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Sommario - Ipsoa

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NORME<br />

Semplificazione SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE (E NON SOLO)<br />

Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 26 aprile<br />

2012, n. 44<br />

di Paolo Puri 801<br />

Diritto<br />

LA RIFORMA DEL CODICE MILITARE<br />

amministrativo Decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20<br />

di Simona Rodriquez 809<br />

Università<br />

Acque<br />

Contratti<br />

pubblici<br />

LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO<br />

Decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19<br />

di Carla Barbati 816<br />

RASSEGNA DELLA NORMATIVA STATALE<br />

acuradiUmberto G. Zingales 825<br />

RASSEGNA DELLA NORMATIVA REGIONALE<br />

acuradiCorrado Cardoni, Luca Castelli, Francesca Di Lascio, Chiara Lieto 827<br />

GIURISPRUDENZA<br />

IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E IL REGIME GIURIDICO DELLE RETI<br />

Corte costituzionale, sentenza 25 novembre 2011, n. 320<br />

Commento di Andrea Maria Altieri 835<br />

L’IMPUGNABILITÀ IMMEDIATA DELLA SELEZIONE DEL PROMOTORE<br />

NELLA FINANZA DI PROGETTO<br />

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 28 gennaio 2012, n. 1<br />

Commento di Flavio Guella 844<br />

Edilizia ed LA NUOVA DISCIPLINA DELL’ACQUISIZIONE SANANTE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO DI STATO<br />

urbanistica Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16 marzo 2012, n. 1438<br />

Commento di Gherardo Maria Marenghi 852<br />

Contratti<br />

pubblici<br />

LA RECENTE GIURISPRUDENZA SUI CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE<br />

acuradiDomenico Galli e Claudio Guccione 857<br />

Osservatori<br />

Giornale di diritto amministrativo<br />

<strong>Sommario</strong><br />

CORTE DI GIUSTIZIA E TRIBUNALE DELL’UNIONE EUROPEA<br />

acuradiEdoardo Chiti e Susanna Screpanti 881<br />

CORTE COSTITUZIONALE<br />

acuradiPina Carluccio e Renato Finocchi Ghersi 883<br />

CONSIGLIO DI STATO - DECISIONI<br />

acuradiLuigi Carbone e Renata Vicario 885<br />

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI<br />

acuradiGiulia Ferrari 891<br />

CORTE DEI CONTI<br />

acuradiFrancesco Battini 897<br />

AUTORITÀ INDIPENDENTI<br />

acuradiElisabetta Freni e Emanuela Rotolo 901<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 799


Giornale di diritto amministrativo<br />

<strong>Sommario</strong><br />

DOCUMENTI<br />

Riforma LA DECISIONE DELLA CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI SULLA RIFORMA SANITARIA<br />

sanitaria DI OBAMA<br />

Stati Uniti National Federation of Independent Business et Al. V. Sebelius, Secretary of Health and Human Service set Al. -28<br />

giugno 2012<br />

di Edoardo Chiti 904<br />

LIBRI<br />

SEGNALAZIONI E RECENSIONI 907<br />

INDICI<br />

INDICE AUTORI, CRONOLOGICO E ANALITICO 908<br />

I contributi pubblicati in questa Rivista sono sottoposti, in forma anonima, alla valutazione di ‘‘referees’’<br />

DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE<br />

– COMMENTO AL DECRETO SULLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA<br />

Decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94<br />

– COMMENTO AL DECRETO ‘‘CRESCITA’’<br />

Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83<br />

– COMMENTO AL DECRETO ‘‘SPENDING REVIEW ‘‘<br />

Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95<br />

Hanno collaborato:<br />

A.M. Altieri Dottorando di ricerca in law and economics nella facoltà di economia dell’Università di Siena<br />

F. Battini Presidente onorario della Corte dei conti<br />

C. Barbati Professore Ordinario di diritto amministrativo presso lo IULM, Milano<br />

P. Carluccio Magistrato ordinario<br />

L. Carbone Presidente di sezione del Consiglio di Stato<br />

C. Cardoni Funzionario comunale<br />

L. Castelli Ricercatore di diritto pubblico nell’Università di Perugia<br />

E. Chiti Professore straordinario di diritto amministrativo nell’Università della Tuscia<br />

F. Di Lascio Ricercatore di diritto amministrativo nell’Università degli studi «Roma Tre»<br />

G. Ferrari Magistrato dei Tar<br />

E. Freni Funzionario dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato<br />

D. Galli Avvocato in Roma<br />

R. Finocchi Ghersi Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione<br />

C. Guccione Avvocato in Roma<br />

F. Guella Dottore di ricerca in studi giuridici comparati ed europei nell’Università degli Studi di Trento<br />

C. Lieto Dottore di ricerca in diritto amministrativo nell’Università «La Sapienza» di Roma<br />

G. M. Marenghi Ricercatore di sistemi giuridici comparati nell’Università degli Studi di Salerno<br />

P. Puri Professore associato di diritto tributario nell’’Università del Sannio<br />

S. Rodriquez Avvocato, Dottore di ricerca<br />

E. Rotolo Dottore di ricerca in diritto amministrativo nel’Università degli studi «Roma Tre»<br />

S. Screpanti Dottore di ricerca in diritto amministrativo nell’Università degli studi «Roma Tre»<br />

R. Vicario Dirigente presso il Ministero della difesa<br />

U. G. Zingales Consigliere della Corte Costituzionale<br />

800 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


D.L. n. 16/2012<br />

Semplificazioni tributarie<br />

(e non solo)<br />

DECRETO LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DAL-<br />

L’ART. 1, COMMA 1, LEGGE 26 APRILE 2012, N. 44<br />

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure<br />

di accertamento.<br />

(G.U. 2 marzo 2012, n. 52)<br />

Omissis.<br />

Il commento<br />

di Paolo Puri<br />

Il d.l. n. 16/2012 a dispetto del titolo si rivela una sorta di decreto fiscale omnibus nel quale accanto a disposizioni<br />

di semplificazione di modesto rilievo convivono norme dal contenuto più vario fra le quali spiccano<br />

quelle in tema di fiscalità locale e immobiliare e in tema di accertamento e di contrasto all’evasione.<br />

Il D.L. n. 16/2012 (1) - come indica l’invocazione<br />

contenuta nel titolo alle semplificazioni - doveva<br />

originariamente contenere una serie di disposizioni<br />

urgenti in materia di semplificazioni tributarie.<br />

L’intento iniziale è stato però stravolto nel corso<br />

dell’iter parlamentare di conversione in legge (2)<br />

che attraverso un’enorme mole di emendamenti ha<br />

trasformato il decreto in una sorta di ‘‘zibaldone’’<br />

del legislatore fiscale.<br />

Il primo (e forse il più arduo) compito del commentatore<br />

è dunque quello di trovare un criterio<br />

espositivo che - per quanto possibile - collochi la<br />

pletora di disposizioni di contenuto vario, e spesso<br />

di modesta o nessuna rilevanza sistematica, all’interno<br />

di alcuni linee fondamentali di intervento.<br />

Queste possono essere individuate nei provvedimenti<br />

di semplificazione veri e propri (nei quali è<br />

possibile collocare anche le norme in tema di comunicazione<br />

e adempimenti formali e quelli volti a<br />

facilitare il pagamento nell’ambito delle procedure<br />

esecutive tributarie), nelle misure in materia di fiscalità<br />

locale e immobiliare e nelle disposizioni relative<br />

all’accertamento e al contrasto all’evasione.<br />

Norme<br />

Semplificazioni tributarie<br />

L’ampiezza della legge e la sua eterogeneità non<br />

permettono però di considerare questa classificazione<br />

come esaustiva. Rimangono fuori da essa altre<br />

disposizioni come le modifiche alla deduzione dei<br />

canoni di leasing (3) e di deducibilità dell’Irap dal<br />

Note:<br />

(1) Pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2012 ed entrato in vigore<br />

lo stesso giorno.<br />

(2) Legge 26 aprile 2012, n. 44, pubblicata in G.U. n. 99 del 2012<br />

entrata in vigore il 29 aprile 2012. Va peraltro segnalato che con<br />

un Comunicato del 14 luglio 2012 pubblicato in G.U. della stessa<br />

data il Ministero dell’Economia ha apportato numerose correzioni<br />

al testo coordinato del provvedimento in questione.<br />

(3) L’art. 4-bis del d.l. n. 16/2012, introdotto in fase di conversione<br />

in legge, modifica il regime di deducibilità dei canoni per i<br />

contratti di locazione finanziaria (cd. leasing), eliminando il riferimento<br />

alla durata del contratto ai fini della deducibilità dei canoni<br />

e specificando il lasso temporale entro cui la deduzione deve<br />

essere effettuata. Per quel che riguarda, in particolare, i contratti<br />

di leasing immobiliare, stipulati a decorrere dalla data di entrata<br />

in vigore della legge di conversione del d.l. n. 16/2012 (ossia dal<br />

29 aprile 2012), la deducibilità per l’utilizzatore verrà ammessa,<br />

a prescindere dalla durata contrattuale, per un periodo non inferiore<br />

ai 2/3 del periodo di ammortamento del bene. Nell’ipotesi<br />

in cui tale intervallo temporale sia inferiore a 11 anni, ovvero superiore<br />

a 18 anni, viene previsto che la deduzione è ammessa<br />

(segue)<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 801


Norme<br />

Semplificazioni tributarie<br />

costo del lavoro (4) e dei costi da reato (5), quelle<br />

in tema di accise sui carburanti e quelle in materia<br />

di sanzioni amministrative (6).<br />

I provvedimenti di semplificazione<br />

L’originaria natura di provvedimento di semplificazione<br />

si rinviene in una serie di misure volte a ridurre<br />

gli adempimenti formali per le imprese ed i<br />

cittadini. Il lodevole intento, tuttavia, si traduce in<br />

alcuni limitati interventi raccolti negli artt. 2 e 3,<br />

relativi alle comunicazioni ed ad altri oneri formali.<br />

In particolare l’art. 2 ha previsto una serie di comunicazioni<br />

e adempimenti formali per l’accesso ad alcuni<br />

regimi fiscali e per fruire di particolari benefici<br />

tributari previa presentazione di un’apposita comunicazione<br />

(quale quella del 5 per mille) e altre disposizioni<br />

quali quelle sulla nuova disciplina delle<br />

comunicazioni delle operazioni con soggetti aventi<br />

sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata<br />

(c.d. black list) e delle operazioni rilevanti ai<br />

fini Iva (spesometro). L’iter di approvazione ha poi<br />

ampliato il decreto con altre disposizioni come l’esenzione<br />

Iva per i collegi universitari e di certificazione<br />

delle attività di organizzazione di escursioni,<br />

visite di città, giri turistici e simili effettuate dalle<br />

agenzie di viaggi e turismo.<br />

L’art. 3, che si compone di ben 28 commi, doveva<br />

invece raccogliere una serie di facilitazioni per contribuenti<br />

e imprese, ma in realtà si riduce a piccoli<br />

interventi di modesta importanza e privi di rilievo<br />

sistematico. Tra questi, si segnala la possibilità di<br />

effettuare vendite in contanti per importi superiori<br />

a Euro 1.000 ma non a Euro 15.000 per i soggetti<br />

non residenti e quella di segno contrario che obbliga<br />

i pensionati ed i lavoratori dipendenti a dotarsi<br />

di apposito conto corrente per gli incassi di pensioni<br />

e stipendi superiori a Euro 1.000.<br />

Più rilevanti appaiono, invece, alcuni interventi<br />

volti ad ampliare le forme di rateizzazione dei debiti<br />

fiscali (art. 1, c. 1-4 e art. 3, c. 5, lett. c-d), c. 6 e<br />

7) consentendo a cittadini e imprese una più agevole<br />

regolarizzazione dei propri debiti fiscali oggetto<br />

di riscossione coattiva.<br />

Viene, dunque, stabilito che, in caso di decadenza<br />

dalla rateazione già riconosciuta, il contribuente, all’atto<br />

della ricezione della cartella di pagamento relativa<br />

alle rate residue iscritte a ruolo, potrà richiedere<br />

all’agente della riscossione una nuova dilazione, ai<br />

sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973. Tale facoltà,<br />

finoranegata,è, ora, prevista - attraverso l’abrogazione<br />

del c. 7 dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997<br />

e con la modifica dell’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973<br />

(che regola la rateizzazione dei debiti fiscali, in ‘‘caso<br />

di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica’’<br />

del debitore) - introducendo, per i piani di<br />

rateazione a rata costante concessi dopo il 2 marzo<br />

2012, la possibilità di chiedere la rateizzazione con<br />

rate variabili d’importo crescente, e non costante.<br />

Ciò non solo in sede di eventuale proroga della dilazione<br />

ma anche nel caso di prima istanza di dilazione<br />

dei pagamenti dei debiti tributari.<br />

Inoltre, viene stabilito che la decadenza dal beneficio<br />

della rateizzazione operi solo in caso di mancato<br />

pagamento di 2 rate consecutive (e non più all’omesso<br />

versamento della prima rata o di 2 delle rate<br />

successive) (7).<br />

Note:<br />

(segue nota 3)<br />

per un periodo, rispettivamente, non inferiore a 11 anni, ovvero<br />

pari almeno a 18 anni. In questa ipotesi, pertanto, nel corso della<br />

durata contrattuale, l’ammontare dei canoni deducibili in ciascun<br />

periodo d’imposta sarà inferiore all’importo iscritto in conto<br />

economico (l’utilizzatore, nella determinazione del reddito imponibile,<br />

dovrà fare perciò una variazione in aumento, pari all’importo<br />

del canone non deducibile nel periodo d’imposta). Tale eccedenza<br />

sarà dedotta, invece, nelle annualità d’imposta successive<br />

alla scadenza del contratto e sino a conclusione del periodo<br />

‘‘minimo" di deducibilità stabilito dalla legge (nell’esempio pari a<br />

18 anni), effettuando una variazione in diminuzione del reddito<br />

relativo a ciascuno dei suddetti periodi d’imposta.<br />

(4) Integrando l’art. 2 del d.l. n. 201/2011 (cd. ‘‘Manovra Monti’,<br />

convertito nella legge n. 214/2011), che prevede la deducibilità da<br />

Ires/Irpef del 100% della quota Irap riferita al costo del personale<br />

dipendente e assimilato, viene attribuita ai contribuenti la possibilità<br />

di presentare istanza di rimborso dell’Irap relativa ai periodi<br />

d’imposta precedenti al 2012, per i quali non siano ancora scaduti<br />

i termini di cui all’art. 38 del d.P.R. 602/1973 (48 mesi dalla data<br />

del versamento), secondo modalità e termini da stabilire con apposito<br />

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.<br />

(5) Il d.l. n. 16/2012 interviene sulla deducibilità dei costi dei beni<br />

e delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento<br />

di fatti, atti o attività qualificabili come ‘‘delitto non colposo’’<br />

sostituendo integralmente il c. 4-bis dell’art.14, della legge<br />

n. 537/1993, e chiarendo che l’indeducibilità riguarda i costi<br />

direttamente connessi al compimento dei soli reati più gravi,<br />

consistenti in atti o attività qualificabili come ‘‘delitto non colposo’’.<br />

È così fatta salva la deducibilità degli oneri correlati al compimento<br />

dei ‘‘delitti colposi’’, in ragione della non intenzionalità<br />

del reato commesso. Il medesimo principio ha effetti anche ai<br />

fini Irap ed è applicabile anche in caso di reati commessi prima<br />

dell’entrata in vigore del d.l. n. 16/2012, ove più favorevole (tenuto<br />

conto delle imposte, o maggiori imposte dovute), a condizione<br />

che i provvedimenti emessi in base alla previgente disposizione<br />

non si siano resi definitivi.<br />

(6) L’art. 11 rimodula le sanzioni amministrative relative alla mancata,<br />

incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze realizzate<br />

sulle partecipazioni modificando la precedente indeducibilità e<br />

trasformandola in sanzione amministrativa vera e propria. Vengono<br />

inoltre inasprite le sanzioni in materia doganale e sul mancato aggiornamento<br />

catastale degli immobili ai quali è stata attribuita la<br />

rendita presunta, mentre per il trasporto di contante al seguito vengono<br />

ridotte le sanzioni per favorire l’autodenuncia ma tale riduzione<br />

è accompagnata da un aumento del periodo (che passa da 1 a<br />

5 anni) che deve trascorrere da una precedente contestazione valutaria<br />

estinta con oblazione per potervi nuovamente beneficiare.<br />

802 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


Sono poi introdotte novità per quel che riguarda<br />

l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore da<br />

parte di Equitalia stabilendo che quest’ultima, ricevuta<br />

la richiesta di rateazione, possa procedere con<br />

l’iscrizione dell’ipoteca solo nell’ipotesi di mancato<br />

accoglimento dell’istanza o in caso di decadenza dal<br />

beneficio della dilazione (sono fatte salve, comunque,<br />

le ipoteche già iscritte alla data di concessione<br />

della rateizzazione). Più in generale, viene previsto<br />

che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del<br />

decreto legge, l’ipoteca non può essere comunque<br />

iscritta per debiti di ammontare complessivo inferiore<br />

a 20.000 euro (8). La procedura di espropriazione<br />

immobiliare è infine limitata alla sola ipotesi<br />

in cui l’importo complessivo del debito superi i<br />

20.000 euro (9).<br />

I commi 5, 6 e 7 modificano invece i limiti di pignorabilità<br />

delle somme dovute a titolo di stipendio,<br />

salario o altre indennità relative al rapporto di<br />

lavoro o impiego, inserendo il nuovo art. 72-ter nel<br />

testo del d.P.R. n. 602/1973. Questa disposizione,<br />

rubricata ‘‘limiti di pignorabilità’’, prevede che tali<br />

somme possono essere pignorate dall’agente della<br />

riscossione in misura pari ad un decimo per importi<br />

fino a euro 2.500 e in misura pari ad un settimo per<br />

importi fino a euro 5.000, restando comunque ferma<br />

la misura di cui all’art. 545, c. 4 c.p.c. (pari a<br />

un quinto) per le somme superiori.<br />

Il decreto interviene anche sul c.d. ‘‘blocco’’ dei pagamenti<br />

della pubblica amministrazione per importi<br />

superiori a 10.000 euro (art. 1, c. 4-bis-4-quater e<br />

art. 3, c. 5, lett. b), nell’ipotesi di morosità del beneficiario<br />

per il mancato pagamento di una o più<br />

cartelle esattoriali a lui notificate, di ammontare almeno<br />

pari a tale importo (art. 48-bis d.P.R. n. 602/<br />

1973). Relativamente a tale ipotesi viene precisato<br />

che l’amministrazione debba, comunque, procedere<br />

al pagamento delle somme che eccedono l’ammontare<br />

del debito per cui si è verificato l’inadempimento,<br />

sanzionando l’eventuale pagamento da parte<br />

della pubblica amministrazione. come ‘‘violazione<br />

dei doveri d’ufficio’’.<br />

Parimenti intervenendo sull’art. 38, c. 2, terzo periodo,<br />

del d.lgs. n. 163/2006 (cd. ‘‘Codice degli appalti<br />

pubblici’’), il ‘‘decreto semplificazioni fiscali’’<br />

precisa che le condizioni di esclusione dalle gare<br />

d’appalto pubbliche, in caso di violazioni di obbligo<br />

di pagamento di imposte e tasse operi solo nel caso<br />

in cui i debiti tributari, oltre ad essere definitivamente<br />

accertati e di importo superiore a 10.000 euro,<br />

siano anche ‘‘certi, scaduti ed esigibili’’. Tale<br />

precisazione ha il merito di escludere dalle ipotesi<br />

di ‘‘irregolarità fiscale’’ le imprese che abbiano otte-<br />

Norme<br />

Semplificazioni tributarie<br />

nuto la rateizzazione del proprio debito fiscale definitivamente<br />

accertato.<br />

Le disposizioni in tema di fiscalità locale e<br />

immobiliare<br />

L’intervento in tema di fiscalità locale si articola su<br />

due direttrici rielaborando la normativa in tema di<br />

imposta di scopo (Iscop) e modificando la disciplina<br />

Imu. Con riferimento alla prima l’art. 4, c.1-quater,<br />

del ‘‘decreto semplificazioni fiscali’’ interviene<br />

sulla disciplina dell’imposta di scopo (cd. Iscop), introdotta<br />

dall’art. 1, c. 145-151, della legge n. 296/<br />

2006 (Finanziaria 2007) e successivamente integrata<br />

dall’art. 6 del d.lgs. n. 23/2011 ("decreto sul federalismo<br />

municipale’’).<br />

Con le modifiche introdotte dal d.l. n. 16/2012, è<br />

ora riconosciuta ai singoli comuni la facoltà di introdurre<br />

direttamente - e dunque senza attendere<br />

uno specifico provvedimento statale - l’Iscop. Quest’ultima<br />

dovrà avere le seguenti caratteristiche:<br />

– aliquota massima dello 0,5 per mille, da applicare<br />

sulla base imponibile Imu;<br />

– estensione delle opere finanziabili, da individuare<br />

discrezionalmente da parte del comune nel regolamento<br />

istitutivo;<br />

– finanziamento sino al 100% dell’opera;<br />

– durata dell’applicazione sino ad un massimo di<br />

10 anni.<br />

Viene invece confermato il rimborso dell’imposta<br />

in caso di mancato avvio dell’opera entro due anni<br />

dalla data prevista dal progetto esecutivo.<br />

Ai venti comuni che, al 2012, avevano già intro-<br />

Note:<br />

(7) Inoltre, sempre in caso di ‘‘obiettiva difficoltà economica’’<br />

del debitore, viene estesa a tutti gli enti pubblici dello Stato la<br />

possibilità di riconoscere al debitore (sempre su richiesta di questi)<br />

la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti,<br />

o variabili. Per espressa previsione normativa (art.1, c. 4,<br />

ultimo periodo, inserito dalla legge di conversione n. 44/2012),<br />

tale disposizione non opera in caso di crediti degli enti previdenziali<br />

connessi all’ottemperanza di obbligazioni derivanti da sanzioni<br />

comunitarie.<br />

(8) Contestualmente, viene quindi abrogata la lett. gg-decies,<br />

dell’art. 7, c. 2, del d.l. n. 70/2011 (cd. ‘‘decreto sviluppo’’, convertito<br />

nella legge n. 106/2011), laddove vietava l’iscrizione di<br />

ipoteca solo nelle ipotesi in cui l’importo complessivo del debito<br />

fosse inferiore complessivamente a:<br />

– 20.000 euro, se il debitore fosse proprietario dell’unità immobiliare<br />

e la stessa fosse adibita a propria abitazione principale;<br />

– 8.000 euro, negli altri casi.<br />

(9) In sostanza, viene modificata la precedente disposizione, introdotta<br />

dall’art. art. 7, c. 2, lett .gg) - undecies, del ‘‘decreto sviluppo’’<br />

citato, che ammetteva l’espropriazione immobiliare nell’ipotesi<br />

in cui il debito fosse superiore ai medesimi importi (di<br />

20.000 euro e 8.000 euro), precedentemente stabilititi anche ai<br />

fini dell’iscrizione di ipoteca.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 803


Norme<br />

Semplificazioni tributarie<br />

dotto l’Iscop è concessa la facoltà di adottare regolamenti<br />

correttivi necessari per l’adeguamento alle<br />

nuove disposizioni.<br />

Più articolate le modifiche in materia di Imu che<br />

interessano le aliquote e più in generale l’applicazione<br />

dell’imposta. È infatti stabilito che entro il 30<br />

settembre 2012 (10), i comuni possono approvare<br />

o modificare i propri regolamenti e deliberazioni relative<br />

alle aliquote (11) e alla detrazione Imu (12),<br />

al fine di assicurare l’ammontare del gettito complessivo<br />

previsto per l’anno 2012 (13). Il conguaglio<br />

del pagamento, fino ad un massimo di 3 rate,<br />

avverrà ovviamente sulla base delle aliquote definitivamente<br />

stabilite.<br />

Viene poi ridefinita la nozione di ‘‘abitazione principale’’<br />

contenuta nell’art. 13 del d.l. n. 201/<br />

2011 (14), intendendosi per tale l’unità (iscritta o<br />

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica<br />

unità immobiliare) nella quale il possessore ed il<br />

suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono<br />

anagraficamente. Inoltre, viene specificato<br />

che, in caso di coniugi e familiari che abbiamo fissato<br />

la dimora e la residenza in abitazioni differenti,<br />

le agevolazioni Imu per l’abitazione principale (aliquota<br />

ridotta e detrazioni) potranno essere applicate<br />

solo su un’abitazione. La misura, di carattere antielusivo,<br />

è evidentemente finalizzata ad evitare i<br />

cambiamenti di residenza strumentali alla moltiplicazione<br />

dell’agevolazione sui vari componenti il nucleo<br />

familiare. Con il nuovo meccanismo, infatti, le<br />

agevolazioni operano comunque per una sola unità<br />

per nucleo familiare.<br />

Ai soli fini Imu è poi stabilito che l’assegnazione<br />

della casa coniugale al coniuge che non abbia già<br />

diritti reali sulla stessa (a seguito di separazione legale,<br />

annullamento, scioglimento o cessazione degli<br />

effetti civili del matrimonio) venga assimilata ad<br />

una forma di diritto di abitazione. Conseguentemente<br />

il coniuge assegnatario dell’immobile viene<br />

incluso tra i soggetti passivi tenuti al pagamento<br />

dell’Imu e l’imposta è dovuta dal solo coniuge assegnatario<br />

e non anche dall’altro coniuge proprietario<br />

dell’abitazione). È peraltro interessante notare che<br />

la citata disposizione non è stata coordinata con<br />

l’art. 6, c. 3-bis, del d.lgs n. 504/1992 (richiamata,<br />

ai fini Imu, nell’art. 13, c. 10, del d.l. 201/2011,<br />

convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/<br />

2011), che stabilisce l’estensione delle agevolazioni<br />

previste per l’abitazione principale anche al coniuge<br />

non assegnatario della casa coniugale, a condizione<br />

che non sia proprietario o vanti un diritto reale su<br />

un’abitazione sita nello stesso comune ove è ubicata<br />

la casa coniugale.<br />

Altre modifiche interessano le abitazioni di disabili<br />

o anziani residenti in case di cura, ovvero di italiani<br />

residenti all’estero (in entrambi i casi le abitazioni<br />

vengono considerate ‘‘abitazione principale’’ dal comune,<br />

a condizione che non siano locate) e la riduzione<br />

del 50% della base imponibile d’imposta per i<br />

fabbricati dichiarati inagibili, o inabitabili (15), in<br />

base ad apposita perizia effettuata dal comune (con<br />

spese a carico del contribuente), ovvero, in alternativa,<br />

ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio<br />

presentata dal proprietario dell’immobile (fermo<br />

restando, comunque, il potere dell’ente locale di accertare<br />

il reale stato dell’immobile).<br />

Di un certo interesse è poi la nuova disciplina dei<br />

fabbricati ‘‘storico-artistici’’ che, abrogando la previgente<br />

agevolazione prevista ai fini Ici (16) e delle<br />

imposte dirette, la sostituisce con la riduzione al<br />

Note:<br />

(10) L’art. 29, c. 16-quater, del d.l. n. 216/2011, convertito, con<br />

modificazioni, nella legge 14/2012 (cd. Decreto ‘‘Milleproroghe<br />

2012’’), ha spostato al 30 giugno il termine ultimo per l’approvazione<br />

del bilancio di previsione degli enti locali, relativo al 2012<br />

stabilendo, altresì, che nel bilancio di previsione dovrà essere inserito<br />

il gettito Imu presunto, come risultante dagli importi stimati<br />

dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia<br />

e finanze per ciascun comune (pubblicati sul sito internet<br />

www.finanze.gov.it).<br />

(11) In ogni caso, viene previsto che, su proposta del Ministro<br />

dell’economia e delle finanze, con uno o più d.P.C.M., da emanare<br />

entro il 10 dicembre 2012, potranno essere modificate le<br />

aliquote, le relative variazioni e la detrazione riferita all’abitazione<br />

principale. In particolare, queste ultime modifiche verranno effettuate<br />

sulla base del gettito della prima rata dell’Imu, in scadenza<br />

il prossimo 18 giugno 2012 (per tutti gli immobili, abitazione<br />

principale e non) nonché dei risultati dell’accatastamento dei<br />

fabbricati rurali).<br />

(12) L’aliquota ordinaria dell’Imu è stabilita in misura pari allo<br />

0,76% (con facoltà dei comuni di ridurla o aumentarla dello<br />

0,3%). Per l’abitazione principale e relative pertinenze, la stessa<br />

è pari allo 0,4% (con possibilità per i comuni di aumentarla o ridurla<br />

dello 0,2%). Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota<br />

è ridotta allo 0,2% (con possibile riduzione sino allo 0,1%<br />

- art. 13 del d.l. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011).<br />

Per l’abitazione principale è prevista una detrazione di 200, maggiorata,<br />

per gli anni 2012 e 2013, in misura pari a 50 euro per<br />

ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (con dimora e residenza<br />

nell’abitazione). Tale maggiorazione non può comunque<br />

superare l’importo di 400 euro (in sostanza, la detrazione complessiva<br />

potrà arrivare sino ad un massimo di 600 euro).<br />

(13) Per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo nel 2009, distrutti<br />

o destinatari di ordinanze sindacali di sgombero (perché<br />

inagibili in tutto o in parte), viene prevista l’esenzione da Imu, Irpef<br />

ed Ires, sino alla loro ricostruzione e al ritorno dell’agibilità.<br />

(14) Nella precedente versione della disposizione, il requisito<br />

della dimora abituale e della residenza anagrafica era riferito unicamente<br />

al possessore dell’immobile, indipendentemente dal<br />

suo nucleo familiare.<br />

(15) Ai fini della riduzione alla metà della base imponibile, viene<br />

stabilito che i comuni possano disciplinare le caratteristiche di<br />

fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi<br />

di manutenzione.<br />

804 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


50% della base imponibile Imu (rendita catastale<br />

rivalutata del 5%, moltiplicata per i coefficienti stabiliti<br />

dal d.l. n. 201/201, relativi alla destinazione<br />

d’uso degli stessi - ad es. per le abitazioni, il moltiplicatore<br />

è pari a 160).<br />

Ai fini delle imposte dirette (Irpef/Ires), la disciplina<br />

agevolativa in vigore (17) viene sostituita da un<br />

nuovo regime che distingue a seconda che i fabbricati<br />

siano locati o meno.<br />

Così per le persone fisiche, non esercenti attività<br />

d’impresa, gli immobili di interesse storico/artistico<br />

concorrono a formare il reddito imponibile ai fini<br />

Irpef:<br />

– se tenuti a disposizione, in base alla rendita catastale<br />

rivalutata del 5% ed aumentata di 1/3 (in caso<br />

di unità residenziali possedute in aggiunta all’"abitazione<br />

principale’’), senza alcuna riduzione (ai sensi<br />

degli artt. 37 e 41 del d.P.R. n. 917/1986 - Tuir);<br />

– se locati, in misura pari al maggiore tra il canone<br />

ridotto forfetariamente del 35% ed il reddito medio<br />

ordinario dell’unità immobiliare.<br />

Per i soggetti esercenti attività d’impresa (sia Irpef<br />

che Ires) e per gli enti non commerciali, i cd. ‘‘immobili<br />

patrimonio’’ (ossia non strumentali all’esercizio<br />

dell’attività, nédestinati alla vendita) (18) di<br />

interesse storico/artistico concorrono a formare il<br />

reddito:<br />

– se tenuti a disposizione, in misura pari al 50%<br />

del ‘‘reddito medio ordinario’’ (rendita catastale rivalutata<br />

del 5%), senza applicazione della maggiorazione<br />

di 1/3 stabilita dall’art. 41 del Tuir - d.P.R.<br />

n. 917/1986 per gli immobili abitativi non utilizzati;<br />

– se locati, in misura pari al maggiore tra il canone<br />

ridotto forfetariamente del 35% ed il reddito medio<br />

ordinario dell’unità immobiliare.<br />

Infine, modificando ed integrando l’art. 19 del d.l.<br />

n. 201/2011 (convertito nella legge 214/2011),<br />

vengono introdotte alcune novità sulla nuova imposta<br />

patrimoniale applicabile, dal 2011, sugli immobili<br />

detenuti all’estero da persone fisiche ("Ivie’’)<br />

(di cui ai c. 13-17 e 23, del citato art. 19, del d.l.<br />

n. 201/2011). Tale imposta dovrà essere applicata<br />

su di una base imponibile che per gli immobili situati<br />

in Paesi Ue o dello Spazio Economico Europeo<br />

(19), per i quali l’imposta si applica sul valore<br />

catastale (20), sarà pari a tale valore come determinato<br />

e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato<br />

ai fini del pagamento delle imposte sul patrimonio<br />

e sul reddito. In mancanza di questo, si assume<br />

il costo d’acquisto risultante in atto (o da eventuali<br />

altri contratti), o, in assenza di quest’ultimo, il<br />

valore di mercato (21). Dall’imposta il contribuen-<br />

te può però detrarre l’eventuale imposta patrimoniale<br />

(22) pagata nell’anno di riferimento nello stato<br />

estero e per gli immobili nella Ue le eventuali<br />

imposte sul reddito limitatamente all’importo per il<br />

quale non si è potuto fruire del credito d’imposta ex<br />

art. 165 Tuir.<br />

Note:<br />

Norme<br />

Semplificazioni tributarie<br />

(16) Secondo tale agevolazione la base imponibile Ici era fissata<br />

sulla base della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni<br />

della zona censuaria d’ubicazione del fabbricato.<br />

(17) La precedente disposizione agevolativa che consentiva, per<br />

gli immobili d’interesse storico-artistico, la determinazione del<br />

reddito in base alla minore tra le tariffe d’estimo previste per le<br />

abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato<br />

(art. 11, c. 2, della legge n. 413/1991).<br />

(18) In particolare, per ‘‘immobili patrimonio’’, di cui all’art. 90, c.<br />

1, del d.P.R. n. 917/1986 - Tuir, si intendono, con una nozione a<br />

carattere residuale, quelli non costituenti immobili strumentali<br />

(per destinazione o per natura), né quelli alla cui produzione o<br />

scambio è diretta l’attività (cd. ‘‘ immobili merce’’).<br />

Le disposizioni in materia di determinazione del reddito degli<br />

‘‘immobili patrimonio’’ sottoposti a vincolo culturale, espressamente<br />

stabilite dal dl di conversione del d.l. n. 16/2012 per i<br />

soggetti Ires, si applicano anche ai medesimi immobili posseduti<br />

da soggetti Irpef, in virtù del rimando normativo contenuto, ai<br />

fini della disciplina generale del reddito d’impresa, nell’art. 56<br />

del medesimo d.P.R. n. 917/1986.<br />

Per gli enti non commerciali, cfr. anche gli artt. 143, c. 1, e 144<br />

c. 1, d.P.R. n. 917/1986 - Tuir (quest’ultimo viene modificato dal<br />

DdL di conversione del d.l. n. 16/2012).<br />

(19) I Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo sono: Austria,<br />

Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia,<br />

Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia,<br />

Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi<br />

Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania,<br />

Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.<br />

(20) Tale disposizione, nella formulazione originariamente contenuta<br />

nel d.l. n. 16/2012, stabiliva che la base imponibile dell’imposta<br />

fosse costituita dal valore dell’immobile, determinato in<br />

base a quello utilizzato nel Paese estero ai fini delle imposte sul<br />

patrimonio o sui trasferimenti. In fase di conversione in legge<br />

del ‘‘decreto semplificazioni fiscali’’ è stato, invece, previsto<br />

che la base imponibile dell’Ivie è il valore catastale rivalutato,<br />

determinato nel Paese in cui l’immobile è situato (coincidente,<br />

in Spagna, con l’impuesto sobre bienes immuebles o con la<br />

Council Tax del Regno Unito).<br />

(21) Tale disposizione è foriera di problemi interpretativi per<br />

esempio per gli immobili situati in Francia per i quali esiste la taxe<br />

foncière su base catastale il cui valore è però privo di meccanismi<br />

di rivalutazione. La successiva Circ. AdE n. 28 del 2/7/<br />

2012 ha però chiarito che il criterio utilizzato per l’assolvimento<br />

di quest’ultima imposta non può essere applicato. È pertanto lasciata<br />

al contribuente la scelta fra il costo di acquisto dell’immobile<br />

o al reddito medio ordinario moltiplicato per i coefficienti<br />

Imu (in sostanza moltiplicando per 160 il valore locativo catastale<br />

abbattuto del 50% ai fini dell’applicazione della taxe foncière).<br />

(22) La circolare citata richiama a titolo di esempio la real property<br />

tax U.S.A., la impuesto immobiliario argentina, l’imposta<br />

immobiliare svizzera e la tassa sulle proprietà delle persone fisiche<br />

russa. Non sono invece scomputabili le imposte legate all’utilizzo<br />

del bene quale abitazione - come la Council Tax - perché<br />

prive di natura patrimoniale ed avente piuttosto natura di contributo<br />

per l’utilizzo dei servizi pubblici.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 805


Norme<br />

Semplificazioni tributarie<br />

Le disposizioni in tema di accertamento e<br />

contrasto all’evasione<br />

Interessanti appaiono, infine, anche alcune disposizioni<br />

in tema di accertamento e contrasto all’evasione.<br />

In primo luogo, vanno segnalate le disposizioni<br />

(art. 9, c. 1) che ampliano la gamma di strumenti<br />

di indagine a disposizione dell’Agenzia delle Dogane<br />

(23), e, soprattutto, quelle che riscrivendo l’art.<br />

35, c. 28, del d.l. n. 223/2006 (conv. con modificazioni,<br />

nella legge 248/2006) introducono la responsabilità<br />

solidale del committente, imprenditore (24)<br />

o datore di lavoro, con l’appaltatore ed eventuali<br />

subappaltatori, in relazione al versamento all’Erario<br />

delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva<br />

relativa alle fatture dei lavori effettuati.<br />

La responsabilità, della durata di due anni dalla cessazione<br />

dell’appalto, non si applica qualora si dimostri<br />

di aver messo in atto tutte le cautele possibili<br />

per evitare l’inadempimento.<br />

Viene così superata la precedente formulazione della<br />

disposizione (in vigore fino al 28 aprile 2012), in<br />

base alla quale la responsabilità solidale operava solo<br />

tra l’appaltatore ed il subappaltatore e comunque<br />

non riguardava l’Iva, valendo per le ritenute fiscali<br />

ed i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti<br />

da quest’ultimo per i propri lavoratori dipendenti.<br />

In altre parole, la novità, introdotta in fase di conversione<br />

in legge del ‘‘decreto semplificazioni fiscali’’<br />

(25), riguarda l’estensione della responsabilità<br />

anche ai rapporti tra committente ed appaltatore<br />

ed ai versamenti dell’Iva riguardanti l’appalto.<br />

Si tratta di una disposizione che evidentemente, a<br />

dispetto dell’intento di semplificazione, introduce<br />

ulteriori obblighi in capo all’impresa, obblighi peraltro<br />

di difficile applicazione, tenuto conto che<br />

non vengono individuati gli strumenti mediante i<br />

quali possa esercitarsi il controllo nei confronti dell’appaltatore<br />

e dei subappaltatori.<br />

Infatti, da un lato, non esistendo una certificazione<br />

delle ritenute effettuate e dell’Iva incassata relativamente<br />

a ciascun appalto o subappalto, l’esimente finirà<br />

per non operare mai (26), e dall’altro, sarebbe<br />

impossibile da verificare poiché in alcuni settori,<br />

come quello delle costruzioni, i lavoratori vengono<br />

spesso utilizzati contemporaneamente in più cantieri,<br />

mentre i versamenti delle ritenute sono, come<br />

noto, mensili e riferiti a tutti i dipendenti in forza<br />

presso l’impresa.<br />

Sotto il profilo dell’Iva, si evidenzia, inoltre, che,<br />

per le prestazioni di servizi eseguite dai subappaltatori,<br />

opera già il meccanismo dell’inversione conta-<br />

bile (cd. "reverse charge’’), che consente un efficace<br />

controllo sul versamento dell’Iva. Infatti grazie a tale<br />

meccanismo il subappaltatore emette fattura all’appaltatore<br />

senza applicazione dell’Iva, lasciando<br />

all’appaltatore - che non ha particolari interessi ad<br />

evadere un’imposta che può detrarsi - l’obbligo di<br />

integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota<br />

Iva e della relativa imposta dovuta, con i<br />

connessi obblighi formali di registrazione della stessa,<br />

da effettuare sia nel registro delle fatture emesse<br />

o in quello dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento<br />

della fattura o, comunque, entro 15 giorni<br />

dal ricevimento con riferimento al relativo mese<br />

(di cui all’art. 23 o 24 del d.P.R. n. 633/1972), sia<br />

in quello degli acquisti (di cui all’art. 25 del citato<br />

d.P.R n. 633/1972).<br />

La disposizione in questione appare dunque una duplicazione<br />

delle ‘‘garanzie’’ erariali non strettamente<br />

necessaria ed, anzi, difficilmente giustificabile (27).<br />

Il ‘‘Decreto semplificazioni fiscali’’ interviene inoltre<br />

sull’ambito applicativo dell’accertamento induttivo<br />

(basato su ‘‘presunzioni semplici") (28) in caso<br />

di omessa o infedele compilazione dei modelli per<br />

la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione<br />

degli studi di settore (viene riscritta la lett.<br />

d-ter, del c. 4 dell’art. 39 del d.P.R. 600/1973). Vie-<br />

Note:<br />

(23) Cfr. circ. 4 aprile 2012, n. 6/D ed il commento di Biancaniello<br />

(Dogane: estesi gli strumenti delle indagini finanziarie ai controlli<br />

a posteriori) inIva, 2012, 6, 47 ss..<br />

(24) Il riferimento normativo all’imprenditore potrebbe far supporre<br />

che ai fini Iva questa forma di responsabilità non valga per<br />

i soggetti che svolgono la propria attività in forma di impresa come<br />

accade per gli enti pubblici che appaltano un’opera. Conclusione,<br />

che, peraltro, sarebbe difficilmente giustificabile escludendo<br />

dalla disposizione una gran parte delle operazioni interessate.<br />

(25) La citata modifica opera, pertanto, dal 29 aprile 2012, data<br />

di entrata in vigore della legge n. 44/2012.<br />

(26) A meno di non ipotizzare una dichiarazione attestante il versamento<br />

dell’Iva sulle fatture relative alle opere oggetto dell’appalto.<br />

Tuttavia una soluzione siffatta non è comunque avallata<br />

dalla norma nè dalla prassi amministrativa e potrebbe essere facilmente<br />

strumentalizzata con la complicità del contribuente infedele.<br />

(27) Allo stesso tempo, non è nemmeno ipotizzabile l’istituzione,<br />

per il futuro, di modelli di versamento delle ritenute e dell’Iva<br />

separati per ciascun cantiere (F24 specifico per ogni cantiere),<br />

che complicherebbe in maniera inverosimile gli adempimenti<br />

delle imprese, in controtendenza alle esigenze di semplificazione,<br />

obiettivo ultimo dello stesso d.l. n. 16/2012.<br />

(28) In altri termini, l’Agenzia delle Entrate può determinare il<br />

reddito d’impresa e di lavoro autonomo sulla base dei dati e delle<br />

notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, potendo<br />

prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e<br />

dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni prive<br />

dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.<br />

806 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


ne in altre parole ampliata la possibilità di utilizzare<br />

presunzioni semplici in sede di accertamento del<br />

maggior reddito. Come noto, infatti, grazie all’accertamento<br />

induttivo l’Agenzia delle Entrate può<br />

determinare il reddito d’impresa e di lavoro autonomo<br />

sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti<br />

o venuti a sua conoscenza, potendo prescindere<br />

in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e<br />

dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni<br />

prive dei requisiti di gravità, precisione e<br />

concordanza. Possibilità ora concessa anche nei casi<br />

di omessa presentazione dei modelli, indicazione di<br />

cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi<br />

di settore non sussistenti e infedele compilazione<br />

dei modelli, solo qualora sia accertata una differenza<br />

superiore al 15%, o comunque a 50.000 euro, tra<br />

i ricavi stimati applicando gli studi di settore sulla<br />

base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei<br />

dati indicati in dichiarazione (29).<br />

L’azione di inasprimento degli strumenti ‘‘persuasivi’’<br />

a disposizione dell’Erario è poi completata con<br />

l’ampliamento delle ipotesi di esecutività degli avvisi<br />

di accertamento doganali (art. 9) (30).<br />

Per quanto riguarda invece l’esecutività degli atti di<br />

accertamento (ai fini delle imposte sui redditi, Irap<br />

ed Iva), si interviene sulla disposizione che stabilisce<br />

che l’intimazione ad adempiere deve essere contenuta<br />

anche nei successivi atti, notificati al contribuente<br />

dopo l’avviso di accertamento (art. 29, c. 1,<br />

lett. a), d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni,<br />

nella legge n. 122/2010).<br />

In particolare, viene, ora, espressamente stabilito<br />

che tale formula deve essere inserita anche nei<br />

provvedimenti di irrogazione delle sanzioni a seguito<br />

di conciliazione giudiziale (in caso di mancato<br />

pagamento delle rate successive alla prima entro il<br />

relativo termine di pagamento), nonché in caso di<br />

definitività dell’atto di accertamento impugnato<br />

(31).<br />

Altro effetto di quella sorta di eterogenesi dei fini<br />

che caratterizza l’intera disposizione è la reintroduzione<br />

dal 18 gennaio 2012 del cd. ‘‘elenco clientifornitori’’<br />

(ovverosia l’obbligo di comunicazione di<br />

tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini<br />

Iva effettuate per ciascun cliente e fornitore), in<br />

luogo della comunicazione telematica all’Agenzia<br />

delle Entrate delle sole operazioni di importo superiore<br />

a 3.000 euro.<br />

Infine il d.l. ‘‘Semplificazioni fiscali’’ (art. 8, c. 18-<br />

20) abbassa da 10.000 a 5.000 euro la soglia dei<br />

crediti Iva liberamente compensabili.<br />

La nuova disposizione interviene sull’art. 17 del<br />

d.lgs. n. 241/1997, modificato dal d.l. n. 78/2009,<br />

che prevedeva che la compensazione c.d. orizzontale,<br />

ai fini Iva, del credito annuale o relativo a periodi<br />

inferiori all’anno, per importi superiori a 10.000<br />

euro annui, potesse essere effettuata a partire dal<br />

giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione<br />

della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito<br />

emerge. Un’ulteriore rigidità, peraltro di dubbia<br />

legittimità rispetto alla disciplina comunitaria<br />

in tema di Iva ove si ricordi che già la Corte di<br />

Giustizia (32) ha avuto modo di precisare che il peso<br />

dell’eccedenza Iva non deve mettere a rischio<br />

l’equilibrio finanziario del soggetto passivo del tributo.<br />

Infatti «se gli Stati membri dispongono di<br />

una libertà di manovra certa nello stabilire le modalità<br />

di rimborso dell’eccedenza Iva, dette modalità<br />

non devono ledere il principio della neutralità<br />

del sistema tributario Iva gravando il soggetto passivo,<br />

in tutto o in parte, del peso di tale imposta....in<br />

ogni caso il sistema di rimborso non deve far correre<br />

alcun rischio finanziario al soggetto passivo».<br />

Note:<br />

Norme<br />

Semplificazioni tributarie<br />

(29) Le novità si applicano agli accertamenti notificati a partire<br />

dal 2 marzo 2012, data di entrata in vigore del d.l. n. 16/2012,<br />

mentre la previgente formulazione della lett. d-ter) resta applicabile<br />

agli accertamenti notificati in precedenza. In tale ambito,<br />

per il solo periodo d’imposta 2011, viene, altresì, spostato al 30<br />

aprile 2012 il termine per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale<br />

delle integrazioni agli Studi di Settore (relative sia agli Indici di<br />

Normalità Economica - I.N.E., sia ai cd. ‘‘correttivi congiunturali’’,<br />

elaborati per tener conto della crisi economica).<br />

In merito, si ricorda che il termine stabilito legislativamente per<br />

la pubblicazione in G.U. delle citate integrazioni agli Studi di Settore<br />

è il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello della<br />

loro entrata in vigore (cfr. art.1, comma 1-bis, del d.P.R. n.<br />

195/1999). Resta ferma, invece la scadenza per la pubblicazione<br />

in G.U. degli Studi di Settore, fissata, a decorrere dall’anno<br />

2012, al 31 dicembre di ciascun periodo d’imposta d’applicazione<br />

degli stessi.<br />

(30) Che divengono esecutivi trascorsi 10 giorni dalla notifica /<br />

vedi Massari, La nuova disciplina di esecutività degli accertamenti<br />

doganali, Iva 2012, 6, 41 ss.).<br />

(31) In tal ambito, si ricorda che il citato art. 29, c. 1, lett. b), del<br />

d.l. n. 78/2010, prevede che l’atto di accertamento assuma natura<br />

di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla data della notifica.<br />

Inoltre, l’atto deve contenere l’espresso avvertimento che, decorsi<br />

30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione<br />

delle somme richieste viene affidata in carico agli agenti della<br />

riscossione, che, a loro volta, procedono all’esecuzione forzata<br />

decorsi 180 giorni dall’affidamento.<br />

(32) Corte Ue, 10 luglio 2008, causa C/25-07.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 807


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Diritto militare<br />

La riforma<br />

del codice militare<br />

DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 2012, N. 20<br />

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell’ordinamento militare, a<br />

norma dell’art. 14, c. 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246<br />

(G.U. 12 marzo 2012, n. 60)<br />

Omissis.<br />

Il commento<br />

di Simona Rodriquez<br />

Il 27 marzo 2012 è entrato in vigore il decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, il primo intervento correttivo<br />

del codice dell’ordinamento militare, approvato con il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il decreto<br />

- che contiene interventi di aggiornamento a norme sopravvenute dopo il 15 marzo 2010 e di correzione del<br />

riassetto di previgenti disposizioni di legge - rappresenta l’ultimo passo di un continuo processo di riforma<br />

iniziato in tempi lontani e oggi tutt’altro che concluso.<br />

Il lungo processo di riforma<br />

dell’organizzazione della difesa<br />

Il decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, rappresenta<br />

il primo intervento correttivo del codice<br />

dell’ordinamento militare. Esso consta di undici articoli,<br />

dei quali i primi nove novellano corrispondentemente<br />

ciascuno dei nove libri del codice. Oltre<br />

ad eliminare errori materiali di scrittura, imperfezioni<br />

lessicali e difetti di coordinamento formale e<br />

sostanziale (1), il decreto di riforma opera un riassetto<br />

di alcune norme già vigenti (in materia, ad<br />

esempio, di bonifiche da ordigni esplosivi, di polizze<br />

assicurative, di disciplina di stato e trattamento<br />

economico o previdenziale del personale) e reintroduce<br />

alcune disposizioni estranee all’ordinamento<br />

militare erroneamente abrogate (2).<br />

Nelle pagine che seguono, si tratteranno degli<br />

aspetti principali della riforma, al fine di inquadrare<br />

l’intervento correttivo nel più generale e complessivo<br />

processo di riorganizzazione dell’amministrazione<br />

centrale della difesa.<br />

Norme<br />

Diritto amministrativo<br />

Si tratta di un processo di riorganizzazione iniziato<br />

in tempi lontani. È già nell’immediato dopoguerra<br />

che l’impellente esigenza di razionalizzare e snellire<br />

l’apparato militare portò all’unificazione, con il decreto<br />

legislativo 2 febbraio 1947, n. 17, dei Ministeri<br />

della guerra, della marina e dell’aeronautica in<br />

un unico dicastero che assunse la denominazione di<br />

Ministero della difesa (3). Il settore tecnico-opera-<br />

Note:<br />

(1) Tra di essi, si vedano l’art. 1472 in materia di libertà di manifestazione<br />

del pensiero; l’art. 1483 in materia di esercizio delle<br />

libertà in ambito politico; l’art. 208 riguardante le categorie di<br />

personale medico; l’art. 210 relativo all’attività libero-professionale<br />

del personale medico.<br />

(2) Tra esse, la legge n. 78/2001 sulla tutela del patrimonio storico<br />

della prima guerra mondiale e il d.lgs. n. 43/1948, concernente<br />

il divieto delle associazioni di carattere militare.<br />

(3) Cfr. Jean, L’ordinamento della difesa in Italia. Vertice politico<br />

e vertice tecnico militare, Padova, 1989, 61 ss. Per la bibliografia<br />

sul Ministero della difesa, con particolare riferimento all’evoluzione<br />

storica, cfr. De Vergottini, Indirizzo politico della difesa e<br />

sistema costituzionale, Milano, 1971; id., Le modificazioni delle<br />

(segue)<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 809


Norme<br />

Diritto amministrativo<br />

tivo venne invece disciplinato l’anno successivo,<br />

con la previsione della figura di Capo di stato maggiore<br />

della difesa quale massima autorità militare,<br />

posta alle dipendenze del ministro e dal quale, a<br />

sua volta, dipendevano i capi di stato maggiore delle<br />

tre orze armate (4).<br />

Il legislatore tornò poi ad occuparsi nuovamente<br />

dell’amministrazione della difesa solo nel 1962, anno<br />

in cui viene conferita al governo la delega per la<br />

riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del<br />

ministero della difesa e per il riordinamento degli<br />

stati maggiori in tempo di pace, nonché per la regolamentazione<br />

di altri comparti del settore, quali la<br />

giustizia militare, il reclutamento, gli stabilimenti e<br />

gli arsenali militari.<br />

Con la legge 9 ottobre 1964, n. 1058, tale delega<br />

venne rinnovata ed in tale occasione la potestà del<br />

governo fu estesa al riordinamento delle carriere e<br />

delle categorie ed alla revisione degli organici del<br />

personale civile.<br />

La totale ristrutturazione dell’apparato ministeriale<br />

fu così compiuta con i d.P.R. 18 novembre 1965,<br />

n. 1477 e n. 1478 (5).<br />

Tale assetto organizzativo, tuttavia, non poteva<br />

mantenersi inalterato in presenza di un cambiamento<br />

del quadro internazionale e di un continuo<br />

ridimensionamento delle risorse statali. Il disegno<br />

organizzativo fondato sui decreti delegati del 1965<br />

si mostrò poi particolarmente farraginoso: il vertice<br />

politico-militare appariva privo della possibilità di<br />

intervenire con immediatezza dato che «fra sottosegretari,<br />

Segretario generale, uffici centrali, direzioni<br />

generali, Capo di stato maggiore della difesa, Capi<br />

di Stato maggiore di singola forza armata, Consiglio<br />

superiore delle Forze armate, comitato dei Capi di<br />

stato maggiore, si potevano enumerare trentaquattro<br />

leve di comando, da dover coordinare ed amministrare»<br />

(6).<br />

L’esigenza di procedere ad un’effettiva unitarietà<br />

del comando e di riformare, di conseguenza, le<br />

strutture tecnico-amministrative e tecnico-operative,<br />

divenne dunque imprescindibile.<br />

La riforma dell’amministrazione militare, però, venne<br />

articolata in due differenti fasi. Con la prima, si<br />

provvide a razionalizzare le strutture esistenti: la riforma<br />

dei vertici militari intervenne con la legge<br />

18 febbraio 1997, n. 25, mentre la riorganizzazione<br />

del Ministero e delle Forze armate si fondò sulla<br />

legge delega 28 dicembre 1995, n. 549.<br />

Nella seconda fase di riforma, si è provveduto ad<br />

innovare l’intero apparato militare, ampliando le<br />

Forze armate alla componente femminile (7), elevando<br />

il ruolo dell’Arma dei carabinieri (attribuen-<br />

dole il ‘‘rango di Forza armata’’) (8) ed introducendo<br />

uno strumento militare professionale, fondato su<br />

volontari (9).<br />

Si è dunque dato il via ad una nuova stagione di riforme,<br />

volta ad una ristrutturazione complessiva<br />

dell’apparato, sempre meno adatto ai mutati caratteri<br />

della sicurezza e difesa nazionali: un continuo<br />

sovrapporsi di norme - in parte volte a stabilizzare<br />

alcuni aspetti dell’organizzazione della difesa, in<br />

parte volte ad introdurre novità di rilievo - che ha<br />

reso improcrastinabile un intervento di codificazione<br />

diretto al riordino della normativa.<br />

Note:<br />

(segue nota 3)<br />

competenze costituzionali in tema di difesa, inRiv. Trim. dir.<br />

pubbl., 1974, 409 ss.; Sciarretta, Il Ministero della difesa, Roma,<br />

1967. Per un’analisi delle Forze armate sotto il triplice profilo<br />

della struttura, dei rapporti con la società civile e dell’impiego<br />

bellico, cfr. Ceva, Le forze armate, Torino, 1981.<br />

(4) Cfr. sul punto Bertoni e altri, Costituzione e struttura del governo.<br />

La riforma dei Ministeri (parte prima), Padova, 1984, 441<br />

ss.<br />

(5) In dottrina, sul Ministero della difesa quale riformato dai<br />

d.P.R. del 1965, v. Della Cananea, L’organizzazione amministrativa<br />

del ministero della difesa, in Cassese - D’orta (a cura di),<br />

Rapporto di ricerca su ‘‘la dirigenza militare’’, Roma, 1992, 47<br />

ss.<br />

(6) Baldanza, La difesa, in Cassese (a cura di), Trattato di diritto<br />

amministrativo. Diritto amministrativo speciale, Tomo I, 318.<br />

(7) Con la legge 20 ottobre 1999, n. 380, si è prevista la delega<br />

al governo per l’istituzione del servizio militare femminile, cui ha<br />

fatto seguito il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante<br />

«Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria,<br />

stato giuridico ed avanzamento del personale militare femminile,<br />

delle forze armate e nel Corpo della guardia di finanza». La<br />

rapidità dell’amministrazione militare ad introdurre la componente<br />

femminile è stata tale che il primo bando di concorso, relativo<br />

al reclutamento per le Accademie militari per Esercito, Marina<br />

ed Aeronautica è avvenuto con decreto pubblicato sulla Gazzetta<br />

Ufficiale del 4 gennaio 2000, anteriore addirittura all’emanazione<br />

della legge delegata da parte dell’esercito.<br />

(8) Con l’art. 1, c. 2, legge 31 marzo 2000, n. 78, è stato infatti<br />

attribuito ‘‘rango di Forza armata’’ all’Arma dei carabinieri, adottando<br />

una dizione poi ripetuta nell’art. 2, decreto legislativo 5 ottobre<br />

2000, n. 297.<br />

(9) L’art. 12 della legge 17 agosto 2005, n. 168 (di conversione<br />

in legge del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115) ha consentito<br />

a tutti i militari di leva di poter «cessare anticipatamente dal<br />

servizio a decorrere dal 1 luglio 2005». Si è giunti così a completamento<br />

(invero in anticipo rispetto ai tempi prefissati) di un percorso,<br />

intrapreso già con l’art. 3 della l. 14 novembre 2000, n.<br />

331, recante norme per l’istituzione del servizio militare professionale.<br />

Per il dibattito, cfr. ad esempio Pizzolato, Servizio militare<br />

professionale e Costituzione, inQuaderni cost., 2002, 771<br />

ss.; Dal Canto, La difesa della patria e l’«abolizione» del servizio<br />

obbligatorio di leva, in Panizza - Romboli, L’attuazione della Costituzione,<br />

Pisa, 2003, 135 ss.<br />

810 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


L’adozione del codice dell’ordinamento<br />

militare<br />

Il Codice dell’ordinamento militare - approvato<br />

con il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.<br />

66 (10), insieme al testo unico delle disposizioni regolamentari<br />

(d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (11)) - è<br />

entrato in vigore il 9 ottobre 2010, dopo un periodo<br />

di cinque mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta<br />

Ufficiale: una lunga vacatio legis giustificata dalla<br />

profonda innovazione apportata al sistema delle<br />

fonti in materia di ordinamento militare.<br />

Per la prima volta l’Italia ha un codice e un testo<br />

unico nei quali sono raccolte, pressoché integralmente,<br />

le disposizioni in materia di difesa e organizzazione<br />

militare (12).<br />

A ciò si è giunti a seguito di una non facile ricognizione<br />

delle fonti primarie e secondarie vigenti. Le<br />

difficoltà di codificare l’intera materia si evincono<br />

dalla stessa articolazione formale e strutturale del<br />

codice: nove libri per ben 2.272 articoli (13).<br />

Come è stato posto in evidenza, l’uso del termine<br />

‘‘ordinamento’’, nel titolo del codice, non può certo<br />

essere inteso nel senso che quello militare costituisce<br />

un ordinamento giuridico, autonomo rispetto a<br />

quello statale: «se così fosse, si farebbe un passo indietro<br />

di parecchi decenni e si tornerebbe a una situazione<br />

di parziale sottrazione delle forze armate al<br />

diritto della Repubblica, di loro impermeabilità agli<br />

stessi principi costituzionali» (14). Il termine ‘‘ordinamento’’,<br />

invece, è da intendersi nel senso di organizzazione,<br />

di sistema ordinato.<br />

Trovano così una compiuta sistemazione l’«Organizzazione<br />

e funzioni» (Libro I), i «Beni» (Libro<br />

II); l’«Amministrazione e contabilità» (Libro III); il<br />

«Personale militare» (Libro IV); il «Personale civile<br />

e personale ausiliario delle Forze Armate» (Libro<br />

V), il «Trattamento economico, assistenza e benessere<br />

del personale» (Libro VI); il «Trattamento<br />

previdenziale e per le invalidità di servizio» (Libro<br />

VII); il «Servizio militare e servizio degli obiettori<br />

di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale»<br />

(Libro VIII) e, infine, al Libro IX, si<br />

ritrovano «Disposizioni di coordinamento, transitorie<br />

e finali».<br />

Il Libro primo, intitolato ‘‘Organizzazione e funzioni’’,<br />

si apre con la specificazione dell’oggetto e dell’ambito<br />

di applicazione del codice, individuati nell’organizzazione,<br />

nelle funzioni e nell’attività della<br />

difesa e sicurezza militare e delle Forze armate.<br />

«Nulla è innovato dal presente codice» - specifica<br />

il secondo comma dell’art. 1 - «per quanto concerne<br />

le disposizioni vigenti proprie del Corpo della<br />

Norme<br />

Diritto amministrativo<br />

guardia di finanza, del Sistema di informazione per<br />

la sicurezza della Repubblica, dell’Amministrazione<br />

della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento<br />

civile e del Corpo nazionale dei vigili<br />

del fuoco» (15).<br />

Note:<br />

(10) G.U. serie generale 8 maggio 2010, n.106, suppl. ord. n.<br />

84.<br />

(11) G.U. serie generale 18 giugno 2010, n.140, suppl. ord. n.<br />

131.<br />

(12) Per un commento al Codice, si richiama Mattarella, Il codice<br />

dell’ordinamento militare, inquesta Rivista, 2011, 257 ss.<br />

(13) Il Testo Unico regolamentare (d.P.R. n. 90 del 2010) segue<br />

l’impostazione e la ripartizione del Codice cui accede: nove libri<br />

per 1.126 articoli.<br />

(14) Cfr. ancora Mattarella, Il codice dell’ordinamento militare,<br />

cit., 257 ss. Nell’attuale sistema giuridico italiano (e, soprattutto,<br />

a seguito dell’entrata in vigore della Carta costituzionale), è pressoché<br />

assodato che l’evoluzione dell’ordinamento militare verso<br />

una totale apertura all’ordinamento statale si sia completamente<br />

realizzata: cfr. Malinconico, voce Disciplina militare, inDig. disc.<br />

pubbl., V, 1990, 280 ss. Per le interessanti osservazioni ivi contenute,<br />

e per l’evoluzione dell’ordinamento militare a seguito<br />

dell’entrata in vigore della Carta costituzionale, si richiama Corte<br />

Cost., 23 luglio 1987, n. 278, in Cons. Stato, 1987, II, 1153. Vittorio<br />

Bachelet, riprendendo le celebri tesi di Santi Romano sugli<br />

ordinamenti interni nell’ambito della dottrina degli ordinamenti<br />

giuridici, ha approfondito le caratteristiche distintive delle istituzioni<br />

militari rispetto alle altre branche dell’amministrazione statale:<br />

Bachelet, Disciplina militare e ordinamento giuridico statale,<br />

Milano, 1962, 68. Sul punto cfr. anche Pinto, Forze armate e<br />

Costituzione, Venezia, 1979, 48.<br />

(15) Per quel concerne il Corpo della Guardia di finanza, deve<br />

precisarsi che, come emerge dall’art. 1, c. 1, decreto legislativo<br />

19 marzo 2001, n. 68 (‘‘Adeguamento dei compiti del Corpo della<br />

Guardia di finanza, a norma dell’art. 4 della legge 31 marzo<br />

2000, n. 68’’), trattasi di uno speciale Corpo di Polizia ad ordinamento<br />

militare; dipende direttamente dal Ministro dell’Economia<br />

e delle Finanze; è organizzato secondo un assetto militare e<br />

fa parte integrante delle Forze Armate dello Stato oltre che della<br />

Forza Pubblica. Data la sua doppia identità quale Forza di Polizia<br />

e Corpo militare dello Stato, la Guardia di finanza ha la peculiarità<br />

di far parte integrante delle Forze armate, pur non essendo inquadrata<br />

nel dicastero della difesa. La circostanza, inoltre, che<br />

tale Corpo si trovi, da un lato, a costituire un’articolazione del<br />

Ministero dell’economia e delle finanze e, dall’altro, ad espletare<br />

funzioni militari, comporta una naturale attrazione verso la disciplina<br />

militare, anche fuori dall’orbita del solo diritto penale militare.<br />

Sulla Guardia di finanza, si richiama, in generale, Lomartire -<br />

Sarno, Fiamme gialle: la prima inchiesta sulla guardia di finanza,<br />

Milano, Il sole-24 ore, 1998. Diverso è il caso della Polizia di Stato,<br />

definibile, invece, corpo civile militarmente organizzato; direttamente<br />

dipendente dal Ministero dell’Interno; con funzioni di<br />

ordine pubblico e di pubblica sicurezza; non rientrante nelle Forze<br />

armate, bensì nelle Forze di polizia. Forza di polizia a ordinamento<br />

civile è altresì la Polizia penitenziaria, istituita dalla legge<br />

15 dicembre 1990, n. 395 (‘‘Ordinamento del Corpo di Polizia<br />

penitenziaria’’) e posta alle dipendenze del Ministero della giustizia<br />

(Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria). Il Corpo<br />

forestale dello Stato è, infine, un’altra Forza di polizia a ordinamento<br />

civile, alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche<br />

agricole, alimentari e forestali, specializzata nella tutela del patrimonio<br />

naturale e paesaggistico e nella prevenzione e repressione<br />

dei reati in materia ambientale e agroalimentare. Tra i molteplici<br />

compiti affidati al Corpo forestale dello Stato, sanciti dalla<br />

(segue)<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 811


Norme<br />

Diritto amministrativo<br />

Specifiche disposizioni (artt. 2 e segg.) si rinvengono<br />

in materia di attribuzioni del Consiglio Supremo<br />

di difesa (16) e, a partire dagli artt. 10 e seguenti,<br />

in materia di amministrazione della difesa e Ministero<br />

della difesa. Gli artt. 100 e seguenti, invece,<br />

disciplinano l’organizzazione operativa, territoriale,<br />

formativa, addestrativa e logistica dell’esercito italiano.<br />

A differenza del code de la défense in vigore in Francia<br />

dal 2004 (17), di cui due parti su cinque sono<br />

dedicate ai principi generali e ai ‘‘regimi giuridici<br />

della difesa’’, cioè a gruppi di funzioni, quello dell’ordinamento<br />

militare italiano è in primis un testo<br />

sulla struttura. È un codice che parla molto di organizzazione<br />

e ben poco di funzioni, con ciò differenziandosi<br />

anche rispetto ad altri due codici presenti<br />

nel nostro ordinamento: quello dei beni culturali e<br />

del paesaggio e quello dell’ambiente (18).<br />

Ciò può senz’altro dipendere dalla peculiarità delle<br />

forze armate (19). In ogni caso, vi è tutta una parte<br />

della disciplina inerente alla difesa che rimane al di<br />

fuori del codice, come dimostrato dal recepimento<br />

della ‘‘direttiva armi’’ (20), che interviene su testi<br />

normativi diversi dal codice, lasciati dallo stesso in<br />

vigore. La codificazione del diritto militare può dirsi,<br />

dunque, solo parziale.<br />

Le modifiche all’organizzazione<br />

Il d.lgs. n. 20/2012 interviene in primis sull’organizzazione<br />

del Ministero della difesa, ridisegnando l’area<br />

tecnico-amministrativa (art. 16/2). La disposizione<br />

originaria prevedeva che l’area tecnico-amministrativa<br />

fosse articolata «in non più di undici direzioni<br />

generali, ovvero nel minor numero risultante<br />

dall’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1,<br />

c. 404, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n.<br />

296, e all’art. 74, c. 1, lett. a), del decreto legge 25<br />

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,<br />

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». Ora la norma<br />

prevede sic et simpliciter che l’area tecnico-amministrativa<br />

sia articolata «in direzioni generali secondo<br />

quanto previsto dal regolamento». Il richiamo è al<br />

d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni<br />

regolamentari in materia di ordinamento<br />

militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre<br />

2005, n. 246, come recentemente modificato<br />

dal d.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40), il cui art. 113<br />

precisa che «le Direzioni generali del Ministero della<br />

difesa, in numero di nove, sono organizzate secondo<br />

criteri di omogeneità funzionale».<br />

Si conferma, dunque, il tradizionale modello del<br />

Ministero articolato in direzioni generali, le quali<br />

agiscono in settori specifici sotto la responsabilità<br />

del proprio direttore generale. Deve dirsi della tendenza<br />

verso una progressiva riduzione delle direzioni<br />

generali, in linea con l’esigenza di razionalizzazione<br />

degli apparati e di contenimento della spesa<br />

pubblica. Se nel 1965 il Ministero si articolava in<br />

diciannove direzioni generali, a partire dal d.lgs. n.<br />

264/1997 inizia il processo di riduzione sino al recente<br />

d.P.R. 3 agosto 2009, n. 143, il quale fissa il<br />

numero a nove, numero poi confermato dal Regolamento<br />

del 2010 sopra citato (21).<br />

Note:<br />

(segue nota 15)<br />

legge di riordino 6 febbraio 2004, n. 36 (‘‘Nuovo ordinamento<br />

del Corpo forestale dello Stato), vi sono anche funzioni di polizia<br />

giudiziaria e di garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica,<br />

con particolare riferimento alle aree rurali e montane. Sulle Forze<br />

di polizia, si richiama, in generale, Terranova, Il rapporto di<br />

pubblico impiego: magistrati, avvocati e procuratori dello Stato,<br />

personale militare e delle forze di polizia di Stato, personale della<br />

carriera diplomatica e della carriera prefettizia, Milano, 1995.<br />

Piuttosto risalente è Luzzi, La polizia di Stato: il nuovo ordinamento<br />

dell’amministrazione della pubblica sicurezza, Firenze,<br />

1981. Più di recente, cfr. Silvestro e altri, Prefetti, diplomatici, vigili<br />

del fuoco, polizia penitenziaria, Milano, 2007. In materia, v.<br />

anche Mazza-Montanara, La polizia penitenziaria, Torino, 1992.<br />

(16) Per la bibliografia in materia, cfr., tra gli altri, Labriola, voce<br />

Consiglio Supremo di Difesa, inEnc. Giur., VII, Roma, 1988; id.,<br />

Il Consiglio supremo di difesa nell’ordinamento costituzionale<br />

italiano, Milano, 1973; Landi, Posizione ed attribuzioni del Consiglio<br />

supremo di difesa in tempo di guerra e in tempo di pace, in<br />

Quaderni del CASM 1973-74, Roma, 13 marzo 1974. Meno recentemente<br />

Motzo, voce Consiglio Supremo di Difesa, inEnc.<br />

Dir., IX, Milano, 1961, 346. Sulle trasformazioni delle attribuzioni<br />

e della natura del Consiglio supremo di difesa e sul rafforzamento<br />

del ruolo del Capo dello Stato a seguito della l. n. 25/1997, v.<br />

Bonetti, Ordinamento della difesa nazionale e Costituzione italiana,<br />

Milano, 2000, 207 ss.; Guiglia, Il comando delle Forze armate<br />

e il ruolo del Consiglio supremo di difesa alla luce della nuova<br />

legge sui vertici militari, inRass. Parlam., 1997, 883 ss.<br />

(17) Emanato con ordinanza n. 2004-1374 del 20 dicembre<br />

2004.<br />

(18) Cfr. Mattarella, Il codice dell’ordinamento militare, cit., 257 ss.<br />

(19) Si consenta il richiamo a Rodriquez, Corte dei conti e responsabilità<br />

del militare. Un giudizio amministrativo-contabile ‘‘sui generis’’?,<br />

Napoli, 2009, in part. 27 ss., in cui si evidenziano le peculiarità<br />

organizzative e funzionali delle forze armate e, quale conseguenza,<br />

le peculiarità del diritto amministrativo militare, spesso derogatorio<br />

nei confronti del diritto amministrativo generale. Ad esempio,<br />

sulla particolare (e discutibile) disciplina del trasferimento d’autorità<br />

del militare, sottratto, per giurisprudenza costante del Consiglio di<br />

Stato, alle garanzie partecipative della legge 7 agosto 1990, n.<br />

241, si veda ancora Rodriquez, Corte dei conti e responsabilità del<br />

militare. Un giudizio amministrativo-contabile ‘‘sui generis’’?, cit.,<br />

61 ss. e, meno recente, Rodriquez, Brevi riflessioni sul trasferimento<br />

d’autorità del militare, notaaCons.Stato,Sez.IV,8aprile<br />

2004, n. 1990, in Giur. It., 2004, 1956.<br />

(20) Si tratta del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.<br />

(21) Per un commento al d.P.R. 3 agosto 2009, n. 145 e, più in<br />

generale, al complessivo processo di riforma dell’organizzazione<br />

della difesa, si veda Chiti, La riorganizzazione dell’amministrazione<br />

centrale, inquesta Rivista, 2010, 5, 473.<br />

812 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 20/2012 coinvolgono<br />

altresì l’esercito italiano, «componente<br />

operativa terrestre della difesa militare dello Stato»<br />

(art. 100 del codice). Viene, in particolare, riscritto<br />

l’art. 101, relativo ai comandi di vertice e alle strutture<br />

dipendenti dallo Stato maggiore dell’Esercito<br />

italiano.<br />

L’area tecnico-operativa dell’amministrazione della<br />

difesa («organizzazione di uomini e di mezzi destinata,<br />

in via primaria, ad assicurare con le armi la<br />

difesa esterna dello Stato e, in via subordinata, a<br />

tutelare l’ordine pubblico interno» (22)) è deputata,<br />

tra l’altro, a garantire la difesa e sicurezza dello<br />

Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione<br />

marittime ed aree; la pianificazione generale<br />

operativa delle Forze armate e Interforze con i<br />

conseguenti programmi tecnico - finanziari; la partecipazione<br />

a missioni anche multinazionali per interventi<br />

a supporto della pace; i rapporti con le<br />

autorità militari degli altri Stati.<br />

Al suo vertice viene a collocarsi il Capo di Stato<br />

maggiore della difesa, posto alle dirette dipendenze<br />

del Ministro della difesa e, in definitiva, «l’effettivo<br />

comandante operativo delle Forze armate» (23).<br />

In posizione subordinata rispetto al Capo di Stato<br />

maggiore della difesa sono i Capi di Stato maggiore<br />

dell’Esercito, Marina ed Aeronautica, oltre al Comandante<br />

generale dei Carabinieri (24).<br />

Il nuovo art. 101 prevede un incremento del numero<br />

dei comandi ed ispettorati posti alle dirette dipendenze<br />

del Capo di Stato maggiore dell’esercito<br />

italiano: non solo il Comando delle forze operative<br />

terrestri; il Comando logistico dell’esercito e l’Ispettorato<br />

delle infrastrutture, ma altresì il Comando<br />

per la formazione e scuola di applicazione; il Comando<br />

militare della capitale e il Centro di simulazione<br />

e validazione.<br />

Il nuovo art. 108, inoltre, specifica che «l’esercito<br />

italiano si compone di strutture organizzative a vari<br />

livelli ordinativi, cui sono conferite una o più funzioni<br />

operative, formative, addestrative, di sostegno<br />

logistico e di gestione amministrativa dello strumento<br />

militare terrestre» (25).<br />

Il divieto di stipula di polizze assicurative<br />

Il d.lgs. n. 20/2012 interviene anche sul libro III<br />

del codice e, in particolare, in materia di polizze assicurative.<br />

L’art. 533 del codice dell’ordinamento militare prevedeva,<br />

nella sua versione originaria, il divieto per<br />

il Ministero della difesa «di stipulare polizze assicurative<br />

finalizzate a tenere indenni i propri dipen-<br />

Norme<br />

Diritto amministrativo<br />

denti dalla responsabilità amministrativo-contabile<br />

derivante dallo svolgimento dei compiti istituzionali;<br />

in caso di violazione del divieto si applica l’art.<br />

3, c. 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». La<br />

norma dispone ora, senza sostanziali novità, che<br />

«in materia di polizze assicurative, al Ministero della<br />

difesa si applicano le disposizioni vigenti per le<br />

pubbliche amministrazioni statali sul divieto di stipula<br />

di assicurazioni per i dipendenti pubblici».<br />

Il divieto previsto dalla norma rappresenta la reazione<br />

al proliferare - nel passato - di meccanismi<br />

volti a tutelare amministratori e dipendenti pubblici<br />

dalle condanne della magistratura contabile attraverso<br />

lo strumento delle polizze assicurative, i cui<br />

costi sono stati spesso posti a carico della stessa amministrazione<br />

(26).<br />

Note:<br />

(22) Così Landi, Forze armate, inEnc. Dir., XVIII, Milano, 1969,<br />

21 ss.<br />

(23) Così Bonetti, Ordinamento della difesa nazionale e Costituzione<br />

italiana, cit., 90. Auspicava tale soluzione, già prima della l.<br />

n. 25/1997, Jean, L’ordinamento della difesa in Italia, cit., 105,<br />

affermando che «l’attribuzione di una responsabilità al Capo di<br />

Stato maggiore della difesa, comporta necessariamente che egli<br />

abbia il comando delle forze armate, che sia collegato con gli alti<br />

comandi operativi, che possa avvalersi di una sala operativa unica<br />

della difesa e che disponga di tutte le leve di autorità in campo<br />

operativo, informativo, logistico».<br />

(24) Ciò significa che «qualunque rapporto tra i capi di stato<br />

maggiore di forza armata ed il ministro della difesa [deve] passare<br />

per il filtro del capo di stato maggiore della difesa, che diventa,<br />

così, l’unico referente del ministro per la pianificazione e l’impiego<br />

delle forze armate nel loro complesso, nonché per la pianificazione<br />

finanziaria generale e per quella operativa interforze»:<br />

cfr. D’Auria, Il Ministero della Difesa (articoli 20-22), in Pajno<br />

- Torchia, La riforma del Governo. Commento ai decreti legislativi<br />

n. 300 e n. 303 del 1999 sulla riorganizzazione della presidenza<br />

del consiglio e dei ministeri, Bologna, 2000, in part. 252.<br />

In argomento, v. anche Baldanza, Diritto militare e principi costituzionali,<br />

in Poli - Tenore (a cura di), L’ordinamento militare, Vol.<br />

I, Milano, 2006, 1, in part. 167 ss.<br />

(25) I Corpi a cui sono attribuite le funzioni cui fa riferimento il c.<br />

1 dell’art. 108 sono l’Arma di fanteria; l’Arma di cavalleria; l’Arma<br />

di artiglieria; l’Arma del genio; l’Arma delle trasmissioni; l’Arma<br />

dei trasporti e materiali; il Corpo degli ingegneri; il Corpo sanitario<br />

e il Corpo di commissariato. Nella versione precedente<br />

dell’art. 108 gli ultimi quattro corpi richiamati erano considerati<br />

‘‘strutture di supporto’’ operanti secondo ‘‘il principio della specializzazione<br />

degli interventi’’. L’attuale versione della norma<br />

sembra, invece, equiparare tutti i Corpi dell’Esercito, assegnando<br />

indistintamente ai medesimi funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche.<br />

