />
dei corsi o altre misure di razionalizzazione dell’offerta formativa,<br />
secondo quanto previsto dall’art. 3 della l. n. 240/2010.<br />
(22) Cfr. art. 5, c. 3, d.lgs. n. 19/2012.<br />
(23) È pur sempre nella possibilità di Anvur proporre l’accorpamento<br />
dei corsi o l’attivazione delle procedure di federazione o<br />
fusione di ateneo e di razionalizzazione dell’offerta formative, ai<br />
sensi dell’art. 3. Cfr. art. 9, c. 4, d.lgs. n. 19/2012.<br />
(24) Cfr. art. 10, c. 1 e 6, d.lgs. n. 19/2012.<br />
820 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
ne per il quale le università sono chiamate ad adottare<br />
metodologie interne di monitoraggio, definite<br />
con il concorso dei nuclei di valutazione. Questi<br />
possono elaborare indicatori autonomi, anche su<br />
proposta delle commissioni paritetiche studenti-docenti<br />
(25), adeguatamente armonizzati con gli indicatori<br />
definiti dall’Anvur, per misurare «a livello di<br />
singole strutture, il grado di raggiungimento degli<br />
obiettivi nella didattica, nella ricerca, nell’organizzazione<br />
e nelle performance individuali, valutando<br />
analiticamente i risultati ottenuti in rapporto a ogni<br />
singolo compito o attribuzione».<br />
Le commissioni paritetiche docenti-studenti diventano<br />
perciò uno degli strumenti ai quali la l. n.<br />
240/2010 e il d.lgs. n. 19/2012 affidano il potenziamento<br />
della valutazione interna. A loro è assegnato<br />
il compito di redigere una relazione annuale che<br />
contenga proposte al nucleo di valutazione, per il<br />
«miglioramento della qualità e dell’efficacia delle<br />
strutture didattiche», formulate anche tramite l’ascolto<br />
degli studenti, garantendo in tal modo quella<br />
partecipazione degli interessati ai processi valutativi,<br />
auspicata dalle linee guida europee. (26)<br />
La relazione annuale dei nuclei, redatta in conformità<br />
alle indicazioni fornite dall’Anvur, tiene conto<br />
degli esiti del controllo annuale, del monitoraggio<br />
degli eventuali indicatori autonomi e delle proposte<br />
inserite nella relazione delle commissioni paritetiche<br />
studenti-docenti, per essere trasmessa sia all’Anvur<br />
sia al ministero. (27)<br />
Il nucleo di valutazione, come si esplicita nella relazione<br />
illustrativa al decreto, unifica dunque tutti gli<br />
aspetti della valutazione, fornendo elementi anche<br />
all’Anvur e diventando così l’‘‘anello di congiunzione’’<br />
tra le attività di monitoraggio qualitativo<br />
svolte dall’Agenzia e gli obiettivi raggiunti dalle<br />
università.<br />
Per quanto concerne gli esiti della valutazione periodica,<br />
il d.lgs. n. 19/2012 prevede che i risultati<br />
dell’attività di monitoraggio e di misurazione svolta<br />
dall’Anvur siano inclusi nel Rapporto biennale sullo<br />
stato del sistema universitario e della ricerca.<br />
(28)<br />
Gli effetti sono indicati nell’art. 15 del d.lgs. n. 19/<br />
2012 e destinati ad applicarsi solo alle università<br />
statali (29), nei confronti delle quali la valutazione<br />
ritorna a essere qualificata da finalità essenzialmente<br />
incentivanti.<br />
Solo per le università statali, infatti, gli esiti della<br />
valutazione di qualità ed efficacia delle attività didattiche<br />
e di ricerca sono parametro di riferimento<br />
per il riparto delle somme destinate a incentivo,<br />
stanziate nel Fondo di finanziamento ordinario. A<br />
Norme<br />
Università<br />
questi fini il ministero, su parere dell’Anvur, seleziona<br />
gli atenei statali che hanno ottenuto i migliori<br />
risultati e, sulla base delle risorse complessivamente<br />
disponibili, attribuisce con proprio decreto<br />
l’incentivo in ordine decrescente, partendo dall’ateneo<br />
che ha conseguito il più alto grado di raggiungimento<br />
degli obiettivi, quasi a costruire quella che,<br />
di fatto, diventa una ‘‘classifica’’ degli atenei statali<br />
(30). Una conseguenza già sperimentata e in tutta<br />
probabilità capace, quando elevata a misura di sistema,<br />
di condizionare gli atenei e le loro scelte più<br />
di quanto possa la stessa erogazione dell’incentivo<br />
finanziario. (31)<br />
Note:<br />
(25) Cfr. art. 2, c. 1, lett. r), della l. n. 240/2010.<br />
(26) In questo senso, cfr. art.13, d.lgs. n. 19/2012, ove si prevede<br />
che alle commissioni paritetiche docenti-studenti competa<br />
anche svolgere «un’ampia attività divulgativa delle politiche qualitative<br />
dell’ateneo, in modo da rendere gli studenti informati e<br />
consapevoli del sistema di qualità adottato dall’Ateneo». Previsioni,<br />
queste, del d.lgs. n. 19 con le quali si sviluppano le indicazioni<br />
fornite dalla l. n. 240/2010, il cui art. 2, c. 2, alla lett. g), prevede<br />
l’istituzione in ciascun dipartimento, o in una delle strutture<br />
di raccordo fra più dipartimenti eventualmente costituite, di<br />
una commissione paritetica docenti-studenti «competente a<br />
svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della<br />
qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti<br />
da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori<br />
per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri<br />
sull’attività e la soppressione di corsi di studio».<br />
(27) Cfr. art. 14, d.lgs. n. 19/2012, ove si prevede che la relazione<br />
sia inserita anche nel sistema informative e statistico del Miur.<br />
(28) In questo senso cfr. art. 11, c. 2, d.lgs. n. 19/2012, ove si<br />
rinvia appunto al Rapporto sullo stato del Sistema Universitario<br />
e della Ricerca che l’Anvur, secondo quanto dispone l’art. 4, c.<br />
3, del d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, è tenuta a redigere e presentare<br />
al Ministro perché sia trasmesso al Presidente del Consiglio<br />
dei Ministri, al Cipe e al Parlamento.<br />
(29) Si ricorda quanto si dispone, in merito all’ambito di applicazione,<br />
dall’art. 3, c. 1, d.lgs. n. 19/2012.<br />
(30) In particolare, l’art. 15, c. 2, d.lgs. n. 19/2012 prevede che<br />
l’Anvur rediga e trasmetta al Ministero, entro il 31 luglio di ogni<br />
anno, una relazione sui risultati dell’attività di monitoraggio e di<br />
controllo interno in cui evidenzia il grado di rispondenza delle<br />
Università e delle loro singole articolazioni ai criteri e agli indicatori<br />
stabiliti, il grado di coerenza della programmazione compiuta<br />
dall’Ateneo e le linee generali di indirizzo emanate dal Ministro<br />
ai sensi dell’art. 1-ter, c. 1, del decreto legge 31 gennaio 2005,<br />
n. 7, convertito con mod., dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ossia<br />
con proprio decreto, sentiti Crui, Cun, Cnsu; il grado di raggiungimento<br />
degli obiettivi strategici programmati dalle Università<br />
e controllati annualmente dai Nuclei di Valutazione.<br />
(31) Si ricorda che l’introduzione di una quota ‘‘premiale’’, all’interno<br />
del Fondo di Finanziamento Ordinario (da ora, Ffo), da assegnare<br />
alle Università statali, sulla base di indicatori di qualità<br />
riferiti all’offerta formativa, alla ricerca scientifica e, in prospettiva,<br />
alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche era<br />
già stata prevista dall’art. 2 della l. 9 gennaio 2009, n. 1. È del luglio<br />
2009, il primo provvedimento con il quale il Miur assegna la<br />
quota premiale, pari al 7% del Ffo, in base alla qualità della ricerca<br />
e della didattica, rendendo altresì nota la prima ‘‘classifica’’<br />
degli Atenei virtuosi.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 821
Norme<br />
Università<br />
L’autonomia universitaria ‘‘alla prova’’ della<br />
qualità ed efficienza<br />
Quando s’intenda verificare quale ruolo assolva la<br />
valutazione, nella configurazione organizzativa e<br />
procedimentale che ad essa è assegnata dal d.lgs. n.<br />
19/2012, e come si coniughi con gli spazi necessari<br />
e sensibili dell’autonomia universitaria, l’attenzione<br />
deve ritornare sui criteri e sugli indicatori alla cui<br />
stregua essa sarà condotta e se ne determineranno<br />
gli esiti e gli effetti.<br />
Da questi che diventano i parametri della valutazione<br />
esterna e, a taluni effetti, interna dipenderanno<br />
i condizionamenti che ne derivano agli atenei e alle<br />
comunità accademiche e perciò anche i confini entro<br />
i quali potrà esplicarsi l’autonomia universitaria.<br />
Confini che appaiono incerti o comunque esposti a<br />
rideterminazioni che il legislatore non aiuta a identificare<br />
compiutamente.<br />
La definizione ex ante dei criteri e degli indicatori<br />
in base ai quali sarà fatta la valutazione, in tutte le<br />
sue nuove declinazioni al pari della loro revisione<br />
periodica, è assegnata all’Anvur, come vogliono le<br />
procedure proposte in sede europea, ma senza che<br />
all’Agenzia siano fornite dal legislatore indicazioni<br />
sufficienti a circoscriverne le scelte.<br />
Il d.lgs. n. 19/2012 opera, in proposito, un generico<br />
riferimento alla necessità che essi siano coerenti<br />
con gli standard stabiliti da Enqa (32), con gli<br />
obiettivi qualitativi definiti dal regolamento di disciplina<br />
dell’Anvur e che sono quelli stessi che, secondo<br />
la legge istitutiva, ne qualificano la missione<br />
e ne determinano la ragion d’essere oltre che con le<br />
linee generali d’indirizzo emanate dal Ministro ai<br />
sensi della l. n. 43/2005 (33).<br />
Solo con riferimento all’attività di valutazione periodica,<br />
il d.lgs. n. 19/2012 indica altri criteri quali<br />
l’omogeneità, la capacità di riflettere le attuali tendenze<br />
di aggregazione dei corsi e delle strutture universitarie<br />
e di esprimere coerenza tra la programmazione<br />
triennale dell’ateneo e le linee generali d’indirizzo<br />
del ministro.<br />
I principi ai quali l’Anvur è chiamata ad attenersi<br />
si risolvono, perciò, in rinvii a clausole generali,<br />
formulati in termini tali da rimandare ad altre sedi<br />
e, per alcuni di essi, alla stessa Agenzia la definizione<br />
delle loro reali implicazioni.<br />
Anche il richiamo agli standard e alle linee guida<br />
elaborate da Enqa, con la dichiarata attenzione a<br />
non interferire con scelte che devono essere lasciate<br />
ai singoli Stati e alle loro Agenzie, vale d’altro canto<br />
come mero riferimento ai caratteri che devono<br />
connotare lo statuto degli organismi di valutazione<br />
esterna e i loro processi decisionali, che si vogliono<br />
aperti alla partecipazione di tutti gli interessati e,<br />
innanzi tutto, delle stesse istituzioni universitarie.<br />
In particolare, la sostanziale indeterminatezza che<br />
accompagna la definizione dei criteri e degli indicatori<br />
per la valutazione funzionale agli accreditamenti<br />
demanda all’Agenzia stabilire quanto essi si risolveranno<br />
in requisiti minimi e quanto potranno tradursi<br />
in regole, capaci di assegnare alla valutazione<br />
esterna una funzione non solo idoneativa, ma anche<br />
conformativa di assetti nei quali si esprime, o<br />
dovrebbe esprimersi, l’autonomia universitaria, tanto<br />
più stante gli effetti ricondotti agli esiti di queste<br />
verifiche. (34)<br />
Il legislatore sembra avere così rinunciato a stabilire<br />
compiutamente quale sia il ruolo dell’accreditamento<br />
e della connessa valutazione, attività di per sé<br />
polimorfa, priva di una tipizzazione che valga a<br />
connotarla e a vincolarne l’esercizio da parte dei<br />
soggetti preposti (35) . Esso ne rimette l’identificazione,<br />
anche funzionale, all’Anvur cui compete rendere<br />
quel parere che, per l’attitudine a vincolare le<br />
successive determinazioni del Ministero, assume in<br />
realtà i caratteri propri della decisione (36).<br />
Note:<br />
(32) Cfr., sul punto, il citato Esg del maggio 2005 e per i richiami<br />
che vi effettua la l. n. 240/2010, cfr., in particolare, art. 5, c. 3,<br />
lett. d).<br />
(33) Cfr, supra, sub nt. 18.<br />
(34) L’accreditamento, di per sé, si risolve in una certificazione<br />
relativa al possesso, da parte di strutture o soggetti che erogano<br />
servizi di interesse pubblico, di determinati requisiti qualitativi<br />
e, come tale, implica di per sé una valutazione, sebbene non<br />
ogni processo valutativo implichi un accreditamento. Sulla natura<br />
e sulla funzione dell’accreditamento, cfr. sent. Corte cost. 28<br />
luglio 1995, n. 416, secondo la quale, sia pure con riferimento<br />
alla materia della sanità, «l’accreditamento è una operazione da<br />
parte di un’autorità o istituzione (...) con la quale si riconosce il<br />
possesso da parte di un soggetto o di un organismo di prescritti<br />
specifici requisiti (cd. standard di qualificazione) e si risolve (...)<br />
in iscrizione in elenco, da cui possono attingere per l’utilizzazione<br />
altri soggetti».<br />
(35) Benché la valutazione conosca molteplici applicazioni e sia<br />
riconosciuta come attività rilevante a diversi effetti, non è identificata,<br />
in modo unitario, quanto alle regole cui ne deve essere<br />
sottoposto l’esercizio, alle modalità in cui deve essere svolta e<br />
devono esserne resi noti gli esiti, né quanto alle responsabilità<br />
che essa genera e alle tutele disponibili variando, in modo significativo,<br />
in relazione agli ambiti e alle finalità che la connotano.<br />
Sul punto, e a fronte della impossibilità di citare l’estesa bibliografia<br />
in materia, cfr. N. Stame (a cura di), Classici della valutazione,<br />
Milano, 2007 e V. Gasparini Casari, Appunti in tema di valutazione,<br />
inIl diritto dell’economia, 2011, 3-4, 591 ss.<br />
(36) In merito a quella che, in dottrina, si ritiene l’insuperabile distinzione<br />
fra parere, inteso come manifestazione di giudizio, e<br />
decisione, quale manifestazione di volontà, tanto da far ritenere<br />
che ogni qualvolta si sia in presenza di un parere dal quale l’autorità<br />
decidente non possa discostarsi si sia in realtà in presenza<br />
di atti decisori o di co-decisioni, sia consentito rinviare a C. Bar-<br />
(segue)<br />
822 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
Non minori sono le indeterminatezze che accompagnano<br />
l’identificazione dei criteri e degli indicatori<br />
per la valutazione periodica della qualità, dell’efficienza<br />
e dei risultati conseguiti dalle singole Università<br />
nell’ambito della didattica e della ricerca.<br />
Specie per quanto concerne queste ultime, gli interrogativi<br />
che circondano i parametri e le metodologie<br />
della valutazione intersecano quelli proposte<br />
dalle altre valutazioni aventi a oggetto le attività di<br />
ricerca per le diverse finalità previste dalla l. n.<br />
240/2010 e dai provvedimenti attuativi, generando<br />
anche domande circa la coerenza e la compatibilità<br />
dei criteri adottati nelle diverse sedi per valutare la<br />
medesima attività e i medesimi prodotti scientifici.<br />
Questioni aperte e che tali sono destinate a rimanere<br />
anche quando le scelte di Anvur saranno esplicitate.<br />
I processi valutativi introdotti dalla legge di riforma<br />
e così anche dal d.lgs. n. 19/2012 non lasciano,<br />
infatti, immaginare la possibilità di procurare risposte<br />
immediate né definitive né risolutive alle<br />
tante domande proposte da esercizi, quali sono<br />
quelli connessi alle nuove valutazioni, non ancora<br />
sperimentati.<br />
Per valutare la valutazione<br />
Non è questo, ancora, il tempo per valutare la valutazione.<br />
Per farlo, occorre rinviare al momento in<br />
cui sarà possibile verificare l’impatto che essa avrà<br />
sui singoli Atenei e sul sistema universitario nel suo<br />
complesso nonché su quelli che si sono definiti gli<br />
spazi necessari e sensibili dell’autonomia che l’art.<br />
33 Cost. riconosce alle Università, nei limiti che si<br />
vorrebbero stabiliti dalla legge.<br />
Quale che sia il ruolo assolto dalla valutazione, e<br />
che soltanto l’esperienza potrà documentare, ciò<br />
che sin da ora sembra definirsi con sufficiente chiarezza,<br />
quasi a essere già valutabile, è il carico degli<br />
adempimenti amministrativi, sia organizzativi sia<br />
procedimentali, connessi tanto alla valutazione interna<br />
quanto a quella esterna e alle loro necessarie<br />
intersezioni.<br />
Il potenziamento di quella interna è affidato, infatti,<br />
a metodologie e a procedure la cui messa a punto<br />
è l’esito di processi che si fondano su nuovi soggetti,<br />
chiamati a operare secondo nuovi indicatori alla<br />
cui definizione concorrono più sedi interne oltre alla<br />
sede esterna rappresentata da Anvur. Gli stessi<br />
raccordi con l’Agenzia richiedono, d’altro canto,<br />
nuovi adempimenti.<br />
La circostanza che, come stabilisce l’art. 17, c. 1.<br />
del d.lgs. n. 19/2012, i sistemi di accreditamento e<br />
di valutazione previsti entrino in vigore dall’anno<br />
accademico successivo a quello nel quale sono emanati<br />
gli atti di competenza dell’Anvur, non ne fa<br />
prevedere un impatto leggero sui singoli Atenei,<br />
chiamati a riorganizzare e ridefinire molte funzioni<br />
in tempi brevi, forse troppo brevi.<br />
Di questo, peraltro, lo stesso legislatore si mostra<br />
consapevole laddove, nella Relazione tecnica di accompagnamento<br />
allo schema di decreto, riconosce<br />
l’onerosità del suo esercizio che ritiene, tuttavia,<br />
compensato dai ‘‘benefici’’ che ne deriveranno agli<br />
utenti delle singole Università, ossia agli studenti.<br />
Anche in questo caso, solo l’esperienza consentirà<br />
di verificare quanto i costi delle nuove procedure<br />
siano effettivamente proporzionati ai risultati.<br />
Certo è che la prima rappresentazione che ne ha offerto<br />
l’Anvur conferma le complessità procedurali e<br />
anche organizzative di un sistema il cui funzionamento<br />
poggia, per gran parte, su innovazioni o adeguamenti<br />
che gli stessi Atenei dovranno operare al<br />
proprio interno (37).<br />
Allo stesso modo, anche la proposta degli indicatori<br />
e dei parametri per i tre diversi sistemi di valutazione<br />
elaborata dall’Anvur (38) fa immaginare nuove<br />
condizioni e nuovi vincoli ai quali gli Atenei dovranno<br />
uniformare le proprie attività che, se non<br />
sempre si traducono in adempimenti aggiunti a<br />
quelli già gravanti su di essi, per certo, ne introducono<br />
di differenti per i quali sono necessari ripensamenti<br />
organizzativi e funzionali, altrettanto costosi.<br />
La valutazione degli oneri connessi alla valutazione<br />
«per la valorizzazione della qualità e dell’efficienza»<br />
non può tuttavia, e non potrà, che essere effettuata<br />
tenendo conto anche del contesto entro il quale<br />
s’inserisce. Un contesto che è fatto di tante valutazioni,<br />
immaginate per finalità diverse e ad opera di<br />
sedi differenti e all’interno del quale il conseguimento<br />
della qualità e dell’efficienza è consegnato<br />
ad altre nuove regole e ad altri nuovi adempimenti,<br />
Note:<br />
(segue nota 36)<br />
Norme<br />
Università<br />
bati, L’attività consultiva nelle trasformazioni amministrative, Bologna,<br />
2002, 23 ss. e alle analisi ivi riportate, spec. di M.S. Giannini,<br />
Diritto Amministrativo, Milano, 1993, II, 127 e D. Sorace, Il<br />
diritto delle amministrazioni pubbliche. Una introduzione, Bologna,<br />
2000, 178, anche 38 ed., 2005, 190.<br />
(37) Il riferimento è ai documenti Anvur-Ava, Autovalutazione,<br />
Valutazione e Accreditamento del sistema universitario italiano<br />
e Allegati, pubblicati il 9 maggio 2012, come proposte provvisorie<br />
di modelli sottoposti all’esame e alla discussione della comunità<br />
accademica, in www.anvur.org<br />
(38) Ci si riferisce qui al cd. documento B, con le proposte degli<br />
indicatori e dei parametri da utilizzare per l’accreditamento iniziale<br />
e periodico delle sedi e dei corsi di studio e per la valutazione<br />
periodica, pubblicato l’8 giugno 2012, in www.anvur.org<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 823
Norme<br />
Università<br />
che investono tutti i contenuti dell’autonomia universitaria<br />
e tutte le componenti del sistema universitario,<br />
ben oltre quanto previsto nel d.lgs. n. 19/<br />
2012.<br />
Agli Atenei, specie statali, si è chiesto di accedere<br />
a nuovi modelli organizzativi interni, a nuovi modelli<br />
di contabilità e di bilancio che impongono l’adozione<br />
di nuove modalità di programmazione e<br />
controllo (39), esponendoli a nuove procedure di<br />
dissesto finanziario e commissariamento (40). Agli<br />
Atenei si chiede di osservare nuove regole e di sottoporsi<br />
a nuove valutazioni funzionali alla programmazione<br />
e al monitoraggio delle politiche di bilancio<br />
e di reclutamento (41). Altre e altrettanto nuove<br />
valutazioni si prevedono per le attività di ricerca,<br />
siano esse funzionali al reclutamento dei docenti<br />
e dei ricercatori, alla loro progressione di carriera o<br />
alla definizione del loro trattamento economico.<br />
(42)<br />
Nuove regole e nuovi adempimenti che si aggiungono<br />
a un cospicuo apparato regolatorio previgente,<br />
senza che si disponga dei coordinamenti e dei consolidamenti<br />
necessari a rendere leggibile e conoscibile,<br />
a tutti i soggetti del sistema universitario, il<br />
quadro normativo di riferimento.<br />
La stessa Anvur è chiamata a confrontare i propri<br />
interventi con assetti organizzativi e funzionali ancora<br />
soggetti a regole e a prassi preesistenti, per<br />
molte delle quali deve essere accertata la possibile<br />
permanenza o il necessario adeguamento se non il<br />
superamento.<br />
È con questo contesto che si confronterà un’attività-funzione<br />
di valutazione che, a sua volta, attende<br />
di essere ordinata in sistema, articolata o forse sarebbe<br />
meglio dire disarticolata com’è in una pluralità<br />
di livelli e di sedi chiamate a interazioni per le<br />
quali, in questa fase di passaggio tra vecchi e nuovi<br />
modelli, mancano le indicazioni necessarie a evitare<br />
sovrapposizioni e confusioni di competenze e di<br />
ruoli.<br />
Un’attività-funzione di valutazione che nel disegno<br />
del legislatore diventa peraltro onnicomprensiva,<br />
immaginata come la soluzione a tutte le debolezze e<br />
le inefficienze del sistema universitario, quasi a dover<br />
manifestare una capacità che le esperienze di altri<br />
ordinamenti consigliano di non riconoscerle,<br />
non fosse altro perché una valutazione ‘‘presa troppo<br />
sul serio’’, quanto a ruolo e ad esiti che le si riconducono,<br />
può nuocere alla stessa tenuta della<br />
funzione nonché al sistema che ad essa è assoggettato.<br />
Un rischio che dovrebbe suggerire anche altro e innanzi<br />
tutto il ritorno in scena o, forse sarebbe me-<br />
glio dire, l’ingresso in scena del Ministero e di altre<br />
sedi istituzionali anche legislative. Se la valutazione<br />
non può essere considerata la risposta di governo e<br />
per il governo del sistema universitario, anche la<br />
sua funzione e i suoi effetti meritano di essere indirizzati<br />
e governati da un centro statale chiamato ad<br />
assolvere e forse a ridefinire un ruolo che non può<br />
essere spostato in capo ad altri, neppure agli apparati<br />
preposti alla valutazione.<br />
Note:<br />
(39) Cfr. decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, «Introduzione<br />
di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica,<br />
del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle Università,<br />
a norma dell’art. 5, c. 1, lett. b) e c. 4, lett. a), della legge 30 dicembre<br />
2012, n. 240».<br />
(40) Cfr. decreto legislativo 27 ottobre 2011, n.199, «Disciplina<br />
del dissesto finanziario delle Università e del commissariamento<br />
degli Atenei, a norma dell’art. 5, c. 1, lett. b) e 4, lett. g), h), ed<br />
i), della legge 30 dicembre 2012, n. 240», anche nell’analisi di<br />
A. Villa, Il dissesto finanziario degli atenei e i presupposti per il<br />
commissariamento, in questa Rivista, 2012, 1, 5 ss.<br />
(41) Cfr. decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, «Disciplina<br />
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche<br />
di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione<br />
della delega prevista dall’art. 5, c. 1, della legge 30 dicembre<br />
2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal c.<br />
1, lett. b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti<br />
al c. 4, lett. b), c), d) e) ed f) e al c. 5».<br />
(42) Quanto alle sedi, agli ambiti e alle finalità delle valutazioni<br />
cui sono sottoposte le attività di ricerca si può ricordare, innanzi<br />
tutto, quanto previsto dall’art. 16, l. n. 240/2010 e dal d.P.R 14<br />
settembre 2011, n. 222 «Regolamento concernente il conferimento<br />
dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo<br />
dei professori universitari, a norma dell’art. 16 della legge 30<br />
dicembre 2010, n. 240», oltre che dal d.m. 7 giugno 2012, n.<br />
76, «Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione<br />
dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica<br />
nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori<br />
universitari, nonché le modalità di accertamento della<br />
qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, c. 3, della<br />
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli artt. 4 e 6, c. 4 e 5, del<br />
decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.<br />
222». Valutazioni delle attività di ricerca sono previste anche ai<br />
fini del reclutamento del personale docente e dei ricercatori a<br />
tempo determinato (artt.18 e 24 l. n. 240/2010). L’attività di ricerca<br />
diventa inoltre criterio per la valutazione ex post delle politiche<br />
di reclutamento, in base a quanto prevede l’art. 9 del decreto<br />
legislativo 29 marzo 2012, n. 49 nonché per il trattamento<br />
economico del personale accademico, ai sensi degli artt. 2 e 3<br />
del d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, «Regolamento per la disciplina<br />
del trattamento economico dei professori e dei ricercatori<br />
universitari, a norma dell’art. 8, commi 1 e 3 della l. 30 dicembre<br />
2012, n. 240». Si ricorda, infine, che la ricerca scientifica e i suoi<br />
prodotti sono oggetto di valutazione, anche, nell’ambito e ai fini<br />
della cd. Vqr, ossia della «Valutazione della Qualità della Ricerca»,<br />
quale esercizio di valutazione concernente le strutture, diretto<br />
a orientare la distribuzione dei finanziamenti, già introdotto<br />
in Italia, sia pure con altre configurazioni nel 2003 e svolto dal<br />
Civr, per il triennio 2001-2003, poi riproposto, a seguito dell’istituzione<br />
dell’Anvur, con d.m. 12 luglio 2011, come Vqr 2004-<br />
2010.<br />
824 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
Rassegna della normativa<br />
statale<br />
acuradiUmberto G. Zingales<br />
Comunicazioni elettroniche<br />
Decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70<br />
«Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione<br />
delle direttive 2009/140/Ce, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/Ce in materia di trattamento<br />
dei dati personali e tutela della vita privata»<br />
in G.U. 31 maggio 2012, n. 126<br />
Il primo decreto, in attuazione della legge comunitaria 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217), apporta modifiche al<br />
codice della privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), al fine del recepimento nell’ordinamento interno delle direttive<br />
2009/136/Ce e 2009/140/Ce, del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di comunicazioni elettroniche. Lo<br />
scopo è quello di adeguare il quadro normativo nazionale a quello europeo, attraverso una maggior tutela dei consumatori<br />
contro le violazioni dei dati personali e lo spam nel settore delle comunicazioni elettroniche. Il secondo decreto,<br />
sempre in attuazione della legge comunitaria 2010, modifica il codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 18<br />
agosto 2003, n. 259) al fine di recepire le stesse direttive sopra citate, con particolare riferimento alla normativa europea<br />
in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica. Si segnala il principio generale secondo cui «I provvedimenti<br />
riguardanti l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli<br />
utenti finali, rispettano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea<br />
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell’Unione europea».<br />
Decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69<br />
«Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione<br />
delle direttive 2009/136/Ce, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore<br />
delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/Ce in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento<br />
(Ce) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela<br />
dei consumatori»<br />
in G.U. 31 maggio 2012, n. 126<br />
Dismissione patrimonio pubblico e altre misure urgenti<br />
Norme<br />
Novità in sintesi<br />
Decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87<br />
«Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione<br />
dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore<br />
bancario»<br />
in G.U. 27 giugno 2012, n. 148<br />
Il provvedimento reca disposizioni in tema di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico,<br />
nonché misure di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria. Tra le altre, si segnalano le previsioni<br />
in tema di: attribuzione a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell’ambito<br />
delle partecipazioni detenute dallo Stato, del diritto di opzione per l’acquisto delle partecipazioni azionarie<br />
detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A.; incorporazione dell’Amministrazione autonoma<br />
dei Monopoli di Stato e dell’Agenzia del territorio, rispettivamente, nell’Agenzia delle dogane e nell’Agenzia delle entrate;<br />
soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico; riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle<br />
strutture del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali. Sono previste, infine, misure urgenti per<br />
l’incremento della dotazione patrimoniale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 825
Norme<br />
Novità in sintesi<br />
Interventi urgenti per gli eventi sismici<br />
Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74<br />
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province<br />
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»<br />
in G.U. 7 giugno 2012, n. 131<br />
Tra le misure urgenti recate dal provvedimento si segnalano le disposizioni in tema di: sospensione dei processi civili,<br />
penali, amministrativi e tributari; rinvio delle udienze e sospensione dei termini; comunicazioni e notifica di atti;<br />
deroga al patto di stabilità interno; sospensione di termini amministrativi e per il pagamento di contributi previdenziali<br />
e assistenziali; differimento di termini per gli enti locali.<br />
Misure per la crescita<br />
Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83<br />
«Misure urgenti per la crescita del Paese»<br />
in G.U. 26 giugno 2012, n. 147, suppl. ord. n. 129/L<br />
Università<br />
Il provvedimento, composto di 70 articoli e due allegati, contiene disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la<br />
competitività, attraverso interventi nei settori delle infrastrutture, dell’edilizia e dei trasporti (Titolo I), misure urgenti<br />
per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione (Titolo II) e per lo sviluppo economico (Titolo<br />
III). Tra le altre previsioni, si segnalano quelle in materia di: autorizzazioni e pareri per l’esercizio dell’attività edilizia,<br />
con le modifiche all’art. 19 della legge n. 241/1990 e all’art. 23 del testo unico sull’edilizia di cui al d.P.R. n. 380/<br />
2001; istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale, preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana,<br />
e soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; sviluppo economico<br />
e crescita sostenibile, con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e per il progressivo riequilibrio<br />
socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese; gestione delle crisi aziendali, con modifiche<br />
apportate alla legge fallimentare; sviluppo e rafforzamento del settore energetico; razionalizzazione dell’organizzazione<br />
dell’Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dell’Enit -<br />
Agenzia nazionale per il turismo all’estero; apertura dei servizi pubblici locali al mercato; giustizia civile (con la previsione<br />
di un filtro di inammissibilità dell’appello, basato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del ricorso);<br />
sviluppo dell’occupazione giovanile nel settore della green economy e per le imprese nel settore agricolo; ricerca<br />
scientifica e tecnologica; turismo e sport.<br />
Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68<br />
«Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente<br />
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, c. 1, lett. a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre<br />
2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al c. 3, lett. f), e al c. 6»<br />
in G.U. 31 maggio 2012, n. 126<br />
Le norme del decreto intendono attuare i principi di cui agli artt. 3 e 34 Cost., attraverso: la promozione e la valorizzazione<br />
del merito degli studenti; il potenziamento dei servizi volti a facilitare l’accesso e la frequenza del sistema<br />
universitario anche da parte di studenti con disabilità; l’individuazione degli strumenti e dei servizi volti a facilitare la<br />
condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi; la realizzazione di interventi per la mobilità territoriale<br />
degli studenti verso le sedi universitarie più idonee a soddisfarne aspirazioni e vocazioni, sul piano scientifico e<br />
culturale; la promozione e la creazione di interventi e strumenti di valorizzazione e informazione delle opportunità offerte,<br />
in particolare dall’Unione europea, per favorire l’internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e<br />
ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri Paesi. Le relative<br />
disposizioni costituiscono anche attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, in quanto individuano<br />
gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio, i relativi livelli essenziali delle prestazioni (Lep), da garantire uniformemente<br />
su tutto il territorio nazionale, e i requisiti di eleggibilità per l’accesso a tali prestazioni. Sono inoltre definite le<br />
tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e, al fine di valorizzare i collegi universitari legalmente<br />
riconosciuti e i collegi storici, sono individuati i requisiti e gli standard minimi a carattere istituzionale, logistico<br />
e funzionale, necessari per il riconoscimento da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e<br />
il successivo accreditamento degli stessi.<br />
826 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
Rassegna<br />
della normativa regionale<br />
a cura di Corrado Cardoni, Luca Castelli, Francesca Di Lascio, Chiara Lieto<br />
Ambiente e beni culturali<br />
Legge Regionale Piemonte, 24 maggio 2012, n. 7<br />
«Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani»<br />
in BUR 24 maggio 2012, n. 21, suppl.<br />
La legge attua le fonti statali in materia di organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata<br />
dei rifiuti urbani, definendone anche il connesso regime transitorio. Nello specifico, il provvedimento mantiene<br />
le funzioni di organizzazione del servizio idrico in capo agli enti locali, secondo quanto disposto dalle norme nazionali,<br />
e, ai fini dell’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, suddivide il territorio regionale in ambiti territoriali ottimali<br />
(Ato) coincidenti con i confini provinciali. All’interno degli Ato, gli enti locali esercitano le rispettive funzioni mediante<br />
le conferenze di ambito, istituite con apposita convenzione.<br />
Legge Regionale Campania, 10 maggio 2012, n. 10<br />
«Disposizioni in materia di impianti balneari»<br />
in BUR 14 maggio 2012, n. 31<br />
Nelle more dell’adozione del Piano di utilizzo delle aree demaniali (Puad) e, in ogni caso, fino al 31 dicembre 2013,<br />
la Regione ha stabilito che i titolari di concessioni demaniali marittime, previa istanza all’amministrazione competente,<br />
possono usare gli stabilimenti e le strutture oggetto della concessione per l’intero anno solare. La previsione ha<br />
lo scopo di promuovere le attività turistico-balneari sul litorale e, al contempo, di incrementarne i livelli occupazionali.<br />
Legge Regionale Veneto, 27 aprile 2012, n. 17<br />
«Disposizioni in materia di risorse idriche»<br />
in BUR 4 maggio 2012, n. 35<br />
Il provvedimento, attraverso cui la Regione opera il riconoscimento della disponibilità e dell’accesso all’acqua potabile<br />
ed a quella necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi quali diritti universali, contiene l’individuazione<br />
degli ambiti territoriali ottimali (ATO) utili alla gestone del servizio idrico integrato. In ogni ATO è istituito un Consiglio<br />
di bacino, con personalità giuridica di diritto pubblico, cui sono imputate le funzioni amministrative relative alla programmazione<br />
ed al controllo del servizio nonché quelle inerenti l’affidamento della sua gestione.<br />
Legge Regionale Basilicata, 26 aprile 2012, n. 6<br />
«Disposizioni concernenti norme per l’accesso e la trasparenza in materia ambientale»<br />
in BUR 1 maggio 2012, n. 13<br />
La legge mira a garantire la più ampia trasparenza sulla informazione ambientale e, a tale scopo, afferma che il diritto<br />
di accesso ai relativi dati è garantito a chiunque ne faccia richiesta, anche in assenza di un’espressa dichiarazione<br />
di interesse. I profili applicativi del provvedimento saranno disciplinati con un successivo regolamento della Giunta<br />
regionale.<br />
Appalti pubblici<br />
Legge Regionale Marche, 14 maggio 2012, n. 12<br />
«Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)»<br />
in BUR 24 maggio 2012, n. 52<br />
Norme<br />
Novità in sintesi<br />
In conformità al d.P.C.M. 30 giugno 2011, istituisce la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (Suam), con<br />
l’obiettivo dichiarato di assicurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nell’espletamento delle procedure contrattuali;<br />
l’imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici; la prevenzione del rischio di infiltrazioni<br />
mafiose, il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Elenca le sue competenze in materia di<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 827
Norme<br />
Novità in sintesi<br />
gestione delle procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici, nonché per l’acquisizione di beni o servizi<br />
e disciplina la sua organizzazione.<br />
Finanza e contabilità<br />
Legge Regionale Friuli Venezia Giulia, 4 maggio 2012, n. 10<br />
«Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali»<br />
in BUR 9 maggio 2012, n. 19<br />
Provvede al riordino ed alla riforma della legislazione regionale in materia di partecipazione della Regione a società<br />
di capitali, in attuazione dei principi recati dall’art. 13 del d.l. n. 223/2006 (convertito, con modificazioni, in l. 248/<br />
2006) e dei principi di cui all’art. 3, c. 27-32-ter della l. n. 244/2007 (finanziaria 2008). Si pone, di conseguenza, tra gli<br />
altri, gli obiettivi di:<br />
– definire e rendere omogenee le modalità e le procedure di costituzione di nuove società e di partecipazione a società<br />
esistenti;<br />
– individuare un sistema di governo sulle società a partecipazione regionale.<br />
Legge Regionale Liguria, 26 aprile 2012, n. 15<br />
«Disposizioni in materia tributaria e finanziaria»<br />
in BUR 27 aprile 2012, n. 9<br />
In primo luogo, stabilisce che, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse finanziarie, i proventi derivanti<br />
dalla lotta all’evasione fiscale, in materia di Irap, di addizionale regionale Irpef e di Iva (in quest’ultimo caso, per una<br />
quota parte), siano riversati direttamente nel conto di tesoreria regionale, secondo modalità e procedure da definire,<br />
attraverso uno specifico atto convenzionale, con l’agenzia delle Entrate. In secondo luogo, introduce esenzioni dal<br />
tributo regionale, per il deposito in discarica di rifiuti solidi, a beneficio degli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali<br />
dell’autunno 2011, in relazione ai conferimenti derivanti dalle operazioni di ripristino dei luoghi interessati da tali<br />
eventi.<br />
Governo del territorio<br />
Legge Regionale - Friuli Venezia Giulia 31 maggio 2012, n. 12<br />
«Disciplina della portualità di competenza regionale»<br />
in BUR 6 giugno 2012, n. 23<br />
Il provvedimento reca le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento dei porti di Monfalcone e di Nogaro,<br />
dei quali viene riconosciuto, insieme al porto di Trieste, l’interesse strategico in relazione all’accesso ai corridoio europei.<br />
In questa ottica, l’attività di regolazione, fondata su alcuni principi cardine (come ad esempio la separazione<br />
tra l’attività di amministrazione, di regolazione e di impresa), favorirà, in accordo con gli altri soggetti istituzionali<br />
competenti, la realizzazione di infrastrutture e lo svolgimento di servizi utili alla costruzione di una piattaforma logistica<br />
regionale.<br />
Legge Regionale Toscana, 28 maggio 2012, n. 23<br />
«Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla L.R. 88/1998 e L.R. 1/2005»<br />
in BUR 1 giugno 2012, n. 27, parte prima<br />
Nel rispetto delle leggi statali in materia, la Regione ha istituito l’Autorità portuale regionale, cui ha affidato le funzioni<br />
relative ai porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo. L’Autorità, che dipende dalla Regione,<br />
è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-giuridica, organizzativa, amministrativa<br />
e contabile. Tra le sue competenze si segnalano quelle relative alla pianificazione, gestione e manutenzione delle<br />
aree portuali, alla progettazione e realizzazione delle opere portuali ed al rilascio di tutte le concessioni e autorizzazioni<br />
aventi ad oggetto aree dei porti controllati.<br />
Legge Regionale Liguria, 5 aprile 2012, n. 12<br />
«Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva»<br />
in BUR 11 aprile 2012, n. 6, parte prima<br />
Con questa legge, la Regione è intervenuta per disciplinare l’esercizio dell’attività estrattiva sul proprio territorio.<br />
Nello specifico, il provvedimento si riferisce alle attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava elencati, con<br />
esclusione delle escavazioni negli alvei del demanio idrico, consentite solo per interventi pubblici di difesa, manutenzione<br />
e sistemazione idraulica dei corsi d’acqua secondo le vigenti norme in materia. A supporto del razionale e<br />
organizzato sfruttamento delle cave, la legge ha introdotto il Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava<br />
828 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
(Ptrac), volto a definire indirizzi ed obiettivi della programmazione delle attività, ed ha istituito il catasto delle cave<br />
esistenti.<br />
Ordinamento<br />
Legge Regionale Marche, 4 giugno 2012, n. 18<br />
«Istituzione dell’Ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche (Erap Marche), soppressione degli enti regionali<br />
per l’abitazione pubblica (Erap) e modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36: ‘‘Riordino del sistema regionale<br />
delle politiche abitative’’»<br />
in BUR 7 giugno 2012, n. 56<br />
La Regione Marche sopprime gli Enti regionali per l’abitazione pubblica che erano stati istituiti presso ogni Provincia<br />
e ne costituisce uno unico a livello regionale, con il compito di realizzare gli interventi di edilizia residenziale pubblica<br />
sovvenzionata e agevolata, nonché di gestire il patrimonio immobiliare e le attività di manutenzione connesse.<br />
Legge Regionale Toscana, 28 maggio 2012, n. 23<br />
«Istituzione dell’autorità portuale regionale. Modifiche alla L.R. 88/1998 e L.R. 1/2005»<br />
in BUR 18 giugno 2012, n. 27, parte prima<br />
Al fine di aumentare l’efficienza e l’efficacia nella gestione delle funzioni concernenti i porti di Viareggio, Giglio, Porto<br />
Santo Stefano e Marina di Campo, attualmente attribuite alla competenza comunale, la Regione istituisce un proprio<br />
ente dipendente, denominato Autorità portuale regionale, al quale riconosce il ruolo di gestore globale della vita<br />
istituzionale, amministrativa ed economica del porto, prevedendo tuttavia la partecipazione degli enti locali all’interno<br />
del comitato di indirizzo dell’ente.<br />
Legge Regionale Sardegna, 25 maggio 2012, n. 11<br />
«Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011»<br />
in BUR 25 maggio 2012, n. 21<br />
Nelle more dell’approvazione della legge generale di riordino delle autonomie locali entro il 31 ottobre 2012, la Regione<br />
dispone che gli organi provinciali in carica assumano in via provvisoria, e sino al 28 febbraio 2013, la gestione<br />
delle funzioni amministrative attribuite alle otto province soppresse in seguito ai referendum svoltisi il 6 maggio<br />
2012 e provvedano alla ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale dipendente ai fini del successivo<br />
trasferimento.<br />
Legge Regionale Friuli - Venezia Giulia, 4 maggio 2012, n. 10<br />
«Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia a società di capitali»<br />
in BUR 9 maggio 2012, n. 19<br />
Il Friuli Venezia Giulia provvede al riordino e alla riforma della legislazione regionale in materia di partecipazione della<br />
Regione a società di capitali al fine di rendere omogenee le procedure di costituzione di nuove società; di definire le<br />
competenze degli organi della Regione riguardo la partecipazione a società; di individuare il sistema di governo sulle<br />
società a partecipazione regionale; di semplificare e ridurre la legislazione regionale in materia.<br />
Legge Regionale Molise, 30 aprile 2012, n. 12<br />
«Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile»<br />
in BUR 30 aprile 2012, n. 9<br />
Il Molise istituisce l’Agenzia regionale di Protezione civile (Arpc), quale ente strumentale della Regione dotato di personalità<br />
giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale, contabile e organizzativa, al fine di assicurare l’efficace<br />
esercizio delle competenze regionali in materia di protezione civile, di cui alla legge regionale 17 febbraio<br />
2000, n. 10.<br />
Legge Regionale Friuli Venezia Giulia, 27 aprile 2012, n. 9<br />
«Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell’Autorità di Bacino regionale»<br />
in BUR 2 maggio 2012, n. 18, suppl.<br />
Norme<br />
Novità in sintesi<br />
Il Friuli Venezia Giulia dispone la soppressione dell’Autorità di bacino regionale e il subentro della Regione nell’esercizio<br />
delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro, in essere alla data della soppressione,<br />
nonché nella titolarità dei beni mobili e immobili.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 829
Norme<br />
Novità in sintesi<br />
Protezione civile<br />
Legge Regionale Molise 30 aprile 2012, n. 12<br />
«Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile»<br />
in BUR 30 aprile 2012, n. 9<br />
La Regione ha istituito l’Agenzia regionale di Protezione civile (Arpc), cui spetterà il compito di garantire un efficace<br />
esercizio delle competenze regionali in materia di protezione civile e di difesa e sviluppo del territorio, anche con riferimento<br />
agli eventi simici dell’ottobre 2002. L’Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha<br />
autonomia patrimoniale, contabile e organizzativa. Il suo funzionamento sarà regolato con un successivo regolamento<br />
approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni già fissate dalla legge in esame, che indicano tipologie<br />
e compiti degli organi dell’Agenzia nonché la relativa articolazione in servizi.<br />
Servizi alla persona<br />
Legge Regionale Friuli Venezia Giulia, 31 maggio 2012, n. 11<br />
«Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell’individuo»<br />
in BUR 6 giugno 2012, n. 23<br />
Attraverso la Direzione centrale salute-integrazione sociosanitaria e politiche sociali si promuovono progetti di sostegno<br />
al cittadino contro ogni forma di manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona, contrastando così<br />
comportamenti e tecniche tali da alterare l’autodeterminazione del singolo. È, inoltre, previsto che la Direzione<br />
centrale sostenga politiche di assistenza educativa, psicologica e legale alle vittime della dipendenza psicologica.<br />
Legge Regionale Marche, 30 maggio 2012, n. 15<br />
«Norme per la promozione e la disciplina del volontariato»<br />
in BUR 7 giugno 2012, n. 56<br />
La Regione sancisce il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione dell’impegno civile e dei principi<br />
di sussidiarietà e solidarietà sociale e per questo detta la disciplina delle attività e delle organizzazioni di volontariato<br />
e istituisce il Registro regionale nel quale sono iscritte le organizzazioni aventi sede nel territorio regionale. La<br />
Regione promuove la collaborazione con enti locali e soggetti privati interessati nelle iniziative di studio, ricerca, formazione,<br />
informazione e sperimentazione nel settore e riconosce il Centro servizi di volontariato, istituito dall’art. 15<br />
l. n. 266/91, centro di promozione dell’azione di volontariato. Interessante è la previsione dell’Assemblea regionale<br />
del volontariato, strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato alla programmazione regionale,<br />
e del Consiglio regionale del volontariato che favorisce la rappresentanza dei territori provinciali e dei diversi<br />
settori di intervento del volontariato.<br />
Legge Regionale Campania, 16 aprile 2012, n. 7<br />
«Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»<br />
in BUR 23 aprile 2012, n. 26<br />
Sport<br />
Viene istituito il Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata per il finanziamento dei progetti<br />
relativi all’utilizzo, a fini sociali, istituzionali e di interesse pubblico, degli immobili confiscati. Vi possono accedere<br />
enti territoriali, soggetti che in forza della normativa vigente hanno ricevuto in concessione i beni confiscati, enti,<br />
associazioni e cooperative che sostengono eventi e manifestazioni per la valorizzazione del patrimonio costituito dai<br />
suddetti beni. Sono, inoltre, istituiti il Fondo di rotazione per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare<br />
i beni confiscati agli obiettivi sociali e produttivi e il Fondo ammortamento dei prestiti contratti dagli enti territoriali<br />
per il finanziamento degli interventi e delle opere di adeguamento strutturale dei beni confiscati.<br />
Legge Regionale Marche, 2 aprile 2012, n. 5<br />
«Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero»<br />
in BUR 12 aprile 2012, n. 35<br />
Considera lo sport quale strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona, per il miglioramento<br />
degli stili di vita, nonché per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell’integrazione interculturale. Provvede al riparto<br />
delle funzioni amministrative, riguardanti tale settore, tra la Regione e gli Enti locali. Di seguito, si occupa degli strumenti<br />
operativi e di programmazione (tra gli altri, il Comitato regionale dello sport e del tempo libero); dello sport di<br />
cittadinanza; delle attività sportive delle persone diversamente abili; degli impianti e delle attrezzature sportive; della<br />
gestione degli impianti. Infine, reca norme per la disciplina della concessione di contributi e di incentivi.<br />
830 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
Sviluppo economico<br />
Legge Regionale Lombardia, 7 giugno 2012, n. 9<br />
«Sospensione del divieto di effettuare vendite promozionali nei periodi antecedenti i saldi»<br />
in BUR 8 giugno 2012, n. 23<br />
Si occupa, esclusivamente, delle forme straordinarie di vendita al dettaglio. Sospende, per un anno, il divieto, introdotto<br />
dall’art. 116 c. 2 della l. r. 6/2010, di effettuare vendite promozionali, per prodotti stagionali o di moda, nei trenta<br />
giorni antecedenti l’inizio delle vendite di fine stagione (saldi) e, in ogni caso, nel periodo dal 25 novembre al 31<br />
dicembre.<br />
Legge Regionale Campania, 21 maggio 2012, n. 12<br />
«Disposizioni legislative per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura»<br />
in BUR 28 maggio 2012, n. 34<br />
Persegue lo scopo della semplificazione e dello snellimento dei procedimenti amministrativi in favore dei soggetti<br />
che esercitano attività agricola. Rinvia a successivo provvedimento della Giunta regionale per l’individuazione dei<br />
procedimenti, di competenza della Regione e degli Enti locali, per i quali sia ammessa la presentazione di istanze,<br />
anche per il tramite dei Centri di assistenza agricola (Caa), autorizzati ai sensi dell’art. 14, c. 6 del d.lgs n. 99/2004,<br />
nonché per la definizione degli adempimenti di spettanza di tali centri nel corso dell’attività istruttoria. Da ultimo, disciplina<br />
i requisiti dei Caa e stabilisce che essi debbano operare sul territorio della Regione, avendo sede in almeno<br />
tre Province.<br />
Legge Regionale Valle d’Aosta, 7 maggio 2012, n. 14<br />
«Disciplina dell’attività di acconciatore»<br />
in BUR 29 maggio 2012, n. 23<br />
In conformità a quanto stabilito dalla l. n. 174/2005 e dall’art. 10, c. 2 del d.l. 7/2007 (convertito, con modificazioni,<br />
in l. 40/2007), disciplina l’attività professionale di acconciatore. Prevede che il suo esercizio sia subordinato alla presentazione<br />
di segnalazione certificata di inizio attività (ai sensi dell’art. 19 della l. n. 241/1990 e s.m.i) al Suap, da parte<br />
di soggetto in possesso di specifica qualificazione professionale. Rinvia alla competenza regolamentare comunale,<br />
per la definizione della normativa di dettaglio. Reca, infine, la disciplina sanzionatoria.<br />
Legge Regionale Marche, 2 maggio 2012, n. 11<br />
«Disciplina dei Distretti Rurali e dei Distretti Agroalimentari di qualità»<br />
in BUR 10 maggio 2012, n. 46<br />
Si occupa dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità. Stabilisce che i primi siano sistemi territoriali,<br />
anche di carattere interregionale, costituiti da obiettivi di sviluppo condivisi. Prevede che i secondi siano sistemi<br />
produttivi locali, anche a carattere interregionale, contraddistinti dalla presenza di imprese organizzate in una o<br />
più filiere agroalimentari, dedicate a produzioni di qualità. Elenca i requisiti per il loro riconoscimento, operato<br />
con deliberazione della Giunta regionale. Stabilisce, infine, che il distretto sia costituito con la partecipazione di<br />
soggetti pubblici e privati e sia dotato di un piano, con validità triennale, per definire i suoi obiettivi e le sue strategie<br />
di sviluppo.<br />
Trasporto pubblico locale<br />
Legge Regionale Lombardia, 4 aprile 2012, n. 6<br />
«Disciplina del settore dei trasporti»<br />
in BUR 6 aprile 2012, n. 14, suppl.<br />
Norme<br />
Novità in sintesi<br />
Il provvedimento contiene disposizioni riferite al trasporto pubblico regionale e locale ed ha l’obiettivo di sviluppare<br />
un sistema di trasporto integrato, rispondente alle esigenze di mobilità e di sostenibilità ambientale, promuovendo<br />
la crescita di qualità dei servizi e perseguendo la sostenibilità economica del sistema. A tale scopo, il territorio regionale<br />
è suddiviso in bacini territoriali ottimali, corrispondenti ai confini provinciali, con possibilità di ulteriori aggregazioni<br />
volontarie. In ogni bacino è istituita, senza ulteriori oneri per il sistema, un’agenzia per il trasporto pubblico locale<br />
cui spetterà l’esercizio delle funzioni in materia, ivi compreso l’affidamento dei servizi nel rispetto delle competenze<br />
statali in materia di concorrenza.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 831
Norme<br />
Novità in sintesi<br />
Tutela della salute<br />
Legge Regionale Liguria, 30 aprile 2012, n. 18<br />
«Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico»<br />
in BUR 2 maggio 2012, n. 10, parte prima<br />
La Regione si occupa della prevenzione, del trattamento terapeutico e del recupero delle persone affette da sindrome<br />
da gioco d’azzardo patologico (Gap) innanzitutto mediante l’istituzione, presso ciascun Dipartimento delle dipendenze,<br />
presente nelle AslL, di un nucleo operativo specializzato. È altresì istituito l’Osservatorio regionale sul Gap, organo di<br />
consulenza della Giunta regionale. Incisiva è la campagna informativa di prevenzione, da effettuarsi mediante l’esposizione,<br />
presso case da gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche e sugli apparecchi e congegni per il gioco di una<br />
nota informativa per l’utenza e la presenza di un’area dedicata all’informazione sulle attività di prevenzione.<br />
Legge Regionale Friuli Venezia Giulia, 12 aprile 2012, n. 8<br />
«Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy)»<br />
in BUR 18 aprile 2012, n. 16<br />
La Regione riconosce che la terapia e l’attività assistite con gli animali, affiancate alle terapie della medicina tradizionale,<br />
costituiscano valido ausilio nel processo riabilitativo dei pazienti. È, quindi, previsto che gli animali ammessi<br />
siano sottoposti a un programma sanitario che ne attesti costantemente lo stato di buona salute e benessere; è,<br />
inoltre, disposto che i programmi di addestramento siano svolti senza coercizioni o maltrattamenti nel rispetto delle<br />
esigenze etologiche dell’animale e con il fine di favorirne la corretta interazione con l’uomo. All’adozione di apposito<br />
decreto del Presidente della Regione è demandata l’istituzione di una Commissione incaricata di coordinare le procedure<br />
per l’attuazione della legge.<br />
Legge Regionale Friuli Venezia Giulia, 12 aprile 2012, n. 7<br />
«Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate»<br />
in BUR 18 aprile 2012, n. 16<br />
La Regione, ai fini della tutela della salute e della prevenzione dei possibili rischi connessi ai trattamenti di tatuaggio<br />
e piercing, disciplina le modalità di svolgimento delle relative attività, promuovendo la diffusione delle conoscenze<br />
degli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione e sostenendo tutte le azioni all’uopo necessarie. È, quindi, previsto<br />
che l’esercizio delle attività di piercing e tatuaggio sia soggetto a s.c.i.a. e che gli esercenti acquisiscano dai clienti il<br />
consenso informato su esecuzione, precauzioni da osservare e rimozione del tatuaggio o del piercing. Ai comuni sono<br />
affidate funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto dei requisiti per l’esercizio delle attività, mentre rimangono<br />
nella competenza delle aziende per i servizi sanitari le verifiche sulla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari.<br />
Legge Regionale Piemonte, 11 aprile 2012, n. 4<br />
«Disciplina dei Registri regionali di rilevante interesse sanitario»<br />
in BUR 19 aprile 2012, n. 16<br />
Ai fini della conoscenza dei rischi per la salute pubblica e per la programmazione a livello regionale degli interventi a<br />
tutela della collettività sono istituiti a) il registro tumori; b) il registro malformazioni congenite; c) il registro sclerosi laterale<br />
amiotrofica; d) il registro malattie rare; e) il registro diabete; f) il registro dialisi e trapianto; g) il registro mortalità.<br />
I suddetti registri raccolgono dati anagrafici e sanitari delle persone affette dalle malattie cui si riferiscono e rappresentano<br />
strumento di ausilio alla ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico.<br />
Legge Regionale Liguria, 5 aprile 2012, n. 11<br />
«Costituzione della rete alcologica regionale»<br />
in BUR 11 aprile 2012, n. 6, parte prima<br />
La Regione realizza un’azione programmata per la costituzione della Rete alcologica regionale per garantire l’intervento<br />
organico nel campo della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle dipendenze alcologiche e delle patologie conseguenti.<br />
La legge intende assicurare assistenza organizzata su tutto il territorio, affidando a èquipe multidisciplinari<br />
delle dipendenze funzioni di educazione sanitaria, prevenzione, intervento diagnostico e orientamento terapeutico.<br />
Tutela del lavoro<br />
Legge Regionale Marche, 17 maggio 2012, n. 14<br />
«Modifica alla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 ‘‘Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro’’»<br />
in BUR 31 maggio 2012, n. 55<br />
La legge si compone di un unico articolo che, in attuazione del T.U. in materia di apprendistato (d.lgs. n. 167/2011),<br />
attribuisce alla Giunta la disciplina 1) dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,<br />
previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e<br />
di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale; 2) del-<br />
832 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
l’offerta formativa pubblica integrativa della formazione professionalizzante e di mestiere; 3) dei profili formativi e<br />
della durata dell’apprendistato per attività di ricerca, ai fini del conseguimento di un diploma o per percorsi di alta formazione.<br />
Legge Regionale Calabria, 19 aprile 2012, n. 13<br />
«Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare»<br />
in BUR 16 aprile 2012, n. 7, Suppl. S.<br />
Con l’obiettivo di promuovere diritto al lavoro, piena occupazione, regolarità, stabilità e sicurezza del lavoro, la Regione<br />
affronta il problema del lavoro irregolare e individua misure e strumenti per favorirne l’emersione e monitorare<br />
l’attuazione della normativa vigente. A tal fine, è creata apposita Commissione regionale che, attraverso le sedi dislocate<br />
sul territorio, conduce studi e analisi sulle problematiche del lavoro sommerso e irregolare e sulle dinamiche<br />
economiche inerenti al mercato del lavoro e garantisce il coordinamento e il raccordo interistituzionale con gli enti<br />
preposti alle politiche di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Presso la Commissione è, inoltre, istituita la<br />
Centrale di Allarme Emersione, banca dati che raccoglie i dati delle imprese alle quali sono state contestate infrazioni<br />
in materia di lavoro sommerso e non regolare e di sicurezza sui luoghi di lavoro.<br />
Impugnative del Governo avverso le leggi regionali,<br />
ex art. 127 della Costituzione<br />
Legge Regionale Liguria, 5 aprile 2012, n. 10<br />
«Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico»<br />
Impugnativa: C.d.M. del 7 giugno 2012<br />
Norme<br />
Novità in sintesi<br />
I profili di illegittimità costituzionale sono individuati in ragione del contrasto con le disposizioni statali dettate dal<br />
d.lgs. n. 28/2011 di attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili<br />
e, quindi, con riferimento all’art. 117, c. 1, Cost., che impone il rispetto degli obblighi comunitari, e all’art. 117, c. 3,<br />
Cost. che attribuisce alle Regioni potestà legislativa di tipo concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione<br />
nazionale dell’energia, riservando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 833
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di Rosanna De Nictolis<br />
pagg. 3076, 180,00 - II edizione<br />
CODICE<br />
DEL PROCESSO<br />
AMMINISTRATIVO<br />
COMMENTATO<br />
Aggiornato con il D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195<br />
L’Opera commenta approfonditamente il testo del Codice del pro-<br />
cesso amministrativo, così come integrato e modificato dal decreto<br />
correttivo n. 195/2011 (in vigore dall’8 dicembre 2011).<br />
Le disposizioni del Codice sono esaminate tenendo conto della<br />
copiosa giurisprudenza formatasi nei primi diciotto mesi di applica-<br />
zione e delle ultime novità normative. Per ciascun istituto vengono<br />
anche evidenziate le criticità esegetiche poste dalla recente disci-<br />
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Servizio idrico integrato<br />
Il servizio idrico integrato<br />
e il regime giuridico delle reti<br />
Corte costituzionale, sentenza 25 novembre 2011, n. 320 - Pres. Quaranta - Red. Gallo<br />
L’art. 49, c. 2, della legge della Regione Lombardia n. 26/2003, che prevede l’istituzione di società patrimoniali<br />
d’ambito, di proprietà degli enti locali, a cui trasferire la proprietà delle reti e degli impianti del servizio idrico<br />
integrato, viola la previsione circa la loro proprietà pubblica disposta dall’art. 143 del d.lgs. n. 152/2006 e dagli<br />
artt. 822, 823 e 824 c.c. La materia dell’‘‘ordinamento civile’’ è, infatti, di competenza esclusiva statale ex art.<br />
117, c. 2, lett. l) Cost. Ne discende l’illegittimità del c. 4 dello stesso articolo che assegna a tale società patrimoniale<br />
il compito di espletare la gara per l’affidamento del servizio idrico integrato.<br />
Omissis.<br />
Il commento<br />
di Andrea Maria Altieri<br />
La Corte Costituzionale ha stabilito che la disposizione contenuta nella legge della Regione Lombardia che<br />