(26) Sul punto si sono registrati diversi interventi dottrinali. Cfr.,<br />

tra gli altri, Ferlini, Responsabilità amministrativa e copertura assicurativa:<br />

illiceità del contratto o legittimità delle polizze?, inDir.<br />

econ. assicur., 2001, 195-6, 391; Minerva, Non assicurabilità a<br />

carico dell’erario pubblico del rischio costituito dalla eventuale<br />

condanna di amministratori o dipendenti da parte della Corte dei<br />

conti per i danni che abbiano causato all’ente di appartenenza (o<br />

ad altro ente) con il proprio comportamento gravemente colposo,<br />

inwww.amcorteconti.it; Rebecchi, Osservazioni in tema di<br />

(segue)<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 813


Norme<br />

Diritto amministrativo<br />

Il punto nodale è costituito dal rischio della c.d. deresponsabilizzazione<br />

della classe dirigente e politica<br />

dell’ente, tutelata nelle proprie illegittime o irragionevoli<br />

scelte decisionali (ad esclusione, ex art. 1900<br />

c.c., di quelle dolose) dall’«ombrello» delle polizze<br />

assicurative.<br />

Qualsivoglia tentativo di estendere la copertura assicurativa<br />

di amministratori e dipendenti pubblici<br />

con riferimento anche alla responsabilità amministrativa<br />

si pone, inoltre, in palese contrasto con<br />

l’art. 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20, il quale, nello<br />

statuire che il dipendente risponde innanzi al giudice<br />

contabile delle sole condotte connotate da ‘‘dolo<br />

o colpa grave’’, ha indirettamente posto a carico<br />

della pubblica amministrazione il rischio dei soli<br />

danni da condotte frutto di ‘‘culpa levis’’. Un prodotto<br />

assicurativo a tutela della responsabilità amministrativo-contabile<br />

condurrebbe, in palese contrasto<br />

con una norma imperativa quale la l. n. 20/<br />

1994, ad un ulteriore incremento della quota di rischio<br />

sottratta al lavoratore (e accollata all’amministrazione),<br />

responsabile così per le sole condotte dolose<br />

(come noto non assicurabili).<br />

È in questo contesto che è intervenutol’art.3,c.59,<br />

della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria<br />

2008), il quale stabilisce che «è nullo il contratto<br />

di assicurazione con il quale un ente pubblico<br />

assicuri propri amministratori per i rischi derivanti<br />

dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi<br />

con la carica e riguardanti la responsabilità per danni<br />

cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità<br />

contabile [...]. In caso di violazione della presente<br />

disposizione, l’amministratore che pone in essere<br />

o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario<br />

della copertura assicurativa sono tenuti al<br />

rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma<br />

pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente<br />

stabiliti nel contratto medesimo».<br />

La norma appare chiara nel vietare la stipula - con<br />

oneri a carico dell’ente - di polizze assicurative a tutela<br />

dei propri amministratori e dipendenti per la<br />

copertura dei rischi correlati alla responsabilità amministrativo-contabile<br />

connessa all’attività dagli<br />

stessi svolta e, dunque, i danni alle pubbliche finanze<br />

derivanti da comportamenti connotati da dolo<br />

o colpa grave.<br />

La disposizione in oggetto ha tradotto in legge, corredando<br />

di sanzione la sua eventuale violazione, un<br />

principio più volte espresso nelle pronunce delle sezioni<br />

giurisdizionali della Corte dei conti circa l’illegittimità<br />

della stipulazione di polizze assicurative<br />

volte alla copertura dei danni erariali che amministratori<br />

o dipendenti dell’ente locale potrebbero es-<br />

sere chiamati a risarcire, in conseguenza di loro responsabilità<br />

amministrativa o contabile, nei confronti<br />

dell’ente stesso o di altri enti pubblici (27).<br />

Tanto premesso, una clausola contrattuale che ponga<br />

a totale carico degli amministratori e dipendenti pubblici<br />

(‘‘civili’’ o militari che siano) il premio per l’eventuale<br />

copertura assicurativa ai fatti commessi con<br />

colpa grave, pagando personalmente e direttamente<br />

alla compagnia assicurativa un autonomo premio,<br />

non contrasta sostanzialmente con il divieto più volte<br />

ribadito dalla giurisprudenza della Corte dei conti,<br />

confermato nella l. n. 244/2007 e, per quanto riguarda<br />

il personale militare, nell’art. 533 del codice. In<br />

tale ipotesi, infatti, l’assicurato è l’amministratore o il<br />

dipendente, per un rischio proprio, e a suo esclusivo<br />

carico restano gli oneri contrattuali, senza alcuna indebita<br />

incidenza diretta sull’erario.<br />

Il nuovo art. 533 del codice, dunque, non introduce<br />

nell’ordinamento un divieto prima inesistente,<br />

Note:<br />

(segue nota 26)<br />

rapporti contrattuali di ‘‘brokeraggio’’ con le p.a. e responsabilità<br />

amministrativa, inRagiusan, 2000, f. 195-6, 107; Cacciavillani,<br />

Note minime sulla liceità della polizza assicurativa dei funzionari<br />

per il danno erariale, inForo amm., 1998, 2615; Trucchia, La copertura<br />

assicurativa della responsabilità a carattere professionale<br />

dei dirigenti pubblici, inRiv. trim. dir. pubbl., 1998, 371. Più di<br />

recente, v. anche Tenore, La responsabilità amministrativo-contabile<br />

del personale militare, in Poli - Tenore (a cura di), L’ordinamento<br />

militare, cit., 785, in part. 914.<br />

(27) Ancora prima dell’intervento della l. n. 244/2007, infatti, la<br />

giurisprudenza contabile aveva adottato posizioni nettamente<br />

contrarie alla stipula di polizze di siffatta specie. La sezione giurisdizionale<br />

per il Friuli Venezia-Giulia, ad esempio, aveva ribadito<br />

che del tutto illecita deve considerarsi la spesa relativa all’assunzione,<br />

da parte dell’ente pubblico, dell’onere per la tutela assicurativa<br />

dei propri amministratori o dipendenti con riferimento alla<br />

responsabilità amministrativa per danno erariale (Corte conti,<br />

Sez. Friuli Venezia-Giulia, 19 ottobre 2000, n. 489, in Riv. Corte<br />

Conti, 2000, f. 6, 123. Nello stesso senso, cfr. Corte conti, sez.<br />

Lombardia, 10 maggio 2002, n. 942, in Finanza Loc., 2002,<br />

1046). Del medesimo avviso è stata una sentenza della sez. Sicilia,<br />

con cui si è ribadita l’illegittimità della stipula, da parte di<br />

un ente locale, di polizze assicurative destinate alla copertura<br />

(anche) dei danni erariali che amministratori o dipendenti dello<br />

stesso ente locale potrebbero essere chiamati a risarcire, in<br />

conseguenza di loro responsabilità amministrativa o contabile<br />

(Corte conti, sez. Sicilia, 25 ottobre 2006, n. 3054, in www.corteconti.it).<br />

Del tutto fuori sistema appare, infatti, «l’assunzione,<br />

da parte di un ente pubblico, dell’onere della tutela assicurativa<br />

dei propri amministratori o dipendenti con riferimento alla responsabilità<br />

amministrativa per danno erariale, per contrarietà di<br />

tale assunzione di spesa al principio di responsabilità personale<br />

cui all’art. 28 della Costituzione, tenendo anche conto della peculiare<br />

natura di tale forma di responsabilità in relazione alla sua<br />

funzione di deterrenza verso dipendenti ed amministratori, che<br />

ne costituisce contenuto essenziale accanto a quello risarcitorio.<br />

Tale funzione di deterrenza non può in particolare essere annullata<br />

o ridotta destinando risorse pubbliche alla realizzazione di<br />

una sostanziale impunibilità risarcitoria di dipendenti o amministratori<br />

pubblici, e questo in relazione a loro comportamenti gravemente<br />

colposi, accertati come causativi di danno all’ente».<br />

814 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


ma riconosce un divieto già insito nel sistema e<br />

consacrato dalla costante ed uniforme giurisprudenza,<br />

sviluppandone la componente sanzionatoria in<br />

modo da colpire sia gli autori dell’illecito che i beneficiari<br />

(28).<br />

Una riforma incompiuta<br />

Altre modifiche introdotte dal d.lgs. n. 20/2012 riguardano,<br />

ad esempio, la sanità pubblica veterinaria,<br />

in posizione ora rafforzata all’interno dell’organizzazione<br />

logistica militare, facente capo al Comando<br />

logistico dell’esercito italiano. Il nuovo art.<br />

195 prevede, tra le strutture sanitarie interforze deputate<br />

alla diagnosi, cura e alle attività di medicina<br />

legale, non solo il policlinico militare, i centri ospedalieri<br />

militari e i dipartimenti militari di medicina<br />

legale, ma anche il «Centro studi e ricerche della<br />

sanità veterinaria dell’Esercito italiano».<br />

Ulteriori novità sono state inserite in materia disciplinare.<br />

Se, ad esempio, nella versione originaria<br />

della riforma, il rimprovero - dichiarazione di biasimo<br />

con cui sono punite le lievi trasgressioni alle<br />

norme della disciplina e del servizio - veniva comunicato<br />

per iscritto all’interessato e trascritto nella<br />

documentazione personale, il nuovo c. 3 dell’art.<br />

1359 prevede ora che «il richiamo non dà luogo a<br />

trascrizione nella documentazione personale dell’interessato<br />

né a particolari forme di comunicazione<br />

scritta o pubblicazione» (29).<br />

Nel complesso, le modifiche apportate dal d.lgs. n.<br />

20/2012 mostrano come il processo di riforma dell’amministrazione<br />

militare sia tutt’altro che concluso.<br />

Il codice dell’ordinamento militare è stato emanato<br />

nel tentativo di sistematizzare il processo di radicale<br />

cambiamento al quale è stata sottoposta l’amministrazione<br />

della difesa, dal punto di vista sia organizzativo<br />

che funzionale. Se il tentativo non può essere<br />

considerato fallimentare, esso non può neppure<br />

dirsi pienamente riuscito. Dalla lettura del codice e<br />

del suo primo intervento correttivo emergono, in<br />

particolare, due questioni di fondo: da un lato, le<br />

evidenti lacune che caratterizzano il codice, anche<br />

a seguito della riforma operata con d.lgs. n. 20/<br />

2012; dall’altro lato, il rischio di sovrapposizioni e<br />

stratificazioni di norme e di un quadro di regole variegato<br />

e disomogeneo in evidente contrasto con le<br />

esigenze di uniformità e sistematicità sottese ad una<br />

qualsivoglia codificazione.<br />

Quanto al primo aspetto, manca, ad esempio, ogni<br />

riferimento, nel codice, alle ipotesi ed alle modalità<br />

di utilizzo delle Forze armate all’esterno ed in operazioni<br />

di pace. Ormai da tempo, l’amministrazione<br />

militare si è vista attribuire, oltre alla tradizionale<br />

funzione di difesa militare dello Stato, compiti via<br />

Norme<br />

Diritto amministrativo<br />

via più complessi, a fronte di sempre più complicate<br />

relazioni internazionali (30). Lo svolgimento di<br />

missioni cd. ‘‘fuori area’’ sotto l’egida della Nato,<br />

dell’Unione europea e delle Nazioni Unite, ha così<br />

determinato il progressivo inserimento di tale amministrazione<br />

‘‘in catene ultrastatali di comando e<br />

di controllo’’ (31) e l’emergere di una funzione propria<br />

dell’ordine giuridico globale, volta a tutelare la<br />

sicurezza della comunità mondiale. La continua e<br />

confusa stratificazione di regole data da leggi o decreti-legge<br />

aventi valenza provvisoria (per lo più semestrale)<br />

ha reso sempre più evidente la necessità<br />

di un regime generale che inquadri e disciplini la<br />

materia (32). L’occasione, al fine di soddisfare le<br />

esigenze di uniformità quanto meno all’interno del<br />

livello statale, poteva essere, ad esempio, quella del<br />

codice dell’ordinamento militare ma tale ipotesi<br />

non è stata presa in considerazione né dal legislatore<br />

del 2010 né tantomeno dalla riforma del 2012.<br />

Quanto alla seconda questione di fondo, il riordino<br />

operato con il d.lgs. n. 20/2012 rappresenta uno dei<br />

tanti tasselli del lungo e articolato processo di riforma<br />

che ha interessato, dal 1965 ad oggi, l’amministrazione<br />

della difesa. È auspicabile, tuttavia, che<br />

esso non rappresenti il primo di una lunga serie di<br />

interventi correttivi che non solo possono portare a<br />

difetti di coordinamento formale e sostanziale, ma<br />

che rischiano anche di contrastare con la ratio di<br />

uniformità e stabilità sottesa al codice.<br />

Note:<br />

(28) Di recente, in materia, si richiama Corte conti, sez. Emilia-<br />

Romagna, 7 luglio 2011, n. 319, in www.corteconti.it.<br />

(29) Altre modifiche riguardano il procedimento disciplinare con<br />

la riscrittura dell’art. 1398 del Codice. In generale, sul diritto disciplinare<br />

militare, si richiamano, a mero titolo esemplificativo,<br />

Simoncelli, Disciplina, in Poli - Tenore (a cura di), L’ordinamento<br />

militare, Milano, II, 2006, 621 ss.; Buratti-Pellegrini, Il procedimento<br />

disciplinare di stato per il personale militare, inRiv. Guardia<br />

Finanza, 2002, 2491 ss.; Romeo - Bordignon, Le sanzioni disciplinari<br />

nei riguardi del personale militare ed il relativo procedimento<br />

amministrativo di accertamento, Padova, 1999; Boursier<br />

Niutta, Brevi riflessioni su aspetti procedurali della disciplina militare<br />

di Stato, inRiv. Polizia, 1997, 449 ss. Meno recentemente,<br />

Nuvolone, Valori costituzionali della disciplina militare e sua tutela<br />

nel codice penale militare di pace e nelle nuove norme di principio,<br />

inRass. Giust. Mil., 1979, 21.<br />

(30) La bibliografia in materia è a dir poco sterminata. Si può far<br />

riferimento, tra i tanti, a Baldassarre, Globalizzazione contro democrazia,<br />

Roma-Bari, 2002; Bonanate, Democrazia tra le nazioni,<br />

Milano, 2001. Sull’intervento armato a fini di umanità, v. Lattanzi,<br />

Assistenza umanitaria e interventi di umanità, Torino,<br />

1997; Zolo, I signori della pace. Una critica al globalismo giuridico,<br />

Roma, 1998; id., Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine<br />

globale, Torino, 2000.<br />

(31) Per l’espressione, cfr. l’ampio studio di Chiti, L’amministrazione<br />

militare, Milano, 2007, IX.<br />

(32) Si consenta di richiamare, anche per i riferimenti bibliografici<br />

ivi contenuti, Rodriquez, La partecipazione italiana alle operazioni<br />

internazionali di pace, in questa Rivista, 2010, 6, 561.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 815


Norme<br />

Università<br />

Il sistema della valutazione<br />

La valutazione del sistema<br />

universitario<br />

DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2012, N. 19<br />

Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione<br />

di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento<br />

periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato<br />

non confermati al primo anno di attività, a norma dell’art. 5, c. 1, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.<br />

(G.U. 8 marzo 2012, n. 57)<br />

Omissis.<br />

Il commento<br />

di Carla Barbati<br />

Con la legge 30 dicembre 2010, n. 240 la valutazione diventa parte integrante delle politiche pubbliche in<br />

materia di università e ricerca. Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 29 è, fra i provvedimenti attuativi<br />

della l. n. 240/2010, quello che più innova e accresce la capacità della valutazione, soprattutto di quella<br />

esterna assegnata a un apparato apposito, qual è l’Anvur, di incidere sull’organizzazione e sul funzionamento<br />

degli Atenei. La valorizzazione della qualità e dell’efficienza del sistema universitario è affidata a una pluralità<br />

di interventi e di momenti valutativi funzionali ai tre diversi sistemi dell’accreditamento iniziale e periodico,<br />

dell’assicurazione della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia nonché dell’autovalutazione. Molte sono<br />

le indeterminatezze che accompagnano la definizione legislativa dei criteri e degli indicatori per la valutazione,<br />

attività di per sé priva di una tipizzazione e la cui stessa identificazione funzionale è perciò rimessa all’Anvur.<br />

Se questo non è ancora il tempo per ‘‘valutare i sistemi di valutazione’’, delineati dal d.lgs. n. 29/<br />

2012, ciò che sin da ora si definisce, con sufficiente chiarezza, è il peso degli adempimenti connessi e che<br />

si aggiungono ai tanti previsti dalle altre valutazioni cui è sottoposto il sistema universitario, in tutte le sue<br />

componenti. Anche con questi suoi impatti si confronta un’attività-funzione che le esperienze di altri ordinamenti<br />

consigliano di non elevare a risposta di governo e per il governo del sistema universitario.<br />

Un modello tra poche conferme e molte<br />

innovazioni<br />

Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, nei<br />

suoi primi quindici articoli, attua la delega conferita<br />

dall’art. 5, c. 1, della legge 30 dicembre 2010, n.<br />

240 perché il governo adotti i provvedimenti necessari<br />

a perseguire la valorizzazione della qualità ed<br />

efficienza del sistema universitario con l’introduzione<br />

di «meccanismi premiali nella distribuzione delle<br />

risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex<br />

ante, anche mediante la previsione di un sistema di<br />

accreditamento periodico delle Università».<br />

Il decreto dedica altresì una disposizione, contenuta<br />

nell’art. 16, alla valorizzazione dei ricercatori a tempo<br />

indeterminato non confermati, per la quale sempre<br />

l’art. 5, c. 1 della l. n. 240/2010 attribuisce una<br />

delega, eterogenea al contesto, volta a rivederne il<br />

trattamento economico nel primo anno di attività<br />

(art. 5, c. 3, lett. g)). (1)<br />

Nota:<br />

(1) In proposito, ci si limita a ricordare che l’art. 16 prevede il riconoscimento<br />

a queste figure, che si trovino nel primo anno di<br />

attività alla data di entrata in vigore della l. n. 240/2010, del trat-<br />

(segue)<br />

816 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


Per la finalità e per i contenuti, il d.lgs. n. 19/2012<br />

può ben considerarsi fra i provvedimenti di attuazione<br />

della l. n. 240/2010 provvisti del maggiore rilievo<br />

e della maggiore capacità di incidere sull’organizzazione<br />

e sul funzionamento degli Atenei, perciò<br />

stesso indicatore dei nuovi confini entro i quali è<br />

chiamata a esplicarsi l’autonomia universitaria,<br />

messa ‘‘alla prova’’ dell’incentivazione della propria<br />

qualità ed efficienza.<br />

Per raggiungere questo che è uno dei principali<br />

obiettivi della riforma, al quale la stessa legge del<br />

2010 è intitolata (2), il decreto prevede l’introduzione<br />

per tutte le Università, statali e non statali,<br />

comprese quelle telematiche e gli Istituti universitari<br />

a ordinamento speciale (3), di un ‘‘sistema nazionale<br />

di valutazione, assicurazione della qualità e accreditamento’’,<br />

articolato in un sistema di valutazione<br />

interna attivato in ciascuna Università, inun<br />

sistema di valutazione esterna e in un sistema di accreditamento<br />

delle sedi e dei corsi di studio (art. 4,<br />

c.1, d.lgs. n. 19/2012).<br />

Il disegno riflette le proposte elaborate, in ambito<br />

europeo, per la definizione di criteri e linee guida<br />

comuni capaci di assicurare la qualità dell’Istruzione<br />

Superiore e favorire lo sviluppo di un’economia<br />

knowledge-based, dall’European Network for Quality<br />

Assurance in Higher Education (Enqa), confluite nel<br />

documento del maggio 2005 ‘‘Standards and Guidelines<br />

for Quality Assurance in the European Higher<br />

Education Area’’ (da ora Esg) (4) poi accolto nella<br />

raccomandazione 15 febbraio 2006 del Parlamento<br />

europeo e del Consiglio (5).<br />

Il d.lgs. n. 19/2012 e, ancor prima, la l. n. 240/2010<br />

ne accolgono la raccomandazione principale, ossia<br />

quella di sottoporre le Istituzioni universitarie a una<br />

duplice valutazione interna agli atenei ed esterna,<br />

affidata a un apposito organismo che le linee guida<br />

europee vogliono indipendente sia dalle università<br />

sia dalle autorità di governo. Due sistemi di valutazione,<br />

dunque, da immaginare in raccordo e in confronto<br />

reciproco. (6)<br />

Il modello conferma uno schema, nei suoi tratti generali,<br />

già presente nel nostro ordinamento. Una<br />

valutazione interna, presso gli atenei, è da tempo<br />

contemplata. Oggetto di prime sperimentazioni, all’inizio<br />

degli anni novanta, come attività immaginata<br />

e in vario modo disciplinata dalle stesse università,<br />

che si allineavano all’introduzione di sistemi<br />

di controllo interno presso le pubbliche amministrazioni<br />

(7), ha ricevuto esplicito riconoscimento<br />

legislativo con la legge 24 dicembre 1993, n. 537,<br />

il cui art. 5, c. 22 istituì i nuclei di valutazione interna<br />

(8), ridefiniti nella loro denominazione e<br />

Note:<br />

(segue nota 1)<br />

Norme<br />

Università<br />

tamento economico previsto dall’art. 1, c. 2, del decreto legge<br />

31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge<br />

31 marzo 2005, n. 43, fin dal primo anno di effettivo servizio e<br />

per la parte del primo anno di servizio successiva all’entrata in<br />

vigore della legge.<br />

(2) Cfr. anche l’art. 1, c. 4, della l. n. 240/2010 ove si stabilisce<br />

che: «Il Ministero, nel rispetto della libertà d’insegnamento e<br />

dell’autonomia delle Università, indica obiettivi e indirizzi strategici<br />

per il sistema e le sue componenti e, tramite l’Agenzia nazionale<br />

di valutazione dell’Università e della ricerca (Anvur) per<br />

quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo<br />

criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche<br />

sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale,<br />

garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente<br />

con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo,<br />

nel rispetto del principio della coesione nazionale nonché<br />

con la valutazione dei risultati conseguiti».<br />

(3) In questo senso cfr. art. 3, d.lgs. n.19/2012, nel cui c. 1 si<br />

precisa che, comunque, è solo alle Università statali che si applicano<br />

le previsioni dell’art. 15 relative all’attribuzione, nell’ambito<br />

del Fondo di finanziamento ordinario (Ffo), degli incentivi per i risultati<br />

conseguiti. Sempre l’art. 3, c. 2, stabilisce che il sistema<br />

di accreditamento, disciplinato nel Capo II del decreto, non si<br />

applica ai corsi di dottorato di ricerca. Quanto ai corsi di studio,<br />

le disposizioni del d.lgs. n. 19/2012 si applicano ai corsi di laurea,<br />

di laurea magistrale, di specializzazione e ai master universitari<br />

di I e di II livello secondo l’identificazione che ne offre l’art.<br />

1, c.1, lett. c) del d.lgs. n. 19, laddove rinvia alla identificazione<br />

che ne effettua l’art. 3 del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270.<br />

(4) Documento che s’inserisce quasi a costituirne uno degli esiti,<br />

nel percorso avviato, con la Dichiarazione di Bologna del<br />

1999, per la costruzione dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore,<br />

riconosciuta, in occasione del meeting di Praga del 19<br />

maggio 2001, ‘‘public good’’ e ‘‘public responsibility’’. Per la rappresentazione<br />

e per la documentazione delle iniziative assunte<br />

ai fini del Bologna Process, cfr. il sito ufficiale dell’European Higher<br />

Education Area, www.ehea.info e inoltre C. Finocchietti,<br />

D. Giacobazzi, P.G. Palla (a cura di), Lo Spazio Europeo dell’Istruzione<br />

Superiore. Dieci anni dal Processo di Bologna, Universitas<br />

Quaderni, 2010.<br />

(5) È questa la Raccomandazione sul «proseguimento della cooperazione<br />

europea in materia di certificazione della qualità nell’Istruzione<br />

superiore» (2006/143/CE).<br />

(6) In questo senso, cfr. art. 2, c. 1, lett. r), l. n. 240/2010 e art<br />

12 e 4, c. 2, d.lgs. n.19/2012.<br />

(7) Il riferimento è alla previsione che ne fece dapprima la legge<br />

23 ottobre 1992, n. 421, il cui art. 2 delegava il governo a prevedere,<br />

nel settore del pubblico impiego, sistemi per «la verifica<br />

dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione», sulla cui base<br />

sarebbe stato poi adottato il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.<br />

Successivamente, si deve alla delega conferita dall’art. 11, c. 1,<br />

lett. c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, l’adozione del d.lgs. 30<br />

luglio 1999, n. 286, per il «Riordino e potenziamento dei meccanismi<br />

e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei<br />

rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni<br />

pubbliche, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59».<br />

Sul punto, cfr. B. Dente, L’evoluzione dei controlli interni negli<br />

Anni 90, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 1999,<br />

1197-1224 e inoltre gli studi pubblicati in M. Cammelli (a cura<br />

di), Il sistema dei controlli dopo il d.lgs. 286/1999, Quaderni della<br />

Spisa, Scuola di Specializzazione in studi sull’amministrazione<br />

pubblica, 2001.<br />

(8) I compiti dei Nuclei di Valutazione interna erano tuttavia individuati<br />

in modo ancora generico e, comunque, con riferimento<br />

preliminare alle necessità della gestione economica delle Università.<br />

In particolare l’art. 5, c. 22, della l. n. 537/1993 assegna-<br />

(segue)<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 817


Norme<br />

Università<br />

composizione dall’art.1 della l. 19 ottobre 1999, n.<br />

370 che ancora ne detta parte della disciplina (9).<br />

Se della valutazione interna o autovalutazione la l.<br />

n. 240/2010 e il d.lgs. n. 19/2012 prevedono un potenziamento<br />

affidato alla modifica di profili essenzialmente<br />

procedurali, è la valutazione esterna a conoscere<br />

il cambiamento più rilevante della propria<br />

configurazione organizzativa e funzionale.<br />

Menzionata dalla stessa l. n. 537/1993 come attività<br />

spettante a un apposito osservatorio permanente da<br />

costituire con decreto ministeriale (10), riceve una<br />

migliore e più compiuta identificazione con la l. n.<br />

370/1999, al cui art. 2 si deve l’istituzione del Comitato<br />

Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario<br />

(Cnvsu), quale organismo in posizione di<br />

terzietà rispetto agli Atenei, ma di nomina ministeriale<br />

(11).<br />

Benché le due valutazioni, interna ed esterna, avessero<br />

ottenuto con questo intervento legislativo il riconoscimento<br />

della loro idoneità a procurare i parametri<br />

per il riparto dei fondi relativi alla programmazione<br />

universitaria e per l’attribuzione degli incentivi<br />

previsti dal fondo di finanziamento ordinario,<br />

è la legge 24 novembre 2006, n. 286 (legge finanziaria<br />

per il 2007) ad avviare il processo che<br />

condurrà ad assegnare alla valutazione esterna delle<br />

università nuove valenze e potenzialità.<br />

Nell’intento di «razionalizzare il sistema di valutazione<br />

della qualità delle attività delle università e<br />

degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di<br />

finanziamenti pubblici, nonché dell’efficienza ed efficacia<br />

dei programmi statali di finanziamento e di<br />

incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione»,<br />

la l. n. 286/2006 introduce un organismo<br />

apposito, l’Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università<br />

e della Ricerca (da ora, Anvur), con<br />

personalità giuridica di diritto pubblico, organizzata<br />

secondo «principi di imparzialità, professionalità,<br />

trasparenza e pubblicità degli atti e di autonomia<br />

organizzativa, amministrativa e contabile, anche in<br />

deroga alle disposizioni sulla contabilità generale<br />

dello Stato». (12)<br />

All’Anvur è assegnata la valutazione esterna della<br />

qualità delle università e degli enti di ricerca destinatari<br />

di finanziamenti pubblici; l’indirizzo, il coordinamento<br />

e la vigilanza delle attività di valutazione<br />

demandate ai nuclei di valutazione di ateneo oltre<br />

alla valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei<br />

programmi statali di finanziamento e incentivazione<br />

delle attività di ricerca e innovazione.<br />

L’istituzione dell’Anvur si può perciò dire offra la<br />

condizione organizzativa che, secondo le raccomandazioni<br />

Enqa, consente di rafforzare il ruolo della<br />

valutazione esterna. Questa, da attività accessoria,<br />

quasi di supporto, a quella svolta internamente<br />

presso gli Atenei, acquista un’identità funzionale<br />

propria che la colloca in posizione sovra ordinata<br />

alla valutazione interna e le assegna la capacità di<br />

produrre, anche e solo indirettamente, effetti nei<br />

confronti delle Istituzioni universitarie e degli altri<br />

enti di ricerca. (13)<br />

Il regolamento del 2010 (14), che disciplina la<br />

struttura interna e il funzionamento dell’Anvur, di-<br />

Note:<br />

(segue nota 8)<br />

va loro «il compito di verificare, mediante analisi comparative<br />

dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche,<br />

la produttività della ricerca e della didattica, nonché l’imparzialità<br />

ed il buon andamento dell’azione amministrativa».<br />

(9) Cfr. art. 2, c. 1, lett. q), della l. n. 240 laddove richiama la l. n.<br />

370/1999, «Disposizioni in materia di Università e di ricerca<br />

scientifica e tecnologica», al cui art. 1, c. 2, si deve anche la loro<br />

denominazione come Nuclei di Valutazione di Ateneo.<br />

(10) Così, art. 22, c. 23, della l. n. 537/1993, il quale trovò attuazione,<br />

in questa sua parte, con d.m. 5 maggio 1999, n. 229, istitutivo<br />

dell’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.<br />

(11) In particolare, l’art. 2, c. 1, l. n. 370/1999 stabiliva che il Comitato<br />

fosse composto da «nove membri, anche stranieri, di<br />

comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione»<br />

nominati con decreto dell’(allora) Ministro dell’Università<br />

e della Ricerca, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.<br />

Quanto ai compiti assegnati al Cnsvu, la cui istituzione<br />

comportò la soppressione dell’Osservatorio per la valutazione<br />

del sistema universitario, ad esso spettava oltre che esercitare<br />

i compiti propri di questo, fissare i criteri generali per la valutazione<br />

delle attività delle Università, previa consultazione della<br />

Crui, del Cun e del Cnsu; promuovere la sperimentazione, l’applicazione<br />

e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;<br />

predisporre e attuare, sulla base delle relazioni dei Nuclei di<br />

Valutazione degli Atenei e delle altre informazioni acquisite, un<br />

programma annuale di valutazioni esterne delle Università odi<br />

singole strutture didattiche, approvato dal Miur, sulla base di<br />

standard riconosciuti a livello internazionale (cfr. sempre art. 2,<br />

c. 1, l. n. 370/1999). Su questa e sulle precedenti esperienze<br />

per la valutazione del sistema universitario italiano, cfr. L. Fiorentino,<br />

Valutazione e controllo nel sistema universitario italiano,<br />

in G. della Cananea e C. Franchini, Concorrenza e merito nelle<br />

Università. Problemi, prospettive e proposte, Torino, 2009, 131-<br />

139.<br />

(12) In questo senso, cfr. art. 2, c. 138 e 139 legge 24 novembre<br />

2006, n. 286, «Conversione in legge, con modificazioni, del<br />

decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti<br />

in materia tributaria e finanziaria.»<br />

(13) In questo senso, cfr. art. 2, c. 139, l. n. 286/2006, ove si<br />

stabilisce che «i risultati delle attività di valutazione dell’Anvur<br />

costituiscono criterio di riferimento per l’allocazione dei finanziamenti<br />

statali alle Università e agli enti di ricerca». Per un’analisi<br />

della prima identificazione legislativa di Anvur e delle sue attribuzioni,<br />

cfr. A. Mari, L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema<br />

dell’Università e della Ricerca, in questa Rivista, 2008, 4,<br />

384-389.<br />

(14) È questo il d.P.R 1 febbraio 2010, n. 76, «Regolamento<br />

concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia nazionale<br />

di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur),<br />

adottato ai sensi dell’art. 2, c. 140, del d.l. 3 ottobre 2006,<br />

(segue)<br />

818 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


venta occasione per una più puntuale definizione<br />

dei contenuti e dei fini delle attività alle quali è<br />

chiamata, come apparato la cui natura di agenzia<br />

amministrativa, sottoposta alla vigilanza del ministero,<br />

attenua quei caratteri di terzietà e indipendenza,<br />

sia dalle università sia dagli apparati governativi,<br />

che le linee guida europee vorrebbero propri<br />

di questi organismi.<br />

Il ruolo e l’incidenza della valutazione esterna seguono<br />

così il dato organizzativo, dando inizio a un<br />

percorso che conoscerà ulteriori sviluppi nella legge<br />

di riforma del sistema universitario.<br />

Con la l. n. 240/2010 la valutazione esterna diventa<br />

infatti qualche cosa di più, ossia parte integrante<br />

delle politiche pubbliche in materia di università e<br />

ricerca, capace di investire tutte le espressioni dell’autonomia<br />

universitaria e, con i provvedimenti attuativi,<br />

anche di produrre direttamente effetti a carico<br />

di tutte le componenti del sistema. (15)<br />

La nuova configurazione e le nuove<br />

possibilità della valutazione esterna<br />

Il d.lgs. n. 19/2012 è, fra i provvedimenti di attuazione<br />

della l. n. 240/2010, quello che più accresce e<br />

innova le potenzialità della valutazione, soprattutto,<br />

esterna (16).<br />

Con esso, la valutazione è oggetto di una procedimentalizzazione<br />

che ne amplia i titoli di esercizio,<br />

gli ambiti, i soggetti coinvolti, le finalità e ne potenzia<br />

gli effetti, accrescendone la rilevanza e l’incidenza.<br />

La valorizzazione della qualità e dell’efficienza del<br />

sistema universitario è affidata a una pluralità di interventi<br />

e di momenti valutativi, interni ed esterni,<br />

funzionali ai tre diversi sistemi dell’accreditamento<br />

iniziale e periodico, dell’assicurazione della qualità,<br />

dell’efficienza e dell’efficacia nonché dell’autovalutazione,<br />

tramite i quali il legislatore delegato si propone<br />

di perseguire gli obiettivi enunciati nell’art. 5,<br />

c. 3, lett. a), b), c), d), e) della l. n. 240/2010.<br />

Sono soprattutto i procedimenti per l’accreditamento<br />

sia iniziale sia periodico delle sedi e dei corsi<br />

di studio ad assegnare nuove declinazioni e nuove<br />

potenzialità alla valutazione esterna, facendone<br />

un’attività volta a promuovere e insieme assicurare,<br />

garantendone i possibili utenti, la qualità e l’efficienza<br />

del sistema universitario. In queste applicazioni<br />

e per queste finalità, gli esiti delle valutazioni<br />

conducono a misure di natura non solo premiale,<br />

ma sono capaci di produrre effetti diretti costitutivi,<br />

modificativi o estintivi della possibilità stessa degli<br />

atenei di operare, o continuare a operare, come sedi<br />

universitarie o a erogare corsi di studio.<br />

L’accreditamento iniziale consistente, come precisa<br />

l’art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 19/2012, nell’«autorizzazione<br />

all’Università da parte del ministero ad attivare<br />

sedi e corsi di studio», riproduttivo di una misura<br />

già prevista (17), è oggetto di una procedura,<br />

diretta ad accertare la rispondenza agli indicatori ex<br />

ante stabiliti dall’Anvur, diversa a seconda riguardi<br />

sedi e corsi di studio esistenti o di nuova attivazione<br />

(18).<br />

Quando riguardi sedi esistenti e corsi di studio già<br />

attivati, si svolge secondo un programma stabilito<br />

dall’Anvur e con una validità massima di cinque<br />

anni (artt. 7, c. 2 e 8, c. 2).<br />

Note:<br />

(segue nota 14)<br />

Norme<br />

Università<br />

n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre<br />

2006, n. 286», la cui entrata in vigore, contestualmente alla operatività<br />

di Anvur, determina, ai sensi dell’art. 2, c. 141, della l. n.<br />

286/2006, la soppressione del Comitato di indirizzo per la valutazione<br />

della ricerca (Civr) e del Cnvsu.<br />

(15) Per un’analisi delle complessità e difficoltà insiste nei processi<br />

di valutazione, come immaginati dalla l. n. 240/2010, cfr.<br />

A. Natalini, La valutazione, in questa Rivista, 2011, 4, 376-381.<br />

(16) A questi effetti, si può dire che il decreto in esame sviluppi<br />

e completi il percorso per il rafforzamento della valutazione<br />

esterna, affidata all’Anvur, avviato dalla legge istitutiva dell’Agenzia<br />

e proseguito dal regolamento del febbraio 2010, il quale<br />

già comprendeva fra le attribuzioni dell’Anvur, la definizione dei<br />

criteri e delle metodologie per la valutazione, «in base a parametri<br />

oggettivi e certificabili», delle strutture delle Università e dei<br />

corsi di studio universitari ai fini dell’accreditamento periodico<br />

nonché l’elaborazione dei requisiti quantitativi e qualitativi da<br />

proporre al Ministero per l’istituzione, la fusione, federazione o<br />

soppressione di Università e per l’attivazione, la chiusura o l’accorpamento<br />

di corsi di studio (cfr. art. 3, c. 1, lett. a) ed e),<br />

d.P.R. n. 76/2010).<br />

(17) Cfr. art. 2, c. 5, d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e art. 9 del<br />

d.m. 22 ottobre 2004, n. 270. A questo proposito, meritano di<br />

essere ricordati anche i progetti Campus e la sua evoluzione<br />

CampusOne, voluti e gestiti da Crui, con esercizi riferiti, il primo<br />

al periodo 1994-1999, il secondo al periodo 2001-2004, nell’ambito<br />

dei quali si intesero introdurre sistemi per la valutazione della<br />

qualità della didattica, attraverso procedure di autovalutazione,<br />

da parte delle singole strutture didattiche, e di etero valutazione,<br />

con visite in loco di esperti. Progetti sviluppati, il primo, nel quadro<br />

dei finanziamenti per il Fondo Sociale Europeo, il secondo<br />

avvalendosi degli appositi fondi Umts, previsti dalla legge 31 dicembre<br />

2000, n. 388. Su queste esperienze e, in particolare, su<br />

quella di Campus, riferita ai soli Diplomi Universitari del settore<br />

ingegneristico, delle scienze tecnologiche e del terziario avanzato,<br />

erogati da 24 Atenei dei Centro Nord, cfr. C.R. Alfonsi e N.<br />

Paganelli (a cura di), Strumenti per un’autonomia di qualità, Crui,<br />

2001, in http://www.crui.it<br />

(18) A questo proposito, l’art. 5, c. 2 del d.lgs. n. 19/2012 aggiunge<br />

che essa è diretta ad accertare la «rispondenza delle sedi<br />

e dei corsi di studio agli indicatori ex ante definiti dall’Anvur<br />

[...] volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi,<br />

di qualificazione dei docenti e di qualificazione della<br />

ricerca idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia nonché<br />

a verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle attività».<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 819


Norme<br />

Università<br />

Per le sedi di nuova istituzione, la procedura ha inizio<br />

con la presentazione al ministero della richiesta<br />

poi trasmessa all’Anvur. Questa è tenuta a esprimersi<br />

con motivato parere entro 120 giorni dal ricevimento<br />

della documentazione, potendo avvalersi<br />

dell’attività di esperti della valutazione e programmare<br />

accertamenti, mediante visite in loco.<br />

Per i nuovi corsi di studio, da istituire presso sedi<br />

esistenti, si prevede e si conferma il ruolo dei nuclei<br />

di valutazione interna, chiamati a verificare se il<br />

corso sia in linea con gli indicatori per l’accreditamento<br />

iniziale definiti dall’Anvur e, solo in caso di<br />

esito positivo, a redigere una relazione tecnico-illustrativa<br />

che l’università è tenuta a inserire nel sistema<br />

informativo e statistico del ministero. Documentazione<br />

sulla cui base Anvur si esprime con<br />

motivato parere entro 120 giorni potendo avvalersi,<br />

anche in questo caso, dell’attività di esperti della<br />

valutazione e programmare accertamenti, mediante<br />

visite in loco.<br />

In entrambi i casi, il ministero, qualora ravvisi elementi<br />

per una valutazione diversa, può chiedere<br />

con istanza motivata il riesame della stessa. Tuttavia,<br />

spetta all’Anvur formulare, entro trenta giorni,<br />

un parere definitivo in conformità al quale il ministro,<br />

con proprio decreto, è tenuto a concedere o a<br />

negare l’accreditamento.<br />

Quanto agli effetti di queste valutazioni, il mancato<br />

accreditamento iniziale per le nuove sedi impedisce<br />

ogni ulteriore passaggio e, nel caso l’esito negativo<br />

riguardi solo uno o più corsi di studio, è impedita<br />

ogni ulteriore fase relativa alla loro istituzione, ma<br />

non è precluso l’accreditamento della sede. (19)<br />

Per le sedi esistenti, il mancato accreditamento iniziale<br />

comporta la loro soppressione, con possibilità<br />

da parte dell’Anvur di proporre la federazione o fusione<br />

delle stesse, secondo quanto stabilisce l’art. 3<br />

della l. n. 240/2010. (20) Analogamente soppressi<br />

sono i corsi già attivati che non ottengano l’accreditamento<br />

iniziale. (21)<br />

Non meno incidente nei suoi effetti è l’accreditamento<br />

periodico la cui previsione rappresenta una<br />

delle innovazioni più significative del sistema di valutazione,<br />

annunciata dal regolamento di disciplina<br />

di Anvur, confermata dalla l. n. 240/2010 e definita,<br />

nei suoi profili procedurali e organizzativi, dal<br />

d.lgs. n. 19/2012.<br />

Configurato come accertamento dei «requisiti di<br />

qualità, di efficienza e di efficacia delle attività<br />

svolte», si effettua ogni cinque anni per le sedi e<br />

ogni tre per i corsi di studio e si basa sulla verifica<br />

della persistenza dei requisiti richiesti per l’accreditamento<br />

iniziale, su ulteriori indicatori definiti ex<br />

ante dall’Anvur e sugli esiti della valutazione periodica<br />

della qualità, dell’efficienza e dei risultati conseguiti<br />

dagli atenei. (22)<br />

Anch’esso è svolto secondo criteri e metodologie<br />

stabilite dall’agenzia, avvalendosi dei nuclei di valutazione<br />

interna ai quali spetta redigere, attenendosi<br />

alle indicazioni dell’Anvur, apposite relazioni ogni<br />

cinque anni per le sedi e ogni tre per i corsi di studio.<br />

Sulla base di queste relazioni nonché delle proprie<br />

verifiche, l’Anvur formula un parere che può<br />

essere oggetto di una richiesta di riesame da parte<br />

del ministero.<br />

Anche in questo caso, spetta all’agenzia formulare<br />

il parere definitivo in conformità al quale il ministro<br />

conferma l’accreditamento o ne dispone la revoca<br />

con conseguente soppressione delle sedi o dei<br />

corsi di studio. (23)<br />

Il rafforzamento della valutazione interna<br />

Quanto alla valutazione periodica della qualità, dell’efficienza<br />

e dei risultati conseguiti dagli atenei è<br />

soprattutto in relazione ad essa che il d.lgs. n. 19/<br />

2012 opera, come richiede l’art. 5, c. 3, lett. c), della<br />

l. n. 240/2010, il rafforzamento dell’‘‘altra’’ valutazione,<br />

quella interna.<br />

Benché anche la valutazione periodica sia effettuata,<br />

in conformità a quanto prevede l’art. 5, c. 3,<br />

lett. b) della l. n. 240, sulla base di criteri e indicatori<br />

stabiliti ex ante e verificati ogni tre anni dall’Anvur<br />

(24), molta parte di questa attività si fonda<br />

sul contributo dei nuclei di valutazione di ateneo.<br />

Ad essi compete controllare annualmente l’applicazione<br />

di questi criteri e indicatori, anche in supporto<br />

al monitoraggio che ne fa l’Agenzia, e verificare<br />

l’adeguatezza del processo di autovalutazione.<br />

È a tali fini che l’art. 12, c. 3, del d.lgs. n. 19/2012<br />

prevede quel potenziamento delle valutazioni inter-<br />

Note:<br />

(19) Le stesse conseguenze si producono in caso di mancato<br />

accreditamento iniziale dei nuovi corsi di studio presso sedi esistenti.<br />

(20) Cfr. art. 7, c. 8, d.lgs. n. 19/2012.<br />

(21) Cfr. art. 8, c. 11, d.lgs. n. 19/2012. Anche in questo caso, vi<br />

è la possibilità da parte dell’Anvur di proporre l’accorpamento<br />

dei corsi o altre misure di razionalizzazione dell’offerta formativa,<br />

secondo quanto previsto dall’art. 3 della l. n. 240/2010.<br />

(22) Cfr. art. 5, c. 3, d.lgs. n. 19/2012.<br />

(23) È pur sempre nella possibilità di Anvur proporre l’accorpamento<br />

dei corsi o l’attivazione delle procedure di federazione o<br />

fusione di ateneo e di razionalizzazione dell’offerta formative, ai<br />

sensi dell’art. 3. Cfr. art. 9, c. 4, d.lgs. n. 19/2012.<br />

(24) Cfr. art. 10, c. 1 e 6, d.lgs. n. 19/2012.<br />

820 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


ne per il quale le università sono chiamate ad adottare<br />

metodologie interne di monitoraggio, definite<br />

con il concorso dei nuclei di valutazione. Questi<br />

possono elaborare indicatori autonomi, anche su<br />

proposta delle commissioni paritetiche studenti-docenti<br />

(25), adeguatamente armonizzati con gli indicatori<br />

definiti dall’Anvur, per misurare «a livello di<br />

singole strutture, il grado di raggiungimento degli<br />

obiettivi nella didattica, nella ricerca, nell’organizzazione<br />

e nelle performance individuali, valutando<br />

analiticamente i risultati ottenuti in rapporto a ogni<br />

singolo compito o attribuzione».<br />

Le commissioni paritetiche docenti-studenti diventano<br />

perciò uno degli strumenti ai quali la l. n.<br />

240/2010 e il d.lgs. n. 19/2012 affidano il potenziamento<br />

della valutazione interna. A loro è assegnato<br />

il compito di redigere una relazione annuale che<br />

contenga proposte al nucleo di valutazione, per il<br />

«miglioramento della qualità e dell’efficacia delle<br />

strutture didattiche», formulate anche tramite l’ascolto<br />

degli studenti, garantendo in tal modo quella<br />

partecipazione degli interessati ai processi valutativi,<br />

auspicata dalle linee guida europee. (26)<br />

La relazione annuale dei nuclei, redatta in conformità<br />

alle indicazioni fornite dall’Anvur, tiene conto<br />

degli esiti del controllo annuale, del monitoraggio<br />

degli eventuali indicatori autonomi e delle proposte<br />

inserite nella relazione delle commissioni paritetiche<br />

studenti-docenti, per essere trasmessa sia all’Anvur<br />

sia al ministero. (27)<br />

Il nucleo di valutazione, come si esplicita nella relazione<br />

illustrativa al decreto, unifica dunque tutti gli<br />

aspetti della valutazione, fornendo elementi anche<br />

all’Anvur e diventando così l’‘‘anello di congiunzione’’<br />

tra le attività di monitoraggio qualitativo<br />

svolte dall’Agenzia e gli obiettivi raggiunti dalle<br />

università.<br />

Per quanto concerne gli esiti della valutazione periodica,<br />

il d.lgs. n. 19/2012 prevede che i risultati<br />

dell’attività di monitoraggio e di misurazione svolta<br />

dall’Anvur siano inclusi nel Rapporto biennale sullo<br />

stato del sistema universitario e della ricerca.<br />

(28)<br />

Gli effetti sono indicati nell’art. 15 del d.lgs. n. 19/<br />

2012 e destinati ad applicarsi solo alle università<br />

statali (29), nei confronti delle quali la valutazione<br />

ritorna a essere qualificata da finalità essenzialmente<br />

incentivanti.<br />

Solo per le università statali, infatti, gli esiti della<br />

valutazione di qualità ed efficacia delle attività didattiche<br />

e di ricerca sono parametro di riferimento<br />

per il riparto delle somme destinate a incentivo,<br />

stanziate nel Fondo di finanziamento ordinario. A<br />

Norme<br />

Università<br />

questi fini il ministero, su parere dell’Anvur, seleziona<br />

gli atenei statali che hanno ottenuto i migliori<br />

risultati e, sulla base delle risorse complessivamente<br />

disponibili, attribuisce con proprio decreto<br />

l’incentivo in ordine decrescente, partendo dall’ateneo<br />

che ha conseguito il più alto grado di raggiungimento<br />

degli obiettivi, quasi a costruire quella che,<br />

di fatto, diventa una ‘‘classifica’’ degli atenei statali<br />

(30). Una conseguenza già sperimentata e in tutta<br />

probabilità capace, quando elevata a misura di sistema,<br />

di condizionare gli atenei e le loro scelte più<br />

di quanto possa la stessa erogazione dell’incentivo<br />

finanziario. (31)<br />

Note:<br />

(25) Cfr. art. 2, c. 1, lett. r), della l. n. 240/2010.<br />

(26) In questo senso, cfr. art.13, d.lgs. n. 19/2012, ove si prevede<br />

che alle commissioni paritetiche docenti-studenti competa<br />

anche svolgere «un’ampia attività divulgativa delle politiche qualitative<br />

dell’ateneo, in modo da rendere gli studenti informati e<br />

consapevoli del sistema di qualità adottato dall’Ateneo». Previsioni,<br />

queste, del d.lgs. n. 19 con le quali si sviluppano le indicazioni<br />

fornite dalla l. n. 240/2010, il cui art. 2, c. 2, alla lett. g), prevede<br />

l’istituzione in ciascun dipartimento, o in una delle strutture<br />

di raccordo fra più dipartimenti eventualmente costituite, di<br />

una commissione paritetica docenti-studenti «competente a<br />

svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della<br />

qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti<br />

da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori<br />

per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri<br />

sull’attività e la soppressione di corsi di studio».<br />

(27) Cfr. art. 14, d.lgs. n. 19/2012, ove si prevede che la relazione<br />

sia inserita anche nel sistema informative e statistico del Miur.<br />

(28) In questo senso cfr. art. 11, c. 2, d.lgs. n. 19/2012, ove si<br />

rinvia appunto al Rapporto sullo stato del Sistema Universitario<br />

e della Ricerca che l’Anvur, secondo quanto dispone l’art. 4, c.<br />

3, del d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, è tenuta a redigere e presentare<br />

al Ministro perché sia trasmesso al Presidente del Consiglio<br />

dei Ministri, al Cipe e al Parlamento.<br />

(29) Si ricorda quanto si dispone, in merito all’ambito di applicazione,<br />

dall’art. 3, c. 1, d.lgs. n. 19/2012.<br />

(30) In particolare, l’art. 15, c. 2, d.lgs. n. 19/2012 prevede che<br />

l’Anvur rediga e trasmetta al Ministero, entro il 31 luglio di ogni<br />

anno, una relazione sui risultati dell’attività di monitoraggio e di<br />

controllo interno in cui evidenzia il grado di rispondenza delle<br />

Università e delle loro singole articolazioni ai criteri e agli indicatori<br />

stabiliti, il grado di coerenza della programmazione compiuta<br />

dall’Ateneo e le linee generali di indirizzo emanate dal Ministro<br />

ai sensi dell’art. 1-ter, c. 1, del decreto legge 31 gennaio 2005,<br />

n. 7, convertito con mod., dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ossia<br />

con proprio decreto, sentiti Crui, Cun, Cnsu; il grado di raggiungimento<br />

degli obiettivi strategici programmati dalle Università<br />

e controllati annualmente dai Nuclei di Valutazione.<br />

(31) Si ricorda che l’introduzione di una quota ‘‘premiale’’, all’interno<br />

del Fondo di Finanziamento Ordinario (da ora, Ffo), da assegnare<br />

alle Università statali, sulla base di indicatori di qualità<br />

riferiti all’offerta formativa, alla ricerca scientifica e, in prospettiva,<br />

alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche era<br />

già stata prevista dall’art. 2 della l. 9 gennaio 2009, n. 1. È del luglio<br />

2009, il primo provvedimento con il quale il Miur assegna la<br />

quota premiale, pari al 7% del Ffo, in base alla qualità della ricerca<br />

e della didattica, rendendo altresì nota la prima ‘‘classifica’’<br />

degli Atenei virtuosi.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 821


Norme<br />

Università<br />

L’autonomia universitaria ‘‘alla prova’’ della<br />

qualità ed efficienza<br />

Quando s’intenda verificare quale ruolo assolva la<br />

valutazione, nella configurazione organizzativa e<br />

procedimentale che ad essa è assegnata dal d.lgs. n.<br />

19/2012, e come si coniughi con gli spazi necessari<br />

e sensibili dell’autonomia universitaria, l’attenzione<br />

deve ritornare sui criteri e sugli indicatori alla cui<br />

stregua essa sarà condotta e se ne determineranno<br />

gli esiti e gli effetti.<br />

Da questi che diventano i parametri della valutazione<br />

esterna e, a taluni effetti, interna dipenderanno<br />

i condizionamenti che ne derivano agli atenei e alle<br />

comunità accademiche e perciò anche i confini entro<br />

i quali potrà esplicarsi l’autonomia universitaria.<br />

Confini che appaiono incerti o comunque esposti a<br />

rideterminazioni che il legislatore non aiuta a identificare<br />

compiutamente.<br />

La definizione ex ante dei criteri e degli indicatori<br />

in base ai quali sarà fatta la valutazione, in tutte le<br />

sue nuove declinazioni al pari della loro revisione<br />

periodica, è assegnata all’Anvur, come vogliono le<br />

procedure proposte in sede europea, ma senza che<br />

all’Agenzia siano fornite dal legislatore indicazioni<br />

sufficienti a circoscriverne le scelte.<br />

Il d.lgs. n. 19/2012 opera, in proposito, un generico<br />

riferimento alla necessità che essi siano coerenti<br />

con gli standard stabiliti da Enqa (32), con gli<br />

obiettivi qualitativi definiti dal regolamento di disciplina<br />

dell’Anvur e che sono quelli stessi che, secondo<br />

la legge istitutiva, ne qualificano la missione<br />

e ne determinano la ragion d’essere oltre che con le<br />

linee generali d’indirizzo emanate dal Ministro ai<br />

sensi della l. n. 43/2005 (33).<br />

Solo con riferimento all’attività di valutazione periodica,<br />

il d.lgs. n. 19/2012 indica altri criteri quali<br />

l’omogeneità, la capacità di riflettere le attuali tendenze<br />

di aggregazione dei corsi e delle strutture universitarie<br />

e di esprimere coerenza tra la programmazione<br />

triennale dell’ateneo e le linee generali d’indirizzo<br />

del ministro.<br />

I principi ai quali l’Anvur è chiamata ad attenersi<br />

si risolvono, perciò, in rinvii a clausole generali,<br />

formulati in termini tali da rimandare ad altre sedi<br />

e, per alcuni di essi, alla stessa Agenzia la definizione<br />

delle loro reali implicazioni.<br />

Anche il richiamo agli standard e alle linee guida<br />

elaborate da Enqa, con la dichiarata attenzione a<br />

non interferire con scelte che devono essere lasciate<br />

ai singoli Stati e alle loro Agenzie, vale d’altro canto<br />

come mero riferimento ai caratteri che devono<br />

connotare lo statuto degli organismi di valutazione<br />

esterna e i loro processi decisionali, che si vogliono<br />

aperti alla partecipazione di tutti gli interessati e,<br />

innanzi tutto, delle stesse istituzioni universitarie.<br />

In particolare, la sostanziale indeterminatezza che<br />

accompagna la definizione dei criteri e degli indicatori<br />

per la valutazione funzionale agli accreditamenti<br />

demanda all’Agenzia stabilire quanto essi si risolveranno<br />

in requisiti minimi e quanto potranno tradursi<br />

in regole, capaci di assegnare alla valutazione<br />

esterna una funzione non solo idoneativa, ma anche<br />

conformativa di assetti nei quali si esprime, o<br />

dovrebbe esprimersi, l’autonomia universitaria, tanto<br />

più stante gli effetti ricondotti agli esiti di queste<br />

verifiche. (34)<br />

Il legislatore sembra avere così rinunciato a stabilire<br />

compiutamente quale sia il ruolo dell’accreditamento<br />

e della connessa valutazione, attività di per sé<br />

polimorfa, priva di una tipizzazione che valga a<br />

connotarla e a vincolarne l’esercizio da parte dei<br />

soggetti preposti (35) . Esso ne rimette l’identificazione,<br />

anche funzionale, all’Anvur cui compete rendere<br />

quel parere che, per l’attitudine a vincolare le<br />

successive determinazioni del Ministero, assume in<br />

realtà i caratteri propri della decisione (36).<br />

Note:<br />

(32) Cfr., sul punto, il citato Esg del maggio 2005 e per i richiami<br />

che vi effettua la l. n. 240/2010, cfr., in particolare, art. 5, c. 3,<br />

lett. d).<br />

(33) Cfr, supra, sub nt. 18.<br />

(34) L’accreditamento, di per sé, si risolve in una certificazione<br />

relativa al possesso, da parte di strutture o soggetti che erogano<br />

servizi di interesse pubblico, di determinati requisiti qualitativi<br />

e, come tale, implica di per sé una valutazione, sebbene non<br />

ogni processo valutativo implichi un accreditamento. Sulla natura<br />

e sulla funzione dell’accreditamento, cfr. sent. Corte cost. 28<br />

luglio 1995, n. 416, secondo la quale, sia pure con riferimento<br />

alla materia della sanità, «l’accreditamento è una operazione da<br />

parte di un’autorità o istituzione (...) con la quale si riconosce il<br />

possesso da parte di un soggetto o di un organismo di prescritti<br />

specifici requisiti (cd. standard di qualificazione) e si risolve (...)<br />

in iscrizione in elenco, da cui possono attingere per l’utilizzazione<br />

altri soggetti».<br />

(35) Benché la valutazione conosca molteplici applicazioni e sia<br />

riconosciuta come attività rilevante a diversi effetti, non è identificata,<br />

in modo unitario, quanto alle regole cui ne deve essere<br />

sottoposto l’esercizio, alle modalità in cui deve essere svolta e<br />

devono esserne resi noti gli esiti, né quanto alle responsabilità<br />

che essa genera e alle tutele disponibili variando, in modo significativo,<br />

in relazione agli ambiti e alle finalità che la connotano.<br />

Sul punto, e a fronte della impossibilità di citare l’estesa bibliografia<br />

in materia, cfr. N. Stame (a cura di), Classici della valutazione,<br />

Milano, 2007 e V. Gasparini Casari, Appunti in tema di valutazione,<br />

inIl diritto dell’economia, 2011, 3-4, 591 ss.<br />

(36) In merito a quella che, in dottrina, si ritiene l’insuperabile distinzione<br />

fra parere, inteso come manifestazione di giudizio, e<br />

decisione, quale manifestazione di volontà, tanto da far ritenere<br />

che ogni qualvolta si sia in presenza di un parere dal quale l’autorità<br />

decidente non possa discostarsi si sia in realtà in presenza<br />

di atti decisori o di co-decisioni, sia consentito rinviare a C. Bar-<br />

(segue)<br />

822 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


Non minori sono le indeterminatezze che accompagnano<br />

l’identificazione dei criteri e degli indicatori<br />

per la valutazione periodica della qualità, dell’efficienza<br />

e dei risultati conseguiti dalle singole Università<br />

nell’ambito della didattica e della ricerca.<br />

Specie per quanto concerne queste ultime, gli interrogativi<br />

che circondano i parametri e le metodologie<br />

della valutazione intersecano quelli proposte<br />

dalle altre valutazioni aventi a oggetto le attività di<br />

ricerca per le diverse finalità previste dalla l. n.<br />

240/2010 e dai provvedimenti attuativi, generando<br />

anche domande circa la coerenza e la compatibilità<br />

dei criteri adottati nelle diverse sedi per valutare la<br />

medesima attività e i medesimi prodotti scientifici.<br />

Questioni aperte e che tali sono destinate a rimanere<br />

anche quando le scelte di Anvur saranno esplicitate.<br />

I processi valutativi introdotti dalla legge di riforma<br />

e così anche dal d.lgs. n. 19/2012 non lasciano,<br />

infatti, immaginare la possibilità di procurare risposte<br />

immediate né definitive né risolutive alle<br />

tante domande proposte da esercizi, quali sono<br />

quelli connessi alle nuove valutazioni, non ancora<br />

sperimentati.<br />

Per valutare la valutazione<br />

Non è questo, ancora, il tempo per valutare la valutazione.<br />

Per farlo, occorre rinviare al momento in<br />

cui sarà possibile verificare l’impatto che essa avrà<br />

sui singoli Atenei e sul sistema universitario nel suo<br />

complesso nonché su quelli che si sono definiti gli<br />

spazi necessari e sensibili dell’autonomia che l’art.<br />

33 Cost. riconosce alle Università, nei limiti che si<br />

vorrebbero stabiliti dalla legge.<br />

Quale che sia il ruolo assolto dalla valutazione, e<br />

che soltanto l’esperienza potrà documentare, ciò<br />

che sin da ora sembra definirsi con sufficiente chiarezza,<br />

quasi a essere già valutabile, è il carico degli<br />

adempimenti amministrativi, sia organizzativi sia<br />

procedimentali, connessi tanto alla valutazione interna<br />

quanto a quella esterna e alle loro necessarie<br />

intersezioni.<br />

Il potenziamento di quella interna è affidato, infatti,<br />

a metodologie e a procedure la cui messa a punto<br />

è l’esito di processi che si fondano su nuovi soggetti,<br />

chiamati a operare secondo nuovi indicatori alla<br />

cui definizione concorrono più sedi interne oltre alla<br />

sede esterna rappresentata da Anvur. Gli stessi<br />

raccordi con l’Agenzia richiedono, d’altro canto,<br />

nuovi adempimenti.<br />

La circostanza che, come stabilisce l’art. 17, c. 1.<br />

del d.lgs. n. 19/2012, i sistemi di accreditamento e<br />

di valutazione previsti entrino in vigore dall’anno<br />

accademico successivo a quello nel quale sono emanati<br />

gli atti di competenza dell’Anvur, non ne fa<br />

prevedere un impatto leggero sui singoli Atenei,<br />

chiamati a riorganizzare e ridefinire molte funzioni<br />

in tempi brevi, forse troppo brevi.<br />

Di questo, peraltro, lo stesso legislatore si mostra<br />

consapevole laddove, nella Relazione tecnica di accompagnamento<br />

allo schema di decreto, riconosce<br />

l’onerosità del suo esercizio che ritiene, tuttavia,<br />

compensato dai ‘‘benefici’’ che ne deriveranno agli<br />

utenti delle singole Università, ossia agli studenti.<br />

Anche in questo caso, solo l’esperienza consentirà<br />

di verificare quanto i costi delle nuove procedure<br />

siano effettivamente proporzionati ai risultati.<br />

Certo è che la prima rappresentazione che ne ha offerto<br />

l’Anvur conferma le complessità procedurali e<br />

anche organizzative di un sistema il cui funzionamento<br />

poggia, per gran parte, su innovazioni o adeguamenti<br />

che gli stessi Atenei dovranno operare al<br />

proprio interno (37).<br />

Allo stesso modo, anche la proposta degli indicatori<br />

e dei parametri per i tre diversi sistemi di valutazione<br />

elaborata dall’Anvur (38) fa immaginare nuove<br />

condizioni e nuovi vincoli ai quali gli Atenei dovranno<br />

uniformare le proprie attività che, se non<br />

sempre si traducono in adempimenti aggiunti a<br />

quelli già gravanti su di essi, per certo, ne introducono<br />

di differenti per i quali sono necessari ripensamenti<br />

organizzativi e funzionali, altrettanto costosi.<br />

La valutazione degli oneri connessi alla valutazione<br />

«per la valorizzazione della qualità e dell’efficienza»<br />

non può tuttavia, e non potrà, che essere effettuata<br />

tenendo conto anche del contesto entro il quale<br />

s’inserisce. Un contesto che è fatto di tante valutazioni,<br />

immaginate per finalità diverse e ad opera di<br />

sedi differenti e all’interno del quale il conseguimento<br />

della qualità e dell’efficienza è consegnato<br />

ad altre nuove regole e ad altri nuovi adempimenti,<br />

Note:<br />

(segue nota 36)<br />

Norme<br />

Università<br />

bati, L’attività consultiva nelle trasformazioni amministrative, Bologna,<br />

2002, 23 ss. e alle analisi ivi riportate, spec. di M.S. Giannini,<br />

Diritto Amministrativo, Milano, 1993, II, 127 e D. Sorace, Il<br />

diritto delle amministrazioni pubbliche. Una introduzione, Bologna,<br />

2000, 178, anche 38 ed., 2005, 190.<br />

(37) Il riferimento è ai documenti Anvur-Ava, Autovalutazione,<br />

Valutazione e Accreditamento del sistema universitario italiano<br />

e Allegati, pubblicati il 9 maggio 2012, come proposte provvisorie<br />

di modelli sottoposti all’esame e alla discussione della comunità<br />

accademica, in www.anvur.org<br />

(38) Ci si riferisce qui al cd. documento B, con le proposte degli<br />

indicatori e dei parametri da utilizzare per l’accreditamento iniziale<br />

e periodico delle sedi e dei corsi di studio e per la valutazione<br />

periodica, pubblicato l’8 giugno 2012, in www.anvur.org<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 823


Norme<br />

Università<br />

che investono tutti i contenuti dell’autonomia universitaria<br />

e tutte le componenti del sistema universitario,<br />

ben oltre quanto previsto nel d.lgs. n. 19/<br />

2012.<br />

Agli Atenei, specie statali, si è chiesto di accedere<br />

a nuovi modelli organizzativi interni, a nuovi modelli<br />

di contabilità e di bilancio che impongono l’adozione<br />

di nuove modalità di programmazione e<br />

controllo (39), esponendoli a nuove procedure di<br />

dissesto finanziario e commissariamento (40). Agli<br />

Atenei si chiede di osservare nuove regole e di sottoporsi<br />

a nuove valutazioni funzionali alla programmazione<br />

e al monitoraggio delle politiche di bilancio<br />

e di reclutamento (41). Altre e altrettanto nuove<br />

valutazioni si prevedono per le attività di ricerca,<br />

siano esse funzionali al reclutamento dei docenti<br />

e dei ricercatori, alla loro progressione di carriera o<br />

alla definizione del loro trattamento economico.<br />

(42)<br />

Nuove regole e nuovi adempimenti che si aggiungono<br />

a un cospicuo apparato regolatorio previgente,<br />

senza che si disponga dei coordinamenti e dei consolidamenti<br />

necessari a rendere leggibile e conoscibile,<br />

a tutti i soggetti del sistema universitario, il<br />

quadro normativo di riferimento.<br />

La stessa Anvur è chiamata a confrontare i propri<br />

interventi con assetti organizzativi e funzionali ancora<br />

soggetti a regole e a prassi preesistenti, per<br />

molte delle quali deve essere accertata la possibile<br />

permanenza o il necessario adeguamento se non il<br />

superamento.<br />

È con questo contesto che si confronterà un’attività-funzione<br />

di valutazione che, a sua volta, attende<br />

di essere ordinata in sistema, articolata o forse sarebbe<br />

meglio dire disarticolata com’è in una pluralità<br />

di livelli e di sedi chiamate a interazioni per le<br />

quali, in questa fase di passaggio tra vecchi e nuovi<br />

modelli, mancano le indicazioni necessarie a evitare<br />

sovrapposizioni e confusioni di competenze e di<br />

ruoli.<br />

Un’attività-funzione di valutazione che nel disegno<br />

del legislatore diventa peraltro onnicomprensiva,<br />

immaginata come la soluzione a tutte le debolezze e<br />

le inefficienze del sistema universitario, quasi a dover<br />

manifestare una capacità che le esperienze di altri<br />

ordinamenti consigliano di non riconoscerle,<br />

non fosse altro perché una valutazione ‘‘presa troppo<br />

sul serio’’, quanto a ruolo e ad esiti che le si riconducono,<br />

può nuocere alla stessa tenuta della<br />

funzione nonché al sistema che ad essa è assoggettato.<br />

Un rischio che dovrebbe suggerire anche altro e innanzi<br />

tutto il ritorno in scena o, forse sarebbe me-<br />

glio dire, l’ingresso in scena del Ministero e di altre<br />

sedi istituzionali anche legislative. Se la valutazione<br />

non può essere considerata la risposta di governo e<br />

per il governo del sistema universitario, anche la<br />

sua funzione e i suoi effetti meritano di essere indirizzati<br />

e governati da un centro statale chiamato ad<br />

assolvere e forse a ridefinire un ruolo che non può<br />

essere spostato in capo ad altri, neppure agli apparati<br />

preposti alla valutazione.<br />

Note:<br />

(39) Cfr. decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, «Introduzione<br />

di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica,<br />

del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle Università,<br />

a norma dell’art. 5, c. 1, lett. b) e c. 4, lett. a), della legge 30 dicembre<br />

2012, n. 240».<br />

(40) Cfr. decreto legislativo 27 ottobre 2011, n.199, «Disciplina<br />

del dissesto finanziario delle Università e del commissariamento<br />

degli Atenei, a norma dell’art. 5, c. 1, lett. b) e 4, lett. g), h), ed<br />

i), della legge 30 dicembre 2012, n. 240», anche nell’analisi di<br />

A. Villa, Il dissesto finanziario degli atenei e i presupposti per il<br />

commissariamento, in questa Rivista, 2012, 1, 5 ss.<br />

(41) Cfr. decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, «Disciplina<br />

per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche<br />

di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione<br />

della delega prevista dall’art. 5, c. 1, della legge 30 dicembre<br />

2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal c.<br />

1, lett. b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti<br />

al c. 4, lett. b), c), d) e) ed f) e al c. 5».<br />

(42) Quanto alle sedi, agli ambiti e alle finalità delle valutazioni<br />

cui sono sottoposte le attività di ricerca si può ricordare, innanzi<br />

tutto, quanto previsto dall’art. 16, l. n. 240/2010 e dal d.P.R 14<br />

settembre 2011, n. 222 «Regolamento concernente il conferimento<br />

dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo<br />

dei professori universitari, a norma dell’art. 16 della legge 30<br />

dicembre 2010, n. 240», oltre che dal d.m. 7 giugno 2012, n.<br />

76, «Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione<br />

dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica<br />

nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori<br />

universitari, nonché le modalità di accertamento della<br />

qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, c. 3, della<br />

legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli artt. 4 e 6, c. 4 e 5, del<br />

decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.<br />

222». Valutazioni delle attività di ricerca sono previste anche ai<br />

fini del reclutamento del personale docente e dei ricercatori a<br />

tempo determinato (artt.18 e 24 l. n. 240/2010). L’attività di ricerca<br />

diventa inoltre criterio per la valutazione ex post delle politiche<br />

di reclutamento, in base a quanto prevede l’art. 9 del decreto<br />

legislativo 29 marzo 2012, n. 49 nonché per il trattamento<br />

economico del personale accademico, ai sensi degli artt. 2 e 3<br />

del d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, «Regolamento per la disciplina<br />

del trattamento economico dei professori e dei ricercatori<br />

universitari, a norma dell’art. 8, commi 1 e 3 della l. 30 dicembre<br />

2012, n. 240». Si ricorda, infine, che la ricerca scientifica e i suoi<br />

prodotti sono oggetto di valutazione, anche, nell’ambito e ai fini<br />

della cd. Vqr, ossia della «Valutazione della Qualità della Ricerca»,<br />

quale esercizio di valutazione concernente le strutture, diretto<br />

a orientare la distribuzione dei finanziamenti, già introdotto<br />

in Italia, sia pure con altre configurazioni nel 2003 e svolto dal<br />

Civr, per il triennio 2001-2003, poi riproposto, a seguito dell’istituzione<br />

dell’Anvur, con d.m. 12 luglio 2011, come Vqr 2004-<br />

2010.<br />

824 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


Rassegna della normativa<br />

statale<br />

acuradiUmberto G. Zingales<br />

Comunicazioni elettroniche<br />

Decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70<br />

«Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione<br />

delle direttive 2009/140/Ce, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/Ce in materia di trattamento<br />

dei dati personali e tutela della vita privata»<br />

in G.U. 31 maggio 2012, n. 126<br />

Il primo decreto, in attuazione della legge comunitaria 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217), apporta modifiche al<br />

codice della privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), al fine del recepimento nell’ordinamento interno delle direttive<br />

2009/136/Ce e 2009/140/Ce, del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di comunicazioni elettroniche. Lo<br />

scopo è quello di adeguare il quadro normativo nazionale a quello europeo, attraverso una maggior tutela dei consumatori<br />

contro le violazioni dei dati personali e lo spam nel settore delle comunicazioni elettroniche. Il secondo decreto,<br />

sempre in attuazione della legge comunitaria 2010, modifica il codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 18<br />

agosto 2003, n. 259) al fine di recepire le stesse direttive sopra citate, con particolare riferimento alla normativa europea<br />

in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica. Si segnala il principio generale secondo cui «I provvedimenti<br />

riguardanti l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli<br />

utenti finali, rispettano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea<br />

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell’Unione europea».<br />

Decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69<br />

«Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione<br />

delle direttive 2009/136/Ce, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore<br />

delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/Ce in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento<br />

(Ce) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela<br />

dei consumatori»<br />

in G.U. 31 maggio 2012, n. 126<br />

Dismissione patrimonio pubblico e altre misure urgenti<br />

Norme<br />

Novità in sintesi<br />

Decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87<br />

«Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione<br />

dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore<br />

bancario»<br />

in G.U. 27 giugno 2012, n. 148<br />

Il provvedimento reca disposizioni in tema di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico,<br />

nonché misure di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria. Tra le altre, si segnalano le previsioni<br />

in tema di: attribuzione a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell’ambito<br />

delle partecipazioni detenute dallo Stato, del diritto di opzione per l’acquisto delle partecipazioni azionarie<br />

detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A.; incorporazione dell’Amministrazione autonoma<br />

dei Monopoli di Stato e dell’Agenzia del territorio, rispettivamente, nell’Agenzia delle dogane e nell’Agenzia delle entrate;<br />

soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico; riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle<br />

strutture del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali. Sono previste, infine, misure urgenti per<br />

l’incremento della dotazione patrimoniale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 825


Norme<br />

Novità in sintesi<br />

Interventi urgenti per gli eventi sismici<br />

Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74<br />

«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province<br />

di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»<br />

in G.U. 7 giugno 2012, n. 131<br />

Tra le misure urgenti recate dal provvedimento si segnalano le disposizioni in tema di: sospensione dei processi civili,<br />

penali, amministrativi e tributari; rinvio delle udienze e sospensione dei termini; comunicazioni e notifica di atti;<br />

deroga al patto di stabilità interno; sospensione di termini amministrativi e per il pagamento di contributi previdenziali<br />

e assistenziali; differimento di termini per gli enti locali.<br />

Misure per la crescita<br />

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83<br />

«Misure urgenti per la crescita del Paese»<br />

in G.U. 26 giugno 2012, n. 147, suppl. ord. n. 129/L<br />

Università<br />

Il provvedimento, composto di 70 articoli e due allegati, contiene disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la<br />

competitività, attraverso interventi nei settori delle infrastrutture, dell’edilizia e dei trasporti (Titolo I), misure urgenti<br />

per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione (Titolo II) e per lo sviluppo economico (Titolo<br />

III). Tra le altre previsioni, si segnalano quelle in materia di: autorizzazioni e pareri per l’esercizio dell’attività edilizia,<br />

con le modifiche all’art. 19 della legge n. 241/1990 e all’art. 23 del testo unico sull’edilizia di cui al d.P.R. n. 380/<br />

2001; istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale, preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana,<br />

e soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; sviluppo economico<br />

e crescita sostenibile, con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e per il progressivo riequilibrio<br />

socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese; gestione delle crisi aziendali, con modifiche<br />

apportate alla legge fallimentare; sviluppo e rafforzamento del settore energetico; razionalizzazione dell’organizzazione<br />

dell’Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dell’Enit -<br />

Agenzia nazionale per il turismo all’estero; apertura dei servizi pubblici locali al mercato; giustizia civile (con la previsione<br />

di un filtro di inammissibilità dell’appello, basato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del ricorso);<br />

sviluppo dell’occupazione giovanile nel settore della green economy e per le imprese nel settore agricolo; ricerca<br />

scientifica e tecnologica; turismo e sport.<br />

Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68<br />

«Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente<br />

riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, c. 1, lett. a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre<br />

2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al c. 3, lett. f), e al c. 6»<br />

in G.U. 31 maggio 2012, n. 126<br />

Le norme del decreto intendono attuare i principi di cui agli artt. 3 e 34 Cost., attraverso: la promozione e la valorizzazione<br />

del merito degli studenti; il potenziamento dei servizi volti a facilitare l’accesso e la frequenza del sistema<br />

universitario anche da parte di studenti con disabilità; l’individuazione degli strumenti e dei servizi volti a facilitare la<br />

condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi; la realizzazione di interventi per la mobilità territoriale<br />

degli studenti verso le sedi universitarie più idonee a soddisfarne aspirazioni e vocazioni, sul piano scientifico e<br />

culturale; la promozione e la creazione di interventi e strumenti di valorizzazione e informazione delle opportunità offerte,<br />

in particolare dall’Unione europea, per favorire l’internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e<br />

ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri Paesi. Le relative<br />

disposizioni costituiscono anche attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, in quanto individuano<br />

gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio, i relativi livelli essenziali delle prestazioni (Lep), da garantire uniformemente<br />

su tutto il territorio nazionale, e i requisiti di eleggibilità per l’accesso a tali prestazioni. Sono inoltre definite le<br />

tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e, al fine di valorizzare i collegi universitari legalmente<br />

riconosciuti e i collegi storici, sono individuati i requisiti e gli standard minimi a carattere istituzionale, logistico<br />

e funzionale, necessari per il riconoscimento da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e<br />

il successivo accreditamento degli stessi.<br />

826 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


Rassegna<br />

della normativa regionale<br />

a cura di Corrado Cardoni, Luca Castelli, Francesca Di Lascio, Chiara Lieto<br />

Ambiente e beni culturali<br />

Legge Regionale Piemonte, 24 maggio 2012, n. 7<br />

«Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani»<br />

in BUR 24 maggio 2012, n. 21, suppl.<br />

La legge attua le fonti statali in materia di organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata<br />

dei rifiuti urbani, definendone anche il connesso regime transitorio. Nello specifico, il provvedimento mantiene<br />

le funzioni di organizzazione del servizio idrico in capo agli enti locali, secondo quanto disposto dalle norme nazionali,<br />

e, ai fini dell’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, suddivide il territorio regionale in ambiti territoriali ottimali<br />

(Ato) coincidenti con i confini provinciali. All’interno degli Ato, gli enti locali esercitano le rispettive funzioni mediante<br />

le conferenze di ambito, istituite con apposita convenzione.<br />

Legge Regionale Campania, 10 maggio 2012, n. 10<br />

«Disposizioni in materia di impianti balneari»<br />

in BUR 14 maggio 2012, n. 31<br />

Nelle more dell’adozione del Piano di utilizzo delle aree demaniali (Puad) e, in ogni caso, fino al 31 dicembre 2013,<br />

la Regione ha stabilito che i titolari di concessioni demaniali marittime, previa istanza all’amministrazione competente,<br />

possono usare gli stabilimenti e le strutture oggetto della concessione per l’intero anno solare. La previsione ha<br />

lo scopo di promuovere le attività turistico-balneari sul litorale e, al contempo, di incrementarne i livelli occupazionali.<br />

Legge Regionale Veneto, 27 aprile 2012, n. 17<br />

«Disposizioni in materia di risorse idriche»<br />

in BUR 4 maggio 2012, n. 35<br />

Il provvedimento, attraverso cui la Regione opera il riconoscimento della disponibilità e dell’accesso all’acqua potabile<br />

ed a quella necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi quali diritti universali, contiene l’individuazione<br />

degli ambiti territoriali ottimali (ATO) utili alla gestone del servizio idrico integrato. In ogni ATO è istituito un Consiglio<br />

di bacino, con personalità giuridica di diritto pubblico, cui sono imputate le funzioni amministrative relative alla programmazione<br />

ed al controllo del servizio nonché quelle inerenti l’affidamento della sua gestione.<br />

Legge Regionale Basilicata, 26 aprile 2012, n. 6<br />

«Disposizioni concernenti norme per l’accesso e la trasparenza in materia ambientale»<br />

in BUR 1 maggio 2012, n. 13<br />

La legge mira a garantire la più ampia trasparenza sulla informazione ambientale e, a tale scopo, afferma che il diritto<br />

di accesso ai relativi dati è garantito a chiunque ne faccia richiesta, anche in assenza di un’espressa dichiarazione<br />

di interesse. I profili applicativi del provvedimento saranno disciplinati con un successivo regolamento della Giunta<br />

regionale.<br />

Appalti pubblici<br />

Legge Regionale Marche, 14 maggio 2012, n. 12<br />

«Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)»<br />

in BUR 24 maggio 2012, n. 52<br />

Norme<br />

Novità in sintesi<br />

In conformità al d.P.C.M. 30 giugno 2011, istituisce la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (Suam), con<br />

l’obiettivo dichiarato di assicurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nell’espletamento delle procedure contrattuali;<br />

l’imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici; la prevenzione del rischio di infiltrazioni<br />

mafiose, il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Elenca le sue competenze in materia di<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 827


Norme<br />

Novità in sintesi<br />

gestione delle procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici, nonché per l’acquisizione di beni o servizi<br />

e disciplina la sua organizzazione.<br />

Finanza e contabilità<br />

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia, 4 maggio 2012, n. 10<br />

«Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali»<br />

in BUR 9 maggio 2012, n. 19<br />

Provvede al riordino ed alla riforma della legislazione regionale in materia di partecipazione della Regione a società<br />

di capitali, in attuazione dei principi recati dall’art. 13 del d.l. n. 223/2006 (convertito, con modificazioni, in l. 248/<br />

2006) e dei principi di cui all’art. 3, c. 27-32-ter della l. n. 244/2007 (finanziaria 2008). Si pone, di conseguenza, tra gli<br />

altri, gli obiettivi di:<br />

– definire e rendere omogenee le modalità e le procedure di costituzione di nuove società e di partecipazione a società<br />

esistenti;<br />

– individuare un sistema di governo sulle società a partecipazione regionale.<br />

Legge Regionale Liguria, 26 aprile 2012, n. 15<br />

«Disposizioni in materia tributaria e finanziaria»<br />

in BUR 27 aprile 2012, n. 9<br />

In primo luogo, stabilisce che, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse finanziarie, i proventi derivanti<br />

dalla lotta all’evasione fiscale, in materia di Irap, di addizionale regionale Irpef e di Iva (in quest’ultimo caso, per una<br />

quota parte), siano riversati direttamente nel conto di tesoreria regionale, secondo modalità e procedure da definire,<br />

attraverso uno specifico atto convenzionale, con l’agenzia delle Entrate. In secondo luogo, introduce esenzioni dal<br />

tributo regionale, per il deposito in discarica di rifiuti solidi, a beneficio degli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali<br />

dell’autunno 2011, in relazione ai conferimenti derivanti dalle operazioni di ripristino dei luoghi interessati da tali<br />

eventi.<br />

Governo del territorio<br />

Legge Regionale - Friuli Venezia Giulia 31 maggio 2012, n. 12<br />

«Disciplina della portualità di competenza regionale»<br />

in BUR 6 giugno 2012, n. 23<br />

Il provvedimento reca le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento dei porti di Monfalcone e di Nogaro,<br />

dei quali viene riconosciuto, insieme al porto di Trieste, l’interesse strategico in relazione all’accesso ai corridoio europei.<br />

In questa ottica, l’attività di regolazione, fondata su alcuni principi cardine (come ad esempio la separazione<br />

tra l’attività di amministrazione, di regolazione e di impresa), favorirà, in accordo con gli altri soggetti istituzionali<br />

competenti, la realizzazione di infrastrutture e lo svolgimento di servizi utili alla costruzione di una piattaforma logistica<br />

regionale.<br />

Legge Regionale Toscana, 28 maggio 2012, n. 23<br />

«Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla L.R. 88/1998 e L.R. 1/2005»<br />

in BUR 1 giugno 2012, n. 27, parte prima<br />

Nel rispetto delle leggi statali in materia, la Regione ha istituito l’Autorità portuale regionale, cui ha affidato le funzioni<br />

relative ai porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo. L’Autorità, che dipende dalla Regione,<br />

è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-giuridica, organizzativa, amministrativa<br />

e contabile. Tra le sue competenze si segnalano quelle relative alla pianificazione, gestione e manutenzione delle<br />

aree portuali, alla progettazione e realizzazione delle opere portuali ed al rilascio di tutte le concessioni e autorizzazioni<br />

aventi ad oggetto aree dei porti controllati.<br />

Legge Regionale Liguria, 5 aprile 2012, n. 12<br />

«Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva»<br />

in BUR 11 aprile 2012, n. 6, parte prima<br />

Con questa legge, la Regione è intervenuta per disciplinare l’esercizio dell’attività estrattiva sul proprio territorio.<br />

Nello specifico, il provvedimento si riferisce alle attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava elencati, con<br />

esclusione delle escavazioni negli alvei del demanio idrico, consentite solo per interventi pubblici di difesa, manutenzione<br />

e sistemazione idraulica dei corsi d’acqua secondo le vigenti norme in materia. A supporto del razionale e<br />

organizzato sfruttamento delle cave, la legge ha introdotto il Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava<br />

828 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


(Ptrac), volto a definire indirizzi ed obiettivi della programmazione delle attività, ed ha istituito il catasto delle cave<br />

esistenti.<br />

Ordinamento<br />

Legge Regionale Marche, 4 giugno 2012, n. 18<br />

«Istituzione dell’Ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche (Erap Marche), soppressione degli enti regionali<br />

per l’abitazione pubblica (Erap) e modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36: ‘‘Riordino del sistema regionale<br />

delle politiche abitative’’»<br />

in BUR 7 giugno 2012, n. 56<br />

La Regione Marche sopprime gli Enti regionali per l’abitazione pubblica che erano stati istituiti presso ogni Provincia<br />

e ne costituisce uno unico a livello regionale, con il compito di realizzare gli interventi di edilizia residenziale pubblica<br />

sovvenzionata e agevolata, nonché di gestire il patrimonio immobiliare e le attività di manutenzione connesse.<br />

Legge Regionale Toscana, 28 maggio 2012, n. 23<br />

«Istituzione dell’autorità portuale regionale. Modifiche alla L.R. 88/1998 e L.R. 1/2005»<br />

in BUR 18 giugno 2012, n. 27, parte prima<br />

Al fine di aumentare l’efficienza e l’efficacia nella gestione delle funzioni concernenti i porti di Viareggio, Giglio, Porto<br />

Santo Stefano e Marina di Campo, attualmente attribuite alla competenza comunale, la Regione istituisce un proprio<br />

ente dipendente, denominato Autorità portuale regionale, al quale riconosce il ruolo di gestore globale della vita<br />

istituzionale, amministrativa ed economica del porto, prevedendo tuttavia la partecipazione degli enti locali all’interno<br />

del comitato di indirizzo dell’ente.<br />

Legge Regionale Sardegna, 25 maggio 2012, n. 11<br />

«Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011»<br />

in BUR 25 maggio 2012, n. 21<br />

Nelle more dell’approvazione della legge generale di riordino delle autonomie locali entro il 31 ottobre 2012, la Regione<br />

dispone che gli organi provinciali in carica assumano in via provvisoria, e sino al 28 febbraio 2013, la gestione<br />

delle funzioni amministrative attribuite alle otto province soppresse in seguito ai referendum svoltisi il 6 maggio<br />

2012 e provvedano alla ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale dipendente ai fini del successivo<br />

trasferimento.<br />

Legge Regionale Friuli - Venezia Giulia, 4 maggio 2012, n. 10<br />

«Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia a società di capitali»<br />

in BUR 9 maggio 2012, n. 19<br />

Il Friuli Venezia Giulia provvede al riordino e alla riforma della legislazione regionale in materia di partecipazione della<br />

Regione a società di capitali al fine di rendere omogenee le procedure di costituzione di nuove società; di definire le<br />

competenze degli organi della Regione riguardo la partecipazione a società; di individuare il sistema di governo sulle<br />

società a partecipazione regionale; di semplificare e ridurre la legislazione regionale in materia.<br />

Legge Regionale Molise, 30 aprile 2012, n. 12<br />

«Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile»<br />

in BUR 30 aprile 2012, n. 9<br />

Il Molise istituisce l’Agenzia regionale di Protezione civile (Arpc), quale ente strumentale della Regione dotato di personalità<br />

giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale, contabile e organizzativa, al fine di assicurare l’efficace<br />

esercizio delle competenze regionali in materia di protezione civile, di cui alla legge regionale 17 febbraio<br />

2000, n. 10.<br />

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia, 27 aprile 2012, n. 9<br />

«Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell’Autorità di Bacino regionale»<br />

in BUR 2 maggio 2012, n. 18, suppl.<br />

Norme<br />

Novità in sintesi<br />

Il Friuli Venezia Giulia dispone la soppressione dell’Autorità di bacino regionale e il subentro della Regione nell’esercizio<br />

delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro, in essere alla data della soppressione,<br />

nonché nella titolarità dei beni mobili e immobili.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 829


Norme<br />

Novità in sintesi<br />

Protezione civile<br />

Legge Regionale Molise 30 aprile 2012, n. 12<br />

«Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile»<br />

in BUR 30 aprile 2012, n. 9<br />

La Regione ha istituito l’Agenzia regionale di Protezione civile (Arpc), cui spetterà il compito di garantire un efficace<br />

esercizio delle competenze regionali in materia di protezione civile e di difesa e sviluppo del territorio, anche con riferimento<br />

agli eventi simici dell’ottobre 2002. L’Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha<br />

autonomia patrimoniale, contabile e organizzativa. Il suo funzionamento sarà regolato con un successivo regolamento<br />

approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni già fissate dalla legge in esame, che indicano tipologie<br />

e compiti degli organi dell’Agenzia nonché la relativa articolazione in servizi.<br />

Servizi alla persona<br />

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia, 31 maggio 2012, n. 11<br />

«Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell’individuo»<br />

in BUR 6 giugno 2012, n. 23<br />

Attraverso la Direzione centrale salute-integrazione sociosanitaria e politiche sociali si promuovono progetti di sostegno<br />

al cittadino contro ogni forma di manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona, contrastando così<br />

comportamenti e tecniche tali da alterare l’autodeterminazione del singolo. È, inoltre, previsto che la Direzione<br />

centrale sostenga politiche di assistenza educativa, psicologica e legale alle vittime della dipendenza psicologica.<br />

Legge Regionale Marche, 30 maggio 2012, n. 15<br />

«Norme per la promozione e la disciplina del volontariato»<br />

in BUR 7 giugno 2012, n. 56<br />

La Regione sancisce il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione dell’impegno civile e dei principi<br />

di sussidiarietà e solidarietà sociale e per questo detta la disciplina delle attività e delle organizzazioni di volontariato<br />

e istituisce il Registro regionale nel quale sono iscritte le organizzazioni aventi sede nel territorio regionale. La<br />

Regione promuove la collaborazione con enti locali e soggetti privati interessati nelle iniziative di studio, ricerca, formazione,<br />

informazione e sperimentazione nel settore e riconosce il Centro servizi di volontariato, istituito dall’art. 15<br />

l. n. 266/91, centro di promozione dell’azione di volontariato. Interessante è la previsione dell’Assemblea regionale<br />

del volontariato, strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato alla programmazione regionale,<br />

e del Consiglio regionale del volontariato che favorisce la rappresentanza dei territori provinciali e dei diversi<br />

settori di intervento del volontariato.<br />

Legge Regionale Campania, 16 aprile 2012, n. 7<br />

«Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»<br />

in BUR 23 aprile 2012, n. 26<br />

Sport<br />

Viene istituito il Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata per il finanziamento dei progetti<br />

relativi all’utilizzo, a fini sociali, istituzionali e di interesse pubblico, degli immobili confiscati. Vi possono accedere<br />

enti territoriali, soggetti che in forza della normativa vigente hanno ricevuto in concessione i beni confiscati, enti,<br />

associazioni e cooperative che sostengono eventi e manifestazioni per la valorizzazione del patrimonio costituito dai<br />

suddetti beni. Sono, inoltre, istituiti il Fondo di rotazione per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare<br />

i beni confiscati agli obiettivi sociali e produttivi e il Fondo ammortamento dei prestiti contratti dagli enti territoriali<br />

per il finanziamento degli interventi e delle opere di adeguamento strutturale dei beni confiscati.<br />

Legge Regionale Marche, 2 aprile 2012, n. 5<br />

«Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero»<br />

in BUR 12 aprile 2012, n. 35<br />

Considera lo sport quale strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona, per il miglioramento<br />

degli stili di vita, nonché per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell’integrazione interculturale. Provvede al riparto<br />

delle funzioni amministrative, riguardanti tale settore, tra la Regione e gli Enti locali. Di seguito, si occupa degli strumenti<br />

operativi e di programmazione (tra gli altri, il Comitato regionale dello sport e del tempo libero); dello sport di<br />

cittadinanza; delle attività sportive delle persone diversamente abili; degli impianti e delle attrezzature sportive; della<br />

gestione degli impianti. Infine, reca norme per la disciplina della concessione di contributi e di incentivi.<br />

830 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


Sviluppo economico<br />

Legge Regionale Lombardia, 7 giugno 2012, n. 9<br />

«Sospensione del divieto di effettuare vendite promozionali nei periodi antecedenti i saldi»<br />

in BUR 8 giugno 2012, n. 23<br />

Si occupa, esclusivamente, delle forme straordinarie di vendita al dettaglio. Sospende, per un anno, il divieto, introdotto<br />

dall’art. 116 c. 2 della l. r. 6/2010, di effettuare vendite promozionali, per prodotti stagionali o di moda, nei trenta<br />

giorni antecedenti l’inizio delle vendite di fine stagione (saldi) e, in ogni caso, nel periodo dal 25 novembre al 31<br />

dicembre.<br />

Legge Regionale Campania, 21 maggio 2012, n. 12<br />

«Disposizioni legislative per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura»<br />

in BUR 28 maggio 2012, n. 34<br />

Persegue lo scopo della semplificazione e dello snellimento dei procedimenti amministrativi in favore dei soggetti<br />

che esercitano attività agricola. Rinvia a successivo provvedimento della Giunta regionale per l’individuazione dei<br />

procedimenti, di competenza della Regione e degli Enti locali, per i quali sia ammessa la presentazione di istanze,<br />

anche per il tramite dei Centri di assistenza agricola (Caa), autorizzati ai sensi dell’art. 14, c. 6 del d.lgs n. 99/2004,<br />

nonché per la definizione degli adempimenti di spettanza di tali centri nel corso dell’attività istruttoria. Da ultimo, disciplina<br />

i requisiti dei Caa e stabilisce che essi debbano operare sul territorio della Regione, avendo sede in almeno<br />

tre Province.<br />

Legge Regionale Valle d’Aosta, 7 maggio 2012, n. 14<br />

«Disciplina dell’attività di acconciatore»<br />

in BUR 29 maggio 2012, n. 23<br />

In conformità a quanto stabilito dalla l. n. 174/2005 e dall’art. 10, c. 2 del d.l. 7/2007 (convertito, con modificazioni,<br />

in l. 40/2007), disciplina l’attività professionale di acconciatore. Prevede che il suo esercizio sia subordinato alla presentazione<br />

di segnalazione certificata di inizio attività (ai sensi dell’art. 19 della l. n. 241/1990 e s.m.i) al Suap, da parte<br />

di soggetto in possesso di specifica qualificazione professionale. Rinvia alla competenza regolamentare comunale,<br />

per la definizione della normativa di dettaglio. Reca, infine, la disciplina sanzionatoria.<br />

Legge Regionale Marche, 2 maggio 2012, n. 11<br />

«Disciplina dei Distretti Rurali e dei Distretti Agroalimentari di qualità»<br />

in BUR 10 maggio 2012, n. 46<br />

Si occupa dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità. Stabilisce che i primi siano sistemi territoriali,<br />

anche di carattere interregionale, costituiti da obiettivi di sviluppo condivisi. Prevede che i secondi siano sistemi<br />

produttivi locali, anche a carattere interregionale, contraddistinti dalla presenza di imprese organizzate in una o<br />

più filiere agroalimentari, dedicate a produzioni di qualità. Elenca i requisiti per il loro riconoscimento, operato<br />

con deliberazione della Giunta regionale. Stabilisce, infine, che il distretto sia costituito con la partecipazione di<br />

soggetti pubblici e privati e sia dotato di un piano, con validità triennale, per definire i suoi obiettivi e le sue strategie<br />

di sviluppo.<br />

Trasporto pubblico locale<br />

Legge Regionale Lombardia, 4 aprile 2012, n. 6<br />

«Disciplina del settore dei trasporti»<br />

in BUR 6 aprile 2012, n. 14, suppl.<br />

Norme<br />

Novità in sintesi<br />

Il provvedimento contiene disposizioni riferite al trasporto pubblico regionale e locale ed ha l’obiettivo di sviluppare<br />

un sistema di trasporto integrato, rispondente alle esigenze di mobilità e di sostenibilità ambientale, promuovendo<br />

la crescita di qualità dei servizi e perseguendo la sostenibilità economica del sistema. A tale scopo, il territorio regionale<br />

è suddiviso in bacini territoriali ottimali, corrispondenti ai confini provinciali, con possibilità di ulteriori aggregazioni<br />

volontarie. In ogni bacino è istituita, senza ulteriori oneri per il sistema, un’agenzia per il trasporto pubblico locale<br />

cui spetterà l’esercizio delle funzioni in materia, ivi compreso l’affidamento dei servizi nel rispetto delle competenze<br />

statali in materia di concorrenza.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 831


Norme<br />

Novità in sintesi<br />

Tutela della salute<br />

Legge Regionale Liguria, 30 aprile 2012, n. 18<br />

«Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico»<br />

in BUR 2 maggio 2012, n. 10, parte prima<br />

La Regione si occupa della prevenzione, del trattamento terapeutico e del recupero delle persone affette da sindrome<br />

da gioco d’azzardo patologico (Gap) innanzitutto mediante l’istituzione, presso ciascun Dipartimento delle dipendenze,<br />

presente nelle AslL, di un nucleo operativo specializzato. È altresì istituito l’Osservatorio regionale sul Gap, organo di<br />

consulenza della Giunta regionale. Incisiva è la campagna informativa di prevenzione, da effettuarsi mediante l’esposizione,<br />

presso case da gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche e sugli apparecchi e congegni per il gioco di una<br />

nota informativa per l’utenza e la presenza di un’area dedicata all’informazione sulle attività di prevenzione.<br />

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia, 12 aprile 2012, n. 8<br />

«Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy)»<br />

in BUR 18 aprile 2012, n. 16<br />

La Regione riconosce che la terapia e l’attività assistite con gli animali, affiancate alle terapie della medicina tradizionale,<br />

costituiscano valido ausilio nel processo riabilitativo dei pazienti. È, quindi, previsto che gli animali ammessi<br />

siano sottoposti a un programma sanitario che ne attesti costantemente lo stato di buona salute e benessere; è,<br />

inoltre, disposto che i programmi di addestramento siano svolti senza coercizioni o maltrattamenti nel rispetto delle<br />

esigenze etologiche dell’animale e con il fine di favorirne la corretta interazione con l’uomo. All’adozione di apposito<br />

decreto del Presidente della Regione è demandata l’istituzione di una Commissione incaricata di coordinare le procedure<br />

per l’attuazione della legge.<br />

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia, 12 aprile 2012, n. 7<br />

«Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate»<br />

in BUR 18 aprile 2012, n. 16<br />

La Regione, ai fini della tutela della salute e della prevenzione dei possibili rischi connessi ai trattamenti di tatuaggio<br />

e piercing, disciplina le modalità di svolgimento delle relative attività, promuovendo la diffusione delle conoscenze<br />

degli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione e sostenendo tutte le azioni all’uopo necessarie. È, quindi, previsto<br />

che l’esercizio delle attività di piercing e tatuaggio sia soggetto a s.c.i.a. e che gli esercenti acquisiscano dai clienti il<br />

consenso informato su esecuzione, precauzioni da osservare e rimozione del tatuaggio o del piercing. Ai comuni sono<br />

affidate funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto dei requisiti per l’esercizio delle attività, mentre rimangono<br />

nella competenza delle aziende per i servizi sanitari le verifiche sulla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari.<br />

Legge Regionale Piemonte, 11 aprile 2012, n. 4<br />

«Disciplina dei Registri regionali di rilevante interesse sanitario»<br />

in BUR 19 aprile 2012, n. 16<br />

Ai fini della conoscenza dei rischi per la salute pubblica e per la programmazione a livello regionale degli interventi a<br />

tutela della collettività sono istituiti a) il registro tumori; b) il registro malformazioni congenite; c) il registro sclerosi laterale<br />

amiotrofica; d) il registro malattie rare; e) il registro diabete; f) il registro dialisi e trapianto; g) il registro mortalità.<br />

I suddetti registri raccolgono dati anagrafici e sanitari delle persone affette dalle malattie cui si riferiscono e rappresentano<br />

strumento di ausilio alla ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico.<br />

Legge Regionale Liguria, 5 aprile 2012, n. 11<br />

«Costituzione della rete alcologica regionale»<br />

in BUR 11 aprile 2012, n. 6, parte prima<br />

La Regione realizza un’azione programmata per la costituzione della Rete alcologica regionale per garantire l’intervento<br />

organico nel campo della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle dipendenze alcologiche e delle patologie conseguenti.<br />

La legge intende assicurare assistenza organizzata su tutto il territorio, affidando a èquipe multidisciplinari<br />

delle dipendenze funzioni di educazione sanitaria, prevenzione, intervento diagnostico e orientamento terapeutico.<br />

Tutela del lavoro<br />

Legge Regionale Marche, 17 maggio 2012, n. 14<br />

«Modifica alla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 ‘‘Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro’’»<br />

in BUR 31 maggio 2012, n. 55<br />

La legge si compone di un unico articolo che, in attuazione del T.U. in materia di apprendistato (d.lgs. n. 167/2011),<br />

attribuisce alla Giunta la disciplina 1) dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,<br />

previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e<br />

di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale; 2) del-<br />

832 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


l’offerta formativa pubblica integrativa della formazione professionalizzante e di mestiere; 3) dei profili formativi e<br />

della durata dell’apprendistato per attività di ricerca, ai fini del conseguimento di un diploma o per percorsi di alta formazione.<br />

Legge Regionale Calabria, 19 aprile 2012, n. 13<br />

«Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare»<br />

in BUR 16 aprile 2012, n. 7, Suppl. S.<br />

Con l’obiettivo di promuovere diritto al lavoro, piena occupazione, regolarità, stabilità e sicurezza del lavoro, la Regione<br />

affronta il problema del lavoro irregolare e individua misure e strumenti per favorirne l’emersione e monitorare<br />

l’attuazione della normativa vigente. A tal fine, è creata apposita Commissione regionale che, attraverso le sedi dislocate<br />

sul territorio, conduce studi e analisi sulle problematiche del lavoro sommerso e irregolare e sulle dinamiche<br />

economiche inerenti al mercato del lavoro e garantisce il coordinamento e il raccordo interistituzionale con gli enti<br />

preposti alle politiche di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Presso la Commissione è, inoltre, istituita la<br />

Centrale di Allarme Emersione, banca dati che raccoglie i dati delle imprese alle quali sono state contestate infrazioni<br />

in materia di lavoro sommerso e non regolare e di sicurezza sui luoghi di lavoro.<br />

Impugnative del Governo avverso le leggi regionali,<br />

ex art. 127 della Costituzione<br />

Legge Regionale Liguria, 5 aprile 2012, n. 10<br />

«Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico»<br />

Impugnativa: C.d.M. del 7 giugno 2012<br />

Norme<br />

Novità in sintesi<br />

I profili di illegittimità costituzionale sono individuati in ragione del contrasto con le disposizioni statali dettate dal<br />

d.lgs. n. 28/2011 di attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili<br />

e, quindi, con riferimento all’art. 117, c. 1, Cost., che impone il rispetto degli obblighi comunitari, e all’art. 117, c. 3,<br />

Cost. che attribuisce alle Regioni potestà legislativa di tipo concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione<br />

nazionale dell’energia, riservando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 833


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di Rosanna De Nictolis<br />

pagg. 3076, 180,00 - II edizione<br />

CODICE<br />

DEL PROCESSO<br />

AMMINISTRATIVO<br />

COMMENTATO<br />

Aggiornato con il D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195<br />

L’Opera commenta approfonditamente il testo del Codice del pro-<br />

cesso amministrativo, così come integrato e modificato dal decreto<br />

correttivo n. 195/2011 (in vigore dall’8 dicembre 2011).<br />

Le disposizioni del Codice sono esaminate tenendo conto della<br />

copiosa giurisprudenza formatasi nei primi diciotto mesi di applica-<br />

zione e delle ultime novità normative. Per ciascun istituto vengono<br />

anche evidenziate le criticità esegetiche poste dalla recente disci-<br />

plina. Completano e arricchiscono il volume le tabelle riassuntive<br />

degli atti processuali e dei relativi termini e un dettagliato indice<br />

analitico.<br />

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Servizio idrico integrato<br />

Il servizio idrico integrato<br />

e il regime giuridico delle reti<br />

Corte costituzionale, sentenza 25 novembre 2011, n. 320 - Pres. Quaranta - Red. Gallo<br />

L’art. 49, c. 2, della legge della Regione Lombardia n. 26/2003, che prevede l’istituzione di società patrimoniali<br />

d’ambito, di proprietà degli enti locali, a cui trasferire la proprietà delle reti e degli impianti del servizio idrico<br />

integrato, viola la previsione circa la loro proprietà pubblica disposta dall’art. 143 del d.lgs. n. 152/2006 e dagli<br />

artt. 822, 823 e 824 c.c. La materia dell’‘‘ordinamento civile’’ è, infatti, di competenza esclusiva statale ex art.<br />

117, c. 2, lett. l) Cost. Ne discende l’illegittimità del c. 4 dello stesso articolo che assegna a tale società patrimoniale<br />

il compito di espletare la gara per l’affidamento del servizio idrico integrato.<br />

Omissis.<br />

Il commento<br />

di Andrea Maria Altieri<br />

La Corte Costituzionale ha stabilito che la disposizione contenuta nella legge della Regione Lombardia che<br />

consente di istituire società patrimoniali d’ambito, di proprietà degli enti locali, cui trasferire la proprietà delle<br />

reti e degli impianti per l’erogazione del servizio idrico integrato, viola la competenza esclusiva statale in materia<br />

di ordinamento civile ex art. 117, c. 2, lett. l) Cost. Infatti, la riforma dei servizi pubblici locali introdotta<br />

dall’art. 23-bis della l. n. 133/2008, ribadendo la proprietà pubblica delle reti, ha abrogato tacitamente l’art.<br />

113, c. 13 del Testo unico degli enti locali che prevedeva la possibilità di istituire società delle reti di proprietà<br />

degli enti locali. In questo modo, però, viene meno un importante strumento che avrebbe potuto facilitare<br />

il finanziamento degli interventi per il miglioramento delle reti e della qualità del servizio idrico integrato.<br />

L’illegittimità della legge regionale che<br />

istituisce società patrimoniali d’ambito<br />

La sentenza della Corte costituzionale 21 novembre<br />

2011, n. 320, ha affermato l’illegittimità costituzionale<br />

della norma regionale secondo cui le reti e gli<br />

ORIENTAMENTI<br />

Giurisprudenza<br />

Servizi pubblici locali<br />

Giurisprudenza Conforme: Cass. civ., sez. II, 27 febbraio 2012, n. 2962 (patrimonio indisponibile); Cass. civile, sez. II,<br />

24 maggio 2011, n. 11402; Consiglio Stato, sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3507; Cass. civ., sez. un., 3 aprile<br />

2007, n. 8225 (demanio legale).<br />

Dottrina V. Cerulli Irelli, Utilizzazione economica e fruizione collettiva dei beni, in Associazione Italiana dei Professori<br />

di Diritto Amministrativo, Annuario 2003, Milano, 2004; G. Corso, I beni pubblici come strumento<br />

essenziale dei servizi di pubblica utilità, in Aipda, Annuario 2003, cit.; M. Renna, La regolazione<br />

amministrativa dei beni a destinazione pubblica, Milano, 2004; M. Dugato, Proprietà e gestione delle<br />

reti nei servizi pubblici locali, inRiv. Trim. degli appalti, 2003, 3, 522 ss.; A. Fioritto, Proprietà e gestione<br />

delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni nel settore idrico, inServizi pubblici e appalti, 2004,<br />

3, 455 ss.; M.R. Mazzola, Le infrastrutture idriche: finanziamento, regolazione e mercato, in M.P. Manacorda<br />

(a cura di), I nodi delle reti. Infrastrutture, mercato e interesse pubblico, Firenze, 2010.<br />

impianti del servizio idrico integrato potevano essere<br />

trasferiti a società patrimoniali di proprietà degli<br />

enti locali. Infatti, la norma statale che contemplava<br />

questa ipotesi, l’art. 113, c. 13, del decreto legislativo<br />

18 agosto 2000, n. 267, Testo unico degli<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 835


Giurisprudenza<br />

Servizi pubblici locali<br />

enti locali (Tuel), è stata abrogata dall’art. 23-bis,<br />

c. 5, della legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha ribadito<br />

la ‘‘proprietà pubblica’’ delle reti e degli impianti<br />

utilizzati per l’erogazione dei servizi pubblici<br />

locali.<br />

Per effetto di questa abrogazione tacita, reti ed impianti,<br />

in questo caso del servizio idrico, tornano al<br />

regime di proprietà pubblica necessaria. La sentenza<br />

della Corte compie un passo ulteriore, sottraendo<br />

alla legislazione regionale ogni possibilità di disporre<br />

diversamente. La riforma del 2008 dei servizi<br />

pubblici locali ha dunque l’effetto di impedire che<br />

reti ed impianti siano soggetti a quel regime giuridico<br />

dei beni che si era affermato a cominciare dalle<br />

reti nazionali elettriche e ferroviarie, caratterizzato<br />

dall’appartenenza privata dei beni e da una stringente<br />

garanzia della loro destinazione pubblica. Impedire<br />

che i beni in questione siano trasferiti a società<br />

di diritto privato, tuttavia, produce conseguenze<br />

anche sulle modalità di finanziamento delle<br />

infrastrutture e sulla qualità del servizio erogato.<br />

Il caso in commento trae origine dal ricorso in via<br />

principale promosso dal Presidente del Consiglio<br />

dei ministri, con cui è stato impugnato l’art. 1, c. 1,<br />

lett. t), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre<br />

2010, n. 21 (1), nella parte in cui introduce<br />

modifiche ai c. 2, 4 e 6, lett. c), dell’art. 49, della<br />

legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26. Il richiamato<br />

c. 2 stabilisce che gli enti locali possono<br />

costituire una società patrimoniale d’ambito ai sensi<br />

dell’art. 113, c. 13, Tuel, cui conferire la proprietà<br />

delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali<br />

del servizio idrico integrato, a condizione<br />

che questa sia unica per ogni ambito territoriale ottimale<br />

(Ato) e che vi partecipino i due terzi dei comuni<br />

di quell’Ato. Il richiamato c. 4 stabilisce che<br />

queste società patrimoniali d’ambito hanno l’obbligo<br />

di mettere a disposizione del gestore del servizio<br />

le reti e che alla stessa società patrimoniale d’ambito<br />

può essere assegnato il compito di espletare le<br />

gare per l’affidamento del servizio, le attività di progettazione<br />

preliminare delle opere relative al servizio<br />

idrico e l’attività di collaudo delle stesse. Il c. 6,<br />

lett. c), stabilisce, invece, che l’ente responsabile<br />

dell’Ato effettui la definizione dei criteri per il trasferimento<br />

dei beni e del personale dalle gestioni<br />

esistenti a quelle subentranti.<br />

Solo il c. 6, lett. c), ha superato lo scrutinio di costituzionalità<br />

della Corte. La norma al c. 2, che prevedeva<br />

il conferimento della proprietà di reti ed<br />

impianti ad una società patrimoniale d’ambito, è<br />

infatti stata dichiarata illegittima per contrasto con<br />

l’art. 143, c. 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,<br />

n. 152, il quale, in combinato disposto con gli artt.<br />

822, 823 e 824, del codice civile, assoggetta le infrastrutture<br />

idriche al regime del demanio pubblico<br />

e ne dispone l’inalienabilità.<br />

La Corte ha stabilito che l’art. 113, c. 13, Tuel, cui<br />

si richiamava la disposizione regionale, che prevedeva<br />

l’istituzione di società pubbliche a cui trasferire la<br />

proprietà di reti ed impianti, è stato abrogato dall’art.<br />

23-bis, c. 5, della l. n. 133/2008. La prima norma<br />

prevedeva il solo vincolo di destinazione pubblica<br />

delle reti e degli impianti, mentre l’art. 23-bis, c.<br />

5, aveva disposto la proprietà pubblica per questi beni,<br />

che viene definita dalla Corte come assoggettamento<br />

al demanio accidentale. L’incompatibilità tra<br />

le due norme comporta, dunque, l’abrogazione della<br />

lex anterior e, considerata la cancellazione dall’ordinamento<br />

mediante referendum della lex posterior (2),<br />

la materia risulta ora disciplinata dal d. lgs. n. 152/<br />

2006 e dal codice civile, che prevedono l’appartenenza<br />

delle reti e degli impianti del servizio idrico al<br />

demanio legale. Dal momento che la materia ‘‘ordinamento<br />

civile’’ pertiene esclusivamente allo Stato,<br />

ex art. 117, c. 2, lett. l), Cost., la norma regionale<br />

che modifica il regime giuridico di beni del demanio<br />

accidentale, in assenza di un legge statale in materia,<br />

risulta illegittima. Da questo primo profilo di incostituzionalità,<br />

la Corte fa discendere anche il secondo,<br />

quello relativo al c. 4. Tale comma prevede, infatti,<br />

che il compito di espletare le gare per l’affidamento<br />

del servizio idrico integrato possa essere assegnato alla<br />

società patrimoniale d’ambito, di cui al c. 2, soggetto<br />

la cui costituzione, però, èprevista da una disposizione<br />

di cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità.<br />

Dataleillegittimitàdiscende necessariamente anche<br />

quella del c. 4, senza che sia necessario procedere<br />

allo scrutinio in base ai parametri evocati dal ricorrente.<br />

Il regime giuridico delle reti idriche<br />

Una ricognizione del regime giuridico delle reti e<br />

degli impianti del servizio idrico integrato deve par-<br />

Note:<br />

(1) La legge regionale attua la legge 23 dicembre 2009, n. 191,<br />

art. 2, c. 186-bis, che prevedeva la soppressione delle autorità<br />

d’ambito e l’attribuzione ad altri organi delle loro funzioni.<br />

(2) Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n.<br />

113, Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell’art.<br />

23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,<br />

dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni,<br />

nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale<br />

n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e<br />

di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica,<br />

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167, del 20 luglio 2011.<br />

836 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


tire dalle disposizioni del codice civile. La categoria<br />

dei beni appartenenti al demanio idrico, cioè tutte<br />

le acque superficiali e non, è disciplinata dall’art.<br />

822, c. 1, c. c., ed afferisce al demanio naturale; gli<br />

acquedotti, invece, sono menzionati nel c. 2 dello<br />

stesso articolo e rientrano nel cosiddetto demanio<br />

accidentale o legale dello Stato (3). Oltre agli acquedotti,<br />

sono parte del demanio anche gli altri<br />

manufatti che utilizzano l’acqua quali canali di navigazione,<br />

di irrigazione e di bonifica (4). Gli acquedotti<br />

provinciali e comunali fanno parte dei rispettivi<br />

demani ex art. 824 c.c (5). Gli acquedotti<br />

di pertinenza regionale sono stati devoluti dal demanio<br />

statale a quello regionale, per le regioni a<br />

statuto ordinario, dall’art. 11, della legge 16 maggio<br />

1970, n. 281 (6). Contestualmente alla riorganizzazione<br />

del servizio idrico, la legge 5 gennaio 1994, n.<br />

36, ha stabilito la riserva originaria di tutte le acque,<br />

estinguendo così la categoria delle acque private<br />

(7). In seguito, con il d.lgs. n. 152/2006, è stato<br />

stabilito che «gli acquedotti, le fognature, gli impianti<br />

di depurazione e le altre infrastrutture idriche<br />

di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o<br />

misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli<br />

artt. 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili<br />

se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla<br />

legge» (8), venendo così esteso il regime della demanialità,<br />

oltre che alle reti idriche, anche a quelle<br />

di fognatura e agli impianti di depurazione esclusi<br />

dal dettato del codice civile.<br />

A modificare il regime giuridico delle reti e degli<br />

impianti del servizio idrico integrato, da demaniale<br />

a patrimoniale indisponibile, era intervenuta la riforma<br />

dell’art. 113, Tuel, disposta dall’art. 35, legge<br />

28 dicembre 2001, n. 448, successivamente modificata<br />

nel 2003. Il nuovo testo dell’art. 113 del Tuel<br />

aveva stabilito, al c. 2, che «gli enti locali non possono<br />

cedere la proprietà degli impianti, delle reti, e<br />

delle altre dotazioni destinate all’esercizio dei servizi<br />

pubblici». I successivi commi introducevano, però,<br />

almeno altri quattro modelli di regime dominicale<br />

per le reti (9). Tra questi, il comma 13 (10) prevedeva<br />

che fosse riconosciuta all’ente locale la possibilità<br />

di conferire la proprietà dei beni in questione<br />

ad una società completamente pubblica (11). Il legislatore<br />

del 2001, secondo parte della scienza giuridica,<br />

avrebbe introdotto una nuova categoria di beni<br />

pubblici: si tratterebbe di beni soggettivamente<br />

privati, accomunati dall’incedibilità e dalla strumentalità<br />

ad un servizio pubblico locale di rilievo<br />

economico, con caratteristiche così più simili alla<br />

categoria del demanio che a quella del patrimonio<br />

indisponibile (12). La situazione proprietaria di<br />

queste società patrimoniali, e il regime giuridico dei<br />

beni loro trasferiti, avrebbe reso le stesse molto simili<br />

alle società titolari delle reti nazionali elettrica<br />

e ferroviaria: loro caratteristica comune è quella di<br />

essere proprietarie di beni soggetti ad un regime<br />

speciale più stringente e invasivo del vincolo di destinazione<br />

pubblica che viene imposto ai beni di<br />

proprietà di enti non territoriali, strumentali ad un<br />

pubblico servizio, ex artt. 828 e 830 c.c. (13). La<br />

Regione Lombardia aveva fatto riferimento proprio<br />

Note:<br />

Giurisprudenza<br />

Servizi pubblici locali<br />

(3) Si v. ex multis M.S. Giannini, I beni pubblici, Roma, 1963;<br />

S. Cassese, I beni pubblici. Circolazione e tutela, Milano,<br />

1969; R. Resta, Capo II - Dei beni appartenenti allo Stato, agli<br />

enti pubblici, e agli enti ecclesiastici, in A. Scialoja, G. Branca<br />

(a cura di), Commentario del codice civile. Proprietà artt. 810-<br />

956, Bologna, 1976, 68 ss.; M. Arsì, I beni pubblici, inS.Cassese<br />

(a cura di), Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo<br />

speciale, II, Milano, 2003, 1705 ss.; E. Castorina,<br />

Art. 822 (Demanio pubblico), in P. Schlesinger (diretto da), Il<br />

codice civile. Commentario, Beni pubblici. Artt. 822-830, Milano,<br />

2008, 3 ss.<br />

(4) Si v. R. Resta, Capo II - Dei beni appartenenti allo Stato, agli<br />

enti pubblici, e agli enti ecclesiastici, cit., 105. Cfr. ex multis<br />

Cassazione civile, sez. un. 3 aprile 2007, n. 8225.<br />

(5) Si v. E. Castorina, Art. 824 (Beni delle province e dei comuni<br />

soggetti al regime dei beni demaniali), in P. Schlesinger (diretto<br />

da), Il codice civile. Commentario, Beni pubblici. Artt. 822-830,<br />

cit., 202.<br />

(6) Si v. M. Contini, Art. 12 - Dotazioni dei soggetti gestori del<br />

servizio idrico integrato, in U. Pototschnig, E. Ferrari (a cura di),<br />

Commentario alle disposizioni in materia di risorse idriche, Padova,<br />

2000, 148.<br />

(7) Art. 1, c. 1, l. n. 36/1994.<br />

(8) Art. 143, c. 1, d. lgs. n. 152/2006.<br />

(9) Per un’analisi approfondita si v. G. Piperata, Tipicità e autonomia<br />

nei servizi pubblici locali, Milano, 2005, 253-260.<br />

(10) L’art. 113, c. 13 del Tuel così come modificato reca che:<br />

«Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia<br />

vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà<br />

delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società<br />

a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società<br />

pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali<br />

a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o,<br />

ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest’ultima,<br />

a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità<br />

di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta<br />

gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera<br />

a) del c. 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare<br />

le gare di cui al c. 5».<br />

(11) Sulla necessità di prevedere una proprietà totalmente pubblica<br />

di tali società, stabilita solo a partire dalle modifiche introdotte<br />

nel 2003 all’art. 113 Tuel, si v. M. Dugato, Proprietà e gestione<br />

delle reti nei servizi pubblici locali, inRiv. Trim. degli appalti,<br />

2003, 3, 522 ss. e M. Lamandini, La nuova disciplina sui<br />

servizi pubblici locali. La gestione dei servizi: profili di diritto<br />

commerciale, inRiv. trim. degli appalti, 2003, 3, 541 ss.<br />

(12) Si v. M. Dugato, Proprietà e gestione delle reti nei servizi<br />

pubblici locali, cit., 528 ss.<br />

(13) Si v. M. Renna, La regolazione amministrativa dei beni a destinazione<br />

pubblica, Milano, 2004, 146-147.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 837


Giurisprudenza<br />

Servizi pubblici locali<br />

alla fattispecie regolata dall’art. 113, c. 13, Tuel,<br />

nel prevedere la facoltà, per gli enti locali, di creare<br />

una società patrimoniale d’ambito completamente<br />

pubblica, proprietaria delle reti, degli impianti e<br />

delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico<br />

integrato.<br />

Successivamente, è intervenuta un’ulteriore riforma<br />

dei servizi pubblici locali, disposta dall’art. 23-bis<br />

della l. n. 133/2008 (14), la quale, oltre a disciplinare<br />

le modalità di affidamento del servizio, ha ribadito<br />

la proprietà pubblica degli impianti e delle<br />

reti strumentali all’erogazione dei servizi (15). Lo<br />

stesso articolo, al c. 11, aveva abrogato le disposizioni<br />

dell’art. 113, Tuel, divenute incompatibili<br />

con la nuova disciplina, mentre, al c. 10, lett. m),<br />

aveva demandato l’individuazione delle norme incompatibili<br />

con la nuova disciplina, da abrogare<br />

espressamente, ad un regolamento del governo.<br />

Nella sentenza in nota, gran parte del ragionamento<br />

della Corte è incentrato sugli effetti prodotti dall’art.<br />

23-bis quale ius superveniens e su quali norme<br />

siano state tacitamente ed esplicitamente abrogate<br />

da questo articolo (che già prevedeva la tacita abrogazione<br />

dell’art. 113, Tuel, nelle parti incompatibili<br />

con le nuove disposizioni) e dal regolamento attuativo,<br />

emanato con il decreto del Presidente della<br />

Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 (16). Secondo<br />

la Corte, nonostante nel regolamento non figuri<br />

il c. 13 dell’art. 113, Tuel, tra le disposizioni da<br />

abrogare, per esso opererebbe, comunque, un’abrogazione<br />

tacita in ragione dell’incompatibilità prevista<br />

dall’art. 23-bis, c. 11. Infatti, la previsione di un<br />

trasferimento di beni demaniali ad una società privata,<br />

seppure di proprietà pubblica degli enti locali,<br />

si pone in contrasto con l’art. 23-bis, c. 5, che dispone<br />

la ‘‘proprietà pubblica delle reti’’ ed opera<br />

quale ius superveniens rispetto alla norma contenuta<br />

nel Tuel.<br />

Questa ipotesi sarebbe confermata, secondo il giudizio<br />

della Corte, dall’espressione usata all’art. 12 del<br />

regolamento stesso: «le seguenti disposizioni sono o<br />

restano abrogate», intendendo che il c. 11 dell’art.<br />

23-bis - che prevedeva l’abrogazione tacita dell’art.<br />

113, Tuel, nelle parti incompatibili con la nuova<br />

disciplina - avrebbe già avuto una efficacia di questo<br />

tipo (17). Nel caso affrontato dalla sentenza, infatti,<br />

la difesa regionale aveva considerato l’incedibilità<br />

delle azioni della società patrimoniale degli<br />

enti locali quale valida garanzia della destinazione<br />

pubblica delle reti e, quindi, aveva sostenuto la<br />

compatibilità delle due disposizioni. Anche parte<br />

della scienza giuridica aveva aderito a questa tesi,<br />

considerata la totale proprietà pubblica di tali so-<br />

cietà, la quale faceva salva la proprietà pubblica degli<br />

impianti e delle reti in senso sostanziale (18).<br />

Il regime giuridico delle reti è ora regolato dall’art.<br />

143 del d.lgs. n. 152/2006 e dagli artt. 822 e ss.,<br />

c.c., essendo intervenuta l’abrogazione, tramite referendum,<br />

dell’art. 23-bis e del relativo regolamento<br />

attuativo. Alla luce del combinato disposto di queste<br />

norme, la Corte ha stabilito che la legge regionale<br />

non può disporre il passaggio della proprietà<br />

delle reti idriche ad una società patrimoniale d’ambito,<br />

ancorché di proprietà interamente pubblica.<br />

L’inalienabilità dei beni facenti parte del demanio<br />

pubblico sarebbe infatti minata dalla natura privatistica<br />

della società patrimoniale d’ambito. La Corte<br />

rimarca, infatti, la differenza tra patrimonio sociale<br />

e capitale sociale: mentre quest’ultimo può risultare<br />

incedibile, sia per una pattuizione fra i soci, ex art.<br />

2341-bis c.c., che per una disposizione di legge come<br />

nel caso di specie, questo, tuttavia, non comporta<br />

l’incedibilità dei beni che costituiscono il patrimonio<br />

sociale e che, perciò, possono liberamente<br />

circolare e integrano la garanzia generica dei creditori,<br />

ex art. 2740 c.c., previsione limitabile solo nei<br />

casi stabiliti dalla legge statale nell’esercizio della<br />

sua competenza esclusiva in materia di ‘‘ordinamento<br />

civile’’ (19). La Corte sostiene così che «la sola<br />

proprietà pubblica, ancorché totalitaria, in società<br />

di capitali non vale, dunque, a mutare la disciplina<br />

della circolazione giuridica dei beni che formano il<br />

patrimonio sociale e la loro qualificazione» (20). Il<br />

Note:<br />

(14) Al riguardo si v. M. Dugato, I servizi pubblici locali, inquesta<br />

Rivista, 2008, 12, 1219 ss.; R. De Nictolis, La riforma dei<br />

servizi pubblici locali, inUrb. e app., 2008, 10, 1109 ss.; F. Merusi,<br />

Le modalità di gestione dei servizi pubblici locali, inLe nuove<br />

autonomie, 2009, n. 2-3, 307 ss.; D. Agus, I servizi pubblici<br />

locali e la fiducia nella concorrenza, inquesta Rivista, 2010, 7,<br />

464 ss.<br />

(15) L. n. 133/2008, art. 23-bis, c.5.<br />

(16) Il d.P.R. n. 168/2010, art. 12, lett. a), ha abrogato l’art. 113,<br />

c. 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 15-bis, 15-ter<br />

e 15-quater.<br />

(17) L’abrogazione tacita lascia comunque un’incertezza rispetto<br />

a quella espressa ed è compito dell’interprete capire quale siano<br />

le disposizioni compatibili all’interno dell’atto indicato come suscettibile<br />

di incompatibilità, in questo caso l’art 113, Tuel. L’incertezza<br />

viene solo parzialmente risolta facendo riferimento ai<br />

principi più generali cui le norme in questione sono subordinate.<br />

Si v. F. Modugno, Abrogazione, in Enciclopedia giuridica Treccani,<br />

X aggiornamento, Roma, 2002; G.U. Rescigno, Abrogazione,<br />

in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, Milano,<br />

2006; F. Sorrentino, Le fonti del diritto italiano, Padova, 2009,<br />

68 ss.<br />

(18) M. Dugato, I servizi pubblici locali, cit., 1220.<br />

(19) Considerato in diritto punto n. 2.1.3.<br />

(20) Ibidem.<br />

838 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


egime giuridico degli acquedotti e degli altri impianti<br />

strumentali all’erogazione del servizio idrico,<br />

in virtù della loro appartenenza al demanio legale,<br />

può essere modificato solo tramite una disposizione<br />

di legge, come previsto dall’art. 822, c. 2, c.c., fermo<br />

restando il vincolo di destinazione.<br />

In virtù dell’abrogazione dell’art. 113, c. 13, Tuel,<br />

manca, nel nostro ordinamento, una norma che<br />

vincoli la destinazione pubblica dei beni strumentali<br />

all’erogazione di servizi pubblici locali nel momento<br />

in cui vengono trasferiti dal demanio a società<br />

di diritto privato, seppur di proprietà completamente<br />

pubblica. La Corte, con questa decisione,<br />

fa propria una definizione formale di proprietà pubblica<br />

che fa coincidere con il regime demaniale. A<br />

giudizio della Corte, la proprietà sostanziale pubblica,<br />

attraverso società di diritto privato completamente<br />

in mano agli enti locali, non costituisce una<br />

garanzia del vincolo di destinazione tanto quanto il<br />

regime demaniale sancito dal codice civile. La Regione<br />

Lombardia aveva, infatti, interpretato in una<br />

prospettiva teleologica il principio di pubblicità<br />

delle infrastrutture idriche, come la stessa Corte<br />

aveva interpretato il principio di pubblicità delle<br />

acque nella sentenza 10 luglio 1996, n. 259, da intendersi<br />

come strumentale alla garanzia del massimo<br />

godimento dei beni, indipendentemente dal regime<br />

proprietario che li conforma (21). Inoltre, la<br />

difesa regionale ha sostenuto che il trasferimento<br />

dei beni alla società patrimoniale non violerebbe il<br />

regime demaniale degli stessi in quanto la società<br />

patrimoniale costituisce un’articolazione funzionale<br />

degli enti locali poiché detta società deve possedere<br />

un capitale interamente pubblico di cui è espressamente<br />

sancita l’incedibilità. Del resto, il modello<br />

gestionale scelto dal legislatore regionale sarebbe il<br />

medesimo adottato per i beni del demanio pubblico,<br />

cioè la società patrimoniale dello Stato, Patrimonio<br />

dello Stato S.p.a, a cui possono essere trasferiti<br />

diritti pieni o parziali su beni immobili facenti<br />

parte del demanio dello Stato (22). In sostanza, l’istituzione,<br />

ormai un decennio fa, della Patrimonio<br />

dello Stato S.p.a., avrebbe certificato, secondo la<br />

difesa regionale, l’allargamento della categoria dei<br />

beni d’interesse pubblico rispetto a quella dei beni<br />

demaniali (23). Anche le evoluzioni legislative alle<br />

quali si è assistito nei settori delle grandi reti infrastrutturali<br />

confermerebbero l’ipotesi di una garanzia<br />

di destinazione pubblica e di una valorizzazione<br />

economica dei beni pubblici, a prescindere dal loro<br />

regime demaniale (24).<br />

La Corte ha, però, obiettato che la normativa relativa<br />

alla Patrimonio dello Stato S.p.a. riguarda i so-<br />

Giurisprudenza<br />

Servizi pubblici locali<br />

li beni demaniali dello Stato, di cui non è modificato<br />

il regime giuridico, e la cui interpretazione<br />

non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica<br />

per i beni degli enti pubblici territoriali (25).<br />

La norma regionale che modifica il regime giuridico<br />

dei beni del demanio legale viola, dunque, la competenza<br />

esclusiva statale in materia di ‘‘ordinamento<br />

civile’’ ex art. 117, c. 2, lett. l), Cost.<br />

La decisione della Corte di affermare il regime di<br />

proprietà pubblica delle reti evidenzia un vulnus<br />

creato dal legislatore del 2008 nel riformare, in maniera<br />

poco chiara, la disciplina dei servizi pubblici<br />

locali. Si assiste, infatti, al paradosso di una nozione<br />

sostanziale di proprietà pubblica a livello statale,<br />

mentre, venuto meno il c. 13 dell’art. 113, Tuel,<br />

per le Regioni viene presa in considerazione unicamente<br />

una nozione formale. Un migliore drafting<br />

normativo da parte del legislatore del 2008 avrebbe<br />

potuto salvare la previsione di società delle reti di<br />

proprietà totale degli enti locali che, come si vedrà<br />

nei paragrafi successivi, possono giocare un ruolo<br />

importante per una migliore erogazione dei servizi<br />

pubblici locali. Non potendo, infatti, escludere categoricamente<br />

che il legislatore intendesse precludere<br />

la strada ad una nozione sostanziale di proprietà<br />

pubblica, è utile interrogarsi se la Corte abbia vagliato<br />

attentamente gli effetti di un’interpretazione<br />

pura della norma e se non avesse potuto, invece,<br />

prendere in considerazione un’interpretazione funzionale<br />

agli scopi che l’art. 113, c. 13, intendeva<br />

perseguire.<br />

La società delle reti nella disciplina dei<br />

servizi pubblici locali<br />

Il modello di società delle reti era stato introdotto<br />

dalla riforma dei servizi pubblici locali del 2001 che<br />

aveva avuto il più ampio obiettivo di incentivare<br />

l’ammodernamento dei servizi, di introdurre, nei<br />

Note:<br />

(21) Ritenuto in fatto punto 3.1 della sentenza.<br />

(22) Legge 15 giugno 2002, n. 112, art. 7. Per un commento si<br />

v. G. Napolitano, La Patrimonio S.p.A. tra passato e futuro: verso<br />

la scomposizione del regime demaniale e la gestione privata<br />

dei beni pubblici?, in Associazione italiana dei professori di diritto<br />

amministrativo, Annuario 2003, Milano, 2004, 251 ss; A. Serra,<br />

Le società di ‘‘valorizzazione’’ dei beni pubblici, in M. Cammelli,<br />

M. Dugato (a cura di), Studi in tema di società a partecipazione<br />

pubblica, Torino, 2008, 181 ss.<br />

(23) Tale dinamica era stata ben delineata dalla scienza giuridica,<br />

si v. V. Cerulli Irelli, Utilizzazione economica e fruizione collettiva<br />

dei beni, inAssociazione italiana dei professori di diritto amministrativo,<br />

Annuario 2003, Milano, 2003, 3 ss.<br />

(24) Ibidem, 25ss.<br />

(25) Considerato in diritto punto n. 2.1.3.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 839


Giurisprudenza<br />

Servizi pubblici locali<br />

settori per i quali fosse possibile, maggiore concorrenza<br />

e di implementare così la qualità dei servizi<br />

erogati (26). La scienza giuridica ha individuato,<br />

tra i beni pubblici non demaniali, diverse categorie<br />

di beni patrimoniali, che possono distinguersi essenzialmente<br />

tra disponibili e indisponibili (27). La<br />

previsione di trasferire beni serventi funzioni pubbliche,<br />

quindi indisponibili, o, in generale, beni di<br />

proprietà statale a privati non è una novità recente,<br />

legata ad operazioni di valorizzazione o cartolarizzazione<br />

delle proprietà dello Stato; essa, invece, costituisce<br />

una possibilità contemplata dalla scienza giuridica<br />

già da tempo e che, ferma restando la funzione<br />

pubblica di taluni beni o il loro valore per la comunità,<br />

prevede forme di proprietà privata funzionali<br />

all’utilizzo da parte della collettività (28). È<br />

possibile, in tal senso, affermare la compatibilità tra<br />

destinazione pubblica e proprietà privata per i beni<br />

destinati a scopi di pubblico interesse (29). Tale<br />

conciliabilità viene confermata dalle dimensioni<br />

che questa categoria ha assunto nel nostro ordinamento,<br />

in seguito ai processi di valorizzazione del<br />

patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti<br />

pubblici e alla privatizzazione di molti servizi<br />

pubblici (30). In generale, la finalità dei moduli<br />

proprietari di tali beni, caratterizzati dalla costanza<br />

della destinazione pubblica, è una più efficiente utilizzazione<br />

economica che non significa solo alienabilità<br />

e che può divenire fonte di entrate (31).<br />

La riforma del 2001 dell’art. 113, Tuel, ha preso atto<br />

che le reti e gli impianti per l’erogazione dei servizi<br />

pubblici locali hanno un valore patrimoniale e<br />

una capacità remunerativa intrinseca, legata alla sicurezza<br />

della rendita, e che la loro realizzazione e<br />

manutenzione non è più da considerare unicamente<br />

un peso economico (32). Inoltre la separazione della<br />

proprietà delle reti dalla gestione del servizio<br />

avrebbe aumentato il grado di concorrenzialità anche<br />

in questi settori tradizionalmente considerati in<br />

monopolio naturale (33). L’art. 113, c. 13, del<br />

Tuel, aveva inteso dare la possibilità agli enti locali<br />

di conferire tali reti ed impianti a società pubbliche<br />

e, eventualmente, qualora le discipline di settore lo<br />

avessero permesso, di affidare la gestione delle reti<br />

ad un soggetto diverso rispetto al gestore del servizio<br />

(34). Il legislatore aveva configurato soggetti<br />

formalmente privati a cui intestare la proprietà di<br />

beni che continuavano ad esprimere una sostanza<br />

pubblicistica che sottoponeva gli stessi ad una penetrante<br />

regolazione colma di consistenti limitazioni<br />

(35). La destinazione pubblica dei beni era garantita<br />

anche dall’inalienabilità della proprietà del-<br />

le azioni della società titolare del diritto dominicale<br />

sui beni strumentali all’erogazione del servizio (36).<br />

Il quadro normativo delineato dalla riforma del<br />

2001 aveva distinto tre momenti: quello della pro-<br />

Note:<br />

(26) Si v. G. Piperata, Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali,<br />

cit., 226.<br />

(27) I primi sono quei beni per i quali, in termini generali, deve<br />

escludersi l’attuale ed effettiva destinazione a servizio pubblico<br />

e sono utilizzati dall’amministrazione come beni economici da<br />

cui procacciare proventi. La caratteristica dei beni indisponibili,<br />

invece, è il vincolo di destinazione pubblica; essi sono, quindi,<br />

fuori commercio fin tanto che dura la loro destinazione e possono<br />

essere alienati sempreché non siano distratti dal loro compito<br />

strumentale; così, l’indisponibilità non viene meno in caso di<br />

trasferimento della proprietà dei beni. La differenza con i beni riservati<br />

consterebbe nel fatto che questi sono inalienabili, in virtù<br />

della loro diretta destinazione al raggiungimento di un interesse<br />

pubblico stabilita dalla legge, mentre i beni patrimoniali indisponibili<br />

sono utilizzati dall’amministrazione nell’assolvimento di<br />

una funzione pubblica e, quindi, il soddisfacimento delle esigenze<br />

collettive risulta mediato e indiretto. Si v. M. Arsì, I beni pubblici,<br />

cit., in part. 1759 ss. Il venire meno della destinazione effettiva<br />

e duratura produce una declassificazione dei beni del patrimonio<br />

indisponibile, anche tacita, che rende possibile l’usocapione,<br />

a tal proposito Cassazione civile sez. II, 27 febbraio 2012,<br />

n. 2962. Per il passaggio dei beni demaniali al patrimonio dello<br />

Stato, ciò non può avvenire tacitamente, bensì solo attraverso<br />

una dichiarazione dell’autorità amministrativa, cfr. ex multis Corte<br />

costituzionale, 1 febbraio 2006, n. 31.<br />

(28) Si v. M.S. Giannini, I beni pubblici, cit., 123 ss. che parla di<br />

disciplina dei beni d’interesse pubblico.<br />

(29) Si v. V. Cerulli Irelli, Utilizzazione economica e fruizione collettiva<br />

dei beni, cit., 9.<br />

(30) Ibidem, 16.<br />

(31) Ibidem, 21-22.<br />

(32) Si v. M. Dugato, Proprietà e gestione delle reti nei servizi<br />

pubblici locali, cit., 522-524; Id., I servizi pubblici locali, in S. Cassese<br />

(a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo<br />

speciale, Tomo III, 2592-2599. Più in generale, sulla<br />

centralità delle reti e sulla necessità di investimenti, si v. P.M.<br />

Manacorda (a cura di), I nodi delle reti. Infrastrutture, mercato e<br />

interesse pubblico, Firenze, 2010.<br />

(33) Sui requisiti per introdurre forme di concorrenza per il mercato<br />

in situazioni di monopolio naturale quali i servizi pubblici locali,<br />

si v. F. Bassanini, Gli aspetti innovativi della regolazione e il<br />

settore dei servizi pubblici locali, in G. Tesauro, M. D’Alberti, Regolazione<br />

e concorrenza, Bologna, 2000, 157 ss.<br />

(34) Per un commento a tale norma si v. M. Dugato, I servizi<br />

pubblici degli enti locali, inquesta Rivista, 2002, 2, 218; M.P.<br />

Chiti, Le forme di gestione del servizio idrico integrato dopo la finanziaria<br />

2002, inUrbanistica e appalti, 2002, 4 377; F. Dello<br />

Sbarba, I servizi pubblici locali. Modelli di organizzazione e di gestione,<br />

Torino, 2009, 67 ss; M. Renna, La regolazione amministrativa<br />

dei beni a destinazione pubblica, cit., 142 ss.<br />

(35) Si v. M. Renna, La regolazione amministrativa dei beni a destinazione<br />

pubblica, cit., 146. L’autore rileva la fragilità e la reciproca<br />

fungibilità sostanziale delle categorie del demanio accidentale<br />

e del patrimonio indisponibile e l’irrilevanza della forma<br />

privatistica, ai fini dell’operatività, delle nuove strutture organizzative<br />

sostanzialmente pubbliche; Ibidem, 149.<br />

(36) Si v. G. Piperata, Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali,<br />

cit., 255.<br />

840 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


prietà delle reti e degli impianti, quello della loro<br />

gestione e, infine, quello della gestione del servizio<br />

(37). Le motivazioni sottese erano duplici: da<br />

una parte, la necessità che l’ammodernamento delle<br />

reti godesse anche di capitali pubblici e non solo<br />

privati, ritenuti in quel caso insufficienti, e, dall’altra<br />

parte, l’esigenza di superare gli assetti monopolistici<br />

propri dei servizi pubblici locali e di frammentare<br />

il processo di produzione, disciplinando i vari<br />

segmenti in maniera diversa (38). Si voleva garantire<br />

anche il massimo accesso alle reti dei servizi<br />

pubblici locali, tale da stimolare, ove possibile, gli<br />

spazi concorrenziali. L’attenzione si sposta così, dal<br />

regime giuridico del bene all’attività dell’impresa<br />

che lo gestisce, fermi restando i vincoli imposti a<br />

tale attività, quali l’inalienabilità, l’inammissibilità<br />

della costituzione di diritti a favore di terzi e il vincolo<br />

di destinazione di tali beni (39). Inoltre, l’istituzione<br />

di società patrimoniali, di proprietà degli<br />

enti locali, anche in forma associata, cui trasferire<br />

la titolarità dei beni, intendeva superare il frazionamento<br />

delle reti in porzioni e aumentare così l’impatto<br />

contrattuale rispetto ai gestori del servizio<br />

(40).<br />

Il finanziamento degli interventi per la<br />

manutenzione e lo sviluppo delle reti<br />

idriche<br />

Un altro vantaggio derivante dalla previsione di società<br />

delle reti è legato alle modalità di finanziamento<br />

delle infrastrutture. Tale aspetto risulta particolarmente<br />

importante per le reti idriche (41). La<br />

scienza giuridica aveva considerato la previsione di<br />

una società pubblica delle reti idriche compatibile<br />

con la disciplina di settore contenuta nella l. n. 36/<br />

1994 (42). Il ricorso a una società delle reti a proprietà<br />

interamente pubblica, ai sensi dell’art. 113,<br />

c. 13, Tuel, è stato considerato più adeguato della<br />

forma consortile (43), che caratterizzava le autorità<br />

territoriali d’ambito prima della loro soppressione<br />

(44). Due, in particolare, sarebbero stati i vantaggi<br />

della costituzione di società pubbliche proprietarie<br />

delle reti: a) la maggiore flessibilità della<br />

partecipazione pubblica, con la possibilità di una<br />

partecipazione anche regionale; b) l’attivazione di<br />

canali di investimento altrimenti difficilmente disponibili,<br />

quali il prestito obbligazionario (45).<br />

La questione del finanziamento delle infrastrutture<br />

appare centrale rispetto alla previsione di società<br />

delle reti nel servizio idrico, soprattutto per quelle<br />

situazioni che necessitano di interventi ingenti.<br />

L’ente responsabile dell’ambito territoriale ottimale<br />

predispone un programma degli interventi per adeguare<br />

le reti alle disposizioni legislative (46): tale<br />

piano farà parte della convenzione accessoria alla<br />

concessione al gestore che sarà obbligato a provvedere<br />

alla realizzazione di tale piano (47). Il reperimento<br />

di finanziamenti ingenti per rispettare tali<br />

programmi risulta critico per il gestore, che non<br />

può fare affidamento né sulla crescita della domanda,<br />

né sul repentino aumento delle tariffe, allo stato<br />

attuale ancora basse (48).<br />

La realizzazione di tali piani risente anche negativamente<br />

dell’incertezza regolativa e della possibilità<br />

che, al termine dell’affidamento, le imprese rimangano<br />

con un’elevata parte degli investimenti non<br />

ammortata, eventualità che conduce il gestore ad<br />

investimenti sub-ottimali nella parte finale dell’affidamento<br />

(49). Proprio per quest’ultimo motivo, l’i-<br />

Note:<br />

Giurisprudenza<br />

Servizi pubblici locali<br />

(37) Si v. M. Dugato, Proprietà e gestione delle reti nei servizi<br />

pubblici locali, cit., 526-527.<br />

(38) Si v. F. Dello Sbarba, I servizi pubblici locali, cit., 76-81.<br />

(39) Questa è stata in sostanza l’esperienza dei beni strumentali<br />

all’erogazione di servizi pubblici di società pubbliche privatizzate<br />

nel corso degli ultimi trent’anni quali Ferrovie dello Stato, Poste<br />

Italiane, Enel, Eni, a tal riguardo si v. G. Corso, I beni pubblici:<br />

strumento dei servizi di pubblica utilità, inAnnuario 2003, Associazione<br />

dei professori di diritto amministrativo, cit., 29ss.<br />

(40) Si v. M. Dugato, I servizi pubblici locali, cit., 2594.<br />

(41) Il fabbisogno finanziario del settore per l’ammodernamento<br />

delle reti sarebbe di 65 miliardi di euro come confemato dall’Autorità<br />

per l’energia elettrica e il gas, si v. Consultazione pubblica<br />

per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici<br />

(Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR), disponibile<br />

al sito www.autorita.energia.it, 20.<br />

(42) Si v. M. Dugato, Proprietà e gestione delle reti nei servizi<br />

pubblici locali, cit., 532 ss; A. Fioritto, Proprietà e gestione delle<br />

reti degli impianti e delle altre dotazioni nel settore idrico, inServizi<br />

pubblici e appalti, 2004, 3, 455 ss. Sul rapporto tra disciplina<br />

generale e disciplina settoriale in seguito alla riforma del 2001 si<br />

v. J. Bercelli, I servizi pubblici locali (dopo l’art. 35, l. 28 dicembre<br />

2001, n. 448, finanziaria 2002), inRiv. trim. app., 2003, 3, 74<br />

ss.<br />

(43) Si v. M. Dugato, Proprietà e gestione delle reti nei servizi<br />

pubblici locali, cit., 536.<br />

(44) Art. 1-quinquies, legge 26 marzo 2010, n. 42.<br />

(45) Si v. M. Dugato, Proprietà e gestione delle reti nei servizi<br />

pubblici locali, cit., 536-537.<br />

(46) D.lgs. n. 152/2006, art. 149, c. 1, lett. b). Su questi aspetti<br />

si v. J. Bercelli, Organizzazione e funzione amministrativa nel<br />

servizio idrico integrato, Santarcangelo di Romagna, 2001, 65<br />

ss.<br />

(47) D.lgs. n. 152/2006 art. 151, c. 2, lett. g).<br />

(48) Si v. L. Anwandter, P. Rubino, Perché la finanza asseta il<br />

settore idrico? Sette proposte per sette ragioni, inMercato Concorrenza<br />

Regole, 2006, 1, 219-223.<br />

(49) Si v. M.R. Mazzola, Le infrastrutture idriche: finanziamento,<br />

regolazione e mercato, in M.P. Manacorda (a cura di), I nodi delle<br />

reti, cit., 208.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 841


Giurisprudenza<br />

Servizi pubblici locali<br />

potesi prevista dal c. 13 di una società delle reti,<br />

avrebbe avuto l’effetto di rendere indipendenti i<br />

tempi di ammortamento degli investimenti in infrastrutture<br />

dal periodo dell’affidamento in concessione<br />

del servizio (50). Nell’ipotesi in cui ad occuparsi<br />

dell’ammodernamento delle infrastrutture idriche<br />

siano le società patrimoniali di proprietà pubblica,<br />

con finanziamenti di lunga durata da ripagare progressivamente<br />

con la tariffa, si permetterebbe di alleggerire<br />

da tale sforzo finanziario sia gli enti locali<br />

che le società che gestiscono il servizio (51). Tali<br />

investimenti e i relativi ammortamenti non risulterebbero<br />

così ‘‘schiacciati’’ nel periodo concessorio.<br />

Si deve tenere in conto anche che, in linea di massima,<br />

il pubblico può accedere a condizioni finanziarie<br />

più favorevoli rispetto al privato (52).<br />

Inoltre, nell’ipotesi in cui si proceda allo scorporo<br />

delle reti idriche e si affidi ad una società patrimoniale<br />

pubblica il loro sviluppo, sarebbe possibile accorciare<br />

notevolmente il periodo di affidamento del<br />

servizio idrico integrato (53). La realizzazione di investimenti<br />

in infrastrutture rende, infatti, necessario<br />

un affidamento di venti o trent’anni e l’incertezza<br />

sull’ammortamento degli investimenti induce nel<br />

periodo finale, come già accennato prima, ad investimenti<br />

subottimali da parte del gestore. Più in generale,<br />

se i gestori non dovranno occuparsi della<br />

costruzione di nuove infrastrutture, vedranno il rapporto<br />

debito/equity abbassarsi, rendendo più accessibili<br />

i finanziamenti per l’attività di gestione del servizio<br />

(54). Un affidamento più breve, della durata<br />

di circa dieci anni, rende certamente più credibile<br />

l’alternanza tra gestori differenti al termine del periodo<br />

concessorio, scalfendo di fatto la posizione<br />

monopolistica del concessionario che si viene a<br />

creare in un periodo così lungo. L’attuale modello<br />

di concessione trentennale appare inadatto a ricreare<br />

le condizioni per una concorrenza per il mercato<br />

(55).<br />

Come si è visto, l’importanza della sentenza non risiede<br />

unicamente nella questione relativa al regime<br />

giuridico di reti ed impianti, ma rileva, soprattutto,<br />

per gli effetti che tale cambio di regime implica per<br />

la gestione del servizio e per il finanziamento dello<br />

sviluppo della rete. Il modello di società proprietarie<br />

delle reti dovrebbe, in ogni caso, essere strutturato<br />

in maniera tale da fare salva l’unitarietà della<br />

gestione del servizio idrico integrato, stabilita dall’art.<br />

150, c. 1, d. lgs. 152/2006, lasciando ai gestori<br />

del servizio la manutenzione delle reti e affidando<br />

alle società patrimoniali il compito di costruire le<br />

nuove infrastrutture. Tale modello di società avrebbe<br />

anche bisogno di un ruolo attivo delle Regioni<br />

in quelle situazioni, specialmente nel sud Italia, che<br />

necessitano di interventi ingenti e negli Ato con<br />

un minor numero di utenti (56). Infatti, nelle aree<br />

urbane più grandi, i gestori hanno la possibilità,<br />

grazie anche a più estesi e sicuri flussi di cassa, di<br />

sperimentare nuove forme di finanziamento per<br />

l’ammodernamento infrastrutturale, senza che si<br />

renda necessario l’intervento pubblico (57). Come<br />

è stato autorevolmente affermato, il servizio idrico<br />

integrato risulta essere un servizio pubblico con<br />

profili ambientali, sociali e meritori che lo rendono<br />

differente da tutti gli altri e tale differenza richiede,<br />

appunto, una maggiore flessibilità nei modelli gestionali<br />

e regolatori a seconda delle realtà locali in<br />

questione (58), flessibilità che può essere raggiunta<br />

anche attraverso lo strumento della società delle reti.<br />

Al di là della decisione assunta dalla Corte, sembra<br />

dunque utile interrogarsi sulla bontà del modello di<br />

società delle reti abrogato dalla riforma del 2008 e<br />

se non sia il caso di consentire nuovamente, per<br />

via legislativa, agli enti locali di utilizzare questo<br />

strumento al fine di migliorare la gestione delle in-<br />

Note:<br />

(50) Ibidem, 296 ss.<br />

(51) Si v. L. R. Perfetti, La riforma dei servizi pubblici locali a rilevanza<br />

industriale tra liberalizzazione e regolazione, in L. R. Perfetti,<br />

P. Polidori, Analisi economica e metodo giuridico. I servizi<br />

pubblici locali, Padova, 2003.<br />

(52) Ciò risulta vero in un quadro regolatorio chiaro e stabile, si<br />

v. M. R. Mazzola, Le infrastrutture idriche: finanziamento, regolazione<br />

e mercato, cit., 300-301.<br />

(53) Ibidem, 299-300.<br />

(54) Ibidem, 300.<br />

(55) Sulla concorrenza per il mercato e la sua adattabilità ai servizi<br />

pubblici locali, si v. F. Merusi, Lo schema della regolazione<br />

dei servizi di interesse economico generale, inDir. amm., 2010,<br />

2, 313 ss.; E. Bruti Liberati, F. Donati (a cura di), La regolazione<br />

dei servizi di interesse economico generale, Torino, 2007; A.<br />

Pezzoli, Gare e servizi pubblici: quali problemi per la concorrenza?,<br />

in C. De Vincenti, A. Vigneri (a cura di), Le virtù della concorrenza.<br />

Regolazione e mercato nei servizi di pubblica utilità,<br />

Bologna, 2006, 385 ss.; F. Bassanini, Gli aspetti innovativi della<br />

regolazione e il settore dei servizi pubblici locali, cit.<br />

(56) Si v. M.R. Mazzola, Le infrastrutture idriche: finanziamento,<br />

regolazione e mercato, cit., 302.<br />

(57) Ibidem, 264 ss. Tali finanziamenti possono essere sia di tipo<br />

corporate financing, legato alla solidità intrinseca del promotore<br />

del progetto e alla capacità di ripagare il debito attraverso<br />

durevoli flussi di cassa, che di tipo project financing, legato alla<br />

capacità del progetto, realizzato e finanziato attraverso una società<br />

di progetto appositamente costituita, di generare sufficienti<br />

flussi di cassa per ripagare il debito. Per un approfondimento<br />

si v. anche A. Amato, Finanza e regolazione nel settore idrico,<br />

vol. I, Milano, 2011.<br />

(58) Tale assunto viene ribadito nei suoi numerosi studi da A.<br />

Massarutto, si v. L’economia del ciclo dell’acqua, Milano, 1993;<br />

L’acqua, Bologna, 2008; Privati dell’acqua?, Bologna, 2011.<br />

842 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


frastrutture e, in definitiva, il servizio erogato. Proprio<br />

lo scopo sotteso all’adozione di tale modello,<br />

lo stimolo agli investimenti e la manutenzione delle<br />

reti, induce a chiedersi se la Corte non avrebbe potuto<br />

decidere in maniera funzionale all’efficacia dell’interesse<br />

che si intende tutelare, cioè l’effettiva<br />

pubblicità della destinazione delle reti e la qualità<br />

del servizio erogato. D’altronde, la Corte costituzionale,<br />

come pure la Corte di giustizia, ha, in precedenza,<br />

adottato interpretazioni funzionali delle norme,<br />

estendendone l’applicazione, al fine di tutelare<br />

con maggiore efficacia gli interessi pubblici (59).<br />

La Corte, optando per una decisione aderente all’interpretazione<br />

pura della norma, ha rilevato una<br />

certa diffidenza verso la capacità di questi moduli<br />

privatistici, a livello locale, di tutelare l’interesse<br />

pubblico legato alla destinazione delle reti e degli<br />

impianti del servizio idrico, ritenendo più affidabile<br />

il regime demaniale per la tutela di tali interessi.<br />

Conclusioni<br />

La sentenza ha ribadito la nozione formale di proprietà<br />

pubblica per i beni degli enti locali strumentali<br />

all’erogazione di servizi pubblici che possono essere<br />

trasferiti, fermo restando il loro vincolo di destinazione<br />

pubblica, solo secondo quanto stabilito<br />

dalla legge statale. Infatti, la Corte ha stabilito che<br />

l’art. 113, c. 13, Tuel, che prevedeva questa fattispecie,<br />

è stato abrogato dall’art. 23-bis, c. 5, della l.<br />

n. 133/2008, che disponeva la proprietà pubblica<br />

delle reti. Ciò ha determinato l’estinzione di molti<br />

regimi di proprietà di beni a destinazione pubblica<br />

che l’art. 113, Tuel, aveva previsto e il ritorno al<br />

regime demaniale per i beni utilizzati per l’erogazione<br />

dei servizi pubblici locali. La scelta del legislatore<br />

del 2008, ribadita dalla Corte, è stata forse dettata<br />

dalla volontà di affermare formalmente la pubblicità<br />

delle reti, compensando il processo di privatizzazione<br />

che si era disposto per la gestione del servizio<br />

con il medesimo articolo. Di fatto però, non sono<br />

stati soppesati i vantaggi che discendono, in termini<br />

di ammodernamento del servizio, da quei moduli<br />

proprietari che vincolano la destinazione pubblica<br />

di beni strumentali all’erogazione di servizi<br />

pubblici, ma prevedono anche il loro trasferimento<br />

a società di diritto privato di proprietà degli enti locali.<br />

Allo stesso tempo, la scelta della Corte di applicare<br />

una pura definizione formale di proprietà pubblica<br />

rivela la mancanza di fiducia verso la ‘‘societarizzazione’’<br />

delle reti. Come si è visto, tuttavia, la scelta<br />

di modificare la proprietà di questi beni non mette<br />

a rischio la loro destinazione pubblica e il servizio<br />

stesso poiché la loro regolazione risulta essere stringente<br />

quanto il regime demaniale, ma dotata di<br />

maggiore flessibilità che ha come portato un incremento<br />

della qualità del servizio. Ci si dovrebbe<br />

quindi interrogare se le peculiarità di tali modelli<br />

non avessero meritato di essere prese maggiormente<br />

in considerazione sia dalla Corte che dal legislatore<br />

del 2008 (60), anche in virtù del fatto che, a livello<br />

nazionale, tali modelli sono stati applicati alle reti<br />

ferroviaria ed elettrica.<br />

Nel caso dei servizi idrici, la previsione del trasferimento<br />

delle reti a società pubbliche, e quindi il<br />

mutamento del regime giuridico da demaniale ad<br />

uno caratterizzato da una stringente regolazione della<br />

destinazione pubblica, potrebbe essere foriera di<br />

vantaggi per il funzionamento del servizio idrico integrato<br />

mediante l’affidamento dell’implementazione<br />

delle reti e del relativo finanziamento a tali società<br />

patrimoniali. La previsione di società pubbliche<br />

patrimoniali non inficia in alcun modo la destinazione<br />

pubblica dei beni. Potrebbe invece condurre<br />

ad un miglioramento del servizio, alleggerendo il<br />

gestore, sia pubblico che privato, dallo sforzo finanziario<br />

della costruzione, ora impellente, di nuove<br />

infrastrutture idriche, e permettere il ricorso a forme<br />

di finanziamento non fruibili attualmente.<br />

Note:<br />

Giurisprudenza<br />

Servizi pubblici locali<br />

(59) I riferimenti sono alla sentenza della Corte costituzionale n.<br />

466/1993, che aveva autorizzato la Corte dei Conti al controllo di<br />

società di proprietà pubblica appena trasformate in società di diritto<br />

privato oltrepassando il dettato della legge n. 259/1958, e<br />

alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea 2 luglio<br />

1996, causa C-473/93, causa C-173/94, C-290/94, nelle quali la<br />

Corte aveva dato una definizione restrittiva di pubblica amministrazione<br />

per permettere invece un ampliamento dell’applicazione<br />

del principio di libera circolazione dei lavoratori.<br />

(60) L’attuale orientamento del legislatore pare essere di segno<br />

opposto in quanto è stata ribadita, all’art. 4, c. 28, l. n. 148/<br />

2011, la proprietà pubblica delle reti dei servizi pubblici locali e<br />

la possibilità di una loro gestione da parte di soggetti privati. Il<br />

servizio idrico integrato è però escluso dall’applicazione di tale<br />

norma. Per un commento si v. G. Piperata, La disciplina dei servizi<br />

pubblici locali negli ultimi interventi legislativi di stabilità economica,<br />

inquesta Rivista., 2012, 1, 23 ss.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 843


Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

Project financing<br />

L’impugnabilità immediata della<br />

selezione del promotore nella<br />

finanza di progetto<br />

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 28 gennaio 2012, n. 1 - Pres. De Lise - Est. De Nictolis<br />

Nel procedimento di project financing l’atto con cui la stazione appaltante conclude la c.d. prima fase di selezione<br />

di una proposta, da porre a base della successiva gara, è immediatamente impugnabile da coloro che abbiano<br />

presentato proposte concorrenti in relazione alla medesima opera pubblica, determinando una immediata<br />

posizione di vantaggio per il soggetto prescelto e un definitivo arresto procedimentale per i concorrenti non<br />

prescelti; tale atto è pertanto lesivo e deve essere immediatamente impugnato dai concorrenti non prescelti,<br />

senza attendere l’esito degli ulteriori subprocedimenti di aggiudicazione della concessione. Nel procedimento<br />

in considerazione, invero, il bene della vita è il conseguimento della concessione sulla base del progetto presentato<br />

nella prima fase, sicché, se tale progetto non viene selezionato come di pubblico interesse, è immediatamente<br />

leso l’interesse a conseguire la concessione sulla base del proprio progetto. In coerenza con i principi<br />

generali in tema di legittimazione ed interesse al ricorso, l’atto di scelta del promotore è, pertanto, immediatamente<br />

ed autonomamente lesivo, e, dunque, immediatamente impugnabile da parte degli interessati, con onere<br />

a carico dei medesimi a pena di decadenza, in quanto la scelta del promotore che non venga tempestivamente<br />

impugnata non potrà più essere contestata dopo la conclusione dell’intero procedimento. Tale soluzione,<br />

oltre a rispondere a principi cardine del nostro sistema quali quelli della pienezza e immediatezza della tutela,<br />

soddisfa anche l’interesse pubblico, evitando, se del caso, l’inutile espletamento di un’attività amministrativa<br />

notoriamente complessa e costosa.<br />

Omissis.<br />

Il commento<br />

di Flavio Guella<br />

Con la sentenza n. 1 del 2012 l’Adunanza plenaria ha affrontato il problema della natura complessa del procedimento<br />

di project financing, definendo i momenti di emersione delle posizioni di interesse in funzione<br />

dell’impugnabilità degli atti conclusivi delle diverse fasi di gara. In particolare, si è individuato nella scelta del<br />

promotore un arresto procedimentale idoneo a determinare una lesione specifica ed attuale, tale da far sorgere<br />

nei concorrenti l’interesse all’immediata impugnazione dell’atto conclusivo del subprocedimento.<br />

I fatti<br />

L’Adunanza plenaria è intervenuta in materia di interesse<br />

a ricorrere rispetto al procedimento di project<br />

financing, la cui prima fase è diretta all’individuazione<br />

di un promotore (1).<br />

ORIENTAMENTI<br />

Giurisprudenza Conforme: Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 1297; Tar Lazio, Roma, sez. III, 9 settembre<br />