consente di istituire società patrimoniali d’ambito, di proprietà degli enti locali, cui trasferire la proprietà delle<br />
reti e degli impianti per l’erogazione del servizio idrico integrato, viola la competenza esclusiva statale in materia<br />
di ordinamento civile ex art. 117, c. 2, lett. l) Cost. Infatti, la riforma dei servizi pubblici locali introdotta<br />
dall’art. 23-bis della l. n. 133/2008, ribadendo la proprietà pubblica delle reti, ha abrogato tacitamente l’art.<br />
113, c. 13 del Testo unico degli enti locali che prevedeva la possibilità di istituire società delle reti di proprietà<br />
degli enti locali. In questo modo, però, viene meno un importante strumento che avrebbe potuto facilitare<br />
il finanziamento degli interventi per il miglioramento delle reti e della qualità del servizio idrico integrato.<br />
L’illegittimità della legge regionale che<br />
istituisce società patrimoniali d’ambito<br />
La sentenza della Corte costituzionale 21 novembre<br />
2011, n. 320, ha affermato l’illegittimità costituzionale<br />
della norma regionale secondo cui le reti e gli<br />
ORIENTAMENTI<br />
Giurisprudenza<br />
Servizi pubblici locali<br />
Giurisprudenza Conforme: Cass. civ., sez. II, 27 febbraio 2012, n. 2962 (patrimonio indisponibile); Cass. civile, sez. II,<br />
24 maggio 2011, n. 11402; Consiglio Stato, sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3507; Cass. civ., sez. un., 3 aprile<br />
2007, n. 8225 (demanio legale).<br />
Dottrina V. Cerulli Irelli, Utilizzazione economica e fruizione collettiva dei beni, in Associazione Italiana dei Professori<br />
di Diritto Amministrativo, Annuario 2003, Milano, 2004; G. Corso, I beni pubblici come strumento<br />
essenziale dei servizi di pubblica utilità, in Aipda, Annuario 2003, cit.; M. Renna, La regolazione<br />
amministrativa dei beni a destinazione pubblica, Milano, 2004; M. Dugato, Proprietà e gestione delle<br />
reti nei servizi pubblici locali, inRiv. Trim. degli appalti, 2003, 3, 522 ss.; A. Fioritto, Proprietà e gestione<br />
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni nel settore idrico, inServizi pubblici e appalti, 2004,<br />
3, 455 ss.; M.R. Mazzola, Le infrastrutture idriche: finanziamento, regolazione e mercato, in M.P. Manacorda<br />
(a cura di), I nodi delle reti. Infrastrutture, mercato e interesse pubblico, Firenze, 2010.<br />
impianti del servizio idrico integrato potevano essere<br />
trasferiti a società patrimoniali di proprietà degli<br />
enti locali. Infatti, la norma statale che contemplava<br />
questa ipotesi, l’art. 113, c. 13, del decreto legislativo<br />
18 agosto 2000, n. 267, Testo unico degli<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 835
Giurisprudenza<br />
Servizi pubblici locali<br />
enti locali (Tuel), è stata abrogata dall’art. 23-bis,<br />
c. 5, della legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha ribadito<br />
la ‘‘proprietà pubblica’’ delle reti e degli impianti<br />
utilizzati per l’erogazione dei servizi pubblici<br />
locali.<br />
Per effetto di questa abrogazione tacita, reti ed impianti,<br />
in questo caso del servizio idrico, tornano al<br />
regime di proprietà pubblica necessaria. La sentenza<br />
della Corte compie un passo ulteriore, sottraendo<br />
alla legislazione regionale ogni possibilità di disporre<br />
diversamente. La riforma del 2008 dei servizi<br />
pubblici locali ha dunque l’effetto di impedire che<br />
reti ed impianti siano soggetti a quel regime giuridico<br />
dei beni che si era affermato a cominciare dalle<br />
reti nazionali elettriche e ferroviarie, caratterizzato<br />
dall’appartenenza privata dei beni e da una stringente<br />
garanzia della loro destinazione pubblica. Impedire<br />
che i beni in questione siano trasferiti a società<br />
di diritto privato, tuttavia, produce conseguenze<br />
anche sulle modalità di finanziamento delle<br />
infrastrutture e sulla qualità del servizio erogato.<br />
Il caso in commento trae origine dal ricorso in via<br />
principale promosso dal Presidente del Consiglio<br />
dei ministri, con cui è stato impugnato l’art. 1, c. 1,<br />
lett. t), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre<br />
2010, n. 21 (1), nella parte in cui introduce<br />
modifiche ai c. 2, 4 e 6, lett. c), dell’art. 49, della<br />
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26. Il richiamato<br />
c. 2 stabilisce che gli enti locali possono<br />
costituire una società patrimoniale d’ambito ai sensi<br />
dell’art. 113, c. 13, Tuel, cui conferire la proprietà<br />
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali<br />
del servizio idrico integrato, a condizione<br />
che questa sia unica per ogni ambito territoriale ottimale<br />
(Ato) e che vi partecipino i due terzi dei comuni<br />
di quell’Ato. Il richiamato c. 4 stabilisce che<br />
queste società patrimoniali d’ambito hanno l’obbligo<br />
di mettere a disposizione del gestore del servizio<br />
le reti e che alla stessa società patrimoniale d’ambito<br />
può essere assegnato il compito di espletare le<br />
gare per l’affidamento del servizio, le attività di progettazione<br />
preliminare delle opere relative al servizio<br />
idrico e l’attività di collaudo delle stesse. Il c. 6,<br />
lett. c), stabilisce, invece, che l’ente responsabile<br />
dell’Ato effettui la definizione dei criteri per il trasferimento<br />
dei beni e del personale dalle gestioni<br />
esistenti a quelle subentranti.<br />
Solo il c. 6, lett. c), ha superato lo scrutinio di costituzionalità<br />
della Corte. La norma al c. 2, che prevedeva<br />
il conferimento della proprietà di reti ed<br />
impianti ad una società patrimoniale d’ambito, è<br />
infatti stata dichiarata illegittima per contrasto con<br />
l’art. 143, c. 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,<br />
n. 152, il quale, in combinato disposto con gli artt.<br />
822, 823 e 824, del codice civile, assoggetta le infrastrutture<br />
idriche al regime del demanio pubblico<br />
e ne dispone l’inalienabilità.<br />
La Corte ha stabilito che l’art. 113, c. 13, Tuel, cui<br />
si richiamava la disposizione regionale, che prevedeva<br />
l’istituzione di società pubbliche a cui trasferire la<br />
proprietà di reti ed impianti, è stato abrogato dall’art.<br />
23-bis, c. 5, della l. n. 133/2008. La prima norma<br />
prevedeva il solo vincolo di destinazione pubblica<br />
delle reti e degli impianti, mentre l’art. 23-bis, c.<br />
5, aveva disposto la proprietà pubblica per questi beni,<br />
che viene definita dalla Corte come assoggettamento<br />
al demanio accidentale. L’incompatibilità tra<br />
le due norme comporta, dunque, l’abrogazione della<br />
lex anterior e, considerata la cancellazione dall’ordinamento<br />
mediante referendum della lex posterior (2),<br />
la materia risulta ora disciplinata dal d. lgs. n. 152/<br />
2006 e dal codice civile, che prevedono l’appartenenza<br />
delle reti e degli impianti del servizio idrico al<br />
demanio legale. Dal momento che la materia ‘‘ordinamento<br />
civile’’ pertiene esclusivamente allo Stato,<br />
ex art. 117, c. 2, lett. l), Cost., la norma regionale<br />
che modifica il regime giuridico di beni del demanio<br />
accidentale, in assenza di un legge statale in materia,<br />
risulta illegittima. Da questo primo profilo di incostituzionalità,<br />
la Corte fa discendere anche il secondo,<br />
quello relativo al c. 4. Tale comma prevede, infatti,<br />
che il compito di espletare le gare per l’affidamento<br />
del servizio idrico integrato possa essere assegnato alla<br />
società patrimoniale d’ambito, di cui al c. 2, soggetto<br />
la cui costituzione, però, èprevista da una disposizione<br />
di cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità.<br />
Dataleillegittimitàdiscende necessariamente anche<br />
quella del c. 4, senza che sia necessario procedere<br />
allo scrutinio in base ai parametri evocati dal ricorrente.<br />
Il regime giuridico delle reti idriche<br />
Una ricognizione del regime giuridico delle reti e<br />
degli impianti del servizio idrico integrato deve par-<br />
Note:<br />
(1) La legge regionale attua la legge 23 dicembre 2009, n. 191,<br />
art. 2, c. 186-bis, che prevedeva la soppressione delle autorità<br />
d’ambito e l’attribuzione ad altri organi delle loro funzioni.<br />
(2) Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n.<br />
113, Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell’art.<br />
23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,<br />
dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni,<br />
nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale<br />
n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e<br />
di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica,<br />
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167, del 20 luglio 2011.<br />
836 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
tire dalle disposizioni del codice civile. La categoria<br />
dei beni appartenenti al demanio idrico, cioè tutte<br />
le acque superficiali e non, è disciplinata dall’art.<br />
822, c. 1, c. c., ed afferisce al demanio naturale; gli<br />
acquedotti, invece, sono menzionati nel c. 2 dello<br />
stesso articolo e rientrano nel cosiddetto demanio<br />
accidentale o legale dello Stato (3). Oltre agli acquedotti,<br />
sono parte del demanio anche gli altri<br />
manufatti che utilizzano l’acqua quali canali di navigazione,<br />
di irrigazione e di bonifica (4). Gli acquedotti<br />
provinciali e comunali fanno parte dei rispettivi<br />
demani ex art. 824 c.c (5). Gli acquedotti<br />
di pertinenza regionale sono stati devoluti dal demanio<br />
statale a quello regionale, per le regioni a<br />
statuto ordinario, dall’art. 11, della legge 16 maggio<br />
1970, n. 281 (6). Contestualmente alla riorganizzazione<br />
del servizio idrico, la legge 5 gennaio 1994, n.<br />
36, ha stabilito la riserva originaria di tutte le acque,<br />
estinguendo così la categoria delle acque private<br />
(7). In seguito, con il d.lgs. n. 152/2006, è stato<br />
stabilito che «gli acquedotti, le fognature, gli impianti<br />
di depurazione e le altre infrastrutture idriche<br />
di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o<br />
misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli<br />
artt. 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili<br />
se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla<br />
legge» (8), venendo così esteso il regime della demanialità,<br />
oltre che alle reti idriche, anche a quelle<br />
di fognatura e agli impianti di depurazione esclusi<br />
dal dettato del codice civile.<br />
A modificare il regime giuridico delle reti e degli<br />
impianti del servizio idrico integrato, da demaniale<br />
a patrimoniale indisponibile, era intervenuta la riforma<br />
dell’art. 113, Tuel, disposta dall’art. 35, legge<br />
28 dicembre 2001, n. 448, successivamente modificata<br />
nel 2003. Il nuovo testo dell’art. 113 del Tuel<br />
aveva stabilito, al c. 2, che «gli enti locali non possono<br />
cedere la proprietà degli impianti, delle reti, e<br />
delle altre dotazioni destinate all’esercizio dei servizi<br />
pubblici». I successivi commi introducevano, però,<br />
almeno altri quattro modelli di regime dominicale<br />
per le reti (9). Tra questi, il comma 13 (10) prevedeva<br />
che fosse riconosciuta all’ente locale la possibilità<br />
di conferire la proprietà dei beni in questione<br />
ad una società completamente pubblica (11). Il legislatore<br />
del 2001, secondo parte della scienza giuridica,<br />
avrebbe introdotto una nuova categoria di beni<br />
pubblici: si tratterebbe di beni soggettivamente<br />
privati, accomunati dall’incedibilità e dalla strumentalità<br />
ad un servizio pubblico locale di rilievo<br />
economico, con caratteristiche così più simili alla<br />
categoria del demanio che a quella del patrimonio<br />
indisponibile (12). La situazione proprietaria di<br />
queste società patrimoniali, e il regime giuridico dei<br />
beni loro trasferiti, avrebbe reso le stesse molto simili<br />
alle società titolari delle reti nazionali elettrica<br />
e ferroviaria: loro caratteristica comune è quella di<br />
essere proprietarie di beni soggetti ad un regime<br />
speciale più stringente e invasivo del vincolo di destinazione<br />
pubblica che viene imposto ai beni di<br />
proprietà di enti non territoriali, strumentali ad un<br />
pubblico servizio, ex artt. 828 e 830 c.c. (13). La<br />
Regione Lombardia aveva fatto riferimento proprio<br />
Note:<br />
Giurisprudenza<br />
Servizi pubblici locali<br />
(3) Si v. ex multis M.S. Giannini, I beni pubblici, Roma, 1963;<br />
S. Cassese, I beni pubblici. Circolazione e tutela, Milano,<br />
1969; R. Resta, Capo II - Dei beni appartenenti allo Stato, agli<br />
enti pubblici, e agli enti ecclesiastici, in A. Scialoja, G. Branca<br />
(a cura di), Commentario del codice civile. Proprietà artt. 810-<br />
956, Bologna, 1976, 68 ss.; M. Arsì, I beni pubblici, inS.Cassese<br />
(a cura di), Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo<br />
speciale, II, Milano, 2003, 1705 ss.; E. Castorina,<br />
Art. 822 (Demanio pubblico), in P. Schlesinger (diretto da), Il<br />
codice civile. Commentario, Beni pubblici. Artt. 822-830, Milano,<br />
2008, 3 ss.<br />
(4) Si v. R. Resta, Capo II - Dei beni appartenenti allo Stato, agli<br />
enti pubblici, e agli enti ecclesiastici, cit., 105. Cfr. ex multis<br />
Cassazione civile, sez. un. 3 aprile 2007, n. 8225.<br />
(5) Si v. E. Castorina, Art. 824 (Beni delle province e dei comuni<br />
soggetti al regime dei beni demaniali), in P. Schlesinger (diretto<br />
da), Il codice civile. Commentario, Beni pubblici. Artt. 822-830,<br />
cit., 202.<br />
(6) Si v. M. Contini, Art. 12 - Dotazioni dei soggetti gestori del<br />
servizio idrico integrato, in U. Pototschnig, E. Ferrari (a cura di),<br />
Commentario alle disposizioni in materia di risorse idriche, Padova,<br />
2000, 148.<br />
(7) Art. 1, c. 1, l. n. 36/1994.<br />
(8) Art. 143, c. 1, d. lgs. n. 152/2006.<br />
(9) Per un’analisi approfondita si v. G. Piperata, Tipicità e autonomia<br />
nei servizi pubblici locali, Milano, 2005, 253-260.<br />
(10) L’art. 113, c. 13 del Tuel così come modificato reca che:<br />
«Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia<br />
vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà<br />
delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società<br />
a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società<br />
pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali<br />
a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o,<br />
ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest’ultima,<br />
a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità<br />
di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta<br />
gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera<br />
a) del c. 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare<br />
le gare di cui al c. 5».<br />
(11) Sulla necessità di prevedere una proprietà totalmente pubblica<br />
di tali società, stabilita solo a partire dalle modifiche introdotte<br />
nel 2003 all’art. 113 Tuel, si v. M. Dugato, Proprietà e gestione<br />
delle reti nei servizi pubblici locali, inRiv. Trim. degli appalti,<br />
2003, 3, 522 ss. e M. Lamandini, La nuova disciplina sui<br />
servizi pubblici locali. La gestione dei servizi: profili di diritto<br />
commerciale, inRiv. trim. degli appalti, 2003, 3, 541 ss.<br />
(12) Si v. M. Dugato, Proprietà e gestione delle reti nei servizi<br />
pubblici locali, cit., 528 ss.<br />
(13) Si v. M. Renna, La regolazione amministrativa dei beni a destinazione<br />
pubblica, Milano, 2004, 146-147.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 837
Giurisprudenza<br />
Servizi pubblici locali<br />
alla fattispecie regolata dall’art. 113, c. 13, Tuel,<br />
nel prevedere la facoltà, per gli enti locali, di creare<br />
una società patrimoniale d’ambito completamente<br />
pubblica, proprietaria delle reti, degli impianti e<br />
delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico<br />
integrato.<br />
Successivamente, è intervenuta un’ulteriore riforma<br />
dei servizi pubblici locali, disposta dall’art. 23-bis<br />
della l. n. 133/2008 (14), la quale, oltre a disciplinare<br />
le modalità di affidamento del servizio, ha ribadito<br />
la proprietà pubblica degli impianti e delle<br />
reti strumentali all’erogazione dei servizi (15). Lo<br />
stesso articolo, al c. 11, aveva abrogato le disposizioni<br />
dell’art. 113, Tuel, divenute incompatibili<br />
con la nuova disciplina, mentre, al c. 10, lett. m),<br />
aveva demandato l’individuazione delle norme incompatibili<br />
con la nuova disciplina, da abrogare<br />
espressamente, ad un regolamento del governo.<br />
Nella sentenza in nota, gran parte del ragionamento<br />
della Corte è incentrato sugli effetti prodotti dall’art.<br />
23-bis quale ius superveniens e su quali norme<br />
siano state tacitamente ed esplicitamente abrogate<br />
da questo articolo (che già prevedeva la tacita abrogazione<br />
dell’art. 113, Tuel, nelle parti incompatibili<br />
con le nuove disposizioni) e dal regolamento attuativo,<br />
emanato con il decreto del Presidente della<br />
Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 (16). Secondo<br />
la Corte, nonostante nel regolamento non figuri<br />
il c. 13 dell’art. 113, Tuel, tra le disposizioni da<br />
abrogare, per esso opererebbe, comunque, un’abrogazione<br />
tacita in ragione dell’incompatibilità prevista<br />
dall’art. 23-bis, c. 11. Infatti, la previsione di un<br />
trasferimento di beni demaniali ad una società privata,<br />
seppure di proprietà pubblica degli enti locali,<br />
si pone in contrasto con l’art. 23-bis, c. 5, che dispone<br />
la ‘‘proprietà pubblica delle reti’’ ed opera<br />
quale ius superveniens rispetto alla norma contenuta<br />
nel Tuel.<br />
Questa ipotesi sarebbe confermata, secondo il giudizio<br />
della Corte, dall’espressione usata all’art. 12 del<br />
regolamento stesso: «le seguenti disposizioni sono o<br />
restano abrogate», intendendo che il c. 11 dell’art.<br />
23-bis - che prevedeva l’abrogazione tacita dell’art.<br />
113, Tuel, nelle parti incompatibili con la nuova<br />
disciplina - avrebbe già avuto una efficacia di questo<br />
tipo (17). Nel caso affrontato dalla sentenza, infatti,<br />
la difesa regionale aveva considerato l’incedibilità<br />
delle azioni della società patrimoniale degli<br />
enti locali quale valida garanzia della destinazione<br />
pubblica delle reti e, quindi, aveva sostenuto la<br />
compatibilità delle due disposizioni. Anche parte<br />
della scienza giuridica aveva aderito a questa tesi,<br />
considerata la totale proprietà pubblica di tali so-<br />
cietà, la quale faceva salva la proprietà pubblica degli<br />
impianti e delle reti in senso sostanziale (18).<br />
Il regime giuridico delle reti è ora regolato dall’art.<br />
143 del d.lgs. n. 152/2006 e dagli artt. 822 e ss.,<br />
c.c., essendo intervenuta l’abrogazione, tramite referendum,<br />
dell’art. 23-bis e del relativo regolamento<br />
attuativo. Alla luce del combinato disposto di queste<br />
norme, la Corte ha stabilito che la legge regionale<br />
non può disporre il passaggio della proprietà<br />
delle reti idriche ad una società patrimoniale d’ambito,<br />
ancorché di proprietà interamente pubblica.<br />
L’inalienabilità dei beni facenti parte del demanio<br />
pubblico sarebbe infatti minata dalla natura privatistica<br />
della società patrimoniale d’ambito. La Corte<br />
rimarca, infatti, la differenza tra patrimonio sociale<br />
e capitale sociale: mentre quest’ultimo può risultare<br />
incedibile, sia per una pattuizione fra i soci, ex art.<br />
2341-bis c.c., che per una disposizione di legge come<br />
nel caso di specie, questo, tuttavia, non comporta<br />
l’incedibilità dei beni che costituiscono il patrimonio<br />
sociale e che, perciò, possono liberamente<br />
circolare e integrano la garanzia generica dei creditori,<br />
ex art. 2740 c.c., previsione limitabile solo nei<br />
casi stabiliti dalla legge statale nell’esercizio della<br />
sua competenza esclusiva in materia di ‘‘ordinamento<br />
civile’’ (19). La Corte sostiene così che «la sola<br />
proprietà pubblica, ancorché totalitaria, in società<br />
di capitali non vale, dunque, a mutare la disciplina<br />
della circolazione giuridica dei beni che formano il<br />
patrimonio sociale e la loro qualificazione» (20). Il<br />
Note:<br />
(14) Al riguardo si v. M. Dugato, I servizi pubblici locali, inquesta<br />
Rivista, 2008, 12, 1219 ss.; R. De Nictolis, La riforma dei<br />
servizi pubblici locali, inUrb. e app., 2008, 10, 1109 ss.; F. Merusi,<br />
Le modalità di gestione dei servizi pubblici locali, inLe nuove<br />
autonomie, 2009, n. 2-3, 307 ss.; D. Agus, I servizi pubblici<br />
locali e la fiducia nella concorrenza, inquesta Rivista, 2010, 7,<br />
464 ss.<br />
(15) L. n. 133/2008, art. 23-bis, c.5.<br />
(16) Il d.P.R. n. 168/2010, art. 12, lett. a), ha abrogato l’art. 113,<br />
c. 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 15-bis, 15-ter<br />
e 15-quater.<br />
(17) L’abrogazione tacita lascia comunque un’incertezza rispetto<br />
a quella espressa ed è compito dell’interprete capire quale siano<br />
le disposizioni compatibili all’interno dell’atto indicato come suscettibile<br />
di incompatibilità, in questo caso l’art 113, Tuel. L’incertezza<br />
viene solo parzialmente risolta facendo riferimento ai<br />
principi più generali cui le norme in questione sono subordinate.<br />
Si v. F. Modugno, Abrogazione, in Enciclopedia giuridica Treccani,<br />
X aggiornamento, Roma, 2002; G.U. Rescigno, Abrogazione,<br />
in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, Milano,<br />
2006; F. Sorrentino, Le fonti del diritto italiano, Padova, 2009,<br />
68 ss.<br />
(18) M. Dugato, I servizi pubblici locali, cit., 1220.<br />
(19) Considerato in diritto punto n. 2.1.3.<br />
(20) Ibidem.<br />
838 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
egime giuridico degli acquedotti e degli altri impianti<br />
strumentali all’erogazione del servizio idrico,<br />
in virtù della loro appartenenza al demanio legale,<br />
può essere modificato solo tramite una disposizione<br />
di legge, come previsto dall’art. 822, c. 2, c.c., fermo<br />
restando il vincolo di destinazione.<br />
In virtù dell’abrogazione dell’art. 113, c. 13, Tuel,<br />
manca, nel nostro ordinamento, una norma che<br />
vincoli la destinazione pubblica dei beni strumentali<br />
all’erogazione di servizi pubblici locali nel momento<br />
in cui vengono trasferiti dal demanio a società<br />
di diritto privato, seppur di proprietà completamente<br />
pubblica. La Corte, con questa decisione,<br />
fa propria una definizione formale di proprietà pubblica<br />
che fa coincidere con il regime demaniale. A<br />
giudizio della Corte, la proprietà sostanziale pubblica,<br />
attraverso società di diritto privato completamente<br />
in mano agli enti locali, non costituisce una<br />
garanzia del vincolo di destinazione tanto quanto il<br />
regime demaniale sancito dal codice civile. La Regione<br />
Lombardia aveva, infatti, interpretato in una<br />
prospettiva teleologica il principio di pubblicità<br />
delle infrastrutture idriche, come la stessa Corte<br />
aveva interpretato il principio di pubblicità delle<br />
acque nella sentenza 10 luglio 1996, n. 259, da intendersi<br />
come strumentale alla garanzia del massimo<br />
godimento dei beni, indipendentemente dal regime<br />
proprietario che li conforma (21). Inoltre, la<br />
difesa regionale ha sostenuto che il trasferimento<br />
dei beni alla società patrimoniale non violerebbe il<br />
regime demaniale degli stessi in quanto la società<br />
patrimoniale costituisce un’articolazione funzionale<br />
degli enti locali poiché detta società deve possedere<br />
un capitale interamente pubblico di cui è espressamente<br />
sancita l’incedibilità. Del resto, il modello<br />
gestionale scelto dal legislatore regionale sarebbe il<br />
medesimo adottato per i beni del demanio pubblico,<br />
cioè la società patrimoniale dello Stato, Patrimonio<br />
dello Stato S.p.a, a cui possono essere trasferiti<br />
diritti pieni o parziali su beni immobili facenti<br />
parte del demanio dello Stato (22). In sostanza, l’istituzione,<br />
ormai un decennio fa, della Patrimonio<br />
dello Stato S.p.a., avrebbe certificato, secondo la<br />
difesa regionale, l’allargamento della categoria dei<br />
beni d’interesse pubblico rispetto a quella dei beni<br />
demaniali (23). Anche le evoluzioni legislative alle<br />
quali si è assistito nei settori delle grandi reti infrastrutturali<br />
confermerebbero l’ipotesi di una garanzia<br />
di destinazione pubblica e di una valorizzazione<br />
economica dei beni pubblici, a prescindere dal loro<br />
regime demaniale (24).<br />
La Corte ha, però, obiettato che la normativa relativa<br />
alla Patrimonio dello Stato S.p.a. riguarda i so-<br />
Giurisprudenza<br />
Servizi pubblici locali<br />
li beni demaniali dello Stato, di cui non è modificato<br />
il regime giuridico, e la cui interpretazione<br />
non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica<br />
per i beni degli enti pubblici territoriali (25).<br />
La norma regionale che modifica il regime giuridico<br />
dei beni del demanio legale viola, dunque, la competenza<br />
esclusiva statale in materia di ‘‘ordinamento<br />
civile’’ ex art. 117, c. 2, lett. l), Cost.<br />
La decisione della Corte di affermare il regime di<br />
proprietà pubblica delle reti evidenzia un vulnus<br />
creato dal legislatore del 2008 nel riformare, in maniera<br />
poco chiara, la disciplina dei servizi pubblici<br />
locali. Si assiste, infatti, al paradosso di una nozione<br />
sostanziale di proprietà pubblica a livello statale,<br />
mentre, venuto meno il c. 13 dell’art. 113, Tuel,<br />
per le Regioni viene presa in considerazione unicamente<br />
una nozione formale. Un migliore drafting<br />
normativo da parte del legislatore del 2008 avrebbe<br />
potuto salvare la previsione di società delle reti di<br />
proprietà totale degli enti locali che, come si vedrà<br />
nei paragrafi successivi, possono giocare un ruolo<br />
importante per una migliore erogazione dei servizi<br />
pubblici locali. Non potendo, infatti, escludere categoricamente<br />
che il legislatore intendesse precludere<br />
la strada ad una nozione sostanziale di proprietà<br />
pubblica, è utile interrogarsi se la Corte abbia vagliato<br />
attentamente gli effetti di un’interpretazione<br />
pura della norma e se non avesse potuto, invece,<br />
prendere in considerazione un’interpretazione funzionale<br />
agli scopi che l’art. 113, c. 13, intendeva<br />
perseguire.<br />
La società delle reti nella disciplina dei<br />
servizi pubblici locali<br />
Il modello di società delle reti era stato introdotto<br />
dalla riforma dei servizi pubblici locali del 2001 che<br />
aveva avuto il più ampio obiettivo di incentivare<br />
l’ammodernamento dei servizi, di introdurre, nei<br />
Note:<br />
(21) Ritenuto in fatto punto 3.1 della sentenza.<br />
(22) Legge 15 giugno 2002, n. 112, art. 7. Per un commento si<br />
v. G. Napolitano, La Patrimonio S.p.A. tra passato e futuro: verso<br />
la scomposizione del regime demaniale e la gestione privata<br />
dei beni pubblici?, in Associazione italiana dei professori di diritto<br />
amministrativo, Annuario 2003, Milano, 2004, 251 ss; A. Serra,<br />
Le società di ‘‘valorizzazione’’ dei beni pubblici, in M. Cammelli,<br />
M. Dugato (a cura di), Studi in tema di società a partecipazione<br />
pubblica, Torino, 2008, 181 ss.<br />
(23) Tale dinamica era stata ben delineata dalla scienza giuridica,<br />
si v. V. Cerulli Irelli, Utilizzazione economica e fruizione collettiva<br />
dei beni, inAssociazione italiana dei professori di diritto amministrativo,<br />
Annuario 2003, Milano, 2003, 3 ss.<br />
(24) Ibidem, 25ss.<br />
(25) Considerato in diritto punto n. 2.1.3.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 839
Giurisprudenza<br />
Servizi pubblici locali<br />
settori per i quali fosse possibile, maggiore concorrenza<br />
e di implementare così la qualità dei servizi<br />
erogati (26). La scienza giuridica ha individuato,<br />
tra i beni pubblici non demaniali, diverse categorie<br />
di beni patrimoniali, che possono distinguersi essenzialmente<br />
tra disponibili e indisponibili (27). La<br />
previsione di trasferire beni serventi funzioni pubbliche,<br />
quindi indisponibili, o, in generale, beni di<br />
proprietà statale a privati non è una novità recente,<br />
legata ad operazioni di valorizzazione o cartolarizzazione<br />
delle proprietà dello Stato; essa, invece, costituisce<br />
una possibilità contemplata dalla scienza giuridica<br />
già da tempo e che, ferma restando la funzione<br />
pubblica di taluni beni o il loro valore per la comunità,<br />
prevede forme di proprietà privata funzionali<br />
all’utilizzo da parte della collettività (28). È<br />
possibile, in tal senso, affermare la compatibilità tra<br />
destinazione pubblica e proprietà privata per i beni<br />
destinati a scopi di pubblico interesse (29). Tale<br />
conciliabilità viene confermata dalle dimensioni<br />
che questa categoria ha assunto nel nostro ordinamento,<br />
in seguito ai processi di valorizzazione del<br />
patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti<br />
pubblici e alla privatizzazione di molti servizi<br />
pubblici (30). In generale, la finalità dei moduli<br />
proprietari di tali beni, caratterizzati dalla costanza<br />
della destinazione pubblica, è una più efficiente utilizzazione<br />
economica che non significa solo alienabilità<br />
e che può divenire fonte di entrate (31).<br />
La riforma del 2001 dell’art. 113, Tuel, ha preso atto<br />
che le reti e gli impianti per l’erogazione dei servizi<br />
pubblici locali hanno un valore patrimoniale e<br />
una capacità remunerativa intrinseca, legata alla sicurezza<br />
della rendita, e che la loro realizzazione e<br />
manutenzione non è più da considerare unicamente<br />
un peso economico (32). Inoltre la separazione della<br />
proprietà delle reti dalla gestione del servizio<br />
avrebbe aumentato il grado di concorrenzialità anche<br />
in questi settori tradizionalmente considerati in<br />
monopolio naturale (33). L’art. 113, c. 13, del<br />
Tuel, aveva inteso dare la possibilità agli enti locali<br />
di conferire tali reti ed impianti a società pubbliche<br />
e, eventualmente, qualora le discipline di settore lo<br />
avessero permesso, di affidare la gestione delle reti<br />
ad un soggetto diverso rispetto al gestore del servizio<br />
(34). Il legislatore aveva configurato soggetti<br />
formalmente privati a cui intestare la proprietà di<br />
beni che continuavano ad esprimere una sostanza<br />
pubblicistica che sottoponeva gli stessi ad una penetrante<br />
regolazione colma di consistenti limitazioni<br />
(35). La destinazione pubblica dei beni era garantita<br />
anche dall’inalienabilità della proprietà del-<br />
le azioni della società titolare del diritto dominicale<br />
sui beni strumentali all’erogazione del servizio (36).<br />
Il quadro normativo delineato dalla riforma del<br />
2001 aveva distinto tre momenti: quello della pro-<br />
Note:<br />
(26) Si v. G. Piperata, Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali,<br />
cit., 226.<br />
(27) I primi sono quei beni per i quali, in termini generali, deve<br />
escludersi l’attuale ed effettiva destinazione a servizio pubblico<br />
e sono utilizzati dall’amministrazione come beni economici da<br />
cui procacciare proventi. La caratteristica dei beni indisponibili,<br />
invece, è il vincolo di destinazione pubblica; essi sono, quindi,<br />
fuori commercio fin tanto che dura la loro destinazione e possono<br />
essere alienati sempreché non siano distratti dal loro compito<br />
strumentale; così, l’indisponibilità non viene meno in caso di<br />
trasferimento della proprietà dei beni. La differenza con i beni riservati<br />
consterebbe nel fatto che questi sono inalienabili, in virtù<br />
della loro diretta destinazione al raggiungimento di un interesse<br />
pubblico stabilita dalla legge, mentre i beni patrimoniali indisponibili<br />
sono utilizzati dall’amministrazione nell’assolvimento di<br />
una funzione pubblica e, quindi, il soddisfacimento delle esigenze<br />
collettive risulta mediato e indiretto. Si v. M. Arsì, I beni pubblici,<br />
cit., in part. 1759 ss. Il venire meno della destinazione effettiva<br />
e duratura produce una declassificazione dei beni del patrimonio<br />
indisponibile, anche tacita, che rende possibile l’usocapione,<br />
a tal proposito Cassazione civile sez. II, 27 febbraio 2012,<br />
n. 2962. Per il passaggio dei beni demaniali al patrimonio dello<br />
Stato, ciò non può avvenire tacitamente, bensì solo attraverso<br />
una dichiarazione dell’autorità amministrativa, cfr. ex multis Corte<br />
costituzionale, 1 febbraio 2006, n. 31.<br />
(28) Si v. M.S. Giannini, I beni pubblici, cit., 123 ss. che parla di<br />
disciplina dei beni d’interesse pubblico.<br />
(29) Si v. V. Cerulli Irelli, Utilizzazione economica e fruizione collettiva<br />
dei beni, cit., 9.<br />
(30) Ibidem, 16.<br />
(31) Ibidem, 21-22.<br />
(32) Si v. M. Dugato, Proprietà e gestione delle reti nei servizi<br />
pubblici locali, cit., 522-524; Id., I servizi pubblici locali, in S. Cassese<br />
(a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo<br />
speciale, Tomo III, 2592-2599. Più in generale, sulla<br />
centralità delle reti e sulla necessità di investimenti, si v. P.M.<br />
Manacorda (a cura di), I nodi delle reti. Infrastrutture, mercato e<br />
interesse pubblico, Firenze, 2010.<br />
(33) Sui requisiti per introdurre forme di concorrenza per il mercato<br />
in situazioni di monopolio naturale quali i servizi pubblici locali,<br />
si v. F. Bassanini, Gli aspetti innovativi della regolazione e il<br />
settore dei servizi pubblici locali, in G. Tesauro, M. D’Alberti, Regolazione<br />
e concorrenza, Bologna, 2000, 157 ss.<br />
(34) Per un commento a tale norma si v. M. Dugato, I servizi<br />
pubblici degli enti locali, inquesta Rivista, 2002, 2, 218; M.P.<br />
Chiti, Le forme di gestione del servizio idrico integrato dopo la finanziaria<br />
2002, inUrbanistica e appalti, 2002, 4 377; F. Dello<br />
Sbarba, I servizi pubblici locali. Modelli di organizzazione e di gestione,<br />
Torino, 2009, 67 ss; M. Renna, La regolazione amministrativa<br />
dei beni a destinazione pubblica, cit., 142 ss.<br />
(35) Si v. M. Renna, La regolazione amministrativa dei beni a destinazione<br />
pubblica, cit., 146. L’autore rileva la fragilità e la reciproca<br />
fungibilità sostanziale delle categorie del demanio accidentale<br />
e del patrimonio indisponibile e l’irrilevanza della forma<br />
privatistica, ai fini dell’operatività, delle nuove strutture organizzative<br />
sostanzialmente pubbliche; Ibidem, 149.<br />
(36) Si v. G. Piperata, Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali,<br />
cit., 255.<br />
840 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
prietà delle reti e degli impianti, quello della loro<br />
gestione e, infine, quello della gestione del servizio<br />
(37). Le motivazioni sottese erano duplici: da<br />
una parte, la necessità che l’ammodernamento delle<br />
reti godesse anche di capitali pubblici e non solo<br />
privati, ritenuti in quel caso insufficienti, e, dall’altra<br />
parte, l’esigenza di superare gli assetti monopolistici<br />
propri dei servizi pubblici locali e di frammentare<br />
il processo di produzione, disciplinando i vari<br />
segmenti in maniera diversa (38). Si voleva garantire<br />
anche il massimo accesso alle reti dei servizi<br />
pubblici locali, tale da stimolare, ove possibile, gli<br />
spazi concorrenziali. L’attenzione si sposta così, dal<br />
regime giuridico del bene all’attività dell’impresa<br />
che lo gestisce, fermi restando i vincoli imposti a<br />
tale attività, quali l’inalienabilità, l’inammissibilità<br />
della costituzione di diritti a favore di terzi e il vincolo<br />
di destinazione di tali beni (39). Inoltre, l’istituzione<br />
di società patrimoniali, di proprietà degli<br />
enti locali, anche in forma associata, cui trasferire<br />
la titolarità dei beni, intendeva superare il frazionamento<br />
delle reti in porzioni e aumentare così l’impatto<br />
contrattuale rispetto ai gestori del servizio<br />
(40).<br />
Il finanziamento degli interventi per la<br />
manutenzione e lo sviluppo delle reti<br />
idriche<br />
Un altro vantaggio derivante dalla previsione di società<br />
delle reti è legato alle modalità di finanziamento<br />
delle infrastrutture. Tale aspetto risulta particolarmente<br />
importante per le reti idriche (41). La<br />
scienza giuridica aveva considerato la previsione di<br />
una società pubblica delle reti idriche compatibile<br />
con la disciplina di settore contenuta nella l. n. 36/<br />
1994 (42). Il ricorso a una società delle reti a proprietà<br />
interamente pubblica, ai sensi dell’art. 113,<br />
c. 13, Tuel, è stato considerato più adeguato della<br />
forma consortile (43), che caratterizzava le autorità<br />
territoriali d’ambito prima della loro soppressione<br />
(44). Due, in particolare, sarebbero stati i vantaggi<br />
della costituzione di società pubbliche proprietarie<br />
delle reti: a) la maggiore flessibilità della<br />
partecipazione pubblica, con la possibilità di una<br />
partecipazione anche regionale; b) l’attivazione di<br />
canali di investimento altrimenti difficilmente disponibili,<br />
quali il prestito obbligazionario (45).<br />
La questione del finanziamento delle infrastrutture<br />
appare centrale rispetto alla previsione di società<br />
delle reti nel servizio idrico, soprattutto per quelle<br />
situazioni che necessitano di interventi ingenti.<br />
L’ente responsabile dell’ambito territoriale ottimale<br />
predispone un programma degli interventi per adeguare<br />
le reti alle disposizioni legislative (46): tale<br />
piano farà parte della convenzione accessoria alla<br />
concessione al gestore che sarà obbligato a provvedere<br />
alla realizzazione di tale piano (47). Il reperimento<br />
di finanziamenti ingenti per rispettare tali<br />
programmi risulta critico per il gestore, che non<br />
può fare affidamento né sulla crescita della domanda,<br />
né sul repentino aumento delle tariffe, allo stato<br />
attuale ancora basse (48).<br />
La realizzazione di tali piani risente anche negativamente<br />
dell’incertezza regolativa e della possibilità<br />
che, al termine dell’affidamento, le imprese rimangano<br />
con un’elevata parte degli investimenti non<br />
ammortata, eventualità che conduce il gestore ad<br />
investimenti sub-ottimali nella parte finale dell’affidamento<br />
(49). Proprio per quest’ultimo motivo, l’i-<br />
Note:<br />
Giurisprudenza<br />
Servizi pubblici locali<br />
(37) Si v. M. Dugato, Proprietà e gestione delle reti nei servizi<br />
pubblici locali, cit., 526-527.<br />
(38) Si v. F. Dello Sbarba, I servizi pubblici locali, cit., 76-81.<br />
(39) Questa è stata in sostanza l’esperienza dei beni strumentali<br />
all’erogazione di servizi pubblici di società pubbliche privatizzate<br />
nel corso degli ultimi trent’anni quali Ferrovie dello Stato, Poste<br />
Italiane, Enel, Eni, a tal riguardo si v. G. Corso, I beni pubblici:<br />
strumento dei servizi di pubblica utilità, inAnnuario 2003, Associazione<br />
dei professori di diritto amministrativo, cit., 29ss.<br />
(40) Si v. M. Dugato, I servizi pubblici locali, cit., 2594.<br />
(41) Il fabbisogno finanziario del settore per l’ammodernamento<br />
delle reti sarebbe di 65 miliardi di euro come confemato dall’Autorità<br />
per l’energia elettrica e il gas, si v. Consultazione pubblica<br />
per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici<br />
(Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR), disponibile<br />
al sito www.autorita.energia.it, 20.<br />
(42) Si v. M. Dugato, Proprietà e gestione delle reti nei servizi<br />
pubblici locali, cit., 532 ss; A. Fioritto, Proprietà e gestione delle<br />
reti degli impianti e delle altre dotazioni nel settore idrico, inServizi<br />
pubblici e appalti, 2004, 3, 455 ss. Sul rapporto tra disciplina<br />
generale e disciplina settoriale in seguito alla riforma del 2001 si<br />
v. J. Bercelli, I servizi pubblici locali (dopo l’art. 35, l. 28 dicembre<br />
2001, n. 448, finanziaria 2002), inRiv. trim. app., 2003, 3, 74<br />
ss.<br />
(43) Si v. M. Dugato, Proprietà e gestione delle reti nei servizi<br />
pubblici locali, cit., 536.<br />
(44) Art. 1-quinquies, legge 26 marzo 2010, n. 42.<br />
(45) Si v. M. Dugato, Proprietà e gestione delle reti nei servizi<br />
pubblici locali, cit., 536-537.<br />
(46) D.lgs. n. 152/2006, art. 149, c. 1, lett. b). Su questi aspetti<br />
si v. J. Bercelli, Organizzazione e funzione amministrativa nel<br />
servizio idrico integrato, Santarcangelo di Romagna, 2001, 65<br />
ss.<br />
(47) D.lgs. n. 152/2006 art. 151, c. 2, lett. g).<br />
(48) Si v. L. Anwandter, P. Rubino, Perché la finanza asseta il<br />
settore idrico? Sette proposte per sette ragioni, inMercato Concorrenza<br />
Regole, 2006, 1, 219-223.<br />
(49) Si v. M.R. Mazzola, Le infrastrutture idriche: finanziamento,<br />
regolazione e mercato, in M.P. Manacorda (a cura di), I nodi delle<br />
reti, cit., 208.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 841
Giurisprudenza<br />
Servizi pubblici locali<br />
potesi prevista dal c. 13 di una società delle reti,<br />
avrebbe avuto l’effetto di rendere indipendenti i<br />
tempi di ammortamento degli investimenti in infrastrutture<br />
dal periodo dell’affidamento in concessione<br />
del servizio (50). Nell’ipotesi in cui ad occuparsi<br />
dell’ammodernamento delle infrastrutture idriche<br />
siano le società patrimoniali di proprietà pubblica,<br />
con finanziamenti di lunga durata da ripagare progressivamente<br />
con la tariffa, si permetterebbe di alleggerire<br />
da tale sforzo finanziario sia gli enti locali<br />
che le società che gestiscono il servizio (51). Tali<br />
investimenti e i relativi ammortamenti non risulterebbero<br />
così ‘‘schiacciati’’ nel periodo concessorio.<br />
Si deve tenere in conto anche che, in linea di massima,<br />
il pubblico può accedere a condizioni finanziarie<br />
più favorevoli rispetto al privato (52).<br />
Inoltre, nell’ipotesi in cui si proceda allo scorporo<br />
delle reti idriche e si affidi ad una società patrimoniale<br />
pubblica il loro sviluppo, sarebbe possibile accorciare<br />
notevolmente il periodo di affidamento del<br />
servizio idrico integrato (53). La realizzazione di investimenti<br />
in infrastrutture rende, infatti, necessario<br />
un affidamento di venti o trent’anni e l’incertezza<br />
sull’ammortamento degli investimenti induce nel<br />
periodo finale, come già accennato prima, ad investimenti<br />
subottimali da parte del gestore. Più in generale,<br />
se i gestori non dovranno occuparsi della<br />
costruzione di nuove infrastrutture, vedranno il rapporto<br />
debito/equity abbassarsi, rendendo più accessibili<br />
i finanziamenti per l’attività di gestione del servizio<br />
(54). Un affidamento più breve, della durata<br />
di circa dieci anni, rende certamente più credibile<br />
l’alternanza tra gestori differenti al termine del periodo<br />
concessorio, scalfendo di fatto la posizione<br />
monopolistica del concessionario che si viene a<br />
creare in un periodo così lungo. L’attuale modello<br />
di concessione trentennale appare inadatto a ricreare<br />
le condizioni per una concorrenza per il mercato<br />
(55).<br />
Come si è visto, l’importanza della sentenza non risiede<br />
unicamente nella questione relativa al regime<br />
giuridico di reti ed impianti, ma rileva, soprattutto,<br />
per gli effetti che tale cambio di regime implica per<br />
la gestione del servizio e per il finanziamento dello<br />
sviluppo della rete. Il modello di società proprietarie<br />
delle reti dovrebbe, in ogni caso, essere strutturato<br />
in maniera tale da fare salva l’unitarietà della<br />
gestione del servizio idrico integrato, stabilita dall’art.<br />
150, c. 1, d. lgs. 152/2006, lasciando ai gestori<br />
del servizio la manutenzione delle reti e affidando<br />
alle società patrimoniali il compito di costruire le<br />
nuove infrastrutture. Tale modello di società avrebbe<br />
anche bisogno di un ruolo attivo delle Regioni<br />
in quelle situazioni, specialmente nel sud Italia, che<br />
necessitano di interventi ingenti e negli Ato con<br />
un minor numero di utenti (56). Infatti, nelle aree<br />
urbane più grandi, i gestori hanno la possibilità,<br />
grazie anche a più estesi e sicuri flussi di cassa, di<br />
sperimentare nuove forme di finanziamento per<br />
l’ammodernamento infrastrutturale, senza che si<br />
renda necessario l’intervento pubblico (57). Come<br />
è stato autorevolmente affermato, il servizio idrico<br />
integrato risulta essere un servizio pubblico con<br />
profili ambientali, sociali e meritori che lo rendono<br />
differente da tutti gli altri e tale differenza richiede,<br />
appunto, una maggiore flessibilità nei modelli gestionali<br />
e regolatori a seconda delle realtà locali in<br />
questione (58), flessibilità che può essere raggiunta<br />
anche attraverso lo strumento della società delle reti.<br />
Al di là della decisione assunta dalla Corte, sembra<br />
dunque utile interrogarsi sulla bontà del modello di<br />
società delle reti abrogato dalla riforma del 2008 e<br />
se non sia il caso di consentire nuovamente, per<br />
via legislativa, agli enti locali di utilizzare questo<br />
strumento al fine di migliorare la gestione delle in-<br />
Note:<br />
(50) Ibidem, 296 ss.<br />
(51) Si v. L. R. Perfetti, La riforma dei servizi pubblici locali a rilevanza<br />
industriale tra liberalizzazione e regolazione, in L. R. Perfetti,<br />
P. Polidori, Analisi economica e metodo giuridico. I servizi<br />
pubblici locali, Padova, 2003.<br />
(52) Ciò risulta vero in un quadro regolatorio chiaro e stabile, si<br />
v. M. R. Mazzola, Le infrastrutture idriche: finanziamento, regolazione<br />
e mercato, cit., 300-301.<br />
(53) Ibidem, 299-300.<br />
(54) Ibidem, 300.<br />
(55) Sulla concorrenza per il mercato e la sua adattabilità ai servizi<br />
pubblici locali, si v. F. Merusi, Lo schema della regolazione<br />
dei servizi di interesse economico generale, inDir. amm., 2010,<br />
2, 313 ss.; E. Bruti Liberati, F. Donati (a cura di), La regolazione<br />
dei servizi di interesse economico generale, Torino, 2007; A.<br />
Pezzoli, Gare e servizi pubblici: quali problemi per la concorrenza?,<br />
in C. De Vincenti, A. Vigneri (a cura di), Le virtù della concorrenza.<br />
Regolazione e mercato nei servizi di pubblica utilità,<br />
Bologna, 2006, 385 ss.; F. Bassanini, Gli aspetti innovativi della<br />
regolazione e il settore dei servizi pubblici locali, cit.<br />
(56) Si v. M.R. Mazzola, Le infrastrutture idriche: finanziamento,<br />
regolazione e mercato, cit., 302.<br />
(57) Ibidem, 264 ss. Tali finanziamenti possono essere sia di tipo<br />
corporate financing, legato alla solidità intrinseca del promotore<br />
del progetto e alla capacità di ripagare il debito attraverso<br />
durevoli flussi di cassa, che di tipo project financing, legato alla<br />
capacità del progetto, realizzato e finanziato attraverso una società<br />
di progetto appositamente costituita, di generare sufficienti<br />
flussi di cassa per ripagare il debito. Per un approfondimento<br />
si v. anche A. Amato, Finanza e regolazione nel settore idrico,<br />
vol. I, Milano, 2011.<br />
(58) Tale assunto viene ribadito nei suoi numerosi studi da A.<br />
Massarutto, si v. L’economia del ciclo dell’acqua, Milano, 1993;<br />
L’acqua, Bologna, 2008; Privati dell’acqua?, Bologna, 2011.<br />
842 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
frastrutture e, in definitiva, il servizio erogato. Proprio<br />
lo scopo sotteso all’adozione di tale modello,<br />
lo stimolo agli investimenti e la manutenzione delle<br />
reti, induce a chiedersi se la Corte non avrebbe potuto<br />
decidere in maniera funzionale all’efficacia dell’interesse<br />
che si intende tutelare, cioè l’effettiva<br />
pubblicità della destinazione delle reti e la qualità<br />
del servizio erogato. D’altronde, la Corte costituzionale,<br />
come pure la Corte di giustizia, ha, in precedenza,<br />
adottato interpretazioni funzionali delle norme,<br />
estendendone l’applicazione, al fine di tutelare<br />
con maggiore efficacia gli interessi pubblici (59).<br />
La Corte, optando per una decisione aderente all’interpretazione<br />
pura della norma, ha rilevato una<br />
certa diffidenza verso la capacità di questi moduli<br />
privatistici, a livello locale, di tutelare l’interesse<br />
pubblico legato alla destinazione delle reti e degli<br />
impianti del servizio idrico, ritenendo più affidabile<br />
il regime demaniale per la tutela di tali interessi.<br />
Conclusioni<br />
La sentenza ha ribadito la nozione formale di proprietà<br />
pubblica per i beni degli enti locali strumentali<br />
all’erogazione di servizi pubblici che possono essere<br />
trasferiti, fermo restando il loro vincolo di destinazione<br />
pubblica, solo secondo quanto stabilito<br />
dalla legge statale. Infatti, la Corte ha stabilito che<br />
l’art. 113, c. 13, Tuel, che prevedeva questa fattispecie,<br />
è stato abrogato dall’art. 23-bis, c. 5, della l.<br />
n. 133/2008, che disponeva la proprietà pubblica<br />
delle reti. Ciò ha determinato l’estinzione di molti<br />
regimi di proprietà di beni a destinazione pubblica<br />
che l’art. 113, Tuel, aveva previsto e il ritorno al<br />
regime demaniale per i beni utilizzati per l’erogazione<br />
dei servizi pubblici locali. La scelta del legislatore<br />
del 2008, ribadita dalla Corte, è stata forse dettata<br />
dalla volontà di affermare formalmente la pubblicità<br />
delle reti, compensando il processo di privatizzazione<br />
che si era disposto per la gestione del servizio<br />
con il medesimo articolo. Di fatto però, non sono<br />
stati soppesati i vantaggi che discendono, in termini<br />
di ammodernamento del servizio, da quei moduli<br />
proprietari che vincolano la destinazione pubblica<br />
di beni strumentali all’erogazione di servizi<br />
pubblici, ma prevedono anche il loro trasferimento<br />
a società di diritto privato di proprietà degli enti locali.<br />
Allo stesso tempo, la scelta della Corte di applicare<br />
una pura definizione formale di proprietà pubblica<br />
rivela la mancanza di fiducia verso la ‘‘societarizzazione’’<br />
delle reti. Come si è visto, tuttavia, la scelta<br />
di modificare la proprietà di questi beni non mette<br />
a rischio la loro destinazione pubblica e il servizio<br />
stesso poiché la loro regolazione risulta essere stringente<br />
quanto il regime demaniale, ma dotata di<br />
maggiore flessibilità che ha come portato un incremento<br />
della qualità del servizio. Ci si dovrebbe<br />
quindi interrogare se le peculiarità di tali modelli<br />
non avessero meritato di essere prese maggiormente<br />
in considerazione sia dalla Corte che dal legislatore<br />
del 2008 (60), anche in virtù del fatto che, a livello<br />
nazionale, tali modelli sono stati applicati alle reti<br />
ferroviaria ed elettrica.<br />
Nel caso dei servizi idrici, la previsione del trasferimento<br />
delle reti a società pubbliche, e quindi il<br />
mutamento del regime giuridico da demaniale ad<br />
uno caratterizzato da una stringente regolazione della<br />
destinazione pubblica, potrebbe essere foriera di<br />
vantaggi per il funzionamento del servizio idrico integrato<br />
mediante l’affidamento dell’implementazione<br />
delle reti e del relativo finanziamento a tali società<br />
patrimoniali. La previsione di società pubbliche<br />
patrimoniali non inficia in alcun modo la destinazione<br />
pubblica dei beni. Potrebbe invece condurre<br />
ad un miglioramento del servizio, alleggerendo il<br />
gestore, sia pubblico che privato, dallo sforzo finanziario<br />
della costruzione, ora impellente, di nuove<br />
infrastrutture idriche, e permettere il ricorso a forme<br />
di finanziamento non fruibili attualmente.<br />
Note:<br />
Giurisprudenza<br />
Servizi pubblici locali<br />
(59) I riferimenti sono alla sentenza della Corte costituzionale n.<br />
466/1993, che aveva autorizzato la Corte dei Conti al controllo di<br />
società di proprietà pubblica appena trasformate in società di diritto<br />
privato oltrepassando il dettato della legge n. 259/1958, e<br />
alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea 2 luglio<br />
1996, causa C-473/93, causa C-173/94, C-290/94, nelle quali la<br />
Corte aveva dato una definizione restrittiva di pubblica amministrazione<br />
per permettere invece un ampliamento dell’applicazione<br />
del principio di libera circolazione dei lavoratori.<br />
(60) L’attuale orientamento del legislatore pare essere di segno<br />
opposto in quanto è stata ribadita, all’art. 4, c. 28, l. n. 148/<br />
2011, la proprietà pubblica delle reti dei servizi pubblici locali e<br />
la possibilità di una loro gestione da parte di soggetti privati. Il<br />
servizio idrico integrato è però escluso dall’applicazione di tale<br />
norma. Per un commento si v. G. Piperata, La disciplina dei servizi<br />
pubblici locali negli ultimi interventi legislativi di stabilità economica,<br />
inquesta Rivista., 2012, 1, 23 ss.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 843
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
Project financing<br />
L’impugnabilità immediata della<br />
selezione del promotore nella<br />
finanza di progetto<br />
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 28 gennaio 2012, n. 1 - Pres. De Lise - Est. De Nictolis<br />
Nel procedimento di project financing l’atto con cui la stazione appaltante conclude la c.d. prima fase di selezione<br />
di una proposta, da porre a base della successiva gara, è immediatamente impugnabile da coloro che abbiano<br />
presentato proposte concorrenti in relazione alla medesima opera pubblica, determinando una immediata<br />
posizione di vantaggio per il soggetto prescelto e un definitivo arresto procedimentale per i concorrenti non<br />
prescelti; tale atto è pertanto lesivo e deve essere immediatamente impugnato dai concorrenti non prescelti,<br />
senza attendere l’esito degli ulteriori subprocedimenti di aggiudicazione della concessione. Nel procedimento<br />
in considerazione, invero, il bene della vita è il conseguimento della concessione sulla base del progetto presentato<br />
nella prima fase, sicché, se tale progetto non viene selezionato come di pubblico interesse, è immediatamente<br />
leso l’interesse a conseguire la concessione sulla base del proprio progetto. In coerenza con i principi<br />
generali in tema di legittimazione ed interesse al ricorso, l’atto di scelta del promotore è, pertanto, immediatamente<br />
ed autonomamente lesivo, e, dunque, immediatamente impugnabile da parte degli interessati, con onere<br />
a carico dei medesimi a pena di decadenza, in quanto la scelta del promotore che non venga tempestivamente<br />
impugnata non potrà più essere contestata dopo la conclusione dell’intero procedimento. Tale soluzione,<br />
oltre a rispondere a principi cardine del nostro sistema quali quelli della pienezza e immediatezza della tutela,<br />
soddisfa anche l’interesse pubblico, evitando, se del caso, l’inutile espletamento di un’attività amministrativa<br />
notoriamente complessa e costosa.<br />
Omissis.<br />
Il commento<br />
di Flavio Guella<br />
Con la sentenza n. 1 del 2012 l’Adunanza plenaria ha affrontato il problema della natura complessa del procedimento<br />
di project financing, definendo i momenti di emersione delle posizioni di interesse in funzione<br />
dell’impugnabilità degli atti conclusivi delle diverse fasi di gara. In particolare, si è individuato nella scelta del<br />
promotore un arresto procedimentale idoneo a determinare una lesione specifica ed attuale, tale da far sorgere<br />
nei concorrenti l’interesse all’immediata impugnazione dell’atto conclusivo del subprocedimento.<br />
I fatti<br />
L’Adunanza plenaria è intervenuta in materia di interesse<br />
a ricorrere rispetto al procedimento di project<br />
financing, la cui prima fase è diretta all’individuazione<br />
di un promotore (1).<br />
ORIENTAMENTI<br />
Giurisprudenza Conforme: Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 1297; Tar Lazio, Roma, sez. III, 9 settembre<br />
2008, n. 8194.<br />
Difforme: Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2005, n. 142; Cons. Stato, sez. IV, 26 gennaio 2009, n. 391;<br />
Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2009, n. 3319.<br />
Nota:<br />
(1) Sulla finanza di progetto in generale, cfr. C. Malinconico, Il<br />
project financing, in M.A. Sandulli - R. De Nictolis - R. Garofoli<br />
(dir.), Trattato sui contratti pubblici, Le tipologie contrattuali, IV,<br />
Milano, 2008, 2609 ss.; N. Lugaresi, Concessione di lavori pubblici<br />
e finanza di progetto, in F. Mastragostino (a cura di), La col-<br />
(segue)<br />
844 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
Nel caso analizzato, all’avviso con cui un comune<br />
sollecitava la presentazione di proposte per la realizzazione<br />
di un’opera pubblica inserita nel programma<br />
triennale, seguiva la selezione della soluzione progettuale<br />
avanzata da uno dei partecipanti, da porre<br />
a base di gara per individuare le imprese idonee a<br />
competere per l’affidamento dei lavori.<br />
La scelta del promotore veniva immediatamente<br />
impugnata da una delle imprese proponenti non selezionate.<br />
Questa, infatti, non attendeva l’esito della<br />
fase ulteriore, diretta a svolgere la gara sul progetto<br />
prescelto, né l’esito della successiva procedura<br />
negoziata tra le due migliori partecipanti a tale seconda<br />
fase ad evidenza pubblica e l’impresa promotrice,<br />
al termine della quale si sarebbe definitivamente<br />
aggiudicata la concessione di costruzione e<br />
gestione dell’opera.<br />
In primo grado il ricorso veniva respinto nel merito,<br />
dichiarandosi infondate le censure sulla valutazione<br />
dei requisiti di selezione (2). Nel corso del<br />
giudizio di secondo grado le parti appellate sollevavano<br />
eccezione di inammissibilità del gravame dovuta<br />
a carenza di interesse dell’originaria ricorrente,<br />
sottolineando che la stessa si era limitata a contestare<br />
la legittimità della scelta del promotore senza<br />
poi partecipare alla successiva gara, della quale sarebbe<br />
potuta risultare vincitrice.<br />
Il giudizio sull’ammissibilità veniva deferito all’Adunanza<br />
plenaria, che - nell’enunciare il principio<br />
di diritto - affermava l’infondatezza dell’eccezione<br />
sollevata e ribadiva la sussistenza di un interesse<br />
giuridicamente protetto all’impugnazione dell’atto<br />
(3).<br />
Il problema giuridico e la soluzione<br />
prospettata<br />
La questione sottesa alla decisione riguarda il tema<br />
dell’immediata impugnabilità degli atti interni a<br />
procedimenti complessi, suddivisi in una pluralità<br />
di sottofasi, e la sussistenza di un interesse a contestare<br />
tali atti prima della conclusione dell’intero iter<br />
amministrativo (4).<br />
L’Adunanza plenaria ritiene che, nel project financing,<br />
tale interesse sussista già con riferimento alla<br />
scelta del promotore; le posizioni di parziale vantaggio<br />
e svantaggio rispetto all’aspirazione al ‘‘bene<br />
della vita’’ consistente nell’aggiudicazione della<br />
concessione sarebbero, infatti, già parzialmente definite<br />
nella prima fase procedimentale.<br />
Pur non escludendo che i soggetti non selezionati<br />
possano risultare concessionari in esito dell’intero<br />
iter, la scelta del promotore comporta il conferi-<br />
mento allo stesso di utilità che rimarranno in ogni<br />
caso impregiudicate e - per converso - determina<br />
un pregiudizio a carico degli altri partecipanti, privandoli<br />
di utilità strumentali all’acquisizione del<br />
bene finale.<br />
La soluzione prospettata prende posizione a favore<br />
di una giurisprudenza minoritaria di primo grado<br />
(5), smentendo l’orientamento maggioritario in<br />
precedenza affermatosi sul punto (6).<br />
La Plenaria, sciogliendo tale contrasto (7), ritiene<br />
quindi che il bene della vita alla base dell’interesse<br />
del ricorrente non emerga necessariamente al termine<br />
del procedimento, ma costituisca, piuttosto, una<br />
posizione soggettiva complessa che viene gradualmente<br />
individuata nelle varie fasi dell’operazione.<br />
Proprio la complessità della posizione del ricorrente<br />
rende possibile scindere il ‘‘bene’’ in varie posizioni<br />
giuridiche suscettibili di tutela autonoma, anche mediante<br />
l’impugnazione degli atti interni al procedimento<br />
capaci di determinare la loro lesione (8).<br />
L’atto con cui la stazione appaltante conclude la<br />
prima fase di selezione, scegliendo la soluzione progettuale<br />
da mettere a base di gara nella successiva<br />
procedura, è quindi impugnabile da coloro che abbiano<br />
presentato proposte concorrenti. Ciò in<br />
Note:<br />
(segue nota 1)<br />
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
laborazione pubblico-privato e l’ordinamento amministrativo, Torino,<br />
2011, 541 ss., e la relativa bibliografia. Sulle modifiche più<br />
recenti, cfr. M. Baldi, Le novità del d.l. 70/2011. Il nuovo modello<br />
di project financing introdotto dal d.l. 70/2011, inUrb. e app.,<br />
2011, 9, 1040 ss.<br />
(2) Tar Piemonte, 21 novembre 2008, n. 2931.<br />
(3) Il ricorso, assegnato alla sez. V, veniva deferito all’esame<br />
dell’Adunanza plenaria con decisione 1 ottobre 2010, n. 7277<br />
(notizia in questa Rivista, 2010, 12, 1288, L. Carbone - M. Cappelletti,<br />
Impugnabilità del provvedimento che individua il progetto<br />
di pubblico interesse nel project financing). Successivamente<br />
le parti rinunciavano ritualmente all’appello, ma all’estinzione ex<br />
art. 84, c. 2 e 3, c.p.a., è seguita decisione di procedere nell’interesse<br />
della legge ex art. 99, c. 5, c.p.a.<br />
(4) Cfr. R. Villata, Interesse ad agire, inEnc. giur. Trecc., XVII,<br />
1989, 5 s. Cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2005, n.<br />
3043.<br />
(5) Tar Sicilia, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 1297; Tar Lazio, sez.<br />
III, 9 settembre 2008, n. 8194.<br />
(6) Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2009, n. 3319; Cons. Stato,<br />
sez. IV, 26 gennaio 2009, n. 391; Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio<br />
2005, n. 142.<br />
(7) Per commenti specifici sulle due possibili interpretazioni,<br />
M.G. Vivarelli, Unitarietà o autonomia delle fasi del project financing:<br />
due orientamenti a confronto, inIl Corr. merito, 2011,1,<br />
102 ss.; M. Mattalia, Project financing, un istituto in continua<br />
evoluzione, inGiur. It., 2011, n. 5, 1198 ss.<br />
(8) Sull’interesse legittimo come posizione composta, cfr. M. Nigro,<br />
Ma cos’è questo interesse legittimo? Vecchi e nuovi spunti<br />
di riflessione, inForo it., 1987, V, 476 s.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 845
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
quanto il bene della vita cui aspira l’impresa non<br />
coincide con l’aggiudicazione della concessione finale,<br />
ma emerge nel corso del procedimento dando<br />
luogo a posizioni giuridiche soggettive meritevoli di<br />
immediata tutela, secondo una logica assimilabile a<br />
quella della fattispecie a formazione progressiva (9);<br />
figura, questa, idonea a definire l’esito finale del<br />
procedimento a mezzo di passaggi intermedi che<br />
possono pregiudicare o escludere, anche in modo irreversibile,<br />
la spettanza di alcune precise utilità di<br />
cui il bene si compone.<br />
Il project financing come procedimento<br />
complesso, a garanzia della par condicio<br />
Per inquadrare la portata della sentenza, va considerato<br />
come sia caratteristico del procedimento di project<br />
financing proprio il suo articolarsi in più fasi, dirette<br />
alla previa individuazione del promotore e del<br />
progetto da porre a base della successiva procedura<br />
ad evidenza pubblica, quale momento interlocutorio<br />
di partenariato tra il pubblico e il privato (10).<br />
La finanza di progetto si struttura così quale operazione<br />
di finanziamento a lungo termine, attraverso<br />
la quale coinvolgere soggetti privati nella realizzazione<br />
e gestione di opere pubbliche, in vista di utili<br />
futuri che rendano vantaggiosa tale operazione imprenditoriale.<br />
Rispetto agli strumenti tradizionali di<br />
coinvolgimento del privato nel finanziamento dei<br />
lavori pubblici, il project financing si qualifica quindi<br />
per l’emersione nel procedimento di un ruolo attivo<br />
del privato fin dalle fasi ideative di programmazione<br />
e progettazione preliminare (11).<br />
Tipicamente, ad una prima fase di promozione ad<br />
opera di un privato, nella quale si seleziona l’idea<br />
progettuale più rispondente all’interesse pubblico<br />
(12), seguono passaggi ulteriori in cui il progetto<br />
viene posto a gara, affinché anche soggetti diversi<br />
dal promotore possano concorrere all’affidamento<br />
della concessione per la realizzazione in concreto<br />
dell’idea stessa (13).<br />
Fin dalle prime formulazioni (14), la figura del<br />
‘‘promotore’’ (attualmente disciplinata all’art. 153<br />
del d.lgs. n. 163/2006 (15)) è stata fondamentale<br />
per valorizzare il ruolo delle imprese private. L’attribuzione<br />
al promotore di una posizione privilegiata,<br />
in deroga all’eguaglianza dei concorrenti, si potrebbe<br />
peraltro ritenere connaturata allo scopo dell’istituto,<br />
rappresentando il principale incentivo all’assunzione<br />
da parte del privato di un ruolo proattivo<br />
rispetto all’intervento da realizzare (16); ferma la<br />
particolare delicatezza che tale scelta determina sul<br />
piano del diritto dell’Unione europea (17), infatti,<br />
Note:<br />
(9) Cfr. F.G. Scoca, Contributo sul tema della fattispecie precettiva,<br />
Perugia, 1979, e Id., Contributo sulla figura dell’interesse<br />
legittimo, Milano, 1990; sul concetto di ‘‘auto-vincolo’’, da cui si<br />
ricostruisce la decisione amministrativa come ‘‘fattispecie a formazione<br />
progressiva’’ nella quale la discrezionalità amministrativa<br />
si consumerebbe nella fase preliminare di fissazione dei criteri.<br />
(10) Sul tema del partenariato pubblico-privato, cfr. Libro verde<br />
della Commissione Ue del 30 aprile 2004 e art. 3, c. 15, d.lgs n.<br />
163/2006. In dottrina, G. Cerrina Feroni (a cura di), Il partenariato<br />
pubblico-privato: modelli e strumenti, Torino, 2011; M.P. Chiti, Il<br />
partenariato pubblico-privato: concessioni, finanza di progetto,<br />
società miste, fondazioni, Napoli, 2009.<br />
(11) Circa la gestione dell’opera come criterio ordinante minimo<br />
dell’intera categoria del PPP, cfr. invece G.F. Cartei, Le varie forme<br />
di partenariato pubblico-privato. Il quadro generale, inUrb. e<br />
app., 2011, 8, 888 ss. Sulla valorizzazione del ruolo del privato<br />
nelle procedure (anche) di programmazione e progettazione, e<br />
l’incentivo al partenariato che l’istituto della finanza di progetto<br />
può così rappresentare in chiave (anche) economica, cfr. G. Fidone,<br />
Aspetti giuridici della finanza di progetto, Roma, 2006; B.<br />
Raganelli, Finanza di progetto e opere pubbliche: quali incentivi?,<br />
Torino, 2006, e M. Mattalia, Il Project financing come strumento<br />
di partenariato pubblico privato, inIl Foro Amm. C.d.S.,<br />
2010, 6, 1246 ss., con particolare riferimento a programmazione<br />
e pianificazione.<br />
(12) Sul problema di quali regole l’amministrazione sia tenuta a<br />
seguire nella selezione delle proposte presentate dai promotori,<br />
in considerazione del fatto che nella prima fase della procedura<br />
non si è ancora indetta la gara vera e propria e finalità del confronto<br />
comparativo delle proposte promosse non è tanto quella di effettuare<br />
una selezione tra i contraenti ma di valutare quali interventi<br />
meglio corrispondono al perseguimento del pubblico interesse,<br />
cfr. M. Allena, Scelta del promotore e sindacato sulla discrezionalità<br />
nel project financing, in Urb. e app., 2009, 836 ss.<br />
(13) Sull’esigenza di tutela della par condicio, quale freno allo<br />
sviluppo dell’istituto, N. Lugaresi, Concessione di lavori pubblici<br />
e finanza di progetto, cit., 585.<br />
(14) La l. 415/98 aveva introdotto per la prima volta l’istituto agli<br />
artt. 37-bis ss. della l. n. 109/1994.<br />
(15) Come riformato sul punto dal d.lgs. n. 152/2008; sul terzo<br />
decreto correttivo, in particolare R. De Nictolis, Le novità del terzo<br />
(e ultimo) decreto correttivo del codice dei contratti pubblici,<br />
in Urb. e app., 2008, 11, 1225 ss.<br />
(16) In tal senso, per un’analisi che evidenzia i profili efficientistici<br />
e non anticoncorrenziali del riconoscimento di una posizione<br />
differenziata in capo al promotore, cfr. M. Ricchi, Il diritto di prelazione<br />
nel codice dei contratti: finanza di progetto, efficienza,<br />
law & economics, in Riv. it. dir. pubb. com., 2011, 1, 139, che richiama<br />
il modello anglosassone, nel quale - a correttivo - è tuttavia<br />
prevista l’indennizzabilità del vincitore pretermesso a seguito<br />
dell’esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore<br />
(Gain Redemption Clause).<br />
(17) Cfr. Corte di giustizia Ce, 21 febbraio 2008, C-412/04, Commissione/Italia,<br />
in Urb. e app., 2008, 809, con nota di C. Contessa,<br />
La Corte di giustizia fra indicazioni (tardive) sulla legge Merloni<br />
e spunti (tempestivi) sul codice del contratti; in forma di obiter,<br />
in punto di posizione privilegiata del promotore «la Corte<br />
sembra postulare che l’istituto della prelazione in favore del promotore<br />
nell’ambito della disciplina della finanza di progetto non<br />
rechi di per sé una violazione del principio comunitario di parità<br />
di trattamento fra gli operatori del mercato», ma tuttavia «una<br />
censura di incompatibilità comunitaria in ordine alla previsione di<br />
cui all’art. 37-ter, sarebbe possibile ... laddove (in relazione ad<br />
un caso concreto) emergesse la rilevanza comunitaria del singolo<br />
appalto e la violazione in concreto del divieto di discriminazioni<br />
in base alla nazionalità (artt. 43 e 49 del Tce)».<br />
846 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
la tutela dei valori della concorrenza andrebbe<br />
coordinata con l’apporto differenziato che uno dei<br />
privati, promuovendo il progetto, garantisce al perseguimento<br />
dell’interesse pubblico. La par condicio<br />
dei partecipanti, in tale quadro, verrebbe poi comunque<br />
garantita dalla successiva fase di gara (18),<br />
dove proprio la preoccupazione di non contaminare<br />
con posizioni di (eccessivo) favore il principio dell’evidenza<br />
pubblica ha generato procedimenti complessi<br />
ed articolati, nei quali il promotore concorre<br />
con le altre imprese interessate (19).<br />
Peraltro, con il codice dei contratti pubblici la procedura<br />
è stata in parte semplificata, passando da<br />
un’articolazione a ‘‘tre stadi’’ (selezione del promotore,<br />
gara pubblica, procedura negoziata) ad una<br />
struttura a ‘‘due stadi’’ (20), in cui il promotore<br />
partecipa direttamente ad una seconda fase di selezione<br />
aperta (21); fase distinta a tutela della parità<br />
dei concorrenti, ma nella quale il promotore rimane<br />
titolare di particolari prerogative (22).<br />
Nella finanza di progetto ordinaria bifasica, infatti,<br />
qualora il promotore non divenga senz’altro aggiudicatario<br />
in esito alla gara per l’affidamento finale<br />
(23), o si apre una successiva negoziazione che<br />
garantisce al promotore non vincitore la prelazione<br />
sull’aggiudicazione, oppure - in alternativa - si prevede<br />
a favore dello stesso un rimborso forfetario<br />
delle spese di presentazione della proposta, nella<br />
misura del 2,5% del valore dell’investimento (24).<br />
La prelazione, in particolare, si sostanzia nel diritto<br />
di adeguare la propria proposta a quella giudicata<br />
più conveniente dalla stazione appaltante, così che<br />
il promotore avrà comunque la possibilità di risultare<br />
aggiudicatario della concessione (25). È quindi<br />
prevista a vantaggio del promotore una posizione<br />
potestativa rispetto al conseguimento della concessione,<br />
ma non l’assoluta garanzia di ottenere tale<br />
‘‘bene finale’’, la prelazione non ovviando all’eventuale<br />
incapacità di adeguarsi a condizioni contrattuali<br />
sostenibili invece (solo) da altre imprese (26).<br />
Accanto a tale project ordinario, si riscontano poi<br />
ipotesi di finanza di progetto ‘‘propedeutica’’, con<br />
modello ‘‘sollecitatorio’’, in cui è il privato a procedere<br />
proponendo all’amministrazione la realizzazione<br />
di opere programmate ma non bandite (27), o<br />
con modello ‘‘propositivo’’, nell’ipotesi in cui manchi<br />
la programmazione e il privato proponga quindi<br />
opere non previamente considerate dalla pubblica<br />
amministrazione (28).<br />
In entrambi i casi la struttura del procedimento vede<br />
il ruolo del promotore ancora più lontano dall’aggiudicazione,<br />
permanendo in ogni caso il vantaggio<br />
di fatto costituito dalla conoscenza dell’idea<br />
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
progettuale a base della fase di gara, oltre ad ipotesi<br />
di vantaggi di diritto.<br />
In particolare, per la ‘‘sollecitazione’’, al promotore<br />
prescelto spetta il diritto di prelazione in caso di<br />
procedura di concessione o pubblica gara, oppure il<br />
diritto al rimborso delle spese in caso di procedura<br />
di dialogo competitivo (29); per l’intervento di un<br />
privato ‘‘proponente’’, qualora si passi ad uno stadio<br />
di effettiva implementazione dello studio di fattibilità<br />
non programmato a cui non segua aggiudicazione<br />
della concessione al proponente-promotore, si<br />
prevede invece il solo rimborso delle spese (30).<br />
Note:<br />
(18) Sull’importanza della par condicio nella strutturazione delle<br />
fasi di project e delle prerogative per il promotore, cfr. G. Fidone<br />
- B. Raganelli, Finanza di progetto e diritto comunitario: compatibilità<br />
con il principio di parità di trattamento della c.d. ‘‘prelazione’’<br />
del promotore, inRiv. it. dir. pubb. com., 2005, 3-4, 949 ss.<br />
(19) L’origine dell’istituto sembra così essere improntata all’innesto<br />
di elementi innovativi su schemi tradizionali e garantisti<br />
dell’evidenza pubblica; sulla finanza di progetto come ‘‘concessione<br />
di costruzione e gestione con promotore’’, N. Lugaresi,<br />
Concessioni di costruzione e gestione e project financing: problemi<br />
applicativi nella scelta del promotore e del concessionario,<br />
in Riv. trim. appalti, 2001, 4, 647 ss.<br />
(20) Si segnala comunque anche un’ipotesi di finanza di progetto<br />
ordinaria con procedura ad unica fase, dove è l’amministrazione<br />
stessa a predisporre lo studio di fattibilità posto a base di gara.<br />
(21) Per la dottrina relativa alla disciplina vigente con la Legge<br />
Merloni, cfr. E. Picozza (a cura di), La finanza di progetto con<br />
particolare riferimento ai profili pubblicistici, Torino, 2005; G.<br />
Morbidelli (a cura di), Finanza di progetto, Torino, 2004; G.F. Ferrari<br />
- F. Fracchia (a cura di), Project Financing e opere pubbliche,<br />
Milano, 2004.<br />
(22) La sentenza annotata si riferisce ad una procedura alla quale<br />
- ratione temporis - rimaneva applicabile la struttura trifasica<br />
del project financing, la quale determina comunque le medesime<br />
problematiche di definizione del momento in cui eventualmente<br />
si verifichi un arresto procedimentale tra prima e seconda<br />
fase che tutt’oggi rimangono attuali.<br />
(23) Art. 153, c. 10, d.lgs. n. 163/2006.<br />
(24) Art. 153, c. 9, 12 e 15, d.lgs. n. 163/2006 (già art. 37-quater,<br />
c. 4 e art. 37-bis, c. 1, l. n. 109/1994).<br />
(25) Per un approfondimento sull’istituto del diritto di prelazione<br />
nelle procedure di project financing, anche per come abrogato<br />
dal d.lgs. n. 113/2007 (cd. secondo correttivo al codice dei contratti<br />
pubblici) e successivamente reintrodotto dal d.lgs. n. 152/<br />
2008 (cd. terzo correttivo al codice dei contratti pubblici), cfr.<br />
A.M. Balestrieri, La sequenza di regimi della finanza di progetto:<br />
questioni vecchie e nuove sul diritto di prelazione, in Urb. e<br />
app., 2009, 5, 525 ss.<br />
(26) Su natura e scopo del diritto di prelazione, nella sua formulazione<br />
comunitariamente compatibile, ad es. anche S.M. Sambri,<br />
Project financing, Padova, 2006, 157 ss.<br />
(27) Art. 153, c. 16, d.lgs. n. 163/2006.<br />
(28) Per una ricognizione dei diversi modelli, cfr. ad es. M. Ricchi,<br />
La finanza di progetto nel Codice dei contratti dopo il terzo correttivo,<br />
inUrb. e app., 2008, 12, 1375 ss, G. Manfredi, La finanza di<br />
progetto dopo il d.lgs. n. 152/2008, inDir. amm., 2009, 2, 429 ss.<br />
(29) Art. 153, c. 18, d.lgs. n. 163/2006.<br />
(30) Art. 175, c. 14, d.lgs. n. 163/2006.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 847
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
La fase iniziale di project financing, lo<br />
status di promotore e l’interesse a ricorrere<br />
La sussistenza o meno dell’interesse a ricorrere, come<br />
problema generale di impugnabilità degliattiendoprocedimentali,<br />
dipende - anche nel caso della selezione<br />
del promotore - dalla struttura del procedimento.<br />
I profili problematici attengono pertanto, in prima<br />
approssimazione, all’autonomia procedimentale della<br />
fase iniziale di project financing e, in secondo luogo,<br />
alla possibilità di qualificare lo stesso status di promotore<br />
come ‘‘utilità’’ giuridica autonoma rispetto all’aggiudicazione<br />
finale del progetto (31).<br />
Rispetto al primo profilo, e quindi alla disciplina<br />
della finanza di progetto, è da valutare se la decisione<br />
sull’individuazione del promotore si atteggi quale<br />
atto interlocutorio di chiusura di un singolo passaggio<br />
procedimentale, ovvero come atto conclusivo<br />
di un autonomo procedimento (32).<br />
Rispetto alla seconda questione, dall’esame delle disposizioni<br />
citate emergono condizioni di favore per<br />
il promotore - in quanto il progetto e lo studio di<br />
fattibilità dallo stesso proposto costituiscono base di<br />
gara nella successiva (seconda) fase - rimanendo aggiudicatario<br />
in assenza di altre offerte (33) e, nella<br />
procedura negoziata (terza fase), godendo di diritto<br />
di prelazione o di rimborso (34). In questo senso,<br />
rispetto all’interesse a ricorrere assume rilevanza la<br />
valutazione di quanto - attraverso tali posizioni di<br />
vantaggio - l’esito della prima fase possa condizionare<br />
lo svolgimento delle successive procedure ad<br />
evidenza pubblica, fino all’aggiudicazione.<br />
Lo status di promotore, il condizionamento della prima<br />
fase di project financing sulle successive e la natura<br />
unitaria o meno del procedimento sono, quindi, profili<br />
connessi, sui quali si fonda l’ammissibilità della<br />
tutela immediata avverso la scelta del promotore.<br />
Questa richiede, infatti, un interesse a ricorrere interno<br />
al procedimento complesso e, in particolare,<br />
che si sostanzi un’immediata posizione di vantaggio<br />
per il soggetto prescelto come promotore ed un corrispondente<br />
definitivo arresto procedimentale per i<br />
concorrenti non selezionati.<br />
Si tratta, quindi, di definire quanto l’interesse alla<br />
scelta del promotore sia meritevole di tutela - in sé o<br />
in funzione della sua strumentalità al conseguimento<br />
del bene della vita individuabile nell’aggiudicazione<br />
della concessione - e quanto la mancata selezione<br />
possa per converso essere considerata atto lesivo (35).<br />
Se la legittimazione ad agire spetta al titolare della<br />
situazione giuridica sostanziale, valutata alla stregua<br />
dell’allegazione del ricorrente senza sindacato nel<br />
merito della sua effettiva sussistenza, nel caso in<br />
esame la posizione dedotta dal concorrente non selezionato<br />
- che può fondarne il diritto di azione -<br />
andrebbe identificata nell’interesse legittimo alla<br />
corretta individuazione del proprio studio di fattibilità<br />
come il più rispondente all’interesse pubblico.<br />
A fronte dell’atto di selezione del promotore l’immediata<br />
impugnazione deve infatti fondarsi su un<br />
interesse (processuale) al ricorso corrispondente ad<br />
un vantaggio pratico e concreto, che possa derivare<br />
al ricorrente dall’accoglimento della domanda (36).<br />
Rispetto alla possibilità di distinguere tale interesse<br />
dall’interesse legittimo, e quindi sulla sussistenza<br />
dell’interesse sostanziale anteriormente al processo<br />
ed indipendentemente dall’azione, si è talora sostenuto<br />
che oggetto dell’interesse legittimo è comunque<br />
un bene della vita che racchiude il risultato<br />
utile, così che, a differenza di quanto avviene in<br />
una giurisdizione ‘‘piena’’ e ‘‘di merito’’, l’insussistenza<br />
di un vantaggio concreto comporterebbe l’assenza<br />
dello stesso interesse legittimo, quale utilità<br />
meramente strumentale (37).<br />
Note:<br />
(31) In quanto funzionale a definire il grado di condizionamento<br />
che l’esito della prima fase svolge sulle successive.<br />
(32) Sulla natura delle diverse fasi, la concezione formale (A.M.<br />
Sandulli, Il procedimento amministrativo, Milano, 1959) - contrapponendosi<br />
all’idea di procedimento come atto complesso -<br />
pone il problema ricostruttivo della disciplina del project in termini<br />
(radicalmente) alternativi, di procedimenti collegati o fasi endoprocedimentali,<br />
con diverso regime impugnatorio.<br />
(33) Art. 37-quater, l. n. 109/1994.<br />
(34) Art. 37-ter, l. n. 109/1994.<br />
(35) Altra questione rilevante connessa è allora quella della natura<br />
non concorrenziale della fase di scelta del promotore finanziario,<br />
subprocedimento della complessiva procedura di finanza di progetto<br />
in corrispondenza del quale l’amministrazione aggiudicatrice godrebbe<br />
di ampi margini di discrezionalità. In tal senso Tar Bologna,<br />
sez. I, 23 aprile 2008, n. 1552, che sottolinea - fermo il rispetto anche<br />
in tale fase della legge n. 241/90 - come in ogni caso il rapporto<br />
tra discrezionalità elegittimitàdella valutazione operata dall’amministrazione<br />
sia suscettibile di sindacato (tanto se immediato,<br />
quanto se differito in esito all’intera procedura) limitatamente ai casi<br />
di manifesta illogicità e contraddittorietà, o di macroscopico errore<br />
di fatto. Cfr. V. Maccolini, La scelta del promotore nella ‘‘vecchia’’<br />
disciplina della finanza di progetto tra recenti novità eprospettive<br />
di cambiamento, inRiv. trim. appalti, 2008,4,833ss.<br />
(36) Sulle condizioni dell’azione, per riferimenti v. R. Ursi, Ricorso<br />
giurisdizionale amministrativo, in S. Cassese (dir.), Dizionario<br />
di diritto pubblico, Milano, 2006, 5255 ss.<br />
(37) Dato il carattere riflesso della posizione del privato nel diritto<br />
amministrativo, non sarebbe configurabile una situazione in<br />
cui esista un interesse legittimo senza il corrispondente interesse<br />
a ricorrere. L. Migliorini, Ancora su interesse legittimo e interesse<br />
a ricorrere, inIl Foro amm., 1981, 9-10 1619 ss.; cfr. anche<br />
G. Romeo, Interesse legittimo e interesse a ricorrere: una<br />
distinzione inutile, inDir. proc. amm., 1989, 3, 400 ss. Per le tesi<br />
classiche sulla indistinguibilità, E. Guicciardi, La giustizia amministrativa,<br />
Padova, 1954, 82 ss., che fa prevalere il profilo processuale,<br />
e M.S. Giannini, La giustizia amministrativa, Roma,<br />
1959, 133 ss., e F. Satta, Giustizia amministrativa, Padova,<br />
(segue)<br />
848 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
Nondimeno, le ipotesi in cui un interesse sostanziale<br />
non si pone - per le circostanze dell’azione - come<br />
personale, diretto ed attuale, sono prospettabili;<br />
così nella prima fase di individuazione del promotore,<br />
attesa la possibilità che lo stesso non sia affidatario<br />
finale della concessione, si può dubitare dell’attualità<br />
della lesione rispetto al bene della vita, che<br />
alla chiusura della prima fase si prospetta solo come<br />
ipotesi di lesione futura ed eventuale, in quanto riferita<br />
ad atto endoprocedimentale.<br />
La giurisprudenza anteriore all’Adunanza<br />
plenaria<br />
Rispetto a tali problematiche, nella procedura di<br />
project financing l’orientamento giurisprudenziale<br />
prevalente ha negato l’interesse all’immediata impugnabilità<br />
della selezione del promotore (38).<br />
Posto che nei procedimenti complessi l’impugnazione<br />
dell’atto interinale è ammissibile solo se lo stesso determini<br />
un arresto procedimentale, per negare l’immediata<br />
tutela si è affermato che - data l’unitarietà<br />
del procedimento - l’interesseadassumerelaposizione<br />
di promotore ‘‘contiene ed implica’’ l’interesse ad<br />
essere aggiudicatario della successiva concessione, e<br />
chetalesecondointeresse(finale) rappresenta il vero<br />
bene della vita cui aspira il concorrente (39).<br />
Per fondare tale risposta preclusiva dell’immediata<br />
impugnabilità, in punto di natura delle fasi di project<br />
si è quindi acceduto alla tesi dell’unicità del<br />
procedimento, negando che i diversi passaggi determinino<br />
l’esistenza di più procedimenti connessi.<br />
Le fasi della finanza di progetto non costituirebbero<br />
quindi delle sequenze procedimentali collegate ma<br />
autonome, bensì integrerebbero un’ipotesi di unica<br />
fattispecie a formazione progressiva, rispetto alla<br />
quale l’aggiudicazione della concessione - quale bene<br />
finale - viene operata a mezzo di passaggi funzionalmente<br />
collegati (in quanto strumentali al comune<br />
scopo finale) ed interdipendenti in modo biunivoco<br />
(per reciproca connessione logica, in quanto<br />
non autonomi a ragione della non elidibilità di una<br />
fase con permanenza dell’altra).<br />
Rispetto al secondo profilo, delle utilità connesse<br />
alla posizione di promotore, la tesi negativa rispetto<br />
all’immediata impugnabilità comporta una svalutazione<br />
dei vantaggi connessi alla selezione del progetto.<br />
Tale dequotazione è legata al carattere non<br />
immediato e diretto delle utilità descritte, così che<br />
l’attualità e la lesività del vulnus di cui soffre il non<br />
promotore - comunque potenziale concessionario finale<br />
- potrà sì sussistere, ma è tale da apprezzarsi solo<br />
all’esito del successivo procedimento di gara, con<br />
relativa aggiudicazione.<br />
Tale vulnus, infatti, sarebbe del tutto eventuale al<br />
momento della chiusura della prima fase. La posizione<br />
giuridica sostanziale (e quindi processuale)<br />
del non promotore, in quanto non escluso dalla<br />
partecipazione alle ulteriori procedure di gara, rimane<br />
sospesa, e l’interesse (ri)emergerebbe nella propria<br />
attualità solo in un secondo tempo, qualora<br />
non assorbito dal conseguimento finale del bene<br />
della vita cui si aspirava (40).<br />
A diverse conclusioni - condivise dalla Plenaria -<br />
giunge invece altra parte della giurisprudenza.<br />
Infatti, una diversa valorizzazione dei vantaggi connessi<br />
alla posizione di promotore conduce, all’opposto,<br />
ad ammettere l’immediata impugnabilità del<br />
provvedimento conclusivo della prima fase di project<br />
(41).<br />
L’attualità della lesione, e quindi dell’interesse, sarebbe<br />
in particolare da riconnettere all’irreversibilità<br />
dei vantaggi legati allo status di promotore, che<br />
si sostanziano in una situazione soggettiva privilegiata<br />
che assoggetta a diritto potestativo la possibilità<br />
di futura aggiudicazione della concessione per i<br />
non vincitori.<br />
Per le imprese non promotrici, quindi, non è la lesione<br />
dell’interesse al bene finale ad essere eventuale,<br />
ma è proprio il conseguimento di quel bene della vita<br />
(aggiudicazione) che diviene evento non controllabile,<br />
in quanto condizionato dall’altrui scelta.<br />
Su tali basi, parte della giurisprudenza di primo grado<br />
ha considerato concreto ed attuale l’interesse a<br />
divenire promotori, a prescindere dall’esito della<br />
successiva fase di evidenza pubblica (42).<br />
Note:<br />
(segue nota 37)<br />
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
1993, 155, che fanno prevalere la dimensione sostanziale dell’interesse.<br />
Per riferimenti, cfr. anche M. Nigro, Giustizia amministrativa,<br />
Bologna, 2002, cap. 5, par. 3, e - sull’elemento del<br />
pregiudizio come elemento costitutivo dell’interesse legittimo -<br />
A. Piras, Interesse legittimo e giudizio amministrativo, II, Milano,<br />
1962, 250 ss.<br />
(38) Per questo orientamento, ancora Cons. Stato n. 3319/2009;<br />
Cons. Stato n. 391/2009; Cons. Stato n. 142/2005.<br />
(39) Così Cons. Stato n. 7277/2010, p. 8.1.<br />
(40) Si può anche notare come il ritenere la non immediata lesività<br />
degli atti endoprocedimentali si traduca in differibilità del diritto di<br />
accesso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2009, n. 3319).<br />
(41) Per questo orientamento, ancora Tar Sicilia, sez. IV, 6 maggio<br />
2010, n. 1297 (che dall’immediata impugnabilità ha tratto la<br />
conseguente accessibilità degli atti del procedimento di scelta<br />
del promotore, che non potrebbe essere differita all’esito dell’intero<br />
procedimento); Tar Lazio, sez. III, 9 settembre 2008, n.<br />
8194. Ma così anche già Tar Campania, sez. I, 17 giugno 2004,<br />
n. 9571 (v. M. Lipari, Il contenzioso, in G.F. Cartei - M. Ricchi, Finanza<br />
di progetto, Napoli, 2010, in particolare 511 s.)<br />
(42) Oltre alle sentenze di primo grado citate, l’Adunanza plenaria<br />
annotata trova implicito avvallo anche in alcuni precedenti di<br />
(segue)<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 849
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
L’attualità, quale condizione dell’interesse a ricorrere,<br />
è infatti riscontrabile - anche se si tratti di atto<br />
in itinere - qualora il provvedimento da impugnare<br />
sia di per sé idoneo a provocare un’immediata lesione,<br />
senza necessità di ulteriori atti esecutivi.<br />
Esiste infatti una tendenza giurisprudenziale ad anticipare<br />
il momento della tutela, con il riconoscimento<br />
dell’interesse a ricorrere in via autonoma - a date<br />
condizioni - anche avverso gli atti preparatori. La decisione<br />
sulla prima fase di gara del project financing si<br />
potrebbe quindi assimilare ad esempio all’impugnazione<br />
delle previsioni lesive di un p.r.g. approvato a<br />
livello comunale, la portata lesiva di misure di salvaguardia<br />
e diritto di prelazione potendo essere considerata<br />
in parte strutturalmente analoga (43).<br />
Se poi un’ipotesi sicura di deroga alla non impugnabilità<br />
degli atti preparatori è individuabile per<br />
quelli dotati di valenza ostativa, cioè per quegli atti<br />
che risultino idonei a determinare un arresto procedimentale<br />
impeditivo dell’adozione di un provvedimento<br />
finale (vantaggioso), nondimeno la giurisprudenza<br />
riconosce l’interesse a ricorrere anche avverso<br />
arresti procedimentali di carattere parziale o<br />
relativo (44); così nel caso dell’individuazione del<br />
promotore, dove pur non essendo certamente escluso<br />
l’approdo finale ad un provvedimento vantaggioso<br />
di aggiudicazione al non promotore, l’aspettativa<br />
di conseguimento del bene della vita è significativamente<br />
menomata.<br />
L’irreversibilità degli effetti della decisione sulla prima<br />
fase, e le ripercussioni sull’aspettativa dell’esito<br />
delle successive, consigliano quindi un’immediata<br />
tutela avverso un atto dotato di un quantum di lesività<br />
tale da integrare comunque un arresto procedimentale.<br />
Su tale base l’Adunanza plenaria ritiene<br />
che il principio di effettività della tutela giurisdizionale,<br />
predicato dall’art. 24 Cost., in combinato con<br />
quello della sindacabilità di tutti gli atti della pubblica<br />
amministrazione, contenuto nell’art. 113<br />
Cost., sembrerebbe ostare all’inammissibilità dell’immediata<br />
impugnazione del provvedimento di<br />
individuazione del promotore (45).<br />
Gli effetti della Plenaria<br />
Per quanto riguarda la natura endoprocedimentale<br />
dell’atto conclusivo, il Consiglio di Stato afferma<br />
che il procedimento di project financing si articola<br />
in subprocedimenti, il primo dei quali - concludendosi<br />
con la selezione del promotore - costituisce il<br />
‘‘cuore’’ dell’intera procedura (46).<br />
Rispetto al problema analizzato, quindi, l’articolazione<br />
dell’iter determina comunque la centralità della<br />
prima fase, condizionante le successive, così che per<br />
l’impostazione della decisione non è tanto importante<br />
il grado di formale ‘‘autonomia’’ delle fasi - definito<br />
dal Consiglio di Stato concetto controverso e sfumato<br />
- quanto in concreto il grado di ‘‘lesività’’ dell’atto<br />
di chiusura della fase di selezione del promotore.<br />
Rispetto a ciò l’Adunanza plenaria constata come lo<br />
status di promotore attribuisca una «posizione di vantaggio<br />
certa e non meramente eventuale», che già di<br />
per sé è tale da costituire un’utilità e porsi come bene<br />
della vita, seppur non finale. Ciò, proprio in quanto<br />
il promotore vanta - in alternativa - un diritto potestativo<br />
sull’aggiudicazione, adeguando la propria proposta<br />
a quella risultata migliore, o un diritto al rimborso<br />
forfetario delle spese sostenute; più in radice, la<br />
posizione di privilegio si fonda sul fatto che è il progetto<br />
del promotore ad essere posto a base della successiva<br />
gara, ‘‘integrando’’ il bene finale, così che la<br />
spettanza, da aspirazione a divenire concessionario tot<br />
court, si complica in aspirazione a divenire concessionario<br />
sulla base del proprio progetto (47).<br />
Note:<br />
(segue nota 42)<br />
sezione; cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 settembre, n. 4811; Cons.<br />
Stato, sez. V, 23 marzo 2009, n. 1741; Cons. Stato, sez. V, 12<br />
giugno 2009, n. 3752.<br />
(43) Ferma la diversa natura delle misure di salvaguardia e del diritto<br />
di prelazione all’interno dei rispettivi procedimenti complessi,<br />
sembrerebbe riscontrabile una loro analoga lesività incidente sull’interesse<br />
a ricorrere. Se le prime si presentano come misure ad<br />
efficacia temporanea, il secondo si pone come potere ad esercizio<br />
differito ma produttivo di effetti permanenti, così che un’incidenza<br />
sull’attualità dell’interesse sembrerebbe a fortiori riscontrabile nel<br />
caso del diritto di prelazione, quale misura (potenzialmente) incidente<br />
sulla definitiva spettanza, anziché meramente provvisoria.<br />
Su ciò cfr. le risalenti Adunanze plenarie nn. 17/1978 e 1/1983 (S.<br />
Caponi - R. Gracili, Sull’impugnabilità del piano regolatore generale<br />
comunale in itinere e sulla decorrenza del termine per l’impugnazione,<br />
inIl Foro amm., 1984, 6, 1362 ss.).<br />
(44) Per un caso di arresto di carattere ‘‘assoluto’’, ad es. il parere<br />
negativo dell’autorità competente sul vincolo ex art. 32, c. 1,<br />
l. n. 47/1985 (Tar Emilia-Romagna Parma sez. I, 6 dicembre<br />
2006, n. 590); per un caso di arresto a carattere ‘‘relativo’’, ad<br />
es. l’onere di immediata impugnazione di note istruttorie indicanti<br />
la necessità di Via, incidenti sull’aspirazione al soddisfacimento<br />
dell’interesse pretensivo prospettato solo per il loro introdurre<br />
un aggravio procedimentale (Cons. Stato, sez. V, 7 settembre<br />
2009, n. 5235).<br />
(45) Sull’effettività della tutela cfr. anche artt. 111 e 113 Cost.,<br />
rispetto agli artt. 2 c.p.a. e 47 Carta di Nizza.<br />
(46) Il ruolo ‘‘centrale e preponderante della fase di scelta del<br />
promotore’’, aveva già fatto considerare all’Adunanza plenaria il<br />
procedimento di scelta del promotore come autonomo rispetto<br />
alla successiva fase di gara e procedura negoziata (sentenza 15<br />
aprile 2010, n. 2155).<br />
(47) Afferma la sentenza annotata: «il bene della vita nel procedimento<br />
di project financing è il conseguimento della concessione<br />
sulla base del progetto presentato nella prima fase, sicché,<br />
se tale progetto non viene selezionato come di pubblico interes-<br />
(segue)<br />
850 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
Per converso, sebbene anche i proponenti non selezionati<br />
nella prima fase possano partecipare con esito<br />
vittorioso alla successiva gara, essi si trovano in<br />
una posizione di pati rispetto al diritto potestativo<br />
di prelazione. Per loro gli svantaggi si sostanziano<br />
già a monte nel fatto che il loro progetto non costituirà<br />
oggetto del bando di gara, dal che deriva l’impossibilità<br />
di vantare i diritti di prerogativa sullo<br />
stesso progetto, che sono propri del promotore.<br />
Certezza del diritto e onere di immediata<br />
impugnazione<br />
Su tali basi, il Consiglio di Stato ritiene che per i<br />
concorrenti non prescelti la selezione di un altro<br />
promotore determinerebbe un definitivo arresto<br />
procedimentale, il quale, anche se non ostativo in<br />
termini assoluti, lo è almeno in termini relativi.<br />
Non la mera aggiudicazione finale, ma l’aggiudicazione<br />
sulla base del progetto promosso - nel quale è<br />
già esaurita una quota delle utilità che la procedura<br />
complessiva può portare con sé - costituisce il bene<br />
della vita; bene che si presenta quindi complesso<br />
quanto il procedimento che vi conduce, le utilità<br />
cui il privato aspira emergendo gradualmente nel<br />
suo corso con le corrispondenti posizioni di interesse<br />
dotate di autonomia.<br />
In questo senso la decisione può essere considerata<br />
come portatrice di una visione composita e realistica<br />
del concetto di bene della vita, quale entità distribuita<br />
lungo tutto il procedimento, dal quale sorge<br />
gradualmente, e quindi (potenzialmente) presente<br />
in ogni fase dell’attività dell’amministrazione.<br />
A fronte di ciò, il riconoscimento dell’immediata<br />
tutela contro l’atto di definizione di profili interlocutori<br />
della decisione su quel bene complesso si<br />
presenterebbe come una soluzione opportuna, a garanzia<br />
non solo dell’interesse del singolo, ma più in<br />
generale della certezza del diritto; ciò in quanto<br />
l’immediata individuazione del miglior progetto e<br />
studio di fattibilità da porre a base della successiva<br />
fase di evidenza pubblica sarebbe necessaria per<br />
economia procedurale, «evitando, se del caso, l’inutile<br />
espletamento di un’attività amministrativa notoriamente<br />
complessa e costosa» (48).<br />
Sulla base di tale risvolto di pubblico interesse della<br />
corretta individuazione del promotore, il diritto di<br />
impugnazione immediata si traduce in un dovere di<br />
tempestiva contestazione dell’esito della prima fase<br />
di project financing. In questo senso - in modo consequenzialmente<br />
necessario - il Consiglio di Stato<br />
afferma che «non vi è semplice facoltà, ma onere, a<br />
pena di decadenza, di immediata impugnazione»,<br />
sanzionando il ricorso intempestivo con l’impossibi-<br />
lità di opporsi alla scelta del promotore in esito alla<br />
conclusione dell’intero procedimento.<br />
Si configura quindi un onere di immediata contestazione<br />
della scelta del promotore, a garanzia tanto<br />
della pienezza di tutela dei partecipanti, quanto del<br />
raggiungimento della certezza sulla legittimità della<br />
scelta del progetto da promuovere; certezza da conseguire<br />
nei termini stretti del rito abbreviato per i<br />
contratti pubblici e preliminarmente allo svolgimento<br />
delle procedure ad evidenza pubblica, di cui<br />
tale progetto costituisce base. E si opta, così, (anche)<br />
per un giudizio amministrativo che garantisca<br />
il miglior risultato utile complessivo, comprensivo<br />
dell’economicità procedurale del suo conseguimento,<br />
e non tuteli la sola legittimità finale dell’azione<br />
amministrativa (49).<br />
Rimane infine aperta la questione di quanto il grado<br />
di ‘‘strumentalità’’ di interessi intermedi rispetto<br />
alla spettanza del bene finale - l’aspirazione alla<br />
concessione contenendo e implicando quella ad essere<br />
promotore, ma senza esaurirla - porti a sfumare<br />
la netta distinzione tra interesse legittimo e interesse<br />
a ricorrere (50).<br />
La possibilità di ricostruire l’attività amministrativa<br />
complessa come fattispecie a formazione progressiva,<br />
nella quale tuttavia ad ogni passaggio di emersione di<br />
interessi sostanziali corrisponde un attuale interesse<br />
alla relativa tutela, potrebbe infatti contribuire a<br />
stemperare uno dei profili della separazione tra dimensione<br />
sostanziale e processuale dell’interesse (51).<br />
Note:<br />
(segue nota 47)<br />
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
se, è immediatamente leso l’interesse a conseguire la concessione<br />
sulla base del proprio progetto».<br />
(48) Ai parametri costituzionali relativi all’effettività della tutela si<br />
affianca quindi, in modo sinergico, quello del buon andamento -<br />
ex art. 97 - della stessa procedura concorsuale, l’immediata impugnabilità<br />
garantendo in questo caso tanto i concorrenti esclusi<br />
quanto la pubblica amministrazione (l’Adunanza plenaria presupponendo<br />
quindi che l’aggravio dell’attesa dell’esito dell’impugnazione<br />
della prima fase sia, per l’amministrazione, preferibile<br />
all’alea di vedere poi annullata un’intera procedura, estremamente<br />
complessa).<br />
(49) Sul tema del processo amministrativo come giudizio che<br />
può tendere a garantire il risultato utile, specie nel quadro delle<br />
influenze del diritto comunitario, per riferimenti cfr. S. Tarullo, Il<br />
giusto processo amministrativo. Studio sull’effettività della tutela<br />
giurisdizionale nella prospettiva europea, Milano, 2004.<br />
(50) Per diverse tesi dottrinali sul tema, e una loro sintesi, cfr.<br />
M.S. Giannini, Discorso generale sulla giustizia amministrativa, in<br />
Riv. dir. proc., 1964 (e in Scritti 1963-1969, in particolare 253 ss.).<br />
(51) Tendenza certamente non generalizzabile, come emerge -<br />
tra i molti esempi possibili - dall’impugnabilità differita dell’aggiudicazione<br />
provvisoria, considerata atto endoprocedimentale ad<br />
effetto provvisorio, privo di quell’efficacia (parzialmente) ostativa<br />
connessa alla selezione del promotore (Cons. Stato, sez. VI, 20<br />
ottobre 2010, n. 7586).<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 851
Giurisprudenza<br />
Edilizia ed urbanistica<br />
Espropriazione<br />
La nuova disciplina<br />
dell’acquisizione sanante<br />
all’esame del Consiglio di Stato<br />
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16 marzo 2012, n. 1438 - Pres. Maruotti - Est. Meschino<br />
Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di costituzionalità relative all’art. 42 bis del d.P.R. n.<br />
327 del 2001 (T.U. espropri), atteso che quest’ultima norma risulta conforme alle disposizioni della Cedu ed alla<br />
giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ha più volte condannato la Repubblica Italiana proprio perché i<br />
giudici nazionali avevano riscontrato la perdita della proprietà in assenza di un provvedimento motivato, previsto<br />
da una specifica previsione di legge.<br />
Omissis.<br />
Il commento<br />
di Gherardo Maria Marenghi<br />
Il presente contributo, nel commentare la decisione del Consiglio di Stato di non sollevare la questione di legittimità<br />
costituzionale della nuova disciplina dell’acquisizione sanante, prende in considerazione talune delle<br />
anomalie scaturenti dall’applicazione dell’art. 42-bis. L’analisi si sposta poi sull’impianto motivazionale della<br />
sentenza con particolare riferimento alla parte in cui viene affermata la compatibilità dell’istituto con i parametri<br />
imposti dalla Cedu.<br />
La tesi del Consiglio di Stato sulla<br />
legittimità costituzionale dell’art. 42-bis<br />
Il nuovo impianto normativo dell’acquisizione sanante<br />
previsto dall’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/<br />
2001 ha ottenuto la prima discutibile approvazione<br />
da parte del giudice amministrativo.<br />
La sesta sezione del Consiglio di Stato, nella sen-<br />
ORIENTAMENTI<br />
Giurisprudenza Conforme: Trga, Trentino Alto Adige, Trento, 27 marzo 2008, n. 75; Tar Emilia Romagna, Parma, Sez.<br />
I, 14 gennaio 2009, n. 9; Consiglio di Stato, sez. IV, 27 novembre 2008, n. 5856; Consiglio di Stato,<br />
sez. IV, 3 settembre 2008, n. 4114.<br />
Difforme: Tar Campania, n. 730/2008.<br />
Dottrina A. Sandulli, I procedimenti ablatori, in (a cura di) Sabino Cassese, Trattato di diritto amministrativo, Milano,<br />
2000, 1073 ss.; M. S. GianniniI, Corso di diritto amministrativo, Milano, 1969, IV, 1129; D. Sorace,<br />
Espropriazione per pubblica utilità, inDigesto delle discipline pubblicistiche, 1991, VI, 179; F. P.<br />
Volpe, Le espropriazioni amministrative senza potere, Padova, 1996; M. Giorgio, L’incostituzionalità<br />
della disciplina sull’acquisizione sanante, in questa Rivista, 2011, 5, 494-502.<br />
tenza n. 1438 del 16 marzo 2012 ha, fra l’altro, affrontato<br />
il profilo della legittimità costituzionale<br />
della norma dichiarando manifestamente infondata<br />
la questione proposta.<br />
La tesi del Consiglio di Stato nella prospettiva dell’analisi,<br />
si presta a due diverse chiavi di lettura che<br />
in questo lavoro saranno prese in considerazione.<br />
La prima, più evidente e di facile percezione, consi-<br />
852 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
ste nella volontà del giudice amministrativo di rinunziare,<br />
nel decidere, ai principi affermati dalla<br />
giurisprudenza costituzionale in tema di espropriazioni<br />
amministrative senza potere (1).<br />
La motivazione della decisione muove dal presupposto<br />
che la norma sarebbe conforme sia alle disposizioni<br />
della Cedu che alla giurisprudenza della Corte<br />
di Strasburgo.<br />
La giurisprudenza europea, stando al percorso argomentativo<br />
della sentenza, avrebbe condannato la<br />
Repubblica italiana dopo aver accertato che gli<br />
stessi giudici nazionali avevano riscontrato la perdita<br />
del diritto di proprietà in assenza di un provvedimento<br />
motivato che fosse contemplato da una specifica<br />
disposizione di legge (2).<br />
La vicenda processuale sottoposta all’esame del<br />
Consiglio di Stato è caratterizzata dall’originaria<br />
emanazione di un provvedimento di acquisizione<br />
sanante secondo lo schema dell’art. 43 dichiarato<br />
incostituzionale e dalla successiva applicazione del<br />
nuovo art. 42-bis nell’adozione di un nuovo provvedimento<br />
di sanatoria.<br />
Nel decidere sulle sorti del primo provvedimento di<br />
acquisizione ex art. 43 t.u. il collegio ha inizialmente<br />
riconosciuto il diritto alla restituzione del fondo<br />
ai privati proprietari appellanti giacché tale diritto<br />
era stato negato dal giudice di primo grado in virtù<br />
di una norma, quale l’art. 43 del d.P.R. n. 327/<br />
2001, nelle more dichiarato incostituzionale.<br />
Tuttavia la fondata pretesa restitutoria ha trovato,<br />
nel prosieguo del giudizio, un nuovo insormontabile<br />
ostacolo in un provvedimento emanato ai sensi<br />
dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 con il quale è<br />
stata disposta l’acquisizione al patrimonio indisponibile<br />
degli immobili oggetto della procedura espropriativa.<br />
L’incidenza ingiustamente lesiva della nuova norma<br />
sulle sorti del diritto di proprietà avrebbe potuto<br />
giustificare l’ipotesi di rinvio alla Corte costituzionale.<br />
Ed invece il giudice amministrativo ha ritenuto che<br />
la nuova disciplina dell’acquisizione sanante fosse<br />
estranea a qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale.<br />
L’acquisizione sanante avrebbe risolto il problema<br />
della lacuna normativa, trasformando un comportamento<br />
in un’attività amministrativa supportata dalla<br />
presunzione di legittimità.<br />
La tesi non convince perché prende in considerazione<br />
un aspetto marginale della questione ossia<br />
quello inerente i profili funzionali dell’istituto, prescindendo<br />
totalmente dalle problematiche di carattere<br />
applicativo.<br />
Giurisprudenza<br />
Edilizia ed urbanistica<br />
L’emanazione di un provvedimento di acquisizione<br />
sanante produce un anomalo effetto paralizzante sugli<br />
interessi fatti valere da un privato che abbia<br />
censurato una procedura ablatoria contra legem. La<br />
stessa fattispecie affrontata nella sentenza n. 1438/<br />
2012 testimonia dell’incompatibilità del paradigma<br />
normativo dell’acquisizione sanante con il diritto di<br />
difesa previsto dalla Costituzione.<br />
La vicenda processuale infatti pone di fronte ad un<br />
originario provvedimento di sanatoria adottato secondo<br />
lo schema dell’art. 43 dichiarato incostituzionale.<br />
Annullato in sede giurisdizionale detto<br />
provvedimento, sono sorte le condizioni di fatto e<br />
Note:<br />
(1) Corte Costituzionale, sentenza 8 ottobre 2010, n. 293, in lexitalia.it,<br />
2010, 8. In tale decisione la Consulta ha dichiarato l’illegittimità<br />
costituzionale, per eccesso di delega, dell’originaria disciplina<br />
dell’acquisizione sanante prevista dall’art. 43 del d.P.R.<br />
n. 327/2001 sollevando seri dubbi sulla compatibilità dell’istituto<br />
con i principi del diritto comunitario, su questo aspetto vedi M.<br />
Giorgio, L’incostituzionalità della disciplina sull’acquisizione sanante,<br />
in questa Rivista, 2011, 5, 494-502; A. Guazzarotti, Espropriazioni<br />
illegittime e tutela multilivello della proprietà: prospettive<br />
costituzionali, in Studium iuris, 2011, 515; G. Carlotti, La breve<br />
parabola dell’art. 43 del Testo Unico delle espropriazioni: quale<br />
futuro per l’acquisizione sanante, in Giur. It., 2011, 4, 939 ss.<br />
Sulla natura giuridica delle espropriazioni amministrative senza<br />
potere F.P. Volpe, Le espropriazioni amministrative senza potere,<br />
Padova, 1996; G. D. Comporti, Dall’occupazione illegittima di<br />
immobili da parte della Pubblica Amministrazione alla occupazione<br />
appropriativa, in Riv. giur. edil., 1985, II, 30 ss.; R. Oriani, Occupazione<br />
d’urgenza, costruzione dell’opera pubblica, decreto di<br />
espropriazione tardiva, tutela giurisdizionale del proprietario;<br />
contributo ad uno studio interdisciplinare, in Foro.it, 1982, V,<br />
coll. 205 ss., sull’evoluzione storica dell’espropriazione per pubblica<br />
utilità vedi A. Sandulli, I procedimenti ablatori, in Trattato di<br />
diritto amministrativo, (a cura di) Sabino Cassese, Milano, 2000,<br />
1073 ss.; M.S. Giannini, Corso di diritto amministrativo, Milano,<br />
1969, IV, 1129; D. Sorace, Espropriazione per pubblica utilità, in<br />
Digesto delle discipline pubblicistiche, 1991, VI, 179; F. Caringella<br />
- M. De Palma, Potere espropriativo e proprietà privata, i<br />
nuovi confini dell’espropriazione per pubblica utilità, alla luce del<br />
Testo Unico, Milano, 2005; N. Assini - N. Tescaroli, Manuale<br />
pratico dell’espropriazione; commentario al Testo Unico delle disposizioni<br />
legislative e regolamentari in materia di espropriazione<br />
per pubblica utilità, Padova, 2003.<br />
(2) Su questo aspetto vedi Cedu, sez. III, sentenza 12 gennaio<br />
2006, in Lexitalia.it, 2006, 1; Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre<br />
2007, n. 5380, in Lexitalia.it, 2007, 11.<br />
L’applicazione del vecchio art. 43 T.U. dichiarato incostituzionale<br />
oscillava fra un’interpretazione garantista, ma minoritaria, fondata<br />
sulla necessità di fornire una motivazione esauriente delle ragioni<br />
della disposta sanatoria che provasse la sua inevitabilità (a<br />
riguardo vedi Trga Trentino Alto Adige, Trento, 27 marzo 2008,<br />
n. 75, in lexitalia.it, 2008, 3; Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 febbraio<br />
2006, n. 84; Cons. di Stato, sez. VI, 9 giugno 2010, n.<br />
3655) ed un’altra decisamente prevalente che arrivava ad affermare<br />
l’applicabilità dell’istituto, in assenza di garanzie procedurali,<br />
anche in vicende processuali caratterizzate dalla presenza di<br />
un giudicato che riconosceva al privato il diritto alla restituzione<br />
dell’area (fra queste vedi Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 2010,<br />
n. 7472, in lexitalia.it, 2010, 10; Cons. Stato, sez. IV, sent. 22 ottobre<br />
2010, n. 7619, in lexitalia.it, 10, 2010; Cons. Stato, sez. IV,<br />
16 novembre 2007, n. 5830, in lexitalia.it, 2007, 11.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 853
Giurisprudenza<br />
Edilizia ed urbanistica<br />
di diritto per la restituzione dell’area al legittimo<br />
proprietario. L’amministrazione tuttavia facendo leva<br />
sulla retroattività della norma prevista dall’ottavo<br />
comma del nuovo art. 42-bis, ha emanato in<br />
corso di causa un nuovo provvedimento di sanatoria<br />
rendendo di fatto improcedibile il gravame.<br />
L’operato dell’amministrazione è stato coerente con<br />
una impostazione riduttiva della questione più volte<br />
affermata dalla giurisprudenza amministrativa, che<br />
ritiene risolto il problema tutto italiano delle espropriazioni<br />
amministrative senza potere già solo con<br />
lo schermo formale di un provvedimento amministrativo<br />
valido ed efficace (3).<br />
Sarà pure una soluzione conforme alla giurisprudenza<br />
europea, ma non può non rilevarsi una distonia<br />
evidente con le riflessioni svolte dalla Consulta<br />
nella sentenza n. 293/2010 che dichiarò l’illegittimità<br />
costituzionale dell’art. 43 (4).<br />
Il contrasto della decisione del Consiglio di<br />
Stato con i principi espressi dalla Corte<br />
costituzionale<br />
Non corrisponde al vero l’idea che la bocciatura<br />
della previgente disciplina della acquisizione sanante<br />
fosse dipesa da ragioni meramente formali legate<br />
al censurato eccesso di delega.<br />
La Corte costituzionale evidenziò espressamente che<br />
il legislatore avrebbe potuto disciplinare in modi diversi<br />
la materia ed anche espungere del tutto la possibilità<br />
di acquisto connesso esclusivamente a fatti<br />
occupatori, garantendo la restituzione del bene al<br />
privato, in analogia con altri ordinamenti europei.<br />
La sentenza del Consiglio di Stato nel dichiarare<br />
l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale<br />
ignora, forse volutamente, le richiamate osservazioni<br />
della Consulta.<br />
Del resto l’impostazione consolidata del Consiglio<br />
di Stato è stata quella di ritenere sufficiente, ai fini<br />
della legittimità di una procedura espropriativa viziata<br />
ab origine, la presenza, anche a posteriori, di<br />
una manifestazione di potere della pubblica amministrazione<br />
valida ed efficace, trasfusa in un atto<br />
amministrativo.<br />
A riguardo occorre osservare che anche in relazione<br />
al vecchio art. 43 del d.P.R. n. 327/2001 il Consiglio<br />
di Stato si pronunciò affermando la palese infondatezza<br />
della questione di legittimità costituzionale<br />
(5). Solo in virtù di un’ordinanza di rimessione<br />
del giudice di prime cure, fu portata a cognizione<br />
del giudice delle leggi la sorte dell’acquisizione<br />
sanante (6). In quell’ordinanza di rimessione alla<br />
Consulta il giudice a quo con una condivisibile pro-<br />
vocazione lessicale definì il testo della occupazione<br />
sanante come lo strumento giuridico di legalizzazione<br />
dell’illegale (7).<br />
L’espressione rende l’idea delle conseguenze abnormi<br />
che un provvedimento di sanatoria postuma sia<br />
in grado di produrre.<br />
Di fatto un’azione amministrativa consumatasi contra<br />
legem acquisisce i caratteri della legittimità sulla<br />
base della retroattività prodotta dal provvedimento<br />
di acquisizione.<br />
Resta però l’innegabile dato di fatto che un diritto<br />
di proprietà possa essere svuotato dei suoi contenuti<br />
nel totale dispregio delle garanzie partecipative, atteso<br />
che l’atto di acquisizione non ha una genesi fisiologica<br />
di tipo procedimentale, ma nasce piuttosto<br />
da un comportamento (8).<br />
Eppure la novazione procedimentale avrebbe potuto<br />
essere la soluzione ideale per contemperare le ragioni<br />
di interesse pubblico con l’interesse privato<br />
correlato alla conservazione del diritto di proprietà.<br />
Anche l’attuale disciplina dell’acquisizione sanante,<br />
alla stregua di quella dichiarata incostituzionale riesce<br />
a cancellare d’un colpo tutela procedimentale e<br />
tutela processuale.<br />
L’applicazione dell’art. 42-bis nella fattispecie qui<br />
esaminata ne è una prova evidente, visti gli effetti<br />
paralizzanti scaturiti da una decisione amministrativa<br />
che vanifica ogni possibile opzione rimediale.<br />
Il Consiglio di Stato infatti, negando il benché minimo<br />
dubbio di legittimità costituzionale, accetta<br />
Note:<br />
(3) Su tutte vedi Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7472,<br />
in lexitalia.it, 2010, 10; Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2008, n.<br />
303, in lexitalia.it, 2008, 2.<br />
(4) A riguardo vedi G. D’Elia, Note a margine della illegittimità<br />
costituzionale per eccesso di delega legislativa, dell’istituto dell’acquisizione<br />
sanante; G. De Marzo, Acquisizione sanante, parametri<br />
costituzionali e Cedu, in Corriere giuridico, 2011, II, 1156-<br />
1161.<br />
(5) A riguardo vedi Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2010, n.<br />
997, in lexitalia.it, 2010, 2.<br />
(6) Cfr. Tar Campania, Napoli, sez. V, ordinanza 29 ottobre<br />
2008, n. 730, in lexitalia.it, 2008, 10.<br />
(7) Nell’ordinanza di rimessione del giudice a quo si evidenzia<br />
«che l’esercizio del potere autoritativo di acquisizione dell’area<br />
al proprio patrimonio indisponibile attraverso l’adozione di un atto<br />
amministrativo che consente di evitare la restituzione del bene<br />
e di sanare la commessa illegalità, ha assunto la natura di<br />
strumento ordinario, a mezzo del quale si legalizza l’illegale» in<br />
Tar Campania, sez. V, ordinanza 29 ottobre 2008, cit<br />
(8) A riguardo vedi A. Cariola, G. D’Allura, F. Florio (a cura di) I<br />
comportamenti della Pubblica Amministrazione, Atti del convegno<br />
di Catania, 17 e 18 novembre 2006, Torino, 2006; P. De Berardinis,<br />
L’individuazione del giudice deputato a giudicare sui<br />
comportamenti della P.A. in materia espropriativa: una questione<br />
infinita, inUrb. e App., 2006, 1194.<br />
854 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
un istituto giuridico che al contempo fa salva un’attività<br />
amministrativa sine titulo e rende improcedibile<br />
una domanda giudiziale fondata e coltivata per<br />
lungo tempo dal privato proprietario.<br />
Il quadro giuridico che ne esce ridimensiona il livello<br />
delle garanzie del diritto di proprietà che la<br />
Consulta aveva innalzato con la sentenza n. 293/<br />
2010.<br />
La pretesa del privato alla restituzione del fondo godeva<br />
nel caso di specie dei presupposti di fatto e di<br />
diritto per essere accolta, risultando tuttavia sterilizzata<br />
dall’applicazione di una norma retroattiva e<br />
quindi applicabile alle fattispecie consumatesi anche<br />
prima della sua entrata in vigore (9).<br />
Difatti la disposta applicazione dell’art. 42-bis nella<br />
presente fattispecie ha prodotto contemporaneamente<br />
tre diversi, ma ugualmente pregiudizievoli<br />
mutamenti della situazione di diritto: una modalità<br />
d’acquisto della proprietà illegittimamente atipica<br />
ha ottenuto d’un tratto il carattere della legittimità;<br />
il diritto alla restituzione di un bene, già accertato<br />
nella sua fondatezza è consequenzialmente venuto<br />
meno; la stessa ipotesi della corresponsione del risarcimento<br />
del danno è diventata impraticabile.<br />
L’illegittimità si aggrava considerando che il deficit<br />
di tutela processuale incide sulla sfera giuridica di<br />
un privato cui è stato negato il diritto alla partecipazione<br />
(10).<br />
Eppure tutela procedimentale e tutela processuale<br />
dovrebbero rappresentare inviolabili strumenti di<br />
difesa del cittadino, l’una necessaria, l’altra eventuale<br />
(11).<br />
È nella sede procedimentale che il privato dovrebbe<br />
poter esporre quelle ragioni giuridiche che, di<br />
fronte al diniego dell’amministrazione, possano essere<br />
riproposte quali censure in sede processuale.<br />
Né può parlarsi di un regime di alternatività in virtù<br />
del quale il soddisfacimento di una forma di tutela<br />
debba poi implicare l’impraticabilità dell’altra.<br />
Il fine giuridico perseguito dall’art. 42-bis ed espressamente<br />
dichiarato nella sentenza è l’equiparazione<br />
della situazione di fatto a quella di diritto. Risulta<br />
tuttavia difficile accettare la trasformazione automatica<br />
e con effetti retroattivi di un comportamento<br />
in un’attività amministrativa, laddove manchi,<br />
come nel caso di specie, il fondamento stesso dell’azione<br />
amministrativa, ossia il rispetto del modello<br />
procedimentale e delle garanzie ad esso collegate.<br />
Né pare che le ragioni del privato possano trovare<br />
miglior sorte nella sede di cognizione della legittimità<br />
del provvedimento di acquisizione sanante, vista<br />
la già dichiarata compatibilità dell’istituto con i<br />
principi espressi dalla Cedu.<br />
Giurisprudenza<br />
Edilizia ed urbanistica<br />
L’unica via d’uscita sembra essere l’auspicata affermazione<br />
di un indirizzo giurisprudenziale diverso<br />
che consenta di sottoporre alla Consulta la questione<br />
di costituzionalità dell’art. 42-bis (12).<br />
Del resto la vicenda qui evocata, lascia intravedere<br />
margini di fondatezza delle ragioni fatte valere dal<br />
privato proprio confrontando le argomentazioni già<br />
espresse dalla Consulta con gli effetti pregiudizievoli<br />
prodotti dall’applicazione dell’art. 42-bis sulla pretesa<br />
azionata dal privato espropriato.<br />
Il soggetto privato infatti di fronte all’eventualità<br />
che il collegio potesse ritenere ostativa alla richiesta<br />
di restituzione del fondo l’intervenuta novella<br />
dell’art. 42-bis, ha preliminarmente eccepito l’illegittimità<br />
costituzionale della norma sotto tutti i<br />
profili salvo l’eccesso di delega, già oggetto della<br />
sentenza della Corte n. 293/2010.<br />
I dubbi sulla compatibilità delle norme con i<br />
principi espressi dalla Cedu<br />
Il percorso logico argomentativo seguito dal Consiglio<br />
di Stato per dichiarare infondata la questione<br />
di legittimità costituzionale non convince perché<br />
appare al tempo stesso incompleto ed infondato nel<br />
merito.<br />
Dell’incompletezza in parte si è già detto allorché si<br />
è evidenziato che la decisione del Consiglio di Stato<br />
prescinde dal benché minimo riferimento alle riflessioni<br />
sviluppate dalla Consulta nel dichiarare<br />
l’illegittimità costituzionale della acquisizione sanante<br />
come disciplinata dall’art. 43 del d.P.R. n.<br />
327/2001. Ciò che tuttavia non abbiamo ancora<br />
Note:<br />
(9) Sul diritto alla restituzione del fondo in fattispecie anteriori all’entrata<br />
in vigore dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 vedi A.<br />
Mascellari, L’Adunanza Plenaria decide in modo favorevole in<br />
ordine alla restituzione dell’area in caso di realizzazione dell’opera<br />
pubblica su aree occupate, in Riv. amm. Rep. it., Giurisprudenza<br />
annotata, 2005.<br />
(10) Il problema della partecipazione al procedimento espropriativo<br />
è stato affrontato sia rispetto a procedure legittime sia rispetto<br />
a fattispecie ablatorie sine titulo; per le prime ipotesi vedi<br />
G. Leone, Espropriazione e principio della partecipazione, in Dir.<br />
e proc. amm., 2010, 2, 407; per la seconda ipotesi R. Conti, Atto<br />
di acquisizione sanante: legittimazione attiva, avvio del procedimento<br />
e presupposti per l’adozione, in Giur. merito, 2006, 5,<br />
1272.<br />
(11) Sulle garanzie processuali nell’ipotesi di acquisizione sanante<br />
I. Severino, Acquisizione sanante, giudicato e giudizio d’ottemperanza,<br />
in Urb. e app., 2008, 8, 984; G. Fabbrizzi, Domande<br />
risarcitorie e restitutorie per occupazioni illegittime: il punto sulla<br />
giurisdizione, in Danno e responsabilità, 2006, 5.<br />
(12) Sul punto vedi G. De Marzo, Occupazione appropriativa e<br />
risarcimento del danno, in Urb. e app., 2007, 12, 1512; L. De Lucia<br />
- M. Protto, Occupazione appropriativa e provvedimento ex<br />
art. 43 T.U. espropriazioni, in Urb. e app., 2008, 4, 516.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 855
Giurisprudenza<br />
Edilizia ed urbanistica<br />
evidenziato è che l’incompletezza dell’impianto motivazionale<br />
offerto dal Consiglio di Stato consente<br />
al contempo di cogliere l’infondatezza delle ragioni<br />
giuridiche addotte per negare i sospetti di incostituzionalità.<br />
Arriviamo così alla seconda chiave di lettura offerta<br />
dalla decisione qui esaminata, ossia la compatibilità<br />
in sé dell’istituto dell’acquisizione sanante con i<br />
principi affermati dalla Cedu.<br />
Trattasi di una compatibilità convintamente sostenuta<br />
dal Consiglio di Stato e pur tuttavia smentita<br />
dalle ripetute osservazioni della Consulta che minano,<br />
anche in ottica comunitaria, le fondamenta giuridiche<br />
dell’acquisizione sanante (13).<br />
Al di là del denunziato eccesso di delega che ha determinato<br />
l’incostituzionalità dell’art. 43, è possibile<br />
cogliere all’interno della sentenza n. 293/2010 della<br />
Consulta significative considerazioni sulla compatibilità<br />
delle espropriazioni indirette, anche legalizzate,<br />
con i principi della Cedu.<br />
Difatti proprio nella parte finale della sentenza n.<br />
293/2010 la Consulta, dopo aver evidenziato che il<br />
legislatore italiano avrebbe potuto risolvere il dilemma<br />
semplicemente stabilendo il diritto alla restituzione<br />
del fondo a favore del privato illegittimamente<br />
espropriato, ha sottolineato l’esistenza di rilievi<br />
sul punto provenienti dalla stessa Corte di<br />
Strasburgo che non ha lesinato critiche al fenomeno<br />
delle espropriazioni indirette tanto di derivazione<br />
pretoria quanto di origine legislativa.<br />
Il rilievo si rafforza proprio con il richiamo alla giurisprudenza<br />
europea che rifiuta l’ipotesi dell’espropriazione<br />
indiretta come alternativa ad una procedura<br />
ablatoria condotta nel rispetto delle regole.<br />
Su queste premesse la Corte si è spinta fino ad affermare<br />
che «Anche considerando la giurisprudenza<br />
di Strasburgo, non è affatto sicuro che la mera trasposizione<br />
in legge di un istituto in astratto suscettibile<br />
di perpetrare le stesse negative conseguenze<br />
dell’espropriazione indiretta, sia sufficiente di per sé<br />
a risolvere il grave vulnus al principio di legalità»<br />
(14).<br />
Il dubbio dell’inidoneità dell’acquisizione sanante a<br />
fungere da strumento giuridico di tutela del principio<br />
di legalità si rafforza di fronte agli effetti prodotti<br />
dall’applicazione dell’istituto e rivelati dalla decisione<br />
del Consiglio di Stato.<br />
Né pare che per un istituto giuridico di dubbia costituzionalità<br />
possa esistere un’interpretazione costituzionalmente<br />
orientata in grado di contenere le dimensioni<br />
del pregiudizio ingiusto che può sorgere ai<br />
danni del diritto di proprietà.<br />
Questa stessa vicenda processuale dimostra che in<br />
assenza di garanzie procedimentali non vi possa essere<br />
equiparazione fra atti e comportamenti perché<br />
l’atto erediterebbe inevitabilmente il vizio d’origine<br />
del comportamento assunto dall’Amministrazione<br />
nel dispregio delle regole.<br />
Note:<br />
(13) Sulla compatibilità dell’acquisizione sanante con i principi<br />
del diritto comunitario vedi, su tutte, Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre<br />
2010, n. 7472 nella parte in cui si afferma che «l’art. 43<br />
del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 rispetta i principi costituzionali<br />
ed i parametri imposti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo<br />
sulla scorta dei principi aventi diretta rilevanza nell’ordinamento<br />
interno ex art. 117 Cost. della Cedu, e segnatamente dell’art. 1<br />
del primo protocollo addizionale, secondo i quali non è consentito<br />
privare un soggetto della proprietà in assenza di un idoneo titolo<br />
previsto dalla legge, procedendo all’espropriazione indiretta<br />
o sostanziale».<br />
(14) Cfr. Corte Cost., sentenza 8 ottobre 2010, n. 293, cit.<br />
856 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
Appalti pubblici<br />
La recente giurisprudenza<br />
sui contratti della pubblica<br />
amministrazione<br />
acuradiDomenico Galli e Claudio Guccione<br />
Il periodo compreso tra la seconda metà del 2010 ed i primi mesi del 2012 appare caratterizzato da due linee<br />
direttrici seguite dalla giurisprudenza. Da un lato, infatti, vengono confermati e precisati orientamenti ormai<br />
pacifici in punto di ambito soggettivo di applicazione della disciplina dei contratti della pubblica amministrazione.<br />
Dall’altro lato, sono stati introdotti nuovi spunti di riflessione ed approfondimento con riguardo, ad<br />
esempio, alla questione delle cd. imprese pubbliche ed alla applicabilità ad esse del decreto legislativo 12<br />
aprile 2006, n. 163 (di seguito, d.lgs. n. 163/2006), alla questione della possibilità per le università di partecipare<br />
alle gare pubbliche in qualità di concorrenti, ovvero alla questione dell’in house a cascata.<br />
Premessa<br />
Il periodo compreso tra la seconda metà del 2010<br />
ed i primi mesi del 2012 appare caratterizzato da<br />
due linee direttrici seguite dalla giurisprudenza.<br />
Da un lato, infatti, vengono confermati e precisati<br />
orientamenti ormai pacifici in punto di ambito soggettivo<br />
di applicazione della disciplina dei contratti<br />
della pubblica amministrazione.<br />