2008, n. 8194.<br />

Difforme: Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2005, n. 142; Cons. Stato, sez. IV, 26 gennaio 2009, n. 391;<br />

Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2009, n. 3319.<br />

Nota:<br />

(1) Sulla finanza di progetto in generale, cfr. C. Malinconico, Il<br />

project financing, in M.A. Sandulli - R. De Nictolis - R. Garofoli<br />

(dir.), Trattato sui contratti pubblici, Le tipologie contrattuali, IV,<br />

Milano, 2008, 2609 ss.; N. Lugaresi, Concessione di lavori pubblici<br />

e finanza di progetto, in F. Mastragostino (a cura di), La col-<br />

(segue)<br />

844 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


Nel caso analizzato, all’avviso con cui un comune<br />

sollecitava la presentazione di proposte per la realizzazione<br />

di un’opera pubblica inserita nel programma<br />

triennale, seguiva la selezione della soluzione progettuale<br />

avanzata da uno dei partecipanti, da porre<br />

a base di gara per individuare le imprese idonee a<br />

competere per l’affidamento dei lavori.<br />

La scelta del promotore veniva immediatamente<br />

impugnata da una delle imprese proponenti non selezionate.<br />

Questa, infatti, non attendeva l’esito della<br />

fase ulteriore, diretta a svolgere la gara sul progetto<br />

prescelto, né l’esito della successiva procedura<br />

negoziata tra le due migliori partecipanti a tale seconda<br />

fase ad evidenza pubblica e l’impresa promotrice,<br />

al termine della quale si sarebbe definitivamente<br />

aggiudicata la concessione di costruzione e<br />

gestione dell’opera.<br />

In primo grado il ricorso veniva respinto nel merito,<br />

dichiarandosi infondate le censure sulla valutazione<br />

dei requisiti di selezione (2). Nel corso del<br />

giudizio di secondo grado le parti appellate sollevavano<br />

eccezione di inammissibilità del gravame dovuta<br />

a carenza di interesse dell’originaria ricorrente,<br />

sottolineando che la stessa si era limitata a contestare<br />

la legittimità della scelta del promotore senza<br />

poi partecipare alla successiva gara, della quale sarebbe<br />

potuta risultare vincitrice.<br />

Il giudizio sull’ammissibilità veniva deferito all’Adunanza<br />

plenaria, che - nell’enunciare il principio<br />

di diritto - affermava l’infondatezza dell’eccezione<br />

sollevata e ribadiva la sussistenza di un interesse<br />

giuridicamente protetto all’impugnazione dell’atto<br />

(3).<br />

Il problema giuridico e la soluzione<br />

prospettata<br />

La questione sottesa alla decisione riguarda il tema<br />

dell’immediata impugnabilità degli atti interni a<br />

procedimenti complessi, suddivisi in una pluralità<br />

di sottofasi, e la sussistenza di un interesse a contestare<br />

tali atti prima della conclusione dell’intero iter<br />

amministrativo (4).<br />

L’Adunanza plenaria ritiene che, nel project financing,<br />

tale interesse sussista già con riferimento alla<br />

scelta del promotore; le posizioni di parziale vantaggio<br />

e svantaggio rispetto all’aspirazione al ‘‘bene<br />

della vita’’ consistente nell’aggiudicazione della<br />

concessione sarebbero, infatti, già parzialmente definite<br />

nella prima fase procedimentale.<br />

Pur non escludendo che i soggetti non selezionati<br />

possano risultare concessionari in esito dell’intero<br />

iter, la scelta del promotore comporta il conferi-<br />

mento allo stesso di utilità che rimarranno in ogni<br />

caso impregiudicate e - per converso - determina<br />

un pregiudizio a carico degli altri partecipanti, privandoli<br />

di utilità strumentali all’acquisizione del<br />

bene finale.<br />

La soluzione prospettata prende posizione a favore<br />

di una giurisprudenza minoritaria di primo grado<br />

(5), smentendo l’orientamento maggioritario in<br />

precedenza affermatosi sul punto (6).<br />

La Plenaria, sciogliendo tale contrasto (7), ritiene<br />

quindi che il bene della vita alla base dell’interesse<br />

del ricorrente non emerga necessariamente al termine<br />

del procedimento, ma costituisca, piuttosto, una<br />

posizione soggettiva complessa che viene gradualmente<br />

individuata nelle varie fasi dell’operazione.<br />

Proprio la complessità della posizione del ricorrente<br />

rende possibile scindere il ‘‘bene’’ in varie posizioni<br />

giuridiche suscettibili di tutela autonoma, anche mediante<br />

l’impugnazione degli atti interni al procedimento<br />

capaci di determinare la loro lesione (8).<br />

L’atto con cui la stazione appaltante conclude la<br />

prima fase di selezione, scegliendo la soluzione progettuale<br />

da mettere a base di gara nella successiva<br />

procedura, è quindi impugnabile da coloro che abbiano<br />

presentato proposte concorrenti. Ciò in<br />

Note:<br />

(segue nota 1)<br />

Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

laborazione pubblico-privato e l’ordinamento amministrativo, Torino,<br />

2011, 541 ss., e la relativa bibliografia. Sulle modifiche più<br />

recenti, cfr. M. Baldi, Le novità del d.l. 70/2011. Il nuovo modello<br />

di project financing introdotto dal d.l. 70/2011, inUrb. e app.,<br />

2011, 9, 1040 ss.<br />

(2) Tar Piemonte, 21 novembre 2008, n. 2931.<br />

(3) Il ricorso, assegnato alla sez. V, veniva deferito all’esame<br />

dell’Adunanza plenaria con decisione 1 ottobre 2010, n. 7277<br />

(notizia in questa Rivista, 2010, 12, 1288, L. Carbone - M. Cappelletti,<br />

Impugnabilità del provvedimento che individua il progetto<br />

di pubblico interesse nel project financing). Successivamente<br />

le parti rinunciavano ritualmente all’appello, ma all’estinzione ex<br />

art. 84, c. 2 e 3, c.p.a., è seguita decisione di procedere nell’interesse<br />

della legge ex art. 99, c. 5, c.p.a.<br />

(4) Cfr. R. Villata, Interesse ad agire, inEnc. giur. Trecc., XVII,<br />

1989, 5 s. Cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2005, n.<br />

3043.<br />

(5) Tar Sicilia, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 1297; Tar Lazio, sez.<br />

III, 9 settembre 2008, n. 8194.<br />

(6) Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2009, n. 3319; Cons. Stato,<br />

sez. IV, 26 gennaio 2009, n. 391; Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio<br />

2005, n. 142.<br />

(7) Per commenti specifici sulle due possibili interpretazioni,<br />

M.G. Vivarelli, Unitarietà o autonomia delle fasi del project financing:<br />

due orientamenti a confronto, inIl Corr. merito, 2011,1,<br />

102 ss.; M. Mattalia, Project financing, un istituto in continua<br />

evoluzione, inGiur. It., 2011, n. 5, 1198 ss.<br />

(8) Sull’interesse legittimo come posizione composta, cfr. M. Nigro,<br />

Ma cos’è questo interesse legittimo? Vecchi e nuovi spunti<br />

di riflessione, inForo it., 1987, V, 476 s.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 845


Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

quanto il bene della vita cui aspira l’impresa non<br />

coincide con l’aggiudicazione della concessione finale,<br />

ma emerge nel corso del procedimento dando<br />

luogo a posizioni giuridiche soggettive meritevoli di<br />

immediata tutela, secondo una logica assimilabile a<br />

quella della fattispecie a formazione progressiva (9);<br />

figura, questa, idonea a definire l’esito finale del<br />

procedimento a mezzo di passaggi intermedi che<br />

possono pregiudicare o escludere, anche in modo irreversibile,<br />

la spettanza di alcune precise utilità di<br />

cui il bene si compone.<br />

Il project financing come procedimento<br />

complesso, a garanzia della par condicio<br />

Per inquadrare la portata della sentenza, va considerato<br />

come sia caratteristico del procedimento di project<br />

financing proprio il suo articolarsi in più fasi, dirette<br />

alla previa individuazione del promotore e del<br />

progetto da porre a base della successiva procedura<br />

ad evidenza pubblica, quale momento interlocutorio<br />

di partenariato tra il pubblico e il privato (10).<br />

La finanza di progetto si struttura così quale operazione<br />

di finanziamento a lungo termine, attraverso<br />

la quale coinvolgere soggetti privati nella realizzazione<br />

e gestione di opere pubbliche, in vista di utili<br />

futuri che rendano vantaggiosa tale operazione imprenditoriale.<br />

Rispetto agli strumenti tradizionali di<br />

coinvolgimento del privato nel finanziamento dei<br />

lavori pubblici, il project financing si qualifica quindi<br />

per l’emersione nel procedimento di un ruolo attivo<br />

del privato fin dalle fasi ideative di programmazione<br />

e progettazione preliminare (11).<br />

Tipicamente, ad una prima fase di promozione ad<br />

opera di un privato, nella quale si seleziona l’idea<br />

progettuale più rispondente all’interesse pubblico<br />

(12), seguono passaggi ulteriori in cui il progetto<br />

viene posto a gara, affinché anche soggetti diversi<br />

dal promotore possano concorrere all’affidamento<br />

della concessione per la realizzazione in concreto<br />

dell’idea stessa (13).<br />

Fin dalle prime formulazioni (14), la figura del<br />

‘‘promotore’’ (attualmente disciplinata all’art. 153<br />

del d.lgs. n. 163/2006 (15)) è stata fondamentale<br />

per valorizzare il ruolo delle imprese private. L’attribuzione<br />

al promotore di una posizione privilegiata,<br />

in deroga all’eguaglianza dei concorrenti, si potrebbe<br />

peraltro ritenere connaturata allo scopo dell’istituto,<br />

rappresentando il principale incentivo all’assunzione<br />

da parte del privato di un ruolo proattivo<br />

rispetto all’intervento da realizzare (16); ferma la<br />

particolare delicatezza che tale scelta determina sul<br />

piano del diritto dell’Unione europea (17), infatti,<br />

Note:<br />

(9) Cfr. F.G. Scoca, Contributo sul tema della fattispecie precettiva,<br />

Perugia, 1979, e Id., Contributo sulla figura dell’interesse<br />

legittimo, Milano, 1990; sul concetto di ‘‘auto-vincolo’’, da cui si<br />

ricostruisce la decisione amministrativa come ‘‘fattispecie a formazione<br />

progressiva’’ nella quale la discrezionalità amministrativa<br />

si consumerebbe nella fase preliminare di fissazione dei criteri.<br />

(10) Sul tema del partenariato pubblico-privato, cfr. Libro verde<br />

della Commissione Ue del 30 aprile 2004 e art. 3, c. 15, d.lgs n.<br />

163/2006. In dottrina, G. Cerrina Feroni (a cura di), Il partenariato<br />

pubblico-privato: modelli e strumenti, Torino, 2011; M.P. Chiti, Il<br />

partenariato pubblico-privato: concessioni, finanza di progetto,<br />

società miste, fondazioni, Napoli, 2009.<br />

(11) Circa la gestione dell’opera come criterio ordinante minimo<br />

dell’intera categoria del PPP, cfr. invece G.F. Cartei, Le varie forme<br />

di partenariato pubblico-privato. Il quadro generale, inUrb. e<br />

app., 2011, 8, 888 ss. Sulla valorizzazione del ruolo del privato<br />

nelle procedure (anche) di programmazione e progettazione, e<br />

l’incentivo al partenariato che l’istituto della finanza di progetto<br />

può così rappresentare in chiave (anche) economica, cfr. G. Fidone,<br />

Aspetti giuridici della finanza di progetto, Roma, 2006; B.<br />

Raganelli, Finanza di progetto e opere pubbliche: quali incentivi?,<br />

Torino, 2006, e M. Mattalia, Il Project financing come strumento<br />

di partenariato pubblico privato, inIl Foro Amm. C.d.S.,<br />

2010, 6, 1246 ss., con particolare riferimento a programmazione<br />

e pianificazione.<br />

(12) Sul problema di quali regole l’amministrazione sia tenuta a<br />

seguire nella selezione delle proposte presentate dai promotori,<br />

in considerazione del fatto che nella prima fase della procedura<br />

non si è ancora indetta la gara vera e propria e finalità del confronto<br />

comparativo delle proposte promosse non è tanto quella di effettuare<br />

una selezione tra i contraenti ma di valutare quali interventi<br />

meglio corrispondono al perseguimento del pubblico interesse,<br />

cfr. M. Allena, Scelta del promotore e sindacato sulla discrezionalità<br />

nel project financing, in Urb. e app., 2009, 836 ss.<br />

(13) Sull’esigenza di tutela della par condicio, quale freno allo<br />

sviluppo dell’istituto, N. Lugaresi, Concessione di lavori pubblici<br />

e finanza di progetto, cit., 585.<br />

(14) La l. 415/98 aveva introdotto per la prima volta l’istituto agli<br />

artt. 37-bis ss. della l. n. 109/1994.<br />

(15) Come riformato sul punto dal d.lgs. n. 152/2008; sul terzo<br />

decreto correttivo, in particolare R. De Nictolis, Le novità del terzo<br />

(e ultimo) decreto correttivo del codice dei contratti pubblici,<br />

in Urb. e app., 2008, 11, 1225 ss.<br />

(16) In tal senso, per un’analisi che evidenzia i profili efficientistici<br />

e non anticoncorrenziali del riconoscimento di una posizione<br />

differenziata in capo al promotore, cfr. M. Ricchi, Il diritto di prelazione<br />

nel codice dei contratti: finanza di progetto, efficienza,<br />

law & economics, in Riv. it. dir. pubb. com., 2011, 1, 139, che richiama<br />

il modello anglosassone, nel quale - a correttivo - è tuttavia<br />

prevista l’indennizzabilità del vincitore pretermesso a seguito<br />

dell’esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore<br />

(Gain Redemption Clause).<br />

(17) Cfr. Corte di giustizia Ce, 21 febbraio 2008, C-412/04, Commissione/Italia,<br />

in Urb. e app., 2008, 809, con nota di C. Contessa,<br />

La Corte di giustizia fra indicazioni (tardive) sulla legge Merloni<br />

e spunti (tempestivi) sul codice del contratti; in forma di obiter,<br />

in punto di posizione privilegiata del promotore «la Corte<br />

sembra postulare che l’istituto della prelazione in favore del promotore<br />

nell’ambito della disciplina della finanza di progetto non<br />

rechi di per sé una violazione del principio comunitario di parità<br />

di trattamento fra gli operatori del mercato», ma tuttavia «una<br />

censura di incompatibilità comunitaria in ordine alla previsione di<br />

cui all’art. 37-ter, sarebbe possibile ... laddove (in relazione ad<br />

un caso concreto) emergesse la rilevanza comunitaria del singolo<br />

appalto e la violazione in concreto del divieto di discriminazioni<br />

in base alla nazionalità (artt. 43 e 49 del Tce)».<br />

846 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


la tutela dei valori della concorrenza andrebbe<br />

coordinata con l’apporto differenziato che uno dei<br />

privati, promuovendo il progetto, garantisce al perseguimento<br />

dell’interesse pubblico. La par condicio<br />

dei partecipanti, in tale quadro, verrebbe poi comunque<br />

garantita dalla successiva fase di gara (18),<br />

dove proprio la preoccupazione di non contaminare<br />

con posizioni di (eccessivo) favore il principio dell’evidenza<br />

pubblica ha generato procedimenti complessi<br />

ed articolati, nei quali il promotore concorre<br />

con le altre imprese interessate (19).<br />

Peraltro, con il codice dei contratti pubblici la procedura<br />

è stata in parte semplificata, passando da<br />

un’articolazione a ‘‘tre stadi’’ (selezione del promotore,<br />

gara pubblica, procedura negoziata) ad una<br />

struttura a ‘‘due stadi’’ (20), in cui il promotore<br />

partecipa direttamente ad una seconda fase di selezione<br />

aperta (21); fase distinta a tutela della parità<br />

dei concorrenti, ma nella quale il promotore rimane<br />

titolare di particolari prerogative (22).<br />

Nella finanza di progetto ordinaria bifasica, infatti,<br />

qualora il promotore non divenga senz’altro aggiudicatario<br />

in esito alla gara per l’affidamento finale<br />

(23), o si apre una successiva negoziazione che<br />

garantisce al promotore non vincitore la prelazione<br />

sull’aggiudicazione, oppure - in alternativa - si prevede<br />

a favore dello stesso un rimborso forfetario<br />

delle spese di presentazione della proposta, nella<br />

misura del 2,5% del valore dell’investimento (24).<br />

La prelazione, in particolare, si sostanzia nel diritto<br />

di adeguare la propria proposta a quella giudicata<br />

più conveniente dalla stazione appaltante, così che<br />

il promotore avrà comunque la possibilità di risultare<br />

aggiudicatario della concessione (25). È quindi<br />

prevista a vantaggio del promotore una posizione<br />

potestativa rispetto al conseguimento della concessione,<br />

ma non l’assoluta garanzia di ottenere tale<br />

‘‘bene finale’’, la prelazione non ovviando all’eventuale<br />

incapacità di adeguarsi a condizioni contrattuali<br />

sostenibili invece (solo) da altre imprese (26).<br />

Accanto a tale project ordinario, si riscontano poi<br />

ipotesi di finanza di progetto ‘‘propedeutica’’, con<br />

modello ‘‘sollecitatorio’’, in cui è il privato a procedere<br />

proponendo all’amministrazione la realizzazione<br />

di opere programmate ma non bandite (27), o<br />

con modello ‘‘propositivo’’, nell’ipotesi in cui manchi<br />

la programmazione e il privato proponga quindi<br />

opere non previamente considerate dalla pubblica<br />

amministrazione (28).<br />

In entrambi i casi la struttura del procedimento vede<br />

il ruolo del promotore ancora più lontano dall’aggiudicazione,<br />

permanendo in ogni caso il vantaggio<br />

di fatto costituito dalla conoscenza dell’idea<br />

Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

progettuale a base della fase di gara, oltre ad ipotesi<br />

di vantaggi di diritto.<br />

In particolare, per la ‘‘sollecitazione’’, al promotore<br />

prescelto spetta il diritto di prelazione in caso di<br />

procedura di concessione o pubblica gara, oppure il<br />

diritto al rimborso delle spese in caso di procedura<br />

di dialogo competitivo (29); per l’intervento di un<br />

privato ‘‘proponente’’, qualora si passi ad uno stadio<br />

di effettiva implementazione dello studio di fattibilità<br />

non programmato a cui non segua aggiudicazione<br />

della concessione al proponente-promotore, si<br />

prevede invece il solo rimborso delle spese (30).<br />

Note:<br />

(18) Sull’importanza della par condicio nella strutturazione delle<br />

fasi di project e delle prerogative per il promotore, cfr. G. Fidone<br />

- B. Raganelli, Finanza di progetto e diritto comunitario: compatibilità<br />

con il principio di parità di trattamento della c.d. ‘‘prelazione’’<br />

del promotore, inRiv. it. dir. pubb. com., 2005, 3-4, 949 ss.<br />

(19) L’origine dell’istituto sembra così essere improntata all’innesto<br />

di elementi innovativi su schemi tradizionali e garantisti<br />

dell’evidenza pubblica; sulla finanza di progetto come ‘‘concessione<br />

di costruzione e gestione con promotore’’, N. Lugaresi,<br />

Concessioni di costruzione e gestione e project financing: problemi<br />

applicativi nella scelta del promotore e del concessionario,<br />

in Riv. trim. appalti, 2001, 4, 647 ss.<br />

(20) Si segnala comunque anche un’ipotesi di finanza di progetto<br />

ordinaria con procedura ad unica fase, dove è l’amministrazione<br />

stessa a predisporre lo studio di fattibilità posto a base di gara.<br />

(21) Per la dottrina relativa alla disciplina vigente con la Legge<br />

Merloni, cfr. E. Picozza (a cura di), La finanza di progetto con<br />

particolare riferimento ai profili pubblicistici, Torino, 2005; G.<br />

Morbidelli (a cura di), Finanza di progetto, Torino, 2004; G.F. Ferrari<br />

- F. Fracchia (a cura di), Project Financing e opere pubbliche,<br />

Milano, 2004.<br />

(22) La sentenza annotata si riferisce ad una procedura alla quale<br />

- ratione temporis - rimaneva applicabile la struttura trifasica<br />

del project financing, la quale determina comunque le medesime<br />

problematiche di definizione del momento in cui eventualmente<br />

si verifichi un arresto procedimentale tra prima e seconda<br />

fase che tutt’oggi rimangono attuali.<br />

(23) Art. 153, c. 10, d.lgs. n. 163/2006.<br />

(24) Art. 153, c. 9, 12 e 15, d.lgs. n. 163/2006 (già art. 37-quater,<br />

c. 4 e art. 37-bis, c. 1, l. n. 109/1994).<br />

(25) Per un approfondimento sull’istituto del diritto di prelazione<br />

nelle procedure di project financing, anche per come abrogato<br />

dal d.lgs. n. 113/2007 (cd. secondo correttivo al codice dei contratti<br />

pubblici) e successivamente reintrodotto dal d.lgs. n. 152/<br />

2008 (cd. terzo correttivo al codice dei contratti pubblici), cfr.<br />

A.M. Balestrieri, La sequenza di regimi della finanza di progetto:<br />

questioni vecchie e nuove sul diritto di prelazione, in Urb. e<br />

app., 2009, 5, 525 ss.<br />

(26) Su natura e scopo del diritto di prelazione, nella sua formulazione<br />

comunitariamente compatibile, ad es. anche S.M. Sambri,<br />

Project financing, Padova, 2006, 157 ss.<br />

(27) Art. 153, c. 16, d.lgs. n. 163/2006.<br />

(28) Per una ricognizione dei diversi modelli, cfr. ad es. M. Ricchi,<br />

La finanza di progetto nel Codice dei contratti dopo il terzo correttivo,<br />

inUrb. e app., 2008, 12, 1375 ss, G. Manfredi, La finanza di<br />

progetto dopo il d.lgs. n. 152/2008, inDir. amm., 2009, 2, 429 ss.<br />

(29) Art. 153, c. 18, d.lgs. n. 163/2006.<br />

(30) Art. 175, c. 14, d.lgs. n. 163/2006.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 847


Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

La fase iniziale di project financing, lo<br />

status di promotore e l’interesse a ricorrere<br />

La sussistenza o meno dell’interesse a ricorrere, come<br />

problema generale di impugnabilità degliattiendoprocedimentali,<br />

dipende - anche nel caso della selezione<br />

del promotore - dalla struttura del procedimento.<br />

I profili problematici attengono pertanto, in prima<br />

approssimazione, all’autonomia procedimentale della<br />

fase iniziale di project financing e, in secondo luogo,<br />

alla possibilità di qualificare lo stesso status di promotore<br />

come ‘‘utilità’’ giuridica autonoma rispetto all’aggiudicazione<br />

finale del progetto (31).<br />

Rispetto al primo profilo, e quindi alla disciplina<br />

della finanza di progetto, è da valutare se la decisione<br />

sull’individuazione del promotore si atteggi quale<br />

atto interlocutorio di chiusura di un singolo passaggio<br />

procedimentale, ovvero come atto conclusivo<br />

di un autonomo procedimento (32).<br />

Rispetto alla seconda questione, dall’esame delle disposizioni<br />

citate emergono condizioni di favore per<br />

il promotore - in quanto il progetto e lo studio di<br />

fattibilità dallo stesso proposto costituiscono base di<br />

gara nella successiva (seconda) fase - rimanendo aggiudicatario<br />

in assenza di altre offerte (33) e, nella<br />

procedura negoziata (terza fase), godendo di diritto<br />

di prelazione o di rimborso (34). In questo senso,<br />

rispetto all’interesse a ricorrere assume rilevanza la<br />

valutazione di quanto - attraverso tali posizioni di<br />

vantaggio - l’esito della prima fase possa condizionare<br />

lo svolgimento delle successive procedure ad<br />

evidenza pubblica, fino all’aggiudicazione.<br />

Lo status di promotore, il condizionamento della prima<br />

fase di project financing sulle successive e la natura<br />

unitaria o meno del procedimento sono, quindi, profili<br />

connessi, sui quali si fonda l’ammissibilità della<br />

tutela immediata avverso la scelta del promotore.<br />

Questa richiede, infatti, un interesse a ricorrere interno<br />

al procedimento complesso e, in particolare,<br />

che si sostanzi un’immediata posizione di vantaggio<br />

per il soggetto prescelto come promotore ed un corrispondente<br />

definitivo arresto procedimentale per i<br />

concorrenti non selezionati.<br />

Si tratta, quindi, di definire quanto l’interesse alla<br />

scelta del promotore sia meritevole di tutela - in sé o<br />

in funzione della sua strumentalità al conseguimento<br />

del bene della vita individuabile nell’aggiudicazione<br />

della concessione - e quanto la mancata selezione<br />

possa per converso essere considerata atto lesivo (35).<br />

Se la legittimazione ad agire spetta al titolare della<br />

situazione giuridica sostanziale, valutata alla stregua<br />

dell’allegazione del ricorrente senza sindacato nel<br />

merito della sua effettiva sussistenza, nel caso in<br />

esame la posizione dedotta dal concorrente non selezionato<br />

- che può fondarne il diritto di azione -<br />

andrebbe identificata nell’interesse legittimo alla<br />

corretta individuazione del proprio studio di fattibilità<br />

come il più rispondente all’interesse pubblico.<br />

A fronte dell’atto di selezione del promotore l’immediata<br />

impugnazione deve infatti fondarsi su un<br />

interesse (processuale) al ricorso corrispondente ad<br />

un vantaggio pratico e concreto, che possa derivare<br />

al ricorrente dall’accoglimento della domanda (36).<br />

Rispetto alla possibilità di distinguere tale interesse<br />

dall’interesse legittimo, e quindi sulla sussistenza<br />

dell’interesse sostanziale anteriormente al processo<br />

ed indipendentemente dall’azione, si è talora sostenuto<br />

che oggetto dell’interesse legittimo è comunque<br />

un bene della vita che racchiude il risultato<br />

utile, così che, a differenza di quanto avviene in<br />

una giurisdizione ‘‘piena’’ e ‘‘di merito’’, l’insussistenza<br />

di un vantaggio concreto comporterebbe l’assenza<br />

dello stesso interesse legittimo, quale utilità<br />

meramente strumentale (37).<br />

Note:<br />

(31) In quanto funzionale a definire il grado di condizionamento<br />

che l’esito della prima fase svolge sulle successive.<br />

(32) Sulla natura delle diverse fasi, la concezione formale (A.M.<br />

Sandulli, Il procedimento amministrativo, Milano, 1959) - contrapponendosi<br />

all’idea di procedimento come atto complesso -<br />

pone il problema ricostruttivo della disciplina del project in termini<br />

(radicalmente) alternativi, di procedimenti collegati o fasi endoprocedimentali,<br />

con diverso regime impugnatorio.<br />

(33) Art. 37-quater, l. n. 109/1994.<br />

(34) Art. 37-ter, l. n. 109/1994.<br />

(35) Altra questione rilevante connessa è allora quella della natura<br />

non concorrenziale della fase di scelta del promotore finanziario,<br />

subprocedimento della complessiva procedura di finanza di progetto<br />

in corrispondenza del quale l’amministrazione aggiudicatrice godrebbe<br />

di ampi margini di discrezionalità. In tal senso Tar Bologna,<br />

sez. I, 23 aprile 2008, n. 1552, che sottolinea - fermo il rispetto anche<br />

in tale fase della legge n. 241/90 - come in ogni caso il rapporto<br />

tra discrezionalità elegittimitàdella valutazione operata dall’amministrazione<br />

sia suscettibile di sindacato (tanto se immediato,<br />

quanto se differito in esito all’intera procedura) limitatamente ai casi<br />

di manifesta illogicità e contraddittorietà, o di macroscopico errore<br />

di fatto. Cfr. V. Maccolini, La scelta del promotore nella ‘‘vecchia’’<br />

disciplina della finanza di progetto tra recenti novità eprospettive<br />

di cambiamento, inRiv. trim. appalti, 2008,4,833ss.<br />

(36) Sulle condizioni dell’azione, per riferimenti v. R. Ursi, Ricorso<br />

giurisdizionale amministrativo, in S. Cassese (dir.), Dizionario<br />

di diritto pubblico, Milano, 2006, 5255 ss.<br />

(37) Dato il carattere riflesso della posizione del privato nel diritto<br />

amministrativo, non sarebbe configurabile una situazione in<br />

cui esista un interesse legittimo senza il corrispondente interesse<br />

a ricorrere. L. Migliorini, Ancora su interesse legittimo e interesse<br />

a ricorrere, inIl Foro amm., 1981, 9-10 1619 ss.; cfr. anche<br />

G. Romeo, Interesse legittimo e interesse a ricorrere: una<br />

distinzione inutile, inDir. proc. amm., 1989, 3, 400 ss. Per le tesi<br />

classiche sulla indistinguibilità, E. Guicciardi, La giustizia amministrativa,<br />

Padova, 1954, 82 ss., che fa prevalere il profilo processuale,<br />

e M.S. Giannini, La giustizia amministrativa, Roma,<br />

1959, 133 ss., e F. Satta, Giustizia amministrativa, Padova,<br />

(segue)<br />

848 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


Nondimeno, le ipotesi in cui un interesse sostanziale<br />

non si pone - per le circostanze dell’azione - come<br />

personale, diretto ed attuale, sono prospettabili;<br />

così nella prima fase di individuazione del promotore,<br />

attesa la possibilità che lo stesso non sia affidatario<br />

finale della concessione, si può dubitare dell’attualità<br />

della lesione rispetto al bene della vita, che<br />

alla chiusura della prima fase si prospetta solo come<br />

ipotesi di lesione futura ed eventuale, in quanto riferita<br />

ad atto endoprocedimentale.<br />

La giurisprudenza anteriore all’Adunanza<br />

plenaria<br />

Rispetto a tali problematiche, nella procedura di<br />

project financing l’orientamento giurisprudenziale<br />

prevalente ha negato l’interesse all’immediata impugnabilità<br />

della selezione del promotore (38).<br />

Posto che nei procedimenti complessi l’impugnazione<br />

dell’atto interinale è ammissibile solo se lo stesso determini<br />

un arresto procedimentale, per negare l’immediata<br />

tutela si è affermato che - data l’unitarietà<br />

del procedimento - l’interesseadassumerelaposizione<br />

di promotore ‘‘contiene ed implica’’ l’interesse ad<br />

essere aggiudicatario della successiva concessione, e<br />

chetalesecondointeresse(finale) rappresenta il vero<br />

bene della vita cui aspira il concorrente (39).<br />

Per fondare tale risposta preclusiva dell’immediata<br />

impugnabilità, in punto di natura delle fasi di project<br />

si è quindi acceduto alla tesi dell’unicità del<br />

procedimento, negando che i diversi passaggi determinino<br />

l’esistenza di più procedimenti connessi.<br />

Le fasi della finanza di progetto non costituirebbero<br />

quindi delle sequenze procedimentali collegate ma<br />

autonome, bensì integrerebbero un’ipotesi di unica<br />

fattispecie a formazione progressiva, rispetto alla<br />

quale l’aggiudicazione della concessione - quale bene<br />

finale - viene operata a mezzo di passaggi funzionalmente<br />

collegati (in quanto strumentali al comune<br />

scopo finale) ed interdipendenti in modo biunivoco<br />

(per reciproca connessione logica, in quanto<br />

non autonomi a ragione della non elidibilità di una<br />

fase con permanenza dell’altra).<br />

Rispetto al secondo profilo, delle utilità connesse<br />

alla posizione di promotore, la tesi negativa rispetto<br />

all’immediata impugnabilità comporta una svalutazione<br />

dei vantaggi connessi alla selezione del progetto.<br />

Tale dequotazione è legata al carattere non<br />

immediato e diretto delle utilità descritte, così che<br />

l’attualità e la lesività del vulnus di cui soffre il non<br />

promotore - comunque potenziale concessionario finale<br />

- potrà sì sussistere, ma è tale da apprezzarsi solo<br />

all’esito del successivo procedimento di gara, con<br />

relativa aggiudicazione.<br />

Tale vulnus, infatti, sarebbe del tutto eventuale al<br />

momento della chiusura della prima fase. La posizione<br />

giuridica sostanziale (e quindi processuale)<br />

del non promotore, in quanto non escluso dalla<br />

partecipazione alle ulteriori procedure di gara, rimane<br />

sospesa, e l’interesse (ri)emergerebbe nella propria<br />

attualità solo in un secondo tempo, qualora<br />

non assorbito dal conseguimento finale del bene<br />

della vita cui si aspirava (40).<br />

A diverse conclusioni - condivise dalla Plenaria -<br />

giunge invece altra parte della giurisprudenza.<br />

Infatti, una diversa valorizzazione dei vantaggi connessi<br />

alla posizione di promotore conduce, all’opposto,<br />

ad ammettere l’immediata impugnabilità del<br />

provvedimento conclusivo della prima fase di project<br />

(41).<br />

L’attualità della lesione, e quindi dell’interesse, sarebbe<br />

in particolare da riconnettere all’irreversibilità<br />

dei vantaggi legati allo status di promotore, che<br />

si sostanziano in una situazione soggettiva privilegiata<br />

che assoggetta a diritto potestativo la possibilità<br />

di futura aggiudicazione della concessione per i<br />

non vincitori.<br />

Per le imprese non promotrici, quindi, non è la lesione<br />

dell’interesse al bene finale ad essere eventuale,<br />

ma è proprio il conseguimento di quel bene della vita<br />

(aggiudicazione) che diviene evento non controllabile,<br />

in quanto condizionato dall’altrui scelta.<br />

Su tali basi, parte della giurisprudenza di primo grado<br />

ha considerato concreto ed attuale l’interesse a<br />

divenire promotori, a prescindere dall’esito della<br />

successiva fase di evidenza pubblica (42).<br />

Note:<br />

(segue nota 37)<br />

Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

1993, 155, che fanno prevalere la dimensione sostanziale dell’interesse.<br />

Per riferimenti, cfr. anche M. Nigro, Giustizia amministrativa,<br />

Bologna, 2002, cap. 5, par. 3, e - sull’elemento del<br />

pregiudizio come elemento costitutivo dell’interesse legittimo -<br />

A. Piras, Interesse legittimo e giudizio amministrativo, II, Milano,<br />

1962, 250 ss.<br />

(38) Per questo orientamento, ancora Cons. Stato n. 3319/2009;<br />

Cons. Stato n. 391/2009; Cons. Stato n. 142/2005.<br />

(39) Così Cons. Stato n. 7277/2010, p. 8.1.<br />

(40) Si può anche notare come il ritenere la non immediata lesività<br />

degli atti endoprocedimentali si traduca in differibilità del diritto di<br />

accesso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2009, n. 3319).<br />

(41) Per questo orientamento, ancora Tar Sicilia, sez. IV, 6 maggio<br />

2010, n. 1297 (che dall’immediata impugnabilità ha tratto la<br />

conseguente accessibilità degli atti del procedimento di scelta<br />

del promotore, che non potrebbe essere differita all’esito dell’intero<br />

procedimento); Tar Lazio, sez. III, 9 settembre 2008, n.<br />

8194. Ma così anche già Tar Campania, sez. I, 17 giugno 2004,<br />

n. 9571 (v. M. Lipari, Il contenzioso, in G.F. Cartei - M. Ricchi, Finanza<br />

di progetto, Napoli, 2010, in particolare 511 s.)<br />

(42) Oltre alle sentenze di primo grado citate, l’Adunanza plenaria<br />

annotata trova implicito avvallo anche in alcuni precedenti di<br />

(segue)<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 849


Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

L’attualità, quale condizione dell’interesse a ricorrere,<br />

è infatti riscontrabile - anche se si tratti di atto<br />

in itinere - qualora il provvedimento da impugnare<br />

sia di per sé idoneo a provocare un’immediata lesione,<br />

senza necessità di ulteriori atti esecutivi.<br />

Esiste infatti una tendenza giurisprudenziale ad anticipare<br />

il momento della tutela, con il riconoscimento<br />

dell’interesse a ricorrere in via autonoma - a date<br />

condizioni - anche avverso gli atti preparatori. La decisione<br />

sulla prima fase di gara del project financing si<br />

potrebbe quindi assimilare ad esempio all’impugnazione<br />

delle previsioni lesive di un p.r.g. approvato a<br />

livello comunale, la portata lesiva di misure di salvaguardia<br />

e diritto di prelazione potendo essere considerata<br />

in parte strutturalmente analoga (43).<br />

Se poi un’ipotesi sicura di deroga alla non impugnabilità<br />

degli atti preparatori è individuabile per<br />

quelli dotati di valenza ostativa, cioè per quegli atti<br />

che risultino idonei a determinare un arresto procedimentale<br />

impeditivo dell’adozione di un provvedimento<br />

finale (vantaggioso), nondimeno la giurisprudenza<br />

riconosce l’interesse a ricorrere anche avverso<br />

arresti procedimentali di carattere parziale o<br />

relativo (44); così nel caso dell’individuazione del<br />

promotore, dove pur non essendo certamente escluso<br />

l’approdo finale ad un provvedimento vantaggioso<br />

di aggiudicazione al non promotore, l’aspettativa<br />

di conseguimento del bene della vita è significativamente<br />

menomata.<br />

L’irreversibilità degli effetti della decisione sulla prima<br />

fase, e le ripercussioni sull’aspettativa dell’esito<br />

delle successive, consigliano quindi un’immediata<br />

tutela avverso un atto dotato di un quantum di lesività<br />

tale da integrare comunque un arresto procedimentale.<br />

Su tale base l’Adunanza plenaria ritiene<br />

che il principio di effettività della tutela giurisdizionale,<br />

predicato dall’art. 24 Cost., in combinato con<br />

quello della sindacabilità di tutti gli atti della pubblica<br />

amministrazione, contenuto nell’art. 113<br />

Cost., sembrerebbe ostare all’inammissibilità dell’immediata<br />

impugnazione del provvedimento di<br />

individuazione del promotore (45).<br />

Gli effetti della Plenaria<br />

Per quanto riguarda la natura endoprocedimentale<br />

dell’atto conclusivo, il Consiglio di Stato afferma<br />

che il procedimento di project financing si articola<br />

in subprocedimenti, il primo dei quali - concludendosi<br />

con la selezione del promotore - costituisce il<br />

‘‘cuore’’ dell’intera procedura (46).<br />

Rispetto al problema analizzato, quindi, l’articolazione<br />

dell’iter determina comunque la centralità della<br />

prima fase, condizionante le successive, così che per<br />

l’impostazione della decisione non è tanto importante<br />

il grado di formale ‘‘autonomia’’ delle fasi - definito<br />

dal Consiglio di Stato concetto controverso e sfumato<br />

- quanto in concreto il grado di ‘‘lesività’’ dell’atto<br />

di chiusura della fase di selezione del promotore.<br />

Rispetto a ciò l’Adunanza plenaria constata come lo<br />

status di promotore attribuisca una «posizione di vantaggio<br />

certa e non meramente eventuale», che già di<br />

per sé è tale da costituire un’utilità e porsi come bene<br />

della vita, seppur non finale. Ciò, proprio in quanto<br />

il promotore vanta - in alternativa - un diritto potestativo<br />

sull’aggiudicazione, adeguando la propria proposta<br />

a quella risultata migliore, o un diritto al rimborso<br />

forfetario delle spese sostenute; più in radice, la<br />

posizione di privilegio si fonda sul fatto che è il progetto<br />

del promotore ad essere posto a base della successiva<br />

gara, ‘‘integrando’’ il bene finale, così che la<br />

spettanza, da aspirazione a divenire concessionario tot<br />

court, si complica in aspirazione a divenire concessionario<br />

sulla base del proprio progetto (47).<br />

Note:<br />

(segue nota 42)<br />

sezione; cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 settembre, n. 4811; Cons.<br />

Stato, sez. V, 23 marzo 2009, n. 1741; Cons. Stato, sez. V, 12<br />

giugno 2009, n. 3752.<br />

(43) Ferma la diversa natura delle misure di salvaguardia e del diritto<br />

di prelazione all’interno dei rispettivi procedimenti complessi,<br />

sembrerebbe riscontrabile una loro analoga lesività incidente sull’interesse<br />

a ricorrere. Se le prime si presentano come misure ad<br />

efficacia temporanea, il secondo si pone come potere ad esercizio<br />

differito ma produttivo di effetti permanenti, così che un’incidenza<br />

sull’attualità dell’interesse sembrerebbe a fortiori riscontrabile nel<br />

caso del diritto di prelazione, quale misura (potenzialmente) incidente<br />

sulla definitiva spettanza, anziché meramente provvisoria.<br />

Su ciò cfr. le risalenti Adunanze plenarie nn. 17/1978 e 1/1983 (S.<br />

Caponi - R. Gracili, Sull’impugnabilità del piano regolatore generale<br />

comunale in itinere e sulla decorrenza del termine per l’impugnazione,<br />

inIl Foro amm., 1984, 6, 1362 ss.).<br />

(44) Per un caso di arresto di carattere ‘‘assoluto’’, ad es. il parere<br />

negativo dell’autorità competente sul vincolo ex art. 32, c. 1,<br />

l. n. 47/1985 (Tar Emilia-Romagna Parma sez. I, 6 dicembre<br />

2006, n. 590); per un caso di arresto a carattere ‘‘relativo’’, ad<br />

es. l’onere di immediata impugnazione di note istruttorie indicanti<br />

la necessità di Via, incidenti sull’aspirazione al soddisfacimento<br />

dell’interesse pretensivo prospettato solo per il loro introdurre<br />

un aggravio procedimentale (Cons. Stato, sez. V, 7 settembre<br />

2009, n. 5235).<br />

(45) Sull’effettività della tutela cfr. anche artt. 111 e 113 Cost.,<br />

rispetto agli artt. 2 c.p.a. e 47 Carta di Nizza.<br />

(46) Il ruolo ‘‘centrale e preponderante della fase di scelta del<br />

promotore’’, aveva già fatto considerare all’Adunanza plenaria il<br />

procedimento di scelta del promotore come autonomo rispetto<br />

alla successiva fase di gara e procedura negoziata (sentenza 15<br />

aprile 2010, n. 2155).<br />

(47) Afferma la sentenza annotata: «il bene della vita nel procedimento<br />

di project financing è il conseguimento della concessione<br />

sulla base del progetto presentato nella prima fase, sicché,<br />

se tale progetto non viene selezionato come di pubblico interes-<br />

(segue)<br />

850 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


Per converso, sebbene anche i proponenti non selezionati<br />

nella prima fase possano partecipare con esito<br />

vittorioso alla successiva gara, essi si trovano in<br />

una posizione di pati rispetto al diritto potestativo<br />

di prelazione. Per loro gli svantaggi si sostanziano<br />

già a monte nel fatto che il loro progetto non costituirà<br />

oggetto del bando di gara, dal che deriva l’impossibilità<br />

di vantare i diritti di prerogativa sullo<br />

stesso progetto, che sono propri del promotore.<br />

Certezza del diritto e onere di immediata<br />

impugnazione<br />

Su tali basi, il Consiglio di Stato ritiene che per i<br />

concorrenti non prescelti la selezione di un altro<br />

promotore determinerebbe un definitivo arresto<br />

procedimentale, il quale, anche se non ostativo in<br />

termini assoluti, lo è almeno in termini relativi.<br />

Non la mera aggiudicazione finale, ma l’aggiudicazione<br />

sulla base del progetto promosso - nel quale è<br />

già esaurita una quota delle utilità che la procedura<br />

complessiva può portare con sé - costituisce il bene<br />

della vita; bene che si presenta quindi complesso<br />

quanto il procedimento che vi conduce, le utilità<br />

cui il privato aspira emergendo gradualmente nel<br />

suo corso con le corrispondenti posizioni di interesse<br />

dotate di autonomia.<br />

In questo senso la decisione può essere considerata<br />

come portatrice di una visione composita e realistica<br />

del concetto di bene della vita, quale entità distribuita<br />

lungo tutto il procedimento, dal quale sorge<br />

gradualmente, e quindi (potenzialmente) presente<br />

in ogni fase dell’attività dell’amministrazione.<br />

A fronte di ciò, il riconoscimento dell’immediata<br />

tutela contro l’atto di definizione di profili interlocutori<br />

della decisione su quel bene complesso si<br />

presenterebbe come una soluzione opportuna, a garanzia<br />

non solo dell’interesse del singolo, ma più in<br />

generale della certezza del diritto; ciò in quanto<br />

l’immediata individuazione del miglior progetto e<br />

studio di fattibilità da porre a base della successiva<br />

fase di evidenza pubblica sarebbe necessaria per<br />

economia procedurale, «evitando, se del caso, l’inutile<br />

espletamento di un’attività amministrativa notoriamente<br />

complessa e costosa» (48).<br />

Sulla base di tale risvolto di pubblico interesse della<br />

corretta individuazione del promotore, il diritto di<br />

impugnazione immediata si traduce in un dovere di<br />

tempestiva contestazione dell’esito della prima fase<br />

di project financing. In questo senso - in modo consequenzialmente<br />

necessario - il Consiglio di Stato<br />

afferma che «non vi è semplice facoltà, ma onere, a<br />

pena di decadenza, di immediata impugnazione»,<br />

sanzionando il ricorso intempestivo con l’impossibi-<br />

lità di opporsi alla scelta del promotore in esito alla<br />

conclusione dell’intero procedimento.<br />

Si configura quindi un onere di immediata contestazione<br />

della scelta del promotore, a garanzia tanto<br />

della pienezza di tutela dei partecipanti, quanto del<br />

raggiungimento della certezza sulla legittimità della<br />

scelta del progetto da promuovere; certezza da conseguire<br />

nei termini stretti del rito abbreviato per i<br />

contratti pubblici e preliminarmente allo svolgimento<br />

delle procedure ad evidenza pubblica, di cui<br />

tale progetto costituisce base. E si opta, così, (anche)<br />

per un giudizio amministrativo che garantisca<br />

il miglior risultato utile complessivo, comprensivo<br />

dell’economicità procedurale del suo conseguimento,<br />

e non tuteli la sola legittimità finale dell’azione<br />

amministrativa (49).<br />

Rimane infine aperta la questione di quanto il grado<br />

di ‘‘strumentalità’’ di interessi intermedi rispetto<br />

alla spettanza del bene finale - l’aspirazione alla<br />

concessione contenendo e implicando quella ad essere<br />

promotore, ma senza esaurirla - porti a sfumare<br />

la netta distinzione tra interesse legittimo e interesse<br />

a ricorrere (50).<br />

La possibilità di ricostruire l’attività amministrativa<br />

complessa come fattispecie a formazione progressiva,<br />

nella quale tuttavia ad ogni passaggio di emersione di<br />

interessi sostanziali corrisponde un attuale interesse<br />

alla relativa tutela, potrebbe infatti contribuire a<br />

stemperare uno dei profili della separazione tra dimensione<br />

sostanziale e processuale dell’interesse (51).<br />

Note:<br />

(segue nota 47)<br />

Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

se, è immediatamente leso l’interesse a conseguire la concessione<br />

sulla base del proprio progetto».<br />

(48) Ai parametri costituzionali relativi all’effettività della tutela si<br />

affianca quindi, in modo sinergico, quello del buon andamento -<br />

ex art. 97 - della stessa procedura concorsuale, l’immediata impugnabilità<br />

garantendo in questo caso tanto i concorrenti esclusi<br />

quanto la pubblica amministrazione (l’Adunanza plenaria presupponendo<br />

quindi che l’aggravio dell’attesa dell’esito dell’impugnazione<br />

della prima fase sia, per l’amministrazione, preferibile<br />

all’alea di vedere poi annullata un’intera procedura, estremamente<br />

complessa).<br />

(49) Sul tema del processo amministrativo come giudizio che<br />

può tendere a garantire il risultato utile, specie nel quadro delle<br />

influenze del diritto comunitario, per riferimenti cfr. S. Tarullo, Il<br />

giusto processo amministrativo. Studio sull’effettività della tutela<br />

giurisdizionale nella prospettiva europea, Milano, 2004.<br />

(50) Per diverse tesi dottrinali sul tema, e una loro sintesi, cfr.<br />

M.S. Giannini, Discorso generale sulla giustizia amministrativa, in<br />

Riv. dir. proc., 1964 (e in Scritti 1963-1969, in particolare 253 ss.).<br />

(51) Tendenza certamente non generalizzabile, come emerge -<br />

tra i molti esempi possibili - dall’impugnabilità differita dell’aggiudicazione<br />

provvisoria, considerata atto endoprocedimentale ad<br />

effetto provvisorio, privo di quell’efficacia (parzialmente) ostativa<br />

connessa alla selezione del promotore (Cons. Stato, sez. VI, 20<br />

ottobre 2010, n. 7586).<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 851


Giurisprudenza<br />

Edilizia ed urbanistica<br />

Espropriazione<br />

La nuova disciplina<br />

dell’acquisizione sanante<br />

all’esame del Consiglio di Stato<br />

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16 marzo 2012, n. 1438 - Pres. Maruotti - Est. Meschino<br />

Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di costituzionalità relative all’art. 42 bis del d.P.R. n.<br />

327 del 2001 (T.U. espropri), atteso che quest’ultima norma risulta conforme alle disposizioni della Cedu ed alla<br />

giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ha più volte condannato la Repubblica Italiana proprio perché i<br />

giudici nazionali avevano riscontrato la perdita della proprietà in assenza di un provvedimento motivato, previsto<br />

da una specifica previsione di legge.<br />

Omissis.<br />

Il commento<br />

di Gherardo Maria Marenghi<br />

Il presente contributo, nel commentare la decisione del Consiglio di Stato di non sollevare la questione di legittimità<br />

costituzionale della nuova disciplina dell’acquisizione sanante, prende in considerazione talune delle<br />

anomalie scaturenti dall’applicazione dell’art. 42-bis. L’analisi si sposta poi sull’impianto motivazionale della<br />

sentenza con particolare riferimento alla parte in cui viene affermata la compatibilità dell’istituto con i parametri<br />

imposti dalla Cedu.<br />

La tesi del Consiglio di Stato sulla<br />

legittimità costituzionale dell’art. 42-bis<br />

Il nuovo impianto normativo dell’acquisizione sanante<br />

previsto dall’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/<br />

2001 ha ottenuto la prima discutibile approvazione<br />

da parte del giudice amministrativo.<br />

La sesta sezione del Consiglio di Stato, nella sen-<br />

ORIENTAMENTI<br />

Giurisprudenza Conforme: Trga, Trentino Alto Adige, Trento, 27 marzo 2008, n. 75; Tar Emilia Romagna, Parma, Sez.<br />

I, 14 gennaio 2009, n. 9; Consiglio di Stato, sez. IV, 27 novembre 2008, n. 5856; Consiglio di Stato,<br />

sez. IV, 3 settembre 2008, n. 4114.<br />

Difforme: Tar Campania, n. 730/2008.<br />

Dottrina A. Sandulli, I procedimenti ablatori, in (a cura di) Sabino Cassese, Trattato di diritto amministrativo, Milano,<br />

2000, 1073 ss.; M. S. GianniniI, Corso di diritto amministrativo, Milano, 1969, IV, 1129; D. Sorace,<br />

Espropriazione per pubblica utilità, inDigesto delle discipline pubblicistiche, 1991, VI, 179; F. P.<br />

Volpe, Le espropriazioni amministrative senza potere, Padova, 1996; M. Giorgio, L’incostituzionalità<br />

della disciplina sull’acquisizione sanante, in questa Rivista, 2011, 5, 494-502.<br />

tenza n. 1438 del 16 marzo 2012 ha, fra l’altro, affrontato<br />

il profilo della legittimità costituzionale<br />

della norma dichiarando manifestamente infondata<br />

la questione proposta.<br />

La tesi del Consiglio di Stato nella prospettiva dell’analisi,<br />

si presta a due diverse chiavi di lettura che<br />

in questo lavoro saranno prese in considerazione.<br />

La prima, più evidente e di facile percezione, consi-<br />

852 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


ste nella volontà del giudice amministrativo di rinunziare,<br />

nel decidere, ai principi affermati dalla<br />

giurisprudenza costituzionale in tema di espropriazioni<br />

amministrative senza potere (1).<br />

La motivazione della decisione muove dal presupposto<br />

che la norma sarebbe conforme sia alle disposizioni<br />

della Cedu che alla giurisprudenza della Corte<br />

di Strasburgo.<br />

La giurisprudenza europea, stando al percorso argomentativo<br />

della sentenza, avrebbe condannato la<br />

Repubblica italiana dopo aver accertato che gli<br />

stessi giudici nazionali avevano riscontrato la perdita<br />

del diritto di proprietà in assenza di un provvedimento<br />

motivato che fosse contemplato da una specifica<br />

disposizione di legge (2).<br />

La vicenda processuale sottoposta all’esame del<br />

Consiglio di Stato è caratterizzata dall’originaria<br />

emanazione di un provvedimento di acquisizione<br />

sanante secondo lo schema dell’art. 43 dichiarato<br />

incostituzionale e dalla successiva applicazione del<br />

nuovo art. 42-bis nell’adozione di un nuovo provvedimento<br />

di sanatoria.<br />

Nel decidere sulle sorti del primo provvedimento di<br />

acquisizione ex art. 43 t.u. il collegio ha inizialmente<br />

riconosciuto il diritto alla restituzione del fondo<br />

ai privati proprietari appellanti giacché tale diritto<br />

era stato negato dal giudice di primo grado in virtù<br />

di una norma, quale l’art. 43 del d.P.R. n. 327/<br />

2001, nelle more dichiarato incostituzionale.<br />

Tuttavia la fondata pretesa restitutoria ha trovato,<br />

nel prosieguo del giudizio, un nuovo insormontabile<br />

ostacolo in un provvedimento emanato ai sensi<br />

dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 con il quale è<br />

stata disposta l’acquisizione al patrimonio indisponibile<br />

degli immobili oggetto della procedura espropriativa.<br />

L’incidenza ingiustamente lesiva della nuova norma<br />

sulle sorti del diritto di proprietà avrebbe potuto<br />

giustificare l’ipotesi di rinvio alla Corte costituzionale.<br />

Ed invece il giudice amministrativo ha ritenuto che<br />

la nuova disciplina dell’acquisizione sanante fosse<br />

estranea a qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale.<br />

L’acquisizione sanante avrebbe risolto il problema<br />

della lacuna normativa, trasformando un comportamento<br />

in un’attività amministrativa supportata dalla<br />

presunzione di legittimità.<br />

La tesi non convince perché prende in considerazione<br />

un aspetto marginale della questione ossia<br />

quello inerente i profili funzionali dell’istituto, prescindendo<br />

totalmente dalle problematiche di carattere<br />

applicativo.<br />

Giurisprudenza<br />

Edilizia ed urbanistica<br />

L’emanazione di un provvedimento di acquisizione<br />

sanante produce un anomalo effetto paralizzante sugli<br />

interessi fatti valere da un privato che abbia<br />

censurato una procedura ablatoria contra legem. La<br />

stessa fattispecie affrontata nella sentenza n. 1438/<br />

2012 testimonia dell’incompatibilità del paradigma<br />

normativo dell’acquisizione sanante con il diritto di<br />

difesa previsto dalla Costituzione.<br />

La vicenda processuale infatti pone di fronte ad un<br />

originario provvedimento di sanatoria adottato secondo<br />

lo schema dell’art. 43 dichiarato incostituzionale.<br />

Annullato in sede giurisdizionale detto<br />

provvedimento, sono sorte le condizioni di fatto e<br />

Note:<br />

(1) Corte Costituzionale, sentenza 8 ottobre 2010, n. 293, in lexitalia.it,<br />

2010, 8. In tale decisione la Consulta ha dichiarato l’illegittimità<br />

costituzionale, per eccesso di delega, dell’originaria disciplina<br />

dell’acquisizione sanante prevista dall’art. 43 del d.P.R.<br />

n. 327/2001 sollevando seri dubbi sulla compatibilità dell’istituto<br />

con i principi del diritto comunitario, su questo aspetto vedi M.<br />

Giorgio, L’incostituzionalità della disciplina sull’acquisizione sanante,<br />

in questa Rivista, 2011, 5, 494-502; A. Guazzarotti, Espropriazioni<br />

illegittime e tutela multilivello della proprietà: prospettive<br />

costituzionali, in Studium iuris, 2011, 515; G. Carlotti, La breve<br />

parabola dell’art. 43 del Testo Unico delle espropriazioni: quale<br />

futuro per l’acquisizione sanante, in Giur. It., 2011, 4, 939 ss.<br />

Sulla natura giuridica delle espropriazioni amministrative senza<br />

potere F.P. Volpe, Le espropriazioni amministrative senza potere,<br />

Padova, 1996; G. D. Comporti, Dall’occupazione illegittima di<br />

immobili da parte della Pubblica Amministrazione alla occupazione<br />

appropriativa, in Riv. giur. edil., 1985, II, 30 ss.; R. Oriani, Occupazione<br />

d’urgenza, costruzione dell’opera pubblica, decreto di<br />

espropriazione tardiva, tutela giurisdizionale del proprietario;<br />

contributo ad uno studio interdisciplinare, in Foro.it, 1982, V,<br />

coll. 205 ss., sull’evoluzione storica dell’espropriazione per pubblica<br />

utilità vedi A. Sandulli, I procedimenti ablatori, in Trattato di<br />

diritto amministrativo, (a cura di) Sabino Cassese, Milano, 2000,<br />

1073 ss.; M.S. Giannini, Corso di diritto amministrativo, Milano,<br />

1969, IV, 1129; D. Sorace, Espropriazione per pubblica utilità, in<br />

Digesto delle discipline pubblicistiche, 1991, VI, 179; F. Caringella<br />

- M. De Palma, Potere espropriativo e proprietà privata, i<br />

nuovi confini dell’espropriazione per pubblica utilità, alla luce del<br />

Testo Unico, Milano, 2005; N. Assini - N. Tescaroli, Manuale<br />

pratico dell’espropriazione; commentario al Testo Unico delle disposizioni<br />

legislative e regolamentari in materia di espropriazione<br />

per pubblica utilità, Padova, 2003.<br />

(2) Su questo aspetto vedi Cedu, sez. III, sentenza 12 gennaio<br />

2006, in Lexitalia.it, 2006, 1; Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre<br />

2007, n. 5380, in Lexitalia.it, 2007, 11.<br />

L’applicazione del vecchio art. 43 T.U. dichiarato incostituzionale<br />

oscillava fra un’interpretazione garantista, ma minoritaria, fondata<br />

sulla necessità di fornire una motivazione esauriente delle ragioni<br />

della disposta sanatoria che provasse la sua inevitabilità (a<br />

riguardo vedi Trga Trentino Alto Adige, Trento, 27 marzo 2008,<br />

n. 75, in lexitalia.it, 2008, 3; Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 febbraio<br />

2006, n. 84; Cons. di Stato, sez. VI, 9 giugno 2010, n.<br />

3655) ed un’altra decisamente prevalente che arrivava ad affermare<br />

l’applicabilità dell’istituto, in assenza di garanzie procedurali,<br />

anche in vicende processuali caratterizzate dalla presenza di<br />

un giudicato che riconosceva al privato il diritto alla restituzione<br />

dell’area (fra queste vedi Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 2010,<br />

n. 7472, in lexitalia.it, 2010, 10; Cons. Stato, sez. IV, sent. 22 ottobre<br />

2010, n. 7619, in lexitalia.it, 10, 2010; Cons. Stato, sez. IV,<br />

16 novembre 2007, n. 5830, in lexitalia.it, 2007, 11.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 853


Giurisprudenza<br />

Edilizia ed urbanistica<br />

di diritto per la restituzione dell’area al legittimo<br />

proprietario. L’amministrazione tuttavia facendo leva<br />

sulla retroattività della norma prevista dall’ottavo<br />

comma del nuovo art. 42-bis, ha emanato in<br />

corso di causa un nuovo provvedimento di sanatoria<br />

rendendo di fatto improcedibile il gravame.<br />

L’operato dell’amministrazione è stato coerente con<br />

una impostazione riduttiva della questione più volte<br />

affermata dalla giurisprudenza amministrativa, che<br />

ritiene risolto il problema tutto italiano delle espropriazioni<br />

amministrative senza potere già solo con<br />

lo schermo formale di un provvedimento amministrativo<br />

valido ed efficace (3).<br />

Sarà pure una soluzione conforme alla giurisprudenza<br />

europea, ma non può non rilevarsi una distonia<br />

evidente con le riflessioni svolte dalla Consulta<br />

nella sentenza n. 293/2010 che dichiarò l’illegittimità<br />

costituzionale dell’art. 43 (4).<br />

Il contrasto della decisione del Consiglio di<br />

Stato con i principi espressi dalla Corte<br />

costituzionale<br />

Non corrisponde al vero l’idea che la bocciatura<br />

della previgente disciplina della acquisizione sanante<br />

fosse dipesa da ragioni meramente formali legate<br />

al censurato eccesso di delega.<br />

La Corte costituzionale evidenziò espressamente che<br />

il legislatore avrebbe potuto disciplinare in modi diversi<br />

la materia ed anche espungere del tutto la possibilità<br />

di acquisto connesso esclusivamente a fatti<br />

occupatori, garantendo la restituzione del bene al<br />

privato, in analogia con altri ordinamenti europei.<br />

La sentenza del Consiglio di Stato nel dichiarare<br />

l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale<br />

ignora, forse volutamente, le richiamate osservazioni<br />

della Consulta.<br />

Del resto l’impostazione consolidata del Consiglio<br />

di Stato è stata quella di ritenere sufficiente, ai fini<br />

della legittimità di una procedura espropriativa viziata<br />

ab origine, la presenza, anche a posteriori, di<br />

una manifestazione di potere della pubblica amministrazione<br />

valida ed efficace, trasfusa in un atto<br />

amministrativo.<br />

A riguardo occorre osservare che anche in relazione<br />

al vecchio art. 43 del d.P.R. n. 327/2001 il Consiglio<br />

di Stato si pronunciò affermando la palese infondatezza<br />

della questione di legittimità costituzionale<br />

(5). Solo in virtù di un’ordinanza di rimessione<br />

del giudice di prime cure, fu portata a cognizione<br />

del giudice delle leggi la sorte dell’acquisizione<br />

sanante (6). In quell’ordinanza di rimessione alla<br />

Consulta il giudice a quo con una condivisibile pro-<br />

vocazione lessicale definì il testo della occupazione<br />

sanante come lo strumento giuridico di legalizzazione<br />

dell’illegale (7).<br />

L’espressione rende l’idea delle conseguenze abnormi<br />

che un provvedimento di sanatoria postuma sia<br />

in grado di produrre.<br />

Di fatto un’azione amministrativa consumatasi contra<br />

legem acquisisce i caratteri della legittimità sulla<br />

base della retroattività prodotta dal provvedimento<br />

di acquisizione.<br />

Resta però l’innegabile dato di fatto che un diritto<br />

di proprietà possa essere svuotato dei suoi contenuti<br />

nel totale dispregio delle garanzie partecipative, atteso<br />

che l’atto di acquisizione non ha una genesi fisiologica<br />

di tipo procedimentale, ma nasce piuttosto<br />

da un comportamento (8).<br />

Eppure la novazione procedimentale avrebbe potuto<br />

essere la soluzione ideale per contemperare le ragioni<br />

di interesse pubblico con l’interesse privato<br />

correlato alla conservazione del diritto di proprietà.<br />

Anche l’attuale disciplina dell’acquisizione sanante,<br />

alla stregua di quella dichiarata incostituzionale riesce<br />

a cancellare d’un colpo tutela procedimentale e<br />

tutela processuale.<br />

L’applicazione dell’art. 42-bis nella fattispecie qui<br />

esaminata ne è una prova evidente, visti gli effetti<br />

paralizzanti scaturiti da una decisione amministrativa<br />

che vanifica ogni possibile opzione rimediale.<br />

Il Consiglio di Stato infatti, negando il benché minimo<br />

dubbio di legittimità costituzionale, accetta<br />

Note:<br />

(3) Su tutte vedi Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7472,<br />

in lexitalia.it, 2010, 10; Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2008, n.<br />

303, in lexitalia.it, 2008, 2.<br />

(4) A riguardo vedi G. D’Elia, Note a margine della illegittimità<br />

costituzionale per eccesso di delega legislativa, dell’istituto dell’acquisizione<br />

sanante; G. De Marzo, Acquisizione sanante, parametri<br />

costituzionali e Cedu, in Corriere giuridico, 2011, II, 1156-<br />

1161.<br />

(5) A riguardo vedi Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2010, n.<br />

997, in lexitalia.it, 2010, 2.<br />

(6) Cfr. Tar Campania, Napoli, sez. V, ordinanza 29 ottobre<br />

2008, n. 730, in lexitalia.it, 2008, 10.<br />

(7) Nell’ordinanza di rimessione del giudice a quo si evidenzia<br />

«che l’esercizio del potere autoritativo di acquisizione dell’area<br />

al proprio patrimonio indisponibile attraverso l’adozione di un atto<br />

amministrativo che consente di evitare la restituzione del bene<br />

e di sanare la commessa illegalità, ha assunto la natura di<br />

strumento ordinario, a mezzo del quale si legalizza l’illegale» in<br />

Tar Campania, sez. V, ordinanza 29 ottobre 2008, cit<br />

(8) A riguardo vedi A. Cariola, G. D’Allura, F. Florio (a cura di) I<br />

comportamenti della Pubblica Amministrazione, Atti del convegno<br />

di Catania, 17 e 18 novembre 2006, Torino, 2006; P. De Berardinis,<br />

L’individuazione del giudice deputato a giudicare sui<br />

comportamenti della P.A. in materia espropriativa: una questione<br />

infinita, inUrb. e App., 2006, 1194.<br />

854 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


un istituto giuridico che al contempo fa salva un’attività<br />

amministrativa sine titulo e rende improcedibile<br />

una domanda giudiziale fondata e coltivata per<br />

lungo tempo dal privato proprietario.<br />

Il quadro giuridico che ne esce ridimensiona il livello<br />

delle garanzie del diritto di proprietà che la<br />

Consulta aveva innalzato con la sentenza n. 293/<br />

2010.<br />

La pretesa del privato alla restituzione del fondo godeva<br />

nel caso di specie dei presupposti di fatto e di<br />

diritto per essere accolta, risultando tuttavia sterilizzata<br />

dall’applicazione di una norma retroattiva e<br />

quindi applicabile alle fattispecie consumatesi anche<br />

prima della sua entrata in vigore (9).<br />

Difatti la disposta applicazione dell’art. 42-bis nella<br />

presente fattispecie ha prodotto contemporaneamente<br />

tre diversi, ma ugualmente pregiudizievoli<br />

mutamenti della situazione di diritto: una modalità<br />

d’acquisto della proprietà illegittimamente atipica<br />

ha ottenuto d’un tratto il carattere della legittimità;<br />

il diritto alla restituzione di un bene, già accertato<br />

nella sua fondatezza è consequenzialmente venuto<br />

meno; la stessa ipotesi della corresponsione del risarcimento<br />

del danno è diventata impraticabile.<br />

L’illegittimità si aggrava considerando che il deficit<br />

di tutela processuale incide sulla sfera giuridica di<br />

un privato cui è stato negato il diritto alla partecipazione<br />

(10).<br />

Eppure tutela procedimentale e tutela processuale<br />

dovrebbero rappresentare inviolabili strumenti di<br />

difesa del cittadino, l’una necessaria, l’altra eventuale<br />

(11).<br />

È nella sede procedimentale che il privato dovrebbe<br />

poter esporre quelle ragioni giuridiche che, di<br />

fronte al diniego dell’amministrazione, possano essere<br />

riproposte quali censure in sede processuale.<br />

Né può parlarsi di un regime di alternatività in virtù<br />

del quale il soddisfacimento di una forma di tutela<br />

debba poi implicare l’impraticabilità dell’altra.<br />

Il fine giuridico perseguito dall’art. 42-bis ed espressamente<br />

dichiarato nella sentenza è l’equiparazione<br />

della situazione di fatto a quella di diritto. Risulta<br />

tuttavia difficile accettare la trasformazione automatica<br />

e con effetti retroattivi di un comportamento<br />

in un’attività amministrativa, laddove manchi,<br />

come nel caso di specie, il fondamento stesso dell’azione<br />

amministrativa, ossia il rispetto del modello<br />

procedimentale e delle garanzie ad esso collegate.<br />

Né pare che le ragioni del privato possano trovare<br />

miglior sorte nella sede di cognizione della legittimità<br />

del provvedimento di acquisizione sanante, vista<br />

la già dichiarata compatibilità dell’istituto con i<br />

principi espressi dalla Cedu.<br />

Giurisprudenza<br />

Edilizia ed urbanistica<br />

L’unica via d’uscita sembra essere l’auspicata affermazione<br />

di un indirizzo giurisprudenziale diverso<br />

che consenta di sottoporre alla Consulta la questione<br />

di costituzionalità dell’art. 42-bis (12).<br />

Del resto la vicenda qui evocata, lascia intravedere<br />

margini di fondatezza delle ragioni fatte valere dal<br />

privato proprio confrontando le argomentazioni già<br />

espresse dalla Consulta con gli effetti pregiudizievoli<br />

prodotti dall’applicazione dell’art. 42-bis sulla pretesa<br />

azionata dal privato espropriato.<br />

Il soggetto privato infatti di fronte all’eventualità<br />

che il collegio potesse ritenere ostativa alla richiesta<br />

di restituzione del fondo l’intervenuta novella<br />

dell’art. 42-bis, ha preliminarmente eccepito l’illegittimità<br />

costituzionale della norma sotto tutti i<br />

profili salvo l’eccesso di delega, già oggetto della<br />

sentenza della Corte n. 293/2010.<br />

I dubbi sulla compatibilità delle norme con i<br />

principi espressi dalla Cedu<br />

Il percorso logico argomentativo seguito dal Consiglio<br />

di Stato per dichiarare infondata la questione<br />

di legittimità costituzionale non convince perché<br />

appare al tempo stesso incompleto ed infondato nel<br />

merito.<br />

Dell’incompletezza in parte si è già detto allorché si<br />

è evidenziato che la decisione del Consiglio di Stato<br />

prescinde dal benché minimo riferimento alle riflessioni<br />

sviluppate dalla Consulta nel dichiarare<br />

l’illegittimità costituzionale della acquisizione sanante<br />

come disciplinata dall’art. 43 del d.P.R. n.<br />

327/2001. Ciò che tuttavia non abbiamo ancora<br />

Note:<br />

(9) Sul diritto alla restituzione del fondo in fattispecie anteriori all’entrata<br />

in vigore dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 vedi A.<br />

Mascellari, L’Adunanza Plenaria decide in modo favorevole in<br />

ordine alla restituzione dell’area in caso di realizzazione dell’opera<br />

pubblica su aree occupate, in Riv. amm. Rep. it., Giurisprudenza<br />

annotata, 2005.<br />

(10) Il problema della partecipazione al procedimento espropriativo<br />

è stato affrontato sia rispetto a procedure legittime sia rispetto<br />

a fattispecie ablatorie sine titulo; per le prime ipotesi vedi<br />

G. Leone, Espropriazione e principio della partecipazione, in Dir.<br />

e proc. amm., 2010, 2, 407; per la seconda ipotesi R. Conti, Atto<br />

di acquisizione sanante: legittimazione attiva, avvio del procedimento<br />

e presupposti per l’adozione, in Giur. merito, 2006, 5,<br />

1272.<br />

(11) Sulle garanzie processuali nell’ipotesi di acquisizione sanante<br />

I. Severino, Acquisizione sanante, giudicato e giudizio d’ottemperanza,<br />

in Urb. e app., 2008, 8, 984; G. Fabbrizzi, Domande<br />

risarcitorie e restitutorie per occupazioni illegittime: il punto sulla<br />

giurisdizione, in Danno e responsabilità, 2006, 5.<br />

(12) Sul punto vedi G. De Marzo, Occupazione appropriativa e<br />

risarcimento del danno, in Urb. e app., 2007, 12, 1512; L. De Lucia<br />

- M. Protto, Occupazione appropriativa e provvedimento ex<br />

art. 43 T.U. espropriazioni, in Urb. e app., 2008, 4, 516.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 855


Giurisprudenza<br />

Edilizia ed urbanistica<br />

evidenziato è che l’incompletezza dell’impianto motivazionale<br />

offerto dal Consiglio di Stato consente<br />

al contempo di cogliere l’infondatezza delle ragioni<br />

giuridiche addotte per negare i sospetti di incostituzionalità.<br />

Arriviamo così alla seconda chiave di lettura offerta<br />

dalla decisione qui esaminata, ossia la compatibilità<br />

in sé dell’istituto dell’acquisizione sanante con i<br />

principi affermati dalla Cedu.<br />

Trattasi di una compatibilità convintamente sostenuta<br />

dal Consiglio di Stato e pur tuttavia smentita<br />

dalle ripetute osservazioni della Consulta che minano,<br />

anche in ottica comunitaria, le fondamenta giuridiche<br />

dell’acquisizione sanante (13).<br />

Al di là del denunziato eccesso di delega che ha determinato<br />

l’incostituzionalità dell’art. 43, è possibile<br />

cogliere all’interno della sentenza n. 293/2010 della<br />

Consulta significative considerazioni sulla compatibilità<br />

delle espropriazioni indirette, anche legalizzate,<br />

con i principi della Cedu.<br />

Difatti proprio nella parte finale della sentenza n.<br />

293/2010 la Consulta, dopo aver evidenziato che il<br />

legislatore italiano avrebbe potuto risolvere il dilemma<br />

semplicemente stabilendo il diritto alla restituzione<br />

del fondo a favore del privato illegittimamente<br />

espropriato, ha sottolineato l’esistenza di rilievi<br />

sul punto provenienti dalla stessa Corte di<br />

Strasburgo che non ha lesinato critiche al fenomeno<br />

delle espropriazioni indirette tanto di derivazione<br />

pretoria quanto di origine legislativa.<br />

Il rilievo si rafforza proprio con il richiamo alla giurisprudenza<br />

europea che rifiuta l’ipotesi dell’espropriazione<br />

indiretta come alternativa ad una procedura<br />

ablatoria condotta nel rispetto delle regole.<br />

Su queste premesse la Corte si è spinta fino ad affermare<br />

che «Anche considerando la giurisprudenza<br />

di Strasburgo, non è affatto sicuro che la mera trasposizione<br />

in legge di un istituto in astratto suscettibile<br />

di perpetrare le stesse negative conseguenze<br />

dell’espropriazione indiretta, sia sufficiente di per sé<br />

a risolvere il grave vulnus al principio di legalità»<br />

(14).<br />

Il dubbio dell’inidoneità dell’acquisizione sanante a<br />

fungere da strumento giuridico di tutela del principio<br />

di legalità si rafforza di fronte agli effetti prodotti<br />

dall’applicazione dell’istituto e rivelati dalla decisione<br />

del Consiglio di Stato.<br />

Né pare che per un istituto giuridico di dubbia costituzionalità<br />

possa esistere un’interpretazione costituzionalmente<br />

orientata in grado di contenere le dimensioni<br />

del pregiudizio ingiusto che può sorgere ai<br />

danni del diritto di proprietà.<br />

Questa stessa vicenda processuale dimostra che in<br />

assenza di garanzie procedimentali non vi possa essere<br />

equiparazione fra atti e comportamenti perché<br />

l’atto erediterebbe inevitabilmente il vizio d’origine<br />

del comportamento assunto dall’Amministrazione<br />

nel dispregio delle regole.<br />

Note:<br />

(13) Sulla compatibilità dell’acquisizione sanante con i principi<br />

del diritto comunitario vedi, su tutte, Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre<br />

2010, n. 7472 nella parte in cui si afferma che «l’art. 43<br />

del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 rispetta i principi costituzionali<br />

ed i parametri imposti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo<br />

sulla scorta dei principi aventi diretta rilevanza nell’ordinamento<br />

interno ex art. 117 Cost. della Cedu, e segnatamente dell’art. 1<br />

del primo protocollo addizionale, secondo i quali non è consentito<br />

privare un soggetto della proprietà in assenza di un idoneo titolo<br />

previsto dalla legge, procedendo all’espropriazione indiretta<br />

o sostanziale».<br />

(14) Cfr. Corte Cost., sentenza 8 ottobre 2010, n. 293, cit.<br />

856 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


Appalti pubblici<br />

La recente giurisprudenza<br />

sui contratti della pubblica<br />

amministrazione<br />

acuradiDomenico Galli e Claudio Guccione<br />

Il periodo compreso tra la seconda metà del 2010 ed i primi mesi del 2012 appare caratterizzato da due linee<br />

direttrici seguite dalla giurisprudenza. Da un lato, infatti, vengono confermati e precisati orientamenti ormai<br />

pacifici in punto di ambito soggettivo di applicazione della disciplina dei contratti della pubblica amministrazione.<br />

Dall’altro lato, sono stati introdotti nuovi spunti di riflessione ed approfondimento con riguardo, ad<br />

esempio, alla questione delle cd. imprese pubbliche ed alla applicabilità ad esse del decreto legislativo 12<br />

aprile 2006, n. 163 (di seguito, d.lgs. n. 163/2006), alla questione della possibilità per le università di partecipare<br />

alle gare pubbliche in qualità di concorrenti, ovvero alla questione dell’in house a cascata.<br />