Segnatamente, i giudici (i) hanno ulteriormente ribadito<br />
ed affinato la definizione di ‘‘organismo di<br />
diritto pubblico’’, nonostante la perdurante incertezza<br />
sulla qualificazione degli enti fiera, come si<br />
avrà modo di vedere più oltre, (ii) hanno avallato<br />
la scelta legislativa di una interpretazione ed applicazione<br />
restrittiva della nozione di società in house.<br />
A quest’ultimo riguardo, non si può non accennare<br />
sin d’ora alla ‘‘tormentata’’ vicenda della disciplina<br />
dei servizi pubblici locali. Disciplina che, nella sua<br />
formulazione originaria contenuta nell’art. 23-bis<br />
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito<br />
in legge 6 agosto 2008, n. 133), è stata riconosciuta<br />
(quasi del tutto) costituzionalmente legittima<br />
dalla lunga ed articolata sentenza n. 325 del 17 novembre<br />
2010 della Corte costituzionale e dopo soli<br />
pochi mesi è stata espunta dall’ordinamento con il<br />
referendum del 12 e 13 giugno 2011, salvo poi essere<br />
riproposta, nelle sue linee essenziali, nell’art. 4<br />
del decreto legge 13 agosto 2011, convertito in legge<br />
14 settembre 2011 n. 148, modificato dall’art.<br />
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
25 delle legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione<br />
del decreto legge n. 1/2012 (cd. decreto liberalizzazioni).<br />
Dall’altro lato, sono stati introdotti nuovi spunti di<br />
riflessione ed approfondimento con riguardo, ad<br />
esempio, alla questione delle cd. imprese pubbliche<br />
ed alla applicabilità ad esse del decreto legislativo<br />
12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, d.lgs. n. 163/<br />
2006), alla questione della possibilità per le università<br />
di partecipare alle gare pubbliche in qualità di<br />
concorrenti, ovvero alla questione dell’in house a<br />
cascata.<br />
Altra tematica di particolare interesse, infine, è<br />
quella relativa alla tassatività delle cause di esclusione<br />
di cui al c. 1-bis dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/<br />
2006, anch’essa oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali.<br />
Ambito soggettivo di applicazione della<br />
disciplina: a) le imprese pubbliche e<br />
l’Adunanza plenaria 18 agosto 2011, n. 16<br />
del Consiglio di Stato<br />
Di particolare interesse è l’Adunanza plenaria 18<br />
agosto 2011 n. 16 (1) con la quale il Consiglio di<br />
Nota:<br />
(1) Urb. e app., 2011, 10, 1177, nota di G.F. Nicodemo; Dir. e<br />
pratica amm., 2011, 10, 72, nota di Petullà; Foro Amm - CdS,<br />
2011, 2326.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 857
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
Stato ha affrontato la problematica della disciplina<br />
applicabile agli appalti delle imprese pubbliche.<br />
In particolare, il Consiglio di Stato ha precisato<br />
che le imprese pubbliche (2) sono soggetti aggiudicatori<br />
con riguardo ai settori speciali ed alle stesse<br />
si applica la disciplina dettata dalla parte terza del<br />
d.lgs. n. 163/2006. Laddove, invece, operino nell’ambito<br />
dei settori ordinari - sempre che non siano<br />
qualificabili come organismi di diritto pubblico -<br />
non sono sottoposte alla disciplina del codice dei<br />
contratti.<br />
Aderendo alla seconda impostazione interpretativa<br />
prospettata dall’ordinanza di rimessione (3), il collegio<br />
ha chiarito che «l’impresa pubblica è comunque<br />
un’impresa e come tale agisce anch’essa con rischio,<br />
fine di lucro (2082 c. c.) e moduli privatistici».<br />
Di regola, pertanto, le imprese pubbliche non dovrebbero<br />
essere soggette al campo di applicazione<br />
del d.lgs. n. 163/2006. Ciò che rileva, tuttavia, unicamente<br />
per quanto attiene agli appalti nei settori<br />
ordinari.<br />
Quanto agli appalti nei settori speciali, la sottoposizione<br />
delle imprese pubbliche alle regole dell’evidenza<br />
pubblica si spiega in quanto i servizi relativi<br />
ai suddetti settori sono servizi di pubblica utilità rispetto<br />
ai quali è necessario garantire il gioco della<br />
concorrenza al fine di fronteggiare la naturale chiusura<br />
dei mercati causata dalla frequente condizione<br />
di monopolio degli esercenti esistenti (4).<br />
L’Adunanza plenaria, infine, enuclea gli appalti<br />
‘‘estranei’’ dall’applicazione del codice dei contratti.<br />
Tali sono quelli che non possono qualificarsi come<br />
ordinari, esclusi o speciali in quanto si collocano al<br />
di fuori dal campo di intervento delle direttive e<br />
dell’ordinamento comunitario (5).<br />
L’orientamento dell’Adunanza plenaria è stato immediatamente<br />
confermato da altre pronunce del<br />
Consiglio di Stato (6), sicché l’impresa pubblica è<br />
qualificabile come soggetto aggiudicatore soltanto<br />
per appalti affidati nei settori speciali con la conseguente<br />
applicazione delle norme di evidenza pubblica<br />
e attribuzione della giurisdizione al giudice<br />
amministrativo. Nell’analizzare la natura della società<br />
Porto Antico di Genova S.p.a., escludendo<br />
che la stessa possa essere qualificata come organismo<br />
di diritto pubblico, il Consiglio di Stato ha<br />
avuto occasione di individuare i caratteri identificativi<br />
della impresa pubblica e dell’organismo di diritto<br />
pubblico.<br />
Dopo avere premesso che le imprese pubbliche in<br />
forma societaria non sono riconducibili ad un modello<br />
unitario, il Collegio si sofferma sugli elementi<br />
di ‘‘eccentricità’’ delle società pubbliche rispetto a<br />
quelle di diritto privato.<br />
Differenze che si colgono sia sotto il profilo costituti-<br />
Note:<br />
(2) L’art. 3, c. 28, del d.lgs. n. 163/2006 così recita «Le ‘‘imprese<br />
pubbliche’’ sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici<br />
possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza<br />
dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi<br />
hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che<br />
disciplinano dette imprese.<br />
L’influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici,<br />
direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa,<br />
alternativamente o cumulativamente:<br />
a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;<br />
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni<br />
emesse dall’impresa;<br />
c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio<br />
di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa».<br />
(3) Punti 27 e ss. dell’ordinanza di rimessione del 29 aprile 2011<br />
in http://giustizia - amministrativa.it.<br />
(4) Punto 31 dell’ordinanza di rimessione del 29 aprile 2011 e<br />
punto 27 della sentenza ove si precisa che «Tanto si desume<br />
dalla stessa matrice comunitaria della disciplina dei settori speciali<br />
[...] che mira a fronteggiare [...] la naturale chiusura dei mercati<br />
causata dalla frequente condizione di monopolio degli esercenti».<br />
Nello stesso senso, M. A. Sandulli, Impresa pubblica e regole di<br />
affidamento dei contratti, relazione al convegno Il regime giuridico<br />
dell’impresa pubblica, 24 gennaio 2008, secondo la quale<br />
«Come è stato correttamente sottolineato in dottrina, questa<br />
scelta di esenzione/assoggettamento è solo in apparenza contraddittoria,<br />
mentre trova la sua spiegazione nella ratio della normativa<br />
comunitaria sugli appalti, che è volta a garantire condizioni<br />
di non discriminazione non già tra gli appaltanti, ma tra i potenziali<br />
appaltatori. Essa pertanto non coinvolge di regola l’impresa<br />
pubblica, poiché questa è istituzionalmente sottoposta alle<br />
regole della concorrenza e dunque al funzionamento naturale<br />
del mercato e non ha quindi bisogno delle regole ‘‘artificiali’’ imposte<br />
ai soggetti che, per la loro natura o finalità pubblica, si sottraggono<br />
a quest’ultimo. In tale prospettiva l’assoggettamento<br />
delle imprese pubbliche alle regole degli appalti nei settori<br />
esclusi si spiega - al pari di tutta la disciplina sui settori esclusi -<br />
come un’eccezione, giustificata dal fatto che in questi settori la<br />
presenza di particolari interessi pubblici altera le condizioni di<br />
concorrenza in cui le imprese pubbliche normalmente opererebbero.<br />
Mentre, fuori da tali settori, le regole dell’evidenza pubblica<br />
non hanno ragione di esistere poiché operano quelle del mercato.<br />
E ciò trova conferma nel riferito art. 30, che, in linea con il<br />
408 considerando, coerentemente esclude l’applicazione della<br />
direttiva alle attività in concorrenza.<br />
La proposta interpretazione appare del resto in linea con quanto<br />
indicato dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitarie, che<br />
distinguono nettamente la nozione di impresa pubblica da quella<br />
di potere pubblico».<br />
Si veda, inoltre, il contributo di G.F. Nicodemo cit.<br />
(5) In quanto «da eseguirsi al di fuori del territorio dell’Unione<br />
(art. 15, direttiva 2004/18/Ce e art. 22, direttiva 2004/17/Ce) [o<br />
in quanto] aggiudicati dagli enti aggiudicatori dei settori speciali<br />
per fini diversi dall’esercizio delle attività nei settori speciali (art.<br />
20, direttiva 2004/17/Ce)», p. 35 della sentenza A.P. n. 16/2011;<br />
nota di Nicodemo in Urb. e app., cit., 1182. Sul punto, si veda<br />
anche Consiglio di Stato, sez. VI, 13 maggio 2011, n. 2919 in<br />
Foro Amm. - CdS, 2011, 5, 1618.<br />
(6) Consiglio di Stato, sez. VI, 20 marzo 2012, n. 1574 in<br />
www.giustizia-amministrativa.it.<br />
858 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
vo, potendo le società pubbliche essere costituite per<br />
effetto anche di una espressa previsione legislativa,<br />
sia sotto il profilo organizzativo, potendo il socio pubblico<br />
nominare amministratori e sindaci in misura<br />
proporzionale alla partecipazione al capitale sociale<br />
(ex art. 2449 c.c.), sia sotto il profilo teleologico, perseguendo<br />
la società pubblica un interesse pubblico.<br />
La VI sezione ha ritenuto che l’interesse pubblico<br />
sia compatibile con lo scopo di lucro che caratterizza,<br />
a livello tipologico, le società per azioni. Ciò<br />
che comporta, in linea generale, l’assoggettamento<br />
della società pubblica alla disciplina privatistica ed<br />
alla giurisdizione del giudice ordinario.<br />
Diversa è, poi, la fattispecie delle società pubbliche<br />
‘‘che svolgono attività amministrativa’’. Il collegio<br />
sofferma la propria attenzione sulla figura degli organismi<br />
di diritto pubblico che se, da un lato, possono<br />
assumere la veste giuridica di società per azioni,<br />
dall’altro lato svolgono attività di interesse generale<br />
a carattere non industriale o commerciale.<br />
In questo senso, precisa il Consiglio di Stato, «i<br />
compiti dell’ente vengono, pertanto, svolti non<br />
con metodo economico ma mediante l’esercizio di<br />
una attività che non implica assunzione del rischio<br />
di impresa». La presenza di tali caratteri si desume:<br />
– da un elemento ‘‘interno’’, i.e. l’esistenza di relazioni<br />
finanziarie con l’ente pubblico che assicurano,<br />
secondo diverse modalità, la dazione di risorse in<br />
grado di consentire la permanenza sul mercato dell’organismo;<br />
– da un elemento ‘‘esterno’’, i.e la mancanza di un<br />
mercato concorrenziale.<br />
Segue: b) organismo di diritto pubblico<br />
La sentenza n. 1574/2012 del Consiglio di Stato introduce,<br />
poi, alla complessa tematica attinente alla<br />
concreta individuazione degli organismi di diritto<br />
pubblico quali figure soggettive rientranti nell’ambito<br />
di applicazione del codice dei contratti.<br />
Ed invero, al di là delle definizioni contenute nella<br />
disciplina comunitaria e trasposte in quella interna<br />
(art. 3, c. 26, del d.lgs. n. 163/2006), l’individuazione<br />
degli organismi di diritto pubblico (7) non ha<br />
una risposta univoca ma postula sempre una attenta<br />
indagine casistica (8), lasciando, di fatto, agli organi<br />
giurisdizionali il compito di ‘‘snidare’’ i caratteri<br />
pubblicistici che si celano dietro strutture organizzative<br />
‘‘neutre’’ come quella societaria (9).<br />
Come noto, il dibattito interpretativo giurisprudenziale<br />
si è concentrato prevalentemente sul requisito<br />
relativo al perseguimento di interessi generali, aventi<br />
carattere non industriale o commerciale (10).<br />
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
La giurisprudenza (11), anche comunitaria (12), è<br />
Note:<br />
(7) B. Mameli, L’organismo di diritto pubblico, profili sostanziali e<br />
processuali, Milano, 2003; M.P. Chiti L’organismo di diritto publbico<br />
e la nozione comunitaria di pubblica amministrazione, Bologna,<br />
2000; M. Libertini, Organismo di diritto pubblico, rischio di impresa<br />
e concorrenza: una relazione ancora incerta, inhttp://federalismi.it,<br />
(6 agosto 2008) secondo cui «La figura giuridica dell’‘‘organismo<br />
di diritto pubblico’’ fu a suo tempo costruita dalla giurisprudenza<br />
comunitaria, e poi recepita nelle direttive comunitarie sugli appalti,<br />
per colpire le situazioni di privatizzazione puramente formale di enti<br />
tradizionalmente pubblici, che pur conservavano, nella nuova forma<br />
giuridica (di solito s.p.a.), le caratteristiche funzionali salienti di<br />
cui erano tradizionalmente dotati; in altri termini, fu costruita per<br />
evitare che, attraverso privatizzazioni puramente formali, gli stati<br />
membri eludessero le direttive comunitarie sugli obblighi di sottoporre<br />
a ‘‘gare europee’’ gli acquisti rilevanti di beni e servizi da parte<br />
delle pubbliche amministrazioni».<br />
(8) Corte di giustizia, sentenza 10 novembre 1998, causa C -<br />
360/96, Gemeente Arnhem, punto 42: «Per quel che poi attiene<br />
al profilo relativo alla nozione di ‘‘bisogni di interesse generale<br />
aventi carattere non industriale o commerciale’’, non credo che<br />
la risposta da fornire al giudice di rinvio possa prescindere dalle<br />
peculiarità che caratterizzano ogni specifica situazione. Non mi<br />
pare dunque che in questa sede la Corte possa stabilire indici<br />
generali d’interpretazione della norma in questione che non<br />
prendono in considerazione il caso concreto. Siamo di fronte ad<br />
una disposizione che male si presta a ricevere interpretazioni<br />
generali ed astratte, proprio perché il legislatore comunitario ha<br />
inteso dare alla norma quel carattere schiettamente funzionale<br />
prima ricordato», in http://curia.europa.eu e http://eur-lex.europa.eu;<br />
Corte di Giustizia, sez. V, sentenza 22 maggio 2003, causa<br />
C-18/01, Taitotalo, punto 59: «Al fine di determinare se tale<br />
bisogno [generale, n.d.a.] sia privo di carattere industriale o<br />
commerciale, spetta al giudice nazionale valutare le circostanze<br />
nelle quali tale società è stata costituita, tra cui, in particolare,<br />
l’assenza dello scopo lucrativo, la mancata assunzione dei rischi<br />
connessi a tale attività, nonché l’eventuale finanziamento pubblico<br />
dell’attività in esame», in http://curia.europa.eu e http://<br />
eur-lex.europa.eu, nonché in http://www.ipsoa.it/giornaledidirittoamministrativo<br />
con nota di commento di C. Guccione.<br />
(9) Corte di giustizia, sentenza 15 maggio 2003, causa C-214/<br />
00, p. 31 e 53 relativa alla circostanza che alla nozione di organismo<br />
di diritto pubblico deve essere data un’interpretazione funzionale<br />
http://eur-lex.europa.eu.<br />
(10) Corte di giustizia, sez. V, sentenza 22 maggio 2003, causa<br />
C-18/01, Taitotalo, cit., p. 47, secondo cui i bisogni d’interesse<br />
generale, privi di carattere industriale o commerciale, da un lato,<br />
sono soddisfatti in modo diverso dall’offerta di beni e servizi sul<br />
mercato; dall’altro lato, per motivi connessi all’interesse generale,<br />
lo Stato intende provvedere direttamente al soddisfacimento<br />
di questi bisogni o comunque mantenere in tale ambito un’influenza<br />
dominante.<br />
Cfr. Corte di giustizia, sentenza 10 maggio 2001, causa C- 22399<br />
e C-260/99, Agorà S.r.l., p. 51; Consiglio di Stato, sez. VI, 17 settembre<br />
2002, n. 4711 in Osservatorio dir. amm., R.GarofolieR.<br />
Chieppa(acuradi)inDir. & formaz., Milano, 2002, 11, 1574 e ss.<br />
(11) Cassazione civile, sez. un., 9 maggio 2011, n. 10068, in Foro<br />
amm. - CdS, 2011, 6, 1838; da segnalare anche Consiglio di Stato,<br />
sez. V, 30 giugno 2011, n. 3892 che, nel qualificare il Geie Traforo<br />
del Monte Bianco quale organismo di diritto pubblico in quanto<br />
emanazione di concessionari autostradali a loro volta qualificati come<br />
organismi di diritto pubblico, ha statuito che «qualunque organismo<br />
venga creato dal concessionario autostradale, esso sarà tenuto<br />
al rispetto degli obblighi di evidenza pubblica nella stessa misura<br />
in cui vi è tenuto il concessionario autostradale di cui è emanazione»<br />
in Foro amm. - CdS, 2011, 6, 2103.<br />
(12) Cassazione Civile, sez. un., 7 aprile 2010, n. 8225 che ha<br />
escluso la qualificazione di organismo di diritto pubblico del Cen-<br />
(segue)<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 859
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
concorde nel ritenere che «la mancanza di concorrenza<br />
sul mercato, la mancanza del perseguimento<br />
di uno scopo di lucro a titolo principale, la mancanza<br />
di assunzione di rischi collegati a tale attività,<br />
nonché il finanziamento pubblico eventuale dell’attività<br />
in questione» costituiscono indici sintomatici<br />
del perseguimento di un interesse generale di carattere<br />
non industriale o commerciale e quindi dell’esistenza<br />
di un organismo di diritto pubblico (13).<br />
L’organismo non deve essere istituito esclusivamente<br />
per lo specifico fine non industriale e commerciale,<br />
ma è sufficiente che tra i vari fini perseguiti<br />
vi sia anche, e non principalmente, quello previsto<br />
dalla norma (14).<br />
Ancora acceso è, infine, il dibattito intorno alla<br />
esatta qualificazione degli enti fiera quali organismi<br />
di diritto pubblico.<br />
Ed invero, la giurisprudenza amministrativa continua<br />
a registrare orientamenti contrastanti sul punto.<br />
La sesta sezione del Consiglio di Stato (15), infatti,<br />
pur consapevole che l’orientamento prevalente<br />
(16) é volto ad escludere gli enti fieristici dal novero<br />
degli organismi di diritto pubblico, ha ritenuto<br />
che la società Fiere Internazionali di Bologna S.p.a.<br />
costituisca un caso a sé e che possa essere, pertanto,<br />
qualificato come organismo di diritto pubblico.<br />
Secondo il Collegio «appare chiaro [...] che l’organizzazione<br />
di eventi fieristici soddisfi un interesse di<br />
carattere generale, il quale trascende quello propriamente<br />
commerciale dei soggetti invitati, nella misura<br />
in cui la gestione di spazi pubblici (realizzati<br />
con risorse pubbliche) concorre a realizzare un effetto<br />
promozionale del territorio e soddisfa il bisogno<br />
dei cittadini utenti a fruire di un’offerta qualificata<br />
di esposizioni». Inoltre, il Consiglio di Stato<br />
ha ritenuto non dirimente la circostanza che i soggetti<br />
pubblici non detenessero la maggioranza del<br />
capitale sociale di Fiere Internazionali di Bologna<br />
Note:<br />
(segue nota 12)<br />
tro Agroalimentare di Napoli S.c.p.a. in quanto, pur essendo costituito<br />
con partecipazione maggioritaria del capitale pubblico,<br />
svolge la propria attività su criteri di rendimento, di efficacia e di<br />
redditività ed opera in un ambiente concorrenziale, in Foro<br />
Amm.- CdS, 2010, 5, 979; Corte di giustizia, sentenza 16 ottobre<br />
2003, causa 283-00, p. 81, e Corte di giustizia, sentenza 10<br />
novembre 1998, causa C-360/96, p. 43, in http://curia.europa.eu<br />
e http://eur-lex.europa.eu; sul requisito del finanziamento maggioritario<br />
pubblico, la Corte di giustizia, sentenza 3 ottobre 2000,<br />
causa C-380/98, The Queen, (in Racc. 2000, I-08035; nonché in<br />
Corte di Giustizia e Tribunale delle Comunità Europee - Osservatorio,<br />
E. Chiti (a cura di) in questa Rivista, 2000, 12, 1230), ha<br />
chiarito che l’espressione ‘‘finanziata’’ da una o più amministra-<br />
zioni aggiudicatrici contenuta nell’art. 1, lett. b), secondo comma,<br />
terzo trattino, delle direttive del Consiglio 18 giugno 1992,<br />
n. 92/50 Cee, che coordina le procedure di aggiudicazione degli<br />
appalti pubblici di servizi, 14 giugno 1993, 93/36/Cee, che coordina<br />
le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture,<br />
e 14 giugno 1993, 93/37/Cee, coordina le procedure di aggiudicazione<br />
degli appalti pubblici di lavori, deve essere interpretata<br />
nel senso che essa comprende le sovvenzioni ed i finanziamenti<br />
concessi da una o più amministrazioni aggiudicatrici al fine<br />
di promuovere lavori di ricerca, come pure contributi per borse<br />
di studio destinate a studenti, corrisposti alle università dalle<br />
autorità locali competenti in materia di pubblica istruzione di studenti<br />
nominativamente designati. Non costituiscono, invece, finanziamento<br />
pubblico ai sensi delle dette direttive le somme<br />
versate da una o più amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito<br />
di un contratto di prestazione di servizi comprendente lavori di<br />
ricerca, ovvero a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi<br />
comprendente lavori di ricerca, ovvero a titolo di corrispettivo<br />
per la prestazione di altri servizi, quali perizie od organizzazione<br />
di conferenze. L’espressione ‘‘in modo maggioritario’’, contenuta<br />
nell’art. 1, lrtt. B), secondo comma, terzo trattino, delle direttive<br />
92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE, deve essere intensa nel<br />
senso di più della metà. Per giungere ad una corretta valutazione<br />
della percentuale di finanziamento pubblico di un dato organismo,<br />
occorre tenere conto dell’insieme delle entrate delle quali<br />
tale organismo si avvale, ivi comprese quelle derivanti da un’attività<br />
commerciale.<br />
In dottrina, E. Chiti, La nozione di amministrazione aggiudicatrice,<br />
inquesta Rivista, 2001, 4, 414; R. Garofoli, Sviluppi in tema<br />
di giurisdizione amministrativa e regole costituzionali: organo diretto,<br />
nozione comunitaria di amministrazione aggiudicatrice, riparto<br />
per blocchi di materie (D.Lgs. n. 80/98), inForo It., 1999,<br />
III, 180.<br />
In alternativa al requisito del finanziamento maggioritario, si ricorda<br />
il requisito del controllo della gestione dell’organismo da<br />
parte di soggetti pubblici. In tal senso, Corte di giustizia, sentenza<br />
1 febbraio 2001, causa C-237/99, p. 48, 49 e 55 in Racc. I-<br />
939. Il criterio del controllo e della gestione non è soddisfatto<br />
nel caso di un mero controllo a posteriori perché, per definizione,<br />
un tale controllo non consente ai poteri pubblici di influenzare<br />
le decisioni dell’organismo interessato in materia di appalti<br />
pubblici. Soddisfa, per contro, detto criterio una situazione in<br />
cui, da un lato, i poteri pubblici verificano non solo i conti annuali<br />
dell’organismo considerato, ma anche l’esattezza, la regolarità,<br />
l’economicità, la redditività e la razionalità dell’amministrazione<br />
corrente, e, dall’altro lato, gli stessi poteri pubblici sono autorizzati<br />
a visitare i locali e gli impianti aziendali del suddetto organismo<br />
e a riferire sul risultato di tali verifiche a un ente locale che<br />
detenga, tramite un’altra società, il capitale dell’organismo di cui<br />
trattasi (cfr. Corte di giustizia, sentenza 27 febbraio 2003, causa<br />
C-373/00, p. 70-74, in http://eur-lex.europa.eu)<br />
(13) C. Franchini, Mercato unico concorrenziale e pubbliche amministrazioni<br />
(il caso degli organismi di diritto pubblico e delle<br />
società in house), ingiustamm.it, 28 giugno 2010.<br />
(14) Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2011, n. 3013 «La qualificazione<br />
come organismo di diritto pubblico non determina di per<br />
sé l’esonero dal rispetto delle regole della concorrenza se in fatto<br />
tale soggetto abbia agito come operatore economico; infatti,<br />
un soggetto può contemporaneamente svolgere attività economiche<br />
rilevanti ai fini antitrust accanto ad attività di natura pubblicistica»,<br />
in Foro Amm. - CdS, 5, 1637; Cassazione Civile, sez.<br />
un., 8 febbraio 2006, ord. n. 2637 in http://www.giustamm.it.<br />
(15) Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 6835 in Foro<br />
Amm. - CdS, 2011, 12, 3801.<br />
(16) Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2008, n. 1913 (in Foro Amm.<br />
- CdS, 2008, 4, II, 1215) e Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2008,<br />
n. 2764 (in Foro Amm. - CdS, 2008, 6, 1806) che hanno ritenuto<br />
non qualificabili come organismi di diritto pubblico, rispettivamente,<br />
l’Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari e la Fiera di<br />
Galatina e del Salento s.p.a.<br />
860 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
S.p.a. stante i loro diffusi poteri di ingerenza desumibili<br />
dalla organizzazione dell’ente.<br />
Di contrario avviso si è espresso il Tar Toscana<br />
(17) che ha escluso Fiera Firenze S.p.A. dal novero<br />
degli organismi di diritto pubblico in quanto<br />
ente operante secondo criteri di rendimento, di efficacia<br />
e di redditività in un ambito concorrenziale.<br />
Segue: c) società in house e società miste<br />
Sempre di particolare interesse, poi, è la tematica<br />
relativa alla disciplina delle società in house e delle<br />
società miste con particolare riferimento agli affidamenti<br />
diretti ed al divieto di extraterritorialità.<br />
Come noto, l’affidamento in house risponde alla volontà<br />
dell’amministrazione di soddisfare le proprie<br />
esigenze non già rivolgendosi al mercato bensì avvalendosi<br />
di proprie strutture societarie talmente<br />
compenetrate con l’apparato amministrativo da costituirne<br />
una sorta di longa manus, di talché non ricorre<br />
la necessità di applicare ad esse le procedure<br />
di evidenza pubblica di cui al codice dei contratti<br />
nell’affidamento di contratti pubblici.<br />
Si tratta, in altri termini, della cosiddetta ‘‘autoproduzione’’<br />
da parte della pubblica amministrazione<br />
in quanto la società in house, infatti, «agisce come<br />
un organo dell’amministrazione dal punto di vista<br />
sostanziale» (18).<br />
E tanto sulla base del fatto che l’ente pubblico esercita<br />
sulla società in house un controllo analogo a<br />
quello esercitato sui propri uffici e servizi.<br />
In proposito, la giurisprudenza (19) ha accolto una<br />
nozione restrittiva di ‘‘controllo analogo’’, che viene<br />
ricondotto nell’esercizio da parte dell’ente affidante<br />
di un’influenza determinante sia sugli obiettivi<br />
strategici che sulle decisioni importanti delle società<br />
partecipate. La mera detenzione in mano pubblica<br />
dell’intero capitale sociale non è un elemento<br />
Note:<br />
(17) Tar Toscana Firenze, sez. I, 30 dicembre 2010, n. 6877, in<br />
Foro Amm. - Tar, 2010, 12, 3821.<br />
(18) Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2010, n. 7214 in Foro<br />
Amm. - CdS, 2010, 9, 1884 e in http://appaltiecontratti.it.; M. Libertini,<br />
Le società di autoproduzione in mano pubblica: controllo<br />
analogo, destinazione prevalente dell’attività ed autonomia statutaria,<br />
in http://www.federalismi.it. (16 novembre 2011).<br />
(19) Tar Lombardia, Milano, 22 marzo 2012, n. 892 in cui viene rilevato<br />
che «Nel caso di in house providing, in particolare, il requisito<br />
del ‘‘controllo analogo’’, idoneo ad escludere la sostanziale<br />
terzietà dell’affidatario domestico rispetto al soggetto affidante, è<br />
da ritenersi sussistente solo in presenza di un potere assoluto di<br />
direzione, coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto<br />
partecipato da parte dell’ente controllante-affidante, che consenta<br />
cioè a quest’ultimo di dettare le linee strategiche e di influire in<br />
modo effettivo ed immediato sulle decisioni dell’affidatario.<br />
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
Il requisito del ‘‘controllo analogo’’ postula un rapporto che lega<br />
gli organi societari della società affidataria con l’ente pubblico affidante,<br />
in modo che quest’ultimo sia in grado, con strumenti pubblicistici<br />
o con mezzi societari di derivazione privatistica, di indirizzare<br />
‘‘tutta’’ l’attività sociale attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento.<br />
Deve trattarsi di una relazione equivalente, ai fini<br />
degli effetti pratici - pur se non identica in ragione della diversità<br />
del modulo organizzatorio - ad una relazione di subordinazione gerarchica,<br />
che si verifica quando sussiste un controllo gestionale e<br />
finanziario stringente dell’ente pubblico sul soggetto societario.<br />
È reputato altresì necessario che il consiglio di amministrazione<br />
della s.p.a. affidataria in house non abbia rilevanti poteri gestionali<br />
e che l’ente pubblico affidante, eserciti, pur se con moduli<br />
societari su base statutaria, poteri di ingerenza e di condizionamento<br />
superiori a quelli tipici del diritto societario, caratterizzati<br />
da un margine di rilevante autonomia della governance rispetto<br />
alla maggioranza azionaria (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sentenza 3<br />
aprile 2007, n. 1514). Risulta, pertanto, indispensabile che le decisioni<br />
più importanti siano sempre sottoposte al vaglio preventivo<br />
dell’ente affidante» in http:// dejure.giuffre.it.<br />
Ancora, Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 13 gennaio 2012, n. 44 che ha<br />
riportato un dettagliato elenco di elementi sintomatici da cui desumere<br />
l’esistenza di un rapporto di controllo analogo «In particolare:a)lostatutodellasocietànon<br />
deve consentire che una quota<br />
del capitale sociale, anche minoritaria, possa essere alienata a<br />
soggetti privati (Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2006, n. 5072); b)<br />
il consiglio di amministrazione della società non deve avere rilevanti<br />
poteri gestionali e all’ente pubblico controllante deve essere<br />
consentito esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto<br />
societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale (Cons.<br />
Stato., sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514); c) l’impresa non deve avere<br />
acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo<br />
dell’ente pubblico e che risulterebbe, tra l’altro: dall’ampliamento<br />
dell’oggetto sociale; dall’apertura obbligatoria della società,<br />
a breve termine, ad altri capitali; dall’espansione territoriale dell’attività<br />
della società a tutta l’Italia e all’estero (Corte giustizia Ce: 10<br />
novembre 2005, C-29/04, Mödling o Commissione c. Austria; 13<br />
ottobre 2005, C-458/03, Parking Brixen); d) le decisioni più importanti<br />
devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante<br />
(Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2007, n. 5). In sostanza si ritiene<br />
che il solo controllo societario totalitario non sia garanzia della<br />
ricorrenza dei presupposti dell’in house, occorrendo anche<br />
un’influenza determinante da parte del socio pubblico, sia sugli<br />
obiettivi strategici che sulle decisioni importanti (Corte giustizia<br />
Ce, 11 maggio 2006, C-340/04, società Carbotermo e Consorzio<br />
Alisei c. Comune di Busto Arsizio). Ne consegue che l’in house<br />
esclude la terzietà, poiché l’affidamento avviene a favore di un<br />
soggetto il quale, pur dotato di autonoma personalità giuridica, si<br />
trova in condizioni di soggezione nei confronti dell’ente affidante<br />
che è in grado di determinarne le scelte, e l’impresa è anche sotto<br />
l’influenza dominante dell’ente. Da ultimo (Cons. Giust. Amm.<br />
Reg. Sic. 4 settembre 2007, n. 719), sempre in aggiunta alla necessaria<br />
totale proprietà del capitale da parte del soggetto pubblico,<br />
si è ritenuto essenziale il concorso dei seguenti ulteriori fattori,<br />
tutti idonei a concretizzare una forma di controllo che sia effettiva,<br />
e non solo formale o apparente: a) il controllo del bilancio; b) il<br />
controllo sulla qualità della amministrazione; c) la spettanza di poteri<br />
ispettivi diretti e concreti; d) la totale dipendenza dell’affidatario<br />
diretto in tema di strategie e politiche aziendali. L’in house, così<br />
come costruito dalla giurisprudenza comunitaria, sembra rappresentare,<br />
più che un modello di organizzazione dell’amministrazione,<br />
un’eccezione alle regole generali del diritto comunitario, le<br />
quali richiedono la previa gara» (Cons. Stato, Ad. plen., 3 marzo<br />
2008, n. 1)» in Foro Amm. - Tar, 2012, 1, 295.<br />
Nello stesso senso Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, 7 aprile 2011,<br />
n. 304 in Foro Amm. - Tar, 2011, 4, 1431; Tar Toscana, Firenze,<br />
sez. I, 13 giugno 2011, 1041, in Foro Amm. - Tar, 2011, 6,<br />
18902; Corte giustizia, 10 settembre 2009, Sea S.r.l., C-573, p.<br />
65; Corte giustizia, sentenza 11 maggio 2006, Agesp, C-340/04,<br />
p. 35; Corte giustizia, 13 ottobre 2005, Parking Brixen, C-458/<br />
03, p. 65, tutte in http://curia.europa.eu e http://eur-lex.europa.eu.;<br />
Fimmanò, Le società pubbliche, 2011, 62.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 861
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
sufficiente per stabilire la sussistenza del requisito in<br />
parola.<br />
Sempre con riferimento al requisito del ‘‘controllo<br />
analogo’’, altra tematica oggetto di intervento giurisprudenziale<br />
è stata quella relativa all’ipotesi in cui<br />
il capitale pubblico della società partecipata sia distribuito<br />
tra più enti pubblici (cd. in house ‘‘frantumato’’).<br />
In tal caso, l’orientamento consolidato della giurisprudenza<br />
(20) è nel senso di ritenere che se la società<br />
è costituita da più enti locali è necessario che<br />
gli stessi, alla stregua di un unico soggetto composito,<br />
esercitino il controllo nella prospettiva sostanzialistica<br />
comunitaria.<br />
Di particolare interesse, poi, è il parere con il quale<br />
il Consiglio di Stato ha escluso la possibilità del cosiddetto<br />
in house «a catena» (21) in quanto la disciplina<br />
dell’istituto dell’in house deve essere interpretata<br />
restrittivamente e costituisce una eccezione alle<br />
regole dell’evidenza pubblica imposte dal diritto<br />
comunitario.<br />
Nella fattispecie esaminata dal Collegio, si discuteva<br />
della possibilità di qualificare come in house una<br />
società partecipata in parte da Anas S.p.a., a sua<br />
volta società in house dello Stato italiano, ed in parte<br />
dalla Regione Veneto.<br />
Il parere citato richiama l’attenzione su un ulteriore<br />
elemento caratteristico della disciplina sull’affidamento<br />
in house.<br />
Secondo il collegio, infatti, l’in house non costituisce<br />
un principio generale, ma è un principio derogatorio<br />
di carattere eccezionale che consente, e<br />
non obbliga, i legislatori nazionali a prevedere tale<br />
forma di affidamento.<br />
Ciò che è stato autorevolmente ribadito dalla Corte<br />
costituzionale (22) in occasione dell’esame di legittimità<br />
dell’art. 23-bis del d.lgs. n. 112/2008, successivamente<br />
abrogato per effetto degli esiti referendari<br />
del 12 e 13 giugno 2011.<br />
In particolare, la Corte ha dato atto del fatto che la<br />
disciplina nazionale sull’affidamento dei servizi pubblici<br />
locali appare più restrittiva di quella comunitaria.<br />
Ed invero, da un lato, la normativa comunitaria<br />
consente, ma non impone, agli stati membri di prevedere,<br />
in via di eccezione e per alcuni casi determinati,<br />
la gestione diretta del servizio pubblico da<br />
parte dell’ente locale e, dall’altro lato, lo Stato italiano,<br />
facendo uso della sfera di discrezionalità attribuitagli<br />
dall’ordinamento comunitario al riguardo,<br />
ha scelto di vietare di regola la gestione diretta dei<br />
servizi pubblici locali.<br />
La Corte, infatti, ha individuato gli elementi carat-<br />
terizzanti della disciplina interna della gestione diretta<br />
dei servizi pubblici locali di rilevanza economica<br />
rispetto alla disciplina comunitaria:<br />
La disciplina nazionale è volta a vietare, sostanzialmente,<br />
il ricorso all’affidamento diretto;<br />
In relazione all’affidamento della gestione dei servizi<br />
alle società miste, la normativa interna prevede<br />
un limite di partecipazione del socio privato (scelto<br />
mediante la cd. ‘‘doppia gara’’) non inferiore al<br />
40%;<br />
L’affidamento diretto presuppone non soltanto la<br />
ricorrenza dei requisiti individuati dalla giurisprudenza<br />
comunitaria, ma anche il rispetto di altre<br />
condizioni in punto di pubblicità della scelta<br />
(23).<br />
Note:<br />
(20) Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 13 gennaio 2012, n. 44, cit., secondo<br />
cui «nel caso di affidamento in house conseguente alla<br />
istituzione da parte di più enti locali di una società di capitali da<br />
essi interamente partecipata per la gestione di un servizio pubblico,<br />
il controllo analogo a quello che ciascuno di essi esercita<br />
sui propri servizi, deve intendersi assicurato anche se svolto<br />
non individualmente ma congiuntamente dagli enti associati, deliberando<br />
se del caso anche a maggioranza, ma a condizione<br />
che il controllo sia effettivo, dovendo il requisito del controllo<br />
analogo essere verificato secondo un criterio sintetico e non<br />
atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica<br />
sull’ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato<br />
dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una<br />
verifica della posizione di ogni singolo ente; occorre in particolare,<br />
verificare, che il consiglio di amministrazione della società di<br />
capitali affidataria in house non abbia rilevanti poteri gestionali,<br />
e che l’ente pubblico affidante (rispettivamente la totalità dei soci<br />
pubblici) eserciti(no), pur se con moduli societari su base statutaria,<br />
poteri di ingerenza e condizionamento superiori a quelli<br />
tipici del diritto societario caratterizzati da un margine di rilevante<br />
autonomia della governance rispetto alla maggioranza azionaria,<br />
sicché risulta indispensabile, che le decisioni più importanti<br />
siano sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante o, in caso<br />
di in house frazionato, alla totalità degli enti pubblici soci»;<br />
nello stesso senso Tar Liguria, Genova, sez. II, 18 febbraio<br />
2012, n. 225 in Foro Amm. - Tar, 2012, 2, 400; Cons. Stato, sez.<br />
V, 8 marzo 2011, n. 1447 in Foro Amm. - CdS, 2011, 3, 902 e in<br />
Urb. e app., 2011, 8, 957 con nota di F. Leggiadro, Gli affidamenti<br />
in house alle società pluripartecipate; Consiglio di Stato,<br />
sez. V, 24 settembre 2010, n. 7092, Foro Amm. - CdS, 2010, 9,<br />
1881.<br />
(21) Cons.Stato, sez. I, 24 giugno 2011, parere n. 2577 in http://<br />
giustizia-amministrativa.it.<br />
(22) Corte Cost., 17 novembre 2010, n. 325 in http://cortecostituzionale.it;<br />
Urb. e app., 2011, 1, 48, nt. di S. Musolino, La riforma<br />
dei servizi pubblici locali è costituzionalmente legittima e<br />
compatibile con l’ordinamento comunitario; Il Corr. Giur., 2011,<br />
6, 770, nt. di C. M. Aiello, La Consulta «salva» la riforma dei servizi<br />
pubblici locali dalle censure regionali (ma ammette il referendum<br />
abrogativo).<br />
(23) Corte Cost., n. 325/2010, cit., p. 6.1 «Tale scelta, proprio<br />
perché reca una disciplina pro concorrenziale piú rigorosa rispetto<br />
a quanto richiesto dal diritto comunitario, non è da questo imposta<br />
- e, dunque, non è costituzionalmente obbligata, ai sensi<br />
del primo comma dell’art. 117 Cost., come sostenuto dallo Stato<br />
-, ma neppure si pone in contrasto - come sostenuto, all’op-<br />
(segue)<br />
862 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
L’approccio restrittivo (24) all’istituto dell’in house<br />
emerge dalla formulazione sia dell’(ormai abrogato)<br />
art. 23-bis del d.lgs. n. 112/2008, sia della nuova disciplina<br />
introdotta dall’art. 4 del d.l. n. 138/2011,<br />
convertito in legge n. 148/2011 e successivamente<br />
modificato dall’art. 25 della legge n. 27/2012.<br />
Segnatamente, quest’ultima disposizione ha inteso<br />
colmare la lacuna normativa venutasi a creare a seguito<br />
dell’abrogazione referendaria dell’art. 23-bis<br />
del d.l. n. 112/2008 (convertito in legge n. 133/<br />
2008 e modificato dalla legge n. 99/2009 e 166/<br />
2009).<br />
Ed invero, a seguito dell’abrogazione dell’art. 23-bis<br />
del d.l. n. 112/2008 e s.m.i., come peraltro rilevato<br />
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del<br />
26 gennaio 2011, non sarebbe potuta conseguire<br />
«alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale<br />
articolo [segnatamente, le disposizioni incompatibili<br />
contenute nell’art. 113 del Tuel]» con la conseguente<br />
«applicazione immediata nell’ordinamento<br />
italiano della normativa comunitaria relativa alle<br />
regole concorrenziali minime in tema di gara ad<br />
evidenza pubblica per l’affidamento della gestione<br />
di servizi pubblici di rilevanza economica».<br />
In coerenza con la scelta del nostro ordinamento di<br />
limitare quanto più possibile il ricorso all’affidamento<br />
diretto e in una prospettiva del tutto pro<br />
concorrenziale, l’art. 4 del d.l. n. 138/2011 e s.m.i.<br />
ha introdotto una disciplina volta a promuovere la<br />
liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza<br />
economica e a restringere il campo di applicazione<br />
degli affidamenti diretti (peraltro consentiti soltanto<br />
se il valore economico del servizio oggetto<br />
dell’affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva<br />
di euro 200.000 (25)).<br />
Quanto al divieto di svolgere attività extramoenia,<br />
secondo il c. 33 dell’art. 4 del d.l. n. 138/2011:<br />
(i) le società in house (ovverosia, le società, le loro<br />
controllate, controllanti e controllate da una medesima<br />
controllante, anche non appartenenti a Stati<br />
membri dell’Unione europea, che, in Italia o all’estero,<br />
gestiscono di fatto o per disposizioni di legge,<br />
di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici<br />
locali in virtù di affidamento diretto, di una<br />
procedura non ad evidenza pubblica) ovvero<br />
(ii) le società miste non costituite con la gara a<br />
doppio oggetto di cui al c. 12 (a differenza di quanto<br />
previsto dall’art. 23-bis, c. 9, del d.l. n. 112/2008<br />
che estendeva il divieto anche alle società miste<br />
costituite con la gara a doppio oggetto),<br />
(iii) nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle<br />
reti, degli impianti e delle altre dotazioni patri-<br />
moniali degli enti locali, qualora separata dall’attività<br />
di erogazione dei servizi,<br />
non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori<br />
ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi<br />
o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente,<br />
né tramite loro controllanti o altre società<br />
che siano da essi controllate o partecipate, né<br />
partecipando a gare. Il divieto opera per tutta la durata<br />
della gestione e non si applica alle società quotate<br />
in mercati regolamentati e alle società da queste<br />
direttamente o indirettamente controllate ai<br />
sensi dell’art. 2359 c.c., nonché al socio selezionato<br />
con gara a doppio oggetto ed alle relative società<br />
miste.<br />
Ciò introduce un interessante parallelismo con il<br />
divieto di attività extraterritoriali previsto dalla disciplina<br />
dettata dall’art. 13 del decreto legge 4 luglio<br />
2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto<br />
2006, n. 148 e s.m.i., per le società a capitale interamente<br />
pubblico o misto costituite per lo svolgimento<br />
di attività strumentali alla pubblica amministrazione.<br />
Note:<br />
(segue nota 23)<br />
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
posto, dalle ricorrenti - con la citata normativa comunitaria, che,<br />
in quanto diretta a favorire l’assetto concorrenziale del mercato,<br />
costituisce solo un minimo inderogabile per gli Stati membri. È<br />
infatti innegabile l’esistenza di un ‘‘margine di apprezzamento’’<br />
del legislatore nazionale rispetto a princípi di tutela, minimi ed<br />
indefettibili, stabiliti dall’ordinamento comunitario con riguardo<br />
ad un valore ritenuto meritevole di specifica protezione, quale la<br />
tutela della concorrenza ‘‘nel’mercato e ‘‘per’’ il mercato. Ne deriva,<br />
in particolare, che al legislatore italiano non è vietato adottare<br />
una disciplina che preveda regole concorrenziali - come sono<br />
quelle in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento<br />
di servizi pubblici - di applicazione piú ampia rispetto a quella richiesta<br />
dal diritto comunitario. L’identità del ‘‘verso’’ delle discipline<br />
interna e comunitaria esclude, pertanto, ogni contrasto od<br />
incompatibilità anche per quanto riguarda la indicata terza differenza».<br />
(24) Da ricordare, in proposito, la sentenza n. 307 del 20 novembre<br />
2009 (in http://cortecostituzionale.it) con la quale la Corte<br />
Costituzionale ha riconosciuto la legittimità di una disposizione<br />
regionale (segnatamente art. 49, c. 4, della legge regionale<br />
Lombardia n. 18/2006) che, in deroga alla legge statale, ammette,<br />
per l’affidamento di un servizio pubblico di rilevanza economica,<br />
unicamente il ricorso alla gara pubblica, escludendo sia<br />
l’affidamento in house, sia quello alla società mista.<br />
Più di recente, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 3 giugno<br />
2011, n. 10, p. 34.1, in http://giustizia-amministrativa.it, ha<br />
evidenziato l’«evidente disfavore del legislatore nei confronti<br />
della costituzione e del mantenimento da parte delle amministrazioni<br />
pubbliche (ivi comprese le Università) di società commerciali<br />
con scopo lucrativo, il cui campo di attività esuli dall’ambito<br />
delle relative finalità istituzionali, né risulti comunque coperto<br />
da disposizioni normative di specie (secondo il modello delle<br />
c.d. ‘società di diritto singolare’)»; Urb. e app., 2011, 12, 1456,<br />
nt. di S. Spuntarelli, Questioni interpretative in ordine alla costituzione<br />
di società commerciali da parte delle Università.<br />
(25) Art. 4, c. 14, d.l. n. 138/2011 e s.m.i.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 863
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
In relazione a queste ultime, è da ricordare il recente<br />
intervento dell’Adunanza plenaria 4 agosto<br />
2011, n. 17 del Consiglio di Stato secondo cui «Sono<br />
applicabili alle società controllate da società<br />
strumentali e costituite con capitale di queste gli<br />
stessi limiti ex art 13 d.l. n. 223/2006 che valgono<br />
per le società controllanti, ove si tratti di attività<br />
inerenti a settori preclusi a queste ultime. Infatti,<br />
l’utilizzazione di capitali di una società strumentale<br />
per partecipare, attraverso la creazione di una società<br />
di terzo grado, a gare ad evidenza pubblica comporterebbe,<br />
sia pure indirettamente, l’elusione del<br />
divieto di svolgere attività diverse da quelle consentite<br />
a soggetti che godano di una posizione di<br />
mercato avvantaggiata» (26).<br />
Soggetti cui possono essere affidati i<br />
contratti pubblici<br />
Sempre con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione<br />
del codice dei contratti, ma dalla prospettiva<br />
dei soggetti affidatari di contratti pubblici,<br />
si deve segnalare la determinazione 21 ottobre<br />
2010, n. 7 (27) dell’Autorità di vigilanza sui contratti<br />
pubblici.<br />
Quest’ultima, aderendo a quanto statuito dalla Corte<br />
di giustizia, sez. IV, 23 dicembre 2009, causa C-<br />
305/08 (28), CoNISMA, ha riconosciuto che anche<br />
enti pubblici non economici (nella fattispecie<br />
un consorzio universitario) possano partecipare a<br />
gare indette per l’affidamento di prestazioni corrispondenti<br />
ai loro fini istituzionali, ferma restando,<br />
in ogni caso, una accurata analisi casistica (29).<br />
Soggetti ammessi alle gare: a) tassatività<br />
cause di esclusione<br />
Come è noto il 13 maggio 2011 è entrato in vigore<br />
il d.l. n. 70/2011, c.d. decreto sviluppo, convertito<br />
in legge 12 luglio 2011, n. 106.<br />
L’art. 4 del decreto citato ha apportato rilevanti<br />
novità in materia di contratti pubblici, tra le quali,<br />
ai fini che qui interessano, l’introduzione di un<br />
nuovo c. 1-bis all’art. 46 del codice dei contratti, ai<br />
sensi del quale le stazioni appaltanti possono escludere<br />
i candidati o i concorrenti «in caso di mancato<br />
adempimento alle prescrizioni previste dal presente<br />
codice e dal regolamento e da altre disposizioni<br />
di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta<br />
sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta,<br />
per difetto di sottoscrizione o di altri elementi<br />
essenziali ovvero in caso di non integrità del plico<br />
contenente l’offerta o la domanda di partecipazione<br />
o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi,<br />
tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete,<br />
che sia stato violato il principio di segretezza delle<br />
offerte; i bandi e le lettere di invito non possono<br />
contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione.<br />
Dette prescrizioni sono comunque nulle» (30).<br />
Note:<br />
(26) Secondo il Consiglio di Stato «Il presupposto per l’applicazione<br />
della norma di cui all’art. 13 d.l. n. 223/2006 anche alle società<br />
di terza generazione è che la società costituita o posseduta<br />
dall’ente locale svolga servizi strumentali per lo stesso. Infatti,<br />
in presenza di tale circostanza, la finalità del d.l. n. 223 di evitare<br />
effetti distorsivi della libera concorrenza, si persegue non<br />
solo vietando le attività diverse da quelle classificabili come<br />
strumentali rispetto alle finalità dell’ente pubblico, ma anche vietando<br />
la partecipazione delle società strumentali ad altre società.<br />
In effetti, l’alterazione della libera concorrenza può realizzarsi<br />
anche in via mediata, ossia fruendo dei vantaggi derivanti dall’investimento<br />
del capitale di una società strumentale in altro soggetto<br />
societario costituito con finalità neppure indirettamente<br />
strumentali, ma anzi intrinsecamente imprenditoriali», Urb. e<br />
app., 2011, 12, 1416, nt. di F. Dello Sbarba, L’art. 13 del decreto<br />
Bersani e le società di terzo grado tra servizi strumentali e servizi<br />
pubblici locali.<br />
(27) Avcp, Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo<br />
34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono<br />
essere affidati i contratti pubblici, inhttp://avcp.it. del 7 ottobre<br />
2010<br />
(28) Corte giustizia, 23 dicembre 2009, C-305/08, p. 34, 35 e 43,<br />
in http://curia.europa.eu e http://eur-lex.europa.eu secondo cui<br />
«un’interpretazione restrittiva della nozione di «operatore economico»<br />
avrebbe come conseguenza che i contratti conclusi tra<br />
amministrazioni aggiudicatrici e organismi che non agiscono in<br />
base a un preminente scopo di lucro non sarebbero considerati<br />
come «appalti pubblici», potrebbero essere aggiudicati in modo<br />
informale e, in tal modo, sarebbero sottratti alla norme comunitarie<br />
in materia di parità di trattamento e di trasparenza, in contrasto<br />
con la finalità delle medesime norme».<br />
La dottrina ha segnalato che la sentenza in questione si inserisce<br />
«in un trend volto ad ampliare il novero dei soggetti cui è<br />
consentita la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica,<br />
al di là della loro forma giuridica, del fatto che godano o meno di<br />
contribuzioni pubbliche, ovvero ancora della stessa precipua finalità<br />
per cui sono stati costituiti», Urb. e app., 2010, 5, 559, nt.<br />
di L. De Pauli, La partecipazione delle Università alle procedure<br />
ad evidenza pubblica. Ciò che ha, nondimeno, sollevato alcune<br />
perplessità (G. Pace, Consorzi di Università: ammessi alle gare<br />
‘‘con riserva’’, inEnti non Profit, 2010, 5, 19) in relazione alle<br />
conseguenze sulla concorrenza derivanti dalla posizione di privilegio<br />
di un operatore economico che riceve finanziamenti pubblici<br />
e che decide di partecipare ad un pubblico appalto.<br />
(29) Avcp, det. 7/2010, «Resta ferma la necessità di effettuare,<br />
caso per caso, un esame approfondito dello statuto di tali persone<br />
giuridiche al fine di valutare gli scopi istituzionali per cui sono<br />
state costituite. [...] In altri termini, anche se non ricompresi nell’elenco<br />
di cui all’articolo 34 del codice, qualora i soggetti giuridici<br />
in questione annoverino, tra le attività statutariamente ammesse,<br />
quella di svolgere compiti aventi rilevanza economica<br />
possono, limitatamente al settore di pertinenza, - e se in possesso<br />
dei requisiti richiesti dal singolo bando di gara - partecipare<br />
a procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di contratti<br />
aventi ad oggetto servizi compatibili con le rispettive attività istituzionali».<br />
(30) La disposizione, che trova applicazione generalizzata sia ai<br />
settori ordinari che ai settori speciali (in virtù di quanto disposto<br />
all’art. 206, c. 1, del codice, come modificato dall’art. 4, c. 2,<br />
(segue)<br />
864 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
In sintesi, la novella richiamata ha introdotto nel<br />
nostro ordinamento il principio della tassatività<br />
delle cause di esclusione, in ragione del quale le<br />
stazioni appaltanti potranno procedere all’esclusione<br />
di un operatore economico unicamente nei casi<br />
di (i) mancato adempimento delle prescrizioni previste<br />
dal codice, dal Regolamento e da altre disposizioni<br />
di legge; (ii) incertezza assoluta sul contenuto<br />
o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione<br />
o di altri elementi essenziali; (iii) non integrità<br />
del plico contenente l’offerta o la domanda<br />
di partecipazione o altre irregolarità relative alla<br />
chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le<br />
circostanze concrete, che sia stato violato il principio<br />
di segretezza delle offerte.<br />
Mentre non sorgono particolari difficoltà con riferimento<br />
alle ipotesi di mancato adempimento delle<br />
prescrizioni normative la cui violazione è sanzionata<br />
espressamente con l’esclusione dalla gara (31),<br />
più problematica appare l’ipotesi di violazione di<br />
norme che non comminino espressamente l’esclusione<br />
dalla procedura.<br />
Come visto, infatti, in tali ipotesi, la stazione appaltante<br />
potrà disporre l’esclusione dalla gara unicamente<br />
ove la violazione riscontrata comporti (i)<br />
l’incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, per<br />
difetto di un elemento essenziale, (ii) incertezza assoluta<br />
sulla provenienza dell’offerta, per difetto di<br />
sottoscrizione o di altri elementi essenziali e (iii)<br />
non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda<br />
di partecipazione tale da far ritenere, secondo<br />
le circostanze concrete, che sia stato violato il<br />
principio di segretezza delle offerte.<br />
Si intende, pertanto, fornire un breve quadro riepilogativo<br />
della giurisprudenza amministrativa formatasi<br />
in materia di cause di esclusione con specifico<br />
riferimento alle violazioni ricondotte nel campo di<br />
applicazione dell’art. 46, comma 1-bis, del codice,<br />
per poi soffermarsi sulle pronunce rese con riferimento<br />
alla carenza dei requisiti generali ex art. 38,<br />
d.lgs. n. 163/2006.<br />
Numerose sono state le pronunce che nel corso degli<br />
ultimi mesi hanno avuto ad oggetto la riconducibilità<br />
o meno di violazioni di norme non sanzionate espressamente<br />
con l’esclusione, nel campo di applicazione<br />
del nuovo art. 46, c. 1-bis, d.lgs. n. 163/2006. Deve<br />
poi registrarsi, sul tema, la predisposizione da parte<br />
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di un<br />
documento (32) finalizzato ad effettuare una consultazione<br />
con le categorie interessate, volta a fornire<br />
indicazioni in merito alle modalità applicative della<br />
novella in commento ed all’individuazione delle singole<br />
cause tassative di esclusione derivanti da una<br />
corretta interpretazione dell’art. 46, c. 1-bis, del codicedeicontratti(aifinidell’adozione<br />
dei bandi tipo<br />
di cui all’art. 64, c. 4-bis, del codice).<br />
Con riferimento all’incertezza assoluta sul contenuto<br />
dell’offerta, l’Autorità, con il documento di consultazione<br />
sopra richiamato, ha rilevato che, mentre<br />
risulta del tutto legittima l’esclusione pronunciata a<br />
causa della mancata indicazione del riferimento<br />
della gara cui l’offerta è rivolta, oppure dell’apposizione<br />
di un’indicazione del tutto errata o generica,<br />
sul plico esterno generale, contenente le buste componenti<br />
l’offerta, non può invece, comportare l’esclusione<br />
la mancata o errata indicazione dei riferimenti<br />
della gara su uno o più delle buste interne,<br />
sempre che tale indicazione sia comunque apposta<br />
sul plico esterno debitamente sigillato.<br />
Sul punto, l’Autorità ha, inoltre, affermato che,<br />
nelle ipotesi di gare divise in più lotti, la mancata<br />
indicazione sul plico generale esterno del lotto per<br />
il quale l’offerta è presentata, ferma restando l’identificabilità<br />
della gara nel suo complesso e la chiara<br />
riferibilità dei documenti componenti l’offerta ad<br />
uno o più lotti, non dovrebbe comportare di per sé<br />
l’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza<br />
dell’offerta (33).<br />
Sempre con riferimento alla causa di esclusione in<br />
commento, relativa all’incertezza assoluta sul contenuto<br />
o sulla provenienza dell’offerta, la giurispru-<br />
Note:<br />
(segue nota 30)<br />
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
lett. ee), d.l. n. 70/2011), si applica alle procedure i cui bandi o<br />
avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore<br />
del decreto legge (14 maggio 2011), nonché, in caso di<br />
contratti stipulati senza previa pubblicazione di bandi o avvisi, alle<br />
procedure per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge,<br />
non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le<br />
offerte (art. 4, c. 3, d.l. n. 70/2011).<br />
(31) Ad esempio, art. 75, c. 8, d.lgs. n.163/2006 ai sensi del<br />
quale «l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno<br />
di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per<br />
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113, qualora l’offerente<br />
risultasse affidatario».<br />
(32) Il documento di consultazione dell’Autorità per la vigilanza sui<br />
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recante ‘‘Prime indicazioni<br />
sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo<br />
del lavoro’’ è reperibile sul sito internet dell’Autorità www.avcp.it.<br />
(33) Sul punto si veda Tar Toscana, Firenze, sez. II, 6 novembre<br />
2009, n. 1587, in www.giustizia-amministrativa.it, che ha ritenuto<br />
illegittima l’esclusione pronunciata nei confronti di un’impresa che<br />
aveva omesso di indicare chiaramente sul plico contenente l’offerta<br />
il lotto o i lotti di partecipazione. Il Tar ha, in sintesi, ritenuto sufficiente<br />
l’indicazione sul plico generale del riferimento alla gara nel<br />
suo complesso, affermando che «la dichiarazione apposta sul plico<br />
inviato dalle ricorrenti appare rispettosa dei requisiti formali pretesi<br />
dal capitolato d’oneri, ed è in relazione a tale profilo - vale a dire alla<br />
inesigibilità, da parte dell’amministrazione, di formule prestabilite<br />
per indicare sul plico esterno i lotti oggetto della partecipazione alla<br />
gara - che il gravame risulta fondato e risulta essere accolto».<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 865
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
denza amministrativa ha, inoltre, avuto modo di affermare<br />
la legittimità dell’esclusione disposta nei<br />
casi di (i) mancata allegazione della fotocopia di un<br />
documento di identità riguardante le generalità del<br />
sottoscrittore (34) e (ii) mancanza di un’offerta<br />
specifica e conforme alla lex specialis (35).<br />
Numerose pronunce hanno, poi, avuto ad oggetto<br />
la causa di esclusione in discorso (incertezza assoluta<br />
sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta)<br />
con riferimento, però, all’ipotesi di difetto di sottoscrizione.<br />
A tale riguardo l’Autorità ha avuto modo di affermare<br />
che (i) la sottoscrizione costituisce elemento<br />
essenziale dell’offerta, in quanto ha la funzione di<br />
ricondurre al suo autore l’impegno di effettuare la<br />
prestazione oggetto dell’appalto ed assicurare contemporaneamente<br />
la provenienza, nonché la serietà<br />
e l’affidabilità della stessa e (ii) la funzione propria<br />
della sottoscrizione rende la stessa condizione essenziale<br />
per l’ammissibilità dell’offerta e la sua mancanza<br />
determina la nullità dell’offerta e la conseguente<br />
irricevibilità della stessa, anche in mancanza di<br />
esplicita comminatoria della lex specialis (36).<br />
Sul punto, il Consiglio di Stato ha di recente affermato<br />
che la sottoscrizione deve essere apposta in<br />
calce al documento al quale si riferisce, non essendo<br />
equiparabile ad una sottoscrizione siffatta la firma<br />
apposta unicamente in apertura del documento<br />
stesso, oppure sul frontespizio di un testo composto<br />
di più pagine, in quanto «è soltanto con la firma in<br />
calce che si esprime il senso della consapevole assunzione<br />
della paternità di un testo e della responsabilità<br />
in ordine al suo contenuto» (37).<br />
Secondo l’orientamento espresso dall’Autorità di<br />
vigilanza (38), maggiore incertezza suscita, invece,<br />
la riconducibilità o meno nel campo di applicazione<br />
del nuovo art. 46, c. 1-bis, del codice, dell’ipotesi<br />
di mancata allegazione, alle dichiarazioni ex<br />
d.P.R. n. 445/2000, della copia del documento di<br />
identità del sottoscrittore. Tale eventualità è stata<br />
in passato ritenuta idonea a giustificare l’esclusione<br />
dalla gara, in quanto una dichiarazione priva di copia<br />
del documento di identità del sottoscrittore<br />
non avrebbe potuto dispiegare gli effetti certificativi<br />
previsti dalla corrispondente fattispecie normativa<br />
(39). Si tratterà, pertanto, di verificare se, a<br />
fronte della novella introdotta all’art. 46, dal d.l. n.<br />
70/2011, l’omessa allegazione di copia del documento<br />
di identità alle dichiarazioni rese ai sensi del<br />
d.P.R. n. 445/2000, verrà confermata, come si ritiene,<br />
quale causa di esclusione.<br />
Con riferimento, poi, all’istituto dell’avvalimento,<br />
il giudice amministrativo si è di recente soffermato<br />
Note:<br />
(34) Tar Lazio, Roma, sez. I-bis, 6 dicembre 2011, n. 9597, in<br />
www.appaltiecontratti.it, in cui è affermato che «la mancata allegazione<br />
della fotocopia di un valido documento di identità riguardante<br />
le generalità del sottoscrittore concreta proprio la fattispecie<br />
prevista dalla novella normativa qui invocata: ncertezza<br />
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto<br />
di sottoscrizione o di altri elementi essenziali».<br />
(35) Tar Umbria, sez. I, 22 dicembre 2011, n. 401, in Foro amm.<br />
-Tar 2011, 12, 3910, relativa ad una fattispecie avente ad oggetto<br />
l’esclusione di un operatore che, pur avendo sottoscritto il capitolato<br />
speciale in tutte le sue pagine, ha poi presentato un’offerta<br />
non conforme a quanto previsto dal capitolato medesimo.<br />
Il Tar ha ritenuto legittima l’esclusione rilevando che «La sottoscrizione<br />
del capitolato non comporta dunque che, in sede di<br />
formulazione dell’offerta, tale volontà sia automaticamente rispettata,<br />
a prescindere dal suo concreto contenuto, in quanto<br />
può accadere che l’offerta effettivamente presentata sia diversa<br />
da quanto previsto dal capitolato ed espressamente accettato.<br />
Nel descritto contesto, la mancanza di un’offerta specifica e<br />
conforme alla lex specialis non costituisce dunque una mera carenza<br />
documentale, ma determina un’incertezza sul contenuto<br />
dell’offerta, che ne giustifica l’esclusione anche alla stregua di<br />
quanto disposto dal nuovo e più rigoroso art. 46, c.1-bis, del codice<br />
dei contratti pubblici, peraltro inapplicabile ratione temporis».<br />
(36) Avcp, parere n. 225 del 16 dicembre 2010, in www.avcp.it,<br />
dove si legge che l’offerta economica «è una dichiarazione unilaterale,<br />
contenente l’impegno negoziale di eseguire la prestazione<br />
richiesta dalla lex specialis verso un determinato corrispettivo<br />
economico. La sottoscrizione ne costituisce elemento essenziale<br />