Premessa<br />

Il periodo compreso tra la seconda metà del 2010<br />

ed i primi mesi del 2012 appare caratterizzato da<br />

due linee direttrici seguite dalla giurisprudenza.<br />

Da un lato, infatti, vengono confermati e precisati<br />

orientamenti ormai pacifici in punto di ambito soggettivo<br />

di applicazione della disciplina dei contratti<br />

della pubblica amministrazione.<br />

Segnatamente, i giudici (i) hanno ulteriormente ribadito<br />

ed affinato la definizione di ‘‘organismo di<br />

diritto pubblico’’, nonostante la perdurante incertezza<br />

sulla qualificazione degli enti fiera, come si<br />

avrà modo di vedere più oltre, (ii) hanno avallato<br />

la scelta legislativa di una interpretazione ed applicazione<br />

restrittiva della nozione di società in house.<br />

A quest’ultimo riguardo, non si può non accennare<br />

sin d’ora alla ‘‘tormentata’’ vicenda della disciplina<br />

dei servizi pubblici locali. Disciplina che, nella sua<br />

formulazione originaria contenuta nell’art. 23-bis<br />

del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito<br />

in legge 6 agosto 2008, n. 133), è stata riconosciuta<br />

(quasi del tutto) costituzionalmente legittima<br />

dalla lunga ed articolata sentenza n. 325 del 17 novembre<br />

2010 della Corte costituzionale e dopo soli<br />

pochi mesi è stata espunta dall’ordinamento con il<br />

referendum del 12 e 13 giugno 2011, salvo poi essere<br />

riproposta, nelle sue linee essenziali, nell’art. 4<br />

del decreto legge 13 agosto 2011, convertito in legge<br />

14 settembre 2011 n. 148, modificato dall’art.<br />

Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

25 delle legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione<br />

del decreto legge n. 1/2012 (cd. decreto liberalizzazioni).<br />

Dall’altro lato, sono stati introdotti nuovi spunti di<br />

riflessione ed approfondimento con riguardo, ad<br />

esempio, alla questione delle cd. imprese pubbliche<br />

ed alla applicabilità ad esse del decreto legislativo<br />

12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, d.lgs. n. 163/<br />

2006), alla questione della possibilità per le università<br />

di partecipare alle gare pubbliche in qualità di<br />

concorrenti, ovvero alla questione dell’in house a<br />

cascata.<br />

Altra tematica di particolare interesse, infine, è<br />

quella relativa alla tassatività delle cause di esclusione<br />

di cui al c. 1-bis dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/<br />

2006, anch’essa oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali.<br />

Ambito soggettivo di applicazione della<br />

disciplina: a) le imprese pubbliche e<br />

l’Adunanza plenaria 18 agosto 2011, n. 16<br />

del Consiglio di Stato<br />

Di particolare interesse è l’Adunanza plenaria 18<br />

agosto 2011 n. 16 (1) con la quale il Consiglio di<br />

Nota:<br />

(1) Urb. e app., 2011, 10, 1177, nota di G.F. Nicodemo; Dir. e<br />

pratica amm., 2011, 10, 72, nota di Petullà; Foro Amm - CdS,<br />

2011, 2326.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 857


Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

Stato ha affrontato la problematica della disciplina<br />

applicabile agli appalti delle imprese pubbliche.<br />

In particolare, il Consiglio di Stato ha precisato<br />

che le imprese pubbliche (2) sono soggetti aggiudicatori<br />

con riguardo ai settori speciali ed alle stesse<br />

si applica la disciplina dettata dalla parte terza del<br />

d.lgs. n. 163/2006. Laddove, invece, operino nell’ambito<br />

dei settori ordinari - sempre che non siano<br />

qualificabili come organismi di diritto pubblico -<br />

non sono sottoposte alla disciplina del codice dei<br />

contratti.<br />

Aderendo alla seconda impostazione interpretativa<br />

prospettata dall’ordinanza di rimessione (3), il collegio<br />

ha chiarito che «l’impresa pubblica è comunque<br />

un’impresa e come tale agisce anch’essa con rischio,<br />

fine di lucro (2082 c. c.) e moduli privatistici».<br />

Di regola, pertanto, le imprese pubbliche non dovrebbero<br />

essere soggette al campo di applicazione<br />

del d.lgs. n. 163/2006. Ciò che rileva, tuttavia, unicamente<br />

per quanto attiene agli appalti nei settori<br />

ordinari.<br />

Quanto agli appalti nei settori speciali, la sottoposizione<br />

delle imprese pubbliche alle regole dell’evidenza<br />

pubblica si spiega in quanto i servizi relativi<br />

ai suddetti settori sono servizi di pubblica utilità rispetto<br />

ai quali è necessario garantire il gioco della<br />

concorrenza al fine di fronteggiare la naturale chiusura<br />

dei mercati causata dalla frequente condizione<br />

di monopolio degli esercenti esistenti (4).<br />

L’Adunanza plenaria, infine, enuclea gli appalti<br />

‘‘estranei’’ dall’applicazione del codice dei contratti.<br />

Tali sono quelli che non possono qualificarsi come<br />

ordinari, esclusi o speciali in quanto si collocano al<br />

di fuori dal campo di intervento delle direttive e<br />

dell’ordinamento comunitario (5).<br />

L’orientamento dell’Adunanza plenaria è stato immediatamente<br />

confermato da altre pronunce del<br />

Consiglio di Stato (6), sicché l’impresa pubblica è<br />

qualificabile come soggetto aggiudicatore soltanto<br />

per appalti affidati nei settori speciali con la conseguente<br />

applicazione delle norme di evidenza pubblica<br />

e attribuzione della giurisdizione al giudice<br />

amministrativo. Nell’analizzare la natura della società<br />

Porto Antico di Genova S.p.a., escludendo<br />

che la stessa possa essere qualificata come organismo<br />

di diritto pubblico, il Consiglio di Stato ha<br />

avuto occasione di individuare i caratteri identificativi<br />

della impresa pubblica e dell’organismo di diritto<br />

pubblico.<br />

Dopo avere premesso che le imprese pubbliche in<br />

forma societaria non sono riconducibili ad un modello<br />

unitario, il Collegio si sofferma sugli elementi<br />

di ‘‘eccentricità’’ delle società pubbliche rispetto a<br />

quelle di diritto privato.<br />

Differenze che si colgono sia sotto il profilo costituti-<br />

Note:<br />

(2) L’art. 3, c. 28, del d.lgs. n. 163/2006 così recita «Le ‘‘imprese<br />

pubbliche’’ sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici<br />

possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza<br />

dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi<br />

hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che<br />

disciplinano dette imprese.<br />

L’influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici,<br />

direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa,<br />

alternativamente o cumulativamente:<br />

a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;<br />

b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni<br />

emesse dall’impresa;<br />

c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio<br />

di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa».<br />

(3) Punti 27 e ss. dell’ordinanza di rimessione del 29 aprile 2011<br />

in http://giustizia - amministrativa.it.<br />

(4) Punto 31 dell’ordinanza di rimessione del 29 aprile 2011 e<br />

punto 27 della sentenza ove si precisa che «Tanto si desume<br />

dalla stessa matrice comunitaria della disciplina dei settori speciali<br />

[...] che mira a fronteggiare [...] la naturale chiusura dei mercati<br />

causata dalla frequente condizione di monopolio degli esercenti».<br />

Nello stesso senso, M. A. Sandulli, Impresa pubblica e regole di<br />

affidamento dei contratti, relazione al convegno Il regime giuridico<br />

dell’impresa pubblica, 24 gennaio 2008, secondo la quale<br />

«Come è stato correttamente sottolineato in dottrina, questa<br />

scelta di esenzione/assoggettamento è solo in apparenza contraddittoria,<br />

mentre trova la sua spiegazione nella ratio della normativa<br />

comunitaria sugli appalti, che è volta a garantire condizioni<br />

di non discriminazione non già tra gli appaltanti, ma tra i potenziali<br />

appaltatori. Essa pertanto non coinvolge di regola l’impresa<br />

pubblica, poiché questa è istituzionalmente sottoposta alle<br />

regole della concorrenza e dunque al funzionamento naturale<br />

del mercato e non ha quindi bisogno delle regole ‘‘artificiali’’ imposte<br />

ai soggetti che, per la loro natura o finalità pubblica, si sottraggono<br />

a quest’ultimo. In tale prospettiva l’assoggettamento<br />

delle imprese pubbliche alle regole degli appalti nei settori<br />

esclusi si spiega - al pari di tutta la disciplina sui settori esclusi -<br />

come un’eccezione, giustificata dal fatto che in questi settori la<br />

presenza di particolari interessi pubblici altera le condizioni di<br />

concorrenza in cui le imprese pubbliche normalmente opererebbero.<br />

Mentre, fuori da tali settori, le regole dell’evidenza pubblica<br />

non hanno ragione di esistere poiché operano quelle del mercato.<br />

E ciò trova conferma nel riferito art. 30, che, in linea con il<br />

408 considerando, coerentemente esclude l’applicazione della<br />

direttiva alle attività in concorrenza.<br />

La proposta interpretazione appare del resto in linea con quanto<br />

indicato dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitarie, che<br />

distinguono nettamente la nozione di impresa pubblica da quella<br />

di potere pubblico».<br />

Si veda, inoltre, il contributo di G.F. Nicodemo cit.<br />

(5) In quanto «da eseguirsi al di fuori del territorio dell’Unione<br />

(art. 15, direttiva 2004/18/Ce e art. 22, direttiva 2004/17/Ce) [o<br />

in quanto] aggiudicati dagli enti aggiudicatori dei settori speciali<br />

per fini diversi dall’esercizio delle attività nei settori speciali (art.<br />

20, direttiva 2004/17/Ce)», p. 35 della sentenza A.P. n. 16/2011;<br />

nota di Nicodemo in Urb. e app., cit., 1182. Sul punto, si veda<br />

anche Consiglio di Stato, sez. VI, 13 maggio 2011, n. 2919 in<br />

Foro Amm. - CdS, 2011, 5, 1618.<br />

(6) Consiglio di Stato, sez. VI, 20 marzo 2012, n. 1574 in<br />

www.giustizia-amministrativa.it.<br />

858 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


vo, potendo le società pubbliche essere costituite per<br />

effetto anche di una espressa previsione legislativa,<br />

sia sotto il profilo organizzativo, potendo il socio pubblico<br />

nominare amministratori e sindaci in misura<br />

proporzionale alla partecipazione al capitale sociale<br />

(ex art. 2449 c.c.), sia sotto il profilo teleologico, perseguendo<br />

la società pubblica un interesse pubblico.<br />

La VI sezione ha ritenuto che l’interesse pubblico<br />

sia compatibile con lo scopo di lucro che caratterizza,<br />

a livello tipologico, le società per azioni. Ciò<br />

che comporta, in linea generale, l’assoggettamento<br />

della società pubblica alla disciplina privatistica ed<br />

alla giurisdizione del giudice ordinario.<br />

Diversa è, poi, la fattispecie delle società pubbliche<br />

‘‘che svolgono attività amministrativa’’. Il collegio<br />

sofferma la propria attenzione sulla figura degli organismi<br />

di diritto pubblico che se, da un lato, possono<br />

assumere la veste giuridica di società per azioni,<br />

dall’altro lato svolgono attività di interesse generale<br />

a carattere non industriale o commerciale.<br />

In questo senso, precisa il Consiglio di Stato, «i<br />

compiti dell’ente vengono, pertanto, svolti non<br />

con metodo economico ma mediante l’esercizio di<br />

una attività che non implica assunzione del rischio<br />

di impresa». La presenza di tali caratteri si desume:<br />

– da un elemento ‘‘interno’’, i.e. l’esistenza di relazioni<br />

finanziarie con l’ente pubblico che assicurano,<br />

secondo diverse modalità, la dazione di risorse in<br />

grado di consentire la permanenza sul mercato dell’organismo;<br />

– da un elemento ‘‘esterno’’, i.e la mancanza di un<br />

mercato concorrenziale.<br />

Segue: b) organismo di diritto pubblico<br />

La sentenza n. 1574/2012 del Consiglio di Stato introduce,<br />

poi, alla complessa tematica attinente alla<br />

concreta individuazione degli organismi di diritto<br />

pubblico quali figure soggettive rientranti nell’ambito<br />

di applicazione del codice dei contratti.<br />

Ed invero, al di là delle definizioni contenute nella<br />

disciplina comunitaria e trasposte in quella interna<br />

(art. 3, c. 26, del d.lgs. n. 163/2006), l’individuazione<br />

degli organismi di diritto pubblico (7) non ha<br />

una risposta univoca ma postula sempre una attenta<br />

indagine casistica (8), lasciando, di fatto, agli organi<br />

giurisdizionali il compito di ‘‘snidare’’ i caratteri<br />

pubblicistici che si celano dietro strutture organizzative<br />

‘‘neutre’’ come quella societaria (9).<br />

Come noto, il dibattito interpretativo giurisprudenziale<br />

si è concentrato prevalentemente sul requisito<br />

relativo al perseguimento di interessi generali, aventi<br />

carattere non industriale o commerciale (10).<br />

Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

La giurisprudenza (11), anche comunitaria (12), è<br />

Note:<br />

(7) B. Mameli, L’organismo di diritto pubblico, profili sostanziali e<br />

processuali, Milano, 2003; M.P. Chiti L’organismo di diritto publbico<br />

e la nozione comunitaria di pubblica amministrazione, Bologna,<br />

2000; M. Libertini, Organismo di diritto pubblico, rischio di impresa<br />

e concorrenza: una relazione ancora incerta, inhttp://federalismi.it,<br />

(6 agosto 2008) secondo cui «La figura giuridica dell’‘‘organismo<br />

di diritto pubblico’’ fu a suo tempo costruita dalla giurisprudenza<br />

comunitaria, e poi recepita nelle direttive comunitarie sugli appalti,<br />

per colpire le situazioni di privatizzazione puramente formale di enti<br />

tradizionalmente pubblici, che pur conservavano, nella nuova forma<br />

giuridica (di solito s.p.a.), le caratteristiche funzionali salienti di<br />

cui erano tradizionalmente dotati; in altri termini, fu costruita per<br />

evitare che, attraverso privatizzazioni puramente formali, gli stati<br />

membri eludessero le direttive comunitarie sugli obblighi di sottoporre<br />

a ‘‘gare europee’’ gli acquisti rilevanti di beni e servizi da parte<br />

delle pubbliche amministrazioni».<br />

(8) Corte di giustizia, sentenza 10 novembre 1998, causa C -<br />

360/96, Gemeente Arnhem, punto 42: «Per quel che poi attiene<br />

al profilo relativo alla nozione di ‘‘bisogni di interesse generale<br />

aventi carattere non industriale o commerciale’’, non credo che<br />

la risposta da fornire al giudice di rinvio possa prescindere dalle<br />

peculiarità che caratterizzano ogni specifica situazione. Non mi<br />

pare dunque che in questa sede la Corte possa stabilire indici<br />

generali d’interpretazione della norma in questione che non<br />

prendono in considerazione il caso concreto. Siamo di fronte ad<br />

una disposizione che male si presta a ricevere interpretazioni<br />

generali ed astratte, proprio perché il legislatore comunitario ha<br />

inteso dare alla norma quel carattere schiettamente funzionale<br />

prima ricordato», in http://curia.europa.eu e http://eur-lex.europa.eu;<br />

Corte di Giustizia, sez. V, sentenza 22 maggio 2003, causa<br />

C-18/01, Taitotalo, punto 59: «Al fine di determinare se tale<br />

bisogno [generale, n.d.a.] sia privo di carattere industriale o<br />

commerciale, spetta al giudice nazionale valutare le circostanze<br />

nelle quali tale società è stata costituita, tra cui, in particolare,<br />

l’assenza dello scopo lucrativo, la mancata assunzione dei rischi<br />

connessi a tale attività, nonché l’eventuale finanziamento pubblico<br />

dell’attività in esame», in http://curia.europa.eu e http://<br />

eur-lex.europa.eu, nonché in http://www.ipsoa.it/giornaledidirittoamministrativo<br />

con nota di commento di C. Guccione.<br />

(9) Corte di giustizia, sentenza 15 maggio 2003, causa C-214/<br />

00, p. 31 e 53 relativa alla circostanza che alla nozione di organismo<br />

di diritto pubblico deve essere data un’interpretazione funzionale<br />

http://eur-lex.europa.eu.<br />

(10) Corte di giustizia, sez. V, sentenza 22 maggio 2003, causa<br />

C-18/01, Taitotalo, cit., p. 47, secondo cui i bisogni d’interesse<br />

generale, privi di carattere industriale o commerciale, da un lato,<br />

sono soddisfatti in modo diverso dall’offerta di beni e servizi sul<br />

mercato; dall’altro lato, per motivi connessi all’interesse generale,<br />

lo Stato intende provvedere direttamente al soddisfacimento<br />

di questi bisogni o comunque mantenere in tale ambito un’influenza<br />

dominante.<br />

Cfr. Corte di giustizia, sentenza 10 maggio 2001, causa C- 22399<br />

e C-260/99, Agorà S.r.l., p. 51; Consiglio di Stato, sez. VI, 17 settembre<br />

2002, n. 4711 in Osservatorio dir. amm., R.GarofolieR.<br />

Chieppa(acuradi)inDir. & formaz., Milano, 2002, 11, 1574 e ss.<br />

(11) Cassazione civile, sez. un., 9 maggio 2011, n. 10068, in Foro<br />

amm. - CdS, 2011, 6, 1838; da segnalare anche Consiglio di Stato,<br />

sez. V, 30 giugno 2011, n. 3892 che, nel qualificare il Geie Traforo<br />

del Monte Bianco quale organismo di diritto pubblico in quanto<br />

emanazione di concessionari autostradali a loro volta qualificati come<br />

organismi di diritto pubblico, ha statuito che «qualunque organismo<br />

venga creato dal concessionario autostradale, esso sarà tenuto<br />

al rispetto degli obblighi di evidenza pubblica nella stessa misura<br />

in cui vi è tenuto il concessionario autostradale di cui è emanazione»<br />

in Foro amm. - CdS, 2011, 6, 2103.<br />

(12) Cassazione Civile, sez. un., 7 aprile 2010, n. 8225 che ha<br />

escluso la qualificazione di organismo di diritto pubblico del Cen-<br />

(segue)<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 859


Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

concorde nel ritenere che «la mancanza di concorrenza<br />

sul mercato, la mancanza del perseguimento<br />

di uno scopo di lucro a titolo principale, la mancanza<br />

di assunzione di rischi collegati a tale attività,<br />

nonché il finanziamento pubblico eventuale dell’attività<br />

in questione» costituiscono indici sintomatici<br />

del perseguimento di un interesse generale di carattere<br />

non industriale o commerciale e quindi dell’esistenza<br />

di un organismo di diritto pubblico (13).<br />

L’organismo non deve essere istituito esclusivamente<br />

per lo specifico fine non industriale e commerciale,<br />

ma è sufficiente che tra i vari fini perseguiti<br />

vi sia anche, e non principalmente, quello previsto<br />

dalla norma (14).<br />

Ancora acceso è, infine, il dibattito intorno alla<br />

esatta qualificazione degli enti fiera quali organismi<br />

di diritto pubblico.<br />

Ed invero, la giurisprudenza amministrativa continua<br />

a registrare orientamenti contrastanti sul punto.<br />

La sesta sezione del Consiglio di Stato (15), infatti,<br />

pur consapevole che l’orientamento prevalente<br />

(16) é volto ad escludere gli enti fieristici dal novero<br />

degli organismi di diritto pubblico, ha ritenuto<br />

che la società Fiere Internazionali di Bologna S.p.a.<br />

costituisca un caso a sé e che possa essere, pertanto,<br />

qualificato come organismo di diritto pubblico.<br />

Secondo il Collegio «appare chiaro [...] che l’organizzazione<br />

di eventi fieristici soddisfi un interesse di<br />

carattere generale, il quale trascende quello propriamente<br />

commerciale dei soggetti invitati, nella misura<br />

in cui la gestione di spazi pubblici (realizzati<br />

con risorse pubbliche) concorre a realizzare un effetto<br />

promozionale del territorio e soddisfa il bisogno<br />

dei cittadini utenti a fruire di un’offerta qualificata<br />

di esposizioni». Inoltre, il Consiglio di Stato<br />

ha ritenuto non dirimente la circostanza che i soggetti<br />

pubblici non detenessero la maggioranza del<br />

capitale sociale di Fiere Internazionali di Bologna<br />

Note:<br />

(segue nota 12)<br />

tro Agroalimentare di Napoli S.c.p.a. in quanto, pur essendo costituito<br />

con partecipazione maggioritaria del capitale pubblico,<br />

svolge la propria attività su criteri di rendimento, di efficacia e di<br />

redditività ed opera in un ambiente concorrenziale, in Foro<br />

Amm.- CdS, 2010, 5, 979; Corte di giustizia, sentenza 16 ottobre<br />

2003, causa 283-00, p. 81, e Corte di giustizia, sentenza 10<br />

novembre 1998, causa C-360/96, p. 43, in http://curia.europa.eu<br />

e http://eur-lex.europa.eu; sul requisito del finanziamento maggioritario<br />

pubblico, la Corte di giustizia, sentenza 3 ottobre 2000,<br />

causa C-380/98, The Queen, (in Racc. 2000, I-08035; nonché in<br />

Corte di Giustizia e Tribunale delle Comunità Europee - Osservatorio,<br />

E. Chiti (a cura di) in questa Rivista, 2000, 12, 1230), ha<br />

chiarito che l’espressione ‘‘finanziata’’ da una o più amministra-<br />

zioni aggiudicatrici contenuta nell’art. 1, lett. b), secondo comma,<br />

terzo trattino, delle direttive del Consiglio 18 giugno 1992,<br />

n. 92/50 Cee, che coordina le procedure di aggiudicazione degli<br />

appalti pubblici di servizi, 14 giugno 1993, 93/36/Cee, che coordina<br />

le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture,<br />

e 14 giugno 1993, 93/37/Cee, coordina le procedure di aggiudicazione<br />

degli appalti pubblici di lavori, deve essere interpretata<br />

nel senso che essa comprende le sovvenzioni ed i finanziamenti<br />

concessi da una o più amministrazioni aggiudicatrici al fine<br />

di promuovere lavori di ricerca, come pure contributi per borse<br />

di studio destinate a studenti, corrisposti alle università dalle<br />

autorità locali competenti in materia di pubblica istruzione di studenti<br />

nominativamente designati. Non costituiscono, invece, finanziamento<br />

pubblico ai sensi delle dette direttive le somme<br />

versate da una o più amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito<br />

di un contratto di prestazione di servizi comprendente lavori di<br />

ricerca, ovvero a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi<br />

comprendente lavori di ricerca, ovvero a titolo di corrispettivo<br />

per la prestazione di altri servizi, quali perizie od organizzazione<br />

di conferenze. L’espressione ‘‘in modo maggioritario’’, contenuta<br />

nell’art. 1, lrtt. B), secondo comma, terzo trattino, delle direttive<br />

92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE, deve essere intensa nel<br />

senso di più della metà. Per giungere ad una corretta valutazione<br />

della percentuale di finanziamento pubblico di un dato organismo,<br />

occorre tenere conto dell’insieme delle entrate delle quali<br />

tale organismo si avvale, ivi comprese quelle derivanti da un’attività<br />

commerciale.<br />

In dottrina, E. Chiti, La nozione di amministrazione aggiudicatrice,<br />

inquesta Rivista, 2001, 4, 414; R. Garofoli, Sviluppi in tema<br />

di giurisdizione amministrativa e regole costituzionali: organo diretto,<br />

nozione comunitaria di amministrazione aggiudicatrice, riparto<br />

per blocchi di materie (D.Lgs. n. 80/98), inForo It., 1999,<br />

III, 180.<br />

In alternativa al requisito del finanziamento maggioritario, si ricorda<br />

il requisito del controllo della gestione dell’organismo da<br />

parte di soggetti pubblici. In tal senso, Corte di giustizia, sentenza<br />

1 febbraio 2001, causa C-237/99, p. 48, 49 e 55 in Racc. I-<br />

939. Il criterio del controllo e della gestione non è soddisfatto<br />

nel caso di un mero controllo a posteriori perché, per definizione,<br />

un tale controllo non consente ai poteri pubblici di influenzare<br />

le decisioni dell’organismo interessato in materia di appalti<br />

pubblici. Soddisfa, per contro, detto criterio una situazione in<br />

cui, da un lato, i poteri pubblici verificano non solo i conti annuali<br />

dell’organismo considerato, ma anche l’esattezza, la regolarità,<br />

l’economicità, la redditività e la razionalità dell’amministrazione<br />

corrente, e, dall’altro lato, gli stessi poteri pubblici sono autorizzati<br />

a visitare i locali e gli impianti aziendali del suddetto organismo<br />

e a riferire sul risultato di tali verifiche a un ente locale che<br />

detenga, tramite un’altra società, il capitale dell’organismo di cui<br />

trattasi (cfr. Corte di giustizia, sentenza 27 febbraio 2003, causa<br />

C-373/00, p. 70-74, in http://eur-lex.europa.eu)<br />

(13) C. Franchini, Mercato unico concorrenziale e pubbliche amministrazioni<br />

(il caso degli organismi di diritto pubblico e delle<br />

società in house), ingiustamm.it, 28 giugno 2010.<br />

(14) Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2011, n. 3013 «La qualificazione<br />

come organismo di diritto pubblico non determina di per<br />

sé l’esonero dal rispetto delle regole della concorrenza se in fatto<br />

tale soggetto abbia agito come operatore economico; infatti,<br />

un soggetto può contemporaneamente svolgere attività economiche<br />

rilevanti ai fini antitrust accanto ad attività di natura pubblicistica»,<br />

in Foro Amm. - CdS, 5, 1637; Cassazione Civile, sez.<br />

un., 8 febbraio 2006, ord. n. 2637 in http://www.giustamm.it.<br />

(15) Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 6835 in Foro<br />

Amm. - CdS, 2011, 12, 3801.<br />

(16) Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2008, n. 1913 (in Foro Amm.<br />

- CdS, 2008, 4, II, 1215) e Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2008,<br />

n. 2764 (in Foro Amm. - CdS, 2008, 6, 1806) che hanno ritenuto<br />

non qualificabili come organismi di diritto pubblico, rispettivamente,<br />

l’Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari e la Fiera di<br />

Galatina e del Salento s.p.a.<br />

860 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


S.p.a. stante i loro diffusi poteri di ingerenza desumibili<br />

dalla organizzazione dell’ente.<br />

Di contrario avviso si è espresso il Tar Toscana<br />

(17) che ha escluso Fiera Firenze S.p.A. dal novero<br />

degli organismi di diritto pubblico in quanto<br />

ente operante secondo criteri di rendimento, di efficacia<br />

e di redditività in un ambito concorrenziale.<br />

Segue: c) società in house e società miste<br />

Sempre di particolare interesse, poi, è la tematica<br />

relativa alla disciplina delle società in house e delle<br />

società miste con particolare riferimento agli affidamenti<br />

diretti ed al divieto di extraterritorialità.<br />

Come noto, l’affidamento in house risponde alla volontà<br />

dell’amministrazione di soddisfare le proprie<br />

esigenze non già rivolgendosi al mercato bensì avvalendosi<br />

di proprie strutture societarie talmente<br />

compenetrate con l’apparato amministrativo da costituirne<br />

una sorta di longa manus, di talché non ricorre<br />

la necessità di applicare ad esse le procedure<br />

di evidenza pubblica di cui al codice dei contratti<br />

nell’affidamento di contratti pubblici.<br />

Si tratta, in altri termini, della cosiddetta ‘‘autoproduzione’’<br />

da parte della pubblica amministrazione<br />

in quanto la società in house, infatti, «agisce come<br />

un organo dell’amministrazione dal punto di vista<br />

sostanziale» (18).<br />

E tanto sulla base del fatto che l’ente pubblico esercita<br />

sulla società in house un controllo analogo a<br />

quello esercitato sui propri uffici e servizi.<br />

In proposito, la giurisprudenza (19) ha accolto una<br />

nozione restrittiva di ‘‘controllo analogo’’, che viene<br />

ricondotto nell’esercizio da parte dell’ente affidante<br />

di un’influenza determinante sia sugli obiettivi<br />

strategici che sulle decisioni importanti delle società<br />

partecipate. La mera detenzione in mano pubblica<br />

dell’intero capitale sociale non è un elemento<br />

Note:<br />

(17) Tar Toscana Firenze, sez. I, 30 dicembre 2010, n. 6877, in<br />

Foro Amm. - Tar, 2010, 12, 3821.<br />

(18) Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2010, n. 7214 in Foro<br />

Amm. - CdS, 2010, 9, 1884 e in http://appaltiecontratti.it.; M. Libertini,<br />

Le società di autoproduzione in mano pubblica: controllo<br />

analogo, destinazione prevalente dell’attività ed autonomia statutaria,<br />

in http://www.federalismi.it. (16 novembre 2011).<br />

(19) Tar Lombardia, Milano, 22 marzo 2012, n. 892 in cui viene rilevato<br />

che «Nel caso di in house providing, in particolare, il requisito<br />

del ‘‘controllo analogo’’, idoneo ad escludere la sostanziale<br />

terzietà dell’affidatario domestico rispetto al soggetto affidante, è<br />

da ritenersi sussistente solo in presenza di un potere assoluto di<br />

direzione, coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto<br />

partecipato da parte dell’ente controllante-affidante, che consenta<br />

cioè a quest’ultimo di dettare le linee strategiche e di influire in<br />

modo effettivo ed immediato sulle decisioni dell’affidatario.<br />

Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

Il requisito del ‘‘controllo analogo’’ postula un rapporto che lega<br />

gli organi societari della società affidataria con l’ente pubblico affidante,<br />

in modo che quest’ultimo sia in grado, con strumenti pubblicistici<br />

o con mezzi societari di derivazione privatistica, di indirizzare<br />

‘‘tutta’’ l’attività sociale attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento.<br />

Deve trattarsi di una relazione equivalente, ai fini<br />

degli effetti pratici - pur se non identica in ragione della diversità<br />

del modulo organizzatorio - ad una relazione di subordinazione gerarchica,<br />

che si verifica quando sussiste un controllo gestionale e<br />

finanziario stringente dell’ente pubblico sul soggetto societario.<br />

È reputato altresì necessario che il consiglio di amministrazione<br />

della s.p.a. affidataria in house non abbia rilevanti poteri gestionali<br />

e che l’ente pubblico affidante, eserciti, pur se con moduli<br />

societari su base statutaria, poteri di ingerenza e di condizionamento<br />

superiori a quelli tipici del diritto societario, caratterizzati<br />

da un margine di rilevante autonomia della governance rispetto<br />

alla maggioranza azionaria (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sentenza 3<br />

aprile 2007, n. 1514). Risulta, pertanto, indispensabile che le decisioni<br />

più importanti siano sempre sottoposte al vaglio preventivo<br />

dell’ente affidante» in http:// dejure.giuffre.it.<br />

Ancora, Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 13 gennaio 2012, n. 44 che ha<br />

riportato un dettagliato elenco di elementi sintomatici da cui desumere<br />

l’esistenza di un rapporto di controllo analogo «In particolare:a)lostatutodellasocietànon<br />

deve consentire che una quota<br />

del capitale sociale, anche minoritaria, possa essere alienata a<br />

soggetti privati (Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2006, n. 5072); b)<br />

il consiglio di amministrazione della società non deve avere rilevanti<br />

poteri gestionali e all’ente pubblico controllante deve essere<br />

consentito esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto<br />

societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale (Cons.<br />

Stato., sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514); c) l’impresa non deve avere<br />

acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo<br />

dell’ente pubblico e che risulterebbe, tra l’altro: dall’ampliamento<br />

dell’oggetto sociale; dall’apertura obbligatoria della società,<br />

a breve termine, ad altri capitali; dall’espansione territoriale dell’attività<br />

della società a tutta l’Italia e all’estero (Corte giustizia Ce: 10<br />

novembre 2005, C-29/04, Mödling o Commissione c. Austria; 13<br />

ottobre 2005, C-458/03, Parking Brixen); d) le decisioni più importanti<br />

devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante<br />

(Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2007, n. 5). In sostanza si ritiene<br />

che il solo controllo societario totalitario non sia garanzia della<br />

ricorrenza dei presupposti dell’in house, occorrendo anche<br />

un’influenza determinante da parte del socio pubblico, sia sugli<br />

obiettivi strategici che sulle decisioni importanti (Corte giustizia<br />

Ce, 11 maggio 2006, C-340/04, società Carbotermo e Consorzio<br />

Alisei c. Comune di Busto Arsizio). Ne consegue che l’in house<br />

esclude la terzietà, poiché l’affidamento avviene a favore di un<br />

soggetto il quale, pur dotato di autonoma personalità giuridica, si<br />

trova in condizioni di soggezione nei confronti dell’ente affidante<br />

che è in grado di determinarne le scelte, e l’impresa è anche sotto<br />

l’influenza dominante dell’ente. Da ultimo (Cons. Giust. Amm.<br />

Reg. Sic. 4 settembre 2007, n. 719), sempre in aggiunta alla necessaria<br />

totale proprietà del capitale da parte del soggetto pubblico,<br />

si è ritenuto essenziale il concorso dei seguenti ulteriori fattori,<br />

tutti idonei a concretizzare una forma di controllo che sia effettiva,<br />

e non solo formale o apparente: a) il controllo del bilancio; b) il<br />

controllo sulla qualità della amministrazione; c) la spettanza di poteri<br />

ispettivi diretti e concreti; d) la totale dipendenza dell’affidatario<br />

diretto in tema di strategie e politiche aziendali. L’in house, così<br />

come costruito dalla giurisprudenza comunitaria, sembra rappresentare,<br />

più che un modello di organizzazione dell’amministrazione,<br />

un’eccezione alle regole generali del diritto comunitario, le<br />

quali richiedono la previa gara» (Cons. Stato, Ad. plen., 3 marzo<br />

2008, n. 1)» in Foro Amm. - Tar, 2012, 1, 295.<br />

Nello stesso senso Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, 7 aprile 2011,<br />

n. 304 in Foro Amm. - Tar, 2011, 4, 1431; Tar Toscana, Firenze,<br />

sez. I, 13 giugno 2011, 1041, in Foro Amm. - Tar, 2011, 6,<br />

18902; Corte giustizia, 10 settembre 2009, Sea S.r.l., C-573, p.<br />

65; Corte giustizia, sentenza 11 maggio 2006, Agesp, C-340/04,<br />

p. 35; Corte giustizia, 13 ottobre 2005, Parking Brixen, C-458/<br />

03, p. 65, tutte in http://curia.europa.eu e http://eur-lex.europa.eu.;<br />

Fimmanò, Le società pubbliche, 2011, 62.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 861


Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

sufficiente per stabilire la sussistenza del requisito in<br />

parola.<br />

Sempre con riferimento al requisito del ‘‘controllo<br />

analogo’’, altra tematica oggetto di intervento giurisprudenziale<br />

è stata quella relativa all’ipotesi in cui<br />

il capitale pubblico della società partecipata sia distribuito<br />

tra più enti pubblici (cd. in house ‘‘frantumato’’).<br />

In tal caso, l’orientamento consolidato della giurisprudenza<br />

(20) è nel senso di ritenere che se la società<br />

è costituita da più enti locali è necessario che<br />

gli stessi, alla stregua di un unico soggetto composito,<br />

esercitino il controllo nella prospettiva sostanzialistica<br />

comunitaria.<br />

Di particolare interesse, poi, è il parere con il quale<br />

il Consiglio di Stato ha escluso la possibilità del cosiddetto<br />

in house «a catena» (21) in quanto la disciplina<br />

dell’istituto dell’in house deve essere interpretata<br />

restrittivamente e costituisce una eccezione alle<br />

regole dell’evidenza pubblica imposte dal diritto<br />

comunitario.<br />

Nella fattispecie esaminata dal Collegio, si discuteva<br />

della possibilità di qualificare come in house una<br />

società partecipata in parte da Anas S.p.a., a sua<br />

volta società in house dello Stato italiano, ed in parte<br />

dalla Regione Veneto.<br />

Il parere citato richiama l’attenzione su un ulteriore<br />

elemento caratteristico della disciplina sull’affidamento<br />

in house.<br />

Secondo il collegio, infatti, l’in house non costituisce<br />

un principio generale, ma è un principio derogatorio<br />

di carattere eccezionale che consente, e<br />

non obbliga, i legislatori nazionali a prevedere tale<br />

forma di affidamento.<br />

Ciò che è stato autorevolmente ribadito dalla Corte<br />

costituzionale (22) in occasione dell’esame di legittimità<br />

dell’art. 23-bis del d.lgs. n. 112/2008, successivamente<br />

abrogato per effetto degli esiti referendari<br />

del 12 e 13 giugno 2011.<br />

In particolare, la Corte ha dato atto del fatto che la<br />

disciplina nazionale sull’affidamento dei servizi pubblici<br />

locali appare più restrittiva di quella comunitaria.<br />

Ed invero, da un lato, la normativa comunitaria<br />

consente, ma non impone, agli stati membri di prevedere,<br />

in via di eccezione e per alcuni casi determinati,<br />

la gestione diretta del servizio pubblico da<br />

parte dell’ente locale e, dall’altro lato, lo Stato italiano,<br />

facendo uso della sfera di discrezionalità attribuitagli<br />

dall’ordinamento comunitario al riguardo,<br />

ha scelto di vietare di regola la gestione diretta dei<br />

servizi pubblici locali.<br />

La Corte, infatti, ha individuato gli elementi carat-<br />

terizzanti della disciplina interna della gestione diretta<br />

dei servizi pubblici locali di rilevanza economica<br />

rispetto alla disciplina comunitaria:<br />

La disciplina nazionale è volta a vietare, sostanzialmente,<br />

il ricorso all’affidamento diretto;<br />

In relazione all’affidamento della gestione dei servizi<br />

alle società miste, la normativa interna prevede<br />

un limite di partecipazione del socio privato (scelto<br />

mediante la cd. ‘‘doppia gara’’) non inferiore al<br />

40%;<br />

L’affidamento diretto presuppone non soltanto la<br />

ricorrenza dei requisiti individuati dalla giurisprudenza<br />

comunitaria, ma anche il rispetto di altre<br />

condizioni in punto di pubblicità della scelta<br />

(23).<br />

Note:<br />

(20) Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 13 gennaio 2012, n. 44, cit., secondo<br />

cui «nel caso di affidamento in house conseguente alla<br />

istituzione da parte di più enti locali di una società di capitali da<br />

essi interamente partecipata per la gestione di un servizio pubblico,<br />

il controllo analogo a quello che ciascuno di essi esercita<br />

sui propri servizi, deve intendersi assicurato anche se svolto<br />

non individualmente ma congiuntamente dagli enti associati, deliberando<br />

se del caso anche a maggioranza, ma a condizione<br />

che il controllo sia effettivo, dovendo il requisito del controllo<br />

analogo essere verificato secondo un criterio sintetico e non<br />

atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica<br />

sull’ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato<br />

dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una<br />

verifica della posizione di ogni singolo ente; occorre in particolare,<br />

verificare, che il consiglio di amministrazione della società di<br />

capitali affidataria in house non abbia rilevanti poteri gestionali,<br />

e che l’ente pubblico affidante (rispettivamente la totalità dei soci<br />

pubblici) eserciti(no), pur se con moduli societari su base statutaria,<br />

poteri di ingerenza e condizionamento superiori a quelli<br />

tipici del diritto societario caratterizzati da un margine di rilevante<br />

autonomia della governance rispetto alla maggioranza azionaria,<br />

sicché risulta indispensabile, che le decisioni più importanti<br />

siano sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante o, in caso<br />

di in house frazionato, alla totalità degli enti pubblici soci»;<br />

nello stesso senso Tar Liguria, Genova, sez. II, 18 febbraio<br />

2012, n. 225 in Foro Amm. - Tar, 2012, 2, 400; Cons. Stato, sez.<br />

V, 8 marzo 2011, n. 1447 in Foro Amm. - CdS, 2011, 3, 902 e in<br />

Urb. e app., 2011, 8, 957 con nota di F. Leggiadro, Gli affidamenti<br />

in house alle società pluripartecipate; Consiglio di Stato,<br />

sez. V, 24 settembre 2010, n. 7092, Foro Amm. - CdS, 2010, 9,<br />

1881.<br />

(21) Cons.Stato, sez. I, 24 giugno 2011, parere n. 2577 in http://<br />

giustizia-amministrativa.it.<br />

(22) Corte Cost., 17 novembre 2010, n. 325 in http://cortecostituzionale.it;<br />

Urb. e app., 2011, 1, 48, nt. di S. Musolino, La riforma<br />

dei servizi pubblici locali è costituzionalmente legittima e<br />

compatibile con l’ordinamento comunitario; Il Corr. Giur., 2011,<br />

6, 770, nt. di C. M. Aiello, La Consulta «salva» la riforma dei servizi<br />

pubblici locali dalle censure regionali (ma ammette il referendum<br />

abrogativo).<br />

(23) Corte Cost., n. 325/2010, cit., p. 6.1 «Tale scelta, proprio<br />

perché reca una disciplina pro concorrenziale piú rigorosa rispetto<br />

a quanto richiesto dal diritto comunitario, non è da questo imposta<br />

- e, dunque, non è costituzionalmente obbligata, ai sensi<br />

del primo comma dell’art. 117 Cost., come sostenuto dallo Stato<br />

-, ma neppure si pone in contrasto - come sostenuto, all’op-<br />

(segue)<br />

862 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


L’approccio restrittivo (24) all’istituto dell’in house<br />

emerge dalla formulazione sia dell’(ormai abrogato)<br />

art. 23-bis del d.lgs. n. 112/2008, sia della nuova disciplina<br />

introdotta dall’art. 4 del d.l. n. 138/2011,<br />

convertito in legge n. 148/2011 e successivamente<br />

modificato dall’art. 25 della legge n. 27/2012.<br />

Segnatamente, quest’ultima disposizione ha inteso<br />

colmare la lacuna normativa venutasi a creare a seguito<br />

dell’abrogazione referendaria dell’art. 23-bis<br />

del d.l. n. 112/2008 (convertito in legge n. 133/<br />

2008 e modificato dalla legge n. 99/2009 e 166/<br />

2009).<br />

Ed invero, a seguito dell’abrogazione dell’art. 23-bis<br />

del d.l. n. 112/2008 e s.m.i., come peraltro rilevato<br />

dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del<br />

26 gennaio 2011, non sarebbe potuta conseguire<br />

«alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale<br />

articolo [segnatamente, le disposizioni incompatibili<br />

contenute nell’art. 113 del Tuel]» con la conseguente<br />

«applicazione immediata nell’ordinamento<br />

italiano della normativa comunitaria relativa alle<br />

regole concorrenziali minime in tema di gara ad<br />

evidenza pubblica per l’affidamento della gestione<br />

di servizi pubblici di rilevanza economica».<br />

In coerenza con la scelta del nostro ordinamento di<br />

limitare quanto più possibile il ricorso all’affidamento<br />

diretto e in una prospettiva del tutto pro<br />

concorrenziale, l’art. 4 del d.l. n. 138/2011 e s.m.i.<br />

ha introdotto una disciplina volta a promuovere la<br />

liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza<br />

economica e a restringere il campo di applicazione<br />

degli affidamenti diretti (peraltro consentiti soltanto<br />

se il valore economico del servizio oggetto<br />

dell’affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva<br />

di euro 200.000 (25)).<br />

Quanto al divieto di svolgere attività extramoenia,<br />

secondo il c. 33 dell’art. 4 del d.l. n. 138/2011:<br />

(i) le società in house (ovverosia, le società, le loro<br />

controllate, controllanti e controllate da una medesima<br />

controllante, anche non appartenenti a Stati<br />

membri dell’Unione europea, che, in Italia o all’estero,<br />

gestiscono di fatto o per disposizioni di legge,<br />

di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici<br />

locali in virtù di affidamento diretto, di una<br />

procedura non ad evidenza pubblica) ovvero<br />

(ii) le società miste non costituite con la gara a<br />

doppio oggetto di cui al c. 12 (a differenza di quanto<br />

previsto dall’art. 23-bis, c. 9, del d.l. n. 112/2008<br />

che estendeva il divieto anche alle società miste<br />

costituite con la gara a doppio oggetto),<br />

(iii) nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle<br />

reti, degli impianti e delle altre dotazioni patri-<br />

moniali degli enti locali, qualora separata dall’attività<br />

di erogazione dei servizi,<br />

non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori<br />

ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi<br />

o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente,<br />

né tramite loro controllanti o altre società<br />

che siano da essi controllate o partecipate, né<br />

partecipando a gare. Il divieto opera per tutta la durata<br />

della gestione e non si applica alle società quotate<br />

in mercati regolamentati e alle società da queste<br />

direttamente o indirettamente controllate ai<br />

sensi dell’art. 2359 c.c., nonché al socio selezionato<br />

con gara a doppio oggetto ed alle relative società<br />

miste.<br />

Ciò introduce un interessante parallelismo con il<br />

divieto di attività extraterritoriali previsto dalla disciplina<br />

dettata dall’art. 13 del decreto legge 4 luglio<br />

2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto<br />

2006, n. 148 e s.m.i., per le società a capitale interamente<br />

pubblico o misto costituite per lo svolgimento<br />

di attività strumentali alla pubblica amministrazione.<br />

Note:<br />

(segue nota 23)<br />

Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

posto, dalle ricorrenti - con la citata normativa comunitaria, che,<br />

in quanto diretta a favorire l’assetto concorrenziale del mercato,<br />

costituisce solo un minimo inderogabile per gli Stati membri. È<br />

infatti innegabile l’esistenza di un ‘‘margine di apprezzamento’’<br />

del legislatore nazionale rispetto a princípi di tutela, minimi ed<br />

indefettibili, stabiliti dall’ordinamento comunitario con riguardo<br />

ad un valore ritenuto meritevole di specifica protezione, quale la<br />

tutela della concorrenza ‘‘nel’mercato e ‘‘per’’ il mercato. Ne deriva,<br />

in particolare, che al legislatore italiano non è vietato adottare<br />

una disciplina che preveda regole concorrenziali - come sono<br />

quelle in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento<br />

di servizi pubblici - di applicazione piú ampia rispetto a quella richiesta<br />

dal diritto comunitario. L’identità del ‘‘verso’’ delle discipline<br />

interna e comunitaria esclude, pertanto, ogni contrasto od<br />

incompatibilità anche per quanto riguarda la indicata terza differenza».<br />

(24) Da ricordare, in proposito, la sentenza n. 307 del 20 novembre<br />

2009 (in http://cortecostituzionale.it) con la quale la Corte<br />

Costituzionale ha riconosciuto la legittimità di una disposizione<br />

regionale (segnatamente art. 49, c. 4, della legge regionale<br />

Lombardia n. 18/2006) che, in deroga alla legge statale, ammette,<br />

per l’affidamento di un servizio pubblico di rilevanza economica,<br />

unicamente il ricorso alla gara pubblica, escludendo sia<br />

l’affidamento in house, sia quello alla società mista.<br />

Più di recente, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 3 giugno<br />

2011, n. 10, p. 34.1, in http://giustizia-amministrativa.it, ha<br />

evidenziato l’«evidente disfavore del legislatore nei confronti<br />

della costituzione e del mantenimento da parte delle amministrazioni<br />

pubbliche (ivi comprese le Università) di società commerciali<br />

con scopo lucrativo, il cui campo di attività esuli dall’ambito<br />

delle relative finalità istituzionali, né risulti comunque coperto<br />

da disposizioni normative di specie (secondo il modello delle<br />

c.d. ‘società di diritto singolare’)»; Urb. e app., 2011, 12, 1456,<br />

nt. di S. Spuntarelli, Questioni interpretative in ordine alla costituzione<br />

di società commerciali da parte delle Università.<br />

(25) Art. 4, c. 14, d.l. n. 138/2011 e s.m.i.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 863


Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

In relazione a queste ultime, è da ricordare il recente<br />

intervento dell’Adunanza plenaria 4 agosto<br />

2011, n. 17 del Consiglio di Stato secondo cui «Sono<br />

applicabili alle società controllate da società<br />

strumentali e costituite con capitale di queste gli<br />

stessi limiti ex art 13 d.l. n. 223/2006 che valgono<br />

per le società controllanti, ove si tratti di attività<br />

inerenti a settori preclusi a queste ultime. Infatti,<br />

l’utilizzazione di capitali di una società strumentale<br />

per partecipare, attraverso la creazione di una società<br />

di terzo grado, a gare ad evidenza pubblica comporterebbe,<br />

sia pure indirettamente, l’elusione del<br />

divieto di svolgere attività diverse da quelle consentite<br />

a soggetti che godano di una posizione di<br />

mercato avvantaggiata» (26).<br />

Soggetti cui possono essere affidati i<br />

contratti pubblici<br />

Sempre con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione<br />

del codice dei contratti, ma dalla prospettiva<br />

dei soggetti affidatari di contratti pubblici,<br />

si deve segnalare la determinazione 21 ottobre<br />

2010, n. 7 (27) dell’Autorità di vigilanza sui contratti<br />

pubblici.<br />

Quest’ultima, aderendo a quanto statuito dalla Corte<br />

di giustizia, sez. IV, 23 dicembre 2009, causa C-<br />

305/08 (28), CoNISMA, ha riconosciuto che anche<br />

enti pubblici non economici (nella fattispecie<br />

un consorzio universitario) possano partecipare a<br />

gare indette per l’affidamento di prestazioni corrispondenti<br />

ai loro fini istituzionali, ferma restando,<br />

in ogni caso, una accurata analisi casistica (29).<br />

Soggetti ammessi alle gare: a) tassatività<br />

cause di esclusione<br />

Come è noto il 13 maggio 2011 è entrato in vigore<br />

il d.l. n. 70/2011, c.d. decreto sviluppo, convertito<br />

in legge 12 luglio 2011, n. 106.<br />

L’art. 4 del decreto citato ha apportato rilevanti<br />

novità in materia di contratti pubblici, tra le quali,<br />

ai fini che qui interessano, l’introduzione di un<br />

nuovo c. 1-bis all’art. 46 del codice dei contratti, ai<br />

sensi del quale le stazioni appaltanti possono escludere<br />

i candidati o i concorrenti «in caso di mancato<br />

adempimento alle prescrizioni previste dal presente<br />

codice e dal regolamento e da altre disposizioni<br />

di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta<br />

sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta,<br />

per difetto di sottoscrizione o di altri elementi<br />

essenziali ovvero in caso di non integrità del plico<br />

contenente l’offerta o la domanda di partecipazione<br />

o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi,<br />

tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete,<br />

che sia stato violato il principio di segretezza delle<br />

offerte; i bandi e le lettere di invito non possono<br />

contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione.<br />

Dette prescrizioni sono comunque nulle» (30).<br />

Note:<br />

(26) Secondo il Consiglio di Stato «Il presupposto per l’applicazione<br />

della norma di cui all’art. 13 d.l. n. 223/2006 anche alle società<br />

di terza generazione è che la società costituita o posseduta<br />

dall’ente locale svolga servizi strumentali per lo stesso. Infatti,<br />

in presenza di tale circostanza, la finalità del d.l. n. 223 di evitare<br />

effetti distorsivi della libera concorrenza, si persegue non<br />

solo vietando le attività diverse da quelle classificabili come<br />

strumentali rispetto alle finalità dell’ente pubblico, ma anche vietando<br />

la partecipazione delle società strumentali ad altre società.<br />

In effetti, l’alterazione della libera concorrenza può realizzarsi<br />

anche in via mediata, ossia fruendo dei vantaggi derivanti dall’investimento<br />

del capitale di una società strumentale in altro soggetto<br />

societario costituito con finalità neppure indirettamente<br />

strumentali, ma anzi intrinsecamente imprenditoriali», Urb. e<br />

app., 2011, 12, 1416, nt. di F. Dello Sbarba, L’art. 13 del decreto<br />

Bersani e le società di terzo grado tra servizi strumentali e servizi<br />

pubblici locali.<br />

(27) Avcp, Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo<br />

34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono<br />

essere affidati i contratti pubblici, inhttp://avcp.it. del 7 ottobre<br />

2010<br />

(28) Corte giustizia, 23 dicembre 2009, C-305/08, p. 34, 35 e 43,<br />

in http://curia.europa.eu e http://eur-lex.europa.eu secondo cui<br />

«un’interpretazione restrittiva della nozione di «operatore economico»<br />

avrebbe come conseguenza che i contratti conclusi tra<br />

amministrazioni aggiudicatrici e organismi che non agiscono in<br />

base a un preminente scopo di lucro non sarebbero considerati<br />

come «appalti pubblici», potrebbero essere aggiudicati in modo<br />

informale e, in tal modo, sarebbero sottratti alla norme comunitarie<br />

in materia di parità di trattamento e di trasparenza, in contrasto<br />

con la finalità delle medesime norme».<br />

La dottrina ha segnalato che la sentenza in questione si inserisce<br />

«in un trend volto ad ampliare il novero dei soggetti cui è<br />

consentita la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica,<br />

al di là della loro forma giuridica, del fatto che godano o meno di<br />

contribuzioni pubbliche, ovvero ancora della stessa precipua finalità<br />

per cui sono stati costituiti», Urb. e app., 2010, 5, 559, nt.<br />

di L. De Pauli, La partecipazione delle Università alle procedure<br />

ad evidenza pubblica. Ciò che ha, nondimeno, sollevato alcune<br />

perplessità (G. Pace, Consorzi di Università: ammessi alle gare<br />

‘‘con riserva’’, inEnti non Profit, 2010, 5, 19) in relazione alle<br />

conseguenze sulla concorrenza derivanti dalla posizione di privilegio<br />

di un operatore economico che riceve finanziamenti pubblici<br />

e che decide di partecipare ad un pubblico appalto.<br />

(29) Avcp, det. 7/2010, «Resta ferma la necessità di effettuare,<br />

caso per caso, un esame approfondito dello statuto di tali persone<br />

giuridiche al fine di valutare gli scopi istituzionali per cui sono<br />

state costituite. [...] In altri termini, anche se non ricompresi nell’elenco<br />

di cui all’articolo 34 del codice, qualora i soggetti giuridici<br />

in questione annoverino, tra le attività statutariamente ammesse,<br />

quella di svolgere compiti aventi rilevanza economica<br />

possono, limitatamente al settore di pertinenza, - e se in possesso<br />

dei requisiti richiesti dal singolo bando di gara - partecipare<br />

a procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di contratti<br />

aventi ad oggetto servizi compatibili con le rispettive attività istituzionali».<br />

(30) La disposizione, che trova applicazione generalizzata sia ai<br />

settori ordinari che ai settori speciali (in virtù di quanto disposto<br />

all’art. 206, c. 1, del codice, come modificato dall’art. 4, c. 2,<br />

(segue)<br />

864 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


In sintesi, la novella richiamata ha introdotto nel<br />

nostro ordinamento il principio della tassatività<br />

delle cause di esclusione, in ragione del quale le<br />

stazioni appaltanti potranno procedere all’esclusione<br />

di un operatore economico unicamente nei casi<br />

di (i) mancato adempimento delle prescrizioni previste<br />

dal codice, dal Regolamento e da altre disposizioni<br />

di legge; (ii) incertezza assoluta sul contenuto<br />

o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione<br />

o di altri elementi essenziali; (iii) non integrità<br />

del plico contenente l’offerta o la domanda<br />

di partecipazione o altre irregolarità relative alla<br />

chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le<br />

circostanze concrete, che sia stato violato il principio<br />

di segretezza delle offerte.<br />

Mentre non sorgono particolari difficoltà con riferimento<br />

alle ipotesi di mancato adempimento delle<br />

prescrizioni normative la cui violazione è sanzionata<br />

espressamente con l’esclusione dalla gara (31),<br />

più problematica appare l’ipotesi di violazione di<br />

norme che non comminino espressamente l’esclusione<br />

dalla procedura.<br />

Come visto, infatti, in tali ipotesi, la stazione appaltante<br />

potrà disporre l’esclusione dalla gara unicamente<br />

ove la violazione riscontrata comporti (i)<br />

l’incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, per<br />

difetto di un elemento essenziale, (ii) incertezza assoluta<br />

sulla provenienza dell’offerta, per difetto di<br />

sottoscrizione o di altri elementi essenziali e (iii)<br />

non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda<br />

di partecipazione tale da far ritenere, secondo<br />

le circostanze concrete, che sia stato violato il<br />

principio di segretezza delle offerte.<br />

Si intende, pertanto, fornire un breve quadro riepilogativo<br />

della giurisprudenza amministrativa formatasi<br />

in materia di cause di esclusione con specifico<br />

riferimento alle violazioni ricondotte nel campo di<br />

applicazione dell’art. 46, comma 1-bis, del codice,<br />

per poi soffermarsi sulle pronunce rese con riferimento<br />

alla carenza dei requisiti generali ex art. 38,<br />

d.lgs. n. 163/2006.<br />

Numerose sono state le pronunce che nel corso degli<br />

ultimi mesi hanno avuto ad oggetto la riconducibilità<br />

o meno di violazioni di norme non sanzionate espressamente<br />

con l’esclusione, nel campo di applicazione<br />

del nuovo art. 46, c. 1-bis, d.lgs. n. 163/2006. Deve<br />

poi registrarsi, sul tema, la predisposizione da parte<br />

dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di un<br />

documento (32) finalizzato ad effettuare una consultazione<br />

con le categorie interessate, volta a fornire<br />

indicazioni in merito alle modalità applicative della<br />

novella in commento ed all’individuazione delle singole<br />

cause tassative di esclusione derivanti da una<br />

corretta interpretazione dell’art. 46, c. 1-bis, del codicedeicontratti(aifinidell’adozione<br />

dei bandi tipo<br />

di cui all’art. 64, c. 4-bis, del codice).<br />

Con riferimento all’incertezza assoluta sul contenuto<br />

dell’offerta, l’Autorità, con il documento di consultazione<br />

sopra richiamato, ha rilevato che, mentre<br />

risulta del tutto legittima l’esclusione pronunciata a<br />

causa della mancata indicazione del riferimento<br />

della gara cui l’offerta è rivolta, oppure dell’apposizione<br />

di un’indicazione del tutto errata o generica,<br />

sul plico esterno generale, contenente le buste componenti<br />

l’offerta, non può invece, comportare l’esclusione<br />

la mancata o errata indicazione dei riferimenti<br />

della gara su uno o più delle buste interne,<br />

sempre che tale indicazione sia comunque apposta<br />

sul plico esterno debitamente sigillato.<br />

Sul punto, l’Autorità ha, inoltre, affermato che,<br />

nelle ipotesi di gare divise in più lotti, la mancata<br />

indicazione sul plico generale esterno del lotto per<br />

il quale l’offerta è presentata, ferma restando l’identificabilità<br />

della gara nel suo complesso e la chiara<br />

riferibilità dei documenti componenti l’offerta ad<br />

uno o più lotti, non dovrebbe comportare di per sé<br />

l’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza<br />

dell’offerta (33).<br />

Sempre con riferimento alla causa di esclusione in<br />

commento, relativa all’incertezza assoluta sul contenuto<br />

o sulla provenienza dell’offerta, la giurispru-<br />

Note:<br />

(segue nota 30)<br />

Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

lett. ee), d.l. n. 70/2011), si applica alle procedure i cui bandi o<br />

avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore<br />

del decreto legge (14 maggio 2011), nonché, in caso di<br />

contratti stipulati senza previa pubblicazione di bandi o avvisi, alle<br />

procedure per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge,<br />

non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le<br />

offerte (art. 4, c. 3, d.l. n. 70/2011).<br />

(31) Ad esempio, art. 75, c. 8, d.lgs. n.163/2006 ai sensi del<br />

quale «l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno<br />

di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per<br />

l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113, qualora l’offerente<br />

risultasse affidatario».<br />

(32) Il documento di consultazione dell’Autorità per la vigilanza sui<br />

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recante ‘‘Prime indicazioni<br />

sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo<br />

del lavoro’’ è reperibile sul sito internet dell’Autorità www.avcp.it.<br />

(33) Sul punto si veda Tar Toscana, Firenze, sez. II, 6 novembre<br />

2009, n. 1587, in www.giustizia-amministrativa.it, che ha ritenuto<br />

illegittima l’esclusione pronunciata nei confronti di un’impresa che<br />

aveva omesso di indicare chiaramente sul plico contenente l’offerta<br />

il lotto o i lotti di partecipazione. Il Tar ha, in sintesi, ritenuto sufficiente<br />

l’indicazione sul plico generale del riferimento alla gara nel<br />

suo complesso, affermando che «la dichiarazione apposta sul plico<br />

inviato dalle ricorrenti appare rispettosa dei requisiti formali pretesi<br />

dal capitolato d’oneri, ed è in relazione a tale profilo - vale a dire alla<br />

inesigibilità, da parte dell’amministrazione, di formule prestabilite<br />

per indicare sul plico esterno i lotti oggetto della partecipazione alla<br />

gara - che il gravame risulta fondato e risulta essere accolto».<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 865


Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

denza amministrativa ha, inoltre, avuto modo di affermare<br />

la legittimità dell’esclusione disposta nei<br />

casi di (i) mancata allegazione della fotocopia di un<br />

documento di identità riguardante le generalità del<br />

sottoscrittore (34) e (ii) mancanza di un’offerta<br />

specifica e conforme alla lex specialis (35).<br />

Numerose pronunce hanno, poi, avuto ad oggetto<br />

la causa di esclusione in discorso (incertezza assoluta<br />

sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta)<br />

con riferimento, però, all’ipotesi di difetto di sottoscrizione.<br />

A tale riguardo l’Autorità ha avuto modo di affermare<br />

che (i) la sottoscrizione costituisce elemento<br />

essenziale dell’offerta, in quanto ha la funzione di<br />

ricondurre al suo autore l’impegno di effettuare la<br />

prestazione oggetto dell’appalto ed assicurare contemporaneamente<br />

la provenienza, nonché la serietà<br />

e l’affidabilità della stessa e (ii) la funzione propria<br />

della sottoscrizione rende la stessa condizione essenziale<br />

per l’ammissibilità dell’offerta e la sua mancanza<br />

determina la nullità dell’offerta e la conseguente<br />

irricevibilità della stessa, anche in mancanza di<br />

esplicita comminatoria della lex specialis (36).<br />

Sul punto, il Consiglio di Stato ha di recente affermato<br />

che la sottoscrizione deve essere apposta in<br />

calce al documento al quale si riferisce, non essendo<br />

equiparabile ad una sottoscrizione siffatta la firma<br />

apposta unicamente in apertura del documento<br />

stesso, oppure sul frontespizio di un testo composto<br />

di più pagine, in quanto «è soltanto con la firma in<br />

calce che si esprime il senso della consapevole assunzione<br />

della paternità di un testo e della responsabilità<br />

in ordine al suo contenuto» (37).<br />

Secondo l’orientamento espresso dall’Autorità di<br />

vigilanza (38), maggiore incertezza suscita, invece,<br />

la riconducibilità o meno nel campo di applicazione<br />

del nuovo art. 46, c. 1-bis, del codice, dell’ipotesi<br />

di mancata allegazione, alle dichiarazioni ex<br />

d.P.R. n. 445/2000, della copia del documento di<br />

identità del sottoscrittore. Tale eventualità è stata<br />

in passato ritenuta idonea a giustificare l’esclusione<br />

dalla gara, in quanto una dichiarazione priva di copia<br />

del documento di identità del sottoscrittore<br />

non avrebbe potuto dispiegare gli effetti certificativi<br />

previsti dalla corrispondente fattispecie normativa<br />

(39). Si tratterà, pertanto, di verificare se, a<br />

fronte della novella introdotta all’art. 46, dal d.l. n.<br />

70/2011, l’omessa allegazione di copia del documento<br />

di identità alle dichiarazioni rese ai sensi del<br />

d.P.R. n. 445/2000, verrà confermata, come si ritiene,<br />

quale causa di esclusione.<br />

Con riferimento, poi, all’istituto dell’avvalimento,<br />

il giudice amministrativo si è di recente soffermato<br />

Note:<br />

(34) Tar Lazio, Roma, sez. I-bis, 6 dicembre 2011, n. 9597, in<br />

www.appaltiecontratti.it, in cui è affermato che «la mancata allegazione<br />

della fotocopia di un valido documento di identità riguardante<br />

le generalità del sottoscrittore concreta proprio la fattispecie<br />

prevista dalla novella normativa qui invocata: ncertezza<br />

assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto<br />

di sottoscrizione o di altri elementi essenziali».<br />

(35) Tar Umbria, sez. I, 22 dicembre 2011, n. 401, in Foro amm.<br />

-Tar 2011, 12, 3910, relativa ad una fattispecie avente ad oggetto<br />

l’esclusione di un operatore che, pur avendo sottoscritto il capitolato<br />

speciale in tutte le sue pagine, ha poi presentato un’offerta<br />

non conforme a quanto previsto dal capitolato medesimo.<br />

Il Tar ha ritenuto legittima l’esclusione rilevando che «La sottoscrizione<br />

del capitolato non comporta dunque che, in sede di<br />

formulazione dell’offerta, tale volontà sia automaticamente rispettata,<br />

a prescindere dal suo concreto contenuto, in quanto<br />

può accadere che l’offerta effettivamente presentata sia diversa<br />

da quanto previsto dal capitolato ed espressamente accettato.<br />

Nel descritto contesto, la mancanza di un’offerta specifica e<br />

conforme alla lex specialis non costituisce dunque una mera carenza<br />

documentale, ma determina un’incertezza sul contenuto<br />

dell’offerta, che ne giustifica l’esclusione anche alla stregua di<br />

quanto disposto dal nuovo e più rigoroso art. 46, c.1-bis, del codice<br />

dei contratti pubblici, peraltro inapplicabile ratione temporis».<br />

(36) Avcp, parere n. 225 del 16 dicembre 2010, in www.avcp.it,<br />

dove si legge che l’offerta economica «è una dichiarazione unilaterale,<br />

contenente l’impegno negoziale di eseguire la prestazione<br />

richiesta dalla lex specialis verso un determinato corrispettivo<br />

economico. La sottoscrizione ne costituisce elemento essenziale<br />

perché ha la funzione di ricondurre al suo autore l’impegno<br />

di effettuare la prestazione oggetto dell’appalto verso il corrispettivo<br />

indicato nell’offerta medesima, ed ha la funzione di assicurare<br />

contemporaneamente la provenienza, la serietà, l’affidabilità<br />

dell’offerta stessa ( cfr. Avcp parere n. 78 del 30 luglio<br />

2009). Proprio tale funzione rende la sottoscrizione condizione<br />

essenziale per l’ammissibilità dell’offerta, sia sotto il profilo formale,<br />

sia sotto il profilo sostanziale e pertanto la sua mancanza<br />

inficia la validità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta<br />

determinando la nullità dell’offerta e la conseguente irricevibilità<br />

della stessa anche in mancanza di una esplicita comminatoria<br />

della lex specialis, a garanzia della par condicio dei<br />

partecipanti nonché dell’attendibilità dell’offerta».<br />

Sulla sottoscrizione dell’offerta quale elemento essenziale e sulla<br />

legittimità dell’esclusione disposta nelle ipotesi di mancata<br />

sottoscrizione si veda anche Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio<br />

2011, n. 528, in Foro Amm. - CdS, 2011, 1, 183, e Tar Veneto,<br />

Sez. I, 13 febbraio 2012, n. 226, Foro Amm. - Tar, 2012, 2, 388.<br />

(37) Cons. Stato, Sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317, in www.appaltiecontratti.it.<br />

(38) AVCP, documento di consultazione recante ‘‘Prime indicazioni<br />

sui bandi tipo: tassatività cause di esclusione e costo del<br />

lavoro’’, cit.<br />

(39) Sul punto si veda, Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2011, n.<br />

2579, in Foro amm. - CdS, 2011, 5, 1573; il Collegio ha affermato<br />

la legittimità dell’esclusione disposta in ragione della mancata<br />

allegazione, alle dichiarazioni ex d.P.R. n. 445/2000, di copia del<br />

documento di identità del sottoscrittore, in quanto «la mancata<br />

allegazione, alla dichiarazione sostitutiva od all’istanza, della copia<br />

del documento di identità del sottoscrittore rende l’atto non<br />

in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente<br />

fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una<br />

forma essenziale stabilita dalla legge (Cons. Stato, V, 12 giugno<br />

2009, n. 3690), essendo stato chiarito che ‘‘allegazione al testo<br />

della dichiarazione sostitutiva di volta in volta rilasciata di un valido<br />

documento di identità, lungi dal costituire un vuoto formalismo,<br />

costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore,<br />

configurandosi come l’elemento della fattispecie normativa<br />

(segue)<br />

866 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


sulla sottoscrizione delle dichiarazioni di cui all’art.<br />

49, c. 2, del codice dei contratti (40).<br />

A tale riguardo il G.A. ha avuto modo di rilevare<br />

l’essenzialità della sottoscrizione della dichiarazione<br />

con cui l’impresa ausiliaria si impegna a mettere i<br />

propri mezzi a disposizione del concorrente. Tale<br />

dichiarazione è stata, infatti, qualificata dal tribunale<br />

amministrativo, quale elemento essenziale dell’offerta<br />

la cui carenza comporta inevitabilmente<br />

l’incertezza assoluta sul contenuto e sulla provenienza<br />

dell’offerta (41) e, quindi, l’esclusione, anche<br />

ove non espressamente previsto dalla lex specialis.<br />

Diverse pronunce hanno, poi, avuto ad oggetto l’ipotesi<br />

di omessa dichiarazione di subappalto di cui<br />

all’art. 118, c. 2, n. 1, d.lgs. n. 163/2006 (42).<br />

La carenza di siffatta dichiarazione, come è noto,<br />

preclude al concorrente la possibilità di ricorrere al<br />

subappalto nei casi di aggiudicazione. Ciò che non<br />

è chiaro è se tale omissione possa comportare ex se<br />

l’esclusione dalla procedura di gara.<br />

Occorre distinguere l’ipotesi in cui l’impresa che intenda<br />

ricorrere al subappalto sia comunque in possesso<br />

dei requisiti richiesti dalla lex specialis, dall’ipotesi<br />

in cui l’impresa concorrente intenda ricorrere<br />

al subappalto proprio per supplire alla carenza di<br />

determinati requisiti di partecipazione.<br />

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, mentre nel<br />

primo caso, la carenza della dichiarazione di cui all’art.<br />

118, c. 2, n. 1), del codice dei contratti, non<br />

dovrebbe comportare l’esclusione dalla procedura di<br />

gara, in quanto il soggetto affidatario sarebbe comunque<br />

in possesso di tutti i requisiti richiesti per<br />

l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto,<br />

diverso sarebbe il caso in cui il concorrente non<br />

possa dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti<br />

dalla lex specialis. In tali ipotesi, infatti, l’omessa<br />

o non conforme dichiarazione di subappalto<br />

dovrebbe comportare l’esclusione dalla gara del<br />

concorrente che si troverebbe, di fatto, non in grado<br />

di eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto<br />

(43).<br />

Sempre con riferimento alla dichiarazione di subappalto,<br />

di cui all’art. 118, c. 2, n. 1), del codice, il<br />

Consiglio di Stato ha, altresì, affermato, che, ove il<br />

concorrente non sia in possesso di tutti i requisiti<br />

richiesti dalla lex specialis, quest’ultimo non solo deve<br />

obbligatoriamente presentare la dichiarazione in<br />

discorso, ma tale dichiarazione deve anche contenere<br />

la puntuale indicazione dell’impresa subappaltatrice,<br />

pena l’esclusione dalla procedura (44).<br />

Diverse pronunce hanno, poi avuto ad oggetto la<br />

cauzione provvisoria di cui all’art. 75, del codice<br />

dei contratti, il quale sanziona espressamente con<br />

l’esclusione unicamente il mancato impegno del fi-<br />

Note:<br />

(segue nota 39)<br />

Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

teleologicamente diretto a comprovare (per di più, con la surricordata<br />

valenza di monito), non tanto (melius, non soltanto) le<br />

generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso<br />

di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata<br />

persona fisica’’ (Cons. Stato, V, 4 novembre 2004, n. 7140;<br />

cfr. anche: VI, 4 giugno 2009, n. 3442; 13 luglio 2009, n.<br />

4420)».<br />

(40) Tar Milano, Sez. I, 7 marzo 2012, n. 728, in www.appaltiecontratti.it<br />

secondo il quale «sia le dichiarazioni di scienza relative<br />

al possesso dei requisiti che le manifestazione di volontà diretta<br />

a contrarre l’impegno di messa a disposizione dei mezzi a<br />

favore del partecipante alla gara richiedono la sottoscrizione in<br />

originale del rappresentante legale dell’impresa ausiliaria».<br />

(41) Tar Milano, sentenza n. 728/2012, cit. «ciò che, sicuramente<br />

deve escludersi è che possa mancare la sottoscrizione dell’impegno<br />

della società ausiliaria di mettere a disposizione dei<br />

propri mezzi a favore della società offerente. Si tratta, infatti, di<br />

un impegno che deve essere contratto anche nei confronti della<br />

stazione appaltante, divenendo un elemento integrativo dell’offerta<br />

(senza il quale la prestazione promessa non è giuridicamente<br />

e praticamente realizzabile; per una fattispecie analoga<br />

Tar Lazio, sez. III, Roma, 4 giugno 2008, n. 5477). Deve, perciò<br />

applicarsi anche a tale dichiarazione il principio giurisprudenziale<br />

secondo cui assolvendo la sottoscrizione la funzione di assicurare<br />

provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta,<br />

essa costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità,<br />

la cui mancanza ne inficia, pertanto, la validità e la ricevibilità<br />

senza che sia necessaria, ai fini dell’esclusione, una espressa<br />

previsione della legge di gara (Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio<br />

2011, n. 528). A ciò si aggiunga che la mancata sottoscrizione<br />

dell’offerta è considerata dall’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006<br />

(novellato dal d.l. n. 70 del 2011) come causa tassativa di esclusione<br />

in quanto ne rende incerta la provenienza».<br />

(42) L’art. 118, c. 2, n. 1), del Codice richiede «che i concorrenti<br />

all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso di<br />

esecuzione, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o<br />

le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e<br />

forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo».<br />

(43) Cons. Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 6708, in www.appaltiecontratti.it,<br />

secondo il quale «questo Collegio non ritiene di<br />

doversi discostare dall’opposto orientamento seguito dal primo<br />

giudice, largamente prevalente e anche di recente ribadito dalla<br />

Sezione, secondo cui l’incompleta o erronea dichiarazione del<br />

concorrente relativa all’esercizio della facoltà di subappalto è suscettibile<br />

di comportare l’esclusione dello stesso dalla gara nel<br />

solo caso in cui questo risulti sfornito in proprio della qualificazione<br />

per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare,<br />

determinando negli altri casi effetti unicamente in fase esecutiva,<br />

sotto il profilo dell’impossibilità di ricorrere al subappalto come<br />

dichiarato» (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2009, nr.<br />

3696; Cons. Stato, sez. VI, 22 settembre 2008, nr. 4572; Cons.<br />

Stato, sez. IV, 6 giugno 2008, nr. 2683).<br />

(44) Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2508, in www.appaltiecontratti.it.<br />

Con tale pronuncia il Supremo Collegio ha affermato<br />

che «Ad avviso del Collegio, la tesi del Tribunale merita<br />

di essere condivisa per la parte in cui ritiene che la previsione di<br />

cui al comma 2 dell’art. 118 (in tema di dichiarazione di subappalto)<br />

del codice dei contratti debba essere intesa nel senso<br />

che:<br />

– la dichiarazione in questione possa essere limitata alla mera<br />

indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole<br />

(segue)<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 867


Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

deiussore di cui al c. 8 della disposizione in commento.<br />

A tale riguardo la giurisprudenza amministrativa<br />

sembra aver radicalmente mutato orientamento a<br />

seguito della novella introdotta all’art. 46, c. 1-bis,<br />

del codice dei contratti.<br />

Prima delle modifiche apportate dal c.d. decreto<br />

sviluppo, infatti, la giurisprudenza era concorde nel<br />

ritenere che essendo la cauzione provvisoria finalizzata<br />

a garantire la serietà dell’offerta, essa costituisse<br />

parte integrante della stessa e non elemento di corredo,<br />

che la stazione appaltante potesse richiedere<br />

liberamente; pertanto, sarebbe stata conforme alla<br />

normativa l’esclusione disposta in ragione della<br />

mancata presentazione della stessa, pur in assenza<br />

di un’espressa previsione in tal senso da parte della<br />

lex specialis (45).<br />

A seguito dell’introduzione dell’art. 46, c. 1-bis, invece,<br />

il Consiglio di Stato, discostandosi dall’orientamento<br />

sino ad allora seguito, ha affermato l’illegittimità<br />

dell’esclusione disposta in ragione della<br />

mancata o irregolare presentazione della cauzione<br />

provvisoria, non essendo tale esclusione comminata<br />

da alcuna disposizione di legge (46).<br />

Tra le pronunce giurisprudenziali alcune hanno,<br />

poi, riguardato, la dichiarazione di avvenuto sopralluogo.<br />

Il giudice amministrativo è stato, infatti,<br />

chiamato a decidere in merito agli effetti scaturenti<br />

da un eventuale mancanza di siffatta dichiarazione<br />

da parte del concorrente in sede di gara.<br />

A tale riguardo l’Autorità di vigilanza, con il documento<br />

di consultazione sopra richiamato (47) ha rilevato<br />

la legittimità dell’esclusione dalla gara nelle<br />

ipotesi di omessa allegazione della dichiarazione di<br />

avvenuto sopralluogo.<br />

Ad avviso dell’Autorità, infatti, sebbene l’art. 162,<br />

c. 2, d.P.R. n. 207/2010 (prima art. 71, c. 2, d.P.R.<br />

n. 554/99), nel fare riferimento alla presa visione<br />

dei luoghi di esecuzione dei lavori, non preveda<br />

espressamente la sanzione dell’esclusione per le ipotesi<br />

di mancata produzione della dichiarazione di<br />

avvenuto sopralluogo, tale esclusione dovrebbe essere<br />

ritenuta conforme alla normativa in materia di<br />

opere pubbliche, essendo la presa visione del luogo<br />

dei lavori elemento essenziale dell’offerta del concorrente<br />

e ciò dovrebbe valere sia per l’affidamento<br />

di lavori, sia per l’affidamento di servizi, ove ne costituisca<br />

elemento essenziale (sebbene l’art. 106 del<br />

nuovo regolamento è riferito unicamente ai lavori)<br />

(48).<br />

Sul punto, il Tar del Lazio ha, inoltre, rilevato che<br />

non può, invece, comportare l’esclusione dalla gara<br />

la mancata produzione in sede di gara, in aggiunta<br />

alla dichiarazione di avvenuto sopralluogo, dell’attestazione<br />

di avvenuto sopralluogo, non essendo tale<br />

ulteriore adempimento previsto a pena di esclusione,<br />

e non potendo lo stesso essere qualificato co-<br />

Note:<br />

(segue nota 44)<br />

ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle<br />

qualificazioni necessarie per l’esecuzione in via autonoma delle<br />

lavorazioni oggetto del subappalto (ossia, nelle sole ipotesi in<br />

cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, ma<br />

non anche una via necessitata per la partecipazione alla gara);<br />

– al contrario, la dichiarazione in questione deve contenere anche<br />

l’indicazione dell’impresa subappaltatrice (nonché la dimostrazione<br />

del possesso in capo a quest’ultima dei requisiti di<br />

qualificazione) nelle ipotesi in cui il ricorso al subappalto si renda<br />

necessario a cagione del mancato, autonomo possesso, dal parte<br />

del singolo concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione».<br />

(45) Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3746, in Foro amm.<br />

- CdS, 2009, 6, 1477.<br />

(46) Sul punto Cons. Stato, Sez. III, 1 febbraio 2012, n. 493 in<br />

www.appaltiecontratti.it. Con la pronuncia in esame il Collegio<br />

ha rilevato che la disposizione di cui all’art. 75 del Codice «non<br />

prevede, però, alcuna sanzione di inammissibilità dell’offerta o<br />

di esclusione del concorrente per l’ipotesi in cui la garanzia in<br />

parola non venga prestata; a differenza di quanto prevede, invece,<br />

l’88comma dello stesso articolo 75, con riferimento alla garanzia<br />

fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale per<br />

l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario,<br />

garanzia che parimenti deve essere presentata unitamente<br />

all’offerta. L’interpretazione giurisprudenziale precedente la novella<br />

legislativa era nel senso che, assolvendo la cauzione provvisoria<br />

allo scopo di garantire la serietà dell’offerta, essa ne costituisse<br />

parte integrante e non elemento di corredo, che la stazione<br />

appaltante potesse liberamente richiedere; sicché sebbene<br />

non espressamente comminata l’esclusione per il caso di<br />

mancato deposito, la ratio della norma così interpretata conduceva<br />

a ritenere applicabile la sanzione espulsiva (Consiglio Stato,<br />

sez. V, 12 giugno 2009, n. 3746). Tuttavia la novella legislativa<br />

che ha introdotto il comma 1 bis all’art. 46, impone una diversa<br />

interpretazione anche dell’art. 75, che già la giurisprudenza di<br />

merito ha fatto propria, valorizzando la diversa formulazione letterale<br />

del comma 6, in relazione al comma 8, e rendendo evidente<br />

l’intento di ritenere sanabile o regolarizzabile la mancata<br />

prestazione della cauzione provvisoria, al contrario della cauzione<br />

definitiva, che garantisce l’impegno più consistente della corretta<br />

esecuzione del contratto e giustifica l’esclusione dalla gara<br />

(Tar Liguria 22.9.2011 n. 1396). La disposizione dell’art. 75,<br />

comma 6, cod. contratti, va, dunque, intesa nel senso indicato<br />

dal giudice di primo grado, ovvero nel senso che l’Amministrazione<br />

non può disporre l’esclusione del concorrente che abbia<br />

presentato la cauzione di importo inferiore a quello richiesto, e<br />

in applicazione della regola di cui all’art. 46, comma 1, deve consentire<br />

la regolarizzazione degli atti, tempestivamente depositati,<br />

ovvero consentire l’integrazione della cauzione insufficiente».<br />

(47) Avcp, documento di consultazione recante ‘‘Prime indicazioni<br />

sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo<br />

del lavoro’’, cit.<br />

(48) Avcp, documento di consultazione recante ‘‘Prime indicazioni<br />

sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo<br />

del lavoro’’, cit. Ad avviso dell’Autorità ‘‘può ritenersi che il sopralluogo<br />

possa costituire un elemento essenziale dell’offerta,<br />

certamente nel caso dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 106 del<br />