perché ha la funzione di ricondurre al suo autore l’impegno<br />
di effettuare la prestazione oggetto dell’appalto verso il corrispettivo<br />
indicato nell’offerta medesima, ed ha la funzione di assicurare<br />
contemporaneamente la provenienza, la serietà, l’affidabilità<br />
dell’offerta stessa ( cfr. Avcp parere n. 78 del 30 luglio<br />
2009). Proprio tale funzione rende la sottoscrizione condizione<br />
essenziale per l’ammissibilità dell’offerta, sia sotto il profilo formale,<br />
sia sotto il profilo sostanziale e pertanto la sua mancanza<br />
inficia la validità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta<br />
determinando la nullità dell’offerta e la conseguente irricevibilità<br />
della stessa anche in mancanza di una esplicita comminatoria<br />
della lex specialis, a garanzia della par condicio dei<br />
partecipanti nonché dell’attendibilità dell’offerta».<br />
Sulla sottoscrizione dell’offerta quale elemento essenziale e sulla<br />
legittimità dell’esclusione disposta nelle ipotesi di mancata<br />
sottoscrizione si veda anche Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio<br />
2011, n. 528, in Foro Amm. - CdS, 2011, 1, 183, e Tar Veneto,<br />
Sez. I, 13 febbraio 2012, n. 226, Foro Amm. - Tar, 2012, 2, 388.<br />
(37) Cons. Stato, Sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317, in www.appaltiecontratti.it.<br />
(38) AVCP, documento di consultazione recante ‘‘Prime indicazioni<br />
sui bandi tipo: tassatività cause di esclusione e costo del<br />
lavoro’’, cit.<br />
(39) Sul punto si veda, Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2011, n.<br />
2579, in Foro amm. - CdS, 2011, 5, 1573; il Collegio ha affermato<br />
la legittimità dell’esclusione disposta in ragione della mancata<br />
allegazione, alle dichiarazioni ex d.P.R. n. 445/2000, di copia del<br />
documento di identità del sottoscrittore, in quanto «la mancata<br />
allegazione, alla dichiarazione sostitutiva od all’istanza, della copia<br />
del documento di identità del sottoscrittore rende l’atto non<br />
in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente<br />
fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una<br />
forma essenziale stabilita dalla legge (Cons. Stato, V, 12 giugno<br />
2009, n. 3690), essendo stato chiarito che ‘‘allegazione al testo<br />
della dichiarazione sostitutiva di volta in volta rilasciata di un valido<br />
documento di identità, lungi dal costituire un vuoto formalismo,<br />
costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore,<br />
configurandosi come l’elemento della fattispecie normativa<br />
(segue)<br />
866 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
sulla sottoscrizione delle dichiarazioni di cui all’art.<br />
49, c. 2, del codice dei contratti (40).<br />
A tale riguardo il G.A. ha avuto modo di rilevare<br />
l’essenzialità della sottoscrizione della dichiarazione<br />
con cui l’impresa ausiliaria si impegna a mettere i<br />
propri mezzi a disposizione del concorrente. Tale<br />
dichiarazione è stata, infatti, qualificata dal tribunale<br />
amministrativo, quale elemento essenziale dell’offerta<br />
la cui carenza comporta inevitabilmente<br />
l’incertezza assoluta sul contenuto e sulla provenienza<br />
dell’offerta (41) e, quindi, l’esclusione, anche<br />
ove non espressamente previsto dalla lex specialis.<br />
Diverse pronunce hanno, poi, avuto ad oggetto l’ipotesi<br />
di omessa dichiarazione di subappalto di cui<br />
all’art. 118, c. 2, n. 1, d.lgs. n. 163/2006 (42).<br />
La carenza di siffatta dichiarazione, come è noto,<br />
preclude al concorrente la possibilità di ricorrere al<br />
subappalto nei casi di aggiudicazione. Ciò che non<br />
è chiaro è se tale omissione possa comportare ex se<br />
l’esclusione dalla procedura di gara.<br />
Occorre distinguere l’ipotesi in cui l’impresa che intenda<br />
ricorrere al subappalto sia comunque in possesso<br />
dei requisiti richiesti dalla lex specialis, dall’ipotesi<br />
in cui l’impresa concorrente intenda ricorrere<br />
al subappalto proprio per supplire alla carenza di<br />
determinati requisiti di partecipazione.<br />
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, mentre nel<br />
primo caso, la carenza della dichiarazione di cui all’art.<br />
118, c. 2, n. 1), del codice dei contratti, non<br />
dovrebbe comportare l’esclusione dalla procedura di<br />
gara, in quanto il soggetto affidatario sarebbe comunque<br />
in possesso di tutti i requisiti richiesti per<br />
l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto,<br />
diverso sarebbe il caso in cui il concorrente non<br />
possa dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti<br />
dalla lex specialis. In tali ipotesi, infatti, l’omessa<br />
o non conforme dichiarazione di subappalto<br />
dovrebbe comportare l’esclusione dalla gara del<br />
concorrente che si troverebbe, di fatto, non in grado<br />
di eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto<br />
(43).<br />
Sempre con riferimento alla dichiarazione di subappalto,<br />
di cui all’art. 118, c. 2, n. 1), del codice, il<br />
Consiglio di Stato ha, altresì, affermato, che, ove il<br />
concorrente non sia in possesso di tutti i requisiti<br />
richiesti dalla lex specialis, quest’ultimo non solo deve<br />
obbligatoriamente presentare la dichiarazione in<br />
discorso, ma tale dichiarazione deve anche contenere<br />
la puntuale indicazione dell’impresa subappaltatrice,<br />
pena l’esclusione dalla procedura (44).<br />
Diverse pronunce hanno, poi avuto ad oggetto la<br />
cauzione provvisoria di cui all’art. 75, del codice<br />
dei contratti, il quale sanziona espressamente con<br />
l’esclusione unicamente il mancato impegno del fi-<br />
Note:<br />
(segue nota 39)<br />
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
teleologicamente diretto a comprovare (per di più, con la surricordata<br />
valenza di monito), non tanto (melius, non soltanto) le<br />
generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso<br />
di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata<br />
persona fisica’’ (Cons. Stato, V, 4 novembre 2004, n. 7140;<br />
cfr. anche: VI, 4 giugno 2009, n. 3442; 13 luglio 2009, n.<br />
4420)».<br />
(40) Tar Milano, Sez. I, 7 marzo 2012, n. 728, in www.appaltiecontratti.it<br />
secondo il quale «sia le dichiarazioni di scienza relative<br />
al possesso dei requisiti che le manifestazione di volontà diretta<br />
a contrarre l’impegno di messa a disposizione dei mezzi a<br />
favore del partecipante alla gara richiedono la sottoscrizione in<br />
originale del rappresentante legale dell’impresa ausiliaria».<br />
(41) Tar Milano, sentenza n. 728/2012, cit. «ciò che, sicuramente<br />
deve escludersi è che possa mancare la sottoscrizione dell’impegno<br />
della società ausiliaria di mettere a disposizione dei<br />
propri mezzi a favore della società offerente. Si tratta, infatti, di<br />
un impegno che deve essere contratto anche nei confronti della<br />
stazione appaltante, divenendo un elemento integrativo dell’offerta<br />
(senza il quale la prestazione promessa non è giuridicamente<br />
e praticamente realizzabile; per una fattispecie analoga<br />
Tar Lazio, sez. III, Roma, 4 giugno 2008, n. 5477). Deve, perciò<br />
applicarsi anche a tale dichiarazione il principio giurisprudenziale<br />
secondo cui assolvendo la sottoscrizione la funzione di assicurare<br />
provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta,<br />
essa costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità,<br />
la cui mancanza ne inficia, pertanto, la validità e la ricevibilità<br />
senza che sia necessaria, ai fini dell’esclusione, una espressa<br />
previsione della legge di gara (Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio<br />
2011, n. 528). A ciò si aggiunga che la mancata sottoscrizione<br />
dell’offerta è considerata dall’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006<br />
(novellato dal d.l. n. 70 del 2011) come causa tassativa di esclusione<br />
in quanto ne rende incerta la provenienza».<br />
(42) L’art. 118, c. 2, n. 1), del Codice richiede «che i concorrenti<br />
all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso di<br />
esecuzione, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o<br />
le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e<br />
forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo».<br />
(43) Cons. Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 6708, in www.appaltiecontratti.it,<br />
secondo il quale «questo Collegio non ritiene di<br />
doversi discostare dall’opposto orientamento seguito dal primo<br />
giudice, largamente prevalente e anche di recente ribadito dalla<br />
Sezione, secondo cui l’incompleta o erronea dichiarazione del<br />
concorrente relativa all’esercizio della facoltà di subappalto è suscettibile<br />
di comportare l’esclusione dello stesso dalla gara nel<br />
solo caso in cui questo risulti sfornito in proprio della qualificazione<br />
per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare,<br />
determinando negli altri casi effetti unicamente in fase esecutiva,<br />
sotto il profilo dell’impossibilità di ricorrere al subappalto come<br />
dichiarato» (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2009, nr.<br />
3696; Cons. Stato, sez. VI, 22 settembre 2008, nr. 4572; Cons.<br />
Stato, sez. IV, 6 giugno 2008, nr. 2683).<br />
(44) Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2508, in www.appaltiecontratti.it.<br />
Con tale pronuncia il Supremo Collegio ha affermato<br />
che «Ad avviso del Collegio, la tesi del Tribunale merita<br />
di essere condivisa per la parte in cui ritiene che la previsione di<br />
cui al comma 2 dell’art. 118 (in tema di dichiarazione di subappalto)<br />
del codice dei contratti debba essere intesa nel senso<br />
che:<br />
– la dichiarazione in questione possa essere limitata alla mera<br />
indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole<br />
(segue)<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 867
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
deiussore di cui al c. 8 della disposizione in commento.<br />
A tale riguardo la giurisprudenza amministrativa<br />
sembra aver radicalmente mutato orientamento a<br />
seguito della novella introdotta all’art. 46, c. 1-bis,<br />
del codice dei contratti.<br />
Prima delle modifiche apportate dal c.d. decreto<br />
sviluppo, infatti, la giurisprudenza era concorde nel<br />
ritenere che essendo la cauzione provvisoria finalizzata<br />
a garantire la serietà dell’offerta, essa costituisse<br />
parte integrante della stessa e non elemento di corredo,<br />
che la stazione appaltante potesse richiedere<br />
liberamente; pertanto, sarebbe stata conforme alla<br />
normativa l’esclusione disposta in ragione della<br />
mancata presentazione della stessa, pur in assenza<br />
di un’espressa previsione in tal senso da parte della<br />
lex specialis (45).<br />
A seguito dell’introduzione dell’art. 46, c. 1-bis, invece,<br />
il Consiglio di Stato, discostandosi dall’orientamento<br />
sino ad allora seguito, ha affermato l’illegittimità<br />
dell’esclusione disposta in ragione della<br />
mancata o irregolare presentazione della cauzione<br />
provvisoria, non essendo tale esclusione comminata<br />
da alcuna disposizione di legge (46).<br />
Tra le pronunce giurisprudenziali alcune hanno,<br />
poi, riguardato, la dichiarazione di avvenuto sopralluogo.<br />
Il giudice amministrativo è stato, infatti,<br />
chiamato a decidere in merito agli effetti scaturenti<br />
da un eventuale mancanza di siffatta dichiarazione<br />
da parte del concorrente in sede di gara.<br />
A tale riguardo l’Autorità di vigilanza, con il documento<br />
di consultazione sopra richiamato (47) ha rilevato<br />
la legittimità dell’esclusione dalla gara nelle<br />
ipotesi di omessa allegazione della dichiarazione di<br />
avvenuto sopralluogo.<br />
Ad avviso dell’Autorità, infatti, sebbene l’art. 162,<br />
c. 2, d.P.R. n. 207/2010 (prima art. 71, c. 2, d.P.R.<br />
n. 554/99), nel fare riferimento alla presa visione<br />
dei luoghi di esecuzione dei lavori, non preveda<br />
espressamente la sanzione dell’esclusione per le ipotesi<br />
di mancata produzione della dichiarazione di<br />
avvenuto sopralluogo, tale esclusione dovrebbe essere<br />
ritenuta conforme alla normativa in materia di<br />
opere pubbliche, essendo la presa visione del luogo<br />
dei lavori elemento essenziale dell’offerta del concorrente<br />
e ciò dovrebbe valere sia per l’affidamento<br />
di lavori, sia per l’affidamento di servizi, ove ne costituisca<br />
elemento essenziale (sebbene l’art. 106 del<br />
nuovo regolamento è riferito unicamente ai lavori)<br />
(48).<br />
Sul punto, il Tar del Lazio ha, inoltre, rilevato che<br />
non può, invece, comportare l’esclusione dalla gara<br />
la mancata produzione in sede di gara, in aggiunta<br />
alla dichiarazione di avvenuto sopralluogo, dell’attestazione<br />
di avvenuto sopralluogo, non essendo tale<br />
ulteriore adempimento previsto a pena di esclusione,<br />
e non potendo lo stesso essere qualificato co-<br />
Note:<br />
(segue nota 44)<br />
ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle<br />
qualificazioni necessarie per l’esecuzione in via autonoma delle<br />
lavorazioni oggetto del subappalto (ossia, nelle sole ipotesi in<br />
cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, ma<br />
non anche una via necessitata per la partecipazione alla gara);<br />
– al contrario, la dichiarazione in questione deve contenere anche<br />
l’indicazione dell’impresa subappaltatrice (nonché la dimostrazione<br />
del possesso in capo a quest’ultima dei requisiti di<br />
qualificazione) nelle ipotesi in cui il ricorso al subappalto si renda<br />
necessario a cagione del mancato, autonomo possesso, dal parte<br />
del singolo concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione».<br />
(45) Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3746, in Foro amm.<br />
- CdS, 2009, 6, 1477.<br />
(46) Sul punto Cons. Stato, Sez. III, 1 febbraio 2012, n. 493 in<br />
www.appaltiecontratti.it. Con la pronuncia in esame il Collegio<br />
ha rilevato che la disposizione di cui all’art. 75 del Codice «non<br />
prevede, però, alcuna sanzione di inammissibilità dell’offerta o<br />
di esclusione del concorrente per l’ipotesi in cui la garanzia in<br />
parola non venga prestata; a differenza di quanto prevede, invece,<br />
l’88comma dello stesso articolo 75, con riferimento alla garanzia<br />
fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale per<br />
l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario,<br />
garanzia che parimenti deve essere presentata unitamente<br />
all’offerta. L’interpretazione giurisprudenziale precedente la novella<br />
legislativa era nel senso che, assolvendo la cauzione provvisoria<br />
allo scopo di garantire la serietà dell’offerta, essa ne costituisse<br />
parte integrante e non elemento di corredo, che la stazione<br />
appaltante potesse liberamente richiedere; sicché sebbene<br />
non espressamente comminata l’esclusione per il caso di<br />
mancato deposito, la ratio della norma così interpretata conduceva<br />
a ritenere applicabile la sanzione espulsiva (Consiglio Stato,<br />
sez. V, 12 giugno 2009, n. 3746). Tuttavia la novella legislativa<br />
che ha introdotto il comma 1 bis all’art. 46, impone una diversa<br />
interpretazione anche dell’art. 75, che già la giurisprudenza di<br />
merito ha fatto propria, valorizzando la diversa formulazione letterale<br />
del comma 6, in relazione al comma 8, e rendendo evidente<br />
l’intento di ritenere sanabile o regolarizzabile la mancata<br />
prestazione della cauzione provvisoria, al contrario della cauzione<br />
definitiva, che garantisce l’impegno più consistente della corretta<br />
esecuzione del contratto e giustifica l’esclusione dalla gara<br />
(Tar Liguria 22.9.2011 n. 1396). La disposizione dell’art. 75,<br />
comma 6, cod. contratti, va, dunque, intesa nel senso indicato<br />
dal giudice di primo grado, ovvero nel senso che l’Amministrazione<br />
non può disporre l’esclusione del concorrente che abbia<br />
presentato la cauzione di importo inferiore a quello richiesto, e<br />
in applicazione della regola di cui all’art. 46, comma 1, deve consentire<br />
la regolarizzazione degli atti, tempestivamente depositati,<br />
ovvero consentire l’integrazione della cauzione insufficiente».<br />
(47) Avcp, documento di consultazione recante ‘‘Prime indicazioni<br />
sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo<br />
del lavoro’’, cit.<br />
(48) Avcp, documento di consultazione recante ‘‘Prime indicazioni<br />
sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo<br />
del lavoro’’, cit. Ad avviso dell’Autorità ‘‘può ritenersi che il sopralluogo<br />
possa costituire un elemento essenziale dell’offerta,<br />
certamente nel caso dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 106 del<br />
Regolamento, ma anche dei servizi, nel caso in cui il sopralluogo<br />
sia indispensabile per la formulazione dell’offerta (cfr. parere<br />
Avcp n. 105 del 9 giugno 2011’’.<br />
868 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
me elemento essenziale dell’offerta, rilevando a tale<br />
riguardo unicamente la dichiarazione resa in sede di<br />
gara (49).<br />
Alcune pronunce hanno, infine, avuto ad oggetto<br />
il mancato versamento del contributo all’Autorità<br />
di vigilanza.<br />
A tale riguardo si richiama una recente pronuncia<br />
del Tar Piemonte, che, in conformità a quanto rilevato<br />
dall’Autorità nel documento di consultazione<br />
più volte citato (50), ha affermato l’illegittimità<br />
della clausola del bando che richieda, a pena di<br />
esclusione la produzione di copia della ricevuta di<br />
pagamento del contributo in discorso, assumendo a<br />
tal fine rilievo unicamente l’effettivo versamento<br />
del contributo all’Autorità, a prescindere, quindi,<br />
dalla produzione o meno di copia della ricevuta di<br />
pagamento, la cui eventuale mancanza costituisce,<br />
pertanto, non un inadempimento sostanziale, bensì<br />
meramente formale (51).<br />
Segue: b) requisiti generali, art. 38, d.lgs.<br />
163/2006<br />
Numerose sono state le sentenze relative ai requisiti<br />
di ordine generale di cui all’art. 38 del codice dei<br />
contratti (52).<br />
Molteplici pronunce hanno avuto ad oggetto, in particolare,<br />
l’individuazione dei soggetti tenuti a rendere<br />
le dichiarazioni di cui all’art. 38, c. 1, lett. c) (53).<br />
Sul punto è di recente intervenuta una pronuncia<br />
del Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, con<br />
la quale il Supremo Collegio ha affermato che, nelle<br />
ipotesi di cessione di azienda, antecedente alla<br />
partecipazione alla gara, l’onere di presentare la dichiarazione<br />
relativa al requisito di cui all’art. 38, c.<br />
2, lett. c), d.lgs. n. 163/2006, sussiste anche per gli<br />
amministratori ed i direttori tecnici che hanno operato<br />
presso l’impresa cedente nell’ultimo triennio<br />
(ora ultimo anno) (54).<br />
Sempre con riferimento ai soggetti tenuti a rendere<br />
le dichiarazioni di cui all’art. 38, c. 1, lett. c), il<br />
Consiglio di Stato ha, inoltre, affermato la necessità<br />
che le stesse siano rese anche con riferimento a<br />
(i) i procuratori ad negotia (55) e (ii) i soggetti incaricati<br />
della progettazione, nelle ipotesi di appalto<br />
Note:<br />
(49) Tar Lazio, Latina, Sez. I, 1 dicembre 2011, n. 991, in Foro<br />
amm. - Tar, 2011, 12, 3983, con riferimento alla produzione dell’attestato<br />
di avvenuto sopralluogo, in aggiunta alla dichiarazione<br />
di presa visione dei luoghi di esecuzioni dei lavori, a affermato<br />
che tale ‘‘ulteriore adempimento, non giustificato, integra una<br />
condizione nulla’’.<br />
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
(50) Avcp, documento di consultazione recante ‘‘Prime indicazioni<br />
sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo<br />
del lavoro’’, cit. L’Autorità ha affermato che «Con riguardo alle<br />
nuove modalità di pagamento del contributo, in vigore per le gare<br />
bandite a far data dal 1 maggio 2010, l’Autorità ha precisato<br />
in più occasioni (cfr., da ultimo, parere n. 27 del 9 febbraio<br />
2011) che l’esclusione dalla gara rappresenta un atto dovuto<br />
ogni qual volta si presenti un inadempimento di tipo sostanziale,<br />
consistente nel mancato pagamento delle contribuzioni dovute<br />
all’Autorità, e non un inadempimento di tipo formale».<br />
(51) Tar Piemonte, Sez. I, 24 febbraio 2012, n. 252, in Foro<br />
amm. - Tar 2012, 2, 331, secondo il Tar «ciò che rileva ai fini della<br />
partecipazione alle gare è solo ed esclusivamente l’effettivo<br />
versamento del contributo in favore dell’Autorità di vigilanza sui<br />
contratti pubblici, sicché è illegittimo il bando di gara che imponga,<br />
a pena di esclusione, la produzione di copia della ricevuta di<br />
versamento del predetto contributo comminando l’esclusione<br />
per quei concorrenti che, pur avendo regolarmente effettuato il<br />
prescritto adempimento, abbiano omesso di inserire nella documentazione<br />
amministrativa il suddetto documento, dal momento<br />
che tale previsione configge con i più elementari principi del<br />
favor partecipationis e ricollega l’esclusione a ragioni prive di<br />
qualsivoglia rilievo sostanziale (Tar Piemonte, Sez. I, 26 febbraio<br />
2011, n. 221)».<br />
(52) Si segnala che l’art. 38, d.lgs. n. 163/2006 è stato oggetto<br />
di molteplici modifiche da parte del d.l. n. 70/2011, come modificato<br />
a seguito dell’emanazione della legge di conversione n.<br />
106/2011.<br />
(53) L’art. 4 del d.l. n. 70/2011 ha (i) inserito tra i soggetti nei cui<br />
confronti opera l’esclusione di cui all’art. 38, lett. b) e c), d.lgs.<br />
163/2006 anche il ‘‘socio unico persona fisica, ovvero del socio<br />
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci’’ e (i)<br />
ridotto ad un anno il periodo di riferimento relativo ai soggetti<br />
cessati dalla carica nei cui confronti opera l’esclusione di cui all’art.<br />
38, comma 1, lett. c).<br />
(54) Cons. Stato, Adunanza plenaria, 4 maggio 2012, n. 10, in<br />
www.appaltiecontratti.it. Con tale pronuncia il Consiglio di Stato,<br />
con riferimento all’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice ha rilevato<br />
che «nella causa di esclusione in esame non possa non<br />
ricadere anche l’ipotesi in cui affiori l’intento di eludere la norma<br />
in relazione a vicende in atto o prevedibili. Diversamente opinando<br />
si finirebbe infatti col disattendere lo scopo stesso della preclusione<br />
di legge, da individuarsi sicuramente, in quello di impedire<br />
anche solo la possibilità di inquinamento dei pubblici appalti<br />
di lavori, servizi e forniture derivante dalla partecipazione alle relative<br />
procedure di affidamento di soggetti di cui sia accertata la<br />
mancanza di rigore comportamentale con riguardo a circostanze<br />
gravemente incidenti sull’affidabilità morale e professionale».<br />
Sul punto si veda anche C.G.A.R. Sicilia, Sezione giurisdizionale,<br />
26 marzo 2012, n. 322, in www.appaltiecontratti.it, che, con riferimento<br />
alle ipotesi di intervenuta cessione di ramo d’azienda<br />
nel triennio antecedente la partecipazione a pubbliche gare, afferma<br />
la necessità che le dichiarazioni di cui all’art. 38, del Codice<br />
siano rese anche dagli amministratori, o degli institori e direttori<br />
tecnici dell’impresa cedente. Ad avviso del Collegio, infatti,<br />
la cessione dell’azienda e la cessione limitata ad un suo ramo<br />
costituiscono due fenomeni giuridicamente identici tra loro, in<br />
quanto in entrambi i casi «il cessionario prosegue nella stessa<br />
attività di impresa (di tutta l’azienda, ovvero del solo ramo trasferito)<br />
del cedente, giovandosi o aggravandosi, dunque, dei relativi<br />
requisiti sia oggettivi sia soggettivi».<br />
(55) Cons. Stato, Sez. VI, 18 gennaio 2012, n. 178, in Foro<br />
amm. - CdS, 2012, fasc. 1, 144, «non sfugge al Collegio l’esistenza<br />
di un orientamento giurisprudenziale secondo il quale gli<br />
obblighi di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) sono riferibili ai soli<br />
amministratori della società muniti di poteri di rappresentanza e<br />
ai direttori tecnici, ma non anche ai procuratori speciali, con la<br />
conseguenza che tali obblighi non incombano anche su questi<br />
ultimi (fra tutte: Cons. Stato, V, 25 gennaio 2011, n. 513). Tuttavia,<br />
si ritiene che prevalenti ragioni sistematiche inducano a pre-<br />
(segue)<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 869
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
integrato di progettazione esecutiva e di esecuzione<br />
(56).<br />
Alcune pronunce hanno, poi, avuto ad oggetto l’individuazione<br />
delle fattispecie di reato che sono in<br />
grado di incidere sulla moralità professionale del<br />
concorrente.<br />
A tale riguardo, il Consiglio di Stato ha di recente<br />
affermato la legittimità dell’esclusione di impresa il<br />
cui legale rappresentante sia stato condannato per<br />
un reato di aggiotaggio finanziario, in quanto ritenuto<br />
idoneo ad incidere sulla moralità professionale<br />
dell’impresa (57).<br />
Sul punto si segnala, inoltre, una pronuncia emessa<br />
dal Tar Liguria (58), con la quale il giudice<br />
amministrativo ha ritenuto legittima l’esclusione,<br />
fondata sull’esistenza, a carico dell’amministratore<br />
dell’impresa mandante del raggruppamento aggiudicatario,<br />
di una condanna penale pronunciata ai<br />
sensi dell’art. 444 c.p.p. in ordine al reato di omicidio<br />
colposo connessa alla violazione delle norme<br />
sulla sicurezza nei cantieri, non dichiarata in<br />
sede di domanda di ammissione alla gara. Tale<br />
circostanza è, infatti, stata ritenuta dal Tar idonea<br />
ad incidere sulla moralità professionale dell’impresa.<br />
Alcune pronunce hanno, invece, avuto ad oggetto<br />
le cause di esclusione di cui all’art. 38, c. 1, lett.<br />
g) (59), relative alle «violazioni gravi, definitivamente<br />
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento<br />
delle imposte e tasse».<br />
A tale riguardo il Consiglio di Stato ha rilevato<br />
che l’accertamento della violazione degli obblighi<br />
tributari non determina, da sola, l’esclusione dalla<br />
procedura di gara, essendo, invece, necessario che<br />
tale accertamento sia divenuto definitivo per effetto<br />
della decorrenza del termine di impugnazione,<br />
senza che l’impresa abbia presentato ricorso, oppure<br />
di una pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito<br />
autorità di giudicato (60).<br />
Con riferimento, poi, all’art. 38, c. 1, lett. h) (61)<br />
l’Autorità di vigilanza ha rilevato (62) che, conformemente<br />
a quanto stabilito dal nuovo c. 1-ter, art.<br />
38, d.lgs. n. 163/2006, mentre la stazione appaltante<br />
deve procedere all’esclusione del concorrente<br />
Note:<br />
(segue nota 55)<br />
ferire la diversa opzione interpretativa secondo cui l’art. 38 del<br />
d.lgs. 163 del 2006, nella parte in cui elenca le dichiarazioni di<br />
sussistenza dei requisiti morali e professionali richiesti ai fini della<br />
partecipazione alle procedure di gara, assume come destinatari<br />
tutti coloro che, in quanto titolari della rappresentanza dell’impresa,<br />
siano in grado di trasmettere, con il proprio comportamento,<br />
la riprovazione dell’ordinamento nei riguardi della loro<br />
personale condotta, al soggetto rappresentato. Pertanto, deve<br />
ritenersi sussistente l’obbligo di dichiarazione non soltanto da<br />
parte di chi rivesta formalmente la carica di amministratore, ma<br />
anche da parte di colui che, in qualità di procuratore ad negotia,<br />
abbia ottenuto il conferimento di poteri consistenti nella rappresentanza<br />
dell’impresa e nel compimento di atti decisionali (sul<br />
punto, cfr. - ex multis -: Cons. Stato, V, 9 marzo 2010, n. 1373;<br />
id., VI, 24 novembre 2009, n. 7380; id., V, 26 gennaio 2009, n.<br />
375)» .<br />
In tal senso, tra le più recenti, si veda anche Tar Veneto, Sez. I,<br />
6 febbraio 2012, n. 173, in Foro amm.-Tar 2012, 2, 387.<br />
(56) In tal senso si veda Cons. Stato, sentenza n. 178/2012, cit.,<br />
con tale pronuncia il Consiglio di Stato, dopo una sintetica disamina<br />
della disciplina relativa all’appalto integrato di progettazione<br />
esecutiva ed esecuzione, afferma che le dichiarazioni in ordine<br />
ai requisiti di ordine generale debbano essere rese anche dal<br />
soggetto indicato come incaricato dell’attività di progettazione.<br />
(57) Cons. Stato, Sez. III, 7 maggio 2012, n. 2607, in www.appaltiecontratti.it.<br />
Secondo il Consiglio di Stato, è legittima l’esclusione<br />
di un’impresa il cui legale rappresentante abbia riportato<br />
una condanna penale per il reato di aggiotaggio finanziario,<br />
in quanto «la fattispecie di aggiotaggio individua come punibili<br />
comportamenti tali, per ragioni di modo, tempo e luogo, da alterare<br />
il giuoco normale tra domanda ed offerta nel mercato; l’essenza<br />
di tale reato è dunque quella di perturbare il libero gioco<br />
del mercato inserendovi un elemento fraudolento e così alterando<br />
i comportamenti degli operatori. Trattasi di un illecito di<br />
‘‘market abuse’’ (recante lesione della tutela del ‘‘market egalitarism’’<br />
o della ‘‘parità informativa’’, premessa essenziale per la<br />
regolare formazione dei prezzi), che, se pure posto in essere dal<br />
soggetto (come dedotto dall’originaria ricorrente con argomento<br />
condiviso dal Giudice di primo grado) ‘‘a titolo personale’’, non<br />
può non refluire, ad avviso del Collegio, sulla sua attività professionale<br />
di imprenditore e legale rappresentante di una società,<br />
che, in quanto operante nel mercato e per il mercato dei contratti<br />
pubblici, deve garantire alla p.a., con la quale aspiri a contrarre,<br />
quella affidabilità di assoluto rispetto delle regole della<br />
concorrenza presidianti il settore stesso (v. in proposito l’art. 2<br />
del d.lgs. n. 163/2006) ed il mercato in generale, che la veduta<br />
condanna smentisce o non è quanto meno in grado di assicurare<br />
in pieno».<br />
(58) Tar Liguria, 27 aprile 2012, n. 613, in www.appaltiecontratti.it.<br />
(59) L’art. 4 del d.l. n. 70/2011 ha modificato la disposizione<br />
contenuta nell’art. 38, comma 1, lett. g), del Codice, mediante<br />
l’aggiunta della parola ‘‘gravi’’ dopo la parola ‘‘violazioni’’. Nel<br />
secondo comma dell’art. 38, sono, inoltre, stati inseriti i criteri<br />
per la valutazione della gravità della violazione; ai sensi del novellato<br />
comma 2 dell’art. 38, infatti «Ai fini del comma 1, lettera<br />
g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso<br />
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo<br />
di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre<br />
1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente<br />
accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per<br />
imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili».<br />
(60) Cons. Stato, Sez. V 23 gennaio 2012, n. 262, in Foro amm.-<br />
CdS, 2012, 1, 119.<br />
(61) Il d.l. n. 70/2011, ha inserito un nuovo comma 1-ter, ai sensi<br />
del quale le stazioni appaltanti, in caso di presentazione di falsa<br />
dichiarazione o falsa documentazione, ne danno segnalazione<br />
all’Autorità che, a sua volta, ove ritenga le stesse siano state<br />
rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o<br />
della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della falsa<br />
documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico<br />
ai fini dell’esclusione, fino ad un anno, dalle procedure di gara<br />
e dagli affidamenti di subappalto.<br />
(62) Avcp, documento di consultazione recante ‘‘Prime indicazioni<br />
sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo<br />
del lavoro’’, cit.<br />
870 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
che abbia presentato una falsa dichiarazione o una<br />
falsa documentazione, senza poter valutare l’elemento<br />
soggettivo dell’autore della violazione, e procedere,<br />
quindi, alla segnalazione all’Autorità, quest’ultima<br />
non effettuerà automaticamente l’iscrizione<br />
nel casellario, essendo tale iscrizione subordinata<br />
all’imputabilità del fatto all’impresa in considerazione<br />
della sua rilevanza o gravità.<br />
Sempre con riferimento alla disposizione contenuta<br />
nell’art. 38, c. 1, lett. h), è bene, inoltre, evidenziare<br />
come la giurisprudenza abbia rilevato che la stazione<br />
appaltante sarà tenuta alla segnalazione all’Autorità<br />
tanto nell’ipotesi di mancata comprova<br />
dei requisiti speciali quanto nell’ipotesi di mancata<br />
comprova dei requisiti generali (63).<br />
Alcune pronunce hanno, infine, riguardato le violazioni<br />
in materia di contributi previdenziali e assistenziali,<br />
di cui all’art. 38, c. 1, lett. i), d.lgs. n.<br />
163/2006 (64).<br />
Sul punto, il Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria,<br />
ha affermato che la valutazione della gravità<br />
della violazione non è rimessa ad una scelta discrezionale<br />
della stazione appaltante, dovendo la stessa<br />
essere desunta dalla disciplina previdenziale e, in<br />
particolare, dalla disciplina relativa al documento<br />
unico di regolarità contributiva (Durc), con la conseguenza<br />
che la verifica della regolarità contributiva<br />
dei concorrenti nelle procedure ad evidenza pubblica<br />
è demandata agli istituti di previdenza, le cui valutazioni<br />
non possono essere sindacate da parte della<br />
stazione appaltante (65).<br />
segue: c) Raggruppamenti temporanei e<br />
consorzi<br />
In tema di soggetti ammessi alle gare, numerose sono<br />
state le pronunce in materia di raggruppamenti<br />
temporanei di imprese.<br />
Da un lato, è stata esaminata la nota questione dell’ammissibilità<br />
dei limiti e condizioni alle modificazioni<br />
soggettive nella composizione degli stessi; dall’altro,<br />
si è tentato di definire il corretto ambito di<br />
applicazione del principio di corrispondenza sostanziale<br />
tra quote di qualificazione, di partecipazione<br />
ed esecuzione di ciascuna impresa aderente al raggruppamento.<br />
Quanto al primo dei profili evidenziati, è stata confermata<br />
la tesi secondo cui (66) l’ordinamento non<br />
esclude la possibilità di modificazioni tra la fase di<br />
prequalificazione e quella di presentazione dell’offerta<br />
in quanto il divieto di modificazioni è correlato<br />
all’assunzione dell’impegno che consegue a quest’ultima.<br />
Nella fase precedente la formulazione dell’offerta,<br />
d’altra parte, il concorrente non assume alcun impegno<br />
particolare: non quello alla partecipazione,<br />
né quello di presentare un’offerta in caso di invito.<br />
Ne discende che, in presenza di disposizioni espresse<br />
che non consentono la modifica della composizione<br />
dei partecipanti dopo l’offerta e in assenza di<br />
analogo divieto per la fase della prequalificazione,<br />
deve escludersi che si possa pervenire, in via pretoria,<br />
ad un divieto non sancito dal legislatore.<br />
Ulteriori precisazioni in merito sono state fornite<br />
dal Tar Sardegna (67) il quale, sempre in materia<br />
di modificazioni soggettive al raggruppamento, ha<br />
puntualmente distinto le modifiche in ‘‘riduzione’’<br />
da quelle in ‘‘aumento’’.<br />
Quanto alle modifiche in termini riduttivi, l’esigenza<br />
di piena conoscenza dei soggetti che contrarranno<br />
con la pubblica amministrazione non risulta frustrata<br />
da una modifica ‘‘in riduzione’’ dell’assetto<br />
del raggruppamento. Tale ‘‘deminutio’’, infatti, non<br />
Note:<br />
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
(63) In tal senso si veda Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2011, n.<br />
2580, in Foro amm.- CdS, 2011, fasc. 5, 574, «sono suscettibili<br />
di segnalazione e iscrizione nel casellario informatico non solo<br />
le false dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere<br />
speciale, ma qualsivoglia falsa dichiarazione resa in gara, anche<br />
se relativa al possesso di requisiti di carattere generale».<br />
(64) A seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 70/2011 all’art.<br />
38 del Codice dei Contratti è confermato che sarà il Durc<br />
ad assumere rilievo preminente ai fini della valutazione della gravità<br />
della violazione, rimanendo preclusa ogni valutazione discrezionale<br />
da parte della stazione appaltante. Ai sensi del comma 2<br />
dell’art. 38, infatti «Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono<br />
gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità<br />
contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decretolegge<br />
25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni,<br />
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266».<br />
(65) Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8, in www.appaltiecontratti.it.<br />
Con la pronuncia in discorso il Consiglio di Stato<br />
ha affermato che «ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma<br />
1, lett. i), d.lgs. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente<br />
al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di<br />
esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in<br />
materia previdenziale ed assistenziale, la nozione di ‘‘violazione<br />
grave’’ non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione<br />
appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in<br />
particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva;<br />
ne consegue che la verifica della regolarità contributiva<br />
delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione<br />
di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli<br />
istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono<br />
alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto».<br />
(66) Tar Toscana, Sez. I, 20 luglio 2011 n. 1254; nello stesso<br />
senso, v. Cons. Stato, Sez. VI, 20 febbraio 2008 n. 588; Cons.<br />
Stato, Sez. VI, 18 marzo 2004 n. 1452; Cons. Stato, Sez. V, 18<br />
aprile 2001 n. 2335.<br />
(67) Tar Sardegna, Sez. I, 26 maggio 2011 n. 519; nello stesso<br />
senso, v. Tar Val D’Aosta, 7 marzo 2011 n. 22; Cons. Stato,<br />
Sez. IV, 23 luglio 2007 n. 4101.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 871
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
incide sulla piena valutazione e conoscenza dei requisiti<br />
sussistenti in capo alle rimanenti imprese<br />
sulle quali l’amministrazione svolge i relativi controlli:<br />
il permanere della validità dell’offerta in capo<br />
all’Ati così ‘‘ridotta’’ implica soltanto l’assunzione<br />
di un impegno più gravoso per le società rimanenti.<br />
Diversamente, un eventuale ‘‘incremento’’ (o ‘‘sostituzione’’),<br />
in corso d’opera, determinerebbe un<br />
grave pregiudizio sia in riferimento alla doverosa<br />
piena conoscenza dei soggetti che contrattano con<br />
la pubblica amministrazione, sia in relazione alla<br />
par condicio tra i concorrenti poiché le imprese sopraggiunte<br />
(rispetto a quelle presenti sin dall’inizio<br />
della gara che si sono già sottoposte al rigoroso controllo<br />
del possesso dei requisiti) potrebbero beneficiare<br />
di un trattamento giuridico più favorevole sottraendosi<br />
ai controlli iniziali previsti dall’art. 38 del<br />
codice contratti.<br />
A ben vedere, la decisione del Tar Sardegna, se da<br />
un lato è condivisibile quanto alla soluzione cui è<br />
pervenuta tenuto conto dell’espressa limitazione<br />
normativa alle modifiche successive all’offerta; dall’altro,<br />
non appare del tutto convincente quanto all’iter<br />
logico seguito.<br />
Esso, in particolare, non sembra mettere in adeguato<br />
rilievo il fatto che una diversa soluzione finirebbe<br />
per costituire una parziale disapplicazione degli<br />
esiti della gara. Si consentirebbe, infatti, ai soggetti<br />
che non hanno preso parte alla gara di concorrere<br />
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali facendo<br />
così venir meno gli obiettivi di prevenzione dei rischi<br />
di tentativi di infiltrazioni mafiose cui il divieto<br />
di modifiche soggettive dopo la presentazione<br />
dell’offerta è preordinato.<br />
Le delicate questioni relative all’ammissibilità di<br />
modificazioni alla composizione del raggruppamento<br />
sono state rimesse - con ordinanza n. 351 del 18<br />
gennaio 2011 - anche all’esame dell’Adunanza plenaria<br />
del Consiglio di Stato.<br />
Tale ordinanza ha dato conto dei differenti orientamenti<br />
giurisprudenziali esistenti: da un lato (68), è<br />
stato affermato che le uniche modifiche soggettive<br />
elusive delle disposizioni di legge sarebbero quelle<br />
che portano all’aggiunta o alla sostituzione delle<br />
imprese partecipanti e non quelle che conducono<br />
al recesso; dall’altro (69), è stato precisato che la<br />
modifica della compagine in senso riduttivo è ammissibile<br />
solo a condizione che avvenga per esigenze<br />
organizzative proprie dell’Ati e non per eludere<br />
la legge o evitare una sanzione di esclusione dalla<br />
gara per difetto dei requisiti.<br />
La questione, tuttavia, non è stata risolta posto che<br />
l’Adunanza plenaria, intervenuta con pronuncia n.<br />
4 del 7 aprile 2011, non si è pronunciata sul tema,<br />
limitandosi a risolvere questioni pregiudiziali.<br />
Altro tema oggetto di recenti interventi giurisprudenziali<br />
è stato, come si è detto, quello relativo all’obbligatoria<br />
indicazione già in sede di offerta delle<br />
parti del servizio che saranno eseguite dalle singole<br />
imprese in caso di raggruppamento temporaneo<br />
(70).<br />
La questione è stata analizzata dalla giurisprudenza<br />
sotto diversi profili.<br />
Quanto all’ambito di applicazione non è agevole<br />
registrare uniformità di vedute; da un lato, infatti, è<br />
stato affermato (71) che il principio di corrispondenza<br />
sostanziale tra quote di qualificazione, quote<br />
di partecipazione e di esecuzione troverebbe applicazione<br />
negli appalti di lavori ma non sarebbe<br />
estensibile anche agli appalti di servizi. Secondo altro<br />
orientamento (72), la mancata indicazione delle<br />
quote di partecipazione ed esecuzione incide negativamente<br />
sul corretto adempimento dell’obbligazione<br />
stessa, «creando uno scollamento tra il quantum<br />
di partecipazione al raggruppamento e la misura<br />
della partecipazione dell’impresa all’esecuzione<br />
del contratto di appalto di servizi». In ragione di<br />
ciò, deve ritenersi che anche nel settore dei servizi<br />
operi il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione<br />
al raggruppamento, quote di qualificazione<br />
e percentuale di esecuzione dei servizi affidati<br />
dalla pubblica amministrazione.<br />
Sempre in merito all’ambito di applicazione, ma<br />
questa volta con particolare riferimento alle Ati<br />
orizzontali e verticali, merita di essere segnalata una<br />
recente ordinanza di rimessione (73) all’Adunanza<br />
plenaria del Consiglio di Stato.<br />
In particolare, il Consiglio di Stato ha dato atto<br />
dell’esistenza di due orientamenti di segno diverso:<br />
secondo un primo orientamento (74), è necessario<br />
in caso di Ati specificare le parti di servizio assunte<br />
Note:<br />
(68) Tar Perugia, Umbria, Sez. I, 5 aprile 2012 n. 111; Cons. Stato,<br />
Sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 842; Cons. Stato, Sez. V, 20<br />
febbraio 2012, n. 888, id. Sez. V, 26 marzo 2012, n. 1732; Cons.<br />
Stato, 13 maggio 2009 n. 2964.<br />
(69) Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2010 n. 842.<br />
(70) Per un commento, v. F. Titomanlio, I raggruppamenti temporanei,<br />
la concorrenza e la certezza del diritto, inwww. giustamm.it.<br />
(71) Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 29 luglio 2011 n. 2037; Tar<br />
Venezia, Sez. I, Sentenza 28 ottobre 2010 n. 5854; Tar Puglia,<br />
Bari, Sez. I, 7 maggio 2008, n. 1092.<br />
(72) Tar Torino, Sez. I, Sentenza 29 gennaio 2010 n. 467.<br />
(73) Ordinanza Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2012 n. 1227.<br />
(74) Cons. Stato, Sez. V, 28 agosto 2009 n. 5098.<br />
872 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
da ciascuna impresa, a prescindere dalla circostanza<br />
che si tratti di Ati orizzontale o verticale; secondo<br />
un diverso orientamento (75), invece, tale obbligo<br />
trova applicazione solo in caso di Ati verticali e<br />
non anche in caso di Ati orizzontali.<br />
In merito al momento in cui l’obbligo di indicazione<br />
delle quote di partecipazione deve essere assolto,<br />
è stato affermato che la quota di partecipazione deve<br />
essere subito manifestata e stabilita nell’offerta, a<br />
pena di ammissibilità (76).<br />
Quel che rileva ai fini dell’applicazione delle disposizioni<br />
di legge (art. 37, c. 4 e c. 13) è l’aspetto sostanziale<br />
e non quello formale: il fine è quello di<br />
evitare che le imprese - omettendo nell’offerta l’indicazione<br />
delle proprie quote - possano eseguire lavori<br />
per cui non posseggono la relativa qualificazione<br />
(77).<br />
Vero che la norma (art. 37, c. 4) non detta alcuna<br />
esplicita prescrizione circa il momento in cui deve<br />
essere dichiarata l’entità dei lavori assunti dalle singole<br />
partecipanti, ma è altrettanto vero che ragioni<br />
di carattere logico e sistematico impongono che tale<br />
onere debba essere assolto sin dal momento dell’ammissione<br />
alla gara (78).<br />
Peraltro, l’obbligo di indicare le suddette quote non<br />
si traduce in un onere eccessivamente gravoso che<br />
limiterebbe la partecipazione alle gare pubbliche, risolvendosi<br />
in una mera dichiarazione.<br />
Inoltre, l’obbligo di dichiarare già in sede di offerta<br />
le quote di partecipazione al raggruppamento e di<br />
esecuzione dei lavori si impone ai concorrenti senza<br />
alcuna necessità di espressa previsione del bando di<br />
gara; quest’ultimo deve intendersi integrato dalla<br />
previsione di legge (79).<br />
Le disposizioni di riferimento trovano la loro ratio<br />
nella necessità di assicurare la conoscenza preventiva,<br />
da parte della stazione appaltante, del soggetto<br />
che eseguirà la prestazione e l’agevole verifica, da<br />
parte del responsabile del procedimento, della competenza<br />
tecnica dell’esecutore comparata con la documentazione<br />
prodotta in sede di gara.<br />
Altro tema ampiamente dibattuto è stato quello dei<br />
raggruppamenti ‘‘sovrabbondanti’’, vale a dire costituiti<br />
tra soggetti che già da soli dispongono dei requisiti<br />
di partecipazione richiesti.<br />
Merita di essere segnalata una recente pronuncia<br />
del Consiglio di Stato che, per quanto lasci aperto<br />
il tema in questione, tuttavia, offre spunti interessanti.<br />
Il Consiglio di Stato (80) ha ritenuto illegittima la<br />
clausola del disciplinare di gara che vietava di partecipare,<br />
in raggruppamento, a quei soggetti che da<br />
soli già disponevano dei requisiti di partecipazione:<br />
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
una clausola di tale tenore finirebbe per rappresentare<br />
un divieto ‘‘generalizzato’’ della formula del<br />
raggruppamento temporaneo.<br />
È bene precisare che il Consiglio di Stato ha ritenuto<br />
la soprarichiamata clausola illegittima in ragione<br />
della sua indeterminatezza; nella fattispecie<br />
esaminata dal Collegio, infatti, la legge di gara vietava<br />
di partecipare in Ati a quei soggetti che da soli<br />
raggiungevano sufficienti requisiti di partecipazione,<br />
ma non stabiliva quali fossero le soglie minime per<br />
il fatturato e per le forniture effettuate nell’ultimo<br />
triennio.<br />
Dunque, nell’impostazione della lex specialis, qualunque<br />
operatore presente nel settore di mercato<br />
nell’ultimo triennio doveva considerarsi in possesso<br />
dei requisiti di qualificazione.<br />
La pronuncia in questione, tuttavia, non ha fornito<br />
indicazioni in merito all’ammissibilità di una clausola<br />
analoga ‘‘in altro contesto’’, trattandosi, secondo<br />
il Consiglio di Stato, ‘‘di questione che può essere<br />
lasciata aperta’’.<br />
Difatti, è stato affermato che: da un lato, sarebbe irragionevole<br />
impedire la partecipazione in raggruppamento<br />
ad un’impresa che da sola possiede tutti i<br />
requisiti (n.d.a.: tanto più che una tale eventualità<br />
è espressamente prevista dall’art. 37, c. 12 del d.lgs.<br />
n. 163/2006); dall’altro, una clausola di tale tenore<br />
potrebbe giustificarsi là dove un raggruppamento<br />
costituito da soggetti che già dispongono autonomamente<br />
dei requisiti necessari dissimuli un illecito<br />
patto anticoncorrenziale.<br />
Sempre in tema di raggruppamenti temporanei, al-<br />
Note:<br />
(75) Cons. Stato, Sez. III, 15 luglio 2011 n. 4323; Cons. Stato,<br />
Sez. V, 26 novembre 2008 n. 5849.<br />
(76) Tar Lazio, Roma, Sez. III, 16 maggio 2012, n. 4384; Cons.<br />
Stato, Sez. V, 7 marzo 2011 n. 1422.<br />
(77) Tar Lazio, Roma, Sez. III, 16 maggio 2012, n. 4384; Consiglio<br />
di Stato, Sez. III, 15 luglio 2011, n. 4323; Consiglio di Stato,<br />
Sez. V, n. 29 marzo n. 1911; Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 10<br />
febbraio 2011 n. 826; Consiglio di Stato, Sez. V, 28 settembre<br />
2009, n. 5817; id. 7 maggio 2008, n. 2079.<br />
(78) Cons. di Stato, Sez. V, 21 marzo 2012, n. 1597.<br />
(79) Tar Roma, Sez. II ter, Sentenza 13 aprile 2011 n. 3237; Tar<br />
Lazio, Roma, Sez. III quater, 9 gennaio 2012 n. 160; Consiglio di<br />
Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2008, n. 416. V. anche Avcp parere n.<br />
142/10 nel quale è stato affermato che è onere - dell’ati indicare<br />
nella domanda di partecipazione ovvero nella dichiarazione nella<br />
quale rappresentano all’amministrazione l’intenzione di costituire<br />
un’ati le rispettive quote di partecipazione e ciò anche in<br />
mancanza di un’espressa previsione del bando di gara, che deve<br />
intendersi integrato dalla previsione dell’art. 37, comma 3 e<br />
comma 13.<br />
(80) Cons. Stato, Sez. III, 17 agosto 2011 n. 4792; Cons. Stato,<br />
Sez. V, 28 febbraio 2011 n.1249.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 873
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
tra tematica di particolare interesse è quella relativa<br />
alle condizioni di validità della polizza fideiussoria.<br />
Come noto, è oramai consolidato (81) il principio<br />
in base al quale, nel caso di costituendo raggruppamento<br />
temporaneo di imprese, la polizza fideiussoria,<br />
mediante la quale viene costituita la cauzione<br />
provvisoria, deve essere intestata non solo alla società<br />
capogruppo, ma anche alle mandanti, riguardando<br />
la garanzia fideiussoria tutte le imprese associande<br />
(82): il soggetto garantito, infatti, non è<br />
l’associazione nel suo complesso (non essendo ancora<br />
costituita) e non è neppure la sola capogruppo<br />
designata, ma tutte le imprese associande che durante<br />
la gara operano individualmente. Solo la<br />
cointestazione consente di evitare una carenza di<br />
garanzia per la stazione appaltante con riferimento<br />
a quei casi in cui l’inadempimento non dipenda<br />
dalla capogruppo designata, ma appunto dalle mandanti.<br />
È stato, inoltre, precisato (83) che ciò che rileva<br />
quale condizione di validità della polizza e, quindi,<br />
quale condizione di efficacia dell’offerta, sanzionabile<br />
- in mancanza - con l’esclusione, è l’intestazione<br />
della stessa a tutti i componenti dell’Ati, restando,<br />
invece, indifferente la sottoscrizione o meno da<br />
parte di ciascuno di essi.<br />
Interessanti indicazioni sono state fornite anche in<br />
tema di consorzi fra società cooperative di produzione<br />
e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno<br />
1909, n. 422 (soggetti ammessi ai pubblici appalti<br />
ai sensi dell’art. 34, c., 1, lett. b), d.lgs. n. 163/<br />
2006) e, precisamente, in ordine al necessario possesso<br />
dei requisiti generali e morali. A tal proposito,<br />
merita di essere segnalata la recentissima Adunanza<br />
plenaria del Consiglio di Stato, 4 maggio 2012 n.<br />
8, ove è stato espressamente affermato che «posto<br />
che sono cumulabili in capo al consorzio i soli requisiti<br />
di idoneità tecnica e finanziaria, il possesso<br />
dei requisiti generali e morali deve essere verificato<br />
in capo sia al consorzio sia alle cooperative consorziate»<br />
che siano state designate come esecutori dei<br />
lavori.<br />
È quindi inammissibile la sostituzione successiva<br />
della consorziata, in caso di esito negativo della verifica<br />
sul possesso dei requisiti generali, poiché significherebbe<br />
eludere le finalità sottese alle menzionate<br />
prescrizioni di gara e, di fatto, rendere vano il<br />
controllo preventivo ai sensi dell’art. 38 del codice<br />
in capo alla ditta originariamente indicata nella domanda<br />
di partecipazione (84).<br />
La modifica della compagine soggettiva può aversi<br />
solo nel caso in cui derivi da esigenze organizzative<br />
proprie del consorzio e non, invece, per eludere la<br />
legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione<br />
di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti<br />
(85).<br />
In merito alla qualificazione del consorzio stabile<br />
(86), la possibilità che il consorzio si qualifichi<br />
sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole<br />
imprese consorziate si riferisce ai soli contratti di<br />
appalto di lavori, mentre nel settore dei servizi e<br />
delle forniture sono i consorzi a dover dimostrare in<br />
proprio i requisiti richiesti, in applicazione della regola<br />
generale.<br />
Ed invero, la previsione di cui all’art. 36, c. 7, secondo<br />
cui il consorzio si qualifica sulla base delle<br />
qualificazione delle singole imprese consorziate, riproduce<br />
quanto già previsto dall’art. 11 della legge<br />
n. 109/1994 relativamente ai soli contratti di lavori<br />
pubblici e si pone in rapporto di specialità rispetto<br />
alla disciplina generale dettata dall’art. 35, in base<br />
al quale i consorzi devono dimostrare di possedere<br />
in proprio i requisiti richiesti.<br />
segue: d) imprese controllate e collegate<br />
Questione ancora aperta e dibattuta è quella dei limiti<br />
alla partecipazione alle gare da parte di soggetti<br />
legati tra loro da vincoli di controllo o collegamento.<br />
La concreta applicazione delle disposizioni in meri-<br />
Note:<br />
(81) Cons. Stato, Ad. plen. n. 8/2005; VI, 23 luglio 2009, n.<br />
4648.<br />
(82) Cons. Stato, Sez. V, 11 novembre 2011 n. 5959; Cons. Stato,<br />
Sez. V, 2 novembre 2011 n. 5841; Cons. Stato, Sez. V, 28<br />
febbraio 2011 n. 1249.<br />
(83) Tar Lazio, Roma, Sez. III quater, 14 febbraio 2012 n. 1487;<br />
Cons. Stato, Sez. V, 02 novembre 2011 n. 5841; Cons. Stato,<br />
Sez. V, 21 aprile 2009 n. 2400; Sull’obbligo di intestazione della<br />
polizza a tutti i componenti di un ati, v. anche Tar Toscana, Sez.<br />
II, 6 luglio 2011 n. 1146; Cons. Stato 28 febbraio 2011 n. 1247;<br />
Cons. Stato, Sez. V, 11 novembre 2011 n. 5959; Cons. di Stato,<br />
Sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1249.<br />
(84) Cons. Stato, Ad. plen. 2 maggio 2012 n. 8; nello stesso<br />
senso, v. anche Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 2012 n. 2825;<br />
Tar Bari, Sez. I, 8 marzo 2012 n. 498; Tar Campania, Napoli,<br />
Sez. VIII, 22 agosto 2011 n. 4238; Tar Campania, Napoli, Sez.-<br />
VIII, 19 maggio 2011 n. 2786.<br />
(85) Cons. Stato, Ad. plen. 2 maggio 2012 n. 8; Cons. Stato,<br />
Sez. VI, 16 febbraio 2010 n. 842; Cons. Stato, Ad. plen. 15 aprile<br />
2010 n. 2155; Cons. Stato, Sez.V, 28 settembre 2011 n. 5406.<br />
(86) Tar Lazio, Sez. I ter, 12 maggio 2011, n. 4145; G. Fischione,<br />
La qualificazione del consorzio stabile nei contratti pubblici alla<br />
luce dell’emanando Regolamento attuativo, approvato dal Consiglio<br />
dei Ministri il 18 giugno 2010, in www. giustamm.it.; G. Fischione,<br />
Quale futuro per i consorzi stabili ‘‘misti’’ (note al parere<br />
dell’Avcp 11 marzo 2010), in www.giustamm.it.; Tar Firenze,<br />
Toscana, Sez. II, 22 giugno 2010 n. 2040; Consiglio di Stato,<br />
Sez. VI, 20 maggio 2011 n. 3010; Tar Firenze, Toscana, Sez. II,<br />
22 giugno 2010, n. 2040.<br />
874 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
to al divieto di partecipazione in caso di imprese<br />
controllate e collegate (art. 38, c. 1, lett. m quater<br />
(87), del codice) continua a costituire una delle<br />
più diffuse cause di incertezza e di contenzioso nel<br />
settore della contrattualistica pubblica.<br />
Ciò anche in ragione della non uniforme applicazione<br />
della norma da parte delle stazioni appaltanti<br />
e del susseguirsi di numerose pronunce giurisprudenziali<br />
anch’esse espressione di orientamenti non<br />
univoci.<br />
Secondo un primo orientamento (88), la sola somiglianza<br />
della veste formale delle offerte non dimostrerebbe<br />
l’identità del centro decisionale che<br />
invece postula una somiglianza del contenuto sostanziale<br />
delle offerte o una loro differenza voluta<br />
e studiata per turbare la gara. Così come che le<br />
buste siano spedite lo stesso giorno e dal medesimo<br />
ufficio postale, che la garanzia fideiussoria sia<br />
rilasciata dalla medesima agenzia e con polizze<br />
emesse in sequenza e lo stesso giorno, di per sé<br />
non costituiscono elementi idonei a necessariamente<br />
presumere una situazione di collegamento<br />
(89).<br />
In altri termini, eventuali comunanze a livello<br />
strutturale sono di per sé insufficienti, essendo necessario<br />
verificare se esse abbiano avuto un impatto<br />
concreto sul rispettivo comportamento nell’ambito<br />
della gara, con l’effetto di determinare la presentazione<br />
di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale<br />
(90).<br />
In linea con il primo orientamento è una recente<br />
pronuncia del Tar Lazio (91) secondo la quale «come<br />
noto dopo la pronuncia della Corte di giustizia<br />
in data 19 maggio 2009 non è più possibile sanzionare<br />
ipotesi di collegamento mediante l’esclusione<br />
automatica delle società asseritamente in accordo<br />
tra loro sulla scorta di una presunzione di inquinamento<br />
del confronto concorrenziale, occorrendo,<br />
invece, accertare se in concreto tale situazione abbia<br />
influito sul loro rispettivo comportamento(...)».<br />
In particolare, nella fattispecie esaminata dal collegio,<br />
non sono stati ritenuti sufficienti indici di collegamento<br />
(i) l’identità di indirizzo delle due imprese<br />
e (ii) la parentela tra componenti nell’ambito<br />
delle due società, non essendovi identità di soci o<br />
amministratori.<br />
A diverse conclusioni, invece, è giunta una pronuncia<br />
(92) di pochi mesi successivi secondo la<br />
quale formano indici presuntivi gravi, precisi e concordanti<br />
di collegamento sostanziale gli intrecci<br />
personali tra gli assetti societari delle due imprese,<br />
nonché le circostanze della predisposizione di buste<br />
identiche, contenenti offerte, documenti e richieste<br />
redatti in modo identico (nelle parti difformi e/o<br />
aggiuntive rispetto ai moduli predisposti), delle certificazioni<br />
ottenute il medesimo giorno, delle fideiussioni<br />
rilasciate dalla medesima banca e autenticate<br />
con numero progressivo dallo stesso notaio.<br />
segue: e) avvalimento<br />
Oggetto di numerose pronunce è stato anche l’istituto<br />
dell’avvalimento. La logica che ha ispirato i<br />
giudici, in conformità alle direttive comunitarie<br />
(93) ed alla giurisprudenza della Corte di giustizia,<br />
tende spesso a privilegiare un’ampia accezione<br />
di tale istituto e a favorire la massima accessibilità<br />
al mercato.<br />
In tale ottica, è stata confermata la piena legittimità<br />
del ricorso all’avvalimento (94) anche in mancanza<br />
di un’espressa previsione nel bando o nel disciplinare<br />
di gara (95).<br />
La facoltà di avvalersi di tale istituto è stata riconosciuta<br />
ammissibile anche per integrare i requisiti<br />
economico finanziari o tecnici o organizzativi per<br />
l’iscrizione agli albi professionali (96). Difatti, la disciplina<br />
dell’art. 49 del codice non pone alcuna li-<br />
Note:<br />
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
(87) Art. 38, comma 1, lett. m quater, d.lgs. n. 163/06, esclude<br />
l’ammissione alle procedure di gara dei soggetti «che si trovino,<br />
rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,<br />
in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359<br />
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la<br />
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono<br />
imputabili ad un unico centro decisionale».<br />
(88) Cons. Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2012, n. 844.<br />
(89) Cons. Stato, Sez. VI, 8 giugno 2010 n. 3637; Tar Lazio, Roma,<br />
Sez. III bis, 27 marzo 2012 n. 2904; Tar Toscana, Firenze,<br />
Sez. II, 14 marzo 2012 n. 508.<br />
(90) Cons. di Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2010 n. 247; Cons. Stato,<br />
Sez. VI, 16 febbraio 2010 n. 1120; Cons. Stato, Sez. VI, 8 giugno<br />
2010 n. 3637.<br />
(91) Tar Lazio, Sez. terza bis, 27 marzo 2012 n. 2904.<br />
(92) Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657, nello stesso<br />
senso, v. anche Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2011 n. 673.<br />
(93) Cfr. artt. 31 e 32 della direttiva ‘‘servizi’’, 18 giugno 1992,<br />
n. 92/50/Cee, nonché artt. 26 e 27 della direttiva ‘‘lavori’’, 14<br />
giugno 1993, n. 93/37/Ce; artt. 47 e 48 della direttiva 31 marzo<br />
2004, 2004/18/Ce, nonché art. 53 della direttiva 31 marzo 2004,<br />
n. 2004/17/Ce.<br />
(94) Per un commento, v. F. Cintioli, Il contratto di avvalimento<br />
tra diritto comunitario e diritto italiano, inwww. giustamm.it.;<br />
Schiavilla, L’avvalimento negli appalti di servizi e forniture: commento<br />
all’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006, inwww.giustamm.it.;<br />
G. Fischione, Nota sulla riforma dell’avvalimento introdotta dal<br />
Terzo Correttivo, inwww.giustamm.it.<br />
(95) Cons. Stato, Sez. V, 8 ottobre 2011 n. 5496.<br />
(96) Cons. Stato, Sez. V, 8 ottobre 2011 n. 5496; Cons. Stato,<br />
Sez. III, 15 novembre 2011 n. 6040.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 875
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
mitazione (97) all’avvalimento se non per i requisiti<br />
strettamente personali di carattere generale: risulta,<br />
pertanto, preclusa alla Amministrazione la possibilità<br />
di operare restrizioni all’utilizzo dell’istituto,<br />
sicché devono ritenersi insuscettibili di avvalimento<br />
i soli requisiti generali, ossia quei requisiti di<br />
onorabilità, moralità e professionalità intrinsecamente<br />
legati al soggetto e alla sua idoneità a porsi<br />
come valido e affidabile contraente per l’Amministrazione.<br />
Anche nel caso di mancato possesso della certificazione<br />
di qualità è ammesso il ricorso all’avvalimento<br />
(98) alla condizione che vi sia l’espresso impegno<br />
da parte dell’impresa ausiliaria, nei confronti<br />
dell’impresa ausiliata e della stazione appaltante, di<br />
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto<br />
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.<br />
Pertanto, l’omissione di tale dichiarazione comporta<br />
l’esclusione dalla gara, non solo in quanto la<br />
stessa amministrazione appaltante non può disapplicare<br />
le disposizioni contenute nella lex specialis da<br />
essa stessa poste, ma anche perché l’avvalimento<br />
nei requisiti soggettivi di qualità deve essere reale e<br />
non formale.<br />
Non è, invece, consentito avvalersi di un soggetto<br />
che a sua volta utilizzi i requisiti di altro soggetto,<br />
sia pure ad esso collegato, in quanto si realizzerebbe<br />
in tal modo un’ipotesi di avvalimento ‘‘a cascata’’:<br />
secondo una recente pronuncia del Tar Lazio (99),<br />
infatti, è consentita la deroga al principio di personalità<br />
dei requisiti di partecipazione nel solo caso<br />
in cui vi sia la possibilità di avere comunque un<br />
rapporto diretto ed immediato con l’ausiliaria, la<br />
quale è responsabile in solido con l’ausiliata in relazione<br />
all’intera prestazione. E tale vincolo di responsabilità<br />
verrebbe inevitabilmente meno nel caso<br />
di avvalimento a cascata.<br />
È stato, invece, ritenuto ammissibile (100), in linea<br />
con il dettato normativo, l’avvalimento ‘‘cumulativo’’<br />
che ricorre nel caso in cui il concorrente sommi<br />
la propria qualificazione con quella posseduta<br />
dall’impresa ausiliaria al fine di raggiungere la soglia<br />
richiesta dalla lex specialis.<br />
Deve, invece, escludersi che un’impresa comunitaria<br />
possa avvalersi dei requisiti tecnico-operativi<br />
messi a disposizione da parte di un’impresa extracomunitaria<br />
non appartenente ad alcuno dei paesi di<br />
cui all’art. 47, c. 1 del codice dei contratti, ovvero<br />
di quelli che non abbiano stipulato accordi di reciprocità<br />
con l’Unione europea o con l’Italia.<br />
Tale divieto, inoltre, deve ritenersi esteso non soltanto<br />