Regolamento, ma anche dei servizi, nel caso in cui il sopralluogo<br />

sia indispensabile per la formulazione dell’offerta (cfr. parere<br />

Avcp n. 105 del 9 giugno 2011’’.<br />

868 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


me elemento essenziale dell’offerta, rilevando a tale<br />

riguardo unicamente la dichiarazione resa in sede di<br />

gara (49).<br />

Alcune pronunce hanno, infine, avuto ad oggetto<br />

il mancato versamento del contributo all’Autorità<br />

di vigilanza.<br />

A tale riguardo si richiama una recente pronuncia<br />

del Tar Piemonte, che, in conformità a quanto rilevato<br />

dall’Autorità nel documento di consultazione<br />

più volte citato (50), ha affermato l’illegittimità<br />

della clausola del bando che richieda, a pena di<br />

esclusione la produzione di copia della ricevuta di<br />

pagamento del contributo in discorso, assumendo a<br />

tal fine rilievo unicamente l’effettivo versamento<br />

del contributo all’Autorità, a prescindere, quindi,<br />

dalla produzione o meno di copia della ricevuta di<br />

pagamento, la cui eventuale mancanza costituisce,<br />

pertanto, non un inadempimento sostanziale, bensì<br />

meramente formale (51).<br />

Segue: b) requisiti generali, art. 38, d.lgs.<br />

163/2006<br />

Numerose sono state le sentenze relative ai requisiti<br />

di ordine generale di cui all’art. 38 del codice dei<br />

contratti (52).<br />

Molteplici pronunce hanno avuto ad oggetto, in particolare,<br />

l’individuazione dei soggetti tenuti a rendere<br />

le dichiarazioni di cui all’art. 38, c. 1, lett. c) (53).<br />

Sul punto è di recente intervenuta una pronuncia<br />

del Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, con<br />

la quale il Supremo Collegio ha affermato che, nelle<br />

ipotesi di cessione di azienda, antecedente alla<br />

partecipazione alla gara, l’onere di presentare la dichiarazione<br />

relativa al requisito di cui all’art. 38, c.<br />

2, lett. c), d.lgs. n. 163/2006, sussiste anche per gli<br />

amministratori ed i direttori tecnici che hanno operato<br />

presso l’impresa cedente nell’ultimo triennio<br />

(ora ultimo anno) (54).<br />

Sempre con riferimento ai soggetti tenuti a rendere<br />

le dichiarazioni di cui all’art. 38, c. 1, lett. c), il<br />

Consiglio di Stato ha, inoltre, affermato la necessità<br />

che le stesse siano rese anche con riferimento a<br />

(i) i procuratori ad negotia (55) e (ii) i soggetti incaricati<br />

della progettazione, nelle ipotesi di appalto<br />

Note:<br />

(49) Tar Lazio, Latina, Sez. I, 1 dicembre 2011, n. 991, in Foro<br />

amm. - Tar, 2011, 12, 3983, con riferimento alla produzione dell’attestato<br />

di avvenuto sopralluogo, in aggiunta alla dichiarazione<br />

di presa visione dei luoghi di esecuzioni dei lavori, a affermato<br />

che tale ‘‘ulteriore adempimento, non giustificato, integra una<br />

condizione nulla’’.<br />

Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

(50) Avcp, documento di consultazione recante ‘‘Prime indicazioni<br />

sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo<br />

del lavoro’’, cit. L’Autorità ha affermato che «Con riguardo alle<br />

nuove modalità di pagamento del contributo, in vigore per le gare<br />

bandite a far data dal 1 maggio 2010, l’Autorità ha precisato<br />

in più occasioni (cfr., da ultimo, parere n. 27 del 9 febbraio<br />

2011) che l’esclusione dalla gara rappresenta un atto dovuto<br />

ogni qual volta si presenti un inadempimento di tipo sostanziale,<br />

consistente nel mancato pagamento delle contribuzioni dovute<br />

all’Autorità, e non un inadempimento di tipo formale».<br />

(51) Tar Piemonte, Sez. I, 24 febbraio 2012, n. 252, in Foro<br />

amm. - Tar 2012, 2, 331, secondo il Tar «ciò che rileva ai fini della<br />

partecipazione alle gare è solo ed esclusivamente l’effettivo<br />

versamento del contributo in favore dell’Autorità di vigilanza sui<br />

contratti pubblici, sicché è illegittimo il bando di gara che imponga,<br />

a pena di esclusione, la produzione di copia della ricevuta di<br />

versamento del predetto contributo comminando l’esclusione<br />

per quei concorrenti che, pur avendo regolarmente effettuato il<br />

prescritto adempimento, abbiano omesso di inserire nella documentazione<br />

amministrativa il suddetto documento, dal momento<br />

che tale previsione configge con i più elementari principi del<br />

favor partecipationis e ricollega l’esclusione a ragioni prive di<br />

qualsivoglia rilievo sostanziale (Tar Piemonte, Sez. I, 26 febbraio<br />

2011, n. 221)».<br />

(52) Si segnala che l’art. 38, d.lgs. n. 163/2006 è stato oggetto<br />

di molteplici modifiche da parte del d.l. n. 70/2011, come modificato<br />

a seguito dell’emanazione della legge di conversione n.<br />

106/2011.<br />

(53) L’art. 4 del d.l. n. 70/2011 ha (i) inserito tra i soggetti nei cui<br />

confronti opera l’esclusione di cui all’art. 38, lett. b) e c), d.lgs.<br />

163/2006 anche il ‘‘socio unico persona fisica, ovvero del socio<br />

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci’’ e (i)<br />

ridotto ad un anno il periodo di riferimento relativo ai soggetti<br />

cessati dalla carica nei cui confronti opera l’esclusione di cui all’art.<br />

38, comma 1, lett. c).<br />

(54) Cons. Stato, Adunanza plenaria, 4 maggio 2012, n. 10, in<br />

www.appaltiecontratti.it. Con tale pronuncia il Consiglio di Stato,<br />

con riferimento all’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice ha rilevato<br />

che «nella causa di esclusione in esame non possa non<br />

ricadere anche l’ipotesi in cui affiori l’intento di eludere la norma<br />

in relazione a vicende in atto o prevedibili. Diversamente opinando<br />

si finirebbe infatti col disattendere lo scopo stesso della preclusione<br />

di legge, da individuarsi sicuramente, in quello di impedire<br />

anche solo la possibilità di inquinamento dei pubblici appalti<br />

di lavori, servizi e forniture derivante dalla partecipazione alle relative<br />

procedure di affidamento di soggetti di cui sia accertata la<br />

mancanza di rigore comportamentale con riguardo a circostanze<br />

gravemente incidenti sull’affidabilità morale e professionale».<br />

Sul punto si veda anche C.G.A.R. Sicilia, Sezione giurisdizionale,<br />

26 marzo 2012, n. 322, in www.appaltiecontratti.it, che, con riferimento<br />

alle ipotesi di intervenuta cessione di ramo d’azienda<br />

nel triennio antecedente la partecipazione a pubbliche gare, afferma<br />

la necessità che le dichiarazioni di cui all’art. 38, del Codice<br />

siano rese anche dagli amministratori, o degli institori e direttori<br />

tecnici dell’impresa cedente. Ad avviso del Collegio, infatti,<br />

la cessione dell’azienda e la cessione limitata ad un suo ramo<br />

costituiscono due fenomeni giuridicamente identici tra loro, in<br />

quanto in entrambi i casi «il cessionario prosegue nella stessa<br />

attività di impresa (di tutta l’azienda, ovvero del solo ramo trasferito)<br />

del cedente, giovandosi o aggravandosi, dunque, dei relativi<br />

requisiti sia oggettivi sia soggettivi».<br />

(55) Cons. Stato, Sez. VI, 18 gennaio 2012, n. 178, in Foro<br />

amm. - CdS, 2012, fasc. 1, 144, «non sfugge al Collegio l’esistenza<br />

di un orientamento giurisprudenziale secondo il quale gli<br />

obblighi di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) sono riferibili ai soli<br />

amministratori della società muniti di poteri di rappresentanza e<br />

ai direttori tecnici, ma non anche ai procuratori speciali, con la<br />

conseguenza che tali obblighi non incombano anche su questi<br />

ultimi (fra tutte: Cons. Stato, V, 25 gennaio 2011, n. 513). Tuttavia,<br />

si ritiene che prevalenti ragioni sistematiche inducano a pre-<br />

(segue)<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 869


Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

integrato di progettazione esecutiva e di esecuzione<br />

(56).<br />

Alcune pronunce hanno, poi, avuto ad oggetto l’individuazione<br />

delle fattispecie di reato che sono in<br />

grado di incidere sulla moralità professionale del<br />

concorrente.<br />

A tale riguardo, il Consiglio di Stato ha di recente<br />

affermato la legittimità dell’esclusione di impresa il<br />

cui legale rappresentante sia stato condannato per<br />

un reato di aggiotaggio finanziario, in quanto ritenuto<br />

idoneo ad incidere sulla moralità professionale<br />

dell’impresa (57).<br />

Sul punto si segnala, inoltre, una pronuncia emessa<br />

dal Tar Liguria (58), con la quale il giudice<br />

amministrativo ha ritenuto legittima l’esclusione,<br />

fondata sull’esistenza, a carico dell’amministratore<br />

dell’impresa mandante del raggruppamento aggiudicatario,<br />

di una condanna penale pronunciata ai<br />

sensi dell’art. 444 c.p.p. in ordine al reato di omicidio<br />

colposo connessa alla violazione delle norme<br />

sulla sicurezza nei cantieri, non dichiarata in<br />

sede di domanda di ammissione alla gara. Tale<br />

circostanza è, infatti, stata ritenuta dal Tar idonea<br />

ad incidere sulla moralità professionale dell’impresa.<br />

Alcune pronunce hanno, invece, avuto ad oggetto<br />

le cause di esclusione di cui all’art. 38, c. 1, lett.<br />

g) (59), relative alle «violazioni gravi, definitivamente<br />

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento<br />

delle imposte e tasse».<br />

A tale riguardo il Consiglio di Stato ha rilevato<br />

che l’accertamento della violazione degli obblighi<br />

tributari non determina, da sola, l’esclusione dalla<br />

procedura di gara, essendo, invece, necessario che<br />

tale accertamento sia divenuto definitivo per effetto<br />

della decorrenza del termine di impugnazione,<br />

senza che l’impresa abbia presentato ricorso, oppure<br />

di una pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito<br />

autorità di giudicato (60).<br />

Con riferimento, poi, all’art. 38, c. 1, lett. h) (61)<br />

l’Autorità di vigilanza ha rilevato (62) che, conformemente<br />

a quanto stabilito dal nuovo c. 1-ter, art.<br />

38, d.lgs. n. 163/2006, mentre la stazione appaltante<br />

deve procedere all’esclusione del concorrente<br />

Note:<br />

(segue nota 55)<br />

ferire la diversa opzione interpretativa secondo cui l’art. 38 del<br />

d.lgs. 163 del 2006, nella parte in cui elenca le dichiarazioni di<br />

sussistenza dei requisiti morali e professionali richiesti ai fini della<br />

partecipazione alle procedure di gara, assume come destinatari<br />

tutti coloro che, in quanto titolari della rappresentanza dell’impresa,<br />

siano in grado di trasmettere, con il proprio comportamento,<br />

la riprovazione dell’ordinamento nei riguardi della loro<br />

personale condotta, al soggetto rappresentato. Pertanto, deve<br />

ritenersi sussistente l’obbligo di dichiarazione non soltanto da<br />

parte di chi rivesta formalmente la carica di amministratore, ma<br />

anche da parte di colui che, in qualità di procuratore ad negotia,<br />

abbia ottenuto il conferimento di poteri consistenti nella rappresentanza<br />

dell’impresa e nel compimento di atti decisionali (sul<br />

punto, cfr. - ex multis -: Cons. Stato, V, 9 marzo 2010, n. 1373;<br />

id., VI, 24 novembre 2009, n. 7380; id., V, 26 gennaio 2009, n.<br />

375)» .<br />

In tal senso, tra le più recenti, si veda anche Tar Veneto, Sez. I,<br />

6 febbraio 2012, n. 173, in Foro amm.-Tar 2012, 2, 387.<br />

(56) In tal senso si veda Cons. Stato, sentenza n. 178/2012, cit.,<br />

con tale pronuncia il Consiglio di Stato, dopo una sintetica disamina<br />

della disciplina relativa all’appalto integrato di progettazione<br />

esecutiva ed esecuzione, afferma che le dichiarazioni in ordine<br />

ai requisiti di ordine generale debbano essere rese anche dal<br />

soggetto indicato come incaricato dell’attività di progettazione.<br />

(57) Cons. Stato, Sez. III, 7 maggio 2012, n. 2607, in www.appaltiecontratti.it.<br />

Secondo il Consiglio di Stato, è legittima l’esclusione<br />

di un’impresa il cui legale rappresentante abbia riportato<br />

una condanna penale per il reato di aggiotaggio finanziario,<br />

in quanto «la fattispecie di aggiotaggio individua come punibili<br />

comportamenti tali, per ragioni di modo, tempo e luogo, da alterare<br />

il giuoco normale tra domanda ed offerta nel mercato; l’essenza<br />

di tale reato è dunque quella di perturbare il libero gioco<br />

del mercato inserendovi un elemento fraudolento e così alterando<br />

i comportamenti degli operatori. Trattasi di un illecito di<br />

‘‘market abuse’’ (recante lesione della tutela del ‘‘market egalitarism’’<br />

o della ‘‘parità informativa’’, premessa essenziale per la<br />

regolare formazione dei prezzi), che, se pure posto in essere dal<br />

soggetto (come dedotto dall’originaria ricorrente con argomento<br />

condiviso dal Giudice di primo grado) ‘‘a titolo personale’’, non<br />

può non refluire, ad avviso del Collegio, sulla sua attività professionale<br />

di imprenditore e legale rappresentante di una società,<br />

che, in quanto operante nel mercato e per il mercato dei contratti<br />

pubblici, deve garantire alla p.a., con la quale aspiri a contrarre,<br />

quella affidabilità di assoluto rispetto delle regole della<br />

concorrenza presidianti il settore stesso (v. in proposito l’art. 2<br />

del d.lgs. n. 163/2006) ed il mercato in generale, che la veduta<br />

condanna smentisce o non è quanto meno in grado di assicurare<br />

in pieno».<br />

(58) Tar Liguria, 27 aprile 2012, n. 613, in www.appaltiecontratti.it.<br />

(59) L’art. 4 del d.l. n. 70/2011 ha modificato la disposizione<br />

contenuta nell’art. 38, comma 1, lett. g), del Codice, mediante<br />

l’aggiunta della parola ‘‘gravi’’ dopo la parola ‘‘violazioni’’. Nel<br />

secondo comma dell’art. 38, sono, inoltre, stati inseriti i criteri<br />

per la valutazione della gravità della violazione; ai sensi del novellato<br />

comma 2 dell’art. 38, infatti «Ai fini del comma 1, lettera<br />

g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso<br />

pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo<br />

di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre<br />

1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente<br />

accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per<br />

imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili».<br />

(60) Cons. Stato, Sez. V 23 gennaio 2012, n. 262, in Foro amm.-<br />

CdS, 2012, 1, 119.<br />

(61) Il d.l. n. 70/2011, ha inserito un nuovo comma 1-ter, ai sensi<br />

del quale le stazioni appaltanti, in caso di presentazione di falsa<br />

dichiarazione o falsa documentazione, ne danno segnalazione<br />

all’Autorità che, a sua volta, ove ritenga le stesse siano state<br />

rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o<br />

della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della falsa<br />

documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico<br />

ai fini dell’esclusione, fino ad un anno, dalle procedure di gara<br />

e dagli affidamenti di subappalto.<br />

(62) Avcp, documento di consultazione recante ‘‘Prime indicazioni<br />

sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo<br />

del lavoro’’, cit.<br />

870 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


che abbia presentato una falsa dichiarazione o una<br />

falsa documentazione, senza poter valutare l’elemento<br />

soggettivo dell’autore della violazione, e procedere,<br />

quindi, alla segnalazione all’Autorità, quest’ultima<br />

non effettuerà automaticamente l’iscrizione<br />

nel casellario, essendo tale iscrizione subordinata<br />

all’imputabilità del fatto all’impresa in considerazione<br />

della sua rilevanza o gravità.<br />

Sempre con riferimento alla disposizione contenuta<br />

nell’art. 38, c. 1, lett. h), è bene, inoltre, evidenziare<br />

come la giurisprudenza abbia rilevato che la stazione<br />

appaltante sarà tenuta alla segnalazione all’Autorità<br />

tanto nell’ipotesi di mancata comprova<br />

dei requisiti speciali quanto nell’ipotesi di mancata<br />

comprova dei requisiti generali (63).<br />

Alcune pronunce hanno, infine, riguardato le violazioni<br />

in materia di contributi previdenziali e assistenziali,<br />

di cui all’art. 38, c. 1, lett. i), d.lgs. n.<br />

163/2006 (64).<br />

Sul punto, il Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria,<br />

ha affermato che la valutazione della gravità<br />

della violazione non è rimessa ad una scelta discrezionale<br />

della stazione appaltante, dovendo la stessa<br />

essere desunta dalla disciplina previdenziale e, in<br />

particolare, dalla disciplina relativa al documento<br />

unico di regolarità contributiva (Durc), con la conseguenza<br />

che la verifica della regolarità contributiva<br />

dei concorrenti nelle procedure ad evidenza pubblica<br />

è demandata agli istituti di previdenza, le cui valutazioni<br />

non possono essere sindacate da parte della<br />

stazione appaltante (65).<br />

segue: c) Raggruppamenti temporanei e<br />

consorzi<br />

In tema di soggetti ammessi alle gare, numerose sono<br />

state le pronunce in materia di raggruppamenti<br />

temporanei di imprese.<br />

Da un lato, è stata esaminata la nota questione dell’ammissibilità<br />

dei limiti e condizioni alle modificazioni<br />

soggettive nella composizione degli stessi; dall’altro,<br />

si è tentato di definire il corretto ambito di<br />

applicazione del principio di corrispondenza sostanziale<br />

tra quote di qualificazione, di partecipazione<br />

ed esecuzione di ciascuna impresa aderente al raggruppamento.<br />

Quanto al primo dei profili evidenziati, è stata confermata<br />

la tesi secondo cui (66) l’ordinamento non<br />

esclude la possibilità di modificazioni tra la fase di<br />

prequalificazione e quella di presentazione dell’offerta<br />

in quanto il divieto di modificazioni è correlato<br />

all’assunzione dell’impegno che consegue a quest’ultima.<br />

Nella fase precedente la formulazione dell’offerta,<br />

d’altra parte, il concorrente non assume alcun impegno<br />

particolare: non quello alla partecipazione,<br />

né quello di presentare un’offerta in caso di invito.<br />

Ne discende che, in presenza di disposizioni espresse<br />

che non consentono la modifica della composizione<br />

dei partecipanti dopo l’offerta e in assenza di<br />

analogo divieto per la fase della prequalificazione,<br />

deve escludersi che si possa pervenire, in via pretoria,<br />

ad un divieto non sancito dal legislatore.<br />

Ulteriori precisazioni in merito sono state fornite<br />

dal Tar Sardegna (67) il quale, sempre in materia<br />

di modificazioni soggettive al raggruppamento, ha<br />

puntualmente distinto le modifiche in ‘‘riduzione’’<br />

da quelle in ‘‘aumento’’.<br />

Quanto alle modifiche in termini riduttivi, l’esigenza<br />

di piena conoscenza dei soggetti che contrarranno<br />

con la pubblica amministrazione non risulta frustrata<br />

da una modifica ‘‘in riduzione’’ dell’assetto<br />

del raggruppamento. Tale ‘‘deminutio’’, infatti, non<br />

Note:<br />

Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

(63) In tal senso si veda Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2011, n.<br />

2580, in Foro amm.- CdS, 2011, fasc. 5, 574, «sono suscettibili<br />

di segnalazione e iscrizione nel casellario informatico non solo<br />

le false dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere<br />

speciale, ma qualsivoglia falsa dichiarazione resa in gara, anche<br />

se relativa al possesso di requisiti di carattere generale».<br />

(64) A seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 70/2011 all’art.<br />

38 del Codice dei Contratti è confermato che sarà il Durc<br />

ad assumere rilievo preminente ai fini della valutazione della gravità<br />

della violazione, rimanendo preclusa ogni valutazione discrezionale<br />

da parte della stazione appaltante. Ai sensi del comma 2<br />

dell’art. 38, infatti «Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono<br />

gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità<br />

contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decretolegge<br />

25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni,<br />

dalla legge 22 novembre 2002, n. 266».<br />

(65) Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8, in www.appaltiecontratti.it.<br />

Con la pronuncia in discorso il Consiglio di Stato<br />

ha affermato che «ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma<br />

1, lett. i), d.lgs. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente<br />

al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di<br />

esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in<br />

materia previdenziale ed assistenziale, la nozione di ‘‘violazione<br />

grave’’ non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione<br />

appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in<br />

particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva;<br />

ne consegue che la verifica della regolarità contributiva<br />

delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione<br />

di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli<br />

istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono<br />

alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto».<br />

(66) Tar Toscana, Sez. I, 20 luglio 2011 n. 1254; nello stesso<br />

senso, v. Cons. Stato, Sez. VI, 20 febbraio 2008 n. 588; Cons.<br />

Stato, Sez. VI, 18 marzo 2004 n. 1452; Cons. Stato, Sez. V, 18<br />

aprile 2001 n. 2335.<br />

(67) Tar Sardegna, Sez. I, 26 maggio 2011 n. 519; nello stesso<br />

senso, v. Tar Val D’Aosta, 7 marzo 2011 n. 22; Cons. Stato,<br />

Sez. IV, 23 luglio 2007 n. 4101.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 871


Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

incide sulla piena valutazione e conoscenza dei requisiti<br />

sussistenti in capo alle rimanenti imprese<br />

sulle quali l’amministrazione svolge i relativi controlli:<br />

il permanere della validità dell’offerta in capo<br />

all’Ati così ‘‘ridotta’’ implica soltanto l’assunzione<br />

di un impegno più gravoso per le società rimanenti.<br />

Diversamente, un eventuale ‘‘incremento’’ (o ‘‘sostituzione’’),<br />

in corso d’opera, determinerebbe un<br />

grave pregiudizio sia in riferimento alla doverosa<br />

piena conoscenza dei soggetti che contrattano con<br />

la pubblica amministrazione, sia in relazione alla<br />

par condicio tra i concorrenti poiché le imprese sopraggiunte<br />

(rispetto a quelle presenti sin dall’inizio<br />

della gara che si sono già sottoposte al rigoroso controllo<br />

del possesso dei requisiti) potrebbero beneficiare<br />

di un trattamento giuridico più favorevole sottraendosi<br />

ai controlli iniziali previsti dall’art. 38 del<br />

codice contratti.<br />

A ben vedere, la decisione del Tar Sardegna, se da<br />

un lato è condivisibile quanto alla soluzione cui è<br />

pervenuta tenuto conto dell’espressa limitazione<br />

normativa alle modifiche successive all’offerta; dall’altro,<br />

non appare del tutto convincente quanto all’iter<br />

logico seguito.<br />

Esso, in particolare, non sembra mettere in adeguato<br />

rilievo il fatto che una diversa soluzione finirebbe<br />

per costituire una parziale disapplicazione degli<br />

esiti della gara. Si consentirebbe, infatti, ai soggetti<br />

che non hanno preso parte alla gara di concorrere<br />

all’esecuzione delle prestazioni contrattuali facendo<br />

così venir meno gli obiettivi di prevenzione dei rischi<br />

di tentativi di infiltrazioni mafiose cui il divieto<br />

di modifiche soggettive dopo la presentazione<br />

dell’offerta è preordinato.<br />

Le delicate questioni relative all’ammissibilità di<br />

modificazioni alla composizione del raggruppamento<br />

sono state rimesse - con ordinanza n. 351 del 18<br />

gennaio 2011 - anche all’esame dell’Adunanza plenaria<br />

del Consiglio di Stato.<br />

Tale ordinanza ha dato conto dei differenti orientamenti<br />

giurisprudenziali esistenti: da un lato (68), è<br />

stato affermato che le uniche modifiche soggettive<br />

elusive delle disposizioni di legge sarebbero quelle<br />

che portano all’aggiunta o alla sostituzione delle<br />

imprese partecipanti e non quelle che conducono<br />

al recesso; dall’altro (69), è stato precisato che la<br />

modifica della compagine in senso riduttivo è ammissibile<br />

solo a condizione che avvenga per esigenze<br />

organizzative proprie dell’Ati e non per eludere<br />

la legge o evitare una sanzione di esclusione dalla<br />

gara per difetto dei requisiti.<br />

La questione, tuttavia, non è stata risolta posto che<br />

l’Adunanza plenaria, intervenuta con pronuncia n.<br />

4 del 7 aprile 2011, non si è pronunciata sul tema,<br />

limitandosi a risolvere questioni pregiudiziali.<br />

Altro tema oggetto di recenti interventi giurisprudenziali<br />

è stato, come si è detto, quello relativo all’obbligatoria<br />

indicazione già in sede di offerta delle<br />

parti del servizio che saranno eseguite dalle singole<br />

imprese in caso di raggruppamento temporaneo<br />

(70).<br />

La questione è stata analizzata dalla giurisprudenza<br />

sotto diversi profili.<br />

Quanto all’ambito di applicazione non è agevole<br />

registrare uniformità di vedute; da un lato, infatti, è<br />

stato affermato (71) che il principio di corrispondenza<br />

sostanziale tra quote di qualificazione, quote<br />

di partecipazione e di esecuzione troverebbe applicazione<br />

negli appalti di lavori ma non sarebbe<br />

estensibile anche agli appalti di servizi. Secondo altro<br />

orientamento (72), la mancata indicazione delle<br />

quote di partecipazione ed esecuzione incide negativamente<br />

sul corretto adempimento dell’obbligazione<br />

stessa, «creando uno scollamento tra il quantum<br />

di partecipazione al raggruppamento e la misura<br />

della partecipazione dell’impresa all’esecuzione<br />

del contratto di appalto di servizi». In ragione di<br />

ciò, deve ritenersi che anche nel settore dei servizi<br />

operi il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione<br />

al raggruppamento, quote di qualificazione<br />

e percentuale di esecuzione dei servizi affidati<br />

dalla pubblica amministrazione.<br />

Sempre in merito all’ambito di applicazione, ma<br />

questa volta con particolare riferimento alle Ati<br />

orizzontali e verticali, merita di essere segnalata una<br />

recente ordinanza di rimessione (73) all’Adunanza<br />

plenaria del Consiglio di Stato.<br />

In particolare, il Consiglio di Stato ha dato atto<br />

dell’esistenza di due orientamenti di segno diverso:<br />

secondo un primo orientamento (74), è necessario<br />

in caso di Ati specificare le parti di servizio assunte<br />

Note:<br />

(68) Tar Perugia, Umbria, Sez. I, 5 aprile 2012 n. 111; Cons. Stato,<br />

Sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 842; Cons. Stato, Sez. V, 20<br />

febbraio 2012, n. 888, id. Sez. V, 26 marzo 2012, n. 1732; Cons.<br />

Stato, 13 maggio 2009 n. 2964.<br />

(69) Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2010 n. 842.<br />

(70) Per un commento, v. F. Titomanlio, I raggruppamenti temporanei,<br />

la concorrenza e la certezza del diritto, inwww. giustamm.it.<br />

(71) Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 29 luglio 2011 n. 2037; Tar<br />

Venezia, Sez. I, Sentenza 28 ottobre 2010 n. 5854; Tar Puglia,<br />

Bari, Sez. I, 7 maggio 2008, n. 1092.<br />

(72) Tar Torino, Sez. I, Sentenza 29 gennaio 2010 n. 467.<br />

(73) Ordinanza Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2012 n. 1227.<br />

(74) Cons. Stato, Sez. V, 28 agosto 2009 n. 5098.<br />

872 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


da ciascuna impresa, a prescindere dalla circostanza<br />

che si tratti di Ati orizzontale o verticale; secondo<br />

un diverso orientamento (75), invece, tale obbligo<br />

trova applicazione solo in caso di Ati verticali e<br />

non anche in caso di Ati orizzontali.<br />

In merito al momento in cui l’obbligo di indicazione<br />

delle quote di partecipazione deve essere assolto,<br />

è stato affermato che la quota di partecipazione deve<br />

essere subito manifestata e stabilita nell’offerta, a<br />

pena di ammissibilità (76).<br />

Quel che rileva ai fini dell’applicazione delle disposizioni<br />

di legge (art. 37, c. 4 e c. 13) è l’aspetto sostanziale<br />

e non quello formale: il fine è quello di<br />

evitare che le imprese - omettendo nell’offerta l’indicazione<br />

delle proprie quote - possano eseguire lavori<br />

per cui non posseggono la relativa qualificazione<br />

(77).<br />

Vero che la norma (art. 37, c. 4) non detta alcuna<br />

esplicita prescrizione circa il momento in cui deve<br />

essere dichiarata l’entità dei lavori assunti dalle singole<br />

partecipanti, ma è altrettanto vero che ragioni<br />

di carattere logico e sistematico impongono che tale<br />

onere debba essere assolto sin dal momento dell’ammissione<br />

alla gara (78).<br />

Peraltro, l’obbligo di indicare le suddette quote non<br />

si traduce in un onere eccessivamente gravoso che<br />

limiterebbe la partecipazione alle gare pubbliche, risolvendosi<br />

in una mera dichiarazione.<br />

Inoltre, l’obbligo di dichiarare già in sede di offerta<br />

le quote di partecipazione al raggruppamento e di<br />

esecuzione dei lavori si impone ai concorrenti senza<br />

alcuna necessità di espressa previsione del bando di<br />

gara; quest’ultimo deve intendersi integrato dalla<br />

previsione di legge (79).<br />

Le disposizioni di riferimento trovano la loro ratio<br />

nella necessità di assicurare la conoscenza preventiva,<br />

da parte della stazione appaltante, del soggetto<br />

che eseguirà la prestazione e l’agevole verifica, da<br />

parte del responsabile del procedimento, della competenza<br />

tecnica dell’esecutore comparata con la documentazione<br />

prodotta in sede di gara.<br />

Altro tema ampiamente dibattuto è stato quello dei<br />

raggruppamenti ‘‘sovrabbondanti’’, vale a dire costituiti<br />

tra soggetti che già da soli dispongono dei requisiti<br />

di partecipazione richiesti.<br />

Merita di essere segnalata una recente pronuncia<br />

del Consiglio di Stato che, per quanto lasci aperto<br />

il tema in questione, tuttavia, offre spunti interessanti.<br />

Il Consiglio di Stato (80) ha ritenuto illegittima la<br />

clausola del disciplinare di gara che vietava di partecipare,<br />

in raggruppamento, a quei soggetti che da<br />

soli già disponevano dei requisiti di partecipazione:<br />

Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

una clausola di tale tenore finirebbe per rappresentare<br />

un divieto ‘‘generalizzato’’ della formula del<br />

raggruppamento temporaneo.<br />

È bene precisare che il Consiglio di Stato ha ritenuto<br />

la soprarichiamata clausola illegittima in ragione<br />

della sua indeterminatezza; nella fattispecie<br />

esaminata dal Collegio, infatti, la legge di gara vietava<br />

di partecipare in Ati a quei soggetti che da soli<br />

raggiungevano sufficienti requisiti di partecipazione,<br />

ma non stabiliva quali fossero le soglie minime per<br />

il fatturato e per le forniture effettuate nell’ultimo<br />

triennio.<br />

Dunque, nell’impostazione della lex specialis, qualunque<br />

operatore presente nel settore di mercato<br />

nell’ultimo triennio doveva considerarsi in possesso<br />

dei requisiti di qualificazione.<br />

La pronuncia in questione, tuttavia, non ha fornito<br />

indicazioni in merito all’ammissibilità di una clausola<br />

analoga ‘‘in altro contesto’’, trattandosi, secondo<br />

il Consiglio di Stato, ‘‘di questione che può essere<br />

lasciata aperta’’.<br />

Difatti, è stato affermato che: da un lato, sarebbe irragionevole<br />

impedire la partecipazione in raggruppamento<br />

ad un’impresa che da sola possiede tutti i<br />

requisiti (n.d.a.: tanto più che una tale eventualità<br />

è espressamente prevista dall’art. 37, c. 12 del d.lgs.<br />

n. 163/2006); dall’altro, una clausola di tale tenore<br />

potrebbe giustificarsi là dove un raggruppamento<br />

costituito da soggetti che già dispongono autonomamente<br />

dei requisiti necessari dissimuli un illecito<br />

patto anticoncorrenziale.<br />

Sempre in tema di raggruppamenti temporanei, al-<br />

Note:<br />

(75) Cons. Stato, Sez. III, 15 luglio 2011 n. 4323; Cons. Stato,<br />

Sez. V, 26 novembre 2008 n. 5849.<br />

(76) Tar Lazio, Roma, Sez. III, 16 maggio 2012, n. 4384; Cons.<br />

Stato, Sez. V, 7 marzo 2011 n. 1422.<br />

(77) Tar Lazio, Roma, Sez. III, 16 maggio 2012, n. 4384; Consiglio<br />

di Stato, Sez. III, 15 luglio 2011, n. 4323; Consiglio di Stato,<br />

Sez. V, n. 29 marzo n. 1911; Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 10<br />

febbraio 2011 n. 826; Consiglio di Stato, Sez. V, 28 settembre<br />

2009, n. 5817; id. 7 maggio 2008, n. 2079.<br />

(78) Cons. di Stato, Sez. V, 21 marzo 2012, n. 1597.<br />

(79) Tar Roma, Sez. II ter, Sentenza 13 aprile 2011 n. 3237; Tar<br />

Lazio, Roma, Sez. III quater, 9 gennaio 2012 n. 160; Consiglio di<br />

Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2008, n. 416. V. anche Avcp parere n.<br />

142/10 nel quale è stato affermato che è onere - dell’ati indicare<br />

nella domanda di partecipazione ovvero nella dichiarazione nella<br />

quale rappresentano all’amministrazione l’intenzione di costituire<br />

un’ati le rispettive quote di partecipazione e ciò anche in<br />

mancanza di un’espressa previsione del bando di gara, che deve<br />

intendersi integrato dalla previsione dell’art. 37, comma 3 e<br />

comma 13.<br />

(80) Cons. Stato, Sez. III, 17 agosto 2011 n. 4792; Cons. Stato,<br />

Sez. V, 28 febbraio 2011 n.1249.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 873


Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

tra tematica di particolare interesse è quella relativa<br />

alle condizioni di validità della polizza fideiussoria.<br />

Come noto, è oramai consolidato (81) il principio<br />

in base al quale, nel caso di costituendo raggruppamento<br />

temporaneo di imprese, la polizza fideiussoria,<br />

mediante la quale viene costituita la cauzione<br />

provvisoria, deve essere intestata non solo alla società<br />

capogruppo, ma anche alle mandanti, riguardando<br />

la garanzia fideiussoria tutte le imprese associande<br />

(82): il soggetto garantito, infatti, non è<br />

l’associazione nel suo complesso (non essendo ancora<br />

costituita) e non è neppure la sola capogruppo<br />

designata, ma tutte le imprese associande che durante<br />

la gara operano individualmente. Solo la<br />

cointestazione consente di evitare una carenza di<br />

garanzia per la stazione appaltante con riferimento<br />

a quei casi in cui l’inadempimento non dipenda<br />

dalla capogruppo designata, ma appunto dalle mandanti.<br />

È stato, inoltre, precisato (83) che ciò che rileva<br />

quale condizione di validità della polizza e, quindi,<br />

quale condizione di efficacia dell’offerta, sanzionabile<br />

- in mancanza - con l’esclusione, è l’intestazione<br />

della stessa a tutti i componenti dell’Ati, restando,<br />

invece, indifferente la sottoscrizione o meno da<br />

parte di ciascuno di essi.<br />

Interessanti indicazioni sono state fornite anche in<br />

tema di consorzi fra società cooperative di produzione<br />

e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno<br />

1909, n. 422 (soggetti ammessi ai pubblici appalti<br />

ai sensi dell’art. 34, c., 1, lett. b), d.lgs. n. 163/<br />

2006) e, precisamente, in ordine al necessario possesso<br />

dei requisiti generali e morali. A tal proposito,<br />

merita di essere segnalata la recentissima Adunanza<br />

plenaria del Consiglio di Stato, 4 maggio 2012 n.<br />

8, ove è stato espressamente affermato che «posto<br />

che sono cumulabili in capo al consorzio i soli requisiti<br />

di idoneità tecnica e finanziaria, il possesso<br />

dei requisiti generali e morali deve essere verificato<br />

in capo sia al consorzio sia alle cooperative consorziate»<br />

che siano state designate come esecutori dei<br />

lavori.<br />

È quindi inammissibile la sostituzione successiva<br />

della consorziata, in caso di esito negativo della verifica<br />

sul possesso dei requisiti generali, poiché significherebbe<br />

eludere le finalità sottese alle menzionate<br />

prescrizioni di gara e, di fatto, rendere vano il<br />

controllo preventivo ai sensi dell’art. 38 del codice<br />

in capo alla ditta originariamente indicata nella domanda<br />

di partecipazione (84).<br />

La modifica della compagine soggettiva può aversi<br />

solo nel caso in cui derivi da esigenze organizzative<br />

proprie del consorzio e non, invece, per eludere la<br />

legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione<br />

di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti<br />

(85).<br />

In merito alla qualificazione del consorzio stabile<br />

(86), la possibilità che il consorzio si qualifichi<br />

sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole<br />

imprese consorziate si riferisce ai soli contratti di<br />

appalto di lavori, mentre nel settore dei servizi e<br />

delle forniture sono i consorzi a dover dimostrare in<br />

proprio i requisiti richiesti, in applicazione della regola<br />

generale.<br />

Ed invero, la previsione di cui all’art. 36, c. 7, secondo<br />

cui il consorzio si qualifica sulla base delle<br />

qualificazione delle singole imprese consorziate, riproduce<br />

quanto già previsto dall’art. 11 della legge<br />

n. 109/1994 relativamente ai soli contratti di lavori<br />

pubblici e si pone in rapporto di specialità rispetto<br />

alla disciplina generale dettata dall’art. 35, in base<br />

al quale i consorzi devono dimostrare di possedere<br />

in proprio i requisiti richiesti.<br />

segue: d) imprese controllate e collegate<br />

Questione ancora aperta e dibattuta è quella dei limiti<br />

alla partecipazione alle gare da parte di soggetti<br />

legati tra loro da vincoli di controllo o collegamento.<br />

La concreta applicazione delle disposizioni in meri-<br />

Note:<br />

(81) Cons. Stato, Ad. plen. n. 8/2005; VI, 23 luglio 2009, n.<br />

4648.<br />

(82) Cons. Stato, Sez. V, 11 novembre 2011 n. 5959; Cons. Stato,<br />

Sez. V, 2 novembre 2011 n. 5841; Cons. Stato, Sez. V, 28<br />

febbraio 2011 n. 1249.<br />

(83) Tar Lazio, Roma, Sez. III quater, 14 febbraio 2012 n. 1487;<br />

Cons. Stato, Sez. V, 02 novembre 2011 n. 5841; Cons. Stato,<br />

Sez. V, 21 aprile 2009 n. 2400; Sull’obbligo di intestazione della<br />

polizza a tutti i componenti di un ati, v. anche Tar Toscana, Sez.<br />

II, 6 luglio 2011 n. 1146; Cons. Stato 28 febbraio 2011 n. 1247;<br />

Cons. Stato, Sez. V, 11 novembre 2011 n. 5959; Cons. di Stato,<br />

Sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1249.<br />

(84) Cons. Stato, Ad. plen. 2 maggio 2012 n. 8; nello stesso<br />

senso, v. anche Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 2012 n. 2825;<br />

Tar Bari, Sez. I, 8 marzo 2012 n. 498; Tar Campania, Napoli,<br />

Sez. VIII, 22 agosto 2011 n. 4238; Tar Campania, Napoli, Sez.-<br />

VIII, 19 maggio 2011 n. 2786.<br />

(85) Cons. Stato, Ad. plen. 2 maggio 2012 n. 8; Cons. Stato,<br />

Sez. VI, 16 febbraio 2010 n. 842; Cons. Stato, Ad. plen. 15 aprile<br />

2010 n. 2155; Cons. Stato, Sez.V, 28 settembre 2011 n. 5406.<br />

(86) Tar Lazio, Sez. I ter, 12 maggio 2011, n. 4145; G. Fischione,<br />

La qualificazione del consorzio stabile nei contratti pubblici alla<br />

luce dell’emanando Regolamento attuativo, approvato dal Consiglio<br />

dei Ministri il 18 giugno 2010, in www. giustamm.it.; G. Fischione,<br />

Quale futuro per i consorzi stabili ‘‘misti’’ (note al parere<br />

dell’Avcp 11 marzo 2010), in www.giustamm.it.; Tar Firenze,<br />

Toscana, Sez. II, 22 giugno 2010 n. 2040; Consiglio di Stato,<br />

Sez. VI, 20 maggio 2011 n. 3010; Tar Firenze, Toscana, Sez. II,<br />

22 giugno 2010, n. 2040.<br />

874 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


to al divieto di partecipazione in caso di imprese<br />

controllate e collegate (art. 38, c. 1, lett. m quater<br />

(87), del codice) continua a costituire una delle<br />

più diffuse cause di incertezza e di contenzioso nel<br />

settore della contrattualistica pubblica.<br />

Ciò anche in ragione della non uniforme applicazione<br />

della norma da parte delle stazioni appaltanti<br />

e del susseguirsi di numerose pronunce giurisprudenziali<br />

anch’esse espressione di orientamenti non<br />

univoci.<br />

Secondo un primo orientamento (88), la sola somiglianza<br />

della veste formale delle offerte non dimostrerebbe<br />

l’identità del centro decisionale che<br />

invece postula una somiglianza del contenuto sostanziale<br />

delle offerte o una loro differenza voluta<br />

e studiata per turbare la gara. Così come che le<br />

buste siano spedite lo stesso giorno e dal medesimo<br />

ufficio postale, che la garanzia fideiussoria sia<br />

rilasciata dalla medesima agenzia e con polizze<br />

emesse in sequenza e lo stesso giorno, di per sé<br />

non costituiscono elementi idonei a necessariamente<br />

presumere una situazione di collegamento<br />

(89).<br />

In altri termini, eventuali comunanze a livello<br />

strutturale sono di per sé insufficienti, essendo necessario<br />

verificare se esse abbiano avuto un impatto<br />

concreto sul rispettivo comportamento nell’ambito<br />

della gara, con l’effetto di determinare la presentazione<br />

di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale<br />

(90).<br />

In linea con il primo orientamento è una recente<br />

pronuncia del Tar Lazio (91) secondo la quale «come<br />

noto dopo la pronuncia della Corte di giustizia<br />

in data 19 maggio 2009 non è più possibile sanzionare<br />

ipotesi di collegamento mediante l’esclusione<br />

automatica delle società asseritamente in accordo<br />

tra loro sulla scorta di una presunzione di inquinamento<br />

del confronto concorrenziale, occorrendo,<br />

invece, accertare se in concreto tale situazione abbia<br />

influito sul loro rispettivo comportamento(...)».<br />

In particolare, nella fattispecie esaminata dal collegio,<br />

non sono stati ritenuti sufficienti indici di collegamento<br />

(i) l’identità di indirizzo delle due imprese<br />

e (ii) la parentela tra componenti nell’ambito<br />

delle due società, non essendovi identità di soci o<br />

amministratori.<br />

A diverse conclusioni, invece, è giunta una pronuncia<br />

(92) di pochi mesi successivi secondo la<br />

quale formano indici presuntivi gravi, precisi e concordanti<br />

di collegamento sostanziale gli intrecci<br />

personali tra gli assetti societari delle due imprese,<br />

nonché le circostanze della predisposizione di buste<br />

identiche, contenenti offerte, documenti e richieste<br />

redatti in modo identico (nelle parti difformi e/o<br />

aggiuntive rispetto ai moduli predisposti), delle certificazioni<br />

ottenute il medesimo giorno, delle fideiussioni<br />

rilasciate dalla medesima banca e autenticate<br />

con numero progressivo dallo stesso notaio.<br />

segue: e) avvalimento<br />

Oggetto di numerose pronunce è stato anche l’istituto<br />

dell’avvalimento. La logica che ha ispirato i<br />

giudici, in conformità alle direttive comunitarie<br />

(93) ed alla giurisprudenza della Corte di giustizia,<br />

tende spesso a privilegiare un’ampia accezione<br />

di tale istituto e a favorire la massima accessibilità<br />

al mercato.<br />

In tale ottica, è stata confermata la piena legittimità<br />

del ricorso all’avvalimento (94) anche in mancanza<br />

di un’espressa previsione nel bando o nel disciplinare<br />

di gara (95).<br />

La facoltà di avvalersi di tale istituto è stata riconosciuta<br />

ammissibile anche per integrare i requisiti<br />

economico finanziari o tecnici o organizzativi per<br />

l’iscrizione agli albi professionali (96). Difatti, la disciplina<br />

dell’art. 49 del codice non pone alcuna li-<br />

Note:<br />

Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

(87) Art. 38, comma 1, lett. m quater, d.lgs. n. 163/06, esclude<br />

l’ammissione alle procedure di gara dei soggetti «che si trovino,<br />

rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,<br />

in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359<br />

del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la<br />

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono<br />

imputabili ad un unico centro decisionale».<br />

(88) Cons. Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2012, n. 844.<br />

(89) Cons. Stato, Sez. VI, 8 giugno 2010 n. 3637; Tar Lazio, Roma,<br />

Sez. III bis, 27 marzo 2012 n. 2904; Tar Toscana, Firenze,<br />

Sez. II, 14 marzo 2012 n. 508.<br />

(90) Cons. di Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2010 n. 247; Cons. Stato,<br />

Sez. VI, 16 febbraio 2010 n. 1120; Cons. Stato, Sez. VI, 8 giugno<br />

2010 n. 3637.<br />

(91) Tar Lazio, Sez. terza bis, 27 marzo 2012 n. 2904.<br />

(92) Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657, nello stesso<br />

senso, v. anche Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2011 n. 673.<br />

(93) Cfr. artt. 31 e 32 della direttiva ‘‘servizi’’, 18 giugno 1992,<br />

n. 92/50/Cee, nonché artt. 26 e 27 della direttiva ‘‘lavori’’, 14<br />

giugno 1993, n. 93/37/Ce; artt. 47 e 48 della direttiva 31 marzo<br />

2004, 2004/18/Ce, nonché art. 53 della direttiva 31 marzo 2004,<br />

n. 2004/17/Ce.<br />

(94) Per un commento, v. F. Cintioli, Il contratto di avvalimento<br />

tra diritto comunitario e diritto italiano, inwww. giustamm.it.;<br />

Schiavilla, L’avvalimento negli appalti di servizi e forniture: commento<br />

all’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006, inwww.giustamm.it.;<br />

G. Fischione, Nota sulla riforma dell’avvalimento introdotta dal<br />

Terzo Correttivo, inwww.giustamm.it.<br />

(95) Cons. Stato, Sez. V, 8 ottobre 2011 n. 5496.<br />

(96) Cons. Stato, Sez. V, 8 ottobre 2011 n. 5496; Cons. Stato,<br />

Sez. III, 15 novembre 2011 n. 6040.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 875


Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

mitazione (97) all’avvalimento se non per i requisiti<br />

strettamente personali di carattere generale: risulta,<br />

pertanto, preclusa alla Amministrazione la possibilità<br />

di operare restrizioni all’utilizzo dell’istituto,<br />

sicché devono ritenersi insuscettibili di avvalimento<br />

i soli requisiti generali, ossia quei requisiti di<br />

onorabilità, moralità e professionalità intrinsecamente<br />

legati al soggetto e alla sua idoneità a porsi<br />

come valido e affidabile contraente per l’Amministrazione.<br />

Anche nel caso di mancato possesso della certificazione<br />

di qualità è ammesso il ricorso all’avvalimento<br />

(98) alla condizione che vi sia l’espresso impegno<br />

da parte dell’impresa ausiliaria, nei confronti<br />

dell’impresa ausiliata e della stazione appaltante, di<br />

mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto<br />

le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.<br />

Pertanto, l’omissione di tale dichiarazione comporta<br />

l’esclusione dalla gara, non solo in quanto la<br />

stessa amministrazione appaltante non può disapplicare<br />

le disposizioni contenute nella lex specialis da<br />

essa stessa poste, ma anche perché l’avvalimento<br />

nei requisiti soggettivi di qualità deve essere reale e<br />

non formale.<br />

Non è, invece, consentito avvalersi di un soggetto<br />

che a sua volta utilizzi i requisiti di altro soggetto,<br />

sia pure ad esso collegato, in quanto si realizzerebbe<br />

in tal modo un’ipotesi di avvalimento ‘‘a cascata’’:<br />

secondo una recente pronuncia del Tar Lazio (99),<br />

infatti, è consentita la deroga al principio di personalità<br />

dei requisiti di partecipazione nel solo caso<br />

in cui vi sia la possibilità di avere comunque un<br />

rapporto diretto ed immediato con l’ausiliaria, la<br />

quale è responsabile in solido con l’ausiliata in relazione<br />

all’intera prestazione. E tale vincolo di responsabilità<br />

verrebbe inevitabilmente meno nel caso<br />

di avvalimento a cascata.<br />

È stato, invece, ritenuto ammissibile (100), in linea<br />

con il dettato normativo, l’avvalimento ‘‘cumulativo’’<br />

che ricorre nel caso in cui il concorrente sommi<br />

la propria qualificazione con quella posseduta<br />

dall’impresa ausiliaria al fine di raggiungere la soglia<br />

richiesta dalla lex specialis.<br />

Deve, invece, escludersi che un’impresa comunitaria<br />

possa avvalersi dei requisiti tecnico-operativi<br />

messi a disposizione da parte di un’impresa extracomunitaria<br />

non appartenente ad alcuno dei paesi di<br />

cui all’art. 47, c. 1 del codice dei contratti, ovvero<br />

di quelli che non abbiano stipulato accordi di reciprocità<br />

con l’Unione europea o con l’Italia.<br />

Tale divieto, inoltre, deve ritenersi esteso non soltanto<br />

alle ipotesi di partecipazione diretta dell’impresa<br />

extracomunitaria, ma anche nelle ipotesi di<br />

partecipazione indiretta, come nel caso di ricorso<br />

all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del codice.<br />

Il divieto è deputato ad assicurare la parità sostanziale<br />

di trattamento tra i concorrenti nei procedimenti<br />

ad evidenza pubblica, in modo da evitare<br />

l’ingresso nei procedimenti medesimi di imprese i<br />

cui costi di gestione ambientali, operativi e tecnici<br />

sono o possono essere imparagonabili a quelli delle<br />

imprese comunitarie (101).<br />

segue: f) subappalto<br />

Altro tema oggetto di interesse da parte della giurisprudenza<br />

nazionale è stato quello del subappalto<br />

(102).<br />

Oltre alla già segnalata decisione del Consiglio di<br />

Stato (103), è stato confermato l’orientamento in<br />

base al quale, nel caso di subappalto ‘‘facoltativo’’,<br />

la dichiarazione con cui all’atto dell’offerta il concorrente<br />

si riserva di subappaltare alcune attività<br />

costituisce, di per sé, un presupposto essenziale non<br />

ai fini della partecipazione alla gara, ma in vista<br />

della successiva autorizzazione della stazione appaltante.<br />

L’erroneità o la mancanza della dichiarazione, pertanto,<br />

non può essere assunta a fondamento di un<br />

provvedimento di esclusione, ma costituisce solo<br />

impedimento per l’aggiudicataria a ricorrere al subappalto<br />

e comporta l’obbligo per essa di provvedere<br />

direttamente all’esecuzione dei lavori ove in possesso<br />

dei requisiti prescritti (104); essa può giustifi-<br />

Note:<br />

(97) Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 28 marzo 2012 n. 559 (nel caso<br />

di specie, era risultato pienamente ammissibile l’avvalimento<br />

del patrimonio netto - realtà contabile - che seppure priva di sostanza<br />

fisica, costituisce indubbiamente un valore riconosciuto<br />

dall’ordinamento in quanto concorre ad assicurare la solidità finanziaria<br />

della società partecipante direttamente o per mezzo<br />

della società ausiliaria).<br />

(98) Cons. Stato, Sez. V, 18 novembre 2011 n. 6079; Tar Campania,<br />

Napoli, 13 ottobre 2011 n. 4769; Cons. Stato, Sez. III, 18<br />

aprile 2011 n. 2344.<br />

(99) Tar Lazio, Roma, Sez. III, 2 marzo 2012 n. 2169.<br />

(100) Tar, Puglia, Bari, Sez. I, 9 giugno 2011 n. 857; Tar Lazio,<br />

Roma, Sez. II, 8 luglio 2010 n. 23768.<br />

(101) Cons. Stato, Sez. IV, 23 febbraio 2012 n. 1858.<br />

(102) Per un commento, v. G. Fischione, Subappalto utilizzato ai<br />

fini dell’avvalimento e subappalto meramente esecutivo: regimi<br />

differenziati anche per quanto concerne la indicazione in sede di<br />

gara del subappaltatore, inwww.giustamm.it., 28/02/2012.<br />

(103) Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2012 n. 2508; v. anche<br />

Cons. Stato, Sez. V, 20 giugno 2011 n. 3698.<br />

(104) Tar Lazio, Roma, Sez. III, 1 luglio 2011 n. 5806; Tar Lazio,<br />

Roma, Sez. III ter, 18 giugno 2009 n. 5782; Cons. Stato, Sez. V,<br />

23 gennaio 2012 n. 262; Cons. Stato, Sez. VI, 29 dicembre<br />

2010 n. 9577.<br />

876 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


care, invece, l’esclusione dalla gara in tutti i casi in<br />

cui il concorrente sia privo dei requisiti di legge per<br />

l’assunzione delle attività.<br />

Procedure di scelta del contraente, criteri<br />

di aggiudicazione e commissioni<br />

giudicatrici<br />

Ampiamente dibattute sono state le questioni relative<br />

all’attività di scelta del contraente.<br />

In particolare, utili indicazioni sono state fornite in<br />

tema di appalto integrato, procedure negoziate ed<br />

affidamenti in economia.<br />

Non sono, inoltre, mancate interessanti pronunce<br />

in tema di criteri di aggiudicazione ed in particolare,<br />

nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa,<br />

di divieto di commistione tra requisiti soggettivi<br />

ed oggettivi.<br />

In tema di appalto integrato, è stata affermata<br />

(105) la ‘‘natura tassativa’’ dell’elenco dei soggetti<br />

esterni ai quali può essere affidata l’attività di<br />

progettazione.<br />

In particolare, la tassatività dei soggetti discenderebbe<br />

direttamente dalle disposizioni di legge che<br />

impongono agli operatori economici il possesso dei<br />

requisiti prescritti per i progettisti, ovvero di avvalersi<br />

di progettisti qualificati, da individuare nell’offerta,<br />

o partecipare in raggruppamento con soggetti<br />

qualificati per la progettazione (art. 53, del codice<br />

dei contratti).<br />

I soggetti esterni ai quali può essere affidata l’attività<br />

di progettazione sono i liberi professionisti iscritti<br />

nel relativo albo professionale, le società di professionisti<br />

o le società di ingegneria (art. 90, c. 1, lett.<br />

d) e ss. del codice dei contratti).<br />

Attesa la tassatività di un siffatto elenco, dunque, il<br />

soggetto ‘‘esterno’’, destinatario dell’incarico di progettazione,<br />

non può essere un pubblico dipendente<br />

a tempo pieno. Quest’ultimo, invero, non può esercitare<br />

la libera professione e, quindi, non può assumere<br />

la qualifica professionale che l’art. 90 richiede<br />

per i progettisti esterni.<br />

È stato, inoltre, precisato dal Consiglio di Stato<br />

(106) che nel caso di appalto integrato di progettazione<br />

ed esecuzione, gli obblighi di cui all’art.<br />

38 del codice sussistono anche in relazione a una<br />

società di progettazione che il soggetto partecipante<br />

indica quale soggetto incaricato dell’attività di progettazione.<br />

Del resto, la ratio agevolatrice del concorrente della<br />

prevista possibilità di indicazione del progettista<br />

non può incidere sulla necessità che sia garantita -<br />

quanto meno tendenzialmente - l’affidabilità e l’o-<br />

norabilità nei riguardi di chi venga, comunque, in<br />

rapporto diretto con la pubblica amministrazione.<br />

Nello stesso senso, anche una successiva pronuncia<br />

del Tar Sardegna (107) il quale ha affermato che<br />

nel caso di appalto integrato di progettazione esecutiva<br />

e di esecuzione, il possesso dei requisiti di ordine<br />

generale di cui all’art. 38 del codice deve essere<br />

attestato anche in relazione al soggetto incaricato<br />

delle attività di progettazione dal soggetto partecipante.<br />

Quanto alla procedura negoziata (senza preventiva<br />

pubblicazione del bando di gara), è recentemente<br />

intervenuto il Consiglio di Stato (108) il quale ha<br />

affermato che nel caso in cui la stessa venga effettuata<br />

per ‘‘ragioni di natura tecnica’’, le quali presuppongono<br />

l’esistenza di una sola impresa in grado<br />

di fornire il prodotto richiesto, è onere della stazione<br />

appaltante dimostrare ‘‘l’unicità’’ del fornitore e<br />

la conseguente necessità di attivare la procedura<br />

negoziata fornendo puntuale ed adeguata motivazione.<br />

Spetta, inoltre, alla stazione appaltante dimostrare<br />

la ragione per cui solamente un certo prodotto<br />

sarebbe dotato delle specificità tecniche necessarie<br />

e indicare sotto quale profilo un cambiamento<br />

di fornitore la costringerebbe ad acquisire un<br />

materiale non indicato tecnicamente o tale da<br />

comportare un’incompatibilità tecnica ovvero difficoltà<br />

di uso o di manutenzione sproporzionate<br />

(109).<br />

Nel caso di prodotto ‘‘non ordinario’’, in quanto suscettibile<br />

di valutazione sotto diversi punti di vista,<br />

è opportuna la scelta di effettuare una ricerca di<br />

mercato, con una successiva sperimentazione parti-<br />

Note:<br />

Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

(105) Cons. Stato, Sez. VI, 5 settembre 2011 n. 5003.<br />

(106) Cons. Stato, Sez. VI, 18 gennaio 2012 n. 178.<br />

(107) Tar Sardegna, Sez. I, 22 marzo 2012, n. 306.<br />

(108) Cons. Stato, Sez. III, 19 aprile 2011 n. 2404, ove è stato affermato<br />

la mancanza di una effettiva indagine conoscitiva volta a<br />

verificare sul mercato la platea degli operatori in grado di fornire<br />

lo strumento richiesto dall’Azienda. «Al riguardo deve, infatti, osservarsi<br />

che il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione<br />

del bando, rivestendo carattere di eccezionalità rispetto all’obbligo<br />

dell’Amministrazione di individuare il privato contraente attraverso<br />

il confronto concorrenziale, richiede un particolare rigore<br />

nella individuazione dei presupposti che possono legittimare il ricorso<br />

a tale procedura. Nella fattispecie in esame, in cui la scelta<br />

della procedura negoziata di cui all’art. 57 d.lgs. n. 163 è stata effettuata<br />

per ‘‘ragioni di natura tecnica’’, le quali presuppongono<br />

l’esistenza di una sola impresa in grado di fornire l’autoproduttore<br />

di ossigeno medicale con i requisiti voluti dall’Azienda, era onere<br />

di questa dimostrare la ‘‘unicità’’ del fornitore, e la conseguente<br />

necessità di attivare la procedura negoziata».<br />

(109) Tar Piemonte, Sez. II, 21 luglio 2011 n. 803; Corte di Giustizia<br />

Ce, Grande Sezione, 8 aprile 2008 n. 337.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 877


Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

colarmente approfondita al fine di pervenire ad un<br />

corretta, informata e mediata conclusione che un<br />

prodotto sia ‘‘unico’’ ovvero ‘‘infungibile’’ (110).<br />

Meritano, altresì, di essere segnalate alcune pronunce<br />

in tema di affidamenti in economia.<br />

In particolare, è stato affermato dal Consiglio di<br />

Stato (111) che l’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006<br />

sottopone le acquisizioni in economia ad una disciplina<br />

specifica e marcatamente autonoma, in una<br />

logica di agilità e semplificazione procedurale, rinviando<br />

per la sua definizione in dettaglio, al regolamento<br />

di esecuzione ed attuazione del codice dei<br />

contratti pubblici.<br />

Proprio in ragione dell’‘‘autonomia’’ delle procedure<br />

di acquisizione in economia, la stazione appaltante<br />

non è tenuta a richiedere ai partecipanti la presentazione<br />

di una garanzia provvisoria in quanto le<br />

stesse disposizioni di legge (art. 125 del codice) non<br />

contengono alcun richiamo all’istituto della cauzione<br />

(112).<br />

Trova, invece, applicazione anche alle procedure in<br />

economia il principio della pubblicità delle sedute<br />

di gara (113). Si tratta, infatti, di principio inderogabile<br />

in ogni tipo di gara, ivi comprese le procedure<br />

di affidamento in economia di cui all’art. 125 del<br />

codice dei contratti, almeno per quanto concerne<br />

la fase di apertura dei plichi contenenti la documentazione<br />

amministrativa e la verifica della stessa,<br />

nonché quella di apertura delle buste con le offerte<br />

economiche.<br />

Sempre in tema di procedure in economia, è stato<br />

recentemente affermato (114) che, qualora il bando<br />

di gara, nell’enunciare il sistema di aggiudicazione,<br />

rinvii all’applicazione dell’art. 83 del codice dei<br />

contratti pur trattandosi dell’affidamento di un servizio<br />

in economia aggiudicabile in base alle regole<br />

di cui all’art. 125 del codice dei contratti pubblici,<br />

la pubblica amministrazione è comunque tenuta ad<br />

uniformarsi ai contenuti dell’art. 83 medesimo.<br />

La circostanza che la gara sia stata esperita con il sistema<br />

del cottimo fiduciario e, quindi, con il ricorso<br />

ad una procedura semplificata, infatti non esclude<br />

che vadano comunque rispettate le norme di carattere<br />

generale che regolano e disciplinano i rapporti<br />

tra i privati e la pubblica amministrazione; in particolare,<br />

l’amministrazione che vi fa ricorso può imporre<br />

regole di comportamento previste nella lettera<br />

invito che vanno conseguentemente rispettate<br />

(115).<br />

Il cottimo fiduciario è, infatti, una procedura negoziata<br />

la quale, ancorché procedimentalizzata, non<br />

esige l’osservanza di tutte le regole tipiche dell’evidenza<br />

pubblica comunitaria; tuttavia, pur trattando-<br />

si di una procedura in economia, la gara deve, comunque,<br />

osservare, tra gli altri, i principi di trasparenza<br />

e parità di trattamento (116).<br />

In particolare, sono stati ritenuti applicabili al cottimo<br />

fiduciario (117) tanto gli obblighi informativi<br />

di cui all’art. 79, quanto la clausola standstill di cui<br />

all’art. 11, c. 10, perché finalizzati ad assicurare l’effettività<br />

di un principio fondamentale e generale<br />

nel settore dei contratti pubblici.<br />

In merito ai criteri di aggiudicazione, nell’ipotesi di<br />

offerta economicamente più vantaggiosa, è stato<br />

nuovamente esaminato il tema relativo alla possibilità<br />

che tra gli elementi di valutazione delle offerte,<br />

vengano inseriti anche elementi riguardanti requisiti<br />

soggettivi del concorrente (ad esempio: l’esperienza<br />

professionale).<br />

È ben noto che, secondo un tradizionale orientamento<br />

consolidato anche in sede comunitaria<br />

(118), nel caso di offerta economicamente più<br />

vantaggiosa, non sarebbe consentita alcuna commistione<br />

tra gli elementi di valutazione delle offerte e<br />

gli elementi di qualificazione che dovrebbero assumere<br />

rilievo con limitato riguardo ai fini della selezione<br />

dei concorrenti (119).<br />

Sul tema, si deve, tuttavia, registrare una progressiva<br />

evoluzione giurisprudenziale volta a mitigare tale<br />

rigoroso orientamento: il Consiglio di Stato (120)<br />

ha, infatti, ritenuto che in tema di procedure affidate<br />

con il criterio dell’offerta economicamente più<br />

vantaggiosa, il divieto di commistione fra i criteri<br />

soggettivi di capacità tecnica e professionale e quelli<br />

oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta ai<br />

fini dell’aggiudicazione, non comporta che sia sempre<br />

precluso alle amministrazioni aggiudicatrici di<br />

Note:<br />

(110) Cons. Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2011 n. 642.<br />

(111) Cons. Stato, Sez. V, 27 ottobre 2011 n. 5742.<br />

(112) Tar Sardegna, Sez. I, 9 marzo 2012 n. 275.<br />

(113) Tar Sardegna, Sez. I, 28 gennaio 2011 n. 85.<br />

(114) Cons. Stato, Sez. V, 29 febbraio 2012, n. 1189; Cons. Stato,<br />

Sez. V, 21 febbraio 2011, n. 1082).<br />

(115) Tar Lazio Roma, Sez. III ter, 11 aprile n. 3169.<br />

(116) Tar Sardegna, Sez. I, 10 marzo n. 212; Consiglio di Stato<br />

Sez. V, 5 ottobre 2011 n. 5454.<br />

(117) Tar Abruzzo L’Aquila, Sez. I, 14 maggio 2012 n. 337; Tar<br />

Molise, 10 maggio 2012 n. 205.<br />

(118) V. Procedura d’infrazione n. 2182 del 21 ottobre 2003 relativa<br />

ad una serie di disposizioni contenute nella l. n. 109/1994,<br />

conclusasi con la sentenza Corte giustizia Ce, Sez. II, 8 novembre<br />

2006, in causa C-412/04.<br />

(119) Tra le altre, v. Consiglio di Stato, Sez. V, 7 aprile 2009 n.<br />

2147.<br />

(120) Consiglio di Stato, Sez. III, 21 dicembre 2011 n. 6777.<br />

878 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


dare rilievo alle capacità, alle esperienze ed alle referenze<br />

dei concorrenti ai fini dell’attribuzione del<br />

punteggio alle rispettive offerte. Tale divieto, infatti,<br />

conosce un’applicazione attenuata nel settore dei<br />

servizi laddove l’offerta tecnica non si sostanzia in<br />

un progetto o in un prodotto, ma nella descrizione<br />

di un facere, che può essere valutato unicamente<br />

sulla base di criteri quali-quantitativi, fra i quali<br />

può rientrare la considerazione della pregressa esperienza<br />

dell’operatore, come anche della solidità ed<br />

estensione della sua organizzazione d’impresa, sempre<br />

che tali aspetti non risultino preponderanti nella<br />

valutazione complessiva dell’offerta.<br />

Tale impostazione è in linea con l’evoluzione della<br />

disciplina comunitaria ed in particolare con la proposta<br />

della Commissione europea di revisione delle<br />

direttive n. 2004/17/Ce e n. 2004/18/Ce (121).<br />

Di particolare interesse sono anche alcune pronunce<br />

in tema di offerte anomale.<br />

In diversi casi è stata analizzata la questione della<br />

eventuale modifica dei contenuti degli elementi<br />

giustificativi presentati nel corso del procedimento<br />

in contraddittorio.<br />

Le giustificazioni sono modificabili, essendo in tal<br />

senso ammissibili giustificazioni sopravvenute e<br />

compensazioni tra sottostime o sovrastime, purché<br />

l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento<br />

dell’aggiudicazione (122).<br />

Quanto al tema delle modalità di funzionamento<br />

della commissione di gara, esso è da tempo al centro<br />

del dibattito giuridico.<br />

Non è un caso, infatti, che il Consiglio di Stato abbia<br />

recentemente ribadito come la ratio sottesa all’art.<br />

84 del codice «costituisca espressione di principi<br />

generali, costituzionali e comunitari, volti ad<br />

assicurare il buon andamento e l’imparzialità amministrativa»<br />

(123).<br />

Il modello di commissione recepito è quello di organismo<br />

necessariamente informato al principio del<br />

‘‘collegio perfetto’’. Il contributo di tutti i componenti<br />

del collegio è determinante ai fini di una corretta<br />

formazione di una volontà collegiale (124).<br />

Tale impostazione, secondo cui il funzionamento<br />

della commissione soggiace al principio della collegialità,<br />

ètuttavia temperata in alcuni casi per le esigenze<br />

di maggiore speditezza e snellezza delle operazioni<br />

di gara.<br />

In linea con tale orientamento, le stazioni appaltanti<br />

hanno spesso ritenuto che la piena collegialità<br />

nelle operazioni della commissione non sia necessaria<br />

per le attività preparatorie, istruttorie e strumentali<br />

(125).<br />

Non per ogni attività, quindi, è sempre necessario<br />

che la commissione operi in seduta plenaria, essendo,<br />

invece, indispensabile la presenza del plenum solo<br />

nella fase propriamente valutativa delle offerte (126).<br />

Resta, tuttavia, una questione da chiarire che ha<br />

dato origine ad un contrasto giurisprudenziale: se la<br />

corretta qualificazione della attività di attribuzione<br />

del punteggio all’offerta possa o meno considerarsi<br />

attività valutativa.<br />

Da un lato, è stato ritenuto legittimo da parte di<br />

una sottocommissione attribuire punteggi relativi<br />

all’elemento quantitativo in quanto tale operazione<br />

risulta scevra da qualsivoglia discrezionalità tecnica;<br />

prova ne è che la ripetizione della medesima operazione<br />

da parte della commissione tecnica non potrebbe<br />

che condurre al medesimo risultato (127).<br />

Dall’altro (128), invece, vi è chi, in nome del principio<br />

cardine dell’unicità della commissione, ha ritenuto,<br />

comunque, illegittimo l’operato dell’amministrazione<br />

che proceda alla valutazione complessiva<br />

delle risultanze di gara mediante due diversi collegi,<br />

il plenum e la sottocommissione, operanti separatamente<br />

tra loro, posto che, al massimo, suddetto<br />

principio permette l’affidamento esclusivo ad eventuali<br />

sottocommissioni di attività meramente preparatorie<br />

o istruttorie, «ma non di quelle relative all’attribuzione<br />

dei punteggi».<br />

Interessanti indicazioni sono state poi fornite in tema<br />

di pubblicità delle sedute di gara relative alla<br />

verifica dell’integrità dei plichi, compreso quello<br />

contenente l’offerta tecnica.<br />

Sul tema, l’Adunanza plenaria (129) ha evidenziato<br />

come la giurisprudenza abbia già avuto modo di approfondire<br />

la questione delle operazioni preliminari<br />

da svolgere in seduta pubblica, affermando che la<br />

Note:<br />

Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

(121) Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio<br />

sugli appalti pubblici, COM(2011)896 definitivo del 20 dicembre<br />

2011 (di seguito ‘‘proposta di direttiva settori ordinari’’);<br />

v. anche Avcp, ‘‘Documento di posizione dell’Avcp in merito alle<br />

novità contenute nelle proposte della Commissione Europea di<br />

revisione delle direttive in materia di appalti pubblici del 2004 e<br />

nella nuova proposta in materia di aggiudicazione delle concessioni’’<br />

del 19 marzo 2012 consultabile sul sito www.avcp.it.<br />

(122) Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2012 n. 2566<br />

(123) Cons. Stato, Sez. IV, 10 gennaio 2012 n. 27.<br />

(124) Tar Lazio, Sez. III quater, 2 novembre 2011 n. 8355.<br />

(125) Cons. Stato, Sez. V, 6 giugno 2002 n. 3182.<br />

(126) Cons. Stato, Sez. III, 11 aprile 2012 n. 2078; Cons. Stato,<br />

Sez. III, 19 dicembre 2011 n. 6440; Tar Perugia, Sez. I, 18 ottobre<br />

2011 n. 331.<br />

(127) Tar Piemonte, Sez. I, 6 aprile 2011 n. 351.<br />

(128) Tar Lazio, Sez. I bis, 5 aprile 2011 n. 3009.<br />

(129) Cons. Stato, Ad. plen. 28 luglio 2011 n. 3.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 879


Giurisprudenza<br />

Contratti pubblici<br />

‘‘verifica della integrità dei plichi’’ non esaurisce la<br />

sua funzione nella constatazione che gli stessi non<br />

hanno subito manomissioni o alterazioni, ma è<br />

preordinata a garantire che la documentazione trovi<br />

correttamente ingresso nella procedura di gara.<br />

L’apertura della busta contenente l’offerta tecnica<br />

costituisce - come per la documentazione amministrativa<br />

e per l’offerta economica - passaggio essenziale<br />

dell’esito della procedura di gara e, quindi, deve<br />

essere presidiata dalle medesime garanzie.<br />

La pubblicità delle sedute di gara risponde non solo<br />

all’esigenza di tutela della parità di trattamento dei<br />

concorrenti, i quali devono essere messi nella condizione<br />

di verificare la regolarità formale degli atti<br />

prodotti, ma anche di tutela dell’interesse pubblico<br />

alla trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa.<br />

Merita, infine, di essere segnalata una recente ordinanza<br />

di rimessione all’Adunanza plenaria (130),<br />

con la quale il collegio ha chiesto di chiarire se i<br />

principi espressi dall’Adunanza plenaria 28 luglio<br />

2011, n. 13 in tema di pubblicità delle sedute di gara<br />

si estendano o meno ai settori speciali, nonché<br />

alle procedure negoziate anche nei settori ordinari<br />

ed agli affidamenti in economia (131).<br />

La procedura di annullamento<br />

dell’aggiudicazione e la sorte del<br />

contratto<br />

Altro tema oggetto, nel corso degli ultimi anni, di un<br />

acceso dibattito interpretativo è quello della sorte del<br />

contratto d’appalto a seguito dell’annullamento giurisdizionale<br />

di un’aggiudicazione ritenuta illegittima.<br />

La questione, infatti, oltre a porre un problema di<br />

natura processuale, assumeva rilievo dal punto di<br />

vista delle interrelazioni tra la fase pubblicistica e<br />

quella regolata dal diritto civile, trattandosi di stabilire<br />

se ed in che termini eventuali vizi degli atti<br />

amministrativi che compongono il procedimento di<br />

evidenza pubblica siano in grado di condizionare,<br />

in termini di validità ed efficacia, l’accordo contrattuale<br />

medio tempore raggiunto.<br />

Sul tema è intervenuto il codice del processo amministrativo<br />

(art. 133, c. 1, lett. e), n. 1) che ha<br />

confermato l’attribuzione della materia dei contratti<br />

pubblici alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo<br />

(riproponendo lo schema già delineato<br />

dall’art. 244 del codice dei contratti) estendendone<br />

l’ambito di applicazione (in linea con il sopravvenuto<br />

d.lgs. n. 53/2010) anche alla dichiarazione di<br />

inefficacia del contratto a seguito di annullamento<br />

di aggiudicazione nonché alle sanzioni alternative.<br />

Con riferimento alle nuove disposizioni di legge è<br />

intervenuta una recente pronuncia del Consiglio di<br />

Stato (132) che ha riconosciuto, in base alle disposizioni<br />

sopravvenute, il potere del giudice amministrativo<br />

di decidere discrezionalmente (anche nei<br />

casi di gravi violazioni) se mantenere o meno l’efficacia<br />

del contratto nel frattempo stipulato.<br />

L’inefficacia non è conseguenza automatica dell’annullamento<br />

dell’aggiudicazione; quest’ultima, infatti,<br />

determina solo il sorgere del potere in capo al<br />

giudice di valutare se il contratto debba o meno<br />

continuare a produrre effetti.<br />

Dunque, la privazione degli effetti del contratto in<br />

conseguenza dell’annullamento dell’aggiudicazione è<br />

oggetto di una pronuncia giurisdizionale tipica (133).<br />

Nel caso in cui, nonostante ricorrano le violazioni<br />

indicate dalle disposizioni di legge, non sussistano<br />

le condizioni per la dichiarazione di inefficacia del<br />

contratto o per ridurne l’efficacia nel tempo, devono<br />

trovare applicazione le sanzioni alternative (v.<br />

art. 123 c.p.a.).<br />

Sul tema è stato affermato recentemente che «si<br />

applicano le sanzioni alternative ex art. 123, c. 1,<br />

c.p.a. quando l’amministrazione ha disatteso i termini<br />

dilatori (previsti dall’art. 11, c. 10 e 10-ter del<br />

codice), nei limiti in cui la violazione non ha impedito<br />

al ricorrente di proporre ricorso prima della stipula<br />

del contratto e non ha influito sulle possibilità<br />

di ottenere l’affidamento» (134).<br />

Note:<br />

(130) Ordinanza Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 maggio 2012 n.<br />

2633.<br />

(131) Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1856; Cons. Stato,<br />

Sez. V, 19 settembre 2008 n. 4520.<br />

(132) Cons. di Stato, Sez. III, 19 dicembre 2011 n. 6638.<br />

(133) Si segnala, tuttavia, una pronuncia di segno diverso, del<br />

Tar Lazio, Roma, Sez. III ter, 1 giugno 2011, n. 4984, nella quale<br />

si afferma che: «l’inefficacia del contratto si atteggia, ormai, anche<br />

ai sensi dell’art. 122 cod. proc. amm., quale mera conseguenza<br />

rispetto all’annullamento dell’aggiudicazione, atteso che<br />

la ‘‘scelta’’ in ordine all’inefficacia del contratto quale effetto dell’invalidità<br />

dell’aggiudicazione è rimessa al giudice, che a tal fine<br />

valuta la sussistenza dei relativi presupposti e condizioni, anche<br />

in difetto di espressa domanda di parte».<br />

(134) Tar Lazio, Roma, Sez. I bis, 30 maggio 2011 n. 4842; Tar<br />

Lazio, Roma, Sez. II ter, Sentenza 11 aprile 2011, n. 3169.<br />

880 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


Osservatorio della Corte<br />

di giustizia e del Tribunale<br />

dell’Unione europea<br />

acuradiEdoardo Chiti e Susanna Screpanti<br />

AIUTI DI STATO<br />

UNIONE EUROPEA<br />

Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione,<br />

sentenza 5 giugno 2012, causa C-124/10 P - Giud. rel. A.<br />

Arabadjiev - Avv. gen. J. Mazák, Commissione europea<br />

c. Électricité de France (Edf)<br />

La natura fiscale di un beneficio che lo Stato concede ad<br />

un’impresa pubblica non esclude l’applicabilità del criterio<br />

dell’investitore privato.<br />

Nel 2003, la commissione europea dichiarava che il beneficio<br />

fiscale, concesso ex lege dallo Stato francese alla società<br />

elettrica di proprietà pubblica, costituiva un aiuto di Stato<br />

illegittimo e ne ordinava il recupero. La commissione aveva<br />

escluso l’applicabilità del criterio dell’investitore privato a<br />

causa della natura fiscale dell’esenzione e del tipo di intervento<br />

pubblico: lo Stato avrebbe agito, infatti, in qualità di<br />

autorità pubblica e non di azionista pubblico.<br />

Il tribunale di primo grado annullava la decisione della commissione,<br />

rilevando che lo Stato, attraverso una disposizione<br />

di natura fiscale, mirava ad una sostanziale ricapitalizzazione<br />

della società pubblica. La commissione, dunque, avrebbe<br />

dovuto applicare il criterio dell’investitore privato come richiesto<br />

dalla repubblica francese che sosteneva di essere intervenuta<br />

in qualità di azionista pubblico.<br />

La Corte di giustizia ritiene che la sentenza di primo grado<br />

impugnata non sia viziata da alcun errore di diritto. Il criterio<br />

dell’investitore privato, infatti, è applicabile quando lo Stato<br />

conceda, anche tramite strumenti di natura fiscale, un vantaggio<br />

economico ad un’impresa nella sua qualità di azionista.<br />

Incombe sullo Stato che invochi il criterio dell’investitore<br />

privato l’onere di dimostrare di aver agito in qualità di azionista<br />

e di aver voluto investire nella propria impresa tramite il<br />

beneficio economico effettivamente concesso.<br />

Spetta successivamente alla commissione valutare in modo<br />

globale se tale beneficio, benché accordato con strumenti di<br />

natura fiscale, sia riconducibile allo Stato azionista o allo Stato<br />

autorità, tenendo conto anche dell’obiettivo effettivamente<br />

perseguito.<br />

Qualora emerga che lo Stato interessato abbia agito nella<br />

sua qualità di azionista, la commissione deve accertare se<br />

un azionista privato avrebbe conferito, in condizioni analoghe,<br />

un importo pari all’imposta dovuta, in un’impresa che si<br />

trovi in una situazione simile a quella dell’impresa pubblica<br />

beneficiaria della misura statale.<br />

CONCORRENZA<br />

Tribunale dell’Unione europea, sentenza 24 maggio<br />

2012, causa T-111/08 - Giud. rel. M. Prek - MasterCard<br />

Inc. e a. c. Commissione europea<br />

Le commissioni interbancarie multilateriali applicate in<br />

un sistema di pagamento aperto sono contrarie al diritto<br />

europeo della concorrenza.<br />

Nel 2007, la commissione europea accertava una violazione<br />

antitrust nell’ambito di un sistema di pagamento quadripartito<br />

(c.d. sistema aperto) in cui l’emittente di una carta bancaria<br />

può differire dalla banca affiliata che fornisce agli esercenti<br />

i servizi di pagamento. Ad avviso della commissione, la<br />

fissazione di commissioni multilaterali tra banche emittenti e<br />

banche affiliate all’interno della zona euro costituiva una decisione<br />

di un’associazione d’imprese con effetti restrittivi<br />

della concorrenza, a danno degli esercenti e dei loro clienti<br />

finali.<br />

Il tribunale dell’Unione europea conferma la decisione impugnata.<br />

Le commissioni interbancarie multilaterali non risultano<br />

oggettivamente necessarie per il funzionamento del sistema<br />

di pagamento aperto. Inoltre, esse aumentano il potere<br />

di mercato delle banche che partecipano al sistema, restringendo<br />

la concorrenza nel mercato nazionale dell’affiliazione.<br />

È corretta, dunque, l’analisi della commissione europea<br />

secondo cui la fissazione delle commissioni interbancarie<br />

va a vantaggio della banca emittente e costituisce un costo<br />

per la banca di affiliazione, che si ripercuote sugli esercenti,<br />

limitandone la pressione concorrenziale.<br />

Secondo il tribunale, la commissione ha correttamente<br />

escluso l’applicazione di un’esenzione ai sensi dell’art. 101<br />

c. 3 Tfue, poiché gli istituti finanziari ricorrenti non hanno dimostrato<br />

i vantaggi che gli esercenti traggono dall’applicazione<br />

delle commissioni interbancarie multilaterali.<br />

Il tribunale, infine, rileva che la commissione europea ha legittimamente<br />

qualificato la fissazione delle commissioni interbancarie<br />

come una decisione di un’associazione di imprese<br />

in quanto, anche dopo la quotazione in borsa, l’organizzazione<br />

di pagamento continua a costituire una forma istituzionalizzata<br />

di coordinamento del comportamento delle banche<br />

che partecipano al sistema.<br />

MARCHIO EUROPEO<br />

Osservatorio<br />

Corte di giustizia Ue<br />

@Il testo integrale delle decisioni segnalate è consultabile<br />

su: www.curia.europa.eu<br />

Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione,<br />

sentenza 19 giugno 2012, causa C-307/10 - Giud. rel. U.<br />

Lõhmus - Avv. Gen. Y. Bot, Chartered Institute of Patent<br />

Attorneys c. Registrar of Trade Marks<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 881


Osservatorio<br />

Corte di giustizia Ue<br />

I prodotti o i servizi di cui si chiede la registrazione devono<br />

essere identificati con chiarezza e precisione sufficienti<br />

a determinare l’ambito di tutela del marchio.<br />

La vicenda prende le mosse da un rifiuto dell’autorità inglese<br />

competente a registrare un marchio nazionale, giudicato privo<br />

del carattere distintivo e descrittivo per i servizi di traduzione.<br />

Il richiedente riteneva che il rifiuto fosse illegittimo<br />

perché la domanda di registrazione faceva riferimento al titolo<br />

di una classe dell’accordo internazionale di Nizza sui marchi,<br />

senza alcuna menzione dei servizi di traduzione.<br />

Il giudice inglese, investito della controversia, chiedeva in<br />

via pregiudiziale alla Corte di giustizia di chiarire i requisiti necessari,<br />

in base al diritto europeo, per l’individuazione dei<br />

prodotti e dei servizi ai fini di determinare l’ambito della protezione<br />

del marchio. Il giudice del rinvio chiedeva altresì alla<br />

Corte di pronunciarsi sulla possibilità di utilizzare, ai fini della<br />

registrazione, le indicazioni generali di cui ai titoli delle classi<br />

dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei<br />

prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi. Il giudice<br />

del rinvio chiedeva, infine, di stabilire se l’utilizzo di tutte<br />

le indicazioni generali di una classe specifica dell’accordo internazionale<br />

si dovesse considerare una rivendicazione nei<br />

confronti di tutti i prodotti o i servizi elencati.<br />

La Corte di giustizia, anzitutto, rileva che la direttiva europea<br />

sui marchi d’impresa (2008/95/Ce) esige che i prodotti o i<br />

servizi per i quali si chiede la registrazione siano identificati<br />

dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire<br />

alle autorità competenti e agli operatori economici di<br />

determinare la portata della tutela richiesta.<br />

La direttiva europea, inoltre, non osta all’utilizzo delle indicazioni<br />

generali dei titoli delle classi dell’accordo di Nizza ai fini<br />

della registrazione di un marchio nazionale. Il richiedente deve,<br />

tuttavia, identificare tali prodotti o servizi in modo da soddisfare<br />

i requisiti di chiarezza e di precisione richiesti dalla direttiva<br />

europea. Spetta alle autorità competenti compiere<br />

una valutazione caso per caso, sulla base dei prodotti o dei<br />

servizi richiesti, al fine di determinare se siano soddisfatti i<br />

requisiti di chiarezza e di precisione prescritti.<br />

Infine, colui che richiede un marchio nazionale utilizzando le<br />

indicazioni generali dell’accordo di Nizza deve precisare se la<br />

sua domanda di registrazione verta su tutti o solo su taluni<br />

dei prodotti o servizi repertoriati nell’elenco della classe specifica.<br />

Nel caso in cui la domanda verta solo su taluni prodotti<br />

o servizi, il richiedente ha l’obbligo di precisare quali di<br />

questi sono presi in considerazione ai fini della registrazione.<br />

È compito del giudice del rinvio determinare se nel caso di<br />

specie la domanda di registrazione concernesse o meno i<br />

servizi di traduzione.<br />

882 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


Osservatorio<br />

della Corte costituzionale<br />

acuradiPina Carluccio<br />

e Renato Finocchi Ghersi<br />

COMPETENZE STATO-REGIONI<br />

COORDINAMENTO FINANZIARIO E LIMITAZIONI INDIRETTE<br />

ALL’AUTONOMIA DI SPESA DEGLI ENTI PUBBLICI<br />

Corte costituzionale, sentenza 4 giugno 2012, n. 139 -<br />

Pres. Quaranta - Red. Cassese<br />

Sono infondate le questioni relative all’art. 6, c. 2, 3, 5,<br />

6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19 e 20 del decreto legge 31<br />

maggio 2010, n. 78 ‘‘Misure urgenti in materia di stabilizzazione<br />

finanziaria e di competitività economica’’,<br />

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,<br />

n. 122.<br />

Le disposizioni censurate dettano misure di contenimento<br />

dei costi degli apparati amministrativi, ponendo i seguenti<br />

vincoli: rendere onorifica la partecipazione a organi collegiali<br />

degli enti che ricevono finanziamenti pubblici e limitare a 30<br />

euro l’importo dei gettoni di presenza (c. 2); ridurre del 10<br />

per cento, rispetto al 2010, indennità, compensi, gettoni, retribuzioni<br />

e altre utilità corrisposte ai componenti di organi<br />

(c. 3); limitare il numero dei componenti degli organi di amministrazione<br />

e di controllo degli enti e organismi pubblici, rispettivamente,<br />

a cinque e a tre (c. 5); ridurre del 10 per cento<br />

il compenso dei componenti degli organi di amministrazione<br />

e di controllo di società a totale partecipazione pubblica o<br />

inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione<br />

(c. 6); contenere entro il 20 per cento del tetto<br />

raggiunto nel 2009 sia le spese per studi ed incarichi di consulenza<br />

(c. 7), sia le spese per relazioni pubbliche, convegni,<br />

mostre, pubblicità e rappresentanza (c. 8); rinunciare integralmente<br />

alle spese per sponsorizzazioni (c. 9); applicare alle<br />

società inserite nel conto economico consolidato della<br />

pubblica amministrazione le misure previste dai c. 7, 8 e 9<br />

(c. 11); non corrispondere le indennità chilometriche per missioni<br />

di servizio effettuate dal personale contrattualizzato<br />

con mezzo proprio (c. 12, ultimo periodo), nonché ridurre del<br />

50 per cento rispetto al tetto raggiunto nel 2009 le spese<br />

per le missioni (c. 12, primo periodo) e per la formazione (c.<br />

13); ridurre dell’80 per cento rispetto al 2009 le spese per la<br />

gestione delle autovetture, compresi i buoni taxi (c. 14); non<br />

effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari o<br />

aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore di società<br />

partecipate in perdita (c. 19). Infine, il c. 20, stabilisce che<br />

«le disposizioni del presente articolo non si applicano in via<br />

diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del<br />

Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni<br />

di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica»<br />

(primo periodo) e prevede incentivi statali a favore delle<br />

Regioni che volontariamente si adeguino alle disposizioni<br />

dell’art. 6, affidandone la disciplina a un decreto ministeriale<br />

@ Il<br />

Osservatorio<br />

Corte costituzionale<br />

testo integrale delle sentenze è consultabile su:<br />

www.cortecostituzionale.it, sezione Le Pronunce<br />

non regolamentare, emanato a seguito di consultazione della<br />

Conferenza Stato-Regioni (quarto periodo).<br />

La Corte ha affermato che il legislatore statale può, con una<br />

disciplina di principio, legittimamente «imporre agli enti autonomi,<br />

per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad<br />

obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari,<br />

vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono,<br />

inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di<br />

spesa degli enti» (da ultimo, sent. n. 182 del 2011). Questi<br />

vincoli possono considerarsi rispettosi dell’autonomia delle<br />

Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite<br />

complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione<br />

delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»<br />

(sent. n. 182 del 2011, nonché sentt. nn. 297 del 2009, 289<br />

del 2008 e n. 169 del 2007). Lo Stato, quindi, può agire direttamente<br />

sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme<br />

puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme<br />

sono efficaci nei confronti delle Regioni «a condizione di permettere<br />

l’estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di<br />

principi rispettosi di uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia<br />

regionale» Pertanto le questioni sono infondate in<br />

quanto la disciplina dettata dall’art. 6 del d.l. n. 78/2010 soddisfa<br />

la suddetta condizione.<br />

PUBBLICO IMPIEGO<br />

SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI PUBBLICI<br />

NEI PERIODI DI ASSENZA PER MALATTIA<br />

Corte costituzionale, sentenza 10 maggio 2012, n. 120 -<br />

Pres. Quaranta - Red. Mazzella<br />

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale<br />

dell’art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 ‘‘Disposizioni<br />

urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,<br />

la competitività, la stabilizzazione della finanza<br />

pubblica e la perequazione tributaria’’, convertito in<br />

legge, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, della legge 6<br />

agosto 2008, n. 133.<br />

La norma censurata prevede che: «Per i periodi di assenza<br />

per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche<br />

amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del decreto legislativo<br />

30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è<br />

corrisposto il trattamento economico fondamentale con<br />

esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati,<br />

aventi carattere fisso e continuativo, nonché di<br />

ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento<br />

più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi<br />

o dalle specifiche normative di settore per le assenze per<br />

malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio,<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 883


Osservatorio<br />

Corte costituzionale<br />

oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per<br />

le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie<br />

salvavita. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente<br />

comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni<br />

dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle<br />

amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio.<br />

Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare<br />

i fondi per la contrattazione integrativa.»<br />

Con riferimento alla censura riferita all’art. 3 Cost. la Corte rileva<br />

che l’art. 2110 del codice civile dispone che, in caso di malattia,<br />

spettano al lavoratore la retribuzione o un’indennità nella<br />

misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalla contrattazione<br />

collettiva, dagli usi o secondo equità. Ciòsignifica<br />

che già la norma generale di disciplina dell’istituto è programmaticamente<br />

aperta ad una pluralità di soluzioni regolative di<br />

dettaglio. In secondo luogo, sotto il profilo in esame, l’impianto<br />

normativo del lavoro pubblico non è confrontabile con quello<br />

del lavoro privato, per il fatto che nell’ambito di quest’ultimo<br />

convivono regimi notevolmente diversificati.<br />

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Neppure la questione di legittimità relativa all’art. 36 Cost.<br />

è fondata, dal momento che la conservazione del trattamento<br />

fondamentale garantisce, per definizione, l’adeguatezza<br />

della retribuzione e la sua funzione alimentare durante<br />

il periodo di malattia, tanto più che la durata della riduzione<br />

è contenuta dalla disposizione censurata nei limiti<br />

della decade.<br />

Per ragioni analoghe non è ravvisabile alcun contrasto della<br />

norma in oggetto con l’art. 38 Cost, in quanto nessuna disposizione,<br />

né generale, né settoriale, impone che la prestazione<br />

economica in costanza di malattia coincida o tenda a<br />

coincidere con la retribuzione del lavoratore in servizio o con<br />

una sua determinata porzione. Infine, non sussiste la denunciata<br />

lesione dell’art. 32 Cost., poiché non è sostenibile che<br />

la riduzione di retribuzione sancita dalla norma in questione,<br />

con la salvezza del trattamento fondamentale e la brevità<br />

della durata, costringa il lavoratore ammalato a rimanere in<br />

servizio pur di non subirla, anche a costo di compromettere<br />

ulteriormente la salute.<br />

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Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa<br />

con il n. 3353 vol. 34 Foglio 417 in data 31 luglio 1991<br />

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884 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


Osservatorio delle decisioni<br />

del Consiglio di Stato<br />

acuradiLuigi Carbone e Renata Vicario (*)<br />

CONTRATTI PUBBLICI<br />

PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 38, C. 1.,<br />

LETT. F. (NEGLIGENZA O ERRORI GRAVI NELLO<br />

SVOLGIMENTO DI UN SERVIZIO ANALOGO)<br />

Consiglio di Stato, sez. V, 25 maggio 2012, n. 3078 - Pres.<br />

Branca - Est. Franconiero<br />

È legittima la revoca dell’aggiudicazione provvisoria nei<br />

confronti di una società che sia incorsa in errori gravi<br />

nell’esercizio della propria attività professionale in un<br />

servizio analogo: al riguardo, l’art. 38, c. 1, lett. f) del<br />

d.lgs. n. 163/2006 non impone un accertamento della responsabilità<br />

del contraente per l’inadempimento del<br />

precedente rapporto contrattuale quale sarebbe richiesto<br />

per l’esercizio di un potere sanzionatorio, essendo<br />

sufficiente una motivata valutazione dell’amministrazione<br />

in ordine al comportamento negligente nell’esercizio<br />

delle prestazioni affidate nel precedente contratto, che<br />

abbia fatto venir meno la fiducia nell’impresa.<br />

Il comune di Taranto revoca l’aggiudicazione provvisoria della<br />

gara di appalto dei servizi di accertamento, liquidazione e<br />

riscossione di tributi, entrate patrimoniali e sanzioni pecuniarie,<br />

riscontrando, a carico dell’aggiudicataria errori gravi verificatisi<br />

nell’ambito di un analogo servizio espletato in precedenza<br />

in favore di un altro comune pugliese.<br />

Il Tar Puglia conferma la legittimità dell’operato del comune,<br />

e la sentenza è confermata dal Consiglio di Stato.<br />

La V sezione, ribadisce l’orientamento secondo cui, ai fini<br />

dell’applicazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 - che alla<br />

lett. f) del c. 1 esclude la possibilità di partecipare a procedure<br />

di gara a quanti, «secondo motivata valutazione della stazione<br />

appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede<br />

nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione<br />

appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso<br />

un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale,<br />

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione<br />

appaltante» - non occorre l’accertamento della responsabilità<br />

del contraente per l’inadempimento in relazione ad un<br />

precedente rapporto contrattuale, quale sarebbe richiesto<br />

per l’esercizio di un potere sanzionatorio, essendo sufficiente<br />

una motivata valutazione dell’amministrazione in ordine alla<br />

grave negligenza o malafede nell’esercizio delle prestazioni<br />

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara,<br />

che abbia fatto venir meno la fiducia nell’impresa. Il potere<br />

di esclusione ex art. 38, inoltre, ha natura discrezionale ed è<br />

soggetto pertanto al sindacato del giudice amministrativo<br />

nei soli limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore<br />

sui fatti.<br />

Il collegio riafferma pertanto il principio secondo cui l’esclu-<br />

sione per grave negligenza o errori gravi non presuppone il<br />

definitivo accertamento del comportamento, ma richiede solo<br />

una motivata valutazione operata dalla stazione appaltante;<br />

valutazione che, nel caso di specie, è considerata adeguatamente<br />

formulata mediante il puntuale richiamo per relationem<br />

a tutti gli atti in cui l’altro ente nel pregresso rapporto<br />

contrattuale aveva contestato le inadempienze, nonché all’atto<br />

di transazione alla fine concluso in quella sede con la<br />

ditta, la quale, pur genericamente contestando gli addebiti,<br />

aveva riconosciuto le proprie omissioni e acconsentito a indennizzare<br />

la stazione appaltante per le perdite subite.<br />

REVOCA DELL’ATTESTAZIONE SOA PER FALSE<br />

DICHIARAZIONI E RILEVANZA DELL’IMPUTABILITÀ DEL FALSO<br />

Consiglio di Stato, sez. VI, 23 maggio 2012, n. 3034 -<br />

Pres. Coraggio - Est. Meschino<br />

L’imputabilità soggettiva del falso non rileva ai fini dell’annullamento<br />

dell’attestazione di qualificazione mentre<br />

assume rilevanza ai fini del divieto di riattestazione<br />

previsto dall’art. 17, lett. m), d.P.R. n. 34/2000. Spetta all’Autorità<br />

di vigilanza l’onere di comprovare la riferibilità<br />

oggettiva e soggettiva dei fatti all’impresa.<br />

Avviando un procedimento di controllo, l’Autorità di vigilanza<br />

sui contratti pubblici dispone l’annullamento dell’attestazione<br />

Soa di una ditta, riscontrando che la stessa era stata conseguita<br />

sulla base di una documentazione priva di riscontro<br />

oggettivo. Successivamente, la stessa Avcp ordina la revoca<br />

della successiva attestazione ottenuta dalla stessa ditta, «in<br />

quanto emessa in assenza del requisito di ordine generale di<br />

cui all’art. 17, c. 1, lett. m), del d.P.R. n. 34/2000» (inesistenza<br />

di false dichiarazione per il conseguimento dell’attestato<br />

di qualificazione). Il provvedimento è però annullato dal Tar,<br />

con sentenza confermata dal Consiglio di Stato.<br />

Secondo la VI sezione, che richiama precedente giurisprudenza,<br />

l’imputabilità soggettiva del falso non rileva ai fini dell’annullamento<br />

dell’attestazione di qualificazione (per il quale<br />

conta solo il fatto oggettivo della falsità dei documenti alla<br />

base dell’attestazione). Assume rilevanza invece ai fini del rilascio<br />

di nuova attestazione, giacché in caso di falso non imputabile<br />

deve ritenersi sussistente il requisito di ordine generale<br />

previsto dall’art. 17, lett. m), d.P.R. n. 34/2000 di non<br />

aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti<br />

per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento<br />

dell’attestazione di qualificazione. La verifica dell’imputabilità<br />

soggettiva del falso ai fini dell’irrogazione del divieto di riattestazione<br />

spetta all’Autorità, in quanto titolare delle funzioni<br />

Nota:<br />

Osservatorio<br />

Consiglio di Stato<br />

(*) Con la collaborazione di Monica Cappelletti e Chiara Stracuzzi.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 885


Osservatorio<br />

Consiglio di Stato<br />

di vigilanza ai sensi degli artt. 6 e 40 del codice del contratti<br />

pubblici. Nel caso di specie la verifica di imputabilità soggettiva<br />

del falso, in contraddittorio con la ditta, era mancata, essendosi<br />

limitata l’Autorità a rilevare che «il mero rilascio di<br />

una nuova attestazione, sulla base di una documentazione<br />

assolutamente diversa dalla precedente accertata come non<br />

veritiera, non può far ritenere sussistente la non imputabilità<br />

della falsità della documentazione».<br />

AMBITO APPLICATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI<br />

CON RIGUARDO ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI<br />

Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2012, n. 2730 - Pres.<br />

Branca - Est. Caringella<br />

Il contratto di conferimento di singolo e puntuale incarico<br />

legale, diversamente dall’incarico complesso di consulenza<br />

e patrocinio dell’ente, non costituisce appalto di<br />

servizi, ma integra un contratto d’opera intellettuale che<br />

esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure<br />

di evidenza pubblica. L’attività di selezione del difensore<br />

dell’ente, tuttavia è soggetta ai principi generali dell’attività<br />

amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza<br />

e adeguata motivazione.<br />

Un avvocato ricorre al Tar Lazio avverso l’affidamento diretto<br />

da parte della Provincia di Frosinone di un incarico legale finalizzato<br />

all’impugnazione di un lodo arbitrale.<br />

Il giudice di prime cure accoglie il ricorso ritenendo che l’atto<br />

di conferimento dell’incarico sia sussumibile nel novero dei<br />

‘‘servizi legali’’ di cui all’allegato II B del d.lgs. n. 163/2006<br />

con conseguente violazione da parte della Provincia delle regole<br />

di evidenza pubblica richiamate dall’art. 20 del codice.<br />

Di diverso avviso il Consiglio di Stato, che ritiene che il conferimento<br />

del singolo incarico di patrocinio legale non possa<br />

essere assimilato all’attività di assistenza e consulenza giuridica<br />

di carattere continuativo in cui si sostanzia la nozione di<br />

‘‘servizi legali’’.<br />

Diversamente dall’incarico di consulenza e di assistenza a<br />

contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività<br />

professionali organizzate sulla base dei bisogni dell’ente,<br />

il conferimento del singolo incarico episodico non costituisce<br />

appalto di servizi legali, ma integra un contratto d’opera intellettuale<br />

esulante dalla nozione di contratto di appalto e dalla<br />

disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza<br />

pubblica.<br />

Il contratto di conferimento del singolo incarico legale non<br />

può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo<br />

essendo tale procedura incompatibile con la struttura<br />

della fattispecie contrattuale caratterizzata dalla non predeterminabilità<br />

degli aspetti temporali, economici e sostanziali<br />

della prestazione e della conseguente assenza di basi oggettive<br />

sulle quali fissare i criteri di valutazione. L’attività di selezione<br />

del difensore comunque deve essere soggetta ai principi<br />

generali dell’attività amministrativa in materia di imparzialità,<br />

trasparenza e adeguata motivazione al fine di consentire<br />

il controllo della congruità della scelta fiduciaria.<br />

EDILIZIA ED URBANISTICA<br />

PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO<br />

PRELIMINARE E PARTECIPAZIONE DEI CONTROINTERESSATI<br />

Consiglio di Stato, sez. V, 3 maggio 2012, n. 2535 - Pres.<br />

Branca - Est. Gaviano<br />

La comunicazione di avvio del procedimento per la realizzazione<br />

di un’opera pubblica è necessaria in vista dell’approvazione<br />

del progetto definitivo, al quale è riconnessa<br />

per implicito la dichiarazione di pubblica utilità,<br />

mentre non è dovuta con riguardo all’approvazione del<br />

progetto preliminare, che ha natura di atto endoprocedimentale<br />

non immediatamente lesivo. Nel caso di legittimo<br />

diniego di concessione edilizia, non è ammesso il risarcimento<br />

del danno derivante dal mero ritardo nell’adozione<br />

del provvedimento (fattispecie anteriore, ratione<br />

temporis, all’art. 2-bis della legge n. 241/1990, introdotto<br />

dall’art. 7, c. 1, lett. c), della legge 18 giugno 2009,<br />

n. 69)<br />

Il Tar Campania respinge il ricorso proposto dal proprietario<br />

di un’area edificabile avverso gli atti con i quali il comune di<br />

Baiano (AV), reiterando un vincolo decaduto, aveva approvato<br />

il progetto per la costruzione sulla medesima area di alcuni<br />

impianti sportivi senza comunicare l’avvio del procedimento<br />

agli interessati.<br />

La mancata comunicazione di avvio del procedimento nella<br />

fase antecedente l’approvazione del progetto preliminare infatti<br />

non lede gli interessi del ricorrente, trattandosi di un atto<br />

endoprocedimentale non immediatamente impugnabile.<br />

Dello stesso avviso il Consiglio di Stato che ricorda come,<br />

secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, la<br />

comunicazione di avvio del procedimento per la realizzazione<br />

di un’opera pubblica è necessaria solo in vista dell’approvazione<br />

del progetto definitivo al quale è riconnessa per implicito<br />

la dichiarazione di pubblica utilità, mentre tale obbligo<br />

non sussiste relativamente all’approvazione del progetto<br />

preliminare il quale non è di per sé autonomamente impugnabile,<br />

diversamente dai progetti definitivi ed esecutivi, che<br />

invece sono in grado di ledere la posizione giuridica soggettiva<br />

del singolo.<br />

Nel caso di specie, aggiunge il collegio, risulterebbe comunque<br />

applicabile l’art. 21-octies della legge n. 241/1990 atteso<br />

che, nonostante la comunicazione di avvio del procedimento<br />

sia intervenuta prima dell’approvazione del progetto definitivo,<br />

il ricorrente non ha prodotto alcuna memoria o osservazione<br />

al riguardo.<br />

Quanto all’asserita insufficienza di motivazione della decisione<br />

del comune di reiterare il vincolo decaduto, la relazione<br />

del sindaco allegata alla deliberazione impugnata appare sufficientemente<br />

dettagliata, investendo sia la persistenza ed<br />

attualità dello specifico interesse pubblico cui l’opera è<br />

preordinata, sia l’insussistenza di soluzioni alternative quanto<br />

alla localizzazione dell’opera pubblica.<br />

Sulla questione risarcitoria, relativa al ritardo nell’adozione<br />

del provvedimento di diniego, il Consiglio di Stato si pronuncia<br />

negativamente, ribadendo - in presenza dell’inapplicabilità<br />

ratione temporis di cui all’art. 2-bis della legge n. 241/<br />

1990 introdotta dall’art. 7, c. 1, lett. c), della legge 18 giugno<br />

2009, n. 69 - l’orientamento consolidato (Ad. plen. n. 7/2005)<br />

circa l’irrisarcibilità del danno da ritardo provvedimentale c.d.<br />

«mero», la dove il ‘‘bene della vita’’ risulti in concreto non<br />

dovuto.<br />

PROCESSO AMMINISTRATIVO<br />

SPONTANEO ADEGUAMENTO DELLA PA SOCCOMBENTE AL-<br />

886 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


LA SENTENZA DI PRIMO GRADO E CONSEGUENTE<br />

IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO IN APPELLO SPIEGATO<br />

DALLA CONTROINTERESSATA<br />

Consiglio di Stato, sez. V, 12 giugno 2012, n. 3440 - Pres.<br />

Baccarini - Est. Poli<br />

Qualora la pubblica amministrazione soccombente in<br />

primo grado abbia agito in autotutela dando spontanea<br />

esecuzione alla sentenza ed eccedendo gli effetti della<br />

medesima, è improcedibile l’appello proposto da quest’ultima<br />

come pure quello del controinteressato, parimenti<br />

soccombente, determinandosi il venir meno in capo<br />

ad entrambi dell’interesse alla decisione. La possibilità<br />

di chiedere in appello il risarcimento dei danni subìti<br />

dopo la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 104 del<br />

c.p.a. postula che nel grado anteriore fosse già stata<br />

spiegata una domanda risarcitoria.<br />

Il Tar Veneto accoglie il ricorso proposto dal candidato secondo<br />

classificato in una gara d’appalto per l’affidamento del<br />

servizio di smaltimento dei fanghi disidratati, ritenendo illegittima<br />

la partecipazione della società aggiudicataria in quanto<br />

non iscritta all’albo nazionale dei gestori ambientali.<br />

Il Consiglio di Stato senza affrontare il merito della controversia<br />

dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse<br />

il ricorso proposto dalla aggiudicataria. La stazione appaltante<br />

ha medio tempore caducato in autotutela il provvedimento<br />

di aggiudicazione, aderendo spontaneamente alla<br />

tesi del giudice di prime cure ed anzi eccedendo rispetto agli<br />

effetti della sentenza. Da tale circostanza deriva il venir meno<br />

in capo all’amministrazione soccombente e specularmente<br />

in capo all’originario controinteressato, ugualmente soccombente,<br />

dell’interesse effettivo ed attuale alla definizione<br />

del giudizio, e quindi l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art.<br />

35, c. 1, lett. c), del c.p.a., applicabile anche alle impugnazioni<br />

in virtù del rinvio interno operato dall’art. 38 del medesimo<br />

codice.<br />

È inammissibile, inoltre, la domanda risarcitoria formulata<br />

dalla originaria aggiudicataria direttamente in sede di appello,<br />

essendo inapplicabile al caso di specie la disposizione di cui<br />

all’ultimo periodo dell’art. 104, c. 1, c.p.a, che consente una<br />

deroga al divieto di ius novorum per la richiesta di risarcimento<br />

dei danni subìti dopo la sentenza. Tale deroga postula<br />

che nel grado anteriore di giudizio vi fosse già stata una domanda<br />

risarcitoria, per cui in appello sarebbe ammesso un<br />

semplice sviluppo del petitum, circostanza non riscontrabile<br />

nel caso di specie ove, tra l’altro, il danno non discende dal<br />

provvedimento impugnato in primo grado né dalla sentenza,<br />

bensì dalle successive autonome determinazioni della pubblica<br />

amministrazione. rimaste in oppugnate.<br />

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO<br />

PRINCIPIO DELL’INAMMISSIBILITÀ DELL’INTEGRAZIONE<br />

POSTUMA DELLA MOTIVAZIONE IN GIUDIZIO E SUOI<br />

TEMPERAMENTI<br />

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 7 giugno 2012, n.<br />

3376 - Pres. Giaccardi - Est. Taormina<br />

Il principio che sancisce l’inammissibilità della integrazione<br />

postuma della motivazione in giudizio deve essere<br />

Osservatorio<br />

Consiglio di Stato<br />

contemperato, anche alla luce del disposto dell’art. 21octies<br />

della l. n. 241/1990. Rappresentando l’obbligo di<br />

motivazione quale presidio essenziale del diritto di difesa,<br />

il relativo vizio viene correttamente dequotato ogniqualvolta<br />

l’omissione della motivazione successivamente<br />

esternata non abbia leso il diritto di difesa dell’interessato,<br />

e comunque quando in fase endoprocedimentale<br />

fossero state percepibili le ragioni sottese all’emissione<br />

del provvedimento impugnato.<br />

Un’impresa impugna dinanzi al comitato centrale per l’albo<br />

nazionale dei costruttori avverso la deliberazione con cui il<br />

comitato regionale aveva respinto l’istanza con cui la stessa<br />

impresa aveva richiesto la revisione dell’iscrizione all’albo e<br />

la relativa conferma per le categorie e gli importi riconosciutigli.<br />

Il Tar Lazio accoglie il ricorso proposto avverso la deliberazione<br />

con cui il comitato centrale aveva provveduto negativamente<br />

all’istanza dell’impresa.<br />

La IV sezione, investita della questione, evidenzia come nella<br />

giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato, il principio<br />

che sancisce l’inammissibilità della integrazione postuma<br />

della motivazione in giudizio abbia subito dei condivisibili<br />

contemperamenti, anche alla luce del disposto dell’art. 21octies<br />

della l. n. 241/1990. Seppure l’obbligo di motivazione<br />

rappresenti il presidio essenziale del diritto di difesa, infatti,<br />

l’amministrazione non incorre nel vizio di difetto di motivazione<br />

quando le ragioni del provvedimento siano chiaramente<br />

intuibili sulla base della parte dispositiva del provvedimento<br />

impugnato. Né, a ben vedere, tutte le ipotesi di chiarimento<br />

rese nel corso del giudizio valgono quali inammissibili<br />

casi di vera e propria integrazione postuma della motivazione<br />

- nella specie l’integrazione postuma della motivazione si era<br />

risolta nella mera indicazione di una fonte normativa prima<br />

non esplicitata, consistente nell’esistenza di una decisione<br />

comunitaria a fondamento dell’operato dell’amministrazione<br />

-, che ben avrebbe dovuto e potuto essere conosciuta da un<br />

operatore professionale quale la società ricorrente, per cui il<br />

vizio di eccesso di potere è insussistente.<br />

Conseguentemente, il vizio relativo alla integrazione postuma<br />

viene dequotato ogniqualvolta l’omissione di motivazione<br />

successivamente esternata non abbia leso il diritto di difesa<br />

dell’interessato, e comunque quando in fase endoprocedimentale<br />

fossero state percepibili le ragioni sottese all’emissione<br />

del provvedimento impugnato.<br />

Nel caso di specie, peraltro, è considerata inammissibile l’invocazione<br />

in giudizio da parte dell’amministrazione di una<br />

motivazione del provvedimento di diniego - mancanza di allegazione<br />

della documentazione richiesta - radicalmente diversa<br />

da quella addotta nell’atto - decadenza dai termini per la<br />

presentazione della domanda, rispetto alla quale erano fondate<br />

le censure di legittimità.<br />

PUBBLICO IMPIEGO<br />

BASE DI CALCOLO DI INTERESSI E RIVALUTAZIONE<br />

MONETARIA DI SOMME ARRETRATE DOVUTE A TITOLO<br />

RETRIBUTIVO<br />

Consiglio di Stato, Ad. plen., 5 giugno 2012, n. 18 - Pres.<br />

Coraggio - Est. Leoni<br />

Interessi e rivalutazione monetaria sulle somme arretra-<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 887


Osservatorio<br />

Consiglio di Stato<br />

te dovute dall’amministrazione a titolo retributivo devono<br />

essere computati sull’importo spettante al netto, e<br />

non al lordo, delle ritenute assistenziali, previdenziali ed<br />

erariali.<br />

Un dipendente dell’azienda sanitaria provinciale di Reggio<br />

Calabria propone ricorso in ottemperanza per l’esecuzione<br />

del decreto del Presidente della Repubblica con cui era stato<br />

accolto il ricorso straordinario proposto per il riconoscimento<br />

del diritto al pagamento delle differenze retributive per le<br />

mansioni superiori svolte dallo stesso.<br />

La III sezione rimette all’Adunanza plenaria, per possibile<br />

contrasto tra la giurisprudenza del giudice amministrativo e<br />

del giudice ordinario, la questione relativa alla base di calcolo<br />

da prendere in considerazione per la valutazione di interessi<br />

e rivalutazione monetaria di somme arretrate dovute a titolo<br />

retributivo.<br />

La plenaria preliminarmente conferma l’orientamento della<br />

giurisprudenza della Corte di Cassazione e amministrativa,<br />

secondo cui è ammissibile il ricorso per ottemperanza dei<br />

decreti di accoglimento di ricorsi straordinari al Capo dello<br />

Stato, su cui abbia espresso parere obbligatorio e vincolante<br />

il Consiglio di Stato. Tali decreti, infatti, sono qualificabili come<br />

provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo in<br />

forza del parere del Consiglio di Stato, in cui si identifica il<br />

giudice che, ai sensi dell’art. 113 c.p.a., ha emesso il provvedimento<br />

da eseguire.<br />

Nel merito, il supremo consesso ritiene di non discostarsi<br />

dai principi affermati dalla Adunanza plenaria n. 3 del 1999,<br />

secondo cui il calcolo di rivalutazione monetaria ed interessi<br />

sulle somme dovute ai pubblici dipendenti deve essere effettuato<br />

sull’ammontare netto del credito del pubblico impiegato<br />

e non sulle somme lorde poste alla base del calcolo, in<br />

quanto la quota del capitale destinata a ritenute fiscali è una<br />

somma di cui i dipendenti non potrebbero disporre, dunque<br />

improduttiva nei loro confronti di interessi e rivalutazione.<br />

Secondo il Collegio, si può ritenere produttivo di interessi e<br />

soggetto a meccanismi di attualizzazione del credito solo il<br />

denaro che viene posto a disposizione del creditore e che effettivamente<br />

ne incrementi il patrimonio e non quello corrispondente<br />

alle ritenute alla fonte, operate dal sostituto di imposta<br />

che non sarebbe mai entrato nella disponibilità del dipendente.<br />

IMMISSIONE IN RUOLO, AI SENSI DELLA LEGGE<br />

N. 730/1986, DEL PERSONALE CONVENZIONATO<br />

PER CALAMITÀ NATURALI E RICONOSCIMENTO EX TUNC<br />

DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO<br />

Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio 2012, n. 3112 - Pres.<br />

Trovato - Est. Schilardi<br />

Non può riconoscersi la natura di rapporto di pubblico<br />

impiego ‘‘di fatto’’ ai rapporti convenzionali stipulati in<br />

relazione all’emergenza sismica, ai sensi dell’art. 60 della<br />

l. n. 219/1981, successivamente convertiti, ai sensi<br />

dell’art. 12 della l. n. 730/1986, a domanda e previo superamento<br />

di apposito concorso riservato, mediante inquadramento<br />

in ruoli speciali ad esaurimento presso gli<br />

enti di impiego.<br />

Gli appellanti, già soccombenti in primo grado, chiedono il riconoscimento<br />

del rapporto di pubblico impiego per tutto il<br />

periodo di servizio prestato, successivamente al superamento<br />

del concorso bandito ex l. n. 730/1986.<br />

Il collegio rileva non solo che non sono stati ritualmente impugnati<br />

gli atti di inquadramento, ma anche che, i ricorrenti<br />

avvalendosi dei benefici previsti da suddetta legge, sono<br />

stati di fatto acquiescenti agli effetti scaturiti dai provvedimenti<br />

adottati in sua applicazione.<br />

L’art. 12 della legge, nel disciplinare l’immissione in ruolo<br />

del ‘‘personale convenzionato’’ da enti ed amministrazioni in<br />

occasione di varie calamità naturali, non prevede che l’assunzione<br />

abbia un effetto retroattivo e comporti il riconoscimento<br />

dello ‘‘status’’ giuridico ed economico del dipendente<br />

con decorrenza dall’originaria instaurazione del rapporto convenzionale.<br />

Il quarto comma si limita a stabilire che «il trattamento<br />

economico del personale immesso nei ruoli speciali<br />

...è pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato<br />

sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio<br />

prestato».<br />

Il servizio pregresso viene considerato utile, ai soli fini economici,<br />

influendo sul valore dell’anzianità e sulla misura del<br />

livello retributivo spettante per il solo periodo successivo all’immissione<br />

in ruolo.<br />

Circa la sussistenza di un vero e proprio rapporto di pubblico<br />

impiego sin dalla data della stipula della prima convenzione,<br />

asseritamente desumibile da una serie di indici rilevatori, osserva<br />

il collegio che la giurisprudenza attribuisce rilevanza a<br />

tali indici nel pubblico impiego esclusivamente per quanto riguarda<br />

la riconoscibilità a fini previdenziali e pensionistici del<br />

servizio prestato in via di fatto nell’amministrazione, dovendosi<br />

escludere comunque la sussistenza di un rapporto di<br />

pubblico impiego ‘‘di fatto’’ quando, come nel caso in esame,<br />

il rapporto convenzionale sia espressamente previsto<br />

ex lege.<br />

RAPPORTI TRA SENTENZA PENALE DI ASSOLUZIONE<br />

E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE<br />

Consiglio di Stato, sez. IV, 22 maggio 2012, n. 2971 -<br />

Pres. Numerico - Est. Sabatino<br />

L’efficacia vincolante del giudicato penale nel procedimento<br />

per responsabilità disciplinare ai sensi dell’art.<br />

653, c. 1, c.p.p. opera soltanto quando i fatti oggetto dei<br />

due giudizi sono identici, sia in senso materiale che in<br />

relazione alla partecipazione soggettiva all’evento.<br />

Il Tar Lazio annulla il provvedimento con il quale il comando<br />

generale della Guarda di finanza aveva disposto nei confronti<br />

di un dipendente la sospensione disciplinare dal servizio in<br />

ragione del coinvolgimento dello stesso in un procedimento<br />

penale per associazione a delinquere finalizzata al traffico di<br />

stupefacenti, sebbene conclusosi con l’assoluzione, ritenendo<br />

tale atto illegittimo per violazione dell’efficacia vincolante<br />

del giudicato penale ex art. 653, c. 1, c.p.p.<br />

Di diverso avviso il Consiglio di Stato che precisa come l’efficacia<br />

vincolante del giudicato penale nel procedimento per<br />

responsabilità disciplinare è ostativa ad una diversa valutazione<br />

da parte dell’amministrazione soltanto quando i fatti<br />

oggetto dei due giudizi sono identici, sia in senso materiale<br />

che in relazione alla partecipazione soggettiva all’evento;<br />

qualora manchi tale identità viene meno l’efficacia preclusiva<br />

di cui al citato art. 653 c.p.p. in relazione a quei fatti che,<br />

sebbene connessi con l’accertamento penale, non sono stati<br />

valutati in sede giudiziaria.<br />

Nel caso di specie, dalla sentenza di assoluzione - adottata<br />

ai sensi dell’art. 530, c. 2, del c.p.p - e dalle risultanze processuali<br />

si evince che vi erano ulteriori spazi di valutazione<br />

888 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


del comportamento del militare, non indagati dal giudice penale,<br />

in netto contrasto con gli obblighi di lealtà e correttezza<br />

civile cui deve in ogni momento essere ispirata la condotta<br />

degli appartenenti alla Guardia di finanza. Trattandosi, quindi,<br />

di una vicenda disciplinare fondata su profili diversi da quelli<br />

considerati in sede penale e non incisi dalla portata assolutoria<br />

della sentenza, l’esercizio dell’azione disciplinare è da ritenersi<br />

legittimo.<br />

SANITÀ<br />

SOGGETTI DISABILI E ASSISTENZA DOMICILIARE AI SENSI<br />

DELLA LEGGE N. 104/1992<br />

Consiglio di Stato, sez. III, 18 giugno 2012, n. 3542 - Pres.<br />

Botto - Est. Neri<br />

In tema di tutela dei portatori di handicap, alla previsione<br />

di «forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale,<br />

anche della durata di 24 ore» ex art. 39 della l. n.<br />

104/1992 non corrisponde un diritto soggettivo del disabile:<br />

è facoltà - e non obbligo - delle Regioni l’istituzione<br />

di un tale servizio nei limiti delle proprie disponibilità di<br />

bilancio, con possibile alternativa rappresentata dal rimborso<br />

parziale delle spese di assistenza nell’ambito di<br />

programmi concordati.<br />

Una madre ricorre al Tar Lombardia avverso la determinazione<br />

del settore servizi socio sanitari del comune di Milano relativa<br />

alla sospensione del servizio di assistenza domiciliare<br />

diretta in favore del figlio disabile in ragione dell’inserimento<br />

di quest’ultimo a tempo pieno presso la scuola materna e di<br />

un nuovo progetto di assistenza domiciliare indiretta.<br />

Il giudice di prime cure respinge il ricorso con sentenza confermata<br />

in appello.<br />

Il Consiglio di Stato, dopo aver ricostruito il quadro normativo<br />

di riferimento in tema di tutela ai portatori di handicap,<br />

sottolinea come la tutela della salute, così come salvaguardata<br />

dalla normativa vigente, deve trovare giusto contemperamento<br />

con i vincoli di bilancio che gli enti locali sono obbligati<br />

a rispettare.<br />

Può ritenersi giustificata la graduabilità nell’attuazione di taluni<br />

diritti sociali in ragione del coordinamento tra i servizi considerati<br />

socialmente necessari e le concomitanti previsioni<br />

di finanza pubblica. Se è compito del comune quello di assicurare<br />

ai cittadini il godimento del diritto alla salute, soprattutto<br />

se si tratta di soggetti in condizione di disabilità, tale<br />

esigenza trova tuttavia un limite invalicabile nelle ordinarie risorse<br />

di bilancio. Si richiama al riguardo anche la recente<br />

pronuncia dell’Adunanza plenaria che ha chiarito come la pianificazione<br />

finanziaria assume una valenza imprescindibile in<br />

quanto la determinazione dei limiti di spesa costituisce l’adempimento<br />

di un ineludibile obbligo che influisce sulla<br />

stessa possibilità di attingere le risorse necessarie per la remunerazione<br />

delle prestazioni erogate (Ad. plen. n. 3/2012).<br />

Il collegio, richiamando un proprio precedente, afferma dunque<br />

che alla previsione di cui all’art. 39 della l. n. 104/1992<br />

di «forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche<br />

della durata di 24 ore» non corrisponde un diritto soggettivo<br />

del disabile, perché è facoltà - e non obbligo - di ciascuna<br />

Regione l’istituzione di un tale servizio nei limiti delle<br />

proprie disponibilità di bilancio con possibile alternativa rappresentata<br />

dal rimborso parziale delle spese documentate di<br />

Osservatorio<br />

Consiglio di Stato<br />

assistenza nell’ambito di programmi previamente concordati<br />

(sez. VI, n. 1001/2012).<br />

SICUREZZA PUBBLICA<br />

VALENZA PRECLUSIVA DELL’INFORMATIVA ANTIMAFIA<br />

NELL’AMMISSIONE ALL’INDENNIZZO PER ABBATTIMENTO<br />

DI CAPI BUFALINI AFFETTI DA BRUCELLOSI<br />

Consiglio di Stato, Ad. plen., 5 giugno 2012, n. 19 - Pres.<br />

Coraggio - Est. Taormina<br />

L’indennizzo per l’abbattimento di capi bufalini, pur rivestendo<br />

natura indennitaria, non si sottrae al disposto<br />

della lett. f) dell’allegato 3 al d.lgs. n. 490/1994 in tema<br />

di informativa prefettizia antimafia. Ed invero, l’ampia<br />

previsione della clausola di riserva ‘‘altre erogazioni dello<br />

stesso tipo comunque denominate’’ contenuta nella<br />

predetta disposizione legittima la ricomprensione di tale<br />

indennizzo tra le erogazioni per le quali l’informativa<br />

sfavorevole spiega effetti preclusivi.<br />

L’Adunanza plenaria si pronuncia sulla ricomprensione dell’indennizzo<br />

per l’abbattimento dei capi bufalini tra le erogazioni<br />

descritte dall’art. 4 del d.lgs. n. 490/1994 ed, in particolare,<br />

della lett. f) dell’allegato ivi richiamato. Oggetto della rimessione<br />

all’Adunanza plenaria in particolare è la questione<br />

se all’erogazione dell’indennizzo in questione osti la presenza<br />

di una informativa prefettizia antimafia sfavorevole.<br />

Il supremo consesso ricorda come, secondo un primo orientamento<br />

(sez. III, n. 6807/2011), l’indennizzo per l’abbattimento<br />

di capi bufalini, in considerazione della sua natura indennitaria<br />

non rientrerebbe nella elencazione contenuta nell’art.<br />

4 del d.lgs. n. 490/1994 con la conseguenza che l’erogazione<br />

dello stesso non potrebbe essere negata neppure in<br />

presenza di una informativa sfavorevole. Per differente<br />

orientamento (sez. IV, n. 6611/2011) l’ampia formulazione<br />

del disposto di cui all’allegato 3, lett. f) del d.lgs. n. 490/<br />

1994, consentirebbe di annoverare l’indennizzo in questione<br />

tra le erogazioni per le quali l’informativa antimafia sfavorevole<br />

spiega effetto preclusivo.<br />

La plenaria aderisce a tale seconda impostazione. Dopo aver<br />

rimarcato la natura indennitaria del beneficio in questione,<br />

afferma che tale natura non osta alla ricomprensione di tale<br />

erogazione tra quelle di cui alla lett. f) dell’allegato 3 al d.lgs.<br />

n. 490/1994 in tema di informativa prefettizia antimafia. Infatti,<br />

non vi è alcun fondamento nella distinzione delle erogazioni<br />

fondata sul criterio teleologico delle stesse che distingua<br />

tra quelle dirette a ‘‘promuovere’’ una attività imprenditoriale<br />

da quelle dirette a ‘‘restaurare’’ l’impresa da un pregiudizio<br />

subito. Nella prescrizione contenuta nel citato allegato<br />

3 richiamato dall’art. 4 del d.lgs. n. 490/1994 non risulta<br />

alcun richiamo discriminante alla causale per cui l’erogazione<br />

sia concessa, né una tale distinzione è ricavabile dalla ratio<br />

della norma in questione. Ne consegue che anche l’indennizzo<br />

per l’abbattimento di capi bufalini rientra tra le erogazioni<br />

per le quali l’informativa antimafia sfavorevole spiega<br />

effetti preclusivi.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 889


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le pagine iniziali contengono la rubrica alfabetica delle pratiche, delle cause civili, dei decreti<br />

ingiuntivi, del processo di esecuzione, del processo cautelare, delle procedure fallimentari, delle<br />

cause penali e del Tribunale amministrativo regionale; le pagine finali sono dedicate all’annotazione<br />

delle pratiche in attesa e rinviate ai cinque anni successivi; infine, una pratica rubrica telefonica.<br />

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accessoria, indispensabile per l’attività quotidiana:<br />

• Deontologia<br />

- Codice di deontologia<br />

- Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per svolgere investigazioni<br />

difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria<br />

• Tariffe<br />

- Contributo unificato nel processo civile e amministrativo (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115): Voci<br />

di spesa e Diritto di copia<br />

- Spese processuali penali (d.m.13 novembre 2002 n. 285)<br />

- Indennità per la levata dei protesti cambiari (d.m. 18 marzo 2010)<br />

• Assicurazioni<br />

- L’elenco di tutte le imprese di assicurazione con le relative attività e gli indirizzi delle sedi legali,<br />

autorizzate alla data di gennaio 2012<br />

• Giurisdizioni e Comuni<br />

- L’elenco alfabetico dei capoluoghi di provincia con l’indicazione della Corte d’Appello, del Tribunale,<br />

del Tribunale amministrativo e della Commissione tributaria provinciale e regionale<br />

- L’elenco alfabetico dei Comuni italiani con i relativi CAP, provincia, Giudice di pace, Tribunale (e<br />

sezioni distaccate)<br />

- Gli organi di giurisdizione amministrativa, ecclesiastica, militare e contabile<br />

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professionisti)<br />

TRATTAMENTO DATI PERSONALI<br />

I dati personali saranno registrati su database elettronici di<br />

proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in<br />

Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI),<br />

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tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà<br />

i dati che La riguardano per finalità amministrative e<br />

contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta<br />

elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma<br />

4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti<br />

o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei<br />

potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del<br />

D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e<br />

ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione<br />

di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini<br />

di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni<br />

commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato<br />

dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione<br />

scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY<br />

- Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago<br />

(MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.<br />

• Diritto di recesso. Clausola di ripensamento ai sensi<br />

dell’art. 5 D.Lgs. n. 185/1999. Decorsi 10 giorni lavorativi<br />

dalla data di ricevimento del bene da parte del cliente<br />

senza che questi abbia comunicato con raccomandata A.R.<br />

inviata a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Milanofiori - Assago (o<br />

mediante e-mail, telegramma, telex o facsimile confermati<br />

con raccomandata A.R. nelle 48 ore successive), la propria<br />

volontà di recesso, la proposta si intenderà impegnativa e<br />

vincolante per il cliente medesimo. In caso di recesso da<br />

parte del cliente, entro lo stesso termine (10 giorni lavorativi<br />

dal ricevimento) il bene dovrà essere restituito per<br />

posta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milanofiori, Strada 1 -<br />

Pal. F6, 20090 Assago (MI). Le spese di spedizione saranno<br />

a carico di Wolters Kluwer Italia S.r.l.<br />

Y48DT LE


Osservatorio dei Tribunali<br />

amministrativi regionali<br />

acuradiGiulia Ferrari<br />

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA<br />

NOMINA COMPONENTI CONSIGLIO CAMERE DI COMMERCIO<br />

T.A.R. Bari, sez. I, 23 aprile 2012, n. 753 - Pres. Allegretta<br />

- Est. Picone<br />

Nel procedimento per la nomina dei rappresentanti delle<br />

organizzazioni di categoria nel consiglio delle Camere di<br />

commercio, il termine di dieci giorni, fissato dall’art. 7<br />

comma 1, d.m. 24 luglio 1996, n. 501, per le designazioni<br />

da parte delle associazioni e categorie interessate ha natura<br />

perentoria.<br />

In vista delle elezioni per il rinnovo del consiglio delle Camere<br />

di commercio di Taranto, la Regione Puglia rileva il<br />

grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale,<br />

sindacale e dei consumatori e notifica il relativo<br />

decreto alle associazioni interessate, tenute ex art. 7, c.<br />

1, d.m. 24 luglio 1996, n. 501 a trasmettere nei successivi<br />

dieci giorni le relative designazioni. Non essendo pervenute<br />

nel suddetto termine le designazioni dei quattro rappresentanti<br />

di Confindustria per il settore industria e dei tre<br />

rappresentanti di Confindustria e Confcooperative (in apparentamento)<br />

per i settori servizi alle imprese e trasporti e<br />

spedizioni, la Regione Puglia assegna alle predette associazioni<br />

in via ultimativa un ulteriore termine di dieci giorni per<br />

provvedere. Contro il successivo decreto di nomina del<br />

consiglio e del suo Presidente quattro componenti del nuovo<br />

Consiglio propongono ricorso al Tar e ne chiedono l’annullamento.<br />

Deducono, fra l’altro, la violazione del cit. art.<br />

7, c. 1, d.m. n. 501/1996, sul rilievo che la Regione non<br />

avrebbe potuto assegnare a Confindustria e Confcooperative<br />

un termine ulteriore rispetto a quello già scaduto, da<br />

considerarsi perentorio e non prorogabile. Il Tribunale giudica<br />

fondata la censura. Dichiara infatti di aderire all’orientamento<br />

giurisprudenziale (da ultimo Tar Latina 12 giugno<br />

2009, n. 567) secondo la quale il termine di dieci giorni sancito<br />

dall’art. 7, c. 1, d,m. n. 501/1996 ha natura perentoria.<br />

Osserva che, in effetti, l’intera procedura è improntata alla<br />

necessità di garantire il sollecito insediamento dell’organo<br />

consiliare; se il termine per la designazione fosse considerato<br />

meramente ordinatorio, si finirebbe con il riconoscere<br />

a ciascuna organizzazione avente diritto ad uno dei seggi il<br />

potere di paralizzare il corso del procedimento. D’altronde,<br />

il termine di dieci giorni per l’effettuazione delle designazioni,<br />

seppur breve, è del tutto congruo e ragionevole, venendo<br />

in rilievo un adempimento non caratterizzato da alcuna<br />

complessità. Conclude il Tribunale che, tale essendo la situazione<br />

in fatto e in diritto, è priva di effetti la designazione<br />

comunicata dopo i succitati dieci giorni, con la conseguenza<br />

che, per il settore di riferimento, la Regione deve<br />

Osservatorio<br />

Tribunali amministrativi regionali<br />

@ Il<br />

testo integrale delle sentenze è consultabile su:<br />

www.giustizia-amministrativa.it, sezione Tar<br />

riassegnare ad altra organizzazione il seggio non coperto<br />

da tempestiva designazione.<br />

GARANTE DEL CONTRIBUENTE REGIONALE: INCOMPATIBILITÀ<br />

T.A.R. Toscana, sez. I, 23 aprile 2012, n. 431 - Pres. (f.f.)<br />

Iannini - Est. Grauso<br />

Ai sensi dell’art. 13, legge 27 luglio 2000, n. 212, recante<br />

«Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»,<br />

come modificato dall’art. 4, legge 13 agosto<br />

2011, n. 138, è illegittimo il decreto con il quale il Presidente<br />

di commissione tributaria regionale nomina garante<br />

del contribuente un professore universitario emerito<br />

in ragione sia del titolo accademico posseduto che<br />

dei numerosi titoli scientifici, didattici e professionali,<br />

nonostante la situazione d’incompatibilità dello stesso<br />

in quanto esercente la professione di avvocato.<br />

Un aspirante all’incarico di garante del contribuente regionale<br />

impugna innanzi al Tar il decreto con il quale il Presidente<br />

della commissione tributaria regionale ha affidato<br />

l’incarico ad un docente universitario emerito, motivando<br />

la sua scelta con riferimento sia alla qualifica professionale<br />

del prescelto sia ai titoli didattici, scientifici e professionali<br />

dallo stesso posseduti. Il ricorrente contesta la legittimità<br />

della nomina sul rilievo che il prescelto, nonostante il suo<br />

collocamento a riposo come docente universitario, continua<br />

a svolgere l’attività di avvocato e si trova quindi in posizione<br />

d’incompatibilità. Il Tribunale accoglie il ricorso.<br />

Osserva che l’art. 13, l. n. 212/2000, recante «Disposizioni<br />

in materia di statuto dei diritti del contribuente», come<br />

modificato dall’art. 4, l. n. 138/2011, richiede come condizione<br />

per la nomina a garante del contribuente il concorso<br />

di requisiti positivi, vale a dire l’appartenenza ad una delle<br />

categorie professionali da esso indicate (fra le quali quelle<br />

degli avvocati), e negativi, cioè non essere più in attività<br />

come professionista. Alla base di questa norma di assoluta<br />

chiarezza è l’esigenza di scongiurare il rischio che la posizione<br />

di necessaria terzietà dell’organo di garanzia risulti,<br />

sia pure in astratto, compromessa dall’interferenza degli<br />

interessi di parte dei quali il professionista abbia assunto<br />

la cura e, se del caso, la stessa rappresentanza in giudizio<br />

a norma dell’art. 12, c. 2, d.lgs. n. 546/992 che, in prima<br />

battuta, riserva proprio agli avvocati, commercialisti e ragionieri<br />

l’abilitazione all’assistenza tecnica proprio dinanzi<br />

alle commissioni tributarie. Specularmente, la norma mira<br />

ad evitare che la condotta degli uffici dell’Amministrazione<br />

finanziaria nei confronti del professionista in attività (e dei<br />

suoi assistiti) possa anche solo apparire condizionata dall’autorità<br />

conferita allo stesso, problemi che evidentemente<br />

non si pongono per i magistrati, professori universitari e<br />

notai.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 891


Osservatorio<br />

Tribunali amministrativi regionali<br />

APPALTI PUBBLICI<br />

PROCEDURE DI HOUSING SOCIALE<br />

T.A.R. Lazio, sez. II, 30 aprile 2012, n. 3891 - Pres. Tosti -<br />

Est. Toschei<br />

L’art. 37, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nella parte in cui fa<br />

obbligo alle Ati partecipanti a gare pubbliche di indicare<br />

sia le quote di partecipazione di ciascun componente,<br />

sia le quote di esecuzione dell’appalto, e richiede che<br />

sussista corrispondenza tra quota di partecipazione e<br />

quota di esecuzione, è espressione di un principio generale<br />

che prescinde dall’assoggettamento della gara alla<br />

disciplina comunitaria e non consente distinzioni legate<br />

alla forma del raggruppamento o alla tipologia delle prestazioni,<br />

principali o secondarie, scorporabili o unitarie.<br />

Un’impresa, partecipante a una procedura di housing sociale<br />

indetta da un ente locale per la realizzazione di un insieme di<br />

alloggi e servizi, impugna innanzi al Tar il provvedimento con<br />

il quale, a conclusione della procedura comparativa, la realizzazione<br />

del programma è stata affidata ad un raggruppamento<br />

temporaneo di imprese. Afferma che l’offerta dell’aggiudicataria<br />

doveva essere respinta perché non rispettava le condizioni<br />

richieste alle Ati dall’art. 37 c. 13, d.lgs. 12 aprile<br />

2006, n. 163. Il Tribunale, visti gli atti di causa, accoglie il ricorso.<br />

Premette che detta norma, nella parte in cui afferma<br />

che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono<br />

eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente<br />

alla quota di partecipazione al raggruppamento, e vi deve<br />

essere corrispondenza tra questa e la quota di esecuzione,<br />

costituisce espressione di un principio generale. Questo<br />

principio prescinde dall’assoggettamento della gara alla disciplina<br />

comunitaria e non consente distinzioni legate alla<br />

natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale),<br />

o alla tipologia delle prestazioni principali o secondarie,<br />

scorporabili o unitarie. La tesi svolta è che ogni qualvolta l’operazione<br />

contrattuale concerne la realizzazione dei lavori,<br />

pur se la vicenda non sia direttamente sussumibile nell’alveo<br />

degli appalti pubblici, ma presenta elementi idonei a<br />

configurare ipotesi miste di appalto e concessione, i principi<br />

degli artt. 27 e 30 del codice devono essere rispettati e tra<br />

questi il principio di trasparenza rispetto al quale si pone, come<br />

meccanismo applicativo, la previsione recata dall’art. 37,<br />

c. 13, del codice. In forza di questo, nel caso di concorrenti<br />

riuniti in raggruppamenti, deve essere chiara fin dal momento<br />

della partecipazione alla selezione non solo la quota di partecipazione<br />

al raggruppamento, ma anche la quota di attività<br />

(lavori, servizi o forniture) che ciascuna impresa partecipante<br />

concretamente eseguirà nell’ambito dell’operazione contrattuale<br />

da realizzarsi. In sostanza, i concorrenti riuniti in Ati devono<br />

eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente<br />

alla quota di partecipazione al raggruppamento, per cui è<br />

evidente che deve sussistere una perfetta corrispondenza<br />

tra la quota di lavori (o, nel caso di forniture o servizi, di parti<br />

di esse) eseguita dal singolo operatore economico e la quota<br />

di effettiva partecipazione al raggruppamento. Entrambe,<br />

pertanto, devono essere specificate dai componenti del raggruppamento<br />

all’atto della partecipazione alla gara.<br />

CONSORZIO STABILE E AVVALIMENTO FRAZIONATO<br />

T.A.R. Lazio, sez. II, 18 aprile 2012, n. 3552 - Pres. Filippi -<br />

Est. Caponigro<br />

Ai sensi dell’art. 36 del codice dei contratti pubblici, l’istituzione<br />

di una comune struttura d’impresa è condizione<br />

essenziale affinché un consorzio possa essere definito<br />

stabile.<br />

Un consorzio stabile, già gestore del servizio di trasporto<br />

scolastico comunale per gli iscritti alle scuole secondarie di<br />

primo grado, primarie e dell’infanzia, impugna innanzi al Tar<br />

gli atti della nuova procedura concorsuale indetta dal comune<br />

per l’affidamento dell’appalto alla scadenza del precedente.<br />

Oggetto di contestazione sono la congruità del prezzo base<br />

fissato nel bando di gara e, di conseguenza, la legittimità<br />

del provvedimento con il quale l’appalto è stato aggiudicato<br />

ad altro concorrente. Quest’ultimo si costituisce in giudizio e<br />

propone ricorso incidentale con cui contesta l’ammissione<br />

alla gara del ricorrente Consorzio. La tesi svolta è che esso<br />

doveva essere escluso per aver violato il divieto di ‘‘avvalimento<br />

frazionato’’ dei requisiti previsto dal bando di gara e<br />

disposto in via generale dall’art. 49, d.lgs. 12 aprile 2006, n.<br />

163. L’art. 10 del disciplinare, non impugnato sul punto, prevedeva<br />

infatti che il concorrente poteva avvalersi di una sola<br />

impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria, laddove<br />

l’avvalimento operato dal Consorzio riguardava invece tutti i<br />

requisiti di ammissione, risultando esso in effetti una ‘‘scatola<br />

vuota’’, privo di qualsiasi requisito che lo legittimasse a<br />

partecipare alla gara. In ogni caso, in sede di offerta, lo stesso<br />

non si era neppure preoccupato di specificare per quale<br />

dei consorziati partecipava, anche e soprattutto ai fini della<br />

verifica dei requisiti generali e specifici in capo a questi ultimi<br />

e del divieto di partecipazione plurima. Il Tribunale dichiara<br />

fondato il ricorso incidentale. Premette che in sede di offerta<br />

il ricorrente aveva dichiarato di partecipare alla gara come<br />

‘‘consorzio stabile’’. Aggiunge che, ai sensi dell’art. 36,<br />

codice contratti pubblici, l’istituzione di una comune struttura<br />

di impresa è condizione essenziale affinché un consorzio<br />

possa essere definito stabile. Tale requisito, da un lato, è<br />

strettamente correlato alla concreta capacità dei consorzi<br />

stabili di assumere direttamente in proprio l’esecuzione delle<br />

prestazioni oggetto di appalto; dall’altro, connota la peculiarità<br />

dell’istituto, individuata come una forma di cooperazione<br />

tra imprese che, pur senza giungere a dar luogo a un soggetto<br />

unitario, creano un’unica struttura imprenditoriale. Ne consegue<br />

che la qualificazione di consorzio stabile richiede il necessario<br />

accertamento della disponibilità di un’autonoma organizzazione<br />

di impresa, dovendosi escludere, ad onta del<br />

nomen impiegato, che possano qualificarsi stabili i consorzi<br />

che si avvalgono unicamente delle strutture e del personale<br />

delle singole consorziate. Conclude nel senso che nel caso<br />

al suo esame l’assenza di un’autonoma organizzazione di impresa<br />

del ricorrente Consorzio emerge da elementi sintomatici<br />

rivenienti dalla stessa richiesta di partecipazione alla gara<br />

e dalla documentazione allegata.<br />

ENTI LOCALI<br />

ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI DA PARTE<br />

DI CONSIGLIERE COMUNALE<br />

T.A.R. Pescara, 7 maggio 2012, n. 190 - Pres. (f.f.) ed Est<br />

Eliantonio<br />

Il diniego di accesso ad atti acquisiti al protocollo generale<br />

del comune non può essere legittimamente opposto<br />

dal segretario comunale al consigliere comunale sul<br />

892 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


ilievo che si tratterebbe di atti non pubblici, ma strettamente<br />

personali, atteso che, a seguito della protocollazione,<br />

la natura privata e personale dell’atto perde rilevanza<br />

agli effetti del diritto all’ostensione del consigliere<br />

comunale, tenuto al segreto d’ufficio.<br />

Un consigliere comunale propone ricorso al Tar avverso il<br />

provvedimento con il quale il segretario comunale gli ha negato<br />

l’accesso agli atti registrati al protocollo sul rilievo che<br />

si trattava di ‘‘atti non pubblici, ma strettamente personali’’.<br />

Sostiene che l’Amministrazione, essendo egli consigliere comunale,<br />

era obbligata ex art. 42, c. 2, d.lgs. 18 agosto 2000,<br />

n. 267 a consentirgli l’accesso agli atti richiesti. Aggiunge<br />

che comunque gli atti in questione non erano affatto strettamente<br />

personali, in quanto relativi ad un procedimento esecutivo<br />

volto ad aggredire un bene del comune; ad una richiesta<br />

di rimborso fatta dalla concessionaria della piscina comunale;<br />

ad un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente<br />

comunale; ad autorizzazioni assentite ad un tecnico,<br />

peraltro nipote dell’assessore ai lavori pubblici. Il Tribunale<br />

accoglie il ricorso. Premette, richiamando giurisprudenza<br />

in termini (da ultimo Cons. Stato, sez. V, 29 agosto 2011, n.<br />

4849), che tra l’accesso ai documenti dei soggetti interessati<br />

di cui agli artt. 22 ss., legge 7 agosto 1990, n. 241, e quello<br />

del consigliere comunale di cui all’art. 43, d.lgs. n. 267/2000<br />

sussiste una profonda differenza. Il primo è un istituto che<br />

consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti al<br />

fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive<br />

eventualmente lese. Il secondo è, invece, un istituto<br />

giuridico volto a consentire al consigliere comunale di poter<br />

esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il<br />

comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune.<br />

Di conseguenza i consiglieri comunali, compresi quelli<br />

di minoranza, hanno un diritto di accesso incondizionato a<br />

tutti gli atti che possano essere utili all’espletamento del<br />

mandato. Pertanto, al consigliere comunale non può essere<br />

opposto alcun diniego, salvo casi eccezionali e contingenti,<br />

da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso<br />

- da dimostrare che lo stesso agisca per interesse personale.<br />

In tutti gli altri casi si determina invece un illegittimo ostacolo<br />

al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di<br />

verificare che il sindaco e la giunta municipale esercitino correttamente<br />

la loro funzione. Aggiunge che nessuna limitazione<br />

può derivare al diritto d’accesso del consigliere comunale<br />

agli atti del comune, qualunque sia il loro destinatario, dall’eventuale<br />

natura riservata delle informazioni richieste, essendo<br />

il consigliere vincolato al segreto d’ufficio. Resta fermo<br />

che anche tali richieste sono soggette al rispetto di alcune<br />

forme e modalità, quali l’allegazione della qualità di consigliere<br />

comunale e la formulazione dell’istanza in maniera specifica<br />

e dettagliata, recando l’esatta indicazione degli estremi<br />

identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti<br />

tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione<br />

dell’oggetto dell’accesso.<br />

REVOCA DELL’INCARICO DI PRESIDENTE DI CONSIGLIO<br />

COMUNALE<br />

T.A.R. Napoli, sez. I, 3 maggio 2012, n. 2013 - Pres. Guida<br />

- Est. Buonauro<br />

È illegittimo il provvedimento di revoca dell’incarico di<br />

presidente del Consiglio comunale, adottato dallo stesso<br />

Consiglio su proposta di alcuni consiglieri, senza una<br />

preventiva e concreta verifica, nonché valutazione in<br />

Osservatorio<br />

Tribunali amministrativi regionali<br />

merito all’effettiva sussistenza dei generici inadempimenti<br />

a lui contestati, circa il venir meno della neutralità<br />

della funzione e la scorrettezza dei comportamenti presidenziali.<br />

Il presidente di un Consiglio comunale impugna innanzi al<br />

Tar il provvedimento con il quale lo stesso Consiglio, su proposta<br />

di alcuni suoi componenti, gli ha revocato l’incarico,<br />

contestandogli generiche inadempienze nello svolgimento<br />

delle sue funzioni, fino a svolgere il ruolo di ‘‘Sindaco ombra’’.<br />

Propone censure di violazione di legge e di eccesso di<br />

potere per carenza dei presupposti, sviamento, difetto d’istruttoria<br />

e di motivazione. Il Tribunale accoglie il ricorso.<br />

Premette, richiamando giurisprudenza in termini, sia del giudice<br />

di primo grado (Tar Palermo 4 agosto 2008, n. 1062 )<br />

che di appello (Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2006, n.<br />

114), che il ruolo del presidente del Consiglio comunale è<br />

strumentale non già all’attuazione di un indirizzo politico di<br />

maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell’organo a<br />

lui affidato e, come tale non può essere soggetto al mutevole<br />

atteggiamento fiduciario della maggioranza. La revoca della<br />

carica può essere deliberata per motivazioni non politiche,<br />

ma istituzionali, quali la ripetuta e ingiustificata omissione<br />

della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni dello<br />

statuto o dei regolamenti comunali. Invece, nel caso di specie,<br />

il Consiglio comunale si è limitato ad un mero rinvio alla<br />

proposta di revoca, senza una minima verifica dei fatti in essa<br />

indicati, tenuto conto che nessuno di essi costituiva, ex<br />

se, violazione dei requisiti di neutralità, imparzialità e di terzietà,<br />

tale da giustificare, ai sensi della disciplina in materia,<br />

l’adozione del provvedimento di revoca del Presidente del<br />

Consiglio comunale.<br />

GIURISDIZIONE<br />

RISARCIMENTO DANNO CONSEGUENTE A RITARDO<br />

NELL’ASSUNZIONE DI VINCITORE DI CONCORSO PUBBLICO<br />

T.A.R. Salerno, sez. I, 24 aprile 2012, n. 766 - Pres. Onorato<br />

- Est. Fedullo<br />

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in<br />

qualità di giudice del lavoro, l’istanza di risarcimento del<br />

danno che un’invalida civile, partecipante alla procedura<br />

selettiva indetta dalla pubblica amministrazione per la<br />

copertura di posti disponibili in pianta organica e riservati<br />

alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968,<br />

n. 482, assume di aver subito in conseguenza del ritardo<br />

con cui si è provveduto alla sua assunzione, pur essendosi<br />

collocata in posizione utile in graduatoria.<br />

Un’invalida civile propone ricorso al Tar per ottenere la condanna<br />

dell’Amministrazione al risarcimento del danno, patrimoniale<br />

e non, che assume di aver subito in conseguenza<br />

dell’anomalo ritardo con il quale si è proceduto alla sua assunzione.<br />

Afferma di aver partecipato alla procedura selettiva<br />

indetta dal Ministero della difesa con d.m. 14 dicembre<br />

1990 per la copertura di posti disponibili in pianta organica riservati<br />

alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968,<br />

n. 482, di essersi collocata in posizione utile nella graduatoria<br />

di merito, ma di essere stata assunta in ruolo a distanza<br />

di anni. Imputa tale ritardo al fatto che l’Amministrazione ha<br />

proceduto all’assunzione dei vincitori seguendo un ordine<br />

del tutto casuale, senza tenere alcun conto della posizione<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 893


Osservatorio<br />

Tribunali amministrativi regionali<br />

in graduatoria e dando priorità a concorrenti che in essa figuravano<br />

in posizione postergata rispetto alla sua. Nel costituirsi<br />

in giudizio l’Amministrazione intimata eccepisce il difetto<br />

di giurisdizione del giudice adito, sul quale il Tribunale dichiara<br />

di concordare. Assegna infatti valore decisivo al disposto<br />

di cui all’art. 63, c. 1 e 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che<br />

devolvono al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,<br />

tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze<br />

delle pubbliche amministrazioni e al giudice amministrativo<br />

quelle in materia di procedure concorsuali per l’assunzione<br />

dei dipendenti. Afferma il Tribunale che la res litigiosa<br />

- relativa ai danni che la ricorrente assume di aver subito<br />

a causa della condotta dilatoria dell’Amministrazione nel<br />

procedere alla costituzione del rapporto di lavoro - è collocabile,<br />

da un punto di vista cronologico e logico-giuridico, all’esterno<br />

della procedura concorsuale, integrando essa, piuttosto,<br />

l’oggetto di una controversia concernente l’assunzione<br />

al lavoro, tipologicamente ascrivibile alla giurisdizione del<br />

giudice ordinario. Aggiunge che, una volta acclarata l’appartenenza<br />

della controversia de qua, per la sua diretta attinenza<br />

ai profili costitutivi del rapporto di lavoro, all’ambito cognitivo<br />

e decisorio del giudice ordinario, risulta inconferente la<br />

questione concernente la qualificazione della situazione giuridica<br />

fatta valere dall’attore ("diritto soggettivo/interesse legittimo’’),<br />

atteso che il legislatore, ancorando il discrimine<br />

della giurisdizione alla fase (preparatorio-concorsuale, genetica<br />

o funzionale) del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione,<br />

ha chiaramente mostrato di prescindere dalla<br />

connotazione dogmatica della posizione soggettiva azionata<br />

in giudizio.<br />

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO<br />

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ<br />

T.A.R. Catanzaro, sez. II, 23 aprile 2012, n. 431 - Pres.<br />

(f.f.) Iannini - Est. Raganella<br />

Il principio di proporzionalità comporta l’obbligo per<br />

l’amministrazione, in sede di adozione di un provvedimento<br />

che coinvolge interessi diversi, di valutare attentamente<br />

le esigenze dei soggetti titolari degli stessi al fine<br />

di trovare la soluzione che comporti per essi il minor<br />

sacrificio possibile<br />

Il titolare di un ristorante-pizzeria, avendo interesse a partecipare<br />

alla gara pubblica indetta dal comune per l’affidamento<br />

del servizio di mensa scolastica, chiede all’A.S.P. di aggiungere<br />

nel certificato, attestante l’attività che è autorizzato a<br />

svolgere, la voce ‘‘Ristorazione collettiva - mensa scolastica’’.<br />

Avendo la struttura sanitaria aderito alla sua istanza, allega<br />

la nuova certificazione alla domanda di partecipazione<br />

alla gara pubblica, della quale risulta vincitore. Il Dipartimento<br />

di prevenzione dell’A.S.P. procede ad una verifica dei locali<br />

nei quali l’attività di ristorazione sarà svolta ed esprime<br />

parere negativo sulla loro idoneità. Di conseguenza l’A.S.P.<br />

revoca l’aggiunzione già autorizzata e richiama, quale presupposto<br />

di diritto della determinazione assunta, l’art. 54 del<br />

regolamento Ce n. 882/2004, recante ‘‘Azioni in caso di non<br />

conformità alla normativa’’. Esso prevede che l’autorità competente,<br />

che individui una non conformità, deve intervenire<br />

per assicurare che l’operatore rimuova la situazione. Il titolare<br />

del servizio propone ricorso al Tar, contestando sia le modalità<br />

con le quali è stata effettuata la verifica, sia il contenu-<br />

to della determinazione impugnata. Visti gli atti di causa il<br />

Tribunale accoglie il ricorso. Premette che nei casi in questione<br />

l’azione da intraprendere da parte dell’Autorità si deve<br />

estrinsecare in una serie di misure contrassegnate da un criterio<br />

di gradualità: dalla formulazione di prescrizioni, alla restrizione<br />

o divieto di immissioni sul mercato di taluni alimenti,<br />

alla sospensione e ritiro del riconoscimento. Osserva che<br />

proprio il Regolamento Ce, al quale l’A.S.P. ha fatto richiamo,<br />

impone questo modus procedendi, individuando nella<br />

revoca del riconoscimento la misura estrema, da adottare in<br />

presenza di gravi mancanze o allorquando l’operatore del<br />

settore non sia in grado di fornire adeguate garanzie per il futuro.<br />

Aggiunge che con il d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193, il<br />

legislatore nazionale ha attuato la direttiva 200/41/CE relativa<br />

ai «controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione<br />

dei regolamenti comunitari nel medesimo settore». In particolare,<br />

nell’art. 6, c. 7 ha previsto che l’autorità competente,<br />

nel caso in cui riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle<br />

procedure di cui ai c. 4, 5 e 6, è tenuta a fissare un congruo<br />

periodo di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere<br />

eliminate. Osserva il Tribunale che tutte le disposizioni<br />

normative, che disciplinano la materia della sicurezza alimentare,<br />

sono chiaramente ispirate al principio di proporzionalità<br />

di matrice comunitaria che assume nel procedimento amministrativo<br />

un ruolo fondamentale poiché offre una maggiore<br />

tutelabilità degli interessi del privato. In forza di tale principio<br />

il mezzo utilizzato dall’amministrazione deve essere, al contempo,<br />

idoneo ed efficace allo scopo perseguito. Si tratta di<br />

principio già presente nel nostro ordinamento come manifestazione<br />

del principio di ragionevolezza, nel quale confluiscono<br />

i principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento.<br />

Ciò impone alla pubblica amministrazione di valutare attentamente<br />

le esigenze dei soggetti titolari di interessi coinvolti<br />

nell’azione amministrativa, al fine di trovare la soluzione<br />

che comporti il minor sacrificio per gli interessi stessi. Osserva,<br />

in punto di fatto, che a seguito dell’ispezione nei locali<br />

del ricorrente la resistente Asl, anziché adottare provvedimenti<br />

finalizzati a rimuovere le anomalie riscontrate, ha immediatamente<br />

proceduto a infliggere la misura estrema prevista<br />

dalla normativa di settore, cioè la revoca e cancellazione<br />

della registrazione, in spregio del principio di proporzionalità<br />

che la normativa prescrive. Di conseguenza annulla il<br />

provvedimento impugnato.<br />

PROTOCOLLO DEGLI ATTI INVIATI ALLA PUBBLICA<br />

AMMINISTRAZIONE<br />

T.A.R. Trento, 6 aprile 2012, n. 115 - Pres. ed Est. Pozzi<br />

Gli atti inviati alla pubblica amministrazione e da questa<br />

ricevuti producono i loro effetti anche se privi di numero<br />

di protocollo ovvero con protocollazione irregolare o assertivamente<br />

tardiva, ma a condizione che gli elementi<br />

derivanti dalle operazioni di iscrizione a protocollo (registrazione,<br />

segnatura, etc.) siano facilmente ricavabili<br />

aliunde<br />

Un agente di polizia penitenziaria, assente dal servizio per<br />

malattia per diversi periodi nel corso dell’anno 2010, propone<br />

ricorso al Tar avverso il provvedimento con il quale l’Amministrazione<br />

ha rigettato la sua istanza di conversione degli<br />

stessi da aspettativa per malattia, come da lui inizialmente richiesto,<br />

in congedo straordinario retribuito, sul rilievo che la<br />

qualificazione valida era quella oggetto della prima comunicazione.<br />

Il ricorrente contesta che l’amministrazione non era<br />

894 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


in grado di stabilire a quale delle diverse istanze doveva assegnarsi<br />

‘‘la primogenitura’’, atteso il ritardo con il quale le<br />

stesse erano state protocollate al loro arrivo. Il Tribunale rigetta<br />

il ricorso. Premette che la teoria da cui muove il ricorrente,<br />

e cioè che elemento di validità delle istanze presentate<br />

dal privato all’amministrazione sarebbe il procedimento di<br />

protocollo, senza il quale l’istanza stessa non avrebbe alcun<br />

valore e, comunque, non produrrebbe effetti di irretrattabilità,<br />

non trova alcun riscontro in norme di rango primario o secondario<br />

né in atti amministrativi interni. Né il ricorrente, che<br />

pure aveva dedotto una censura di violazione di legge, è stato<br />

in grado di indicare a quale norma tale vizio si riferirebbe.<br />

Venendo in particolare alle procedure di protocollo disciplinate<br />

dagli artt. 53 e ss., d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante<br />

il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari<br />

in materia di documentazione amministrativa», il Tribunale<br />

afferma che le stesse sono obbligatorie, ma non a<br />

pena di illegittimità, invalidità o irrilevanza della domanda del<br />

privato. D’altro canto, se così non fosse, il cittadino sarebbe<br />

danneggiato dalla violazione di un dovere d’ufficio ascrivibile<br />

unicamente ai funzionari e dipendenti pubblici ed a lui non<br />

imputabile. Il che significa, sempre ad avviso del Tribunale,<br />

che quand’anche privo di numero di protocollo ovvero con<br />

protocollazione irregolare, ovvero assertivamente tardiva,<br />

l’atto produce ugualmente i propri effetti ove gli elementi derivanti<br />

dalle operazioni di protocollazione (registrazione, segnatura,<br />

ecc. ) siano facilmente ricavabili aliunde, ad es, anche<br />

da un semplice timbro datario apposto dalla medesima<br />

amministrazione sul documento privato, a meno che non si<br />

denunci la falsità di quel timbro e della relativa data, che va<br />

comunque dimostrata.<br />

PROCESSO AMMINISTRATIVO<br />

NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO TELEFAX<br />

T.A.R. Piemonte, sez. I, 1 giugno 2012 n. 648 - Pres. Balucani<br />

- Est. Ravasio.<br />

Nel processo amministrativo è inammissibile la notifica<br />

di atti processuali a mezzo telefax, sia che venga effettuata<br />

dal difensore, sia che venga affidata all’ufficiale<br />

giudiziario, a prescindere dal fatto che si tratti dell’atto<br />

introduttivo di un giudizio o di un atto notificato in corso<br />

di giudizio. Il telefax è utilizzabile solo quale modalità<br />

di spedizione delle comunicazioni di cancelleria ed<br />

esclusivamente nei confronti dei difensori che, costituendosi<br />

in giudizio, abbiano manifestato la disponibilità<br />

a ricevere tali comunicazioni a mezzo fax, presso<br />

un’utenza all’uopo indicata.<br />

Un’impresa, partecipante ad una gara indetta da un Comune<br />

per l’affidamento del servizio di gestione calore, fornitura<br />

combustibile e manutenzione degli impianti termici a servizio<br />

degli edifici comunali, propone ricorso al Tar avverso il<br />

provvedimento con il quale l’appalto è stato aggiudicato ad<br />

altra concorrente. Deduce, fra l’altro, che la composizione<br />

della Commissione giudicatrice è stata illegittimamente modificata<br />

nel corso della procedura, mediante sostituzione per<br />

iniziativa del Presidente di due componenti interni con due<br />

esterni. L’aggiudicataria propone ricorso incidentale con il<br />

quale deduce in via prioritaria l’inammissibilità del ricorso<br />

principale in quanto notificato a mezzo di telefax. Il Tribunale<br />

Osservatorio<br />

Tribunali amministrativi regionali<br />

lo dichiara fondato. Afferma che nel processo amministrativo<br />

non è consentita la notifica di atti processuali a mezzo<br />

fax, sia che venga effettuata dal difensore, sia che venga affidata<br />

all’ufficiale giudiziario, sia che si tratti dell’atto introduttivo<br />

di un giudizio, sia di un atto notificato in corso di giudizio.<br />

Il telefax può invece essere utilizzato esclusivamente<br />

quale modalità di spedizione delle comunicazioni di cancelleria<br />

e soltanto ai difensori che, costituendosi in giudizio, abbiano<br />

manifestato la disponibilità a ricevere tali comunicazione<br />

a mezzo fax, presso una utenza indicata all’uopo. Ciò per<br />

la ragione che il telefax non fornisce alcuna garanzia in ordine<br />

al soggetto che materialmente raccoglie l’atto né in ordine<br />

all’effettiva leggibilità della copia spedita, in ciò differenziandosi<br />

nettamente dalla posta elettronica certificata, che<br />

perviene ad una casella di posta elettronica che si presume<br />

nella sola disponibilità del destinatario e che certamente<br />

consente al medesimo di ricevere una copia integra. Aggiunge<br />

il Tribunale che nel processo amministrativo l’unica norma<br />

che fa riferimento alla possibilità di notificare a mezzo<br />

fax un ricorso giurisdizionale amministrativo é l’art. 56 comma<br />

2, c.p.a., che disciplina l’ipotesi in cui il ricorrente formuli<br />

nel ricorso introduttivo la richiesta di concessione di un decreto<br />

cautelare inaudita altera parte, affermando che il ricorrente<br />

deve in tal caso depositare in giudizio almeno la dimostrazione<br />

di aver spedito il ricorso a mezzo fax. Osserva che<br />

tale modalità di notifica vale al solo scopo di consentire all’organo<br />

giudicante di pronunciarsi su una richiesta di decreto<br />

cautelare ai sensi dell’art. 56 c.p.a., e non può essere utilizzata<br />

per un altro scopo.<br />

RICORSO PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO PROPOSTO<br />

NEI CONFRONTI DI PARTE PRIVATA<br />

T.A.R. Catania, sez. I, 24 maggio 2012 n. 1312 - Pres.<br />

Campanella - Est. Bruno<br />

Ai sensi dell’art. 112 c.p.a. deve ritenersi ammissibile il<br />

ricorso proposto, per l’esecuzione del giudicato formatosi<br />

su una sentenza del giudice amministrativo, nei<br />

confronti di una parte privata.<br />

Con sentenza emessa dal Tar nel lontano 2000, confermata<br />

in appello e passata quindi in giudicato alcuni privati ottennero<br />

l’annullamento del decreto regionale che autorizzava l’Enel<br />

ad occupare terreni di loro proprietà al fine di realizzare<br />

una linea per il trasporto di energia elettrica. Di conseguenza<br />

diffidarono l’Enel a procedere alla rimozione dei tralicci tuttora<br />

presenti sui loro terreni e, stante il suo silenzio, proposero<br />

innanzi al Tar ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112<br />

c.p.a. Prima di passare al merito della controversia il Tribunale<br />

ha ritenuto opportuno evidenziare la peculiarità del contenzioso<br />

portato al suo esame, e cioè un’esecuzione di giudicato<br />

proposta nei confronti non di una Pubblica amministrazione,<br />

ma di un soggetto privato (l’Enel s.p.a.), che aveva<br />

preso parte quale controinteressato ad entrambi i gradi del<br />

precedente giudizio di cognizione. A fronte di tale richiesta,<br />

che implicherebbe l’adozione dell’ordine di esecuzione e l’eventuale<br />

successiva attività commissariale nei confronti non<br />

della Pubblica amministrazione, ma di un privato, il Tribunale<br />

si è considerato chiamato a valutare d’ufficio l’ammissibilità<br />

della pretesa dedotta. Questa dovrebbe considerarsi esclusa<br />

sulla base del principio ricorrente nella giurisprudenza del<br />

giudice amministrativo, secondo cui il giudizio di ottemperanza<br />

è possibile solo quando il soggetto obbligato è una<br />

Pubblica Amministrazione, cui sia imputabile il debito nei<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 895