alle ipotesi di partecipazione diretta dell’impresa<br />
extracomunitaria, ma anche nelle ipotesi di<br />
partecipazione indiretta, come nel caso di ricorso<br />
all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del codice.<br />
Il divieto è deputato ad assicurare la parità sostanziale<br />
di trattamento tra i concorrenti nei procedimenti<br />
ad evidenza pubblica, in modo da evitare<br />
l’ingresso nei procedimenti medesimi di imprese i<br />
cui costi di gestione ambientali, operativi e tecnici<br />
sono o possono essere imparagonabili a quelli delle<br />
imprese comunitarie (101).<br />
segue: f) subappalto<br />
Altro tema oggetto di interesse da parte della giurisprudenza<br />
nazionale è stato quello del subappalto<br />
(102).<br />
Oltre alla già segnalata decisione del Consiglio di<br />
Stato (103), è stato confermato l’orientamento in<br />
base al quale, nel caso di subappalto ‘‘facoltativo’’,<br />
la dichiarazione con cui all’atto dell’offerta il concorrente<br />
si riserva di subappaltare alcune attività<br />
costituisce, di per sé, un presupposto essenziale non<br />
ai fini della partecipazione alla gara, ma in vista<br />
della successiva autorizzazione della stazione appaltante.<br />
L’erroneità o la mancanza della dichiarazione, pertanto,<br />
non può essere assunta a fondamento di un<br />
provvedimento di esclusione, ma costituisce solo<br />
impedimento per l’aggiudicataria a ricorrere al subappalto<br />
e comporta l’obbligo per essa di provvedere<br />
direttamente all’esecuzione dei lavori ove in possesso<br />
dei requisiti prescritti (104); essa può giustifi-<br />
Note:<br />
(97) Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 28 marzo 2012 n. 559 (nel caso<br />
di specie, era risultato pienamente ammissibile l’avvalimento<br />
del patrimonio netto - realtà contabile - che seppure priva di sostanza<br />
fisica, costituisce indubbiamente un valore riconosciuto<br />
dall’ordinamento in quanto concorre ad assicurare la solidità finanziaria<br />
della società partecipante direttamente o per mezzo<br />
della società ausiliaria).<br />
(98) Cons. Stato, Sez. V, 18 novembre 2011 n. 6079; Tar Campania,<br />
Napoli, 13 ottobre 2011 n. 4769; Cons. Stato, Sez. III, 18<br />
aprile 2011 n. 2344.<br />
(99) Tar Lazio, Roma, Sez. III, 2 marzo 2012 n. 2169.<br />
(100) Tar, Puglia, Bari, Sez. I, 9 giugno 2011 n. 857; Tar Lazio,<br />
Roma, Sez. II, 8 luglio 2010 n. 23768.<br />
(101) Cons. Stato, Sez. IV, 23 febbraio 2012 n. 1858.<br />
(102) Per un commento, v. G. Fischione, Subappalto utilizzato ai<br />
fini dell’avvalimento e subappalto meramente esecutivo: regimi<br />
differenziati anche per quanto concerne la indicazione in sede di<br />
gara del subappaltatore, inwww.giustamm.it., 28/02/2012.<br />
(103) Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2012 n. 2508; v. anche<br />
Cons. Stato, Sez. V, 20 giugno 2011 n. 3698.<br />
(104) Tar Lazio, Roma, Sez. III, 1 luglio 2011 n. 5806; Tar Lazio,<br />
Roma, Sez. III ter, 18 giugno 2009 n. 5782; Cons. Stato, Sez. V,<br />
23 gennaio 2012 n. 262; Cons. Stato, Sez. VI, 29 dicembre<br />
2010 n. 9577.<br />
876 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
care, invece, l’esclusione dalla gara in tutti i casi in<br />
cui il concorrente sia privo dei requisiti di legge per<br />
l’assunzione delle attività.<br />
Procedure di scelta del contraente, criteri<br />
di aggiudicazione e commissioni<br />
giudicatrici<br />
Ampiamente dibattute sono state le questioni relative<br />
all’attività di scelta del contraente.<br />
In particolare, utili indicazioni sono state fornite in<br />
tema di appalto integrato, procedure negoziate ed<br />
affidamenti in economia.<br />
Non sono, inoltre, mancate interessanti pronunce<br />
in tema di criteri di aggiudicazione ed in particolare,<br />
nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa,<br />
di divieto di commistione tra requisiti soggettivi<br />
ed oggettivi.<br />
In tema di appalto integrato, è stata affermata<br />
(105) la ‘‘natura tassativa’’ dell’elenco dei soggetti<br />
esterni ai quali può essere affidata l’attività di<br />
progettazione.<br />
In particolare, la tassatività dei soggetti discenderebbe<br />
direttamente dalle disposizioni di legge che<br />
impongono agli operatori economici il possesso dei<br />
requisiti prescritti per i progettisti, ovvero di avvalersi<br />
di progettisti qualificati, da individuare nell’offerta,<br />
o partecipare in raggruppamento con soggetti<br />
qualificati per la progettazione (art. 53, del codice<br />
dei contratti).<br />
I soggetti esterni ai quali può essere affidata l’attività<br />
di progettazione sono i liberi professionisti iscritti<br />
nel relativo albo professionale, le società di professionisti<br />
o le società di ingegneria (art. 90, c. 1, lett.<br />
d) e ss. del codice dei contratti).<br />
Attesa la tassatività di un siffatto elenco, dunque, il<br />
soggetto ‘‘esterno’’, destinatario dell’incarico di progettazione,<br />
non può essere un pubblico dipendente<br />
a tempo pieno. Quest’ultimo, invero, non può esercitare<br />
la libera professione e, quindi, non può assumere<br />
la qualifica professionale che l’art. 90 richiede<br />
per i progettisti esterni.<br />
È stato, inoltre, precisato dal Consiglio di Stato<br />
(106) che nel caso di appalto integrato di progettazione<br />
ed esecuzione, gli obblighi di cui all’art.<br />
38 del codice sussistono anche in relazione a una<br />
società di progettazione che il soggetto partecipante<br />
indica quale soggetto incaricato dell’attività di progettazione.<br />
Del resto, la ratio agevolatrice del concorrente della<br />
prevista possibilità di indicazione del progettista<br />
non può incidere sulla necessità che sia garantita -<br />
quanto meno tendenzialmente - l’affidabilità e l’o-<br />
norabilità nei riguardi di chi venga, comunque, in<br />
rapporto diretto con la pubblica amministrazione.<br />
Nello stesso senso, anche una successiva pronuncia<br />
del Tar Sardegna (107) il quale ha affermato che<br />
nel caso di appalto integrato di progettazione esecutiva<br />
e di esecuzione, il possesso dei requisiti di ordine<br />
generale di cui all’art. 38 del codice deve essere<br />
attestato anche in relazione al soggetto incaricato<br />
delle attività di progettazione dal soggetto partecipante.<br />
Quanto alla procedura negoziata (senza preventiva<br />
pubblicazione del bando di gara), è recentemente<br />
intervenuto il Consiglio di Stato (108) il quale ha<br />
affermato che nel caso in cui la stessa venga effettuata<br />
per ‘‘ragioni di natura tecnica’’, le quali presuppongono<br />
l’esistenza di una sola impresa in grado<br />
di fornire il prodotto richiesto, è onere della stazione<br />
appaltante dimostrare ‘‘l’unicità’’ del fornitore e<br />
la conseguente necessità di attivare la procedura<br />
negoziata fornendo puntuale ed adeguata motivazione.<br />
Spetta, inoltre, alla stazione appaltante dimostrare<br />
la ragione per cui solamente un certo prodotto<br />
sarebbe dotato delle specificità tecniche necessarie<br />
e indicare sotto quale profilo un cambiamento<br />
di fornitore la costringerebbe ad acquisire un<br />
materiale non indicato tecnicamente o tale da<br />
comportare un’incompatibilità tecnica ovvero difficoltà<br />
di uso o di manutenzione sproporzionate<br />
(109).<br />
Nel caso di prodotto ‘‘non ordinario’’, in quanto suscettibile<br />
di valutazione sotto diversi punti di vista,<br />
è opportuna la scelta di effettuare una ricerca di<br />
mercato, con una successiva sperimentazione parti-<br />
Note:<br />
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
(105) Cons. Stato, Sez. VI, 5 settembre 2011 n. 5003.<br />
(106) Cons. Stato, Sez. VI, 18 gennaio 2012 n. 178.<br />
(107) Tar Sardegna, Sez. I, 22 marzo 2012, n. 306.<br />
(108) Cons. Stato, Sez. III, 19 aprile 2011 n. 2404, ove è stato affermato<br />
la mancanza di una effettiva indagine conoscitiva volta a<br />
verificare sul mercato la platea degli operatori in grado di fornire<br />
lo strumento richiesto dall’Azienda. «Al riguardo deve, infatti, osservarsi<br />
che il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione<br />
del bando, rivestendo carattere di eccezionalità rispetto all’obbligo<br />
dell’Amministrazione di individuare il privato contraente attraverso<br />
il confronto concorrenziale, richiede un particolare rigore<br />
nella individuazione dei presupposti che possono legittimare il ricorso<br />
a tale procedura. Nella fattispecie in esame, in cui la scelta<br />
della procedura negoziata di cui all’art. 57 d.lgs. n. 163 è stata effettuata<br />
per ‘‘ragioni di natura tecnica’’, le quali presuppongono<br />
l’esistenza di una sola impresa in grado di fornire l’autoproduttore<br />
di ossigeno medicale con i requisiti voluti dall’Azienda, era onere<br />
di questa dimostrare la ‘‘unicità’’ del fornitore, e la conseguente<br />
necessità di attivare la procedura negoziata».<br />
(109) Tar Piemonte, Sez. II, 21 luglio 2011 n. 803; Corte di Giustizia<br />
Ce, Grande Sezione, 8 aprile 2008 n. 337.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 877
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
colarmente approfondita al fine di pervenire ad un<br />
corretta, informata e mediata conclusione che un<br />
prodotto sia ‘‘unico’’ ovvero ‘‘infungibile’’ (110).<br />
Meritano, altresì, di essere segnalate alcune pronunce<br />
in tema di affidamenti in economia.<br />
In particolare, è stato affermato dal Consiglio di<br />
Stato (111) che l’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006<br />
sottopone le acquisizioni in economia ad una disciplina<br />
specifica e marcatamente autonoma, in una<br />
logica di agilità e semplificazione procedurale, rinviando<br />
per la sua definizione in dettaglio, al regolamento<br />
di esecuzione ed attuazione del codice dei<br />
contratti pubblici.<br />
Proprio in ragione dell’‘‘autonomia’’ delle procedure<br />
di acquisizione in economia, la stazione appaltante<br />
non è tenuta a richiedere ai partecipanti la presentazione<br />
di una garanzia provvisoria in quanto le<br />
stesse disposizioni di legge (art. 125 del codice) non<br />
contengono alcun richiamo all’istituto della cauzione<br />
(112).<br />
Trova, invece, applicazione anche alle procedure in<br />
economia il principio della pubblicità delle sedute<br />
di gara (113). Si tratta, infatti, di principio inderogabile<br />
in ogni tipo di gara, ivi comprese le procedure<br />
di affidamento in economia di cui all’art. 125 del<br />
codice dei contratti, almeno per quanto concerne<br />
la fase di apertura dei plichi contenenti la documentazione<br />
amministrativa e la verifica della stessa,<br />
nonché quella di apertura delle buste con le offerte<br />
economiche.<br />
Sempre in tema di procedure in economia, è stato<br />
recentemente affermato (114) che, qualora il bando<br />
di gara, nell’enunciare il sistema di aggiudicazione,<br />
rinvii all’applicazione dell’art. 83 del codice dei<br />
contratti pur trattandosi dell’affidamento di un servizio<br />
in economia aggiudicabile in base alle regole<br />
di cui all’art. 125 del codice dei contratti pubblici,<br />
la pubblica amministrazione è comunque tenuta ad<br />
uniformarsi ai contenuti dell’art. 83 medesimo.<br />
La circostanza che la gara sia stata esperita con il sistema<br />
del cottimo fiduciario e, quindi, con il ricorso<br />
ad una procedura semplificata, infatti non esclude<br />
che vadano comunque rispettate le norme di carattere<br />
generale che regolano e disciplinano i rapporti<br />
tra i privati e la pubblica amministrazione; in particolare,<br />
l’amministrazione che vi fa ricorso può imporre<br />
regole di comportamento previste nella lettera<br />
invito che vanno conseguentemente rispettate<br />
(115).<br />
Il cottimo fiduciario è, infatti, una procedura negoziata<br />
la quale, ancorché procedimentalizzata, non<br />
esige l’osservanza di tutte le regole tipiche dell’evidenza<br />
pubblica comunitaria; tuttavia, pur trattando-<br />
si di una procedura in economia, la gara deve, comunque,<br />
osservare, tra gli altri, i principi di trasparenza<br />
e parità di trattamento (116).<br />
In particolare, sono stati ritenuti applicabili al cottimo<br />
fiduciario (117) tanto gli obblighi informativi<br />
di cui all’art. 79, quanto la clausola standstill di cui<br />
all’art. 11, c. 10, perché finalizzati ad assicurare l’effettività<br />
di un principio fondamentale e generale<br />
nel settore dei contratti pubblici.<br />
In merito ai criteri di aggiudicazione, nell’ipotesi di<br />
offerta economicamente più vantaggiosa, è stato<br />
nuovamente esaminato il tema relativo alla possibilità<br />
che tra gli elementi di valutazione delle offerte,<br />
vengano inseriti anche elementi riguardanti requisiti<br />
soggettivi del concorrente (ad esempio: l’esperienza<br />
professionale).<br />
È ben noto che, secondo un tradizionale orientamento<br />
consolidato anche in sede comunitaria<br />
(118), nel caso di offerta economicamente più<br />
vantaggiosa, non sarebbe consentita alcuna commistione<br />
tra gli elementi di valutazione delle offerte e<br />
gli elementi di qualificazione che dovrebbero assumere<br />
rilievo con limitato riguardo ai fini della selezione<br />
dei concorrenti (119).<br />
Sul tema, si deve, tuttavia, registrare una progressiva<br />
evoluzione giurisprudenziale volta a mitigare tale<br />
rigoroso orientamento: il Consiglio di Stato (120)<br />
ha, infatti, ritenuto che in tema di procedure affidate<br />
con il criterio dell’offerta economicamente più<br />
vantaggiosa, il divieto di commistione fra i criteri<br />
soggettivi di capacità tecnica e professionale e quelli<br />
oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta ai<br />
fini dell’aggiudicazione, non comporta che sia sempre<br />
precluso alle amministrazioni aggiudicatrici di<br />
Note:<br />
(110) Cons. Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2011 n. 642.<br />
(111) Cons. Stato, Sez. V, 27 ottobre 2011 n. 5742.<br />
(112) Tar Sardegna, Sez. I, 9 marzo 2012 n. 275.<br />
(113) Tar Sardegna, Sez. I, 28 gennaio 2011 n. 85.<br />
(114) Cons. Stato, Sez. V, 29 febbraio 2012, n. 1189; Cons. Stato,<br />
Sez. V, 21 febbraio 2011, n. 1082).<br />
(115) Tar Lazio Roma, Sez. III ter, 11 aprile n. 3169.<br />
(116) Tar Sardegna, Sez. I, 10 marzo n. 212; Consiglio di Stato<br />
Sez. V, 5 ottobre 2011 n. 5454.<br />
(117) Tar Abruzzo L’Aquila, Sez. I, 14 maggio 2012 n. 337; Tar<br />
Molise, 10 maggio 2012 n. 205.<br />
(118) V. Procedura d’infrazione n. 2182 del 21 ottobre 2003 relativa<br />
ad una serie di disposizioni contenute nella l. n. 109/1994,<br />
conclusasi con la sentenza Corte giustizia Ce, Sez. II, 8 novembre<br />
2006, in causa C-412/04.<br />
(119) Tra le altre, v. Consiglio di Stato, Sez. V, 7 aprile 2009 n.<br />
2147.<br />
(120) Consiglio di Stato, Sez. III, 21 dicembre 2011 n. 6777.<br />
878 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
dare rilievo alle capacità, alle esperienze ed alle referenze<br />
dei concorrenti ai fini dell’attribuzione del<br />
punteggio alle rispettive offerte. Tale divieto, infatti,<br />
conosce un’applicazione attenuata nel settore dei<br />
servizi laddove l’offerta tecnica non si sostanzia in<br />
un progetto o in un prodotto, ma nella descrizione<br />
di un facere, che può essere valutato unicamente<br />
sulla base di criteri quali-quantitativi, fra i quali<br />
può rientrare la considerazione della pregressa esperienza<br />
dell’operatore, come anche della solidità ed<br />
estensione della sua organizzazione d’impresa, sempre<br />
che tali aspetti non risultino preponderanti nella<br />
valutazione complessiva dell’offerta.<br />
Tale impostazione è in linea con l’evoluzione della<br />
disciplina comunitaria ed in particolare con la proposta<br />
della Commissione europea di revisione delle<br />
direttive n. 2004/17/Ce e n. 2004/18/Ce (121).<br />
Di particolare interesse sono anche alcune pronunce<br />
in tema di offerte anomale.<br />
In diversi casi è stata analizzata la questione della<br />
eventuale modifica dei contenuti degli elementi<br />
giustificativi presentati nel corso del procedimento<br />
in contraddittorio.<br />
Le giustificazioni sono modificabili, essendo in tal<br />
senso ammissibili giustificazioni sopravvenute e<br />
compensazioni tra sottostime o sovrastime, purché<br />
l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento<br />
dell’aggiudicazione (122).<br />
Quanto al tema delle modalità di funzionamento<br />
della commissione di gara, esso è da tempo al centro<br />
del dibattito giuridico.<br />
Non è un caso, infatti, che il Consiglio di Stato abbia<br />
recentemente ribadito come la ratio sottesa all’art.<br />
84 del codice «costituisca espressione di principi<br />
generali, costituzionali e comunitari, volti ad<br />
assicurare il buon andamento e l’imparzialità amministrativa»<br />
(123).<br />
Il modello di commissione recepito è quello di organismo<br />
necessariamente informato al principio del<br />
‘‘collegio perfetto’’. Il contributo di tutti i componenti<br />
del collegio è determinante ai fini di una corretta<br />
formazione di una volontà collegiale (124).<br />
Tale impostazione, secondo cui il funzionamento<br />
della commissione soggiace al principio della collegialità,<br />
ètuttavia temperata in alcuni casi per le esigenze<br />
di maggiore speditezza e snellezza delle operazioni<br />
di gara.<br />
In linea con tale orientamento, le stazioni appaltanti<br />
hanno spesso ritenuto che la piena collegialità<br />
nelle operazioni della commissione non sia necessaria<br />
per le attività preparatorie, istruttorie e strumentali<br />
(125).<br />
Non per ogni attività, quindi, è sempre necessario<br />
che la commissione operi in seduta plenaria, essendo,<br />
invece, indispensabile la presenza del plenum solo<br />
nella fase propriamente valutativa delle offerte (126).<br />
Resta, tuttavia, una questione da chiarire che ha<br />
dato origine ad un contrasto giurisprudenziale: se la<br />
corretta qualificazione della attività di attribuzione<br />
del punteggio all’offerta possa o meno considerarsi<br />
attività valutativa.<br />
Da un lato, è stato ritenuto legittimo da parte di<br />
una sottocommissione attribuire punteggi relativi<br />
all’elemento quantitativo in quanto tale operazione<br />
risulta scevra da qualsivoglia discrezionalità tecnica;<br />
prova ne è che la ripetizione della medesima operazione<br />
da parte della commissione tecnica non potrebbe<br />
che condurre al medesimo risultato (127).<br />
Dall’altro (128), invece, vi è chi, in nome del principio<br />
cardine dell’unicità della commissione, ha ritenuto,<br />
comunque, illegittimo l’operato dell’amministrazione<br />
che proceda alla valutazione complessiva<br />
delle risultanze di gara mediante due diversi collegi,<br />
il plenum e la sottocommissione, operanti separatamente<br />
tra loro, posto che, al massimo, suddetto<br />
principio permette l’affidamento esclusivo ad eventuali<br />
sottocommissioni di attività meramente preparatorie<br />
o istruttorie, «ma non di quelle relative all’attribuzione<br />
dei punteggi».<br />
Interessanti indicazioni sono state poi fornite in tema<br />
di pubblicità delle sedute di gara relative alla<br />
verifica dell’integrità dei plichi, compreso quello<br />
contenente l’offerta tecnica.<br />
Sul tema, l’Adunanza plenaria (129) ha evidenziato<br />
come la giurisprudenza abbia già avuto modo di approfondire<br />
la questione delle operazioni preliminari<br />
da svolgere in seduta pubblica, affermando che la<br />
Note:<br />
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
(121) Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio<br />
sugli appalti pubblici, COM(2011)896 definitivo del 20 dicembre<br />
2011 (di seguito ‘‘proposta di direttiva settori ordinari’’);<br />
v. anche Avcp, ‘‘Documento di posizione dell’Avcp in merito alle<br />
novità contenute nelle proposte della Commissione Europea di<br />
revisione delle direttive in materia di appalti pubblici del 2004 e<br />
nella nuova proposta in materia di aggiudicazione delle concessioni’’<br />
del 19 marzo 2012 consultabile sul sito www.avcp.it.<br />
(122) Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2012 n. 2566<br />
(123) Cons. Stato, Sez. IV, 10 gennaio 2012 n. 27.<br />
(124) Tar Lazio, Sez. III quater, 2 novembre 2011 n. 8355.<br />
(125) Cons. Stato, Sez. V, 6 giugno 2002 n. 3182.<br />
(126) Cons. Stato, Sez. III, 11 aprile 2012 n. 2078; Cons. Stato,<br />
Sez. III, 19 dicembre 2011 n. 6440; Tar Perugia, Sez. I, 18 ottobre<br />
2011 n. 331.<br />
(127) Tar Piemonte, Sez. I, 6 aprile 2011 n. 351.<br />
(128) Tar Lazio, Sez. I bis, 5 aprile 2011 n. 3009.<br />
(129) Cons. Stato, Ad. plen. 28 luglio 2011 n. 3.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 879
Giurisprudenza<br />
Contratti pubblici<br />
‘‘verifica della integrità dei plichi’’ non esaurisce la<br />
sua funzione nella constatazione che gli stessi non<br />
hanno subito manomissioni o alterazioni, ma è<br />
preordinata a garantire che la documentazione trovi<br />
correttamente ingresso nella procedura di gara.<br />
L’apertura della busta contenente l’offerta tecnica<br />
costituisce - come per la documentazione amministrativa<br />
e per l’offerta economica - passaggio essenziale<br />
dell’esito della procedura di gara e, quindi, deve<br />
essere presidiata dalle medesime garanzie.<br />
La pubblicità delle sedute di gara risponde non solo<br />
all’esigenza di tutela della parità di trattamento dei<br />
concorrenti, i quali devono essere messi nella condizione<br />
di verificare la regolarità formale degli atti<br />
prodotti, ma anche di tutela dell’interesse pubblico<br />
alla trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa.<br />
Merita, infine, di essere segnalata una recente ordinanza<br />
di rimessione all’Adunanza plenaria (130),<br />
con la quale il collegio ha chiesto di chiarire se i<br />
principi espressi dall’Adunanza plenaria 28 luglio<br />
2011, n. 13 in tema di pubblicità delle sedute di gara<br />
si estendano o meno ai settori speciali, nonché<br />
alle procedure negoziate anche nei settori ordinari<br />
ed agli affidamenti in economia (131).<br />
La procedura di annullamento<br />
dell’aggiudicazione e la sorte del<br />
contratto<br />
Altro tema oggetto, nel corso degli ultimi anni, di un<br />
acceso dibattito interpretativo è quello della sorte del<br />
contratto d’appalto a seguito dell’annullamento giurisdizionale<br />
di un’aggiudicazione ritenuta illegittima.<br />
La questione, infatti, oltre a porre un problema di<br />
natura processuale, assumeva rilievo dal punto di<br />
vista delle interrelazioni tra la fase pubblicistica e<br />
quella regolata dal diritto civile, trattandosi di stabilire<br />
se ed in che termini eventuali vizi degli atti<br />
amministrativi che compongono il procedimento di<br />
evidenza pubblica siano in grado di condizionare,<br />
in termini di validità ed efficacia, l’accordo contrattuale<br />
medio tempore raggiunto.<br />
Sul tema è intervenuto il codice del processo amministrativo<br />
(art. 133, c. 1, lett. e), n. 1) che ha<br />
confermato l’attribuzione della materia dei contratti<br />
pubblici alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo<br />
(riproponendo lo schema già delineato<br />
dall’art. 244 del codice dei contratti) estendendone<br />
l’ambito di applicazione (in linea con il sopravvenuto<br />
d.lgs. n. 53/2010) anche alla dichiarazione di<br />
inefficacia del contratto a seguito di annullamento<br />
di aggiudicazione nonché alle sanzioni alternative.<br />
Con riferimento alle nuove disposizioni di legge è<br />
intervenuta una recente pronuncia del Consiglio di<br />
Stato (132) che ha riconosciuto, in base alle disposizioni<br />
sopravvenute, il potere del giudice amministrativo<br />
di decidere discrezionalmente (anche nei<br />
casi di gravi violazioni) se mantenere o meno l’efficacia<br />
del contratto nel frattempo stipulato.<br />
L’inefficacia non è conseguenza automatica dell’annullamento<br />
dell’aggiudicazione; quest’ultima, infatti,<br />
determina solo il sorgere del potere in capo al<br />
giudice di valutare se il contratto debba o meno<br />
continuare a produrre effetti.<br />
Dunque, la privazione degli effetti del contratto in<br />
conseguenza dell’annullamento dell’aggiudicazione è<br />
oggetto di una pronuncia giurisdizionale tipica (133).<br />
Nel caso in cui, nonostante ricorrano le violazioni<br />
indicate dalle disposizioni di legge, non sussistano<br />
le condizioni per la dichiarazione di inefficacia del<br />
contratto o per ridurne l’efficacia nel tempo, devono<br />
trovare applicazione le sanzioni alternative (v.<br />
art. 123 c.p.a.).<br />
Sul tema è stato affermato recentemente che «si<br />
applicano le sanzioni alternative ex art. 123, c. 1,<br />
c.p.a. quando l’amministrazione ha disatteso i termini<br />
dilatori (previsti dall’art. 11, c. 10 e 10-ter del<br />
codice), nei limiti in cui la violazione non ha impedito<br />
al ricorrente di proporre ricorso prima della stipula<br />
del contratto e non ha influito sulle possibilità<br />
di ottenere l’affidamento» (134).<br />
Note:<br />
(130) Ordinanza Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 maggio 2012 n.<br />
2633.<br />
(131) Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1856; Cons. Stato,<br />
Sez. V, 19 settembre 2008 n. 4520.<br />
(132) Cons. di Stato, Sez. III, 19 dicembre 2011 n. 6638.<br />
(133) Si segnala, tuttavia, una pronuncia di segno diverso, del<br />
Tar Lazio, Roma, Sez. III ter, 1 giugno 2011, n. 4984, nella quale<br />
si afferma che: «l’inefficacia del contratto si atteggia, ormai, anche<br />
ai sensi dell’art. 122 cod. proc. amm., quale mera conseguenza<br />
rispetto all’annullamento dell’aggiudicazione, atteso che<br />
la ‘‘scelta’’ in ordine all’inefficacia del contratto quale effetto dell’invalidità<br />
dell’aggiudicazione è rimessa al giudice, che a tal fine<br />
valuta la sussistenza dei relativi presupposti e condizioni, anche<br />
in difetto di espressa domanda di parte».<br />
(134) Tar Lazio, Roma, Sez. I bis, 30 maggio 2011 n. 4842; Tar<br />
Lazio, Roma, Sez. II ter, Sentenza 11 aprile 2011, n. 3169.<br />
880 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
Osservatorio della Corte<br />
di giustizia e del Tribunale<br />
dell’Unione europea<br />
acuradiEdoardo Chiti e Susanna Screpanti<br />
AIUTI DI STATO<br />
UNIONE EUROPEA<br />
Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione,<br />
sentenza 5 giugno 2012, causa C-124/10 P - Giud. rel. A.<br />
Arabadjiev - Avv. gen. J. Mazák, Commissione europea<br />
c. Électricité de France (Edf)<br />
La natura fiscale di un beneficio che lo Stato concede ad<br />
un’impresa pubblica non esclude l’applicabilità del criterio<br />
dell’investitore privato.<br />
Nel 2003, la commissione europea dichiarava che il beneficio<br />
fiscale, concesso ex lege dallo Stato francese alla società<br />
elettrica di proprietà pubblica, costituiva un aiuto di Stato<br />
illegittimo e ne ordinava il recupero. La commissione aveva<br />
escluso l’applicabilità del criterio dell’investitore privato a<br />
causa della natura fiscale dell’esenzione e del tipo di intervento<br />
pubblico: lo Stato avrebbe agito, infatti, in qualità di<br />
autorità pubblica e non di azionista pubblico.<br />
Il tribunale di primo grado annullava la decisione della commissione,<br />
rilevando che lo Stato, attraverso una disposizione<br />
di natura fiscale, mirava ad una sostanziale ricapitalizzazione<br />
della società pubblica. La commissione, dunque, avrebbe<br />
dovuto applicare il criterio dell’investitore privato come richiesto<br />
dalla repubblica francese che sosteneva di essere intervenuta<br />
in qualità di azionista pubblico.<br />
La Corte di giustizia ritiene che la sentenza di primo grado<br />
impugnata non sia viziata da alcun errore di diritto. Il criterio<br />
dell’investitore privato, infatti, è applicabile quando lo Stato<br />
conceda, anche tramite strumenti di natura fiscale, un vantaggio<br />
economico ad un’impresa nella sua qualità di azionista.<br />
Incombe sullo Stato che invochi il criterio dell’investitore<br />
privato l’onere di dimostrare di aver agito in qualità di azionista<br />
e di aver voluto investire nella propria impresa tramite il<br />
beneficio economico effettivamente concesso.<br />
Spetta successivamente alla commissione valutare in modo<br />
globale se tale beneficio, benché accordato con strumenti di<br />
natura fiscale, sia riconducibile allo Stato azionista o allo Stato<br />
autorità, tenendo conto anche dell’obiettivo effettivamente<br />
perseguito.<br />
Qualora emerga che lo Stato interessato abbia agito nella<br />
sua qualità di azionista, la commissione deve accertare se<br />
un azionista privato avrebbe conferito, in condizioni analoghe,<br />
un importo pari all’imposta dovuta, in un’impresa che si<br />
trovi in una situazione simile a quella dell’impresa pubblica<br />
beneficiaria della misura statale.<br />
CONCORRENZA<br />
Tribunale dell’Unione europea, sentenza 24 maggio<br />
2012, causa T-111/08 - Giud. rel. M. Prek - MasterCard<br />
Inc. e a. c. Commissione europea<br />
Le commissioni interbancarie multilateriali applicate in<br />
un sistema di pagamento aperto sono contrarie al diritto<br />
europeo della concorrenza.<br />
Nel 2007, la commissione europea accertava una violazione<br />
antitrust nell’ambito di un sistema di pagamento quadripartito<br />
(c.d. sistema aperto) in cui l’emittente di una carta bancaria<br />
può differire dalla banca affiliata che fornisce agli esercenti<br />
i servizi di pagamento. Ad avviso della commissione, la<br />
fissazione di commissioni multilaterali tra banche emittenti e<br />
banche affiliate all’interno della zona euro costituiva una decisione<br />
di un’associazione d’imprese con effetti restrittivi<br />
della concorrenza, a danno degli esercenti e dei loro clienti<br />
finali.<br />
Il tribunale dell’Unione europea conferma la decisione impugnata.<br />
Le commissioni interbancarie multilaterali non risultano<br />
oggettivamente necessarie per il funzionamento del sistema<br />
di pagamento aperto. Inoltre, esse aumentano il potere<br />
di mercato delle banche che partecipano al sistema, restringendo<br />
la concorrenza nel mercato nazionale dell’affiliazione.<br />
È corretta, dunque, l’analisi della commissione europea<br />
secondo cui la fissazione delle commissioni interbancarie<br />
va a vantaggio della banca emittente e costituisce un costo<br />
per la banca di affiliazione, che si ripercuote sugli esercenti,<br />
limitandone la pressione concorrenziale.<br />
Secondo il tribunale, la commissione ha correttamente<br />
escluso l’applicazione di un’esenzione ai sensi dell’art. 101<br />
c. 3 Tfue, poiché gli istituti finanziari ricorrenti non hanno dimostrato<br />
i vantaggi che gli esercenti traggono dall’applicazione<br />
delle commissioni interbancarie multilaterali.<br />
Il tribunale, infine, rileva che la commissione europea ha legittimamente<br />
qualificato la fissazione delle commissioni interbancarie<br />
come una decisione di un’associazione di imprese<br />
in quanto, anche dopo la quotazione in borsa, l’organizzazione<br />
di pagamento continua a costituire una forma istituzionalizzata<br />
di coordinamento del comportamento delle banche<br />
che partecipano al sistema.<br />
MARCHIO EUROPEO<br />
Osservatorio<br />
Corte di giustizia Ue<br />
@Il testo integrale delle decisioni segnalate è consultabile<br />
su: www.curia.europa.eu<br />
Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione,<br />
sentenza 19 giugno 2012, causa C-307/10 - Giud. rel. U.<br />
Lõhmus - Avv. Gen. Y. Bot, Chartered Institute of Patent<br />
Attorneys c. Registrar of Trade Marks<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 881
Osservatorio<br />
Corte di giustizia Ue<br />
I prodotti o i servizi di cui si chiede la registrazione devono<br />
essere identificati con chiarezza e precisione sufficienti<br />
a determinare l’ambito di tutela del marchio.<br />
La vicenda prende le mosse da un rifiuto dell’autorità inglese<br />
competente a registrare un marchio nazionale, giudicato privo<br />
del carattere distintivo e descrittivo per i servizi di traduzione.<br />
Il richiedente riteneva che il rifiuto fosse illegittimo<br />
perché la domanda di registrazione faceva riferimento al titolo<br />
di una classe dell’accordo internazionale di Nizza sui marchi,<br />
senza alcuna menzione dei servizi di traduzione.<br />
Il giudice inglese, investito della controversia, chiedeva in<br />
via pregiudiziale alla Corte di giustizia di chiarire i requisiti necessari,<br />
in base al diritto europeo, per l’individuazione dei<br />
prodotti e dei servizi ai fini di determinare l’ambito della protezione<br />
del marchio. Il giudice del rinvio chiedeva altresì alla<br />
Corte di pronunciarsi sulla possibilità di utilizzare, ai fini della<br />
registrazione, le indicazioni generali di cui ai titoli delle classi<br />
dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei<br />
prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi. Il giudice<br />
del rinvio chiedeva, infine, di stabilire se l’utilizzo di tutte<br />
le indicazioni generali di una classe specifica dell’accordo internazionale<br />
si dovesse considerare una rivendicazione nei<br />
confronti di tutti i prodotti o i servizi elencati.<br />
La Corte di giustizia, anzitutto, rileva che la direttiva europea<br />
sui marchi d’impresa (2008/95/Ce) esige che i prodotti o i<br />
servizi per i quali si chiede la registrazione siano identificati<br />
dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire<br />
alle autorità competenti e agli operatori economici di<br />
determinare la portata della tutela richiesta.<br />
La direttiva europea, inoltre, non osta all’utilizzo delle indicazioni<br />
generali dei titoli delle classi dell’accordo di Nizza ai fini<br />
della registrazione di un marchio nazionale. Il richiedente deve,<br />
tuttavia, identificare tali prodotti o servizi in modo da soddisfare<br />
i requisiti di chiarezza e di precisione richiesti dalla direttiva<br />
europea. Spetta alle autorità competenti compiere<br />
una valutazione caso per caso, sulla base dei prodotti o dei<br />
servizi richiesti, al fine di determinare se siano soddisfatti i<br />
requisiti di chiarezza e di precisione prescritti.<br />
Infine, colui che richiede un marchio nazionale utilizzando le<br />
indicazioni generali dell’accordo di Nizza deve precisare se la<br />
sua domanda di registrazione verta su tutti o solo su taluni<br />
dei prodotti o servizi repertoriati nell’elenco della classe specifica.<br />
Nel caso in cui la domanda verta solo su taluni prodotti<br />
o servizi, il richiedente ha l’obbligo di precisare quali di<br />
questi sono presi in considerazione ai fini della registrazione.<br />
È compito del giudice del rinvio determinare se nel caso di<br />
specie la domanda di registrazione concernesse o meno i<br />
servizi di traduzione.<br />
882 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
Osservatorio<br />
della Corte costituzionale<br />
acuradiPina Carluccio<br />
e Renato Finocchi Ghersi<br />
COMPETENZE STATO-REGIONI<br />
COORDINAMENTO FINANZIARIO E LIMITAZIONI INDIRETTE<br />
ALL’AUTONOMIA DI SPESA DEGLI ENTI PUBBLICI<br />
Corte costituzionale, sentenza 4 giugno 2012, n. 139 -<br />
Pres. Quaranta - Red. Cassese<br />
Sono infondate le questioni relative all’art. 6, c. 2, 3, 5,<br />
6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19 e 20 del decreto legge 31<br />
maggio 2010, n. 78 ‘‘Misure urgenti in materia di stabilizzazione<br />
finanziaria e di competitività economica’’,<br />
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,<br />
n. 122.<br />
Le disposizioni censurate dettano misure di contenimento<br />
dei costi degli apparati amministrativi, ponendo i seguenti<br />
vincoli: rendere onorifica la partecipazione a organi collegiali<br />
degli enti che ricevono finanziamenti pubblici e limitare a 30<br />
euro l’importo dei gettoni di presenza (c. 2); ridurre del 10<br />
per cento, rispetto al 2010, indennità, compensi, gettoni, retribuzioni<br />
e altre utilità corrisposte ai componenti di organi<br />
(c. 3); limitare il numero dei componenti degli organi di amministrazione<br />
e di controllo degli enti e organismi pubblici, rispettivamente,<br />
a cinque e a tre (c. 5); ridurre del 10 per cento<br />
il compenso dei componenti degli organi di amministrazione<br />
e di controllo di società a totale partecipazione pubblica o<br />
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione<br />
(c. 6); contenere entro il 20 per cento del tetto<br />
raggiunto nel 2009 sia le spese per studi ed incarichi di consulenza<br />
(c. 7), sia le spese per relazioni pubbliche, convegni,<br />
mostre, pubblicità e rappresentanza (c. 8); rinunciare integralmente<br />
alle spese per sponsorizzazioni (c. 9); applicare alle<br />
società inserite nel conto economico consolidato della<br />
pubblica amministrazione le misure previste dai c. 7, 8 e 9<br />
(c. 11); non corrispondere le indennità chilometriche per missioni<br />
di servizio effettuate dal personale contrattualizzato<br />
con mezzo proprio (c. 12, ultimo periodo), nonché ridurre del<br />
50 per cento rispetto al tetto raggiunto nel 2009 le spese<br />
per le missioni (c. 12, primo periodo) e per la formazione (c.<br />
13); ridurre dell’80 per cento rispetto al 2009 le spese per la<br />
gestione delle autovetture, compresi i buoni taxi (c. 14); non<br />
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari o<br />
aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore di società<br />
partecipate in perdita (c. 19). Infine, il c. 20, stabilisce che<br />
«le disposizioni del presente articolo non si applicano in via<br />
diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del<br />
Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni<br />
di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica»<br />
(primo periodo) e prevede incentivi statali a favore delle<br />
Regioni che volontariamente si adeguino alle disposizioni<br />
dell’art. 6, affidandone la disciplina a un decreto ministeriale<br />
@ Il<br />
Osservatorio<br />
Corte costituzionale<br />
testo integrale delle sentenze è consultabile su:<br />
www.cortecostituzionale.it, sezione Le Pronunce<br />
non regolamentare, emanato a seguito di consultazione della<br />
Conferenza Stato-Regioni (quarto periodo).<br />
La Corte ha affermato che il legislatore statale può, con una<br />
disciplina di principio, legittimamente «imporre agli enti autonomi,<br />
per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad<br />
obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari,<br />
vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono,<br />
inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di<br />
spesa degli enti» (da ultimo, sent. n. 182 del 2011). Questi<br />
vincoli possono considerarsi rispettosi dell’autonomia delle<br />
Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite<br />
complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione<br />
delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»<br />
(sent. n. 182 del 2011, nonché sentt. nn. 297 del 2009, 289<br />
del 2008 e n. 169 del 2007). Lo Stato, quindi, può agire direttamente<br />
sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme<br />
puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme<br />
sono efficaci nei confronti delle Regioni «a condizione di permettere<br />
l’estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di<br />
principi rispettosi di uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia<br />
regionale» Pertanto le questioni sono infondate in<br />
quanto la disciplina dettata dall’art. 6 del d.l. n. 78/2010 soddisfa<br />
la suddetta condizione.<br />
PUBBLICO IMPIEGO<br />
SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI PUBBLICI<br />
NEI PERIODI DI ASSENZA PER MALATTIA<br />
Corte costituzionale, sentenza 10 maggio 2012, n. 120 -<br />
Pres. Quaranta - Red. Mazzella<br />
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale<br />
dell’art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 ‘‘Disposizioni<br />
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,<br />
la competitività, la stabilizzazione della finanza<br />
pubblica e la perequazione tributaria’’, convertito in<br />
legge, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, della legge 6<br />
agosto 2008, n. 133.<br />
La norma censurata prevede che: «Per i periodi di assenza<br />
per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche<br />
amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del decreto legislativo<br />
30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è<br />
corrisposto il trattamento economico fondamentale con<br />
esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati,<br />
aventi carattere fisso e continuativo, nonché di<br />
ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento<br />
più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi<br />
o dalle specifiche normative di settore per le assenze per<br />
malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio,<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 883
Osservatorio<br />
Corte costituzionale<br />
oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per<br />
le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie<br />
salvavita. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente<br />
comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni<br />
dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle<br />
amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio.<br />
Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare<br />
i fondi per la contrattazione integrativa.»<br />
Con riferimento alla censura riferita all’art. 3 Cost. la Corte rileva<br />
che l’art. 2110 del codice civile dispone che, in caso di malattia,<br />
spettano al lavoratore la retribuzione o un’indennità nella<br />
misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalla contrattazione<br />
collettiva, dagli usi o secondo equità. Ciòsignifica<br />
che già la norma generale di disciplina dell’istituto è programmaticamente<br />
aperta ad una pluralità di soluzioni regolative di<br />
dettaglio. In secondo luogo, sotto il profilo in esame, l’impianto<br />
normativo del lavoro pubblico non è confrontabile con quello<br />
del lavoro privato, per il fatto che nell’ambito di quest’ultimo<br />
convivono regimi notevolmente diversificati.<br />
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Neppure la questione di legittimità relativa all’art. 36 Cost.<br />
è fondata, dal momento che la conservazione del trattamento<br />
fondamentale garantisce, per definizione, l’adeguatezza<br />
della retribuzione e la sua funzione alimentare durante<br />
il periodo di malattia, tanto più che la durata della riduzione<br />
è contenuta dalla disposizione censurata nei limiti<br />
della decade.<br />
Per ragioni analoghe non è ravvisabile alcun contrasto della<br />
norma in oggetto con l’art. 38 Cost, in quanto nessuna disposizione,<br />
né generale, né settoriale, impone che la prestazione<br />
economica in costanza di malattia coincida o tenda a<br />
coincidere con la retribuzione del lavoratore in servizio o con<br />
una sua determinata porzione. Infine, non sussiste la denunciata<br />
lesione dell’art. 32 Cost., poiché non è sostenibile che<br />
la riduzione di retribuzione sancita dalla norma in questione,<br />
con la salvezza del trattamento fondamentale e la brevità<br />
della durata, costringa il lavoratore ammalato a rimanere in<br />
servizio pur di non subirla, anche a costo di compromettere<br />
ulteriormente la salute.<br />
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LETT. F. (NEGLIGENZA O ERRORI GRAVI NELLO<br />
SVOLGIMENTO DI UN SERVIZIO ANALOGO)<br />
Consiglio di Stato, sez. V, 25 maggio 2012, n. 3078 - Pres.<br />
Branca - Est. Franconiero<br />
È legittima la revoca dell’aggiudicazione provvisoria nei<br />
confronti di una società che sia incorsa in errori gravi<br />
nell’esercizio della propria attività professionale in un<br />
servizio analogo: al riguardo, l’art. 38, c. 1, lett. f) del<br />
d.lgs. n. 163/2006 non impone un accertamento della responsabilità<br />
del contraente per l’inadempimento del<br />
precedente rapporto contrattuale quale sarebbe richiesto<br />
per l’esercizio di un potere sanzionatorio, essendo<br />
sufficiente una motivata valutazione dell’amministrazione<br />
in ordine al comportamento negligente nell’esercizio<br />
delle prestazioni affidate nel precedente contratto, che<br />
abbia fatto venir meno la fiducia nell’impresa.<br />
Il comune di Taranto revoca l’aggiudicazione provvisoria della<br />
gara di appalto dei servizi di accertamento, liquidazione e<br />
riscossione di tributi, entrate patrimoniali e sanzioni pecuniarie,<br />
riscontrando, a carico dell’aggiudicataria errori gravi verificatisi<br />
nell’ambito di un analogo servizio espletato in precedenza<br />
in favore di un altro comune pugliese.<br />
Il Tar Puglia conferma la legittimità dell’operato del comune,<br />
e la sentenza è confermata dal Consiglio di Stato.<br />
La V sezione, ribadisce l’orientamento secondo cui, ai fini<br />
dell’applicazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 - che alla<br />
lett. f) del c. 1 esclude la possibilità di partecipare a procedure<br />
di gara a quanti, «secondo motivata valutazione della stazione<br />
appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede<br />
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione<br />
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso<br />
un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale,<br />
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione<br />
appaltante» - non occorre l’accertamento della responsabilità<br />
del contraente per l’inadempimento in relazione ad un<br />
precedente rapporto contrattuale, quale sarebbe richiesto<br />
per l’esercizio di un potere sanzionatorio, essendo sufficiente<br />
una motivata valutazione dell’amministrazione in ordine alla<br />
grave negligenza o malafede nell’esercizio delle prestazioni<br />
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara,<br />
che abbia fatto venir meno la fiducia nell’impresa. Il potere<br />
di esclusione ex art. 38, inoltre, ha natura discrezionale ed è<br />
soggetto pertanto al sindacato del giudice amministrativo<br />
nei soli limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore<br />
sui fatti.<br />
Il collegio riafferma pertanto il principio secondo cui l’esclu-<br />
sione per grave negligenza o errori gravi non presuppone il<br />
definitivo accertamento del comportamento, ma richiede solo<br />
una motivata valutazione operata dalla stazione appaltante;<br />
valutazione che, nel caso di specie, è considerata adeguatamente<br />
formulata mediante il puntuale richiamo per relationem<br />
a tutti gli atti in cui l’altro ente nel pregresso rapporto<br />
contrattuale aveva contestato le inadempienze, nonché all’atto<br />
di transazione alla fine concluso in quella sede con la<br />
ditta, la quale, pur genericamente contestando gli addebiti,<br />
aveva riconosciuto le proprie omissioni e acconsentito a indennizzare<br />
la stazione appaltante per le perdite subite.<br />
REVOCA DELL’ATTESTAZIONE SOA PER FALSE<br />
DICHIARAZIONI E RILEVANZA DELL’IMPUTABILITÀ DEL FALSO<br />
Consiglio di Stato, sez. VI, 23 maggio 2012, n. 3034 -<br />
Pres. Coraggio - Est. Meschino<br />
L’imputabilità soggettiva del falso non rileva ai fini dell’annullamento<br />
dell’attestazione di qualificazione mentre<br />
assume rilevanza ai fini del divieto di riattestazione<br />
previsto dall’art. 17, lett. m), d.P.R. n. 34/2000. Spetta all’Autorità<br />
di vigilanza l’onere di comprovare la riferibilità<br />
oggettiva e soggettiva dei fatti all’impresa.<br />
Avviando un procedimento di controllo, l’Autorità di vigilanza<br />
sui contratti pubblici dispone l’annullamento dell’attestazione<br />
Soa di una ditta, riscontrando che la stessa era stata conseguita<br />
sulla base di una documentazione priva di riscontro<br />
oggettivo. Successivamente, la stessa Avcp ordina la revoca<br />
della successiva attestazione ottenuta dalla stessa ditta, «in<br />
quanto emessa in assenza del requisito di ordine generale di<br />
cui all’art. 17, c. 1, lett. m), del d.P.R. n. 34/2000» (inesistenza<br />
di false dichiarazione per il conseguimento dell’attestato<br />
di qualificazione). Il provvedimento è però annullato dal Tar,<br />
con sentenza confermata dal Consiglio di Stato.<br />
Secondo la VI sezione, che richiama precedente giurisprudenza,<br />
l’imputabilità soggettiva del falso non rileva ai fini dell’annullamento<br />
dell’attestazione di qualificazione (per il quale<br />
conta solo il fatto oggettivo della falsità dei documenti alla<br />
base dell’attestazione). Assume rilevanza invece ai fini del rilascio<br />
di nuova attestazione, giacché in caso di falso non imputabile<br />
deve ritenersi sussistente il requisito di ordine generale<br />
previsto dall’art. 17, lett. m), d.P.R. n. 34/2000 di non<br />
aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti<br />
per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento<br />
dell’attestazione di qualificazione. La verifica dell’imputabilità<br />
soggettiva del falso ai fini dell’irrogazione del divieto di riattestazione<br />
spetta all’Autorità, in quanto titolare delle funzioni<br />
Nota:<br />
Osservatorio<br />
Consiglio di Stato<br />
(*) Con la collaborazione di Monica Cappelletti e Chiara Stracuzzi.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 885
Osservatorio<br />
Consiglio di Stato<br />
di vigilanza ai sensi degli artt. 6 e 40 del codice del contratti<br />
pubblici. Nel caso di specie la verifica di imputabilità soggettiva<br />
del falso, in contraddittorio con la ditta, era mancata, essendosi<br />
limitata l’Autorità a rilevare che «il mero rilascio di<br />
una nuova attestazione, sulla base di una documentazione<br />
assolutamente diversa dalla precedente accertata come non<br />
veritiera, non può far ritenere sussistente la non imputabilità<br />
della falsità della documentazione».<br />
AMBITO APPLICATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI<br />
CON RIGUARDO ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI<br />
Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2012, n. 2730 - Pres.<br />
Branca - Est. Caringella<br />
Il contratto di conferimento di singolo e puntuale incarico<br />
legale, diversamente dall’incarico complesso di consulenza<br />
e patrocinio dell’ente, non costituisce appalto di<br />
servizi, ma integra un contratto d’opera intellettuale che<br />
esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure<br />
di evidenza pubblica. L’attività di selezione del difensore<br />
dell’ente, tuttavia è soggetta ai principi generali dell’attività<br />
amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza<br />
e adeguata motivazione.<br />
Un avvocato ricorre al Tar Lazio avverso l’affidamento diretto<br />
da parte della Provincia di Frosinone di un incarico legale finalizzato<br />
all’impugnazione di un lodo arbitrale.<br />
Il giudice di prime cure accoglie il ricorso ritenendo che l’atto<br />
di conferimento dell’incarico sia sussumibile nel novero dei<br />
‘‘servizi legali’’ di cui all’allegato II B del d.lgs. n. 163/2006<br />
con conseguente violazione da parte della Provincia delle regole<br />
di evidenza pubblica richiamate dall’art. 20 del codice.<br />
Di diverso avviso il Consiglio di Stato, che ritiene che il conferimento<br />
del singolo incarico di patrocinio legale non possa<br />
essere assimilato all’attività di assistenza e consulenza giuridica<br />
di carattere continuativo in cui si sostanzia la nozione di<br />
‘‘servizi legali’’.<br />
Diversamente dall’incarico di consulenza e di assistenza a<br />
contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività<br />
professionali organizzate sulla base dei bisogni dell’ente,<br />
il conferimento del singolo incarico episodico non costituisce<br />
appalto di servizi legali, ma integra un contratto d’opera intellettuale<br />
esulante dalla nozione di contratto di appalto e dalla<br />
disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza<br />
pubblica.<br />
Il contratto di conferimento del singolo incarico legale non<br />
può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo<br />
essendo tale procedura incompatibile con la struttura<br />
della fattispecie contrattuale caratterizzata dalla non predeterminabilità<br />
degli aspetti temporali, economici e sostanziali<br />
della prestazione e della conseguente assenza di basi oggettive<br />
sulle quali fissare i criteri di valutazione. L’attività di selezione<br />
del difensore comunque deve essere soggetta ai principi<br />
generali dell’attività amministrativa in materia di imparzialità,<br />
trasparenza e adeguata motivazione al fine di consentire<br />
il controllo della congruità della scelta fiduciaria.<br />
EDILIZIA ED URBANISTICA<br />
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO<br />
PRELIMINARE E PARTECIPAZIONE DEI CONTROINTERESSATI<br />
Consiglio di Stato, sez. V, 3 maggio 2012, n. 2535 - Pres.<br />
Branca - Est. Gaviano<br />
La comunicazione di avvio del procedimento per la realizzazione<br />
di un’opera pubblica è necessaria in vista dell’approvazione<br />
del progetto definitivo, al quale è riconnessa<br />
per implicito la dichiarazione di pubblica utilità,<br />
mentre non è dovuta con riguardo all’approvazione del<br />
progetto preliminare, che ha natura di atto endoprocedimentale<br />
non immediatamente lesivo. Nel caso di legittimo<br />
diniego di concessione edilizia, non è ammesso il risarcimento<br />
del danno derivante dal mero ritardo nell’adozione<br />
del provvedimento (fattispecie anteriore, ratione<br />
temporis, all’art. 2-bis della legge n. 241/1990, introdotto<br />
dall’art. 7, c. 1, lett. c), della legge 18 giugno 2009,<br />
n. 69)<br />
Il Tar Campania respinge il ricorso proposto dal proprietario<br />
di un’area edificabile avverso gli atti con i quali il comune di<br />
Baiano (AV), reiterando un vincolo decaduto, aveva approvato<br />
il progetto per la costruzione sulla medesima area di alcuni<br />
impianti sportivi senza comunicare l’avvio del procedimento<br />
agli interessati.<br />
La mancata comunicazione di avvio del procedimento nella<br />
fase antecedente l’approvazione del progetto preliminare infatti<br />
non lede gli interessi del ricorrente, trattandosi di un atto<br />
endoprocedimentale non immediatamente impugnabile.<br />
Dello stesso avviso il Consiglio di Stato che ricorda come,<br />
secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, la<br />
comunicazione di avvio del procedimento per la realizzazione<br />
di un’opera pubblica è necessaria solo in vista dell’approvazione<br />
del progetto definitivo al quale è riconnessa per implicito<br />
la dichiarazione di pubblica utilità, mentre tale obbligo<br />
non sussiste relativamente all’approvazione del progetto<br />
preliminare il quale non è di per sé autonomamente impugnabile,<br />
diversamente dai progetti definitivi ed esecutivi, che<br />
invece sono in grado di ledere la posizione giuridica soggettiva<br />
del singolo.<br />
Nel caso di specie, aggiunge il collegio, risulterebbe comunque<br />
applicabile l’art. 21-octies della legge n. 241/1990 atteso<br />
che, nonostante la comunicazione di avvio del procedimento<br />
sia intervenuta prima dell’approvazione del progetto definitivo,<br />
il ricorrente non ha prodotto alcuna memoria o osservazione<br />
al riguardo.<br />
Quanto all’asserita insufficienza di motivazione della decisione<br />
del comune di reiterare il vincolo decaduto, la relazione<br />
del sindaco allegata alla deliberazione impugnata appare sufficientemente<br />
dettagliata, investendo sia la persistenza ed<br />
attualità dello specifico interesse pubblico cui l’opera è<br />
preordinata, sia l’insussistenza di soluzioni alternative quanto<br />
alla localizzazione dell’opera pubblica.<br />
Sulla questione risarcitoria, relativa al ritardo nell’adozione<br />
del provvedimento di diniego, il Consiglio di Stato si pronuncia<br />
negativamente, ribadendo - in presenza dell’inapplicabilità<br />
ratione temporis di cui all’art. 2-bis della legge n. 241/<br />
1990 introdotta dall’art. 7, c. 1, lett. c), della legge 18 giugno<br />
2009, n. 69 - l’orientamento consolidato (Ad. plen. n. 7/2005)<br />
circa l’irrisarcibilità del danno da ritardo provvedimentale c.d.<br />
«mero», la dove il ‘‘bene della vita’’ risulti in concreto non<br />
dovuto.<br />
PROCESSO AMMINISTRATIVO<br />
SPONTANEO ADEGUAMENTO DELLA PA SOCCOMBENTE AL-<br />
886 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
LA SENTENZA DI PRIMO GRADO E CONSEGUENTE<br />
IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO IN APPELLO SPIEGATO<br />
DALLA CONTROINTERESSATA<br />
Consiglio di Stato, sez. V, 12 giugno 2012, n. 3440 - Pres.<br />
Baccarini - Est. Poli<br />
Qualora la pubblica amministrazione soccombente in<br />
primo grado abbia agito in autotutela dando spontanea<br />
esecuzione alla sentenza ed eccedendo gli effetti della<br />
medesima, è improcedibile l’appello proposto da quest’ultima<br />
come pure quello del controinteressato, parimenti<br />
soccombente, determinandosi il venir meno in capo<br />
ad entrambi dell’interesse alla decisione. La possibilità<br />
di chiedere in appello il risarcimento dei danni subìti<br />
dopo la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 104 del<br />
c.p.a. postula che nel grado anteriore fosse già stata<br />
spiegata una domanda risarcitoria.<br />
Il Tar Veneto accoglie il ricorso proposto dal candidato secondo<br />
classificato in una gara d’appalto per l’affidamento del<br />
servizio di smaltimento dei fanghi disidratati, ritenendo illegittima<br />
la partecipazione della società aggiudicataria in quanto<br />
non iscritta all’albo nazionale dei gestori ambientali.<br />
Il Consiglio di Stato senza affrontare il merito della controversia<br />
dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse<br />
il ricorso proposto dalla aggiudicataria. La stazione appaltante<br />
ha medio tempore caducato in autotutela il provvedimento<br />
di aggiudicazione, aderendo spontaneamente alla<br />
tesi del giudice di prime cure ed anzi eccedendo rispetto agli<br />
effetti della sentenza. Da tale circostanza deriva il venir meno<br />
in capo all’amministrazione soccombente e specularmente<br />
in capo all’originario controinteressato, ugualmente soccombente,<br />
dell’interesse effettivo ed attuale alla definizione<br />
del giudizio, e quindi l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art.<br />
35, c. 1, lett. c), del c.p.a., applicabile anche alle impugnazioni<br />
in virtù del rinvio interno operato dall’art. 38 del medesimo<br />
codice.<br />
È inammissibile, inoltre, la domanda risarcitoria formulata<br />
dalla originaria aggiudicataria direttamente in sede di appello,<br />
essendo inapplicabile al caso di specie la disposizione di cui<br />
all’ultimo periodo dell’art. 104, c. 1, c.p.a, che consente una<br />
deroga al divieto di ius novorum per la richiesta di risarcimento<br />
dei danni subìti dopo la sentenza. Tale deroga postula<br />
che nel grado anteriore di giudizio vi fosse già stata una domanda<br />
risarcitoria, per cui in appello sarebbe ammesso un<br />
semplice sviluppo del petitum, circostanza non riscontrabile<br />
nel caso di specie ove, tra l’altro, il danno non discende dal<br />
provvedimento impugnato in primo grado né dalla sentenza,<br />
bensì dalle successive autonome determinazioni della pubblica<br />
amministrazione. rimaste in oppugnate.<br />
PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO<br />
PRINCIPIO DELL’INAMMISSIBILITÀ DELL’INTEGRAZIONE<br />
POSTUMA DELLA MOTIVAZIONE IN GIUDIZIO E SUOI<br />
TEMPERAMENTI<br />
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 7 giugno 2012, n.<br />
3376 - Pres. Giaccardi - Est. Taormina<br />
Il principio che sancisce l’inammissibilità della integrazione<br />
postuma della motivazione in giudizio deve essere<br />
Osservatorio<br />
Consiglio di Stato<br />
contemperato, anche alla luce del disposto dell’art. 21octies<br />
della l. n. 241/1990. Rappresentando l’obbligo di<br />
motivazione quale presidio essenziale del diritto di difesa,<br />
il relativo vizio viene correttamente dequotato ogniqualvolta<br />
l’omissione della motivazione successivamente<br />
esternata non abbia leso il diritto di difesa dell’interessato,<br />
e comunque quando in fase endoprocedimentale<br />
fossero state percepibili le ragioni sottese all’emissione<br />
del provvedimento impugnato.<br />
Un’impresa impugna dinanzi al comitato centrale per l’albo<br />
nazionale dei costruttori avverso la deliberazione con cui il<br />
comitato regionale aveva respinto l’istanza con cui la stessa<br />
impresa aveva richiesto la revisione dell’iscrizione all’albo e<br />
la relativa conferma per le categorie e gli importi riconosciutigli.<br />
Il Tar Lazio accoglie il ricorso proposto avverso la deliberazione<br />
con cui il comitato centrale aveva provveduto negativamente<br />
all’istanza dell’impresa.<br />
La IV sezione, investita della questione, evidenzia come nella<br />
giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato, il principio<br />
che sancisce l’inammissibilità della integrazione postuma<br />
della motivazione in giudizio abbia subito dei condivisibili<br />
contemperamenti, anche alla luce del disposto dell’art. 21octies<br />
della l. n. 241/1990. Seppure l’obbligo di motivazione<br />
rappresenti il presidio essenziale del diritto di difesa, infatti,<br />
l’amministrazione non incorre nel vizio di difetto di motivazione<br />
quando le ragioni del provvedimento siano chiaramente<br />
intuibili sulla base della parte dispositiva del provvedimento<br />
impugnato. Né, a ben vedere, tutte le ipotesi di chiarimento<br />
rese nel corso del giudizio valgono quali inammissibili<br />
casi di vera e propria integrazione postuma della motivazione<br />
- nella specie l’integrazione postuma della motivazione si era<br />
risolta nella mera indicazione di una fonte normativa prima<br />
non esplicitata, consistente nell’esistenza di una decisione<br />
comunitaria a fondamento dell’operato dell’amministrazione<br />
-, che ben avrebbe dovuto e potuto essere conosciuta da un<br />
operatore professionale quale la società ricorrente, per cui il<br />
vizio di eccesso di potere è insussistente.<br />
Conseguentemente, il vizio relativo alla integrazione postuma<br />
viene dequotato ogniqualvolta l’omissione di motivazione<br />
successivamente esternata non abbia leso il diritto di difesa<br />
dell’interessato, e comunque quando in fase endoprocedimentale<br />
fossero state percepibili le ragioni sottese all’emissione<br />
del provvedimento impugnato.<br />
Nel caso di specie, peraltro, è considerata inammissibile l’invocazione<br />
in giudizio da parte dell’amministrazione di una<br />
motivazione del provvedimento di diniego - mancanza di allegazione<br />
della documentazione richiesta - radicalmente diversa<br />
da quella addotta nell’atto - decadenza dai termini per la<br />
presentazione della domanda, rispetto alla quale erano fondate<br />
le censure di legittimità.<br />
PUBBLICO IMPIEGO<br />
BASE DI CALCOLO DI INTERESSI E RIVALUTAZIONE<br />
MONETARIA DI SOMME ARRETRATE DOVUTE A TITOLO<br />
RETRIBUTIVO<br />
Consiglio di Stato, Ad. plen., 5 giugno 2012, n. 18 - Pres.<br />
Coraggio - Est. Leoni<br />
Interessi e rivalutazione monetaria sulle somme arretra-<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 887
Osservatorio<br />
Consiglio di Stato<br />
te dovute dall’amministrazione a titolo retributivo devono<br />
essere computati sull’importo spettante al netto, e<br />
non al lordo, delle ritenute assistenziali, previdenziali ed<br />
erariali.<br />
Un dipendente dell’azienda sanitaria provinciale di Reggio<br />
Calabria propone ricorso in ottemperanza per l’esecuzione<br />
del decreto del Presidente della Repubblica con cui era stato<br />
accolto il ricorso straordinario proposto per il riconoscimento<br />
del diritto al pagamento delle differenze retributive per le<br />
mansioni superiori svolte dallo stesso.<br />
La III sezione rimette all’Adunanza plenaria, per possibile<br />
contrasto tra la giurisprudenza del giudice amministrativo e<br />
del giudice ordinario, la questione relativa alla base di calcolo<br />
da prendere in considerazione per la valutazione di interessi<br />
e rivalutazione monetaria di somme arretrate dovute a titolo<br />
retributivo.<br />
La plenaria preliminarmente conferma l’orientamento della<br />
giurisprudenza della Corte di Cassazione e amministrativa,<br />
secondo cui è ammissibile il ricorso per ottemperanza dei<br />
decreti di accoglimento di ricorsi straordinari al Capo dello<br />
Stato, su cui abbia espresso parere obbligatorio e vincolante<br />
il Consiglio di Stato. Tali decreti, infatti, sono qualificabili come<br />
provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo in<br />
forza del parere del Consiglio di Stato, in cui si identifica il<br />
giudice che, ai sensi dell’art. 113 c.p.a., ha emesso il provvedimento<br />
da eseguire.<br />
Nel merito, il supremo consesso ritiene di non discostarsi<br />
dai principi affermati dalla Adunanza plenaria n. 3 del 1999,<br />
secondo cui il calcolo di rivalutazione monetaria ed interessi<br />
sulle somme dovute ai pubblici dipendenti deve essere effettuato<br />
sull’ammontare netto del credito del pubblico impiegato<br />
e non sulle somme lorde poste alla base del calcolo, in<br />
quanto la quota del capitale destinata a ritenute fiscali è una<br />
somma di cui i dipendenti non potrebbero disporre, dunque<br />
improduttiva nei loro confronti di interessi e rivalutazione.<br />
Secondo il Collegio, si può ritenere produttivo di interessi e<br />
soggetto a meccanismi di attualizzazione del credito solo il<br />
denaro che viene posto a disposizione del creditore e che effettivamente<br />
ne incrementi il patrimonio e non quello corrispondente<br />
alle ritenute alla fonte, operate dal sostituto di imposta<br />
che non sarebbe mai entrato nella disponibilità del dipendente.<br />
IMMISSIONE IN RUOLO, AI SENSI DELLA LEGGE<br />
N. 730/1986, DEL PERSONALE CONVENZIONATO<br />
PER CALAMITÀ NATURALI E RICONOSCIMENTO EX TUNC<br />
DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO<br />
Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio 2012, n. 3112 - Pres.<br />
Trovato - Est. Schilardi<br />
Non può riconoscersi la natura di rapporto di pubblico<br />
impiego ‘‘di fatto’’ ai rapporti convenzionali stipulati in<br />
relazione all’emergenza sismica, ai sensi dell’art. 60 della<br />
l. n. 219/1981, successivamente convertiti, ai sensi<br />
dell’art. 12 della l. n. 730/1986, a domanda e previo superamento<br />
di apposito concorso riservato, mediante inquadramento<br />
in ruoli speciali ad esaurimento presso gli<br />
enti di impiego.<br />
Gli appellanti, già soccombenti in primo grado, chiedono il riconoscimento<br />
del rapporto di pubblico impiego per tutto il<br />
periodo di servizio prestato, successivamente al superamento<br />
del concorso bandito ex l. n. 730/1986.<br />
Il collegio rileva non solo che non sono stati ritualmente impugnati<br />
gli atti di inquadramento, ma anche che, i ricorrenti<br />
avvalendosi dei benefici previsti da suddetta legge, sono<br />
stati di fatto acquiescenti agli effetti scaturiti dai provvedimenti<br />
adottati in sua applicazione.<br />
L’art. 12 della legge, nel disciplinare l’immissione in ruolo<br />
del ‘‘personale convenzionato’’ da enti ed amministrazioni in<br />
occasione di varie calamità naturali, non prevede che l’assunzione<br />
abbia un effetto retroattivo e comporti il riconoscimento<br />
dello ‘‘status’’ giuridico ed economico del dipendente<br />
con decorrenza dall’originaria instaurazione del rapporto convenzionale.<br />
Il quarto comma si limita a stabilire che «il trattamento<br />
economico del personale immesso nei ruoli speciali<br />
...è pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato<br />
sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio<br />
prestato».<br />
Il servizio pregresso viene considerato utile, ai soli fini economici,<br />
influendo sul valore dell’anzianità e sulla misura del<br />
livello retributivo spettante per il solo periodo successivo all’immissione<br />
in ruolo.<br />
Circa la sussistenza di un vero e proprio rapporto di pubblico<br />
impiego sin dalla data della stipula della prima convenzione,<br />
asseritamente desumibile da una serie di indici rilevatori, osserva<br />
il collegio che la giurisprudenza attribuisce rilevanza a<br />
tali indici nel pubblico impiego esclusivamente per quanto riguarda<br />
la riconoscibilità a fini previdenziali e pensionistici del<br />
servizio prestato in via di fatto nell’amministrazione, dovendosi<br />
escludere comunque la sussistenza di un rapporto di<br />
pubblico impiego ‘‘di fatto’’ quando, come nel caso in esame,<br />
il rapporto convenzionale sia espressamente previsto<br />
ex lege.<br />
RAPPORTI TRA SENTENZA PENALE DI ASSOLUZIONE<br />
E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE<br />
Consiglio di Stato, sez. IV, 22 maggio 2012, n. 2971 -<br />
Pres. Numerico - Est. Sabatino<br />
L’efficacia vincolante del giudicato penale nel procedimento<br />
per responsabilità disciplinare ai sensi dell’art.<br />
653, c. 1, c.p.p. opera soltanto quando i fatti oggetto dei<br />
due giudizi sono identici, sia in senso materiale che in<br />
relazione alla partecipazione soggettiva all’evento.<br />
Il Tar Lazio annulla il provvedimento con il quale il comando<br />
generale della Guarda di finanza aveva disposto nei confronti<br />
di un dipendente la sospensione disciplinare dal servizio in<br />
ragione del coinvolgimento dello stesso in un procedimento<br />
penale per associazione a delinquere finalizzata al traffico di<br />
stupefacenti, sebbene conclusosi con l’assoluzione, ritenendo<br />
tale atto illegittimo per violazione dell’efficacia vincolante<br />
del giudicato penale ex art. 653, c. 1, c.p.p.<br />
Di diverso avviso il Consiglio di Stato che precisa come l’efficacia<br />
vincolante del giudicato penale nel procedimento per<br />
responsabilità disciplinare è ostativa ad una diversa valutazione<br />
da parte dell’amministrazione soltanto quando i fatti<br />
oggetto dei due giudizi sono identici, sia in senso materiale<br />
che in relazione alla partecipazione soggettiva all’evento;<br />
qualora manchi tale identità viene meno l’efficacia preclusiva<br />
di cui al citato art. 653 c.p.p. in relazione a quei fatti che,<br />
sebbene connessi con l’accertamento penale, non sono stati<br />
valutati in sede giudiziaria.<br />
Nel caso di specie, dalla sentenza di assoluzione - adottata<br />
ai sensi dell’art. 530, c. 2, del c.p.p - e dalle risultanze processuali<br />
si evince che vi erano ulteriori spazi di valutazione<br />
888 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
del comportamento del militare, non indagati dal giudice penale,<br />
in netto contrasto con gli obblighi di lealtà e correttezza<br />
civile cui deve in ogni momento essere ispirata la condotta<br />
degli appartenenti alla Guardia di finanza. Trattandosi, quindi,<br />
di una vicenda disciplinare fondata su profili diversi da quelli<br />
considerati in sede penale e non incisi dalla portata assolutoria<br />
della sentenza, l’esercizio dell’azione disciplinare è da ritenersi<br />
legittimo.<br />
SANITÀ<br />
SOGGETTI DISABILI E ASSISTENZA DOMICILIARE AI SENSI<br />
DELLA LEGGE N. 104/1992<br />
Consiglio di Stato, sez. III, 18 giugno 2012, n. 3542 - Pres.<br />
Botto - Est. Neri<br />
In tema di tutela dei portatori di handicap, alla previsione<br />
di «forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale,<br />
anche della durata di 24 ore» ex art. 39 della l. n.<br />
104/1992 non corrisponde un diritto soggettivo del disabile:<br />
è facoltà - e non obbligo - delle Regioni l’istituzione<br />
di un tale servizio nei limiti delle proprie disponibilità di<br />
bilancio, con possibile alternativa rappresentata dal rimborso<br />
parziale delle spese di assistenza nell’ambito di<br />
programmi concordati.<br />
Una madre ricorre al Tar Lombardia avverso la determinazione<br />
del settore servizi socio sanitari del comune di Milano relativa<br />
alla sospensione del servizio di assistenza domiciliare<br />
diretta in favore del figlio disabile in ragione dell’inserimento<br />
di quest’ultimo a tempo pieno presso la scuola materna e di<br />
un nuovo progetto di assistenza domiciliare indiretta.<br />
Il giudice di prime cure respinge il ricorso con sentenza confermata<br />
in appello.<br />
Il Consiglio di Stato, dopo aver ricostruito il quadro normativo<br />
di riferimento in tema di tutela ai portatori di handicap,<br />
sottolinea come la tutela della salute, così come salvaguardata<br />
dalla normativa vigente, deve trovare giusto contemperamento<br />
con i vincoli di bilancio che gli enti locali sono obbligati<br />
a rispettare.<br />
Può ritenersi giustificata la graduabilità nell’attuazione di taluni<br />
diritti sociali in ragione del coordinamento tra i servizi considerati<br />
socialmente necessari e le concomitanti previsioni<br />
di finanza pubblica. Se è compito del comune quello di assicurare<br />
ai cittadini il godimento del diritto alla salute, soprattutto<br />
se si tratta di soggetti in condizione di disabilità, tale<br />
esigenza trova tuttavia un limite invalicabile nelle ordinarie risorse<br />
di bilancio. Si richiama al riguardo anche la recente<br />
pronuncia dell’Adunanza plenaria che ha chiarito come la pianificazione<br />
finanziaria assume una valenza imprescindibile in<br />
quanto la determinazione dei limiti di spesa costituisce l’adempimento<br />
di un ineludibile obbligo che influisce sulla<br />
stessa possibilità di attingere le risorse necessarie per la remunerazione<br />
delle prestazioni erogate (Ad. plen. n. 3/2012).<br />
Il collegio, richiamando un proprio precedente, afferma dunque<br />
che alla previsione di cui all’art. 39 della l. n. 104/1992<br />
di «forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche<br />
della durata di 24 ore» non corrisponde un diritto soggettivo<br />
del disabile, perché è facoltà - e non obbligo - di ciascuna<br />
Regione l’istituzione di un tale servizio nei limiti delle<br />
proprie disponibilità di bilancio con possibile alternativa rappresentata<br />
dal rimborso parziale delle spese documentate di<br />
Osservatorio<br />
Consiglio di Stato<br />
assistenza nell’ambito di programmi previamente concordati<br />
(sez. VI, n. 1001/2012).<br />
SICUREZZA PUBBLICA<br />
VALENZA PRECLUSIVA DELL’INFORMATIVA ANTIMAFIA<br />
NELL’AMMISSIONE ALL’INDENNIZZO PER ABBATTIMENTO<br />
DI CAPI BUFALINI AFFETTI DA BRUCELLOSI<br />
Consiglio di Stato, Ad. plen., 5 giugno 2012, n. 19 - Pres.<br />
Coraggio - Est. Taormina<br />
L’indennizzo per l’abbattimento di capi bufalini, pur rivestendo<br />
natura indennitaria, non si sottrae al disposto<br />
della lett. f) dell’allegato 3 al d.lgs. n. 490/1994 in tema<br />
di informativa prefettizia antimafia. Ed invero, l’ampia<br />
previsione della clausola di riserva ‘‘altre erogazioni dello<br />
stesso tipo comunque denominate’’ contenuta nella<br />
predetta disposizione legittima la ricomprensione di tale<br />
indennizzo tra le erogazioni per le quali l’informativa<br />
sfavorevole spiega effetti preclusivi.<br />
L’Adunanza plenaria si pronuncia sulla ricomprensione dell’indennizzo<br />
per l’abbattimento dei capi bufalini tra le erogazioni<br />
descritte dall’art. 4 del d.lgs. n. 490/1994 ed, in particolare,<br />
della lett. f) dell’allegato ivi richiamato. Oggetto della rimessione<br />
all’Adunanza plenaria in particolare è la questione<br />
se all’erogazione dell’indennizzo in questione osti la presenza<br />
di una informativa prefettizia antimafia sfavorevole.<br />
Il supremo consesso ricorda come, secondo un primo orientamento<br />
(sez. III, n. 6807/2011), l’indennizzo per l’abbattimento<br />
di capi bufalini, in considerazione della sua natura indennitaria<br />
non rientrerebbe nella elencazione contenuta nell’art.<br />
4 del d.lgs. n. 490/1994 con la conseguenza che l’erogazione<br />
dello stesso non potrebbe essere negata neppure in<br />
presenza di una informativa sfavorevole. Per differente<br />
orientamento (sez. IV, n. 6611/2011) l’ampia formulazione<br />
del disposto di cui all’allegato 3, lett. f) del d.lgs. n. 490/<br />
1994, consentirebbe di annoverare l’indennizzo in questione<br />
tra le erogazioni per le quali l’informativa antimafia sfavorevole<br />
spiega effetto preclusivo.<br />
La plenaria aderisce a tale seconda impostazione. Dopo aver<br />
rimarcato la natura indennitaria del beneficio in questione,<br />
afferma che tale natura non osta alla ricomprensione di tale<br />
erogazione tra quelle di cui alla lett. f) dell’allegato 3 al d.lgs.<br />
n. 490/1994 in tema di informativa prefettizia antimafia. Infatti,<br />
non vi è alcun fondamento nella distinzione delle erogazioni<br />
fondata sul criterio teleologico delle stesse che distingua<br />
tra quelle dirette a ‘‘promuovere’’ una attività imprenditoriale<br />
da quelle dirette a ‘‘restaurare’’ l’impresa da un pregiudizio<br />
subito. Nella prescrizione contenuta nel citato allegato<br />
3 richiamato dall’art. 4 del d.lgs. n. 490/1994 non risulta<br />
alcun richiamo discriminante alla causale per cui l’erogazione<br />
sia concessa, né una tale distinzione è ricavabile dalla ratio<br />
della norma in questione. Ne consegue che anche l’indennizzo<br />
per l’abbattimento di capi bufalini rientra tra le erogazioni<br />
per le quali l’informativa antimafia sfavorevole spiega<br />
effetti preclusivi.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 889
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ingiuntivi, del processo di esecuzione, del processo cautelare, delle procedure fallimentari, delle<br />
cause penali e del Tribunale amministrativo regionale; le pagine finali sono dedicate all’annotazione<br />
delle pratiche in attesa e rinviate ai cinque anni successivi; infine, una pratica rubrica telefonica.<br />
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• Deontologia<br />
- Codice di deontologia<br />
- Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per svolgere investigazioni<br />
difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria<br />
• Tariffe<br />
- Contributo unificato nel processo civile e amministrativo (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115): Voci<br />
di spesa e Diritto di copia<br />
- Spese processuali penali (d.m.13 novembre 2002 n. 285)<br />
- Indennità per la levata dei protesti cambiari (d.m. 18 marzo 2010)<br />
• Assicurazioni<br />
- L’elenco di tutte le imprese di assicurazione con le relative attività e gli indirizzi delle sedi legali,<br />
autorizzate alla data di gennaio 2012<br />
• Giurisdizioni e Comuni<br />
- L’elenco alfabetico dei capoluoghi di provincia con l’indicazione della Corte d’Appello, del Tribunale,<br />
del Tribunale amministrativo e della Commissione tributaria provinciale e regionale<br />
- L’elenco alfabetico dei Comuni italiani con i relativi CAP, provincia, Giudice di pace, Tribunale (e<br />
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4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti<br />
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dalla data di ricevimento del bene da parte del cliente<br />
senza che questi abbia comunicato con raccomandata A.R.<br />
inviata a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Milanofiori - Assago (o<br />
mediante e-mail, telegramma, telex o facsimile confermati<br />
con raccomandata A.R. nelle 48 ore successive), la propria<br />
volontà di recesso, la proposta si intenderà impegnativa e<br />
vincolante per il cliente medesimo. In caso di recesso da<br />
parte del cliente, entro lo stesso termine (10 giorni lavorativi<br />
dal ricevimento) il bene dovrà essere restituito per<br />
posta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milanofiori, Strada 1 -<br />
Pal. F6, 20090 Assago (MI). Le spese di spedizione saranno<br />
a carico di Wolters Kluwer Italia S.r.l.<br />
Y48DT LE
Osservatorio dei Tribunali<br />
amministrativi regionali<br />
acuradiGiulia Ferrari<br />
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA<br />
NOMINA COMPONENTI CONSIGLIO CAMERE DI COMMERCIO<br />
T.A.R. Bari, sez. I, 23 aprile 2012, n. 753 - Pres. Allegretta<br />
- Est. Picone<br />
Nel procedimento per la nomina dei rappresentanti delle<br />
organizzazioni di categoria nel consiglio delle Camere di<br />
commercio, il termine di dieci giorni, fissato dall’art. 7<br />
comma 1, d.m. 24 luglio 1996, n. 501, per le designazioni<br />
da parte delle associazioni e categorie interessate ha natura<br />
perentoria.<br />
In vista delle elezioni per il rinnovo del consiglio delle Camere<br />
di commercio di Taranto, la Regione Puglia rileva il<br />
grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale,<br />
sindacale e dei consumatori e notifica il relativo<br />
decreto alle associazioni interessate, tenute ex art. 7, c.<br />
1, d.m. 24 luglio 1996, n. 501 a trasmettere nei successivi<br />
dieci giorni le relative designazioni. Non essendo pervenute<br />
nel suddetto termine le designazioni dei quattro rappresentanti<br />
di Confindustria per il settore industria e dei tre<br />
rappresentanti di Confindustria e Confcooperative (in apparentamento)<br />
per i settori servizi alle imprese e trasporti e<br />
spedizioni, la Regione Puglia assegna alle predette associazioni<br />
in via ultimativa un ulteriore termine di dieci giorni per<br />
provvedere. Contro il successivo decreto di nomina del<br />
consiglio e del suo Presidente quattro componenti del nuovo<br />
Consiglio propongono ricorso al Tar e ne chiedono l’annullamento.<br />
Deducono, fra l’altro, la violazione del cit. art.<br />
7, c. 1, d.m. n. 501/1996, sul rilievo che la Regione non<br />
avrebbe potuto assegnare a Confindustria e Confcooperative<br />
un termine ulteriore rispetto a quello già scaduto, da<br />
considerarsi perentorio e non prorogabile. Il Tribunale giudica<br />
fondata la censura. Dichiara infatti di aderire all’orientamento<br />
giurisprudenziale (da ultimo Tar Latina 12 giugno<br />
2009, n. 567) secondo la quale il termine di dieci giorni sancito<br />
dall’art. 7, c. 1, d,m. n. 501/1996 ha natura perentoria.<br />
Osserva che, in effetti, l’intera procedura è improntata alla<br />
necessità di garantire il sollecito insediamento dell’organo<br />
consiliare; se il termine per la designazione fosse considerato<br />
meramente ordinatorio, si finirebbe con il riconoscere<br />
a ciascuna organizzazione avente diritto ad uno dei seggi il<br />
potere di paralizzare il corso del procedimento. D’altronde,<br />
il termine di dieci giorni per l’effettuazione delle designazioni,<br />
seppur breve, è del tutto congruo e ragionevole, venendo<br />
in rilievo un adempimento non caratterizzato da alcuna<br />
complessità. Conclude il Tribunale che, tale essendo la situazione<br />
in fatto e in diritto, è priva di effetti la designazione<br />
comunicata dopo i succitati dieci giorni, con la conseguenza<br />
che, per il settore di riferimento, la Regione deve<br />
Osservatorio<br />
Tribunali amministrativi regionali<br />
@ Il<br />
testo integrale delle sentenze è consultabile su:<br />
www.giustizia-amministrativa.it, sezione Tar<br />
riassegnare ad altra organizzazione il seggio non coperto<br />
da tempestiva designazione.<br />
GARANTE DEL CONTRIBUENTE REGIONALE: INCOMPATIBILITÀ<br />
T.A.R. Toscana, sez. I, 23 aprile 2012, n. 431 - Pres. (f.f.)<br />
Iannini - Est. Grauso<br />
Ai sensi dell’art. 13, legge 27 luglio 2000, n. 212, recante<br />
«Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»,<br />
come modificato dall’art. 4, legge 13 agosto<br />
2011, n. 138, è illegittimo il decreto con il quale il Presidente<br />
di commissione tributaria regionale nomina garante<br />
del contribuente un professore universitario emerito<br />
in ragione sia del titolo accademico posseduto che<br />
dei numerosi titoli scientifici, didattici e professionali,<br />
nonostante la situazione d’incompatibilità dello stesso<br />
in quanto esercente la professione di avvocato.<br />
Un aspirante all’incarico di garante del contribuente regionale<br />
impugna innanzi al Tar il decreto con il quale il Presidente<br />
della commissione tributaria regionale ha affidato<br />
l’incarico ad un docente universitario emerito, motivando<br />
la sua scelta con riferimento sia alla qualifica professionale<br />
del prescelto sia ai titoli didattici, scientifici e professionali<br />
dallo stesso posseduti. Il ricorrente contesta la legittimità<br />
della nomina sul rilievo che il prescelto, nonostante il suo<br />
collocamento a riposo come docente universitario, continua<br />
a svolgere l’attività di avvocato e si trova quindi in posizione<br />
d’incompatibilità. Il Tribunale accoglie il ricorso.<br />
Osserva che l’art. 13, l. n. 212/2000, recante «Disposizioni<br />
in materia di statuto dei diritti del contribuente», come<br />
modificato dall’art. 4, l. n. 138/2011, richiede come condizione<br />
per la nomina a garante del contribuente il concorso<br />
di requisiti positivi, vale a dire l’appartenenza ad una delle<br />
categorie professionali da esso indicate (fra le quali quelle<br />
degli avvocati), e negativi, cioè non essere più in attività<br />
come professionista. Alla base di questa norma di assoluta<br />
chiarezza è l’esigenza di scongiurare il rischio che la posizione<br />
di necessaria terzietà dell’organo di garanzia risulti,<br />
sia pure in astratto, compromessa dall’interferenza degli<br />
interessi di parte dei quali il professionista abbia assunto<br />
la cura e, se del caso, la stessa rappresentanza in giudizio<br />
a norma dell’art. 12, c. 2, d.lgs. n. 546/992 che, in prima<br />
battuta, riserva proprio agli avvocati, commercialisti e ragionieri<br />
l’abilitazione all’assistenza tecnica proprio dinanzi<br />
alle commissioni tributarie. Specularmente, la norma mira<br />
ad evitare che la condotta degli uffici dell’Amministrazione<br />
finanziaria nei confronti del professionista in attività (e dei<br />
suoi assistiti) possa anche solo apparire condizionata dall’autorità<br />
conferita allo stesso, problemi che evidentemente<br />
non si pongono per i magistrati, professori universitari e<br />
notai.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 891
Osservatorio<br />
Tribunali amministrativi regionali<br />
APPALTI PUBBLICI<br />
PROCEDURE DI HOUSING SOCIALE<br />
T.A.R. Lazio, sez. II, 30 aprile 2012, n. 3891 - Pres. Tosti -<br />
Est. Toschei<br />
L’art. 37, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nella parte in cui fa<br />
obbligo alle Ati partecipanti a gare pubbliche di indicare<br />
sia le quote di partecipazione di ciascun componente,<br />
sia le quote di esecuzione dell’appalto, e richiede che<br />
sussista corrispondenza tra quota di partecipazione e<br />
quota di esecuzione, è espressione di un principio generale<br />
che prescinde dall’assoggettamento della gara alla<br />
disciplina comunitaria e non consente distinzioni legate<br />
alla forma del raggruppamento o alla tipologia delle prestazioni,<br />
principali o secondarie, scorporabili o unitarie.<br />
Un’impresa, partecipante a una procedura di housing sociale<br />
indetta da un ente locale per la realizzazione di un insieme di<br />
alloggi e servizi, impugna innanzi al Tar il provvedimento con<br />
il quale, a conclusione della procedura comparativa, la realizzazione<br />
del programma è stata affidata ad un raggruppamento<br />
temporaneo di imprese. Afferma che l’offerta dell’aggiudicataria<br />
doveva essere respinta perché non rispettava le condizioni<br />
richieste alle Ati dall’art. 37 c. 13, d.lgs. 12 aprile<br />
2006, n. 163. Il Tribunale, visti gli atti di causa, accoglie il ricorso.<br />
Premette che detta norma, nella parte in cui afferma<br />
che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono<br />
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente<br />
alla quota di partecipazione al raggruppamento, e vi deve<br />
essere corrispondenza tra questa e la quota di esecuzione,<br />
costituisce espressione di un principio generale. Questo<br />
principio prescinde dall’assoggettamento della gara alla disciplina<br />
comunitaria e non consente distinzioni legate alla<br />
natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale),<br />
o alla tipologia delle prestazioni principali o secondarie,<br />
scorporabili o unitarie. La tesi svolta è che ogni qualvolta l’operazione<br />
contrattuale concerne la realizzazione dei lavori,<br />
pur se la vicenda non sia direttamente sussumibile nell’alveo<br />
degli appalti pubblici, ma presenta elementi idonei a<br />
configurare ipotesi miste di appalto e concessione, i principi<br />
degli artt. 27 e 30 del codice devono essere rispettati e tra<br />
questi il principio di trasparenza rispetto al quale si pone, come<br />
meccanismo applicativo, la previsione recata dall’art. 37,<br />
c. 13, del codice. In forza di questo, nel caso di concorrenti<br />
riuniti in raggruppamenti, deve essere chiara fin dal momento<br />
della partecipazione alla selezione non solo la quota di partecipazione<br />
al raggruppamento, ma anche la quota di attività<br />
(lavori, servizi o forniture) che ciascuna impresa partecipante<br />
concretamente eseguirà nell’ambito dell’operazione contrattuale<br />
da realizzarsi. In sostanza, i concorrenti riuniti in Ati devono<br />
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente<br />
alla quota di partecipazione al raggruppamento, per cui è<br />
evidente che deve sussistere una perfetta corrispondenza<br />
tra la quota di lavori (o, nel caso di forniture o servizi, di parti<br />
di esse) eseguita dal singolo operatore economico e la quota<br />
di effettiva partecipazione al raggruppamento. Entrambe,<br />
pertanto, devono essere specificate dai componenti del raggruppamento<br />
all’atto della partecipazione alla gara.<br />
CONSORZIO STABILE E AVVALIMENTO FRAZIONATO<br />
T.A.R. Lazio, sez. II, 18 aprile 2012, n. 3552 - Pres. Filippi -<br />
Est. Caponigro<br />
Ai sensi dell’art. 36 del codice dei contratti pubblici, l’istituzione<br />
di una comune struttura d’impresa è condizione<br />
essenziale affinché un consorzio possa essere definito<br />
stabile.<br />
Un consorzio stabile, già gestore del servizio di trasporto<br />
scolastico comunale per gli iscritti alle scuole secondarie di<br />
primo grado, primarie e dell’infanzia, impugna innanzi al Tar<br />
gli atti della nuova procedura concorsuale indetta dal comune<br />
per l’affidamento dell’appalto alla scadenza del precedente.<br />
Oggetto di contestazione sono la congruità del prezzo base<br />
fissato nel bando di gara e, di conseguenza, la legittimità<br />
del provvedimento con il quale l’appalto è stato aggiudicato<br />
ad altro concorrente. Quest’ultimo si costituisce in giudizio e<br />
propone ricorso incidentale con cui contesta l’ammissione<br />
alla gara del ricorrente Consorzio. La tesi svolta è che esso<br />
doveva essere escluso per aver violato il divieto di ‘‘avvalimento<br />
frazionato’’ dei requisiti previsto dal bando di gara e<br />
disposto in via generale dall’art. 49, d.lgs. 12 aprile 2006, n.<br />
163. L’art. 10 del disciplinare, non impugnato sul punto, prevedeva<br />
infatti che il concorrente poteva avvalersi di una sola<br />
impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria, laddove<br />
l’avvalimento operato dal Consorzio riguardava invece tutti i<br />
requisiti di ammissione, risultando esso in effetti una ‘‘scatola<br />
vuota’’, privo di qualsiasi requisito che lo legittimasse a<br />
partecipare alla gara. In ogni caso, in sede di offerta, lo stesso<br />
non si era neppure preoccupato di specificare per quale<br />
dei consorziati partecipava, anche e soprattutto ai fini della<br />
verifica dei requisiti generali e specifici in capo a questi ultimi<br />
e del divieto di partecipazione plurima. Il Tribunale dichiara<br />
fondato il ricorso incidentale. Premette che in sede di offerta<br />
il ricorrente aveva dichiarato di partecipare alla gara come<br />
‘‘consorzio stabile’’. Aggiunge che, ai sensi dell’art. 36,<br />
codice contratti pubblici, l’istituzione di una comune struttura<br />
di impresa è condizione essenziale affinché un consorzio<br />
possa essere definito stabile. Tale requisito, da un lato, è<br />
strettamente correlato alla concreta capacità dei consorzi<br />
stabili di assumere direttamente in proprio l’esecuzione delle<br />
prestazioni oggetto di appalto; dall’altro, connota la peculiarità<br />
dell’istituto, individuata come una forma di cooperazione<br />
tra imprese che, pur senza giungere a dar luogo a un soggetto<br />
unitario, creano un’unica struttura imprenditoriale. Ne consegue<br />
che la qualificazione di consorzio stabile richiede il necessario<br />
accertamento della disponibilità di un’autonoma organizzazione<br />
di impresa, dovendosi escludere, ad onta del<br />
nomen impiegato, che possano qualificarsi stabili i consorzi<br />
che si avvalgono unicamente delle strutture e del personale<br />
delle singole consorziate. Conclude nel senso che nel caso<br />
al suo esame l’assenza di un’autonoma organizzazione di impresa<br />
del ricorrente Consorzio emerge da elementi sintomatici<br />
rivenienti dalla stessa richiesta di partecipazione alla gara<br />
e dalla documentazione allegata.<br />
ENTI LOCALI<br />
ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI DA PARTE<br />
DI CONSIGLIERE COMUNALE<br />
T.A.R. Pescara, 7 maggio 2012, n. 190 - Pres. (f.f.) ed Est<br />
Eliantonio<br />
Il diniego di accesso ad atti acquisiti al protocollo generale<br />
del comune non può essere legittimamente opposto<br />
dal segretario comunale al consigliere comunale sul<br />
892 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
ilievo che si tratterebbe di atti non pubblici, ma strettamente<br />
personali, atteso che, a seguito della protocollazione,<br />
la natura privata e personale dell’atto perde rilevanza<br />
agli effetti del diritto all’ostensione del consigliere<br />
comunale, tenuto al segreto d’ufficio.<br />
Un consigliere comunale propone ricorso al Tar avverso il<br />
provvedimento con il quale il segretario comunale gli ha negato<br />
l’accesso agli atti registrati al protocollo sul rilievo che<br />
si trattava di ‘‘atti non pubblici, ma strettamente personali’’.<br />
Sostiene che l’Amministrazione, essendo egli consigliere comunale,<br />
era obbligata ex art. 42, c. 2, d.lgs. 18 agosto 2000,<br />
n. 267 a consentirgli l’accesso agli atti richiesti. Aggiunge<br />
che comunque gli atti in questione non erano affatto strettamente<br />
personali, in quanto relativi ad un procedimento esecutivo<br />
volto ad aggredire un bene del comune; ad una richiesta<br />
di rimborso fatta dalla concessionaria della piscina comunale;<br />
ad un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente<br />
comunale; ad autorizzazioni assentite ad un tecnico,<br />
peraltro nipote dell’assessore ai lavori pubblici. Il Tribunale<br />
accoglie il ricorso. Premette, richiamando giurisprudenza<br />
in termini (da ultimo Cons. Stato, sez. V, 29 agosto 2011, n.<br />
4849), che tra l’accesso ai documenti dei soggetti interessati<br />
di cui agli artt. 22 ss., legge 7 agosto 1990, n. 241, e quello<br />
del consigliere comunale di cui all’art. 43, d.lgs. n. 267/2000<br />
sussiste una profonda differenza. Il primo è un istituto che<br />
consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti al<br />
fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive<br />
eventualmente lese. Il secondo è, invece, un istituto<br />
giuridico volto a consentire al consigliere comunale di poter<br />
esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il<br />
comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune.<br />
Di conseguenza i consiglieri comunali, compresi quelli<br />
di minoranza, hanno un diritto di accesso incondizionato a<br />
tutti gli atti che possano essere utili all’espletamento del<br />
mandato. Pertanto, al consigliere comunale non può essere<br />
opposto alcun diniego, salvo casi eccezionali e contingenti,<br />
da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso<br />
- da dimostrare che lo stesso agisca per interesse personale.<br />
In tutti gli altri casi si determina invece un illegittimo ostacolo<br />
al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di<br />
verificare che il sindaco e la giunta municipale esercitino correttamente<br />
la loro funzione. Aggiunge che nessuna limitazione<br />
può derivare al diritto d’accesso del consigliere comunale<br />
agli atti del comune, qualunque sia il loro destinatario, dall’eventuale<br />
natura riservata delle informazioni richieste, essendo<br />
il consigliere vincolato al segreto d’ufficio. Resta fermo<br />
che anche tali richieste sono soggette al rispetto di alcune<br />
forme e modalità, quali l’allegazione della qualità di consigliere<br />
comunale e la formulazione dell’istanza in maniera specifica<br />
e dettagliata, recando l’esatta indicazione degli estremi<br />
identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti<br />
tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione<br />
dell’oggetto dell’accesso.<br />
REVOCA DELL’INCARICO DI PRESIDENTE DI CONSIGLIO<br />
COMUNALE<br />
T.A.R. Napoli, sez. I, 3 maggio 2012, n. 2013 - Pres. Guida<br />
- Est. Buonauro<br />
È illegittimo il provvedimento di revoca dell’incarico di<br />
presidente del Consiglio comunale, adottato dallo stesso<br />
Consiglio su proposta di alcuni consiglieri, senza una<br />
preventiva e concreta verifica, nonché valutazione in<br />
Osservatorio<br />
Tribunali amministrativi regionali<br />
merito all’effettiva sussistenza dei generici inadempimenti<br />
a lui contestati, circa il venir meno della neutralità<br />
della funzione e la scorrettezza dei comportamenti presidenziali.<br />
Il presidente di un Consiglio comunale impugna innanzi al<br />
Tar il provvedimento con il quale lo stesso Consiglio, su proposta<br />
di alcuni suoi componenti, gli ha revocato l’incarico,<br />
contestandogli generiche inadempienze nello svolgimento<br />
delle sue funzioni, fino a svolgere il ruolo di ‘‘Sindaco ombra’’.<br />
Propone censure di violazione di legge e di eccesso di<br />
potere per carenza dei presupposti, sviamento, difetto d’istruttoria<br />
e di motivazione. Il Tribunale accoglie il ricorso.<br />
Premette, richiamando giurisprudenza in termini, sia del giudice<br />
di primo grado (Tar Palermo 4 agosto 2008, n. 1062 )<br />
che di appello (Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2006, n.<br />
114), che il ruolo del presidente del Consiglio comunale è<br />
strumentale non già all’attuazione di un indirizzo politico di<br />
maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell’organo a<br />
lui affidato e, come tale non può essere soggetto al mutevole<br />
atteggiamento fiduciario della maggioranza. La revoca della<br />
carica può essere deliberata per motivazioni non politiche,<br />
ma istituzionali, quali la ripetuta e ingiustificata omissione<br />
della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni dello<br />
statuto o dei regolamenti comunali. Invece, nel caso di specie,<br />
il Consiglio comunale si è limitato ad un mero rinvio alla<br />
proposta di revoca, senza una minima verifica dei fatti in essa<br />
indicati, tenuto conto che nessuno di essi costituiva, ex<br />
se, violazione dei requisiti di neutralità, imparzialità e di terzietà,<br />
tale da giustificare, ai sensi della disciplina in materia,<br />
l’adozione del provvedimento di revoca del Presidente del<br />
Consiglio comunale.<br />
GIURISDIZIONE<br />
RISARCIMENTO DANNO CONSEGUENTE A RITARDO<br />
NELL’ASSUNZIONE DI VINCITORE DI CONCORSO PUBBLICO<br />
T.A.R. Salerno, sez. I, 24 aprile 2012, n. 766 - Pres. Onorato<br />
- Est. Fedullo<br />
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in<br />
qualità di giudice del lavoro, l’istanza di risarcimento del<br />
danno che un’invalida civile, partecipante alla procedura<br />
selettiva indetta dalla pubblica amministrazione per la<br />
copertura di posti disponibili in pianta organica e riservati<br />
alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968,<br />
n. 482, assume di aver subito in conseguenza del ritardo<br />
con cui si è provveduto alla sua assunzione, pur essendosi<br />
collocata in posizione utile in graduatoria.<br />
Un’invalida civile propone ricorso al Tar per ottenere la condanna<br />
dell’Amministrazione al risarcimento del danno, patrimoniale<br />
e non, che assume di aver subito in conseguenza<br />
dell’anomalo ritardo con il quale si è proceduto alla sua assunzione.<br />
Afferma di aver partecipato alla procedura selettiva<br />
indetta dal Ministero della difesa con d.m. 14 dicembre<br />
1990 per la copertura di posti disponibili in pianta organica riservati<br />
alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968,<br />
n. 482, di essersi collocata in posizione utile nella graduatoria<br />
di merito, ma di essere stata assunta in ruolo a distanza<br />
di anni. Imputa tale ritardo al fatto che l’Amministrazione ha<br />
proceduto all’assunzione dei vincitori seguendo un ordine<br />
del tutto casuale, senza tenere alcun conto della posizione<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 893
Osservatorio<br />
Tribunali amministrativi regionali<br />
in graduatoria e dando priorità a concorrenti che in essa figuravano<br />
in posizione postergata rispetto alla sua. Nel costituirsi<br />
in giudizio l’Amministrazione intimata eccepisce il difetto<br />
di giurisdizione del giudice adito, sul quale il Tribunale dichiara<br />
di concordare. Assegna infatti valore decisivo al disposto<br />
di cui all’art. 63, c. 1 e 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che<br />
devolvono al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,<br />
tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze<br />
delle pubbliche amministrazioni e al giudice amministrativo<br />
quelle in materia di procedure concorsuali per l’assunzione<br />
dei dipendenti. Afferma il Tribunale che la res litigiosa<br />
- relativa ai danni che la ricorrente assume di aver subito<br />
a causa della condotta dilatoria dell’Amministrazione nel<br />
procedere alla costituzione del rapporto di lavoro - è collocabile,<br />
da un punto di vista cronologico e logico-giuridico, all’esterno<br />
della procedura concorsuale, integrando essa, piuttosto,<br />
l’oggetto di una controversia concernente l’assunzione<br />
al lavoro, tipologicamente ascrivibile alla giurisdizione del<br />
giudice ordinario. Aggiunge che, una volta acclarata l’appartenenza<br />
della controversia de qua, per la sua diretta attinenza<br />
ai profili costitutivi del rapporto di lavoro, all’ambito cognitivo<br />
e decisorio del giudice ordinario, risulta inconferente la<br />
questione concernente la qualificazione della situazione giuridica<br />
fatta valere dall’attore ("diritto soggettivo/interesse legittimo’’),<br />
atteso che il legislatore, ancorando il discrimine<br />
della giurisdizione alla fase (preparatorio-concorsuale, genetica<br />
o funzionale) del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione,<br />
ha chiaramente mostrato di prescindere dalla<br />
connotazione dogmatica della posizione soggettiva azionata<br />
in giudizio.<br />
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO<br />
PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ<br />
T.A.R. Catanzaro, sez. II, 23 aprile 2012, n. 431 - Pres.<br />
(f.f.) Iannini - Est. Raganella<br />
Il principio di proporzionalità comporta l’obbligo per<br />
l’amministrazione, in sede di adozione di un provvedimento<br />
che coinvolge interessi diversi, di valutare attentamente<br />
le esigenze dei soggetti titolari degli stessi al fine<br />
di trovare la soluzione che comporti per essi il minor<br />
sacrificio possibile<br />
Il titolare di un ristorante-pizzeria, avendo interesse a partecipare<br />
alla gara pubblica indetta dal comune per l’affidamento<br />
del servizio di mensa scolastica, chiede all’A.S.P. di aggiungere<br />
nel certificato, attestante l’attività che è autorizzato a<br />
svolgere, la voce ‘‘Ristorazione collettiva - mensa scolastica’’.<br />
Avendo la struttura sanitaria aderito alla sua istanza, allega<br />
la nuova certificazione alla domanda di partecipazione<br />
alla gara pubblica, della quale risulta vincitore. Il Dipartimento<br />
di prevenzione dell’A.S.P. procede ad una verifica dei locali<br />
nei quali l’attività di ristorazione sarà svolta ed esprime<br />
parere negativo sulla loro idoneità. Di conseguenza l’A.S.P.<br />
revoca l’aggiunzione già autorizzata e richiama, quale presupposto<br />
di diritto della determinazione assunta, l’art. 54 del<br />
regolamento Ce n. 882/2004, recante ‘‘Azioni in caso di non<br />
conformità alla normativa’’. Esso prevede che l’autorità competente,<br />
che individui una non conformità, deve intervenire<br />
per assicurare che l’operatore rimuova la situazione. Il titolare<br />
del servizio propone ricorso al Tar, contestando sia le modalità<br />
con le quali è stata effettuata la verifica, sia il contenu-<br />
to della determinazione impugnata. Visti gli atti di causa il<br />
Tribunale accoglie il ricorso. Premette che nei casi in questione<br />
l’azione da intraprendere da parte dell’Autorità si deve<br />
estrinsecare in una serie di misure contrassegnate da un criterio<br />
di gradualità: dalla formulazione di prescrizioni, alla restrizione<br />
o divieto di immissioni sul mercato di taluni alimenti,<br />
alla sospensione e ritiro del riconoscimento. Osserva che<br />
proprio il Regolamento Ce, al quale l’A.S.P. ha fatto richiamo,<br />
impone questo modus procedendi, individuando nella<br />
revoca del riconoscimento la misura estrema, da adottare in<br />
presenza di gravi mancanze o allorquando l’operatore del<br />
settore non sia in grado di fornire adeguate garanzie per il futuro.<br />
Aggiunge che con il d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193, il<br />
legislatore nazionale ha attuato la direttiva 200/41/CE relativa<br />
ai «controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione<br />
dei regolamenti comunitari nel medesimo settore». In particolare,<br />
nell’art. 6, c. 7 ha previsto che l’autorità competente,<br />
nel caso in cui riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle<br />
procedure di cui ai c. 4, 5 e 6, è tenuta a fissare un congruo<br />
periodo di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere<br />
eliminate. Osserva il Tribunale che tutte le disposizioni<br />
normative, che disciplinano la materia della sicurezza alimentare,<br />
sono chiaramente ispirate al principio di proporzionalità<br />
di matrice comunitaria che assume nel procedimento amministrativo<br />
un ruolo fondamentale poiché offre una maggiore<br />
tutelabilità degli interessi del privato. In forza di tale principio<br />
il mezzo utilizzato dall’amministrazione deve essere, al contempo,<br />
idoneo ed efficace allo scopo perseguito. Si tratta di<br />
principio già presente nel nostro ordinamento come manifestazione<br />
del principio di ragionevolezza, nel quale confluiscono<br />
i principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento.<br />
Ciò impone alla pubblica amministrazione di valutare attentamente<br />
le esigenze dei soggetti titolari di interessi coinvolti<br />
nell’azione amministrativa, al fine di trovare la soluzione<br />
che comporti il minor sacrificio per gli interessi stessi. Osserva,<br />
in punto di fatto, che a seguito dell’ispezione nei locali<br />
del ricorrente la resistente Asl, anziché adottare provvedimenti<br />
finalizzati a rimuovere le anomalie riscontrate, ha immediatamente<br />
proceduto a infliggere la misura estrema prevista<br />
dalla normativa di settore, cioè la revoca e cancellazione<br />
della registrazione, in spregio del principio di proporzionalità<br />
che la normativa prescrive. Di conseguenza annulla il<br />
provvedimento impugnato.<br />
PROTOCOLLO DEGLI ATTI INVIATI ALLA PUBBLICA<br />
AMMINISTRAZIONE<br />
T.A.R. Trento, 6 aprile 2012, n. 115 - Pres. ed Est. Pozzi<br />
Gli atti inviati alla pubblica amministrazione e da questa<br />
ricevuti producono i loro effetti anche se privi di numero<br />
di protocollo ovvero con protocollazione irregolare o assertivamente<br />
tardiva, ma a condizione che gli elementi<br />
derivanti dalle operazioni di iscrizione a protocollo (registrazione,<br />
segnatura, etc.) siano facilmente ricavabili<br />
aliunde<br />
Un agente di polizia penitenziaria, assente dal servizio per<br />
malattia per diversi periodi nel corso dell’anno 2010, propone<br />
ricorso al Tar avverso il provvedimento con il quale l’Amministrazione<br />
ha rigettato la sua istanza di conversione degli<br />
stessi da aspettativa per malattia, come da lui inizialmente richiesto,<br />
in congedo straordinario retribuito, sul rilievo che la<br />
qualificazione valida era quella oggetto della prima comunicazione.<br />
Il ricorrente contesta che l’amministrazione non era<br />
894 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
in grado di stabilire a quale delle diverse istanze doveva assegnarsi<br />
‘‘la primogenitura’’, atteso il ritardo con il quale le<br />
stesse erano state protocollate al loro arrivo. Il Tribunale rigetta<br />
il ricorso. Premette che la teoria da cui muove il ricorrente,<br />
e cioè che elemento di validità delle istanze presentate<br />
dal privato all’amministrazione sarebbe il procedimento di<br />
protocollo, senza il quale l’istanza stessa non avrebbe alcun<br />
valore e, comunque, non produrrebbe effetti di irretrattabilità,<br />
non trova alcun riscontro in norme di rango primario o secondario<br />
né in atti amministrativi interni. Né il ricorrente, che<br />
pure aveva dedotto una censura di violazione di legge, è stato<br />
in grado di indicare a quale norma tale vizio si riferirebbe.<br />
Venendo in particolare alle procedure di protocollo disciplinate<br />
dagli artt. 53 e ss., d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante<br />
il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari<br />
in materia di documentazione amministrativa», il Tribunale<br />
afferma che le stesse sono obbligatorie, ma non a<br />
pena di illegittimità, invalidità o irrilevanza della domanda del<br />
privato. D’altro canto, se così non fosse, il cittadino sarebbe<br />
danneggiato dalla violazione di un dovere d’ufficio ascrivibile<br />
unicamente ai funzionari e dipendenti pubblici ed a lui non<br />
imputabile. Il che significa, sempre ad avviso del Tribunale,<br />
che quand’anche privo di numero di protocollo ovvero con<br />
protocollazione irregolare, ovvero assertivamente tardiva,<br />
l’atto produce ugualmente i propri effetti ove gli elementi derivanti<br />
dalle operazioni di protocollazione (registrazione, segnatura,<br />
ecc. ) siano facilmente ricavabili aliunde, ad es, anche<br />
da un semplice timbro datario apposto dalla medesima<br />
amministrazione sul documento privato, a meno che non si<br />
denunci la falsità di quel timbro e della relativa data, che va<br />
comunque dimostrata.<br />
PROCESSO AMMINISTRATIVO<br />
NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO TELEFAX<br />
T.A.R. Piemonte, sez. I, 1 giugno 2012 n. 648 - Pres. Balucani<br />
- Est. Ravasio.<br />
Nel processo amministrativo è inammissibile la notifica<br />
di atti processuali a mezzo telefax, sia che venga effettuata<br />
dal difensore, sia che venga affidata all’ufficiale<br />
giudiziario, a prescindere dal fatto che si tratti dell’atto<br />
introduttivo di un giudizio o di un atto notificato in corso<br />
di giudizio. Il telefax è utilizzabile solo quale modalità<br />
di spedizione delle comunicazioni di cancelleria ed<br />
esclusivamente nei confronti dei difensori che, costituendosi<br />
in giudizio, abbiano manifestato la disponibilità<br />
a ricevere tali comunicazioni a mezzo fax, presso<br />
un’utenza all’uopo indicata.<br />
Un’impresa, partecipante ad una gara indetta da un Comune<br />
per l’affidamento del servizio di gestione calore, fornitura<br />
combustibile e manutenzione degli impianti termici a servizio<br />
degli edifici comunali, propone ricorso al Tar avverso il<br />
provvedimento con il quale l’appalto è stato aggiudicato ad<br />
altra concorrente. Deduce, fra l’altro, che la composizione<br />
della Commissione giudicatrice è stata illegittimamente modificata<br />
nel corso della procedura, mediante sostituzione per<br />
iniziativa del Presidente di due componenti interni con due<br />
esterni. L’aggiudicataria propone ricorso incidentale con il<br />
quale deduce in via prioritaria l’inammissibilità del ricorso<br />
principale in quanto notificato a mezzo di telefax. Il Tribunale<br />
Osservatorio<br />
Tribunali amministrativi regionali<br />
lo dichiara fondato. Afferma che nel processo amministrativo<br />
non è consentita la notifica di atti processuali a mezzo<br />
fax, sia che venga effettuata dal difensore, sia che venga affidata<br />
all’ufficiale giudiziario, sia che si tratti dell’atto introduttivo<br />
di un giudizio, sia di un atto notificato in corso di giudizio.<br />
Il telefax può invece essere utilizzato esclusivamente<br />
quale modalità di spedizione delle comunicazioni di cancelleria<br />
e soltanto ai difensori che, costituendosi in giudizio, abbiano<br />
manifestato la disponibilità a ricevere tali comunicazione<br />
a mezzo fax, presso una utenza indicata all’uopo. Ciò per<br />
la ragione che il telefax non fornisce alcuna garanzia in ordine<br />
al soggetto che materialmente raccoglie l’atto né in ordine<br />
all’effettiva leggibilità della copia spedita, in ciò differenziandosi<br />
nettamente dalla posta elettronica certificata, che<br />
perviene ad una casella di posta elettronica che si presume<br />
nella sola disponibilità del destinatario e che certamente<br />
consente al medesimo di ricevere una copia integra. Aggiunge<br />
il Tribunale che nel processo amministrativo l’unica norma<br />
che fa riferimento alla possibilità di notificare a mezzo<br />
fax un ricorso giurisdizionale amministrativo é l’art. 56 comma<br />
2, c.p.a., che disciplina l’ipotesi in cui il ricorrente formuli<br />
nel ricorso introduttivo la richiesta di concessione di un decreto<br />
cautelare inaudita altera parte, affermando che il ricorrente<br />
deve in tal caso depositare in giudizio almeno la dimostrazione<br />
di aver spedito il ricorso a mezzo fax. Osserva che<br />
tale modalità di notifica vale al solo scopo di consentire all’organo<br />
giudicante di pronunciarsi su una richiesta di decreto<br />
cautelare ai sensi dell’art. 56 c.p.a., e non può essere utilizzata<br />
per un altro scopo.<br />
RICORSO PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO PROPOSTO<br />
NEI CONFRONTI DI PARTE PRIVATA<br />
T.A.R. Catania, sez. I, 24 maggio 2012 n. 1312 - Pres.<br />
Campanella - Est. Bruno<br />
Ai sensi dell’art. 112 c.p.a. deve ritenersi ammissibile il<br />
ricorso proposto, per l’esecuzione del giudicato formatosi<br />
su una sentenza del giudice amministrativo, nei<br />
confronti di una parte privata.<br />
Con sentenza emessa dal Tar nel lontano 2000, confermata<br />
in appello e passata quindi in giudicato alcuni privati ottennero<br />
l’annullamento del decreto regionale che autorizzava l’Enel<br />
ad occupare terreni di loro proprietà al fine di realizzare<br />
una linea per il trasporto di energia elettrica. Di conseguenza<br />
diffidarono l’Enel a procedere alla rimozione dei tralicci tuttora<br />
presenti sui loro terreni e, stante il suo silenzio, proposero<br />
innanzi al Tar ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112<br />
c.p.a. Prima di passare al merito della controversia il Tribunale<br />
ha ritenuto opportuno evidenziare la peculiarità del contenzioso<br />
portato al suo esame, e cioè un’esecuzione di giudicato<br />
proposta nei confronti non di una Pubblica amministrazione,<br />
ma di un soggetto privato (l’Enel s.p.a.), che aveva<br />
preso parte quale controinteressato ad entrambi i gradi del<br />
precedente giudizio di cognizione. A fronte di tale richiesta,<br />
che implicherebbe l’adozione dell’ordine di esecuzione e l’eventuale<br />
successiva attività commissariale nei confronti non<br />
della Pubblica amministrazione, ma di un privato, il Tribunale<br />
si è considerato chiamato a valutare d’ufficio l’ammissibilità<br />
della pretesa dedotta. Questa dovrebbe considerarsi esclusa<br />
sulla base del principio ricorrente nella giurisprudenza del<br />
giudice amministrativo, secondo cui il giudizio di ottemperanza<br />
è possibile solo quando il soggetto obbligato è una<br />
Pubblica Amministrazione, cui sia imputabile il debito nei<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 895
Osservatorio<br />
Tribunali amministrativi regionali<br />
confronti del privato, il cui inadempimento comporta l’onere<br />
di imporre in via sostitutiva, direttamente o a mezzo di un<br />
commissario ad acta, i comportamenti necessari per assicurare<br />
il concreto soddisfacimento del ricorrente. Il Tribunale<br />
dichiara di non condividere tale conclusione. Aggiunge che<br />
non depone per una declaratoria d’inammissibilità del gravame<br />
il fatto che i ricorrenti potrebbero ottenere adeguata tutela<br />
delle proprie ragioni mediante un’azione possessoria o<br />
petitoria da esperire in sede civile allo scopo di far cessare<br />
l’abusiva occupazione dei loro terreni, ormai definitivamente<br />
accertata col giudicato. Il giudizio di ottemperanza è infatti<br />
strumento di tutela concorrente (alternativa o complementare)<br />
con altri rimedi offerti dall’ordinamento. Ciò premesso<br />
esiste, ad avviso del Tribunale, un primo elemento di carattere<br />
testuale che indurrebbe a considerare ammissibile l’azione<br />
proposta (anche) nei confronti della società privata. Si<br />
riferisce, in particolare, all’art. 112 c.p.a., che esordisce affermando<br />
che «I provvedimenti del giudice amministrativo devono<br />
essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle<br />
altre parti». Sempre ad avviso del Tribunale detta disposizione<br />
si caratterizza sotto tre aspetti: in primo luogo, perché codifica<br />
l’obbligo di esecuzione delle sentenze amministrative;<br />
in secondo luogo, perché estende la declaratoria dell’obbligo<br />
di esecuzione delle decisioni anche alle ‘‘altre parti’’ (in ipotesi,<br />
anche private) che hanno partecipato al processo nel<br />
quale il giudicato si è formato; infine, perché autorizza ad<br />
operare un collegamento fra le due norme (ed in questo sta<br />
forse la novità principale), ed a ritenere proponibile il giudizio<br />
di ottemperanza anche nei confronti di soggetti diversi dalla<br />
Pubblica amministrazione, che sono però comunque tenuti<br />
ad eseguire i provvedimenti del giudice amministrativo. In<br />
sostanza, mentre le norme previgenti che si occupavano del<br />
giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo<br />
(segnatamente, l’art. 27 n. 4, t.u. Consiglio di Stato, e l’art.<br />
37, legge Tar) si limitavano a disciplinare, sotto il profilo della<br />
competenza, l’azione volta ‘‘ad ottenere l’adempimento dell’obbligo<br />
dell’autorità amministrativa’’ di conformarsi al giudicato,<br />
la nuova norma del Codice del processo amministrativo<br />
agisce su due fronti: stabilisce chi deve eseguire il giudicato,<br />
includendovi oltre all’Autorità amministrativa anche le<br />
parti private; successivamente fissa le caratteristiche e le<br />
condizioni per l’esercizio dell’actio iudicati. Si tratta, per il Tribunale,<br />
di chiari segnali presenti nel Codice che inducono a<br />
ritenere ammissibile l’azione per l’esecuzione del giudicato.<br />
Aggiunge che, se inteso con questa connotazione allargata,<br />
il giudizio di ottemperanza va a realizzare quel principio di effettività<br />
della tutela (art. 1 c.p.a.), che per espressa disposizione<br />
di legge «... è realizzato attraverso la concentrazione<br />
davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli<br />
interessi legittimi e, nelle particolari materia indicate dalla<br />
legge, dei diritti soggettivi» (art. 7 comma 7, c.p.a.). È evidente<br />
che non vi sarebbe tutela giurisdizionale effettiva se il<br />
giudice amministrativo, una volta emessa la sentenza, con<br />
statuizione definitiva e vincolante per tutte le parti, vedesse<br />
paralizzati i propri poteri di intervento esecutivo per il solo<br />
fatto che la mancata esecuzione del giudicato sia imputabile<br />
alla parte privata. Aggiunge infine che, in base all’art. 103<br />
Cost.., il giudice amministrativo non è il giudice esclusivo<br />
dell’Amministrazione, ma il giudice dell’interesse legittimo<br />
e, in particolari materie, anche dei diritti soggettivi. Pertanto,<br />
appare costituzionalmente legittima l’attribuzione del compito<br />
di garantire l’attuazione del giudicato anche nei casi in cui<br />
l’obbligo di esecuzione gravi su una parte privata, venendo<br />
in rilievo la tutela di un vero e proprio diritto soggettivo, affidata<br />
dal legislatore ordinario al giudice amministrativo, che<br />
sulla materia esercita addirittura una giurisdizione estesa al<br />
merito (art. 134 c.p.a.).<br />
896 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
Osservatorio<br />
della Corte dei Conti<br />
acuradiFrancesco Battini<br />
CONTROLLI<br />
IL RAPPORTO 2012 SUL COORDINAMENTO<br />
DELLA FINANZA PUBBLICA<br />
Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, delibera<br />
31 maggio 2012, n. 14/2012/CONTR<br />
La parte iniziale del Rapporto si sofferma in particolare<br />
sugli andamenti tendenziali della finanza pubblica nell’ultimo<br />
biennio, sugli effetti delle correzioni apportate e sulla<br />
‘‘eredità’’ che tale insieme di eventi ha proiettato sul<br />
2012. Viene sottolineato, al riguardo, che sono esplose<br />
già nel 2011 le contraddizioni che accompagnano l’attuazione<br />
della politica di bilancio: da una parte, l’efficacia<br />
delle misure di contenimento delle spese, che nei fatti si<br />
rivelano più stringenti di quanto sembri; dall’altra, una dinamica<br />
di crescita asfittica, che rende difficile conseguire<br />
risultati migliori di quelli effettivamente realizzati.<br />
Il 2011, in particolare, ha lasciato all’anno successivo condizioni<br />
di crescita molto deboli; eredità difficile è anche<br />
quella delle manovre di contenimento attivate negli anni<br />
ancora precedenti, tali da ridurre l’indebitamento, ma con<br />
un gettito fiscale ancora insufficiente, penalizzato dalla<br />
mancata ripresa dell’economia, secondo un fenomeno<br />
non occasionale, ma destinato a protrarsi per alcuni anni.<br />
Già nella seconda metà del 2011, tuttavia, con effetti<br />
proiettati sul 2012, la composizione della manovra di finanza<br />
pubblica è mutata radicalmente e ha iniziato forzatamente<br />
ad incidere più sull’entrata che sulle riduzioni ulteriori<br />
di spesa, secondo una logica emergenziale adottata<br />
anche dal nuovo governo e la cui controindicazione è il<br />
rischio che un ulteriore rallentamento dell’economia allontani<br />
il conseguimento degli obiettivi di gettito. Occorre<br />
pertanto incidere sui fattori che bloccano la crescita, per<br />
recuperare, attraverso maggiori incrementi del Pil, il gettito<br />
mancante, ma occorre anche in questo caso prendere<br />
atto del lungo tempo necessario per riassorbire il vuoto<br />
di prodotto generato dalla crisi.<br />
Nel corso della presentazione del terzo ‘‘Rapporto sul coordinamento<br />
della finanza pubblica’’ (Camera dei Deputati, 5 giugno<br />
2012), il Presidente della Corte dei conti ha rilevato anzitutto<br />
l’originalità del documento, che offre alle Istituzioni e<br />
all’opinione pubblica elementi di conoscenza e riflessione intesi<br />
a valutare l’efficacia degli strumenti di verifica degli andamenti<br />
finanziari e, insieme, l’adeguatezza delle misure correttive<br />
necessarie a ripristinare le regolarità violate.<br />
La Corte - ha poi precisato il Presidente - si presenta oggi<br />
pronta al compito di garantire l’equilibrio dei bilanci e il contenimento<br />
del debito delle pubbliche amministrazioni, forte<br />
Osservatorio<br />
Corte dei Conti<br />
@Il testo integrale della documentazione è consultabile<br />
su: www.cortedeiconti.it<br />
non soltanto della sua vasta e ramificata presenza sul territorio,<br />
ma anche del nuovo tipo di controllo ad essa affidato, dichiaratamente<br />
finalizzato ad assicurare, in vista dell’unità<br />
economica della Repubblica e del coordinamento della finanza<br />
pubblica, la sana gestione finanziaria degli enti locali, come<br />
affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.<br />
179 del 2007.<br />
Ed è anche in quest’ambito che si pone il contributo offerto<br />
dalla Corte con il ‘‘Rapporto’’, che mira a colmare un vuoto e<br />
uno squilibrio tra l’eccesso di analisi, misurazioni, proiezioni<br />
e dibattiti che caratterizzano il momento della presentazione<br />
e approvazione di provvedimenti di finanza pubblica e la quasi<br />
totale mancanza di relazioni e studi dedicati a verificare a<br />
posteriori (nella specie, relativamente al 2011) se, quanto e<br />
come abbiano in realtà funzionato gli strumenti impiegati.<br />
In tale contesto, la funzione ausiliaria nei confronti del Parlamento<br />
(e del Governo), in termini di trasparenza sui risultati<br />
della gestione, acquista particolare rilevanza nell’attuale quadro<br />
congiunturale, nel quale i vincoli imposti dalla nuova governance<br />
europea impongono di ricercare un difficile punto<br />
di equilibrio tra riduzione del debito pubblico e ritorno alla<br />
crescita economica.<br />
Il Presidente ha poi fatto cenno alla parificazione del Rendiconto<br />
generale dello Stato che, abbinata alla tradizionale Relazione<br />
annua sui risultati della finanza pubblica, interviene<br />
quasi in concomitanza con il Rapporto sul coordinamento,<br />
sottintendendo l’esigenza di una ripartizione di compiti tra i<br />
due referti, tale tra l’altro da tener conto dell’ampia relazione<br />
annua - anch’essa quasi concomitante - sui costi del personale<br />
pubblico.<br />
Quanto ai contenuti del Rapporto, sinteticamente richiamati<br />
dalla stessa presentazione del Presidente ed illustrati poi più<br />
diffusamente dal Relatore, la parte iniziale, che reca il titolo<br />
di ‘‘Sintesi e conclusioni’’ si sofferma in particolar modo sugli<br />
andamenti tendenziali della finanza pubblica nell’ultimo<br />
biennio, sugli effetti delle correzioni apportate e sulla ‘‘eredità’’<br />
che tale insieme ha proiettato sul 2012.<br />
Viene al riguardo ricordato che all’inizio della legislatura, nel<br />
giugno del 2008, si ritenne che tutta la correzione dei conti<br />
pubblici potesse essere concentrata nel decreto legge n.<br />
112 del 2008, nel dichiarato presupposto che il pareggio di<br />
bilancio potesse essere conseguito già nel 2011 e non occorresse<br />
prefigurare altri interventi nell’arco dell’intera legislatura.<br />
La sicurezza sottesa da tali affidamenti venne tuttavia subito<br />
meno con lo scatenarsi della crisi finanziaria globale, e, nel<br />
contesto di mutate condizioni internazionali, la stima iniziale<br />
di una crescita appena superiore all’1 per cento annuo - che<br />
pure confermava i bassi saggi di espansione che, già in precedenza,<br />
penalizzavano l’economia italiana nel confronto internazionale<br />
- non poteva essere mantenuta: nel biennio<br />
2008-09 il prodotto italiano si riduceva, infatti, tra il 6 e il 7<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 897
Osservatorio<br />
Corte dei Conti<br />
per cento e l’attività economica arretrava sui livelli di inizio<br />
del decennio.<br />
Fecero seguito dapprima la decisione, condivisa dall’Ue, di<br />
sospendere in via temporanea il riequilibrio dei saldi di bilancio<br />
pubblico (nel 2009 l’indebitamento era aumentato al 5,4<br />
per cento del Pil) e poi, a metà del 2010, allorché la crisi recessiva<br />
risultò altrove superata e si intravvide la possibilità di<br />
recuperare parzialmente il prodotto perso, la stretta del d.l.<br />
n. 78/2010 (legge n. 122), che peraltro conservò l’impostazione<br />
originaria della manovra, concentrando gli interventi<br />
dal lato della spesa nel tentativo di preservare l’invarianza<br />
della pressione fiscale.<br />
Gli andamenti del 2011 hanno invece posto in luce una realtà<br />
assai diversa e più fragile, con variazioni del Pil tornate negative<br />
e con un’economia italiana nuovamente scivolata in<br />
recessione. Secondo stime dell’Istat, la contrazione del prodotto<br />
è del resto proseguita nel primo trimestre del 2012 e<br />
si prolungherà, tanto che le organizzazioni internazionali prevedono<br />
per l’Italia una variazione negativa del prodotto anche<br />
nel 2013.<br />
L’avvio di una nuova fase recessiva ha ovviamente allontanato<br />
nel tempo il recupero della perdita di prodotto subita<br />
nel corso del 2008-09, che risultava riassorbita per meno del<br />
40% nel primo trimestre 2011 (2,6 punti su 7), ma, già alla fine<br />
dell’anno, con una perdita di ulteriori 0,8 punti.<br />
Deve tenersi conto, pertanto, che il 2011 ha lasciato in eredità<br />
all’anno successivo condizioni di crescita molto deboli, e<br />
che un’eredità difficile è anche quella che proviene per il<br />
2012 dalle manovre di contenimento attivate negli anni precedenti,<br />
per effetto delle quali hanno operato nel 2011 correzioni<br />
di spesa per quasi 35 miliardi, mentre assai meno pronunciato<br />
(inferiore ai 12 miliardi) è stato il sostegno assicurato<br />
dal gettito fiscale. In virtù di riduzioni di spesa superiori alle<br />
attese, l’indebitamento è infatti sceso nel 2011 al 3,9 per<br />
cento del Pil, ma il gettito fiscale è rimasto ancora al di sotto<br />
delle previsioni, penalizzato dalla mancata ripresa dell’economia,<br />
secondo un fenomeno non occasionale, ma destinato a<br />
protrarsi per alcuni anni.<br />
Già nella seconda metà del 2011, tuttavia, con effetti proiettati<br />
sul 2012 e sugli anni a seguire, la composizione della<br />
manovra di finanza pubblica è mutata radicalmente e ha iniziato<br />
forzatamente ad incidere più sull’entrata che sulle riduzioni<br />
ulteriori di spesa. A luglio, in condizioni di mercato ancora<br />
relativamente tranquille, ma con l’economia già in rallentamento,<br />
il governo pro-tempore annunciava la volontà di<br />
azzerare l’indebitamento pubblico entro il 2014 e a tal fine<br />