Osservatorio<br />

Tribunali amministrativi regionali<br />

confronti del privato, il cui inadempimento comporta l’onere<br />

di imporre in via sostitutiva, direttamente o a mezzo di un<br />

commissario ad acta, i comportamenti necessari per assicurare<br />

il concreto soddisfacimento del ricorrente. Il Tribunale<br />

dichiara di non condividere tale conclusione. Aggiunge che<br />

non depone per una declaratoria d’inammissibilità del gravame<br />

il fatto che i ricorrenti potrebbero ottenere adeguata tutela<br />

delle proprie ragioni mediante un’azione possessoria o<br />

petitoria da esperire in sede civile allo scopo di far cessare<br />

l’abusiva occupazione dei loro terreni, ormai definitivamente<br />

accertata col giudicato. Il giudizio di ottemperanza è infatti<br />

strumento di tutela concorrente (alternativa o complementare)<br />

con altri rimedi offerti dall’ordinamento. Ciò premesso<br />

esiste, ad avviso del Tribunale, un primo elemento di carattere<br />

testuale che indurrebbe a considerare ammissibile l’azione<br />

proposta (anche) nei confronti della società privata. Si<br />

riferisce, in particolare, all’art. 112 c.p.a., che esordisce affermando<br />

che «I provvedimenti del giudice amministrativo devono<br />

essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle<br />

altre parti». Sempre ad avviso del Tribunale detta disposizione<br />

si caratterizza sotto tre aspetti: in primo luogo, perché codifica<br />

l’obbligo di esecuzione delle sentenze amministrative;<br />

in secondo luogo, perché estende la declaratoria dell’obbligo<br />

di esecuzione delle decisioni anche alle ‘‘altre parti’’ (in ipotesi,<br />

anche private) che hanno partecipato al processo nel<br />

quale il giudicato si è formato; infine, perché autorizza ad<br />

operare un collegamento fra le due norme (ed in questo sta<br />

forse la novità principale), ed a ritenere proponibile il giudizio<br />

di ottemperanza anche nei confronti di soggetti diversi dalla<br />

Pubblica amministrazione, che sono però comunque tenuti<br />

ad eseguire i provvedimenti del giudice amministrativo. In<br />

sostanza, mentre le norme previgenti che si occupavano del<br />

giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo<br />

(segnatamente, l’art. 27 n. 4, t.u. Consiglio di Stato, e l’art.<br />

37, legge Tar) si limitavano a disciplinare, sotto il profilo della<br />

competenza, l’azione volta ‘‘ad ottenere l’adempimento dell’obbligo<br />

dell’autorità amministrativa’’ di conformarsi al giudicato,<br />

la nuova norma del Codice del processo amministrativo<br />

agisce su due fronti: stabilisce chi deve eseguire il giudicato,<br />

includendovi oltre all’Autorità amministrativa anche le<br />

parti private; successivamente fissa le caratteristiche e le<br />

condizioni per l’esercizio dell’actio iudicati. Si tratta, per il Tribunale,<br />

di chiari segnali presenti nel Codice che inducono a<br />

ritenere ammissibile l’azione per l’esecuzione del giudicato.<br />

Aggiunge che, se inteso con questa connotazione allargata,<br />

il giudizio di ottemperanza va a realizzare quel principio di effettività<br />

della tutela (art. 1 c.p.a.), che per espressa disposizione<br />

di legge «... è realizzato attraverso la concentrazione<br />

davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli<br />

interessi legittimi e, nelle particolari materia indicate dalla<br />

legge, dei diritti soggettivi» (art. 7 comma 7, c.p.a.). È evidente<br />

che non vi sarebbe tutela giurisdizionale effettiva se il<br />

giudice amministrativo, una volta emessa la sentenza, con<br />

statuizione definitiva e vincolante per tutte le parti, vedesse<br />

paralizzati i propri poteri di intervento esecutivo per il solo<br />

fatto che la mancata esecuzione del giudicato sia imputabile<br />

alla parte privata. Aggiunge infine che, in base all’art. 103<br />

Cost.., il giudice amministrativo non è il giudice esclusivo<br />

dell’Amministrazione, ma il giudice dell’interesse legittimo<br />

e, in particolari materie, anche dei diritti soggettivi. Pertanto,<br />

appare costituzionalmente legittima l’attribuzione del compito<br />

di garantire l’attuazione del giudicato anche nei casi in cui<br />

l’obbligo di esecuzione gravi su una parte privata, venendo<br />

in rilievo la tutela di un vero e proprio diritto soggettivo, affidata<br />

dal legislatore ordinario al giudice amministrativo, che<br />

sulla materia esercita addirittura una giurisdizione estesa al<br />

merito (art. 134 c.p.a.).<br />

896 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


Osservatorio<br />

della Corte dei Conti<br />

acuradiFrancesco Battini<br />

CONTROLLI<br />

IL RAPPORTO 2012 SUL COORDINAMENTO<br />

DELLA FINANZA PUBBLICA<br />

Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, delibera<br />

31 maggio 2012, n. 14/2012/CONTR<br />

La parte iniziale del Rapporto si sofferma in particolare<br />

sugli andamenti tendenziali della finanza pubblica nell’ultimo<br />

biennio, sugli effetti delle correzioni apportate e sulla<br />

‘‘eredità’’ che tale insieme di eventi ha proiettato sul<br />

2012. Viene sottolineato, al riguardo, che sono esplose<br />

già nel 2011 le contraddizioni che accompagnano l’attuazione<br />

della politica di bilancio: da una parte, l’efficacia<br />

delle misure di contenimento delle spese, che nei fatti si<br />

rivelano più stringenti di quanto sembri; dall’altra, una dinamica<br />

di crescita asfittica, che rende difficile conseguire<br />

risultati migliori di quelli effettivamente realizzati.<br />

Il 2011, in particolare, ha lasciato all’anno successivo condizioni<br />

di crescita molto deboli; eredità difficile è anche<br />

quella delle manovre di contenimento attivate negli anni<br />

ancora precedenti, tali da ridurre l’indebitamento, ma con<br />

un gettito fiscale ancora insufficiente, penalizzato dalla<br />

mancata ripresa dell’economia, secondo un fenomeno<br />

non occasionale, ma destinato a protrarsi per alcuni anni.<br />

Già nella seconda metà del 2011, tuttavia, con effetti<br />

proiettati sul 2012, la composizione della manovra di finanza<br />

pubblica è mutata radicalmente e ha iniziato forzatamente<br />

ad incidere più sull’entrata che sulle riduzioni ulteriori<br />

di spesa, secondo una logica emergenziale adottata<br />

anche dal nuovo governo e la cui controindicazione è il<br />

rischio che un ulteriore rallentamento dell’economia allontani<br />

il conseguimento degli obiettivi di gettito. Occorre<br />

pertanto incidere sui fattori che bloccano la crescita, per<br />

recuperare, attraverso maggiori incrementi del Pil, il gettito<br />

mancante, ma occorre anche in questo caso prendere<br />

atto del lungo tempo necessario per riassorbire il vuoto<br />

di prodotto generato dalla crisi.<br />

Nel corso della presentazione del terzo ‘‘Rapporto sul coordinamento<br />

della finanza pubblica’’ (Camera dei Deputati, 5 giugno<br />

2012), il Presidente della Corte dei conti ha rilevato anzitutto<br />

l’originalità del documento, che offre alle Istituzioni e<br />

all’opinione pubblica elementi di conoscenza e riflessione intesi<br />

a valutare l’efficacia degli strumenti di verifica degli andamenti<br />

finanziari e, insieme, l’adeguatezza delle misure correttive<br />

necessarie a ripristinare le regolarità violate.<br />

La Corte - ha poi precisato il Presidente - si presenta oggi<br />

pronta al compito di garantire l’equilibrio dei bilanci e il contenimento<br />

del debito delle pubbliche amministrazioni, forte<br />

Osservatorio<br />

Corte dei Conti<br />

@Il testo integrale della documentazione è consultabile<br />

su: www.cortedeiconti.it<br />

non soltanto della sua vasta e ramificata presenza sul territorio,<br />

ma anche del nuovo tipo di controllo ad essa affidato, dichiaratamente<br />

finalizzato ad assicurare, in vista dell’unità<br />

economica della Repubblica e del coordinamento della finanza<br />

pubblica, la sana gestione finanziaria degli enti locali, come<br />

affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.<br />

179 del 2007.<br />

Ed è anche in quest’ambito che si pone il contributo offerto<br />

dalla Corte con il ‘‘Rapporto’’, che mira a colmare un vuoto e<br />

uno squilibrio tra l’eccesso di analisi, misurazioni, proiezioni<br />

e dibattiti che caratterizzano il momento della presentazione<br />

e approvazione di provvedimenti di finanza pubblica e la quasi<br />

totale mancanza di relazioni e studi dedicati a verificare a<br />

posteriori (nella specie, relativamente al 2011) se, quanto e<br />

come abbiano in realtà funzionato gli strumenti impiegati.<br />

In tale contesto, la funzione ausiliaria nei confronti del Parlamento<br />

(e del Governo), in termini di trasparenza sui risultati<br />

della gestione, acquista particolare rilevanza nell’attuale quadro<br />

congiunturale, nel quale i vincoli imposti dalla nuova governance<br />

europea impongono di ricercare un difficile punto<br />

di equilibrio tra riduzione del debito pubblico e ritorno alla<br />

crescita economica.<br />

Il Presidente ha poi fatto cenno alla parificazione del Rendiconto<br />

generale dello Stato che, abbinata alla tradizionale Relazione<br />

annua sui risultati della finanza pubblica, interviene<br />

quasi in concomitanza con il Rapporto sul coordinamento,<br />

sottintendendo l’esigenza di una ripartizione di compiti tra i<br />

due referti, tale tra l’altro da tener conto dell’ampia relazione<br />

annua - anch’essa quasi concomitante - sui costi del personale<br />

pubblico.<br />

Quanto ai contenuti del Rapporto, sinteticamente richiamati<br />

dalla stessa presentazione del Presidente ed illustrati poi più<br />

diffusamente dal Relatore, la parte iniziale, che reca il titolo<br />

di ‘‘Sintesi e conclusioni’’ si sofferma in particolar modo sugli<br />

andamenti tendenziali della finanza pubblica nell’ultimo<br />

biennio, sugli effetti delle correzioni apportate e sulla ‘‘eredità’’<br />

che tale insieme ha proiettato sul 2012.<br />

Viene al riguardo ricordato che all’inizio della legislatura, nel<br />

giugno del 2008, si ritenne che tutta la correzione dei conti<br />

pubblici potesse essere concentrata nel decreto legge n.<br />

112 del 2008, nel dichiarato presupposto che il pareggio di<br />

bilancio potesse essere conseguito già nel 2011 e non occorresse<br />

prefigurare altri interventi nell’arco dell’intera legislatura.<br />

La sicurezza sottesa da tali affidamenti venne tuttavia subito<br />

meno con lo scatenarsi della crisi finanziaria globale, e, nel<br />

contesto di mutate condizioni internazionali, la stima iniziale<br />

di una crescita appena superiore all’1 per cento annuo - che<br />

pure confermava i bassi saggi di espansione che, già in precedenza,<br />

penalizzavano l’economia italiana nel confronto internazionale<br />

- non poteva essere mantenuta: nel biennio<br />

2008-09 il prodotto italiano si riduceva, infatti, tra il 6 e il 7<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 897


Osservatorio<br />

Corte dei Conti<br />

per cento e l’attività economica arretrava sui livelli di inizio<br />

del decennio.<br />

Fecero seguito dapprima la decisione, condivisa dall’Ue, di<br />

sospendere in via temporanea il riequilibrio dei saldi di bilancio<br />

pubblico (nel 2009 l’indebitamento era aumentato al 5,4<br />

per cento del Pil) e poi, a metà del 2010, allorché la crisi recessiva<br />

risultò altrove superata e si intravvide la possibilità di<br />

recuperare parzialmente il prodotto perso, la stretta del d.l.<br />

n. 78/2010 (legge n. 122), che peraltro conservò l’impostazione<br />

originaria della manovra, concentrando gli interventi<br />

dal lato della spesa nel tentativo di preservare l’invarianza<br />

della pressione fiscale.<br />

Gli andamenti del 2011 hanno invece posto in luce una realtà<br />

assai diversa e più fragile, con variazioni del Pil tornate negative<br />

e con un’economia italiana nuovamente scivolata in<br />

recessione. Secondo stime dell’Istat, la contrazione del prodotto<br />

è del resto proseguita nel primo trimestre del 2012 e<br />

si prolungherà, tanto che le organizzazioni internazionali prevedono<br />

per l’Italia una variazione negativa del prodotto anche<br />

nel 2013.<br />

L’avvio di una nuova fase recessiva ha ovviamente allontanato<br />

nel tempo il recupero della perdita di prodotto subita<br />

nel corso del 2008-09, che risultava riassorbita per meno del<br />

40% nel primo trimestre 2011 (2,6 punti su 7), ma, già alla fine<br />

dell’anno, con una perdita di ulteriori 0,8 punti.<br />

Deve tenersi conto, pertanto, che il 2011 ha lasciato in eredità<br />

all’anno successivo condizioni di crescita molto deboli, e<br />

che un’eredità difficile è anche quella che proviene per il<br />

2012 dalle manovre di contenimento attivate negli anni precedenti,<br />

per effetto delle quali hanno operato nel 2011 correzioni<br />

di spesa per quasi 35 miliardi, mentre assai meno pronunciato<br />

(inferiore ai 12 miliardi) è stato il sostegno assicurato<br />

dal gettito fiscale. In virtù di riduzioni di spesa superiori alle<br />

attese, l’indebitamento è infatti sceso nel 2011 al 3,9 per<br />

cento del Pil, ma il gettito fiscale è rimasto ancora al di sotto<br />

delle previsioni, penalizzato dalla mancata ripresa dell’economia,<br />

secondo un fenomeno non occasionale, ma destinato a<br />

protrarsi per alcuni anni.<br />

Già nella seconda metà del 2011, tuttavia, con effetti proiettati<br />

sul 2012 e sugli anni a seguire, la composizione della<br />

manovra di finanza pubblica è mutata radicalmente e ha iniziato<br />

forzatamente ad incidere più sull’entrata che sulle riduzioni<br />

ulteriori di spesa. A luglio, in condizioni di mercato ancora<br />

relativamente tranquille, ma con l’economia già in rallentamento,<br />

il governo pro-tempore annunciava la volontà di<br />

azzerare l’indebitamento pubblico entro il 2014 e a tal fine<br />

varava una nuova manovra di correzione dei conti pubblici<br />

(d.l. 98/2011). L’obiettivo non veniva ritenuto credibile e, sotto<br />

la pressione di tassi sui titoli pubblici in deciso rialzo, già<br />

ad agosto il governo stesso adottava una seconda manovra<br />

correttiva (d.l. 138/2011), anticipando al 2013 il pareggio programmatico<br />

di bilancio.<br />

Neanche questa decisione rasserenava i mercati e, a novembre,<br />

il tasso di interesse sui Btp saliva fino al 7 per cento,<br />

livello che avrebbe compromesso la sostenibilità di lungo<br />

periodo delle finanze pubbliche italiane.<br />

A dicembre, il nuovo governo ribadiva la volontà di conseguire<br />

il pareggio di bilancio nel 2013 e, con il d.l. 201/2011, aggiungeva<br />

al quadro programmatico nuovi provvedimenti correttivi,<br />

ritenuti necessari per conseguire l’obiettivo. Caratteristica<br />

rilevante delle manovre appena elencate è, come si è<br />

detto, lo spostamento della correzione dal lato delle entrate:<br />

nel bilancio programmatico del 2012 sono state iscritte maggiori<br />

entrate discrezionali per ben 42,6 miliardi, circa la metà<br />

delle quali attribuibili al d.l. 201/2011 del nuovo governo.<br />

Sono dunque esplose già nel 2011 - rileva la Corte - le contraddizioni<br />

che accompagnano l’attuazione della politica di bilancio:<br />

da una parte, l’efficacia delle misure di contenimento<br />

delle spese, che nei fatti si rivelano più stringenti di quanto<br />

sembri essere percepito dall’opinione pubblica nazionale e,<br />

soprattutto, internazionale; dall’altra, una dinamica di crescita<br />

asfittica, che rende difficile conseguire risultati migliori di<br />

quelli effettivamente realizzati.<br />

Sulle difficoltà della crescita ha in parte inciso anche la composizione<br />

delle riduzioni di spesa ottenute dalle manovre di<br />

contenimento: sotto il profilo dell’efficacia di quest’ultime,<br />

viene anzitutto rilevato che la spesa dello Stato, al netto degli<br />

interessi e dei trasferimenti alle amministrazioni locali, risulta<br />

diminuita, nel biennio 2010-2011, di circa il 6 per cento,<br />

ma con un andamento assai sbilanciato, posto che alla riduzione<br />

della spesa corrente di circa il 3 per cento si è affiancata<br />

una caduta degli investimenti del 26%, a sua volta determinata<br />

dal dimezzamento dei contributi alle imprese.<br />

Andamenti analoghi si riscontrano nel settore delle amministrazioni<br />

locali, con un disavanzo (0,3% del Pil nel 2011) inferiore<br />

alle attese e, per il secondo anno consecutivo, con una<br />

riduzione delle uscite complessive. Ma, anche in questo settore,<br />

in esito soprattutto ad una caduta della spesa in conto<br />

capitale, seppur accompagnata da una flessione (1,2 per<br />

cento), per la prima volta, anche della spesa corrente. Ne deriva<br />

che le misure di consolidamento fiscale hanno consentito<br />

di mantenere il contributo degli enti territoriali al disavanzo<br />

complessivo sui livelli previsti, ma non senza pagare un<br />

prezzo in termini di una dequalificazione della spesa e di un,<br />

seppur moderato, aumento della pressione fiscale locale.<br />

Anche la gestione della spesa sanitaria ha presentato, nel<br />

2011 risultati migliori delle attese, con uscite complessive<br />

(112 miliardi) inferiori di oltre 2,9 miliardi al dato previsto. Per<br />

la prima volta, la spesa sanitaria ha ridotto, seppur lievemente,<br />

la sua incidenza in termini di Pil, scendendo dal 7,3 per<br />

cento del 2010 al 7,1 e si sono ridotte di un ulteriore 28 per<br />

cento le perdite prodotte dal sistema (ed a carico delle amministrazioni<br />

regionali)<br />

Nel guardare ai futuri sviluppi della politica di bilancio, il Rapporto<br />

della Corte rileva che il positivo risultato ottenuto in<br />

termini di spesa si è accompagnato, specie negli enti locali,<br />

ad una crescente fragilità e a pratiche tendenti ad attenuare<br />

gli effetti immediati delle misure di contenimento, con il rischio<br />

in alcuni casi di spostare in avanti il necessario riequilibrio<br />

strutturale. La verifica dei bilanci degli enti territoriali<br />

conferma un incremento delle situazioni di ‘‘sofferenza finanziaria’’<br />

e la presenza di fenomeni contabili - il più rilevante<br />

dei quali consiste nel ricorso ad entità partecipate - che<br />

possono celare situazioni di squilibrio finanziario.<br />

Dall’analisi per tipologie di spesa, emerge in ogni caso che i<br />

redditi da lavoro dipendente pubblico hanno registrato nel<br />

2011 una riduzione superiore alle attese - e che fa seguito<br />

ad un rallentamento in atto già da anni - laddove la stretta<br />

impressa agli acquisti di beni e servizi dei ministeri si è tradotta,<br />

nel triennio 2009-2011, in una riduzione complessiva<br />

degli impegni di bilancio dello Stato di oltre l’8 per cento.<br />

Osserva la Corte, in via conclusiva, che la logica emergenziale<br />

nuovamente emersa nel 2011 ha impresso una direzione<br />

diversa alla manovra di finanza pubblica, con gli interventi<br />

correttivi decisi nell’estate che affidavano all’entrata il reperimento<br />

di oltre i due terzi delle maggiori risorse di bilancio e<br />

con l’aggiunta, da parte del nuovo governo, di misure integrative<br />

di correzione tali da confermare il ricorso prevalente<br />

alla leva fiscale per tutto l’orizzonte programmatico. La scelta<br />

di accentuare la manovra dal lato delle entrate risponde,<br />

898 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


evidentemente, all’esigenza di assicurare il pareggio di bilancio,<br />

già nel 2013, in un contesto reso più difficile dalla crisi finanziaria<br />

e dai rischi circa la sostenibilità del debito dei paesi<br />

europei più esposti. Nei fatti, d’altra parte, l’aumento discrezionale<br />

della pressione fiscale contrasta la caduta del gettito<br />

provocata dalla perdita permanente di prodotto.<br />

La controindicazione di questa scelta sta negli impulsi recessivi<br />

- del resto riconosciuti e quantificati nello stesso Def<br />

2012-2015 - che una maggiore imposizione trasmette all’economia<br />

reale, dunque nel rischio che un ulteriore rallentamento<br />

dell’economia allontani il conseguimento degli obiettivi<br />

di gettito. Il pericolo di un avvitamento deve essere attentamente<br />

monitorato, disinnescando il circolo vizioso che va<br />

delineandosi.<br />

Occorre pertanto incidere sui fattori che bloccano la crescita,<br />

per recuperare, attraverso maggiori incrementi del Pil, il gettito<br />

mancante, ma occorre anche in questo caso prendere<br />

atto del lungo tempo necessario per riassorbire il vuoto di<br />

prodotto generato dalla crisi. Completare il percorso di adeguamento<br />

è essenziale per aprire prospettive di crescita, ma<br />

non appare né facile né semplice. Tanto per le dimensioni<br />

dello sforzo da richiedere alla finanza pubblica, quanto per i<br />

limitati spazi di apertura disponibili, nella considerazione che<br />

il settore impositivo naturalmente deputato (il prelievo sui<br />

consumi) risulta già prenotato da un eventuale aumento<br />

temporaneo delle aliquote Iva, anch’esso potenzialmente<br />

gravido di controindicazioni.<br />

Sostanzialmente esauriti i margini finora offerti dalle entrate<br />

volontarie, a cominciare da quelle per giochi, e dall’efficientamento<br />

dell’attività di riscossione, si rafforzano, ad avviso<br />

della Corte, le ragioni per puntare sulla soluzione dell’ampliamento<br />

della base imponibile, assegnando alla lotta all’evasione<br />

ed all’elusione ed al ridimensionamento dell’erosione<br />

il compito di assicurare margini consistenti per un riequilibrio<br />

del sistema di prelievo al fine di poter almeno in parte conciliare<br />

rigore, equità e crescita.<br />

CHIUSURA DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE<br />

2000-2006 IN MATERIA DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI<br />

Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana,<br />

deliberazione 19 aprile 2012-2 maggio 2012, n. 23/<br />

2012/VSGF<br />

Un’indagine svolta dalla sezione regionale e coordinata<br />

dalla sezione centrale per gli affari comunitari e internazionali<br />

ha evidenziato, relativamente alla chiusura della<br />

programmazione della Regione siciliana relativa ai fondi<br />

strutturali europei, la compresenza di diverse criticità,<br />

con una percentuale di progetti non conclusi pari al 35%<br />

e con un elevato e tardivamente rilevato tasso di errore<br />

(rapporto tra spesa irregolare e quella controllata).<br />

Nel programmare un’indagine sulla chiusura della programmazione<br />

regionale 2000-2006 in materia di fondi strutturali<br />

europei, con particolare riferimento al Fesr, la sezione di<br />

controllo per la Regione siciliana ha aderito, in collegamento<br />

con altre sezioni regionali, ad una indagine coordinata dalla<br />

sezione centrale per gli affari comunitari e internazionali e<br />

svolta in cooperazione con la Corte dei conti europea, ai sensi<br />

dell’art. 287 del Trattato sul funzionamento dell’Unione<br />

europea e di uno specifico accordo di collaborazione stipulato<br />

nel 2008 tra il Presidente della Corte dei conti italiana e<br />

quello della Corte dei conti europea.<br />

L’indagine è stata organizzata secondo una metodologia co-<br />

Osservatorio<br />

Corte dei Conti<br />

mune e definita nel corso di appositi incontri, nel corso dei<br />

quali sono stati specificati i contenuti principali da acquisire<br />

nel corso dell’istruttoria ed è stato predisposto un questionario<br />

da inviare alle amministrazioni regionali interessate a fini<br />

di comparazione dei dati acquisiti.<br />

L’indagine si è in particolare proposta di verificare la regolarità,<br />

tempestività ed adeguatezza delle procedure adottate<br />

dall’amministrazione regionale, valutare i principali aspetti<br />

della gestione complessiva del Por e il livello di realizzazione<br />

degli obiettivi programmati, con uno speciale scrutinio sulla<br />

coerenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati.<br />

In sede di considerazioni conclusive, il referto della sezione<br />

si sofferma sulla compresenza di diverse criticità, in particolare<br />

sulla non completa realizzazione del programma, verificatasi<br />

in particolare su alcuni assi di intervento e dovuta anche<br />

a difficoltà di programmazione e alla sostituzione di progetti<br />

incoerenti.<br />

L’eccessiva frammentazione degli interventi programmati e<br />

la notevolissima presenza di progetti non conclusi (pari al 35<br />

per cento della spesa certificata) hanno sfavorevolmente inciso<br />

sullo sviluppo locale e non hanno prodotto l’auspicato<br />

miglioramento delle condizioni di vita della popolazione regionale.<br />

I ricambi ai vertici delle strutture regionali, verificatisi a seguito<br />

di una riorganizzazione dell’amministrazione, hanno di fatto<br />

rallentato la spesa e a ciò si è aggiunta l’alta percentuale<br />

di turn-over registratasi presso le strutture di controllo e le<br />

modifiche organizzative che hanno reso meno efficaci i controlli<br />

di primo livello, limitando la possibilità di individuare in<br />

anticipo errori e irregolarità. Neèderivato un tasso di errore<br />

(ovvero il rapporto tra la spesa irregolare e quella controllata)<br />

molto elevato, riscontrato a seguito dei controlli di secondo<br />

livello, anch’essi contrassegnati da caratteri di disomogeneità<br />

nel corso degli anni e concentratisi prevalentemente alla<br />

fine del periodo di programmazione.<br />

Le irregolarità sistemiche relative agli appalti hanno notevolmente<br />

influenzato il tasso di errore e hanno prodotto conseguenze<br />

economiche negative per l’erario regionale. Peraltro,<br />

anche a seguito della sterilizzazione dovuta agli appalti, il tasso<br />

di errore si è mantenuto particolarmente elevato e le irregolarità<br />

rilevate hanno influito anche sulle significative decertificazioni<br />

operate. Tale fenomeno, riducendo il contributo a<br />

carico del bilancio comunitario, determina un onere non indifferente<br />

sul bilancio nazionale e regionale.<br />

Il ricorso massiccio ai progetti coerenti (per oltre il 43 per<br />

cento della spesa) espone al rischio di una scarsa selettività<br />

e qualità degli interventi denotando altresì una insufficiente<br />

aderenza all’originaria programmazione. La mancata attivazione,<br />

inoltre, di forme di controllo specifiche destinate ai<br />

progetti coerenti, non ha consentito di individuare criticità<br />

peculiari a tale tipologia di progetti. In materia, dubbi si profilano<br />

sul puntuale rispetto del principio comunitario di addizionalità.<br />

Da perseguire con maggiore incisività, anche attraverso forme<br />

coattive, sono invece le irregolarità, come i conseguenti<br />

recuperi.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 899


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Propone il testo aggiornato dei 4 Codici, il Trattato sul funzionamento UE (ex Trattato CE), la Costituzione della Repubblica<br />

italiana e una ricca raccolta di Leggi complementari suddivise per materia.<br />

La sezione Giurisprudenza riporta le massime delle Sezioni Unite della Cassazione civile e penale (segnalate con una<br />

bilancina posta prima di ciascun articolo del codice).<br />

Compreso nel prezzo, l’aggiornamento on-line del testo dei codici.<br />

Aggiornato, da ultimo, con: D.L. 2 marzo 2012, n. 16, c.d. “decreto<br />

semplificazioni tributarie”; D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv., con modif.,<br />

dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, c.d. “semplificazione e sviluppo”; L. 27<br />

gennaio 2012 , n. 3, c.d. “sovraindebitamento”; D.L. 24 gennaio 2012,<br />

n. 1, conv., con modif., dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, c.d. “decreto<br />

liberalizzazioni”; D.M. 12 dicembre 2011, sulla modifica del saggio di<br />

interesse legale; D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv., con modif., dalla<br />

L. 22 dicembre 2011, n. 214, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità<br />

e il consolidamento dei conti pubblici”; L. 12 novembre 2011, n. 183,<br />

c.d. “Legge di stabilità 2012”.<br />

Aggiornato, da ultimo, con: D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv., con modif.,<br />

dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, c.d. “semplificazione e sviluppo”; L. 27<br />

gennaio 2012 , n. 3, c.d. “sovraindebitamento”; D.L. 24 gennaio<br />

2012, n. 1, conv., con modif., dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, c.d. “decreto<br />

liberalizzazioni”; L. 29 dicembre 2011, n. 218, in materia di “opposizione<br />

a decreto ingiuntivo”; D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, conv.,<br />

con modif., dalla L. 17 febbraio 2012, n. 10, “Disposizioni urgenti per<br />

l’efficienza della giustizia civile”; L. 11 novembre 2011, n. 180, “Norme<br />

per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”; D.Lgs. 15<br />

novembre 2011, n. 195, “disposizioni correttive e integrative al codice<br />

del processo amministrativo”; L. 12 novembre 2011, n. 183, c.d. “Legge<br />

di stabilità 2012”; D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, in materia di “semplificazione<br />

e riduzione dei procedimenti civili”.<br />

Il codice penale è corredato dalle note procedurali, segnalate per ciascun<br />

tipo di reato.<br />

Aggiornato, da ultimo, con: L. 15 febbraio 2012, n. 12, “Norme in materia<br />

di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica”;<br />

L. 27 gennaio 2012 , n. 3, c.d. “sovraindebitamento”; D.L. 22 dicembre<br />

2011, n. 211, conv., con modif., dalla L. 17 febbraio 2012, n.<br />

9, c.d. “sovraffollamento delle carceri”; L. 12 novembre 2011, n. 183,<br />

c.d. “Legge di stabilità 2012”; D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, c.d.<br />

“Codice delle leggi antimafia”; L. 14 settembre 2011, n. 148, in materia<br />

di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; D.L. 13 agosto<br />

2011, n. 138, conv., con modif., dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, di<br />

“stabilizzazione finanziaria”; D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, in materia di<br />

“reati ambientali”.<br />

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Y41DU LE


Osservatorio<br />

delle Autorità indipendenti<br />

Autorità garante della concorrenza<br />

e del mercato<br />

acuradiElisabettaFreni<br />

ABUSI<br />

MERCATO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA<br />

Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento<br />

14 marzo 2012, n. 23396<br />

Costituisce abuso di posizione dominante l’omessa o ritardata<br />

fornitura delle informazioni necessarie all’espletamento<br />

della gara per l’assegnazione del servizio di<br />

raccolta dei rifiuti.<br />

La società Messinambiente è stata condannata al pagamento<br />

di una sanzione pecuniaria di 52 mila euro per un abuso di<br />

posizione dominante consistente nell’avere omesso e, in alcuni<br />

casi, ritardato la fornitura al Comune delle informazioni<br />

necessarie per bandire le nuove gare di affidamento del servizio<br />

di raccolta e recupero dei rifiuti urbani. In questo modo,<br />

la società ha attuato una strategia abusiva finalizzata ad ostacolare<br />

il corretto svolgimento delle gare e, in ultima analisi, a<br />

impedire l’esplicarsi di forme di concorrenza per il mercato.<br />

MERCATO ASSICURATIVO<br />

CONCENTRAZIONI<br />

Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento<br />

del 20 giugno 2012, n. 23503<br />

La concentrazione Unipol-Premafin è autorizzata a condizione<br />

che vengano recisi i legami con Mediobanca e<br />

siano ceduti alcuni asset nel ramo danni e vita.<br />

È stata autorizzata con condizioni l’operazione di concentrazione<br />

con cui Unipol Gruppo Finanziario (di seguito UGF) ha<br />

acquisito il controllo esclusivo di Premafin.<br />

Le condizioni cui è stata subordinata l’operazione sono volte,<br />

da un lato, a recidere i legami con Mediobanca, in ragione<br />

del controllo che quest’ultima detiene su Generali, che rappresenta<br />

il principale concorrente del soggetto post merger<br />

nei mercati interessati dall’operazione; dall’altro, a ridurre,<br />

mediante la cessione di asset, la posizione conseguita a livello<br />

nazionale e provinciale nei mercati danni e vita.<br />

Quanto ai legami azionari con Mediobanca, le misure consistono,<br />

in sintesi, in obblighi di cessione di partecipazioni<br />

azionarie, di scioglimento di patti parasociali e in misure volte<br />

a impedire l’esercizio da parte di UGF dei diritti amministrativi<br />

e di voto in Mediobanca. Misure aventi la medesima<br />

finalità sono state imposte anche a Mediobanca.<br />

Osservatorio<br />

Autorità indipendenti<br />

@Il testo integrale dei documenti è consultabile su<br />

www.agcom.com<br />

Per effetto della cessione di asset, il soggetto risultante dalla<br />

concentrazione dovrà ridurre entro un breve lasso temporale<br />

le proprie quote di mercato sotto il 30% a livello nazionale<br />

e provinciale, servendosi di un advisor indipendente.<br />

MONITORAGGIO POST CONCENTRAZIONE ALITALIA/AIRONE<br />

Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento<br />

11 aprile 2012, n. 23496<br />

Alitalia dovrà rimuovere la posizione di monopolio sulla<br />

rotta Milano Linate - Roma entro il 28 ottobre 2012, data<br />

di inizio della stagione IATA ‘‘Winter 2012/2013’’.<br />

In base a quanto previsto dal decreto legge 28 agosto 2008<br />

n. 134, l’Autorità ha accertato che la concentrazione Alitalia-<br />

AirOne, a suo tempo realizzata per espressa previsione di<br />

legge senza la preventiva autorizzazione antitrust, ha creato<br />

una situazione di monopolio sulla rotta Linate-Fiumicino, che<br />

dovrà essere rimossa entro il 28 ottobre 2012. Secondo<br />

l’Autorità, su questa rotta l’alta velocità ferroviaria non rappresenta<br />

ancora un sostituto idoneo rispetto all’aereo, tale<br />

da contenere il potere di mercato di Alitalia soprattutto nei<br />

confronti dei passeggeri che effettuano viaggi di andata e ritorno<br />

in giornata, nelle fasce orarie più remunerative.<br />

Per risolvere tale situazione, la società Alitalia dovrebbe cedere<br />

un numero di slot sufficiente a garantire all’operatore<br />

newcomer un’offerta adeguata nelle fasce orarie a più alta<br />

domanda.<br />

Nelle altre rotte nazionali, invece, l’Autorità ha rilevato che la<br />

posizione di Alitalia, sebbene rafforzata, risulta contendibile<br />

grazie alla pressione concorrenziale esercitata dagli altri vettori<br />

aerei.<br />

INTESE<br />

MERCATO DEI SERVIZI DI AGENZIA MARITTIMA<br />

Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento<br />

22 febbraio 2012, n. 23338<br />

Sanzionato il cartello tra gli agenti marittimi e le associazioni<br />

di categoria per la fissazione dei corrispettivi di<br />

agenzia.<br />

Grazie alle informazioni fornite nell’ambito di un leniency<br />

program, l’Autorità ha sanzionato un cartello segreto tra gli<br />

agenti marittimi e le associazioni di categoria del settore, durato<br />

5 anni, avente ad oggetto la fissazione dei corrispettivi<br />

dei servizi di agenzia.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 901


Osservatorio<br />

Autorità indipendenti<br />

L’intesa accertata si componeva di una parte orizzontale, riguardante<br />

le riunioni della Commissione Portuale, durante le<br />

quali le imprese procedevano alla fissazione concertata dei<br />

diritti fissi e di una parte verticale, costituita dalle condotte di<br />

Assagenti e Spediporto, che trasferivano negli accordi del<br />

2004 e del 2007 l’intesa sui prezzi, raccomandandone il rispetto<br />

con una serie di circolari inviate agli associati.<br />

Il cartello ha prodotto i suoi effetti non solo nel porto di Genova,<br />

in cui erano attivi gran parte degli operatori ad esso<br />

aderenti, ma anche in altri porti del Mediterraneo, ponendosi<br />

come valore di riferimento per la definizione dell’importo dei<br />

diritti fissi.<br />

PARERI ART. 21-BIS<br />

APERTURA DELLE FARMACIE IN PUGLIA<br />

Autorità garante della concorrenza e del mercato - Parere<br />

S941 del 22 maggio 2012<br />

Impedire la libera apertura delle farmacie in orari diversi<br />

da quelli obbligatori è contrario alle norme a tutela della<br />

concorrenza.<br />

L’Autorità ha inviato un parere ex art. 21-bis alla Regione Puglia,<br />

in merito ad una comunicazione sulla regolamentazione<br />

degli orari e dei turni di esercizio delle farmacie, che mantiene<br />

numerosi vincoli contrari alla liberalizzazione degli orari di<br />

apertura, riconosciuta dall’art. 11, comma 8, del d.l. n. 1/12.<br />

La comunicazione impedisce ai farmacisti di operare in orari<br />

diversi da quelli minimi prefissati, consentendo il mantenimento<br />

di bacini d’utenza già cristallizzati intorno alle singole<br />

farmacie e, più in generale, restringendo ingiustificatamente<br />

la concorrenza nella distribuzione farmaceutica attraverso i<br />

suoi canali. Ciò, peraltro, senza che via siano ragioni di interesse<br />

generale tali da giustificare una simile restrizione. L’apertura<br />

al di fuori degli orari obbligatori - che la legge statale<br />

ha opportunamente mantenuto in vista della tutela del diritto<br />

alla salute rappresentata dalla garanzia di reperibilità di farmaci<br />

e cure - si traduce infatti in un aumento dell’offerta,<br />

con innegabili vantaggi per i consumatori.<br />

Rilevata la violazione di norme a tutela della concorrenza,<br />

l’Autorità ha chiesto alla Regione di comunicare entro sessanta<br />

giorni dalla ricezione del parere le iniziative adottate<br />

per conformarsi ad esso. Decorso tale termine senza che la<br />

Regione abbia adottato misure conformative, l’Autorità potrà<br />

presentare un ricorso davanti al giudice amministrativo entro<br />

i successivi trenta giorni.<br />

SEGNALAZIONI<br />

DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI<br />

Autorità garante della concorrenza e del mercato - Segnalazione<br />

S943 del 18 giugno 2012<br />

È necessario procedere alla creazione di una banca dati<br />

dei prezzi degli impianti di carburanti.<br />

L’Autorità torna a sollecitare la creazione di una banca dati<br />

contenente tutti i prezzi dei carburanti praticati dai singoli impianti,<br />

che dovrà consentire ai consumatori di poter individuare<br />

le pompe che praticano i prezzi più bassi. Secondo<br />

l’Autorità, la percezione da parte degli automobilisti della di-<br />

versificazione dei prezzi sul territorio è molto importante perché<br />

consente di ridurre il potere di mercato delle imprese<br />

esistenti, innescando maggiore mobilità dal lato della domanda.<br />

La banca dati potrà essere realizzata senza costi aggiuntivi<br />

a carico della finanza pubblica, come già avviene negli<br />

Stati Uniti.<br />

Commissione nazionale per la società e la borsa<br />

a cura di Emanuela Rotolo<br />

MERCATO MOBILIARE<br />

jUS POENITENDI E CONTRATTI DI RICEZIONE<br />

E TRASMISSIONE DI ORDINI E DI NEGOZIAZIONE<br />

Consob - Comunicazione n. DIN/12030993 del 19 aprile<br />

2012<br />

Il diritto di ripensamento, di cui all’art. 30 del Tuf, non si<br />

estende ai contratti di ricezione e trasmissione di ordini<br />

e di negoziazione, nonché ai singoli ordini impartiti dall’investitore<br />

in esecuzione di tali contratti.<br />

La Commissione si è pronunciata in merito a un quesito volto<br />

a chiarire se il diritto di ripensamento, attribuito dall’art.<br />

30 del Tuf agli investitori che concludano fuori sede contratti<br />

di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli<br />

individuali, si estenda anche ai contratti di ricezione e<br />

trasmissione di ordini e di negoziazione, nonché ai singoli ordini<br />

impartiti dall’investitore in esecuzione di tali contratti.<br />

La Consob ha affermato che la limitazione dello ius poenitendi,<br />

di cui al richiamato art. 30, ai soli contratti di collocamento<br />

di strumenti finanziari e di gestione di portafogli individuali<br />

discenderebbe, oltre che dal tenore letterale del c. 6<br />

dell’art. 30 del Tuf, dalla stessa ratio della disposizione, volta<br />

ad assicurare all’investitore il tempo necessario per meditare<br />

decisioni contrattuali che, per le relative peculiarità, necessitano<br />

di un adeguato spatium deliberandi. In tali casi, in difetto<br />

della sospensione di efficacia del contratto, lo stesso vincolerebbe<br />

il cliente con effetto immediato.<br />

Un’analoga esigenza di contenere l’effetto sorpresa non<br />

emerge, invece, con riguardo alla conclusione dei contratti<br />

di esecuzione di ordini per conto dei clienti nonché di ricezione<br />

e trasmissione, in quanto essi rappresentano accordi-quadro<br />

in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi dell’intermediario<br />

e dei clienti in vista del successivo inoltro degli ordini<br />

da parte dei clienti stessi. Anche per le disposizioni impartite<br />

dagli investitori, in attuazione di facoltà già previste nell’accordo-quadro,<br />

non si rinviene la ratio ispiratrice della disciplina<br />

in tema di ius poenitendi, considerato che non sembra ricorrere<br />

in dette ipotesi una situazione in cui l’investitore sia<br />

esposto al rischio di assumere decisioni con effetto immediato<br />

e poco meditate in esito ad una offerta dell’intermediario.<br />

PIATTAFORME DI NEGOZIAZIONE<br />

Consob - Comunicazione n. DME/120270714 del 4 aprile<br />

2012<br />

La Commissione ha stabilito alcune regole per le piattaforme<br />

di negoziazione (mercati regolamentati e sistemi<br />

multilaterali di negoziazione) in recepimento degli<br />

902 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


Orientamenti contenuti nel documento dell’Esma<br />

‘‘Orientamenti sui sistemi e controlli in un ambiente<br />

automatizzato per piattaforme di negoziazione, imprese<br />

di investimento e autorità competenti’’, pubblicato il 22<br />

dicembre 2011, in attuazione della Direttiva 2004/39/CE<br />

(MiFID).<br />

La Commissione ha recepito gli ‘‘Orientamenti sui sistemi e<br />

controlli in un ambiente automatizzato per piattaforme di negoziazione,<br />

imprese di investimento e autorità competenti’’,<br />

pubblicati il 22 dicembre 2011 dall’Esma, in attuazione della<br />

Direttiva 2004/39/CE (MiFID) ed emanati sulla base dell’art.<br />

16 del Regolamento n. 1095/2010/EU, al fine di istituire<br />

prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell’ambito<br />

del Sevif e per assicurare l’applicazione comune, uniforme e<br />

coerente del diritto dell’Unione.<br />

In particolare, gli Orientamenti individuano i sistemi e i controlli,<br />

di natura organizzativa ed operativa, che le piattaforme<br />

di negoziazione devono implementare ai fini dell’ottemperanza<br />

alle pertinenti disposizioni MiFID in materia.<br />

Gli Orientamenti di cui al documento allegato non si applicano<br />

ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione<br />

all’ingrosso di titoli di Stato.<br />

Le piattaforme di negoziazione dovranno essere in grado di<br />

rispettare gli Orientamenti a partire dal 18 maggio 2012. Entro<br />

due mesi dall’entrata in vigore degli Orientamenti ESMA<br />

(entro il 18 luglio 2012), le piattaforme di negoziazione sono<br />

tenute a trasmettere alla Consob un self-assessment rispetto<br />

a quanto previsto dagli Orientamenti.<br />

I gestori delle piattaforme di negoziazione, in occasione della<br />

trasmissione dei documenti di cui agli articoli 11 e 12 del Regolamento<br />

Consob n. 16191/2007 in materia di mercati, inoltre,<br />

forniscono alla Consob un’informativa.<br />

EQUILIBRIO TRA GENERI E NOMINA DEI COMPONENTI DEGLI<br />

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO<br />

Consob - Comunicazione n. DSR/DCG 12010283 del 13<br />

febbraio 2012<br />

Gli artt. 147-ter, c. 1, e 148, c. 2, del Tuf, in materia di<br />

equilibrio tra generi nella nomina dei componenti degli<br />

organi di amministrazione e di controllo tramite voto di<br />

lista, si applicano a tutte le società quotate, quali che<br />

siano i meccanismi di nomina dei componenti degli organi<br />

di amministrazione e di controllo adottati.<br />

La Commissione si è pronunciata in merito a un quesito concernente<br />

l’applicabilità degli artt. 147-ter, c. 1, e 148, comma<br />

2, del Tuf in materia di nomina dei componenti degli organi<br />

di amministrazione e di controllo tramite voto di lista, anche<br />

a società le cui azioni ordinarie, che consentono la nomina di<br />

tali organi, non siano quotate.<br />

Tali disposizioni creano, in favore del genere meno rappresentato,<br />

una riserva di quota pari ad un terzo del totale dei<br />

componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ridotta<br />

a un quinto in sede di prima applicazione della disciplina.<br />

La soluzione negativa prospettata nel quesito si fonderebbe<br />

su una interpretazione della stessa Consob dell’aprile 2007,<br />

secondo la quale l’applicazione delle disposizioni regolamentari<br />

si sarebbe dovuta limitare alle sole società in cui risultino<br />

quotate le azioni che di fatto hanno la possibilità di concorrere<br />

alla nomina degli organi di amministrazione e controllo,<br />

tra cui non sono comprese le azioni di risparmio.<br />

L’Autorità, peraltro, ha chiarito che la richiamata interpreta-<br />

Osservatorio<br />

Autorità indipendenti<br />

zione è ispirata alla tutela dei diritti degli azionisti di minoranza<br />

in sede di nomina dei componenti gli organi di amministrazione<br />

e di controllo, mentre la disciplina in esame, in linea<br />

con quanto già previsto in alcuni ordinamenti europei,<br />

persegue il diverso obiettivo di garantire una maggiore diversificazione<br />

dei generi negli organi di amministrazione e di<br />

controllo come strumento di buona governance societaria.<br />

Tale ratio impone di estendere l’applicazione degli artt. 147ter,<br />

c. 1, e 148, c. 2, del Tuf a tutte le società quotate, quali<br />

che siano i meccanismi di nomina dei componenti gli organi<br />

di amministrazione e di controllo adottati. Le medesime norme<br />

si applicano anche alle società a controllo pubblico, ancorché<br />

non quotate, nelle quali non in tutti i casi i componenti<br />

degli organi di amministrazione e di controllo sono nominati<br />

tramite il meccanismo del voto di lista.<br />

GESTIONE DI PASSIVITÀ DELLE BANCHE<br />

E OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO<br />

Consob - Comunicazione n. DIN/12010034 del 9 febbraio<br />

2012<br />

Gli intermediari che detengono in custodia ed amministrazione<br />

strumenti finanziari hanno il dovere di attivarsi<br />

per informare tutti gli investitori retail ed effettuare rigorose<br />

valutazioni di adeguatezza dell’eventuale adesione<br />

all’offerta.<br />

La Commissione ha enunciato alcune regole di condotta applicabili<br />

nei confronti della clientela in caso di operazioni di<br />

riacquisto da parte di banche di propri strumenti finanziari<br />

(obbligazioni subordinate e analoghi titoli di debito, comunque<br />

denominati), computabili nel patrimonio di vigilanza.<br />

Le operazioni di riacquisto prefigurate all’Istituto si caratterizzano,<br />

normalmente, per essere offerte indirizzate agli investitori<br />

qualificati ovvero ai portatori dei citati strumenti finanziari<br />

(di norma quotati in mercati regolamentati esteri), titolari<br />

di tagli superiori alla soglia di 50.000 E di valore nominale e,<br />

come tali, esonerate dall’obbligo di predisposizione di un<br />

prospetto (art. 35-bis del Regolamento Emittenti).<br />

Gli intermediari che detengono in custodia ed amministrazione<br />

gli strumenti finanziari hanno il dovere di attivarsi, per<br />

quanto ragionevolmente esigibile anche in considerazione<br />

della durata dell’offerta, per informare tutti gli investitori retail<br />

titolari degli strumenti medesimi, anche laddove non<br />

possano direttamente aderirvi, circa i termini e le condizioni<br />

dell’operazione.<br />

Parallelamente, qualora l’intermediario ritenesse di raccomandare<br />

in via personalizzata l’adesione all’offerta, tale consulenza<br />

dovrà essere supportata da una rigorosa valutazione<br />

di adeguatezza, condotta e motivata alla luce del confronto<br />

con gli effetti per il portatore nel caso di mancata adesione.<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 903


Documenti<br />

Esperienze straniere<br />

Riforma sanitaria USA<br />

La decisione della Corte<br />

suprema degli Stati Uniti sulla<br />

riforma sanitaria di Obama<br />

National Federation of Independent Business et Al. V. Sebelius, Secretary of Health and Human<br />

Service set Al. - 28 giugno 2012<br />

Omissis.<br />

Il 28 giugno 2012, la Corte suprema statunitense si<br />

è pronunciata sulla costituzionalità della riforma sanitaria<br />

realizzata da Obama nella primavera di due<br />

anni prima. Con il voto favorevole di cinque giudici,<br />

incluso il Presidente John Roberts Jr., e quello<br />

contrario di quattro, la Corte ha dichiarato il Patient<br />

Protection and Affordable Care Act costituzionale<br />

nella parte in cui prevede il cosiddetto individual<br />

mandate e incostituzionale nella parte in cui non<br />

rende realmente facoltativi per gli Stati i nuovi<br />

contenuti del programma Medicaid.<br />

L’individual mandate consiste nell’obbligo per i singoli<br />

di sottoscrivere una polizza assicurativa sanitaria<br />

entro il 2014, pena una sanzione pecuniaria da<br />

versare all’Internal Revenue Service. Ad avviso della<br />

Corte, esso non è giustificato dalla Commerce Clause,<br />

che attribuisce al Congresso il potere di regolare<br />

attività commerciali in corso. Né può essere fondato<br />

sulla Necessary and Proper Clause, non essendo<br />

meramente derivativo e strumentale rispetto a un<br />

potere attribuito al Congresso. È riconducibile, però,<br />

ai poteri di tassazione del Congresso, giacché la<br />

sanzione pecuniaria cui sono soggetti coloro che<br />

non sottoscrivano una polizza assicurativa sanitaria<br />

può essere in sostanza considerata come una tassa.<br />

Quanto alla revisione del programma Medicaid, la<br />

riforma espande in misura significativa il novero<br />

dei soggetti ai quali gli Stati debbono offrire assistenza<br />

medica per poter continuare a beneficiare<br />

dei finanziamenti federali previsti dal programma.<br />

Si tratta, ad avviso della Corte suprema, di una violazione<br />

del sistema federale stabilito dalla Costitu-<br />

zione. La minaccia della perdita del finanziamento,<br />

infatti, produce l’effetto di obbligare gli Stati, i cui<br />

bilanci da tempo dipendono in maniera sostanziale<br />

dal Medicaid, ad accettare i nuovi contenuti del<br />

programma. Ma la Spending Clause, che attribuisce<br />

al Congresso il potere di avviare programmi cooperativi<br />

indirizzati agli Stati, presuppone che questi<br />

ultimi, politicamente responsabili verso i propri<br />

elettorati, accettino volontariamente e consapevolmente<br />

le condizioni di tali programmi. A questa<br />

violazione della Costituzione, in ogni caso, si può<br />

porre rimedio impedendo l’applicazione delle sole<br />

disposizioni che prevedono l’interruzione del finanziamento<br />

federale per gli Stati che non accettino il<br />

nuovo programma.<br />

La pronuncia merita di essere segnalata per vari<br />

motivi. Un primo aspetto è la tensione sostanziale<br />

ad essa sottesa. Come ha acutamente rilevato Bruce<br />

Ackerman in un commento pubblicato su The Huffington<br />

Post il 29 giugno, la decisione, per un verso,<br />

fa salva una riforma che rappresenta la principale<br />

espansione del welfare State dagli anni sessanta, sulla<br />

base di una interpretazione estensiva del potere<br />

di tassazione del Congresso, per altro verso, indebolisce<br />

le fondamenta costituzionali del big government,<br />

dando una interpretazione molto restrittiva -<br />

e discutibile - della Commerce Clause. Con tale interpretazione,<br />

la pronuncia si sfila dall’orientamento<br />

che la Corte ha sviluppato a partire dal New<br />

Deal, favorevole al riconoscimento del potere del<br />

Congresso di rispondere a problemi economici di<br />

dimensioni troppo ampie per poter essere adeguata-<br />

904 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


mente gestiti dai singoli Stati. Allo stesso tempo,<br />

però, la Corte interpreta in maniera generosa i poteri<br />

di tassazione del Congresso e giunge a ritenere<br />

costituzionale una normativa sociale che riflette<br />

una concezione forte del governo federale. Il risultato<br />

è quello di una decisione fortemente ambivalente,<br />

che può rappresentare, allo stesso tempo, il<br />

primo passo verso un orientamento restrittivo dei<br />

poteri del Congresso o un allontanamento solo<br />

provvisorio e non significativo dalla giurisprudenza<br />

consolidata dalla Corte negli ultimi otto decenni.<br />

La decisione, inoltre, offre una interessante ricostruzione<br />

della complessiva posizione della Corte<br />

suprema nel sistema costituzionale statunitense. La<br />

Corte distingue nettamente tra il momento della<br />

scelta politica, lasciata interamente alle istituzioni<br />

politiche, e quello, egualmente importante, del<br />

controllo sulla ripartizione dei poteri, che spetta alla<br />

stessa Corte suprema. Nelle parole di John Roberts<br />

Jr., «the Framers created a Federal Government<br />

of limited powers, and assigned to this Court the duty<br />

of enforcing those limits. The Court does so today. But<br />

the Court does not express any opinion on the wisdom<br />

of the Affordable Care Act. Under the Constitution,<br />

that judgment is reserved to the people». In negativo,<br />

la Corte non può e non intende sostituirsi alle istituzioni<br />

politiche valutando la qualità della regolazione<br />

pubblica. Tuttavia, «our deference in matters of<br />

policy cannot [...] become abdication in matters of law.<br />

Our respect for Congress’s policy judgments thus can<br />

never extend so far as to disavow restraints on federal<br />

power that the Constitution carefully constructed».<br />

Questa netta distinzione tra valutazione politica e<br />

controllo giuridico sui limiti dei poteri del Congresso<br />

si combina con una rappresentazione della Corte<br />

come soggetto chiamato ad un esercizio di razionalità<br />

eminentemente pratica, nel contesto di una interpretazione<br />

delle normative orientata, nei limiti<br />

del possibile, a giustificarne la costituzionalità. Ciò<br />

riflette, evidentemente, il tentativo di mettere al riparo<br />

la sentenza dalle inevitabili letture politiche.<br />

Ma definisce anche il metodo cui la Corte dovrebbe<br />

attenersi nei prossimi anni, minimizzando la rilevanza<br />

delle argomentazioni politiche nel processo<br />

argomentativo interno alla Corte e fissando alcune<br />

coordinate essenziali del ragionamento giuridico<br />

nel quale i giudici sono chiamati ad impegnarsi.<br />

Un ultimo aspetto, strettamente legato ai precedenti,<br />

riguarda gli equilibri interni alla Corte suprema.<br />

Il caso è stato deciso con il voto favorevole dei<br />

quattro giudici di orientamento liberal e quello del<br />

presidente John Roberts Jr. Ma i quattro giudici di<br />

orientamento liberal si sono discostati dal presidente<br />

Documenti<br />

Esperienze straniere<br />

su alcuni punti fondamentali delle questioni giuridiche<br />

oggetto della decisione, sui quali Roberts ha<br />

trovato invece il sostegno dei giudici di orientamento<br />

conservatore. Come hanno osservato Bruce<br />

Ackerman e altri commentatori, Roberts ha in sostanza<br />

deciso il caso da solo, muovendosi come un<br />

non partisan leader e ottenendo una vittoria personale.<br />

La posizione assunta da Roberts, però, rende<br />

particolarmente gravide di conseguenze le prossime<br />

nomine alla Corte suprema, che sposteranno l’attuale<br />

equilibrio tra giudici liberal e giudici conservatori<br />

e limiteranno le capacità di controllo e di influenza<br />

di Roberts. In questo modo, la decisione finisce<br />

con l’incrociare direttamente la campagna<br />

elettorale in corso, ricordando che le prossime nomine<br />

fisseranno un equilibrio destinato a condizionare<br />

a lungo la giurisprudenza della Corte suprema.<br />

(Edoardo Chiti)<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 905


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finalizzata alla conformazione del territorio, ma un potente<br />

strumento a disposizione degli amministratori in grado di<br />

estendersi dinamicamente alla gestione dell’assetto e dell’utilizzo<br />

delle aree. Tale evoluzione della funzione, del resto,<br />

ha portato con sé inevitabili e numerose conseguenze sul<br />

piano del connesso rapporto tra politica, amministrazione e<br />

amministrati, ormai sempre più influenzato dalle dinamiche<br />

socio-economiche riferibili ai diversi livelli territoriali (locale,<br />

nazionale, sopranazionale).<br />

Approfondendo tali profili, l’indagine si articola in quattro parti:<br />

una prima dedicata ad inquadrare le modalità di interazione<br />

tra attività politica e attività amministrativa; una seconda<br />

incentrata sulla funzione di pianificazione del territorio; una<br />

terza dedicata allo studio della nozione di governo del territorio,<br />

anche dal punto di vista dell’evoluzione storica; una quarta,<br />

ed ultima, che propone una serie di utili riflessioni conclusive<br />

in tema di finanza pubblica, federalismo fiscale, democrazia<br />

di prossimità. (Patrizio Rubechini)<br />

Gianfrancesco Fidone, L’azione per l’efficienza nel<br />

processo amministrativo: dal giudizio sull’atto a<br />

quello sull’attività, Torino, Giappichelli, 2012, p. 437,<br />

E 48<br />

Il volume approfondisce il rimedio processuale denominato<br />

azione per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari<br />

di servizi pubblici. È uno strumento innovativo, di recente<br />

introduzione. L’oggetto della pretesa giudiziale è una determinata<br />

funzione o servizio, reso dall’amministrazione, con<br />

un evidente allontanamento dalle categorie tradizionali del<br />

giudizio di annullamento sull’atto.<br />

Lo studio si articola in sei capitoli. Tra i diversi profili trattati,<br />

spiccano la iniziale e necessaria definizione normativa e concettuale<br />

dell’istituto, il successivo esame della natura, dei<br />

parametri e degli esiti del sindacato giurisdizionale ad esso<br />

connesso, la verifica delle posizioni legittimanti e della compatibilità<br />

con gli altri rimedi processuali individuati nel Codice<br />

del processo amministrativo. Grazie ai numerosi riferimenti<br />

alla giurisprudenza di settore, il volume rappresenta un valido<br />

e aggiornato supporto per gli operatori del diritto interessati<br />

all’approfondimento di questa tematica, nuova nel nostro<br />

modello processuale. I costanti richiami alla scienza giuridica<br />

rendono il volume un lavoro completo e utile anche allo<br />

studioso interessato al profilo teorico. (Patrizio Rubechini)<br />

Antonino Corsaro, Il processo amministrativo. Percorsi<br />

giurisprudenziali, Milano, Giuffrè, 2012, p. 656,<br />

E 70<br />

Questo libro somiglia ad una cassetta degli attrezzi. Rivolgendosi<br />

principalmente ai professionisti, contiene al suo in-<br />

Rubriche<br />

Libri<br />

terno un ‘‘martello’’ per puntellare gli orientamenti costanti,<br />

un ‘‘cacciavite’’ per scoprire gli indirizzi minoritari e le pronunce<br />

isolate, una ‘‘chiave inglese’’ per stringere o allentare<br />

il focus sulle sentenze più importanti. I diversi arnesi sono<br />

particolarmente evidenti al lettore, resi chiari dall’uso di una<br />

grafica adeguata: box di colore rosso o blu e corsivi.<br />

Il materiale di lavoro è il processo amministrativo, plasmato<br />

dai principi di equivalenza, di effettività, di celerità e di certezza<br />

del diritto di derivazione sovranazionale. All’interno del<br />

quale sono concentrate tutte le forme di tutela degli interessi<br />

legittimi (nonché, per le particolari materie indicate dalla<br />

legge, anche dei diritti soggettivi), nel rispetto del diritto di<br />

difesa, del principio del contraddittorio e della parità delle<br />

parti. (Marco Macchia)<br />

Rita de la Feria, Stefan Vogenauer (a cura di),<br />

Prohibition of Abuse of Law. A New General Principle<br />

of EU Law?, Oxford-Portland Oregon, Hart Publishing,<br />

2011, p. 636, E 170<br />

Da tempo oggetto di considerazione scientifica, il tema dell’abuso<br />

del diritto ha ricevuto rinnovata attenzione da parte<br />

della scienza giuridica italiana negli ultimi anni (si pensi, tra<br />

gli altri, agli studi di C. Restivo, Contributo ad una teoria dell’abuso<br />

del diritto, Giuffrè, Milano, 2007, N. Paolantonio,<br />

Abuso del processo (dir. proc. amm.), in Enc. dir., Annali, II,<br />

2008, 1 ss., e C.E. Gallo, L’abuso del processo nel giudizio<br />

amministrativo, in Dir. e proc. amm., 2008, 1005 ss.). Questo<br />

volume esamina il modo in cui il problema dell’abuso del<br />

diritto si pone nell’ordinamento dell’Unione europea. Esso si<br />

chiede se l’ordinamento europeo, allo stesso tempo aperto<br />

alla concorrenza tra sistemi giuridici e orientato alla unitarietà<br />

e alla coerenza, permetta o escluda l’abuso del diritto, se<br />

quest’ultimo sia configurabile come un vero e proprio principio<br />

generale, in quale modo le istituzioni politiche e giurisdizionali<br />

si servano di tale principio nei diversi settori di azione<br />

dell’Unione. Queste domande sono esaminate a partire da<br />

specifici settori, tra cui le libertà di circolazione, il diritto societario,<br />

la disciplina della concorrenza, il diritto fiscale e la<br />

politica agricola. Il quadro che ne emerge si rivela prezioso<br />

non solo per lo studioso che voglia comprendere il «governo<br />

europeo delle differenze», ma anche per l’operatore del diritto<br />

interessato alla risoluzione di specifici problemi di diritto<br />

positivo. (Edoardo Chiti)<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 907


Giornale di diritto amministrativo<br />

Indici<br />

INDICE DEGLI AUTORI<br />

Altieri Andrea Maria<br />

Il servizio idrico integrato e il regime giuridico delle<br />

reti ............................................................ 835<br />

Barbati Carla<br />

La valutazione del sistema universitario................ 816<br />

Chiti Edoardo<br />

La decisione della Corte suprema degli Stati Uniti<br />

sulla riforma sanitaria di Obama ......................... 904<br />

Galli Domenico<br />

La recente giurisprudenza sui contratti della pubblica<br />

amministrazione............................................ 857<br />

Guccione Claudio<br />

La recente giurisprudenza sui contratti della pubblica<br />

amministrazione............................................ 857<br />

Guella Flavio<br />

L’impugnabilità immediata della selezione del promotore<br />

nella finanza di progetto......................... 844<br />

Marenghi Gherardo Maria<br />

La nuova disciplina dell’acquisizione sanante all’esame<br />

del Consiglio di Stato ................................. 852<br />

Puri Paolo<br />

Semplificazioni tributarie (e non solo)................... 801<br />

Rodriguez Simona<br />

La riforma del codice militare ............................ 809<br />

INDICE CRONOLOGICO<br />

DEI PROVVEDIMENTI<br />

Norme<br />

Normativa statale<br />

D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19............................ 816<br />

D.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ........................... 809<br />

D.L. 2 marzo 2012, n. 16 ................................. 801<br />

D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68.............................. 826<br />

D.lgs. 28 maggio 2012, n. 69 ............................ 825<br />

D.lgs. 28 maggio 2012, n. 70 ............................ 825<br />

D.L. 6 giugno 2012, n. 74................................. 826<br />

D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ............................... 826<br />

D.L. 27 giugno 2012, n. 87 ...............................<br />

Normativa regionale<br />

825<br />

Legge regionale Marche, 2 aprile 2012, n. 5 .......... 830<br />

Legge regionale Lombardia, 4 aprile 2012, n. 6....... 831<br />

Legge regionale Liguria, 5 aprile 2012, n. 10.......... 833<br />

Legge regionale Liguria, 5 aprile 2012, n. 11.......... 832<br />

Legge regionale Liguria, 5 aprile 2012, n. 12.......... 828<br />

Legge regionale Piemonte, 11 aprile 2012, n. 4 ...... 832<br />

Legge regionale Friuli Venezia Giulia, 12 aprile 2012,<br />

n. 7 ...........................................................<br />

Legge regionale Friuli Venezia Giulia, 12 aprile 2012,<br />

832<br />

n. 8 ........................................................... 832<br />

Legge regionale Campania, 16 aprile 2012, n. 7...... 830<br />

Legge regionale Calabria, 19 aprile 2012, n. 13....... 833<br />

Legge regionale Basilicata, 26 aprile 2012, n. 6 ...... 827<br />

Legge regionale Liguria, 26 aprile 2012, n. 15 ........<br />

Legge regionale Friuli Venezia Giulia, 27 aprile 2012,<br />

828<br />

n. 9 ........................................................... 829<br />

Legge regionale Veneto, 27 aprile 2012, n. 17 ....... 827<br />

Legge regionale Liguria, 30 aprile 2012, n. 18 ........ 832<br />

Legge regionale Molise, 30 aprile 2012, n. 12 ...... 829, 830<br />

Legge regionale Marche, 2 maggio 2012, n. 11 ......<br />

Legge regionale Friuli Venezia Giulia, 4 maggio<br />

831<br />

2012, n. 10................................................ 828, 829<br />

Legge regionale Valle d’Aosta, 7 maggio 2012, n. 14 831<br />

Legge regionale Campania, 10 maggio 2012, n. 10 . 827<br />

Legge regionale Marche, 14 maggio 2012, n. 12 .... 827<br />

Legge regionale Marche, 17 maggio 2012, n. 14 .... 832<br />

Legge regionale Campania, 21 maggio 2012, n. 12 . 831<br />

Legge regionale Piemonte, 24 maggio 2012, n. 7 ... 827<br />

Legge regionale Sardegna, 25 maggio 2012, n. 11 .. 829<br />

Legge regionale Toscana, 28 maggio 2012, n. 23.. 828, 829<br />

Legge regionale Marche, 30 maggio 2012, n. 15 ....<br />

Legge regionale Friuli Venezia Giulia, 31 maggio<br />

830<br />

2012, n. 11..................................................<br />

Legge regionale - Friuli Venezia Giulia 31 maggio<br />

830<br />

2012, n. 12.................................................. 828<br />

Legge regionale Marche, 4 giugno 2012, n. 18....... 829<br />

Legge regionale Lombardia, 7 giugno 2012, n. 9..... 831<br />

Giurisprudenza<br />

Corte di giustizia Ue<br />

5 giugno 2012, causa C-124/10 P ....................... 881<br />

19 giugno 2012, causa C-307/10 ........................<br />

Tribunale dell’Unione europea<br />

881<br />

24 maggio 2012, causa T-111/08 .......................<br />

Corte costituzionale<br />

881<br />

25 novembre 2011, n. 320 ............................... 835<br />

10 maggio 2012, n. 120 .................................. 883<br />

4 giugno 2012, n. 139.....................................<br />

Consiglio di Stato - decisioni<br />

883<br />

28 gennaio 2012, n. 1, Ad. plen. ........................ 844<br />

16 marzo 2012, n. 1438, sez. VI, ........................ 852<br />

3 maggio 2012, n. 2535, sez. V ......................... 886<br />

11 maggio 2012, n. 2730, sez. V........................ 886<br />

22 maggio 2012, n. 2971, sez. IV ....................... 888<br />

23 maggio 2012, n. 3034, sez. VI ....................... 885<br />

25 maggio 2012, n. 3078, sez. V........................ 885<br />

28 maggio 2012, n. 3112, sez. V........................ 888<br />

5 giugno 2012, n. 18, Ad. plen........................... 887<br />

908 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012


5 giugno 2012, n. 19, Ad. plen. .......................... 889<br />

7 giugno 2012, n. 3376, sez. IV.......................... 887<br />

12 giugno 2012, n. 3440, sez. V......................... 886<br />

18 giugno 2012, n. 3542, sez. III ........................<br />

Tribunali amministrativi<br />

889<br />

6 aprile 2012, n. 115, Trento ............................. 893<br />

18 aprile 2012, n. 3552, sez. II, Lazio................... 892<br />

23 aprile 2012, n. 753, sez. I, Bari....................... 891<br />

23 aprile 2012, n. 431, sez. II, Catanzaro............... 894<br />

23 aprile 2012, n. 431, sez. I, Toscana ................. 891<br />

24 aprile 2012, n. 766, sez. I, Salerno .................. 893<br />

30 aprile 2012, n. 3891, sez. II, Lazio................... 892<br />

3 maggio 2012, n. 2013, sez. I, Napoli ................. 893<br />

7 maggio 2012, n. 190, Pescara......................... 892<br />

24 maggio 2012 n. 1312, sez. I, Catania ............... 895<br />

1 giugno 2012 n. 648, sez. I, Piemonte ................<br />

Corte dei conti<br />

19 aprile 2012-2 maggio 2012, n. 23/2012/VSGF sezione<br />

di controllo per la Regione siciliana, delibera-<br />

895<br />

zione..........................................................<br />

31 maggio 2012, n. 14/2012/CONTR, sezioni riunite<br />

899<br />

in sede di controllo, delibera ............................. 897<br />

Prassi<br />

Autorità garante della concorrenza e del mercato<br />

22 febbraio 2012, n. 23338, Provvedimento .......... 901<br />

14 marzo 2012, n. 23396, Provvedimento............. 901<br />

11 aprile 2012, n. 23496, Provvedimento.............. 901<br />

22 maggio 2012, S941, Parere .......................... 902<br />

18 giugno 2012, S943, Segnalazione ................... 902<br />

20 giugno 2012, n. 23503, Provvedimento ............ 901<br />

Commissione nazionale per la società e la borsa<br />

9 febbraio 2012, Comunicazione n. DIN/12010034 .. 903<br />

13 febbraio 2012, Comunicazione n. DSR/DCG<br />

12010283.................................................... 903<br />

4 aprile 2012, Comunicazione n. DME/120270714... 902<br />

19 aprile 2012, Comunicazione n. DIN/12030993 .... 902<br />

Documenti<br />

28 giugno 2012, National Federation of Independent<br />

Business et Al. V. Sebelius, Secretary of Health and<br />

Human Service set Al. .................................... 904<br />

INDICE ANALITICO<br />

Amministrazione pubblica<br />

Garante del contribuente regionale: incompatibilità -<br />

Osservatorio Tar............................................ 891<br />

Nomina componenti Consiglio Camere di commercio<br />

- Osservatorio Tar...................................... 891<br />

Giornale di diritto amministrativo<br />

Indici<br />

Appalti pubblici<br />

Consorzio stabile e avvalimento frazionato - Osservatorio<br />

Tar................................................... 892<br />

La recente giurisprudenza sui contratti della pubblica<br />

Amministrazione con commento di Domenico Galli<br />

e Claudio Guccione........................................ 857<br />

Procedure di housing sociale - Osservatorio Tar ..... 892<br />

Competenze Stato-Regioni<br />

Coordinamento finanziario e limitazioni indirette all’autonomia<br />

di spesa degli enti pubblici - Osservatorio<br />

Corte costituzionale.................................... 883<br />

Il servizio idrico integrato e il regime giuridico delle<br />

reti (Corte costituzionale, 25 novembre 2011, n.<br />

320) con commento di Andrea Maria Altieri........... 835<br />

Concorrenza e mercato<br />

Apertura delle farmacie in Puglia - Osservatorio<br />

Autorità indipendenti ...................................... 902<br />

Distribuzione dei carburanti - Osservatorio Autorità<br />

indipendenti................................................. 902<br />

Mercato assicurativo - Osservatorio Autorità indipendenti..........................................................<br />

901<br />

Mercato dei servizi di agenzia marittima - Osservatorio<br />

Autorità indipendenti .................................. 901<br />

Mercato dei servizi di igiene urbana - Osservatorio<br />

Autorità indipendenti ...................................... 901<br />

Monitoraggio post concentrazione Alitalia/Airone -<br />

Osservatorio Autorità indipendenti...................... 901<br />

Contratti pubblici<br />

Ambito applicativo del codice dei contratti pubblici<br />

con riguardo all’affidamento di servizi legali- Osservatorio<br />

Consiglio di Stato (decisioni) .................... 886<br />

La recente giurisprudenza sui contratti della pubblica<br />

Amministrazione con commento di Domenico Galli<br />

e Claudio Guccione........................................ 857<br />

Presupposti per l’applicazione dell’art. 38, c. 1., lett.<br />

f. (negligenza o errori gravi nello svolgimento di un<br />

servizio analogo) - Osservatorio Consiglio di Stato<br />

(decisioni) ................................................... 885<br />

Revoca dell’attestazione soa per false dichiarazioni e<br />

rilevanza dell’imputabilità del falso - Osservatorio<br />

Consiglio di Stato (decisioni) ............................. 885<br />

Controlli<br />

Chiusura della programmazione regionale 2000-<br />

2006 in materia di fondi strutturali europei - Osservatorio<br />

Corte dei conti .......................................<br />

Il rapporto 2012 sul coordinamento della finanza<br />

899<br />

pubblica - Osservatorio Corte dei conti................. 897<br />

Diritto amministrativo<br />

La riforma del codice militare (decreto legislativo 24<br />

febbraio 2012, n. 20) con commento di Simona Rodriguez<br />

....................................................... 809<br />

L’impugnabilità immediata della selezione del promotore<br />

nella finanza di progetto (Consiglio di Stato,<br />

Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012 909


Giornale di diritto amministrativo<br />

Indici<br />

Ad. plen. 28 gennaio 2012, n. 1) con commento di<br />

Flavio Guella ................................................ 844<br />

Edilizia ed urbanistica<br />

La nuova disciplina dell’acquisizione sanante all’esame<br />

del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. VI,<br />

16 marzo 2012, n. 1438) con commento di Gherardo<br />

Maria Marenghi ............................................ 852<br />

Procedimento di approvazione del progetto preliminare<br />

e partecipazione dei contro interessati - Osservatorio<br />

Consiglio di Stato (decisioni) .................... 886<br />

Enti locali<br />

Istanza di accesso ai documenti da parte di consigliere<br />

comunale - Osservatorio Tar...................... 892<br />

Revoca dell’incarico di presidente di Consiglio comunale<br />

- Osservatorio Tar .................................... 893<br />

Esperienze straniere<br />

La decisione della Corte suprema degli Stati Uniti<br />

sulla riforma sanitaria di Obama (National Federation<br />

of Independent Business et Al. V. Sebelius, Secretary<br />

of Health and Human Service set Al. - 28 giugno<br />

2012) di Edoardo Chiti..................................... 904<br />

Finanza pubblica<br />

Il rapporto 2012 sul coordinamento della finanza<br />

pubblica - Osservatorio Corte dei conti................. 897<br />

Giurisdizione<br />

Risarcimento danno conseguente a ritardo nell’assunzione<br />

di vincitore di concorso pubblico - Osservatorio<br />

Tar...................................................... 893<br />

Mercato mobiliare<br />

Equilibrio tra generi e nomina dei componenti degli<br />

organi di amministrazione e di controllo - Osservatorio<br />

Autorità indipendenti .................................. 903<br />

Gestione di passività delle banche e obblighi di comportamento<br />

- Osservatorio Autorità indipendenti ..... 903<br />

jus poenitendi e contratti di ricezione e trasmissione<br />

di ordini e di negoziazione - Osservatorio Autorità indipendenti<br />

................................................... 902<br />

Piattaforme di negoziazione - Osservatorio Autorità<br />

indipendenti ................................................. 902<br />

Procedimento amministrativo<br />

Principio di proporzionalità - Osservatorio Tar ......... 894<br />

Protocollo degli atti inviati alla pubblica amministrazione<br />

- Osservatorio Tar................................... 894<br />

Processo amministrativo<br />

Notifica atti giudiziari a mezzo telefax - Osservatorio<br />

Tar ............................................................ 895<br />

Ricorso per l’esecuzione del giudicato proposto nei<br />

confronti di parte privata - Osservatorio Tar ........... 895<br />

Spontaneo adeguamento della pa soccombente alla<br />

sentenza di primo grado e conseguente improcedibilità<br />

del ricorso in appello spiegato dalla controinteressata<br />

- Osservatorio Consiglio di stato (decisioni).. 886<br />

Provvedimenti amministrativi<br />

Principio dell’inammissibilità dell’integrazione postuma<br />

della motivazione in giudizio e suoi temperamenti<br />

- Osservatorio Consiglio di Stato (decisioni)......... 887<br />

Pubblico impiego<br />

Base di calcolo di interessi e rivalutazione monetaria<br />

di somme arretrate dovute a titolo retributivo - Osservatorio<br />

Consiglio di Stato (decisioni) ................ 887<br />

Immissione in ruolo, ai sensi della legge n. 730/<br />

1986, del personale convenzionato per calamità naturali<br />

e riconoscimento ex tunc del rapporto di pubblico<br />

impiego - Osservatorio Consiglio di Stato (decisioni)<br />

......................................................... 888<br />

Rapporti tra sentenza penale di assoluzione e procedimento<br />

disciplinare - Osservatorio Consiglio di Stato<br />

(decisioni) ................................................ 888<br />

Sul trattamento economico dei dipendenti pubblici<br />

nei periodi di assenza per malattia - Osservatorio<br />

Corte costituzionale ....................................... 883<br />

Sanità<br />

Soggetti disabili e assistenza domiciliare ai sensi della<br />

legge n. 104/1992 - Osservatorio Consiglio di Stato<br />

(decisioni) ................................................ 889<br />

Semplificazione tributaria<br />

Semplificazioni tributarie (e non solo) (decreto legge<br />

2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge, con modificazioni,<br />

dall’art. 1, comma 1, legge 26 aprile 2012,<br />

n. 44) con commento di Paolo Puri ..................... 801<br />

Servizi pubblici<br />

Il servizio idrico integrato e il regime giuridico delle<br />

reti (Corte costituzionale, 25 novembre 2011, n.<br />

320) con commento di Andrea Maria Altieri........... 835<br />

Sicurezza pubblica<br />

Valenza preclusiva dell’informativa antimafia nell’ammissione<br />

all’indennizzo per abbattimento di capi bufalini<br />

affetti da brucellosi - Osservatorio Consiglio di<br />

Stato (decisioni) ............................................ 889<br />

Unione europea<br />

Aiuti di Stato - Osservatorio Corte di giustizia e Tribunale<br />

Ue ................................................... 881<br />

Concorrenza - Osservatorio Corte di giustizia e Tribunale<br />

Ue ...................................................... 881<br />

Marchio europeo - Osservatorio Corte di giustizia e<br />

Tribunale Ue ................................................ 881<br />

Università<br />

La valutazione del sistema universitario (decreto legislativo<br />

27 gennaio 2012, n. 19) con commento di<br />

Carla Barbati ................................................ 816<br />

910 Giornale di diritto amministrativo 8-9/2012

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