varava una nuova manovra di correzione dei conti pubblici<br />
(d.l. 98/2011). L’obiettivo non veniva ritenuto credibile e, sotto<br />
la pressione di tassi sui titoli pubblici in deciso rialzo, già<br />
ad agosto il governo stesso adottava una seconda manovra<br />
correttiva (d.l. 138/2011), anticipando al 2013 il pareggio programmatico<br />
di bilancio.<br />
Neanche questa decisione rasserenava i mercati e, a novembre,<br />
il tasso di interesse sui Btp saliva fino al 7 per cento,<br />
livello che avrebbe compromesso la sostenibilità di lungo<br />
periodo delle finanze pubbliche italiane.<br />
A dicembre, il nuovo governo ribadiva la volontà di conseguire<br />
il pareggio di bilancio nel 2013 e, con il d.l. 201/2011, aggiungeva<br />
al quadro programmatico nuovi provvedimenti correttivi,<br />
ritenuti necessari per conseguire l’obiettivo. Caratteristica<br />
rilevante delle manovre appena elencate è, come si è<br />
detto, lo spostamento della correzione dal lato delle entrate:<br />
nel bilancio programmatico del 2012 sono state iscritte maggiori<br />
entrate discrezionali per ben 42,6 miliardi, circa la metà<br />
delle quali attribuibili al d.l. 201/2011 del nuovo governo.<br />
Sono dunque esplose già nel 2011 - rileva la Corte - le contraddizioni<br />
che accompagnano l’attuazione della politica di bilancio:<br />
da una parte, l’efficacia delle misure di contenimento<br />
delle spese, che nei fatti si rivelano più stringenti di quanto<br />
sembri essere percepito dall’opinione pubblica nazionale e,<br />
soprattutto, internazionale; dall’altra, una dinamica di crescita<br />
asfittica, che rende difficile conseguire risultati migliori di<br />
quelli effettivamente realizzati.<br />
Sulle difficoltà della crescita ha in parte inciso anche la composizione<br />
delle riduzioni di spesa ottenute dalle manovre di<br />
contenimento: sotto il profilo dell’efficacia di quest’ultime,<br />
viene anzitutto rilevato che la spesa dello Stato, al netto degli<br />
interessi e dei trasferimenti alle amministrazioni locali, risulta<br />
diminuita, nel biennio 2010-2011, di circa il 6 per cento,<br />
ma con un andamento assai sbilanciato, posto che alla riduzione<br />
della spesa corrente di circa il 3 per cento si è affiancata<br />
una caduta degli investimenti del 26%, a sua volta determinata<br />
dal dimezzamento dei contributi alle imprese.<br />
Andamenti analoghi si riscontrano nel settore delle amministrazioni<br />
locali, con un disavanzo (0,3% del Pil nel 2011) inferiore<br />
alle attese e, per il secondo anno consecutivo, con una<br />
riduzione delle uscite complessive. Ma, anche in questo settore,<br />
in esito soprattutto ad una caduta della spesa in conto<br />
capitale, seppur accompagnata da una flessione (1,2 per<br />
cento), per la prima volta, anche della spesa corrente. Ne deriva<br />
che le misure di consolidamento fiscale hanno consentito<br />
di mantenere il contributo degli enti territoriali al disavanzo<br />
complessivo sui livelli previsti, ma non senza pagare un<br />
prezzo in termini di una dequalificazione della spesa e di un,<br />
seppur moderato, aumento della pressione fiscale locale.<br />
Anche la gestione della spesa sanitaria ha presentato, nel<br />
2011 risultati migliori delle attese, con uscite complessive<br />
(112 miliardi) inferiori di oltre 2,9 miliardi al dato previsto. Per<br />
la prima volta, la spesa sanitaria ha ridotto, seppur lievemente,<br />
la sua incidenza in termini di Pil, scendendo dal 7,3 per<br />
cento del 2010 al 7,1 e si sono ridotte di un ulteriore 28 per<br />
cento le perdite prodotte dal sistema (ed a carico delle amministrazioni<br />
regionali)<br />
Nel guardare ai futuri sviluppi della politica di bilancio, il Rapporto<br />
della Corte rileva che il positivo risultato ottenuto in<br />
termini di spesa si è accompagnato, specie negli enti locali,<br />
ad una crescente fragilità e a pratiche tendenti ad attenuare<br />
gli effetti immediati delle misure di contenimento, con il rischio<br />
in alcuni casi di spostare in avanti il necessario riequilibrio<br />
strutturale. La verifica dei bilanci degli enti territoriali<br />
conferma un incremento delle situazioni di ‘‘sofferenza finanziaria’’<br />
e la presenza di fenomeni contabili - il più rilevante<br />
dei quali consiste nel ricorso ad entità partecipate - che<br />
possono celare situazioni di squilibrio finanziario.<br />
Dall’analisi per tipologie di spesa, emerge in ogni caso che i<br />
redditi da lavoro dipendente pubblico hanno registrato nel<br />
2011 una riduzione superiore alle attese - e che fa seguito<br />
ad un rallentamento in atto già da anni - laddove la stretta<br />
impressa agli acquisti di beni e servizi dei ministeri si è tradotta,<br />
nel triennio 2009-2011, in una riduzione complessiva<br />
degli impegni di bilancio dello Stato di oltre l’8 per cento.<br />
Osserva la Corte, in via conclusiva, che la logica emergenziale<br />
nuovamente emersa nel 2011 ha impresso una direzione<br />
diversa alla manovra di finanza pubblica, con gli interventi<br />
correttivi decisi nell’estate che affidavano all’entrata il reperimento<br />
di oltre i due terzi delle maggiori risorse di bilancio e<br />
con l’aggiunta, da parte del nuovo governo, di misure integrative<br />
di correzione tali da confermare il ricorso prevalente<br />
alla leva fiscale per tutto l’orizzonte programmatico. La scelta<br />
di accentuare la manovra dal lato delle entrate risponde,<br />
898 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
evidentemente, all’esigenza di assicurare il pareggio di bilancio,<br />
già nel 2013, in un contesto reso più difficile dalla crisi finanziaria<br />
e dai rischi circa la sostenibilità del debito dei paesi<br />
europei più esposti. Nei fatti, d’altra parte, l’aumento discrezionale<br />
della pressione fiscale contrasta la caduta del gettito<br />
provocata dalla perdita permanente di prodotto.<br />
La controindicazione di questa scelta sta negli impulsi recessivi<br />
- del resto riconosciuti e quantificati nello stesso Def<br />
2012-2015 - che una maggiore imposizione trasmette all’economia<br />
reale, dunque nel rischio che un ulteriore rallentamento<br />
dell’economia allontani il conseguimento degli obiettivi<br />
di gettito. Il pericolo di un avvitamento deve essere attentamente<br />
monitorato, disinnescando il circolo vizioso che va<br />
delineandosi.<br />
Occorre pertanto incidere sui fattori che bloccano la crescita,<br />
per recuperare, attraverso maggiori incrementi del Pil, il gettito<br />
mancante, ma occorre anche in questo caso prendere<br />
atto del lungo tempo necessario per riassorbire il vuoto di<br />
prodotto generato dalla crisi. Completare il percorso di adeguamento<br />
è essenziale per aprire prospettive di crescita, ma<br />
non appare né facile né semplice. Tanto per le dimensioni<br />
dello sforzo da richiedere alla finanza pubblica, quanto per i<br />
limitati spazi di apertura disponibili, nella considerazione che<br />
il settore impositivo naturalmente deputato (il prelievo sui<br />
consumi) risulta già prenotato da un eventuale aumento<br />
temporaneo delle aliquote Iva, anch’esso potenzialmente<br />
gravido di controindicazioni.<br />
Sostanzialmente esauriti i margini finora offerti dalle entrate<br />
volontarie, a cominciare da quelle per giochi, e dall’efficientamento<br />
dell’attività di riscossione, si rafforzano, ad avviso<br />
della Corte, le ragioni per puntare sulla soluzione dell’ampliamento<br />
della base imponibile, assegnando alla lotta all’evasione<br />
ed all’elusione ed al ridimensionamento dell’erosione<br />
il compito di assicurare margini consistenti per un riequilibrio<br />
del sistema di prelievo al fine di poter almeno in parte conciliare<br />
rigore, equità e crescita.<br />
CHIUSURA DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE<br />
2000-2006 IN MATERIA DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI<br />
Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana,<br />
deliberazione 19 aprile 2012-2 maggio 2012, n. 23/<br />
2012/VSGF<br />
Un’indagine svolta dalla sezione regionale e coordinata<br />
dalla sezione centrale per gli affari comunitari e internazionali<br />
ha evidenziato, relativamente alla chiusura della<br />
programmazione della Regione siciliana relativa ai fondi<br />
strutturali europei, la compresenza di diverse criticità,<br />
con una percentuale di progetti non conclusi pari al 35%<br />
e con un elevato e tardivamente rilevato tasso di errore<br />
(rapporto tra spesa irregolare e quella controllata).<br />
Nel programmare un’indagine sulla chiusura della programmazione<br />
regionale 2000-2006 in materia di fondi strutturali<br />
europei, con particolare riferimento al Fesr, la sezione di<br />
controllo per la Regione siciliana ha aderito, in collegamento<br />
con altre sezioni regionali, ad una indagine coordinata dalla<br />
sezione centrale per gli affari comunitari e internazionali e<br />
svolta in cooperazione con la Corte dei conti europea, ai sensi<br />
dell’art. 287 del Trattato sul funzionamento dell’Unione<br />
europea e di uno specifico accordo di collaborazione stipulato<br />
nel 2008 tra il Presidente della Corte dei conti italiana e<br />
quello della Corte dei conti europea.<br />
L’indagine è stata organizzata secondo una metodologia co-<br />
Osservatorio<br />
Corte dei Conti<br />
mune e definita nel corso di appositi incontri, nel corso dei<br />
quali sono stati specificati i contenuti principali da acquisire<br />
nel corso dell’istruttoria ed è stato predisposto un questionario<br />
da inviare alle amministrazioni regionali interessate a fini<br />
di comparazione dei dati acquisiti.<br />
L’indagine si è in particolare proposta di verificare la regolarità,<br />
tempestività ed adeguatezza delle procedure adottate<br />
dall’amministrazione regionale, valutare i principali aspetti<br />
della gestione complessiva del Por e il livello di realizzazione<br />
degli obiettivi programmati, con uno speciale scrutinio sulla<br />
coerenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati.<br />
In sede di considerazioni conclusive, il referto della sezione<br />
si sofferma sulla compresenza di diverse criticità, in particolare<br />
sulla non completa realizzazione del programma, verificatasi<br />
in particolare su alcuni assi di intervento e dovuta anche<br />
a difficoltà di programmazione e alla sostituzione di progetti<br />
incoerenti.<br />
L’eccessiva frammentazione degli interventi programmati e<br />
la notevolissima presenza di progetti non conclusi (pari al 35<br />
per cento della spesa certificata) hanno sfavorevolmente inciso<br />
sullo sviluppo locale e non hanno prodotto l’auspicato<br />
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione regionale.<br />
I ricambi ai vertici delle strutture regionali, verificatisi a seguito<br />
di una riorganizzazione dell’amministrazione, hanno di fatto<br />
rallentato la spesa e a ciò si è aggiunta l’alta percentuale<br />
di turn-over registratasi presso le strutture di controllo e le<br />
modifiche organizzative che hanno reso meno efficaci i controlli<br />
di primo livello, limitando la possibilità di individuare in<br />
anticipo errori e irregolarità. Neèderivato un tasso di errore<br />
(ovvero il rapporto tra la spesa irregolare e quella controllata)<br />
molto elevato, riscontrato a seguito dei controlli di secondo<br />
livello, anch’essi contrassegnati da caratteri di disomogeneità<br />
nel corso degli anni e concentratisi prevalentemente alla<br />
fine del periodo di programmazione.<br />
Le irregolarità sistemiche relative agli appalti hanno notevolmente<br />
influenzato il tasso di errore e hanno prodotto conseguenze<br />
economiche negative per l’erario regionale. Peraltro,<br />
anche a seguito della sterilizzazione dovuta agli appalti, il tasso<br />
di errore si è mantenuto particolarmente elevato e le irregolarità<br />
rilevate hanno influito anche sulle significative decertificazioni<br />
operate. Tale fenomeno, riducendo il contributo a<br />
carico del bilancio comunitario, determina un onere non indifferente<br />
sul bilancio nazionale e regionale.<br />
Il ricorso massiccio ai progetti coerenti (per oltre il 43 per<br />
cento della spesa) espone al rischio di una scarsa selettività<br />
e qualità degli interventi denotando altresì una insufficiente<br />
aderenza all’originaria programmazione. La mancata attivazione,<br />
inoltre, di forme di controllo specifiche destinate ai<br />
progetti coerenti, non ha consentito di individuare criticità<br />
peculiari a tale tipologia di progetti. In materia, dubbi si profilano<br />
sul puntuale rispetto del principio comunitario di addizionalità.<br />
Da perseguire con maggiore incisività, anche attraverso forme<br />
coattive, sono invece le irregolarità, come i conseguenti<br />
recuperi.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 899
CODICE CIVILE - XVIII ed.<br />
a cura di Piero Schlesinger<br />
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PENALE - XVI ed.<br />
a cura di Giovanni Fiandaca<br />
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COLLANA CODICI LEGALI 2012<br />
Propone il testo aggiornato dei 4 Codici, il Trattato sul funzionamento UE (ex Trattato CE), la Costituzione della Repubblica<br />
italiana e una ricca raccolta di Leggi complementari suddivise per materia.<br />
La sezione Giurisprudenza riporta le massime delle Sezioni Unite della Cassazione civile e penale (segnalate con una<br />
bilancina posta prima di ciascun articolo del codice).<br />
Compreso nel prezzo, l’aggiornamento on-line del testo dei codici.<br />
Aggiornato, da ultimo, con: D.L. 2 marzo 2012, n. 16, c.d. “decreto<br />
semplificazioni tributarie”; D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv., con modif.,<br />
dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, c.d. “semplificazione e sviluppo”; L. 27<br />
gennaio 2012 , n. 3, c.d. “sovraindebitamento”; D.L. 24 gennaio 2012,<br />
n. 1, conv., con modif., dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, c.d. “decreto<br />
liberalizzazioni”; D.M. 12 dicembre 2011, sulla modifica del saggio di<br />
interesse legale; D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv., con modif., dalla<br />
L. 22 dicembre 2011, n. 214, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità<br />
e il consolidamento dei conti pubblici”; L. 12 novembre 2011, n. 183,<br />
c.d. “Legge di stabilità 2012”.<br />
Aggiornato, da ultimo, con: D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv., con modif.,<br />
dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, c.d. “semplificazione e sviluppo”; L. 27<br />
gennaio 2012 , n. 3, c.d. “sovraindebitamento”; D.L. 24 gennaio<br />
2012, n. 1, conv., con modif., dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, c.d. “decreto<br />
liberalizzazioni”; L. 29 dicembre 2011, n. 218, in materia di “opposizione<br />
a decreto ingiuntivo”; D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, conv.,<br />
con modif., dalla L. 17 febbraio 2012, n. 10, “Disposizioni urgenti per<br />
l’efficienza della giustizia civile”; L. 11 novembre 2011, n. 180, “Norme<br />
per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”; D.Lgs. 15<br />
novembre 2011, n. 195, “disposizioni correttive e integrative al codice<br />
del processo amministrativo”; L. 12 novembre 2011, n. 183, c.d. “Legge<br />
di stabilità 2012”; D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, in materia di “semplificazione<br />
e riduzione dei procedimenti civili”.<br />
Il codice penale è corredato dalle note procedurali, segnalate per ciascun<br />
tipo di reato.<br />
Aggiornato, da ultimo, con: L. 15 febbraio 2012, n. 12, “Norme in materia<br />
di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica”;<br />
L. 27 gennaio 2012 , n. 3, c.d. “sovraindebitamento”; D.L. 22 dicembre<br />
2011, n. 211, conv., con modif., dalla L. 17 febbraio 2012, n.<br />
9, c.d. “sovraffollamento delle carceri”; L. 12 novembre 2011, n. 183,<br />
c.d. “Legge di stabilità 2012”; D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, c.d.<br />
“Codice delle leggi antimafia”; L. 14 settembre 2011, n. 148, in materia<br />
di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; D.L. 13 agosto<br />
2011, n. 138, conv., con modif., dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, di<br />
“stabilizzazione finanziaria”; D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, in materia di<br />
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ABUSI<br />
MERCATO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA<br />
Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento<br />
14 marzo 2012, n. 23396<br />
Costituisce abuso di posizione dominante l’omessa o ritardata<br />
fornitura delle informazioni necessarie all’espletamento<br />
della gara per l’assegnazione del servizio di<br />
raccolta dei rifiuti.<br />
La società Messinambiente è stata condannata al pagamento<br />
di una sanzione pecuniaria di 52 mila euro per un abuso di<br />
posizione dominante consistente nell’avere omesso e, in alcuni<br />
casi, ritardato la fornitura al Comune delle informazioni<br />
necessarie per bandire le nuove gare di affidamento del servizio<br />
di raccolta e recupero dei rifiuti urbani. In questo modo,<br />
la società ha attuato una strategia abusiva finalizzata ad ostacolare<br />
il corretto svolgimento delle gare e, in ultima analisi, a<br />
impedire l’esplicarsi di forme di concorrenza per il mercato.<br />
MERCATO ASSICURATIVO<br />
CONCENTRAZIONI<br />
Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento<br />
del 20 giugno 2012, n. 23503<br />
La concentrazione Unipol-Premafin è autorizzata a condizione<br />
che vengano recisi i legami con Mediobanca e<br />
siano ceduti alcuni asset nel ramo danni e vita.<br />
È stata autorizzata con condizioni l’operazione di concentrazione<br />
con cui Unipol Gruppo Finanziario (di seguito UGF) ha<br />
acquisito il controllo esclusivo di Premafin.<br />
Le condizioni cui è stata subordinata l’operazione sono volte,<br />
da un lato, a recidere i legami con Mediobanca, in ragione<br />
del controllo che quest’ultima detiene su Generali, che rappresenta<br />
il principale concorrente del soggetto post merger<br />
nei mercati interessati dall’operazione; dall’altro, a ridurre,<br />
mediante la cessione di asset, la posizione conseguita a livello<br />
nazionale e provinciale nei mercati danni e vita.<br />
Quanto ai legami azionari con Mediobanca, le misure consistono,<br />
in sintesi, in obblighi di cessione di partecipazioni<br />
azionarie, di scioglimento di patti parasociali e in misure volte<br />
a impedire l’esercizio da parte di UGF dei diritti amministrativi<br />
e di voto in Mediobanca. Misure aventi la medesima<br />
finalità sono state imposte anche a Mediobanca.<br />
Osservatorio<br />
Autorità indipendenti<br />
@Il testo integrale dei documenti è consultabile su<br />
www.agcom.com<br />
Per effetto della cessione di asset, il soggetto risultante dalla<br />
concentrazione dovrà ridurre entro un breve lasso temporale<br />
le proprie quote di mercato sotto il 30% a livello nazionale<br />
e provinciale, servendosi di un advisor indipendente.<br />
MONITORAGGIO POST CONCENTRAZIONE ALITALIA/AIRONE<br />
Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento<br />
11 aprile 2012, n. 23496<br />
Alitalia dovrà rimuovere la posizione di monopolio sulla<br />
rotta Milano Linate - Roma entro il 28 ottobre 2012, data<br />
di inizio della stagione IATA ‘‘Winter 2012/2013’’.<br />
In base a quanto previsto dal decreto legge 28 agosto 2008<br />
n. 134, l’Autorità ha accertato che la concentrazione Alitalia-<br />
AirOne, a suo tempo realizzata per espressa previsione di<br />
legge senza la preventiva autorizzazione antitrust, ha creato<br />
una situazione di monopolio sulla rotta Linate-Fiumicino, che<br />
dovrà essere rimossa entro il 28 ottobre 2012. Secondo<br />
l’Autorità, su questa rotta l’alta velocità ferroviaria non rappresenta<br />
ancora un sostituto idoneo rispetto all’aereo, tale<br />
da contenere il potere di mercato di Alitalia soprattutto nei<br />
confronti dei passeggeri che effettuano viaggi di andata e ritorno<br />
in giornata, nelle fasce orarie più remunerative.<br />
Per risolvere tale situazione, la società Alitalia dovrebbe cedere<br />
un numero di slot sufficiente a garantire all’operatore<br />
newcomer un’offerta adeguata nelle fasce orarie a più alta<br />
domanda.<br />
Nelle altre rotte nazionali, invece, l’Autorità ha rilevato che la<br />
posizione di Alitalia, sebbene rafforzata, risulta contendibile<br />
grazie alla pressione concorrenziale esercitata dagli altri vettori<br />
aerei.<br />
INTESE<br />
MERCATO DEI SERVIZI DI AGENZIA MARITTIMA<br />
Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento<br />
22 febbraio 2012, n. 23338<br />
Sanzionato il cartello tra gli agenti marittimi e le associazioni<br />
di categoria per la fissazione dei corrispettivi di<br />
agenzia.<br />
Grazie alle informazioni fornite nell’ambito di un leniency<br />
program, l’Autorità ha sanzionato un cartello segreto tra gli<br />
agenti marittimi e le associazioni di categoria del settore, durato<br />
5 anni, avente ad oggetto la fissazione dei corrispettivi<br />
dei servizi di agenzia.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 901
Osservatorio<br />
Autorità indipendenti<br />
L’intesa accertata si componeva di una parte orizzontale, riguardante<br />
le riunioni della Commissione Portuale, durante le<br />
quali le imprese procedevano alla fissazione concertata dei<br />
diritti fissi e di una parte verticale, costituita dalle condotte di<br />
Assagenti e Spediporto, che trasferivano negli accordi del<br />
2004 e del 2007 l’intesa sui prezzi, raccomandandone il rispetto<br />
con una serie di circolari inviate agli associati.<br />
Il cartello ha prodotto i suoi effetti non solo nel porto di Genova,<br />
in cui erano attivi gran parte degli operatori ad esso<br />
aderenti, ma anche in altri porti del Mediterraneo, ponendosi<br />
come valore di riferimento per la definizione dell’importo dei<br />
diritti fissi.<br />
PARERI ART. 21-BIS<br />
APERTURA DELLE FARMACIE IN PUGLIA<br />
Autorità garante della concorrenza e del mercato - Parere<br />
S941 del 22 maggio 2012<br />
Impedire la libera apertura delle farmacie in orari diversi<br />
da quelli obbligatori è contrario alle norme a tutela della<br />
concorrenza.<br />
L’Autorità ha inviato un parere ex art. 21-bis alla Regione Puglia,<br />
in merito ad una comunicazione sulla regolamentazione<br />
degli orari e dei turni di esercizio delle farmacie, che mantiene<br />
numerosi vincoli contrari alla liberalizzazione degli orari di<br />
apertura, riconosciuta dall’art. 11, comma 8, del d.l. n. 1/12.<br />
La comunicazione impedisce ai farmacisti di operare in orari<br />
diversi da quelli minimi prefissati, consentendo il mantenimento<br />
di bacini d’utenza già cristallizzati intorno alle singole<br />
farmacie e, più in generale, restringendo ingiustificatamente<br />
la concorrenza nella distribuzione farmaceutica attraverso i<br />
suoi canali. Ciò, peraltro, senza che via siano ragioni di interesse<br />
generale tali da giustificare una simile restrizione. L’apertura<br />
al di fuori degli orari obbligatori - che la legge statale<br />
ha opportunamente mantenuto in vista della tutela del diritto<br />
alla salute rappresentata dalla garanzia di reperibilità di farmaci<br />
e cure - si traduce infatti in un aumento dell’offerta,<br />
con innegabili vantaggi per i consumatori.<br />
Rilevata la violazione di norme a tutela della concorrenza,<br />
l’Autorità ha chiesto alla Regione di comunicare entro sessanta<br />
giorni dalla ricezione del parere le iniziative adottate<br />
per conformarsi ad esso. Decorso tale termine senza che la<br />
Regione abbia adottato misure conformative, l’Autorità potrà<br />
presentare un ricorso davanti al giudice amministrativo entro<br />
i successivi trenta giorni.<br />
SEGNALAZIONI<br />
DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI<br />
Autorità garante della concorrenza e del mercato - Segnalazione<br />
S943 del 18 giugno 2012<br />
È necessario procedere alla creazione di una banca dati<br />
dei prezzi degli impianti di carburanti.<br />
L’Autorità torna a sollecitare la creazione di una banca dati<br />
contenente tutti i prezzi dei carburanti praticati dai singoli impianti,<br />
che dovrà consentire ai consumatori di poter individuare<br />
le pompe che praticano i prezzi più bassi. Secondo<br />
l’Autorità, la percezione da parte degli automobilisti della di-<br />
versificazione dei prezzi sul territorio è molto importante perché<br />
consente di ridurre il potere di mercato delle imprese<br />
esistenti, innescando maggiore mobilità dal lato della domanda.<br />
La banca dati potrà essere realizzata senza costi aggiuntivi<br />
a carico della finanza pubblica, come già avviene negli<br />
Stati Uniti.<br />
Commissione nazionale per la società e la borsa<br />
a cura di Emanuela Rotolo<br />
MERCATO MOBILIARE<br />
jUS POENITENDI E CONTRATTI DI RICEZIONE<br />
E TRASMISSIONE DI ORDINI E DI NEGOZIAZIONE<br />
Consob - Comunicazione n. DIN/12030993 del 19 aprile<br />
2012<br />
Il diritto di ripensamento, di cui all’art. 30 del Tuf, non si<br />
estende ai contratti di ricezione e trasmissione di ordini<br />
e di negoziazione, nonché ai singoli ordini impartiti dall’investitore<br />
in esecuzione di tali contratti.<br />
La Commissione si è pronunciata in merito a un quesito volto<br />
a chiarire se il diritto di ripensamento, attribuito dall’art.<br />
30 del Tuf agli investitori che concludano fuori sede contratti<br />
di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli<br />
individuali, si estenda anche ai contratti di ricezione e<br />
trasmissione di ordini e di negoziazione, nonché ai singoli ordini<br />
impartiti dall’investitore in esecuzione di tali contratti.<br />
La Consob ha affermato che la limitazione dello ius poenitendi,<br />
di cui al richiamato art. 30, ai soli contratti di collocamento<br />
di strumenti finanziari e di gestione di portafogli individuali<br />
discenderebbe, oltre che dal tenore letterale del c. 6<br />
dell’art. 30 del Tuf, dalla stessa ratio della disposizione, volta<br />
ad assicurare all’investitore il tempo necessario per meditare<br />
decisioni contrattuali che, per le relative peculiarità, necessitano<br />
di un adeguato spatium deliberandi. In tali casi, in difetto<br />
della sospensione di efficacia del contratto, lo stesso vincolerebbe<br />
il cliente con effetto immediato.<br />
Un’analoga esigenza di contenere l’effetto sorpresa non<br />
emerge, invece, con riguardo alla conclusione dei contratti<br />
di esecuzione di ordini per conto dei clienti nonché di ricezione<br />
e trasmissione, in quanto essi rappresentano accordi-quadro<br />
in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi dell’intermediario<br />
e dei clienti in vista del successivo inoltro degli ordini<br />
da parte dei clienti stessi. Anche per le disposizioni impartite<br />
dagli investitori, in attuazione di facoltà già previste nell’accordo-quadro,<br />
non si rinviene la ratio ispiratrice della disciplina<br />
in tema di ius poenitendi, considerato che non sembra ricorrere<br />
in dette ipotesi una situazione in cui l’investitore sia<br />
esposto al rischio di assumere decisioni con effetto immediato<br />
e poco meditate in esito ad una offerta dell’intermediario.<br />
PIATTAFORME DI NEGOZIAZIONE<br />
Consob - Comunicazione n. DME/120270714 del 4 aprile<br />
2012<br />
La Commissione ha stabilito alcune regole per le piattaforme<br />
di negoziazione (mercati regolamentati e sistemi<br />
multilaterali di negoziazione) in recepimento degli<br />
902 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
Orientamenti contenuti nel documento dell’Esma<br />
‘‘Orientamenti sui sistemi e controlli in un ambiente<br />
automatizzato per piattaforme di negoziazione, imprese<br />
di investimento e autorità competenti’’, pubblicato il 22<br />
dicembre 2011, in attuazione della Direttiva 2004/39/CE<br />
(MiFID).<br />
La Commissione ha recepito gli ‘‘Orientamenti sui sistemi e<br />
controlli in un ambiente automatizzato per piattaforme di negoziazione,<br />
imprese di investimento e autorità competenti’’,<br />
pubblicati il 22 dicembre 2011 dall’Esma, in attuazione della<br />
Direttiva 2004/39/CE (MiFID) ed emanati sulla base dell’art.<br />
16 del Regolamento n. 1095/2010/EU, al fine di istituire<br />
prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell’ambito<br />
del Sevif e per assicurare l’applicazione comune, uniforme e<br />
coerente del diritto dell’Unione.<br />
In particolare, gli Orientamenti individuano i sistemi e i controlli,<br />
di natura organizzativa ed operativa, che le piattaforme<br />
di negoziazione devono implementare ai fini dell’ottemperanza<br />
alle pertinenti disposizioni MiFID in materia.<br />
Gli Orientamenti di cui al documento allegato non si applicano<br />
ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione<br />
all’ingrosso di titoli di Stato.<br />
Le piattaforme di negoziazione dovranno essere in grado di<br />
rispettare gli Orientamenti a partire dal 18 maggio 2012. Entro<br />
due mesi dall’entrata in vigore degli Orientamenti ESMA<br />
(entro il 18 luglio 2012), le piattaforme di negoziazione sono<br />
tenute a trasmettere alla Consob un self-assessment rispetto<br />
a quanto previsto dagli Orientamenti.<br />
I gestori delle piattaforme di negoziazione, in occasione della<br />
trasmissione dei documenti di cui agli articoli 11 e 12 del Regolamento<br />
Consob n. 16191/2007 in materia di mercati, inoltre,<br />
forniscono alla Consob un’informativa.<br />
EQUILIBRIO TRA GENERI E NOMINA DEI COMPONENTI DEGLI<br />
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO<br />
Consob - Comunicazione n. DSR/DCG 12010283 del 13<br />
febbraio 2012<br />
Gli artt. 147-ter, c. 1, e 148, c. 2, del Tuf, in materia di<br />
equilibrio tra generi nella nomina dei componenti degli<br />
organi di amministrazione e di controllo tramite voto di<br />
lista, si applicano a tutte le società quotate, quali che<br />
siano i meccanismi di nomina dei componenti degli organi<br />
di amministrazione e di controllo adottati.<br />
La Commissione si è pronunciata in merito a un quesito concernente<br />
l’applicabilità degli artt. 147-ter, c. 1, e 148, comma<br />
2, del Tuf in materia di nomina dei componenti degli organi<br />
di amministrazione e di controllo tramite voto di lista, anche<br />
a società le cui azioni ordinarie, che consentono la nomina di<br />
tali organi, non siano quotate.<br />
Tali disposizioni creano, in favore del genere meno rappresentato,<br />
una riserva di quota pari ad un terzo del totale dei<br />
componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ridotta<br />
a un quinto in sede di prima applicazione della disciplina.<br />
La soluzione negativa prospettata nel quesito si fonderebbe<br />
su una interpretazione della stessa Consob dell’aprile 2007,<br />
secondo la quale l’applicazione delle disposizioni regolamentari<br />
si sarebbe dovuta limitare alle sole società in cui risultino<br />
quotate le azioni che di fatto hanno la possibilità di concorrere<br />
alla nomina degli organi di amministrazione e controllo,<br />
tra cui non sono comprese le azioni di risparmio.<br />
L’Autorità, peraltro, ha chiarito che la richiamata interpreta-<br />
Osservatorio<br />
Autorità indipendenti<br />
zione è ispirata alla tutela dei diritti degli azionisti di minoranza<br />
in sede di nomina dei componenti gli organi di amministrazione<br />
e di controllo, mentre la disciplina in esame, in linea<br />
con quanto già previsto in alcuni ordinamenti europei,<br />
persegue il diverso obiettivo di garantire una maggiore diversificazione<br />
dei generi negli organi di amministrazione e di<br />
controllo come strumento di buona governance societaria.<br />
Tale ratio impone di estendere l’applicazione degli artt. 147ter,<br />
c. 1, e 148, c. 2, del Tuf a tutte le società quotate, quali<br />
che siano i meccanismi di nomina dei componenti gli organi<br />
di amministrazione e di controllo adottati. Le medesime norme<br />
si applicano anche alle società a controllo pubblico, ancorché<br />
non quotate, nelle quali non in tutti i casi i componenti<br />
degli organi di amministrazione e di controllo sono nominati<br />
tramite il meccanismo del voto di lista.<br />
GESTIONE DI PASSIVITÀ DELLE BANCHE<br />
E OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO<br />
Consob - Comunicazione n. DIN/12010034 del 9 febbraio<br />
2012<br />
Gli intermediari che detengono in custodia ed amministrazione<br />
strumenti finanziari hanno il dovere di attivarsi<br />
per informare tutti gli investitori retail ed effettuare rigorose<br />
valutazioni di adeguatezza dell’eventuale adesione<br />
all’offerta.<br />
La Commissione ha enunciato alcune regole di condotta applicabili<br />
nei confronti della clientela in caso di operazioni di<br />
riacquisto da parte di banche di propri strumenti finanziari<br />
(obbligazioni subordinate e analoghi titoli di debito, comunque<br />
denominati), computabili nel patrimonio di vigilanza.<br />
Le operazioni di riacquisto prefigurate all’Istituto si caratterizzano,<br />
normalmente, per essere offerte indirizzate agli investitori<br />
qualificati ovvero ai portatori dei citati strumenti finanziari<br />
(di norma quotati in mercati regolamentati esteri), titolari<br />
di tagli superiori alla soglia di 50.000 E di valore nominale e,<br />
come tali, esonerate dall’obbligo di predisposizione di un<br />
prospetto (art. 35-bis del Regolamento Emittenti).<br />
Gli intermediari che detengono in custodia ed amministrazione<br />
gli strumenti finanziari hanno il dovere di attivarsi, per<br />
quanto ragionevolmente esigibile anche in considerazione<br />
della durata dell’offerta, per informare tutti gli investitori retail<br />
titolari degli strumenti medesimi, anche laddove non<br />
possano direttamente aderirvi, circa i termini e le condizioni<br />
dell’operazione.<br />
Parallelamente, qualora l’intermediario ritenesse di raccomandare<br />
in via personalizzata l’adesione all’offerta, tale consulenza<br />
dovrà essere supportata da una rigorosa valutazione<br />
di adeguatezza, condotta e motivata alla luce del confronto<br />
con gli effetti per il portatore nel caso di mancata adesione.<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 903
Documenti<br />
Esperienze straniere<br />
Riforma sanitaria USA<br />
La decisione della Corte<br />
suprema degli Stati Uniti sulla<br />
riforma sanitaria di Obama<br />
National Federation of Independent Business et Al. V. Sebelius, Secretary of Health and Human<br />
Service set Al. - 28 giugno 2012<br />
Omissis.<br />
Il 28 giugno 2012, la Corte suprema statunitense si<br />
è pronunciata sulla costituzionalità della riforma sanitaria<br />
realizzata da Obama nella primavera di due<br />
anni prima. Con il voto favorevole di cinque giudici,<br />
incluso il Presidente John Roberts Jr., e quello<br />
contrario di quattro, la Corte ha dichiarato il Patient<br />
Protection and Affordable Care Act costituzionale<br />
nella parte in cui prevede il cosiddetto individual<br />
mandate e incostituzionale nella parte in cui non<br />
rende realmente facoltativi per gli Stati i nuovi<br />
contenuti del programma Medicaid.<br />
L’individual mandate consiste nell’obbligo per i singoli<br />
di sottoscrivere una polizza assicurativa sanitaria<br />
entro il 2014, pena una sanzione pecuniaria da<br />
versare all’Internal Revenue Service. Ad avviso della<br />
Corte, esso non è giustificato dalla Commerce Clause,<br />
che attribuisce al Congresso il potere di regolare<br />
attività commerciali in corso. Né può essere fondato<br />
sulla Necessary and Proper Clause, non essendo<br />
meramente derivativo e strumentale rispetto a un<br />
potere attribuito al Congresso. È riconducibile, però,<br />
ai poteri di tassazione del Congresso, giacché la<br />
sanzione pecuniaria cui sono soggetti coloro che<br />
non sottoscrivano una polizza assicurativa sanitaria<br />
può essere in sostanza considerata come una tassa.<br />
Quanto alla revisione del programma Medicaid, la<br />
riforma espande in misura significativa il novero<br />
dei soggetti ai quali gli Stati debbono offrire assistenza<br />
medica per poter continuare a beneficiare<br />
dei finanziamenti federali previsti dal programma.<br />
Si tratta, ad avviso della Corte suprema, di una violazione<br />
del sistema federale stabilito dalla Costitu-<br />
zione. La minaccia della perdita del finanziamento,<br />
infatti, produce l’effetto di obbligare gli Stati, i cui<br />
bilanci da tempo dipendono in maniera sostanziale<br />
dal Medicaid, ad accettare i nuovi contenuti del<br />
programma. Ma la Spending Clause, che attribuisce<br />
al Congresso il potere di avviare programmi cooperativi<br />
indirizzati agli Stati, presuppone che questi<br />
ultimi, politicamente responsabili verso i propri<br />
elettorati, accettino volontariamente e consapevolmente<br />
le condizioni di tali programmi. A questa<br />
violazione della Costituzione, in ogni caso, si può<br />
porre rimedio impedendo l’applicazione delle sole<br />
disposizioni che prevedono l’interruzione del finanziamento<br />
federale per gli Stati che non accettino il<br />
nuovo programma.<br />
La pronuncia merita di essere segnalata per vari<br />
motivi. Un primo aspetto è la tensione sostanziale<br />
ad essa sottesa. Come ha acutamente rilevato Bruce<br />
Ackerman in un commento pubblicato su The Huffington<br />
Post il 29 giugno, la decisione, per un verso,<br />
fa salva una riforma che rappresenta la principale<br />
espansione del welfare State dagli anni sessanta, sulla<br />
base di una interpretazione estensiva del potere<br />
di tassazione del Congresso, per altro verso, indebolisce<br />
le fondamenta costituzionali del big government,<br />
dando una interpretazione molto restrittiva -<br />
e discutibile - della Commerce Clause. Con tale interpretazione,<br />
la pronuncia si sfila dall’orientamento<br />
che la Corte ha sviluppato a partire dal New<br />
Deal, favorevole al riconoscimento del potere del<br />
Congresso di rispondere a problemi economici di<br />
dimensioni troppo ampie per poter essere adeguata-<br />
904 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
mente gestiti dai singoli Stati. Allo stesso tempo,<br />
però, la Corte interpreta in maniera generosa i poteri<br />
di tassazione del Congresso e giunge a ritenere<br />
costituzionale una normativa sociale che riflette<br />
una concezione forte del governo federale. Il risultato<br />
è quello di una decisione fortemente ambivalente,<br />
che può rappresentare, allo stesso tempo, il<br />
primo passo verso un orientamento restrittivo dei<br />
poteri del Congresso o un allontanamento solo<br />
provvisorio e non significativo dalla giurisprudenza<br />
consolidata dalla Corte negli ultimi otto decenni.<br />
La decisione, inoltre, offre una interessante ricostruzione<br />
della complessiva posizione della Corte<br />
suprema nel sistema costituzionale statunitense. La<br />
Corte distingue nettamente tra il momento della<br />
scelta politica, lasciata interamente alle istituzioni<br />
politiche, e quello, egualmente importante, del<br />
controllo sulla ripartizione dei poteri, che spetta alla<br />
stessa Corte suprema. Nelle parole di John Roberts<br />
Jr., «the Framers created a Federal Government<br />
of limited powers, and assigned to this Court the duty<br />
of enforcing those limits. The Court does so today. But<br />
the Court does not express any opinion on the wisdom<br />
of the Affordable Care Act. Under the Constitution,<br />
that judgment is reserved to the people». In negativo,<br />
la Corte non può e non intende sostituirsi alle istituzioni<br />
politiche valutando la qualità della regolazione<br />
pubblica. Tuttavia, «our deference in matters of<br />
policy cannot [...] become abdication in matters of law.<br />
Our respect for Congress’s policy judgments thus can<br />
never extend so far as to disavow restraints on federal<br />
power that the Constitution carefully constructed».<br />
Questa netta distinzione tra valutazione politica e<br />
controllo giuridico sui limiti dei poteri del Congresso<br />
si combina con una rappresentazione della Corte<br />
come soggetto chiamato ad un esercizio di razionalità<br />
eminentemente pratica, nel contesto di una interpretazione<br />
delle normative orientata, nei limiti<br />
del possibile, a giustificarne la costituzionalità. Ciò<br />
riflette, evidentemente, il tentativo di mettere al riparo<br />
la sentenza dalle inevitabili letture politiche.<br />
Ma definisce anche il metodo cui la Corte dovrebbe<br />
attenersi nei prossimi anni, minimizzando la rilevanza<br />
delle argomentazioni politiche nel processo<br />
argomentativo interno alla Corte e fissando alcune<br />
coordinate essenziali del ragionamento giuridico<br />
nel quale i giudici sono chiamati ad impegnarsi.<br />
Un ultimo aspetto, strettamente legato ai precedenti,<br />
riguarda gli equilibri interni alla Corte suprema.<br />
Il caso è stato deciso con il voto favorevole dei<br />
quattro giudici di orientamento liberal e quello del<br />
presidente John Roberts Jr. Ma i quattro giudici di<br />
orientamento liberal si sono discostati dal presidente<br />
Documenti<br />
Esperienze straniere<br />
su alcuni punti fondamentali delle questioni giuridiche<br />
oggetto della decisione, sui quali Roberts ha<br />
trovato invece il sostegno dei giudici di orientamento<br />
conservatore. Come hanno osservato Bruce<br />
Ackerman e altri commentatori, Roberts ha in sostanza<br />
deciso il caso da solo, muovendosi come un<br />
non partisan leader e ottenendo una vittoria personale.<br />
La posizione assunta da Roberts, però, rende<br />
particolarmente gravide di conseguenze le prossime<br />
nomine alla Corte suprema, che sposteranno l’attuale<br />
equilibrio tra giudici liberal e giudici conservatori<br />
e limiteranno le capacità di controllo e di influenza<br />
di Roberts. In questo modo, la decisione finisce<br />
con l’incrociare direttamente la campagna<br />
elettorale in corso, ricordando che le prossime nomine<br />
fisseranno un equilibrio destinato a condizionare<br />
a lungo la giurisprudenza della Corte suprema.<br />
(Edoardo Chiti)<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 905
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quale concetto che ha sostituito e integrato nel paradigma<br />
costituzionale italiano la precedente nozione di urbanistica.<br />
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finalizzata alla conformazione del territorio, ma un potente<br />
strumento a disposizione degli amministratori in grado di<br />
estendersi dinamicamente alla gestione dell’assetto e dell’utilizzo<br />
delle aree. Tale evoluzione della funzione, del resto,<br />
ha portato con sé inevitabili e numerose conseguenze sul<br />
piano del connesso rapporto tra politica, amministrazione e<br />
amministrati, ormai sempre più influenzato dalle dinamiche<br />
socio-economiche riferibili ai diversi livelli territoriali (locale,<br />
nazionale, sopranazionale).<br />
Approfondendo tali profili, l’indagine si articola in quattro parti:<br />
una prima dedicata ad inquadrare le modalità di interazione<br />
tra attività politica e attività amministrativa; una seconda<br />
incentrata sulla funzione di pianificazione del territorio; una<br />
terza dedicata allo studio della nozione di governo del territorio,<br />
anche dal punto di vista dell’evoluzione storica; una quarta,<br />
ed ultima, che propone una serie di utili riflessioni conclusive<br />
in tema di finanza pubblica, federalismo fiscale, democrazia<br />
di prossimità. (Patrizio Rubechini)<br />
Gianfrancesco Fidone, L’azione per l’efficienza nel<br />
processo amministrativo: dal giudizio sull’atto a<br />
quello sull’attività, Torino, Giappichelli, 2012, p. 437,<br />
E 48<br />
Il volume approfondisce il rimedio processuale denominato<br />
azione per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari<br />
di servizi pubblici. È uno strumento innovativo, di recente<br />
introduzione. L’oggetto della pretesa giudiziale è una determinata<br />
funzione o servizio, reso dall’amministrazione, con<br />
un evidente allontanamento dalle categorie tradizionali del<br />
giudizio di annullamento sull’atto.<br />
Lo studio si articola in sei capitoli. Tra i diversi profili trattati,<br />
spiccano la iniziale e necessaria definizione normativa e concettuale<br />
dell’istituto, il successivo esame della natura, dei<br />
parametri e degli esiti del sindacato giurisdizionale ad esso<br />
connesso, la verifica delle posizioni legittimanti e della compatibilità<br />
con gli altri rimedi processuali individuati nel Codice<br />
del processo amministrativo. Grazie ai numerosi riferimenti<br />
alla giurisprudenza di settore, il volume rappresenta un valido<br />
e aggiornato supporto per gli operatori del diritto interessati<br />
all’approfondimento di questa tematica, nuova nel nostro<br />
modello processuale. I costanti richiami alla scienza giuridica<br />
rendono il volume un lavoro completo e utile anche allo<br />
studioso interessato al profilo teorico. (Patrizio Rubechini)<br />
Antonino Corsaro, Il processo amministrativo. Percorsi<br />
giurisprudenziali, Milano, Giuffrè, 2012, p. 656,<br />
E 70<br />
Questo libro somiglia ad una cassetta degli attrezzi. Rivolgendosi<br />
principalmente ai professionisti, contiene al suo in-<br />
Rubriche<br />
Libri<br />
terno un ‘‘martello’’ per puntellare gli orientamenti costanti,<br />
un ‘‘cacciavite’’ per scoprire gli indirizzi minoritari e le pronunce<br />
isolate, una ‘‘chiave inglese’’ per stringere o allentare<br />
il focus sulle sentenze più importanti. I diversi arnesi sono<br />
particolarmente evidenti al lettore, resi chiari dall’uso di una<br />
grafica adeguata: box di colore rosso o blu e corsivi.<br />
Il materiale di lavoro è il processo amministrativo, plasmato<br />
dai principi di equivalenza, di effettività, di celerità e di certezza<br />
del diritto di derivazione sovranazionale. All’interno del<br />
quale sono concentrate tutte le forme di tutela degli interessi<br />
legittimi (nonché, per le particolari materie indicate dalla<br />
legge, anche dei diritti soggettivi), nel rispetto del diritto di<br />
difesa, del principio del contraddittorio e della parità delle<br />
parti. (Marco Macchia)<br />
Rita de la Feria, Stefan Vogenauer (a cura di),<br />
Prohibition of Abuse of Law. A New General Principle<br />
of EU Law?, Oxford-Portland Oregon, Hart Publishing,<br />
2011, p. 636, E 170<br />
Da tempo oggetto di considerazione scientifica, il tema dell’abuso<br />
del diritto ha ricevuto rinnovata attenzione da parte<br />
della scienza giuridica italiana negli ultimi anni (si pensi, tra<br />
gli altri, agli studi di C. Restivo, Contributo ad una teoria dell’abuso<br />
del diritto, Giuffrè, Milano, 2007, N. Paolantonio,<br />
Abuso del processo (dir. proc. amm.), in Enc. dir., Annali, II,<br />
2008, 1 ss., e C.E. Gallo, L’abuso del processo nel giudizio<br />
amministrativo, in Dir. e proc. amm., 2008, 1005 ss.). Questo<br />
volume esamina il modo in cui il problema dell’abuso del<br />
diritto si pone nell’ordinamento dell’Unione europea. Esso si<br />
chiede se l’ordinamento europeo, allo stesso tempo aperto<br />
alla concorrenza tra sistemi giuridici e orientato alla unitarietà<br />
e alla coerenza, permetta o escluda l’abuso del diritto, se<br />
quest’ultimo sia configurabile come un vero e proprio principio<br />
generale, in quale modo le istituzioni politiche e giurisdizionali<br />
si servano di tale principio nei diversi settori di azione<br />
dell’Unione. Queste domande sono esaminate a partire da<br />
specifici settori, tra cui le libertà di circolazione, il diritto societario,<br />
la disciplina della concorrenza, il diritto fiscale e la<br />
politica agricola. Il quadro che ne emerge si rivela prezioso<br />
non solo per lo studioso che voglia comprendere il «governo<br />
europeo delle differenze», ma anche per l’operatore del diritto<br />
interessato alla risoluzione di specifici problemi di diritto<br />
positivo. (Edoardo Chiti)<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 907
Giornale di diritto amministrativo<br />
Indici<br />
INDICE DEGLI AUTORI<br />
Altieri Andrea Maria<br />
Il servizio idrico integrato e il regime giuridico delle<br />
reti ............................................................ 835<br />
Barbati Carla<br />
La valutazione del sistema universitario................ 816<br />
Chiti Edoardo<br />
La decisione della Corte suprema degli Stati Uniti<br />
sulla riforma sanitaria di Obama ......................... 904<br />
Galli Domenico<br />
La recente giurisprudenza sui contratti della pubblica<br />
amministrazione............................................ 857<br />
Guccione Claudio<br />
La recente giurisprudenza sui contratti della pubblica<br />
amministrazione............................................ 857<br />
Guella Flavio<br />
L’impugnabilità immediata della selezione del promotore<br />
nella finanza di progetto......................... 844<br />
Marenghi Gherardo Maria<br />
La nuova disciplina dell’acquisizione sanante all’esame<br />
del Consiglio di Stato ................................. 852<br />
Puri Paolo<br />
Semplificazioni tributarie (e non solo)................... 801<br />
Rodriguez Simona<br />
La riforma del codice militare ............................ 809<br />
INDICE CRONOLOGICO<br />
DEI PROVVEDIMENTI<br />
Norme<br />
Normativa statale<br />
D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19............................ 816<br />
D.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ........................... 809<br />
D.L. 2 marzo 2012, n. 16 ................................. 801<br />
D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68.............................. 826<br />
D.lgs. 28 maggio 2012, n. 69 ............................ 825<br />
D.lgs. 28 maggio 2012, n. 70 ............................ 825<br />
D.L. 6 giugno 2012, n. 74................................. 826<br />
D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ............................... 826<br />
D.L. 27 giugno 2012, n. 87 ...............................<br />
Normativa regionale<br />
825<br />
Legge regionale Marche, 2 aprile 2012, n. 5 .......... 830<br />
Legge regionale Lombardia, 4 aprile 2012, n. 6....... 831<br />
Legge regionale Liguria, 5 aprile 2012, n. 10.......... 833<br />
Legge regionale Liguria, 5 aprile 2012, n. 11.......... 832<br />
Legge regionale Liguria, 5 aprile 2012, n. 12.......... 828<br />
Legge regionale Piemonte, 11 aprile 2012, n. 4 ...... 832<br />
Legge regionale Friuli Venezia Giulia, 12 aprile 2012,<br />
n. 7 ...........................................................<br />
Legge regionale Friuli Venezia Giulia, 12 aprile 2012,<br />
832<br />
n. 8 ........................................................... 832<br />
Legge regionale Campania, 16 aprile 2012, n. 7...... 830<br />
Legge regionale Calabria, 19 aprile 2012, n. 13....... 833<br />
Legge regionale Basilicata, 26 aprile 2012, n. 6 ...... 827<br />
Legge regionale Liguria, 26 aprile 2012, n. 15 ........<br />
Legge regionale Friuli Venezia Giulia, 27 aprile 2012,<br />
828<br />
n. 9 ........................................................... 829<br />
Legge regionale Veneto, 27 aprile 2012, n. 17 ....... 827<br />
Legge regionale Liguria, 30 aprile 2012, n. 18 ........ 832<br />
Legge regionale Molise, 30 aprile 2012, n. 12 ...... 829, 830<br />
Legge regionale Marche, 2 maggio 2012, n. 11 ......<br />
Legge regionale Friuli Venezia Giulia, 4 maggio<br />
831<br />
2012, n. 10................................................ 828, 829<br />
Legge regionale Valle d’Aosta, 7 maggio 2012, n. 14 831<br />
Legge regionale Campania, 10 maggio 2012, n. 10 . 827<br />
Legge regionale Marche, 14 maggio 2012, n. 12 .... 827<br />
Legge regionale Marche, 17 maggio 2012, n. 14 .... 832<br />
Legge regionale Campania, 21 maggio 2012, n. 12 . 831<br />
Legge regionale Piemonte, 24 maggio 2012, n. 7 ... 827<br />
Legge regionale Sardegna, 25 maggio 2012, n. 11 .. 829<br />
Legge regionale Toscana, 28 maggio 2012, n. 23.. 828, 829<br />
Legge regionale Marche, 30 maggio 2012, n. 15 ....<br />
Legge regionale Friuli Venezia Giulia, 31 maggio<br />
830<br />
2012, n. 11..................................................<br />
Legge regionale - Friuli Venezia Giulia 31 maggio<br />
830<br />
2012, n. 12.................................................. 828<br />
Legge regionale Marche, 4 giugno 2012, n. 18....... 829<br />
Legge regionale Lombardia, 7 giugno 2012, n. 9..... 831<br />
Giurisprudenza<br />
Corte di giustizia Ue<br />
5 giugno 2012, causa C-124/10 P ....................... 881<br />
19 giugno 2012, causa C-307/10 ........................<br />
Tribunale dell’Unione europea<br />
881<br />
24 maggio 2012, causa T-111/08 .......................<br />
Corte costituzionale<br />
881<br />
25 novembre 2011, n. 320 ............................... 835<br />
10 maggio 2012, n. 120 .................................. 883<br />
4 giugno 2012, n. 139.....................................<br />
Consiglio di Stato - decisioni<br />
883<br />
28 gennaio 2012, n. 1, Ad. plen. ........................ 844<br />
16 marzo 2012, n. 1438, sez. VI, ........................ 852<br />
3 maggio 2012, n. 2535, sez. V ......................... 886<br />
11 maggio 2012, n. 2730, sez. V........................ 886<br />
22 maggio 2012, n. 2971, sez. IV ....................... 888<br />
23 maggio 2012, n. 3034, sez. VI ....................... 885<br />
25 maggio 2012, n. 3078, sez. V........................ 885<br />
28 maggio 2012, n. 3112, sez. V........................ 888<br />
5 giugno 2012, n. 18, Ad. plen........................... 887<br />
908 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012
5 giugno 2012, n. 19, Ad. plen. .......................... 889<br />
7 giugno 2012, n. 3376, sez. IV.......................... 887<br />
12 giugno 2012, n. 3440, sez. V......................... 886<br />
18 giugno 2012, n. 3542, sez. III ........................<br />
Tribunali amministrativi<br />
889<br />
6 aprile 2012, n. 115, Trento ............................. 893<br />
18 aprile 2012, n. 3552, sez. II, Lazio................... 892<br />
23 aprile 2012, n. 753, sez. I, Bari....................... 891<br />
23 aprile 2012, n. 431, sez. II, Catanzaro............... 894<br />
23 aprile 2012, n. 431, sez. I, Toscana ................. 891<br />
24 aprile 2012, n. 766, sez. I, Salerno .................. 893<br />
30 aprile 2012, n. 3891, sez. II, Lazio................... 892<br />
3 maggio 2012, n. 2013, sez. I, Napoli ................. 893<br />
7 maggio 2012, n. 190, Pescara......................... 892<br />
24 maggio 2012 n. 1312, sez. I, Catania ............... 895<br />
1 giugno 2012 n. 648, sez. I, Piemonte ................<br />
Corte dei conti<br />
19 aprile 2012-2 maggio 2012, n. 23/2012/VSGF sezione<br />
di controllo per la Regione siciliana, delibera-<br />
895<br />
zione..........................................................<br />
31 maggio 2012, n. 14/2012/CONTR, sezioni riunite<br />
899<br />
in sede di controllo, delibera ............................. 897<br />
Prassi<br />
Autorità garante della concorrenza e del mercato<br />
22 febbraio 2012, n. 23338, Provvedimento .......... 901<br />
14 marzo 2012, n. 23396, Provvedimento............. 901<br />
11 aprile 2012, n. 23496, Provvedimento.............. 901<br />
22 maggio 2012, S941, Parere .......................... 902<br />
18 giugno 2012, S943, Segnalazione ................... 902<br />
20 giugno 2012, n. 23503, Provvedimento ............ 901<br />
Commissione nazionale per la società e la borsa<br />
9 febbraio 2012, Comunicazione n. DIN/12010034 .. 903<br />
13 febbraio 2012, Comunicazione n. DSR/DCG<br />
12010283.................................................... 903<br />
4 aprile 2012, Comunicazione n. DME/120270714... 902<br />
19 aprile 2012, Comunicazione n. DIN/12030993 .... 902<br />
Documenti<br />
28 giugno 2012, National Federation of Independent<br />
Business et Al. V. Sebelius, Secretary of Health and<br />
Human Service set Al. .................................... 904<br />
INDICE ANALITICO<br />
Amministrazione pubblica<br />
Garante del contribuente regionale: incompatibilità -<br />
Osservatorio Tar............................................ 891<br />
Nomina componenti Consiglio Camere di commercio<br />
- Osservatorio Tar...................................... 891<br />
Giornale di diritto amministrativo<br />
Indici<br />
Appalti pubblici<br />
Consorzio stabile e avvalimento frazionato - Osservatorio<br />
Tar................................................... 892<br />
La recente giurisprudenza sui contratti della pubblica<br />
Amministrazione con commento di Domenico Galli<br />
e Claudio Guccione........................................ 857<br />
Procedure di housing sociale - Osservatorio Tar ..... 892<br />
Competenze Stato-Regioni<br />
Coordinamento finanziario e limitazioni indirette all’autonomia<br />
di spesa degli enti pubblici - Osservatorio<br />
Corte costituzionale.................................... 883<br />
Il servizio idrico integrato e il regime giuridico delle<br />
reti (Corte costituzionale, 25 novembre 2011, n.<br />
320) con commento di Andrea Maria Altieri........... 835<br />
Concorrenza e mercato<br />
Apertura delle farmacie in Puglia - Osservatorio<br />
Autorità indipendenti ...................................... 902<br />
Distribuzione dei carburanti - Osservatorio Autorità<br />
indipendenti................................................. 902<br />
Mercato assicurativo - Osservatorio Autorità indipendenti..........................................................<br />
901<br />
Mercato dei servizi di agenzia marittima - Osservatorio<br />
Autorità indipendenti .................................. 901<br />
Mercato dei servizi di igiene urbana - Osservatorio<br />
Autorità indipendenti ...................................... 901<br />
Monitoraggio post concentrazione Alitalia/Airone -<br />
Osservatorio Autorità indipendenti...................... 901<br />
Contratti pubblici<br />
Ambito applicativo del codice dei contratti pubblici<br />
con riguardo all’affidamento di servizi legali- Osservatorio<br />
Consiglio di Stato (decisioni) .................... 886<br />
La recente giurisprudenza sui contratti della pubblica<br />
Amministrazione con commento di Domenico Galli<br />
e Claudio Guccione........................................ 857<br />
Presupposti per l’applicazione dell’art. 38, c. 1., lett.<br />
f. (negligenza o errori gravi nello svolgimento di un<br />
servizio analogo) - Osservatorio Consiglio di Stato<br />
(decisioni) ................................................... 885<br />
Revoca dell’attestazione soa per false dichiarazioni e<br />
rilevanza dell’imputabilità del falso - Osservatorio<br />
Consiglio di Stato (decisioni) ............................. 885<br />
Controlli<br />
Chiusura della programmazione regionale 2000-<br />
2006 in materia di fondi strutturali europei - Osservatorio<br />
Corte dei conti .......................................<br />
Il rapporto 2012 sul coordinamento della finanza<br />
899<br />
pubblica - Osservatorio Corte dei conti................. 897<br />
Diritto amministrativo<br />
La riforma del codice militare (decreto legislativo 24<br />
febbraio 2012, n. 20) con commento di Simona Rodriguez<br />
....................................................... 809<br />
L’impugnabilità immediata della selezione del promotore<br />
nella finanza di progetto (Consiglio di Stato,<br />
Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 909
Giornale di diritto amministrativo<br />
Indici<br />
Ad. plen. 28 gennaio 2012, n. 1) con commento di<br />
Flavio Guella ................................................ 844<br />
Edilizia ed urbanistica<br />
La nuova disciplina dell’acquisizione sanante all’esame<br />
del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. VI,<br />
16 marzo 2012, n. 1438) con commento di Gherardo<br />
Maria Marenghi ............................................ 852<br />
Procedimento di approvazione del progetto preliminare<br />
e partecipazione dei contro interessati - Osservatorio<br />
Consiglio di Stato (decisioni) .................... 886<br />
Enti locali<br />
Istanza di accesso ai documenti da parte di consigliere<br />
comunale - Osservatorio Tar...................... 892<br />
Revoca dell’incarico di presidente di Consiglio comunale<br />
- Osservatorio Tar .................................... 893<br />
Esperienze straniere<br />
La decisione della Corte suprema degli Stati Uniti<br />
sulla riforma sanitaria di Obama (National Federation<br />
of Independent Business et Al. V. Sebelius, Secretary<br />
of Health and Human Service set Al. - 28 giugno<br />
2012) di Edoardo Chiti..................................... 904<br />
Finanza pubblica<br />
Il rapporto 2012 sul coordinamento della finanza<br />
pubblica - Osservatorio Corte dei conti................. 897<br />
Giurisdizione<br />
Risarcimento danno conseguente a ritardo nell’assunzione<br />
di vincitore di concorso pubblico - Osservatorio<br />
Tar...................................................... 893<br />
Mercato mobiliare<br />
Equilibrio tra generi e nomina dei componenti degli<br />
organi di amministrazione e di controllo - Osservatorio<br />
Autorità indipendenti .................................. 903<br />
Gestione di passività delle banche e obblighi di comportamento<br />
- Osservatorio Autorità indipendenti ..... 903<br />
jus poenitendi e contratti di ricezione e trasmissione<br />
di ordini e di negoziazione - Osservatorio Autorità indipendenti<br />
................................................... 902<br />
Piattaforme di negoziazione - Osservatorio Autorità<br />
indipendenti ................................................. 902<br />
Procedimento amministrativo<br />
Principio di proporzionalità - Osservatorio Tar ......... 894<br />
Protocollo degli atti inviati alla pubblica amministrazione<br />
- Osservatorio Tar................................... 894<br />
Processo amministrativo<br />
Notifica atti giudiziari a mezzo telefax - Osservatorio<br />
Tar ............................................................ 895<br />
Ricorso per l’esecuzione del giudicato proposto nei<br />
confronti di parte privata - Osservatorio Tar ........... 895<br />
Spontaneo adeguamento della pa soccombente alla<br />
sentenza di primo grado e conseguente improcedibilità<br />
del ricorso in appello spiegato dalla controinteressata<br />
- Osservatorio Consiglio di stato (decisioni).. 886<br />
Provvedimenti amministrativi<br />
Principio dell’inammissibilità dell’integrazione postuma<br />
della motivazione in giudizio e suoi temperamenti<br />
- Osservatorio Consiglio di Stato (decisioni)......... 887<br />
Pubblico impiego<br />
Base di calcolo di interessi e rivalutazione monetaria<br />
di somme arretrate dovute a titolo retributivo - Osservatorio<br />
Consiglio di Stato (decisioni) ................ 887<br />
Immissione in ruolo, ai sensi della legge n. 730/<br />
1986, del personale convenzionato per calamità naturali<br />
e riconoscimento ex tunc del rapporto di pubblico<br />
impiego - Osservatorio Consiglio di Stato (decisioni)<br />
......................................................... 888<br />
Rapporti tra sentenza penale di assoluzione e procedimento<br />
disciplinare - Osservatorio Consiglio di Stato<br />
(decisioni) ................................................ 888<br />
Sul trattamento economico dei dipendenti pubblici<br />
nei periodi di assenza per malattia - Osservatorio<br />
Corte costituzionale ....................................... 883<br />
Sanità<br />
Soggetti disabili e assistenza domiciliare ai sensi della<br />
legge n. 104/1992 - Osservatorio Consiglio di Stato<br />
(decisioni) ................................................ 889<br />
Semplificazione tributaria<br />
Semplificazioni tributarie (e non solo) (decreto legge<br />
2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge, con modificazioni,<br />
dall’art. 1, comma 1, legge 26 aprile 2012,<br />
n. 44) con commento di Paolo Puri ..................... 801<br />
Servizi pubblici<br />
Il servizio idrico integrato e il regime giuridico delle<br />
reti (Corte costituzionale, 25 novembre 2011, n.<br />
320) con commento di Andrea Maria Altieri........... 835<br />
Sicurezza pubblica<br />
Valenza preclusiva dell’informativa antimafia nell’ammissione<br />
all’indennizzo per abbattimento di capi bufalini<br />
affetti da brucellosi - Osservatorio Consiglio di<br />
Stato (decisioni) ............................................ 889<br />
Unione europea<br />
Aiuti di Stato - Osservatorio Corte di giustizia e Tribunale<br />
Ue ................................................... 881<br />
Concorrenza - Osservatorio Corte di giustizia e Tribunale<br />
Ue ...................................................... 881<br />
Marchio europeo - Osservatorio Corte di giustizia e<br />
Tribunale Ue ................................................ 881<br />
Università<br />
La valutazione del sistema universitario (decreto legislativo<br />
27 gennaio 2012, n. 19) con commento di<br />
Carla Barbati ................................................ 816<br />
910 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012